Gazzetta n. 295 del 19 dicembre 2017 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 12 dicembre 2017, n. 189
Determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in attuazione dell'articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165, recante modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 3 novembre 2017, n. 165, recante «Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali»;
Visto l'articolo 3, commi 1 e 2, della citata legge 3 novembre 2017, n. 165, che delegano il Governo ad adottare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali, rispettivamente, per l'elezione della Camera dei deputati, nell'ambito di ciascuna circoscrizione di cui alla Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituita dalla stessa legge 3 novembre 2017, n. 165, nonche', per l'elezione del Senato della Repubblica, nell'ambito di ciascuna regione;
Visto l'articolo 3, comma 1, lettera a), della citata legge 3 novembre 2017, n. 165 che, per la determinazione dei collegi uninominali della Camera dei deputati, al primo periodo, fa salvo quanto stabilito per la circoscrizione Valle d'Aosta/ Vallee d'Aoste e, al secondo periodo, costituisce nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Molise, rispettivamente, sei e due collegi uninominali, come territorialmente definiti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica;
Visto l'articolo 3, comma 1, lettera b), della citata legge 3 novembre 2017, n. 165 che, per la determinazione dei collegi plurinominali della Camera dei deputati, al primo periodo, esclude la circoscrizione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e assegna al Molise un seggio da attribuire con metodo proporzionale e, al secondo periodo, stabilisce che, nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol, Umbria, Molise e Basilicata e' costituito un unico collegio plurinominale comprensivo di tutti i collegi uninominali della circoscrizione;
Visto l'articolo 3, comma 2, lettera a) della citata legge 3 novembre 2017, n. 165, che, per la determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica, al primo periodo, fa salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol e, al secondo periodo, stabilisce che il territorio della Regione Molise e' costituito in un unico collegio uninominale;
Visto l'articolo 3, comma 2, lettera b), della citata legge 3 novembre 2017, n. 165, che esclude le Regioni Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e Trentino Alto Adige/Südtirol dalla determinazione dei collegi plurinominali del Senato della Repubblica;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Vista la proposta presentata il 21 novembre 2017 dalla Commissione prevista dall'articolo 3, comma 3, della citata legge 3 novembre 2017, n. 165, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 novembre 2017;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 novembre 2017;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in data 7 dicembre 2017;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri,

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Determinazione dei collegi uninominali
e plurinominali della Camera dei deputati

1. I collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati sono determinati secondo quanto previsto dalla Tabella A.1 allegata al presente decreto legislativo.
2. I plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati sono determinati secondo quanto previsto dalla Tabella A.2 allegata al presente decreto legislativo.

NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 3
novembre 2017, n. 165 (Modifiche al sistema di elezione
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Delega al Governo per la determinazione dei collegi
elettorali uninominali e plurinominali), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 11 novembre 2017, n. 264:
«Art. 3 (Delega al Governo per la determinazione dei
collegi uninominali e dei collegi plurinominali). - 1. Per
l'elezione della Camera dei deputati, il Governo e'
delegato ad adottare, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art.
14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto
legislativo per la determinazione dei collegi uninominali e
dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna
circoscrizione di cui alla tabella A allegata al decreto
del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come
sostituita dalla presente legge, sulla base dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) fatto salvo quanto stabilito per la circoscrizione
Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, nelle restanti circoscrizioni
del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei
deputati sono costituiti 231 collegi uninominali. Nelle
circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Molise sono
costituiti, rispettivamente, sei e due collegi uninominali
come territorialmente definiti dal decreto legislativo 20
dicembre 1993, n. 535, recante determinazione dei collegi
uninominali del Senato della Repubblica; tra le altre
circoscrizioni del territorio nazionale, di cui alla
tabella A allegata al decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, come sostituita dalla presente
legge, i collegi uninominali sono ripartiti in numero
proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla
base dei risultati dell'ultimo censimento generale della
popolazione, come riportati dalla piu' recente
pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di
statistica;
b) con esclusione della circoscrizione Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste, in ciascuna delle altre
circoscrizioni del territorio nazionale sono costituiti
collegi plurinominali formati dall'aggregazione di collegi
uninominali contigui; il numero dei collegi plurinominali
costituiti in ciascuna circoscrizione e il territorio di
ciascuno di essi sono determinati in modo che in ciascun
collegio plurinominale, sulla base della popolazione
residente calcolata ai sensi della lettera a), sia
assegnato un numero di seggi determinato dalla somma del
numero dei collegi uninominali che lo costituiscono e di un
ulteriore numero di seggi, di norma, non inferiore a tre e
non superiore a otto, in modo tale che tendenzialmente
risulti minimo il numero di collegi plurinominali nei quali
e' assegnato un numero di seggi inferiore al valore medio;
al Molise e' assegnato un seggio da attribuire con metodo
proporzionale ai sensi degli articoli 83 e 83-bis del
decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.
Ciascun collegio uninominale della circoscrizione e'
compreso in un collegio plurinominale. Nelle circoscrizioni
Trentino-Alto Adige/Südtirol, Umbria, Molise e Basilicata
e' costituito un unico collegio plurinominale comprensivo
di tutti i collegi uninominali della circoscrizione;
c) la popolazione di ciascun collegio uninominale e
di ciascun collegio plurinominale puo' scostarsi dalla
media della popolazione, rispettivamente, dei collegi
uninominali e dei collegi plurinominali della
circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in
difetto;
d) nella formazione dei collegi uninominali e nella
formazione dei collegi plurinominali sono garantite la
coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio,
tenendo altresi' conto delle unita' amministrative su cui
insistono e, ove necessario, dei sistemi locali, e, di
norma, la sua omogeneita' sotto gli aspetti
economico-sociale e delle caratteristiche
storico-culturali, nonche' la continuita' del territorio di
ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso
comprenda porzioni insulari. I collegi uninominali e i
collegi plurinominali, di norma, non possono dividere il
territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le
loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno
piu' collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze
linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi,
anche in deroga ai principi e criteri direttivi di cui al
presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di
agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di
collegi. Fermi restando i principi e criteri direttivi
previsti per la determinazione dei collegi plurinominali,
nelle circoscrizioni nelle quali il numero dei collegi
uninominali e' pari a quello previsto dal citato decreto
legislativo n. 535 del 1993 la formazione dei collegi
uninominali e' effettuata adottando come riferimento, ove
possibile, le delimitazioni dei collegi previste dal
medesimo decreto legislativo n. 535 del 1993;
e) nella circoscrizione Friuli Venezia Giulia uno dei
collegi uninominali e' costituito in modo da favorire
l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano
espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi
dell'art. 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.
2. Il Governo e' delegato a determinare, con il
medesimo decreto legislativo di cui al comma 1, i collegi
uninominali e i collegi plurinominali ai fini dell'elezione
del Senato della Repubblica, nell'ambito di ciascuna
regione, sulla base dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) fatto salvo quanto stabilito per le circoscrizioni
Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e Trentino-Alto
Adige/Südtirol, nelle restanti regioni del territorio
nazionale per l'elezione del Senato della Repubblica sono
costituiti 109 collegi uninominali. Il territorio della
regione Molise e' costituito in un unico collegio
uninominale. Nelle altre regioni i collegi uninominali sono
ripartiti in numero proporzionale alla rispettiva
popolazione determinata sulla base dei risultati
dell'ultimo censimento generale della popolazione, come
riportati dalla piu' recente pubblicazione ufficiale
dell'Istituto nazionale di statistica;
b) con esclusione delle regioni Valle d'Aosta/Vallee
d'Aoste, Trentino-Alto Adige/Südtirol e Molise, in ciascuna
delle restanti regioni sono costituiti collegi
plurinominali formati dall'aggregazione di collegi
uninominali contigui; il numero dei collegi plurinominali
costituiti in ciascuna regione e il territorio di ciascuno
di essi sono determinati in modo che in ciascun collegio
plurinominale, sulla base della popolazione residente
calcolata ai sensi della lettera a), sia assegnato un
numero di seggi determinato dalla somma del numero dei
collegi uninominali che lo costituiscono e di un ulteriore
numero di seggi, di norma, non inferiore a due e non
superiore a otto, in modo tale che tendenzialmente risulti
minimo il numero dei collegi plurinominali nei quali e'
assegnato un numero di seggi inferiore al valore medio.
Ciascun collegio uninominale della regione e' compreso in
un collegio plurinominale;
c) la popolazione di ciascun collegio uninominale e
di ciascun collegio plurinominale puo' scostarsi dalla
media della popolazione, rispettivamente, dei collegi
uninominali e dei collegi plurinominali della
circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in
difetto;
d) nella formazione dei collegi uninominali e nella
formazione dei collegi plurinominali sono garantite la
coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio e, di
norma, la sua omogeneita' sotto gli aspetti
economico-sociale e delle caratteristiche
storico-culturali, nonche' la continuita' del territorio di
ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso
comprenda porzioni insulari. I collegi uninominali e i
collegi plurinominali, di norma, non possono dividere il
territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le
loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno
piu' collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze
linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi,
anche in deroga ai principi e criteri direttivi di cui al
presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di
agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di
collegi;
e) nella regione Friuli Venezia Giulia uno dei
collegi uninominali e' costituito in modo da favorire
l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano
espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi
dell'art. 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.
3. Ai fini della predisposizione dello schema del
decreto legislativo di cui ai commi 1 e 2, il Governo si
avvale di una commissione composta dal presidente
dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e
da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la
commissione e' chiamata a svolgere, senza nuovi o maggiori
oneri per il bilancio dello Stato.
4. Lo schema del decreto legislativo di cui ai commi 1
e 2 e' trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri
delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che
si pronunciano nel termine di quindici giorni dalla data di
trasmissione. Qualora il decreto legislativo non sia
conforme al parere parlamentare, il Governo,
contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve
inviare alle Camere una relazione contenente adeguata
motivazione.
5. In caso di mancata espressione del parere di cui al
comma 4 nel termine previsto, il decreto legislativo puo'
comunque essere emanato.
6. Il Governo aggiorna con cadenza triennale la
composizione della commissione nominata ai sensi del comma
3. La commissione, in relazione alle risultanze del
censimento generale della popolazione, formula indicazioni
per la revisione dei collegi uninominali e dei collegi
plurinominali, secondo i criteri di cui al presente
articolo, e ne riferisce al Governo. Per la revisione dei
collegi uninominali e dei collegi plurinominali il Governo
presenta un disegno di legge alle Camere.
7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali,
sono definite le modalita' per consentire in via
sperimentale la raccolta con modalita' digitale delle
sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle
candidature e delle liste in occasione di consultazioni
elettorali, anche attraverso l'utilizzo della firma
digitale e della firma elettronica qualificata. Sullo
schema del decreto e' acquisito il parere delle competenti
Commissioni parlamentari, che si esprimono nel termine di
quarantacinque giorni.».
- Si riporta la Tabella A allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361
(Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per
la elezione della Camera dei deputati) pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 3 giugno 1957, n. 139, Supplemento
ordinario, come sostituita dalla legge 3 novembre 2017, n.
165:
«Tabella A (art. 1, comma 2)
I numeri della seconda colonna corrispondono a quelli
dei collegi uninominali previsti dal decreto legislativo 20
dicembre 1993, n. 535, recante determinazione dei collegi
uninominali del Senato della Repubblica.

Parte di provvedimento in formato grafico

»
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, S.O.:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
 

Tabella A.1 - Collegi uninominali della Camera dei deputati

Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella A.2 - Collegi plurinominali della Camera dei deputati

Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella B.1 - Collegi uninominali del Senato della Repubblica

Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella B.2 - Collegi plurinominali del Senato della Repubblica

Parte di provvedimento in formato grafico


 
Art. 2

Determinazione dei collegi uninominali
e plurinominali del Senato della Repubblica

1. I collegi uninominali per l'elezione del Senato della Repubblica sono determinati secondo quanto previsto dalla Tabella B.1 allegata al presente decreto legislativo.
2. I collegi plurinominali per l'elezione del Senato della Repubblica sono determinati secondo quanto previsto dalla Tabella B.2 allegata al presente decreto legislativo.
 
Art. 3

Istituzione di nuovi comuni, distacco di comuni
da regioni e sezioni elettorali riguardanti piu' collegi

1. Nel caso in cui, prima della convocazione dei comizi, vengano istituiti nuovi comuni mediante fusione o distacco territoriale di comuni preesistenti ed i comuni di origine facciano parte di piu' collegi uninominali o plurinominali, il comune di nuova istituzione si intende assegnato al collegio uninominale o plurinominale nel cui ambito originario insisteva il maggior numero di popolazione residente ora confluita nel nuovo comune.
2. Nel caso in cui, prima della convocazione dei comizi, vi sia il distacco di un comune da una regione e l'aggregazione ad un'altra con conseguente mutamento di circoscrizione, il suddetto comune si intende assegnato, nell'ambito della nuova circoscrizione, al collegio plurinominale ed al collegio uninominale ad esso territorialmente contigui. Se piu' collegi sono territorialmente contigui, il suddetto comune si intende assegnato al collegio uninominale nel cui ambito insiste il minore numero di popolazione residente.
3. Le sezioni elettorali che interessano piu' collegi uninominali o plurinominali si intendono assegnate al collegio uninominale o plurinominale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale di sezione.
 
Art. 4

Abrogazione

1. Il decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 122 «Determinazione dei collegi della Camera dei deputati, in attuazione dell'articolo 4 della legge 6 maggio 2015, n. 52, recante disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati» e' abrogato.
 
Art. 5

Clausola di neutralita' finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 12 dicembre 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
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