Gazzetta n. 297 del 21 dicembre 2017 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 3 novembre 2017, n. 195 |
Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalita' di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro. |
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IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
e
IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», e successive modificazioni; Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante «Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore»; Visto l'articolo 4 della legge del 28 marzo 2003, n. 53, recante «Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale»; Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante «Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le universita'»; Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado», e successive modificazioni; Visto l'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, e successive modificazioni, recante «Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, recante «Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53»; Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»; Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, recante «Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le universita' e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonche' per la valorizzazione della qualita' dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) della legge 11 gennaio 2007, n. 1»; Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 22, recante «Definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro, a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1»; Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» e successive modificazioni»; Visto l'articolo 52 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo»; Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante «Definizioni generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92»; Visto l'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca» convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128; Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante «Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107»; Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1965, n. 1124, recante «Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali», e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, recante «Atto di indirizzo e di coordinamento relativo ai compiti delle unita' sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap», e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente il «Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto l'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, concernente il «Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalita' applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169»; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88, e successive modificazioni, e 89, relativi ai regolamenti concernenti il riordino, rispettivamente, degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante «Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 20 novembre 2000, n. 429, concernente il regolamento recante le caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 16 dicembre 2009, n. 99, concernente i criteri per l'attribuzione della lode nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e tabelle di attribuzione del credito scolastico; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 7 ottobre 2010, n. 211, recante «Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attivita' e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento» che prevede, tra l'altro, l'attivazione di percorsi a partire dal secondo biennio finalizzati all'approfondimento delle conoscenze, delle abilita' e delle competenze richieste per l'inserimento nel mondo del lavoro, anche attraverso «iniziative di studio-lavoro per progetti, di esperienze pratiche e di tirocinio»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 24 aprile 2012, recante «Definizione degli ambiti, dei criteri e delle modalita' per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici (di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88) negli spazi di flessibilita' previsti dall'articolo 5, comma 3, lettera b) del citato decreto presidenziale»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 24 aprile 2012, recante «Definizione degli ambiti, dei criteri e delle modalita' per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali (di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87) negli spazi di flessibilita' previsti dall'articolo 5, comma 3, lettera b) del citato decreto presidenziale»; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute 6 marzo 2013 concernente i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro; Viste le linee guida del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 4 agosto 2009 con le quali vengono fornite indicazioni in materia di integrazione degli alunni disabili nella scuola; Viste le direttive del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 57 del 15 luglio 2010 e n. 68 del 28 luglio 2010 con le quali sono state definite le linee guida del primo biennio dei percorsi, rispettivamente, degli istituti tecnici e degli istituti professionali; Viste le direttive del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 4 e n. 5 del 16 gennaio 2012 con le quali sono state definite le linee guida del secondo biennio e del quinto anno dei percorsi dei nuovi ordinamenti, rispettivamente, degli istituti tecnici e degli istituti professionali; Viste le direttive del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 69 e n. 70 del 1° agosto 2012 con le quali sono state definite le linee guida relative ai percorsi opzionali, rispettivamente, degli istituti tecnici e degli istituti professionali di cui ai citati decreti del 24 aprile 2012; Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/962/CE del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente; Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/C111/01/CE del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF); Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/C 155/01 del 18 giugno 2009 sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualita' dell'istruzione e della formazione professionale (EQAVET); Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/C 155/02 del 18 giugno 2009 sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET); Viste le conclusioni del Consiglio UE dei Ministri dell'istruzione del 15 febbraio 2013 su «Ripensare l'istruzione: investire in competenze per risultati socio-economici migliori» in risposta alla comunicazione della CE - IP/12/1233 20/11/2012; Vista la dichiarazione congiunta della Commissione europea, della Presidenza del Consiglio dei ministri UE e delle parti sociali a livello europeo del 2 luglio 2013, relativa all'«Alleanza europea per l'apprendistato» per la lotta alla disoccupazione giovanile e il miglioramento e la diffusione della pratica dell'apprendistato e dell'apprendimento basato sul lavoro ad ogni livello di istruzione e formazione; Vista la raccomandazione del Consiglio dell'UE 2014/C 88/01 del 10 marzo 2014 su un quadro di qualita' per i tirocini; Visto l'Accordo, siglato in data 21 dicembre 2011, tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; Sentito il Forum nazionale delle associazioni studentesche di cui all'articolo 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni; Acquisito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, reso nell'adunanza del 20 aprile 2016; Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del 3 agosto 2017; Udito il parere n. 01941/2017 del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza di sezione del 31 agosto 2017; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota n. 11211 del 24 ottobre 2017;
A d o t t a il seguente regolamento:
Art. 1
Finalita'
1. Il presente regolamento definisce la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro (d'ora in avanti denominata alternanza), allo scopo di dare ai medesimi studenti l'opportunita' di conoscere ambiti professionali, contesti lavorativi e della ricerca, utili a conseguire e integrare le competenze curriculari, al fine di motivarli e orientarli a scelte consapevoli, nella prospettiva della prosecuzione degli studi o dell'ingresso nel mondo del lavoro. 2. Il presente regolamento definisce, altresi', le modalita' di applicazione agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni.
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUUE). Note alle premesse: - Si riporta l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1998, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario: «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. (Omissis).». - La legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, supplemento ordinario. - La legge 10 dicembre 1997, n. 425 (Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 1997, n. 289. - La legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 2003, n. 77. - La legge 11 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le universita'), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 2007, n. 10. - La legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162. - Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, supplemento ordinario. - Si riporta l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233 (Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio 1999, n. 170: «Art. 2 (Competenze e composizione del Consiglio superiore della pubblica istruzione). - (Omissis). 2. Il Consiglio formula proposte ed esprime pareri obbligatori: a) sugli indirizzi in materia di definizione delle politiche del personale della scuola; b) sulle direttive del Ministro della pubblica istruzione, di seguito denominato "Ministro" in materia di valutazione del sistema dell'istruzione; c) sugli obiettivi, indirizzi e standard del sistema di istruzione definiti a livello nazionale nonche' sulla quota nazionale dei curricoli dei diversi tipi e indirizzi di studio; d) sull'organizzazione generale dell'istruzione.». - Il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 (Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2005, n. 103. - Il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 novembre 2005, n. 257, supplemento ordinario. - Il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21 (Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le universita' e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonche' per la valorizzazione della qualita' dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato di cui all'art. 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, a norma dell'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c) della legge 11 gennaio 2007, n. 1), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 febbraio 2008, n. 32. - Il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 22 (Definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro, a norma dell'art. 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 febbraio 2008, n. 32. - Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101, supplemento ordinario. - Si riporta l'art. 52 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2012, n. 33, supplemento ordinario.: «Art. 52 (Misure di semplificazione e promozione dell'istruzione tecnico-professionale e degli istituti tecnici superiori - ITS). - 1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate linee guida per conseguire i seguenti obiettivi, a sostegno dello sviluppo delle filiere produttive del territorio e dell'occupazione dei giovani: a) realizzare un'offerta coordinata, a livello territoriale, tra i percorsi degli istituti tecnici, degli istituti professionali e di quelli di istruzione e formazione professionale di competenza delle regioni; b) favorire la costituzione dei poli tecnico-professionali di cui all'art. 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40; c) promuovere la realizzazione di percorsi in apprendistato, ai sensi dell'art. 3 del testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, anche per il rientro in formazione dei giovani. 2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite linee guida per: a) realizzare un'offerta coordinata di percorsi degli Istituti tecnici superiori (ITS) in ambito nazionale, in modo da valorizzare la collaborazione multiregionale e facilitare l'integrazione delle risorse disponibili; b) semplificare gli organi di indirizzo, gestione e partecipazione previsti dagli statuti delle fondazioni ITS; c) prevedere, nel rispetto del principio di sussidiarieta', che le deliberazioni del consiglio di indirizzo degli ITS possano essere adottate con voti di diverso peso ponderale e con diversi quorum funzionali e strutturali. 2-bis. La mancata o parziale attivazione dei percorsi previsti dalla programmazione triennale comporta la revoca e la redistribuzione delle risorse stanziate sul fondo di cui all'art. 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sulla base degli indicatori per il monitoraggio e la valutazione previsti dalle linee guida di cui al comma 2 del presente articolo. 3. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». - Il decreto legislativo 16 gennaio, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2013, n. 39. - Si riporta l'art. 5, comma 4-ter, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2013, n. 39: «Art. 5 (Potenziamento dell'offerta formativa). - (Omissis). 4-ter. Ai fini dell'attuazione del sistema di alternanza scuola-lavoro, delle attivita' di stage, di tirocinio e di didattica in laboratorio, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione nel caso di coinvolgimento di enti pubblici, sentito il Forum nazionale delle associazioni studentesche di cui all'art. 5-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni, e' adottato un regolamento, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con cui e' definita la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro, concernente i diritti e i doveri degli studenti della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di formazione di cui all'art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53, come definiti dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, con particolare riguardo alla possibilita' per lo studente di esprimere una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza dei percorsi stessi con il proprio indirizzo di studio. Il regolamento ridefinisce altresi' le modalita' di applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro ovvero impegnati in attivita' di stage, di tirocinio e di didattica in laboratorio, senza pregiudizio per la tutela della salute e della sicurezza degli stessi nei luoghi di lavoro e nei laboratori. Il regolamento provvede altresi' all'individuazione analitica delle disposizioni legislative con esso incompatibili, che sono abrogate dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.». - Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 (Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2017, n. 112, supplemento ordinario. - Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 (Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilita', a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2017, n. 112, supplemento ordinario. - Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 1965, n. 257, supplemento ordinario. - Il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 (Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unita' sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1994, n. 79. - Il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante «Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1998, n. 175. - Il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1999, n. 186, supplemento ordinario. - Si riporta l'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 (Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalita' applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 agosto 2009, n. 191: «Art. 4 (Valutazione degli alunni nella scuola secondaria di secondo grado). - (Omissis). 4. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro fanno parte integrante dei percorsi formativi personalizzati ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77. La valutazione, la certificazione e il riconoscimento dei crediti relativamente ai percorsi di alternanza scuola-lavoro, ai sensi del predetto decreto legislativo, avvengono secondo le disposizioni di cui all'art. 6 del medesimo decreto legislativo.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 (Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2010, n. 137, supplemento ordinario. - Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 (Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2010, n. 137, supplemento ordinario.». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2010, n. 137, supplemento ordinario. - Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 (Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133),e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2010, n. 137, supplemento ordinario. - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80 (Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2013, n. 155. - Il decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 novembre 2000, n. 429 (Regolamento recante le caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2001, n. 19. - Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 16 dicembre 2009, n. 99 (Criteri per l'attribuzione della lode nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e tabelle di attribuzione del credito scolastico - Decreto n. 99), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 2010, n. 48. - Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 7 ottobre 2010, n. 211 (Regolamento recante indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attivita' e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all'art. 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'art. 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2010, n. 291, supplemento ordinario. - Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 24 aprile 2012 (Definizione degli ambiti, dei criteri e delle modalita' per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici (di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88) negli spazi di flessibilita' previsti dall'art. 5, comma 3, lettera b) del citato decreto presidenziale), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 luglio 2012, n. 170. - Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 24 aprile 2012 (Definizione degli ambiti, dei criteri e delle modalita' per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali (di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87) negli spazi di flessibilita' previsti dall'art. 5, comma 3, lettera b) del citato decreto presidenziale), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 luglio 2012, n. 170. - Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 6 marzo 2013 (Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro), e' pubblicato nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. - La raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2006/962/CE del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente, e' pubblicata nella G.U.U.E. 30 dicembre 2006, n. L 394. - La raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2008/C 111/01/CE del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, e' pubblicata nella G.U.U.E. 6 maggio 2008, n. C 118. - La raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2009/C155/01 del 18 giugno 2009 sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualita' dell'istruzione e della formazione professionale (Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicata nella G.U.U.E. 8 luglio 2009, n. C 155. - La raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2009/C155/02 del 18 giugno 2009 sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) - (Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicata nella G.U.U.E. 8 luglio 2009, n. C 155. - La raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2014/C88/01/UE del 10 marzo 2014 su un quadro di qualita' per i tirocini, e' pubblicata nella G.U.U.E. 27 marzo 2014, n. C 88. - L'accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (repertorio atti n. 221/CSR), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 2012, n. 8.
Note all'art. 1: - Per i riferimenti al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si vedano le note alle premesse. |
| Art. 2
Destinatari
1. Il presente regolamento si applica agli studenti degli istituti tecnici e professionali, nonche' dei licei, impegnati nei percorsi di alternanza negli ultimi tre anni del percorso di studi. 2. Nel rispetto delle competenze legislative e amministrative attribuite alle regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, il presente regolamento si applica anche agli studenti dei percorsi di istruzione e formazione professionale, erogati in regime di sussidiarieta' dagli istituti professionali di Stato, impegnati nei percorsi di alternanza. |
| Art. 3
Modalita' di svolgimento dell'alternanza
1. I percorsi di alternanza sono parte integrante e coerente del percorso di studi. 2. I percorsi di alternanza, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, e successive modificazioni, sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilita' dell'istituzione scolastica, sulla base di apposite convenzioni con le strutture ospitanti, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, o con gli ordini professionali, ovvero con i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attivita' culturali, artistiche e musicali, nonche' con enti che svolgono attivita' afferenti al patrimonio ambientale o con enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro. 3. I percorsi di alternanza sono inseriti nel Piano triennale dell'offerta formativa predisposto dall'istituzione scolastica e nel Patto educativo di corresponsabilita' e sono co-progettati con il soggetto ospitante. 4. L'alternanza puo' essere svolta anche durante la sospensione delle attivita' didattiche, secondo il percorso formativo personalizzato e con le modalita' di verifica ivi stabilite, nonche' con la modalita' dell'impresa formativa simulata. Il percorso di alternanza puo' essere realizzato anche all'estero secondo le modalita' stabilite dalle istituzioni scolastiche nell'ambito della loro autonomia. 5. La durata delle attivita' giornaliere svolte in regime di alternanza non puo' superare l'orario indicato nella convenzione stipulata tra l'istituzione scolastica e la struttura ospitante, da definirsi nel rispetto della normativa vigente. 6. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, destinano specifiche risorse alle attivita' di progettazione dei percorsi in alternanza, anche avvalendosi di quanto assegnato ai sensi dell'articolo 1, comma 39, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
Note all'art. 3: - Per i riferimenti al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, si vedano le note alle premesse. - Si riporta l'art. 1, comma 39, della citata legge 13 luglio 2015, n. 107: «Art. 1. - (Omissis). 39. Per le finalita' di cui ai commi 33, 37 e 38, nonche' per l'assistenza tecnica e per il monitoraggio dell'attuazione delle attivita' ivi previste, e' autorizzata la spesa di euro 100 milioni annui a decorrere dall'anno 2016. Le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione.». |
| Art. 4
Diritti e doveri degli studenti
1. Il patto educativo di corresponsabilita', di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, definisce anche i diritti e i doveri degli studenti e dei soggetti con responsabilita' genitoriale nel rapporto con l'istituzione scolastica e con gli enti presso i quali e' svolto il percorso di alternanza, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo. 2. Gli studenti di cui all'articolo 2, comma 1, svolgono esperienze in regime di alternanza, per una durata complessiva di almeno 400 ore negli istituti tecnici e in quelli professionali e di almeno 200 ore nei licei, negli ultimi tre anni del percorso di studi. 3. Gli studenti impegnati nei percorsi di alternanza hanno diritto ad un ambiente di apprendimento favorevole alla crescita della persona e ad una formazione qualificata, coerente con l'indirizzo di studio seguito, che rispetti e valorizzi l'identita' di ciascuno. 4. Gli studenti impegnati nei percorsi di alternanza ed i soggetti con responsabilita' genitoriale hanno diritto ad una ampia e dettagliata informazione sul progetto e sulle sue finalita' educative e formative, oltre che sul percorso formativo personalizzato in cui vengono declinati le competenze attese e gli obblighi che derivano dall'attivita' in contesto lavorativo. 5. Per gli studenti con disabilita', i percorsi di alternanza sono realizzati in modo da promuovere l'autonomia nell'inserimento nel mondo del lavoro, in conformita' ai principi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. 6. Gli studenti sono supportati nell'attivita' di alternanza da un tutor interno designato dall'istituzione scolastica e da un tutor della struttura ospitante designato dalla struttura ospitante. Al termine delle attivita', gli studenti hanno diritto a prendere visione e sottoscrivere le relazioni predisposte dai tutor. 7. Gli studenti, al termine di ciascun percorso di alternanza, hanno diritto al riconoscimento dei risultati di apprendimento conseguiti, in termini di competenze, abilita' e conoscenze, anche trasversali, relativi al percorso formativo seguito. A tal fine i tutor forniscono al consiglio di classe elementi utili alle valutazioni periodiche e finali dello studente e ai fini dell'ammissione agli esami di Stato. Le competenze sono certificate dall'istituzione scolastica a norma del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13. 8. Gli studenti hanno altresi' diritto ad esprimere una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza del percorso di alternanza effettuato rispetto al proprio indirizzo di studio, anche ai fini orientativi, sia durante lo svolgimento del percorso, sia alla sua conclusione. A tal fine, l'istituzione scolastica predispone appositi strumenti di rilevazione. 9. Gli studenti, durante i periodi di alternanza, rispettano le regole di comportamento, funzionali e organizzative della struttura presso la quale e' svolto il periodo di alternanza, nonche' il regolamento degli studenti dell'istituzione scolastica di appartenenza. 10. Gli studenti in alternanza sono tenuti a: a) garantire l'effettiva frequenza delle attivita' formative erogate dal soggetto ospitante, che sono parte integrante del curricolo scolastico; b) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; c) ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni e conoscenze acquisiti durante lo svolgimento dell'esperienza in alternanza. 11. Ai fini della validita' del percorso di alternanza, e' richiesta la frequenza, da parte dello studente, di almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto. 12. Gli studenti, al termine dell'attivita' di alternanza, sono tenuti a relazionare in merito all'esperienza svolta, con le modalita' individuate di concerto tra l'istituzione scolastica e la struttura ospitante. 13. Gli eventuali provvedimenti disciplinari conseguenti all'infrazione delle regole di cui al presente articolo sono adottati dall'istituzione scolastica di appartenenza secondo le procedure previste dallo statuto delle studentesse e degli studenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, nonche' dal regolamento di istituto. 14. Gli studenti destinatari degli eventuali provvedimenti di cui al comma 13 possono proporre reclamo avverso i medesimi, entro trenta giorni, all'istituzione scolastica di appartenenza, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.
Note all'art. 4: - Si riporta l'art. 5-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249: «Art. 5-bis (Patto educativo di corresponsabilita'). - 1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, e' richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilita', finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. 2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonche' di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1. 3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attivita' didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative piu' idonee per le opportune attivita' di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilita'.». - Per i riferimenti al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, si vedano le note alle premesse. - Per i riferimenti al decreto legislativo 16 gennaio, n. 13, si vedano le note alle premesse. - Si riporta l'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249: «Art. 5 (Impugnazioni). - 1. Contro le sanzioni disciplinari e' ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, e' composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed e' presieduto dal dirigente scolastico. 2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento. 3. Il direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione e' assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunita' scolastica regionale, e presieduto dal direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori. 4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attivita' istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione. 5. Il parere di cui al comma 4 e' reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale puo' decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'art. 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalita' piu' idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso. 7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.». |
| Art. 5
Salute e sicurezza
1. Gli studenti impegnati nei percorsi in regime di alternanza ricevono preventivamente dall'istituzione scolastica una formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, come disciplinata dall'accordo previsto dall'articolo 37, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Tale formazione e' certificata e riconosciuta a tutti gli effetti ed e' integrata con la formazione specifica che gli studenti ricevono all'ingresso nella struttura ospitante, fatta salva la possibilita' di regolare, nella convenzione tra quest'ultima e l'istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri conseguenti. 2. E' di competenza dei dirigenti scolastici delle scuole secondarie di secondo grado l'organizzazione di corsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza e svolti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni. 3. Al fine di ridurre gli oneri a carico della struttura ospitante nell'erogazione della formazione di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, possono essere: a) stipulati dagli uffici scolastici regionali appositi accordi territoriali con i soggetti e gli enti competenti ad erogare tale formazione, tra i quali l'INAIL e gli organismi paritetici previsti nell'accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, n. 211; b) svolti percorsi formativi in modalita' e-learning, anche in convenzione con le piattaforme pubbliche esistenti riguardanti la formazione, come previsto dall'accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, n. 221, e dall'accordo Stato-regioni del 7 luglio 2016, n. 128; c) promosse forme piu' idonee di collaborazione, integrazione e compartecipazione finanziaria da determinarsi in sede di convenzione. 4. Al fine di garantire la salute e la sicurezza degli studenti di cui all'articolo 2 del presente regolamento, considerata la specifica finalita' didattica e formativa, ai sensi dell'articolo 2 comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, che equipara gli studenti allo status dei lavoratori, e' stabilito che il numero di studenti ammessi in una struttura sia determinato in funzione delle effettive capacita' strutturali, tecnologiche ed organizzative della struttura ospitante, nonche' in ragione della tipologia di rischio cui appartiene la medesima struttura ospitante con riferimento all'accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, n. 221, in una proporzione numerica studenti/tutor della struttura ospitante non superiore al rapporto di 5 a 1 per attivita' a rischio alto, non superiore al rapporto di 8 a 1 per attivita' a rischio medio, non superiore al rapporto di 12 a 1 per attivita' a rischio basso. 5. Agli studenti in regime di alternanza e' garantita la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, nei casi previsti dalla normativa vigente. Nei casi in cui la sorveglianza sanitaria si renda necessaria, la stessa e' a cura delle aziende sanitarie locali, fatta salva la possibilita' di regolare, nella convenzione tra queste ultime e l'istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri ad essa conseguenti. 6. Gli studenti impegnati nelle attivita' di alternanza, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi, rispettivamente previsti dagli articoli 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono assicurati presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e coperti da una assicurazione per la responsabilita' civile verso terzi, con relativi oneri a carico dell'istituzione scolastica. Le coperture assicurative devono riguardare anche attivita' eventualmente svolte dagli studenti al di fuori della sede operativa della struttura ospitante, purche' ricomprese nel progetto formativo dell'alternanza.
Note all'art. 5: - Si riporta l'art. 37 del citato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: «Art. 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti). - 1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda. 2. La durata, i contenuti minimi e le modalita' della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 3. Il datore di lavoro assicura, altresi', che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni gia' in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede e' definita mediante l'accordo di cui al comma 2. 4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione: a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose. 5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. 6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi. 7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono: a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; b) definizione e individuazione dei fattori di rischio; c) valutazione dei rischi; d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione. 7-bis. La formazione di cui al comma 7 puo' essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all'art. 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori. 8. I soggetti di cui all'art. 21, comma 1, possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti, tramite l'accordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 9. I lavoratori incaricati dell'attivita' di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell'art. 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. 10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. 11. Le modalita', la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi: a) principi giuridici comunitari e nazionali; b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; d) definizione e individuazione dei fattori di rischio; e) valutazione dei rischi; f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; g) aspetti normativi dell'attivita' di rappresentanza dei lavoratori; h) nozioni di tecnica della comunicazione. La durata minima dei corsi e' di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalita' dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non puo' essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano piu' di 50 lavoratori. 12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attivita' del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non puo' comportare oneri economici a carico dei lavoratori. 13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo. 14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attivita' di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'art. 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. Il contenuto del libretto formativo e' considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto. 14-bis. In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, e' riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati. Le modalita' di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali e' documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'art. 6. Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), e dell'art. 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro.». - Si riporta l'art. 2, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: «Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per: a) "lavoratore": persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attivita' lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore cosi' definito e' equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di societa', anche di fatto, che presta la sua attivita' per conto delle societa' e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'art. 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni; (Omissis).». - Si riporta l'art. 41 del citato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: «Art. 41 (Sorveglianza sanitaria). - 1. La sorveglianza sanitaria e' effettuata dal medico competente: a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'art. 6; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi. 2. La sorveglianza sanitaria comprende: a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore e' destinato al fine di valutare la sua idoneita' alla mansione specifica; b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneita' alla mansione specifica. La periodicita' di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicita' puo' assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, puo' disporre contenuti e periodicita' della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente; c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attivita' lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneita' alla mansione specifica; d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneita' alla mansione specifica; e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente; e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva; e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneita' alla mansione. 2-bis. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non e' incompatibile con le disposizioni dell'art. 39, comma 3. 3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate: [a) in fase preassuntiva]; b) per accertare stati di gravidanza; c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente. 4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) ed e-ter) sono altresi' finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. 4-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalita' per l'accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza. 5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'art. 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell'allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'art. 53. 6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica: a) idoneita'; b) idoneita' parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; c) inidoneita' temporanea; d) inidoneita' permanente. 6-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro. 7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneita' temporanea vanno precisati i limiti temporali di validita'. 8. 9. Avverso i giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, e' ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.». - Si riportano gli articoli 1 e 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124: «Art. 1. - E' obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro delle persone le quali, nelle condizioni previste dal presente titolo, siano addette a macchine mosse non direttamente dalla persona che ne usa, ad apparecchi a pressione, ad apparecchi e impianti elettrici o termici, nonche' delle persone comunque occupate in opifici, laboratori o in ambienti organizzati per lavori, opere o servizi, i quali comportino l'impiego di tali macchine, apparecchi o impianti. L'obbligo dell'assicurazione ricorre altresi' quando le macchine, gli apparecchi o gli impianti di cui al precedente comma siano adoperati anche in via transitoria o non servano direttamente ad operazioni attinenti all'esercizio dell'industria che forma oggetto di detti opifici o ambienti, ovvero siano adoperati dal personale comunque addetto alla vendita, per prova, presentazione pratica o esperimento. L'assicurazione e' inoltre obbligatoria anche quando non ricorrano le ipotesi di cui ai commi precedenti per le persone che, nelle condizioni previste dal presente titolo, siano addette ai lavori: 1) di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione di opere edili, comprese le stradali, le idrauliche e le opere pubbliche in genere; di rifinitura, pulitura, ornamento, riassetto delle opere stesse, di formazione di elementi prefabbricati per la realizzazione di opere edili, nonche' ai lavori, sulle strade, di innaffiatura, spalatura della neve, potatura degli alberi e diserbo; 2) di messa in opera, manutenzione, riparazione, modificazione, rimozione degli impianti all'interno o all'esterno di edifici, di smontaggio, montaggio, manutenzione, riparazione, collaudo delle macchine, degli apparecchi, degli impianti di cui al primo comma; 3) di esecuzione, manutenzione o esercizio di opere o impianti per la bonifica o il miglioramento fondiario, per la sistemazione delle frane e dei bacini montani per la regolazione o la derivazione di sorgenti, corsi o deflussi d'acqua, compresi, nei lavori di manutenzione, il diserbo dei canali e il drenaggio in galleria; 4) di scavo a cielo aperto o in sotterraneo; a lavori di qualsiasi genere eseguiti con uso di mine; 5) di costruzione, manutenzione, riparazione di ferrovie, tranvie, filovie, teleferiche e funivie o al loro esercizio; 6) di produzione o estrazione, di trasformazione, di approvvigionamento, di distribuzione del gas, dell'acqua, dell'energia elettrica, compresi quelli relativi alle aziende telegrafiche e radiotelegrafiche, telefoniche e radiotelefoniche e di televisione; di costruzione, riparazione, manutenzione e rimozione di linee e condotte; di collocamento, riparazione e rimozione di parafulmini; 7) di trasporto per via terrestre, quando si faccia uso di mezzi meccanici o animali; 8) per l'esercizio di magazzini di deposito di merci o materiali; 9) per l'esercizio di rimesse per la custodia di veicoli terrestri, nautici o aerei, nonche' di posteggio anche all'aperto di mezzi meccanici; 10) di carico o scarico; 11) della navigazione marittima, lagunare, lacuale, fluviale ed aerea, eccettuato il personale di cui all'art. 34 del regio decreto legge 20 agosto 1923, n. 2207, concernente norme per la navigazione area, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753; 12) della pesca esercitata con navi o con galleggianti, compresa la pesca comunque esercitata delle spugne, dei coralli, delle perle e del tonno; della vallicoltura, della mitilicoltura, della ostricoltura; 13) di produzione, trattamento, impiego o trasporto di sostanze o di prodotti esplosivi, esplodenti, infiammabili, tossici, corrosivi, caustici, radioattivi, nonche' ai lavori relativi all'esercizio di aziende destinate a deposito e vendita di dette sostanze o prodotti; sono considerate materie infiammabili quelle sostanze che hanno un punto di infiammabilita' inferiore a 125 gradi C e, in ogni caso, i petroli greggi, gli olii minerali bianchi e gli olii minerali lubrificanti; 14) di taglio, riduzione di piante, di trasporto o getto di esse; 15) degli stabilimenti metallurgici e meccanici, comprese le fonderie; 16) delle concerie; 17) delle vetrerie e delle fabbriche di ceramiche; 18) delle miniere, cave e torbiere e saline, compresi il trattamento e la lavorazione delle materie estratte, anche se effettuati in luogo di deposito; 19) di produzione del cemento, della calce, del gesso e dei laterizi; 20) di costruzione, demolizione, riparazione di navi o natanti, nonche' ad operazioni di recupero di essi o del loro carico; 21) dei pubblici macelli o delle macellerie; 22) per l'estinzione di incendi, eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 23) per il servizio di salvataggio; 24) per il servizio di vigilanza privata, comprese le guardie giurate addette alla sorveglianza delle riserve di caccia e pesca; 25) per il servizio di nettezza urbana; 26) per l'allevamento, riproduzione e custodia degli animali, compresi i lavori nei giardini zoologici e negli acquari; 27) per l'allestimento, la prova o l'esecuzione di pubblici spettacoli, per l'allestimento o l'esercizio dei parchi di divertimento, escluse le persone addette ai servizi di sala dei locali cinematografici e teatrali; 28) per lo svolgimento di esperienze ed esercitazioni pratiche nei casi di cui al n. 5) dell'art. 4. Sono considerati come addetti a macchine, apparecchi o impianti tutti coloro che compiono funzioni in dipendenza e per effetto delle quali sono esposti al pericolo di infortunio direttamente prodotto dalle macchine, apparecchi o impianti suddetti. Sono pure considerate addette ai lavori di cui al primo comma del presente articolo le persone le quali nelle condizioni previste dal presente titolo, sono comunque occupate dal datore di lavoro in lavori complementari o sussidiari, anche quando lavorino in locali diversi e separati da quelli in cui si svolge la lavorazione principale. Sono altresi' considerate addette ai lavori di cui ai nn. da 1) a 28) del presente articolo le persone le quali, nelle condizioni previste dall'art. 4, sono comunque occupate dal datore di lavoro anche in lavori complementari o sussidiari. L'obbligo dell'assicurazione di cui al presente articolo non sussiste soltanto nel caso di attivita' lavorativa diretta unicamente a scopo domestico, salvo per i lavoratori appositamente assunti per la conduzione di automezzi ad uso familiare o privato. Non rientrano nell'assicurazione del presente titolo le attivita' di cui al presente articolo quando siano svolte dall'imprenditore agricolo per conto e nell'interesse di aziende agricole o forestali, anche se i lavori siano eseguiti con l'impiego di macchine mosse da agente inanimato, ovvero non direttamente dalla persona che ne usa, le quali ricadono in quelle tutelate dal titolo secondo del presente decreto.». «Art. 4. - Sono compresi nell'assicurazione: 1) coloro che in modo permanente o avventizio prestano alle dipendenze e sotto la direzione altrui opera manuale retribuita, qualunque sia la forma di retribuzione; 2) coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui al precedente n. 1), anche senza partecipare materialmente al lavoro, sovraintendono al lavoro di altri; 3) gli artigiani, che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese; 4) gli apprendisti, quali sono considerati dalla legge; 5) gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che attendono ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro; gli istruttori e gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti, nonche' i preparatori, gli inservienti e gli addetti alle esperienze ed esercitazioni tecnico-pratiche o di lavoro; 6) il coniuge, i figli, anche naturali o adottivi, gli altri parenti, gli affini, gli affiliati e gli affidati del datore di lavoro che prestano con o senza retribuzione alle di lui dipendenze opera manuale, ed anche non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2); 7) i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di societa', anche di fatto, comunque denominata, costituita od esercitata, i quali prestino opera manuale, oppure non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2); 8) i ricoverati in case di cura, in ospizi, in ospedali, in istituti di assistenza o beneficenza quando, per il servizio interno degli istituti o per attivita' occupazionale, siano addetti ad uno dei lavori indicati nell'art. 1, nonche' i loro istruttori o sovraintendenti nelle attivita' stesse; 9) i detenuti in istituti o in stabilimenti di prevenzione o di pena, quando, per il servizio interno degli istituti o stabilimenti, o per attivita' occupazionale, siano addetti ad uno dei lavori indicati nell'art. 1, nonche' i loro istruttori o sovraintendenti nelle attivita' stesse. Per i lavoratori a domicilio si applicano le disposizioni della legge 13 marzo 1958, n. 264, e del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1959, n. 1289. Tra le persone assicurate sono compresi i commessi viaggiatori, i piazzisti e gli agenti delle imposte di consumo che, pur vincolati da rapporto impiegatizio, per l'esercizio delle proprie mansioni si avvalgano non in via occasionale di veicoli a motore da essi personalmente condotti. Sono anche compresi i sacerdoti, i religiosi e le religiose che prestino opera retribuita manuale, o anche non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2), alle dipendenze di terzi diversi dagli enti ecclesiastici e dalle associazioni e case religiose di cui all'art. 29, lettere a) e b), del Concordato tra la Santa sede e l'Italia, anche se le modalita' delle prestazioni di lavoro siano pattuite direttamente tra il datore di lavoro e l'ente cui appartengono le religiose o i religiosi o i sacerdoti occupati e se la remunerazione delle prestazioni stesse sia versata dal datore di lavoro all'ente predetto. Per quanto riguarda la navigazione e la pesca, sono compresi nell'assicurazione i componenti dell'equipaggio, comunque retribuiti, delle navi o galleggianti anche se eserciti a scopo di diporto.». |
| Art. 6
Commissioni territoriali per l'alternanza scuola-lavoro
1. Presso ciascun ufficio scolastico regionale e' istituita la commissione territoriale per l'alternanza scuola-lavoro, con lo scopo di garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento sul territorio regionale. 2. La commissione e' presieduta dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, ovvero da un dirigente delegato ed e' composta dai seguenti soggetti: a) tre studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti; b) due docenti, un dirigente scolastico, un rappresentante della regione di riferimento dell'ufficio scolastico regionale e un genitore, designati dal dirigente preposto alla direzione di detto ufficio. 3. Gli studenti della scuola secondaria superiore o i soggetti aventi la relativa potesta' genitoriale possono presentare reclamo all'ufficio scolastico regionale territorialmente competente contro le violazioni delle norme di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 del presente regolamento, commesse in occasione dell'organizzazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, ovvero legate a disposizioni emanate dalle istituzioni scolastiche in contrasto con il presente regolamento. 4. Il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, ovvero altro dirigente delegato, avvalendosi dell'istruttoria svolta dalla commissione, decide sul reclamo di cui al comma 3 del presente articolo entro trenta giorni dalla presentazione del reclamo. 5. La commissione effettua l'attivita' istruttoria di cui al comma 4 esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione presentata o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo, dall'Amministrazione e dal dirigente scolastico interessati. 6. La commissione resta in carica per due anni scolastici. 7. Per la partecipazione ai lavori della commissione non sono previsti compensi, emolumenti, indennita', gettoni di presenza o altre utilita', comunque denominate. |
| Art. 7
Disposizioni transitorie
1. Sono fatti salvi, ai fini curriculari, gli effetti prodotti dai percorsi di alternanza scuola lavoro svolti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento ai sensi del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, e della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 3 novembre 2017
Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Fedeli
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti
Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Madia Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2017 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 2318
Note all'art. 7: - Per il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, si vedano le note alle premesse. - Per la legge 13 luglio 2015, n. 107, si vedano le note alle premesse. |
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