Gazzetta n. 302 del 29 dicembre 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 23 novembre 2017, n. 207
Regolamento recante criteri e modalita' di attuazione dell'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali, ivi incluse le modalita' attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 10 della citata legge n. 243 del 2012, che disciplina il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle province, delle citta' metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
Visto, in particolare, il comma 3 del predetto articolo 10 che prevede che le operazioni di indebitamento - consentite per finanziare esclusivamente spese di investimento - e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 243 del 2012, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione;
Visto il comma 5 del citato articolo 10 che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata, sono disciplinati criteri e modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al richiamato articolo 10, ivi incluse le modalita' attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, recante regolamento recante criteri e modalita' di attuazione dell'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali, ivi incluse le modalita' attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, adottato ai sensi del richiamato comma 5 dell'articolo 10 della legge n. 243 del 2012;
Visto l'articolo 2, commi da 1 a 13, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 21 del 2017, volti a disciplinare l'iter di attuazione delle richiamate intese regionali;
Visto l'articolo 2, comma 16, primo periodo, del ripetuto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, che prevede l'istituzione di un Osservatorio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, senza oneri per la finanza pubblica, con l'obiettivo di monitorare l'esito delle intese regionali e favorire il pieno utilizzo degli spazi finanziari;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Considerato che, in particolare, il secondo periodo del comma 16 dell'articolo 2 del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, prevede che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalita' di organizzazione e di funzionamento del predetto Osservatorio, nonche' le modalita' e la definizione di indicatori di monitoraggio, in termini di efficacia, efficienza e pieno utilizzo degli spazi finanziari, oggetto delle intese, finalizzati alla realizzazione degli investimenti;
Ritenuto di recepire le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato nel parere espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 12 gennaio 2017 sullo schema del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in attuazione dell'articolo 10, comma 5, della legge n. 243 del 2012 (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21), e, in particolare, ove segnala che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di organizzazione e funzionamento dell'Osservatorio previsto dal summenzionato comma 16 deve essere inviato al medesimo Consiglio di Stato, trattandosi di un regolamento di organizzazione;
Ravvisata l'opportunita' di procedere, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al citato comma 16, dell'articolo 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, all'emanazione del richiamato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
Ravvisata altresi' l'opportunita' di definire la composizione dell'Osservatorio assicurando una equilibrata rappresentazione delle amministrazioni che hanno un ruolo attivo nella definizione e gestione delle intese regionali, nonche' dei soggetti istituzionali interessati ad assicurare un corretto utilizzo degli strumenti di flessibilita' del saldo non negativo di cui all'articolo 9 della citata legge n. 243 del 2012, disciplinati dall'articolo 10 della medesima legge;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'Adunanza del 31 agosto 2017;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri effettuata con nota n. 14497 del 18 ottobre 2017;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1
Finalita' e sede dell'Osservatorio

1. L'Osservatorio per il monitoraggio delle intese regionali, di seguito denominato Osservatorio, istituito dall'articolo 2, comma 16, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, ha sede ed opera presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
2. L'Osservatorio ha l'obiettivo di monitorare gli esiti delle intese regionali e favorire il pieno utilizzo degli spazi finanziari per investimenti da parte degli enti territoriali.
3. L'Osservatorio opera con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

N O T E

Avvertenza.
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per
l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai
sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 2013, n. 12.
- Si riporta il testo dell'art. 81 della Costituzione:
«Art. 81. - Lo Stato assicura l'equilibrio tra le
entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto
delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo
economico.
Il ricorso all'indebitamento e' consentito solo al fine
di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa
autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta
dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi
eccezionali.
Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede
ai mezzi per farvi fronte.
Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e
il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non puo' essere
concesso se non per legge e per periodi non superiori
complessivamente a quattro mesi.
Il contenuto della legge di bilancio, le norme
fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio
tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilita'
del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni
sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta
dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei
principi definiti con legge costituzionale.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 10 della citata
legge n. 243 del 2012:
«Art. 10 (Ricorso all'indebitamento da parte delle
regioni e degli enti locali). - 1. Il ricorso
all'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle
province, delle citta' metropolitane e delle province
autonome di Trento e di Bolzano e' consentito
esclusivamente per finanziare spese di investimento con le
modalita' e nei limiti previsti dal presente articolo e
dalla legge dello Stato.
2. In attuazione del comma 1, le operazioni di
indebitamento sono effettuate solo contestualmente
all'adozione di piani di ammortamento di durata non
superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono
evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui
singoli esercizi finanziari futuri nonche' le modalita' di
copertura degli oneri corrispondenti.
3. Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 e
le operazioni di investimento realizzate attraverso
l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi
precedenti sono effettuate sulla base di apposite intese
concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno
di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'art. 9,
comma 1, del complesso degli enti territoriali della
regione interessata, compresa la medesima regione.
4. Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 e
le operazioni di investimento realizzate attraverso
l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi
precedenti, non soddisfatte dalle intese di cui al comma 3,
sono effettuate sulla base dei patti di solidarieta'
nazionali. Resta fermo il rispetto del saldo di cui
all'art. 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata,
sono disciplinati criteri e modalita' di attuazione del
presente articolo, ivi incluse le modalita' attuative del
potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o
ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano. Lo schema del decreto e' trasmesso
alle Camere per l'espressione del parere delle commissioni
parlamentari competenti per i profili di carattere
finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni
dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto puo' essere
comunque adottato.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 9 della citata
legge n. 243 del 2012:
«Art. 9 (Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli
enti locali). - 1. I bilanci delle regioni, dei comuni,
delle province, delle citta' metropolitane e delle province
autonome di Trento e di Bolzano si considerano in
equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di
rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di
competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come
eventualmente modificato ai sensi dell'art. 10.
1-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, le
entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4
e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono
quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema
di bilancio. Per gli anni 2017-2019, con la legge di
bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza
pubblica e su base triennale, e' prevista l'introduzione
del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A
decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese
finali e' incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata
e di spesa, finanziato dalle entrate finali.
2. Qualora, in sede di rendiconto di gestione, un ente
di cui al comma 1 del presente articolo registri un valore
negativo del saldo di cui al medesimo comma 1, il predetto
ente adotta misure di correzione tali da assicurarne il
recupero entro il triennio successivo, in quote costanti.
Per le finalita' di cui al comma 5 la legge dello Stato
puo' prevedere differenti modalita' di recupero.
3.
4. Con legge dello Stato sono definiti i premi e le
sanzioni da applicare alle regioni, ai comuni, alle
province, alle citta' metropolitane e alle province
autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione delle
disposizioni di cui al presente articolo. La legge di cui
al periodo precedente si attiene ai seguenti principi:
a) proporzionalita' fra premi e sanzioni;
b) proporzionalita' fra sanzioni e violazioni;
c) destinazione dei proventi delle sanzioni a favore
dei premi agli enti del medesimo comparto che hanno
rispettato i propri obiettivi.
5. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente
legge, al fine di assicurare il rispetto dei vincoli
derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, la legge
dello Stato, sulla base di criteri analoghi a quelli
previsti per le amministrazioni statali e tenendo conto di
parametri di virtuosita', puo' prevedere ulteriori obblighi
a carico degli enti di cui al comma 1 in materia di
concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica del complesso delle amministrazioni pubbliche.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei
rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
21 febbraio 2017, n. 21 (Regolamento recante criteri e
modalita' di attuazione dell'art. 10, comma 5, della legge
24 dicembre 2012, n. 243, in materia di ricorso
all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti
locali, ivi incluse le modalita' attuative del potere
sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da
parte delle regioni e delle province autonome di Trento e
di Bolzano) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 marzo
2017, n. 59.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 2 del citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 21 del
2017:
«Art. 2 (Intese regionali). - 1. Ai fini
dell'attuazione dell'art. 1, comma 1, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine
perentorio del 15 gennaio di ciascun anno, avviano l'iter
delle intese attraverso la pubblicazione di apposito avviso
sui propri siti istituzionali, contenente le modalita' di
presentazione delle domande di cessione e acquisizione
degli spazi finanziari, nonche' le informazioni utili al
rispetto dei vincoli e dei criteri di cui ai commi 6 e 7, e
contestualmente comunicano al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato l'avvio dell'iter attraverso il sistema web
dedicato al pareggio di bilancio. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano si avvalgono del Consiglio
delle autonomie locali e, ove non istituito, dei
rappresentanti regionali delle autonomie locali per
garantire la massima pubblicita' delle predette
informazioni.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, le citta' metropolitane, le province e i comuni
possono cedere, per uno o piu' esercizi successivi, spazi
finanziari finalizzati ad investimenti da realizzare
attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione
degli esercizi precedenti ed il ricorso all'indebitamento.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, le citta' metropolitane, le province e i comuni
possono richiedere, per uno o piu' esercizi successivi,
spazi finanziari vincolati agli investimenti da realizzare
attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione
degli esercizi precedenti ed il ricorso all'indebitamento.
4. La richiesta di spazi finanziari di cui al comma 3
deve contenere le informazioni relative all'avanzo di
amministrazione, al netto della quota accantonata del Fondo
crediti di dubbia esigibilita', risultante dal rendiconto o
dal preconsuntivo dell'anno precedente, al fondo di cassa
al 31 dicembre del medesimo anno e alla quota dei fondi
stanziati in bilancio dell'esercizio di riferimento
destinati a confluire nel risultato di amministrazione.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, le citta' metropolitane, le province e i comuni
comunicano le domande di cessione e acquisizione degli
spazi finanziari, di cui ai commi da 2 a 4, con le
modalita' definite al comma 1, entro il termine perentorio
del 28 febbraio di ciascun anno.
6. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, tenendo conto delle domande pervenute entro il
termine previsto dal comma 5, approvano con delibera di
Giunta, entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun
anno, previo parere favorevole del Consiglio delle
autonomie locali e, ove non istituito, dei rappresentanti
regionali delle autonomie locali, le intese per
l'attribuzione degli spazi disponibili, secondo il seguente
ordine di priorita':
a) dei comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica
nell'anno 2015 in quanto con popolazione fino a 1.000
abitanti;
b) dei comuni istituiti, nel quinquennio precedente
all'anno dell'intesa, a seguito dei processi di fusione
previsti dalla legislazione vigente. Sono considerati
esclusivamente i comuni per i quali i processi di fusione
si sono conclusi entro il 1° gennaio dell'anno dell'intesa
stessa;
c) degli enti territoriali che dispongono di progetti
esecutivi di cui all'art. 23, comma 8, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, validati ed approvati in
conformita' alla vigente normativa, completi del
cronoprogramma della spesa, e presentano la maggiore
incidenza del fondo di cassa rispetto alla quota vincolata
agli investimenti del risultato di amministrazione,
risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno
precedente, per operazioni di investimento da realizzare
attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione;
d) degli enti territoriali che dispongono di progetti
esecutivi di cui all'art. 23, comma 8, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, validati ed approvati in
conformita' alla vigente normativa, completi del
cronoprogramma della spesa, e presentano la maggiore
incidenza del fondo di cassa rispetto alla quota libera del
risultato di amministrazione destinata agli investimenti,
risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno
precedente, per operazioni di investimento da realizzare
attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione.
7. Nel caso in cui gli spazi disponibili non fossero
sufficienti a soddisfare le richieste di cui alla lettera
a) del comma 6, la distribuzione tra i comuni e' effettuata
seguendo i criteri di cui alle lettere b), c) e d) del
citato comma. Le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano possono definire ulteriori criteri, ferme
restando le priorita' individuate dalle lettere a), b), c)
e d) del comma 6, nonche' ulteriori modalita' applicative,
ferme restando le scadenze previste dal presente decreto e
il rispetto del saldo nel territorio regionale.
8. Al fine di favorire gli investimenti nei settori
strategici del proprio territorio, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano possono cedere, per uno o
piu' esercizi successivi, agli enti locali del proprio
territorio, spazi finanziari per i quali non e' prevista la
restituzione negli esercizi successivi.
9. Entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun
anno, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano comunicano agli enti locali interessati i saldi
obiettivo rideterminati e al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, attraverso il sistema web dedicato al pareggio
di bilancio, con riferimento a ciascun ente locale e alla
stessa regione o provincia autonoma, gli elementi
informativi occorrenti per la verifica del mantenimento del
rispetto del saldo di cui all'art. 9, comma 1, della legge
24 dicembre 2012, n. 243.
10. Il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
aggiorna gli obiettivi degli enti interessati
all'acquisizione e alla cessione degli spazi per ciascun
anno.
11. Gli enti che cedono spazi finanziari indicano i
tempi e le modalita' di miglioramento del saldo negli
esercizi successivi, da un minimo di due ad un massimo di
cinque anni. La quota del primo anno non puo' superare il
50 per cento.
12. Gli enti che acquisiscono spazi finanziari indicano
i tempi e le modalita' di peggioramento del saldo negli
esercizi successivi, da un minimo di due ad un massimo di
cinque anni. La quota del primo anno non puo' essere
inferiore al 50 per cento.
13. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano definiscono i tempi e le modalita' di peggioramento
del saldo negli esercizi successivi degli enti che
acquisiscono spazi, tenendo conto delle richieste di cui al
comma 11 e, se compatibili, delle richieste di cui al comma
12, garantendo, per ciascun anno di riferimento, il
rispetto del saldo di cui all'art. 9, comma 1, della legge
24 dicembre 2012, n. 243.
14. Gli enti beneficiari degli spazi finanziari di cui
al comma 6 trasmettono le informazioni relative agli
investimenti effettuati a valere sui predetti spazi al
sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca dati
delle Amministrazioni pubbliche (BDAP-MOP), ai sensi del
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
15. In sede di prima applicazione, nell'anno 2017, i
termini di cui ai commi 1 e 5 sono, rispettivamente, il 15
marzo e il 30 aprile e il termine di cui ai commi 6 e 9 e'
il 31 maggio. Nell'anno 2018, i termini di cui ai commi 1 e
5 sono, rispettivamente, il 15 febbraio e il 31 marzo e il
termine di cui ai commi 6 e 9 e' il 30 aprile.
16. E' istituito un Osservatorio presso il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, senza oneri per la finanza
pubblica, per il monitoraggio dell'attuazione del presente
articolo, con l'obiettivo di monitorare gli esiti delle
intese e favorire il pieno utilizzo degli spazi finanziari.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
disciplinate le modalita' di organizzazione e di
funzionamento dell'Osservatorio, nonche' le modalita' e la
definizione di indicatori di monitoraggio, in termini di
efficacia, efficienza e pieno utilizzo degli spazi
finanziari, oggetto delle intese, finalizzati alla
realizzazione degli investimenti.».
- Si riporta il testo vigente del comma 3, dell'art.
17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1.-2. (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».

Note all'art. 1:
- Il riferimento al testo del comma 16 dell'art. 2 del
citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.
21 del 2017 e' riportato nelle note all'art. 1.
 
Art. 2
Composizione

1. L'Osservatorio e' presieduto dall'Ispettore generale Capo dell'Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni (I.Ge.PA.) del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ministero dell'economia e delle finanze ed e' composto dai seguenti membri effettivi:
a) due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze;
b) un rappresentante del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri;
c) un rappresentante del Ministero dell'interno;
d) tre rappresentanti indicati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;
e) un rappresentante indicato dall'Unione province italiane (UPI);
f) due rappresentanti indicati dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).
2. I componenti dell'Osservatorio sono nominati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su designazione delle amministrazioni e degli altri organismi di cui al comma 1. Con la stessa procedura sono nominati i membri supplenti.
3. Il Presidente e i componenti dell'Osservatorio durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. I componenti non possono essere riconfermati per piu' di due mandati.
4. L'incarico di componente dell'Osservatorio e' a titolo gratuito e non comporta alcun emolumento, indennita', gettone o compenso comunque denominato.
5. Gli oneri connessi alla partecipazione dei componenti alle attivita' dell'Osservatorio sono a carico dei rispettivi soggetti istituzionali rappresentati.
 
Art. 3
Organizzazione e funzionamento

1. L'Osservatorio agisce come organo tecnico collegiale.
2. Il Presidente dell'Osservatorio, di seguito denominato Presidente, rappresenta l'Osservatorio e ne dirige i lavori.
3. In caso di assenza del Presidente, l'Osservatorio e' presieduto da uno dei componenti effettivi del Ministero dell'economia e delle finanze, designato dal Presidente.
4. Alle riunioni partecipano, anche in modalita' telematica, i componenti effettivi di cui all'articolo 2, comma 1. I medesimi componenti, nel caso in cui non possano intervenire ad una riunione, possono essere sostituiti dai rispettivi componenti supplenti. La sostituzione e' comunicata al Presidente. I componenti supplenti possono comunque assistere alle riunioni.
5. Alle riunioni possono partecipare, previa autorizzazione del Presidente, i collaboratori dei membri titolari ed esperti esterni espressamente invitati.
6. Le riunioni sono valide quando sono presenti almeno la meta' dei componenti dell'Osservatorio.
7. Per lo svolgimento delle sue funzioni, l'Osservatorio si avvale di una Segreteria la cui organizzazione e funzionamento fanno riferimento all'Ufficio II IGEPA - Ragioneria generale dello Stato, Ministero dell'economia e delle finanze.
8. Il Presidente, anche sulla base di quanto convenuto nella riunione precedente, convoca le riunioni dell'Osservatorio, di norma con almeno sette giorni di preavviso, mediante comunicazione, via posta elettronica, comprendente l'ordine del giorno. La relativa documentazione, trasmessa in via telematica, deve essere messa a disposizione dei componenti dell'Osservatorio in formato digitale almeno entro i quattro giorni antecedenti la riunione.
9. L'Osservatorio si riunisce con cadenza almeno bimestrale.
10. Il Presidente cura la redazione del verbale di ogni riunione avvalendosi della Segreteria di cui al comma 7.
 
Art. 4
Monitoraggio delle intese regionali

1. L'Osservatorio puo' richiedere alle amministrazioni dello Stato, agli enti territoriali e alle associazioni rappresentate in seno all'Osservatorio i dati concernenti le intese regionali e le altre informazioni necessarie all'assolvimento dei compiti dell'Osservatorio.
2. L'Osservatorio puo' richiedere ad altre istituzioni pubbliche o private le informazioni e i dati necessari a soddisfare gli eventuali ulteriori fabbisogni informativi. Il Presidente stabilisce il termine per la loro trasmissione.
3. L'Osservatorio, al fine di monitorare gli esiti delle intese regionali e verificare il pieno utilizzo degli spazi finanziari finalizzati alla realizzazione degli investimenti, utilizza i dati e le informazioni disponibili servendosi dei seguenti indicatori:
a) capacita' di utilizzo degli spazi finanziari da parte degli enti beneficiari (spazi finanziari utilizzati/spazi finanziari acquisiti);
b) capacita' di utilizzo degli spazi finanziari a livello regionale (spazi finanziari disponibili/entrate finali);
c) tasso di incremento degli investimenti effettuati (investimenti anno n-1 rispetto ad anno n);
d) tempestivita' dei pagamenti in conto capitale;
e) tempi medi di realizzazione delle opere.
4. L'Osservatorio puo' introdurre ulteriori indicatori di monitoraggio.
5. L'Osservatorio predispone annualmente una relazione sull'esito dell'attivita' di monitoraggio di cui al comma 3 completa di indicazioni e suggerimenti utili ad ottimizzare il pieno utilizzo degli spazi finanziari finalizzati alla realizzazione degli investimenti. La relazione e' trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze.
 
Art. 5
Promozione delle intese regionali

1. L'Osservatorio elabora principi generali e strategie volte a favorire il pieno utilizzo degli spazi finanziari finalizzati alla realizzazione degli investimenti da parte degli enti territoriali. A tal fine, anche attraverso appositi atti d'intesa:
a) promuove iniziative per la realizzazione di una stretta sinergia tra regioni ed enti locali del loro territorio finalizzata al rilancio degli investimenti;
b) promuove programmi specifici di formazione destinati agli enti territoriali;
c) assicura lo scambio di esperienze e la diffusione delle informazioni con le regioni, gli enti locali e le altre istituzioni interessate anche attraverso pubblicazioni e convegni di approfondimento;
d) adotta programmi di sensibilizzazione delle amministrazioni dello Stato, degli enti territoriali e delle associazioni rappresentative degli enti territoriali al fine di favorire il pieno utilizzo degli spazi finanziari per investimenti.
 
Art. 6
Disposizioni finali

1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente regolamento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 23 novembre 2017

Il Ministro: Padoan
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2017 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg.ne prev. n. 1702
 
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