Gazzetta n. 300 del 27 dicembre 2017 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INTERNO |
DECRETO 13 dicembre 2017 |
Contributo erariale per il finanziamento delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad interventi di opere pubbliche. |
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IL CAPO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI del Ministero dell'interno
di concerto con
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO del Ministero dell'economia e delle finanze
Visto il comma 1, dell'art. 41-bis del decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che dispone testualmente: «Al fine di favorire gli investimenti, per il triennio 2017-2019, sono assegnati ai comuni, compresi, alla data di presentazione della richiesta di cui al comma 2, nelle zone a rischio sismico 1 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, contributi soggetti a rendicontazione a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di opere pubbliche, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2017, di 15 milioni di euro per l'anno 2018 e di 20 milioni di euro per l'anno 2019»; Visto il successivo comma 2 del medesimo art. 41-bis del decreto-legge n. 50 del 2017 che stabilisce quanto segue: «I comuni comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 15 settembre per l'anno 2017 ... La richiesta deve contenere le informazioni riferite alla tipologia dell'opera e al codice unico di progetto (CUP).»; Visto il comma 3 dello stesso art. 41-bis del decreto-legge n. 50 del 2017 ai sensi del quale l'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune e' determinato, entro il 15 novembre per l'anno 2017 e il 30 settembre per ciascuno degli anni 2018 e 2019, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei criteri prioritari di cui al medesimo comma; Viste le disposizioni in materia di dematerializzazione delle procedure amministrative della pubblica amministrazione che prevedono, tra l'altro, la digitalizzazione dei documenti, l'informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la semplificazione dei medesimi processi di acquisizione; Visto il decreto del Ministero dell'interno 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 179 del 2 agosto 2017, con il quale e' stato approvato il modello di certificato, informatizzato, che i comuni compresi nelle zone a rischio sismico 1 devono inviare al Ministero dell'interno - Direzione centrale della finanza locale, esclusivamente con modalita' telematica, tramite il Sistema certificazioni enti locali («Area certificati - TBEL, altri certificati»), accessibile dal sito internet della stessa direzione, per richiedere il contributo; Viste le istanze presentate al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 15 settembre 2017, al fine dell'assegnazione del contributo dell'anno 2017, per un ammontare complessivo di euro 79.407.171,95; Visto il comma 2 del ripetuto art. 41-bis che prescrive che la richiesta di contributo deve contenere le informazioni riferite alla tipologia dell'opera e al Codice unico di progetto (CUP); Ritenuto che in assenza di indicazione di un CUP attivo la richiesta risulta inammissibile al contributo; Visto il secondo periodo del comma 5, in base al quale non sono considerate le richieste di contributo pervenute dai comuni che, alla data di presentazione della richiesta medesima, non avessero trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche l'ultimo rendiconto della gestione approvato; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2016 con il quale sono state disciplinate le modalita' di invio alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) dei documenti contabili, ivi incluso il rendiconto della gestione; Considerato che per i comuni per i quali sono sospesi i termini ai sensi dell'art. 44, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, non e' applicabile il secondo periodo del comma 5 dell'art. 41-bis; Considerato che a seguito della verifica di cui al predetto comma 2, dell'art. 41-bis, l'entita' delle richieste ammissibili e' pari ad euro 78.735.676,93, e che, a seguito della verifica di cui al secondo periodo del comma 5, l'entita' delle richieste considerate al fine dell'ammissione al contributo e' pari ad euro 62.537.592,75, come riportato nell'allegato 1 al presente decreto, che costituisce parte integrante; Considerato, pertanto, che l'ammontare del contributo da attribuire alle richieste ammissibili e considerate presentate da ciascun comune, deve essere determinato in base ai criteri di priorita' dettati dal comma 3 del citato art. 41-bis, privilegiando i comuni che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre dell'esercizio precedente rispetto al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione del medesimo esercizio, ai sensi di quanto previsto dai successivi commi 4 e 5 dello stesso art. 41-bis; Considerato altresi' che a seguito della verifica di cui al comma 2 ed al secondo periodo del comma 5 dell'art. 41-bis, l'entita' delle richieste ammissibili per la priorita' di cui alla lettera a) del precitato comma 3 e' pari ad euro 23.986.743,66, superiore all'entita' del fondo stanziato, per cui occorre procedere alla formazione di una graduatoria dei comuni assegnatari del contributo relativamente alle richieste ricadenti nella sola lettera a) secondo il criterio previsto ai commi 4 e 5 dell'art. 41-bis; Ritenuto, ai sensi del citato comma 4, di utilizzare le informazioni sul fondo di cassa e sul risultato di amministrazione desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione, trasmesso ai sensi dell'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione dei comuni per i quali sono sospesi i termini ai sensi dell'art. 44, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per i quali le informazioni di che trattasi sono ricavate dall'ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al Ministero dell'interno; Considerato che, dall'applicazione dei suddetti criteri alle richieste ammissibili per la priorita' di cui alla lettera a) del richiamato comma 3, tenuto conto di quanto disposto ai successivi commi 4 e 5, discende la formazione della graduatoria per l'attribuzione del contributo, fino a concorrenza dell'ammontare disponibile, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2017, come riportata nell'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto; Visto il comma 6 del citato art. 41-bis, che disciplina le modalita' di recupero del contributo assegnato nel caso in cui il comune beneficiario non proceda ad affidare la progettazione entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del presente decreto; Considerato che riguardo l'affidamento della progettazione ai sensi del predetto comma 6 dell'art. 41-bis, e' previsto un controllo attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati delle pubbliche amministrazioni; Considerato che nel caso in cui la richiesta indichi un CUP provvisorio, lo stesso debba essere modificato, a cura del comune richiedente, in CUP completo, a pena di recupero del contributo; Considerato che al fine dell'attuazione di quanto previsto al comma 6 dell'art. 41-bis, occorre individuare un termine certo per l'affidamento della progettazione e che lo stesso, stante il combinato disposto dei commi 6 e 7, puo' essere individuato nella data di richiesta del CIG, risultante sul sistema dell'Autorita' nazionale anticorruzione; Visto l'art. 158 del decreto legislativo n. 267 del 2000 concernente l'obbligo di rendicontazione dei contributi straordinari assegnati agli enti locali; Visto l'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 229 del 2011 in cui si prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 con cui e' stato disciplinato il dettaglio dei dati necessari per l'alimentazione del sistema di «Monitoraggio delle opere pubbliche», nell'ambito della «Banca dati delle amministrazioni pubbliche - BDAP»; Attese le esigenze di semplificazione procedimentale realizzabili mediante la concentrazione degli adempimenti in capo ai comuni assegnatari del contributo di cui al presente decreto; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Decreta:
Art. 1 Determinazione delle richieste ammissibili e considerate ai fini del contributo
1. Le richieste ritenute ammissibili e considerate ai fini del contributo, tenendo conto di quanto previsto dal comma 2 e dal secondo periodo del comma 5 dell'art. 41-bis del decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono riportate nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto. |
| Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 2
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2 Comuni assegnatari del contributo
1. Ai sensi dell'art. 41-bis del decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, i contributi relativi alle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, concernente interventi di opere pubbliche, sono assegnati, fino a concorrenza delle risorse disponibili, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2017, ai comuni che hanno prodotto richieste di contributo ritenute ammissibili e considerate di cui all'allegato 1, relative alla priorita' di cui alla lettera a) del precitato comma 3 dell'art. 41-bis, indicate nella graduatoria di cui all'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto, dalla posizione numero 1 al numero 60, per un totale complessivo di euro 4.880.140,00. La quota residuale del fondo, pari ad euro 119.860,00, e' attribuita al comune inserito alla posizione n. 61 del predetto allegato 2 a parziale copertura della richiesta. |
| Art. 3 Monitoraggio delle attivita' di progettazione
1. Ciascun comune beneficiario del contributo, individuato ai sensi del precedente art. 2, e' tenuto ad affidare la progettazione entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del presente decreto. In caso di inosservanza del termine, ovvero di mancata modifica del CUP provvisorio in CUP completo nel medesimo termine, il contributo e' recuperato dal Ministero dell'interno, secondo le modalita' di cui ai commi 128 e 129 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 2. Il monitoraggio delle attivita' di progettazione di cui al comma 1 e dei relativi adempimenti e' effettuato attraverso il sistema di «Monitoraggio delle opere pubbliche» della «Banca dati delle pubbliche amministrazioni - BDAP» ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificate come «Sviluppo capacita' progettuale dei comuni». 3. Il controllo sull'affidamento della progettazione, il cui termine iniziale coincide con la data di richiesta del CIG sul sistema dell'Autorita' nazionale anticorruzione, ed i controlli successivi, legati alla fase di liquidazione della spesa, sono attuati tramite il predetto sistema, attraverso le informazioni correlate al relativo Codice identificativo di gara (CIG). In sede di creazione del predetto codice deve essere indicato e associato il Codice unico di progetto (CUP) identificativo del progetto oggetto di finanziamento. |
| Art. 4 Erogazione del contributo
1. Il Ministero dell'interno provvedera' ad erogare il contributo assegnato ai comuni individuati ai sensi del precedente art. 2, entro il 28 febbraio 2018, al fine di garantire la corretta imputazione dell'entrata relativa al contributo di cui al presente decreto. |
| Art. 5 Rendicontazione
1. Nel rispetto delle esigenze di semplificazione richiamate in premessa, i comuni destinatari dei contributi che ottemperino agli adempimenti informativi richiesti per il sistema di «Monitoraggio delle opere pubbliche» della «Banca dati delle pubbliche amministrazioni - BDAP sono esonerati dall'obbligo di presentazione del rendiconto delle somme ricevute di cui all'art. 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, limitatamente ai dati finanziari e di avanzamento procedurale trasmessi al predetto sistema. 2. Nel caso di economie di spesa realizzate sull'affidamento dell'attivita' di progettazione, desunte dal ripetuto sistema di monitoraggio classificato come «Sviluppo capacita' progettuale dei comuni», il Ministero dell'interno precedera' a recuperare dette risorse secondo le modalita' di cui ai commi 128 e 129 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 dicembre 2017
Il Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno Belgiorno Il ragioniere generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze Franco |
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