IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
Il Consiglio, nella seduta del 5 dicembre 2017, composto come da verbale di pari data; Udito il relatore, consigliere prof.ssa Barbara De Donno, alla quale e' stato demandato il compito di riesaminare le Risoluzioni nn. 2/2013 e 3/2013 in materia di interpello e concorso interno alla luce dell'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545; Vista la delibera n. 2252 del 19 ottobre 2010, con la quale sono stati approvati i criteri di valutazione della professionalita' dei giudici tributari nei concorsi interni; Atteso che, in ossequio alle novita' introdotte dall'art. 4, commi 39 e 40, della legge n. 183/2011, con la Risoluzione n. 2/2013, e' disciplinato un doppio passaggio per la copertura dei posti vacanti, costituito da un 'interpello interno' (o 'concorso orizzontale'), riservato ai soli giudici tributari che gia' svolgono altrove le medesime funzioni resesi vacanti, e successivamente e in caso di assenza di candidature, da un concorso interno per le c.d. 'movimentazioni verticali'; Atteso, altresi', che il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, contempla solo due procedimenti e cioe' della nomina ex novo, di cui all'art. 9 di detto decreto, e «l'assegnazione di diverso incarico o del medesimo incarico per trasferimento dei componenti delle commissioni tributarie in servizio», di cui all'art. 11 del medesimo, sicche' nessuna distinzione sembra potersi fare, per coloro che gia' rivestono l'ufficio di giudici tributari, fra trasferimenti orizzontali e verticali, potendo tutti i giudici tributari concorrere a qualsivoglia posto vacante ed essere a tal fine valutati dal Consiglio unicamente in base alle tabelle all'uopo predisposte, le quali - uniche - consentono l'adeguata ponderazione comparativa del merito dei partecipanti; Rilevato che con l'art. 4, commi 39 e 40, della legge n. 183/2011 il legislatore ha inteso introdurre l'istituto dell'interpello con riferimento al concorso bandito ai sensi dell'art. 39, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per la copertura di 960 posti vacanti presso le Commissioni Tributarie, prevedendo la nomina e l'immissione in servizio dei candidati risultati idonei, anche in sovrannumero, e che, di seguito, con la novella all'art. 11 del decreto legislativo n. 545/1992, recata dal decreto legislativo n. 156/2015, e' stato confermato il comma 4 del suddetto art. 11, laddove si prevede testualmente che: «lett. b) alla nomina in ciascuno degli incarichi di cui alla lettera a) si procede in conformita' a quanto previsto dall'art. 9, commi 1, 2, 3 e 6.» e che: «La scelta tra gli aspiranti e' fatta dal Consiglio di Presidenza secondo i criteri di valutazione ed i punteggi di cui alle tabelle 'E' ed 'F', risultanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 44-ter, allegate al presente decreto, tenendo conto delle attitudini, della laboriosita' e della diligenza di ciascuno di essi e, nel caso di parita' di punteggio, della maggiore anzianita' d'eta'»; Rilevato, peraltro, che ai sensi dell'art. 1, comma 353, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, «A decorrere dalla data di insediamento dei nuovi componenti, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria stabilisce, con propria delibera, i criteri di valutazione della professionalita' dei giudici tributari nei concorsi interni; a decorrere dalla data di efficacia della predetta delibera cessano, nei concorsi interni, di avere effetto le tabelle E ed F allegate al citato decreto legislativo n. 545 del 1992», e che in ottemperanza a tale delega il Consiglio ha provveduto a deliberare i predetti criteri di valutazione dei giudici nei concorsi interni con delibera n. 2252 del 19 ottobre 2010 ed allegata relazione; Rilevato che la procedura del 'doppio concorso', recepito nelle Risoluzioni n. 2/2013 e n. 3/2013 non trova riscontro in specifiche previsioni normative se non con riferimento alle procedure conseguenti al bando di cui alla legge n. 98/2011, stante che le attuali disposizioni prevedono soltanto una procedura, che non puo' non tener conto dell'esame dei candidati attraverso la valutazione dei criteri dell'attitudine, laboriosita' e diligenza come sopra deliberati; Quanto sopra premesso e considerato,
Delibera:
A) la Risoluzione n. 3 del 12 marzo 2013, recante «Regolamento per gli interpelli ai fini del trasferimento di sede», e' abrogata. B) la Risoluzione n. 2 del 12 marzo 2013, recante «Criteri di valutazione della professionalita' dei giudici tributari nei concorsi interni», e' sostituita dalla seguente Risoluzione: «Risoluzione n. 3 del 5 dicembre 2017 «Criteri di valutazione della professionalita' dei giudici tributari negli spostamenti interni e nella progressione in carriera»
Art. 1. Criteri
1. - Gli elementi caratterizzanti il profilo del giudice devono intendersi quelli della: esperienza, diligenza, laboriosita' e attitudine. 2. - In occasione delle singole procedure concorsuali (trasferimento di sede con analoghe funzioni, trasferimento con analoghe funzioni da CTP a CTR o viceversa, progressione in carriera) il Consiglio individuera' quali punti dei citati parametri risultino necessari ed utili ai fini della selezione dei candidati. 3. - La eventuale verifica in sede di esame delle pronunce rese dai giudici terra' conto dell'esito, nelle successive fasi e gradi del procedimento, dei provvedimenti giudiziari emessi, solo in quanto presentino caratteri di significativa anomalia. Le ipotesi di «sopravvenienza» di diversi orientamenti giurisprudenziali nelle more dei giudizi di impugnazione non potranno ritenersi significative. 4. - Non saranno considerati indice rilevante, ai fini del giudizio sulla laboriosita', gli incarichi extra-giudiziari. Il rispetto dei termini per la redazione e il deposito dei provvedimenti, o comunque per il compimento di attivita' giudiziarie, dovra' essere considerato, nella eventuale parte discrezionale, alla luce della complessiva situazione degli uffici, al fine di consentire l'apprezzamento di situazioni particolari evitando giudizi positivi o negativi ancorati esclusivamente a soli dati numerici.
Art. 2. Esperienza
1. - Con il termine «esperienza» si intende l'anzianita' maturata presso le Commissioni tributarie.
Art. 3. Diligenza
1. - La «diligenza» si desume: a) dal rispetto dei termini per la redazione e il deposito dei provvedimenti, o comunque per il compimento di attivita' giudiziarie; b) dall'assiduita' e dalla puntualita' alle udienze di calendario e nei giorni stabiliti e dalla presenza in ufficio, nei casi in cui sia necessario, per il buon funzionamento dell'ufficio stesso; c) dalla disponibilita' a far fronte alle esigenze dell'ufficio, quali la partecipazione alla Commissione per l'assistenza tecnica gratuita (art. 138, decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002) o alla Sezione per la sospensione feriale dei termini processuali (art. 6, decreto legislativo n. 545/1992) o alle sostituzioni, riconducibili alle applicazioni e supplenze necessarie al corretto funzionamento dell'ufficio. 2. - Il punteggio complessivo previsto per il parametro «diligenza» va da 0 a 6, diversamente ripartito ai fini dell'attribuzione, ovvero: a) quanto da 0 a 4 sulla base dei dati numerici dei tempi di deposito di cui al comma 1, lettera a); b) quanto da 0 a 2 su base discrezionale in applicazione dei suesposti criteri di cui al comma 1, lettera b) e c).
Art. 4. Laboriosita'
1. - La «laboriosita'» e' l'indice di intensa capacita' di lavoro e si desume: a) dal numero di sentenze depositate, valutato comparativamente, con i dati statistici dell'ultimo triennio, dei componenti della medesima commissione di appartenenza con analoga funzione, tenendo conto dei ricorsi a ciascuno di essi assegnato; b) dalla produttivita', intesa come numero e qualita' degli affari giudiziari trattati in rapporto alla tipologia ed alla condizione organizzativa e strutturale dell'ufficio; 2. - Il valore del punteggio di laboriosita' connesso alle sentenze depositate viene fissato in massimo 6 punti, di cui: a) un massimo di 3 da attribuire in base al raffronto con i dati della commissione di appartenenza; b) un massimo di 1 da attribuire in base al raffronto con il dato massimo di produttivita' - per la stessa funzione - desunto dai dati massimi delle commissioni in cui prestano servizio i concorrenti; c) un massimo di 2 con punteggio discrezionale in applicazione dei criteri di cui al comma 1, lettera b). Costituisce un dato di riferimento anche il numero dei provvedimenti assunti in altre sezioni in occasione di supplenze e di quelli cautelari. 3. - Ai fini del punteggio di cui alla lettera c) del precedente comma, il raffronto della produzione del singolo con quella degli altri giudici dell'ufficio di appartenenza andra' compiuto tenendo conto anche dell'attivita' di collaborazione alla gestione dell'ufficio (uffici direttivi e semidirettivi), dell'espletamento di altri incarichi in seno alla Commissione di appartenenza (tra cui collaborazione o direzione dell'ufficio del massimario).
Art. 5. Attitudine
1. - Per attitudine si intende la propensione riguardante l'attivita' svolta e il ruolo occupato, nonche' l'aggiornamento professionale. Ad essa va applicato un punteggio massimo di 11, ma diversamente ripartito ai fini dell'attribuzione: ovvero, una parte, da 0 a 5, ed una parte, da 0 a 6. 2. - Concorrono all'attribuzione da 0 a 5 i seguenti criteri discrezionali: a) collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico; b) preparazione e capacita' che si manifestano nella concreta professionalita' dimostrata dal giudice nell'esercizio delle proprie funzioni; c) modalita' di partecipazione alle udienze; d) attivita' di massimazione; e) qualita' di contributi in camera di consiglio, individuazione delle questioni da decidere e capacita' di sintesi; f) capacita' di organizzare il proprio lavoro e di rapportarsi ai colleghi, alle parti in processo ed al personale amministrativo; g) sentenze scelte a campione per un numero non superiore a 3, pubblicate nell'ultimo triennio, e fino a 3 presentate dall'interessato; h) equilibrio di valutazione, che deve prescindere dagli orientamenti ideologici del magistrato; in caso di segnalazione negativa il giudizio deve essere ancorato a fatti concreti, obiettivi e verificabili. 3. - Per il conferimento degli uffici direttivi, l'attitudine alle funzioni va ricavata, oltre che dagli elementi sopra indicati, anche dalle capacita' organizzative, desunte da ogni utile elemento connesso alla precedente attivita' svolta, nonche' dal precedente positivo svolgimento di funzioni direttive o semidirettive e dalla modalita' di conduzione dell'udienza. 4. - Concorre all'attribuzione del punteggio da 0 a 6 la partecipazione e/o docenza a seminari, corsi di aggiornamento e formazione, corsi di specializzazione, Master, in materia tributaria. A tal fine si deve tener conto della durata di ogni singolo evento e del diverso impegno professionale, distinguendo tra partecipazione e docenza, riconoscendo a questa ultima un indubbio valore superiore alla partecipazione, con punteggio preventivamente individuato con provvedimento consiliare. I corsi, seminari, lezioni, eventi e quanto relativo alla formazione ed aggiornamento in materia tributaria e fiscale valutabili ai fini dell'aggiornamento, con il conseguente punteggio, sono riferiti al periodo temporale del triennio individuato nel bando. I punteggi per i corsi dichiarati dai candidati che attengono ad un titolo di studio riconosciuto dall'ordinamento (Master di I e II livello, corso di perfezionamento, con titolo rilasciato da Universita' pubbliche o riconosciute) vengono assegnati a prescindere dalla data o periodo di conseguimento (anche extra triennio). A tale fine vengono attribuiti i seguenti punteggi: 2,00 per il conseguimento di diploma di Master universitario di secondo livello; 1,50 per il conseguimento di diploma di Master universitario di primo livello; 1,00 per corso di perfezionamento o equipollenti; 0,60 per la partecipazione ad un corso o evento formativo organizzato dal C.P.G.T; 0,30 per la partecipazione ad un corso o evento formativo patrocinato dal C.P.G.T; 0,90 per la docenza ad un corso o evento formativo organizzato dal C.P.G.T; 0,50 per la docenza ad un corso o evento formativo patrocinato dal C.P.G.T; 0,20 per relatori di corsi o eventi formativi in materia tributaria organizzati da terzi; 0,10 per discenti di corso o evento formativo in materia tributaria organizzati da terzi.
Art. 6. Presidenti di Commissione
1. - Ai fini della valutazione dei concorrenti Presidenti di Commissione si deve tener conto, oltre che delle funzioni giurisdizionali, anche delle ulteriori funzioni ad essi assegnate. Di conseguenza, non potendosi fare mero riferimento all'applicazione dei criteri discrezionali di cui in precedenza, il punteggio complessivo dei suddetti criteri (23 punti) e' assegnato con riferimento ai criteri specifici ed alle misure ad essi inerenti come di seguito: a) punti da 0 a 6 per il puntuale e tempestivo adempimento delle funzioni giurisdizionali e per la corretta applicazione delle disposizioni consiliari in tema di organizzazione e controllo dell'ufficio; b) punti da 0 a 11 in considerazione del numero delle sezioni della Commissione, della assiduita' di presenza in sede, della capacita' di coordinamento delle sezioni e del raggiungimento degli obiettivi concordati, ad inizio anno, con il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria. Il tutto valutato anche sulla base delle relazioni dell'Ufficio Ispettivo del Consiglio medesimo; c) punti da 0 a 6 per la partecipazione e/o docenza a seminari, corsi di aggiornamento e corsi di perfezionamento, Master, in materia tributaria, assegnati con gli stessi criteri stabiliti dall'art. 5, comma 4. 2. - Ai componenti del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, tenuto conto della peculiarita' dell'incarico, viene attribuito il punteggio massimo di cui ai criteri di diligenza, laboriosita' ed attitudine, di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5 della presente risoluzione.
Art. 7. Allegati
1. - Gli allegati che seguono, denominati «tabelle» 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F' e 'G', costituiscono parte integrante della presente risoluzione. 2. - ALL. Tabella 'A' - Criteri di valutazione applicabili a tutti i Giudici, Vicepresidenti di sezione e Presidenti di sezione
+-----------------------+ |1. Esperienza | +-----------------------+ |2. Diligenza | +-----------------------+ |3. Laboriosita' | +-----------------------+ |4. Attitudine | +-----------------------+
3. - ALL. Tabella 'B' - Esperienza di servizio
Parte di provvedimento in formato grafico
Nota alla tabella 'B' - Si precisa che il periodo di 6 mesi e un giorno e' equivalente ad un anno. Per i componenti del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria il periodo della durata dell'incarico e' valutato con un punteggio pari a quello riconosciuto ai Presidenti di Commissione Tributaria regionale. I punteggi della suddetta tabella non sono cumulabili fra di loro per lo stesso periodo di servizio. 4. - ALL. Tabella 'C' - Diligenza
Parte di provvedimento in formato grafico
Nota alla tabella 'C' - La valutazione della diligenza deve essere rapportata al triennio anteriore alla data di pubblicazione o scadenza del bando di concorso, come indicato dallo stesso bando di concorso. 5. - ALL. Tabella 'D' - Laboriosita'
Parte di provvedimento in formato grafico
Nota alla tabella 'D' - La valutazione delle diligenza deve essere rapportata al triennio anteriore alla data di pubblicazione o scadenza del bando di concorso, come indicato dallo stesso bando di concorso. 6. - ALL. Tabella 'E' - Attitudine
Parte di provvedimento in formato grafico
Nota alla tabella 'E' - Per il conferimento degli uffici direttivi e semidirettivi, l'attitudine alle funzioni va ricavata, oltre che dagli elementi sopra elencati, anche dalla capacita' organizzativa desunta da ogni utile elemento connesso alla precedente attivita' svolta, nonche' dal precedente positivo svolgimento di funzioni direttive o semidirettive e dalla modalita' di conduzione dell'udienza. 7. - ALL. Tabella 'F' - Fonti di conoscenza
===================================== | riferimenti | +===================================+ |a) documentazione prodotta | |dall'interessato, quali | |statistiche, provvedimenti | |giurisdizionali ritenuti | |significativi, ecc., ove prevista | |dallo specifico bando | +-----------------------------------+ |b) autorelazione, ove consentita | |dallo specifico bando | +-----------------------------------+ |c) scheda di valutazione triennale | |redatta dal Presidente della | |Commissione, direttamente, per i | |Presidenti di sezione e V. | |Presidenti f. f. e, su indicazioni | |del Presidente di Sezione o V. | |Presidente f. f. per i V. | |Presidenti e Giudici, che deve | |evidenziare i criteri di diligenza,| |laboriosita' ed attitudine, ove | |previsti dallo specifico bando | +-----------------------------------+ |d) rapporto, integrativo della | |suddetta scheda, del Presidente | |della Commissione redatto all'atto | |della partecipazione al concorso, | |ove previsto dallo specifico bando | +-----------------------------------+ |e) eventuali controdeduzioni | |dell'interessato, ove previste | |dallo specifico bando | +-----------------------------------+
Nota alla tabella 'F' - Nella scheda e nel rapporto integrativo si dovranno illustrare dettagliatamente le caratteristiche complessive dei provvedimenti emessi dal magistrato interessato, individuando, secondo criteri da stabilire, non piu' di 3 provvedimenti redatti dal magistrato medesimo, il quale potra' a sua volta produrne altri 3 (pubblicati tutti nell'ultimo triennio). Nella valutazione di detti provvedimenti il Presidente deve tener conto esclusivamente dei profili tecnico-professionali relativi all'esposizione delle questioni ed all'argomentazione della soluzione adottata, con esclusione di qualsiasi sindacato sul merito della questione medesima. 8. - ALL. Tabella 'G' - Criteri per la valutazione dei Presidenti di Commissione da parte del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria
Parte di provvedimento in formato grafico
La presente Risoluzione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nonche' sul sito del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (www.giustizia-tributaria.it) nella sezione «Pubblicazioni-Risoluzioni». Si comunichi: - al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo n. 545/1992; - alla Direzione della giustizia tributaria; - ai Presidenti delle commissioni tributarie, i quali ne cureranno la comunicazione a tutti i componenti delle rispettive Commissioni.
Roma, 5 dicembre 2017
Il Presidente: Cavallaro |