Gazzetta n. 298 del 22 dicembre 2017 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 ottobre 2017
Determinazione delle quote previste dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 - Anno 2015.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale;
Visto l'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale, che stabilisce la compensazione dei trasferimenti soppressi con compartecipazioni regionali all'imposta sul valore aggiunto, con l'aumento della compartecipazione all'accisa sulle benzine e con l'aumento dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF;
Visto l'art. 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo che prevede l'istituzione di una compartecipazione delle Regioni a statuto ordinario all'I.V.A.;
Visto altresi' il comma 4 del medesimo art. 2 che stabilisce che la predetta quota di compartecipazione all'I.V.A. e' rideterminata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministro dell'economia e delle finanze), sentito il Ministero della sanita' (ora Ministero della salute);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2017, con il quale, ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2, del predetto decreto legislativo n. 56 del 2000, si e' provveduto a rideterminare per il 2015 la compartecipazione regionale all'I.V.A. nella misura del 61,69 per cento del gettito I.V.A. complessivo realizzato nel 2013, al netto di quanto devoluto alle Regioni a statuto speciale e delle risorse UE;
Visto l'art. 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 che al comma 2, lettera a), prevede l'abrogazione del comma 12 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
Visto l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, che, nel rinviare all'anno 2018 i meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali come disciplinati dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, ha confermato fino all'anno 2017 i criteri di determinazione dell'aliquota di compartecipazione all'IVA come disciplinati dal decreto legislativo n. 56 del 2000;
Considerata la necessita' di procedere alla ripartizione della compartecipazione all'IVA per l'anno 2015, rinviando al successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri lo sviluppo triennale delle quote di cui sopra, subordinatamente al riadeguamento delle aliquote cosi' come previsto dall'art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 56 del 2000;
Visto l'art. 7 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 che istituisce il Fondo perequativo nazionale e stabilisce i criteri per le assegnazioni alle Regioni;
Visto l'accordo siglato dai Presidenti delle Regioni a statuto ordinario a Villa San Giovanni (RC) in data 21 luglio 2005, con il quale le Regioni concordano nuovi criteri di ripartizione per superare le criticita' rilevate in occasione della predisposizione del precedente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 maggio 2004, relativo all'anno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2004 e successivamente impugnato davanti al Tribunale amministrativo regionale Lazio;
Visti i commi 319 e 320 dell'art. 1 della legge finanziaria 23 dicembre 2005, n. 266, con i quali sono state apportate modifiche legislative al richiamato decreto legislativo n. 56 del 2000 al fine di recepire i criteri concordati in occasione dell'Accordo di cui al punto precedente, prevedendo una riduzione annua dell'1,5 per cento della quota del fondo di cui all'art. 7, comma 3, del decreto legislativo n. 56 del 2000, ed e' stata, altresi', prevista la possibilita' di apportare modifiche alle specifiche tecniche dell'allegato A) al medesimo decreto;
Visto l'art. 1, comma 52, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che prevede che la ripartizione delle risorse rivenienti dalle riduzioni annuali di cui all' art. 1, comma 320, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, puo' essere effettuata anche sulla base di intese tra lo Stato e le Regioni, concluse in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
Visti i correttivi approvati all'unanimita' dai Presidenti delle Regioni nella seduta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 26 maggio 2016;
Visti i dati ISTAT relativi ai consumi finali delle famiglie a livello regionale per gli anni 2011, 2012 e 2013, consumi la cui media e' utilizzata come indicatore di base imponibile per l'attribuzione della compartecipazione regionale all'I.V.A.;
Vista l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 25 maggio 2017;
Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero della salute;

Decreta:

Art. 1

Quota di compartecipazione all'I.V.A.

Le quote di compartecipazione all'I.V.A. di ciascuna Regione, di cui all'art. 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, per l'anno 2015 sono stabilite nelle misure indicate nella tabella A), facente parte integrante del presente decreto.
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Quota di concorso alla solidarieta' interregionale

Le quote di concorso alla solidarieta' interregionale, di cui all'art. 2, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, per l'anno 2015 sono stabilite, per ciascuna Regione, sulla base dei criteri previsti dall'art. 7 del medesimo decreto legislativo, nelle misure indicate nella tabella B), facente parte integrante del presente decreto.
 
Art. 3

Quote assegnate a titolo di fondo perequativo nazionale

Le quote da assegnare a titolo di fondo perequativo nazionale, di cui all'art. 2, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, per l'anno 2015 sono stabilite per ciascuna Regione, sulla base dei criteri previsti dall'art. 7, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nelle misure indicate nella tabella C), facente parte integrante del presente decreto.
 
Art. 4

Somme da ripartire alle Regioni

Le somme risultanti a favore di ciascuna Regione, ai sensi dell'art. 2, comma 4, lettera d), del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, sono stabilite nell'ammontare complessivo di euro 63.427.054.007 per l'anno 2015 e sono ripartite nelle misure indicate nella tabella D), facente parte integrante del presente decreto.
 
Art. 5

Erogazioni alle Regioni

Il Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, in conformita' ai correttivi decisi dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, eroga a ciascuna Regione le somme di cui all'allegata tabella E), facente parte integrante del presente decreto, per il complessivo ammontare di euro 63.427.054.007.
Il presente decreto sara' inviato agli Organi di controllo in base alle vigenti norme e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 ottobre 2017

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
La Sottosegretaria di Stato
Boschi
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2017 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 2300
 
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