Gazzetta n. 301 del 28 dicembre 2017 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 7 dicembre 2017, n. 203
Riforma delle diposizioni legislative in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo, a norma dell'articolo 33 della legge 14 novembre 2016, n. 220.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 9, 21, 33, 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante disciplina del cinema e dell'audiovisivo, e, in particolare, l'articolo 33, che delega il Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi per la riforma delle disposizioni legislative di disciplina degli strumenti e delle procedure attualmente previsti dall'ordinamento in materia di tutela dei minori nella visione di opere cinematografiche e audiovisive;
Visto il regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, e successive modificazioni, recante approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e in particolare gli articoli 77 e 78;
Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161, recante revisione dei film e dei lavori teatrali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1963, n. 2029;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e successive modificazioni;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo e, in particolare, l'articolo 134, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 2017;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 2 novembre 2017;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 ottobre 2017;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 novembre 2017;
Sulla proposta del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Oggetto e finalita'

1. Il presente decreto provvede alla riforma, al riassetto e alla razionalizzazione delle disposizioni legislative in materia di tutela dei minori nella visione di opere cinematografiche e audiovisive, ispirandosi ai principi di liberta' e di responsabilita' degli imprenditori del settore cinematografico e audiovisivo e dei principali agenti educativi, tra i quali in primo luogo la famiglia.
2. Il presente decreto, in particolare, detta disposizioni in materia di classificazione delle opere cinematografiche, con riguardo ai profili organizzativi, procedimentali e sanzionatori.

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente in materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse.

- Si riportano i testi degli articoli 9, 21, 33, 76, 87
e 117 della Costituzione della Repubblica italiana,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana 27 dicembre 1947, n. 298, ediz. straord.:
«Art. 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della
cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il
paesaggio e il patrimonio storico e artistico della
Nazione.»
«Art. 21. Tutti hanno diritto di manifestare
liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e
ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non puo' essere soggetta ad autorizzazioni o
censure.
Si puo' procedere a sequestro soltanto per atto
motivato dell'autorita' giudiziaria [cfr. art.111 c.1] nel
caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa
espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle
norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei
responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia
possibile il tempestivo intervento dell'autorita'
giudiziaria, il sequestro della stampa periodica puo'
essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che
devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore,
fare denunzia all'autorita' giudiziaria. Se questa non lo
convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro
s'intende revocato e privo d'ogni effetto.
La legge puo' stabilire, con norme di carattere
generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento
della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli
e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume.
La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a
reprimere le violazioni.»
«Art. 33. L'arte e la scienza sono libere e libero ne
e' l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione
ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed
istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle
scuole non statali che chiedono la parita', deve assicurare
ad esse piena liberta' e ai loro alunni un trattamento
scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole
statali.
E` prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai
vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi
e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, universita' ed
accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi
nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.»
«Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.»
«Art. 87. Il Presidente della Repubblica e' il capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.»
«Art. 117. La potesta' legislativa e' esercitata dallo
Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione,
nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei
bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e promozione e
organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio,
casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle
Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla
legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni.
La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in ogni
altra materia.
I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane hanno
potesta' regolamentare in ordine alla disciplina
dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro
attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con
altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.»
- Si riporta il testo dell'articolo 33 della legge 14
novembre 2016, n. 220, recante «Disciplina del cinema e
dell'audiovisivo», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana 26 novembre 2016, n. 277:
«Art. 33. (Delega al Governo per la riforma delle
disposizioni legislative in materia di tutela dei minori
nel settore cinematografico e audiovisivo). - 1. Il Governo
e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi per la riforma delle disposizioni legislative
di disciplina degli strumenti e delle procedure attualmente
previsti dall'ordinamento in materia di tutela dei minori
nella visione di opere cinematografiche e audiovisive,
ispirandosi ai principi di liberta' e di responsabilita',
tanto degli imprenditori del settore cinematografico e
audiovisivo, quanto dei principali agenti educativi, tra i
quali in primo luogo la famiglia, e sostituendo le
procedure attualmente vigenti con un meccanismo di
responsabilizzazione degli operatori e di attenta vigilanza
delle istituzioni, orientato all'effettivita' della tutela
dei minori.
2. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1
sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) introdurre il principio della responsabilizzazione
degli operatori cinematografici in materia di
classificazione del film prodotto, destinato alle sale
cinematografiche e agli altri mezzi di fruizione, e della
uniformita' di classificazione con gli altri prodotti
audiovisivi, inclusi i videogiochi, che garantisca la
tutela dei minori e la protezione dell'infanzia e la
liberta' di manifestazione del pensiero e dell'espressione
artistica;
b) prevedere l'istituzione presso il Ministero
dell'organismo di controllo della classificazione di cui
alla lettera a), disciplinandone la composizione, i
compiti, le modalita' di nomina e di funzionamento, con
conseguente soppressione delle Commissioni per la revisione
cinematografica di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161.
Ai componenti di tale organismo, scelti tra personalita'
indipendenti e di comprovata qualificazione professionale,
non spettano gettoni di presenza, compensi, indennita' ed
emolumenti comunque denominati ad eccezione del rimborso
delle spese effettivamente sostenute previste dalla
normativa vigente;
c) prevedere il procedimento per l'accertamento degli
illeciti amministrativi che conseguono alla violazione
della prevista classificazione di cui alla lettera a) e i
termini entro i quali tale accertamento puo' intervenire;
d) prevedere il sistema sanzionatorio degli illeciti
amministrativi accertati;
e) prevedere le abrogazioni e modificazioni della
normativa vigente in contrasto con la nuova normativa per
la classificazione dei film per le sale cinematografiche,
degli altri prodotti audiovisivi che vengono trasmessi alla
televisione pubblica e privata e sulla rete internet e dei
videogiochi posti in vendita.»
- Si riportano i testi degli articoli 77 e 78 del regio
decreto 18 giugno 1931 n. 773, recante «Approvazione del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 26
giugno 1931, n. 146.
«Art. 77. Le pellicole cinematografiche, prodotte
all'interno oppure importate dall'estero, tanto se
destinate ad essere rappresentate all'interno dello Stato,
quanto se destinate ad essere esportate, devono essere
sottoposte a preventiva revisione da parte dell'autorita'
di pubblica sicurezza.»
«Art. 78. L'autorita' competente ad eseguire la
revisione delle pellicole per spettacoli cinematografici
decide a quali di questi possono assistere i minori di anni
sedici.
Qualora decida di escluderli, il concessionario o il
direttore della sala cinematografica deve pubblicarne
l'avviso sul manifesto dello spettacolo e provvedere
rigorosamente alla esecuzione del divieto.
Salve le sanzioni prevedute dal codice penale, i
concessionari o direttori delle sale cinematografiche, i
quali contravvengono agli obblighi predetti sono puniti con
l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 51 (lire
100.000) a euro 309 (lire 600.000).»
- La legge 21 aprile 1962, n. 161, recante «Revisione
dei film e dei lavori teatrali», e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 28 aprile
1962, n. 109.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 11
novembre 1963, n. 2029, recante «Regolamento di esecuzione
della legge 21 aprile 1962, n. 161, sulla revisione dei
film e dei lavori teatrali», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana 18 gennaio 1964, n. 14.
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche
al sistema penale», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana 30 novembre 1981, n. 329, S.O.
- La legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme
sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana 31 luglio 1997, n. 177, S.O.
- Il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177,
recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e
radiofonici», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana 7 settembre 2005, n. 208, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 134 del decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante «Attuazione
dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante
delega al governo per il riordino del processo
amministrativo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana 7 luglio 2010, n. 156, S.O.
«Art. 134. (Materie di giurisdizione estesa al merito).
- 1. Il giudice amministrativo esercita giurisdizione con
cognizione estesa al merito nelle controversie aventi ad
oggetto:
a) l'attuazione delle pronunce giurisdizionali
esecutive o del giudicato nell'ambito del giudizio di cui
al Titolo I del Libro IV;
b) gli atti e le operazioni in materia elettorale,
attribuiti alla giurisdizione amministrativa;
c) le sanzioni pecuniarie la cui contestazione e'
devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo,
comprese quelle applicate dalle Autorita' amministrative
indipendenti e quelle previste dall'articolo 123;
d) le contestazioni sui confini degli enti
territoriali;
e) il diniego di rilascio di nulla osta
cinematografico di cui all'articolo 8 della legge 21
novembre 1962, n. 161.»
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 30
agosto 1997, n. 202.
 
Art. 2
Classificazione delle opere cinematografiche

1. La classificazione delle opere cinematografiche e' finalizzata ad assicurare il giusto e equilibrato bilanciamento tra la tutela dei minori e la liberta' di manifestazione del pensiero e dell'espressione artistica.
2. La classificazione e' proporzionata alle esigenze della protezione dell'infanzia e della tutela dei minori, con particolare riguardo alla sensibilita' e allo sviluppo della personalita' propri di ciascuna fascia d'eta' e al rispetto della dignita' umana. A tal fine, le opere cinematografiche sono classificabili, in base al pubblico di destinazione, nel modo seguente:
a) opere per tutti;
b) opere non adatte ai minori di anni 6;
c) opere vietate ai minori di anni 14;
d) opere vietate ai minori di anni 18.
3. Per le opere di cui alle lettere c) e d) del comma 2, il minore non puo' assistere agli spettacoli di opere cinematografiche per cui non ha conseguito l'eta' prevista per la visione, salvo che non sia accompagnato da un genitore o da chi esercita la responsabilita' genitoriale e abbia compiuto almeno, rispettivamente, 12 e 16 anni.
 
Art. 3
Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche

1. Presso la Direzione generale Cinema, di seguito: «DG Cinema», del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di seguito: «Ministero», e' istituita la Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche, di seguito Commissione. La Commissione opera quale organismo di controllo della classificazione ai sensi dell'articolo 33, comma 2, lettera b), della legge n. 220 del 2016.
2. La Commissione verifica la corretta classificazione, proposta dagli operatori nel settore cinematografico, delle opere cinematografiche.
3. La Commissione e' composta da un Presidente e da quarantanove membri, nominati, nel rispetto dell'equilibrio di genere, dal Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, per una durata di tre anni, rinnovabili una sola volta. Il Presidente e i membri sono scelti tra esperti, anche in quiescenza, di comprovata qualificazione professionale e competenza nel settore cinematografico o negli aspetti pedagogico-educativi connessi alla tutela dei minori o nella comunicazione sociale. In particolare, i membri sono cosi' individuati:
a) quattordici componenti scelti tra professori universitari in materie giuridiche, avvocati, magistrati assegnati a incarichi presso il tribunale dei minori, magistrati amministrativi, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari;
b) sette componenti scelti tra esperti con particolari competenze sugli aspetti pedagogico-educativi connessi alla tutela dei minori;
c) sette componenti scelti tra professori universitari di psicologia, psichiatria o pedagogia, pedagogisti e educatori professionali;
d) sette componenti scelti tra sociologi con particolare competenza nella comunicazione sociale e nei comportamenti dell'infanzia e dell'adolescenza;
e) sette componenti designati dalle associazioni dei genitori maggiormente rappresentative;
f) quattro componenti scelti tra esperti di comprovata qualificazione nel settore cinematografico, quali critici, studiosi o autori.
g) tre componenti designati dalle associazioni per la protezione degli animali maggiormente rappresentative;
4. Il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo provvede alla comunicazione dei nominativi dei componenti della Commissione alle Commissioni parlamentari competenti, allegando il curriculum vitae dei soggetti designati.
5. Ai componenti della Commissione non spettano gettoni di presenza, compensi, indennita' ed emolumenti comunque denominati, ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute previste dalla normativa vigente. Le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per il funzionamento della Commissione sono assicurate dalla DG Cinema nell'ambito di quelle disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6. La Commissione adotta un proprio regolamento di funzionamento, approvato con decreto del direttore generale Cinema, sentito il Consiglio superiore del cinema e l'audiovisivo, entro trenta giorni dalla data di insediamento della Commissione. Il regolamento prevede altresi' l'organizzazione dei lavori della Commissione in sottocommissioni, fermo restando che in ogni sottocommissione, presieduta da uno degli esperti di cui al comma 3, lettera a), deve essere assicurata la presenza di tutte le professionalita' di cui al comma 3, lettere b), c), d) ed e) e, nel caso di verifica della classificazione di opere riferite a, o in cui vi e' uso di, animali, anche g).

Note all'art. 3:
- Per l'articolo 33, comma 2, della legge 14 novembre
2016, n. 220, recante «Disciplina del cinema e
dell'audiovisivo», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana 26 novembre 2016, n. 277, si veda
nelle note alle premesse.
 
Art. 4
Procedimento di verifica della classificazione

1. In base al principio di responsabilizzazione degli operatori nel settore cinematografico, i produttori o i distributori o chi ne abbia titolo qualificano l'opera sulla base della classificazione di cui all'articolo 2.
2. Almeno venti giorni prima della data della prima proiezione in sala dell'opera, i soggetti di cui al comma 1 inviano una copia della opera, con motivazione della classificazione assegnata, alla DG Cinema per la verifica da parte della Commissione. Le modalita' di invio, il formato dell'opera e la relativa modulistica, nonche' i casi di eventuale riduzione del temine di cui al primo periodo per ragioni di urgenza sono definiti con decreto del direttore generale Cinema entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
3. La Commissione, entro venti giorni dalla ricezione, visiona l'opera e si esprime, redigendo apposito verbale, circa la correttezza o meno della classificazione assegnata dai soggetti di cui al comma 1, rilasciando il proprio parere alla DG Cinema.
4. Entro venti giorni dalla data di ricezione dell'opera, la DG Cinema, con proprio provvedimento, comunica ai soggetti istanti il parere della Commissione circa la classificazione. Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo, nelle more della comunicazione del parere della Commissione, la quale e' tenuta comunque ad esprimersi, il produttore o il distributore o chi ne abbia titolo puo' far uscire l'opera nelle sale cinematografiche.
5. Avverso il parere di cui al comma 3 e' possibile proporre, entro quindici giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, istanza di riesame alla Commissione; entro i successivi quindici giorni, due sottocommissioni diverse da quella che ha gia' verificato la classificazione dell'opera provvedono al riesame, secondo le modalita' stabilite dal regolamento di funzionamento della Commissione. In caso di riesame, i termini per il ricorso giurisdizionale avverso l'esito della verifica della classificazione decorrono dalla data di comunicazione del nuovo parere.
6. I soggetti di cui al comma 1 possono e, se ne facciano richiesta, devono essere uditi dalla Commissione, prima della formulazione del parere di cui ai commi 3 e 5.
 
Art. 5
Edizioni originali e opere proiettate in festival cinematografici

1. Le edizioni originali di opere cinematografiche straniere sono presentate alla Commissione congiuntamente con l'edizione doppiata o l'edizione originale sottotitolata in italiano, corredate da una dichiarazione dell'operatore del settore cinematografico, che ne attesti la conformita' all'originale.
2. Per le opere proiettate esclusivamente durante festival cinematografici, la classificazione di cui all'articolo 2, comma 2, e' assegnata dai legali rappresentanti dell'ente che organizza la manifestazione, senza necessita' di presentare le predette opere alla Commissione per la verifica. Per la classificazione delle opere di cui al precedente periodo ai fini della successiva uscita in sala, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4.
 
Art. 6
Materiali pubblicitari e opere promozionali di altra opera

1. Per la classificazione di pubblicita' e spot pubblicitari destinati alle sale cinematografiche, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.
2. Gli operatori nel settore cinematografico qualificano le opere promozionali di altra opera sulla base della classificazione di cui all'articolo 2, comma 2, senza necessita' di sottoporle alla Commissione per la verifica. Nel caso in cui la classificazione dell'opera promossa risulta, a seguito della verifica da parte della Commissione, diversa da quella assegnata alla stessa nelle opere promozionali, gli operatori nel settore cinematografico provvedono alla immediata modifica.
 
Art. 7
Obblighi di pubblicita'

1. La classificazione assegnata a un'opera cinematografica deve essere visibile al pubblico sia nei materiali pubblicitari, ivi incluse le opere promozionali, sia nelle sale cinematografiche. In particolare, nel caso in cui le opere siano state classificate come non adatte o vietate ai minori, l'esercente della sala cinematografica in cui l'opera e' proiettata e' tenuto a darne avviso al pubblico in modo evidente su ogni manifesto o locandina dell'opera e in ogni altro materiale di pubblicita' o comunicazione, anche on-line.
2. Al fine di consentire una piu' agevole comprensione della classificazione e di facilitare il compito degli agenti educativi, la informazione sulla classificazione e' accompagnata da una o piu' icone indicanti la eventuale presenza dei contenuti ritenuti sensibili per la tutela dei minori, tra i quali violenza, sesso, uso di armi o turpiloquio. Con decreto del direttore generale Cinema, da adottare, sentito il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, sono definite le tipologie e le specifiche tecniche delle icone da affiancare alla classificazione, con relativa descrizione dei corrispondenti parametri al fine di agevolare gli operatori nell'attribuzione della classificazione.
3. Qualsiasi eventuale cambio di classificazione dell'opera cinematografica, a seguito della verifica da parte della Commissione, e' immediatamente reso noto al pubblico, nelle forme di cui al presente articolo.
 
Art. 8
Obblighi per gli esercenti cinematografici

1. Se le opere sono state classificate come vietate ai minori, l'esercente della sala cinematografica in cui l'opera e' proiettata provvede a impedire che i minori di 14 o di 18 anni accedano al locale, fatti salvi i casi, di cui all'articolo 2, comma 3, in cui gli stessi siano accompagnati dal genitore o dalla persona che esercita la responsabilita' genitoriale.
2. E' vietato abbinare a opere alla cui proiezione possono assistere i minori opere di qualsiasi genere o materiali pubblicitari o rappresentazioni di opere di futura programmazione la cui visione sia vietata ai minori.
 
Art. 9
Accertamento dell'illecito amministrativo e sanzioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 668 del codice penale, in caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente decreto, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 30.000 euro, nel caso di inosservanza di ciascuno degli obblighi di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, primo periodo, all'articolo 5, all'articolo 6 e all'articolo 8;
b) da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 20.000 euro, nel caso di inosservanza di ciascuno degli obblighi di cui all'articolo 7.
2. Nei casi di maggiore gravita' o nei casi di reiterata violazione degli articoli 7 ed 8 del presente decreto all'esercente la sala cinematografica si applica anche la sanzione accessoria della chiusura del locale per un periodo non superiore a sessanta giorni.
3. Alle sanzioni amministrative previste dal presente articolo si applicano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dell'articolo 16.
4. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dai commi 1 e 2 e' trasmesso senza ritardo dalla Prefettura alla DG Cinema, che ne cura la pubblicazione per estratto nel proprio sito internet. Nel caso in cui avverso il provvedimento di applicazione della sanzione sia adita l'autorita' giudiziaria, sono menzionati l'avvio dell'azione giudiziaria e l'esito della stessa a margine della pubblicazione. La DG Cinema, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, puo' stabilire modalita' ulteriori per dare pubblicita' al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione.

Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'articolo 668 del codice
penale:
«Art. 668. (Rappresentazioni teatrali o
cinematografiche abusive). - Chiunque recita in pubblico
drammi o altre opere, ovvero da' in pubblico produzioni
teatrali di qualunque genere, senza averli prima comunicati
all'autorita' e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000.
Alla stessa sanzione soggiace chi fa rappresentare in
pubblico pellicole cinematografiche, non sottoposte prima
alla revisione dell'autorita'.
Se il fatto e' commesso contro il divieto
dell'autorita', si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 10.000 a euro 30.000.
Il fatto si considera commesso in pubblico se ricorre
taluna delle circostanze indicate nei numeri 2 e 3
dell'articolo 266.»
- Si riporta il testo dell'articolo 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689, recante « Modifiche al sistema
penale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana 30 novembre 1981, n. 329, S.O.:
«Art. 16. (Pagamento in misura ridotta). - E' ammesso
il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza
parte del massimo della sanzione prevista per la violazione
commessa, o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito il
minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo
importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine
di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se
questa non vi e' stata, dalla notificazione degli estremi
della violazione.
Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze
comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale,
all'interno del limite edittale minimo e massimo della
sanzione prevista, puo' stabilire un diverso importo del
pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni
del primo comma.
Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei
casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore
della presente legge non consentivano l'oblazione.»
 
Art. 10

Classificazione delle opere audiovisive destinate al web e dei
videogiochi

1. Con regolamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, adottato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, sentito il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, e' disciplinata la classificazione delle opere audiovisive destinate al web e dei videogiochi.
2. La classificazione di cui al presente articolo e' finalizzata ad assicurare il giusto e equilibrato bilanciamento tra la tutela dei minori e la liberta' di manifestazione del pensiero e dell'espressione artistica. In particolare, il regolamento di cui al presente articolo e' adottato nel rispetto:
a) dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto;
b) delle disposizioni, in quanto compatibili, degli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, anche con specifico riguardo alla definizione di accorgimenti tecnici idonei ad escludere che i minori vedano normalmente opere vietate, e delle relative sanzioni ivi previste;
c) degli standard e delle migliori pratiche internazionali del settore, con particolare riferimento ai sistemi di classificazione maggiormente diffusi, tra i quali il PEGI, Pan European Game Information - Informazioni paneuropee sui giochi.

Note all'art. 10:
- Si riporta il testo degli articoli 34 e 35 del
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo
unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana 7 settembre 2005, n. 208, S.O.:
«Art. 34. (Disposizioni a tutela dei minori). - 1.
Sono vietate le trasmissioni televisive che possono nuocere
gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei
minori, e in particolare i programmi che presentano scene
di violenza gratuita o insistita o efferata ovvero
pornografiche, salve le previsioni di cui al comma 3,
applicabili unicamente ai servizi a richiesta; sono
altresi' vietate, in quanto da considerarsi come gravemente
nocive per i minori, le trasmissioni di film ai quali, per
la proiezione o rappresentazione in pubblico, sia stato
negato il nulla osta o che siano vietati ai minori di anni
diciotto. Al fine di conformare la programmazione al
divieto di cui al presente comma i fornitori di servizi di
media audiovisivi o i fornitori di servizi si attengono ai
criteri fissati dall'Autorita'.
2. Le trasmissioni delle emittenti televisive e delle
emittenti radiofoniche, non contengono programmi che
possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei
minori e film vietati ai minori di anni 14, a meno che la
scelta dell'ora di trasmissione fra le ore 23,00 e le ore
7,00 o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i
minori che si trovano nell'area di diffusione vedano o
ascoltino normalmente tali programmi; qualora tali
programmi siano trasmessi, sia in chiaro che a pagamento,
nel caso di trasmissioni radiofoniche devono essere
preceduti da un'avvertenza acustica e, nel caso di
trasmissioni televisive, devono essere preceduti da
un'avvertenza acustica e devono essere identificati,
durante tutto il corso della trasmissione, mediante la
presenza di un simbolo visivo chiaramente percepibile.
3. Le trasmissioni di cui al comma 1 possono essere
rese disponibili dai fornitori di servizi di media
audiovisivi a richiesta, in deroga ai divieti di cui al
comma 1, solo in maniera tale da escludere che i minori
vedano o ascoltino normalmente tali servizi, e comunque con
imposizione di un sistema di controllo specifico e
selettivo che vincoli alla introduzione del sistema di
protezione di cui al comma 5, alla disciplina del comma 11
ed alla segnaletica di cui al comma 2.
4. Le anteprime di opere cinematografiche destinate
alla proiezione o distribuzione in pubblico sono soggette a
tutte le limitazioni e ai vincoli comunque previsti per la
trasmissione televisiva dell'opera cinematografica di cui
costituiscono promozione.
5. L'Autorita', al fine di garantire un adeguato
livello di tutela della dignita' umana e dello sviluppo
fisico, mentale e morale dei minori, adotta, con procedure
di co-regolamentazione, la disciplina di dettaglio
contenente l'indicazione degli accorgimenti tecnici idonei
ad escludere che i minori vedano o ascoltino normalmente i
programmi di cui al comma 3, fra cui l'uso di numeri di
identificazione personale e sistemi di filtraggio o di
identificazione, nel rispetto dei seguenti criteri
generali:
a) il contenuto classificabile a visione non libera
sulla base dei criteri fissati dall'Autorita' di cui al
comma 1 e' offerto con una funzione di controllo parentale
che inibisce l'accesso al contenuto stesso, salva la
possibilita' per l'utente di disattivare la predetta
funzione tramite la digitazione di uno specifico codice
segreto che ne renda possibile la visione. L'effettiva
imposizione della predetta funzione di controllo specifica
e selettiva e' condizione per l'applicazione del comma 3;
b) il codice segreto dovra' essere comunicato con
modalita' riservate, corredato dalle avvertenze in merito
alla responsabilita' nell'utilizzo e nella custodia del
medesimo, al contraente maggiorenne che stipula il
contratto relativo alla fornitura del contenuto o del
servizio.
6. Le emittenti televisive, anche analogiche, diffuse
su qualsiasi piattaforma di trasmissione, sono tenute ad
osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal
Codice di autoregolamentazione media e minori approvato il
29 novembre 2002, e successive modificazioni. Le eventuali
modificazioni del Codice o l'adozione di nuovi atti di
autoregolamentazione sono recepiti con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, adottato ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo
parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23
dicembre 1997, n. 451, e successive modificazioni.
7. Le emittenti televisive, anche analogiche, sono
altresi' tenute a garantire, anche secondo quanto stabilito
nel Codice di cui al comma 6, l'applicazione di specifiche
misure a tutela dei minori nella fascia oraria di
programmazione dalle ore 16,00 alle ore 19,00 e all'interno
dei programmi direttamente rivolti ai minori, con
particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle
promozioni e ogni altra forma di comunicazione commerciale
audiovisiva.
8. L'impiego di minori di anni quattordici in programmi
radiotelevisivi e' disciplinato con regolamento del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i
Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della
salute.
9. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con
il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e con il Presidente del Consiglio dei ministri
ovvero, se nominato, il Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri con delega
all'informazione e all'editoria, dispone la realizzazione
di campagne scolastiche per un uso corretto e consapevole
del mezzo televisivo, nonche' di trasmissioni con le stesse
finalita' rivolte ai genitori, utilizzando a tale fine
anche la diffusione sugli stessi mezzi radiotelevisivi in
orari di buon ascolto, con particolare riferimento alle
trasmissioni effettuate dalla concessionaria del servizio
pubblico radiotelevisivo.
10. Le quote di riserva per la trasmissione di opere
europee, previste dall'articolo 44 devono comprendere anche
opere cinematografiche o per la televisione, comprese
quelle di animazione, specificamente rivolte ai minori,
nonche' produzioni e programmi adatti ai minori ovvero
idonei alla visione da parte dei minori e degli adulti. Il
tempo minimo di trasmissione riservato a tali opere e
programmi e' determinato dall'Autorita'.
11. L'Autorita' stabilisce con proprio regolamento da
adottare entro il 31 ottobre 2012, la disciplina di
dettaglio prevista dal comma 5. I fornitori di servizi di
media audiovisivi o di servizi si conformano alla
menzionata disciplina di dettaglio entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del regolamento della
Autorita', comunque garantendo che i contenuti di cui
trattasi siano ricevibili e fruibili unicamente nel
rispetto delle condizioni fissate dall'Autorita' ai sensi
del comma 5.»
«Art. 35. (Vigilanza e sanzioni). - 1. Alla verifica
dell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo
34provvede la Commissione per i servizi ed i prodotti
dell'Autorita', in collaborazione con il Comitato di
applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e
minori, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal
medesimo Comitato. All'attivita' del Comitato il Ministero
fornisce supporto organizzativo e logistico mediante le
proprie risorse strumentali e di personale, senza ulteriori
oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Nei casi di inosservanza dei divieti di cui
all'articolo 34, nonche' dell'articolo 32, comma 2, e
dell'articolo 36-bis, limitatamente alla violazione di
norme in materia di tutela dei minori, la Commissione per i
servizi e i prodotti dell'Autorita', previa contestazione
della violazione agli interessati ed assegnazione di un
termine non superiore a quindici giorni per le
giustificazioni, delibera l'irrogazione della sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 25.000 euro a
350.000 euro e, nei casi piu' gravi, la sospensione
dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per
un periodo da tre a trenta giorni.
3. In caso di violazione del divieto di cui al comma 3
dell'articolo 34 si applicano le sanzioni previste
dall'articolo 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161,
intendendosi per chiusura del locale la disattivazione
dell'impianto.
4. Le sanzioni si applicano anche se il fatto
costituisce reato e indipendentemente dall'azione penale.
Alle sanzioni inflitte sia dall'Autorita' che, per quelle
previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori,
dal Comitato di applicazione del medesimo Codice viene data
adeguata pubblicita' anche mediante comunicazione da parte
del soggetto sanzionato nei notiziari diffusi in ore di
massimo o di buon ascolto. Non si applicano le sezioni I e
II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4-bis. In caso di inosservanza delle disposizioni del
codice adottato ai sensi dell'articolo 35-bis, si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai
commi 1, 2 e 4 del presente articolo.
5. L'Autorita' presenta al Parlamento, entro il 31
marzo di ogni anno, una relazione sulla tutela dei diritti
dei minori, sui provvedimenti adottati e sulle sanzioni
irrogate. Ogni sei mesi, l'Autorita' invia alla Commissione
parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza di cui
allalegge 23 dicembre 1997, n. 451, una relazione
informativa sullo svolgimento delle attivita' di sua
competenza in materia di tutela dei diritti dei minori,
corredata da eventuali segnalazioni, suggerimenti o
osservazioni.»
 
Art. 11
Disposizioni transitorie

1. Il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo nomina la Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
2. Fino all'approvazione del regolamento di funzionamento della Commissione, le Commissioni per la revisione cinematografica, di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, continuano ad esercitare le proprie funzioni.

Note all'art. 11:
- Per la legge 21 aprile 1962, n. 161, recante
«Revisione dei film e dei lavori teatrali», si vedano le
note alle premesse.
 
Art. 12
Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili al legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
Art. 13
Abrogazioni e disposizioni finali

1. A decorrere dalla data di adozione del regolamento di funzionamento della Commissione sono abrogati:
a) gli articoli 77 e 78 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
b) la legge 21 aprile 1962, n. 161;
c) il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1963, n. 2029.
2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1:
a) all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, le parole: «dall'articolo 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 9, commi 1, lettera a), e 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 33 della legge 14 novembre 2016, n. 220»;
b) la lettera e) del comma 1 dell'articolo 134 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e' sostituita dalla seguente: «e) la classificazione delle opere cinematografiche per la visione dei minori di cui al decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 33 della legge 14 novembre 2016, n. 220.»;
c) la lettera d) del comma 6 dell'articolo 9 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e' sostituita dalla seguente: «d) decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 33 della legge 14 novembre 2016, n. 220, in materia di classificazione delle opere cinematografiche»;
d) nei decreti attuativi della legge n. 220 del 2016 e in ogni disposizione legislativa o regolamentare, l'espressione: «ottenimento del nulla osta di proiezione in pubblico del film di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161» deve intendersi sostituita dalla seguente: «istanza di verifica della classificazione dell'opera cinematografica».
3. Al secondo comma dell'articolo 668 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, la parola: «pellicole» e' sostituita dalla seguente: «opere» e dopo le parole: «dell'autorita'» sono aggiunte le seguenti: «o non sottoposte a classificazione o senza rispettare la classificazione verificata dalla Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 7 dicembre 2017

MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Franceschini, Ministro dei beni e
delle attivita' culturali e del
turismo

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Note all'art. 13:
- Per gli articoli 77 e 78 del regio decreto 18 giugno
1931 n. 773, recante «Approvazione del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza», si vedano le note alle
premesse.
- Per la legge 21 aprile 1962, n. 161, recante
«Revisione dei film e dei lavori teatrali», si vedano le
note alle premesse.
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 11
novembre 1963, n. 2029, si vedano le note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 35 del decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico
dei servizi di media audiovisivi e radiofonici», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 7
settembre 2005, n. 208, S.O., come modificato dal presente
decreto, a decorrere dalla data di adozione del regolamento
di funzionamento della Commissione:
«Art. 35. (Vigilanza e sanzioni). - 1. Alla verifica
dell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 34
provvede la Commissione per i servizi ed i prodotti
dell'Autorita', in collaborazione con il Comitato di
applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e
minori, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal
medesimo Comitato. All'attivita' del Comitato il Ministero
fornisce supporto organizzativo e logistico mediante le
proprie risorse strumentali e di personale, senza ulteriori
oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Nei casi di inosservanza dei divieti di cui
all'articolo 34, nonche' dell'articolo 32, comma 2, e
dell'articolo 36-bis, limitatamente alla violazione di
norme in materia di tutela dei minori, la Commissione per i
servizi e i prodotti dell'Autorita', previa contestazione
della violazione agli interessati ed assegnazione di un
termine non superiore a quindici giorni per le
giustificazioni, delibera l'irrogazione della sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 25.000 euro a
350.000 euro e, nei casi piu' gravi, la sospensione
dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per
un periodo da tre a trenta giorni.
3. In caso di violazione del divieto di cui al comma 3
dell'articolo 34 si applicano le sanzioni previste
dall'articolo 9, commi 1, lettera a), e 2, del decreto
legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 33
della legge 14 novembre 2016, n. 220, intendendosi per
chiusura del locale la disattivazione dell'impianto.
4. Le sanzioni si applicano anche se il fatto
costituisce reato e indipendentemente dall'azione penale.
Alle sanzioni inflitte sia dall'Autorita' che, per quelle
previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori,
dal Comitato di applicazione del medesimo Codice viene data
adeguata pubblicita' anche mediante comunicazione da parte
del soggetto sanzionato nei notiziari diffusi in ore di
massimo o di buon ascolto. Non si applicano le sezioni I e
II del Capo I dellalegge 24 novembre 1981, n. 689.
4-bis. In caso di inosservanza delle disposizioni del
codice adottato ai sensi dell'articolo 35-bis, si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai
commi 1, 2 e 4 del presente articolo.
5. L'Autorita' presenta al Parlamento, entro il 31
marzo di ogni anno, una relazione sulla tutela dei diritti
dei minori, sui provvedimenti adottati e sulle sanzioni
irrogate. Ogni sei mesi, l'Autorita' invia alla Commissione
parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza di cui
allalegge 23 dicembre 1997, n. 451, una relazione
informativa sullo svolgimento delle attivita' di sua
competenza in materia di tutela dei diritti dei minori,
corredata da eventuali segnalazioni, suggerimenti o
osservazioni.»
- Si riporta il testo dell'articolo 134 del decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante «Attuazione
dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante
delega al governo per il riordino del processo
amministrativo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana 7 luglio 2010, n. 156, S.O., come
modificato dal presente decreto legislativo, a decorrere
dalla data di adozione del regolamento di funzionamento
della Commissione:
«Art. 134. (Materie di giurisdizione estesa al
merito). - 1. Il giudice amministrativo esercita
giurisdizione con cognizione estesa al merito nelle
controversie aventi ad oggetto:
a) l'attuazione delle pronunce giurisdizionali
esecutive o del giudicato nell'ambito del giudizio di cui
al Titolo I del Libro IV;
b) gli atti e le operazioni in materia elettorale,
attribuiti alla giurisdizione amministrativa;
c) le sanzioni pecuniarie la cui contestazione e'
devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo,
comprese quelle applicate dalle Autorita' amministrative
indipendenti e quelle previste dall'articolo 123;
d) le contestazioni sui confini degli enti
territoriali;
e) la classificazione delle opere cinematografiche
per la visione dei minori di cui al decreto legislativo
attuativo della delega di cui all'articolo 33 della legge
14 novembre 2016, n. 220.»
- Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 6, del
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 9 agosto 2013,
n. 186, convertito, con modificazioni dalla legge 7 ottobre
2013, n. 112, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana 8 ottobre 2013, n. 236, come modificato
dal presente decreto, a decorrere dalla data di adozione
del regolamento di funzionamento della Commissione:
«6. Sono tenute esenti dall'imposta di bollo, come
prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, le
istanze presentate a partire dalla data di entrata in
vigore del presente decreto presso le competenti direzioni
generali del Ministero dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo ai sensi dei seguenti provvedimenti:
a) legge 30 aprile 1985, n. 163, recante
«Istituzione del Fondo unico per lo spettacolo»;
b) decreti del Ministro dell'interno 22 febbraio
1996, n. 261, e del Ministro per i beni e le attivita'
culturali 12 luglio 2005 recanti «Vigilanza antincendio nei
luoghi di spettacolo e intrattenimento»;
c) legge 14 novembre 2016, n. 220, recante
«Disciplina del cinema e dell'audiovisivo;
d) decreto legislativo attuativo della delega di
cui all'articolo 33 della legge 14 novembre 2016, n. 220,
in materia di classificazione delle opere
cinematografiche.»
- Per la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante
«Disciplina del cinema e dell'audiovisivo», si vedano le
note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 668 del codice
penale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana 26 ottobre 1930, n. 251, Suppl.
straord., come modificato dal presente decreto legislativo,
a decorrere dalla data di adozione del regolamento di
funzionamento della Commissione:
«Art. 668. (Rappresentazioni teatrali o
cinematografiche abusive). -Chiunque recita in pubblico
drammi o altre opere, ovvero da' in pubblico produzioni
teatrali di qualunque genere, senza averli prima comunicati
all'autorita' e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000.
Alla stessa sanzione soggiace chi fa rappresentare in
pubblico opere cinematografiche, non sottoposte prima alla
revisione dell'autorita' o non sottoposte a classificazione
o senza rispettare la classificazione verificata dalla
Commissione per la classificazione delle opere
cinematografiche.
Se il fatto e' commesso contro il divieto
dell'autorita', si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 10.000 a euro 30.000.
Il fatto si considera commesso in pubblico se ricorre
taluna delle circostanze indicate nei numeri 2 e 3
dell'articolo 266.»
 
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