Gazzetta n. 301 del 28 dicembre 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 8 agosto 2017
Accertamento economie per finanziamento indagini in vulnerabilita' sismica.


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (di seguito, legge n. 107 del 2015), e in particolare l'art. 1, comma 161;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e in particolare l'art. 20-bis;
Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, e in particolare l'art. 41;
Visto il decreto-legge 1º luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale, e in particolare l'art. 11;
Vista la legge 23 dicembre 1991, n. 430, recante interventi per l'edilizia scolastica e universitaria e per l'arredamento scolastico, e in particolare l'art. 1;
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante istituzione del servizio nazionale di Protezione Civile;
Vista la legge 8 agosto 1996, n. 431, recante interventi urgenti per l'edilizia scolastica, e in particolare l'art. 2, comma 4;
Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia scolastica, e in particolare l'art. 4;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attivita' di protezione civile;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 settembre 2016 di istituzione della Struttura di Missione "Casa Italia";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2016 di conferma della Struttura di missione "Casa Italia";
Considerato che l'art. 1, comma 161, della citata legge 13 luglio 2015, n. 107 prevede che le risorse non utilizzate alla data di entrata in vigore della medesima legge e relative ai finanziamenti attivati, ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 1º luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430, e dell'art. 2, comma 4, della legge 8 agosto 1996, n. 431, nonche' relative ai finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, fatte salve quelle relative a interventi in corso di realizzazione o le cui procedure di appalto sono aperte, come previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sono destinate all'attuazione di ulteriori interventi urgenti per la sicurezza degli edifici scolastici;
Considerato che il medesimo art. 1, comma 161, della citata legge n. 107 del 2015 prevede, altresi', che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, gli enti locali beneficiari dei predetti finanziamenti trasmettono al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e alla societa' Cassa depositi e prestiti S.p.a. il monitoraggio degli interventi realizzati, pena la revoca delle citate risorse ancora da erogare;
Dato atto che il medesimo art. 1, comma 161, dispone, inoltre, che le conseguenti economie accertate, a seguito del completamento dell'intervento finanziato ovvero della sua mancata realizzazione, sono destinate, secondo criteri e modalita' definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a ulteriori interventi urgenti di edilizia scolastica individuati nell'ambito della programmazione nazionale di cui al comma 160, fermi restando i piani di ammortamento in corso e le correlate autorizzazioni di spesa nonche' agli interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici, di cui ai commi da 177 a 179 e a quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica;
Considerato che l'art. 20-bis del decreto-legge n. 8 del 2017 ha stabilito che per le verifiche di vulnerabilita' sismica degli immobili pubblici adibiti ad uso scolastico nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2 nonche' per la progettazione degli eventuali interventi di adeguamento antisismico che risultino necessari a seguito delle verifiche, sono destinate agli enti locali le risorse di cui all'art. 1, comma 161, della legge n. 107 del 2015, come accertate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, assicurando la destinazione di almeno il 20 per cento delle risorse agli enti locali che si trovano nelle quattro regioni interessate dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017;
Dato atto che il medesimo art. 20-bis del citato decreto-legge stabilisce altresi' che le risorse accertate sono rese disponibili dalla societa' Cassa depositi e prestiti S.p.a. previa stipulazione, sentito il Dipartimento della protezione civile, di apposita convenzione con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, che disciplina le modalita' di attuazione e le procedure di accesso ai finanziamenti, anche tenendo conto dell'urgenza, di eventuali provvedimenti di accertata inagibilita' degli edifici scolastici, della collocazione degli edifici nelle zone di maggiore pericolosita' sismica nonche' dei dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica;
Considerato che successivamente all'entrata in vigore della legge n. 107 del 2015 alla luce di quanto previsto dall'art. 1, comma 161, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa con Cassa depositi e prestiti S.p.a., ha avviato il monitoraggio degli interventi finanziati con gli originari mutui inviando una scheda per la verifica dello stato di attuazione degli stessi;
Dato atto che a seguito di tale monitoraggio alcuni enti hanno risposto certificando la chiusura degli interventi e delle economie maturate, altri enti non hanno risposto e altri ancora hanno evidenziato la sussistenza di interventi ancora in corso;
Considerato che essendo decorsi due anni dalla chiusura dell'attivita' di monitoraggio e' possibile certificare le economie maturate, revocando le risorse disposte in favore degli enti locali beneficiari che hanno dichiarato la chiusura degli interventi o che non hanno risposto, mentre vengono mantenute, e non sono quindi revocate, le risorse relative agli enti che hanno effettuato richieste di pagamento o che hanno dichiarato interventi ancora in corso;
Considerato, altresi' che l'art. 41 del decreto-legge n. 50 del 2017 destina altre risorse alle verifiche di vulnerabilita' sismica nelle zone a rischio 1;
Ritenuto quindi, sulla base di quanto previsto dall'art. 20-bis del decreto-legge n. 8 del 2017, necessario disporre la revoca delle risorse non utilizzate dagli enti locali di cui all'allegato elenco;
Considerato che il comma 4 del richiamato art. 20-bis del decreto-legge n. 8 del 2017 prevede che "entro il 31 agosto 2018 ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2, con priorita' per quelli situati nei comuni compresi negli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016, deve essere sottoposto a verifica di vulnerabilita' sismica";
Ritenuto che, delle economie dichiarate dagli enti locali e sulla base delle revoche effettuate, si possono accertare economie complessive pari ad € 105.112.190,27;
Ritenuto altresi' di dover destinare le predette risorse accertate alle verifiche di vulnerabilita' sismica disposte ai sensi dell'art. 20-bis del decreto-legge n. 8 del 2107;

Decreta:

Art. 1
Revoche e accertamento delle economie

1. All'esito del monitoraggio effettuato ai sensi dell'art. 1, comma 161, della legge 13 luglio 2015, n. 107, d'intesa con Cassa depositi e prestiti S.p.a., e' disposta la revoca delle risorse non utilizzate dagli enti locali di cui all'allegato elenco (Allegato A).
2. Le risorse accertate con le revoche di cui al comma 1 sono pari complessivamente ad € 105.112.190,27.
3. Le risorse di cui al comma 2 sono destinate al finanziamento delle verifiche di vulnerabilita' sismica degli edifici scolastici ricadenti nelle zone 1 e 2, con riserva del 20% in favore degli enti locali che si trovano nelle quattro regioni interessate dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017, nonche' al finanziamento delle progettazioni resesi necessarie a seguito delle verifiche di vulnerabilita' sismica gia' disponibili a seguito della procedura ad evidenza pubblica di cui al comma 4. I relativi progetti e interventi che risultano necessari all'esito delle verifiche di vulnerabilita' sismica possono essere inseriti nella programmazione triennale nazionale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e possono essere finanziati prioritariamente con le risorse annualmente disponibili della programmazione triennale ovvero con altre risorse che si rendano disponibili.
4. La Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale e' incaricata di procedere alla sottoscrizione della Convenzione con Cassa depositi e prestiti S.p.a. nonche' all'indizione della procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione degli enti locali beneficiari del finanziamento per le indagini di vulnerabilita' sismica e della eventuale progettazione.
5. La Direzione generale di cui al comma 4 coordina le proprie attivita' ai fini del finanziamento delle verifiche e delle progettazioni nelle zone a rischio sismico 1 e di quelle del cratere rispettivamente con il Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri "Casa Italia" e con il Commissario straordinario per la ricostruzione.
6. I criteri di selezione delle verifiche di vulnerabilita' e delle progettazioni da finanziare sono definiti previa condivisione con il Dipartimento della Protezione Civile e con il Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri "Casa Italia".
7. I pagamenti a valere sulle risorse accertate di cui al precedente comma 2 relativi alle verifiche e alle progettazioni sono effettuati direttamente da Cassa depositi e prestiti S.p.a. agli enti locali secondo i termini e le modalita' definiti nella Convenzione di cui al comma 4.

Roma, 8 agosto 2017

Il Ministro: Fedeli
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
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