Gazzetta n. 296 del 20 dicembre 2017 (vai al sommario) |
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE |
DECRETO 2 novembre 2017, n. 192 |
Regolamento recante le direttive generali per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. |
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IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Viste le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; Vista la legge 28 gennaio 2016, n.11, recante delega al Governo per il recepimento delle succitate direttive europee; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 1, comma 7; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, comma 3; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante l'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri; Vista la legge 22 dicembre 1990, n. 401 recante riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 27 aprile 1995, n. 392, recante regolamento recante norme sull'organizzazione, il funzionamento e la gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli istituti italiani di cultura all'estero; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307, recante riassetto normativo in materia di gestione amministrativa e contabile degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 54, recante regolamento recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di I categoria del Ministero degli affari esteri, a norma dell'art. 6 della legge 18 giugno 2009, n. 69; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell'ordinamento militare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, ed in particolare gli articoli 343 a 356; Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e in particolare l'articolo 14, commi 17 e seguenti; Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 16 febbraio 2012, n. 51, regolamento recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza degli uffici all'estero ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125, recante la disciplina generale sulla cooperazione allo sviluppo ed in particolare l'art. 17 che istituisce l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo; Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 22 luglio 2015, n. 113, recante lo statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza della Commissione speciale del 27 aprile 2017; Acquisito, in data 4 ottobre 2017, l'accordo dell'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC); Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri del 18 ottobre 2017;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione, definizioni
1. Il presente regolamento definisce la disciplina delle procedure per l'affidamento e la gestione dei contratti da eseguire all'estero tenuto conto dei principi fondamentali del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle procedure applicate dall'Unione europea e dalle organizzazioni internazionali di cui l'Italia e' parte. 2. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni che seguono: a) «direttive europee»: direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del 26 febbraio 2014; b) «codice»: codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50; c) «Ministro»: il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale; d) «Ministero»: il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI); e) «AICS»: l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo; f) «sede estera»: ciascuno degli uffici e delle sedi, comunque denominati, presenti all'estero di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n.165 del 2001; g) «contratti»: contratti di appalto pubblico e contratti di concessione da svolgersi all'estero di cui all'articolo 1, comma 7, del codice; h) «RUP»: responsabile unico del procedimento; i) «CIG»: codice identificativo gara di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136.
NOTE
Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi e sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Per le direttive UE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE). Note alle premesse: - La direttiva 26 febbraio 2014, n. 2014/23/UE (direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione) (Testo rilevante ai fini del SEE) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 28 marzo 2014, n. L 94. - La direttiva 26 febbraio 2014, 2014/24/UE (direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE) (Testo rilevante ai fini del SEE) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 28 marzo 2014, n. L 94. - La direttiva 26 febbraio 2014, 2014/25/UE (direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE) (Testo rilevante ai fini del SEE) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 28 marzo 2014, n. L 94. - La legge 28 gennaio 2016, n. 11 (deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2016, n.23. - Il testo dell'art. 1, comma 7 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e' il seguente: «Art. 1 (Oggetto e ambito di applicazione). - (Omissis). 7. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale adotta, previo accordo con l'ANAC, direttive generali per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero, tenuto conto dei principi fondamentali del presente codice e delle procedure applicate dall'Unione europea e dalle organizzazioni internazionali di cui l'Italia e' parte. Resta ferma l'applicazione del presente codice alle procedure di affidamento svolte in Italia. Fino all'adozione delle direttive generali di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 26.». - Il testo dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni e' il seguente: «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 1967, n. 44, supplemento ordinario. - La legge 22 dicembre 1990, n. 401 (Riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1990, n. 302. - Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, supplemento ordinario. - Il decreto del Ministro degli affari esteri 27 aprile 1995, n. 392 (Regolamento recante norme sull'organizzazione, il funzionamento e la gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli istituti italiani di cultura all'estero) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 settembre 1995, n. 221. - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario. - Il decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307 (Riassetto normativo in materia di gestione amministrativa e contabile degli Uffici all'estero del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 4 della legge 28 novembre 2005, n. 246) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 gennaio 2007, n. 13. - Il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 54 (Regolamento recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di I categoria del Ministero degli affari esteri, a norma dell'art. 6 della legge 18 giugno 2009, n. 69) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 2010, n. 85. - Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2010, n.106, supplemento ordinario. - Il testo degli articoli da 343 a 356 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e' il seguente: «Art. 343 (Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di lavori, servizi e forniture relativi agli interventi di cooperazione tra l'Italia e i paesi in via di sviluppo).- 1. Le disposizioni del presente titolo si applicano ai contratti di cui al codice eseguiti nell'ambito di applicazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, fermo restando quanto previsto in materia dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. 2. Per quanto non disposto dal presente titolo si applicano le disposizioni contenute nel codice e nel presente regolamento ad esclusione della parte II, titolo XI, e del titolo II della presente parte. Art. 344 (Programmazione di lavori, servizi e forniture relativi agli interventi di cooperazione (art. 225, D.P.R. n. 554/1999)).- 1. La programmazione dei lavori, servizi e forniture in attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per i quali il Ministero degli affari esteri svolge, direttamente o per il tramite delle ambasciate, il compito di stazione appaltante, e' articolata secondo il disposto dell'articolo 2, comma 2, della legge 26 febbraio 1987, n. 49. In relazione alla necessita' di definizione degli accordi con i paesi beneficiari possono essere inserite nella programmazione anche solo le indicazioni delle risorse disponibili per i programmi di intervento. 2. Qualora l'accordo di attuazione di una specifica iniziativa di cooperazione stipulato tra l'Italia ed il paese beneficiario preveda che il paese beneficiario svolga il compito di stazione appaltante, l'affidamento e l'esecuzione dei lavori, servizi o forniture possono seguire la normativa locale o quella adottata nel paese beneficiario dalla Commissione europea o dagli organismi internazionali di cui l'Italia e' membro. In tal caso lo stesso accordo definisce le modalita' dei controlli e delle autorizzazioni da parte dell'autorita' italiana, per garantire il rispetto dei principi di cui all'articolo 2 del codice e l'osservanza del divieto di utilizzo, direttamente e indirettamente, del lavoro minorile. Art. 345. (Progettazione di lavori relativi agli interventi di cooperazione (art. 226, D.P.R. n. 554/1999)). - 1. L'elaborazione dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi puo' essere affidata anche a soggetti dei paesi beneficiari con adeguata e documentata competenza professionale che abbiano stipulato idonea polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale. Qualora previsto dall'accordo di attuazione, la progettazione dello specifico intervento di cooperazione e' soggetta alla previa approvazione da parte dei competenti organi del paese destinatario dell'intervento, alla cui normativa i progetti stessi devono conformarsi. La progettazione deve altresi' conformarsi ai principi generali desumibili dalle norme italiane vigenti in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente. Per interventi per i quali siano disponibili studi preliminari di fattibilita', qualora vi siano particolari ragioni di urgenza, ovvero in relazione alla loro semplicita' tecnica o ripetitivita', potra' essere redatto immediatamente il progetto esecutivo. 2. La stima e l'analisi dei prezzi sono formulate con riguardo ai prezzi correnti dello Stato sul cui territorio e' eseguito l'intervento. 3. Quando le componenti del progetto devono essere reperite su un mercato diverso da quello del paese beneficiario l'analisi dei prezzi va riferita al mercato nel quale dette componenti sono disponibili. Art. 346 (Misure organizzative per la gestione ed esecuzione di lavori, servizi e forniture relativi agli interventi di cooperazione (art. 227, D.P.R. n. 554/1999)). - 1. Per i singoli interventi e' nominato un responsabile del procedimento che assicura, costantemente e direttamente, lo svolgimento dei compiti stabiliti nel codice e nel presente regolamento. Per i lavori ed i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, il responsabile del procedimento puo' essere coadiuvato da un tecnico di supporto anche locale. 2. Puo' essere nominato un solo responsabile del procedimento per piu' interventi da eseguirsi in aree limitrofe. 3. I lavori di modesta entita' e complessita', o realizzati secondo tecniche costruttive elementari tipiche dei paesi in via di sviluppo fino ad un valore di 750.000 euro possono essere realizzati tramite organizzazioni non governative titolari del programma generale di intervento di cooperazione, avvalendosi di personale di adeguata professionalita' e di materiali locali. La stazione appaltante prevede e quota tali lavori nel progetto e nel bando di gara relativi all'intervento di cooperazione. Art. 347 (Aggiudicazione di lavori, servizi e forniture relativi agli interventi di cooperazione). - 1. Gli accordi di attuazione stipulati con i paesi beneficiari per gli specifici interventi possono prevedere che alle procedure di affidamento dei contratti pubblici possano partecipare soggetti dei paesi esteri che abbiano i requisiti per la qualificazione, economico-finanziari e tecnico-professionali prescritti per gli operatori economici italiani, certificati secondo le normative vigenti in detti paesi. 2. Gli accordi di attuazione possono altresi' prevedere che, per i contratti pubblici appaltati nei paesi beneficiari, siano seguite le procedure di aggiudicazione adottate nel paese beneficiario dalla Commissione europea o dagli organismi Internazionali di cui l'Italia e' membro. 3. Nelle commissioni di aggiudicazione di contratti per i quali l'amministrazione italiana opera come stazione appaltante possono essere nominati, come membri, tecnici italiani e stranieri non residenti in Italia, con adeguata e documentata competenza professionale. Art. 348 (Direzione dei lavori relativi agli interventi di cooperazione (art. 228, D.P.R. n. 554/1999)).- 1. Il direttore dei lavori, se non presente costantemente sul sito della realizzazione, nomina obbligatoriamente assistenti di cantiere che seguano sul posto l'andamento dei lavori. Oltre alle funzioni esercitate secondo le disposizioni del presente regolamento, nei casi di somma urgenza il direttore dei lavori assume le decisioni necessarie per rimuovere situazioni di pericolo e salvaguardare la funzionalita' del lavoro anche in deroga alle prescrizioni di progetto e ne ordina contestualmente l'attuazione. Delle decisioni assunte e dei lavori ordinati riferisce con le relative motivazioni in apposita perizia da inviare con la massima tempestivita' al responsabile del procedimento per la ratifica del proprio operato. 2. Il direttore del lavori puo' curare l'accettazione dei materiali e la registrazione dell'andamento dei lavori in via informatica, anche a distanza, mediante il supporto di rilevazioni e misure degli ispettori di cantiere presenti in loco, fermo restando la sua responsabilita' per quanto riguarda la rispondenza dell'opera al progetto, dell'osservanza delle disposizioni di esecuzione del progetto, della qualita' dei materiali impiegati, nonche' per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in opera. Art. 349 (Collaudo e verifica di conformita' di lavori, servizi e forniture relativi agli interventi di cooperazione (art. 229, D.P.R. n. 554/1999)). - 1. Il collaudo dei lavori disciplinati dal presente titolo deve essere espletato con le modalita' previste nella parte II, titolo X, in quanto applicabili, e deve essere concluso entro un anno dalla data di ultimazione dei lavori. Nelle commissioni di collaudo puo' essere nominato come membro un tecnico designato dal paese beneficiario. 2. Per i lavori, il responsabile del procedimento dispone, secondo la natura e la tipologia dei lavori, che il certificato di collaudo sia corredato anche dai certificati di collaudo statico delle strutture, di sicurezza degli impianti e di conformita' alle norme di sicurezza e di prevenzioni di incendi, che possono essere rilasciati da soggetti pubblici o privati, con competenza legalmente riconosciuta nel paese beneficiario. 3. La verifica di conformita' di servizi e di forniture e' espletata secondo le norme dettate dalla parte IV, titolo IV, in quanto applicabili. Nelle commissioni di collaudo puo' essere nominato un membro designato dal paese beneficiario, fermo restando il numero complessivo dei membri previsto dalla vigente normativa. Art. 350 (Adeguamento dei prezzi per i contratti relativi agli interventi di cooperazione (art. 230, D.P.R. n. 554/1999)). - 1. Per lavori disciplinati dal presente titolo, l'adeguamento del prezzo contrattuale consiste nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta aumentato o diminuito di una percentuale da applicarsi nel caso in cui la dinamica dei prezzi del paese beneficiario, congiuntamente alle variazioni di cambio, rilevate, con le modalita' di cui al comma 4, tra il 31 dicembre dell'anno di presentazione dell'offerta ed il 31 dicembre dell'anno precedente la data di richiesta di verifica di una delle due parti contraenti, incidano in senso negativo o positivo in percentuale superiore al dieci per cento sul valore del contratto. Oltre tale limite l'esecutore puo' chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosita' sopravvenuta e null'altro pretendere in caso di prosecuzione delle opere. 2. L'incremento o il decremento per la quota parte eccedente il dieci per cento si applicano, una sola volta, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni semestre intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. 3. L'adeguamento del prezzo contrattuale non si applica per la parte dei lavori eseguita in ritardo rispetto ai termini contenuti nel cronoprogramma dei lavori, se tale ritardo e' imputabile all'esecutore. 4. L'incidenza della dinamica dei prezzi viene calcolata avvalendosi delle rilevazioni degli organismi a tal fine operanti nel paese beneficiario. Qualora nel Paese beneficiario siano assenti strumenti di rilevazione ufficiale della dinamica dei prezzi, la valutazione relativa ai singoli contratti e' rimessa al responsabile del procedimento. 5. Ai lavori di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 133, commi 1-bis, e da 3 a 8, del codice. 6. Per l'adeguamento dei prezzi in relazione a servizi e forniture ad esecuzione continuata o periodica, si applica l'articolo 115 del codice. Art. 351 (Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di lavori da eseguirsi presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri). -1. Le disposizioni del presente titolo si applicano ai lavori eseguiti su immobili all'estero ad uso dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri, fermo restando quanto previsto in materia dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dalla legge 3 febbraio 1979, n. 34 e dal decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307. 2. Per quanto non disposto dal presente titolo si applicano le disposizioni contenute nel codice e nel presente regolamento ad esclusione della parte II, titolo XI, e del titolo I della presente parte. Art. 352 (Progettazione dei lavori presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri (art. 226, D.P.R. n. 554/1999)). - 1. I progetti preliminari, definitivi ed esecutivi devono conformarsi alla normativa ambientale, se di pari o maggiore livello di tutela, urbanistica e di sicurezza del Paese ove e' situata la Sede estera interessata dai lavori, secondo le modalita' stabilite al comma 4. Il responsabile del procedimento, qualora vi siano particolari ragioni di urgenza, ovvero in relazione alla semplicita' tecnica, alla ripetitivita' degli interventi, alla disponibilita' di studi preliminari di fattibilita', puo' disporre che sia redatto immediatamente il progetto esecutivo. 2. La stima e l'analisi dei prezzi sono formulate, con riguardo ai prezzi correnti dello Stato sul cui territorio e' eseguito l'intervento. 3. Quando le componenti del progetto devono essere reperite su un mercato diverso da quello della sede estera interessata dai lavori, l'analisi dei prezzi va riferita ai mercati nei quali dette componenti sono disponibili. 4. Il responsabile del procedimento in sede di documento preliminare alla progettazione di cui all'articolo 15 stabilisce l'ambito normativo di riferimento dell'intervento, specificando altresi' le eventuali cause di interferenza tra la normativa tecnica italiana e quella in vigore presso il Paese della Sede estera interessata dai lavori. 5. Qualora nell'affidamento dei lavori e dei relativi servizi di cui all'articolo 252 si utilizzino per la scelta del contraente procedure locali diverse rispetto alle procedure previste dalla normativa italiana, il documento preliminare alla progettazione, redatto anche mediante il supporto esterno ai sensi dell'articolo 90, comma 6, del codice, e' integrato dal provvedimento di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307, adottato dal titolare dell'ufficio. 6. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, inerente al parere consultivo della commissione per gli immobili adibiti ad uso dell'amministrazione degli affari esteri di cui il responsabile del procedimento dovra' tenere conto nelle procedure di cui al comma 7. 7. Il responsabile del procedimento propone in sede di esame dei progetti preliminari e definitivi il ricorso a procedure analoghe alla conferenza dei servizi, anche direttamente presso la Sede estera interessata dai lavori. I costi connessi alla organizzazione e partecipazione ai lavori della conferenza sono inclusi nel quadro economico dell'intervento di cui all'articolo 16. 8. Il progettista dei lavori disciplinati dal presente titolo dichiara, al momento della consegna degli elaborati alla stazione appaltante, il rispetto, nelle scelte progettuali effettuate, delle normative adottate. Art. 353 (Misure organizzative per la gestione ed esecuzione dei lavori presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri (art. 227, D.P.R. n. 554/1999)). - 1. Per i singoli interventi e' nominato un responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 10 del codice, che assicura costantemente, direttamente, o anche a mezzo di un tecnico di supporto, la presenza presso la sede estera interessata dai lavori e che: a) redige il documento preliminare alla progettazione; b) controlla i livelli prestazionali di qualita' e di prezzo; c) segnala all'amministrazione inadempimenti, ritardi ed altre anomalie riscontrate nella realizzazione dell'intervento; la segnalazione avviene per il tramite del Capo missione qualora il responsabile del procedimento sia in servizio presso la sede estera; d) assume i provvedimenti di urgenza, salva ratifica dell'amministrazione centrale; e) ratifica i provvedimenti di somma urgenza eventualmente assunti dal direttore dei lavori e promuove l'adozione della relativa variante di progetto; f) propone il riconoscimento delle variazioni di prezzo con i criteri di cui all'articolo 356; g) autorizza il subappalto con i criteri di cui all'articolo 118 del codice, in quanto applicabili; h) esercita, compatibilmente con la presente disposizione, le altre funzioni previste dal presente regolamento per il responsabile del procedimento. 2. Puo' essere nominato un solo responsabile del procedimento per piu' interventi. 3. Per le gare d'appalto di lavori, al di fuori del territorio dell'Unione europea, il responsabile del procedimento puo' prevedere la partecipazione oltre che dei soggetti qualificati ai sensi della parte II, titolo III, anche dagli operatori economici locali previa acquisizione di motivato parere, per ogni singolo concorrente, sulla struttura organizzativa, solidita' economica, dotazione tecnica ed affidabilita' esecutiva da parte del tecnico di fiducia del consolato competente presso la Sede estera interessata dai lavori, ovvero dello stesso responsabile del procedimento. 4. Per le opere di cui all'articolo 17, comma 2, del codice, segnalate dalla sede estera e confermate dall'Organo centrale per la sicurezza presso il Ministero degli affari esteri, per l'esecuzione di lavori, anche in variante, il responsabile del procedimento puo' disporre interventi di affidamento diretto ad operatori economici abilitati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del codice di lavori nel limite di € 200.000, previa autorizzazione dell'amministrazione centrale. 5. Nel caso ricorrano esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari in uso presso i paesi esteri ove ricorre l'intervento, successive alla stipula del contratto, il responsabile del procedimento promuove la predisposizione di apposita variante ai sensi dell'articolo 132, comma 1, del codice. L'approvazione di tale tipologia di variante e' demandata ai competenti organi del Ministero degli affari esteri su parere del responsabile del procedimento. Art. 354 (Direzione dei lavori presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri (art. 228, D.P.R. n. 554/1999)). - 1. Il direttore dei lavori nomina obbligatoriamente assistenti di cantiere che seguano sul posto l'andamento globale dei lavori. Oltre alle funzioni esercitate secondo le disposizioni del presente regolamento, nei casi di somma urgenza il direttore dei lavori assume le decisioni necessarie per rimuovere situazioni di pericolo e salvaguardare la funzionalita' del lavoro anche in deroga alle prescrizioni di progetto e ne ordina contestualmente l'attuazione. Delle decisioni assunte e dei lavori ordinati riferisce con le relative motivazioni in apposita perizia da inviare con la massima tempestivita' al responsabile del procedimento per la ratifica del proprio operato. 2. Nel caso di lavori al di fuori del territorio dell'Unione europea, il direttore del lavori puo' curare l'accettazione dei materiali e la registrazione dell'andamento dei lavori in via informatica, anche a distanza, mediante il supporto di rilevazioni e misure degli assistenti di cantiere presenti in loco, fatta eccezione per le operazioni di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 5 novembre 1971, n. 1086. Art. 355 (Collaudo dei lavori presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri (art. 229, D.P.R. n. 554/1999)). - 1. Il collaudo dei lavori disciplinati dal presente titolo deve essere espletato con le modalita' previste nel presente regolamento, in quanto applicabili, e deve essere concluso entro un anno dalla data di ultimazione dei lavori. 2. Il responsabile del procedimento dispone, secondo la natura e la tipologia dei lavori, che il certificato di collaudo sia corredato anche dai certificati di collaudo statico delle strutture, di sicurezza degli impianti e di conformita' alle norme di sicurezza e di prevenzioni di incendi, che possono essere rilasciati da soggetti pubblici o privati, con competenza legalmente riconosciuta nello Stato estero interessato dai lavori. Art. 356 (Adeguamento dei prezzi per i lavori presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri (art. 230, D.P.R. n. 554/1999)). - 1. Per i lavori disciplinati dal presente titolo, al di fuori del territorio dell'Unione europea, il prezzo chiuso consiste nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta aumentato di una percentuale da applicarsi nel caso in cui la dinamica dei prezzi presso la sede estera interessata dai lavori, congiuntamente alle variazioni di cambio, incidano in senso negativo in percentuale superiore al dieci per cento sul valore del contratto. Oltre tali limiti, l'esecutore puo' chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosita' sopravvenuta e null'altro pretendere in caso di prosecuzione delle opere. 2. L'incremento per la quota parte eccedente il dieci per cento si applica all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni semestre intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. 3. Il prezzo chiuso non si applica per la parte dei lavori eseguita in ritardo rispetto ai termini contenuti nel cronoprogramma dei lavori, se tale ritardo e' imputabile all'esecutore. 4. L'incidenza della dinamica dei prezzi viene calcolata avvalendosi delle rilevazioni degli organismi a tal fine operanti presso la sede estera interessata dai lavori. Qualora nello Stato di attuazione dell'intervento siano assenti strumenti di rilevazione ufficiale della dinamica dei prezzi, la valutazione relativa ai singoli contratti e' rimessa al responsabile del procedimento. 5. Le disposizioni di cui all'articolo 133, commi 1-bis, e da 3 a 8, del codice si applicano unicamente ai lavori nel territorio dell'Unione europea con le modalita' di rilevamento di cui al comma 4 del presente articolo. Per tali lavori non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.». Il testo dell'articolo 14, commi 17 e seguenti della decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e' il seguente: «Art. 14 (Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici). - (Omissis). 17. L'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) e' soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 18. E' istituita l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, denominata «ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane», ente dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico, sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, che li esercita, per le materie di rispettiva competenza, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. 18-bis. I poteri di indirizzo in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane sono esercitati dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro degli affari esteri. Le linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, anche per quanto riguarda la programmazione delle risorse, comprese quelle di cui al comma 19, sono assunte da una cabina di regia, costituita senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, copresieduta dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dello sviluppo economico e, per le materie di propria competenza, dal Ministro con delega al turismo e composta dal Ministro dell'economia e delle finanze, o da persona dallo stesso designata, dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, o da persona dallo stesso designata, dal presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dai presidenti, rispettivamente, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, della Confederazione generale dell'industria italiana, di R.E.TE. Imprese Italia, di Alleanza delle Cooperative italiane e dell'Associazione bancaria italiana. 19. Le funzioni attribuite all'ICE dalla normativa vigente e le inerenti risorse di personale, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziale, al Ministero dello sviluppo economico, il quale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e' conseguentemente riorganizzato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e all'Agenzia di cui al comma precedente. Le risorse gia' destinate all'ICE per il finanziamento dell'attivita' di promozione e di sviluppo degli scambi commerciali con l'estero, come determinate nella Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono trasferite in un apposito Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese, da istituire nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. 20. L'Agenzia opera al fine di sviluppare l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonche' la commercializzazione dei beni e dei servizi italiani nei mercati internazionali, e di promuovere l'immagine del prodotto italiano nel mondo. L'Agenzia svolge le attivita' utili al perseguimento dei compiti ad essa affidati e, in particolare, offre servizi di informazione, assistenza e consulenza alle imprese italiane che operano nel commercio internazionale e promuove la cooperazione nei settori industriale, agricolo e agro-alimentare, della distribuzione e del terziario, al fine di incrementare la presenza delle imprese italiane sui mercati internazionali. Nello svolgimento delle proprie attivita', l'Agenzia opera in stretto raccordo con le regioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le organizzazioni imprenditoriali e gli altri soggetti pubblici e privati interessati. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono indicate le modalita' applicative e la struttura amministrativa responsabile per assicurare alle singole imprese italiane ed estere l'assistenza e il raccordo con i soggetti pubblici e le possibilita' di accesso alle agevolazioni disponibili per favorire l'operativita' delle stesse imprese nei settori e nelle aree di interesse all'estero. 21. Sono organi dell'Agenzia il presidente, nominato, al proprio interno, dal consiglio di amministrazione, il consiglio di amministrazione, costituito da cinque membri, di cui uno con funzioni di presidente, e il collegio dei revisori dei conti. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico. Uno dei cinque membri e' designato dal Ministro degli affari esteri. I membri del consiglio di amministrazione sono scelti tra persone dotate di indiscusse moralita' e indipendenza, alta e riconosciuta professionalita' e competenza nel settore. La carica di componente del consiglio di amministrazione e' incompatibile con incarichi politici elettivi. Le funzioni di controllo di regolarita' amministrativo-contabile e di verifica sulla regolarita' della gestione dell'Agenzia sono affidate al collegio dei revisori, composto di tre membri ed un membro supplente, designati dai Ministeri dello sviluppo economico, degli affari esteri e dell'economia e delle finanze, che nomina anche il supplente. La presidenza del collegio spetta al rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze. I membri del consiglio di amministrazione dell'Agenzia durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. All'Agenzia si applica il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. E' esclusa l'applicabilita' della disciplina della revisione legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. 22. Il direttore generale svolge funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura dell'Agenzia, secondo le modalita' ed i limiti previsti dallo statuto. Formula, d'intesa con il presidente, proposte al consiglio di amministrazione, d'attuazione ai programmi e alle deliberazioni approvate dal consiglio di amministrazione ed alle disposizioni operative del presidente, assicurando altresi' gli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo relativi alle attivita' dell'Agenzia ed al perseguimento delle sue finalita' istituzionali. Il direttore generale e' nominato per un periodo di quattro anni, rinnovabili per una sola volta. Al direttore generale non si applica il comma 8 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 23. I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione sono determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in conformita' alle norme di contenimento della spesa pubblica e, comunque, entro i limiti di quanto previsto per enti di similari dimensioni. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono coperti nell'ambito delle risorse di cui ai commi 26-bis, primo periodo, 26-ter e 26-quater. Se dipendenti di amministrazioni pubbliche, ai membri del consiglio di amministrazione si applica il comma 5 dell'articolo 1 del presente decreto. 24. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia delibera lo statuto, il regolamento di organizzazione, di contabilita', la dotazione organica del personale, nel limite massimo di 450 unita', ed i bilanci. Detti atti sono trasmessi ed approvati dai Ministeri vigilanti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, che possono formulare i propri rilievi entro novanta giorni per lo statuto ed entro sessanta giorni dalla ricezione per i restanti atti. Il piano annuale di attivita' e' definito tenuto conto delle proposte provenienti, attraverso il Ministero degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e consolari. 25. L'Agenzia opera all'estero nell'ambito delle Rappresentanze diplomatiche e consolari con modalita' stabilite con apposita convenzione stipulata tra l'Agenzia, il Ministero degli affari esteri e il Ministero dello sviluppo economico. Il personale dell'Agenzia all'estero - e' individuato, sentito il Ministero degli affari esteri, nel limite di un contingente massimo definito nell'ambito della dotazione organica di cui al comma 24 - e puo' essere accreditato, previo nulla osta del Ministero degli affari esteri, secondo le procedure previste dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in conformita' alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari e tenendo conto delle consuetudini esistenti nei Paesi di accreditamento. Il funzionario responsabile dell'ufficio e' accreditato presso le autorita' locali in lista diplomatica. Il restante personale e' notificato nella lista del personale tecnico-amministrativo. Il personale dell'Agenzia all'estero opera nel quadro delle funzioni di direzione, vigilanza e coordinamento dei Capi missione, in linea con le strategie di internazionalizzazione delle imprese definite dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero degli affari esteri. 26. In sede di prima applicazione, con i decreti di cui al comma 26-bis, e' trasferito all'Agenzia un contingente massimo di 450 unita', provenienti dal personale dipendente a tempo indeterminato del soppresso istituto, da individuarsi sulla base di una valutazione comparativa per titoli. Il personale locale, impiegato presso gli uffici all'estero del soppresso istituto con rapporti di lavoro, anche a tempo indeterminato, disciplinati secondo l'ordinamento dello Stato estero, e' attribuito all'Agenzia. I contratti di lavoro del personale locale sono controfirmati dal titolare della Rappresentanza diplomatica, nel quadro delle sue funzioni di vigilanza e direzione, al fine dell'impiego del personale in questione nell'ambito della rappresentanza stessa. 26-bis. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro degli affari esteri per le materie di sua competenza, si provvede, nel rispetto di quanto previsto dal comma 26 e dalla lettera b) del comma 26-sexies, all'individuazione delle risorse umane, strumentali, finanziarie, nonche' dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al soppresso istituto, da trasferire all'Agenzia e al Ministero dello sviluppo economico. Con i medesimi decreti si provvede a rideterminare le dotazioni organiche del Ministero dello sviluppo economico in misura corrispondente alle unita' di personale in servizio a tempo indeterminato trasferito. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 26-ter. A decorrere dall'anno 2012, la dotazione del Fondo di cui al comma 19 e' determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed e' destinata all'erogazione all'Agenzia di un contributo annuale per il finanziamento delle attivita' di promozione all'estero e di internazionalizzazione delle imprese italiane. A decorrere dall'anno 2012 e' altresi' iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito capitolo destinato al finanziamento delle spese di funzionamento, la cui dotazione e' determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e di un apposito capitolo per il finanziamento delle spese di natura obbligatoria della medesima Agenzia. Il contributo erogato per il finanziamento delle attivita' di promozione all'estero e di internazionalizzazione delle imprese italiane non puo' essere utilizzato a copertura delle spese fisse per il personale dipendente. 26-quater. Le entrate dell'Agenzia sono costituite, oltre che dai contributi di cui al comma 26-ter, da: a) eventuali assegnazioni per la realizzazione di progetti finanziati parzialmente o integralmente dall'Unione europea; b) corrispettivi per servizi prestati agli operatori pubblici o privati e compartecipazioni di terzi alle iniziative promozionali; c) utili delle societa' eventualmente costituite o partecipate; d) altri proventi patrimoniali e di gestione. 26-quinquies. L'Agenzia provvede alle proprie spese di funzionamento e alle spese relative alle attivita' di promozione all'estero e internazionalizzazione delle imprese italiane nei limiti delle risorse finanziarie di cui ai commi 26-bis, 26-ter e 26-quater. 26-sexies. Sulla base delle linee guida e di indirizzo strategico determinate dalla cabina di regia di cui al comma 18-bis, adottate dal Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero degli affari esteri per quanto di competenza, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Agenzia provvede entro sette mesi dalla costituzione a: a) una riorganizzazione degli uffici di cui al comma 25 mantenendo in Italia soltanto gli uffici di Roma e Milano. Il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia, le regioni e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono definire opportune intese per individuare la destinazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate alle sedi periferiche soppresse; b) una rideterminazione delle modalita' di svolgimento delle attivita' di promozione fieristica, al fine di conseguire risparmi nella misura di almeno il 20 per cento della spesa media annua per tali attivita' registrata nell'ultimo triennio; c) una concentrazione delle attivita' di promozione sui settori strategici e sull'assistenza alle piccole e medie imprese. 26-septies. I dipendenti a tempo indeterminato del soppresso istituto, fatto salvo quanto previsto per il personale di cui al comma 26 e dalla lettera a) del comma 26-sexies, sono inquadrati nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico, sulla base di apposite tabelle di corrispondenza approvate con uno o piu' decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, assicurando l'invarianza della spesa complessiva. L'eventuale trasferimento di dipendenti alle Regioni o alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ha luogo in conformita' con le intese di cui al comma 26-sexies , lettera a) senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 26-octies. I dipendenti trasferiti al Ministero dello sviluppo economico e all'Agenzia di cui al comma 18 mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza nonche' il trattamento economico fondamentale e accessorio limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero e dell'Agenzia, disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dei ministeri, ai dipendenti trasferiti e' attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 26-novies. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. 26-decies. Il controllo sulla gestione finanziaria dell'Agenzia e' esercitato dalla Corte dei conti, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, con le modalita' di cui all'articolo 12 della legge stessa. 27. La legge 25 marzo 1997, n. 68, e' abrogata.». - Il decreto del Ministro degli affari esteri 16 febbraio 2012, n. 51 (Regolamento recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza degli uffici all'estero ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio 2012, n. 105. - Il testo dell'articolo 17 della legge 11 agosto 2014, n. 125 e' il seguente: «Art.17 (Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo). - 1. Per l'attuazione delle politiche di cooperazione allo sviluppo sulla base dei criteri di efficacia, economicita', unitarieta' e trasparenza e' istituita l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, di seguito denominata «Agenzia», con personalita' giuridica di diritto pubblico, sottoposta al potere di indirizzo e vigilanza del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 2. L'Agenzia opera sulla base di direttive emanate dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nell'ambito degli indirizzi generali indicati nel documento di cui all'articolo 12 e del coordinamento di cui all'articolo 15. Salvo diversa disposizione della presente legge, il direttore dell'Agenzia propone al Comitato congiunto di cui all'articolo 21 le iniziative da approvare e lo informa di quelle sulle quali dispone autonomamente ai sensi del comma 6 del presente articolo. 3. L'Agenzia svolge, nel quadro degli indirizzi politici di cui al comma 2, le attivita' a carattere tecnico-operativo connesse alle fasi di istruttoria, formulazione, finanziamento, gestione e controllo delle iniziative di cooperazione di cui alla presente legge. Su richiesta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale o del vice ministro della cooperazione allo sviluppo, l'Agenzia contribuisce altresi' alla definizione della programmazione annuale dell'azione di cooperazione allo sviluppo. Per la realizzazione delle singole iniziative, l'Agenzia opera attraverso i soggetti di cui al capo VI, selezionati mediante procedure comparative in linea con la normativa vigente e con i principi stabiliti dall'Unione europea, o attraverso partner internazionali, salvo quando si richieda il suo intervento diretto. 4. L'Agenzia eroga servizi, assistenza e supporto tecnico alle altre amministrazioni pubbliche che operano negli ambiti definiti dagli articoli 1 e 2 della presente legge, regolando i rispettivi rapporti con apposite convenzioni; acquisisce incarichi di esecuzione di programmi e progetti dell'Unione europea, di banche, fondi e organismi internazionali e collabora con strutture di altri Paesi aventi analoghe finalita'; promuove forme di partenariato con soggetti privati per la realizzazione di specifiche iniziative; puo' realizzare iniziative finanziate da soggetti privati. 5. Il direttore dell'Agenzia e' nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a seguito di procedura di selezione con evidenza pubblica improntata a criteri di trasparenza, per un mandato della durata di quattro anni, rinnovabile una sola volta, tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale e in possesso di documentata esperienza in materia di cooperazione allo sviluppo. 6. Ferma restando la sua autonomia decisionale di spesa entro un limite massimo di due milioni di euro, il direttore dell'Agenzia adotta un regolamento interno di contabilita', approvato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, conforme ai principi civilistici e rispondente alle esigenze di efficienza, efficacia, trasparenza e speditezza dell'azione amministrativa e della gestione contabile nonche' coerente con le regole adottate dall'Unione europea. Nel codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nel relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, i riferimenti alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, si intendono fatti alla presente legge. 7. L'Agenzia ha la sede principale a Roma. Previa autorizzazione del Comitato congiunto di cui all'articolo 21, il direttore dell'Agenzia, nel rispetto delle risorse umane disponibili e nel limite delle risorse finanziarie assegnate, puo' istituire o sopprimere le sedi all'estero dell'Agenzia e determinare l'ambito territoriale di competenza delle stesse, utilizzando prioritariamente, laddove possibile, uffici di altre amministrazioni pubbliche presenti nelle stesse localita'. Previa autorizzazione del Comitato congiunto di cui all'articolo 21, il direttore dell'Agenzia dispone l'utilizzazione, laddove possibile, degli uffici di altre amministrazioni pubbliche presenti nei Paesi in cui opera l'Agenzia. 8. Previa autorizzazione del Comitato congiunto di cui all'articolo 21, il direttore dell'Agenzia puo', nel limite delle risorse finanziarie assegnate, inviare all'estero dipendenti dell'Agenzia, nell'ambito della dotazione organica di cui all'articolo 19, comma 2, nonche' del personale di cui all'articolo 32, comma 4, primo periodo, nel limite massimo delle unita' ivi indicate. Si applica la parte terza del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ad eccezione dell'articolo 204; salvo quanto previsto dal quinto comma dell'articolo 170, il periodo minimo di permanenza presso le sedi all'estero e' di due anni. Il personale dell'Agenzia all'estero e' accreditato secondo le procedure previste dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in conformita' alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari e tenendo conto delle consuetudini esistenti nei Paesi di accreditamento. Il personale dell'Agenzia all'estero opera nel quadro delle funzioni di direzione, vigilanza e coordinamento dei capi missione, in linea con le strategie di cooperazione definite dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e in conformita' con l'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Nei Paesi in cui opera, l'Agenzia mantiene un costante rapporto di consultazione e collaborazione con le organizzazioni della societa' civile presenti in loco e assicura il coordinamento tecnico delle attivita' di cooperazione allo sviluppo finanziate con fondi pubblici italiani. 9. L'Agenzia realizza e gestisce una banca dati pubblica nella quale sono raccolte tutte le informazioni relative ai progetti di cooperazione realizzati e in corso di realizzazione e, in particolare: il Paese partner, la tipologia di intervento, il valore dell'intervento, la documentazione relativa alla procedura di gara, l'indicazione degli aggiudicatari. 10. L'Agenzia adotta un codice etico cui devono attenersi, nella realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge, tutti i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 23, comma 2, che intendano partecipare alle attivita' di cooperazione allo sviluppo beneficiando di contributi pubblici. Tale codice richiama le fonti normative internazionali in materia di condizioni di lavoro, di sostenibilita' ambientale nonche' la legislazione per il contrasto della criminalita' organizzata e fa riferimento espresso a quello vigente per il Ministero degli affari esteri, che resta applicabile, se non diversamente stabilito dal codice dell'Agenzia, a tutto il personale di quest'ultima e a tutti i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 23, comma 2. 11. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione dell'Agenzia e delle relative articolazioni periferiche. 12. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 13. Con regolamento del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' adottato lo statuto dell'Agenzia nel quale sono disciplinate le competenze e le regole di funzionamento dell'Agenzia, fra le quali: a) il conferimento al bilancio dell'Agenzia degli stanziamenti ad essa destinati da altre amministrazioni pubbliche per la realizzazione degli interventi di cooperazione nonche' le condizioni per la stipula delle convenzioni di cui al comma 4, ivi comprese quelle a titolo oneroso; b) le funzioni di vigilanza e controllo da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; c) le funzioni di controllo interno e di valutazione delle attivita'; d) le procedure di reclutamento per il direttore dell'Agenzia e per il restante personale nel rispetto del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in coerenza con quanto previsto dall'articolo 19 della presente legge; e) le procedure comparative di cui al comma 3; f) le procedure di selezione delle organizzazioni e degli altri soggetti di cui all'articolo 26; g) il rapporto fra la presenza dell'Agenzia all'estero e le rappresentanze diplomatiche e consolari e le condizioni per assicurare il sostegno e il coordinamento tecnico da parte dell'Agenzia delle attivita' di cooperazione realizzate con fondi pubblici italiani nei Paesi partner; h) il numero massimo di sedi all'estero di cui al comma 7 e di dipendenti dell'Agenzia che possono essere destinati a prestarvi servizio; i) le modalita' di armonizzazione del regime degli interventi in corso, trasferiti all'Agenzia ai sensi dell'articolo 32; l) le modalita' di riallocazione del personale, dei compiti e delle funzioni dell'Istituto agronomico per l'Oltremare all'interno della struttura dell'Agenzia, senza che cio' determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; m) la previsione di un collegio dei revisori ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera h), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, composto da un magistrato della Corte dei conti, in qualita' di presidente, con qualifica non inferiore a consigliere, designato dal Presidente della Corte stessa nonche' da un membro designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e da un membro designato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale; n) le modalita' di rendicontazione e controllo delle spese effettuate dalle sedi all'estero dell'Agenzia, anche attraverso un efficiente servizio di audit interno che assicuri il rispetto dei principi di economicita', efficacia ed efficienza; o) la previsione che il bilancio dell'Agenzia sia pubblicato nel sito internet del medesimo istituto, dopo la sua approvazione.». - Il decreto del Ministro degli affari esteri 22 luglio 2015, n. 113 (Regolamento recante: «Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo») e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2015, n. 113. - La legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1994, n. 10.
Note all'art. 1: - Il citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016, n. 91, supplemento ordinario. Per il riferimento alle Direttive 26 febbraio 2014, 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE si vedano le note alle premesse. Il testo dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' il seguente: «Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione). - (Omissis). 2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane. e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.». - Il testo dell'articolo 3, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136, e' il seguente: «Art. 3 (Tracciabilita' dei flussi finanziari). - (Omissis). 5. Ai fini della tracciabilita' dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). In regime transitorio, sino all'adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della societa' Poste italiane Spa, il CUP puo' essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento.». |
| Art. 2
Normativa applicabile
1. Alle procedure di scelta del contraente e all'esecuzione dei contratti si applicano le direttive europee, fatto salvo quanto previsto dal presente regolamento. 2. Le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione dei contratti tengono conto dei principi fondamentali del codice, in particolare garantendo il rispetto dei principi di cui all'articolo 30, commi 1, 2 e 7, del codice. 3. I contratti si conformano alla normativa in materia ambientale, urbanistica, di tutela dei beni culturali e paesaggistici, artistici ed archeologici, in materia antisismica e di sicurezza del Paese in cui deve essere eseguito il contratto. I lavori all'estero si conformano inoltre alle disposizioni nazionali ed europee in materia di tutela ambientale, di salute e di sicurezza, nei limiti della compatibilita' con la normativa locale per i contratti da eseguire in Stati non appartenenti all'Unione europea. 4. La sede estera applica, in quanto compatibili con la legge applicabile all'esecuzione ai sensi del comma 6, i principi di cui all'articolo 30, commi 4, 5 e 6, del codice e verifica la corretta applicazione delle disposizioni vigenti in loco in materia di diritti fondamentali dei lavoratori, tenuto conto degli standard minimi di tutela internazionalmente accettati. 5. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, alle procedure di affidamento e alle altre attivita' amministrative in materia di contratti si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. 6. La legge civile che regola la stipula del contratto e la fase di esecuzione e' determinata secondo le norme applicabili di diritto internazionale privato.
Note all'art. 2: - Il testo dell'articolo 30, commi 1, 2 e 7, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e' il seguente: «Art. 30 (Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni).- 1. L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, ai sensi del presente codice garantisce la qualita' delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicita', efficacia, tempestivita' e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresi', i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalita', nonche' di pubblicita' con le modalita' indicate nel presente codice. Il principio di economicita' puo' essere subordinato, nei limiti in cui e' espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonche' alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico. 2. Le stazioni appaltanti non possono limitare in alcun modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici o, nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni, compresa la stima del valore, taluni lavori, forniture o servizi. - (Omissis). 7. I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le microimprese, le piccole e le medie imprese.». - Il testo dell'articolo 30, commi 4, 5 e 6 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e' il seguente: «Art. 30 (Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni). -(Omissis). 4. Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni e' applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attivita' oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. 5. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita' contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. 6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105.». - La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. |
| Art. 3
Stazioni appaltanti all'estero
1. Ciascuna sede estera e' stazione appaltante. Il MAECI, d'intesa con le altre amministrazioni centrali eventualmente interessate, puo' attribuire ad una sede le funzioni di centrale di committenza, anche limitatamente ad un'area geografica o a specifiche tipologie di contratti. 2. I centri interservizi amministrativi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307, svolgono le funzioni di centrali di committenza nell'ambito dei Paesi di competenza. Le tipologie dei contratti oggetto di centralizzazione sono individuate dal Ministero. 3. Nel rispetto delle direttive europee, la sede estera puo' stipulare con rappresentanze diplomatiche e consolari di altri Stati membri dell'Unione europea o con delegazioni del Servizio europeo di azione esterna intese per la centralizzazione dell'acquisizione di forniture, servizi e lavori.
Note all'art. 3: - Il testo dell'articolo 5 del citato decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307 e' il seguente: «Art. 5 (Centri interservizi amministrativi).- 1. Al fine di promuovere la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure amministrativo-contabili di spesa all'estero, anche mediante accorpamento di funzioni comuni, con decreto del Ministro degli affari esteri possono essere costituiti, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, centri interservizi amministrativi per il coordinamento dell'attivita' di gestione delle spese concernenti gli uffici all'estero nel medesimo Paese, nonche' nell'area geografica di competenza dei dirigenti di cui al comma 3. 2. I centri interservizi, che operano presso l'Ambasciata sede di servizio dei dirigenti di cui al comma 3 si avvalgono di adeguate risorse umane e strumentali nell'ambito di quelli gia' disponibili. 3. A ciascun centro interservizi e' preposto il dirigente amministrativo con funzioni di esperto amministrativo/esperto amministrativo capo, il quale coordina, ai fini dell'attivita' del centro interservizi, i funzionari di cui all'articolo 2, operanti negli uffici del Paese, nonche' nell'area geografica di competenza. 4. Ferme restando le competenze dei funzionari delegati di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, i centri interservizi svolgono, tra l'altro, i seguenti compiti: a) stipula di convenzioni e contratti quadro per la prestazione di servizi e la fornitura di beni aventi caratteri comuni ai quali le sedi del Paese e, ove possibile, dell'area geografica dovranno conformarsi; b) istruttoria ed adempimenti consequenziali ai procedimenti di spesa degli uffici diplomatico-consolari del Paese e dell'area geografica.». |
| Art. 4 Responsabile unico del procedimento e acquisizione di servizi per la corretta interpretazione e applicazione delle norme locali
1. Il RUP, anche avvalendosi degli incarichi a supporto dell'iniziativa previsti al comma 3, cura le seguenti attivita': a) formula proposte; b) predispone gli atti della procedura e ne cura lo svolgimento; c) vigila sull'esecuzione del contratto; d) segnala disfunzioni, impedimenti o ritardi; e) svolge ogni altro adempimento non espressamente riservato ad altri organi, fermo restando quanto previsto al comma 8. 2. Il RUP e' indicato nel bando, nell'avviso o nell'invito ed e' scelto tra i dipendenti di ruolo della sede estera o di altre amministrazioni pubbliche presenti nel Paese. L'AICS puo' altresi' individuare il RUP tra gli esperti di cui all'articolo 32, comma 4, della legge 11 agosto 2014, n. 125 o tra il personale di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto ministeriale 22 luglio 2015, n. 113. La nomina di personale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale n. 113 del 2015 e' subordinata alla comprovata indisponibilita' in loco di personale di ruolo. 3. Per i lavori e per i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, il RUP deve essere un tecnico. Se nella sede estera non e' in servizio un tecnico con idonea professionalita', la sede estera puo' conferire, nel rispetto delle procedure previste dal presente regolamento, incarichi a supporto dell'intera iniziativa o di parte di essa a soggetti esterni anche locali in possesso delle specifiche competenze richieste e di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali e che forniscano idonee garanzie di indipendenza rispetto ai partecipanti alle procedure di selezione dei contraenti. 4. Gli affidatari dei servizi di supporto al RUP non possono essere affidatari dei contratti o dei subappalti per i quali abbiano svolto attivita' di supporto, comprensiva di eventuali incarichi di progettazione. Il divieto di cui al primo periodo si estende ai soggetti controllati, controllanti e collegati agli affidatari, nonche' ai collaboratori ed ai dipendenti dei medesimi. 5. Puo' essere nominato un solo responsabile del procedimento per piu' interventi. 6. Per contratti di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a), b) e c) e per le ulteriori categorie di contratti definite dall'ANAC nelle linee guida di cui all'articolo 31, comma 5, del codice, il RUP puo' coincidere con il progettista o con il direttore dell'esecuzione del contratto. 7. Per la corretta interpretazione ed applicazione delle norme locali, la sede estera puo' stipulare contratti per l'acquisizione in loco di servizi tecnici, legali, fiscali o previdenziali. I prestatori dei servizi di cui al primo periodo forniscono idonee garanzie di indipendenza rispetto ai partecipanti alle procedure di selezione dei contraenti. 8. La competenza ad adottare gli atti, anche endoprocedimentali, a rilevanza esterna resta disciplinata dalle disposizioni organizzative applicabili all'amministrazione cui appartiene la sede estera.
Note all'art. 4: - Il testo dell'articolo 32, comma 4, della citata legge 11 agosto 2014, n. 125 e' il seguente: «Art. 32 (Disposizioni transitorie). - (Omissis). 4. L'Agenzia si avvale degli esperti di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) ed e), della legge 26 febbraio 1987, n. 49, gia' in servizio presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo alla data di entrata in vigore della presente legge, nel limite massimo di cinquanta unita'. Entro la data di cui all'articolo 31, comma 1, gli interessati possono optare per il mantenimento in servizio presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.». - Il testo dell'articolo 11, comma 1, del citato decreto ministeriale 22 luglio 2015, n. 113 e' il seguente: «Art. 11 (Realizzazione degli interventi di cooperazione all'estero).- 1. L'Agenzia realizza e monitora in loco le iniziative di cooperazione mediante: a) il proprio personale destinato alle sedi all'estero; b) l'invio in missione di dipendenti propri o di altre amministrazioni pubbliche; c) personale non appartenente alla pubblica amministrazione mediante l'invio in missione o la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato, disciplinati dal diritto locale, nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento italiano.». - Il testo dell'articolo 31, comma 5 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e' il seguente: «Art. 31 (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni). - (Omissis). 5. L'ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice, definisce una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP, sui presupposti e sulle modalita' di nomina, nonche' sugli ulteriori requisiti di professionalita' rispetto a quanto disposto dal presente codice, in relazione alla complessita' dei lavori. Con le medesime linee guida sono determinati, altresi', l'importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP puo' coincidere con il progettista, con il direttore dei lavori o con il direttore dell'esecuzione. Fino all'adozione di detto atto si applica l'articolo 216, comma 8.». |
| Art. 5
Conflitti di interesse
1. Si applica l'articolo 42 del codice. Per «personale della stazione appaltante o di un prestatore di servizi» si intende il personale di ruolo e a contratto dipendente della sede estera, i collaboratori o consulenti dell'amministrazione centrale o della sede estera, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, i titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorita' politiche, nonche' i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzino opere in favore dell'amministrazione. |
| Art. 6
Collaborazioni con i privati
1. La sede estera assicura che i contratti di sponsorizzazione, le convenzioni per la realizzazione all'estero di opere pubbliche a spese di privati e le forme di partenariato pubblico privato di cui alla parte IV del codice si conformino agli indirizzi di politica estera italiana. In caso di non conformita', il capo della rappresentanza diplomatica competente per territorio puo' opporsi in ogni momento alla stipula ed all'esecuzione dei contratti e convenzioni di cui al presente articolo. Ai contratti di sponsorizzazione si applica l'articolo 19 del codice. 2. Nei contratti e nelle convenzioni di cui al comma 1 e' inserita una specifica clausola che consente il recesso per ragioni di politica estera, a semplice richiesta, senza condizioni o limitazioni di sorta, a titolo gratuito e salvo il diritto alla restituzione di anticipazioni di prezzo versate in precedenza ed eccedenti il corrispettivo di prestazioni gia' rese ed acquisite. Se il contraente non accetta l'inserimento della clausola, il contratto o la convenzione non possono essere conclusi. |
| Art. 7
Procedure di scelta del contraente
1. Nelle procedure di selezione del contraente gli elementi essenziali ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte sono individuati e sinteticamente motivati nel primo atto di avvio del procedimento: il bando, l'avviso o l'invito. 2. La sede estera puo' utilizzare le seguenti procedure semplificate: a) affidamento diretto per contratti di importo inferiore a 40.000 euro, anche senza previa consultazione di due o piu' operatori economici; b) procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per contratti di forniture o di servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie previste dalle direttive europee; c) procedura negoziata senza previa pubblicazione per contratti di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a un milione di euro. 3. La sede estera utilizza la procedura ordinaria aperta per contratti di forniture o di servizi di importo pari o superiore alle soglie previste dalle direttive europee e per contratti di lavori di importo pari o superiore a un milione di euro. 4. La procedura ordinaria aperta o ristretta puo' essere utilizzata anche per contratti di importo inferiore alle soglie indicate al comma 3. Nell'ambito delle procedure di selezione del contraente previste dalle direttive europee e nel rispetto dei presupposti ivi previsti, la sede estera puo' scegliere una procedura diversa da quella di cui al comma 3. La sede estera motiva l'esercizio delle facolta' di cui al presente comma nel primo atto della procedura per l'affidamento del contratto o in atto separato. 5. Tutti gli avvisi e i bandi sono pubblicati sul sito della sede estera e sul sito della relativa amministrazione centrale. I bandi di gara relativi a contratti di lavori, forniture e servizi da eseguire in Stati membri dell'Unione europea e di importo pari o superiore alle soglie previste dalle direttive europee sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 6. La documentazione di gara e' redatta nella lingua ufficiale o in quella veicolare in uso nel luogo dove e' avviata la procedura di selezione del contraente oppure in italiano. Il capo della rappresentanza diplomatica individua tra le lingue di cui al primo periodo quella impiegata nei procedimenti di affidamento dei contratti nei Paesi di accreditamento. La sede estera puo' impiegare una lingua diversa, motivando la scelta nel primo atto della procedura per l'affidamento del contratto o in atto separato. 7. Per ciascun contratto la sede estera acquisisce ed inserisce nei documenti di gara il CIG, nei limiti in cui sia previsto per gli analoghi contratti stipulati nel territorio nazionale. |
| Art. 8
Calcolo del valore stimato dei contratti
1. Ai fini della determinazione delle soglie, in caso di valute di Stati non appartenenti all'Unione europea, per la conversione in euro dell'importo posto a base di gara si usa il cambio applicato alla data del primo atto di gara risultante dal sito web della Banca d'Italia. 2. Nei casi in cui il tasso di cambio di cui al comma 1 non corrisponda al reale valore internazionale della valuta, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale puo' autorizzare l'applicazione di un diverso tasso di cambio, anche utilizzando quello determinato ai sensi dell'articolo 69, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71.
Note all'art. 8: - Il testo dell'articolo 69, comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 e' il seguente: «Art. 69 (Modalita' di fissazione del tasso di cambio consolare). - (Omissis). 2. Nei casi di rapida svalutazione delle valute locali o di fissazione di cambi ufficiali non corrispondenti al reale valore internazionale delle valute stesse, nei quali l'applicazione del rapporto di cambio secondo i criteri stabiliti al comma 1 si traduce in diritti consolari eccessivamente elevati in rapporto al costo della vita locale, il Ministero degli affari esteri, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, puo' autorizzare il capo della rappresentanza diplomatica ad adottare un diverso tasso di cambio consolare.». |
| Art. 9
Requisiti degli operatori economici
1. Le procedure per la selezione del contraente sono aperte agli operatori economici dell'Unione europea, a quelli di cui all'articolo 25 della direttiva 2014/24/UE e a quelli in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni previsti dalla normativa locale. 2. Nel primo atto della procedura per l'affidamento del contratto, la sede estera fissa requisiti speciali di qualificazione degli operatori economici proporzionati, pertinenti e finalizzati alla regolare esecuzione, sulla base delle previsioni, dove esistenti, dell'ordinamento locale. 3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, costituiscono motivi di esclusione le situazioni previste dall'articolo 80 del codice e le situazioni equivalenti regolate dall'ordinamento locale. L'assenza di motivi di esclusione e' comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione giurata innanzi alle competenti autorita' locali, se riconosciuta dagli ordinamenti locali, corredata di autorizzazione a svolgere, dove possibile, verifiche presso le autorita' competenti.
Note all'art. 9: - Il testo dell'articolo 80 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e' il seguente: «Art. 80 (Motivi di esclusione). - 1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati: a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonche' all'articolo 2635 del codice civile; b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee; d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalita' di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attivita' terroristiche; e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attivita' criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione. 2. Costituisce altresi' motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. 3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di societa' in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di societa' in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di societa' con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di societa' o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato e' stato depenalizzato ovvero quando e' intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato e' stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 4. Un operatore economico e' escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non piu' soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarita' contributiva (DURC), di cui al all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purche' il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande. 5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora: a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonche' agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice; b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuita' aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110; c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si e' reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrita' o affidabilita'. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile; e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive; f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere; f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico; g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non e' stata rimossa; i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito; l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorita' giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalita' del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio; m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5. 7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, e' ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. 8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non e' escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico. 9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non puo' avvalersi della possibilita' prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. 10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata e' pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso e' pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna. 11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o societa' sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento. 12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne da' segnalazione all'Autorita' che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravita' dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione e' cancellata e perde comunque efficacia. 13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, puo' precisare, al fine di garantire omogeneita' di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un procedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c). 14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.". |
| Art. 10
Procedure negoziate senza previa pubblicazione
1. Nel caso di procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, la sede estera invita almeno cinque operatori economici, se sussistono in tal numero soggetti idonei, individuati nel rispetto dell'articolo 9 e del principio di rotazione mediante indagini di mercato o mediante avvisi pubblicati sul profilo internet della sede estera per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta. 2. Le indagini di mercato possono essere omesse in presenza di situazioni locali che non le consentano. 3. Per i contratti di cui all'articolo 7, comma 2, lettere b) e c), nei casi di estrema urgenza previsti dall'articolo 63, comma 2, lettera c), del codice la sede estera invita almeno tre operatori economici, se sussistono in tal numero soggetti idonei. Nei casi di somma urgenza previsti all'articolo 163 del codice, la stazione appaltante puo' procedere all'affidamento diretto. La scelta di una procedura di cui al presente comma puo' essere motivata con successivo provvedimento separato, se la motivazione contestuale risulta impossibile o estremamente difficile, per cause non dipendenti dalla sede estera.
Note all'art. 10: - Il testo dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e' il seguente: «Art. 63 (Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara). - (Omissis). 2. Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione puo' essere utilizzata: (Omissis). c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici.». - Il testo dell'articolo 163 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e' il seguente: «Art. 163 (Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile). - 1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico dell'amministrazione competente che si reca prima sul luogo, puo' disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumita'. 2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza puo' essere affidata in forma diretta ad uno o piu' operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico dell'amministrazione competente. 3. Il corrispettivo delle prestazioni ordinate e' definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo la stazione appaltante puo' ingiungere all'affidatario l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, ridotti del 20 per cento, comunque ammessi nella contabilita'; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati. 4. Il responsabile del procedimento o il tecnico dell'amministrazione competente compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori. Qualora l'amministrazione competente sia un ente locale, la copertura della spesa viene assicurata con le modalita' previste dall'articoli 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni. 5. Qualora un'opera o un lavoro, ordinato per motivi di somma urgenza, non riporti l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, la relativa realizzazione e' sospesa immediatamente e si procede, previa messa in sicurezza del cantiere, alla sospensione dei lavori e alla liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte realizzata. 6. Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del presente articolo, anche il verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ovvero la ragionevole previsione, ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, dell'imminente verificarsi di detti eventi, che richiede l'adozione di misure indilazionabili, e nei limiti dello stretto necessario imposto da tali misure. La circostanza di somma urgenza, in tali casi, e' ritenuta persistente finche' non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumita' derivanti dall'evento, e comunque per un termine non superiore a quindici giorni dall'insorgere dell'evento, ovvero entro il termine stabilito dalla eventuale declaratoria dello stato di emergenza di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992; in tali circostanze ed entro i medesimi limiti temporali le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere all'affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture con le procedure previste nel presente articolo. 7. Qualora si adottino le procedure di affidamento in condizioni di somma urgenza previste dal presente articolo, nonche', limitatamente ad emergenze di protezione civile, le procedure di cui all'articolo 63, comma 2, lettera c), e vi sia l'esigenza impellente di assicurare la tempestiva esecuzione del contratto, gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria, che l'amministrazione aggiudicatrice controlla in termine congruo, compatibile con la gestione della situazione di emergenza in atto, comunque non superiore a sessanta giorni dall'affidamento. L'amministrazione aggiudicatrice da' conto, con adeguata motivazione, nel primo atto successivo alle verifiche effettuate, della sussistenza dei relativi presupposti; in ogni caso non e' possibile procedere al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche positive. Qualora, a seguito del controllo, venga accertato l'affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti, le amministrazioni aggiudicatrici recedono dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere gia' eseguite e il rimborso delle spese eventualmente gia' sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilita' conseguite, e procedono alle segnalazioni alle competenti autorita'. 8. In via eccezionale, nella misura strettamente necessaria, l'affidamento diretto puo' essere autorizzato anche al di sopra dei limiti di cui al comma 1, per un arco temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e nei limiti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti di cui al comma 2, dell'articolo 5, della legge n. 225 del 1992. L'affidamento diretto per i motivi di cui al presente articolo non e' comunque ammesso per appalti di valore pari o superiore alla soglia europea. 9. Limitatamente agli appalti pubblici di forniture e servizi di cui al comma 6, di importo pari o superiore a 40.000 euro, per i quali non siano disponibili elenchi di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, laddove i tempi resi necessari dalla circostanza di somma urgenza non consentano il ricorso alle procedure ordinarie, gli affidatari si impegnano a fornire i servizi e le forniture richiesti ad un prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le parti e ad accettare la determinazione definitiva del prezzo a seguito di apposita valutazione di congruita'. A tal fine il responsabile del procedimento comunica il prezzo provvisorio, unitamente ai documenti esplicativi dell'affidamento, all'ANAC che, entro sessanta giorni rende il proprio parere sulla congruita' del prezzo. Avverso la decisione dell'ANAC sono esperibili i normali rimedi di legge mediante ricorso ai competenti organi di giustizia amministrativa. Nelle more dell'acquisizione del parere di congruita' si procede al pagamento del 50% del prezzo provvisorio. 10. Sul profilo del committente sono pubblicati gli atti relativi agli affidamenti di cui al presente articolo, con specifica dell'affidatario, delle modalita' della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie. Contestualmente, e comunque in un termine congruo compatibile con la gestione della situazione di emergenza, vengono trasmessi all'ANAC per i controlli di competenza, fermi restando i controlli di legittimita' sugli atti previsti dalle vigenti normative.». |
| Art. 11
Ricorso al criterio del minor prezzo
1. I contratti di cui all'articolo 7, comma 2, lettere b) e c), sono aggiudicati sulla base del criterio del minor prezzo. Mediante motivata indicazione contenuta nel bando, nell'avviso o nell'invito, la sede estera puo' ricorrere al criterio dei costi del ciclo di vita oppure al criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualita'/prezzo conformemente all'articolo 95, comma 6, del codice. |
| Art. 12
Commissione giudicatrice
1. Per i contratti aggiudicati secondo il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte la sede estera nomina una commissione giudicatrice composta di non meno di tre e non piu' di cinque membri. 2. Il presidente e i membri della commissione sono scelti, in base a requisiti di professionalita' ed esperienza, tra il personale in servizio nella sede estera o in un altri uffici di amministrazioni pubbliche italiane presenti nel Paese. In mancanza di idonee professionalita' o per esigenze di rotazione degli incarichi, uno dei membri diverso dal presidente puo' essere scelto tra professionisti locali esperti del settore. 3. I commissari non devono aver svolto alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta e non possono svolgere funzioni o incarichi tecnici o amministrativi relativamente all'esecuzione ai contratti di cui all'articolo 7, comma 3. Il capo della sede estera stabilisce le funzioni o gli incarichi connessi all'affidamento dal quale i commissari dovranno astenersi. 4. Si applicano al presidente, ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonche' l'articolo 42 del codice. Sono altresi' esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.
Note all'art. 12: Il testo dell'articolo 35 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' il seguente: «Art. 35-bis (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici).- 1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi; b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonche' alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonche' per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. 2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.». - Il testo dell'articolo 51 del Codice di procedura civile e' il seguente: «Art. 51 (Astensione del giudice).- Il giudice ha l'obbligo di astenersi: 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto; 2) se egli stesso o la moglie e' parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o e' convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori; 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico; 5) se e' tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, e' amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una societa' o stabilimento che ha interesse nella causa. - In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice puo' richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione e' chiesta al capo dell'ufficio superiore.". - Il testo dell'articolo 42 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e' il seguente: «Art. 42 (Conflitto di interesse). - 1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonche' per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parita' di trattamento di tutti gli operatori economici. 2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o puo' influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che puo' essere percepito come una minaccia alla sua imparzialita' e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, 62. 3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 e' tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilita' amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilita' disciplinare a carico del dipendente pubblico. 4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici. 5. La stazione appaltante vigila affinche' gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati.». |
| Art. 13
Offerte anormalmente basse
1. La sede estera effettua i controlli di cui all'articolo 69 della direttiva 2014/24/UE nei seguenti casi: a) se l'aggiudicazione avviene con il criterio del prezzo piu' basso, sulle offerte il cui prezzo e' inferiore ai quattro quinti della base d'asta; b) se l'aggiudicazione avviene con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, sulle offerte i cui punteggi relativi al prezzo ed agli altri elementi oggetto di valutazione siano entrambi almeno pari o superiori ai quattro quinti del punteggio massimo attribuibile. 2. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, la sede estera puo' verificare la congruita' di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 3. Non sono ammesse giustificazioni in relazione ai trattamenti salariali minimi inderogabili nel Paese e agli oneri di sicurezza previsti dal piano di sicurezza e coordinamento comunque conforme alla normativa applicabile nel Paese dove il contratto e' eseguito. |
| Art. 14
Subappalto
1. Nell'invito o nel bando e nel conseguente contratto sono specificati i seguenti obblighi: a) il contraente principale assume nei confronti della sede estera piena responsabilita' per l'intero contratto; b) l'appaltatore indica nella sua offerta le eventuali parti dell'appalto che intende subappaltare e i subappaltatori proposti; c) il subappaltatore deve essere in possesso dei requisiti previsti dal bando in relazione alla prestazione oggetto del subappalto; d) l'appaltatore accetta che l'amministrazione aggiudicatrice possa trasferire i pagamenti dovuti direttamente al subappaltatore per le prestazioni da lui fornite nell'ambito dell'appalto; e) l'appaltatore accetta espressamente di sostituire i subappaltatori per i quali emergano motivi di esclusione. 2. Gli eventuali subappalti non possono complessivamente superare il trenta per cento dell'importo complessivo del contratto. |
| Art. 15
Garanzie
1. L'esecuzione dei contratti di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 7, comma 2, lettere b) e c) e' garantita da fideiussione per il 10 per cento dell'importo contrattuale. 2. La sede estera puo' chiedere la prestazione di garanzie fideiussorie: a) per l'esecuzione di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 7, comma 2, lettere b) e c), per il 10 per cento dell'importo contrattuale; b) per la partecipazione alle procedure di selezione di contratti regolati dal presente regolamento, per il 2 per cento dell'importo a base di gara. 3. Le fideiussioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere, a scelta dell'aggiudicatario o dell'offerente, bancarie o assicurative, con espressa rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale e con operativita' entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 4. I documenti di gara e contrattuali prevedono che la garanzia di esecuzione sia escussa dalla sede estera in caso di frode o di inadempimento imputabile all'esecutore. La garanzia dell'offerta di cui al comma 2, lettera b), e' escussa in caso di mancata stipulazione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario. 5. Le garanzie di cui al comma 1 e al comma 2, lettera a), sono progressivamente svincolate a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'importo garantito, l'ammontare residuo e' svincolato a seguito della verifica della regolare esecuzione. 6. Le garanzie di cui al comma 2, lettera b), prestate dall'affidatario sono svincolate automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto; le garanzie fornite dai non aggiudicatari sono svincolate entro trenta giorni dall'aggiudicazione. |
| Art. 16
Anticipazioni
1. Dopo la stipulazione del contratto la sede estera puo' erogare anticipazioni del prezzo, non superiore al 20 per cento dell'importo del contratto. 2. Anticipazioni superiori al limite di cui al comma 1 sono consentite in uno dei seguenti casi: a) se sono imposte da disposizioni inderogabili della normativa locale; b) quando, in base alla prassi locale, e' altrimenti impossibile ottenere la prestazione; c) quando ricorrono concrete, oggettive e comprovate ragioni specificamente indicate dal RUP. 2. Le anticipazioni erogate per i contratti di cui all'articolo 7, comma 3 sono garantite per l'intero importo anticipato maggiorato del 10 per cento, secondo le modalita' previste dai commi da 3 a 5 dell'articolo 15. |
| Art. 17
Cause di risoluzione
1. Le cause di risoluzione previste all'articolo 73 della direttiva 2014/24/UE e il grave inadempimento sono inserite nei documenti contrattuali come clausole risolutive espresse. |
| Art. 18
Tracciabilita' dei pagamenti
1. I pagamenti sono effettuati mediante modalita' tracciabili, salvi casi di impossibilita' o di estrema difficolta' individuati con le modalita' di cui all'articolo 24. 2. Nei contratti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c) e comma 3, nei casi in cui e' espressamente previsto per i contratti stipulati sul territorio nazionale, e' inserita una clausola che vincola il contraente, i subappaltatori e i subcontraenti ad utilizzare il CIG e un conto corrente bancario dedicato per rendere tracciabili i pagamenti per l'esecuzione del contratto. |
| Art. 19
Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione
1. La sede estera individua, prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento dei contratti di lavori, un direttore dei lavori, che puo' essere coadiuvato, in relazione alla complessita' dell'intervento, da uno o piu' assistenti con funzioni di direttori operativi o di ispettori di cantiere, anche relativamente a parti dei lavori da eseguire. 2. Il direttore dei lavori e' preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento e verifica che i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformita' al progetto, al contratto ed agli standard normativi e tecnici applicabili. 3. Se nella sede estera o in altre amministrazioni pubbliche presenti nel Paese non sono in servizio dipendenti in possesso di idonea professionalita', il direttore dei lavori e gli assistenti sono individuati, nel rispetto del presente regolamento, tra soggetti esterni anche locali in possesso delle specifiche competenze richieste e di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali. 4. Per l'esecuzione di servizi e forniture la direzione dell'esecuzione spetta al RUP. |
| Art. 20
Collaudo e verifica di conformita'
1. L'esecuzione dei contratti e' soggetta a collaudo o verifica di conformita' della regolare esecuzione: a) per i contratti di importo pari o superiore a un milione di euro, e' svolta da una commissione composta da tre dipendenti della Sede estera o di altre amministrazioni pubbliche presenti nel Paese in possesso di idonea professionalita' e che non abbiano svolto altre attivita' nell'ambito del contratto oggetto di verifica; b) per i contratti di servizi e forniture di importo inferiore a un milione di euro e pari o superiore alle soglie previste dalle direttive europee e' svolta da un dipendente della sede estera o di altre amministrazioni pubbliche presenti nel Paese in possesso di idonea professionalita' e che non abbia svolto altre attivita' nell'ambito del contratto oggetto di verifica; c) per i contratti di lavori non inclusi nella lettera a), e' svolta dal direttore dei lavori; d) per i contratti di servizi e forniture non inclusi nelle lettere a) e b), e' svolta dal responsabile unico del procedimento. 2. Per i contratti di lavori il collaudo comprende, se necessario, anche il collaudo statico. 3. Se nella sede estera o in altre amministrazioni pubbliche presenti nel Paese non sono in servizio dipendenti in possesso di idonea professionalita', il collaudo o la verifica di conformita' sono svolte da professionisti individuati, nel rispetto del presente regolamento, tra soggetti esterni anche locali in possesso delle specifiche competenze richieste e di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali. 4. Si osservano i termini di cui all'articolo 102, comma 3, del codice.
Note all'art. 20: - Il testo dell'articolo 102, comma 3, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e' il seguente: «Art. 102 (Collaudo e verifica di conformita').- (Omissis). 3. Il collaudo finale o la verifica di conformita' deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 8, di particolare complessita' dell'opera o delle prestazioni da collaudare, per i quali il termine puo' essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformita' ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorche' l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.». |
| Art. 21
Contratti stipulati da una sede estera
1. Per i contratti relativi agli interventi di cooperazione allo sviluppo dei quali una sede estera e' stazione appaltante, si applica la versione piu' aggiornata del «Procurement and Grants for European Union External Actions - A Practical Guide». 2. La sede centrale dell'AICS puo' disporre che le proprie sedi all'estero applichino la «Practical Guide» di cui al comma 1 anche ai contratti stipulati per il funzionamento delle sedi stesse. 3. Nei casi di cui al presente articolo si applicano comunque gli articoli 4, 5, 6, 8, nonche' i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 7. 4. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 della direttiva 2014/24/UE, le attivita' realizzate dall'AICS mediante la concessione di contributi o l'affidamento di iniziative ai soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 26 della legge 11 agosto 2014, n. 125 restano disciplinate dagli articoli 18 e 19 dello statuto dell'AICS approvato con il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 22 luglio 2015, n. 113.
Note all'art. 21: - Il testo dell'articolo 26 della citata legge 11 agosto 2014, n. 125 e' il seguente: «Art. 26 (Organizzazioni della societa' civile ed altri soggetti senza finalita' di lucro). - 1. L'Italia promuove la partecipazione alla cooperazione allo sviluppo delle organizzazioni della societa' civile e di altri soggetti senza finalita' di lucro, sulla base del principio di sussidiarieta'. 2. Sono soggetti della cooperazione allo sviluppo le organizzazioni della societa' civile e gli altri soggetti senza finalita' di lucro di seguito elencati: a) organizzazioni non governative (ONG) specializzate nella cooperazione allo sviluppo e nell'aiuto umanitario; b) enti del Terzo settore (ETS) non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 statutariamente finalizzate alla cooperazione allo sviluppo e alla solidarieta' internazionale; c) organizzazioni di commercio equo e solidale, della finanza etica e del microcredito che nel proprio statuto prevedano come finalita' prioritaria la cooperazione internazionale allo sviluppo; d) le organizzazioni e le associazioni delle comunita' di immigrati che mantengano con le comunita' dei Paesi di origine rapporti di cooperazione e sostegno allo sviluppo o che collaborino con soggetti provvisti dei requisiti di cui al presente articolo e attivi nei Paesi coinvolti; e) le imprese cooperative e sociali, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori, le fondazioni, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, qualora i loro statuti prevedano la cooperazione allo sviluppo tra i fini istituzionali; f) le organizzazioni con sede legale in Italia che godono da almeno quattro anni dello status consultivo presso il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC). 3. Il Comitato congiunto di cui all'articolo 21 fissa i parametri e i criteri sulla base dei quali vengono verificate le competenze e l'esperienza acquisita nella cooperazione allo sviluppo dalle organizzazioni e dagli altri soggetti di cui al comma 2 del presente articolo che sono iscritti, a seguito di tali verifiche, in apposito elenco pubblicato e aggiornato periodicamente dall'Agenzia. La verifica delle capacita' e dell'efficacia dei medesimi soggetti e' rinnovata con cadenza almeno biennale. 4. Mediante procedure comparative pubbliche disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sulla base di requisiti di competenza, esperienza acquisita, capacita', efficacia e trasparenza, l'Agenzia puo' concedere contributi o affidare la realizzazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo ad organizzazioni e a soggetti iscritti nell'elenco di cui al comma 3. Questi ultimi sono tenuti a rendicontare, per via telematica, i progetti beneficiari di contributi concessi dall'Agenzia e le iniziative di cooperazione allo sviluppo la cui realizzazione e' stata loro affidata dalla medesima. 5. Le cessioni di beni e le relative prestazioni accessorie effettuate, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nei confronti delle amministrazioni dello Stato e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritti nell'elenco di cui al comma 3, destinati ad essere trasportati o spediti fuori dell'Unione europea in attuazione di finalita' umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, sono non imponibili agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.». - Il testo degli articoli 18 e 19 del decreto del Ministro degli affari esteri 22 luglio 2015, n. 113 e' il seguente: «Art. 18 (Concessione di contributi). - 1. Il Comitato congiunto stabilisce, nell'ambito della programmazione annuale di cui all'articolo 21, comma 3, della legge istitutiva, le risorse da destinare, mediante procedure comparative pubbliche, a iniziative promosse dai soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 26, comma 3, della legge istitutiva, e che: a) rispettano i principi fondamentali e le finalita' della legge istitutiva; b) sono in linea con gli indirizzi generali contenuti nel documento triennale e con gli impegni internazionali assunti dall'Italia; c) prevedono la partecipazione di una controparte locale idonea ad assicurare la sostenibilita'; d) prevedono un apporto finanziario del proponente, in misura stabilita dal Comitato congiunto. 2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, il Comitato congiunto, su proposta del direttore, approva le procedure di cui all'articolo 26, comma 4, della legge istitutiva, secondo i seguenti criteri: a) previa approvazione del Comitato congiunto, che stabilisce le priorita' geografiche e settoriali, l'Agenzia indice annualmente una o piu' procedure di selezione di iniziative nei Paesi partner e di progetti di informazione ed educazione allo sviluppo; b) gli avvisi pubblici definiscono le modalita' e i termini per la presentazione dei progetti e le procedure di selezione; c) sui progetti da realizzare in tutto o in parte all'estero e' acquisito il parere dei capi missione competenti per territorio sulle condizioni politiche e di sicurezza; d) i progetti sono valutati da una commissione, nominata dal direttore, ai cui componenti non spetta alcun compenso, rimborso spese, gettone di presenza o emolumento comunque denominato; e) i finanziamenti sono erogati per stati di avanzamento, previa rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, oppure anticipatamente, dietro presentazione, per l'intero importo anticipato, di idonea garanzia ai sensi dell'articolo 113, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni; f) lo svolgimento delle iniziative e l'utilizzazione dei relativi fondi sono rendicontati mediante rapporti descrittivi e contabili; g) l'Agenzia monitora lo svolgimento delle iniziative e verifica i risultati conseguiti. Art. 19 (Affidamento di iniziative). - 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, il Comitato congiunto, su proposta del direttore, disciplina le condizioni e le modalita' per la selezione dei soggetti di cui al presente capo cui affidare la realizzazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo, ivi inclusi gli interventi internazionali di emergenza, attraverso procedure comparative pubbliche nel rispetto della normativa vigente, degli standard internazionali e dei principi di cui all'articolo 2, comma 1.». |
| Art. 22
Contratti stipulati dalle autorita' dei Paesi partner
1. Se gli accordi o le intese stipulati con il Paese partner prevedono che quest'ultimo svolga il compito di stazione appaltante, le procedure per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti seguono la normativa locale o quella applicata nel paese beneficiario dall'Unione europea e dalle organizzazioni internazionali di cui l'Italia e' parte. Gli accordi e le intese garantiscono il rispetto dei principi di cui alle direttive europee, all'articolo 30, commi 1, 2 e 7, del codice e all'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche' un'adeguata trasparenza contabile e tracciabilita' dei flussi finanziari. I medesimi accordi ed intese individuano i controlli che, tenuto conto dei principi di cui al secondo periodo, l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo o una sede estera effettuano ai fini dell'autorizzazione a stipulare i contratti e a pagare i corrispettivi. 2. Se il compito di stazione appaltante e' svolto dal paese beneficiario le contestazioni in giudizio competono al foro locale.
Note all'art. 22: - Per il riferimento all'articolo 30, commi 1, 2 e 7 del codice si veda nota all'articolo 2. - Il testo dell'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e' il seguente: «Art. 1 (Principi generali dell'attivita' amministrativa).- 1. L'attivita' amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed e' retta da criteri di economicita', di efficacia, di imparzialita', di pubblicita' e di trasparenza secondo le modalita' previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonche' dai principi dell'ordinamento comunitario. 1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente. 1-ter. I soggetti privati preposti all'esercizio di attivita' amministrative assicurano il rispetto dei criteri e dei principi di cui al comma 1, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge. 2. La pubblica amministrazione non puo' aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria. |
| Art. 23
Progettazione di lavori riguardanti iniziative di cooperazione
1. La stima e l'analisi dei costi dell'intervento e' realizzata tenendo conto del mercato locale e dei prezzi del paese di esecuzione dello stesso. 2. La valutazione dei prezzi delle componenti del progetto, che devono essere reperite su un mercato diverso da quello del paese beneficiario, va formulata in relazione al mercato in cui tali componenti sono reperibili. |
| Art. 24
Incompatibilita' con l'ordinamento e le situazioni locali
1. Con le modalita' di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967 n. 18 e dell'articolo 6 del decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307, il capo della rappresentanza diplomatica individua le disposizioni del presente regolamento incompatibili con l'ordinamento e le situazioni locali. 2. Le situazioni locali di cui al primo comma possono includere catastrofi di origine naturale o antropica, gravi turbamenti dell'ordine pubblico, circostanze particolari del contesto politico, economico e sociale, nonche' ogni altra grave situazione di fatto, anche connessa con lo stato dei rapporti bilaterali. 3. Per le verifiche sull'ordinamento e sulle situazioni locali volte all'adozione dei provvedimenti di cui al presente articolo, la sede estera puo' ricorrere a servizi tecnici, legali, fiscali e previdenziali.
Note all'art. 24: - Il testo dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e' il seguente: «Art. 86 (Procedura per la stipulazione).- La procedura per la stipulazione dei contratti da eseguire all'estero e' regolata dalle norme dell'ordinamento italiano compatibilmente con le norme e con le situazioni locali.». - Il testo dell'articolo 6, del citato decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307 e' il seguente: «Art. 6 (Procedure contrattuali all'estero).- 1. La procedura per la stipulazione dei contratti da eseguire all'estero e' regolata dalle norme dell'ordinamento italiano, compatibilmente con le norme e le situazioni locali, cosi' come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. 2. Qualora l'applicazione di norme dell'ordinamento italiano sia incompatibile con l'ordinamento locale, il titolare dell'ufficio puo' autorizzare, con provvedimento adeguatamente motivato, l'applicazione della normativa vigente nei Paesi di accreditamento.». |
| Art. 25
Abrogazioni
1. Ai sensi dell'articolo 217, comma 1, lettera u), numero 1, del codice, sono abrogati gli articoli da 343 a 356 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 2 novembre 2017
Il Ministro: Alfano Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2017 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 2385
Note all'art. 25: - Il testo dell'articolo 217, comma 1, lettera u), numero 1, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e' il seguente: «Art. 217 (Abrogazioni).- 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 216, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono o restano abrogati, in particolare: (Omissis). u) il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, con effetto:1) dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del presente codice, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 da esse sostituite; (Omissis).». - Per il testo degli articoli da 343 a 356 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, si vedano le note alle premesse. |
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