Gazzetta n. 296 del 20 dicembre 2017 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2017, n. 191 |
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 255/2010 della Commissione, del 25 marzo 2010, recante norme comuni per la gestione dei flussi del traffico aereo. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e in particolare l'articolo 14; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, e in particolare l'articolo 33; Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014, e in particolare l'articolo 3, recante delega al Governo per la disciplina sanzionatoria; Visto il regolamento (UE) n. 255/2010 della Commissione, del 25 marzo 2010, recante norme comuni per la gestione dei flussi del traffico aereo, e in particolare l'articolo 15 che impone agli Stati membri di determinare le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme del medesimo regolamento; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, recante istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.); Visto il decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004, n. 265, recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile; Visto il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, recante revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, a norma dell'articolo 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265, e successive modificazioni; Visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro»); Visto il regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («regolamento sulla fornitura di servizi»); Visto il regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'organizzazione e l'uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo («regolamento sullo spazio aereo»); Visto il regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'interoperabilita' della rete europea di gestione del traffico aereo («regolamento sull'interoperabilita'»); Visto il regolamento (CE) n. 2150/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005, recante norme comuni per l'uso flessibile dello spazio aereo; Visto il regolamento (CE) n. 1108/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 216/2008 per quanto riguarda gli aeroporti, la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea e abroga la direttiva 2006/23/CE; Visto il regolamento (UE) n. 1034/2011 della Commissione, del 17 ottobre 2011, sulla sorveglianza della sicurezza nella gestione del traffico aereo e nei servizi di navigazione aerea, che modifica il regolamento (UE) n. 691/2010; Visto il regolamento (UE) n. 1035/2011 della Commissione, del 17 ottobre 2011, che stabilisce i requisiti comuni per la fornitura dei servizi della navigazione aerea, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 482/2008 e (UE) n. 691/2010; Visto il regolamento (UE) n. 923/2012 della Commissione, del 26 settembre 2012, che stabilisce regole dell'aria comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 e i regolamenti (CE) n. 1265/2007, (CE) n. 1794/2006, (CE) n. 730/2006, (CE) n. 1033/2006 e (UE) n. 255/2010; Visto il regolamento (UE) n. 2016/1006 della Commissione, del 22 giugno 2016 che modifica il regolamento (UE) n. 255/2010 per quanto riguarda le disposizioni ICAO di cui all'articolo 3, paragrafo 1; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione 10 luglio 2017; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2017; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro della difesa e il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto, ferma l'applicazione delle norme penali, reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 255/2010, recante norme comuni per la gestione dei flussi del traffico aereo, di seguito denominato «regolamento». 2. Il presente decreto non si applica alle operazioni e all'addestramento militari. Gli aeromobili militari, tuttavia, che operano nell'ambito del traffico aereo generale, sono soggetti alle misure di gestione dei flussi del traffico aereo (Air Traffic Flow Management), di seguito ATFM, quando operano o intendono operare nello spazio aereo o in aeroporti nei quali si applicano le predette misure. 3. Le sanzioni di cui al presente decreto non si applicano qualora le violazioni siano state poste in essere per garantire il rispetto degli interessi essenziali di difesa e sicurezza dello Stato previsti dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 549/2004. 4. Nel caso di violazioni delle disposizioni previste dal regolamento da parte del fornitore militare dei servizi della navigazione aerea, l'Autorita' di cui all'articolo 3 interessa il Ministero della difesa per l'accertamento della sussistenza, nel caso concreto, delle esigenze di garanzia degli interessi essenziali di cui al comma 3.
NOTE
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O., cosi' recita: «Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.». - L'art. 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3, cosi' recita: «Art. 33 (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea). - 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale, fatte salve le norme penali vigenti, la legge di delegazione europea delega il Governo ad adottare, entro la data dalla stessa fissata, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi di delegazione europee vigenti, o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data dell'entrata in vigore della stessa legge di delegazione europea, per i quali non sono gia' previste sanzioni penali o amministrative. 2. La delega di cui al comma 1 del presente articolo e' esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano, oltre che ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 32, comma 1, lettera d), della presente legge, a quelli specifici contenuti nella legge di delegazione europea, qualora indicati. 3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari con le modalita' e nei termini previsti dai commi 3 e 9 dell'art. 31.». - Il testo dell'art. 3 della legge 9 luglio 2015, n. 114 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2014), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2015, n. 176, cosi' recita: «Art. 3 (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea). - Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato ad adottare, ai sensi dell'art. 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e secondo i principi e criteri direttivi dell'art. 32, comma 1, lettera d), della medesima legge, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non sono gia' previste sanzioni penali o amministrative.». Il regolamento (UE) n. 255/2010 della Commissione, del 25 marzo 2010, recante norme comuni per la gestione dei flussi del traffico aereo, e' pubblicato nella G.U.U.E. 26 marzo 2010, n. L 80. - Il decreto legislativo del 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente nazionale per l'aviazione civile, (E.N.A.C.), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1997, n. 177. - Il decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004, n. 265, recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 settembre 2004, n. 213. - Il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, recante revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, a norma dell'art. 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 2005, n. 131, S.O. - Il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo (regolamento quadro), e' pubblicato nella G.U.U.E. 31 marzo 2004, n. L 96. - Il regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo (regolamento sulla fornitura di servizi), e' pubblicato nella G.U.U.E. 31 marzo 2004, n. L 96. - Il regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'organizzazione e l'uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo (regolamento sullo spazio aereo), e' pubblicato nella G.U.U.E. 31 marzo 2004, n. L 96. - Il regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'interoperabilita' della rete europea di gestione del traffico aereo (regolamento sull'interoperabilita'), e' pubblicato nella G.U.U.E. 31 marzo 2004, n. L 96. - Il regolamento (CE) n. 2150/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005, recante norme comuni per l'uso flessibile dello spazio aereo, e' pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2005, n. L 342. - Il regolamento (CE) n. 1108/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 216/2008 per quanto riguarda gli aeroporti, la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea e abroga la direttiva 2006/23/CE, e' pubblicato nella G.U.U.E. 24 novembre 2009, n. L 309. - Il regolamento (UE) n. 1034/2011 della Commissione, del 17 ottobre 2011, sulla sorveglianza della sicurezza nella gestione del traffico aereo e nei servizi di navigazione aerea, che modifica il regolamento (UE) n. 691/2010, e' pubblicato nella G.U.U.E. 18 ottobre 2011, n. L 271. - Il regolamento (UE) n. 1035/2011 della Commissione, del 17 ottobre 2011, che stabilisce i requisiti comuni per la fornitura dei servizi della navigazione aerea, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 482/2008 e (UE) n. 691/2010, e' pubblicato nella G.U.U.E. 18 ottobre 2011, n. L 271. - Il regolamento (UE) n. 923/2012 della Commissione, del 26 settembre 2012, che stabilisce regole dell'aria comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 e i regolamenti (CE) n. 1265/2007, (CE) n. 1794/2006, (CE) n. 730/2006, (CE) n. 1033/2006 e (UE) n. 255/2010, e' pubblicato nella G.U.U.E. 13 ottobre 2012, n. L 281. - Il regolamento (UE) n. 2016/1006 della Commissione, del 22 giugno 2016 che modifica il regolamento (UE) n. 255/2010 per quanto riguarda le disposizioni ICAO di cui all'art. 3, paragrafo 1, e' pubblicato nella G.U.U.E. 23 giugno 2016, n. L 165. - La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O.
Note all'art. 1: - Per i riferimenti normativi al regolamento (UE) n. 255/2010, si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti normativi al regolamento (CE) n. 549/2004, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 2
Definizioni
1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento, nonche' si intende per «unita' ATS», l'unita' dei servizi di traffico aereo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), del regolamento. |
| Art. 3
Autorita' nazionale competente per l'applicazione delle disposizioni
1. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) e' l'Autorita' nazionale competente per l'applicazione del regolamento nonche' per l'accertamento delle violazioni e per l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto. 2. Si osservano le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Note all'art. 3: - Per i riferimenti normativi alla legge 24 novembre 1981, n. 689, si veda nelle note alle premesse. - Il Capo I, delle sezioni I e II alla legge 24 novembre 1981, n. 689, citata nelle note alle premesse, e' cosi' rubricato: Capo I (LE SANZIONI AMMINISTRATIVE) - Sezione I (Principi generali) Sezione II (Applicazione). |
| Art. 4 Violazioni degli obblighi delle unita' ATS derivanti dagli articoli 6, 10 e 11 del regolamento riguardanti i fornitori di servizio.
1. Il responsabile dell'unita' ATS che, in violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento, non si coordina con l'unita' centrale ATFM, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro. 2. Il responsabile dell'unita' ATS che, in violazione dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento, non coordina le misure di ATFM con l'organismo di gestione dell'aeroporto, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro. 3. Il responsabile dell'unita' ATS che, in violazione dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento, non notifica all'unita' centrale ATFM gli eventi che possano impattare sulla capacita' di controllo del traffico aereo o sulla domanda di traffico aereo, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro. 4. Il responsabile dell'unita' ATS che, in violazione dell'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento, non trasmette i dati ivi previsti all'unita' centrale ATFM, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro. 5. Il responsabile dell'unita' ATS che non ottempera agli obblighi previsti dall'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro. 6. Il responsabile dell'unita' ATS e gli organismi di gestione aeroportuali che, in violazione dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento, non coordinano le procedure di emergenza ivi previste sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro. 7. Il responsabile dell'unita' ATS che, in violazione dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento, non trasmette le informazioni ivi previste e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro. |
| Art. 5
Violazioni degli obblighi degli operatori derivanti dagli articoli 7, 9 e 11 del regolamento
1. Gli operatori che, in violazione dell'articolo 7, paragrafi 1, 2, 3 e 4, del regolamento, non adempiono agli obblighi ivi previsti sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro. 2. Gli operatori che, in violazione dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento, non trasmettono le necessarie informazioni ivi previste, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro. 3. Gli operatori che, in violazione dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento, non trasmettono all'unita' centrale ATFM la relazione contenete le informazioni ivi previste, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro. |
| Art. 6 Violazioni degli obblighi degli organismi di gestione aeroportuale derivanti dagli articoli 8, 9 e 10 del regolamento del regolamento.
1. Il gestore aeroportuale che, in violazione dell'articolo 8 del regolamento, non effettua la notifica ivi prevista e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro. 2. Il gestore aeroportuale che, in violazione dell'articolo 9, paragrafo 1, secondo periodo, del regolamento, non organizza l'accesso ai piani di volo secondo le modalita' ivi previste e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro. 3. Il gestore aeroportuale che viola gli obblighi previsti dall'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro. |
| Art. 7 Violazioni degli obblighi del coordinatore di bande orarie dell'aeroporto derivanti dall''articolo 9 del regolamento.
1. Il coordinatore di bande orarie che, in violazione dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento, non organizza l'accesso ai piani di volo e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro. |
| Art. 8
Reiterazione delle violazioni
1. In caso di reiterazione delle violazioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7, si applica l'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, e la reiterazione determina l'effetto dell'aumento fino al triplo della sanzione prevista.
Note all'art. 8: - Il testo dell'art. 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, citata nelle note alle premesse, cosi' recita: «Art. 8-bis (Reiterazione delle violazioni). - Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando piu' violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalita' della condotta, presentano una sostanziale omogeneita' o caratteri fondamentali comuni. La reiterazione e' specifica se e' violata la medesima disposizione. Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria. La reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce. Essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta. Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto definitivo. La sospensione e' disposta dall'autorita' amministrativa competente, o in caso di opposizione dal giudice, quando possa derivare grave danno. Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione e' annullato.». |
| Art. 9
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; l'E.N.A.C. provvede ai compiti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 2. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per essere successivamente trasferiti all'E.N.A.C. ai fini del miglioramento delle attivita' di sorveglianza e di sicurezza del volo. 3. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro il 1° dicembre, gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 sono aggiornati, ogni due anni, sulla base delle variazioni dell'indice nazionale dei prezzi del consumo per l'intera collettivita', rilevato dall'ISTAT nel biennio precedente. Gli aggiornamenti si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. |
| Art. 10
Relazione informativa
1. Entro il 30 settembre di ogni anno, l'E.N.A.C. trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una relazione sull'applicazione del presente decreto nonche' sulle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, addi' 15 novembre 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
Orlando, Ministro della giustizia
Delrio, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Pinotti, Ministro della difesa
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Orlando |
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