Gazzetta n. 299 del 23 dicembre 2017 (vai al sommario)
LEGGE 4 dicembre 2017, n. 198
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo all'attuazione di un servizio di autostrada ferroviaria tra l'Italia e la Francia, fatto a Lussemburgo il 9 ottobre 2009.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo all'attuazione di un servizio di autostrada ferroviaria tra l'Italia e la Francia, fatto a Lussemburgo il 9 ottobre 2009.
 

Allegato
Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica francese relativo all'attuazione di un servizio di
autostrada ferroviaria tra l'Italia e la Francia

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese, qui di seguito denominati le Parti,
Convinti della necessita' di alleggerire il traffico sugli assi stradali e le zone sensibili, in particolare nell'attraversamento delle Alpi, mediante il trasferimento dei veicoli pesanti dalla strada verso la ferrovia;
Considerando l'interesse di promuovere il trasporto ferroviario come modo di trasporto complementare al trasporto stradale in una logica di gestione del territorio e di trasporto sostenibile;
Avendo realizzato investimenti tali da migliorare l'asse ferroviario internazionale Digione-Modane-Torino (messa a sagoma GB1, aumento della capacita' della linea, potenziamento della sicurezza, riqualificazione delle opere civili);
Convinti che i sistemi di autostrada ferroviaria costituiscano un'integrazione indispensabile all'offerta di trasporto combinato ferro-strada dedicato ai container marittimi ed alle casse mobili;
Traendo insegnamento dal servizio sperimentale di autostrada ferroviaria alpina e convinti che lo sviluppo ed il proseguimento di un servizio di autostrada ferroviaria su tale asse contribuiranno ad accrescere l'efficacia della catena del trasporto;
Tenendo conto del libro bianco della Commissione europea del 12 settembre 2001 «La politica europea dei trasporti alle soglie del 2010, l'ora delle scelte»;
Considerando le decisioni intervenute in occasione degli incontri bilaterali tra i Ministri italiani dei trasporti e delle infrastrutture ed il Ministro francese dei trasporti dell'11 luglio 2006 e del 24 novembre 2006 (vertice di Lucca) e tra i Ministri italiano e francese dei trasporti del 24 aprile 2007;
Considerando la dichiarazione ministeriale sull'autostrada ferroviaria alpina del 27 novembre 2007 dei Ministri italiano e francese dei trasporti;
Considerando il Memorandum d'intesa del 24 febbraio 2009 dei Ministri italiano e francese incaricati dei trasporti relativo al servizio di autostrada ferroviaria italo-francese attraverso il traforo del Moncenisio;
Hanno convenuto quanto segue;

Articolo 1.
Oggetto

1. Dopo avere sperimentato un servizio di autostrada ferroviaria alpina ed essersi accordate sulle sue potenzialita' di sviluppo, la sua pertinenza ed il suo contributo allo sviluppo sostenibile, le Parti desiderano proseguire tale servizio di autostrada ferroviaria in continuita' con il servizio sperimentale, con l'obiettivo di evitare l'interruzione del servizio, tendendo verso la sua autonomia finanziaria. Il presente accordo ha per oggetto la definizione delle condizioni di realizzazione, tra l'Italia e la Francia, di un servizio di autostrada ferroviaria italo-francese che utilizzi l'asse ferroviario del traforo del Moncenisio (tunnel del Frejus), assicurandone l'attuazione ed il monitoraggio.
2. Il servizio di' autostrada ferroviaria italo-francese oggetto del presente accordo sta ad indicare un'offerta di trasporto intermodale tra l'Italia e la Francia, la quale consiste nel trasportare, su un percorso principale ferroviario, dei complessi di veicoli stradali pesanti e/o dei rimorchi non accompagnati e presenta un cadenzamento appropriato al fine di rispondere alle esigenze dei trasportatori stradali e dei loro caricatori ed una frequenza tale da assicurare un trasferimento modale significativo, senza distorsione di concorrenza contraria all'interesse comune, nel rispetto delle regole per la sicurezza ferroviaria.
Tale servizio, il quale colleghera' nella fase iniziale le Regioni Piemonte e Rodano-Alpi, utilizzando i terminali di Orbassano ed Aiton, dovra' essere accessibile ai trasporti di merci pericolose. Il servizio prendera' il via al termine dei lavori di adeguamento della sagoma del traforo ferroviario del Moncenisio (tunnel del Frejus) e di collocamento in capacita' della linea. Sara' prevista la possibilita' di utilizzare altri terminali allo scopo di migliorare la flessibilita' e la competitivita' del servizio e di allungare i tragitti.
3. In sede di procedura, sara' opportuno, in particolare:
far conoscere le esigenze dei Governi in termini di frequenza e di prestazioni del servizio;
definire, all'occorrenza, il livello e le modalita' di eventuale concessione delle sovvenzioni necessarie e dei contributi dei Governi a sostegno del servizio.

Articolo 2.
Diritti ed obblighi delle Parti

Le Parti si impegnano ad autorizzare la realizzazione di un servizio di autostrada ferroviaria italo-francese gestito da una o piu' imprese (qui di seguito denominate «il Gestore») alle condizioni previste dal presente accordo e da uno o piu' contratti aventi ad oggetto la gestione del servizio di autostrada ferroviaria italo-francese conclusi tra i due Governi ed il Gestore, qui di seguito denominati il «Contratto».
Il Contratto, che potra' assumere la forma di una concessione di servizio pubblico, sara' attribuito nell'ambito di una procedura di messa in concorrenza internazionale nel rispetto delle norme e dei principi del Trattato istitutivo della Comunita' europea ed in particolare dei principi di non discriminazione, di parita' di trattamento e di trasparenza. La durata del Contratto, che verra' stabilita nell'ambito della procedura di messa in concorrenza, potra' tenere conto della durata di ammortamento degli investimenti finanziati dal Gestore, senza poter eccedere la durata massima di 15 anni.

Articolo 3.
Disposizioni internazionali, legislative
e regolamentari

1. Le Parti adottano le disposizioni necessarie affinche' la realizzazione ed il funzionamento del servizio di autostrada ferroviaria italo-francese siano assicurati nel rispetto dei loro impegni internazionali ed in particolare del diritto comunitario applicabile. Esse cooperano al fine di compiere tutti i passi necessari presso le organizzazioni internazionali interessate.
Il Contratto precisa la legge ad esso applicabile nonche' le modalita' secondo le quali saranno risolte, in via arbitrale, le eventuali controversie relative all'esecuzione od all'interpretazione del Contratto che potrebbero verificarsi tra gli Stati ed il Gestore.
2. Le Parti adottano disposizioni legislative e regolamentari ed intraprendono le azioni necessarie alla realizzazione ed al funzionamento del servizio di autostrada ferroviaria italo-francese ai fini del funzionamento ottimale del servizio tenuto conto degli obiettivi di frequenza e di prestazione del servizio cosi' come stabiliti dalle Parti.
Le procedure di coordinamento attuate dai gestori d'infrastruttura interessati durante le procedure di attribuzione delle capacita' d'infrastruttura ferroviaria sull'asse del traforo del Moncenisio (tunnel del Frejus) tengono conto dell'interesse particolare che riveste la promozione dell'autostrada ferroviaria per i passaggi alpini, ad integrazione dei servizi di trasporto combinato ferro-strada e piu' in generale dei servizi ferroviari di trasporto merci.
3. Le Parti convengono di concertarsi al fine di definire la necessita' e le eventuali modalita' di adozione di decisioni o misure legali o regolamentari in materia di trasferimento modale.
4. Sulla base di un accordo tra gli Stati ed i Gestori d'infrastruttura, i Gestori d'infrastruttura definiscono con il Gestore del servizio di autostrada ferroviaria italo-francese, e/o con gli Stati, nel rispetto della legislazione comunitaria in vigore relativa all'assegnazione delle capacita' d'infrastruttura, un accordo quadro congiunto avente ad oggetto la prenotazione delle capacita' d'infrastruttura necessarie al rispetto degli obiettivi di frequenza del servizio definiti nel Contratto ed i principi di tariffazione da applicare.
5. Le Parti adottano le disposizioni necessarie, all'occorrenza presso i Gestori d'infrastruttura, al fine di assicurare la disponibilita' delle installazioni, in particolare dei terminali, necessarie al funzionamento del servizio tenuto conto, in particolare, degli obiettivi di frequenza e di prestazione del servizio cosi' come definiti dalle Parti.

Articolo 4.
Finanziamento del servizio

Il Gestore assicura il servizio di autostrada ferroviaria italo-francese alle condizioni previste nel Contratto.
Avendo le Parti convenuto di farsi carico, in linea di principio, del finanziamento delle infrastrutture eventualmente necessarie situate nel proprio territorio, le sovvenzioni, i conferimenti ed altri contributi pubblici di qualsiasi natura, diretti od indiretti, provenienti direttamente od indirettamente dagli Stati o dagli enti territoriali francesi ed italiani, nonche' dall'Unione europea, potranno essere attribuiti al Gestore. L'ammontare, il livello, la durata e le modalita' di versamento di tali eventuali sovvenzioni, conferimenti ed altri contributi pubblici di qualsiasi natura, diretti o indiretti, saranno definitivamente stabiliti dai Governi al termine della procedura di messa in concorrenza avente ad oggetto l'attribuzione del Contratto. Il regime giuridico applicabile a tali sovvenzioni, conferimenti ed altri contributi pubblici di qualsiasi natura, diretti od indiretti, e' quello derivante dal diritto comunitario.
Le modalita' di ripartizione tra i due Stati delle sovvenzioni, dei conferimenti e degli altri aiuti finanziari o contributi pubblici di qualsiasi natura, diretti od indiretti, necessari alla realizzazione del progetto, sono stabiliti nell'ambito di una convenzione di finanziamento conclusa tra le Parti.

Articolo 5.
Risoluzione delle vertenze - Consultazioni tra i Governi

1. Le vertenze tra le Parti relative all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo sono risolte dai due Governi per via diplomatica.
I due Governi si consultano, su richiesta di uno di essi:
a) su qualsiasi questione relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo;
b) su qualsiasi questione relativa all'interpretazione ed all'esecuzione del Contratto;
c) sulle conseguenze di qualsiasi misura annunciata o adottata che potrebbe avere ripercussioni sostanziali sul servizio di autostrada ferroviaria italo-francese;
d) su qualsiasi questione concernente i diritti e gli obblighi degli Stati derivanti dal presente accordo;
e) su qualsiasi questione concernente i diritti e gli obblighi degli Stati derivanti dal Contratto;
f) in caso di fine anticipata del Contratto per una qualsiasi causa, sul futuro del servizio di autostrada ferroviaria italo-francese.
2. Se, entro un termine di 3 mesi, tali vertenze non sono state risolte, le Parti si impegnano a sottoporsi alle decisioni del tribunale arbitrale previsto al comma seguente.
3. Il tribunale arbitrale e' in ogni caso cosi' costituito:
a) ognuno dei Governi nomina un arbitro entro il termine di due mesi dalla richiesta di arbitrato;
b) i due arbitri, entro due mesi dalla nomina dell'ultimo di essi, designano di comune accordo un terzo arbitro cittadino di uno Stato terzo, il quale presiede il tribunale arbitrale;
c) se non si e' proceduto ad una delle nomine entro i termini sopra stabiliti, una parte puo', in assenza di qualsiasi altro accordo, chiedere al Presidente della Corte di giustizia delle Comunita' europee di procedere alla nomina necessaria;
d) se il Presidente della Corte di giustizia delle Comunita' europee e' un cittadino di uno dei due Stati o se, per altri motivi, esso e' impossibilitato, le nomine sono demandate ai Presidenti di sezione di tale corte per ordine di anzianita';
e) se questi ultimi sono cittadini di uno dei due Stati o sono anch'essi impossibilitati, le nomine sono effettuate dal giudice della corte piu' anziano che non sia cittadino di nessuno dei due Stati e che non sia impossibilitato per altri motivi.
4. Il tribunale decide a maggioranza dei voti. Gli arbitri non possono astenersi. Il tribunale puo', su richiesta di una delle Parti, interpretare le proprie decisioni. Le decisioni del tribunale sono definitive ed obbligatorie per le Parti.
Gli onorari e le spese del tribunale sono proporzionati all'importo delle vertenze oggetto della richiesta conformemente alla tabella della Camera di commercio internazionale in vigore al momento della vertenza.
In ogni caso, un lodo arbitrale stabilisce la parte degli onorari e delle spese del tribunale a carico di ognuna delle parti.

Articolo 6.
Gruppo di lavoro

1. Il Gruppo di lavoro creato dal memorandum d'intesa del 24 febbraio 2009 relativo al servizio di autostrada ferroviaria italo-francese attraverso il traforo del Moncenisio e' incaricato di preparare, di realizzare e di svolgere a nome dei due Governi e su delega di questi ultimi la procedura di selezione del Gestore del servizio di autostrada ferroviaria italo-francese, nel rispetto delle norme e dei principi del Trattato CE ed in particolare dei principi di non discriminazione, di parita' di trattamento e di trasparenza, nonche' di assicurare la preparazione delle relative misure e convenzioni necessarie alla sua realizzazione.
Al fine di adempiere i compiti qui di seguito descritti, il Gruppo di lavoro e' costituito da sei membri, tre rappresentanti della Direzione generale per il trasporto ferroviario del Ministero italiano in carico dei trasporti, e tre rappresentanti della Direzione dei servizi di trasporto del Ministero francese in carico dei trasporti. Conformemente al memorandum d'intesa del 24 febbraio 2009, il coordinatore e' il Direttore generale per il trasporto ferroviario per la delegazione italiana, ed il Direttore dei servizi di trasporto per la delegazione francese. Per l'esecuzione della sua missione, il Gruppo di lavoro beneficia della collaborazione delle amministrazioni di ciascuna Parte, che possono assistere alle riunioni del Gruppo. Esso puo' avvalersi, ove necessario, di qualunque organismo o esperto a sua scelta.
2. Il Gruppo di lavoro e' a tale titolo piu' particolarmente incaricato:
di elaborare il fascicolo di consultazione ed in particolare il bando di gara con procedura di messa in concorrenza, il regolamento della consultazione nonche' i relativi progetti di Contratto e di convenzione connesse;
di assicurare l'organizzazione, la conduzione ed il monitoraggio della procedura di consultazione e selezione dei candidati all'attribuzione del Contratto, ed in particolare di procedere all'analisi delle candidature e delle offerte, ed all'organizzazione delle audizioni, degli scambi e delle negoziazioni con i candidati;
di formulare, in quanto organismo consultivo, pareri o raccomandazioni ai Governi in relazione alla procedura di selezione del gestore, ed in particolare di proporre ai Ministri la lista dei candidati invitati a partecipare alla consultazione, la scelta del o dei candidati ammessi alla negoziazione e dell'aggiudicatario.
3. Il Gruppo di lavoro e' inoltre incaricato di elaborare la bozza di convenzione di finanziamento di cui all'articolo 4 del presente accordo.
4. Le Parti convengono di affidare il controllo e il monitoraggio tecnico, amministrativo e finanziario del Contratto ad un organismo binazionale la cui composizione e lo scopo saranno precisati nel Contratto.
5. La «Commissione Intergovernativa per la nuova linea ferroviaria Torino-Lione» e' incaricata di fornire pareri e raccomandazioni sulle misure in grado di favorire l'esecuzione e la riuscita del servizio di autostrada ferroviaria.
6. A questo scopo, per il monitoraggio degli effetti del progetto oggetto del presente Accordo in termini di trasferimento dei veicoli pesanti dalla strada alla ferrovia, sara' istituito, dopo l'avvio del nuovo servizio, un «Osservatorio del trasferimento modale». Tale Osservatorio lavorera' con gli enti locali interessati che desidereranno partecipare.

Articolo 7.
Ricorsi collegati alla procedura
di attribuzione del Contratto

1. La procedura di attribuzione del Contratto e' disciplinata dalle disposizioni derivanti dal diritto comunitario applicabile, ed in particolare dai principi di non discriminazione, di parita' di trattamento e di trasparenza.
Qualsiasi persona che abbia o abbia avuto interesse ad ottenere il Contratto, e che sia stata o rischi di essere lesa da una violazione di tali disposizioni puo' presentare uno dei ricorsi di cui alla direttiva n. 89/665/CE del 21 dicembre 1989, cosi' come modificata dalla direttiva n. 2007/66/CE dell'11 dicembre 2007, al fine di ottenere l'adozione delle misure correttive o compensatrici autorizzate da tale direttiva. I termini per la presentazione dei ricorsi corrispondono ai termini minimi fissati da tale direttiva.
2. Un tribunale per la risoluzione dei conflitti, qui di seguito denominato il Tribunale, viene costituito in qualita' di organo competente per giudicare tali ricorsi.
Il Tribunale e' composto da cinque magistrati o consiglieri di Stato italiani e francesi nominati su decisione congiunta dei due Governi entro un termine massimo di due mesi a decorrere dalla firma del presente accordo.
Il Tribunale decide a maggioranza dei voti. Esso delibera in primo ed ultimo grado. Le decisioni del Tribunale sono pubbliche.

Articolo 8.
Entrata in vigore

Ognuna delle Parti contraenti notifichera' all'altra l'esecuzione delle procedure costituzionali richieste per l'entrata in vigore del presente accordo, la quale interverra' alla data dell'ultima notifica sotto forma di nota verbale.
Il presente accordo rimane in vigore fino al termine del Contratto, a meno che una delle Parti, fatto salvo un preavviso di un anno notificato per via diplomatica, non lo denunci.
Fatto a Lussemburgo, il 9 ottobre 2009, in due esemplari, in lingue italiana e francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 8 dell'Accordo stesso.
 
Art. 3
Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, si provvede mediante utilizzo delle risorse gia' stanziate, per le medesime finalita', dall'articolo 1, comma 654, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
2. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 5 e 7 dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.
3. Agli oneri derivanti dall'articolo 6 dell'Accordo di cui all'articolo 1, pari a euro 7.740 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 4
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 dicembre 2017

MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Alfano, Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale
Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone