Gazzetta n. 297 del 21 dicembre 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 6 novembre 2017
Approvazione del Piano assicurativo agricolo per l'anno 2018.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che prevede, tra l'altro, un sostegno finanziario per il pagamento di premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori causate da avversita' atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007;
Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli Aiuti di Stato nei settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01), ed in particolare il punto 1.2 concernente la gestione dei rischi e delle crisi;
Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, ed in particolare l'articolo 27 concernente, tra l'altro gli aiuti per i capi animali morti negli allevamenti zootecnici e l'articolo 28, concernente gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, cosi' come modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole e, in particolare, l'articolo 4 che stabilisce procedure, modalita' e termini per l'adozione del piano assicurativo agricolo annuale sentite le proposte di apposita Commissione tecnica;
Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti in data 11 marzo 2015, Reg.ne Provv. n. 623, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 102/04 attuabili alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di stato al settore agricolo e forestale, nonche' il relativo decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015, pubblicato nel sito internet del ministero;
Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n. SA.42104 (2015/XA);
Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015 registrato alla Corte dei conti in data 11 febbraio 2015, foglio n. 372, relativo alla semplificazione della Gestione della PAC 2014-2020 ed in particolare il Capo III riguardante la gestione dei rischio, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto 30 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 2016, n. 38, con il quale e' stato approvato il piano assicurativo agricolo 2017;
Visto il decreto 23 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2017, con il quale ad integrazione del piano assicurativo agricolo 2017 sono state ampliate le coperture assicurative agevolate con polizze sperimentali;
Considerato il Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020 approvato dalla Commissione europea con decisione n. C(2015)8312 del 20 novembre 2015, cosi' come risultante dall'ultima modifica approvata con decisione della Commissione C(2017) 5670 dell'8 agosto 2017, ed in particolare la sottomisura 17.1 assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante;
Tenuto conto che nell'ambito del citato Programma di Sviluppo Rurale Nazionale, la Direzione generale dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - e' designata quale Autorita' di gestione, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto ministeriale 13 febbraio 2014, recante l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf e la definizione delle loro attribuzioni nonche' dei relativi compiti;
Considerato il piano nazionale di sostegno del settore vitivinicolo in attuazione, tra l'altro, dell'articolo 49 - assicurazione del raccolto - del Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308 del 17 dicembre 2013;
Considerato il Piano Assicurativo Individuale (PAI) di cui all'allegato B, lettera b) del decreto ministeriale 12 gennaio 2015 e s.m.i.;
Considerate le richieste pervenute da parte della Regione Piemonte, della Regione Liguria, della Regione Lombardia, della Provincia autonoma di Trento, della Provincia autonoma di Bolzano, della Regione Veneto, della Regione Friuli Venezia Giulia, della Regione Lazio, della Regione Abruzzo, della Regione Basilicata, e della Regione Sardegna;
Considerate le proposte presentate in sede di confronto tecnico da parte degli organismi collettivi di difesa, delle organizzazioni professionali agricole e dell'associazione nazionale fra le imprese assicuratrici - ANIA;
Ritenuto di accogliere le proposte che migliorano la funzione di indirizzo del piano verso gli obiettivi del Programma di sviluppo rurale nazionale e comunque verso strumenti adeguati di copertura dei rischi delle imprese agricole che favoriscono un ampliamento delle imprese assicurate mediante una migliore distribuzione territoriale e settoriale;
Considerato che e' in corso la modifica delle regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espressa nella seduta del 26 ottobre 2017;

Decreta:

Art. 1

Produzioni, allevamenti, strutture,
rischi e garanzie assicurabili

1. Ai fini della copertura assicurativa dei rischi agricoli sull'intero territorio nazionale per l'anno 2018, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche, in attuazione dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e dell'articolo 49 del regolamento (UE) n. 1308/2013, si considerano assicurabili le produzioni vegetali, le strutture aziendali, gli allevamenti zootecnici, i rischi e le garanzie indicati nell'allegato 1 al presente decreto, nei limiti delle disponibilita' di bilancio.
 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 3

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 4

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 5

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Determinazione dei valori assicurabili

1. I valori assicurabili, con polizze agevolate, delle produzioni vegetali e animali, dei mancati redditi per il periodo di fermo degli allevamenti zootecnici colpiti da epizoozie e dei costi per il ripristino delle strutture aziendali e per lo smaltimento delle carcasse di animali morti, sono calcolati applicando i prezzi unitari di mercato stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 127 della legge n. 388/2000, comma 3, e dell'articolo 2, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 102/2004.
2. I valori assicurabili delle produzioni devono essere calcolati applicando i prezzi unitari di cui al comma 1 alla produzione media annua calcolata ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013, articolo 37, del regolamento (UE) n. 702/2014, articolo 2, comma 16 e del decreto ministeriale 12 gennaio 2015 richiamato in premessa.
 
Art. 3

Combinazioni dei rischi assicurabili

1. Le tipologie colturali delle produzioni vegetali indicate nell'allegato 1, punto 1.1, assicurabili con polizze agevolate sono individuate nell'allegato 2 al presente decreto.
2. Le coperture assicurative che coprono la mancata resa (quantitativa o quanti/qualitativa) delle produzioni vegetali possono avere le seguenti combinazioni:
a) polizze che coprono l'insieme delle avversita' elencate all'allegato 1, punto 1.2 (avversita' catastrofali + avversita' di frequenza + avversita' accessorie);
b) polizze che coprono l'insieme delle avversita' elencate all'allegato 1, punto 1.2.1 (avversita' catastrofali) e almeno 1 avversita' di cui al punto 1.2.2.1 (avversita' di frequenza);
c) polizze che coprono almeno 3 delle avversita' elencate all'allegato 1, punto 1.2.2 (avversita' di frequenza e avversita' accessorie);
d) polizze che coprono l'insieme delle avversita' elencate all'allegato 1, punto 1.2.1. (avversita' catastrofali);
e) polizze sperimentali nei termini stabiliti all'allegato 5;
f) polizze che coprono 2 delle avversita' elencate all'allegato 1, punto 1.2.2.1.
3. Con le stesse polizze che assicurano le avversita' atmosferiche con soglia di danno sulle colture possono essere assicurati anche i danni da fitopatie e attacchi parassitari elencati all'allegato 1 punti 1.5 e 1.6, purche' siano conformi alle disposizioni di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 702/2014, all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e, limitatamente all'uva da vino, anche all'art. 49 del reg. (UE) n. 1308/2013.
4. Gli schemi di polizza dovranno prevedere una soglia di danno superiore al 30% da applicare sull'intera produzione assicurata per Comune, ad eccezione delle tipologie di polizze senza soglia di danno di cui al successivo articolo 5, comma 4, lettera b). La quantificazione del danno dovra' essere valutata con riferimento al momento della raccolta come differenza tra resa effettiva e resa assicurata tenendo conto anche della eventuale compromissione della qualita'.
5. L'eccezionalita' dell'avversita' atmosferica assimilabile a calamita' naturale, come definita ai sensi dell'articolo 2 comma 16 del regolamento (UE) n. 702/2014, si intende comunque riconosciuta nei casi in cui il perito che deve stimare il danno a seguito di denuncia di sinistro da parte dell'assicurato, verificati i dati meteo, il danno riscontrato sulla coltura e l'esistenza del nesso di causalita' tra evento/i e i danni, anche su appezzamenti limitrofi, si accerta che il danno abbia superato il 30% della produzione dell'agricoltore.
6. In via sperimentale, solo per il prodotto frumento cosi' come definito all'allegato 1.1 del presente decreto, la quantificazione del danno puo' tenere conto anche di eventuali variazioni negative di prezzo.
7. Le strutture aziendali sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le avversita' obbligatorie elencate all'allegato 1, punto 1.4, a cui si possono aggiungere le avversita' facoltative previste nel medesimo allegato.
8. I costi di smaltimento delle carcasse animali sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le cause di morte da epizoozie elencate all'allegato 1, punto 1.7, sempre che non risarciti da altri interventi comunitari o nazionali. Le polizze possono comprendere anche le morti dovute ad altre cause.
9. Le produzioni zootecniche per la copertura mancato reddito e abbattimento forzoso sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le epizoozie obbligatorie per singola specie assicurata, cui possono essere aggiunte in tutto o in parte quelle facoltative, cosi' come riportate nell'elenco di cui all'allegato 1, da punto 1.7.1 a 1.7.7.
10. Le produzioni zootecniche assicurate per la garanzia mancato reddito di cui all'allegato 1 punto 1.8 possono coprire anche le diminuzioni di reddito dovute ai provvedimenti previsti per le aree perifocali.
11. La copertura assicurativa deve essere riferita all'intero ciclo produttivo o di accrescimento di ogni singola coltura o allevamento o all'anno solare.
12. La copertura assicurativa per singolo beneficiario deve comprendere:
a. L'intera produzione per ciascuna tipologia di prodotto vegetale di cui all'allegato 1 coltivata all'interno di un territorio comunale;
b. L'intera mandria o l'intero prodotto ottenibile dalla stessa per ciascuna specie animale di cui all'allegato 1 punto 1.7 allevata all'interno di un territorio comunale;
c. Le intere superfici occupate dalle strutture aziendali per ciascuna tipologia di cui all'allegato 1, punto 1.3, all'interno di un territorio comunale.
13. Per la copertura di ciascuna tipologia di rischio di cui ai commi 2 e 3 (avversita' atmosferiche, fitopatie, attacchi parassitari), ferma restando la possibilita' di utilizzare lo strumento della coassicurazione, non e' consentita la stipula di piu' polizze ovvero di piu' certificati di adesione a polizze collettive per ogni piano assicurativo individuale; in ogni caso, ai fini del risarcimento in caso di danno, la soglia deve essere calcolata per l'intero prodotto di cui all'allegato 1/comune.
 
Art. 4

Contenuti del contratto assicurativo
e altre informazioni

1. Nel contratto assicurativo deve essere, tra l'altro riportato, per ogni garanzia e bene assicurato, il valore assicurato, la tariffa applicata, l'importo del premio, la soglia di danno e/o la franchigia e la presenza di polizze integrative non agevolate. Le polizze integrative non agevolate per la copertura della parte di rischio a totale carico del produttore, richiamate all'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale del 12 febbraio 2007 e al comma 1 dell'articolo unico del decreto ministeriale 8 maggio 2012, hanno lo stesso oggetto assicurato della polizza agevolata ma riguardano garanzie, valori e quantita' non agevolabili.
2. I beneficiari per le polizze individuali o gli organismi associativi per le polizze collettive trasmettono al Sistema di gestione del rischio i dati delle polizze integrative non agevolate, di cui al comma 1.
3. L'esistenza di polizze integrative non agevolate non segnalate nei certificati delle polizze agevolate, ovvero la loro mancata trasmissione ai fini del caricamento nel Sistema di gestione del rischio, e' motivo di decadenza dal diritto all'aiuto, oltre alla segnalazione del fatto alle autorita' competenti.
4. Ai fini dei controlli gli organismi pagatori sono autorizzati a chiedere conferma dei dati riportati nelle polizze alle compagnie assicurative che hanno preso in carico i rischi.
5. Il piano assicurativo individuale (PAI) di cui all'allegato B lettera b) del decreto ministeriale 12 gennaio 2015 cosi' come modificato dal decreto ministeriale n. 1018 dell'8 marzo 2016, univocamente individuato nel SIAN, costituisce un allegato alla polizza o al certificato di polizza per le polizze collettive, ai sensi dell'art. 14, comma 2 lettera b) del medesimo decreto.
 
Art. 5
Determinazione della spesa ammessa al contributo, delle aliquote
massime concedibili e del contributo.

1. La spesa premi ammissibile a contributo e' pari al minor valore risultante dal confronto tra la spesa premi ottenuta applicando i parametri contributivi calcolati con i dati assicurativi agevolati acquisiti nel Sistema di gestione del rischio secondo le specifiche tecniche riportate nell'allegato n. 3 al presente decreto, e la spesa premi risultante dal certificato di polizza.
2. Le definizioni delle avversita' atmosferiche e delle garanzie ammissibili alla copertura assicurativa agevolata sono riportate nell'allegato 4 al presente decreto.
3. Le misure di sostegno pubblico della spesa assicurativa agricola agevolata non prevedono criteri di selezione delle operazioni pertanto, al fine di contenere la spesa pubblica nel limite delle risorse disponibili, qualora queste non fossero sufficienti a coprire le aliquote massime di aiuto previste, la misura del contributo sara' determinata a consuntivo tenuto conto delle disponibilita' di bilancio.
4. Le percentuali contributive massime sulla spesa ammessa, calcolata secondo quanto previsto nell'allegato 3 al presente decreto, tenuto conto delle disponibilita' di bilancio nazionale e comunitario sono, per ogni combinazione coltura, struttura o allevamento/tipologia di polizza/garanzia, le seguenti:
a) polizze con soglia di danno, relative a:
1) colture (compresa l'uva da vino)/eventi assimilabili a calamita' naturali, fitopatie, infestazioni parassitarie secondo le combinazioni di cui all'articolo 3, comma 2 lettere a), b), c), d), e), e comma 3: fino al 65% della spesa ammessa;
2) allevamenti/epizoozie/Mancato reddito e abbattimento forzoso: fino al 65% della spesa ammessa;
3) allevamenti/squilibri igrotermometrici/Riduzioni produzioni di latte: fino al 65% della spesa ammessa;
4) allevamenti/andamento stagionale avverso/mancata o ridotta produzione di miele: fino al 65% della spesa ammessa;
5) polizze sperimentali: fino al 65% della spesa ammessa;
6) colture (compresa l'uva da vino)/eventi assimilabili a calamita' naturali, secondo le combinazioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera f): fino al 60% della spesa ammessa;
b) polizze senza soglia di danno, relative a:
1) strutture aziendali/eventi assimilabili a calamita' naturali ed altri eventi climatici: fino al 50% della spesa ammessa;
2) allevamenti/animali morti per qualunque causa/smaltimento carcasse: fino al 50% della spesa ammessa.
5. A decorrere dall'entrata in vigore delle nuove regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e per effetto delle stesse, la soglia minima di danno e l'aliquota massima di aiuto indicata al comma 4, lett. a), punti da 1 a 4, sono adeguate, automaticamente, ai valori ivi previsti.
 
Art. 6

Termini di sottoscrizione delle polizze

1. Ai fini dell'ammissibilita' a contributo le polizze assicurative singole ed i certificati per le polizze collettive devono essere sottoscritti entro le date ricadenti nell'anno a cui si riferisce la campagna assicurativa, di seguito indicate:
a) per le colture a ciclo autunno primaverile entro il 31 maggio;
b) per le colture permanenti entro il 31 maggio;
c) per le colture a ciclo primaverile entro il 31 maggio;
d) per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate entro il 15 luglio;
e) per le colture a ciclo autunno invernale e colture vivaistiche entro il 31 ottobre;
f) Per le colture che appartengono ai gruppi di cui alle lettere c) e d) seminate o trapiantate successivamente alle scadenze indicate, entro la scadenza successiva.
2. Nel caso in cui non e' possibile rispettare i termini di cui al comma 1 e tale situazione non e' imputabile alle parti interessate, con decreto direttoriale gli stessi possono essere differiti per il tempo strettamente necessario a consentire agli agricoltori la stipula delle polizze assicurative o dei certificati, per coloro che aderiscono a polizze collettive.
 
Art. 7

Modifiche al piano

1. Con successivo decreto ministeriale, previa comunicazione alla Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, possono essere apportate modifiche o integrazioni alle disposizioni inserite nel presente provvedimento, tese a recepire eventuali modifiche apportate al Programma di sviluppo rurale nazionale, o per effetto di modifiche delle normative nazionali e/o europee, nonche' di eventuali esigenze di razionalizzazione della spesa pubblica, di ampliamento della copertura assicurativa, anche con polizze sperimentali, ad ulteriori rischi, colture, allevamenti e strutture aziendali e di incremento del numero di imprese assicurate.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 6 novembre 2017

Il Ministro: Martina

Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2017 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 899
 
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