Gazzetta n. 296 del 20 dicembre 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 30 gennaio 2017
Integrazione e modifica del decreto 15 dicembre 2015, recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli.


IL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni» ed in particolare l'art. 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attivita' amministrative;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10 ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/01 e (CE) n. 1234/07 del Consiglio;
Visto, in particolare, il Capo III, Sezione I, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 che, nel definire le regole per la gestione del sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, attribuisce agli Stati membri la potesta' di individuare norme specifiche per il rilascio delle autorizzazioni, per l'applicazione di criteri di ammissibilita' e di priorita', per il reimpianto anticipato e per la disciplina del regime transitorio;
Visto il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione del 15 dicembre 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1308/13 del Parlamento e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione del 7 aprile 2015 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260 e successive modifiche, recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 16 del 21 gennaio 2011 recante «Disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni»;
Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2015 n. 1213, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 110 del 14 maggio 2015 con il quale, ai sensi dell'art. 68, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1308/2013, viene stabilito al 31 dicembre 2020, il termine ultimo di presentazione della richiesta di conversione dei diritti di impianto;
Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;
Visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;
Visto il regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;
Considerato che il decreto ministeriale 15 dicembre 2015 n. 12272 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 33 del 10 febbraio 2016, all'art. 7, comma 1, lettera c), consente - a partire dal 2017 - l'introduzione di criteri di ammissibilita' e priorita' per il rilascio delle autorizzazioni;
Vista la relazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 21 ottobre 2016 prot. n. 5797, sulla valutazione dei risultati del primo anno di applicazione del sistema delle autorizzazioni per nuovi impianti viticoli;
Ritenuto necessario, ai fini del miglioramento della competitivita' del settore nell'ambito delle singole Regioni, garantire un coerente incremento del relativo potenziale regionale, nel caso di richieste che superino la superficie messa a disposizione annualmente per la crescita nazionale;
Ritenuto necessario, al fine di evitare che i richiedenti le autorizzazioni eludano il sistema di assegnazione proporzionale, adottare misure aggiuntive in caso di superamento del limite di crescita nazionale;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, espressa nella seduta del 22 dicembre 2016;
Vista la presa d'atto della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano della seduta del 19 gennaio 2017, confermativa delle modifiche testuali apportate,

Decreta:

Art. 1

Modifiche al decreto ministeriale del 15 dicembre 2015 n. 12272

1. I commi 1, 2 e 3 dell'art. 9, del decreto ministeriale n. 12272, del 15 dicembre 2015 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Le autorizzazioni sono rilasciate dalle Regioni competenti entro il 1° giugno di ogni anno sulla base dell'elenco trasmesso dal Ministero. Le Regioni pubblicano l'atto di approvazione dell'elenco ministeriale nel Bollettino Ufficiale regionale che assume valore di comunicazione alle aziende beneficiarie.
2. Se l'autorizzazione e' rilasciata per una superficie inferiore al 50 per cento della superficie richiesta, il richiedente puo' rifiutare tale autorizzazione entro 10 giorni dalla data della comunicazione senza incorrere in sanzioni previste dalla normativa vigente. L'intenzione di rinunciare e' comunicata, entro il termine suddetto, direttamente ad AGEA tramite le applicazioni messe a disposizione sul SIAN.
3. La superficie non assegnata a seguito della rinuncia di cui al comma 2 e' riportata per l'assegnazione all'annualita' successiva, secondo quanto previsto all'art. 6, paragrafo 3 secondo comma del Regolamento di esecuzione».
2. Dopo l'art. 5 e' aggiunto il seguente articolo: «Art. 5-bis (Prescrizioni per il criterio di ammissibilita').
1. Dal 2017, al fine di contrastare fenomeni elusivi del criterio di distribuzione proporzionale, anche nell'ambito dell'introduzione di criteri di priorita' e del rispetto del miglioramento della competitivita' del settore nell'ambito delle singole Regioni, sono introdotte le seguenti prescrizioni:
a) le domande precisano la dimensione e la Regione nella quale sono localizzate le superfici oggetto di richiesta.
b) il vigneto impiantato a seguito del rilascio dell'autorizzazione di cui al successivo art. 9-bis e' mantenuto per un numero minimo di 5 anni, fatti salvi i casi di forza maggiore e motivi fitosanitari. L'estirpazione dei vigneti impiantati con autorizzazioni di nuovo impianto prima dello scadere dei 5 anni dalla data di impianto non da' origine ad autorizzazioni di reimpianto».
3. Dopo l'art. 7 e' aggiunto il seguente articolo: «Art. 7-bis (Criteri di priorita' applicazione art. 7, comma 1, lettera c).
1. Dal 2017, le Regioni possono applicare, per una percentuale complessiva pari al 50 per cento della superficie di cui all'art. 9, comma 5, i seguenti criteri di priorita':
a) superfici da adibirea nuovi impianti nell'ottica di accrescere le dimensioni di aziende piccole e medie di cui al paragrafo 2, lettera h) dell'art. 64 del Regolamento e l'allegato II del Regolamento delegato. Tale criterio e' considerato soddisfatto se sono rispettate le condizioni seguenti:
1) la complessiva superficie aziendale e' compresa tra 0,5 ettari e 50 ettari, tuttavia in tale ambito le Regioni possono definire un intervallo inferiore;
2) il richiedente, al momento della richiesta possiede una superficie vitata che non fruisce delle esenzioni di cui all'art. 1 del Regolamento delegato;
b) superfici in cui l'impianto di vigneti contribuisce alla conservazione dell'ambiente di cui al paragrafo 2, lettera b) dell'art. 64 del Regolamento e l'allegato II del Regolamento delegato. Tale criterio e' considerato soddisfatto se i richiedenti sono gia' viticoltori al momento di presentare la richiesta e hanno effettivamente applicato le norme relative alla produzione biologica di cui al regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e, se applicabile, al regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione all'intera superficie vitata delle loro aziende per almeno cinque anni prima di presentare la richiesta;
c) organizzazioni senza scopo di lucro con fini sociali che hanno ricevuto terreni confiscati per reati di terrorismo e criminalita' di altro tipo di cui all'allegato II paragrafo I, lettera II, del Regolamento delegato. Tale criterio e' considerato soddisfatto se il richiedente e' una persona giuridica, a prescindere dalla sua forma giuridica, e se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
1) il richiedente e' un'organizzazione senza scopo di lucro che esercita esclusivamente attivita' a fini sociali;
2) il richiedente usa i terreni confiscati solo ai propri fini sociali a norma dell'art. 10 della direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
3) i richiedenti che rispettano questo criterio si impegnano, per un periodo di 5 anni, a non affittare ne' vendere la o le superfici di nuovo impianto ad altra persona fisica o giuridica. Tale periodo non si estende oltre il 31 dicembre 2030.
2. Ciascuna Regione, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica al Ministero secondo la tabella riportata nell'Allegato II, la ponderazione da attribuire ad ognuno dei criteri di cui al comma 1, associando un valore individuale compreso tra zero (0) e uno (1). La somma di tutti i valori individuali deve essere pari a uno (1).
3. Le Regioni che non applicano la previsione di cui al comma 1 comunicano tale decisione al Ministero, con le modalita' previste dal comma 2».
4. Dopo l'art. 9 e' aggiunto il seguente articolo: «Art. 9-bis (Rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti)
1. Dal 2017 nel caso in cui le richieste ammissibili in una Regione superino la superficie di cui all'art. 6, comma 1 calcolata a livello regionale, sono garantite le autorizzazioni sino a una superficie pari a 0,1 ha a tutti i richiedenti. Tale limite sara' di conseguenza ridotto se la superficie disponibile non e' sufficiente a garantirne il rilascio a tutti i richiedenti.
2. Dal 2017, ciascuna Regione nel caso in cui le richieste ammissibili superino di tre volte la superficie di cui all'art. 6, comma 1 calcolata a livello regionale, puo' applicare un limite massimo per domanda, pari alla media delle superfici richieste, ai fini del calcolo delle assegnazioni in tale Regione. La scelta di applicare tale limite e' comunicata dalle Regioni interessate entro 10 giorni dalla data di chiusura delle domande.
3. Le autorizzazioni sono rilasciate sulla base di una graduatoria per ogni Regione fino all'esaurimento del numero di ettari da assegnare secondo i criteri di cui all'art. 7-bis, comma 1.
4. A seguito della attribuzione di cui al comma 3, le eventuali superfici disponibili sono assegnate proporzionalmente per il raggiungimento del livello di cui all'art. 6, comma 1 calcolato a livello regionale.
5. Se a seguito delle assegnazioni di cui ai commi 1, 3 e 4, sono disponibili ulteriori superfici, le stesse sono assegnate secondo quanto stabilito dall'art. 9, comma 6».
Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 gennaio 2017

Il Ministro: Martina

Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 2017, n. 164
 
Allegato II Applicazione dei criteri di priorita' (art. 7bis) - Tabella da
compilare e trasmettere al Ministero, via PEC, entro il 30 gennaio
di ogni anno.
Dal 2017, e' fissata l'applicazione dei criteri di priorita' di cui all'art. 7bis per una percentuale complessiva pari al 50% della superficie destinata alla crescita di cui all'art. 6 comma 1 calcolata a livello regionale.
La scelta sulla ponderazione dei criteri e la dimensione per piccole e medie aziende stabilita a livello regionale per il criterio h sono cosi' definite:

REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA ............

Parte di provvedimento in formato grafico

 
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