Gazzetta n. 295 del 19 dicembre 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 5 dicembre 2017
Riconoscimento del Sistema di qualita' nazionale zootecnia «Uovo + Qualita' ai cereali».


IL DIRETTORE GENERALE
per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica

Visto il regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, ed in particolare l'art. 16 relativo ai regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari;
Vista la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione (codificazione);
Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317 e attuativa della direttiva 83/189/CEE relativa alla procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale del 12 giugno 2009 n. 9021 relativo all'istituzione della commissione sistemi di qualita' nazionale avente il compito di individuare i sistemi di qualita' nazionali, nonche' le modalita' di riconoscimento e funzionamento degli stessi e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 4 marzo 2011 n. 4337 che regolamenta il sistema di qualita' nazionale zootecnica riconosciuto a livello nazionale ai sensi del Reg (CE) n. 1974/2006 della Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italianan. 68 del 24 marzo 2011;
Viste le Linee guida del 25 ottobre 2011 per la redazione dei disciplinari di produzione per i prodotti zootecnici afferenti al sistema di qualita' nazionale zootecnica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italianan. 262 del 10 novembre 2011;
Vista l'istanza presentata dall'Associazione Produttori Avicunicoli (ASSOAVI) in data 7 ottobre 2014, acquisita agli atti dell'Ufficio PQAI 1 in pari data con prot. n. 3946, volta ad ottenere il riconoscimento come Sistema di Qualita' Nazionale Zootecnia del disciplinare di produzione «Uovo piu' - Sigillo italiano»;
Visto il decreto ministeriale del 29 maggio 2015 n. 2009, con il quale e' stata aggiornata la commissione SQN istituita con decreto ministeriale del 12 giugno 2009 n. 9021;
Vista la nota di ASSOAVI del 20 ottobre 2015, acquista agli atti dell'Ufficio PQAI 1 in pari data con prot. n. 70723, con la quale e' stato trasmesso un aggiornamento, nonche' integrazioni all'istanza presentata in data 7 ottobre 2014;
Visto il verbale della commissione sistemi di qualita' nazionale redatto in data 19 luglio 2016 con cui si e' espresso il parere favorevole al disciplinare di produzione «Uovo piu' - Sigillo italiano»;
Vista la pubblicazione del disciplinare di produzione «Uovo piu' - Sigillo italiano» nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 222 del 22 settembre 2016;
Vista la notifica 2016/0620/I relativa al «Decreto di riconoscimento del Sistema di qualita' nazionale zootecnica - Uovo + Qualita' ai cereali», effettuata ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015;
Vista la nota di ASSOAVI del 13 luglio 2017, acquista agli atti dell'ufficio PQAI 1 in pari data con prot. n. 54345, con la quale e' stato trasmesso il disciplinare «Uovo + Qualita' ai cereali» revisionato secondo le indicazioni della commissione europea punto di contatto direttiva (UE) 2015/1535;
Vista la nota n. 59290 del 4 agosto 2017 di trasmissione del disciplinare di produzione revisionato «Uovo + Qualita' ai cereali» all'Unita' centrale di notifica del Ministero dello Sviluppo economico per il successivo inoltro ai servizi della Commissione europea (punto di Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali contatto Direttiva (UE) 2015/1535 );
Ritenuto che il disciplinare di produzione «Uovo + Qualita' ai cereali» risponde ai requisiti previsti per il riconoscimento come Sistema di qualita' nazionale zootecnia;

Decreta:

Articolo unico

1. di riconoscere il disciplinare di produzione «Uovo + Qualita' ai cereali» allegato al presente decreto di cui forma parte integrante e sostanziale.
2. Il disciplinare di produzione «Uovo + Qualita' ai cereali» garantisce il diritto di accesso a tutti i produttori legittimamente interessati, la trasparenza del sistema e la rintracciabilita' in tutte le fasi della produzione previste dal disciplinare.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Roma, 5 dicembre 2017

Il direttore generale: Abate
 
Allegato

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
Uovo + Qualita' ai cereali
Descrizione degli aspetti tecnici legati al metodo di ottenimento del
prodotto oggetto del presente disciplinare.
Il disciplinare di produzione «Uovo + qualita' ai cereali» e' stato redatto in conformita' a quanto previsto dal regolamento UE n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
L'art. 16, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento riconosce regimi di qualita' dei prodotti agricoli che, tra l'altro al punto i), garantiscano ai prodotti finali:
caratteristiche specifiche del prodotto,
particolari metodi di produzione, oppure
una qualita' del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanita' pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale, pertanto:
il soddisfacimento delle norme superiori previsto dal marchio di qualita' verra' verificato e certificato da un organismo di controllo riconosciuto e supervisionato dalla competente autorita' nazionale;
e' prevista una consistente riduzione dei tempi previsti dalla normativa unionale vigente per quanto riguarda i tempi per l'accesso al mercato delle uova prodotte a marchio SQN: riduzione da 10 a 7 giorni per tutte le uova e da 4 a 3 giorni per quelle a denominazione «extra o extra fresche»;
e' indicato l'obbligo della vaccinazione in acqua contro la Salmonella Enteritidis;
la percentuale di sottoprodotti di cereali deve sempre essere inferiore al 10%;
il mangime utilizzato nell'alimentazione deve contenere, quali ingredienti principali (1° e 2° voce nel cartellino mangime), cereali e leguminose;
e' vietato l'utilizzo di qualunque sottoprodotto diverso dai cereali. ad eccezione delle farine proteiche di estrazione e panello;
e' obbligatorio l'utilizzo esclusivo di pigmentanti naturali per la colorazione del tuorlo;
e' fatto divieto dell'utilizzo di tutte le farine di origine animale;
si rende obbligatorio il vuoto sanitario per 28 giorni. 1. Requisiti specifici
Le aziende di allevamento che aderiscono al presente disciplinare devono essere registrate presso le competenti autorita' sanitarie. L'adesione al Disciplinare di produzione e' volontaria ed e' aperta a tutti gli allevatori dell'Unione europea.
Il rispetto delle disposizioni del disciplinare verra' verificato e certificato da un organismo di controllo terzo riconosciuto e supervisionato dalla competente autorita' nazionale; 2. Campo di applicazione
Il presente disciplinare si applica durante il periodo di deposizione di ovaiole allevate per la produzione di uova da consumo. Esso include inoltre alcuni requisiti e specifiche riguardanti fasi di attivita' svolte da altri operatori o in centri aziendali diversi da quelli di deposizione delle uova (mangimificio, centro di selezione e imballaggio delle uova, ecc.). 3a. Tipologie e tecniche di conduzione d'allevamento
3a.1. Gli animali devono essere mantenuti in allevamenti conformi alle prescrizioni della direttiva 74/99 CE e segg.
3a.2. Potranno pertanto essere riconosciute a marchio SQN uova deposte in sistemi di allevamento con i codici: 0 - 1 - 2-3.
3a.3. Le ovaiole dovranno essere state tutte vaccinate contro la Salmonella Enteritidis. Le uova deposte da animali sui quali non e' stata effettuata la suddetta vaccinazione sono escluse dal circuito del Sistema di qualita' superiore nazionale zootecnia e non potranno fregiarsi del marchio previsto dall'art. 12 del decreto ministeriale n. 4337 del 4 marzo 2011.
3a.4 Il personale di allevamento deve possedere conoscenze adeguate in materia di benessere animale, anche tramite la partecipazione a corsi di formazione organizzati da organismi pubblici o privati.
3a.5 Tra un ciclo di produzione ed il successivo devono trascorrere almeno 28 giorni di vuoto sanitario. 3b. Tecniche di alimentazione
3b.1. L'azienda di allevamento deve predisporre e tenere aggiornati i piani di formulazione e razionamento alimentare.
3b.2. Tali piani devono tenere conto delle esigenze nutrizionali delle ovaiole nelle diverse fasi di sviluppo.
3b.3. La razione alimentare deve avere le seguenti caratteristiche:
i cereali costituiscono almeno il 60% in peso della formula del mangime. In tale caso, fatta 100 la quantita' di cereali, questa deve comprendere al massimo il 10% di sottoprodotti di cereali;
il mangime utilizzato nell'alimentazione deve contenere, quali ingredienti principali (1° e 2° voce nel cartellino mangime), cereali e leguminose;
e' vietato l'utilizzo di qualunque sottoprodotto diverso dai cereali, ad eccezione delle farine proteiche di estrazione e panello;
e' inoltre vietato l'utilizzo di farine proteiche di origine animale. E' consentito l'uso di integratori e di additivi autorizzati per l'alimentazione animale.
3b.4. Nella formulazione del mangime per la pigmentazione del tuorlo vengono utilizzati esclusivamente pigmentanti naturali e non sono ammessi quelli sintetici.
3b.5. Gli alimenti zootecnici devono essere sani, leali e mercantili e privi di alterazioni o sostanze tossiche che li rendano non idonei per l'alimentazione animale.
3b.6. Qualora l'unita' epidemiologica di produzione sia inserita in una azienda che per la restante produzione di uova non segue il presente disciplinare, deve essere dimostrata la non promiscuita' tra gli impianti di stoccaggio e distribuzione di mangimi destinati alla unita' produttiva iscritta al SQN ed il resto dell'allevamento.
3b.7. L'acqua di bevanda deve essere controllata almeno due volte all'anno per l'idoneita' all'uso zootecnico nel punto di prelievo all'ingresso degli allevamenti.
3c. La scelta degli animali
3c.1. E' vietato allevare animali geneticamente modificati (OGM). Le razze e gli ibridi avicoli ammessi al presente disciplinare potranno essere a piumaggio rosso o bianco e prodotte/commercializzate da aziende di incubazione o di svezzamento pollastre operanti a livello UE.
3c.2. L'approvvigionamento di soggetti da rimonta deve essere effettuato da allevamenti aventi lo stesso livello sanitario e che seguano un analogo piano vaccinale per le Salmonelle. 3d. Strutture e impianti di produzione
3d.1. Le strutture di allevamento devono essere costruite con materiali adeguati e secondo gli standard, le esigenze e la normativa vigenti, assicurando condizioni ambientali di temperatura, circolazione dell'aria, umidita' relativa e concentrazione di gas e polveri tali da assicurare il benessere animale.
3d.2. La raccolta delle uova deve essere automatica ed eseguita una volta al giorno, escluse le festivita' e/o cause di forza maggiore debitamente motivate. Solo in allevamenti di piccole dimensioni potra' essere effettuata la raccolta manuale.
I nastri di raccolta devono essere mantenuti integri e puliti.
I recipienti di imballaggio delle uova utilizzati alla produzione devono essere tassativamente monouso oppure imballaggi di plastica accuratamente lavati e disinfettati ad ogni ciclo di trasporto.
3d.3. Le uova raccolte devono essere mantenute su carrelli o pallet recanti etichette identificative del produttore (codice di allevamento e pollaio) e della data di deposizione, data di spedizione, destinatario (ragione sociale) e destinazione; le uova devono essere imballate ed i pallet racchiusi da una nastratura per evidenziare che si tratta di uova destinate al circuito SQN.
La nastratura deve giungere integra al centro di imballaggio. I pallet delle uova destinate al circuito SQN escono dall'allevamento accompagnati da etichetta o scheda indicativa i cui estremi devono comunque essere registrati in apposito registro di uscita, da conservarsi presso il produttore.
In ogni caso queste uova non sono SQN sino alla lavorazione e al confezionamento al centro di imballaggio. 3e. Strutture e impianti di lavorazione, stoccaggio e confezionamento delle uova
3e.1 I locali destinati alla lavorazione delle uova SQN devono avere una dimensione adeguata allo scopo, costruiti ed equipaggiati in maniera da poter essere sufficientemente ventilati e illuminati oltre che mantenuti puliti. Le uova devono essere protette da forti fluttuazione di temperatura. I locali preposti alla manipolazione e stoccaggio delle uova non devono avere utilizzi differenti.
Il pavimento e i muri dovranno essere possibilmente piastrellati e insieme a soffitti e finestre dovranno permettere una loro facile pulizia, realizzati in materiali solidi con superfici lisce.
I locali devono presentarsi in buono stato, puliti e liberi da odori esterni animali e insetti.
Devono essere assicurate ventilazione e illuminazione sufficienti.
3e.2. I locali di stoccaggio devono anch'essi rispondere ai requisiti su esposti. I materiali che entrano direttamente in contatto con le uova devono rispondere alle previsioni del Reg. (EC) 1935/2004 e seguenti.
3e.3. L'impianto di confezionamento deve essere dotato delle apparecchiature idonee al corretto trattamento delle uova.
3e.4. Sistema di speratura. L'impianto di confezionamento deve possedere un adeguato sistema di speratura delle uova. In caso di sistema automatico, la qualita' dell'operazione dovra' essere periodicamente testata, diversamente, l'impianto dovro' essere costantemente presidiato durante l'operazione.
3e.5. Sistema di calibratura delle uova. Dovra' essere utilizzata un idoneo macchinario per la calibratura delle uova in base al peso. 3f. Aspetti generali inerenti tracciabilita' e registrazioni
3f.1. L'azienda di allevamento deve assicurare la tracciabilita' delle materie prime acquistate ed utilizzate per l'alimentazione degli animali mediante la conservazione ordinata dei documenti di acquisto (DDT, fatture, ecc.) o la tenuta di un registro che riporti almeno le seguenti informazioni:
nome e/o codice del prodotto;
azienda produttrice;
lotto di produzione o riferimenti ai documenti di acquisto;
quantita' acquistata;
data di inizio somministrazione;
data di fine somministrazione;
allevamenti o gruppi cui il prodotto e' stato somministrato.
3f.2. Le registrazioni previste dal presente disciplinare possono essere gestite in forma elettronica e/o cartacea.
3f.4. Tutta la documentazione (DDT, fatture, ecc.) e le registrazioni previste dal presente disciplinare devono essere conservate per un periodo minimo di un anno dopo l'avvenuto svecchiamento dei gruppi di ovaiole fatti salvi eventuali maggiori tempi di conservazione previsti da altre norme di legge. In luogo dei predetti registri separati, ogni qualvolta cio' sia possibile, e' consentito utilizzare uno o piu' registri o altro tipo di registrazione, inclusa quella informatica. I registri delle consegne e delle vendite possono essere sostituiti anche dalla raccolta di fatture, bolle di consegna o altra documentazione purche' riportante tutte le informazioni prescritte. 3g. Aspetti inerenti tracciabilita' e registrazioni delle uova
3g.1. Report. Le uova a marchio SQN devono essere chiaramente identificabili e tracciabili lungo l'intera filiera, dalla deposizione al centro di selezione e imballaggio attraverso regolare registrazione dei movimenti di tutte le uova selezionate e confezionate (incluse le uova non a marchio SQN).
I centri di deposizione (allevamenti) e i centri di imballaggio autorizzati alla produzione e alla selezione e confezionamento delle uova a marchio SQN dovranno pertanto tenere appositi registri, anche informatici, dove riportare i quantitativi prodotti e inviati (centri di produzione), quelli ricevuti, selezionati e consegnati (centri di selezione e imballaggio).
La tenuta di regolare e accurata registrazione, anche informatica, delle uova prodotte e lavorate e' indispensabile per il controllo dei flussi delle uova.
3g.2. Tracciabilita' e assicurazione sull'origine. I report sui movimenti delle uova nell'intera catena devono essere aggiornati a cadenza almeno mensile, sotto forma di registro di uova in entrata/uscita, includendo tutti i dati necessari per la tracciabilita' e plausibilita' dei controlli, compresi:
in entrata: quantita' pervenute, fornitore (o allevamento aziendale di origine) data di deposizione, quantita' in natura ricevuta o di uova semi-lavorate, il lotto, inclusa la percentuale di ripartizione delle uova, e la forma di allevamento.
in uscita: il lotto, compresa la percentuale di ripartizione delle uova per classe di peso e la forma di allevamento, il periodo di produzione il gruppo di origine e i volumi consegnati.
3g.3. Separazione delle uova SQN dalle altre. Le aziende autorizzate all'uso del marchio SQN devono attivamente adoperarsi per salvaguardare e controllare il flusso delle uova nell'intero processo, con l'obbligo di tenere costantemente separato il flusso delle uova a marchio dalle altre in maniera chiara e comprensibile, compreso nelle registrazioni, evitando qualunque possibilita' che uova a marchio SQN possano essere confuse o mescolate con altre non a marchio. Dove non fosse possibile conservare le uova SQN in aree separate, le uova devono essere convenientemente e chiaramente etichettate e identificabili.
3g.4. Tracciabilita' nelle fasi successive la deposizione. L'origine delle uova deve essere assicurata durante tutta la catena produttiva.
La verifica della conformita' con le previsioni indicate deve essere documentata.
Gli stabilimenti di imballaggio devono registrare i seguenti dati per ciascuna tipologia e forma di allevamento:
le quantita' di uova in natura ricevute dal produttore, specificandone il nominativo e codice di allevamento e l'indirizzo (o l'allevamento proprio di origine) e la data o periodo di deposizione
dopo la lavorazione delle uova, le quantita' ottenute, il numero di uova lavorate, il numero di uova rotte.
le quantita' di uova ricevute per categorie, da altri centri di imballaggio, riportando anche il codice di questi centri, e la data di consegna.
le quantita' di uova in natura ricevute da altri centri di imballaggio, il codice del centro di imballaggio la data di deposizione.
numero e/o peso delle uova fornite per tipo e classe di peso (se selezionate), la data di imballaggio e/o la data di vendita, specificando il nome e l'indirizzo dell'acquirente.
il collegamento tra le uova entrate (in natura) e quelle uscite (selezionate o in natura), deve essere sempre tracciabile. I centri di imballaggio devono aggiornare i propri registri con cadenza almeno settimanale. 3h. Autocontrollo
3h.1. L'aderente al Disciplinare (singola azienda di allevamento o un'organizzazione di produttori, un'associazione di produttori, una cooperativa, o consorzio) deve predisporre, in accordo con l'Organismo di Controllo Terzo, un piano di autocontrollo ed effettuare periodicamente delle attivita' di controllo interno, compresa l'esecuzione di controlli analitici a campione (ad esempio: acqua di abbeverata, mangimi, ecc.) per verificare il rispetto dei requisiti indicati nel presente disciplinare. 3i.Marchiatura sul guscio ed etichettatura del prodotto
3i.1. Oltre alle indicazioni obbligatorie previste dalla normativa unionale si devono apporre obbligatoriamente:
a) sul guscio:
solo se tecnicamente fattibile, il marchio grafico SQN collettivo unico che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali intende istituire con apposito provvedimento, eventualmente adattato alle dimensioni e all'esigenza di stampigliatura sul guscio, utilizzando inchiostro di un solo colore. Lo stesso puo' essere associato alla denominazione obbligatoria prevista dal disciplinare di produzione ed e' subordinato al rigoroso rispetto delle previsione di cui al regolamento d'uso;
b) sulla confezione:
il marchio grafico SQN collettivo unico che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali intende istituire eventualmente adattato alle dimensioni e all'esigenza di stampigliatura
la denominazione «Disciplinare di Produzione Uovo + Qualita' ai cereali» seguita dalla dicitura «Sistema di qualita' nazionale (o acronimo SQN) riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».
il Paese di origine delle uova indicato per esteso
3i.2. Oltre alle indicazioni obbligatorie previste per il disciplinare sono possibili le seguenti indicazioni facoltative:
c) sul guscio:
il marchio commerciale detenuto o compartecipato dall'organizzazione o associazione.
d) sulla confezione:
nome del produttore e/o dell'associazione di produttori
il marchio commerciale detenuto o compartecipato dall'associazione;
indicazione della Regione di origine o di allevamento;
eventuali altre certificazioni volontarie di prodotto, a condizione di riportare chiaramente gli estremi della certificazione
eventuale marchio di sistema di qualita' regionale;
indicazione del paese di nascita delle pollastre e del paese di allevamento delle ovaiole; qualora gli animali siano nati e allevati nello stesso paese le due diciture di cui sopra possono essere riepilogate in «origine e allevamento»;
ogni altra indicazione prevista dalla normativa unionale. 3.Tempi tra la deposizione e la commercializzazione
Per quanto attiene i tempi per l'immissione in commercio, le uova a Marchio SQN soggette all'applicazione del presente disciplinare:
le uova dovranno essere classificate, stampigliate ed imballate entro 7 (sette) giorni dalla data di deposizione;
questo lasso sara' ridotto a 3 (tre) giorni in caso di uova «Extra» o «Extra fresche». 4. Commercializzazione
Le aziende di produzione, selezione e imballaggio che intendono produrre e commercializzare le uova identificate dalla denominazione e dal marchio istituito ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 4337 del 4 marzo 2011, dovranno comunicare al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'impegno a rispettare i regolamenti di gestione dei marchi riferiti al Sistema di qualita' superiore nazionale zootecnia.
Le uova ottenute come previsto dal presente Disciplinare dovranno essere sempre facilmente ed inequivocabilmente identificabili attraverso il sistema di tracciabilita' lungo tutta la filiera.
Ai fini dell'esposizione nel punto vendita, i prodotti a marchio preventivamente confezionati devono rispettare le norme previste dal regolamento d'uso del marchio stesso. I prodotti non confezionati devono essere esposti nei punti vendita, in spazi dedicati, in modo tale da individuare inequivocabilmente l'appartenenza delle uova al disciplinare, esponendo in modo visibile i certificati relativi (etichettatura facoltativa) oltre a quanto prescritto dalle norme di commercializzazione vigenti, unitamente ad appositi segnali, meglio specificati nel regolamento d'uso del marchio.

Parte di provvedimento in formato grafico

 
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