Gazzetta n. 296 del 20 dicembre 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
DECRETO 2 novembre 2017, n. 192
Regolamento recante le direttive generali per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.


IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Viste le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
Vista la legge 28 gennaio 2016, n.11, recante delega al Governo per il recepimento delle succitate direttive europee;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 1, comma 7;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, comma 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante l'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri;
Vista la legge 22 dicembre 1990, n. 401 recante riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 27 aprile 1995, n. 392, recante regolamento recante norme sull'organizzazione, il funzionamento e la gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli istituti italiani di cultura all'estero;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307, recante riassetto normativo in materia di gestione amministrativa e contabile degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 54, recante regolamento recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di I categoria del Ministero degli affari esteri, a norma dell'art. 6 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell'ordinamento militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, ed in particolare gli articoli 343 a 356;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e in particolare l'articolo 14, commi 17 e seguenti;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 16 febbraio 2012, n. 51, regolamento recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza degli uffici all'estero ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125, recante la disciplina generale sulla cooperazione allo sviluppo ed in particolare l'art. 17 che istituisce l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 22 luglio 2015, n. 113, recante lo statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza della Commissione speciale del 27 aprile 2017;
Acquisito, in data 4 ottobre 2017, l'accordo dell'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC);
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri del 18 ottobre 2017;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione, definizioni

1. Il presente regolamento definisce la disciplina delle procedure per l'affidamento e la gestione dei contratti da eseguire all'estero tenuto conto dei principi fondamentali del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle procedure applicate dall'Unione europea e dalle organizzazioni internazionali di cui l'Italia e' parte.
2. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni che seguono:
a) «direttive europee»: direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del 26 febbraio 2014;
b) «codice»: codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
c) «Ministro»: il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
d) «Ministero»: il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI);
e) «AICS»: l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo;
f) «sede estera»: ciascuno degli uffici e delle sedi, comunque denominati, presenti all'estero di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n.165 del 2001;
g) «contratti»: contratti di appalto pubblico e contratti di concessione da svolgersi all'estero di cui all'articolo 1, comma 7, del codice;
h) «RUP»: responsabile unico del procedimento;
i) «CIG»: codice identificativo gara di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136.

NOTE

Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi e
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive UE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea
(GUUE).
Note alle premesse:
- La direttiva 26 febbraio 2014, n. 2014/23/UE
(direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione) (Testo
rilevante ai fini del SEE) e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 28 marzo 2014,
n. L 94.
- La direttiva 26 febbraio 2014, 2014/24/UE (direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26febbraio
2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva
2004/18/CE) (Testo rilevante ai fini del SEE) e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 28
marzo 2014, n. L 94.
- La direttiva 26 febbraio 2014, 2014/25/UE (direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26febbraio
2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE)
(Testo rilevante ai fini del SEE) e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 28 marzo 2014, n. L
94.
- La legge 28 gennaio 2016, n. 11 (deleghe al Governo
per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche'
per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture)
e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 gennaio
2016, n.23.
- Il testo dell'art. 1, comma 7 del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50 e' il seguente:
«Art. 1 (Oggetto e ambito di applicazione). -
(Omissis).
7. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale adotta, previo accordo con l'ANAC, direttive
generali per disciplinare le procedure di scelta del
contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi
all'estero, tenuto conto dei principi fondamentali del
presente codice e delle procedure applicate dall'Unione
europea e dalle organizzazioni internazionali di cui
l'Italia e' parte. Resta ferma l'applicazione del presente
codice alle procedure di affidamento svolte in Italia. Fino
all'adozione delle direttive generali di cui al presente
comma, si applica l'articolo 216, comma 26.».
- Il testo dell'articolo 17, comma 3 della legge 23
agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni e' il
seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18 (Ordinamento dell'amministrazione degli affari
esteri) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
febbraio 1967, n. 44, supplemento ordinario.
- La legge 22 dicembre 1990, n. 401 (Riforma degli
Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione
della cultura e della lingua italiane all'estero) e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1990, n.
302.
- Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
(Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado), e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, supplemento
ordinario.
- Il decreto del Ministro degli affari esteri 27 aprile
1995, n. 392 (Regolamento recante norme
sull'organizzazione, il funzionamento e la gestione
finanziaria ed economico-patrimoniale degli istituti
italiani di cultura all'estero) e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 21 settembre 1995, n. 221.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
(Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59) e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307
(Riassetto normativo in materia di gestione amministrativa
e contabile degli Uffici all'estero del Ministero degli
affari esteri, a norma dell'articolo 4 della legge 28
novembre 2005, n. 246) e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 17 gennaio 2007, n. 13.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 1°
febbraio 2010, n. 54 (Regolamento recante norme in materia
di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze
diplomatiche e degli Uffici consolari di I categoria del
Ministero degli affari esteri, a norma dell'art. 6 della
legge 18 giugno 2009, n. 69) e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 13 marzo 2010, n. 85.
- Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice
dell'ordinamento militare) e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2010, n.106, supplemento
ordinario.
- Il testo degli articoli da 343 a 356 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e' il
seguente:
«Art. 343 (Ambito di applicazione delle disposizioni
in materia di lavori, servizi e forniture relativi agli
interventi di cooperazione tra l'Italia e i paesi in via di
sviluppo).- 1. Le disposizioni del presente titolo si
applicano ai contratti di cui al codice eseguiti
nell'ambito di applicazione della legge 26 febbraio 1987,
n. 49, fermo restando quanto previsto in materia dal
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18.
2. Per quanto non disposto dal presente titolo si
applicano le disposizioni contenute nel codice e nel
presente regolamento ad esclusione della parte II, titolo
XI, e del titolo II della presente parte.
Art. 344 (Programmazione di lavori, servizi e
forniture relativi agli interventi di cooperazione (art.
225, D.P.R. n. 554/1999)).- 1. La programmazione dei
lavori, servizi e forniture in attuazione della legge 26
febbraio 1987, n. 49, per i quali il Ministero degli affari
esteri svolge, direttamente o per il tramite delle
ambasciate, il compito di stazione appaltante, e'
articolata secondo il disposto dell'articolo 2, comma 2,
della legge 26 febbraio 1987, n. 49. In relazione alla
necessita' di definizione degli accordi con i paesi
beneficiari possono essere inserite nella programmazione
anche solo le indicazioni delle risorse disponibili per i
programmi di intervento.
2. Qualora l'accordo di attuazione di una specifica
iniziativa di cooperazione stipulato tra l'Italia ed il
paese beneficiario preveda che il paese beneficiario svolga
il compito di stazione appaltante, l'affidamento e
l'esecuzione dei lavori, servizi o forniture possono
seguire la normativa locale o quella adottata nel paese
beneficiario dalla Commissione europea o dagli organismi
internazionali di cui l'Italia e' membro. In tal caso lo
stesso accordo definisce le modalita' dei controlli e delle
autorizzazioni da parte dell'autorita' italiana, per
garantire il rispetto dei principi di cui all'articolo 2
del codice e l'osservanza del divieto di utilizzo,
direttamente e indirettamente, del lavoro minorile.
Art. 345. (Progettazione di lavori relativi agli
interventi di cooperazione (art. 226, D.P.R. n. 554/1999)).
- 1. L'elaborazione dei progetti preliminari, definitivi ed
esecutivi puo' essere affidata anche a soggetti dei paesi
beneficiari con adeguata e documentata competenza
professionale che abbiano stipulato idonea polizza
assicurativa per la copertura dei rischi di natura
professionale. Qualora previsto dall'accordo di attuazione,
la progettazione dello specifico intervento di cooperazione
e' soggetta alla previa approvazione da parte dei
competenti organi del paese destinatario dell'intervento,
alla cui normativa i progetti stessi devono conformarsi. La
progettazione deve altresi' conformarsi ai principi
generali desumibili dalle norme italiane vigenti in materia
di sicurezza e di tutela dell'ambiente. Per interventi per
i quali siano disponibili studi preliminari di
fattibilita', qualora vi siano particolari ragioni di
urgenza, ovvero in relazione alla loro semplicita' tecnica
o ripetitivita', potra' essere redatto immediatamente il
progetto esecutivo.
2. La stima e l'analisi dei prezzi sono formulate con
riguardo ai prezzi correnti dello Stato sul cui territorio
e' eseguito l'intervento.
3. Quando le componenti del progetto devono essere
reperite su un mercato diverso da quello del paese
beneficiario l'analisi dei prezzi va riferita al mercato
nel quale dette componenti sono disponibili.
Art. 346 (Misure organizzative per la gestione ed
esecuzione di lavori, servizi e forniture relativi agli
interventi di cooperazione (art. 227, D.P.R. n. 554/1999)).
- 1. Per i singoli interventi e' nominato un responsabile
del procedimento che assicura, costantemente e
direttamente, lo svolgimento dei compiti stabiliti nel
codice e nel presente regolamento. Per i lavori ed i
servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, il
responsabile del procedimento puo' essere coadiuvato da un
tecnico di supporto anche locale.
2. Puo' essere nominato un solo responsabile del
procedimento per piu' interventi da eseguirsi in aree
limitrofe.
3. I lavori di modesta entita' e complessita', o
realizzati secondo tecniche costruttive elementari tipiche
dei paesi in via di sviluppo fino ad un valore di 750.000
euro possono essere realizzati tramite organizzazioni non
governative titolari del programma generale di intervento
di cooperazione, avvalendosi di personale di adeguata
professionalita' e di materiali locali. La stazione
appaltante prevede e quota tali lavori nel progetto e nel
bando di gara relativi all'intervento di cooperazione.
Art. 347 (Aggiudicazione di lavori, servizi e
forniture relativi agli interventi di cooperazione). - 1.
Gli accordi di attuazione stipulati con i paesi beneficiari
per gli specifici interventi possono prevedere che alle
procedure di affidamento dei contratti pubblici possano
partecipare soggetti dei paesi esteri che abbiano i
requisiti per la qualificazione, economico-finanziari e
tecnico-professionali prescritti per gli operatori
economici italiani, certificati secondo le normative
vigenti in detti paesi.
2. Gli accordi di attuazione possono altresi' prevedere
che, per i contratti pubblici appaltati nei paesi
beneficiari, siano seguite le procedure di aggiudicazione
adottate nel paese beneficiario dalla Commissione europea o
dagli organismi Internazionali di cui l'Italia e' membro.
3. Nelle commissioni di aggiudicazione di contratti per
i quali l'amministrazione italiana opera come stazione
appaltante possono essere nominati, come membri, tecnici
italiani e stranieri non residenti in Italia, con adeguata
e documentata competenza professionale.
Art. 348 (Direzione dei lavori relativi agli
interventi di cooperazione (art. 228, D.P.R. n.
554/1999)).- 1. Il direttore dei lavori, se non presente
costantemente sul sito della realizzazione, nomina
obbligatoriamente assistenti di cantiere che seguano sul
posto l'andamento dei lavori. Oltre alle funzioni
esercitate secondo le disposizioni del presente
regolamento, nei casi di somma urgenza il direttore dei
lavori assume le decisioni necessarie per rimuovere
situazioni di pericolo e salvaguardare la funzionalita' del
lavoro anche in deroga alle prescrizioni di progetto e ne
ordina contestualmente l'attuazione. Delle decisioni
assunte e dei lavori ordinati riferisce con le relative
motivazioni in apposita perizia da inviare con la massima
tempestivita' al responsabile del procedimento per la
ratifica del proprio operato.
2. Il direttore del lavori puo' curare l'accettazione
dei materiali e la registrazione dell'andamento dei lavori
in via informatica, anche a distanza, mediante il supporto
di rilevazioni e misure degli ispettori di cantiere
presenti in loco, fermo restando la sua responsabilita' per
quanto riguarda la rispondenza dell'opera al progetto,
dell'osservanza delle disposizioni di esecuzione del
progetto, della qualita' dei materiali impiegati, nonche'
per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa
in opera.
Art. 349 (Collaudo e verifica di conformita' di
lavori, servizi e forniture relativi agli interventi di
cooperazione (art. 229, D.P.R. n. 554/1999)). - 1. Il
collaudo dei lavori disciplinati dal presente titolo deve
essere espletato con le modalita' previste nella parte II,
titolo X, in quanto applicabili, e deve essere concluso
entro un anno dalla data di ultimazione dei lavori. Nelle
commissioni di collaudo puo' essere nominato come membro un
tecnico designato dal paese beneficiario.
2. Per i lavori, il responsabile del procedimento
dispone, secondo la natura e la tipologia dei lavori, che
il certificato di collaudo sia corredato anche dai
certificati di collaudo statico delle strutture, di
sicurezza degli impianti e di conformita' alle norme di
sicurezza e di prevenzioni di incendi, che possono essere
rilasciati da soggetti pubblici o privati, con competenza
legalmente riconosciuta nel paese beneficiario.
3. La verifica di conformita' di servizi e di forniture
e' espletata secondo le norme dettate dalla parte IV,
titolo IV, in quanto applicabili. Nelle commissioni di
collaudo puo' essere nominato un membro designato dal paese
beneficiario, fermo restando il numero complessivo dei
membri previsto dalla vigente normativa.
Art. 350 (Adeguamento dei prezzi per i contratti
relativi agli interventi di cooperazione (art. 230, D.P.R.
n. 554/1999)). - 1. Per lavori disciplinati dal presente
titolo, l'adeguamento del prezzo contrattuale consiste nel
prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta aumentato o
diminuito di una percentuale da applicarsi nel caso in cui
la dinamica dei prezzi del paese beneficiario,
congiuntamente alle variazioni di cambio, rilevate, con le
modalita' di cui al comma 4, tra il 31 dicembre dell'anno
di presentazione dell'offerta ed il 31 dicembre dell'anno
precedente la data di richiesta di verifica di una delle
due parti contraenti, incidano in senso negativo o positivo
in percentuale superiore al dieci per cento sul valore del
contratto. Oltre tale limite l'esecutore puo' chiedere la
risoluzione del contratto per eccessiva onerosita'
sopravvenuta e null'altro pretendere in caso di
prosecuzione delle opere.
2. L'incremento o il decremento per la quota parte
eccedente il dieci per cento si applicano, una sola volta,
all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni semestre
intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.
3. L'adeguamento del prezzo contrattuale non si applica
per la parte dei lavori eseguita in ritardo rispetto ai
termini contenuti nel cronoprogramma dei lavori, se tale
ritardo e' imputabile all'esecutore.
4. L'incidenza della dinamica dei prezzi viene
calcolata avvalendosi delle rilevazioni degli organismi a
tal fine operanti nel paese beneficiario. Qualora nel Paese
beneficiario siano assenti strumenti di rilevazione
ufficiale della dinamica dei prezzi, la valutazione
relativa ai singoli contratti e' rimessa al responsabile
del procedimento.
5. Ai lavori di cui al comma 1 non si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 133, commi 1-bis, e da 3 a
8, del codice.
6. Per l'adeguamento dei prezzi in relazione a servizi
e forniture ad esecuzione continuata o periodica, si
applica l'articolo 115 del codice.
Art. 351 (Ambito di applicazione delle disposizioni
in materia di lavori da eseguirsi presso le sedi estere del
Ministero degli affari esteri). -1. Le disposizioni del
presente titolo si applicano ai lavori eseguiti su immobili
all'estero ad uso dell'amministrazione del Ministero degli
affari esteri, fermo restando quanto previsto in materia
dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18, dalla legge 3 febbraio 1979, n. 34 e dal decreto
legislativo 15 dicembre 2006, n. 307.
2. Per quanto non disposto dal presente titolo si
applicano le disposizioni contenute nel codice e nel
presente regolamento ad esclusione della parte II, titolo
XI, e del titolo I della presente parte.
Art. 352 (Progettazione dei lavori presso le sedi
estere del Ministero degli affari esteri (art. 226, D.P.R.
n. 554/1999)). - 1. I progetti preliminari, definitivi ed
esecutivi devono conformarsi alla normativa ambientale, se
di pari o maggiore livello di tutela, urbanistica e di
sicurezza del Paese ove e' situata la Sede estera
interessata dai lavori, secondo le modalita' stabilite al
comma 4. Il responsabile del procedimento, qualora vi siano
particolari ragioni di urgenza, ovvero in relazione alla
semplicita' tecnica, alla ripetitivita' degli interventi,
alla disponibilita' di studi preliminari di fattibilita',
puo' disporre che sia redatto immediatamente il progetto
esecutivo.
2. La stima e l'analisi dei prezzi sono formulate, con
riguardo ai prezzi correnti dello Stato sul cui territorio
e' eseguito l'intervento.
3. Quando le componenti del progetto devono essere
reperite su un mercato diverso da quello della sede estera
interessata dai lavori, l'analisi dei prezzi va riferita ai
mercati nei quali dette componenti sono disponibili.
4. Il responsabile del procedimento in sede di
documento preliminare alla progettazione di cui
all'articolo 15 stabilisce l'ambito normativo di
riferimento dell'intervento, specificando altresi' le
eventuali cause di interferenza tra la normativa tecnica
italiana e quella in vigore presso il Paese della Sede
estera interessata dai lavori.
5. Qualora nell'affidamento dei lavori e dei relativi
servizi di cui all'articolo 252 si utilizzino per la scelta
del contraente procedure locali diverse rispetto alle
procedure previste dalla normativa italiana, il documento
preliminare alla progettazione, redatto anche mediante il
supporto esterno ai sensi dell'articolo 90, comma 6, del
codice, e' integrato dal provvedimento di cui all'articolo
6, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 2006, n.
307, adottato dal titolare dell'ufficio.
6. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 80 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, e successive modificazioni, inerente al parere
consultivo della commissione per gli immobili adibiti ad
uso dell'amministrazione degli affari esteri di cui il
responsabile del procedimento dovra' tenere conto nelle
procedure di cui al comma 7.
7. Il responsabile del procedimento propone in sede di
esame dei progetti preliminari e definitivi il ricorso a
procedure analoghe alla conferenza dei servizi, anche
direttamente presso la Sede estera interessata dai lavori.
I costi connessi alla organizzazione e partecipazione ai
lavori della conferenza sono inclusi nel quadro economico
dell'intervento di cui all'articolo 16.
8. Il progettista dei lavori disciplinati dal presente
titolo dichiara, al momento della consegna degli elaborati
alla stazione appaltante, il rispetto, nelle scelte
progettuali effettuate, delle normative adottate.
Art. 353 (Misure organizzative per la gestione ed
esecuzione dei lavori presso le sedi estere del Ministero
degli affari esteri (art. 227, D.P.R. n. 554/1999)). - 1.
Per i singoli interventi e' nominato un responsabile del
procedimento, ai sensi dell'articolo 10 del codice, che
assicura costantemente, direttamente, o anche a mezzo di un
tecnico di supporto, la presenza presso la sede estera
interessata dai lavori e che:
a) redige il documento preliminare alla
progettazione;
b) controlla i livelli prestazionali di qualita' e
di prezzo;
c) segnala all'amministrazione inadempimenti,
ritardi ed altre anomalie riscontrate nella realizzazione
dell'intervento; la segnalazione avviene per il tramite del
Capo missione qualora il responsabile del procedimento sia
in servizio presso la sede estera;
d) assume i provvedimenti di urgenza, salva
ratifica dell'amministrazione centrale;
e) ratifica i provvedimenti di somma urgenza
eventualmente assunti dal direttore dei lavori e promuove
l'adozione della relativa variante di progetto;
f) propone il riconoscimento delle variazioni di
prezzo con i criteri di cui all'articolo 356;
g) autorizza il subappalto con i criteri di cui
all'articolo 118 del codice, in quanto applicabili;
h) esercita, compatibilmente con la presente
disposizione, le altre funzioni previste dal presente
regolamento per il responsabile del procedimento.
2. Puo' essere nominato un solo responsabile del
procedimento per piu' interventi.
3. Per le gare d'appalto di lavori, al di fuori del
territorio dell'Unione europea, il responsabile del
procedimento puo' prevedere la partecipazione oltre che dei
soggetti qualificati ai sensi della parte II, titolo III,
anche dagli operatori economici locali previa acquisizione
di motivato parere, per ogni singolo concorrente, sulla
struttura organizzativa, solidita' economica, dotazione
tecnica ed affidabilita' esecutiva da parte del tecnico di
fiducia del consolato competente presso la Sede estera
interessata dai lavori, ovvero dello stesso responsabile
del procedimento.
4. Per le opere di cui all'articolo 17, comma 2, del
codice, segnalate dalla sede estera e confermate
dall'Organo centrale per la sicurezza presso il Ministero
degli affari esteri, per l'esecuzione di lavori, anche in
variante, il responsabile del procedimento puo' disporre
interventi di affidamento diretto ad operatori economici
abilitati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del codice di
lavori nel limite di € 200.000, previa autorizzazione
dell'amministrazione centrale.
5. Nel caso ricorrano esigenze derivanti da
sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari in
uso presso i paesi esteri ove ricorre l'intervento,
successive alla stipula del contratto, il responsabile del
procedimento promuove la predisposizione di apposita
variante ai sensi dell'articolo 132, comma 1, del codice.
L'approvazione di tale tipologia di variante e' demandata
ai competenti organi del Ministero degli affari esteri su
parere del responsabile del procedimento.
Art. 354 (Direzione dei lavori presso le sedi estere
del Ministero degli affari esteri (art. 228, D.P.R. n.
554/1999)). - 1. Il direttore dei lavori nomina
obbligatoriamente assistenti di cantiere che seguano sul
posto l'andamento globale dei lavori. Oltre alle funzioni
esercitate secondo le disposizioni del presente
regolamento, nei casi di somma urgenza il direttore dei
lavori assume le decisioni necessarie per rimuovere
situazioni di pericolo e salvaguardare la funzionalita' del
lavoro anche in deroga alle prescrizioni di progetto e ne
ordina contestualmente l'attuazione. Delle decisioni
assunte e dei lavori ordinati riferisce con le relative
motivazioni in apposita perizia da inviare con la massima
tempestivita' al responsabile del procedimento per la
ratifica del proprio operato.
2. Nel caso di lavori al di fuori del territorio
dell'Unione europea, il direttore del lavori puo' curare
l'accettazione dei materiali e la registrazione
dell'andamento dei lavori in via informatica, anche a
distanza, mediante il supporto di rilevazioni e misure
degli assistenti di cantiere presenti in loco, fatta
eccezione per le operazioni di cui all'articolo 3, comma 2,
della legge 5 novembre 1971, n. 1086.
Art. 355 (Collaudo dei lavori presso le sedi estere
del Ministero degli affari esteri (art. 229, D.P.R. n.
554/1999)). - 1. Il collaudo dei lavori disciplinati dal
presente titolo deve essere espletato con le modalita'
previste nel presente regolamento, in quanto applicabili, e
deve essere concluso entro un anno dalla data di
ultimazione dei lavori.
2. Il responsabile del procedimento dispone, secondo la
natura e la tipologia dei lavori, che il certificato di
collaudo sia corredato anche dai certificati di collaudo
statico delle strutture, di sicurezza degli impianti e di
conformita' alle norme di sicurezza e di prevenzioni di
incendi, che possono essere rilasciati da soggetti pubblici
o privati, con competenza legalmente riconosciuta nello
Stato estero interessato dai lavori.
Art. 356 (Adeguamento dei prezzi per i lavori presso
le sedi estere del Ministero degli affari esteri (art. 230,
D.P.R. n. 554/1999)). - 1. Per i lavori disciplinati dal
presente titolo, al di fuori del territorio dell'Unione
europea, il prezzo chiuso consiste nel prezzo dei lavori al
netto del ribasso d'asta aumentato di una percentuale da
applicarsi nel caso in cui la dinamica dei prezzi presso la
sede estera interessata dai lavori, congiuntamente alle
variazioni di cambio, incidano in senso negativo in
percentuale superiore al dieci per cento sul valore del
contratto. Oltre tali limiti, l'esecutore puo' chiedere la
risoluzione del contratto per eccessiva onerosita'
sopravvenuta e null'altro pretendere in caso di
prosecuzione delle opere.
2. L'incremento per la quota parte eccedente il dieci
per cento si applica all'importo dei lavori ancora da
eseguire per ogni semestre intero previsto per
l'ultimazione dei lavori stessi.
3. Il prezzo chiuso non si applica per la parte dei
lavori eseguita in ritardo rispetto ai termini contenuti
nel cronoprogramma dei lavori, se tale ritardo e'
imputabile all'esecutore.
4. L'incidenza della dinamica dei prezzi viene
calcolata avvalendosi delle rilevazioni degli organismi a
tal fine operanti presso la sede estera interessata dai
lavori. Qualora nello Stato di attuazione dell'intervento
siano assenti strumenti di rilevazione ufficiale della
dinamica dei prezzi, la valutazione relativa ai singoli
contratti e' rimessa al responsabile del procedimento.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 133, commi
1-bis, e da 3 a 8, del codice si applicano unicamente ai
lavori nel territorio dell'Unione europea con le modalita'
di rilevamento di cui al comma 4 del presente articolo. Per
tali lavori non si applicano le disposizioni di cui ai
commi 1, 2 e 3 del presente articolo.».
Il testo dell'articolo 14, commi 17 e seguenti della
decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con
modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e' il
seguente:
«Art. 14 (Soppressione, incorporazione e riordino di
enti ed organismi pubblici). - (Omissis).
17. L'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE)
e' soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
18. E' istituita l'Agenzia per la promozione all'estero
e l'internazionalizzazione delle imprese italiane,
denominata «ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane», ente
dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico,
sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero
dello sviluppo economico, che li esercita, per le materie
di rispettiva competenza, d'intesa con il Ministero degli
affari esteri e sentito il Ministero dell'economia e delle
finanze.
18-bis. I poteri di indirizzo in materia di promozione
e internazionalizzazione delle imprese italiane sono
esercitati dal Ministro dello sviluppo economico e dal
Ministro degli affari esteri. Le linee guida e di indirizzo
strategico in materia di promozione e
internazionalizzazione delle imprese, anche per quanto
riguarda la programmazione delle risorse, comprese quelle
di cui al comma 19, sono assunte da una cabina di regia,
costituita senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, copresieduta dal Ministro degli affari
esteri, dal Ministro dello sviluppo economico e, per le
materie di propria competenza, dal Ministro con delega al
turismo e composta dal Ministro dell'economia e delle
finanze, o da persona dallo stesso designata, dal Ministro
delle politiche agricole, alimentari e forestali, o da
persona dallo stesso designata, dal presidente della
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dai
presidenti, rispettivamente, dell'Unione italiana delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
della Confederazione generale dell'industria italiana, di
R.E.TE. Imprese Italia, di Alleanza delle Cooperative
italiane e dell'Associazione bancaria italiana.
19. Le funzioni attribuite all'ICE dalla normativa
vigente e le inerenti risorse di personale, finanziarie e
strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi
e passivi, sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna
procedura di liquidazione, anche giudiziale, al Ministero
dello sviluppo economico, il quale entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione e'
conseguentemente riorganizzato ai sensi dell'articolo 4 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, e all'Agenzia di cui al comma precedente. Le
risorse gia' destinate all'ICE per il finanziamento
dell'attivita' di promozione e di sviluppo degli scambi
commerciali con l'estero, come determinate nella Tabella C
della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono trasferite in un
apposito Fondo per la promozione degli scambi e
l'internazionalizzazione delle imprese, da istituire nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.
20. L'Agenzia opera al fine di sviluppare
l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonche' la
commercializzazione dei beni e dei servizi italiani nei
mercati internazionali, e di promuovere l'immagine del
prodotto italiano nel mondo. L'Agenzia svolge le attivita'
utili al perseguimento dei compiti ad essa affidati e, in
particolare, offre servizi di informazione, assistenza e
consulenza alle imprese italiane che operano nel commercio
internazionale e promuove la cooperazione nei settori
industriale, agricolo e agro-alimentare, della
distribuzione e del terziario, al fine di incrementare la
presenza delle imprese italiane sui mercati internazionali.
Nello svolgimento delle proprie attivita', l'Agenzia opera
in stretto raccordo con le regioni, le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, le organizzazioni
imprenditoriali e gli altri soggetti pubblici e privati
interessati. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico sono indicate le modalita' applicative e la
struttura amministrativa responsabile per assicurare alle
singole imprese italiane ed estere l'assistenza e il
raccordo con i soggetti pubblici e le possibilita' di
accesso alle agevolazioni disponibili per favorire
l'operativita' delle stesse imprese nei settori e nelle
aree di interesse all'estero.
21. Sono organi dell'Agenzia il presidente, nominato,
al proprio interno, dal consiglio di amministrazione, il
consiglio di amministrazione, costituito da cinque membri,
di cui uno con funzioni di presidente, e il collegio dei
revisori dei conti. I membri del consiglio di
amministrazione sono nominati con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico. Uno dei cinque membri e' designato dal Ministro
degli affari esteri. I membri del consiglio di
amministrazione sono scelti tra persone dotate di
indiscusse moralita' e indipendenza, alta e riconosciuta
professionalita' e competenza nel settore. La carica di
componente del consiglio di amministrazione e'
incompatibile con incarichi politici elettivi. Le funzioni
di controllo di regolarita' amministrativo-contabile e di
verifica sulla regolarita' della gestione dell'Agenzia sono
affidate al collegio dei revisori, composto di tre membri
ed un membro supplente, designati dai Ministeri dello
sviluppo economico, degli affari esteri e dell'economia e
delle finanze, che nomina anche il supplente. La presidenza
del collegio spetta al rappresentante del Ministero
dell'economia e delle finanze. I membri del consiglio di
amministrazione dell'Agenzia durano in carica quattro anni
e possono essere confermati una sola volta. All'Agenzia si
applica il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. E'
esclusa l'applicabilita' della disciplina della revisione
legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.
39.
22. Il direttore generale svolge funzioni di direzione,
coordinamento e controllo della struttura dell'Agenzia,
secondo le modalita' ed i limiti previsti dallo statuto.
Formula, d'intesa con il presidente, proposte al consiglio
di amministrazione, d'attuazione ai programmi e alle
deliberazioni approvate dal consiglio di amministrazione ed
alle disposizioni operative del presidente, assicurando
altresi' gli adempimenti di carattere
tecnico-amministrativo relativi alle attivita' dell'Agenzia
ed al perseguimento delle sue finalita' istituzionali. Il
direttore generale e' nominato per un periodo di quattro
anni, rinnovabili per una sola volta. Al direttore generale
non si applica il comma 8 dell'articolo 19 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
23. I compensi spettanti ai membri del consiglio di
amministrazione sono determinati con decreto del Ministro
dello sviluppo economico di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, in conformita' alle norme di
contenimento della spesa pubblica e, comunque, entro i
limiti di quanto previsto per enti di similari dimensioni.
Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono
coperti nell'ambito delle risorse di cui ai commi 26-bis,
primo periodo, 26-ter e 26-quater. Se dipendenti di
amministrazioni pubbliche, ai membri del consiglio di
amministrazione si applica il comma 5 dell'articolo 1 del
presente decreto.
24. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia
delibera lo statuto, il regolamento di organizzazione, di
contabilita', la dotazione organica del personale, nel
limite massimo di 450 unita', ed i bilanci. Detti atti sono
trasmessi ed approvati dai Ministeri vigilanti, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze, che possono
formulare i propri rilievi entro novanta giorni per lo
statuto ed entro sessanta giorni dalla ricezione per i
restanti atti. Il piano annuale di attivita' e' definito
tenuto conto delle proposte provenienti, attraverso il
Ministero degli affari esteri, dalle rappresentanze
diplomatiche e consolari.
25. L'Agenzia opera all'estero nell'ambito delle
Rappresentanze diplomatiche e consolari con modalita'
stabilite con apposita convenzione stipulata tra l'Agenzia,
il Ministero degli affari esteri e il Ministero dello
sviluppo economico. Il personale dell'Agenzia all'estero -
e' individuato, sentito il Ministero degli affari esteri,
nel limite di un contingente massimo definito nell'ambito
della dotazione organica di cui al comma 24 - e puo' essere
accreditato, previo nulla osta del Ministero degli affari
esteri, secondo le procedure previste dall'articolo 31 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, in conformita' alle convenzioni di Vienna sulle
relazioni diplomatiche e consolari e tenendo conto delle
consuetudini esistenti nei Paesi di accreditamento. Il
funzionario responsabile dell'ufficio e' accreditato presso
le autorita' locali in lista diplomatica. Il restante
personale e' notificato nella lista del personale
tecnico-amministrativo. Il personale dell'Agenzia
all'estero opera nel quadro delle funzioni di direzione,
vigilanza e coordinamento dei Capi missione, in linea con
le strategie di internazionalizzazione delle imprese
definite dal Ministero dello sviluppo economico di concerto
con il Ministero degli affari esteri.
26. In sede di prima applicazione, con i decreti di cui
al comma 26-bis, e' trasferito all'Agenzia un contingente
massimo di 450 unita', provenienti dal personale dipendente
a tempo indeterminato del soppresso istituto, da
individuarsi sulla base di una valutazione comparativa per
titoli. Il personale locale, impiegato presso gli uffici
all'estero del soppresso istituto con rapporti di lavoro,
anche a tempo indeterminato, disciplinati secondo
l'ordinamento dello Stato estero, e' attribuito
all'Agenzia. I contratti di lavoro del personale locale
sono controfirmati dal titolare della Rappresentanza
diplomatica, nel quadro delle sue funzioni di vigilanza e
direzione, al fine dell'impiego del personale in questione
nell'ambito della rappresentanza stessa.
26-bis. Con uno o piu' decreti di natura non
regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il
Ministro degli affari esteri per le materie di sua
competenza, si provvede, nel rispetto di quanto previsto
dal comma 26 e dalla lettera b) del comma 26-sexies,
all'individuazione delle risorse umane, strumentali,
finanziarie, nonche' dei rapporti giuridici attivi e
passivi facenti capo al soppresso istituto, da trasferire
all'Agenzia e al Ministero dello sviluppo economico. Con i
medesimi decreti si provvede a rideterminare le dotazioni
organiche del Ministero dello sviluppo economico in misura
corrispondente alle unita' di personale in servizio a tempo
indeterminato trasferito. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
26-ter. A decorrere dall'anno 2012, la dotazione del
Fondo di cui al comma 19 e' determinata ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31
dicembre 2009, n. 196, ed e' destinata all'erogazione
all'Agenzia di un contributo annuale per il finanziamento
delle attivita' di promozione all'estero e di
internazionalizzazione delle imprese italiane. A decorrere
dall'anno 2012 e' altresi' iscritto nello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico un
apposito capitolo destinato al finanziamento delle spese di
funzionamento, la cui dotazione e' determinata ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31
dicembre 2009, n. 196 e di un apposito capitolo per il
finanziamento delle spese di natura obbligatoria della
medesima Agenzia. Il contributo erogato per il
finanziamento delle attivita' di promozione all'estero e di
internazionalizzazione delle imprese italiane non puo'
essere utilizzato a copertura delle spese fisse per il
personale dipendente.
26-quater. Le entrate dell'Agenzia sono costituite,
oltre che dai contributi di cui al comma 26-ter, da:
a) eventuali assegnazioni per la realizzazione di
progetti finanziati parzialmente o integralmente
dall'Unione europea;
b) corrispettivi per servizi prestati agli operatori
pubblici o privati e compartecipazioni di terzi alle
iniziative promozionali;
c) utili delle societa' eventualmente costituite o
partecipate;
d) altri proventi patrimoniali e di gestione.
26-quinquies. L'Agenzia provvede alle proprie spese di
funzionamento e alle spese relative alle attivita' di
promozione all'estero e internazionalizzazione delle
imprese italiane nei limiti delle risorse finanziarie di
cui ai commi 26-bis, 26-ter e 26-quater.
26-sexies. Sulla base delle linee guida e di indirizzo
strategico determinate dalla cabina di regia di cui al
comma 18-bis, adottate dal Ministero dello sviluppo
economico d'intesa con il Ministero degli affari esteri per
quanto di competenza, sentito il Ministero dell'economia e
delle finanze, l'Agenzia provvede entro sette mesi dalla
costituzione a:
a) una riorganizzazione degli uffici di cui al comma
25 mantenendo in Italia soltanto gli uffici di Roma e
Milano. Il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia,
le regioni e le Camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura possono definire opportune intese per
individuare la destinazione delle risorse umane,
strumentali e finanziarie assegnate alle sedi periferiche
soppresse;
b) una rideterminazione delle modalita' di
svolgimento delle attivita' di promozione fieristica, al
fine di conseguire risparmi nella misura di almeno il 20
per cento della spesa media annua per tali attivita'
registrata nell'ultimo triennio;
c) una concentrazione delle attivita' di promozione
sui settori strategici e sull'assistenza alle piccole e
medie imprese.
26-septies. I dipendenti a tempo indeterminato del
soppresso istituto, fatto salvo quanto previsto per il
personale di cui al comma 26 e dalla lettera a) del comma
26-sexies, sono inquadrati nei ruoli del Ministero dello
sviluppo economico, sulla base di apposite tabelle di
corrispondenza approvate con uno o piu' decreti del
Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, assicurando l'invarianza della spesa
complessiva. L'eventuale trasferimento di dipendenti alle
Regioni o alle Camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura ha luogo in conformita' con le intese di cui
al comma 26-sexies , lettera a) senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
26-octies. I dipendenti trasferiti al Ministero dello
sviluppo economico e all'Agenzia di cui al comma 18
mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza
nonche' il trattamento economico fondamentale e accessorio
limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto
al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui tale
trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto
per il personale del Ministero e dell'Agenzia, disciplinato
dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale
dei ministeri, ai dipendenti trasferiti e' attribuito per
la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i
successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo
conseguiti. Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
26-novies. L'Agenzia si avvale del patrocinio
dell'avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del
regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
26-decies. Il controllo sulla gestione finanziaria
dell'Agenzia e' esercitato dalla Corte dei conti, ai sensi
della legge 21 marzo 1958, n. 259, con le modalita' di cui
all'articolo 12 della legge stessa.
27. La legge 25 marzo 1997, n. 68, e' abrogata.».
- Il decreto del Ministro degli affari esteri 16
febbraio 2012, n. 51 (Regolamento recante disposizioni in
materia di tutela della salute e della sicurezza degli
uffici all'estero ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81), e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio 2012, n. 105.
- Il testo dell'articolo 17 della legge 11 agosto 2014,
n. 125 e' il seguente:
«Art.17 (Agenzia italiana per la cooperazione allo
sviluppo). - 1. Per l'attuazione delle politiche di
cooperazione allo sviluppo sulla base dei criteri di
efficacia, economicita', unitarieta' e trasparenza e'
istituita l'Agenzia italiana per la cooperazione allo
sviluppo, di seguito denominata «Agenzia», con personalita'
giuridica di diritto pubblico, sottoposta al potere di
indirizzo e vigilanza del Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale.
2. L'Agenzia opera sulla base di direttive emanate dal
Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, nell'ambito degli indirizzi generali
indicati nel documento di cui all'articolo 12 e del
coordinamento di cui all'articolo 15. Salvo diversa
disposizione della presente legge, il direttore
dell'Agenzia propone al Comitato congiunto di cui
all'articolo 21 le iniziative da approvare e lo informa di
quelle sulle quali dispone autonomamente ai sensi del comma
6 del presente articolo.
3. L'Agenzia svolge, nel quadro degli indirizzi
politici di cui al comma 2, le attivita' a carattere
tecnico-operativo connesse alle fasi di istruttoria,
formulazione, finanziamento, gestione e controllo delle
iniziative di cooperazione di cui alla presente legge. Su
richiesta del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale o del vice ministro della
cooperazione allo sviluppo, l'Agenzia contribuisce altresi'
alla definizione della programmazione annuale dell'azione
di cooperazione allo sviluppo. Per la realizzazione delle
singole iniziative, l'Agenzia opera attraverso i soggetti
di cui al capo VI, selezionati mediante procedure
comparative in linea con la normativa vigente e con i
principi stabiliti dall'Unione europea, o attraverso
partner internazionali, salvo quando si richieda il suo
intervento diretto.
4. L'Agenzia eroga servizi, assistenza e supporto
tecnico alle altre amministrazioni pubbliche che operano
negli ambiti definiti dagli articoli 1 e 2 della presente
legge, regolando i rispettivi rapporti con apposite
convenzioni; acquisisce incarichi di esecuzione di
programmi e progetti dell'Unione europea, di banche, fondi
e organismi internazionali e collabora con strutture di
altri Paesi aventi analoghe finalita'; promuove forme di
partenariato con soggetti privati per la realizzazione di
specifiche iniziative; puo' realizzare iniziative
finanziate da soggetti privati.
5. Il direttore dell'Agenzia e' nominato dal Presidente
del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, a
seguito di procedura di selezione con evidenza pubblica
improntata a criteri di trasparenza, per un mandato della
durata di quattro anni, rinnovabile una sola volta, tra
persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale e in possesso di documentata esperienza in
materia di cooperazione allo sviluppo.
6. Ferma restando la sua autonomia decisionale di spesa
entro un limite massimo di due milioni di euro, il
direttore dell'Agenzia adotta un regolamento interno di
contabilita', approvato dal Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, conforme ai
principi civilistici e rispondente alle esigenze di
efficienza, efficacia, trasparenza e speditezza dell'azione
amministrativa e della gestione contabile nonche' coerente
con le regole adottate dall'Unione europea. Nel codice di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nel
relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, i
riferimenti alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, si
intendono fatti alla presente legge.
7. L'Agenzia ha la sede principale a Roma. Previa
autorizzazione del Comitato congiunto di cui all'articolo
21, il direttore dell'Agenzia, nel rispetto delle risorse
umane disponibili e nel limite delle risorse finanziarie
assegnate, puo' istituire o sopprimere le sedi all'estero
dell'Agenzia e determinare l'ambito territoriale di
competenza delle stesse, utilizzando prioritariamente,
laddove possibile, uffici di altre amministrazioni
pubbliche presenti nelle stesse localita'. Previa
autorizzazione del Comitato congiunto di cui all'articolo
21, il direttore dell'Agenzia dispone l'utilizzazione,
laddove possibile, degli uffici di altre amministrazioni
pubbliche presenti nei Paesi in cui opera l'Agenzia.
8. Previa autorizzazione del Comitato congiunto di cui
all'articolo 21, il direttore dell'Agenzia puo', nel limite
delle risorse finanziarie assegnate, inviare all'estero
dipendenti dell'Agenzia, nell'ambito della dotazione
organica di cui all'articolo 19, comma 2, nonche' del
personale di cui all'articolo 32, comma 4, primo periodo,
nel limite massimo delle unita' ivi indicate. Si applica la
parte terza del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, ad eccezione dell'articolo 204; salvo
quanto previsto dal quinto comma dell'articolo 170, il
periodo minimo di permanenza presso le sedi all'estero e'
di due anni. Il personale dell'Agenzia all'estero e'
accreditato secondo le procedure previste dall'articolo 31
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18, in conformita' alle convenzioni di Vienna sulle
relazioni diplomatiche e consolari e tenendo conto delle
consuetudini esistenti nei Paesi di accreditamento. Il
personale dell'Agenzia all'estero opera nel quadro delle
funzioni di direzione, vigilanza e coordinamento dei capi
missione, in linea con le strategie di cooperazione
definite dal Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e in conformita' con l'articolo
37 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18. Nei Paesi in cui opera, l'Agenzia mantiene un
costante rapporto di consultazione e collaborazione con le
organizzazioni della societa' civile presenti in loco e
assicura il coordinamento tecnico delle attivita' di
cooperazione allo sviluppo finanziate con fondi pubblici
italiani.
9. L'Agenzia realizza e gestisce una banca dati
pubblica nella quale sono raccolte tutte le informazioni
relative ai progetti di cooperazione realizzati e in corso
di realizzazione e, in particolare: il Paese partner, la
tipologia di intervento, il valore dell'intervento, la
documentazione relativa alla procedura di gara,
l'indicazione degli aggiudicatari.
10. L'Agenzia adotta un codice etico cui devono
attenersi, nella realizzazione delle iniziative di cui alla
presente legge, tutti i soggetti pubblici e privati di cui
all'articolo 23, comma 2, che intendano partecipare alle
attivita' di cooperazione allo sviluppo beneficiando di
contributi pubblici. Tale codice richiama le fonti
normative internazionali in materia di condizioni di
lavoro, di sostenibilita' ambientale nonche' la
legislazione per il contrasto della criminalita'
organizzata e fa riferimento espresso a quello vigente per
il Ministero degli affari esteri, che resta applicabile, se
non diversamente stabilito dal codice dell'Agenzia, a tutto
il personale di quest'ultima e a tutti i soggetti pubblici
e privati di cui all'articolo 23, comma 2.
11. La Corte dei conti esercita il controllo sulla
gestione dell'Agenzia e delle relative articolazioni
periferiche.
12. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente
legge, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8
e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
13. Con regolamento del Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, da emanare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e' adottato lo statuto
dell'Agenzia nel quale sono disciplinate le competenze e le
regole di funzionamento dell'Agenzia, fra le quali:
a) il conferimento al bilancio dell'Agenzia degli
stanziamenti ad essa destinati da altre amministrazioni
pubbliche per la realizzazione degli interventi di
cooperazione nonche' le condizioni per la stipula delle
convenzioni di cui al comma 4, ivi comprese quelle a titolo
oneroso;
b) le funzioni di vigilanza e controllo da parte del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale;
c) le funzioni di controllo interno e di valutazione
delle attivita';
d) le procedure di reclutamento per il direttore
dell'Agenzia e per il restante personale nel rispetto del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in coerenza
con quanto previsto dall'articolo 19 della presente legge;
e) le procedure comparative di cui al comma 3;
f) le procedure di selezione delle organizzazioni e
degli altri soggetti di cui all'articolo 26;
g) il rapporto fra la presenza dell'Agenzia
all'estero e le rappresentanze diplomatiche e consolari e
le condizioni per assicurare il sostegno e il coordinamento
tecnico da parte dell'Agenzia delle attivita' di
cooperazione realizzate con fondi pubblici italiani nei
Paesi partner; h) il numero massimo di sedi all'estero di
cui al comma 7 e di dipendenti dell'Agenzia che possono
essere destinati a prestarvi servizio;
i) le modalita' di armonizzazione del regime degli
interventi in corso, trasferiti all'Agenzia ai sensi
dell'articolo 32;
l) le modalita' di riallocazione del personale, dei
compiti e delle funzioni dell'Istituto agronomico per
l'Oltremare all'interno della struttura dell'Agenzia, senza
che cio' determini nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica;
m) la previsione di un collegio dei revisori ai sensi
dell'articolo 8, comma 4, lettera h), del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, composto da un
magistrato della Corte dei conti, in qualita' di
presidente, con qualifica non inferiore a consigliere,
designato dal Presidente della Corte stessa nonche' da un
membro designato dal Ministro dell'economia e delle finanze
e da un membro designato dal Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale;
n) le modalita' di rendicontazione e controllo delle
spese effettuate dalle sedi all'estero dell'Agenzia, anche
attraverso un efficiente servizio di audit interno che
assicuri il rispetto dei principi di economicita',
efficacia ed efficienza;
o) la previsione che il bilancio dell'Agenzia sia
pubblicato nel sito internet del medesimo istituto, dopo la
sua approvazione.».
- Il decreto del Ministro degli affari esteri 22 luglio
2015, n. 113 (Regolamento recante: «Statuto dell'Agenzia
italiana per la cooperazione allo sviluppo») e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2015, n. 113.
- La legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti)
e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio
1994, n. 10.

Note all'art. 1:
- Il citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile
2016, n. 91, supplemento ordinario.
Per il riferimento alle Direttive 26 febbraio 2014,
2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE si vedano le note alle
premesse.
Il testo dell'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' il seguente:
«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione). -
(Omissis).
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane. e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.».
- Il testo dell'articolo 3, comma 5, della legge 13
agosto 2010, n. 136, e' il seguente:
«Art. 3 (Tracciabilita' dei flussi finanziari). -
(Omissis).
5. Ai fini della tracciabilita' dei flussi finanziari,
gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a
ciascuna transazione posta in essere dalla stazione
appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il
codice identificativo di gara (CIG), attribuito
dall'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione
appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11
della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di
progetto (CUP). In regime transitorio, sino all'adeguamento
dei sistemi telematici delle banche e della societa' Poste
italiane Spa, il CUP puo' essere inserito nello spazio
destinato alla trascrizione della motivazione del
pagamento.».
 
Art. 2

Normativa applicabile

1. Alle procedure di scelta del contraente e all'esecuzione dei contratti si applicano le direttive europee, fatto salvo quanto previsto dal presente regolamento.
2. Le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione dei contratti tengono conto dei principi fondamentali del codice, in particolare garantendo il rispetto dei principi di cui all'articolo 30, commi 1, 2 e 7, del codice.
3. I contratti si conformano alla normativa in materia ambientale, urbanistica, di tutela dei beni culturali e paesaggistici, artistici ed archeologici, in materia antisismica e di sicurezza del Paese in cui deve essere eseguito il contratto. I lavori all'estero si conformano inoltre alle disposizioni nazionali ed europee in materia di tutela ambientale, di salute e di sicurezza, nei limiti della compatibilita' con la normativa locale per i contratti da eseguire in Stati non appartenenti all'Unione europea.
4. La sede estera applica, in quanto compatibili con la legge applicabile all'esecuzione ai sensi del comma 6, i principi di cui all'articolo 30, commi 4, 5 e 6, del codice e verifica la corretta applicazione delle disposizioni vigenti in loco in materia di diritti fondamentali dei lavoratori, tenuto conto degli standard minimi di tutela internazionalmente accettati.
5. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, alle procedure di affidamento e alle altre attivita' amministrative in materia di contratti si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. La legge civile che regola la stipula del contratto e la fase di esecuzione e' determinata secondo le norme applicabili di diritto internazionale privato.

Note all'art. 2:
- Il testo dell'articolo 30, commi 1, 2 e 7, del citato
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e' il seguente:
«Art. 30 (Principi per l'aggiudicazione e
l'esecuzione di appalti e concessioni).- 1. L'affidamento e
l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi,
forniture e concessioni, ai sensi del presente codice
garantisce la qualita' delle prestazioni e si svolge nel
rispetto dei principi di economicita', efficacia,
tempestivita' e correttezza. Nell'affidamento degli appalti
e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano,
altresi', i principi di libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalita', nonche' di
pubblicita' con le modalita' indicate nel presente codice.
Il principio di economicita' puo' essere subordinato, nei
limiti in cui e' espressamente consentito dalle norme
vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel
bando, ispirati a esigenze sociali, nonche' alla tutela
della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e
alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto
di vista energetico.
2. Le stazioni appaltanti non possono limitare in alcun
modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire
o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici o,
nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni,
compresa la stima del valore, taluni lavori, forniture o
servizi. - (Omissis).
7. I criteri di partecipazione alle gare devono essere
tali da non escludere le microimprese, le piccole e le
medie imprese.».
- Il testo dell'articolo 30, commi 4, 5 e 6 del citato
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e' il seguente:
«Art. 30 (Principi per l'aggiudicazione e
l'esecuzione di appalti e concessioni). -(Omissis).
4. Al personale impiegato nei lavori, servizi e
forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni e'
applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale
in vigore per il settore e per la zona nella quale si
eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle
associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e
quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente
connesso con l'attivita' oggetto dell'appalto o della
concessione svolta dall'impresa anche in maniera
prevalente.
5. In caso di inadempienza contributiva risultante dal
documento unico di regolarita' contributiva relativo a
personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore
o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui
all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto,
la stazione appaltante trattiene dal certificato di
pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il
successivo versamento diretto agli enti previdenziali e
assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni
dovute al personale di cui al comma 5, il responsabile
unico del procedimento invita per iscritto il soggetto
inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi
entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata
contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della
richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione
appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai
lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo
importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto
ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente
nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi
dell'articolo 105.».
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi) e' stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
 
Art. 3

Stazioni appaltanti all'estero

1. Ciascuna sede estera e' stazione appaltante. Il MAECI, d'intesa con le altre amministrazioni centrali eventualmente interessate, puo' attribuire ad una sede le funzioni di centrale di committenza, anche limitatamente ad un'area geografica o a specifiche tipologie di contratti.
2. I centri interservizi amministrativi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307, svolgono le funzioni di centrali di committenza nell'ambito dei Paesi di competenza. Le tipologie dei contratti oggetto di centralizzazione sono individuate dal Ministero.
3. Nel rispetto delle direttive europee, la sede estera puo' stipulare con rappresentanze diplomatiche e consolari di altri Stati membri dell'Unione europea o con delegazioni del Servizio europeo di azione esterna intese per la centralizzazione dell'acquisizione di forniture, servizi e lavori.

Note all'art. 3:
- Il testo dell'articolo 5 del citato decreto
legislativo 15 dicembre 2006, n. 307 e' il seguente:
«Art. 5 (Centri interservizi amministrativi).- 1. Al
fine di promuovere la razionalizzazione e la
semplificazione delle procedure amministrativo-contabili di
spesa all'estero, anche mediante accorpamento di funzioni
comuni, con decreto del Ministro degli affari esteri
possono essere costituiti, senza oneri aggiuntivi per il
bilancio dello Stato, centri interservizi amministrativi
per il coordinamento dell'attivita' di gestione delle spese
concernenti gli uffici all'estero nel medesimo Paese,
nonche' nell'area geografica di competenza dei dirigenti di
cui al comma 3.
2. I centri interservizi, che operano presso
l'Ambasciata sede di servizio dei dirigenti di cui al comma
3 si avvalgono di adeguate risorse umane e strumentali
nell'ambito di quelli gia' disponibili.
3. A ciascun centro interservizi e' preposto il
dirigente amministrativo con funzioni di esperto
amministrativo/esperto amministrativo capo, il quale
coordina, ai fini dell'attivita' del centro interservizi, i
funzionari di cui all'articolo 2, operanti negli uffici del
Paese, nonche' nell'area geografica di competenza.
4. Ferme restando le competenze dei funzionari delegati
di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, i centri interservizi
svolgono, tra l'altro, i seguenti compiti:
a) stipula di convenzioni e contratti quadro per la
prestazione di servizi e la fornitura di beni aventi
caratteri comuni ai quali le sedi del Paese e, ove
possibile, dell'area geografica dovranno conformarsi;
b) istruttoria ed adempimenti consequenziali ai
procedimenti di spesa degli uffici diplomatico-consolari
del Paese e dell'area geografica.».
 
Art. 4
Responsabile unico del procedimento e acquisizione di servizi per la
corretta interpretazione e applicazione delle norme locali

1. Il RUP, anche avvalendosi degli incarichi a supporto dell'iniziativa previsti al comma 3, cura le seguenti attivita':
a) formula proposte;
b) predispone gli atti della procedura e ne cura lo svolgimento;
c) vigila sull'esecuzione del contratto;
d) segnala disfunzioni, impedimenti o ritardi;
e) svolge ogni altro adempimento non espressamente riservato ad altri organi, fermo restando quanto previsto al comma 8.
2. Il RUP e' indicato nel bando, nell'avviso o nell'invito ed e' scelto tra i dipendenti di ruolo della sede estera o di altre amministrazioni pubbliche presenti nel Paese. L'AICS puo' altresi' individuare il RUP tra gli esperti di cui all'articolo 32, comma 4, della legge 11 agosto 2014, n. 125 o tra il personale di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto ministeriale 22 luglio 2015, n. 113. La nomina di personale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale n. 113 del 2015 e' subordinata alla comprovata indisponibilita' in loco di personale di ruolo.
3. Per i lavori e per i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, il RUP deve essere un tecnico. Se nella sede estera non e' in servizio un tecnico con idonea professionalita', la sede estera puo' conferire, nel rispetto delle procedure previste dal presente regolamento, incarichi a supporto dell'intera iniziativa o di parte di essa a soggetti esterni anche locali in possesso delle specifiche competenze richieste e di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali e che forniscano idonee garanzie di indipendenza rispetto ai partecipanti alle procedure di selezione dei contraenti.
4. Gli affidatari dei servizi di supporto al RUP non possono essere affidatari dei contratti o dei subappalti per i quali abbiano svolto attivita' di supporto, comprensiva di eventuali incarichi di progettazione. Il divieto di cui al primo periodo si estende ai soggetti controllati, controllanti e collegati agli affidatari, nonche' ai collaboratori ed ai dipendenti dei medesimi.
5. Puo' essere nominato un solo responsabile del procedimento per piu' interventi.
6. Per contratti di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a), b) e c) e per le ulteriori categorie di contratti definite dall'ANAC nelle linee guida di cui all'articolo 31, comma 5, del codice, il RUP puo' coincidere con il progettista o con il direttore dell'esecuzione del contratto.
7. Per la corretta interpretazione ed applicazione delle norme locali, la sede estera puo' stipulare contratti per l'acquisizione in loco di servizi tecnici, legali, fiscali o previdenziali. I prestatori dei servizi di cui al primo periodo forniscono idonee garanzie di indipendenza rispetto ai partecipanti alle procedure di selezione dei contraenti.
8. La competenza ad adottare gli atti, anche endoprocedimentali, a rilevanza esterna resta disciplinata dalle disposizioni organizzative applicabili all'amministrazione cui appartiene la sede estera.

Note all'art. 4:
- Il testo dell'articolo 32, comma 4, della citata
legge 11 agosto 2014, n. 125 e' il seguente:
«Art. 32 (Disposizioni transitorie). - (Omissis).
4. L'Agenzia si avvale degli esperti di cui
all'articolo 16, comma 1, lettere c) ed e), della legge 26
febbraio 1987, n. 49, gia' in servizio presso la Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo alla data di
entrata in vigore della presente legge, nel limite massimo
di cinquanta unita'. Entro la data di cui all'articolo 31,
comma 1, gli interessati possono optare per il mantenimento
in servizio presso il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale.».
- Il testo dell'articolo 11, comma 1, del citato
decreto ministeriale 22 luglio 2015, n. 113 e' il seguente:
«Art. 11 (Realizzazione degli interventi di
cooperazione all'estero).- 1. L'Agenzia realizza e monitora
in loco le iniziative di cooperazione mediante:
a) il proprio personale destinato alle sedi
all'estero;
b) l'invio in missione di dipendenti propri o di
altre amministrazioni pubbliche;
c) personale non appartenente alla pubblica
amministrazione mediante l'invio in missione o la stipula
di contratti di diritto privato a tempo determinato,
disciplinati dal diritto locale, nel rispetto dei principi
fondamentali dell'ordinamento italiano.».
- Il testo dell'articolo 31, comma 5 del citato decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e' il seguente:
«Art. 31 (Ruolo e funzioni del responsabile del
procedimento negli appalti e nelle concessioni). -
(Omissis).
5. L'ANAC con proprie linee guida, da adottare entro
novanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice,
definisce una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti
specifici del RUP, sui presupposti e sulle modalita' di
nomina, nonche' sugli ulteriori requisiti di
professionalita' rispetto a quanto disposto dal presente
codice, in relazione alla complessita' dei lavori. Con le
medesime linee guida sono determinati, altresi', l'importo
massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per
i quali il RUP puo' coincidere con il progettista, con il
direttore dei lavori o con il direttore dell'esecuzione.
Fino all'adozione di detto atto si applica l'articolo 216,
comma 8.».
 
Art. 5

Conflitti di interesse

1. Si applica l'articolo 42 del codice. Per «personale della stazione appaltante o di un prestatore di servizi» si intende il personale di ruolo e a contratto dipendente della sede estera, i collaboratori o consulenti dell'amministrazione centrale o della sede estera, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, i titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorita' politiche, nonche' i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzino opere in favore dell'amministrazione.
 
Art. 6

Collaborazioni con i privati

1. La sede estera assicura che i contratti di sponsorizzazione, le convenzioni per la realizzazione all'estero di opere pubbliche a spese di privati e le forme di partenariato pubblico privato di cui alla parte IV del codice si conformino agli indirizzi di politica estera italiana. In caso di non conformita', il capo della rappresentanza diplomatica competente per territorio puo' opporsi in ogni momento alla stipula ed all'esecuzione dei contratti e convenzioni di cui al presente articolo. Ai contratti di sponsorizzazione si applica l'articolo 19 del codice.
2. Nei contratti e nelle convenzioni di cui al comma 1 e' inserita una specifica clausola che consente il recesso per ragioni di politica estera, a semplice richiesta, senza condizioni o limitazioni di sorta, a titolo gratuito e salvo il diritto alla restituzione di anticipazioni di prezzo versate in precedenza ed eccedenti il corrispettivo di prestazioni gia' rese ed acquisite. Se il contraente non accetta l'inserimento della clausola, il contratto o la convenzione non possono essere conclusi.
 
Art. 7

Procedure di scelta del contraente

1. Nelle procedure di selezione del contraente gli elementi essenziali ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte sono individuati e sinteticamente motivati nel primo atto di avvio del procedimento: il bando, l'avviso o l'invito.
2. La sede estera puo' utilizzare le seguenti procedure semplificate:
a) affidamento diretto per contratti di importo inferiore a 40.000 euro, anche senza previa consultazione di due o piu' operatori economici;
b) procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per contratti di forniture o di servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie previste dalle direttive europee;
c) procedura negoziata senza previa pubblicazione per contratti di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a un milione di euro.
3. La sede estera utilizza la procedura ordinaria aperta per contratti di forniture o di servizi di importo pari o superiore alle soglie previste dalle direttive europee e per contratti di lavori di importo pari o superiore a un milione di euro.
4. La procedura ordinaria aperta o ristretta puo' essere utilizzata anche per contratti di importo inferiore alle soglie indicate al comma 3. Nell'ambito delle procedure di selezione del contraente previste dalle direttive europee e nel rispetto dei presupposti ivi previsti, la sede estera puo' scegliere una procedura diversa da quella di cui al comma 3. La sede estera motiva l'esercizio delle facolta' di cui al presente comma nel primo atto della procedura per l'affidamento del contratto o in atto separato.
5. Tutti gli avvisi e i bandi sono pubblicati sul sito della sede estera e sul sito della relativa amministrazione centrale. I bandi di gara relativi a contratti di lavori, forniture e servizi da eseguire in Stati membri dell'Unione europea e di importo pari o superiore alle soglie previste dalle direttive europee sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
6. La documentazione di gara e' redatta nella lingua ufficiale o in quella veicolare in uso nel luogo dove e' avviata la procedura di selezione del contraente oppure in italiano. Il capo della rappresentanza diplomatica individua tra le lingue di cui al primo periodo quella impiegata nei procedimenti di affidamento dei contratti nei Paesi di accreditamento. La sede estera puo' impiegare una lingua diversa, motivando la scelta nel primo atto della procedura per l'affidamento del contratto o in atto separato.
7. Per ciascun contratto la sede estera acquisisce ed inserisce nei documenti di gara il CIG, nei limiti in cui sia previsto per gli analoghi contratti stipulati nel territorio nazionale.
 
Art. 8

Calcolo del valore stimato dei contratti

1. Ai fini della determinazione delle soglie, in caso di valute di Stati non appartenenti all'Unione europea, per la conversione in euro dell'importo posto a base di gara si usa il cambio applicato alla data del primo atto di gara risultante dal sito web della Banca d'Italia.
2. Nei casi in cui il tasso di cambio di cui al comma 1 non corrisponda al reale valore internazionale della valuta, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale puo' autorizzare l'applicazione di un diverso tasso di cambio, anche utilizzando quello determinato ai sensi dell'articolo 69, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71.

Note all'art. 8:
- Il testo dell'articolo 69, comma 2 del decreto
legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 e' il seguente:
«Art. 69 (Modalita' di fissazione del tasso di cambio
consolare). - (Omissis).
2. Nei casi di rapida svalutazione delle valute locali
o di fissazione di cambi ufficiali non corrispondenti al
reale valore internazionale delle valute stesse, nei quali
l'applicazione del rapporto di cambio secondo i criteri
stabiliti al comma 1 si traduce in diritti consolari
eccessivamente elevati in rapporto al costo della vita
locale, il Ministero degli affari esteri, d'intesa con il
Ministero dell'economia e delle finanze, puo' autorizzare
il capo della rappresentanza diplomatica ad adottare un
diverso tasso di cambio consolare.».
 
Art. 9

Requisiti degli operatori economici

1. Le procedure per la selezione del contraente sono aperte agli operatori economici dell'Unione europea, a quelli di cui all'articolo 25 della direttiva 2014/24/UE e a quelli in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni previsti dalla normativa locale.
2. Nel primo atto della procedura per l'affidamento del contratto, la sede estera fissa requisiti speciali di qualificazione degli operatori economici proporzionati, pertinenti e finalizzati alla regolare esecuzione, sulla base delle previsioni, dove esistenti, dell'ordinamento locale.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, costituiscono motivi di esclusione le situazioni previste dall'articolo 80 del codice e le situazioni equivalenti regolate dall'ordinamento locale. L'assenza di motivi di esclusione e' comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione giurata innanzi alle competenti autorita' locali, se riconosciuta dagli ordinamenti locali, corredata di autorizzazione a svolgere, dove possibile, verifiche presso le autorita' competenti.

Note all'art. 9:
- Il testo dell'articolo 80 del citato decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e' il seguente:
«Art. 80 (Motivi di esclusione). - 1. Costituisce
motivo di esclusione di un operatore economico dalla
partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la
condanna con sentenza definitiva o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, anche riferita a un suo
subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6,
per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli
articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto
articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita'
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche'
per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo
74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, in quanto riconducibili alla partecipazione a
un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2
della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli
articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice
penale nonche' all'articolo 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli
articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione
relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunita' europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con
finalita' di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o
reati connessi alle attivita' terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e
648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attivita' criminose o finanziamento del terrorismo, quali
definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno
2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme
di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena
accessoria, l'incapacita' di contrattare con la pubblica
amministrazione.
2. Costituisce altresi' motivo di esclusione la
sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma
3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto
previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione
mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo
decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88,
comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la
sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono
stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore
tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o
del direttore tecnico, se si tratta di societa' in nome
collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico,
se si tratta di societa' in accomandita semplice; dei
membri del consiglio di amministrazione cui sia stata
conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori
e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri
di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri
di rappresentanza, di direzione o di controllo, del
direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero
del socio di maggioranza in caso di societa' con meno di
quattro soci, se si tratta di altro tipo di societa' o
consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano
anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata
completa ed effettiva dissociazione della condotta
penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il
divieto non si applica quando il reato e' stato
depenalizzato ovvero quando e' intervenuta la
riabilitazione ovvero quando il reato e' stato dichiarato
estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della
condanna medesima.
4. Un operatore economico e' escluso dalla
partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso
violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei
contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana
o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono
gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento
di imposte e tasse superiore all'importo di cui
all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle
contenute in sentenze o atti amministrativi non piu'
soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in
materia contributiva e previdenziale quelle ostative al
rilascio del documento unico di regolarita' contributiva
(DURC), di cui al all'articolo 8 del decreto del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno
2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti
previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello
sportello unico previdenziale. Il presente comma non si
applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi
obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare
le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi
eventuali interessi o multe, purche' il pagamento o
l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del
termine per la presentazione delle domande.
5. Le stazioni appaltanti escludono dalla
partecipazione alla procedura d'appalto un operatore
economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita
a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105,
comma 6 qualora:
a) la stazione appaltante possa dimostrare con
qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni
debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonche' agli obblighi di cui
all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
b) l'operatore economico si trovi in stato di
fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, salvo il caso di concordato con continuita'
aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento
per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 110;
c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati
che l'operatore economico si e' reso colpevole di gravi
illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua
integrita' o affidabilita'. Tra questi rientrano: le
significative carenze nell'esecuzione di un precedente
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato
la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio,
ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno
dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad
altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente
il processo decisionale della stazione appaltante o di
ottenere informazioni riservate ai fini di proprio
vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni
false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni
sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero
l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto
svolgimento della procedura di selezione;
d) la partecipazione dell'operatore economico
determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi
dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
e) una distorsione della concorrenza derivante dal
precedente coinvolgimento degli operatori economici nella
preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo
67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
f) l'operatore economico sia stato soggetto alla
sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2,
lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o
ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con
la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81;
f-bis) l'operatore economico che presenti nella
procedura di gara in corso e negli affidamenti di
subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f-ter) l'operatore economico iscritto nel
casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC
per aver presentato false dichiarazioni o falsa
documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti
di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a
quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
g) l'operatore economico iscritto nel casellario
informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai
fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per
il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
h) l'operatore economico abbia violato il divieto di
intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge
19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno
decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e
va comunque disposta se la violazione non e' stata rimossa;
i) l'operatore economico non presenti la
certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo
1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del
medesimo requisito;
l) l'operatore economico che, pur essendo stato
vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e
629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7
del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non
risulti aver denunciato i fatti all'autorita' giudiziaria,
salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza
di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base
della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei
confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla
pubblicazione del bando e deve essere comunicata,
unitamente alle generalita' del soggetto che ha omesso la
predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica
procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della
comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un
altro partecipante alla medesima procedura di affidamento,
in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto,
se la situazione di controllo o la relazione comporti che
le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore
economico in qualunque momento della procedura, qualora
risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti
compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una
delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.
7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si
trovi in una delle situazioni di cui al comma 1,
limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva
abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi
ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione
come definita per le singole fattispecie di reato, o al
comma 5, e' ammesso a provare di aver risarcito o di
essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal
reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti
concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al
personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di
cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non
e' escluso della procedura d'appalto; viceversa
dell'esclusione viene data motivata comunicazione
all'operatore economico.
9. Un operatore economico escluso con sentenza
definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto
non puo' avvalersi della possibilita' prevista dai commi 7
e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale
sentenza.
10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la
durata della pena accessoria della incapacita' di
contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia
intervenuta riabilitazione, tale durata e' pari a cinque
anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore,
e in tale caso e' pari alla durata della pena principale e
a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento
definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia
intervenuta sentenza di condanna.
11. Le cause di esclusione previste dal presente
articolo non si applicano alle aziende o societa'
sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo
12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,
n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6
settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o
amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a
quelle riferite al periodo precedente al predetto
affidamento.
12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o
falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli
affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne da'
segnalazione all'Autorita' che, se ritiene che siano state
rese con dolo o colpa grave in considerazione della
rilevanza o della gravita' dei fatti oggetto della falsa
dichiarazione o della presentazione di falsa
documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario
informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara
e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino
a due anni, decorso il quale l'iscrizione e' cancellata e
perde comunque efficacia.
13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice,
puo' precisare, al fine di garantire omogeneita' di prassi
da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova
considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze
di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali
carenze nell'esecuzione di un procedente contratto di
appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5,
lettera c).
14. Non possono essere affidatari di subappalti e non
possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i
quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal
presente articolo.".
 
Art. 10

Procedure negoziate senza previa pubblicazione

1. Nel caso di procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, la sede estera invita almeno cinque operatori economici, se sussistono in tal numero soggetti idonei, individuati nel rispetto dell'articolo 9 e del principio di rotazione mediante indagini di mercato o mediante avvisi pubblicati sul profilo internet della sede estera per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta.
2. Le indagini di mercato possono essere omesse in presenza di situazioni locali che non le consentano.
3. Per i contratti di cui all'articolo 7, comma 2, lettere b) e c), nei casi di estrema urgenza previsti dall'articolo 63, comma 2, lettera c), del codice la sede estera invita almeno tre operatori economici, se sussistono in tal numero soggetti idonei. Nei casi di somma urgenza previsti all'articolo 163 del codice, la stazione appaltante puo' procedere all'affidamento diretto. La scelta di una procedura di cui al presente comma puo' essere motivata con successivo provvedimento separato, se la motivazione contestuale risulta impossibile o estremamente difficile, per cause non dipendenti dalla sede estera.

Note all'art. 10:
- Il testo dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del
citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e' il
seguente:
«Art. 63 (Uso della procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara). - (Omissis).
2. Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e
servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione
puo' essere utilizzata:
(Omissis).
c) nella misura strettamente necessaria quando, per
ragioni di estrema urgenza derivante da eventi
imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i
termini per le procedure aperte o per le procedure
ristrette o per le procedure competitive con negoziazione
non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a
giustificazione del ricorso alla procedura di cui al
presente articolo non devono essere in alcun caso
imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici.».
- Il testo dell'articolo 163 del citato decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e' il seguente:
«Art. 163 (Procedure in caso di somma urgenza e di
protezione civile). - 1. In circostanze di somma urgenza
che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il
responsabile del procedimento e il tecnico
dell'amministrazione competente che si reca prima sul
luogo, puo' disporre, contemporaneamente alla redazione del
verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di
urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori
necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei
lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto
indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla
pubblica e privata incolumita'.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza puo' essere
affidata in forma diretta ad uno o piu' operatori economici
individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico
dell'amministrazione competente.
3. Il corrispettivo delle prestazioni ordinate e'
definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di
preventivo accordo la stazione appaltante puo' ingiungere
all'affidatario l'esecuzione delle lavorazioni o la
somministrazione dei materiali sulla base di prezzi
definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di
riferimento, ridotti del 20 per cento, comunque ammessi
nella contabilita'; ove l'esecutore non iscriva riserva
negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente
accettati.
4. Il responsabile del procedimento o il tecnico
dell'amministrazione competente compila entro dieci giorni
dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia
giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al
verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che
provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei
lavori. Qualora l'amministrazione competente sia un ente
locale, la copertura della spesa viene assicurata con le
modalita' previste dall'articoli 191, comma 3, e 194 comma
1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.
267 e successive modificazioni e integrazioni.
5. Qualora un'opera o un lavoro, ordinato per motivi di
somma urgenza, non riporti l'approvazione del competente
organo dell'amministrazione, la relativa realizzazione e'
sospesa immediatamente e si procede, previa messa in
sicurezza del cantiere, alla sospensione dei lavori e alla
liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte
realizzata.
6. Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini
del presente articolo, anche il verificarsi degli eventi di
cui all'articolo 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1992,
n. 225, ovvero la ragionevole previsione, ai sensi
dell'articolo 3 della medesima legge, dell'imminente
verificarsi di detti eventi, che richiede l'adozione di
misure indilazionabili, e nei limiti dello stretto
necessario imposto da tali misure. La circostanza di somma
urgenza, in tali casi, e' ritenuta persistente finche' non
risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per
la pubblica o privata incolumita' derivanti dall'evento, e
comunque per un termine non superiore a quindici giorni
dall'insorgere dell'evento, ovvero entro il termine
stabilito dalla eventuale declaratoria dello stato di
emergenza di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 225
del 1992; in tali circostanze ed entro i medesimi limiti
temporali le amministrazioni aggiudicatrici possono
procedere all'affidamento di appalti pubblici di lavori,
servizi e forniture con le procedure previste nel presente
articolo.
7. Qualora si adottino le procedure di affidamento in
condizioni di somma urgenza previste dal presente articolo,
nonche', limitatamente ad emergenze di protezione civile,
le procedure di cui all'articolo 63, comma 2, lettera c), e
vi sia l'esigenza impellente di assicurare la tempestiva
esecuzione del contratto, gli affidatari dichiarano,
mediante autocertificazione, resa ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il
possesso dei requisiti di partecipazione previsti per
l'affidamento di contratti di uguale importo mediante
procedura ordinaria, che l'amministrazione aggiudicatrice
controlla in termine congruo, compatibile con la gestione
della situazione di emergenza in atto, comunque non
superiore a sessanta giorni dall'affidamento.
L'amministrazione aggiudicatrice da' conto, con adeguata
motivazione, nel primo atto successivo alle verifiche
effettuate, della sussistenza dei relativi presupposti; in
ogni caso non e' possibile procedere al pagamento, anche
parziale, in assenza delle relative verifiche positive.
Qualora, a seguito del controllo, venga accertato
l'affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti,
le amministrazioni aggiudicatrici recedono dal contratto,
fatto salvo il pagamento del valore delle opere gia'
eseguite e il rimborso delle spese eventualmente gia'
sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei
limiti delle utilita' conseguite, e procedono alle
segnalazioni alle competenti autorita'.
8. In via eccezionale, nella misura strettamente
necessaria, l'affidamento diretto puo' essere autorizzato
anche al di sopra dei limiti di cui al comma 1, per un arco
temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni
e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e
nei limiti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti
di cui al comma 2, dell'articolo 5, della legge n. 225 del
1992. L'affidamento diretto per i motivi di cui al presente
articolo non e' comunque ammesso per appalti di valore pari
o superiore alla soglia europea.
9. Limitatamente agli appalti pubblici di forniture e
servizi di cui al comma 6, di importo pari o superiore a
40.000 euro, per i quali non siano disponibili elenchi di
prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali
di riferimento, laddove i tempi resi necessari dalla
circostanza di somma urgenza non consentano il ricorso alle
procedure ordinarie, gli affidatari si impegnano a fornire
i servizi e le forniture richiesti ad un prezzo provvisorio
stabilito consensualmente tra le parti e ad accettare la
determinazione definitiva del prezzo a seguito di apposita
valutazione di congruita'. A tal fine il responsabile del
procedimento comunica il prezzo provvisorio, unitamente ai
documenti esplicativi dell'affidamento, all'ANAC che, entro
sessanta giorni rende il proprio parere sulla congruita'
del prezzo. Avverso la decisione dell'ANAC sono esperibili
i normali rimedi di legge mediante ricorso ai competenti
organi di giustizia amministrativa. Nelle more
dell'acquisizione del parere di congruita' si procede al
pagamento del 50% del prezzo provvisorio.
10. Sul profilo del committente sono pubblicati gli
atti relativi agli affidamenti di cui al presente articolo,
con specifica dell'affidatario, delle modalita' della
scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il
ricorso alle procedure ordinarie. Contestualmente, e
comunque in un termine congruo compatibile con la gestione
della situazione di emergenza, vengono trasmessi all'ANAC
per i controlli di competenza, fermi restando i controlli
di legittimita' sugli atti previsti dalle vigenti
normative.».
 
Art. 11

Ricorso al criterio del minor prezzo

1. I contratti di cui all'articolo 7, comma 2, lettere b) e c), sono aggiudicati sulla base del criterio del minor prezzo. Mediante motivata indicazione contenuta nel bando, nell'avviso o nell'invito, la sede estera puo' ricorrere al criterio dei costi del ciclo di vita oppure al criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualita'/prezzo conformemente all'articolo 95, comma 6, del codice.
 
Art. 12

Commissione giudicatrice

1. Per i contratti aggiudicati secondo il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte la sede estera nomina una commissione giudicatrice composta di non meno di tre e non piu' di cinque membri.
2. Il presidente e i membri della commissione sono scelti, in base a requisiti di professionalita' ed esperienza, tra il personale in servizio nella sede estera o in un altri uffici di amministrazioni pubbliche italiane presenti nel Paese. In mancanza di idonee professionalita' o per esigenze di rotazione degli incarichi, uno dei membri diverso dal presidente puo' essere scelto tra professionisti locali esperti del settore.
3. I commissari non devono aver svolto alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta e non possono svolgere funzioni o incarichi tecnici o amministrativi relativamente all'esecuzione ai contratti di cui all'articolo 7, comma 3. Il capo della sede estera stabilisce le funzioni o gli incarichi connessi all'affidamento dal quale i commissari dovranno astenersi.
4. Si applicano al presidente, ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonche' l'articolo 42 del codice. Sono altresi' esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

Note all'art. 12:
Il testo dell'articolo 35 bis del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e' il seguente:
«Art. 35-bis (Prevenzione del fenomeno della
corruzione nella formazione di commissioni e nelle
assegnazioni agli uffici).- 1. Coloro che sono stati
condannati, anche con sentenza non passata in giudicato,
per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro
secondo del codice penale:
a) non possono fare parte, anche con compiti di
segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a
pubblici impieghi;
b) non possono essere assegnati, anche con funzioni
direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse
finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture,
nonche' alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni,
contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di
vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
c) non possono fare parte delle commissioni per la
scelta del contraente per l'affidamento di lavori,
forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari,
nonche' per l'attribuzione di vantaggi economici di
qualunque genere.
2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi
e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni
e la nomina dei relativi segretari.».
- Il testo dell'articolo 51 del Codice di procedura
civile e' il seguente:
«Art. 51 (Astensione del giudice).- Il giudice ha
l'obbligo di astenersi:
1) se ha interesse nella causa o in altra vertente
su identica questione di diritto;
2) se egli stesso o la moglie e' parente fino al
quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o e'
convivente o commensale abituale di una delle parti o di
alcuno dei difensori;
3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o
grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una
delle parti o alcuno dei suoi difensori;
4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella
causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha
conosciuto come magistrato in altro grado del processo o
come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente
tecnico;
5) se e' tutore, curatore, procuratore, agente o
datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, e'
amministratore o gerente di un ente, di un'associazione
anche non riconosciuta, di un comitato, di una societa' o
stabilimento che ha interesse nella causa.
- In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di
convenienza, il giudice puo' richiedere al capo
dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando
l'astensione riguarda il capo dell'ufficio,
l'autorizzazione e' chiesta al capo dell'ufficio
superiore.".
- Il testo dell'articolo 42 del citato decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e' il seguente:
«Art. 42 (Conflitto di interesse). - 1. Le stazioni
appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le
frodi e la corruzione nonche' per individuare, prevenire e
risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di
interesse nello svolgimento delle procedure di
aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo
da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e
garantire la parita' di trattamento di tutti gli operatori
economici.
2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di
una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che,
anche per conto della stazione appaltante, interviene nello
svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti
e delle concessioni o puo' influenzarne, in qualsiasi modo,
il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un
interesse finanziario, economico o altro interesse
personale che puo' essere percepito come una minaccia alla
sua imparzialita' e indipendenza nel contesto della
procedura di appalto o di concessione. In particolare,
costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle
che determinano l'obbligo di astensione previste
dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica
16 aprile 2013, 62.
3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma
2 e' tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante,
ad astenersi dal partecipare alla procedura di
aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte
salve le ipotesi di responsabilita' amministrativa e
penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo
periodo costituisce comunque fonte di responsabilita'
disciplinare a carico del dipendente pubblico.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 valgono anche per
la fase di esecuzione dei contratti pubblici. 5. La
stazione appaltante vigila affinche' gli adempimenti di cui
ai commi 3 e 4 siano rispettati.».
 
Art. 13

Offerte anormalmente basse

1. La sede estera effettua i controlli di cui all'articolo 69 della direttiva 2014/24/UE nei seguenti casi:
a) se l'aggiudicazione avviene con il criterio del prezzo piu' basso, sulle offerte il cui prezzo e' inferiore ai quattro quinti della base d'asta;
b) se l'aggiudicazione avviene con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, sulle offerte i cui punteggi relativi al prezzo ed agli altri elementi oggetto di valutazione siano entrambi almeno pari o superiori ai quattro quinti del punteggio massimo attribuibile.
2. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, la sede estera puo' verificare la congruita' di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
3. Non sono ammesse giustificazioni in relazione ai trattamenti salariali minimi inderogabili nel Paese e agli oneri di sicurezza previsti dal piano di sicurezza e coordinamento comunque conforme alla normativa applicabile nel Paese dove il contratto e' eseguito.
 
Art. 14

Subappalto

1. Nell'invito o nel bando e nel conseguente contratto sono specificati i seguenti obblighi:
a) il contraente principale assume nei confronti della sede estera piena responsabilita' per l'intero contratto;
b) l'appaltatore indica nella sua offerta le eventuali parti dell'appalto che intende subappaltare e i subappaltatori proposti;
c) il subappaltatore deve essere in possesso dei requisiti previsti dal bando in relazione alla prestazione oggetto del subappalto;
d) l'appaltatore accetta che l'amministrazione aggiudicatrice possa trasferire i pagamenti dovuti direttamente al subappaltatore per le prestazioni da lui fornite nell'ambito dell'appalto;
e) l'appaltatore accetta espressamente di sostituire i subappaltatori per i quali emergano motivi di esclusione.
2. Gli eventuali subappalti non possono complessivamente superare il trenta per cento dell'importo complessivo del contratto.
 
Art. 15

Garanzie

1. L'esecuzione dei contratti di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 7, comma 2, lettere b) e c) e' garantita da fideiussione per il 10 per cento dell'importo contrattuale.
2. La sede estera puo' chiedere la prestazione di garanzie fideiussorie:
a) per l'esecuzione di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 7, comma 2, lettere b) e c), per il 10 per cento dell'importo contrattuale;
b) per la partecipazione alle procedure di selezione di contratti regolati dal presente regolamento, per il 2 per cento dell'importo a base di gara.
3. Le fideiussioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere, a scelta dell'aggiudicatario o dell'offerente, bancarie o assicurative, con espressa rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale e con operativita' entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
4. I documenti di gara e contrattuali prevedono che la garanzia di esecuzione sia escussa dalla sede estera in caso di frode o di inadempimento imputabile all'esecutore. La garanzia dell'offerta di cui al comma 2, lettera b), e' escussa in caso di mancata stipulazione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario.
5. Le garanzie di cui al comma 1 e al comma 2, lettera a), sono progressivamente svincolate a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'importo garantito, l'ammontare residuo e' svincolato a seguito della verifica della regolare esecuzione.
6. Le garanzie di cui al comma 2, lettera b), prestate dall'affidatario sono svincolate automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto; le garanzie fornite dai non aggiudicatari sono svincolate entro trenta giorni dall'aggiudicazione.
 
Art. 16

Anticipazioni

1. Dopo la stipulazione del contratto la sede estera puo' erogare anticipazioni del prezzo, non superiore al 20 per cento dell'importo del contratto.
2. Anticipazioni superiori al limite di cui al comma 1 sono consentite in uno dei seguenti casi:
a) se sono imposte da disposizioni inderogabili della normativa locale;
b) quando, in base alla prassi locale, e' altrimenti impossibile ottenere la prestazione;
c) quando ricorrono concrete, oggettive e comprovate ragioni specificamente indicate dal RUP.
2. Le anticipazioni erogate per i contratti di cui all'articolo 7, comma 3 sono garantite per l'intero importo anticipato maggiorato del 10 per cento, secondo le modalita' previste dai commi da 3 a 5 dell'articolo 15.
 
Art. 17

Cause di risoluzione

1. Le cause di risoluzione previste all'articolo 73 della direttiva 2014/24/UE e il grave inadempimento sono inserite nei documenti contrattuali come clausole risolutive espresse.
 
Art. 18

Tracciabilita' dei pagamenti

1. I pagamenti sono effettuati mediante modalita' tracciabili, salvi casi di impossibilita' o di estrema difficolta' individuati con le modalita' di cui all'articolo 24.
2. Nei contratti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c) e comma 3, nei casi in cui e' espressamente previsto per i contratti stipulati sul territorio nazionale, e' inserita una clausola che vincola il contraente, i subappaltatori e i subcontraenti ad utilizzare il CIG e un conto corrente bancario dedicato per rendere tracciabili i pagamenti per l'esecuzione del contratto.
 
Art. 19

Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione

1. La sede estera individua, prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento dei contratti di lavori, un direttore dei lavori, che puo' essere coadiuvato, in relazione alla complessita' dell'intervento, da uno o piu' assistenti con funzioni di direttori operativi o di ispettori di cantiere, anche relativamente a parti dei lavori da eseguire.
2. Il direttore dei lavori e' preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento e verifica che i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformita' al progetto, al contratto ed agli standard normativi e tecnici applicabili.
3. Se nella sede estera o in altre amministrazioni pubbliche presenti nel Paese non sono in servizio dipendenti in possesso di idonea professionalita', il direttore dei lavori e gli assistenti sono individuati, nel rispetto del presente regolamento, tra soggetti esterni anche locali in possesso delle specifiche competenze richieste e di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali.
4. Per l'esecuzione di servizi e forniture la direzione dell'esecuzione spetta al RUP.
 
Art. 20

Collaudo e verifica di conformita'

1. L'esecuzione dei contratti e' soggetta a collaudo o verifica di conformita' della regolare esecuzione:
a) per i contratti di importo pari o superiore a un milione di euro, e' svolta da una commissione composta da tre dipendenti della Sede estera o di altre amministrazioni pubbliche presenti nel Paese in possesso di idonea professionalita' e che non abbiano svolto altre attivita' nell'ambito del contratto oggetto di verifica;
b) per i contratti di servizi e forniture di importo inferiore a un milione di euro e pari o superiore alle soglie previste dalle direttive europee e' svolta da un dipendente della sede estera o di altre amministrazioni pubbliche presenti nel Paese in possesso di idonea professionalita' e che non abbia svolto altre attivita' nell'ambito del contratto oggetto di verifica;
c) per i contratti di lavori non inclusi nella lettera a), e' svolta dal direttore dei lavori;
d) per i contratti di servizi e forniture non inclusi nelle lettere a) e b), e' svolta dal responsabile unico del procedimento.
2. Per i contratti di lavori il collaudo comprende, se necessario, anche il collaudo statico.
3. Se nella sede estera o in altre amministrazioni pubbliche presenti nel Paese non sono in servizio dipendenti in possesso di idonea professionalita', il collaudo o la verifica di conformita' sono svolte da professionisti individuati, nel rispetto del presente regolamento, tra soggetti esterni anche locali in possesso delle specifiche competenze richieste e di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali.
4. Si osservano i termini di cui all'articolo 102, comma 3, del codice.

Note all'art. 20:
- Il testo dell'articolo 102, comma 3, del citato
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e' il seguente:
«Art. 102 (Collaudo e verifica di conformita').-
(Omissis).
3. Il collaudo finale o la verifica di conformita' deve
avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori
o delle prestazioni, salvi i casi, individuati dal decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al
comma 8, di particolare complessita' dell'opera o delle
prestazioni da collaudare, per i quali il termine puo'
essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo
o il certificato di verifica di conformita' ha carattere
provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni
dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si
intende tacitamente approvato ancorche' l'atto formale di
approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla
scadenza del medesimo termine.».
 
Art. 21

Contratti stipulati da una sede estera

1. Per i contratti relativi agli interventi di cooperazione allo sviluppo dei quali una sede estera e' stazione appaltante, si applica la versione piu' aggiornata del «Procurement and Grants for European Union External Actions - A Practical Guide».
2. La sede centrale dell'AICS puo' disporre che le proprie sedi all'estero applichino la «Practical Guide» di cui al comma 1 anche ai contratti stipulati per il funzionamento delle sedi stesse.
3. Nei casi di cui al presente articolo si applicano comunque gli articoli 4, 5, 6, 8, nonche' i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 7.
4. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 della direttiva 2014/24/UE, le attivita' realizzate dall'AICS mediante la concessione di contributi o l'affidamento di iniziative ai soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 26 della legge 11 agosto 2014, n. 125 restano disciplinate dagli articoli 18 e 19 dello statuto dell'AICS approvato con il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 22 luglio 2015, n. 113.

Note all'art. 21:
- Il testo dell'articolo 26 della citata legge 11
agosto 2014, n. 125 e' il seguente:
«Art. 26 (Organizzazioni della societa' civile ed
altri soggetti senza finalita' di lucro). - 1. L'Italia
promuove la partecipazione alla cooperazione allo sviluppo
delle organizzazioni della societa' civile e di altri
soggetti senza finalita' di lucro, sulla base del principio
di sussidiarieta'.
2. Sono soggetti della cooperazione allo sviluppo le
organizzazioni della societa' civile e gli altri soggetti
senza finalita' di lucro di seguito elencati:
a) organizzazioni non governative (ONG) specializzate
nella cooperazione allo sviluppo e nell'aiuto umanitario;
b) enti del Terzo settore (ETS) non commerciali di
cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore
di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6
giugno 2016, n. 106 statutariamente finalizzate alla
cooperazione allo sviluppo e alla solidarieta'
internazionale;
c) organizzazioni di commercio equo e solidale, della
finanza etica e del microcredito che nel proprio statuto
prevedano come finalita' prioritaria la cooperazione
internazionale allo sviluppo;
d) le organizzazioni e le associazioni delle
comunita' di immigrati che mantengano con le comunita' dei
Paesi di origine rapporti di cooperazione e sostegno allo
sviluppo o che collaborino con soggetti provvisti dei
requisiti di cui al presente articolo e attivi nei Paesi
coinvolti;
e) le imprese cooperative e sociali, le
organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli
imprenditori, le fondazioni, le organizzazioni di
volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le
associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7
dicembre 2000, n. 383, qualora i loro statuti prevedano la
cooperazione allo sviluppo tra i fini istituzionali;
f) le organizzazioni con sede legale in Italia che
godono da almeno quattro anni dello status consultivo
presso il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite
(ECOSOC).
3. Il Comitato congiunto di cui all'articolo 21 fissa i
parametri e i criteri sulla base dei quali vengono
verificate le competenze e l'esperienza acquisita nella
cooperazione allo sviluppo dalle organizzazioni e dagli
altri soggetti di cui al comma 2 del presente articolo che
sono iscritti, a seguito di tali verifiche, in apposito
elenco pubblicato e aggiornato periodicamente dall'Agenzia.
La verifica delle capacita' e dell'efficacia dei medesimi
soggetti e' rinnovata con cadenza almeno biennale.
4. Mediante procedure comparative pubbliche
disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 17, comma
13, sulla base di requisiti di competenza, esperienza
acquisita, capacita', efficacia e trasparenza, l'Agenzia
puo' concedere contributi o affidare la realizzazione di
iniziative di cooperazione allo sviluppo ad organizzazioni
e a soggetti iscritti nell'elenco di cui al comma 3. Questi
ultimi sono tenuti a rendicontare, per via telematica, i
progetti beneficiari di contributi concessi dall'Agenzia e
le iniziative di cooperazione allo sviluppo la cui
realizzazione e' stata loro affidata dalla medesima.
5. Le cessioni di beni e le relative prestazioni
accessorie effettuate, secondo modalita' stabilite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nei
confronti delle amministrazioni dello Stato e dei soggetti
della cooperazione allo sviluppo iscritti nell'elenco di
cui al comma 3, destinati ad essere trasportati o spediti
fuori dell'Unione europea in attuazione di finalita'
umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi
di cooperazione allo sviluppo, sono non imponibili agli
effetti dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi
dell'articolo 8-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.».
- Il testo degli articoli 18 e 19 del decreto del
Ministro degli affari esteri 22 luglio 2015, n. 113 e' il
seguente:
«Art. 18 (Concessione di contributi). - 1. Il
Comitato congiunto stabilisce, nell'ambito della
programmazione annuale di cui all'articolo 21, comma 3,
della legge istitutiva, le risorse da destinare, mediante
procedure comparative pubbliche, a iniziative promosse dai
soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 26, comma
3, della legge istitutiva, e che:
a) rispettano i principi fondamentali e le
finalita' della legge istitutiva;
b) sono in linea con gli indirizzi generali
contenuti nel documento triennale e con gli impegni
internazionali assunti dall'Italia;
c) prevedono la partecipazione di una controparte
locale idonea ad assicurare la sostenibilita';
d) prevedono un apporto finanziario del proponente,
in misura stabilita dal Comitato congiunto.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente
statuto, il Comitato congiunto, su proposta del direttore,
approva le procedure di cui all'articolo 26, comma 4, della
legge istitutiva, secondo i seguenti criteri:
a) previa approvazione del Comitato congiunto, che
stabilisce le priorita' geografiche e settoriali, l'Agenzia
indice annualmente una o piu' procedure di selezione di
iniziative nei Paesi partner e di progetti di informazione
ed educazione allo sviluppo;
b) gli avvisi pubblici definiscono le modalita' e i
termini per la presentazione dei progetti e le procedure di
selezione;
c) sui progetti da realizzare in tutto o in parte
all'estero e' acquisito il parere dei capi missione
competenti per territorio sulle condizioni politiche e di
sicurezza;
d) i progetti sono valutati da una commissione,
nominata dal direttore, ai cui componenti non spetta alcun
compenso, rimborso spese, gettone di presenza o emolumento
comunque denominato;
e) i finanziamenti sono erogati per stati di
avanzamento, previa rendicontazione delle spese
effettivamente sostenute, oppure anticipatamente, dietro
presentazione, per l'intero importo anticipato, di idonea
garanzia ai sensi dell'articolo 113, commi 2, 3 e 4, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni;
f) lo svolgimento delle iniziative e l'utilizzazione
dei relativi fondi sono rendicontati mediante rapporti
descrittivi e contabili;
g) l'Agenzia monitora lo svolgimento delle iniziative
e verifica i risultati conseguiti.
Art. 19 (Affidamento di iniziative). - 1. Entro sei
mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, il
Comitato congiunto, su proposta del direttore, disciplina
le condizioni e le modalita' per la selezione dei soggetti
di cui al presente capo cui affidare la realizzazione di
iniziative di cooperazione allo sviluppo, ivi inclusi gli
interventi internazionali di emergenza, attraverso
procedure comparative pubbliche nel rispetto della
normativa vigente, degli standard internazionali e dei
principi di cui all'articolo 2, comma 1.».
 
Art. 22

Contratti stipulati dalle autorita' dei Paesi partner

1. Se gli accordi o le intese stipulati con il Paese partner prevedono che quest'ultimo svolga il compito di stazione appaltante, le procedure per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti seguono la normativa locale o quella applicata nel paese beneficiario dall'Unione europea e dalle organizzazioni internazionali di cui l'Italia e' parte. Gli accordi e le intese garantiscono il rispetto dei principi di cui alle direttive europee, all'articolo 30, commi 1, 2 e 7, del codice e all'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche' un'adeguata trasparenza contabile e tracciabilita' dei flussi finanziari. I medesimi accordi ed intese individuano i controlli che, tenuto conto dei principi di cui al secondo periodo, l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo o una sede estera effettuano ai fini dell'autorizzazione a stipulare i contratti e a pagare i corrispettivi.
2. Se il compito di stazione appaltante e' svolto dal paese beneficiario le contestazioni in giudizio competono al foro locale.

Note all'art. 22:
- Per il riferimento all'articolo 30, commi 1, 2 e 7
del codice si veda nota all'articolo 2.
- Il testo dell'articolo 1 della legge 7 agosto 1990,
n. 241 e' il seguente:
«Art. 1 (Principi generali dell'attivita'
amministrativa).- 1. L'attivita' amministrativa persegue i
fini determinati dalla legge ed e' retta da criteri di
economicita', di efficacia, di imparzialita', di
pubblicita' e di trasparenza secondo le modalita' previste
dalla presente legge e dalle altre disposizioni che
disciplinano singoli procedimenti, nonche' dai principi
dell'ordinamento comunitario.
1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di
atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di
diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.
1-ter. I soggetti privati preposti all'esercizio di
attivita' amministrative assicurano il rispetto dei criteri
e dei principi di cui al comma 1, con un livello di
garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le
pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di
cui alla presente legge.
2. La pubblica amministrazione non puo' aggravare il
procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze
imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.
 
Art. 23

Progettazione di lavori riguardanti iniziative di cooperazione

1. La stima e l'analisi dei costi dell'intervento e' realizzata tenendo conto del mercato locale e dei prezzi del paese di esecuzione dello stesso.
2. La valutazione dei prezzi delle componenti del progetto, che devono essere reperite su un mercato diverso da quello del paese beneficiario, va formulata in relazione al mercato in cui tali componenti sono reperibili.
 
Art. 24

Incompatibilita' con l'ordinamento e le situazioni locali

1. Con le modalita' di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967 n. 18 e dell'articolo 6 del decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307, il capo della rappresentanza diplomatica individua le disposizioni del presente regolamento incompatibili con l'ordinamento e le situazioni locali.
2. Le situazioni locali di cui al primo comma possono includere catastrofi di origine naturale o antropica, gravi turbamenti dell'ordine pubblico, circostanze particolari del contesto politico, economico e sociale, nonche' ogni altra grave situazione di fatto, anche connessa con lo stato dei rapporti bilaterali.
3. Per le verifiche sull'ordinamento e sulle situazioni locali volte all'adozione dei provvedimenti di cui al presente articolo, la sede estera puo' ricorrere a servizi tecnici, legali, fiscali e previdenziali.

Note all'art. 24:
- Il testo dell'articolo 86 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e' il seguente:
«Art. 86 (Procedura per la stipulazione).- La
procedura per la stipulazione dei contratti da eseguire
all'estero e' regolata dalle norme dell'ordinamento
italiano compatibilmente con le norme e con le situazioni
locali.».
- Il testo dell'articolo 6, del citato decreto
legislativo 15 dicembre 2006, n. 307 e' il seguente:
«Art. 6 (Procedure contrattuali all'estero).- 1. La
procedura per la stipulazione dei contratti da eseguire
all'estero e' regolata dalle norme dell'ordinamento
italiano, compatibilmente con le norme e le situazioni
locali, cosi' come previsto dal decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. 2. Qualora
l'applicazione di norme dell'ordinamento italiano sia
incompatibile con l'ordinamento locale, il titolare
dell'ufficio puo' autorizzare, con provvedimento
adeguatamente motivato, l'applicazione della normativa
vigente nei Paesi di accreditamento.».
 
Art. 25

Abrogazioni

1. Ai sensi dell'articolo 217, comma 1, lettera u), numero 1, del codice, sono abrogati gli articoli da 343 a 356 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 2 novembre 2017

Il Ministro: Alfano
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2017 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 2385

Note all'art. 25:
- Il testo dell'articolo 217, comma 1, lettera u),
numero 1, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50 e' il seguente:
«Art. 217 (Abrogazioni).- 1. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 216, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente codice, sono o restano
abrogati, in particolare: (Omissis).
u) il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2010, n. 207, con effetto:1) dalla data di entrata in
vigore degli atti attuativi del presente codice, i quali
operano la ricognizione delle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 da esse
sostituite;
(Omissis).».
- Per il testo degli articoli da 343 a 356 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, si
vedano le note alle premesse.
 
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