Gazzetta n. 296 del 20 dicembre 2017 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2017, n. 190 |
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE, concernente l'etichettatura dei materiali usati nei principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore ed al regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del consiglio, del 27 settembre 2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e in particolare l'articolo 14; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, e in particolare l'articolo 33; Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014, e in particolare l'articolo 3; Vista la direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 26 aprile 1996, e successive modificazioni, recante l'attuazione della direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore; Visto il regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili e che abroga la direttiva 73/44/CEE del Consiglio e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 96/73/CE e 2008/121/CE; Vista la legge 26 novembre 1973, n. 883, recante disciplina della denominazione e della etichettatura dei prodotti tessili; Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 194, recante attuazione della direttiva 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore tessile; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229; Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93; Ritenuto opportuno di dover emanare in un quadro omogeneo le norme sanzionatorie per la violazione delle disposizioni recate dalla citata direttiva 94/11/CE in materia di etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore, nonche' del citato regolamento n. 1007/2011 in materia di denominazioni delle fibre tessili ed etichettatura e contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 2017; Acquisito il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 27 luglio 2017; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2017; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE concernente l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore ed al regolamento (UE) n. 1007/2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili. 2. Sono fatte salve le disposizioni in materia di sicurezza generale dei prodotti e pratiche commerciali scorrette di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, recante Codice del consumo.
NOTE
Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE). Note alle premesse: - L'articolo 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O., cosi' recita: «Art. 14 (Decreti legislativi). -1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.». - L'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3, cosi' recita: «Art. 33 (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea). - 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale, fatte salve le norme penali vigenti, la legge di delegazione europea delega il Governo ad adottare, entro la data dalla stessa fissata, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi di delegazione europee vigenti, o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data dell'entrata in vigore della stessa legge di delegazione europea, per i quali non sono gia' previste sanzioni penali o amministrative. 2. La delega di cui al comma 1 del presente articolo e' esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano, oltre che ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della presente legge, a quelli specifici contenuti nella legge di delegazione europea, qualora indicati. 3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari con le modalita' e nei termini previsti dai commi 3 e 9 dell'articolo 31.». - Il testo dell'articolo 3 della legge 9 luglio 2015, n. 114 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2015, n. 176, cosi' recita: «Art. 3 (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea). - Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e secondo i principi e criteri direttivi dell'articolo 32, comma 1, lettera d), della medesima legge, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non sono gia' previste sanzioni penali o amministrative.». - La direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore e' pubblicata nella G.U.C.E. 19 aprile 1994, n. L 100. - Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 aprile 1996, recante l'attuazione della direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 26 aprile 1996. - Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 gennaio 2001, recante modifica al decreto dell'11 aprile 1996, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2001. - Il regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili e che abroga la direttiva 73/44/CEE del Consiglio e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 96/73/CE e 2008/121/CE e' pubblicato nella G.U.U.E. 18 ottobre 2011, n. L 272. - La legge 26 novembre 1973, n. 883 (Disciplina della denominazione e della etichettatura dei prodotti tessili), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1974, n. 7. - Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 194, recante attuazione della direttiva 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore tessile e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 1999, n. 146. - La legge 24 novembre 1981, n. 689 recante modifiche al sistema penale e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O. - Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2005, n. 235, S.O. - Il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 e' pubblicato nella G.U.U.E. 13 agosto 2008, n. L 218.
Note all'art. 1: - Per i riferimenti normativi della direttiva 94/11/CE si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n. 1007/2011 si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1007/2011, nonche' quelle di «messa a disposizione sul mercato», «immissione sul mercato», «fabbricante», «importatore», «distributore», «operatori economici», «ritiro», «vigilanza del mercato» ed «immissione in libera pratica» di cui all'articolo 2, punti 1, 2, 3, 5, 6, 7, 15, 17 e 19, del regolamento (CE) n. 765/2008. |
| Art. 3 Sanzioni per la violazione delle disposizioni dell'articolo 4 della direttiva 94/11/CE
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che, in violazione dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 94/11/CE, immette sul mercato calzature prive di etichetta e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 20.000 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 94/11/CE, mette a disposizione sul mercato calzature prive di etichetta e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 700 euro a 3.500 euro. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che, in violazione dell'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 94/11/CE, immette sul mercato calzature con composizione diversa da quella dichiarata in etichetta, relativamente ai materiali usati nei principali componenti delle calzature indicati nell'allegato I della direttiva 94/11/CE, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 20.000 euro. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato calzature con etichetta non conforme alle indicazioni stabilite dall'articolo 4, paragrafi 1, 2, 3 e 4, della direttiva 94/11/CE, riportate in lingua italiana, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 20.000 euro. 5. La medesima sanzione amministrativa di cui al comma 4 del presente articolo si applica anche al fabbricante o all'importatore che utilizza una lingua diversa dall'italiano o da altra lingua ufficiale dell'Unione europea. 6. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che mette a disposizione sul mercato le calzature senza avere informato correttamente il consumatore finale, del significato della simbologia adottata sull'etichetta in violazione dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 94/11/CE, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro. 7. L'autorita' di vigilanza, ove rilevi che le calzature sono prive di etichettatura o che l'etichettatura non e' conforme alle prescrizioni della direttiva 94/11/CE, previo accertamento e contestazione delle violazioni delle disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge n. 689 del 1981, assegna un termine perentorio di sessanta giorni al fabbricante o al suo rappresentante o al responsabile della prima immissione in commercio delle calzature sul mercato nazionale, per la regolarizzazione dell'etichettatura o il ritiro delle calzature dal mercato. 8. Salvo che il fatto costituisca reato, ai soggetti che non ottemperano al provvedimento di cui al comma 7 entro il termine assegnato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 20.000 euro. 9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle calzature di cui all'articolo 1, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva 94/11/CE.
Note all'art. 3: - Per i riferimenti normativi della direttiva 94/11/CE si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 4
Sanzioni per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1007/2011
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che immette, in violazione all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1007/2011, sul mercato un prodotto tessile senza garantire la fornitura dell'etichetta o del contrassegno indicante i dati e le denominazioni delle fibre di composizione, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 20.000 euro. 2. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche al fabbricante o l'importatore che immette sul mercato un prodotto tessile il cui documento commerciale di accompagnamento, sostitutivo dell'etichetta o il contrassegno, in violazione dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1007/2011, e' privo dei dati relativi alla composizione fibrosa. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che, in violazione dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1007/2011, mette a disposizione sul mercato un prodotto tessile privo dell'etichetta o del contrassegno recanti i dati relativi alla composizione fibrosa, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 700 euro a 3.500 euro. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che, in violazione degli articoli 14, paragrafo 1, e 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1007/2011, immette sul mercato un prodotto tessile con composizione fibrosa diversa da quella dichiarata in etichetta, o sul documento commerciale di accompagnamento di cui al comma 2, fatte salve le tolleranze di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1007/2011, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 20.000 euro. 5. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che, in violazione degli articoli 14, paragrafo 1, e 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1007/2011, mette a disposizione sul mercato prodotti tessili la cui composizione fibrosa dichiarata in etichetta non corrisponde a quella dichiarata nel documento di accompagnamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 700 euro a 3.500 euro. 6. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che, in violazione degli articoli 5 e 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1007/2011, immette sul mercato un prodotto tessile con etichetta riportante denominazioni delle fibre diverse da quelle dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1007/2011 espresse in sigle, in ordine non decrescente, non in lingua italiana, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 20.000 euro. 7. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che, in violazione degli articoli 5 e 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1007/2011, mette a disposizione sul mercato un prodotto tessile con etichetta riportante denominazioni delle fibre, diverse da quelle dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1007/2011, espresse in sigle, in ordine non decrescente, non in lingua italiana, nonche' riportante in modo errato la frase «Contiene parti non tessili di origine animale» di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1007/2011 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro. 8. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, l'importatore o il distributore che, in violazione dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1007/2011, non forniscano, all'atto della messa a disposizione sul mercato di un prodotto tessile, nei cataloghi, sui prospetti o sui siti web, le indicazioni relative alla composizione fibrosa ai sensi del regolamento (UE) n. 1007/2011 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 20.000 euro. 9. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che, in violazione dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1007/2011, immette sul mercato un prodotto tessile contenente parti non tessili di origine animale che non indichi la frase «Contiene parti non tessili di origine animale» sull'etichetta o sul contrassegno dei prodotti contenenti tali parti al momento della loro messa a disposizione sul mercato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 20.000 euro. 10. L'autorita' di vigilanza, ove rilevi che i prodotti tessili sono privi di etichettatura o che l'etichettatura non e' conforme alle prescrizioni del regolamento (UE) n. 1007/2011, previo accertamento e contestazione delle violazioni delle disposizioni dei precedenti commi, ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge n. 689 del 1981, assegna un termine perentorio di sessanta giorni al fabbricante o al suo rappresentante o al responsabile della prima immissione in commercio dei prodotti tessili sul mercato nazionale, per la regolarizzazione dell'etichettatura o il ritiro dei prodotti dal mercato. 11. Salvo che il fatto costituisca reato, ai soggetti che non ottemperano ai provvedimenti di cui al comma 10 entro il termine assegnato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 20.000 euro. 12. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prodotti tessili di cui all'articolo 2, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1007/2011.
Note all'art. 4: - Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n. 1007/2011 si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 5
Autorita' di accertamento ed irrogazione delle sanzioni
1. L'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto e' svolto dalle Camere di commercio, industria artigianato e agricoltura territorialmente competenti, nonche' dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli conformemente agli articoli da 27 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008. All'accertamento delle violazioni di cui al presente decreto provvedono inoltre, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria. 2. Le sanzioni amministrative di cui al presente decreto sono irrogate dalle Camere di commercio, industria artigianato e agricoltura territorialmente competenti. 3. Per le violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1007/2011 si attua la procedura prevista dalle disposizioni di cui agli articoli 16, 18, 19, 20, 21, 22 e 24 della legge 26 novembre 1973, n. 883, nonche' dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, n. 515, e di cui all'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 194 del 1999, in quanto applicabili.
Note all'art. 5: - Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n. 1007/2011 si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) regolamento (CE) n. 765/2008 si veda nelle note alle premesse. - Il testo dell'articolo 13, comma 4, della citata legge 24 novembre 1981, n. 689, cosi' recita: «Art. 13 (Atti di accertamento). - Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione e' prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica. Possono altresi' procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria. E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione. All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del codice di procedura penale. E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.». - Il testo degli articoli 16, 18, 19, 20, 21, 22 e 24 della citata legge 26 novembre 1973, n. 883, cosi' recita: «Art. 16. Il venditore e' tenuto a rilasciare, su richiesta dell'acquirente, dichiarazione scritta della corrispondenza delle indicazioni riportate sull'etichetta con quelle riportate sulla fattura.». «Art. 18. I funzionari dell'ispettorato tecnico dell'industria ed eventualmente degli altri enti cui all'articolo precedente, coadiuvati dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria, possono prelevare, ed il detentore e' tenuto a consegnarli, esemplari di prodotti tessili per le analisi necessarie a determinare la loro conformita' alle disposizioni contenute nella presente legge. Gli esemplari prelevati sono pagati al prezzo di vendita. Del prelievo viene redatto processo verbale in triplice originale. Ogni esemplare prelevato deve essere sigillato in un involucro di carta o di tela o di plastica, in modo da impedirne la manomissione ed assicurarne l'integrita': l'interessato ha facolta' di apporre il proprio timbro e la propria firma sull'esemplare, sul sigillo e sull'involucro. La firma del prelevatore deve in ogni caso essere apposta sull'esemplare, sul sigillo e sull'involucro. Sull'involucro, inoltre, in maniera che non sia possibile l'alterazione, devono essere indicati il numero e la data del verbale cui si riferisce l'esemplare, la natura di esso e il nome del detentore. Ove questi rifiuti di firmare se ne fa menzione nel verbale." «Art. 19. Gli acquirenti di prodotti tessili in possesso della dichiarazione di garanzia di cui al precedente articolo 16 possono richiedere allo ispettorato tecnico dell'industria o agli altri eventuali enti di cui al precedente articolo 17 le analisi previste dalla presente legge, consegnando esemplari delle merci acquistate, che dovranno essere sigillati con la procedura prevista dal terzo e quarto comma del precedente articolo 18. Delle predette operazioni viene redatto processo verbale in quadruplice originale.». «Art. 20. Un originale del processo verbale e' consegnato al detentore ed un altro e' inviato, insieme all'esemplare che ne e' l'oggetto, al direttore del laboratorio di analisi di cui al successivo articolo 21. Nel caso previsto dal precedente articolo 19 un originale del verbale e' inviato anche al venditore.». «Art. 21. Gli esemplari prelevati, accompagnati dal verbale di cui ai precedenti articoli 18 e 19, saranno inviati al direttore di una stazione sperimentale per tessili dipendente dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o al direttore di un laboratorio chimico periferico dipendente dal Ministero delle finanze, i quali possono avvalersi della collaborazione dei laboratori di analisi del Consiglio nazionale delle ricerche. Costoro, accertata l'integrita' dei sigilli dell'involucro contenente gli esemplari, procederanno entro tre mesi alle necessarie analisi, comunicandone, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito al detentore della merce e all'autorita' che ha eseguito il prelievo, la quale e' tenuta a darne a sua volta comunicazione, con lo stesso mezzo, a chi eventualmente lo abbia richiesto.». «Art. 22. Gli interessati possono impugnare i risultati delle analisi mediante apposita richiesta di revisione da inoltrare all'autorita' che ha effettuato il prelievo, nel termine perentorio di quindici giorni a partire da quello di ricevimento dell'esito delle analisi. Alla richiesta di revisione debbono essere unite la lettera di comunicazione e la ricevuta del deposito, effettuato nella cassa erariale, della somma di lire 20.000 per ogni esemplare. L'autorita' che ha effettuato il prelievo dispone di conseguenza per l'invio delle analisi e dell'esemplare, a tal uopo conservato presso il laboratorio analizzatore, al laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte indirette. Le analisi di revisione debbono essere eseguite entro il termine massimo di due mesi. Alle analisi di revisione si applicano gli articoli 304-bis, 304-ter, 304-quater e 390 del codice di procedura penale. Ove la prima analisi sia confermata, tutte le spese relative ad essa e alla sua revisione sono a carico del richiedente. Ove la revisione sia risultata favorevole al richiedente, questi ha diritto al rimborso del deposito.». «Art. 24. Quando dalle analisi risultino violazioni alle norme della presente legge, l'autorita' che ha eseguito il prelievo, in caso di mancata presentazione nei termini della istanza di revisione, o nel caso che l'analisi di revisione confermi quella di prima istanza, trasmette entro quindici giorni le denunce all'autorita' giudiziaria.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, n. 515 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1976, n. 199, S.O. - Il testo dell'articolo 13 del citato decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 194, cosi' recita: «Art. 13 (Controlli). - 1. I controlli della conformita' dei prodotti tessili alle indicazioni di composizione previste dal presente decreto sono effettuati secondo i metodi di analisi previsti dalla normativa vigente. A tal fine le percentuali in fibre di cui agli articoli 4, 5 e 6 vengono determinate applicando alla massa anidra di ciascuna fibra il relativo tasso convenzionale di cui all'allegato II, previa eliminazione degli elementi indicati all'articolo 12, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) e comma 3.». |
| Art. 6
Vigilanza del mercato
1. Le funzioni di autorita' di vigilanza del mercato di cui alle disposizioni della direttiva 94/11/CE, nonche' alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1007/2011 sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico che le esercita avvalendosi delle Camere di commercio, industria artigianato e agricoltura, ed eventualmente della collaborazione dei propri uffici territoriali, nonche' della collaborazione del Corpo della Guardia di finanza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera m), e dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. 2. Ai fini del monitoraggio, gli organi di controllo di cui all'articolo 5 sono tenuti a fornire al Ministero dello sviluppo economico le notizie di accertamento delle violazioni di cui al presente decreto.
Note all'art. 6: - Per i riferimenti normativi della direttiva 94/11/CE, si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n. 1007/2011, si veda nelle note alle premesse. - Il testo dell'articolo 2, comma 2, lettera m), del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, citato nelle note alle premesse, cosi' recita: «Art. 2 (Tutela del bilancio). - 1. Fermi restando i compiti previsti dall'articolo 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189, e dalle altre leggi e regolamenti vigenti, il Corpo della Guardia di finanza assolve le funzioni di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio pubblico, delle regioni, degli enti locali e dell'Unione europea. 2. A tal fine, al Corpo della Guardia di finanza sono demandati compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di: a) imposte dirette e indirette, tasse, contributi, monopoli fiscali e ogni altro tributo, di tipo erariale o locale; b) diritti doganali, di confine e altre risorse proprie nonche' uscite del bilancio dell'Unione europea; c) ogni altra entrata tributaria, anche a carattere sanzionatorio o di diversa natura, di spettanza erariale o locale; d) attivita' di gestione svolte da soggetti privati in regime concessorio, ad espletamento di funzioni pubbliche inerenti la potesta' amministrativa d'imposizione; e) risorse e mezzi finanziari pubblici impiegati a fronte di uscite del bilancio pubblico nonche' di programmi pubblici di spesa; f) entrate ed uscite relative alle gestioni separate nel comparto della previdenza, assistenza e altre forme obbligatorie di sicurezza sociale pubblica; g) demanio e patrimonio dello Stato, ivi compreso il valore aziendale netto di unita' produttive in via di privatizzazione o di dismissione; h) valute, titoli, valori e mezzi di pagamento nazionali, europei ed esteri, nonche' movimentazioni finanziarie e di capitali; i) mercati finanziari e mobiliari, ivi compreso l'esercizio del credito e la sollecitazione del pubblico risparmio; l) diritti d'autore, know-how, brevetti, marchi ed altri diritti di privativa industriale, relativamente al loro esercizio e sfruttamento economico; m) ogni altro interesse economico-finanziario nazionale o dell'Unione europea. 3. Il Corpo della Guardia di finanza, avvalendosi anche del proprio dispositivo aeronavale, esercita in mare, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, primo comma, lettera c), della legge 31 dicembre 1982, n. 979, dagli articoli 200, 201 e 202 del codice della navigazione e dagli accordi internazionali, e i compiti istituzionali conferiti dalle leggi vigenti al Corpo delle Capitanerie di porto, funzioni di polizia economica e finanziaria in via esclusiva, richiedendo la collaborazione di altri organismi per l'esercizio dei propri compiti, nonche', fermo restando quanto previsto dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, per quanto concerne il coordinamento delle forze di polizia in materia di ordine e di sicurezza pubblica, attivita' di contrasto dei traffici illeciti. 4. Ferme restando le norme del codice di procedura penale e delle altre leggi vigenti, i militari del Corpo, nell'espletamento dei compiti di cui al comma 2, si avvalgono delle facolta' e dei poteri previsti dagli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. 5. Ai fini dell'assolvimento dei compiti di cui al presente articolo continuano ad applicarsi, per i fatti che possono configurarsi come violazioni fiscali, le disposizioni di cui agli articoli 36, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, aggiunto dall'articolo 19, comma 1, lettera d) della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e 32 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.». - Il testo dell'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, cosi' recita: «Art. 3 (Collaborazione con organi ed enti nazionali). - 1. Il Corpo della Guardia di finanza, in relazione alle proprie competenze in materia economica e finanziaria, collabora con gli organi costituzionali. La stessa collaborazione, previe intese con il Comando generale, puo' essere fornita agli organi istituzionali, alle Autorita' indipendenti e agli enti di pubblico interesse che ne facciano richiesta. 2. Nell'espletamento delle attivita' di cui al comma 1, i militari del Corpo agiscono con le facolta' e i poteri previsti dalle leggi e regolamenti vigenti.». |
| Art. 7
Utilizzo delle somme derivanti dalle sanzioni amministrative
1. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui agli articoli 3 e 4, sono versate su apposito capitolo del capo XVIII dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato. |
| Art. 8
Disposizioni di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
Note all'art. 8: - Per i riferimenti alla legge 24 novembre 1981, n. 689 si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 9
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. |
| Art. 10
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni: a) articolo 15 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 194; b) articoli 14, 17, 23, 25 e 26 della legge 26 novembre 1973, n. 883; c) articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 aprile 1996. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 15 novembre 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
Orlando, Ministro della giustizia
Calenda, Ministro dello sviluppo economico
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Orlando
Note all'art. 10: - Per i riferimenti al citato decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 194, modificato dal presente decreto, si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti alla citata legge 26 novembre 1973, n. 883, si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti, al citato decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 aprile 1996, modificato dal presente decreto, si veda nelle note alle premesse. |
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