Gazzetta n. 301 del 28 dicembre 2017 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 7 dicembre 2017, n. 204
Riforma delle disposizioni legislative in materia di promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, a norma dell'articolo 34 della legge 14 novembre 2016, n. 220.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 9, 21, 33, 76 e 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante disciplina del cinema e dell'audiovisivo, ed in particolare l'articolo 34 che delega il Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi per la riforma e la razionalizzazione delle disposizioni legislative di disciplina degli strumenti e delle procedure attualmente previsti dall'ordinamento in materia di promozione delle opere italiane ed europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, sia lineari sia non lineari;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, e successive modificazioni;
Visto il testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, ed in particolare il titolo VII, recante produzione audiovisiva europea, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 2017;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 2 novembre 2017;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 ottobre 2017;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 novembre 2017;
Sulla proposta del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Riformulazione della definizione
di produttore indipendente

1. Ai sensi dell'articolo 34, comma 2, lettera e), della legge 14 novembre 2016, n. 220, la lettera p), del comma 1, dell'articolo 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, e' sostituita dalla seguente:
«p) "produttori indipendenti", gli operatori della comunicazione europei che svolgono attivita' di produzioni audiovisive e che non sono controllati da, ovvero collegati a, fornitori di servizi media audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana e, alternativamente:
1) per un periodo di tre anni non destinano piu' del 90 per cento della propria produzione ad un solo fornitore di servizi media audiovisivi; ovvero
2) sono titolari di diritti secondari;».

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente in materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Si riporta il testo degli articoli 9, 21, 33, 76, 87
e 117 della Costituzione della Repubblica italiana,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana 27 dicembre 1947, n. 298, ediz. straord.:
«Art. 9
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la
ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico
della Nazione.».
«Art. 21
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il
proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro
mezzo di diffusione.
La stampa non puo' essere soggetta ad autorizzazioni o
censure.
Si puo' procedere a sequestro soltanto per atto
motivato dell'autorita' giudiziaria [cfr. art.111 c.1] nel
caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa
espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle
norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei
responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia
possibile il tempestivo intervento dell'autorita'
giudiziaria, il sequestro della stampa periodica puo'
essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che
devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore,
fare denunzia all'autorita' giudiziaria. Se questa non lo
convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro
s'intende revocato e privo d'ogni effetto.
La legge puo' stabilire, con norme di carattere
generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento
della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli
e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume.
La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a
reprimere le violazioni.».
«Art. 33
L'arte e la scienza sono libere e libero ne e'
l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione
ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed
istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle
scuole non statali che chiedono la parita', deve assicurare
ad esse piena liberta' e ai loro alunni un trattamento
scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole
statali.
E' prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai
vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi
e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, universita' ed
accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi
nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.».
«Art. 76
L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.».
«Art. 87
Il Presidente della Repubblica e' il capo dello Stato e
rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.».
«Art. 117
La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e
dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei
bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e promozione e
organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio,
casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle
Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla
legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni.
La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in ogni
altra materia.
I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane hanno
potesta' regolamentare in ordine alla disciplina
dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro
attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con
altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.».
- Si riporta il testo dell'art. 34 della legge 14
novembre 2016, n. 220, recante «Disciplina del cinema e
dell'audiovisivo», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana 26 novembre 2016, n. 27:
«Art. 34 (Delega al Governo per la riforma della
promozione delle opere europee e italiane da parte dei
fornitori di servizi di media audiovisivi). - 1. Il Governo
e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi per la riforma e la razionalizzazione delle
disposizioni legislative di disciplina degli strumenti e
delle procedure attualmente previsti dall'ordinamento in
materia di promozione delle opere italiane ed europee da
parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, sia
lineari sia non lineari, sulla base dei principi e criteri
direttivi indicati al comma 2 e comunque conformemente alla
direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 10 marzo 2010, e nel rispetto delle norme
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1
sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) introdurre procedure piu' trasparenti ed efficaci
in materia di obblighi di investimento e programmazione di
opere italiane ed europee da parte dei fornitori dei
servizi di media audiovisivi, con particolare riferimento
ai presupposti, ai requisiti, alle modalita' tecniche di
assolvimento degli obblighi, precisando i criteri con cui
possono essere riconosciute eventuali deroghe ovvero
previsti meccanismi di flessibilita' rispetto a tali
obblighi;
b) adeguarsi ai principi di proporzionalita',
adeguatezza ed efficacia, in modo da definire con maggiore
coerenza e certezza il sistema delle regole e l'ambito
soggettivo di applicazione, prevedendo la massima
armonizzazione fra gli obblighi cui devono attenersi i
diversi fornitori di servizi di media audiovisivi, sia
lineari che non lineari, in relazione alle diverse
piattaforme distributive;
c) rafforzare un sistema in cui i meccanismi di
mercato siano piu' funzionali a una maggiore concorrenza, a
una maggiore pluralita' di possibili linee editoriali e a
meccanismi di formazione ed equa distribuzione del valore
dei diritti di sfruttamento delle opere, anche favorendo
accordi tra le categorie dei fornitori di servizi di media
audiovisivi e dei produttori indipendenti, in linea con il
nuovo contesto tecnologico e di mercato ed in
considerazione dei rispettivi apporti finanziari,
produttivi e creativi alla realizzazione delle opere;
d) prevedere in particolare la riformulazione delle
modalita' di applicazione di tali regole ai fornitori di
servizi di media audiovisivi non lineari;
e) provvedere alla riformulazione della definizione
di «produttore indipendente», nonche' delle altre
definizioni che attengono direttamente alle questioni, alle
tematiche e ai profili inerenti la promozione delle opere
europee ed italiane;
f) prevedere un adeguato sistema di verifica, di
controllo, di valutazione dell'efficacia e un appropriato
sistema sanzionatorio.».
- La legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme
sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 31 luglio 1997, n. 177, S.O.
- Il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177,
recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e
radiofonici», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana 7 settembre 2005, n. 208, S.O.
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30
agosto 1997, n. 202.

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 34 della citata legge n. 220
del 2016, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 2, del decreto
legislativo 31 luglio 2005, recante «Testo unico dei
servizi di media audiovisivi e radiofonici», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 7
settembre 2005, n. 208, S.O., come modificato dal presente
decreto:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente testo
unico si intende per:
a) "servizio di media audiovisivo":
1) un servizio, quale definito agli articoli 56 e 57
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che e'
sotto la responsabilita' editoriale di un fornitore di
servizi media e il cui obiettivo principale e' la fornitura
di programmi al fine di informare, intrattenere o istruire
il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni
elettroniche. Per siffatto servizio di media audiovisivo si
intende o la radiodiffusione televisiva, come definita alla
lettera i) del presente articolo e, in particolare, la
televisione analogica e digitale, la trasmissione continua
in diretta quale il live streaming, la trasmissione
televisiva su Internet quale il webcasting e il video quasi
su domanda quale il near video on demand, o un servizio di
media audiovisivo a richiesta, come definito dalla lettera
m) del presente articolo. Non rientrano nella definizione
di "servizio di media audiovisivo":
i servizi prestati nell'esercizio di attivita'
precipuamente non economiche e che non sono in concorrenza
con la radiodiffusione televisiva, quali i siti Internet
privati e i servizi consistenti nella fornitura o
distribuzione di contenuti audiovisivi generati da utenti
privati a fini di condivisione o di scambio nell'ambito di
comunita' di interesse;
ogni forma di corrispondenza privata, compresi i
messaggi di posta elettronica;
i servizi la cui finalita' principale non e' la
fornitura di programmi;
i servizi nei quali il contenuto audiovisivo e'
meramente incidentale e non ne costituisce la finalita'
principale, quali, a titolo esemplificativo:
a) i siti internet che contengono elementi
audiovisivi puramente accessori, come elementi grafici
animati, brevi spot pubblicitari o informazioni relative a
un prodotto o a un servizio non audiovisivo;
b) i giochi in linea;
c) i motori di ricerca;
d) le versioni elettroniche di quotidiani e
riviste;
e) i servizi testuali autonomi;
f) i giochi d'azzardo con posta in denaro, ad
esclusione delle trasmissioni dedicate a giochi d'azzardo e
di fortuna; ovvero
2) una comunicazione commerciale audiovisiva;
b) "fornitore di servizi di media", la persona fisica o
giuridica cui e' riconducibile la responsabilita'
editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del
servizio di media audiovisivo e ne determina le modalita'
di organizzazione; sono escluse dalla definizione di
"fornitore di servizi di media" le persone fisiche o
giuridiche che si occupano unicamente della trasmissione di
programmi per i quali la responsabilita' editoriale incombe
a terzi;
c) "reti di comunicazioni elettroniche", i sistemi di
trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di
commutazione o di instradamento e altre risorse che
consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a
mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici,
comprese le reti satellitari, le reti terresti mobili e
fisse, a commutazione di circuito e a commutazione di
pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la
diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i
sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella
misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali,
le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di
informazione trasportato;
d) "operatore di rete", il soggetto titolare del
diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete
di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in
tecnica digitale, via cavo o via satellite, e di impianti
di messa in onda, multiplazione, distribuzione e diffusione
delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione
dei programmi agli utenti;
e) "programma", una serie di immagini animate, sonore o
non, che costituiscono un singolo elemento nell'ambito di
un palinsesto o di un catalogo stabilito da un fornitore di
servizi di media, la cui forma ed il cui contenuto sono
comparabili alla forma ed al contenuto della
radiodiffusione televisiva. Non si considerano programmi le
trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini
fisse;
f) "programmi-dati", i servizi di informazione
costituiti da prodotti editoriali elettronici, trasmessi da
reti radiotelevisive e diversi dai programmi
radiotelevisivi, non prestati su richiesta individuale,
incluse le pagine informative teletext e le pagine di dati;
g) "palinsesto televisivo" e "palinsesto radiofonico",
l'insieme, predisposto da un'emittente televisiva o
radiofonica, analogica o digitale, di una serie di
programmi unificati da un medesimo marchio editoriale e
destinato alla fruizione del pubblico, diverso dalla
trasmissione differita dello stesso palinsesto, dalle
trasmissioni meramente ripetitive, ovvero dalla
prestazione, a pagamento, di singoli programmi, o pacchetti
di programmi, audiovisivi lineari, con possibilita' di
acquisto da parte dell'utente anche nei momenti
immediatamente antecedenti all'inizio della trasmissione
del singolo programma, o del primo programma, nel caso si
tratti di un pacchetto di programmi;
h) "responsabilita' editoriale", l'esercizio di un
controllo effettivo sia sulla selezione dei programmi, ivi
inclusi i programmi-dati, sia sulla loro organizzazione in
un palinsesto cronologico, nel caso delle radiodiffusioni
televisive o radiofoniche, o in un catalogo, nel caso dei
servizi di media audiovisivi a richiesta. All'interno del
presente testo unico, l'espressione "programmi televisivi"
deve intendersi equivalente a quella "palinsesti
televisivi" di cui alla lettera g);
i) "servizio di media audiovisivo lineare" o
"radiodiffusione televisiva", un servizio di media
audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per
la visione simultanea di programmi sulla base di un
palinsesto di programmi;
l) "emittente", un fornitore di servizi di media
audiovisivi lineari, diverso da quelli individuati alle
lettere aa) e bb);
m) "servizio di media audiovisivo non lineare", ovvero
"servizio di media audiovisivo a richiesta", un servizio di
media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di
media per la visione di programmi al momento scelto
dall'utente e su sua richiesta sulla base di un catalogo di
programmi selezionati dal fornitore di servizi di media;
n) "emittente a carattere comunitario", l'emittente che
ha la responsabilita' editoriale nella predisposizione dei
programmi destinati alla radiodiffusione televisiva in
ambito locale che si impegna: a non trasmettere piu' del 5
per cento di pubblicita' per ogni ora di diffusione; a
trasmettere programmi originali autoprodotti per almeno il
50 per cento dell'orario di programmazione giornaliero
compreso dalle 7 alle 21;
o) "programmi originali autoprodotti", i programmi
realizzati in proprio dall'emittente, anche analogica, o
dalla sua controllante o da sue controllate, ovvero in
co-produzione con altra emittente, anche analogica;
p) "produttori indipendenti", gli operatori della
comunicazione europei che svolgono attivita' di produzioni
audiovisive e che non sono controllati da, ovvero collegati
a, fornitori di servizi media audiovisivi soggetti alla
giurisdizione italiana e, alternativamente:
1) per un periodo di tre anni non destinano piu' del 90
per cento della propria produzione ad un solo fornitore di
servizi media audiovisivi; ovvero
2) sono titolari di diritti secondari;
q) "fornitore di servizi interattivi associati o di
servizi di accesso condizionato", il soggetto che fornisce,
al pubblico o a terzi operatori, servizi di accesso
condizionato, compresa la pay per view, mediante
distribuzione di chiavi numeriche per l'abilitazione alla
visione dei programmi, alla fatturazione dei servizi ed
eventualmente alla fornitura di apparati, ovvero che
fornisce servizi della societa' dell'informazione ai sensi
dall'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n.
70, ovvero fornisce una guida elettronica ai programmi;
r) "accesso condizionato", ogni misura e sistema
tecnico in base ai quali l'accesso in forma intelligibile
al servizio protetto sia subordinato a preventiva e
individuale autorizzazione da parte del fornitore del
servizio di accesso condizionato;
s) "sistema integrato delle comunicazioni", il settore
economico che comprende le seguenti attivita': stampa
quotidiana e periodica; editoria annuaristica ed
elettronica anche per il tramite di Internet; radio e
servizi di media audiovisivi; cinema; pubblicita' esterna;
iniziative di comunicazione di prodotti e servizi;
sponsorizzazioni;
t) "servizio pubblico generale radiotelevisivo", il
pubblico servizio esercitato su concessione nel settore
radiotelevisivo mediante la complessiva programmazione,
anche non informativa, della societa' concessionaria,
secondo le modalita' e nei limiti indicati dal presente
testo unico e dalle altre norme di riferimento;
u) "ambito nazionale", l'esercizio dell'attivita' di
radiodiffusione televisiva o sonora non limitata all'ambito
locale;
v) "ambito locale radiofonico", l'esercizio
dell'attivita' di radiodiffusione sonora, con irradiazione
del segnale fino a una copertura massima di quindici
milioni di abitanti;
z) "ambito locale televisivo", l'esercizio
dell'attivita' di radiodiffusione televisiva in uno o piu'
bacini, comunque non superiori a dieci, anche non
limitrofi, purche' con copertura inferiore al 50 per cento
della popolazione nazionale; l'ambito e' denominato
"regionale" o "provinciale" quando il bacino di esercizio
dell'attivita' di radiodiffusione televisiva e' unico e
ricade nel territorio di una sola regione o di una sola
provincia, e l'emittente, anche analogica, non trasmette in
altri bacini; l'espressione "ambito locale televisivo"
riportata senza specificazioni si intende riferita anche
alle trasmissioni in ambito regionale o provinciale;
aa) "emittente televisiva analogica", il titolare di
concessione o autorizzazione su frequenze terrestri in
tecnica analogica, che ha la responsabilita' editoriale dei
palinsesti dei programmi televisivi e li trasmette secondo
le seguenti tipologie:
1) "emittente televisiva analogica a carattere
informativo", l'emittente per la radiodiffusione televisiva
su frequenze terrestri in ambito locale, che trasmette, in
tecnica analogica, quotidianamente, nelle ore comprese tra
le ore 7 e le ore 23 per non meno di due ore, programmi
informativi, di cui almeno il cinquanta per cento
autoprodotti, su avvenimenti politici, religiosi,
economici, sociali, sindacali o culturali; tali programmi,
per almeno la meta' del tempo, devono riguardare temi e
argomenti di interesse locale e devono comprendere
telegiornali diffusi per non meno di cinque giorni alla
settimana o, in alternativa, per centoventi giorni a
semestre;
2) "emittente televisiva analogica a carattere
commerciale", l'emittente per la radiodiffusione televisiva
su frequenze terrestri in ambito locale ed in tecnica
analogica, senza specifici obblighi di informazione;
3) "emittente televisiva analogica a carattere
comunitario", l'emittente per la radiodiffusione televisiva
in ambito locale costituita da associazione riconosciuta o
non riconosciuta, fondazione o cooperativa priva di scopo
di lucro, che trasmette in tecnica analogica programmi
originali autoprodotti a carattere culturale, etnico,
politico e religioso, e si impegna: a non trasmettere piu'
del 5 per cento di pubblicita' per ogni ora di diffusione;
a trasmettere i predetti programmi per almeno il 50 per
cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra
le ore 7 e le ore 21;
4) "emittente televisiva analogica monotematica a
carattere sociale", l'emittente per la radiodiffusione
televisiva in ambito locale che trasmette in tecnica
analogica e dedica almeno il 70 per cento della
programmazione monotematica quotidiana a temi di chiara
utilita' sociale, quali salute, sanita' e servizi sociali,
classificabile come vera e propria emittente di servizio;
5) "emittente televisiva analogica commerciale
nazionale", l'emittente che trasmette in chiaro ed in
tecnica analogica prevalentemente programmi di tipo
generalista con obbligo d'informazione;
6) "emittente analogica di televendite", l'emittente
che trasmette in tecnica analogica prevalentemente offerte
dirette al pubblico allo scopo di fornire, dietro
pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i
diritti e le obbligazioni;
bb) "emittente radiofonica", il titolare di concessione
o autorizzazione su frequenze terrestri in tecnica
analogica o digitale, che ha la responsabilita' dei
palinsesti radiofonici e, se emittente radiofonica
analogica, li trasmette secondo le seguenti tipologie:
1) "emittente radiofonica a carattere comunitario",
nazionale o locale, l'emittente caratterizzata dall'assenza
dello scopo di lucro, che trasmette programmi originali
autoprodotti per almeno il 30 per cento dell'orario di
trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21,
che puo' avvalersi di sponsorizzazioni e che non trasmette
piu' del 10 per cento di pubblicita' per ogni ora di
diffusione; non sono considerati programmi originali
autoprodotti le trasmissioni di brani musicali intervallate
da messaggi pubblicitari o da brevi commenti del conduttore
della stessa trasmissione;
2) "emittente radiofonica a carattere commerciale
locale", l'emittente senza specifici obblighi di
palinsesto, che comunque destina almeno il 20 per cento
della programmazione settimanale all'informazione, di cui
almeno il 50 per cento all'informazione locale, notizie e
servizi, e a programmi; tale limite si calcola su non meno
di sessantaquattro ore settimanali;
3) "emittente radiofonica nazionale", l'emittente
senza particolari obblighi, salvo la trasmissione
quotidiana di giornali radio;
cc) "opere europee":
1) le opere che rientrano nelle seguenti tipologie:
1.1) le opere originarie di Stati membri;
1.2) le opere originarie di Stati terzi europei che
siano parti della convenzione europea sulla televisione
transfrontaliera del Consiglio d'Europa, firmata a
Strasburgo il 5 maggio 1989 e ratificata dalla legge 5
ottobre 1991, n. 327 rispondenti ai requisiti del punto 2);
1.3) le opere co-prodotte nell'ambito di accordi
conclusi nel settore audiovisivo tra l'Unione europea e
paesi terzi e che rispettano le condizioni definite in
ognuno di tali accordi;
1.4) le disposizioni di cui ai numeri 1.2) e 1.3)
si applicano a condizione che le opere originarie degli
Stati membri non siano soggette a misure discriminatorie
nel paese terzo interessato;
2) le opere di cui ai numeri 1.1) e 1.2) sono opere
realizzate essenzialmente con il contributo di autori e
lavoratori residenti in uno o piu' degli Stati di cui ai
numeri 1.1) e 1.2) rispondenti a una delle tre condizioni
seguenti:
2.1) esse sono realizzate da uno o piu' produttori
stabiliti in uno o piu' di tali Stati;
2.2) la produzione delle opere avviene sotto la
supervisione e il controllo effettivo di uno o piu'
produttori stabiliti in uno o piu' di tali Stati;
2.3) il contributo dei co-produttori di tali Stati
e' prevalente nel costo totale della coproduzione e questa
non e' controllata da uno o piu' produttori stabiliti al di
fuori di tali Stati;
3) le opere che non sono opere europee ai sensi del
numero 1) ma che sono prodotte nel quadro di accordi
bilaterali di coproduzione conclusi tra Stati membri e
paesi terzi sono considerate opere europee a condizione che
la quota a carico dei produttori dell'Unione europea nel
costo complessivo della produzione sia maggioritaria e che
la produzione non sia controllata da uno o piu' produttori
stabiliti fuori del territorio degli Stati membri;
dd) "comunicazione commerciale audiovisiva", immagini,
siano esse sonore o non, che sono destinate a promuovere,
direttamente o indirettamente, le merci, i servizi o
l'immagine di una persona fisica o giuridica che esercita
un'attivita' economica e comprendenti la pubblicita'
televisiva, la sponsorizzazione, la televendita e
l'inserimento di prodotti. Tali immagini accompagnano o
sono inserite in un programma dietro pagamento o altro
compenso o a fini di autopromozione;
ee) "pubblicita' televisiva", ogni forma di messaggio
televisivo trasmesso dietro pagamento o altro compenso,
ovvero a fini di autopromozione, da un'impresa pubblica o
privata o da una persona fisica nell'ambito di un'attivita'
commerciale, industriale, artigiana o di una libera
professione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro
pagamento, di beni o di servizi, compresi i beni immobili,
i diritti e le obbligazioni;
ff) "spot pubblicitario", una forma di pubblicita'
televisiva a contenuto predeterminato, trasmessa dalle
emittenti radiofoniche e televisive, sia analogiche che
digitali;
gg) "comunicazione commerciale audiovisiva occulta", la
presentazione orale o visiva di beni, di servizi, del nome,
del marchio o delle attivita' di un produttore di beni o di
un fornitore di servizi in un programma, qualora tale
presentazione sia fatta dal fornitore di servizi di media
per perseguire scopi pubblicitari e possa ingannare il
pubblico circa la sua natura. Tale presentazione si
considera intenzionale, in particolare, quando e' fatta
dietro pagamento o altro compenso;
hh) "sponsorizzazione", ogni contributo di un'impresa
pubblica o privata o di una persona fisica, non impegnata
nella fornitura di servizi di media audiovisivi o nella
produzione di opere audiovisive, al finanziamento di
servizi o programmi di media audiovisivi al fine di
promuovere il proprio nome, il proprio marchio, la propria
immagine, le proprie attivita' o i propri prodotti;
ii) "televendita", le offerte dirette trasmesse al
pubblico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o
servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le
obbligazioni;
ll) "inserimento di prodotti", ogni forma di
comunicazione commerciale audiovisiva che consiste
nell'inserire o nel fare riferimento a un prodotto, a un
servizio o a un marchio cosi' che appaia all'interno di un
programma dietro pagamento o altro compenso;
mm) "telepromozione", ogni forma di pubblicita'
consistente nell'esibizione di prodotti, presentazione
verbale e visiva di beni o servizi di un produttore di beni
o di un fornitore di servizi, fatta dall'emittente
televisiva o radiofonica, sia analogica che digitale,
nell'ambito di un programma, al fine di promuovere la
fornitura, dietro compenso, dei beni o dei servizi
presentati o esibiti;
nn) "Autorita'", l'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni;
oo) "Ministero", il Ministero dello sviluppo economico.
2. Le definizioni di cui al comma 1 si applicano per
analogia ai servizi radiofonici. Laddove non diversamente
specificato, sponsorizzazione e televendita comprendono
anche le attivita' svolte a mezzo della radiodiffusione
sonora.»
 
Art. 2
Promozione delle opere italiane ed europee

1. Il Titolo VII del decreto legislativo n. 177 del 2005 e' sostituito dal seguente:

«TITOLO VII
Promozione delle opere italiane ed europee
da parte dei fornitori dei servizi di media audiovisivi

Art. 44 (Principi generali a tutela della produzione audiovisiva europea e indipendente). - 1. I fornitori di servizi di media audiovisivi, lineari e a richiesta, favoriscono lo sviluppo e la diffusione della produzione audiovisiva europea e indipendente secondo il diritto europeo e le disposizioni di cui al presente titolo.
Art. 44-bis (Obblighi di programmazione delle opere europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari). - 1. I fornitori di servizi di media audiovisivi lineari riservano alle opere europee la maggior parte del proprio tempo di diffusione, escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicita', servizi di teletext e televendite. La quota di cui al primo periodo e' innalzata:
a) al cinquantatre' per cento, per l'anno 2019;
b) al cinquantasei per cento, per l'anno 2020;
c) al sessanta per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2021.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2019, alle opere audiovisive di espressione originale italiana, ovunque prodotte, e' riservata una sotto quota di almeno la meta' della quota prevista per le opere europee di cui al comma 1 nella misura di:
a) almeno la meta', per la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale;
b) almeno un terzo, per gli altri fornitori di servizi di media audiovisivi lineari.
3. Nella fascia oraria dalle ore 18 alle 23, una quota del tempo di diffusione, escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicita', servizi di teletext e televendite, e' riservato a opere cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione, documentari originali o altre opere di alto contenuto culturale o scientifico, incluse le edizioni televisive di opere teatrali, di espressione originale italiana, ovunque prodotte:
a) per almeno il dodici per cento, di cui almeno la meta' riservata a opere cinematografiche, dalla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale;
b) per almeno il sei per cento, dagli altri fornitori di servizi di media audiovisivi lineari.
4. Le percentuali di cui ai commi 1 e 2, debbono essere rispettate su base annua. Le percentuali di cui comma 3 debbono essere rispettate su base settimanale.
Art. 44-ter (Obblighi di investimento in opere europee dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari). - 1. I fornitori di servizi di media audiovisivi lineari, diversi dalla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riservano al pre-acquisto o all'acquisto o alla produzione di opere europee una quota dei propri introiti netti annui non inferiore al dieci per cento, da destinare interamente a opere prodotte da produttori indipendenti. Tali introiti sono quelli che il soggetto obbligato ricava da pubblicita', da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento di programmi di carattere non sportivo di cui esso ha la responsabilita' editoriale, secondo le ulteriori specifiche contenute in regolamento dell'Autorita'. La percentuale di cui al primo periodo e' innalzata:
a) al 12,5 per cento, da destinare per almeno cinque sesti a opere prodotte da produttori indipendenti, per l'anno 2019;
b) al quindici per cento, da destinare per almeno cinque sesti a opere prodotte da produttori indipendenti, a decorrere dall'anno 2020.
2. I fornitori di servizi di media audiovisivi lineari diversi dalla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, tenuto conto del palinsesto, riservano altresi' alle opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte da produttori indipendenti, una sotto quota della quota prevista per le opere europee di cui al comma 1 pari ad almeno il 3,2 per cento dei propri introiti netti annui, come definiti ai sensi del comma 1. La percentuale di cui al primo periodo e' innalzata:
a) al 3,5 per cento, per l'anno 2019;
b) al quattro per cento, per l'anno 2020;
c) al 4,5 per cento, a decorrere dall'anno 2021.
3. La concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale riserva al pre-acquisto o all'acquisto o alla produzione di opere europee una quota dei propri ricavi complessivi annui non inferiore al quindici per cento, da destinare interamente a opere prodotte da produttori indipendenti. Tali ricavi sono quelli derivanti dal canone relativo all'offerta radiotelevisiva, nonche' i ricavi pubblicitari connessi alla stessa, al netto degli introiti derivanti da convenzioni con la pubblica amministrazione e dalla vendita di beni e servizi, e secondo le ulteriori specifiche contenute in regolamento dell'Autorita'. La percentuale di cui al primo periodo e' innalzata:
a) al 18,5 per cento, da destinare per almeno cinque sesti a opere prodotte da produttori indipendenti, per l'anno 2019;
b) al venti per cento, da destinare per almeno cinque sesti a opere prodotte da produttori indipendenti, a decorrere dall'anno 2020.
4. La concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, tenuto conto del palinsesto, riserva altresi' alle opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte da produttori indipendenti, una sotto quota della quota prevista per le opere europee di cui al comma 3 pari ad almeno il 3,6 per cento dei propri ricavi complessivi netti, come definiti ai sensi del comma 3. La percentuale di cui al primo periodo e' innalzata:
a) quattro per cento, per l'anno 2019;
b) al 4,5 per cento, per l'anno 2020;
c) al cinque per cento, a decorrere dall'anno 2021.
5. La concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale riserva a opere di animazione appositamente prodotte da produttori indipendenti per la formazione dell'infanzia un'ulteriore sotto quota non inferiore al cinque per cento della quota prevista per le opere europee di cui al comma 3.
Art. 44-quater (Obblighi dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta). - 1. I fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta soggetti alla giurisdizione italiana promuovono la produzione di opere europee e l'accesso alle stesse rispettando congiuntamente:
a) gli obblighi di programmazione di opere audiovisive europee realizzate entro gli ultimi cinque anni, in misura non inferiore al trenta per cento del proprio catalogo, secondo quanto previsto con regolamento dell'Autorita';
b) gli obblighi di investimento in opere audiovisive europee prodotte da produttori indipendenti, con particolare riferimento alle opere recenti, vale a dire quelle diffuse entro un termine di cinque anni dalla loro produzione, in misura non inferiore al venti per cento dei propri introiti netti annui in Italia, secondo quanto previsto con regolamento dell'Autorita'.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2019, gli obblighi di cui al comma 1, lettera b), si applicano anche ai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che hanno la responsabilita' editoriale di offerte rivolte ai consumatori in Italia, anche se stabiliti in altro Stato membro.
3. Il regolamento dell'Autorita' di cui al presente articolo prevede, tra l'altro, le modalita' con cui il fornitore di servizio di media audiovisivo assicura adeguato rilievo alle opere europee nei cataloghi dei programmi offerti e definisce la quantificazione degli obblighi con riferimento alle opere europee prodotte da produttori indipendenti.
4. Il regolamento dell'Autorita' di cui al presente articolo e' adottato nel rispetto delle disposizioni, in quanto compatibili, di cui agli articoli 44, 44-bis, 44-ter e 44-quinquies, nonche' del principio di promozione delle opere audiovisive europee. In particolare, il regolamento, nel definire le modalita' di assolvimento degli obblighi di programmazione, prevede, indipendentemente dagli eventuali metodi, procedimenti o algoritmi usati dai fornitori di servizi media audiovisivi a richiesta per la personalizzazione dei profili degli utenti, anche l'adozione di strumenti quali la previsione di una sezione dedicata nella pagina principale di accesso o di una specifica categoria per la ricerca delle opere in catalogo e l'uso di una quota di opere europee nelle campagne pubblicitarie o di promozione dei servizi forniti.
5. Una quota non inferiore al cinquanta per cento della percentuale prevista per le opere europee rispettivamente al comma 1, lettera a), e al medesimo comma, lettera b), e' riservata alle opere di espressione originale italiana, ovunque prodotte.
6. Gli obblighi previsti dal regolamento dell'Autorita' di cui al presente articolo si applicano a partire dal 1° gennaio 2019.
Art. 44-quinquies (Attribuzioni dell'Autorita'). - 1. Con uno o piu' regolamenti dell'Autorita', emanati nella sua funzione di autorita' di regolazione indipendente, sono altresi' stabilite:
a) le specificazioni relative alla definizione di produttore indipendente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p);
b) le ulteriori definizioni e specificazioni delle voci che rientrano negli introiti netti e nei ricavi complessivi annui di cui all'articolo 44-ter, commi 1 e 3, con particolare riferimento alle modalita' di calcolo nel caso di offerte aggregate di contenuti a pagamento riconducibili a soggetti che sono sia fornitori di servizi media audiovisivi che piattaforme commerciali, fermo restando il rispetto del principio della responsabilita' editoriale;
c) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 44-sexies, comma 3, le modalita' tecniche di assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 44-bis, 44-ter e 44-quater, tenuto conto dello sviluppo del mercato, della disponibilita' delle opere ed avuto riguardo alle tipologie e caratteristiche delle opere audiovisive e alle tipologie e caratteristiche dei palinsesti e delle linee editoriali dei fornitori di servizi di media audiovisivi e con particolare riferimento, nel caso di palinsesti che includono opere cinematografiche, alle opere cinematografiche europee;
d) le misure finalizzate a rafforzare meccanismi di mercato funzionali a una maggiore concorrenza, anche mediante l'adozione di specifiche regole dirette a evitare situazioni di conflitto di interessi tra produttori e agenti che rappresentino artisti e a incentivare la pluralita' di linee editoriali;
e) le procedure dirette ad assicurare sia l'adozione di meccanismi semplici e trasparenti nei rapporti tra fornitori di servizi media audiovisivi e Autorita', anche mediante la predisposizione e la pubblicazione on line dell'apposita modulistica, sia un sistema efficace di monitoraggio e controlli;
f) le modalita' della procedura istruttoria e la graduazione dei richiami formali da comunicare prima dell'irrogazione delle sanzioni, nonche' i criteri di determinazione delle sanzioni medesime sulla base dei principi di ragionevolezza, proporzionalita' e adeguatezza, anche tenuto conto della differenziazione tra obblighi di programmazione e obblighi di investimento.
2. I fornitori di servizi di media audiovisivi possono chiedere all'Autorita' deroghe agli obblighi di cui al presente titolo, illustrandone i motivi e fornendo ogni utile elemento a supporto nel caso in cui ricorrano una o piu' delle seguenti circostanze:
a) il carattere tematico del palinsesto o del catalogo del quale ha la responsabilita' editoriale non consente di approvvigionarsi da produttori indipendenti europei ovvero non consente di acquistare, pre-acquistare, produrre o co-produrre opere audiovisive europee, ivi incluse le opere di espressione originale italiana ovunque prodotte;
b) il fornitore di servizi media audiovisivi ha una quota di mercato inferiore ad una determinata soglia stabilita dall'Autorita' con regolamento;
c) il fornitore di servizi di media audiovisivi non ha realizzato utili in ciascuno degli ultimi due anni di esercizio.
3. Gli obblighi di cui al presente titolo sono verificati su base annua dall'Autorita', secondo le modalita' e i criteri stabiliti dalla Autorita' medesima con proprio regolamento. In ogni caso, a decorrere dall'anno 2019, qualora un fornitore di servizi media audiovisivi non abbia interamente assolto gli obblighi di investimento previsti nell'anno, le eventuali oscillazioni in difetto, nel limite massimo del dieci per cento rispetto alla quota complessiva richiesta nel medesimo anno, sono comunicate all'Autorita', unitamente con le motivazioni di dette oscillazioni, senza ritardo e comunque non oltre dieci giorni dalla data di approvazione del bilancio di esercizio riferito a tale anno. L'Autorita' verifica le motivazioni addotte, anche tenuto conto della sussistenza di una o piu' delle circostanze di cui al comma 2 del presente articolo, e si pronuncia entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, secondo le modalita' e i criteri stabiliti dal regolamento. Resta fermo che, fatte salve eventuali sanzioni nel caso di oscillazioni superiori al dieci per cento della quota complessiva o qualora l'Autorita' reputi non fondate le motivazioni addotte, le parti mancanti rispetto alla quota complessiva debbono comunque essere recuperate dal fornitore di servizi media audiovisivi, in aggiunta agli obblighi di investimento dovuti per l'anno in corso, entro sei mesi dall'approvazione del bilancio di esercizio riferito all'anno in cui si sono realizzate le eventuali oscillazioni in difetto.
4. L'Autorita' presenta al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'assolvimento degli obblighi di promozione delle opere audiovisive europee da parte dei fornitori di servizi media audiovisivi, sui provvedimenti adottati e sulle sanzioni irrogate. La relazione fornisce, altresi', i dati e gli indicatori micro e macro-economici del settore rilevanti ai fini della promozione delle opere europee, quali i volumi produttivi in termini di ore trasmesse, il fatturato delle imprese di produzione, i ricavi dei servizi di media audiovisivi, la quota e l'indicazione delle opere europee e di espressione originale italiana presenti nei palinsesti e nei cataloghi, il numero di occupati nel settore della produzione dei servizi media audiovisivi, la circolazione internazionale di opere, il numero di deroghe richieste, accolte e rigettate, con le relative motivazioni, nonche' le tabelle di sintesi in cui sono indicate le percentuali di obblighi di investimento, con le relative opere europee e di espressione originale italiana, assolti dai fornitori.
Art. 44-sexies (Disposizioni applicative in materia di opere audiovisive di espressione originale italiana). - 1. Con uno o piu' regolamenti dei Ministri dello sviluppo economico e dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentita l'Autorita' e le competenti Commissioni parlamentari, sono stabiliti, sulla base di principi di proporzionalita', adeguatezza, trasparenza ed efficacia:
a) la definizione delle opere audiovisive, ovunque prodotte, di espressione originale italiana, con particolare riferimento a uno o piu' elementi quali la cultura, la storia, la identita', la creativita', la lingua ovvero i luoghi;
b) le sotto quote riservate alle opere di cui alla lettera a) ai sensi degli articoli 44-bis, commi 2 e 3, 44-ter, commi 2 e 4, e 44-quater, comma 5, comunque nella misura non inferiore alle percentuali ivi previste.
2. Il regolamento o i regolamenti di cui al presente articolo, tenuto conto delle caratteristiche e dei contenuti dei palinsesti dei fornitori di servizi media audiovisivi, nonche' dei livelli di fatturato da essi realizzato, possono prevedere ulteriori sotto quote a favore di particolari tipologie di opere audiovisive prodotte da produttori indipendenti, con specifico riferimento alle opere realizzate entro gli ultimi cinque anni, alle opere cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione o documentari originali o ad altre tipologie di opere audiovisive.
3. Nel caso di opere cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione o documentari originali di espressione originale italiana prodotte da produttori indipendenti, il regolamento o i regolamenti di cui al presente articolo prevedono che gli obblighi di investimento di cui all'articolo 44-ter sono assolti mediante l'acquisto, il pre-acquisto o la co-produzione di opere. Il regolamento o i regolamenti, tenuto conto di eventuali appositi accordi stipulati fra le Associazioni di fornitori di servizi di media audiovisivi ovvero fra singolo fornitore di servizi di media audiovisivi e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori cinematografici e audiovisivi italiani, prevedono altresi':
a) specifiche modalita' di assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 44-bis, 44-ter, e 44-quater, con particolare riferimento alle condizioni di acquisto, pre-acquisto, produzione e co-produzione delle opere;
b) i criteri per la limitazione temporale dei diritti di utilizzazione e sfruttamento delle opere e per le modalita' di valorizzazione delle stesse sulle diverse piattaforme.
4. Il regolamento o i regolamenti di cui al presente articolo sono aggiornati a cadenza almeno triennale, anche sulla base delle relazioni annuali predisposte rispettivamente dall'Autorita' ai sensi dell'articolo 44-quinquies, comma 4, e dalla Direzione generale Cinema del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, ai sensi dell'articolo 12, comma 6, della legge 14 novembre 2016, n. 220, nonche' dei risultati raggiunti dalle opere promosse mediante l'assolvimento degli obblighi di investimento e all'efficacia delle condizioni contrattuali impiegate.
Art. 44-septies (Norme in materia di emittenza locale). - 1. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai fornitori di servizi di media audiovisivi operanti in ambito locale.».

Note all'art. 2:
- Il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante
«Testo unico dei servizi di media audiovisivi e
radiofonici», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana 7 settembre 2005, n. 208, S.O.
- Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo del
comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana 12 settembre 1988, n. 214, S.O.
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.»
- Si riporta il testo dell'articolo 12, comma 6, della
citata legge n. 220 de 14 novembre 2016:
«6. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei
decreti di cui al comma 3, il Ministero predispone e
trasmette alle Camere, entro il 30 settembre di ciascun
anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione degli
interventi di cui alla presente legge, con particolare
riferimento all'impatto economico, industriale e
occupazionale e all'efficacia delle agevolazioni tributarie
ivi previste, comprensiva di una valutazione delle
politiche di sostegno del settore cinematografico e
audiovisivo mediante incentivi tributari.»
 
Art. 3
Sanzioni

1. All'articolo 51, del decreto legislativo n. 177 del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera g) e' sostituita dalla seguente: «g) in materia di tutela della produzione audiovisiva europea e indipendente, dal Titolo VII e dai regolamenti dell'Autorita', nonche' dai decreti ministeriali;»;
b) al comma 2, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) da 100.000 euro a 5.000.000 euro, ovvero fino all'uno per cento del fatturato annuo, quando il valore di tale percentuale e' superiore a 5.000.000 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera g);».

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 51, commi 1 e 2,
del decreto legislativo n. 177 del 2005, recante «Testo
unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana 7 settembre 2005, n. 208, S.O., come modificato
dal presente decreto:
«Art. 51 (Sanzioni di competenza dell'Autorita'). - 1.
L'Autorita' applica, secondo le procedure stabilite con
proprio regolamento, le sanzioni per la violazione degli
obblighi in materia di programmazione, pubblicita' e
contenuti radiotelevisivi, ed in particolare quelli
previsti:
a) dalle disposizioni per il rilascio delle
concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su
frequenze terrestri adottate dall'Autorita' con proprio
regolamento, ivi inclusi gli impegni relativi alla
programmazione assunti con la domanda di concessione;
b) dal regolamento relativo alla radiodiffusione
terrestre in tecnica digitale, approvato condelibera
dell'Autorita' n. 435/01/CONS, relativamente ai fornitori
di contenuti;
c) dalle disposizioni sulle comunicazioni commerciali
audiovisive, pubblicita' televisiva e radiofonica,
sponsorizzazioni, televendite ed inserimento di prodotti di
cui agliarticoli 36-bis, 37, 38, 39, 40, 40-bis, al decreto
del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 9
dicembre 1993, n. 581, ed ai regolamenti dell'Autorita';
d) dall'articolo 20, commi 4 e 5, della legge 6
agosto 1990, n. 223, nonche' dai regolamenti
dell'Autorita', relativamente alla registrazione dei
programmi;
e) dalla disposizione relativa al mancato adempimento
all'obbligo di trasmissione dei messaggi di comunicazione
pubblica, di cui all'articolo 33;
f) in materia di propaganda radiotelevisiva di
servizi di tipo interattivo audiotex e videotex
dall'articolo 1, comma 26, della legge 23 dicembre 1996, n.
650;
g) in materia di tutela della produzione audiovisiva
europea e indipendente, dal Titolo VII e dai regolamenti
dell'Autorita', nonche' dai decreti ministeriali;
h) in materia di diritto di rettifica, nei casi di
mancata, incompleta o tardiva osservanza del relativo
obbligo di cui all'articolo 32-bis;
i) in materia dei divieti di cui all'articolo 32,
comma 2;
l) in materia di obbligo di trasmissione del medesimo
programma su tutto il territorio per il quale e' rilasciato
il titolo abilitativo, salva la deroga di cui all'articolo
5, comma 1, lettera i);
m) dalle disposizioni di cui all'articolo 29;
n) in materia di obbligo di informativa all'Autorita'
riguardo, tra l'altro, a dati contabili ed extra contabili,
dall'articolo 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n.
650, e dai regolamenti dell'Autorita';
o) dalle disposizioni in materia di pubblicita' di
amministrazioni ed enti pubblici di cui all'articolo 41.
2. L'Autorita', applicando le norme contenute nel capo
I, sezioni I e II, dellalegge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni, delibera l'irrogazione della
sanzione amministrativa del pagamento di una somma:
a) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di
inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere
a), b) e c);
b) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di
inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere
d) ed e);
c) da 25.823 euro a 258.228 euro, in caso di
violazione delle norme di cui al comma 1, lettera f);
d) da 100.000 euro a 5.000.000 euro, ovvero fino
all'uno per cento del fatturato annuo, quando il valore di
tale percentuale e' superiore a 5.000.000 euro, in caso di
violazione delle norme di cui al comma 1, lettera g);
e) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di violazione
delle norme di cui al comma 1, lettere h), i), l), m) e n);
f) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di violazione
delle norme di cui al comma 1, lettera o), anche nel caso
in cui la pubblicita' di amministrazioni ed enti pubblici
sia gestita, su incarico degli stessi, da agenzie
pubblicitarie o da centri media.».
 
Art. 4
Disposizioni transitorie, finanziarie e finali

1. I regolamenti dell'Autorita' per le garanzie delle comunicazioni e il regolamento o i regolamenti dei Ministri dello sviluppo economico e dei beni e delle attivita' culturali e del turismo previsti dal Titolo VII del decreto legislativo n. 177 del 2005 sono adottati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Il regolamento dell'Autorita' per le garanzie delle comunicazioni e regolamento o i regolamenti dei Ministri dello sviluppo economico e dei beni e delle attivita' culturali e del turismo riguardanti gli obblighi dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta di cui all'articolo 44-quater del decreto legislativo n. 177 del 2005 sono adottati entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Gli obblighi di programmazione di cui all'articolo 44-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 177 del 2005 diventano operativi con l'entrata in vigore del regolamento interministeriale di cui all'articolo 44-sexies, comma 1, del medesimo decreto legislativo.
4. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attivita' previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie, strumentali previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 7 dicembre 2017

MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Franceschini, Ministro dei beni e
delle attivita' culturali e del
turismo

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Note all'art. 4:
- Per i riferimenti del decreto legislativo n. 177 del
2005, si veda nelle note all'art. 2.
 
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