Gazzetta n. 298 del 22 dicembre 2017 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI
COMUNICATO
Statuto del movimento politico «Energie per l'Italia» iscritto nel registro dei partiti politici, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.


MOVIMENTO POLITICO ENERGIE PER L'ITALIA
STATUTO

Art. 1.

Denominazione, sede legale e simbolo

E' costituito il Movimento politico Energie PER l'Italia (di seguito, anche «Energie PER l'Italia», «Movimento politico» o solo «Movimento»).
La sede legale del Movimento e' a Milano, in corso Italia n. 22.
Il Movimento puo' essere sciolto dall'Assemblea nazionale riunita in seduta straordinaria.
Il simbolo del Movimento, allegato al presente statuto sotto la lettera A, e' costituito dalla scritta «Energie per l'Italia» e dall'immagine di tre lampadine, il tutto inserito all'interno di un quadrato di colore giallo.
Il testo e' composto con sole lettere maiuscole e diviso su tre righe: ENERGIE / PER / L'ITALIA. Le tre righe hanno una medesima larghezza ottenuta variando le dimensioni dei caratteri in modo che la preposizione «per» risulti molto evidente rispetto all'intero blocco. Il carattere tipografico utilizzato e' il Gotham Black. Il testo e' di colore blu. Sotto la scritta sono disposte in fila, con effetto fotografico, tre lampadine di uguale dimensione, i cui bulbi sono colorati da sinistra a destra, la prima e' di colore verde, la seconda bianco e la terza rosso.
Tale simbolo e' anche contrassegno elettorale per le elezioni politiche ed europee, mentre per le elezioni amministrative la Segreteria nazionale puo' autorizzarne la modifica e/o integrazione con altri contrassegni anche non appartenenti al Movimento.
I simboli usati nel tempo dal Movimento fanno parte del patrimonio del Movimento ed il relativo utilizzo e' gestito dal Segretario nazionale.
Denominazione sociale, sede legale e simbolo possono essere modificati dalla Segreteria nazionale.
 
Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato B
(Omissis).
 

Art. 2.

Finalita'

Energie PER l'Italia e' un'associazione finalizzata a promuovere la formazione di una comunita' aperta ed inclusiva formata da cittadini, associazioni, comunita' e comitati di cittadini che intendono ricostruire il nostro Paese attraverso un programma liberale e popolare, riformista, federalista ed europeista partendo dai territori e dai programmi, come espresso nel Manifesto del Movimento, parte integrante del presente statuto, che si allega sotto la lettera B.
 


Art. 3.

Presenza sul territorio e divulgazione delle idee

La presenza del Movimento sul territorio, la formazione delle idee e delle proposte si basano sulle persone fisiche, sui circoli, sulle associazioni, sulle comunita' e sui comitati di cittadini che vi aderiscono e sull'utilizzo della piattaforma web energieperlitalia.com
La piattaforma web e' aperta a tutti ed e' il luogo dove e' possibile contribuire attivamente alla formazione delle proposte e dei programmi di Energie PER l'Italia.
 


Art. 4.

Aderenti e affiliati

Possono aderire o affiliarsi al Movimento politico Energie PER l'Italia i cittadini italiani di eta' maggiore di 18 anni, i circoli, nonche' le associazioni, le comunita' ed i comitati di cittadini nella persona del loro legale rappresentante, che vi abbiano formalmente provveduto in ottemperanza alle disposizioni contenute nel «Regolamento di adesione e affiliazione» approvato dalla Segreteria nazionale.
La domanda di adesione o affiliazione comporta la condivisione dei principi, dei programmi del Movimento, del suo codice etico, del presente statuto e di tutti i regolamenti attuativi, nonche' l'impegno a collaborare alla realizzazione degli scopi del Movimento secondo le attitudini e capacita' di ognuno tramite la partecipazione alle attivita' dei circoli, delle associazioni, delle comunita', dei comitati di cittadini affiliati e/o alla piattaforma web.
 


Art. 5.

Modalita' di adesione e affiliazione

La domanda di adesione va compilata e sottoscritta su apposito modulo, secondo le norme previste dal «Regolamento di adesione e affiliazione».
L'adesione al Movimento da parte delle persone fisiche puo' avvenire attraverso un Circolo territoriale oppure tramite la piattaforma web energieperlitalia.com
L'affiliazione di circoli, associazioni, comunita' e comitati di cittadini che intendono partecipare al Movimento deve avvenire secondo le norme previste dal «Regolamento di adesione e affiliazione».
Qualora la domanda di adesione o affiliazione venga accolta, la qualifica di aderente o affiliato decorre dalla data di accettazione della domanda.
La mancata segnalazione di aver gia' aderito o di essere gia' stato affiliato al Movimento e di aver perso la qualifica per dimissioni o provvedimento disciplinare, e' causa di non accoglimento della domanda, ovvero, se rilevata successivamente all'accoglimento, di espulsione.
 


Art. 6.

Diritti e doveri degli aderenti e degli affiliati

Gli aderenti e gli affiliati a Energie PER l'Italia hanno il diritto di partecipare alle attivita' del Movimento in tutte le sue espressioni.
L'adesione ovvero l'affiliazione al Movimento comporta l'esercizio dei diritti associativi, tra cui l'eleggibilita' ad ogni carica all'interno del Movimento, salvo quanto previsto al successivo art. 9.
I diritti di elettorato attivo e passivo sono esercitabili da chi ha compiuto il 18° anno di eta' e si acquisiscono a seguito della domanda di adesione presentata ed accolta secondo quanto previsto dal «Regolamento di adesione ed affiliazione».
Ogni aderente o affiliato:
a) deve impegnarsi a tenere comportamenti ispirati alla massima correttezza e lealta' nei confronti del Movimento e degli altri aderenti e affiliati;
b) e' tenuto al rispetto della legge, delle norme statutarie e regolamentari incluso il codice etico del Movimento e delle disposizioni dei suoi Organi nazionali e territoriali nello svolgimento di attivita' inerenti allo scopo associativo, nonche' nell'esercizio dei diritti di elettorato attivo e passivo.
 


Art. 7.

Parita' di genere

Nella composizione dei suoi organismi collegiali e nella determinazione delle cariche elettive, il Movimento persegue l'obiettivo della parita' di genere, in attuazione del principio sancito dall'art. 51 della Costituzione.
Tali principi trovano riflesso nelle modalita' di determinazione della composizione degli Organi nazionali e territoriali e delle liste elettorali.
Fatte salve le prescrizioni di legge, in nessuna lista di candidati presentata dal Movimento in occasione di competizioni elettorali, uno dei due generi viene rappresentato in proporzione inferiore a un terzo.
 


Art. 8.

Diritto di voto

Il diritto di voto nelle assemblee del Movimento puo' essere esercitato solo da coloro che risultano iscritti nel registro degli aderenti e affiliati al Movimento da almeno 3 mesi dalla data di convocazione delle stesse, secondo quanto previsto dagli appositi regolamenti.
La Segreteria nazionale aggiorna e conserva il registro degli aderenti e affiliati al Movimento ed espleta le operazioni riguardanti le adesioni e le affiliazioni, comunicando agli Organi territoriali le variazioni affinche' i responsabili di ciascuna articolazione territoriale del Movimento possano mantenere aggiornati i dati di pertinenza.
Il trattamento dei dati personali deve essere gestito in conformita' alla normativa di legge vigente.
 


Art. 9.

Perdita della qualifica di aderente o affiliato al Movimento

Costituiscono cause di perdita della qualifica di aderente o affiliato al Movimento:
a) le dimissioni, che devono essere presentate per iscritto secondo le modalita' previste nel «Regolamento di adesione ed affiliazione», che hanno effetto immediato e che estinguono eventuali procedimenti in corso dinnanzi al Collegio dei probiviri;
b) l'espulsione inflitta a seguito di un procedimento disciplinare;
c) la perdita dei requisiti necessari per l'adesione ovvero l'affiliazione, indicati nell'apposito Regolamento;
d) il decesso ovvero lo scioglimento dell'ente.
La Segreteria nazionale provvede a darne comunicazione agli Organi territoriali interessati.
La perdita dalla qualifica di aderente comporta l'immediata decadenza da eventuali cariche ricoperte all'interno del Movimento.
 

Art. 10.

Organizzazione del Movimento

Il Movimento politico Energie PER l'Italia si basa su un'organizzazione Locale cui fanno riferimento tutti i circoli, le associazioni, le comunita' e i comitati di cittadini aventi sede nella medesima Provincia o nel medesimo Stato estero.
Le organizzazioni Locali rappresentano la base su cui si fonda l'Organizzazione territoriale (art. 11) e nazionale (art. 19) del Movimento.
 


Art. 11.

Organizzazione territoriale

Sono Organi territoriali del Movimento politico Energie PER l'Italia:
a) l'Assemblea locale;
b) il Comitato locale;
c) il Referente locale;
d) l'Amministratore locale;
e) il Comitato regionale;
f) il Referente regionale;
g) l'Amministratore regionale.
 


Art. 12.

L'Assemblea locale

L'Assemblea locale e' composta dai Rappresentanti dei circoli, delle associazioni, delle comunita' e dei comitati di cittadini aventi sede nella medesima Provincia (o nel medesimo Stato estero), in regola con il numero minimo di iscritti.
L'Assemblea locale elegge:
a) i componenti del Comitato locale, effettivi e supplenti;
b) i Delegati locali che partecipano all'Assemblea nazionale del Movimento.
L'elezione dei componenti del Comitato locale e dei delegati locali all'Assemblea nazionale e' disciplinata dal «Regolamento degli Organi territoriali».
L'Assemblea locale viene convocata con cadenza almeno biennale dal Referente locale ovvero nel caso in cui ne faccia richiesta almeno un quinto dei suoi componenti.
 


Art. 13.

Il Comitato locale

Il Comitato locale e' composto da un numero massimo di 11 membri eletti dall'Assemblea locale, di cui massimo 9 effettivi e 2 supplenti, secondo quanto disciplinato dal «Regolamento degli Organi territoriali».
Il Comitato dura in carica 2 anni ed elegge al proprio interno il Referente locale, a maggioranza dei membri effettivi, secondo le modalita' individuate nel «Regolamento degli Organi territoriali».
Il Comitato locale:
1. individua le attivita' da svolgere in ambito provinciale (o nello stato estero di riferimento) per attuare la linea politica del Movimento deliberata in sede nazionale e regionale;
2. determina la linea politica del Movimento a livello locale;
3. coordina le attivita' svolte in ambito provinciale con quelle svolte dai circoli, dalle associazioni, dalle comunita' e dai comitati dei cittadini.
E' presieduto dal Referente locale, che ne definisce le convocazioni e l'ordine del giorno.
Viene convocato con cadenza almeno semestrale dal Referente locale ovvero qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei suoi membri effettivi.
Delibera a maggioranza dei presenti.
Le riunioni sono verbalizzate con indicazione degli interventi e delle decisioni assunte.
In caso di dimissioni o impedimento permanente di uno dei membri effettivi, questi viene sostituito dal membro supplente con la maggiore anzianita' di adesione al Movimento.
Qualora complessivamente i membri del Comitato fossero meno di 5 si procede, tramite convocazione straordinaria dell'Assemblea Locale, ad elezione suppletiva dei componenti mancanti che rimangono in carica fino alla scadenza naturale del Comitato.
 


Art. 14.

Il Referente locale

Il Referente locale rappresenta il Movimento nelle sedi istituzionali e politiche della Provincia (o dello Stato estero di riferimento).
Nell'ambito delle scelte di carattere generale operate dagli Organi nazionali e territoriali applica la linea politica del Movimento a livello locale.
Presiede il Comitato locale.
Coordina le attivita' connesse alla definizione delle liste elettorali per le elezioni provinciali e comunali.
Il Referente locale resta in carica due anni e puo' essere rieletto.
In caso di sue dimissioni o di impedimento permanente, il componente piu' anziano del Comitato locale convoca in via straordinaria il Comitato locale per poter precedere con la nuova elezione e sostituzione.
Ad interim ne esercita le funzioni il componente con la maggiore anzianita' di adesione al Movimento.
 


Art. 15.

L'Amministratore locale

E' nominato dall'Amministratore nazionale, su proposta dell'Amministratore regionale.
Amministra i fondi destinati all'organizzazione locale del Movimento e agisce sulla base di una procura rilasciata all'Amministratore nazionale, secondo quanto deliberato dalla Segreteria nazionale e previsto dal «Regolamento finanziario e contabile».
L'Amministratore locale e' responsabile della gestione amministrativa dei fondi a livello locale e del rispetto delle procedure impartite dall'Amministratore nazionale.
Ha la responsabilita' di redigere i conti preventivi e consuntivi a livello locale nel rispetto delle indicazioni e delle procedure impartite dall'Amministratore nazionale.
La sua azione e' sempre indirizzata alla realizzazione degli obiettivi politici individuati dagli Organi nazionali e territoriali.
L'Amministratore locale resta in carica 3 anni e puo' essere riconfermato.
Puo' essere revocato e sostituito in qualsiasi momento dall'Amministratore nazionale.
 


Art. 16.

Il Comitato regionale

Il Comitato regionale e' un organo collegiale composto dai Referenti locali della Regione (1) secondo i criteri previsti dal «Regolamento degli Organi territoriali».
Il Comitato regionale:
1. nomina tra i suoi membri un Referente regionale;
2. individua le attivita' da svolgere in ambito regionale per attuare la linea politica del Movimento deliberata in sede nazionale;
3. coordina le attivita' svolte in ambito regionale con quelle svolte a livello provinciale.
Il Comitato regionale e' presieduto dal Referente regionale, che ne definisce le convocazioni e l'ordine del giorno.
Si riunisce con cadenza almeno semestrale ovvero qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei suoi membri.
Delibera a maggioranza dei presenti.
Le riunioni sono verbalizzate con indicazione degli interventi e delle decisioni assunte.

(1) Per le Regioni con meno di 3 Province il Comitato regionale e'
identificato con il Comitato locale.
 


Art. 17.

Il Referente regionale

Il Referente regionale rappresenta il Movimento nelle sedi istituzionali e politiche nell'ambito della Regione e assicura la continuita' della linea politica degli Organi nazionali del Movimento su tutto il territorio regionale.
Presiede il Comitato regionale.
Coordina le attivita' connesse alla definizione delle liste elettorali per le elezioni regionali.
Organizza le attivita' propedeutiche alle elezioni politiche ed europee.
Dura in carica 2 anni e puo' essere rieletto.
 


Art. 18.

L'Amministratore regionale

E' nominato dall'Amministratore nazionale.
Amministra i fondi destinati alla struttura regionale e agisce sulla base di una procura rilasciata all'Amministratore nazionale, secondo quanto deliberato dalla Segreteria nazionale e previsto dal «Regolamento finanziario e contabile» del Movimento.
L'Amministratore regionale e' responsabile della gestione amministrativa dei fondi destinati alla Regione e del rispetto delle procedure impartite dall'Amministratore nazionale.
Ha la responsabilita' di redigere i conti preventivi e consuntivi della struttura regionale del Movimento nel rispetto delle indicazioni e delle procedure impartite dall'Amministratore nazionale.
La sua azione e' sempre indirizzata alla realizzazione degli obiettivi politici individuati dagli Organi nazionali e territoriali.
L'Amministratore regionale resta in carica 3 anni e puo' essere riconfermato.
Puo' essere revocato e sostituito in qualsiasi momento dall'Amministratore nazionale.
 


Art. 19.

Organizzazione nazionale

Sono Organi nazionali del Movimento politico Energie PER l'Italia:
a) l'Assemblea nazionale;
b) il Segretario;
c) la Segreteria nazionale;
d) il Comitato nazionale;
e) l'Amministratore nazionale;
f) il Collegio dei probiviri;
g) la Commissione di garanzia.
 


Art. 20.

L'Assemblea nazionale

L'Assemblea nazionale definisce ed indirizza la linea politica del Movimento.
Elegge il segretario, i membri della Commissione di garanzia e quelli elettivi del Comitato nazionale.
Compete altresi' all'Assemblea nazionale modificare il presente statuto, secondo quanto stabilito dal successivo art. 54.
Si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno.
E' convocata dal Segretario su delibera della Segreteria nazionale, che ne stabilisce data, luogo e ordine del giorno.
Puo' essere convocata anche qualora ne faccia formale richiesta almeno un quinto dei Circoli affiliati al Movimento al 31 dicembre dell'anno precedente ed in regola con il numero minimo degli iscritti.
Partecipano all'Assemblea nazionale con diritto di voto:
a) i Delegati locali;
b) i Referenti locali;
c) gli aderenti al Movimento che siano: Parlamentari nazionali o europei, Consiglieri regionali, Presidenti di provincia, Capigruppo nei Consigli provinciali, sindaci delle citta' con oltre 15.000 abitanti; Capigruppo nei Consigli comunali delle citta' Capoluogo di Provincia o con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
d) i componenti degli altri Organi nazionali.
Le modalita' di individuazione dei Delegati locali, le modalita' di svolgimento dell'Assemblea, inclusi i criteri per la costituzione dei seggi e le regole di svolgimento delle votazioni, nonche' le modalita' di gestione delle eventuali controversie in merito sono previste nel «Regolamento dell'Assemblea nazionale».
Le nomine dei Delegati locali rimangono valide anche in caso di eventuale rinvio dell'Assemblea nazionale, purche' la stessa abbia luogo entro l'anno solare.
Il Segretario puo' invitare all'Assemblea nazionale rappresentanti di Associazioni di comune ispirazione ideale con il Movimento politico e personalita' del mondo politico e culturale, che hanno diritto di intervento ma non di voto.
Nel Regolamento dell'Assemblea nazionale sono da prevedersi i seguenti criteri:
a) nelle elezioni che competono all'Assemblea puo' essere autorizzato il voto per acclamazione o per alzata di mano, nel caso di candidati in numero pari o inferiore al numero dei soggetti da eleggere;
b) le delibere sono di norma approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo quanto diversamente previsto nel presente Statuto; il numero legale e' presunto salvo che per le deliberazioni in cui e' espressamente previsto un quorum di presenti o di voti;
c) le elezioni avvengono di norma a scrutinio segreto;
d) l'elezione del Segretario e dei componenti della Commissione di Garanzia avviene tra chi abbia conseguito una maggioranza qualificata di voti;
e) i membri del Comitato nazionale possono essere eletti sulla base di liste.
Il Regolamento dell'Assemblea nazionale definisce:
1) le modalita' di nomina del Presidente dell'assemblea, nonche' di costituzione dell'Ufficio di Presidenza, della commissione verifica poteri e l'individuazione dei componenti dei seggi ed i questori;
2) il numero legale per la validita' delle delibere e gli effetti conseguenti, nonche' le relative modalita' di verifica;
3) le modalita' di documentazione e pubblicita' delle deliberazioni assunte.
 


Art. 21.

Il Segretario

Il Segretario del Movimento politico Energie PER l'Italia e' eletto dall'Assemblea nazionale.
Resta in carica 3 anni e puo' essere rieletto.
Il Segretario dirige il Movimento, assumendone la rappresentanza politica in tutte le sedi istituzionali e politiche.
Ha potere di iniziativa politica ed organizzativa e cura le relazioni con le forze politiche in Italia ed all'estero.
Convoca l'Assemblea nazionale.
Convoca e presiede la Segreteria nazionale ed il Comitato nazionale.
Il Segretario nomina e revoca:
a) i componenti della Segreteria nazionale;
b) gli aderenti Grandi Benefattori delegati al Comitato nazionale.
Con atto motivato in caso di suo impedimento temporaneo, puo' delegare specifiche funzioni affidando l'ordinaria gestione del Movimento ad un membro della Segreteria nazionale.
Puo' avvalersi della collaborazione di esponenti, anche esterni al Movimento, di alto prestigio e rilevanza politica, culturale, professionale e sociale, con il compito di fornire indicazioni e proposte nonche' di elaborare studi ed approfondimenti sui principali temi di carattere politico.
In caso di sue dimissioni o impedimento permanente, la Segreteria nazionale convoca immediatamente l'Assemblea nazionale per provvedere alla sua sostituzione, da tenersi entro 90 giorni.
 


Art. 22.

La Segreteria nazionale

La Segreteria nazionale:
1. da' attuazione alle indicazioni operative del Segretario, secondo gli indirizzi delle deliberazioni dell'Assemblea nazionale e del Comitato nazionale;
2. coordina le attivita' operative del Movimento, inclusi i gruppi parlamentari;
3. approva il conto preventivo ed il rendiconto consuntivo del Movimento politico;
4. nomina i Revisori dei conti;
5. emana tutte le norme regolamentari necessarie per l'attuazione dello statuto.
La Segreteria nazionale e' composta:
a) dal Segretario;
b) dall'Amministratore nazionale;
c) da 11 membri nominati dal Segretario.
I componenti nominati dal Segretario restano in carica 3 anni, mentre gli altri componenti rimangono in carica fino a quando rivestono il ruolo in ragione del quale vi partecipano.
In caso di dimissioni o impedimento permanente di uno dei componenti, il Segretario provvede alla sostituzione.
La Segreteria nazionale delibera a maggioranza, di norma a scrutinio palese, salvo nei casi in cui sia diversamente previsto dal Segretario.
Possono essere invitati alla Segreteria nazionale altri associati del Movimento affinche' riferiscano su fatti o argomenti determinati.
Le riunioni sono verbalizzate con indicazione degli interventi e delle decisioni assunte.
 


Art. 23.

Il Comitato nazionale

Il Comitato nazionale promuove e coordina l'azione politica del Movimento secondo gli indirizzi programmatici espressi dall'Assemblea nazionale.
Elegge il Collegio dei probiviri e, su proposta della Segreteria nazionale, l'Amministratore nazionale, che durano in carica 3 anni.
E' presieduto dal Segretario o da un suo delegato.
Sono membri del Comitato nazionale:
a) il Segretario;
b) i componenti della Segreteria nazionale;
c) gli aderenti al Movimento eletti dall'Assemblea nazionale secondo le modalita' previste dal «Regolamento dell'Assemblea nazionale»;
d) i Referenti regionali;
e) gli aderenti al Movimento eletti alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, al Parlamento europeo;
f) gli aderenti al Movimento che siano Presidenti di Regione, Presidenti di Provincia, Sindaci di Citta' metropolitane;
g) i membri individuati su base annuale dal Segretario entro i Grandi Benefattori, come definiti nel «Regolamento di adesione e affiliazione», in numero massimo di 5.
Partecipano di diritto alle riunioni del Comitato nazionale, senza diritto di voto, i membri del Collegio dei probiviri e i membri della Commissione di garanzia.
Il Segretario puo' invitare al Comitato nazionale rappresentanti di associazioni di comune ispirazione ideale con il Movimento politico e personalita' del mondo politico e culturale, che hanno diritto di intervento ma non di voto.
Le riunioni sono verbalizzate con indicazione degli interventi e delle decisioni assunte.
In caso di perdita della qualita' di aderente o impedimento permanente di un membro elettivo, esso viene sostituito da colui o colei che, nella relativa elezione, sia risultato/a primo dei non eletti.
In caso di parita' di voti, prevale l'anzianita' di iscrizione al Movimento e, in subordine, l'eta' anagrafica.
I membri elettivi del Comitato nazionale rimangono in carica 3 anni.
I membri di diritto rimangono in carica fino a quando rivestono il ruolo in ragione del quale partecipano al Comitato nazionale.
Il Comitato nazionale e' convocato dal Segretario in via ordinaria almeno 2 volte all'anno, nonche' ogni volta che lo richieda almeno un quinto dei suoi componenti.
La richiesta, sottoscritta da tutti gli interessati e corredata dall'ordine del giorno da porre in discussione, deve essere presentata al Segretario del Movimento che fissa la data ed il luogo del Comitato nazionale e provvede alla convocazione entro 60 giorni.
 


Art. 24.

L'Amministratore nazionale

L'Amministratore nazionale ha la legale rappresentanza del Movimento politico di fronte ai terzi ed in giudizio senza alcuna limitazione, per gli atti riferibili agli Organi nazionali, con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
E' responsabile della redazione annuale del conto preventivo e del rendiconto consuntivo del Movimento politico da sottoporre all'approvazione della Segreteria nazionale.
E' responsabile della registrazione e contabilizzazione di tutte le transazioni.
E' abilitato alla riscossione dei contributi previsti dalla legge e della loro correttezza nel rispetto della disciplina vigente in materia di contribuzione volontaria fiscalmente agevolata ed indiretta.
Definisce le norme contabili e regolamentari per coordinare la gestione nazionale con la gestione regionale, tenendo conto anche di quanto previsto dalla normativa relativa ai bilanci dei partiti politici.
Rappresenta in giudizio il Movimento politico e nomina difensori e procuratori.
E' eletto a maggioranza dei presenti dal Comitato nazionale, su proposta della Segreteria nazionale.
Rimane in carica 3 anni e puo' essere rieletto una volta.
 


Art. 25.

Collegio dei probiviri

Il Collegio dei probiviri e' composto da 3 membri effettivi e da 2 membri supplenti eletti dal Comitato nazionale, con il metodo del voto limitato e a scrutinio segreto, secondo le modalita' previste nel «Regolamento dell'Assemblea nazionale».
Possono essere eletti Probiviri solo gli aderenti al Movimento che abbiano almeno 40 anni di eta' e che non facciano parte della Segreteria nazionale o di Organi territoriali e che non ricoprano cariche elettive.
I componenti del Collegio dei probiviri restano in carica 3 anni e possono essere rieletti una volta.
Il Collegio dei probiviri nomina nel suo seno un Presidente ed un Segretario del Collegio.
Il Collegio dei probiviri e' competente a giudicare:
a) le infrazioni disciplinari commesse dagli aderenti, anche nel caso in cui ricoprano cariche nazionali oppure siano Referenti regionali o locali, parlamentari, Presidenti di Regione e di Provincia;
b) i ricorsi relativi alle Assemblee locali;
c) i ricorsi relativi alla conformita' allo statuto degli atti adottati dagli Organi del Movimento nazionali o territoriali;
d) i ricorsi aventi ad oggetto conflitti fra Organi del Movimento, nei casi in cui sia coinvolto un Organo nazionale o territoriale;
e) i ricorsi contro le operazioni elettorali e la proclamazione degli eletti nell'Assemblea nazionale.
In ordine alle decisioni di cui ai precedenti punti il Collegio dei probiviri e' giudice unico, appellabile solo nei confronti della Commissione di garanzia.
Per le infrazioni disciplinari di cui alla precedente lettera a) e' ammessa l'impugnazione per revocazione avanti lo stesso Organo, in relazione a fatti non conosciuti all'epoca del giudizio.
Le riunioni del Collegio sono verbalizzate con indicazione degli interventi e delle decisioni assunte.
In caso di dimissioni o impedimento permanente di uno dei membri effettivi, questi viene sostituito dal membro supplente piu' anziano.
Qualora complessivamente i membri del Collegio fossero meno di 4 si procede ad elezione suppletiva dei componenti mancanti che rimangono in carica fino alla scadenza naturale del Collegio.
 


Art. 26.

Commissione di garanzia

La Commissione di garanzia e' composta da 3 membri effettivi e da 2 membri supplenti, individuati dall'Assemblea nazionale, che rimangono in carica 3 anni.
Possono essere eletti componenti della Commissione di garanzia solo gli aderenti che abbiano almeno 50 anni di eta' e che non facciano parte della Segreteria nazionale o di Organi territoriali e che non ricoprano cariche elettive.
I componenti della Commissione eleggono al proprio interno un Presidente ed un Segretario della commissione.
La Commissione di garanzia e' competente a giudicare in relazione:
a) alla mancata ammissione, alla revoca, alla decadenza della qualita' di aderente al Movimento;
b) all'appello in merito alle decisioni del Collegio dei probiviri.
Le modalita' di nomina della Commissione ed il suo funzionamento sono disciplinate nel «Regolamento dell'Assemblea nazionale».
La Commissione decide a maggioranza dei suoi membri.
Le riunioni della Commissione sono verbalizzate con indicazione degli interventi e delle decisioni assunte.
In caso di dimissioni o impedimento permanente di uno dei membri effettivi, questi viene sostituito dal membro supplente piu' anziano.
Qualora complessivamente i membri del Commissione fossero meno di 3, i membri mancanti vengono individuati fra gli aderenti al Movimento dal Segretario nazionale e rimangono in carica fino alla successiva Assemblea nazionale.
 


Art. 27.

Vigilanza degli Organi sul Movimento

Ogni Organo del Movimento e' tenuto a vigilare sull'osservanza dello Statuto, del codice etico, delle norme regolamentari e sulle disposizioni ed indicazioni fornite in merito al funzionamento del Movimento, segnalando alle strutture preposte eventuali irregolarita'.
A tale riguardo, gli Organi nazionali, anche attraverso strutture dedicate, possono attivare in qualsiasi momento ispezioni sulle articolazioni territoriali del Movimento per verificare la corretta gestione delle operazioni.
 


Art. 28.

Metodi elettorali e validita' delle decisioni

Gli Organi collegiali nazionali e territoriali al fine di garantire la democrazia interna, il pluralismo e il rispetto delle minoranze, assumono decisioni a maggioranza dei presenti, salvo che sia diversamente disposto.
Le elezioni a cariche elettive devono svolgersi a scrutinio segreto, fatto salvo che la totalita' dei presenti decida diversamente. Possono essere utilizzati i seguenti metodi:
a) alzata di mano o acclamazione: per tutte le casistiche di elezioni trattate nel presente statuto, in caso non ci siano obiezioni e il numero dei candidati sia pari o inferiore al numero delle persone da eleggere si puo' sempre procedere per alzata di mano o acclamazione;
b) metodo del voto limitato: i candidati da eleggere non sono raggruppati in liste. Sono eleggibili tutti gli associati, a condizione che le relative candidature siano state avanzate nelle modalita' previste dai relativi Regolamenti attuativi. Ciascun votante puo' indicare sulla scheda i nominativi che intende votare, in numero massimo previsto dai relativi Regolamenti attuativi. Risultano eletti coloro che hanno ricevuto il maggior numero di voti, fino a completamento del numero dei soggetti da eleggere. In caso di parita', viene scelto il candidato con maggiore anzianita' di adesione al Movimento e in caso di ulteriore parita' il piu' anziano d'eta'. Puo' essere previsto il raggiungimento di una soglia minima di voti per considerare valida la votazione. Nel caso in cui nell'organo eletto uno dei due sessi risulti rappresentato per una quota inferiore a un terzo del totale, si procede all'esclusione del meno votato fra gli appartenenti al genere piu' rappresentato, sostituendolo con il piu' votato fra i non eletti appartenente al genere meno rappresentato, fino a quando il genere meno rappresentato non abbia superato la soglia di un terzo del totale. Nel caso in cui per il genere meno rappresentato non ci siano candidati appartenenti al genere meno rappresentato in numero sufficiente, si ripete la votazione limitatamente al numero di seggi che non e' stato possibile ricoprire, considerando candidabili solo appartenenti al genere meno rappresentato;
c) metodo D'Hondt: il metodo presuppone il raggruppamento dei candidati in liste, che devono essere depositate nelle modalita' stabilite nei relativi Regolamenti. L'attribuzione dei seggi e' effettuata dividendo i voti ottenuti da ciascuna lista per divisori interi progressivi, a partire da uno e fino al numero di seggi da attribuire). L'individuazione dei seggi da attribuire a ciascuna lista avviene in relazione ai quozienti piu' alti ottenuti, in ordine decrescente, fino al numero di seggi da attribuire. In caso di parita', viene scelto il candidato con maggiore anzianita' di adesione al Movimento e in caso di ulteriore parita' il piu' anziano d'eta'.
Nella manifestazione di voto, e' possibile utilizzare il voto elettronico certificato.
 


Art. 29.

Rinvio ad altre norme

Per tutto cio' che non e' previsto espressamente in questa parte dello statuto provvede la Segreteria nazionale con appositi Regolamenti.
 

Art. 30.

Incompatibilita'

La Segreteria nazionale emana nel Regolamento di adesione ed affiliazione le norme sulle incompatibilita' fra le cariche del Movimento e gli incarichi istituzionali e di rappresentanza esterna.
 


Art. 31.

Determinazione e presentazione delle candidature
nelle elezioni politiche

Le liste dei candidati relative alle elezioni politiche nazionali ed europee vengono definite dalla Segreteria nazionale, sentiti i Referenti territoriali.
La presentazione delle candidature e dei contrassegni elettorali puo' avvenire per mezzo di procuratori speciali nominati dall'Amministratore nazionale.
 


Art. 32.

Determinazione e presentazione delle candidature
nelle elezioni regionali, provinciali e comunali

a) Elezioni regionali:
la candidatura a Presidente di Regione e' di competenza della Segreteria nazionale, sentiti i Referenti territoriali.
Le liste dei candidati alle elezioni dei Consigli regionali sono proposte dal Referente regionale, sentito il Comitato regionale.
b) Elezioni provinciali (2) :
le candidature a Presidente di Provincia sono di competenza della segreteria Nazionale, sentiti i Referenti territoriali.
La scelta dei candidati in lista alle elezioni provinciali e' affidata al Referente locale, sentito il Referente regionale e il Comitato locale.
c) Elezioni comunali: la scelta dei candidati in lista alle elezioni comunali e' affidata come segue.
Comuni fino a 15.000 abitanti: al Referente locale;
Comuni tra 15.000 e 50.000 abitanti:
al Comitato locale sentito il Referente regionale, per le candidature a sindaco;
al Comitato locale su proposta del Referente locale, per le candidature a consigliere comunale;
Comuni con oltre 50.000 abitanti (diversi dalle citta' metropolitane):
al Referente regionale, sentito il Referente locale, per le candidature a sindaco;
al Comitato locale su proposta del Referente locale, per le candidature a consigliere comunale;
Citta' metropolitane:
alla Segreteria nazionale, sentito il Referente regionale ed il Referente locale, per le candidature a sindaco;
al Referente regionale, sentito il Referente locale, per le candidature a consigliere comunale o a consigliere circoscrizionale.
Alla Segreteria nazionale spetta l'approvazione finale preventiva delle liste prima della loro presentazione ufficiale.
La presentazione delle candidature e dei contrassegni elettorali in sede locale avviene per mezzo di procuratori speciali nominati dall'Amministratore nazionale.

(2) Comprese le Province autonome di Trento e Bolzano.
 

Art. 33.

Finanziamento delle attivita' del Movimento politico
Energie PER l'Italia

Le attivita' del Movimento possono essere finanziate da:
a. contributi volontari degli aderenti, degli affiliati o di terzi, inclusi lasciti, donazioni e liberalita';
b. contributi degli eletti nelle assemblee rappresentative;
c. contribuzione pubblica derivante dall'imposta sul reddito delle persone fisiche;
d. ogni altra attivita' di raccolta ammessa dalla legge.
L'ammontare dei contributi dovuti dai destinatari di cariche elettive e' stabilito dalla Segreteria nazionale sentito l'Amministratore nazionale.
La Segreteria nazionale determina i criteri di ripartizione delle risorse fra gli Organi nazionali e territoriali del Movimento e approva il piano di distribuzione predisposto dall'Amministratore nazionale.
La normativa di carattere generale ed i criteri di ripartizione delle risorse tra gli organi territoriali del Movimento politico sono riportati nel «Regolamento degli Organi territoriali».
Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 148 TUIR, comma 8, e' stabilito:
a. il divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
b. l'obbligo di devolvere il patrimonio del Movimento, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalita' analoghe o ai fini di pubblica utilita', sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
 


Art. 34.

Funzioni dell'Amministratore nazionale

L'Amministratore nazionale:
1. svolge e coordina le attivita' necessarie per la corretta gestione amministrativa del Movimento;
2. esegue le delibere della Segreteria nazionale relative alla gestione amministrativa ordinaria e straordinaria;
3. puo' compiere tutte le operazioni bancarie, compresa la nomina di procuratori, l'accensione di mutui e le richieste di affidamento;
4. effettua pagamenti, incassa crediti;
5. puo' rinunciare a diritti e sottoscrivere transazioni;
6. provvede alla riscossione dei contributi pubblici o comunque dovuti per legge;
7. predispone le procedure per la redazione dei conti, per la raccolta dei fondi e per tutto cio' che ritenga opportuno per la corretta amministrazione del Movimento sia a livello centrale che a livello di Organi territoriali, fornendo le relative indicazioni;
8. predispone annualmente il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo e li presenta alla Segreteria nazionale per l'approvazione, che viene deliberata non prima del decimo giorno successivo al loro ricevimento. Nel periodo compreso tra la presentazione e l'approvazione, tali documenti sono resi disponibili alla consultazione presso la sede del Movimento agli associati che ne facciano richiesta alla Segreteria nazionale;
9. predispone il piano generale di distribuzione delle risorse tra Organi nazionali e territoriali secondo i criteri determinati dalla Segreteria nazionale e dalle norme indicate nel «Regolamento degli organi territoriali»;
10. gestisce i fondi destinati alle campagne elettorali e predispone gli ulteriori rendiconti eventualmente richiesti dalla legge;
11. sottopone con cadenza trimestrale alla Segreteria nazionale una relazione in ordine all'attuazione delle funzioni di cui al presente articolo, e degli atti a cio' relativi. Tale relazione dev'essere approvata dalla Segreteria nazionale e quindi resa pubblica, anche per via telematica, sul sito del Movimento, entro una settimana dalla sua approvazione.
L'Amministratore nazionale e' il solo autorizzato, in sede nazionale e locale, al deposito delle candidature e all'utilizzo del contrassegno elettorale, svolgendo tale funzione anche per mezzo di procuratori speciali all'occorrenza nominati.
 


Art. 35.

Revisori contabili

I Revisori contabili sono nominati dalla Segreteria nazionale.
E' richiesta la qualifica di Revisore contabile iscritto all'apposito registro.
I Revisori contabili durano in carica 3 anni e possono ricevere l'incarico anche piu' volte consecutivamente.
 


Art. 36.

Autonomia amministrativa degli Organi territoriali

Gli Organi territoriali hanno autonomia amministrativa e negoziale nei limiti delle attivita' riguardanti l'ambito territoriale di appartenenza e ne sono legalmente responsabili.
Ogni Organo territoriale, anche se dotato di autonomia amministrativa e negoziale, e' tenuto ad uniformarsi alle indicazioni dell'Amministratore nazionale, anche con riferimento alla redazione dei conti preventivi e consuntivi.
Ogni previsione di spesa deve essere sempre accompagnata dall'indicazione della fonte di finanziamento.
Gli Organi nazionali non rispondono dell'attivita' negoziale svolta in ambito locale dagli Organi territoriali e delle relative obbligazioni.
I membri degli Organi territoriali rispondono personalmente delle obbligazioni assunte.
E' in ogni caso esclusa la facolta' di stipulare i seguenti atti, anche attraverso procura conferita agli Amministratori regionali e locali:
a. compravendita di beni immobili;
b. compravendita di titoli (titoli di Stato, obbligazioni, azioni e simili);
c. costituzione di societa';
d. acquisto di partecipazioni in societa' gia' esistenti;
e. concessioni di prestiti;
f. contratti di mutuo;
g. rimesse di denaro all'estero;
h. apertura di conti correnti all'estero o in valuta;
i. acquisto di valuta;
j. richiesta e rilascio di avallo fidejussioni o altra forma di garanzia.
E' inoltre sempre esclusa dai poteri dei rappresentanti locali la presentazione delle candidature e dei contrassegni elettorali, attivita' di competenza esclusiva dell'Amministratore nazionale il quale agisce per mezzo di procuratori speciali.
Il mancato rispetto delle disposizioni dell'Amministratore nazionale e' motivo di azione disciplinare nei confronti dei singoli e puo' comportare, nei casi piu' gravi, il commissariamento dell'Organo.
 

Art. 37.

Denominazione circoli «Energie PER l'Italia»

Possono utilizzare la denominazione di Circoli «Energie PER l'Italia» ed i relativi elementi grafici distintivi solo le associazioni in possesso dei requisiti previsti, che facciano richiesta alla Segreteria nazionale e siano riconosciute idonee in base al «Regolamento di adesione ed affiliazione».
Il riconoscimento comporta l'affiliazione al Movimento politico.
I Circoli sono dotati di autonomia organizzativa, economico-patrimoniale, finanziaria, amministrativa e negoziale.
 


Art. 38.

Caratteristiche per l'affiliazione e riconoscimento

Per essere affiliati al Movimento politico Energie PER l'Italia, i Circoli devono avere la forma di Associazioni Non Riconosciute, con statuto avente caratteristiche fondamentali allineate al modello approvato dalla Segreteria nazionale, che abbiano adottato il codice etico del Movimento e siano in linea con i requisiti previsti dal Regolamento di adesione ed affiliazione.
La domanda di affiliazione comporta l'accettazione delle norme contenute nel presente statuto, del codice etico del Movimento e la giurisdizione del Collegio dei probiviri e della Commissione di garanzia.
I Circoli devono:
a) essere libere associazioni di cittadini che si propongono di sviluppare iniziative culturali sociali e politiche volte alla diffusione degli ideali del Movimento;
b) consentire la massima liberta' di adesione e di dibattito politico interno;
c) avere almeno 10 associati.
I Circoli con meno di 10 aderenti hanno 6 mesi di tempo dalla data della domanda di affiliazione per integrare il numero minimo richiesto, pena la loro revoca.
L'affiliazione dei Circoli ed il loro riconoscimento avvengono ad opera della Segreteria nazionale previa istruttoria a cura del Referente locale, secondo le modalita' previste dal «Regolamento di adesione e affiliazione».
 


Art. 39.

Partecipazione al Movimento politico Energie PER l'Italia

Per poter svolgere attivita' politica locale, coloro che aderiscono al Movimento politico Energie PER l'Italia pur non appartenendo ad alcun Circolo affiliato o altra associazione, comunita' o comitato di cittadini affiliato, sono tenuti, nel termine stabilito dalla Segreteria nazionale, ad associarsi ad un Circolo energie PER l'Italia.
 


Art. 40.

Attivita'

L'affiliazione del Circolo comporta l'accettazione della linea politica deliberata dagli Organi nazionali e territoriali del Movimento e l'accettazione del coordinamento delle proprie iniziative, aventi valenza politica, da parte degli esponenti degli organismi territoriali di Energie PER l'Italia, anche attraverso i meccanismi autorizzativi previsti dal «Regolamento di adesione e affiliazione».
Pur essendo dotati di autonomia economico-patrimoniale, finanziaria, amministrativa e negoziale ed i soli legalmente responsabili per gli atti da essi compiuti, nella loro gestione amministrativa i Circoli sono tenuti ad uniformarsi alle indicazioni dell'Amministratore nazionale.
Il mancato rispetto delle disposizioni dell'Amministratore nazionale e' motivo di azione disciplinare nei confronti del responsabile di Circolo e puo' comportare la revoca dell'affiliazione.
L'adesione ad Energie PER l'Italia autorizza gli Organi nazionali e territoriali del Movimento ad effettuare verifiche ed ispezioni presso i Circoli per accertare la corretta gestione delle attivita' e la coerenza delle condotte con i principi e le regole del Movimento.
 


Art. 41.

Revoca dell'affiliazione

L'affiliazione puo' essere revocata per la perdita delle caratteristiche oggettive necessarie per l'affiliazione o in seguito a procedimento disciplinare, in capo al Circolo stesso o, in gravi motivi, al suo responsabile.
Nel primo caso la Segreteria nazionale, constatata la perdita di una o piu' caratteristiche fondamentali del Circolo affiliato, comunica la revoca dell'affiliazione al Circolo interessato.
Il provvedimento di revoca puo' essere impugnato con ricorso al Collegio dei probiviri.
Nel caso di procedimento disciplinare la revoca dell'affiliazione e' pronunciata dal Collegio dei probiviri.
La revoca dell'affiliazione determina l'immediata decadenza dal diritto di uso della denominazione Circoli energie per l'Italia e di tutte le relative rappresentazioni grafiche.
Le decisioni di revoca sono appellabili avanti alla Commissione di garanzia.
 


Art. 42.

Motivi di revoca dell'affiliazione

Sono considerati gravi motivi comportanti la revoca dell'affiliazione:
a) lo svolgimento di attivita' illecite nella sede del Circoli o in occasione di manifestazioni o altre attivita' organizzate dal Circoli o alle quali il Circolo partecipi o che comunque coinvolgano l'immagine del Movimento;
b) la violazione dei principi indicati nel presente statuto, nel codice etico del Movimento e dei Regolamenti attuativi;
c) tutti i comportamenti in contrasto con gli interessi politici del Movimento, come lo svolgimento di attivita' in favore di altre formazioni politiche o di candidati non appartenenti alle liste o ai gruppi Energie PER l'Italia.
 


Art. 43.

Controversie

Sono devolute al giudizio del Collegio dei probiviri le controversie fra Circoli che comportino un interesse specifico del Movimento e le controversie fra Circoli e movimento politico.
Le decisioni sono appellabili dinnanzi alla Commissione di garanzia.
Si applicano al riguardo le norme contenute nella sezione 6 dello statuto.
 


Art. 44.

Affiliazione di altre entita'

La Segreteria nazionale puo' deliberare l'affiliazione di altre associazioni, comunita' e comitati di cittadini, vicini al Movimento politico Energie PER l'Italia, purche' presentino, in linea di massima, le stesse caratteristiche richieste per l'affiliazione dei Circoli: i soci di tali associazioni acquisiscono, nei confronti del Movimento politico, i medesimi diritti e doveri dei soci dei Circoli energie PER l'Italia.
Ai fini dell'attivita' associativa del Movimento, l'Associazione affiliata partecipa alle attivita' associative come Circolo nella Provincia ove ha la sua sede legale attraverso un proprio rappresentante il cui ruolo e' da intendersi equiparato al Responsabile di circolo.
 

Art. 45.

Giurisdizione

Gli associati del Movimento, i rappresentanti dei Circoli energie PER l'Italia e delle altre associazioni riconosciute dal Movimento, sono tenuti a ricorrere al Collegio dei probiviri in caso di controversie riguardanti:
a) l'attivita' del Movimento;
b) l'applicazione dello statuto e dei Regolamenti attuativi;
c) i rapporti del Movimento con i circoli e con le associazioni riconosciute, nonche' i rapporti tra essi.
La competenza a decidere sulle controversie in merito all'assunzione della qualifica di associato, nonche' alla sua eventuale decadenza e' devoluta direttamente alla Commissione di garanzia.
 


Art. 46.

Decisioni del Collegio dei probiviri e relativa impugnazione

Il Collegio dei probiviri decide a maggioranza dei suoi membri.
Le decisioni del Collegio dei probiviri sono impugnabili avanti alla Commissione di garanzia.
 


Art. 47.

Procedimento disciplinare

Ogni aderente o affiliato che ritenga sia stata violata una norma dello statuto, del codice etico del Movimento o di una disposizione regolamentare ovvero che sia stata commessa una infrazione disciplinare o un atto comunque lesivo della integrita' morale del Movimento o degli interessi politici dello stesso, puo' promuovere con ricorso scritto il procedimento disciplinare nei confronti del presunto responsabile (inclusi rappresentanti di Circoli o di associazioni riconosciute dal Movimento) avanti al Collegio dei probiviri.
Il procedimento disciplinare deve svolgersi nel rispetto delle regole del contraddittorio e del diritto di difesa, secondo la normativa regolamentare approvata dalla Segreteria nazionale.
Il procedimento disciplinare non puo' durare oltre 30 giorni.
Il termine per le impugnazioni innanzi alla Commissione di garanzia e' di 10 giorni dalla comunicazione della decisione all'interessato.
Le decisioni vengono depositate presso la Segreteria del Collegio e ciascun membro del Comitato nazionale puo' prenderne visione.
 


Art. 48.

Misure disciplinari

Le misure disciplinari sono:
a) il richiamo;
b) la sospensione dall'esercizio dei diritti di aderente o affiliato al Movimento;
c) l'espulsione;
d) la revoca dell'affiliazione nel caso di infrazione commessa da Circoli energie per l'Italia (o altra entita' riconosciuta dal Movimento).
Il richiamo e' inflitto per fatti di lieve entita'.
La sospensione e' inflitta per gravi mancanze, oppure in caso di recidiva o in caso di svolgimento di attivita' contrastanti con le direttive degli Organi del Movimento qualora cio' non comporti l'espulsione e comporta la sospensione dagli incarichi eventualmente ricoperti all'interno del Movimento e l'invito a dimettersi da eventuali cariche ricoperte su designazione del Movimento.
L'espulsione e' inflitta per infrazioni gravi alla disciplina del Movimento o per indegnita' morale o politica.
Equivale all'espulsione la revoca dell'affiliazione di un Circolo (o di altra entita' riconosciuta dal Movimento).
Tutte le misure disciplinari sono comunicate per iscritto agli interessati.
Il provvedimento di espulsione o di revoca dell'affiliazione e' reso pubblico all'interno del Movimento.
 


Art. 49.

Altri ricorsi

I ricorsi in tutte le materie di competenza del Collegio dei probiviri possono essere presentati da qualunque aderente al Movimento e vi abbia diretto interesse personale o quale rappresentante di un Circolo o altro affiliato.
I ricorsi devono essere presentati per iscritto alla Segreteria del Collegio entro 30 giorni dall'evento oggetto della controversia o da quando sarebbe stato possibile averne notizia, salvo che sia diversamente disposto.
I ricorsi per nullita' delle Assemblee devono essere presentati, anche a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata PEC, entro 10 giorni dalla data dell'Assemblea, a pena di decadenza.
La Segretaria nazionale approva il Regolamento relativo alla procedura da adottare per la presentazione e decisione dei ricorsi, nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.
 


Art. 50.

Commissariamento

Ove siano ravvisati gravi motivi, la Segretaria nazionale puo' sciogliere qualsiasi Organo territoriale del Movimento, nominando un commissario per il tempo necessario alla ricostituzione dell'Organo.
Sono da considerarsi «gravi motivi» l'impossibilita' di funzionamento di un Organo collegiale, la commissione di gravi irregolarita' di carattere amministrativo e la manifesta inadeguatezza a conseguire gli obiettivi preposti.
In casi gravi ed urgenti, il segretario - direttamente o tramite delega ad un membro della Segretaria nazionale - puo' adottare in via immediata provvedimenti temporanei di commissariamento, da convalidarsi a cura della Segretaria nazionale nella prima riunione successiva all'emissione del provvedimento.
 


Art. 51.

Sospensione dall'attivita' del Movimento

In casi di particolare gravita' il segretario o un membro della Segreteria nazionale da esso delegato, puo' decidere in via immediata di sospendere un aderente al Movimento o un Circolo dall'attivita' del Movimento.
In tal caso e' aperto d'ufficio un procedimento innanzi al Collegio dei probiviri.
Il giudizio definitivo dovra' essere emesso entro 3 mesi dalla sospensione.
I provvedimenti di sospensione dovranno essere convalidati dalla Segreteria nazionale nella prima riunione successiva all'emissione del provvedimento.
 


Art. 52.

Chiusura dei circoli

Qualora in un Circolo il numero degli aderenti scenda sotto il minimo previsto, la Segreteria nazionale ne da' immediata comunicazione al Referente locale di riferimento, il quale provvede nel termine massimo di 6 mesi - se nel frattempo non si sia ricostituito il numero minimo di aderenti necessario - a chiudere il relativo Circolo.
 

Art. 53.

Potere regolamentare della Segreteria nazionale

La Segreteria nazionale emana tutte le norme regolamentari necessarie per l'esecuzione dello statuto.
 


Art. 54.

Modifiche statutarie

Le modifiche statutarie sono di competenza dell'Assemblea nazionale, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 1, ultimo comma.
Le delibere sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti purche' costituiscano almeno i due terzi degli aventi diritto al voto.
 


Art. 55.

Norme di riferimento

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice civile, nonche' le altre disposizioni di legge applicabili.
Il presente statuto e' interpretato e regolato secondo la legge italiana e per ogni controversia e' esclusivamente competente il Foro di Milano.
Sezione 8 - Norme transitorie

I. Per «periodo transitorio» si intende il periodo fino al 31 dicembre 2019.
II. I soci fondatori del Movimento nominano all'atto della sua costituzione il segretario, che rimane in carica per tutto il periodo transitorio e che nomina e revoca l'Amministratore nazionale. Fino alla nomina dell'Amministratore nazionale, le sue funzioni sono svolte dal Segretario nazionale.
III. Entro il termine del periodo transitorio, il Segretario, su delibera della Segreteria nazionale, indice la prima Assemblea nazionale ordinaria.
IV. Fino alla prima Assemblea nazionale ordinaria, una volta nominata, la Segreteria nazionale avra' facolta' di nominare o di integrare, anche in deroga con quanto previsto dal presente statuto, tutti gli Organi del Movimento a qualsiasi livello.
V. Nel periodo transitorio, la Segreteria nazionale e' autorizzata ad apportare le ulteriori modifiche allo statuto che si rendessero necessarie, anche su richiesta della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici - per l'iscrizione del Movimento politico Energie PER l'Italia al registro dei partiti politici previsto dal decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con legge 21 febbraio 2014, n. 13.
VI. Nel periodo transitorio, e' facolta' della Segreteria nazionale confermare ovvero revocare l'affiliazione al Movimento dei circoli Energie PER l'Italia gia' costituiti prima dell'entrata in vigore del presente statuto e delle disposizioni ad esso correlate per la sua attuazione; i Circoli per cui venga confermata l'affiliazione dovranno in ogni caso attenersi alle regole del Movimento.
 
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