Gazzetta n. 301 del 28 dicembre 2017 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 7 dicembre 2017, n. 202 |
Disposizioni in materia di lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo, a norma dell'articolo 35, della legge 14 novembre 2016, n. 220. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117, terzo comma, della Costituzione; Vista la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante disciplina del cinema e dell'audiovisivo, e, in particolare l'articolo 35 che delega il Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi per il riordino e l'introduzione di norme che, in armonia e coerenza con le disposizioni vigenti e con i principi e le finalita' di cui alla legge 10 dicembre 2014, n. 183, in quanto compatibili, disciplinino in modo sistematico e unitario, con le opportune differenziazioni correlate allo specifico ambito di attivita', il rapporto di lavoro e l'ordinamento delle professioni e dei mestieri nel settore cinematografico e audiovisivo; Visto l'articolo 36 della legge n. 220 del 2016, che stabilisce la procedura di adozione dei decreti legislativi previsti dalla medesima legge; Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 30 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 166 del 20 luglio 2015, concernente la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13; Tenuto conto delle disposizioni legislative adottate nel corso dell'approvazione della legge n. 220 del 2016, con particolare riferimento alla disciplina della materia del lavoro in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonche' in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attivita' ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 2017; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 2 novembre 2017; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 ottobre 2017; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 novembre 2017; Sulla proposta del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Contratti a tempo determinato
1. All'articolo 23, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o per la produzione di specifiche opere audiovisive».
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse
- Si riporta il testo degli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione della Repubblica italiana, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 27 dicembre 1947, n. 298, ediz. straord.: «Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti». «Art. 87. Il Presidente della Repubblica e' il capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Puo' concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica.». «Art. 117. La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull'istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta' metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione puo' concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.». - La legge 14 novembre 2016, n. 220, recante «Disciplina del cinema e dell'audiovisivo», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 novembre 2016, n. 277. - Si riporta il testo degli articoli 35 e 36 della legge 14 novembre 2016, n. 220, recante «Disciplina del cinema e dell'audiovisivo», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 novembre 2016, n. 277: «Art. 35 (Delega al Governo per la riforma delle norme in materia di rapporti di lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il riordino e l'introduzione di norme che, in armonia e coerenza con le disposizioni vigenti e con i principi e le finalita' di cui alla legge 10 dicembre 2014, n. 183, in quanto compatibili, disciplinino in modo sistematico e unitario, con le opportune differenziazioni correlate allo specifico ambito di attivita', il rapporto di lavoro e l'ordinamento delle professioni e dei mestieri nel settore cinematografico e audiovisivo. 2. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro, al fine di ridurre gli adempimenti a carico di cittadini e imprese; b) rafforzare le opportunita' d'ingresso nel mondo del lavoro e riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo nel settore cinematografico e audiovisivo; c) prevedere le opportune misure adeguate alle peculiari modalita' di organizzazione del lavoro e di espletamento della prestazione lavorativa ovvero professionale. 3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.». «Art. 36 (Procedura di adozione dei decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi previsti dal presente capo sono adottati su proposta del Ministro, previa acquisizione dei pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo puo' comunque procedere. Gli schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo puo' essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati. 2. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui al presente capo, entro due anni dalla data della loro entrata in vigore. 3. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. Ciascuno schema di decreto legislativo e' corredato di una relazione tecnica che da' conto della neutralita' finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.». - Il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 giugno 2015, n. 144, S.O. - Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 30 giugno 2015, concernente la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 20 luglio 2015, n. 166. - La legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonche' in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attivita' ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 dicembre 2014, n. 290. - Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 agosto 1997, n. 202.
Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 giugno 2015, n. 144, S.O., come modificato dal presente decreto legislativo: «2. Sono esenti dal limite di cui al comma 1, nonche' da eventuali limitazioni quantitative previste da contratti collettivi, i contratti a tempo determinato conclusi: a) nella fase di avvio di nuove attivita', per i periodi definiti dai contratti collettivi, anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e comparti merceologici; b) da imprese start-up innovative di cui all'art. 25, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della societa' ovvero per il piu' limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto art. 25 per le societa' gia' costituite; c) per lo svolgimento delle attivita' stagionali di cui all'art. 21, comma 2; d) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi o per la produzione di specifiche opere audiovisive; e) per sostituzione di lavoratori assenti; f) con lavoratori di eta' superiore a 50 anni.». |
| Art. 2 Apprendistato professionalizzante
1. All'articolo 44, comma 5, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La previsione di cui al primo periodo trova applicazione altresi' nell'ambito delle attivita' in cicli stagionali che si svolgono nel settore del cinema e dell'audiovisivo.».
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 44, comma 5, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 giugno 2015, n. 144, S.O., come modificato dal presente decreto legislativo: «5. Per i datori di lavoro che svolgono la propria attivita' in cicli stagionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalita' di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato. La previsione di cui al primo periodo trova applicazione altresi' nell'ambito delle attivita' in cicli stagionali che si svolgono nel settore del cinema e dell'audiovisivo.». |
| Art. 3 Classificazione delle professioni nei settori del cinema e dell'audiovisivo
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori e degli operatori nel settore, sono stabiliti criteri validi su tutto il territorio nazionale finalizzati a definire una classificazione settoriale uniforme per le professioni artistiche e le professioni tecniche del settore cinematografico e audiovisivo. 2. La classificazione di cui al comma 1 e' definita tenuto conto del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali adottato in attuazione degli articoli 3 e 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, nonche' delle qualificazioni professionali e dei percorsi dell'istruzione professionale esistenti nel settore, al fine di riconoscere tutte le competenze e professionalita' operanti nell'ambito del cinema e dell'audiovisivo. In particolare, detta classificazione e' adottata, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, con riferimento a ciascuna delle seguenti fasi di attivita' del settore cinematografico e audiovisivo, individuate dalla legge n. 220 del 2016 e dai relativi decreti attuativi, e di seguito riportate: a) sviluppo e pre-produzione; b) produzione; c) post-produzione; d) distribuzione; e) esercizio.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 12 settembre 1988, n. 214, S.O. «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.». - Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 agosto 1997, n. 202: «Art. 3 (Intese). - 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza Stato-regioni. 2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e' posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata. 4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei Ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio dei Ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni successive.». - Si riporta il testo degli articoli 3 e 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 febbraio 2013, n. 39: «Art. 3 (Sistema nazionale di certificazione delle competenze). - 1. In linea con gli indirizzi dell'Unione europea, sono oggetto di individuazione e validazione e certificazione le competenze acquisite dalla persona in contesti formali, non formali o informali, il cui possesso risulti comprovabile attraverso riscontri e prove definiti nel rispetto delle linee guida di cui al comma 5. 2. L'ente titolato puo' individuare e validare ovvero certificare competenze riferite alle qualificazioni ricomprese, per i rispettivi ambiti di titolarita' di cui all'art. 2, comma 1, lettera f), in repertori codificati a livello nazionale o regionale secondo i criteri di referenziazione al Quadro europeo delle qualificazioni, o a parti di qualificazioni fino al numero totale di competenze costituenti l'intera qualificazione. Fatto salvo quanto disposto dal presente decreto, per quanto riguarda le universita' si fa rinvio a quanto previsto dall'art. 14, comma 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 3. Sono oggetto di certificazione unicamente le competenze riferite a qualificazioni di repertori ricompresi nel repertorio nazionale di cui all'art. 8, fatto salvo quanto previsto all'art. 11. 4. Il sistema nazionale di certificazione delle competenze opera nel rispetto dei seguenti principi: a) l'individuazione e validazione e la certificazione delle competenze si fondano sull'esplicita richiesta della persona e sulla valorizzazione del suo patrimonio di esperienze di vita, di studio e di lavoro. Centralita' della persona e volontarieta' del processo richiedono la garanzia, per tutti i cittadini, dei principi di semplicita', accessibilita', trasparenza, oggettivita', tracciabilita', riservatezza del servizio, correttezza metodologica, completezza, equita' e non discriminazione; b) i documenti di validazione e i certificati rilasciati rispettivamente a conclusione dell'individuazione e validazione e della certificazione delle competenze costituiscono atti pubblici, fatto salvo il valore dei titoli di studio previsto dalla normativa vigente; c) gli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze, nel regolamentare e organizzare i servizi ai sensi del presente decreto, operano in modo autonomo secondo il principio di sussidiarieta' verticale e orizzontale e nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e delle universita', organicamente nell'ambito della cornice unitaria di coordinamento interistituzionale e nel dialogo con il partenariato economico e sociale; d) il raccordo e la mutualita' dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze si fonda sulla piena realizzazione della dorsale unica informativa di cui all'art. 4, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92, mediante la progressiva interoperativita' delle banche dati centrali e territoriali esistenti e l'istituzione del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali; e) l'affidabilita' del sistema nazionale di certificazione delle competenze si fonda su un condiviso e progressivo sistema di indicatori, strumenti e standard di qualita' su tutto il territorio nazionale. 5. Alla verifica del rispetto dei livelli di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, nel rispetto dei principi di terzieta' e indipendenza, provvede un comitato tecnico nazionale, istituito con il presente decreto senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presieduto dai rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, composto dai rappresentanti del Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'economia e delle finanze e delle amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano in qualita' di enti pubblici titolari ai sensi del presente decreto legislativo. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni componenti designano i propri rappresentanti tecnici in seno al comitato. Ai componenti del comitato non e' corrisposto alcun compenso, emolumento, indennita' o rimborso spese. Nell'esercizio dei propri compiti, il comitato propone l'adozione di apposite linee guida per l'interoperativita' degli enti pubblici titolari e delle relative funzioni prioritariamente finalizzate: a) alla identificazione degli indicatori, delle soglie e delle modalita' di controllo, valutazione e accertamento degli standard minimi di cui al presente decreto, anche ai fini dei livelli essenziali delle prestazioni e della garanzia dei servizi; b) alla definizione dei criteri per l'implementazione del repertorio nazionale di cui all'art. 8, anche nella prospettiva del sistema europeo dei crediti per l'istruzione e la formazione professionale, e per l'aggiornamento periodico, da effettuarsi almeno ogni tre anni; c) alla progressiva realizzazione e raccordo funzionale della dorsale informativa unica di cui all'art. 4, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Il comitato organizza periodici incontri con le parti economiche e sociali al fine di garantire informazione e partecipazione nelle fasi di elaborazione delle linee guida, anche su richiesta delle parti stesse. 6. Le linee guida di cui al comma 5 sono adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per lo sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza unificata a norma dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentite le parti economiche e sociali.». «Art. 8 (Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali). - 1. In conformita' agli impegni assunti dall'Italia a livello comunitario, allo scopo di garantire la mobilita' della persona e favorire l'incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro, la trasparenza degli apprendimenti e dei fabbisogni, nonche' l'ampia spendibilita' delle certificazioni in ambito nazionale ed europeo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e' istituito il repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'art. 4, comma 67, della legge 28 giugno 2012, n. 92. 2. Il repertorio nazionale costituisce il quadro di riferimento unitario per la certificazione delle competenze, attraverso la progressiva standardizzazione degli elementi essenziali, anche descrittivi, dei titoli di istruzione e formazione, ivi compresi quelli di istruzione e formazione professionale, e delle qualificazioni professionali attraverso la loro correlabilita' anche tramite un sistema condiviso di riconoscimento di crediti formativi in chiave europea. 3.Il repertorio nazionale e' costituito da tutti i repertori dei titoli di istruzione e formazione, ivi compresi quelli di istruzione e formazione professionale, e delle qualificazioni professionali tra cui anche quelle del repertorio di cui all'art. 6, comma 3, del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, codificati a livello nazionale, regionale o di provincia autonoma, pubblicamente riconosciuti e rispondenti ai seguenti standard minimi: a) identificazione dell'ente pubblico titolare; b) identificazione delle qualificazioni e delle relative competenze che compongono il repertorio; c) referenziazione delle qualificazioni, laddove applicabile, ai codici statistici di riferimento delle attivita' economiche (ATECO) e della nomenclatura e classificazione delle unita' professionali (CP ISTAT), nel rispetto delle norme del sistema statistico nazionale; d) referenziazione delle qualificazioni del repertorio al Quadro europeo delle qualificazioni (EQF), realizzata attraverso la formale inclusione delle stesse nel processo nazionale di referenziazione ad EQF. 4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, secondo criteri definiti con le linee guida di cui all'art. 3, rendono pubblicamente accessibile e consultabile per via telematica il repertorio nazionale.». - Per il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 30 giugno 2015 e per la legge 14 novembre 2016, n. 220, si vedano le note alle premesse. |
| Art. 4 Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 7 dicembre 2017
MATTARELLA Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
Franceschini, Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo
Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Orlando |
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