Gazzetta n. 302 del 29 dicembre 2017 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI COESIONE
CIRCOLARE 22 dicembre 2017, n. 33
Termini e modalita' di presentazione delle domande di agevolazione, nonche' indicazioni operative in merito alle procedure di concessione ed erogazione delle agevolazioni, ai sensi del regolamento adottato con decreto 9 novembre 2017, n. 174, di cui al Capo I, articolo 1, del decreto-legge 20 giugno 2017 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.


1. Premessa
1.1 Il regolamento adottato con decreto 9 novembre 2017, n. 174 del Ministro per la coesione territoriale ed il mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 284 del 5 dicembre 2017 (di seguito regolamento), individua criteri e modalita' di concessione delle agevolazioni previste dal Capo I, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 - recante «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno» (di seguito decreto) - demandando ad un apposito provvedimento del Capo Dipartimento per le politiche di coesione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la definizione di ulteriori dettagli per l'accesso alle agevolazioni e il funzionamento della misura agevolativa.
1.2 La presente circolare, emanata in base a quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del regolamento, individua, pertanto, il termine di apertura per la presentazione delle domande di agevolazione, fornisce le necessarie specificazioni e indicazioni operative in merito al processo di gestione complessiva della misura, l'elenco degli oneri informativi a carico delle imprese per la fruizione delle agevolazioni previste, gli schemi per la presentazione delle domande, delle richieste di erogazione, nonche' l'articolazione dei criteri di valutazione in parametri, con indicazione dei punteggi assegnabili ai progetti imprenditoriali, incluse le soglie minime per l'accesso alle agevolazioni. 2. Definizioni
2.1 Ai fini della presente circolare sono adottate le seguenti definizioni:
a) «Banca finanziatrice»: la banca italiana o la succursale di banca estera comunitaria o extracomunitaria operante in Italia e autorizzata all'esercizio dell'attivita' bancaria di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, aderente alla Convenzione di cui al comma 14, art. 1 del decreto;
b) «Capo Dipartimento»: Capo Dipartimento per le politiche di coesione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
c) «Codice dell'Amministrazione digitale»: decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni;
d) «Contributo a fondo perduto»: contributo erogato dal soggetto gestore pari al trentacinque per cento del finanziamento;
e) «Contributo in conto interessi»: contributo concesso in misura pari agli interessi da corrispondere sul finanziamento bancario;
f) «Convenzione»: Convenzione di cui all'art. 1, comma 14, del decreto sottoscritta in data 27 novembre 2017 e pubblicata sul sito internet www.invitalia.it;
g) «decreto»: decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, recante «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno»;
h) «DSAN»: la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
i) «ESL»: equivalente sovvenzione lorda di un aiuto calcolato secondo la metodologia di cui alla comunicazione della Commissione europea (2008/C 14/02), relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, ovvero secondo il metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto delle garanzie a favore delle PMI (n. 182/2010) approvato dalla Commissione europea con decisione n. 4505 del 6 luglio 2010;
j) «Finanziamento»: l'insieme delle somme erogate per garantire la copertura finanziaria del cento per cento del Programma di spesa entro i limiti dell'investimento ammissibile;
k) «Finanziamento bancario»: il finanziamento a medio-lungo termine, pari al sessantacinque per cento del finanziamento, concesso dalla banca finanziatrice all'impresa beneficiaria per le spese oggetto della domanda di agevolazione che usufruisce del contributo in conto interessi e della garanzia;
l) «Fondo di garanzia per le PMI»: fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI), di cui all'art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
m) «Garanzia»: garanzia concessa a valere sul Fondo di garanzia per le PMI a favore del finanziamento bancario;
n) «PEC»: posta elettronica certificata;
o) «PMI»: le micro, piccole e medie imprese, come definite nell'allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014 di cui all'art. 1, comma 6, del decreto;
p) «Progetto imprenditoriale»: il business plan presentato in sede di domanda di accesso alle agevolazioni che rappresenta i contenuti e le caratteristiche dell'attivita' imprenditoriale proposta;
q) «Programma di spesa»: rappresentazione quali-quantitativa degli investimenti e delle spese previste per l'attuazione del progetto imprenditoriale;
r) «Provvedimento di concessione»: provvedimento di concessione del contributo a fondo perduto e del contributo in conto interessi;
s) «Regolamenti de minimis»: il regolamento UE n. 1407/2013 e il regolamento UE n. 717/2014;
t) «soggetto beneficiario»: impresa costituitasi ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto e risultata assegnataria dell'agevolazione;
u) «soggetto gestore»: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia che svolge gli adempimenti tecnici e amministrativi sulla base di appositi accordi convenzionali sottoscritti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102;
v) «Soggetto richiedente»: soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 2, del decreto, gia' costituiti o da costituirsi nelle forme giuridiche di cui al medesimo art. 1, comma 6;
w) «Unita' produttiva»: struttura produttiva, dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su piu' immobili e/o impianti, anche fisicamente separati ma collegati funzionalmente. 3. Soggetti richiedenti
3.1 Le richieste di agevolazioni possono essere presentate dai soggetti di eta' compresa tra i 18 e i 35 anni che siano in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
a) siano residenti nelle regioni di cui all'art. 1, comma 1, del decreto, ossia nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia al momento della presentazione della domanda o vi trasferiscano la residenza entro sessanta giorni, o entro centoventi giorni se residenti all'estero, dalla comunicazione del positivo esito dell'istruttoria di cui al punto 9 della presente circolare;
b) non risultino gia' titolari di attivita' di impresa in esercizio alla data del 21 giugno 2017, data di entrata in vigore del decreto, o beneficiari, nell'ultimo triennio, a decorrere dalla data di presentazione della domanda, di ulteriori misure a livello nazionale a favore dell'autoimprenditorialita'. In particolare si intendono:
1. per titolari di attivita' di impresa in esercizio, coloro i quali, nel caso di ditta individuale, siano titolari di partita IVA movimentata o, nel caso di societa', siano legali rappresentanti di societa' iscritte presso il registro delle imprese e risultanti attive;
2. per beneficiari di ulteriori misure a livello nazionale a favore dell'autoimprenditorialita', coloro i quali risultino beneficiari di un provvedimento di concessione di agevolazioni, o titolari di una quota di una societa' beneficiaria di agevolazioni pubbliche, fatte salve le quote possedute in societa' quotate sul mercato azionario;
3. per misure a favore dell'autoimprenditorialita' a livello nazionale, le misure di incentivazione aventi l'obiettivo di sostenere la creazione di nuove imprese, non limitate a singoli territori amministrativamente definiti (regioni, province, comuni).
3.2 Sulla base di quanto stabilito dall'art. 11, comma 2-ter del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con legge 4 dicembre 2017, n. 172, in sede di prima applicazione, per gli anni 2017 e 2018, il requisito del limite di eta' di cui al punto 3.1, si intende soddisfatto se posseduto alla data del 21 giugno 2017, data di entrata in vigore del decreto.
3.3 I soggetti di cui al punto 3.1 possono presentare domanda di ammissione alle agevolazioni purche' risultino gia' costituiti, al momento della presentazione della domanda e comunque successivamente alla data del 21 giugno 2017, o si costituiscano, entro sessanta giorni, o entro centoventi giorni in caso di residenza all'estero, dalla data di comunicazione del positivo esito dell'istruttoria, nelle seguenti forme giuridiche:
a) impresa individuale;
b) societa', ivi incluse le societa' cooperative.
3.4 I soggetti di cui al punto 3.1, risultati beneficiari delle agevolazioni, devono mantenere la residenza nelle regioni indicate nel medesimo punto 3.1 per tutta la durata del finanziamento e le PMI di cui al punto 3.3, risultate beneficiarie delle agevolazioni, devono mantenere, per tutta la durata del finanziamento, la sede legale e operativa nelle predette regioni.
3.5 Le societa' di cui alla lettera b), del punto 3.3 possono essere costituite anche da soci persone fisiche che non abbiano i requisiti anagrafici di cui al punto 3.1, a condizione che la presenza di tali soggetti nella compagine societaria non sia superiore ad un terzo, e che gli stessi non abbiano rapporti di parentela fino al quarto grado con alcuno degli altri soggetti richiedenti. I soci di cui al periodo precedente non possono accedere alle agevolazioni di cui al punto 7 della presente circolare.
3.6 Nel caso in cui i soggetti di cui al punto 3.1 si costituiscano in societa' cooperative, le medesime societa' possono essere destinatarie, nei limiti delle risorse disponibili, anche degli interventi di cui all'art. 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49.
3.7 I soggetti di cui al punto 3.1 risultati beneficiari delle agevolazioni non devono essere titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso un altro soggetto, a pena di decadenza del provvedimento di concessione. 4. Avvio progetti imprenditoriali
4.1 I progetti imprenditoriali devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione ovvero alla data di costituzione della societa' nel caso in cui la domanda sia presentata da persone fisiche di cui al punto 3.1. A tal fine, per data di avvio si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile alle agevolazioni. La realizzazione dei progetti deve essere ultimata entro ventiquattro mesi dal provvedimento di concessione, salvo i casi in cui il soggetto gestore accerti che il ritardo derivi da fatti o atti non imputabili al soggetto richiedente. Per data di ultimazione si intende la data dell'ultimo titolo di spesa ammissibile.
4.2 Sono finanziati i progetti imprenditoriali relativi alla produzione di beni nei settori dell'artigianato, dell'industria, della pesca e dell'acquacoltura, ovvero relativi alla fornitura di servizi, ivi compresi i servizi turistici. Sono escluse dal finanziamento le attivita' libero professionali e del commercio ad eccezione della vendita dei beni prodotti nell'attivita' di impresa.
L'elenco completo delle attivita' non ammissibili e' riportato in allegato alla presente circolare. 5. Procedura di accesso alle agevolazioni
5.1 Le agevolazioni di cui al regolamento sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e s.m.i.
5.2 Le domande di agevolazione, redatte in lingua italiana, possono essere presentate formalmente a partire dalle ore 12:00 del 15 gennaio 2017 e devono essere compilate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione nel sito internet del soggetto gestore, www.invitalia.it, sezione «Resto al Sud», secondo le modalita' e gli schemi ivi indicati ed il cui elenco e' allegato alla presente circolare. E' richiesta l'identificazione del compilatore on-line della domanda tramite il Sistema pubblico di identita' digitale (SPID) o la Carta nazionale dei servizi (CNS) o, in alternativa, il sistema di gestione delle identita' digitali del soggetto gestore. Le domande devono essere firmate digitalmente ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal legale rappresentante della PMI o dalla persona fisica in caso di PMI costituenda, e devono essere corredate dal progetto imprenditoriale di cui al punto 5.3 e dalla documentazione di cui al punto 5.4, fatta salva la successiva trasmissione della documentazione stessa prevista dal punto 5.5 nel caso di PMI costituenda. Le domande presentate secondo modalita' non conformi a quanto indicato nella presente circolare non saranno prese in esame. Non e' possibile presentare, per il medesimo progetto imprenditoriale, piu' domande di agevolazione, fino alla comunicazione ai soggetti richiedenti dell'esito della valutazione istruttoria di cui al punto 9.
5.3 Il progetto imprenditoriale, da compilare utilizzando la procedura informatica di cui al punto 5.2, secondo le modalita' e gli schemi ivi indicati, deve contenere:
a) dati e profilo del soggetto richiedente;
b) descrizione dell'attivita' proposta;
c) analisi del mercato e relative strategie;
d) aspetti tecnico-produttivi ed organizzativi;
e) aspetti economico-finanziari.
5.4 Fatto salvo quanto previsto al punto 5.5, congiuntamente alla domanda e al progetto imprenditoriale, devono essere trasmessi l'atto costitutivo, o documentazione equivalente in caso di ditta individuale, lo statuto, in caso di societa', nonche' l'attestazione relativa al possesso dei requisiti di cui al punto 3.
Per le ditte individuali, per documentazione equivalente si intende il certificato di attribuzione partita IVA.
5.5 Nel caso di persone fisiche proponenti per conto di PMI costituenda, in possesso dei requisiti di cui al punto 3, la domanda di agevolazione deve essere accompagnata dal progetto imprenditoriale, mentre l'ulteriore documentazione di cui al punto 5.4 deve essere trasmessa elettronicamente tramite la medesima procedura informatica di cui al punto 5.2, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione di esito positivo della valutazione, di cui al punto 9.8, ovvero centoventi giorni nel caso in cui almeno una delle persone fisiche, in possesso dei requisiti di cui al punto 3.1, sia residente all'estero.
5.6 Al termine della procedura di compilazione del progetto imprenditoriale e dell'invio telematico della domanda di agevolazione e dei relativi allegati, alla stessa verra' assegnato un protocollo informatico. La data di presentazione della domanda coincide con la data di invio telematico della medesima, come risultante dal predetto protocollo informatico.
5.7 Nel caso in cui la documentazione presentata risulti illeggibile, errata e/o incompleta, il soggetto gestore provvede a richiedere al soggetto richiedente, a mezzo PEC, adeguate integrazioni al fine di rendere completa la documentazione. Tali integrazioni dovranno pervenire, esclusivamente a mezzo PEC, entro e non oltre dieci giorni dalla data della richiesta, a pena di decadenza.
5.8 Il possesso dei requisiti di cui al presente punto puo' essere comprovato con una dichiarazione sostitutiva di certificazioni di cui all'art. 46, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e, ove richiesto, con DSAN, da rendere a mezzo PEC, utilizzando lo schema reso disponibile dal soggetto gestore che effettua controlli e verifiche a campione sulla veridicita' della documentazione trasmessa.
5.9 I soggetti beneficiari, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilita' finanziarie individuate dall'art. 1, comma 16 del decreto.
5.10 Secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 10 del decreto ministeriale 9 novembre 2017, n. 174, i potenziali soggetti richiedenti possono avvalersi di servizi di consulenza e assistenza da parte di pubbliche amministrazioni, universita' e associazioni o enti del terzo settore, nelle varie fasi di sviluppo del progetto imprenditoriale.
5.11 Per pubbliche amministrazioni si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le comunita' montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.
5.12 Per universita' si intendono le universita' statali, le universita' non statali legalmente riconosciute, ivi incluse le universita' telematiche di cui all'elenco tenuto dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ai sensi della legge n. 240/2010 e ss.mm. e ii.
5.13 Per associazioni o enti del terzo settore si intendono le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le societa' di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle societa' costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale mediante lo svolgimento di una o piu' attivita' di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualita' o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.
5.14 La fornitura di servizi di cui al punto 5.10 avviene nel rispetto dei principi di gratuita', trasparenza, terzieta' e imparzialita', e previo accreditamento da parte dei soggetti di cui ai punti 5.11, 5.12 e 5.13 con l'adesione al disciplinare appositamente predisposto dal soggetto gestore e pubblicato sul sito www.invitalia.it contestualmente alla pubblicazione della presente circolare.
5.15 Il soggetto gestore pubblica sul proprio sito istituzionale l'elenco aggiornato dei soggetti accreditati. Il soggetto gestore, inoltre, pubblica semestralmente gli esiti delle domande, dando separata evidenza del numero di domande per le quali sono stati erogati servizi di assistenza e consulenza e dei soggetti accreditati che hanno prestato tali servizi.
5.16 Nel caso in cui sia verificato il mancato rispetto dei principi di cui al punto 5.14 da parte dei soggetti accreditati, il soggetto gestore provvede a revocarne l'accreditamento cancellando contestualmente i nominativi dall'elenco dei soggetti accreditati pubblicato sul proprio sito istituzionale. 6. Spese ammissibili
6.1 Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al regolamento le spese necessarie alle finalita' del programma di spesa, sostenute dal soggetto beneficiario e relative all'acquisto di beni e servizi rientranti nelle seguenti categorie:
a) opere edili relative a interventi di ristrutturazione e/o manutenzione straordinaria connessa all'attivita' del soggetto beneficiario nel limite massimo del trenta percento del programma di spesa;
b) macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica;
c) programmi informatici e servizi per le tecnologie dell'informazione e della telecomunicazione (TIC) connessi alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;
d) spese relative al capitale circolante inerente allo svolgimento dell'attivita' d'impresa nella misura massima del venti per cento del programma di spesa; sono ammissibili le spese per materie prime, materiali di consumo, semilavorati e prodotti finiti, utenze e canoni di locazione per immobili, eventuali canoni di leasing, maturati entro il termine di ultimazione del progetto imprenditoriale di cui al punto 4.1, acquisizione di garanzie assicurative funzionali all'attivita' finanziata.
6.2 Le spese relative ai beni di investimento che, per la loro funzione nel ciclo produttivo e/o erogazione del servizio, sono localizzati presso altre unita' produttive della stessa societa' o di terzi, sono ammissibili alle agevolazioni purche':
a) siano relative ad attrezzature utilizzate per lavorazioni effettivamente connesse al completamento del ciclo produttivo da agevolare;
b) siano singolarmente identificabili mediante immatricolazione e iscrizione nel libro dei beni prestati a terzi o, nel caso di utilizzo presso altre unita' produttive della stessa societa', nel libro dei beni ammortizzabili ovvero nel libro degli inventari ovvero nel libro giornale; in ogni caso la loro ubicazione deve risultare dai documenti di trasporto tenuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e del decreto ministeriale 29 novembre 1978 e successive modifiche e integrazioni;
c) vengano forniti, per ciascun bene, gli elementi utili di conoscenza in riferimento ai relativi contratti posti in essere (modalita', durata, penalita', clausole di rescissione);
d) la cessione in uso avvenga a titolo gratuito;
e) i beni non vengano destinati a finalita' produttive estranee a quelle della societa' titolare delle agevolazioni;
f) il legale rappresentante della societa' cedente sottoscriva una dichiarazione di impegno al rispetto dei predetti vincoli e condizioni, resa sotto forma di DSAN.
6.3 Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese:
a) relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria, del leasing e del leaseback, fatta eccezione dei canoni di leasing di cui al punto 6.1, lettera d);
b) per l'acquisto di beni di proprieta' di uno o piu' soci del soggetto beneficiario e, nel caso di soci persone fisiche, anche dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado;
c) riferite a investimenti di mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature;
d) effettuate mediante il cosiddetto «contratto chiavi in mano», ossia i contratti che il soggetto beneficiario sottoscrive con un general contractor il quale esterna o realizza a sua volta la progettazione, acquista dai suoi fornitori i macchinari, contratta direttamente con le imprese di costruzione per la realizzazione delle opere edili;
e) relative a commesse interne;
f) relative a macchinari, impianti e attrezzature usati;
g) notarili, imposte, tasse;
h) relative all'acquisto di automezzi, fatta eccezione per quelli strettamente necessari al ciclo di produzione di cui al programma di spesa o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti. La valutazione sulla necessita' dell'automezzo e' condotta anche in relazione alla coerenza economica e dimensionale rispetto al ciclo di produzione;
i) di importo unitario inferiore a euro 500,00 fatta eccezione per le spese di cui al punto 6.1, lettera d);
j) relative alla progettazione, alle consulenze e all'erogazione degli emolumenti ai dipendenti delle imprese individuali e delle societa', nonche' agli organi di gestione e di controllo delle societa' stesse.
6.4 Ai fini della relativa ammissibilita', i beni cui sono riferite le spese di cui al punto 6.1, ad eccezione di quelle di cui alla lettera d), devono:
a) essere ammortizzabili;
b) qualora si tratti di beni mobili, essere utilizzati esclusivamente nell'unita' produttiva destinataria dell'aiuto, fatta eccezione per i beni di investimento che, per la loro funzione nel ciclo produttivo e/o di erogazione del servizio, debbano essere localizzati altrove;
c) essere acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. In particolare, i beni non possono essere oggetto di compravendita tra due imprese che nei 24 mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione o successivamente ad essa si siano trovate nelle condizioni di cui all'art. 2359 del codice civile, ovvero controllate e collegate, o siano entrambe partecipate, anche cumulativamente o per via indiretta, per almeno il venticinque per cento, da medesimi altri soggetti;
d) figurare nell'attivo di bilancio dell'impresa beneficiaria per almeno 3 anni.
6.5 Le spese sono ammesse al netto dell'IVA. L'IVA realmente e definitivamente sostenuta dal soggetto beneficiario e' una spesa ammissibile solo se non sia dalla stessa recuperabile. Resta fermo l'obbligo da parte del medesimo soggetto beneficiario di garantire in sede di ispezione o controllo ai sensi del punto 11.7, la dimostrazione dell'effettivo sostenimento dell'IVA mediante l'esibizione della corrispondente documentazione amministrativo/contabile.
6.6 I pagamenti dei titoli di spesa oggetto del programma di spesa, devono essere effettuati esclusivamente utilizzando il conto corrente dedicato alla realizzazione del programma, attraverso bonifici, carte di debito e di credito, ricevute bancarie, assegni bancari non trasferibili comprovati da microfilmatura. Per i pagamenti effettuati in valuta diversa dall'euro, il controvalore e' determinato sulla base del tasso giornaliero di cambio, relativo al giorno di effettivo pagamento.
6.7 Ai fini della valutazione di ammissibilita', le spese di cui al punto 6.1 devono essere descritte analiticamente in sede di domanda e quantificate nel loro ammontare.
6.8 Indipendentemente dal regime contabile adottato, i soggetti beneficiari dovranno annotare e conservare tutti i documenti di spesa negli appositi registri IVA e dei cespiti ammortizzabili, rendendoli disponibili per i controlli richiesti da parte del soggetto gestore. 7. Agevolazioni concedibili
7.1 Le agevolazioni di cui al regolamento sono concesse tenuto conto di quanto disciplinato dal decreto, con riferimento agli specifici settori in cui operano i soggetti beneficiari, nel rispetto dei massimali in termini di ESL previsti dai regolamenti de minimis. La verifica del rispetto dei massimali de minimis tiene conto anche dell'agevolazione, in termini di ESL, derivante dalla concessione della garanzia.
7.2 Ciascun soggetto richiedente riceve un finanziamento fino ad un massimo di 50.000 euro. Nel caso in cui l'istanza sia presentata da piu' soggetti richiedenti, gia' costituiti o che intendano costituirsi in forma societaria, l'importo massimo del finanziamento e' pari a 50.000 euro per ciascun soggetto richiedente fino ad un ammontare massimo complessivo di 200.000 euro. Per le attivita' imprenditoriali nel settore della pesca e dell'acquacoltura l'importo complessivo degli aiuti de minimis non puo' superare, per ciascuna impresa beneficiaria delle agevolazioni di cui al presente decreto, 30.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, ai sensi del regolamento UE n. 717/2014.
7.3 Il finanziamento, a copertura del 100% delle spese ammissibili, e' cosi' articolato:
a) trentacinque per cento come contributo a fondo perduto erogato dal soggetto gestore;
b) sessantacinque per cento sotto forma di finanziamento bancario, concesso da istituti di credito in base alle modalita' ed alle condizioni economiche definite dalla Convenzione assistito da un contributo in conto interessi erogato dal soggetto gestore e dalla garanzia prestata dal fondo di garanzia per le PMI sulla base dei criteri e delle modalita' previste dal decreto istitutivo della sezione specializzata di cui all'art. 1, comma 9, lettera b) del decreto.
7.4 Il finanziamento bancario di cui al punto 7.3, lettera b), e' rimborsato entro otto anni dall'erogazione del finanziamento, di cui i primi due anni di pre-ammortamento con ammortamento a quote capitali costanti posticipate semestrali, a scadenze fisse.
7.5 La garanzia prestata dal fondo di garanzia per le PMI e' rilasciata nella misura dell'80 per cento dell'importo del finanziamento bancario. L'eventuale escussione della garanzia prestata avviene secondo le modalita' previste dalle vigenti «Condizioni per l'ammissibilita' e disposizioni operative» del fondo di garanzia per le PMI. Sulla restante quota del finanziamento bancario non coperta dal fondo di garanzia per le PMI, le modalita' per il conferimento di garanzie, di cui all'art. 1, comma 13, del decreto, sono individuate dalla Convenzione.
7.6 La concessione del finanziamento bancario costituisce la condizione per l'adozione del provvedimento di concessione di cui al punto 10.1, nel rispetto dei termini di cui all'art. 1, comma 5, del decreto, ossia la conclusione dell'istruttoria entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, ad esclusione dei periodi di tempo necessari alle eventuali integrazioni documentali che possono essere richieste ai proponenti, una sola volta.
7.7 Ai fini del calcolo dell'ammontare del contributo in conto interessi, in termini di ESL, si applica la metodologia di cui alla comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02).
7.8 Ai fini del calcolo dell'ammontare delle agevolazioni relative alla garanzia, in termini di ESL, si applica il «Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto delle garanzie a favore delle PMI» (n. 182/2010) approvato dalla Commissione europea con decisione n. 4505 del 6 luglio 2010, ovvero i successivi metodi di calcolo dell'elemento di aiuto per gli aiuti concessi sotto forma di garanzia eventualmente notificati dalle Autorita' italiane e approvati dalla Commissione europea vigenti alla data di concessione della garanzia. 8. Cumulo delle agevolazioni
8.1 Le agevolazioni di cui al regolamento sono cumulabili esclusivamente con altre agevolazioni concesse all'impresa a titolo di de minimis, nei limiti dei massimali previsti dai regolamenti de minimis. Il soggetto gestore provvede agli adempimenti relativi agli obblighi di interrogazione e di alimentazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui alla legge 29 luglio 2015, n. 115, e del decreto interministeriale 31 maggio 2017, fermo restando l'obbligo dei soggetti proponenti, fino alla data di cui all'art. 14, comma 6, del predetto decreto interministeriale, di dichiarare, in sede di presentazione della domanda di agevolazione, gli aiuti eventualmente gia' percepiti nell'esercizio finanziario in corso alla data della domanda e nei due esercizi finanziari precedenti. 9. Valutazione istruttoria
9.1 Le richieste di agevolazione, corredate della documentazione richiamata al punto 5 sono valutate secondo l'ordine cronologico di presentazione. Il soggetto gestore termina l'istruttoria entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Nel caso di richiesta di integrazione della documentazione, ai sensi del punto 9.8, da parte del soggetto gestore sono sospesi i termini di cui al periodo precedente, fatti salvi i maggiori termini previsti nei casi di comunicazione dei motivi ostativi di cui all'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
9.2 Il procedimento di valutazione comprende la verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni, regolata dal punto 9.3, e l'esame di merito, regolato dal punto 9.4.
9.3 La verifica dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni riguarda la sussistenza di quanto disposto dai punti 3 e 4 relativamente alle caratteristiche dei soggetti proponenti e alle caratteristiche dell'iniziativa oggetto della domanda.
9.4 L'esame di merito, che prevede anche un colloquio con i proponenti, e' basato sui seguenti criteri di valutazione:
a) adeguatezza e coerenza delle competenze possedute dai soci rispetto alla specifica attivita' prevista dal progetto imprenditoriale anche con riguardo a titoli e certificazioni possedute;
b) capacita' dell'iniziativa di presidiare gli aspetti del processo tecnico-produttivo e organizzativo;
c) potenzialita' del mercato di riferimento, vantaggio competitivo dell'iniziativa e relative strategie di marketing;
d) sostenibilita' tecnico-economica dell'iniziativa, con particolare riferimento all'equilibrio economico, nonche' alla pertinenza e coerenza del programma di spesa;
e) verifica della sussistenza dei requisiti per la concedibilita' della garanzia del Fondo centrale per le PMI.
9.5 La griglia di valutazione allegata alla presente circolare rappresenta l'articolazione dei suddetti criteri di valutazione in parametri, con indicazione dei punteggi assegnabili ai progetti imprenditoriali, nonche' le soglie minime per l'accesso alle agevolazioni.
9.6 Nel caso in cui la documentazione prodotta non soddisfi i requisiti di accesso e/o uno o piu' criteri di valutazione, il soggetto gestore invia una comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
9.7 Il soggetto gestore, in ogni fase dell'iter istruttorio, puo' richiedere via PEC al soggetto richiedente, una sola volta, i chiarimenti o le integrazioni necessari rispetto ai dati e documenti forniti. I chiarimenti e le integrazioni devono essere trasmesse dal soggetto richiedente via PEC entro venti giorni dalla richiesta, pena la decadenza. Nel caso di cui ai periodi precedenti, i termini previsti per lo svolgimento delle attivita' istruttorie da parte del soggetto gestore sono sospesi fino al ricevimento dei predetti chiarimenti o delle predette integrazioni.
9.8. All'esito del procedimento istruttorio di cui ai punti 3 e 4 o della procedura di cui al punto 9.6, il soggetto gestore individua i soggetti beneficiari, e comunica a mezzo PEC ai soggetti richiedenti l'esito della valutazione.
9.9 In caso di esito positivo della valutazione il soggetto gestore richiede:
a) con riferimento ai soggetti richiedenti eventualmente non residenti nelle regioni di cui al punto 3.1, lettera a), la documentazione attestante l'avvenuto trasferimento della residenza in una di tali regioni , da far pervenire al soggetto gestore entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di esito della valutazione, ovvero entro centoventi giorni per i soggetti che trasferiscano la residenza dall'estero, pena la decadenza della domanda;
b) con riferimento ai soggetti richiedenti eventualmente non ancora costituiti nelle forme di cui al punto 3.2, la documentazione indicata al punto 5.5 da far pervenire al soggetto gestore entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di esito della valutazione, pena la decadenza della domanda;
c) la documentazione attestante l'avvenuta concessione del finanziamento bancario, di cui al punto 7.3, lettera b), al soggetto beneficiario da parte di una banca finanziatrice, da far pervenire al soggetto gestore entro 180 giorni dalla ricezione della comunicazione di esito della valutazione, pena la decadenza della domanda.
9.10. Verificata la completezza della documentazione presentata, il soggetto gestore procede all'adozione del provvedimento di concessione di cui al successivo punto 10. 10. Provvedimento di concessione
10.1 Il provvedimento di concessione individua l'iniziativa ammessa e l'ammontare delle agevolazioni, regola i tempi e le modalita' per l'attuazione dell'iniziativa e per l'erogazione delle agevolazioni, riporta gli obblighi del soggetto beneficiario, i motivi di revoca e le eventuali condizioni da rispettare per il perfezionamento del provvedimento stesso o per l'erogazione delle agevolazioni concesse. Il soggetto gestore trasmette al soggetto beneficiario, con comunicazione via PEC all'indirizzo indicato nella domanda di agevolazione, il provvedimento di concessione.
10.2 Il soggetto beneficiario, nel termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al cui al punto precedente, restituisce, a pena di decadenza, il provvedimento di concessione controfirmato digitalmente e trasmesso a mezzo PEC. In caso di mancata restituzione nei termini previsti, il soggetto gestore comunica la decadenza del provvedimento e procede al disimpegno delle agevolazioni. 11. Erogazione delle agevolazioni
11.1 L'erogazione del contributo a fondo perduto avviene sul conto corrente dedicato, come definito nella Convenzione, su richiesta del soggetto beneficiario, firmata digitalmente dal legale rappresentante, mediante presentazione di stati avanzamento lavori (SAL) in numero non superiore a due. Le richieste dovranno essere inviate utilizzando la procedura informatica messa a disposizione nel sito internet del soggetto gestore www.invitalia.it secondo le modalita' rappresentate nella presente circolare e gli schemi a questa allegati; tali schemi saranno, inoltre, resi disponibili dal soggetto gestore, in un'apposita sezione del sito precitato. Il mancato utilizzo dei predetti schemi nonche' l'invio della richiesta con modalita' diverse da quelle indicate, costituiscono motivo di improcedibilita' della richiesta. Il citato conto corrente dedicato, inoltre, dovra' essere utilizzato per tutte le operazioni di pagamento delle spese relative al progetto imprenditoriale ammesso alle agevolazioni.
11.2 La prima richiesta di erogazione del contributo a fondo perduto puo' avvenire soltanto successivamente all'avvenuta erogazione del finanziamento bancario da parte della banca finanziatrice. La richiesta, inoltre, deve riguardare almeno il cinquanta per cento del programma di spesa, ed avviene mediante la presentazione di documenti di spesa di pari valore anche non quietanzati e di una dichiarazione attestante la presenza dei beni presso l'unita' produttiva.
11.3 Costituisce parte integrante della richiesta di erogazione di cui al punto 11.2 la documentazione attestante almeno:
a) la disponibilita' dei locali idonei all'attivita'. Tale disponibilita' dovra' essere garantita per un periodo pari almeno alla durata del finanziamento agevolato. Per tale motivo la disponibilita' dei locali non puo' essere attestata attraverso il contratto di comodato, in considerazione della sua natura giuridica di atto unilaterale gratuito a cui risulta correlata l'incertezza in ordine alla sua durata temporale;
b) l'avanzamento contabile del programma d'investimento;
c) la dichiarazione, mediante autodichiarazione, dell'inesistenza di procedure esecutive, procedimenti cautelari o concorsuali a carico dell'impresa medesima;
d) l'avvenuta erogazione del finanziamento bancario.
11.4 Successivamente all'esito positivo della verifica della documentazione di cui al punto precedente, il soggetto gestore, entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta di erogazione, procede all'erogazione al soggetto beneficiario del contributo a fondo perduto in maniera proporzionale al valore della spesa ammissibile presentata.
11.5 La richiesta di erogazione del contributo a fondo perduto relativa al SAL a saldo deve essere presentata entro tre mesi dalla data di ultimazione del programma di spesa. Il mancato rispetto del predetto termine comporta la revoca dell'agevolazione.
11.6 Costituisce parte integrante della richiesta di erogazione del SAL a saldo, oltre alla documentazione richiamata al punto 11.3, la documentazione attestante l'evidenza dei pagamenti di tutte le spese relative al programma di spesa nonche' l'autocertificazione attestante il possesso di licenze, permessi, autorizzazioni, abilitazioni e l'espletamento degli adempimenti previsti per il regolare svolgimento dell'attivita'. Il soggetto gestore potra', inoltre, richiedere ulteriore documentazione prevista dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento, se pertinente e necessaria ai fini istruttori.
11.7 L'erogazione del saldo del contributo a fondo perduto e' in ogni caso subordinata all'esito positivo della verifica della documentazione di cui al punto precedente e del sopralluogo di monitoraggio degli investimenti realizzati e delle spese sostenute di cui al programma di spesa.
11.8 Il sopralluogo presso la sede e' finalizzato all'accertamento dell'operativita' dell'iniziativa finanziata e delle spese rendicontate. In sede di sopralluogo sono verificati:
a) il rispetto degli obblighi di legge inerenti la misura agevolativa;
b) la permanenza delle condizioni soggettive e oggettive previste per la fruizione delle agevolazioni;
c) la corretta registrazione dei beni e delle spese oggetto di agevolazione nei libri contabili e fiscali;
d) la conformita' agli originali della documentazione di spesa presentata e dei relativi pagamenti;
e) l'esistenza, la funzionalita' e la congruita' delle spese presentate, rispetto allo svolgimento dell'attivita' agevolata;
f) l'avvenuto ottenimento delle autorizzazioni e licenze necessarie per il regolare svolgimento delle attivita'.
11.9 Successivamente all'esito positivo della verifica della documentazione di cui ai punti 11.6 e 11.8, il soggetto gestore, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta di erogazione, procede all'erogazione del contributo a fondo perduto in maniera proporzionale al valore della spesa presentata.
11.10 L'erogazione del contributo in conto interessi avverra' in corrispondenza della scadenza delle singole rate previste dal piano di ammortamento del finanziamento bancario concesso dalla banca finanziatrice al soggetto beneficiario. Il soggetto gestore, verificate tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di erogazione di contributi pubblici, procede all'erogazione del contributo in conto interessi maturato, nei trenta giorni precedenti la scadenza della singola rata.
Per la suddetta erogazione, il soggetto beneficiario conferisce appositi mandati secondo i modelli allegati alla Convenzione e resi disponibili sul sito internet del soggetto gestore.
L'importo e' erogato alla banca finanziatrice sul conto corrente vincolato per interessi come definito nella suddetta Convenzione.
11.11 Qualora, a seguito della presentazione di una richiesta di erogazione, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli gia' presentati dal soggetto beneficiario, ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione prodotta, il soggetto gestore puo' richiederli via PEC al soggetto beneficiario, assegnando un termine per la loro presentazione, non superiore a trenta giorni. In tal caso i termini per l'erogazione decorrono dalla data di ricevimento della documentazione e/o delle precisazioni e chiarimenti richiesti.
11.12 In caso di parziale realizzazione del programma di spesa, la quota di agevolazioni e' commisurata alle spese sostenute e ritenute ammissibili ed e' subordinata alla verifica da parte del soggetto gestore dell'organicita' e della funzionalita' dell'intervento realizzato. 12. Variazioni
12.1 Non sono consentite variazioni relative alla localizzazione dell'unita' produttiva ed all'attivita' imprenditoriale che comportino modifiche sostanziali al progetto imprenditoriale approvato ed individuato nel provvedimento di concessione, pena la revoca delle agevolazioni. Per modifica sostanziale si intende una modifica che impatta su un elemento che e' stato oggetto di specifica valutazione in sede di istruttoria, oppure che rileva ai fini della coerenza complessiva del progetto o sugli aspetti indicati nel provvedimento di concessione.
12.2 Eventuali variazioni riguardanti i componenti del soggetto beneficiario, limitatamente a quelle riguardanti i soggetti privi dei requisiti di cui al punto 3, nonche' eventuali variazioni che non comportino modifiche sostanziali al progetto imprenditoriale ammesso devono in ogni caso essere comunicate con adeguata motivazione a mezzo PEC dal soggetto beneficiario al soggetto gestore, che ha trenta giorni dalla ricezione della comunicazione per verificarne l'ammissibilita'. 13. Revoche
13.1 Il soggetto gestore dispone la revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse qualora:
a) sia verificata l'assenza di uno o piu' requisiti del soggetto beneficiario, ovvero la documentazione prodotta risulti incompleta o irregolare per fatti imputabili allo stesso soggetto beneficiario e non sanabili;
b) i soggetti di cui al punto 3.1, successivamente all'ottenimento del provvedimento di concessione risultino titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso un altro soggetto prima della completa restituzione del finanziamento bancario;
c) I soggetti di cui al punto 3.1, successivamente all'ottenimento del provvedimento di concessione, trasferiscano la residenza al di fuori delle regioni di cui all'art. 1, comma 1, del decreto, prima della completa restituzione del finanziamento bancario;
d) il soggetto beneficiario non porti a conclusione il programma di spesa ammesso alle agevolazioni, entro il prescritto termine di ventiquattro mesi dalla data del provvedimento di concessione, salvo i casi in cui il soggetto gestore accerti che il ritardo derivi da fatti o atti non imputabili al soggetto beneficiario;
e) il soggetto beneficiario trasferisca altrove, alieni o destini ad usi diversi da quelli previsti le immobilizzazioni materiali o immateriali oggetto dell'agevolazione prima che siano decorsi cinque anni dal completamento del programma di spesa e comunque prima della completa restituzione del finanziamento bancario;
f) il soggetto beneficiario cessi volontariamente, alieni o conceda in locazione o trasferisca l'attivita', prima che siano trascorsi cinque anni dal completamento del programma di spesa e comunque prima della completa restituzione del finanziamento bancario;
g) il soggetto beneficiario si trovi in una condizione di fallimento, messa in liquidazione o sottoposizione a procedure concorsuali con finalita' liquidatorie prima che siano decorsi cinque anni dal completamento del programma di spesa e comunque prima della completa restituzione del finanziamento bancario;
h) il soggetto beneficiario non consenta i controlli del soggetto gestore sulla realizzazione del programma di spesa di cui al punto 11.7 ed al punto 14 della presente circolare;
i) il soggetto beneficiario apporti variazioni relative alla localizzazione dell'unita' produttiva ed all'attivita' imprenditoriale che comportino modifiche sostanziali al progetto imprenditoriale approvato ed individuato nel provvedimento di concessione;
j) negli altri casi di revoca totale o parziale previsti dal provvedimento di concessione, in relazione alle condizioni e agli obblighi a carico del soggetto beneficiario, come specificati dalla presente circolare ovvero derivanti da specifiche norme settoriali, anche appartenenti all'ordinamento europeo.
13.2. Con riferimento alle circostanze di revoca di cui al precedente punto 13.1, si precisa che:
a) nella fattispecie di cui alla lettera a), qualora l'irregolarita' documentale si riferisca ad una dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorieta' non veritiera resa ai sensi, rispettivamente, dell'art. 46 e dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in applicazione delle sue previsioni di cui ai successivi articoli 75 e 76, il soggetto beneficiario incorre nella decadenza dai benefici conseguiti, ferme restando le ulteriori eventuali conseguenze, anche penali, previste dalle norme precitate, su segnalazione del fatto da parte del soggetto gestore alle autorita' competenti;
b) nella fattispecie di cui alla lettera b), la revoca e' parziale e interessa le agevolazioni relative ai titoli di spesa datati successivamente ai termini di ultimazione prescritti, comprensivi di eventuale proroga, fermo restando la revoca totale delle agevolazioni qualora dalle verifiche effettuate dal soggetto gestore ai sensi del punto 11.7 risulti che le spese sostenute non configurano un programma organico e funzionale;
c) nelle fattispecie di cui alla lettera c), la revoca e' parziale ed e' commisurata alle agevolazioni relative all'immobilizzazione interessata e al periodo di mancato mantenimento obbligatorio, qualora l'atto di disposizione sia autorizzato dal soggetto gestore. Qualora, invece, il mancato mantenimento sia rilevato nel corso di verifiche o ispezioni, la revoca e' comunque parziale ma e' riferita all'importo dell'intera spesa relativa all'immobilizzazione interessata, sempre che il programma di spesa mantenga la propria organicita' e funzionalita';
d) nelle fattispecie di cui alle lettere d) ed e), che non configurino operazioni societarie autorizzate, la revoca e' totale se la circostanza interviene prima del termine di completamento del programma di spesa, comprensivo di eventuale proroga. La revoca e', invece, parziale e commisurata al periodo di mancato mantenimento obbligatorio delle immobilizzazioni agevolate qualora la circostanza intervenga successivamente al predetto termine di realizzazione del programma di spesa;
e) nelle restanti fattispecie previste dal punto 13.1 la revoca e' totale, fatte salve le circostanze di revoca parziale disciplinate dal provvedimento di concessione.
13.3 La revoca totale delle agevolazioni comporta la decadenza del provvedimento di concessione. In tal caso l'impresa beneficiaria non ha diritto a ricevere le quote di contributi eventualmente non ancora erogati ed e' tenuta alla restituzione dei contributi eventualmente ricevuti.
13.4 In caso di revoca parziale, il soggetto gestore procede alla rideterminazione dell'importo delle agevolazioni spettanti e i maggiori importi di cui il soggetto beneficiario abbia eventualmente goduto sono detratti dalle eventuali erogazioni successive ovvero sono recuperati.
13.5 La revoca, totale o parziale, e' disposta dal soggetto gestore che procede, in mancanza della restituzione degli importi dovuti, al recupero coattivo degli stessi importi, maggiorati dell'interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione.
13.6 Il soggetto gestore provvede al recupero anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione al ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo del 26 febbraio 1999, n. 46 e s.m.i. Gli importi dovuti per effetto di revoca totale o parziale delle agevolazioni sono versati sul conto corrente intestato a Invitalia, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato ai sensi dell'art. 1, comma 17, del decreto.
13.7 Con riferimento alla revoca totale o parziale di cui al presente punto 13, si precisa che:
a) la revoca totale o parziale del contributo in conto interessi o del contributo a fondo perduto non comporta necessariamente l'estinzione totale o parziale del finanziamento bancario; tale decisione resta nella completa discrezionalita' della banca finanziatrice;
b) qualora la banca finanziatrice non proceda all'estinzione parziale o totale del finanziamento bancario in misura coerente con la revoca del contributo in conto interessi adottata dal soggetto gestore, il soggetto beneficiario e' tenuto al pagamento della quota parte della rata interessi non piu' coperta dal contributo in conto interessi. 14. Vigilanza, controlli e ispezioni
1. In ogni fase del procedimento, il soggetto gestore, puo' effettuare controlli e ispezioni sulle iniziative agevolate al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni nonche' lo stato di attuazione degli interventi finanziati.
2. Ai fini degli adempimenti di cui al punto precedente, i documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate sono tenuti a disposizione dal soggetto beneficiario nei limiti e nelle modalita' di cui alle disposizioni di legge di riferimento. In ogni fase del procedimento, il soggetto beneficiario consente e favorisce lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni. 15. Modalita' di comunicazione
15.1. Le comunicazioni tra soggetto gestore e soggetto beneficiario debbono avvenire esclusivamente a mezzo PEC. 16. Oneri informativi e rinvio
16.1 Ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nell'allegato 5 e' riportato l'elenco degli oneri informativi previsti dal regolamento e dalla presente circolare a carico delle imprese.
16.2 Il soggetto gestore pubblica sul proprio sito istituzionale una sezione di raccolta delle risposte alle domande piu' frequenti (Faq). 17. Informazioni e punto di contatto
Tutte le informazioni saranno rese disponibili on-line attraverso il portale di Invitalia www.invitalia.it. 18. Elenco allegati
Allegato 1: elenco delle attivita' economiche non ammissibili
Allegato 2: tabella punteggi e soglie minime
Allegato 3: elenco schemi presentazione domanda
Allegato 4: elenco schemi presentazione richieste di erogazione
Allegato 5: elenco degli oneri informativi
Roma, 22 dicembre 2017

Il Capo Dipartimento: Donato
 
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