Gazzetta n. 295 del 19 dicembre 2017 (vai al sommario)
LEGGE 4 dicembre 2017, n. 188
Disposizioni per la celebrazione dei centocinquanta anni dalla morte di Gioachino Rossini.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:
Art. 1

Finalita'

1. La Repubblica, nell'ambito delle finalita' di salvaguardia e di promozione del proprio patrimonio culturale, storico, artistico e musicale, celebra la figura di Gioachino Rossini nella ricorrenza dei centocinquanta anni dalla sua morte e ne valorizza l'opera.
2. L'anno 2018, ricorrenza dei centocinquanta anni dalla morte di Gioachino Rossini, e' dichiarato «anno rossiniano».

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
 
Art. 2

Interventi

1. Lo Stato riconosce meritevoli di finanziamento gli interventi, da realizzare negli anni 2018 e 2019, di promozione, diffusione, approfondimento e salvaguardia della conoscenza della vita, dell'opera e dei luoghi legati alla figura di Gioachino Rossini, finalizzati ai seguenti obiettivi:
a) sostegno, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, alle attivita' formative, anche di carattere didattico, editoriali, espositive, congressuali, seminariali, scientifiche, culturali e di spettacolo, incluse quelle dell'Accademia Rossiniana del Rossini Opera Festival e della Fondazione Rossini, volte a promuovere in Italia, in Europa e nel mondo la conoscenza, anche mediante l'utilizzazione di tecnologie digitali, del patrimonio musicale, artistico e documentario relativo alla figura e all'opera di Gioachino Rossini, anche in relazione ai riconoscimenti conseguiti sul piano nazionale ed internazionale;
b) recupero, restauro e riordino del materiale storico, artistico, archivistico, museografico e culturale riguardante la figura di Gioachino Rossini nonche' recupero edilizio e restauro conservativo dei luoghi rossiniani, incluso il conservatorio, ubicati nella provincia di Pesaro e Urbino, anche con finalita' di promozione turistica. A tali iniziative e' destinata una quota non inferiore al 20 per cento del contributo straordinario di cui all'articolo 4;
c) promozione della ricerca scientifica in materia di studi rossiniani, anche attraverso l'istituzione di borse di studio per l'elaborazione di saggi sull'opera di Gioachino Rossini, in favore degli studenti dei conservatori e delle accademie musicali;
d) realizzazione di ogni altra iniziativa utile per il conseguimento delle finalita' della presente legge.
2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito del contributo straordinario di cui all'articolo 4.
 
Art. 3

Comitato promotore delle celebrazioni rossiniane

1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, e' istituito il Comitato promotore delle celebrazioni rossiniane, di seguito denominato «Comitato», presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, o da un suo delegato, e composto dal Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, o da loro delegati, dal presidente della Regione Marche, dal sindaco del Comune di Pesaro, nonche' da quattro insigni esponenti della cultura e dell'arte musicali italiane ed europee, esperti della vita e delle opere di Gioachino Rossini, nominati con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il Comitato, anche attraverso la collaborazione di soggetti privati, valorizza e diffonde in Italia e all'estero la conoscenza della figura e dell'opera di Gioachino Rossini mediante gli interventi di cui all'articolo 2, da realizzare avvalendosi del contributo straordinario di cui all'articolo 4.
3. Entro novanta giorni dal termine delle celebrazioni, il Comitato, che rimane in carica fino alla data del 31 dicembre 2019, predispone una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate e sull'utilizzazione dei contributi ricevuti, che trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri ai fini dell'invio alle Camere.
4. Il Comitato costituisce un comitato scientifico, composto da non piu' di dieci personalita' di chiara fama, esperti della vita e delle opere di Gioachino Rossini, che formula gli indirizzi generali per le iniziative di cui all'articolo 2. Sono componenti di diritto del comitato scientifico i quattro insigni esponenti della cultura e dell'arte musicali nominati ai sensi del comma 1, tra i quali il medesimo comitato elegge il proprio coordinatore.
5. Il Comitato, sulla base degli indirizzi del comitato scientifico, redige un programma delle attivita', ne monitora l'attuazione e individua i soggetti attuatori di ogni specifica attivita'.
6. Ai componenti dei comitati di cui al presente articolo non sono riconosciuti compensi o gettoni di presenza comunque denominati. Eventuali costi di funzionamento dei comitati, inclusi eventuali rimborsi delle spese di missione dei componenti, sono posti a carico del contributo straordinario di cui all'articolo 4.
 
Art. 4

Contributo straordinario

1. Per le iniziative celebrative dei centocinquanta anni dalla morte di Gioachino Rossini e' attribuito al Comitato un contributo straordinario di 680.000 euro per l'anno 2018 e di 20.000 euro per l'anno 2019. A valere sul predetto contributo straordinario il Comitato provvede altresi' alla realizzazione di un proprio sito internet istituzionale.
 
Art. 5

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, pari a 680.000 euro per l'anno 2018 e a 20.000 euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 dicembre 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo del comma 354 dell'art. 1 della
legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge di stabilita' 2016), pubblicata nel S.O. alla
Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015:
«354. Per il funzionamento degli Istituti afferenti al
settore museale, a decorrere dall'anno 2016, e' autorizzata
la spesa di 10 milioni di euro annui da iscrivere nello
stato di previsione del Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo.».
 
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