Gazzetta n. 300 del 27 dicembre 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 20 dicembre 2017
Attuazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1-bis, del Testo unico del debito pubblico, per l'introduzione delle garanzie bilaterali su operazioni in strumenti derivati.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico", ed in particolare l'articolo 3, comma 1-bis, aggiunto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilita' 2015), ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle inanze stabilisce con proprio decreto le modalita' di attuazione delle disposizioni relative alla garanzia bilaterale con riferimento alle operazioni in strumenti derivati;
Visto l'articolo 5, comma 6 del citato D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, come modificato dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilita' 2015), recante la disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di Tesoreria, ove si prevede, tra l'altro, che "Sul conto disponibilita' e sui conti ad esso assimilati non sono ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni o altre misure cautelari";
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" ed in particolare l'articolo 5, comma 3, ove si prevede che il capo del dipartimento svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni dell'amministrazione ed e' responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del Ministro;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" ed in particolare l'articolo 4 con il quale, mentre si attribuisce agli organi di governo l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e la verifica della rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e di gestione agli indirizzi impartiti, si riserva, invece, ai dirigenti l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa;
Visto il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, ed in particolare l'articolo 5, comma 2, ove si definiscono le funzioni svolte dalla Direzione II;
Visto il decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 "Codice degli appalti pubblici e concessioni di lavori, servizi e forniture", aggiornato con le modifiche introdotte dal decreto correttivo (decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2017, n. 103) e decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ove si stabilisce che le disposizioni del codice stesso non si applicano ai contratti concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti" ed in particolare l'articolo 3, comma 13, con il quale si stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1, relative al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti, non si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria;
Ritenuta l'esigenza di provvedere alle disposizioni attuative in relazione alla garanzia bilaterale riferita alle operazioni in strumenti derivati;
Considerato, altresi', che le garanzie di cui all'articolo 3, comma 1-bis, del citato D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, possono essere costituite, alternativamente, mediante creazione di un vincolo di indisponibilita' su attivi di proprieta' del costituente, ovvero mediante trasferimento della proprieta' di tali attivi in capo al beneficiario della garanzia, con necessita', pertanto, di provvedere all'emanazione di disposizioni attuative che tengano conto di entrambe le modalita' operative;

Decreta:

Art. 1
Oggetto

1. Il presente decreto disciplina le modalita' con le quali il Dipartimento del Tesoro potra' procedere alla stipula di contratti di garanzia finalizzati alla prestazione di garanzia bilaterale con le controparti in strumenti derivati ai sensi dell'articolo 3, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, citato nelle premesse; la garanzia potra' essere costituita, alternativamente, mediante creazione di un vincolo di indisponibilita' su attivi di proprieta' del costituente, ovvero mediante trasferimento della proprieta' di tali attivi in capo al beneficiario della garanzia.
 
Art. 2
Definizioni

1. Nel presente decreto, l'espressione:
a) Contante: indica il contante, come definito all'articolo 1 del decreto legislativo n. 170 del 21 maggio 2004;
b) Controparti in strumenti derivati: controparti con le quali e' stato stipulato un contratto quadro per l'operativita' in derivati;
c) Contratto quadro per l'operativita' in derivati: indica ciascun contratto quadro destinato a disciplinare l'operativita' in derivati tra la Repubblica Italiana e le proprie controparti, stipulato sulla base dei modelli contrattuali piu' diffusi nella prassi commerciale internazionale, come pubblicati dalle principali associazioni di operatori del settore, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, i contratti stipulati nella forma dell'ISDA Master Agreement (versione 1992 o 2002), pubblicato dall'International Swaps and Derivatives Association (ISDA);
d) Contratto di garanzia: indica il contratto con cui vengono regolati i termini e le condizioni per la reciproca prestazione di garanzia in relazione alle operazioni garantite;
e) Conti designati indicano:
(i) i conti di Tesoreria di cui all'articolo 3, comma 1 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico";
(ii) altri conti e depositi appositamente costituiti presso il sistema bancario ed intestati al Ministero dell'Economia e delle Finanze utilizzati per la movimentazione della garanzia, sia in titoli di Stato che in forma di somme liquide;
(iii) altri conti e depositi appositamente costituiti presso il sistema bancario ed intestati alle singole controparti, utilizzati per la movimentazione della garanzia, sia in titoli di Stato che in forma di somme liquide;
f) Decreto Cornice: indica il decreto ministeriale da emanarsi annualmente ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 30 dicembre 2003 n. 398;
g) Esposizione: indica, relativamente a ciascuna parte di un contratto quadro per l'operativita' in derivati, l'importo, se positivo, che risulterebbe dovuto a tale parte, in conformita' ai termini del contratto quadro per l'operativita' in derivati, se le sole operazioni garantite fossero risolte anticipatamente nel giorno e nell'ora stabiliti nel contratto di garanzia con riferimento alla data in cui l'esposizione e' calcolata;
h) Operazioni garantite: indica le operazioni in derivati, a valere su un contratto quadro per l'operativita' in derivati, assoggettate a un contratto di garanzia;
i) Operazioni preesistenti: indica le operazioni in strumenti derivati, stipulate anteriormente alla data di efficacia dell'accordo di garanzia, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b;
j) Margine di garanzia: indica l'insieme degli attivi costituiti in garanzia ai sensi di un contratto di garanzia;
k) ECAI: indica un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito, come definita all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013;
l) Tesoro: indica il Dipartimento del Tesoro.
 
Art. 3
Finalita' e beni in garanzia

1. Gli accordi di cui all'articolo 1 hanno la finalita' di garantire l'esposizione di una parte verso l'altra nelle operazioni in strumenti derivati.
2. Le attivita' suscettibili di costituire il margine di garanzia sono i titoli di Stato di Paesi dell'area euro, denominati in euro e aventi i requisiti di cui all'articolo 4 ("margine in titoli"), ovvero il contante in euro ("margine in contanti").
 
Art. 4
Requisiti del margine in titoli

1. I titoli di Stato di Paesi dell'area euro, denominati in euro, che possono costituire il margine di garanzia devono essere depositati sui conti designati e soddisfare tutti i requisiti seguenti:
i. la remunerazione associata al titolo deve essere determinata in ragione di un tasso di interesse fisso, variabile, indicizzato all'inflazione ovvero potra' trattarsi di un titolo c.d. zero coupon;
ii. il titolo deve essere negoziato in uno dei sistemi multilaterali, aventi sede nell'Unione Europea e definiti all'art.4 comma 1 punto 19 della direttiva 2014/65/UD (MIFID II), vale a dire:
- un mercato regolamentato, di cui al punto 21 del citato articolo 4;
- un sistema multilaterale di negoziazione, di cui al punto 22 del citato articolo 4;
- un sistema organizzato di negoziazione, di cui al punto 23 del citato articolo 4;
iii. il titolo deve essere stato emesso da uno Stato sovrano, dotato di almeno un rating di una ECAI, tra quelle riconosciute dalla BCE nell'ambito della gestione del collaterale nelle operazioni di politica monetaria, non inferiore a quello della Repubblica italiana;
iv. il diritto al rimborso del titolo e il diritto al pagamento delle relative cedole non devono essere subordinati rispetto ai crediti non subordinati vantati nei confronti dell'emittente.
 
Art. 5
Margine in contanti

1. Il margine in contanti deve essere denominato in Euro e depositato presso uno dei conti designati.
 
Art. 6
Operazioni derivate oggetto di accordi di garanzia

1. Possono costituire operazioni garantite nell'ambito di un accordo di garanzia:
a) le operazioni stipulate successivamente alla stipulazione dell'accordo di garanzia;
b) le operazioni preesistenti, individuate dal Tesoro, a condizione che le stesse siano state sottoscritte con controparti in strumenti derivati per le quali l'esposizione riconducibile alla totalita' delle posizioni in strumenti derivati in essere sia non inferiore alla soglia di esposizione individuata nell'ambito del Decreto Cornice, e all'ulteriore condizione che il Tesoro registri un beneficio economico in conseguenza dell'assoggettamento della/e operazione/i in questione all'accordo di garanzia.
2. Il beneficio dovra' essere un importo che la controparte in strumenti derivati si impegna a versare all'entrata del bilancio dello Stato al momento dell'assoggettamento della/e operazione/i preesistente/i all'accordo di garanzia. Affinche' la controparte in strumenti derivati possa usufruire della prestazione del margine di garanzia anche in relazione ad operazioni preesistenti, tale beneficio dovra' essere stato ritenuto congruo dal Tesoro, anche sulla base della valutazione del contenuto specifico delle clausole contrattuali che dovranno essere state concordate con la controparte di volta in volta interessata, a partire dai modelli contrattuali predisposti dal Tesoro e disciplinanti le modalita' di prestazione del margine di garanzia in relazione a tali operazioni preesistenti.
3. Gli accordi di garanzia contratti dal Tesoro devono essere compatibili con i vincoli che vengono posti alla liquidita' di tesoreria con i suddetti accordi e con le esigenze contabili di bilancio e di finanza pubblica, e tenere conto della prevista evoluzione dell'esposizione derivante dalle operazioni sottoposte all'accordo.
4. Le risorse statali destinate alla prestazione del margine di garanzia in relazione alle operazioni preesistenti saranno ripartite tra le controparti individuate in conformita' al comma 1, lettera b, secondo modalita' da determinarsi a cura dei competenti uffici del Tesoro.
5. Ogni altra posizione preesistente potra' essere sottoposta a garanzia, a prescindere dal criterio su individuato, con ulteriore e motivato decreto ministeriale.
 
Art. 7
Stipula ed approvazione degli accordi di garanzia

1. Gli accordi di garanzia saranno disciplinati dalla legge italiana con giurisdizione esclusiva delle corti italiane.
2. Gli accordi di garanzia sono stipulati, per conto del Tesoro, dal Dirigente generale capo della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro ed approvati con decreto dal direttore generale del Tesoro.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 dicembre 2017

Il Ministro: Padoan
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone