Gazzetta n. 296 del 20 dicembre 2017 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2017, n. 190
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE, concernente l'etichettatura dei materiali usati nei principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore ed al regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del consiglio, del 27 settembre 2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e in particolare l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, e in particolare l'articolo 33;
Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014, e in particolare l'articolo 3;
Vista la direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 26 aprile 1996, e successive modificazioni, recante l'attuazione della direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore;
Visto il regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili e che abroga la direttiva 73/44/CEE del Consiglio e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 96/73/CE e 2008/121/CE;
Vista la legge 26 novembre 1973, n. 883, recante disciplina della denominazione e della etichettatura dei prodotti tessili;
Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 194, recante attuazione della direttiva 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore tessile;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229;
Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
Ritenuto opportuno di dover emanare in un quadro omogeneo le norme sanzionatorie per la violazione delle disposizioni recate dalla citata direttiva 94/11/CE in materia di etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore, nonche' del citato regolamento n. 1007/2011 in materia di denominazioni delle fibre tessili ed etichettatura e contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 2017;
Acquisito il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 27 luglio 2017;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE concernente l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore ed al regolamento (UE) n. 1007/2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili.
2. Sono fatte salve le disposizioni in materia di sicurezza generale dei prodotti e pratiche commerciali scorrette di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, recante Codice del consumo.

NOTE

Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'articolo 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- Il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.,
cosi' recita:
«Art. 14 (Decreti legislativi). -1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- L'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234
(Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla
formazione e all'attuazione della normativa e delle
politiche dell'Unione europea), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3, cosi' recita:
«Art. 33 (Delega al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione
europea). - 1. Al fine di assicurare la piena integrazione
delle norme dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale,
fatte salve le norme penali vigenti, la legge di
delegazione europea delega il Governo ad adottare, entro la
data dalla stessa fissata, disposizioni recanti sanzioni
penali o amministrative per le violazioni di obblighi
contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare
o amministrativa, ai sensi delle leggi di delegazione
europee vigenti, o in regolamenti dell'Unione europea
pubblicati alla data dell'entrata in vigore della stessa
legge di delegazione europea, per i quali non sono gia'
previste sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 del presente articolo e'
esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro della
giustizia, di concerto con i Ministri competenti per
materia. I decreti legislativi si informano, oltre che ai
principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma
1, lettera d), della presente legge, a quelli specifici
contenuti nella legge di delegazione europea, qualora
indicati.
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente
articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica per l'espressione del parere da
parte delle competenti Commissioni parlamentari con le
modalita' e nei termini previsti dai commi 3 e 9
dell'articolo 31.».
- Il testo dell'articolo 3 della legge 9 luglio 2015,
n. 114 (Delega al Governo per il recepimento delle
direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione
europea - Legge di delegazione europea 2014), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2015, n. 176, cosi'
recita:
«Art. 3 (Delega al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione
europea). - Il Governo, fatte salve le norme penali
vigenti, e' delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33
della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e secondo i principi
e criteri direttivi dell'articolo 32, comma 1, lettera d),
della medesima legge, entro due anni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, disposizioni recanti
sanzioni penali o amministrative per le violazioni di
obblighi contenuti in direttive europee attuate in via
regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione
europea pubblicati alla data di entrata in vigore della
presente legge, per le quali non sono gia' previste
sanzioni penali o amministrative.».
- La direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 marzo 1994, sul ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
degli Stati membri concernenti l'etichettatura dei
materiali usati nelle principali componenti delle calzature
destinate alla vendita al consumatore e' pubblicata nella
G.U.C.E. 19 aprile 1994, n. L 100.
- Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato 11 aprile 1996, recante l'attuazione
della direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio concernente l'etichettatura dei materiali usati
nelle principali componenti delle calzature destinate alla
vendita al consumatore, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 97 del 26 aprile 1996.
- Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato 30 gennaio 2001, recante modifica al
decreto dell'11 aprile 1996, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2001.
- Il regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, relativo
alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura
e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti
tessili e che abroga la direttiva 73/44/CEE del Consiglio e
le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio
96/73/CE e 2008/121/CE e' pubblicato nella G.U.U.E. 18
ottobre 2011, n. L 272.
- La legge 26 novembre 1973, n. 883 (Disciplina della
denominazione e della etichettatura dei prodotti tessili),
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1974, n.
7.
- Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 194,
recante attuazione della direttiva 96/74/CE relativa alle
denominazioni del settore tessile e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 giugno 1999, n. 146.
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 recante modifiche
al sistema penale e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
novembre 1981, n. 329, S.O.
- Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
recante Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della
legge 29 luglio 2003, n. 229 e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 8 ottobre 2005, n. 235, S.O.
- Il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme
in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per
quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che
abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 13 agosto 2008, n. L 218.

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti normativi della direttiva 94/11/CE
si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n.
1007/2011 si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206 si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1007/2011, nonche' quelle di «messa a disposizione sul mercato», «immissione sul mercato», «fabbricante», «importatore», «distributore», «operatori economici», «ritiro», «vigilanza del mercato» ed «immissione in libera pratica» di cui all'articolo 2, punti 1, 2, 3, 5, 6, 7, 15, 17 e 19, del regolamento (CE) n. 765/2008.
 
Art. 3
Sanzioni per la violazione delle disposizioni dell'articolo 4 della
direttiva 94/11/CE

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che, in violazione dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 94/11/CE, immette sul mercato calzature prive di etichetta e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 20.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 94/11/CE, mette a disposizione sul mercato calzature prive di etichetta e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 700 euro a 3.500 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che, in violazione dell'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 94/11/CE, immette sul mercato calzature con composizione diversa da quella dichiarata in etichetta, relativamente ai materiali usati nei principali componenti delle calzature indicati nell'allegato I della direttiva 94/11/CE, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 20.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato calzature con etichetta non conforme alle indicazioni stabilite dall'articolo 4, paragrafi 1, 2, 3 e 4, della direttiva 94/11/CE, riportate in lingua italiana, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 20.000 euro.
5. La medesima sanzione amministrativa di cui al comma 4 del presente articolo si applica anche al fabbricante o all'importatore che utilizza una lingua diversa dall'italiano o da altra lingua ufficiale dell'Unione europea.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che mette a disposizione sul mercato le calzature senza avere informato correttamente il consumatore finale, del significato della simbologia adottata sull'etichetta in violazione dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 94/11/CE, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro.
7. L'autorita' di vigilanza, ove rilevi che le calzature sono prive di etichettatura o che l'etichettatura non e' conforme alle prescrizioni della direttiva 94/11/CE, previo accertamento e contestazione delle violazioni delle disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge n. 689 del 1981, assegna un termine perentorio di sessanta giorni al fabbricante o al suo rappresentante o al responsabile della prima immissione in commercio delle calzature sul mercato nazionale, per la regolarizzazione dell'etichettatura o il ritiro delle calzature dal mercato.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, ai soggetti che non ottemperano al provvedimento di cui al comma 7 entro il termine assegnato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 20.000 euro.
9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle calzature di cui all'articolo 1, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva 94/11/CE.

Note all'art. 3:
- Per i riferimenti normativi della direttiva 94/11/CE
si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 4

Sanzioni per la violazione delle disposizioni
del regolamento (UE) n. 1007/2011

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che immette, in violazione all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1007/2011, sul mercato un prodotto tessile senza garantire la fornitura dell'etichetta o del contrassegno indicante i dati e le denominazioni delle fibre di composizione, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 20.000 euro.
2. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche al fabbricante o l'importatore che immette sul mercato un prodotto tessile il cui documento commerciale di accompagnamento, sostitutivo dell'etichetta o il contrassegno, in violazione dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1007/2011, e' privo dei dati relativi alla composizione fibrosa.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che, in violazione dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1007/2011, mette a disposizione sul mercato un prodotto tessile privo dell'etichetta o del contrassegno recanti i dati relativi alla composizione fibrosa, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 700 euro a 3.500 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che, in violazione degli articoli 14, paragrafo 1, e 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1007/2011, immette sul mercato un prodotto tessile con composizione fibrosa diversa da quella dichiarata in etichetta, o sul documento commerciale di accompagnamento di cui al comma 2, fatte salve le tolleranze di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1007/2011, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 20.000 euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che, in violazione degli articoli 14, paragrafo 1, e 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1007/2011, mette a disposizione sul mercato prodotti tessili la cui composizione fibrosa dichiarata in etichetta non corrisponde a quella dichiarata nel documento di accompagnamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 700 euro a 3.500 euro.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che, in violazione degli articoli 5 e 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1007/2011, immette sul mercato un prodotto tessile con etichetta riportante denominazioni delle fibre diverse da quelle dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1007/2011 espresse in sigle, in ordine non decrescente, non in lingua italiana, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 20.000 euro.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che, in violazione degli articoli 5 e 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1007/2011, mette a disposizione sul mercato un prodotto tessile con etichetta riportante denominazioni delle fibre, diverse da quelle dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1007/2011, espresse in sigle, in ordine non decrescente, non in lingua italiana, nonche' riportante in modo errato la frase «Contiene parti non tessili di origine animale» di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1007/2011 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, l'importatore o il distributore che, in violazione dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1007/2011, non forniscano, all'atto della messa a disposizione sul mercato di un prodotto tessile, nei cataloghi, sui prospetti o sui siti web, le indicazioni relative alla composizione fibrosa ai sensi del regolamento (UE) n. 1007/2011 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 20.000 euro.
9. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che, in violazione dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1007/2011, immette sul mercato un prodotto tessile contenente parti non tessili di origine animale che non indichi la frase «Contiene parti non tessili di origine animale» sull'etichetta o sul contrassegno dei prodotti contenenti tali parti al momento della loro messa a disposizione sul mercato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 20.000 euro.
10. L'autorita' di vigilanza, ove rilevi che i prodotti tessili sono privi di etichettatura o che l'etichettatura non e' conforme alle prescrizioni del regolamento (UE) n. 1007/2011, previo accertamento e contestazione delle violazioni delle disposizioni dei precedenti commi, ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge n. 689 del 1981, assegna un termine perentorio di sessanta giorni al fabbricante o al suo rappresentante o al responsabile della prima immissione in commercio dei prodotti tessili sul mercato nazionale, per la regolarizzazione dell'etichettatura o il ritiro dei prodotti dal mercato.
11. Salvo che il fatto costituisca reato, ai soggetti che non ottemperano ai provvedimenti di cui al comma 10 entro il termine assegnato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 20.000 euro.
12. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prodotti tessili di cui all'articolo 2, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1007/2011.

Note all'art. 4:
- Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n.
1007/2011 si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 5

Autorita' di accertamento ed irrogazione delle sanzioni

1. L'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto e' svolto dalle Camere di commercio, industria artigianato e agricoltura territorialmente competenti, nonche' dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli conformemente agli articoli da 27 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008. All'accertamento delle violazioni di cui al presente decreto provvedono inoltre, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria.
2. Le sanzioni amministrative di cui al presente decreto sono irrogate dalle Camere di commercio, industria artigianato e agricoltura territorialmente competenti.
3. Per le violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1007/2011 si attua la procedura prevista dalle disposizioni di cui agli articoli 16, 18, 19, 20, 21, 22 e 24 della legge 26 novembre 1973, n. 883, nonche' dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, n. 515, e di cui all'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 194 del 1999, in quanto applicabili.

Note all'art. 5:
- Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n.
1007/2011 si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi del regolamento (UE)
regolamento (CE) n. 765/2008 si veda nelle note alle
premesse.
- Il testo dell'articolo 13, comma 4, della citata
legge 24 novembre 1981, n. 689, cosi' recita:
«Art. 13 (Atti di accertamento). - Gli organi addetti
al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui
violazione e' prevista la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di denaro possono, per
l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza,
assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di
luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici,
descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione
tecnica.
Possono altresi' procedere al sequestro cautelare delle
cose che possono formare oggetto di confisca
amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice
di procedura penale consente il sequestro alla polizia
giudiziaria.
E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o
del natante posto in circolazione senza essere coperto
dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in
circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato
il documento di circolazione.
All'accertamento delle violazioni punite con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di
denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti
di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i
poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere,
quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi
di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata
dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del
luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere
effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma
dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del
codice di procedura penale.
E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di
accertamento previsti dalle leggi vigenti.».
- Il testo degli articoli 16, 18, 19, 20, 21, 22 e 24
della citata legge 26 novembre 1973, n. 883, cosi' recita:
«Art. 16. Il venditore e' tenuto a rilasciare, su
richiesta dell'acquirente, dichiarazione scritta della
corrispondenza delle indicazioni riportate sull'etichetta
con quelle riportate sulla fattura.».
«Art. 18. I funzionari dell'ispettorato tecnico
dell'industria ed eventualmente degli altri enti cui
all'articolo precedente, coadiuvati dagli ufficiali e dagli
agenti di polizia giudiziaria, possono prelevare, ed il
detentore e' tenuto a consegnarli, esemplari di prodotti
tessili per le analisi necessarie a determinare la loro
conformita' alle disposizioni contenute nella presente
legge. Gli esemplari prelevati sono pagati al prezzo di
vendita.
Del prelievo viene redatto processo verbale in triplice
originale.
Ogni esemplare prelevato deve essere sigillato in un
involucro di carta o di tela o di plastica, in modo da
impedirne la manomissione ed assicurarne l'integrita':
l'interessato ha facolta' di apporre il proprio timbro e la
propria firma sull'esemplare, sul sigillo e sull'involucro.
La firma del prelevatore deve in ogni caso essere apposta
sull'esemplare, sul sigillo e sull'involucro.
Sull'involucro, inoltre, in maniera che non sia
possibile l'alterazione, devono essere indicati il numero e
la data del verbale cui si riferisce l'esemplare, la natura
di esso e il nome del detentore. Ove questi rifiuti di
firmare se ne fa menzione nel verbale."
«Art. 19. Gli acquirenti di prodotti tessili in
possesso della dichiarazione di garanzia di cui al
precedente articolo 16 possono richiedere allo ispettorato
tecnico dell'industria o agli altri eventuali enti di cui
al precedente articolo 17 le analisi previste dalla
presente legge, consegnando esemplari delle merci
acquistate, che dovranno essere sigillati con la procedura
prevista dal terzo e quarto comma del precedente articolo
18. Delle predette operazioni viene redatto processo
verbale in quadruplice originale.».
«Art. 20. Un originale del processo verbale e'
consegnato al detentore ed un altro e' inviato, insieme
all'esemplare che ne e' l'oggetto, al direttore del
laboratorio di analisi di cui al successivo articolo 21.
Nel caso previsto dal precedente articolo 19 un
originale del verbale e' inviato anche al venditore.».
«Art. 21. Gli esemplari prelevati, accompagnati dal
verbale di cui ai precedenti articoli 18 e 19, saranno
inviati al direttore di una stazione sperimentale per
tessili dipendente dal Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato o al direttore di un
laboratorio chimico periferico dipendente dal Ministero
delle finanze, i quali possono avvalersi della
collaborazione dei laboratori di analisi del Consiglio
nazionale delle ricerche.
Costoro, accertata l'integrita' dei sigilli
dell'involucro contenente gli esemplari, procederanno entro
tre mesi alle necessarie analisi, comunicandone, a mezzo
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito al
detentore della merce e all'autorita' che ha eseguito il
prelievo, la quale e' tenuta a darne a sua volta
comunicazione, con lo stesso mezzo, a chi eventualmente lo
abbia richiesto.».
«Art. 22. Gli interessati possono impugnare i risultati
delle analisi mediante apposita richiesta di revisione da
inoltrare all'autorita' che ha effettuato il prelievo, nel
termine perentorio di quindici giorni a partire da quello
di ricevimento dell'esito delle analisi.
Alla richiesta di revisione debbono essere unite la
lettera di comunicazione e la ricevuta del deposito,
effettuato nella cassa erariale, della somma di lire 20.000
per ogni esemplare.
L'autorita' che ha effettuato il prelievo dispone di
conseguenza per l'invio delle analisi e dell'esemplare, a
tal uopo conservato presso il laboratorio analizzatore, al
laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte
indirette.
Le analisi di revisione debbono essere eseguite entro
il termine massimo di due mesi.
Alle analisi di revisione si applicano gli articoli
304-bis, 304-ter, 304-quater e 390 del codice di procedura
penale.
Ove la prima analisi sia confermata, tutte le spese
relative ad essa e alla sua revisione sono a carico del
richiedente.
Ove la revisione sia risultata favorevole al
richiedente, questi ha diritto al rimborso del deposito.».
«Art. 24. Quando dalle analisi risultino violazioni
alle norme della presente legge, l'autorita' che ha
eseguito il prelievo, in caso di mancata presentazione nei
termini della istanza di revisione, o nel caso che
l'analisi di revisione confermi quella di prima istanza,
trasmette entro quindici giorni le denunce all'autorita'
giudiziaria.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
1976, n. 515 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29
luglio 1976, n. 199, S.O.
- Il testo dell'articolo 13 del citato decreto
legislativo 22 maggio 1999, n. 194, cosi' recita:
«Art. 13 (Controlli). - 1. I controlli della
conformita' dei prodotti tessili alle indicazioni di
composizione previste dal presente decreto sono effettuati
secondo i metodi di analisi previsti dalla normativa
vigente. A tal fine le percentuali in fibre di cui agli
articoli 4, 5 e 6 vengono determinate applicando alla massa
anidra di ciascuna fibra il relativo tasso convenzionale di
cui all'allegato II, previa eliminazione degli elementi
indicati all'articolo 12, comma 1, lettere a), b), c), d)
ed e) e comma 3.».
 
Art. 6

Vigilanza del mercato

1. Le funzioni di autorita' di vigilanza del mercato di cui alle disposizioni della direttiva 94/11/CE, nonche' alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1007/2011 sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico che le esercita avvalendosi delle Camere di commercio, industria artigianato e agricoltura, ed eventualmente della collaborazione dei propri uffici territoriali, nonche' della collaborazione del Corpo della Guardia di finanza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera m), e dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.
2. Ai fini del monitoraggio, gli organi di controllo di cui all'articolo 5 sono tenuti a fornire al Ministero dello sviluppo economico le notizie di accertamento delle violazioni di cui al presente decreto.

Note all'art. 6:
- Per i riferimenti normativi della direttiva 94/11/CE,
si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n.
1007/2011, si veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell'articolo 2, comma 2, lettera m), del
decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, citato nelle note
alle premesse, cosi' recita:
«Art. 2 (Tutela del bilancio). - 1. Fermi restando i
compiti previsti dall'articolo 1 della legge 23 aprile
1959, n. 189, e dalle altre leggi e regolamenti vigenti, il
Corpo della Guardia di finanza assolve le funzioni di
polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio
pubblico, delle regioni, degli enti locali e dell'Unione
europea.
2. A tal fine, al Corpo della Guardia di finanza sono
demandati compiti di prevenzione, ricerca e repressione
delle violazioni in materia di:
a) imposte dirette e indirette, tasse, contributi,
monopoli fiscali e ogni altro tributo, di tipo erariale o
locale;
b) diritti doganali, di confine e altre risorse
proprie nonche' uscite del bilancio dell'Unione europea;
c) ogni altra entrata tributaria, anche a carattere
sanzionatorio o di diversa natura, di spettanza erariale o
locale;
d) attivita' di gestione svolte da soggetti privati
in regime concessorio, ad espletamento di funzioni
pubbliche inerenti la potesta' amministrativa
d'imposizione;
e) risorse e mezzi finanziari pubblici impiegati a
fronte di uscite del bilancio pubblico nonche' di programmi
pubblici di spesa;
f) entrate ed uscite relative alle gestioni separate
nel comparto della previdenza, assistenza e altre forme
obbligatorie di sicurezza sociale pubblica;
g) demanio e patrimonio dello Stato, ivi compreso il
valore aziendale netto di unita' produttive in via di
privatizzazione o di dismissione;
h) valute, titoli, valori e mezzi di pagamento
nazionali, europei ed esteri, nonche' movimentazioni
finanziarie e di capitali;
i) mercati finanziari e mobiliari, ivi compreso
l'esercizio del credito e la sollecitazione del pubblico
risparmio;
l) diritti d'autore, know-how, brevetti, marchi ed
altri diritti di privativa industriale, relativamente al
loro esercizio e sfruttamento economico;
m) ogni altro interesse economico-finanziario
nazionale o dell'Unione europea.
3. Il Corpo della Guardia di finanza, avvalendosi anche
del proprio dispositivo aeronavale, esercita in mare, fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 2, primo comma, lettera
c), della legge 31 dicembre 1982, n. 979, dagli articoli
200, 201 e 202 del codice della navigazione e dagli accordi
internazionali, e i compiti istituzionali conferiti dalle
leggi vigenti al Corpo delle Capitanerie di porto, funzioni
di polizia economica e finanziaria in via esclusiva,
richiedendo la collaborazione di altri organismi per
l'esercizio dei propri compiti, nonche', fermo restando
quanto previsto dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, per
quanto concerne il coordinamento delle forze di polizia in
materia di ordine e di sicurezza pubblica, attivita' di
contrasto dei traffici illeciti.
4. Ferme restando le norme del codice di procedura
penale e delle altre leggi vigenti, i militari del Corpo,
nell'espletamento dei compiti di cui al comma 2, si
avvalgono delle facolta' e dei poteri previsti dagli
articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, 51 e 52 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni.
5. Ai fini dell'assolvimento dei compiti di cui al
presente articolo continuano ad applicarsi, per i fatti che
possono configurarsi come violazioni fiscali, le
disposizioni di cui agli articoli 36, ultimo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, aggiunto dall'articolo 19, comma 1, lettera d)
della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e 32 della legge 7
gennaio 1929, n. 4.».
- Il testo dell'articolo 3, comma 1, del citato decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 68, cosi' recita:
«Art. 3 (Collaborazione con organi ed enti
nazionali). - 1. Il Corpo della Guardia di finanza, in
relazione alle proprie competenze in materia economica e
finanziaria, collabora con gli organi costituzionali. La
stessa collaborazione, previe intese con il Comando
generale, puo' essere fornita agli organi istituzionali,
alle Autorita' indipendenti e agli enti di pubblico
interesse che ne facciano richiesta.
2. Nell'espletamento delle attivita' di cui al comma 1,
i militari del Corpo agiscono con le facolta' e i poteri
previsti dalle leggi e regolamenti vigenti.».
 
Art. 7

Utilizzo delle somme derivanti
dalle sanzioni amministrative

1. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui agli articoli 3 e 4, sono versate su apposito capitolo del capo XVIII dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.
 
Art. 8

Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

Note all'art. 8:
- Per i riferimenti alla legge 24 novembre 1981, n. 689
si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 9

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 10

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articolo 15 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 194;
b) articoli 14, 17, 23, 25 e 26 della legge 26 novembre 1973, n. 883;
c) articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 aprile 1996.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 15 novembre 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Orlando, Ministro della giustizia

Calenda, Ministro dello sviluppo
economico

Padoan, Ministro dell'economia e delle
finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Note all'art. 10:
- Per i riferimenti al citato decreto legislativo 22
maggio 1999, n. 194, modificato dal presente decreto, si
veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti alla citata legge 26 novembre 1973,
n. 883, si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti, al citato decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 aprile
1996, modificato dal presente decreto, si veda nelle note
alle premesse.
 
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