Gazzetta n. 298 del 22 dicembre 2017 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 6 dicembre 2017 |
Revoca dell'amministratore unico della «Uria - societa' cooperativa», in Ischitella e nomina del commissario governativo. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali
Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazione ed integrazioni; Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4 secondo comma; Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013 «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»; Viste le risultanze del verbale di revisione ordinaria disposta nei confronti della societa' cooperativa «Uria - Societa' Cooperativa», con sede in Ischitella (FG) conclusa in data 8 maggio 2017 e del successivo accertamento ispettivo concluso in data 20 luglio 2017 con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale cui all'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; Tenuto conto che dalle risultanze ispettive e' emerso che la cooperativa era stata diffidata a sanare nel termine di 30 giorni le irregolarita' riscontrate in sede ispettiva ma che, in sede di accertamento, talune gravi irregolarita' risultavano non sanate e piu' precisamente: non risulta istituito il registro delle deliberazioni dell'amministratore unico; non risulta effettuato il versamento ai fondi mutualistici del 3% sull'utile d'esercizio riferito agli anni 2014 e 2015 ai sensi dell'art. 11, legge n. 59/92; non risulta effettuato il versamento del contributo di revisione per il biennio 2015/2016, comprensivo di sanzioni ed interessi; il valore del capitale sociale esposto nel bilancio d'esercizio 2016 non corrisponde alle quote sottoscritte e versate dai soci presenti nel relativo libro; i bilanci relativi agli esercizi 2014, 2015 e 2016 non indicano l'esatto importo da destinare quale quota del 3% degli utili ai fondi mutualistici; inoltre non e' stato fornito alcun chiarimento in merito ai tre soci fondatori che non svolgono alcun tipo di attivita' lavorativa, mentre quattro ex soci, usciti dalla compagine sociale, risultano essere ancora occupati; Vista la nota 369333, trasmessa in data 11 settembre 2017, con la quale e' stato comunicato l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-sexiesdecies del codice civile, che e' risultata correttamente consegnata nella casella di posta elettronica certificata della cooperativa; Considerato che non sono pervenute controdeduzioni a seguito della comunicazione di avvio del procedimento; Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; Considerata la specifica peculiarita', della procedura di gestione commissariale, disposta ai stinsi dell'art. 2545-sexiesdecies del codice civile che prevede che l'autorita' di' vigilanza, in caso di irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli amministratori e ne affidi la gestione ad un commissario determinando poteri e durata dell'incarico; Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide sul principio di autodeterminazione della cooperativa, viene disposto di prassi per un periodo di sei mesi, salvo eccezionali motivi di proroga; Tenuto conto, altresi', che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestivita' nel subentro nella gestione affinche' il professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente e proceda rapidamente alla sua regolarizzazione; Ritenuto opportune, quindi, scegliere il nominativo del commissario nell'ambito dei soggetti iscritti nella banca dati del Ministero, articolata su base regionale, sulla base delle attitudini professionali e dell'esperienza come risultanti dai relativi curricula e dalla disponibilita' all'assunzione dell'incarico preventivamente acquisita, al fine di garantire una tempestiva ed efficace assunzione di funzioni da parte del professionista prescelto, funzionale alle specificita' della procedura come sopra illustrata; Considerato che non si provvede alla preliminare acquisizione del parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 4, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, a tutt'oggi non ricostituito ne' operativo atteso che le ragioni che rendono urgente il subentro del commissario governativo nella gestione dell'ente non esultano conciliabili con i tempi del rinnovo del Comitato medesimo; Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal curriculum vitae del dott. Gianluca Testa;
Decreta:
Art. 1
L'Amministratore unico della societa' cooperativa «Uria - Societa' Cooperativa», con sede in Ischitella (FG), c.f. 03968360713, costituita in data 23 giugno 2014, e' revocato. |
| Art. 2
Il dott. Gianluca Testa, nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 19 maggio 1981 (c.f. TSTGLC81E19H926Y), domiciliato in Torremaggiore (FG), via Enrico Berlinguer n. 20, e' nominato commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di 6 mesi a decorrere dalla data del presente decreto. |
| Art. 3
Al nominato commissario governativo sono attribuiti i pareri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovra' provvedere alla regolarizzazione dell'Ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di' revisione, cui si rinvia. |
| Art. 4
Il compenso spettante al commissario governativo sara' determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente provvedimento potra' essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale. Roma, 6 dicembre 2017
Il direttore generale: Moleti |
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