Gazzetta n. 298 del 22 dicembre 2017 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
COMUNICATO
Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Casenlax».


Estratto determina AAM/PPA n. 1163 del 5 dicembre 2017

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: CASENLAX
Confezioni:
AIC n. 042583017 - «10 g polvere per soluzione orale» 10 bustine;
AIC n. 042583029 - «10 g polvere per soluzione orale» 20 bustine;
AIC n. 042583031 - «10 g polvere per soluzione orale» 50 bustine;
AIC n. 042583043 - «10 g polvere per soluzione orale» 100 bustine;
AIC n. 042583106 - «10 g polvere per soluzione orale» 30 bustine.
Titolare AIC: Casen Recordati SL
Procedura mutuo riconoscimento
Codice procedura europea FR/H/0442/001/R/001 con scadenza il 17 gennaio 2016 e' rinnovata con validita' illimitata, con conseguente modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura, a condizione che alla data di entrata in vigore della presente determinazione i requisiti di qualita', sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.
Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della presente determinazione mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.
In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.
Sia i lotti gia' prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della determinazione di cui al presente estratto, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' notificata alla societa' titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.
 
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