Gazzetta n. 300 del 27 dicembre 2017 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 ottobre 2017 |
Disposizioni applicative del Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, di cui all'articolo 29 della legge 14 novembre 2016, n. 220. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali», e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recente «Codice dei beni culturali e del paesaggio», e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»; Vista la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante «Disciplina del cinema e dell'audiovisivo»; Visto l'art. 29, della legge n. 220 del 2016, che prevede un Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo; Visto l'art. 29, comma 1, della legge n. 220 del 2016, che prevede, al fine di consentire il passaggio del patrimonio cinematografico e audiovisivo al formato digitale, la costituzione di un'apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, con dotazione annua di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 per la concessione alle imprese di post-produzione incluse le cineteche, di contributi a fondo perduto, ovvero finanziamenti agevolati, finalizzati alla digitalizzazione delle opere audiovisive e cinematografiche; Visto l'art. 29, comma 4, della legge n. 220 del 2016, ove si prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri siano definiti i requisiti soggettivi dei beneficiari, le modalita' per il riconoscimento e l'assegnazione dei contributi, i limiti massimi d'intensita' di aiuto dei contributi stessi, nonche' le condizioni e i termini di utilizzo del materiale digitalizzato; Visto l'art. 7 della legge n. 220 del 2016, recante «Tutela e fruizione del patrimonio cinematografico e audiovisivo. Cineteca nazionale»; Visto l'art. 12, comma 3, della legge n. 220 del 2016, ove si prevede che le disposizioni tecniche applicative dei contributi previsti adottate, con decreti del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del medesimo Ministro, sono stabilite nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato stabilite dall'Unione europea e che le medesime disposizioni: a) perseguono gli obiettivi dello sviluppo, della crescita e dell'internazionalizzazione delle imprese; b) incentivano la nascita e la crescita di nuovi autori e di nuove imprese; c) incoraggiano l'innovazione tecnologica e manageriale; d) favoriscono modelli avanzati di gestione e politiche commerciali evolute; e) promuovono il merito, il mercato e la concorrenza; Visto l'art. 13, comma 2, della legge n. 220 del 2016, ove si prevede che il Fondo per il cinema e l'audiovisivo sia destinato al finanziamento degli interventi previsti dalle sezioni II, III, IV e V del capo III della legge n. 220 del 2016, nonche' del Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali e del Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, di cui rispettivamente agli articoli 28 e 29, della medesima legge; Visto l'art. 37 della legge n. 220 del 2016, ove si prevede che le modalita' di controllo e i casi di revoca e decadenza dei contributi sono stabiliti nei relativi decreti attuativi e che, in caso di dichiarazioni mendaci o di falsa documentazione prodotta in sede di istanza per il riconoscimento dei contributi, oltre alla revoca del contributo concesso e alla sua intera restituzione, e' disposta l'esclusione dai medesimi contributi, per cinque anni, del beneficiario nonche' di ogni altra impresa che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti di un'impresa esclusa ai sensi del medesimo comma; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2017, emanato in attuazione dell'art. 13, comma 4, della legge n. 220 del 2016, recante «Modalita' di gestione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo»; Visto il decreto ministeriale 13 luglio 2017, recante «Riparto del fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo per l'anno 2017»; Vista la comunicazione della Commissione europea del 15 novembre 2013 (2013/C 332/01) sugli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive; Visto il Regolamento n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, e in particolare gli articoli 4, 53 e 54, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 21 settembre 2017; Acquisito il parere del Consiglio Superiore del cinema e dell'audiovisivo nella seduta del 25 luglio 2017; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 dicembre 2016, con il quale alla Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. avv. Maria Elena Boschi, e' stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri; Su proposta del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo;
Decreta:
Art. 1 Oggetto e finalita'
1. Il presente decreto stabilisce le disposizioni applicative per la concessione di contributi a fondo perduto finalizzati alla digitalizzazione delle opere audiovisive e cinematografiche, a valere sull'apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo di cui all'art. 13 della legge n. 220 del 2016, con dotazione annua di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. 2. Il presente decreto definisce, in particolare, i requisiti soggettivi dei beneficiari, le modalita' per il riconoscimento e l'assegnazione dei contributi, i limiti massimi d'intensita' di aiuto dei contributi stessi, nonche' le condizioni e i termini di utilizzo del materiale digitalizzato da parte del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. |
| TABELLA
1. Per materiali su pellicola: a) la scansione deve essere realizzata fotogramma per fotogramma e devono essere create sequenze di immagini in formato DPX a 10 bit o in formato TIFF a 16 bit; b) le pellicole con formato inferiore ai 16mm (8mm, super8, 9,5mm) sono scansionate con risoluzione minima HD (1920 pixel in orizzontale) o 2K (2048 pixel in orizzontale); c) le pellicole con formato 16mm sono scansionate con risoluzione minima di 2K (2048 pixel in orizzontale); d) i negativi originali 35mm sono scansionati con risoluzione minima di 4K (4096 pixel in orizzontale); e) i duplicati negativi e positivi e le stampe 35mm sono scansionati con risoluzione minima di 2K (2048 pixel in orizzontale). 2. Per immagini nate su nastro magnetico analogico, il nastro dovra' essere digitalizzato nel formato (codec) originale o, quando questo non e' possibile, come file non compresso a 10 bit. |
| Art. 2 Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni contenute nella legge n. 220 del 2016 e le ulteriori specificazioni contenute nei decreti di attuazione della medesima legge. 2. In particolare, ai fini del presente decreto, si intende per: a) «Ministro» e «Ministero»: rispettivamente il Ministro e il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo; b) «DG Cinema»: la Direzione generale cinema del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo; c) «impresa di post-produzione»: l'impresa che abbia come oggetto: 1) le attivita' di montaggio e mixaggio audio-video, ivi compresa l'edizione del doppiaggio, l'aggiunta degli effetti speciali meccanici e digitali e il trasferimento sul supporto di destinazione, i servizi di sviluppo e stampa; 2) il restauro di opere cinematografiche e audiovisive, il deposito, la digitalizzazione catalogazione dei materiali cinematografici e audiovisivi; d) «impresa di post-produzione italiana»: l'impresa post-produzione che abbia sede legale e domicilio fiscale in Italia o sia soggetta a tassazione in Italia; ad essa e' equiparata, a condizioni di reciprocita', l'impresa di post-produzione con sede e nazionalita' di un altro Paese membro dell'Unione europea, che abbia una filiale, agenzia o succursale stabilita in Italia, che ivi svolga prevalentemente la propria attivita' e che sia soggetta a tassazione in Italia; e) «Cineteca»: un soggetto con personalita' giuridica, sede legale e domicilio fiscale in Italia, caratterizzato dallo svolgere, secondo gli standard internazionali di riferimento del settore, attivita' di acquisizione, conservazione, catalogazione, restauro, studio, ricerca, fruizione e valorizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo; f) «opera audiovisiva»: la registrazione di immagini in movimento, anche non accompagnate da suoni, realizzata su qualsiasi supporto e mediante qualsiasi tecnica, anche di animazione, con contenuto narrativo, documentaristico o videoludico, purche' opera dell'ingegno e tutelata dalla normativa vigente in materia di diritto d'autore e destinata al pubblico dal titolare dei diritti di utilizzazione. |
| Art. 3 Requisiti
1. Le risorse di cui al presente decreto sono destinate ai progetti di digitalizzazione presentati dalle imprese di post-produzione italiane in possesso di classificazione ATECO J59.11 e J59.12, aventi un capitale versato pari ad almeno euro 40.000 e che abbiano realizzato, negli ultimi due anni, una quota pari ad almeno il 25 per cento del proprio fatturato in attivita' di post-produzione cinematografica o audiovisiva, nonche' dalle cineteche, pubbliche e private, italiane. 2. A pena di inammissibilita', la richiesta di contributo deve riferirsi ad un progetto di digitalizzazione che abbia le seguenti dimensioni minime di materiale: a) in caso di soli materiali filmati, una durata complessiva pari ad almeno 100 ore; b) in caso di soli film lungometraggi o cortometraggi, una durata pari ad almeno 20 ore; c) in caso di materiali filmati e di film lungometraggi o cortometraggi, una durata pari ad almeno 70 ore di materiali filmati e 10 ore di film lungometraggi o cortometraggi. 3. Anche ai fini del raggiungimento dei limiti minimi di cui al precedente comma 2, sono ammissibili progetti presentati congiuntamente da due o piu' soggetti che abbiano i requisiti di cui ai commi 1 e 2. 4. Il progetto di digitalizzazione, a pena di inammissibilita', rispetta i requisiti tecnici di cui alla tabella allegata al presente decreto, ulteriormente specificati nella modulistica, e deve concludersi entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di assegnazione del contributo, salvo eventuali proroghe concesse dalla DG Cinema in casi di documentata impossibilita' a concludere lo stesso per cause oggettive opportunamente motivate. 5. A pena di inammissibilita' ovvero di decadenza del beneficio, le opere ovvero il materiale devono essere digitalizzate in modo da consentire la fruizione da parte delle persone con disabilita', anche mediante l'utilizzo di sottotitoli e strumenti di audiodescrizione. |
| Art. 4 Presentazione delle richieste di contributo
1. Le richieste di contributo sono presentate, utilizzando l'apposita modulistica, alla DG Cinema nel periodo compreso tra il 20 ottobre e il 20 novembre rispettivamente del 2017, del 2018 e del 2019, anni di realizzazione del piano straordinario, ai sensi dell'art. 29 della legge n. 220 del 2016. 2. Ogni soggetto puo' presentare, per ciascun anno, una sola richiesta di contributo. 3. Alla richiesta di contributo sono allegati, secondo le ulteriori specifiche contenute nella modulistica: a) una relazione che illustri la rilevanza culturale del materiale che si intende digitalizzare; in particolare la relazione evidenzia l'eventuale dichiarazione di bene culturale del medesimo, la sua riferibilita' al patrimonio cinematografico ed audiovisivo italiano ed europeo, la sua rarita' o unicita', lo stato di conservazione del materiale originale, le caratteristiche tecniche di copie eventualmente gia' digitalizzate, l'assetto in merito alla tiolarita' dei diritti relativa all'opera; b) un progetto tecnico contenente i seguenti elementi: 1) descrizione del supporto fisico su cui e' registrata l'opera audiovisiva che si intende digitalizzare; 2) eventuali operazioni di restauro e riparazione del supporto, propedeutiche alla digitalizzazione; 3) tipo di scansione da effettuare, con particolare riferimento alle modalita' e alla risoluzione tecnica della scansione medesima; 4) eventuale digitalizzazione di materiale preparatorio e promozionale anche cartaceo, illustrativo o fotografico, relativo all'opera o alle opere audiovisive oggetto del progetto; 5) modalita' di conservazione e gestione che si intendono adottare per il materiale oggetto di digitalizzazione e per quello digitalizzato e le modalita' di valorizzazione e fruizione del medesimo materiale; 6) ulteriori eventuali lavorazioni sul supporto originario, nonche' sul materiale digitalizzato; 7) specifica professionalita' del personale tecnico che si intende adibire alle operazioni di digitalizzazione; 8) budget del progetto, con divisione analitica dei costi per ogni tipologia di opera che si intende digitalizzare, e con l'indicazione delle altre fonti di finanziamento a copertura dei costi complessivi; c) l'ulteriore documentazione amministrativa e tecnica da allegare come specificato nella modulistica, con particolare riferimento: 1) all'autorizzazione da parte dei titolari dei diritti di sfruttamento, in merito alla digitalizzazione dell'opera ovvero del materiale; 2) al costo complessivo al metro ovvero al minuto della digitalizzazione. |
| Art. 5 Valutazione delle richieste di contributo
1. Il contributo per la digitalizzazione e' assegnato sulla base di una graduatoria dei progetti, redatta in esito alla valutazione di cui al comma 2. 2. La valutazione delle domande e' effettuata dalla DG Cinema assegnando a ciascuna istanza un punteggio sulla base dell'esame della relazione e del progetto tecnico di cui all'art. 4, comma 3. In particolare, la valutazione e' effettuata assegnando i seguenti punteggi: a) alla rilevanza culturale del materiale cinematografico ed audiovisivo da digitalizzare, valutata sulla base della relazione di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), sono assegnati fino a un massimo di 50 punti; b) alla qualita' tecnica e alla professionalita' complessiva del progetto di digitalizzazione, valutate sulla base del progetto di digitalizzazione di cui all'art. 4, comma 3, lettera b), ed ai parametri di cui all'art. 4, comma 3, lettera c), sono assegnati fino ad un massimo di 50 punti. Nella valutazione del progetto, fra gli altri parametri, si tiene conto della presenza di sottotitoli in lingue diverse dall'italiano e, ai fini di una piu' efficace conservazione del materiale, della realizzazione di una copia in pellicola del materiale ovvero dell'opera digitalizzata. Il contributo e' riconosciuto, secondo l'ordine nella graduatoria di cui al comma 1, nella misura del 70 per cento del costo del progetto, o di parte del progetto, fino a concorrenza dell'ammontare complessivo delle risorse previste per ciascun anno. Il contributo e' comunque parametrato ai costi massimi di lavorazione al minuto o al metro specificati nella modulistica di cui al presente articolo. Il contributo relativo a progetti il cui importo determini il superamento dei limiti di spesa di cui all'art. 1 e' riconosciuto nei limiti delle risorse effettivamente disponibili; non sono riconosciuti contributi relativi ai progetti che seguono in graduatoria. 3. La richiesta di contributo puo' essere accolta anche parzialmente, con riferimento alla digitalizzazione di un parte del materiale proposto; a tal fine, nel provvedimento di concessione del contributo, la DG Cinema da' conto della parte di materiale oggetto di finanziamento e del relativo contributo concesso. |
| Art. 6 Costi eleggibili e assegnazione del contributo
1. Ai fini della determinazione del contributo, sono eleggibili le voci di costo ulteriormente specificate nella modulistica predisposta dalla DG Cinema, relative alle seguenti fasi di lavorazione: a) operazioni relative al restauro dei materiali da digitalizzare, fra cui pulizia e riparazione del supporto; b) scansione digitale; c) eventuale trattamento di digital clean e color correction; d) eventuale realizzazione di una copia in pellicola del materiale ovvero dell'opera digitalizzata, ai fini di una piu' efficace conservazione del materiale; e) acquisto o noleggio di sistemi o spazi di memorizzazione, archiviazione e di gestione dei file per il materiale digitalizzato. 2. Il contributo e' erogato dalla DG Cinema per il 50 per cento del suo ammontare all'atto di riconoscimento del contributo medesimo. 3. Il saldo del contributo e' erogato previa verifica, da parte della DG Cinema, della rispondenza della digitalizzazione delle opere e del materiale al progetto tecnico presentato e previa dichiarazione, da parte della Cineteca nazionale, dell'avvvenuta consegna alla stessa della copia digitalizzata in ottemperanza a quanto stabilito nell'art. 7 del presente decreto, ed ai sensi dell'art. 29, comma 3, della legge n. 220 del 2016. 4. Le erogazioni di cui ai commi 2 e 3 sono subordinate alla verifica in merito alla regolarita' contributiva del beneficiario. 5. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di aiuto di Stato, il contributo di cui al presente decreto e' cumulabile con altri aiuti pubblici, fatta eccezione, rispetto alla specifica opera ovvero al materiale cinematografico e audiovisivo, per i contributi di cui all'art. 27 della legge n. 220 del 2016 qualora i predetti contributi si riferiscano alla medesime voci di costo. |
| Art. 7 Deposito presso la Cineteca nazionale
1. Ai sensi dell'art. 29, comma 3, della legge n. 220 del 2016, una copia del materiale digitalizzato con il finanziamento erogato ai sensi del presente decreto deve essere consegnata alla Cineteca nazionale. |
| Art. 8 Monitoraggio e sanzioni
1. La DG Cinema, qualora, a seguito dei controlli effettuati, accerti l'indebita fruizione, anche parziale, dei contributi previsti dal presente decreto, per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma, ovvero a causa dell'inammissibilita' dei costi sulla base dei quali e' stato determinato l'importo fruito, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge. 2. In ogni caso, il mancato rispetto delle condizioni ottimali di conservazione delle opere o del materiale oggetto di digitalizzazione, secondo le modalita' dettagliate nella richiesta di contributo di cui all'art. 4, determina la decadenza del beneficio ed il recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge. 3. La DG Cinema puo' in ogni momento richiedere ulteriore documentazione, ritenuta necessaria al fine di verificare la rispondenza degli elementi comunicati ai requisiti di ammissibilita' dei benefici previsti nel presente decreto, nonche' disporre appositi controlli, sia documentali sia tramite ispezioni in loco, finalizzati alla verifica della corretta fruizione dei contributi. 4. In caso di dichiarazioni mendaci o di omesse comunicazioni o di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta dei contributi di cui al presente decreto, oltre alla revoca del contributo concesso e alla sua intera restituzione, e' disposta, ai sensi dell'art. 37 della legge n. 220 del 2016, l'esclusione da tutti i contributi previsti dalla medesima legge, per cinque anni, del beneficiario nonche' di ogni altra impresa che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti di un'impresa esclusa ai sensi del presente comma. 5. Per i soggetti a cui e' assegnato uno o piu' dei contributi previsti nel presente decreto per un importo annuo pari o superiore a euro 150.000, la DG Cinema provvede a richiedere alla competente Prefettura la documentazione antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Trascorsi trenta giorni dalla predetta richiesta, sempre che siano state soddisfatte tutte le altre condizioni e tutti i requisiti previsti nel presente decreto, il contributo viene concesso sotto clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 92, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011. |
| Art. 9 Disposizioni finali
1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, la DG Cinema predispone e pubblica la modulistica di cui all'art. 4, comma 1. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo. Roma, 24 ottobre 2017
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri La Sottosegretaria di Stato Boschi
Il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo Franceschini
Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2017 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 2357 |
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