Gazzetta n. 299 del 23 dicembre 2017 (vai al sommario)
LEGGE 4 dicembre 2017, n. 201
Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunita' del tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Protocollo sui privilegi e le immunita' del tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016.
 

Allegato

Protocollo sui privilegi e le immunita' del tribunale unificato dei
brevetti

I sottoscritti Stati membri contraenti dell'Accordo su un Tribunale unificato dei brevetti,
Considerando che il Tribunale unificato dei brevetti e' stato istituito dall'Accordo su un Tribunale unificato dei brevetti del 19 febbraio 2013 quale organizzazione internazionale con personalita' giuridica in ciascuno Stato membro contraente;
Ricordando che l'Accordo su un Tribunale unificato dei brevetti prevede, all'Articolo 37(1), che gli Stati membri contraenti che ospitano la divisione centrale del Tribunale di primo grado o una delle sue sezioni, una divisione locale o regionale del Tribunale di primo grado o la Corte d'Appello del Tribunale unificato dei brevetti mettano a disposizione i rispettivi locali e, per i primi sette anni, anche il personale amministrativo di supporto;
Ricordando che lo Statuto del Tribunale unificato dei brevetti prevede, all'Articolo 8, che ai giudici del Tribunale unificato dei brevetti si applichi il Protocollo sui privilegi e le immunita' dell'Unione europea;
Ricordando che l'articolo 8(4) dello Statuto del Tribunale unificato dei brevetti riguarda sia i privilegi che le immunita' dei giudici del Tribunale unificato dei brevetti e che l'applicazione del Protocollo sui privilegi e le immunita' dell'Unione europea ai giudici del Tribunale unificato dei brevetti e' stata prevista in ragione del legame intrinseco di quest'ultimo con il brevetto europeo con effetto unitario e non costituisce un precedente per l'applicazione del Protocollo ad altre organizzazioni internazionali con riferimento alle politiche seguite dagli Stati membri contraenti in quanto nazioni ospiti di organizzazioni internazionali;
Ricordando che, in base ai poteri amministrativi che gli sono conferiti dall'Accordo su un Tribunale unificato dei brevetti, il Comitato amministrativo e' competente per l'istituzione di un'imposta e di un sistema di previdenza sociale interni;
Ricordando che l'Accordo su un Tribunale unificato dei brevetti prevede, all'Articolo 4, che il Tribunale unificato dei brevetti goda della piu' ampia capacita' giuridica accordabile alle persone giuridiche dalla legge nazionale dello Stato;
Riconoscendo che il Tribunale unificato dei brevetti ha bisogno di godere dei privilegi e delle immunita' necessari all'esercizio delle proprie funzioni;
Considerando che un approccio comune in materia di privilegi e immunita' e' essenziale in considerazione delle necessita' del Tribunale unificato dei brevetti e degli Stati membri contraenti;
Riconoscendo che accordi di sede bilaterali addizionali possono essere conclusi tra il Tribunale unificato dei brevetti e gli Stati membri contraenti che ospitano la divisione centrale del Tribunale di primo grado o una delle sue sezioni, una divisione locale o regionale del Tribunale di primo grado, o la Corte d'appello del Tribunale unificato dei brevetti.
Hanno concordato quanto segue:

Articolo 1.
Terminologia

Nel contesto di questo Protocollo, la dizione:
a) «Accordo» indica l'Accordo su un Tribunale unificato dei brevetti del 19 febbraio 2013;
b) «Statuto» indica lo Statuto del Tribunale unificato dei brevetti contenuto nell'Allegato I dell'Accordo;
c) «Stato parte» indica uno Stato parte di questo Protocollo;
d) «Stato membro contraente» indica uno Stato parte dell'Accordo;
e) «Tribunale» indica il Tribunale unificato dei brevetti istituito dall'Accordo;
f) «Corte d'appello» indica la Corte d'appello del Tribunale;
g) «Le attivita' ufficiali del Tribunale» indica le attivita' necessarie al raggiungimento, da parte del Tribunale, degli obiettivi e delle funzioni conferitigli in conformita' con le previsioni del Trattato;
h) «Sedi del Tribunale» indica il terreno e gli edifici messi a disposizione del Tribunale dagli Stati membri contraenti ai sensi dell'Articolo 37 dell'Accordo e utilizzati per le attivita' ufficiali del Tribunale;
i) «Giudice» indica un giudice del Tribunale;
j) «Cancelliere» indica il Cancelliere e il Vice Cancelliere del Tribunale;
k) «Personale» indica tutto il personale impiegato dal Tribunale in qualita' di funzionario e gli altri dipendenti del Tribunale, ad eccezione dei giudici e del Cancelliere;
l) «Famiglia» indica, con riferimento a ciascuna persona, il coniuge e gli stretti familiari conviventi e a carico, cosi' come riconosciuti dallo Stato membro contraente ospitante;
m) «Rappresentanti delle parti» indica gli avvocati, i mandatari per brevetti europei o i mandatari per i brevetti autorizzati al patrocinio o ad assistere le parti dinanzi al Tribunale in base all'Articolo 48 dell'Accordo.

Articolo 2.
Previsioni generali in materia di privilegi
e immunita' del Tribunale

Il Tribunale beneficia, nel territorio di ciascuno Stato parte, dei privilegi e delle immunita' necessari allo svolgimento delle sue attivita' ufficiali.

Articolo 3.
Inviolabilita' delle sedi del Tribunale

Le sedi del Tribunale sono inviolabili, fatte salve le condizioni che possono essere concordate con lo Stato parte interessato e la responsabilita' dello Stato parte che ospita la divisione centrale del Tribunale di primo grado o una delle sue sezioni, una divisione locale o regionale del Tribunale di primo grado o la Corte d'appello rispetto alle sedi che saranno messe a disposizione da tale Stato parte.

Articolo 4.
Inviolabilita' di archivi e documenti

Gli archivi del Tribunale e tutti gli atti e documenti in qualunque forma ad esso appartenenti, da esso detenuti o ad esso indirizzati sono inviolabili sempre e in qualsiasi luogo siano situati.

Articolo 5.
Immunita' del Tribunale, delle sue proprieta',
dei suoi beni e delle sue risorse finanziarie

1. Il Tribunale gode dell'immunita' dalla giurisdizione, salvo:
a. che, in un caso particolare, vi abbia espressamente rinunciato;
b. nel caso di procedimenti civili contro di esso, relativi alla responsabilita' contrattuale, promossi da persone che non siano giudici, Cancelliere o personale del Tribunale;
c. nel caso di procedimenti civili contro di esso, relativi alla responsabilita' extracontrattuale, ad eccezione dell'ipotesi in cui il reclamo verta sulla giurisprudenza del Tribunale; oppure
d. nel caso di un procedimento civile promosso da parte di un terzo per danni derivanti da un incidente causato da un veicolo che appartiene al, o e' utilizzato per conto del Tribunale, ovvero in relazione ad una violazione del codice stradale in cui sia coinvolto detto veicolo.
2. Il Tribunale gode dell'immunita' dalla giurisdizione in relazione a perquisizioni, requisizioni, confische, sequestri o espropri, o a qualsiasi altra forma di interferenza con le proprieta', i beni e le risorse finanziarie del Tribunale, ovunque situati, in mancanza di autorizzazione da parte del Tribunale stesso.
3. Per quanto necessario all'esercizio delle sue attivita' ufficiali, le proprieta', i beni e le risorse finanziarie del Tribunale sono esenti da restrizioni, regolamentazioni, controlli e moratorie di qualsivoglia natura.

Articolo 6.
Immunita' dei rappresentanti di uno Stato parte

1. I rappresentanti di uno Stato parte godono, quando prendono parte alle riunioni del Comitato amministrativo, del Comitato di bilancio e del Comitato consultivo, delle immunita' dalla giurisdizione in relazione a tutti gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, incluse le opinioni espresse oralmente o per iscritto. Questa immunita' continua ad essere accordata anche dopo il termine del loro incarico.
2. I loro atti ufficiali e documenti sono inviolabili.
3. Nessuno Stato parte e' obbligato a estendere le immunita' di cui ai paragrafi 1 e 2 ai propri cittadini o a coloro i quali, all'atto di assumere le proprie funzioni presso il Tribunale, fossero stabilmente residenti in quello Stato.

Articolo 7.
Esenzioni fiscali

1. Il Tribunale, le sue proprieta' e i suoi beni sono esenti da tutte le imposte dirette.
2. Il Tribunale:
a. e' esente dalle imposte sul valore aggiunto o ha diritto al loro rimborso per ogni acquisto di rilevante importo di beni e servizi necessari e forniti al Tribunale per le sue attivita' ufficiali, fatte salve le limitazioni stabilite dallo Stato parte ospitante;
b. non e' invece esente dalle imposte e dalle tasse che costituiscono il corrispettivo di servizi pubblici.
3. I beni acquistati in regime di esenzione o di rimborso non saranno oggetto di atti di vendita o di disposizione a qualsiasi titolo in quello Stato parte ne' in altri Stati membri dell'Unione europea, se non alle condizioni fissate dallo Stato parte che ha concesso l'esenzione o il rimborso.
4. Fatti salvi gli obblighi derivanti per gli Stati parte dal diritto dell'Unione europea e dall'applicazione di leggi e regolamenti, le condizioni e le procedure sono determinate dalle competenti autorita' fiscali di ciascuno Stato parte.

Articolo 8.
Risorse finanziarie e liberta' da restrizioni valutarie

Gli Stati parte accordano al Tribunale l'esenzione dalle restrizioni valutarie necessaria allo svolgimento delle sue attivita' istituzionali.

Articolo 9.
Privilegi e immunita' dei giudici e del cancelliere

1. I privilegi e le immunita' dei giudici sono disciplinati dall'Articolo 8 dello Statuto e, attraverso il riferimento contenuto nell'articolo 8 dello Statuto, dal Protocollo sui privilegi e le immunita' dell'Unione europea.
2. L'Articolo 8 dello Statuto ed il Protocollo sui privilegi e le immunita' dell'Unione europea si applicano al cancelliere.
3. Quando applicati secondo i paragrafi 1 e 2, solo gli articoli da 11(b-e) a 14 del Protocollo sui privilegi e le immunita' dell'Unione europea devono essere applicati per analogia, adattandoli alle specifiche caratteristiche del Tribunale. Cio' implica, in particolare, che i giudici e il cancelliere:
a. sono soggetti, a vantaggio del Tribunale, ad una imposta interna su salari, stipendi ed emolumenti pagati dal Tribunale;
b. sono esenti, dalla data di applicazione dell'imposta interna di cui alla lettera (a), dalla tassazione nazionale sui salari, gli stipendi e gli emolumenti percepiti dal Tribunale, ma non sulle pensioni e sulle rendite pagate dal Tribunale;
c. sono esenti, dalla data in cui i giudici e il cancelliere sono soggetti al sistema di previdenza sociale e sanitario istituito dal Tribunale, per i servizi resi al Tribunale medesimo, da tutti i contributi obbligatori ai sistemi di previdenza sociale e sanitari nazionali.

Articolo 10.
Immunita' e privilegi del personale

1. Il personale e' immune dalla giurisdizione in relazione a tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni, incluse le opinioni espresse oralmente o per iscritto. Questa immunita' continua ad essere accordata anche dopo il termine del rapporto di impiego con il Tribunale.
2. Il personale:
a. e' soggetto, a vantaggio del Tribunale, ad una imposta interna su salari, stipendi ed emolumenti pagati dal Tribunale;
b. e' esente, dalla data di applicazione dell'imposta interna di cui alla lettera (a), dalla tassazione nazionale sui salari, gli stipendi e gli emolumenti pagati dal Tribunale, ma non sulle pensioni e sulle rendite pagate dal Tribunale; i salari, gli stipendi e gli emolumenti possono essere tenuti in considerazione dagli Stati parte al fine di calcolare l'ammontare della tassazione da applicare al reddito originato da altre fonti;
c. e' esente, dalla data in cui il personale e' soggetto al sistema di previdenza sociale e sanitario stabilito dal Tribunale, per i servizi resi al Tribunale medesimo, da tutti i contributi obbligatori ai sistemi di previdenza sociale e sanitari nazionali.
3. Nessuno Stato parte e' obbligato a estendere i privilegi di cui al paragrafo 2 ai propri cittadini o a coloro i quali, immediatamente prima di essere assunti dal Tribunale, fossero stabilmente residenti in quello Stato.

Articolo 11.
Stemma e bandiera

1. Il Tribunale ha diritto di esporre, fatte salve le condizioni che possono essere concordate con lo Stato parte interessato, il proprio stemma e la propria bandiera nei suoi locali, sui veicoli utilizzati per scopi ufficiali nonche' sul proprio sito web e sui documenti.

Articolo 12.
Cooperazione con le autorita' degli Stati parte

1. Senza pregiudizio per i loro privilegi e immunita', tutte le persone che godono dei privilegi e delle immunita' di cui agli articoli 6, 9 e 10 hanno l'obbligo di rispettare leggi e regolamenti dello Stato parte nel cui territorio operino in veste ufficiale.
2. Il Tribunale collabora in ogni momento con le competenti autorita' degli Stati parte per facilitare l'applicazione delle loro leggi e prevenire qualsiasi abuso connesso con i privilegi, le immunita' e le agevolazioni menzionate nel presente Protocollo.

Articolo 13.
Scopo e revoca dei privilegi e delle immunita'
previste dagli articoli 6, 9 e 10

1. I privilegi e le immunita' previsti da questo Protocollo non sono stabiliti per il vantaggio personale di coloro i quali ne beneficiano. Essi sono conferiti esclusivamente nell'interesse del Tribunale, specialmente per garantire, in tutte le circostanze, la liberta' di azione del Tribunale e la completa indipendenza delle persone in questione.
2. Il Presidium del Tribunale ha non solo il diritto, ma anche il dovere, di revocare l'immunita' dei giudici, del Cancelliere e del personale di cui agli articoli 9 e 10, quando ritenga che tale immunita' ostacolerebbe il normale corso della giustizia e che vi si possa rinunciare senza arrecare pregiudizio agli interessi del Tribunale. Uno Stato parte ha analoghi diritti per quel che riguarda i suoi rappresentanti in seno al Comitato amministrativo e al Comitato di bilancio (articolo 6). Il Comitato amministrativo ha gli stessi diritti e obblighi per cio' che concerne i membri del Comitato consultivo.

Articolo 14.
Accesso, soggiorno e uscita

Senza pregiudizio per il diritto dell'Unione europea, lo Stato parte interessato adotta le misure necessarie per facilitare:
a. l'entrata, l'uscita e il soggiorno nel proprio territorio di tutte le persone che esercitano funzioni ufficiali presso il Tribunale, vale a dire i giudici, il Cancelliere, il personale dipendente dal Tribunale e il personale messo a disposizione dagli Stati parte, cosi' come dei loro familiari a carico, nel caso in cui le persone che esercitano funzioni ufficiali presso il Tribunale non sono cittadini ne' residenti permanenti di tale Stato parte; e
b. l'entrata e l'uscita dal proprio territorio di tutte le persone che sono convocate o citate a comparire davanti al Tribunale in veste ufficiale, vale a dire parti, rappresentanti delle parti, interpreti, testimoni ed esperti.

Articolo 15.
Notifica

Il Cancelliere comunica a tutti gli Stati parte, entro un mese dall'entrata in vigore del presente Protocollo, i nomi dei giudici, del Cancelliere e del personale a cui il protocollo si applica. Inoltre la nomina o l'arrivo di qualsiasi giudice, Cancelliere o membro del personale del Tribunale e qualsiasi cambiamento di circostanze e' notificato appena possibile e al piu' tardi entro un mese dalla data dello stesso.

Articolo 16.
Risoluzione delle controversie

1. Il Tribunale provvede a definire mezzi appropriati di risoluzione delle controversie che coinvolgono le persone menzionate nel presente Protocollo che, in virtu' della propria posizione ufficiale, godono di immunita', o che coinvolgono il Tribunale stesso, nei casi in cui esso gode di immunita' ai sensi dell'Articolo 5, se questa immunita' non e' stata oggetto di revoca.
2. Tutte le controversie relative all'interpretazione o all'applicazione del presente Protocollo sono deferite ad un tribunale arbitrale, a meno che le parti non abbiano convenuto un altro modo di risoluzione. Qualora sorga una disputa tra il Tribunale ed uno Stato parte che, entro tre mesi dalla data di richiesta di una delle parti, non sia risolta mediante consultazione, negoziazione o altre modalita' concordate di risoluzione, la controversia e' rimessa, su richiesta di una o dell'altra parte, alla decisione finale di un collegio di tre arbitri: uno scelto dal Tribunale, uno scelto dallo Stato parte, e il terzo, che presiede il collegio, scelto dagli altri due arbitri. Se una delle due parti non ha designato il proprio arbitro entro due mesi dalla designazione effettuata dell'altra parte, procede alla nomina il Presidente della Corte di giustizia. Qualora i due arbitri designati dalle parti non trovino un accordo sulla scelta del terzo arbitro entro tre mesi dalla loro nomina, il terzo arbitro e' scelto dal Presidente della Corte di giustizia, su richiesta del Tribunale o dello Stato parte.

Articolo 17.
Firma, ratifica, accettazione, approvazione, o adesione e deposito

1. Il presente Protocollo e' aperto alla firma di tutti gli Stati membri contraenti dal 29 giugno 2016 al 29 luglio 2017, presso il Consiglio dell'Unione europea a Bruxelles.
2. Il presente Protocollo e' soggetto a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione, sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, di seguito definito il depositario.
3. Dopo il 29 giugno 2017, il presente Protocollo resta aperto all'adesione di tutti gli Stati membri contraenti. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il depositario.

Articolo 18.
Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo entra in vigore 30 giorni dopo la data in cui l'ultimo dei quattro Stati parte - Francia, Germania, Lussemburgo e Regno Unito - ha depositato il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
2. Per ciascuno Stato parte che depositi il proprio strumento dopo la data di cui al paragrafo 1, il Protocollo entra in vigore trenta giorni dopo la data di deposito del rispettivo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

Articolo 19.
Applicazione provvisoria

Uno Stato membro contraente puo' in qualsiasi momento notificare al depositario che applichera' il presente Protocollo in via provvisoria.
In fede di cio', i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale fine, hanno firmato il presente Protocollo.
Fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016 in lingua inglese, francese e tedesca, i tre testi facenti ugualmente fede, in esemplare unico che sara' depositato presso il depositario, che ne trasmette una copia certificata conforme a ciascuno degli Stati firmatari e aderenti.
 

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 18 del Protocollo stesso.
 
Art. 3
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 dicembre 2017

MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Alfano, Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale
Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
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