Gazzetta n. 302 del 29 dicembre 2017 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DECRETO 17 ottobre 2017, n. 206
Regolamento recante modalita' per lo svolgimento delle visite fiscali e per l'accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonche' l'individuazione delle fasce orarie di reperibilita', ai sensi dell'articolo 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.


IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE
E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, e, in particolare, l'articolo 17, comma 1, lettera l);
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e, in particolare, gli articoli 18 e 22;
Visto il decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e, in particolare, l'articolo 5;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, in particolare, l'articolo 55-septies, comma 5-bis;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e, in particolare, l'articolo 4, comma 10-bis;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 18 dicembre 2009, n. 206, recante «Determinazione delle fasce orarie di reperibilita' per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia»;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 15 luglio 1986, recante «Disciplina delle visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 5, comma 12 e seguenti, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio 1986, n. 170;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 18 aprile 1996, recante «Integrazioni e modificazioni al decreto ministeriale 15 luglio 1986 concernente le visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dei medici iscritti nelle liste speciali dell'INPS», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 1996, n. 99;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 ottobre 2000, recante «Integrazioni e modifiche al decreto ministeriale 18 aprile 1996 concernente la disciplina delle visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 5, comma 12 e seguenti, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 novembre 2000, n. 261;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 11 gennaio 2016, recante «Integrazioni e modificazioni al decreto 15 luglio 1986, concernente le visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 gennaio 2016, n. 16;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2016 con cui l'On. dott.ssa Maria Anna Madia e' stata nominata Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2016 con cui al Ministro senza portafoglio On. dott.ssa Maria Anna Madia e' stato conferito l'incarico per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2017 recante «Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio On. dott.ssa Maria Anna Madia per la semplificazione e la pubblica amministrazione»;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'Adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 31 agosto 2017;
Vista la comunicazione effettuata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi con nota n. 1760 del 12 settembre 2017, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, cui il predetto Dipartimento ha dato riscontro con nota n. 10367 del 6 ottobre 2017;
Di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1
Richiesta della visita di controllo

1. La visita fiscale puo' essere richiesta, dal datore di lavoro pubblico, fin dal primo giorno di assenza dal servizio per malattia del dipendente pubblico mediante utilizzo del canale telematico messo a disposizione dall'INPS.
2. L'INPS procede, conseguentemente, mediante appositi canali telematici, all'assegnazione tempestiva della visita ai medici incaricati di effettuare le visite fiscali domiciliari.
3. La visita puo' essere disposta nei confronti dei dipendenti pubblici anche su iniziativa dell'INPS, nei casi e secondo le modalita' preventivamente definite dallo stesso Istituto nel rispetto di quanto previsto all'articolo 2.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 1, lettera
l), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche):
«Art. 17. Riordino della disciplina del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
1. I decreti legislativi per il riordino della
disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche e connessi profili di
organizzazione amministrativa sono adottati, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,
entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di cui
all'articolo 16:
a) previsione nelle procedure concorsuali pubbliche di
meccanismi di valutazione finalizzati a valorizzare
l'esperienza professionale acquisita da coloro che hanno
avuto rapporti di lavoro flessibile con le amministrazioni
pubbliche, con esclusione, in ogni caso, dei servizi
prestati presso uffici di diretta collaborazione degli
organi politici e ferma restando, comunque, la garanzia di
un adeguato accesso dall'esterno;
c) svolgimento dei concorsi, per tutte le
amministrazioni pubbliche, in forma centralizzata o
aggregata, con effettuazione delle prove in ambiti
territoriali sufficientemente ampi da garantire adeguate
partecipazione ed economicita' dello svolgimento della
procedura concorsuale, e con applicazione di criteri di
valutazione uniformi, per assicurare omogeneita'
qualitativa e professionale in tutto il territorio
nazionale per funzioni equivalenti; revisione delle
modalita' di espletamento degli stessi, in particolare con
la predisposizione di strumenti volti a garantire
l'effettiva segretezza dei temi d'esame fino allo
svolgimento delle relative prove, di misure di pubblicita'
sui temi di concorso e di forme di preselezione dei
componenti delle commissioni; gestione dei concorsi per il
reclutamento del personale degli enti locali a livello
provinciale; definizione di limiti assoluti e percentuali,
in relazione al numero dei posti banditi, per gli idonei
non vincitori; riduzione dei termini di validita' delle
graduatorie; per le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e aventi graduatorie in vigore alla data di
approvazione dello schema di decreto legislativo di cui al
presente comma, in attuazione dell'articolo 1, commi 424 e
425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel rispetto dei
limiti di finanza pubblica, l'introduzione di norme
transitorie finalizzate esclusivamente all'assunzione dei
vincitori di concorsi pubblici, le cui graduatorie siano
state approvate e pubblicate entro la data di entrata in
vigore della presente legge;
e) previsione dell'accertamento della conoscenza della
lingua inglese e di altre lingue, quale requisito di
partecipazione al concorso o titolo di merito valutabile
dalle commissioni giudicatrici, secondo modalita' definite
dal bando anche in relazione ai posti da coprire;
f) valorizzazione del titolo di dottore di ricerca, in
attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 7,
della legge 3 luglio 1998, n. 210, e dall'articolo 17,
comma 111, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive
modificazioni;
g) introduzione di un sistema informativo nazionale,
finalizzato alla formulazione di indirizzi generali e di
parametri di riferimento in grado di orientare la
programmazione delle assunzioni anche in relazione agli
interventi di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche; rafforzamento della funzione di coordinamento e
di controllo del Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri in relazione alle
assunzioni del personale appartenente alle categorie
protette;
h) attribuzione, con le risorse attualmente disponibili
e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
all'Agenzia di cui all'articolo 46 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, di funzioni di supporto tecnico ai
fini dell'attuazione delle lettere g) e i) del presente
comma, delle funzioni di controllo sull'utilizzo delle
prerogative sindacali, nonche' di funzioni di supporto
tecnico alle amministrazioni rappresentate nelle funzioni
di misurazione e valutazione della performance e nelle
materie inerenti alla gestione del personale, previa
stipula di apposite convenzioni, e rafforzamento della
funzione di assistenza ai fini della contrattazione
integrativa; concentrazione delle sedi di contrattazione
integrativa, revisione del relativo sistema dei controlli e
potenziamento degli strumenti di monitoraggio sulla stessa;
definizione dei termini e delle modalita' di svolgimento
della funzione di consulenza in materia di contrattazione
integrativa; definizione delle materie escluse dalla
contrattazione integrativa anche al fine di assicurare la
semplificazione amministrativa, la valorizzazione del
merito e la parita' di trattamento tra categorie omogenee,
nonche' di accelerare le procedure negoziali;
l) riorganizzazione delle funzioni in materia di
accertamento medico-legale sulle assenze dal servizio per
malattia dei dipendenti pubblici, al fine di garantire
l'effettivita' del controllo, con attribuzione all'Istituto
nazionale della previdenza sociale della relativa
competenza e delle risorse attualmente impiegate dalle
amministrazioni pubbliche per l'effettuazione degli
accertamenti, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano per la
quantificazione delle predette risorse finanziarie e per la
definizione delle modalita' d'impiego del personale medico
attualmente adibito alle predette funzioni, senza maggiori
oneri per la finanza pubblica e con la previsione del
prioritario ricorso alle liste di cui all'articolo 4, comma
10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, e successive modificazioni;
m) definizione di obiettivi di contenimento delle
assunzioni, differenziati in base agli effettivi
fabbisogni;
n) per garantire un'efficace integrazione nell'ambiente
di lavoro delle persone con disabilita' di cui alla legge
12 marzo 1999, n. 68, previsione della nomina, da parte del
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, di una Consulta nazionale, composta da
rappresentanti delle amministrazioni pubbliche centrali e
territoriali, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, dei sindacati maggiormente rappresentativi e delle
associazioni di categoria, con il compito di:
1) elaborare piani per ottemperare agli obblighi
derivanti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68;
2) prevedere interventi straordinari per l'adozione
degli accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro
previsti dall'articolo 3, comma 3-bis, del decreto
legislativo 9 luglio 2003, n. 216;
3) monitorare e controllare l'obbligo di trasmissione
annuale da parte delle pubbliche amministrazioni alla
Consulta, al Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali nonche' al centro per
l'impiego territorialmente competente della comunicazione
relativa ai posti riservati ai lavoratori disabili non
coperti e di un programma relativo a tempi e modalita' di
copertura della quota di riserva prevista dalla normativa
vigente, nel rispetto dei vincoli normativi in materia di
assunzioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
o) disciplina delle forme di lavoro flessibile, con
individuazione di limitate e tassative fattispecie,
caratterizzate dalla compatibilita' con la peculiarita' del
rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche e con le esigenze organizzative e funzionali di
queste ultime, anche al fine di prevenire il precariato;
q) progressivo superamento della dotazione organica
come limite alle assunzioni fermi restando i limiti di
spesa anche al fine di facilitare i processi di mobilita';
r) semplificazione delle norme in materia di
valutazione dei dipendenti pubblici, di riconoscimento del
merito e di premialita'; razionalizzazione e integrazione
dei sistemi di valutazione, anche al fine della migliore
valutazione delle politiche; sviluppo di sistemi distinti
per la misurazione dei risultati raggiunti
dall'organizzazione e dei risultati raggiunti dai singoli
dipendenti; potenziamento dei processi di valutazione
indipendente del livello di efficienza e qualita' dei
servizi e delle attivita' delle amministrazioni pubbliche e
degli impatti da queste prodotti, anche mediante il ricorso
a standard di riferimento e confronti; riduzione degli
adempimenti in materia di programmazione anche attraverso
una maggiore integrazione con il ciclo di bilancio;
coordinamento della disciplina in materia di valutazione e
controlli interni; previsione di forme di semplificazione
specifiche per i diversi settori della pubblica
amministrazione;
s) introduzione di norme in materia di responsabilita'
disciplinare dei pubblici dipendenti finalizzate ad
accelerare e rendere concreto e certo nei tempi di
espletamento e di conclusione l'esercizio dell'azione
disciplinare;
z) al fine di garantire un'efficace integrazione in
ambiente di lavoro di persone con disabilita' ai sensi
della legge 12 marzo 1999, n. 68, previsione della nomina,
da parte delle amministrazioni pubbliche con piu' di 200
dipendenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica e con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente, di un responsabile dei
processi di inserimento, definendone i compiti con
particolare riferimento alla garanzia dell'accomodamento
ragionevole di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto
legislativo 9 luglio 2003, n. 216; previsione dell'obbligo
di trasmissione annuale da parte delle amministrazioni
pubbliche al Ministro delegato per la semplificazione e la
pubblica amministrazione e al Ministro del lavoro e delle
politiche sociali oltre che al centro per l'impiego
territorialmente competente, non solo della comunicazione
relativa alle scoperture di posti riservati ai lavoratori
disabili, ma anche di una successiva dichiarazione relativa
a tempi e modalita' di copertura della quota di riserva
prevista dalla normativa vigente, nel rispetto dei vincoli
normativi assunzionali delle amministrazioni pubbliche,
nonche' previsione di adeguate sanzioni per il mancato
invio della suddetta dichiarazione, anche in termini di
avviamento numerico di lavoratori con disabilita' da parte
del centro per l'impiego territorialmente competente.».
Si riporta il testo degli articoli 18 e 22 del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75:
«Art. 18. Modifiche all'articolo 55-septies del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165
1. All'articolo 55-septies del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «I controlli sulla validita' delle suddette
certificazioni restano in capo alle singole amministrazioni
pubbliche interessate.»;
b) al comma 2 la parola «inoltrata» e' sostituita dalle
seguenti: «resa disponibile» e dopo le parole
«all'amministrazione interessata.» e' inserito il seguente
periodo: «L'Istituto nazionale della previdenza sociale
utilizza la medesima certificazione per lo svolgimento
delle attivita' di cui al successivo comma 3 anche mediante
la trattazione dei dati riferiti alla diagnosi. I relativi
certificati devono contenere anche il codice nosologico.»;
c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Gli
accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal
servizio per malattia sono effettuati, sul territorio
nazionale, in via esclusiva dall'Inps d'ufficio o su
richiesta con oneri a carico dell'Inps che provvede nei
limiti delle risorse trasferite delle Amministrazioni
interessate. Il rapporto tra l'Inps e i medici di medicina
fiscale e' disciplinato da apposite convenzioni, stipulate
dall'Inps con le organizzazioni sindacali di categoria
maggiormente rappresentative in campo nazionale. L'atto di
indirizzo per la stipula delle convenzioni e' adottato con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione e con il Ministro della salute,
sentito l'Inps per gli aspetti organizzativo-gestionali e
sentite la Federazione nazionale degli Ordini dei medici
chirurghi e degli odontoiatri e le organizzazioni sindacali
di categoria maggiormente rappresentative. Le convenzioni
garantiscono il prioritario ricorso ai medici iscritti
nelle liste di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per
tutte le funzioni di accertamento medico-legali sulle
assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti,
ivi comprese le attivita' ambulatoriali inerenti alle
medesime funzioni. Il predetto atto di indirizzo
stabilisce, altresi', la durata delle convenzioni,
demandando a queste ultime, anche in funzione della
relativa durata, la disciplina delle incompatibilita' in
relazione alle funzioni di certificazione delle malattie.»;
d) il comma 5-bis e' sostituito dal seguente: «5-bis.
Al fine di armonizzare la disciplina dei settori pubblico e
privato, con decreto del Ministro per la semplificazione e
la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le
fasce orarie di reperibilita' entro le quali devono essere
effettuate le visite di controllo e sono definite le
modalita' per lo svolgimento delle visite medesime e per
l'accertamento, anche con cadenza sistematica e ripetitiva,
delle assenze dal servizio per malattia. Qualora il
dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato
durante le fasce di reperibilita' per effettuare visite
mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per
altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta,
documentati, e' tenuto a darne preventiva comunicazione
all'amministrazione che, a sua volta, ne da' comunicazione
all'Inps.»
«Art. 22. Disposizioni di coordinamento e transitorie
1. Le linee di indirizzo per la pianificazione di
personale di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo
n. 165 del 2001, come introdotte dall'articolo 4, sono
adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. In sede di prima applicazione,
il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente
decreto, si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e
comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla
pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo
periodo.
2. La disposizione di cui all'articolo 55-septies,
comma 2-bis, primo periodo, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, che attribuisce all'Inps la competenza
esclusiva ad effettuare gli accertamenti medico legali sui
dipendenti assenti dal servizio per malattia, si applica a
decorrere dal 1° settembre 2017 e, nei confronti del
personale delle istituzioni scolastiche ed educative
statali, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018. Il
decreto di adozione dell'atto di indirizzo di cui
all'articolo 55-septies, comma 2-bis, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dal presente
decreto, nonche' il decreto di cui al comma 5-bis del
medesimo articolo sono adottati entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. In sede di
prima applicazione, le convenzioni sono stipulate, entro il
31 agosto 2017, sentite anche le associazioni maggiormente
rappresentative dei medici fiscali. L'atto di indirizzo
detta altresi' la disciplina transitoria da applicarsi agli
accertamenti medico-legali sui dipendenti pubblici, a
decorrere dal 1° settembre 2017, in caso di mancata stipula
delle predette convenzioni.
3. All'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, dopo la lettera b) e' aggiunta la
seguente: «b-bis) a decorrere dall'entrata in vigore
dell'articolo 55-septies, comma 2-bis, primo periodo, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' assegnato
all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'importo
di 15 milioni di euro per l'anno 2017, 35 milioni di euro
per l'anno 2018 e 50 milioni di euro in ragione d'anno a
decorrere dall'anno 2019. A tal fine sono
corrispondentemente ridotti gli stanziamenti iscritti negli
stati di previsione della spesa del bilancio dello Stato,
utilizzando le risorse disponibili relative
all'autorizzazione di spesa di cui alla lettera b). Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, con
proprio decreto, ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio. Le predette risorse sono finalizzate
esclusivamente ai controlli sulle assenze di cui
all'articolo 55-septies, comma 2-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'Istituto nazionale
della previdenza sociale predispone una relazione annuale
al Ministero dell'economia e delle finanze e alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica al fine di consentire il monitoraggio
sull'utilizzo di tali risorse.»;
b) al comma 5-bis, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) al primo periodo, le parole «alle regioni» sono
sostituite dalle seguenti: «all'INPS» e le parole
«effettuati dalle aziende sanitarie locali» sono soppresse;
2) il secondo periodo e' soppresso.
4. Nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
a) le parole «Ministero della ricerca scientifica»,
ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti:
«Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca»;
b) le parole «del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica» sono sostituite, ovunque
ricorrano, dalle seguenti: «dell'economia e delle finanze»;
5. All'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica» ovunque
ricorrano, sono inserite le seguenti: « - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato», le parole «un
modello di rilevazione» sono sostituite dalle seguenti: «le
modalita' di acquisizione», dopo le parole «in quiescenza»
sono inserite le seguenti: «presso le amministrazioni
pubbliche», dopo le parole «per la loro evidenziazione»
sono inserite le seguenti: «, limitatamente al personale
dipendente dei ministeri,», e le parole «ai bilanci» sono
sostituite dalle seguenti: «al bilancio dello Stato»;
b) al comma 1, secondo periodo, le parole «altresi',
un» sono sostituite dalle seguenti: «altresi', il»;
c) al comma 2, primo periodo, le parole «rilevate
secondo il modello» sono sostituite dalle seguenti:
«rilevate secondo le modalita'» e il terzo periodo e'
soppresso;
d) al comma 3, dopo le parole «le aziende» sono
inserite le seguenti: «e gli enti»;
e) al comma 5, le parole «Ministro per la funzione
pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione»;
f) al comma 6, secondo periodo, le parole «, dei
rendimenti, dei risultati, di verifica dei carichi di
lavoro» sono soppresse.
6. Al comma 1, dell'articolo 61, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole «11-ter, comma
7, della legge 5 agosto 1978, n. 468,» sono sostituite
dalle seguenti: «17, comma 12-bis, della legge 31 dicembre
2009, n. 196,» e l'ultimo periodo e' soppresso.
7. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo
2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
maggio 2014, n. 68, dopo il primo periodo, e' inserito il
seguente: «Al fine di non pregiudicare l'ordinata
prosecuzione dell'attivita' amministrativa delle
amministrazioni interessate, la quota del recupero non puo'
eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla
contrattazione integrativa ed il numero di annualita' di
cui al periodo precedente, previa certificazione degli
organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e'
corrispondentemente incrementato.».
8. Il divieto di cui all'articolo 7, comma 5-bis, del
decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dal
presente decreto, si applica a decorrere dal 1° gennaio
2018.
9. All'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n.
81 del 2015 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole «Fino al completo
riordino della disciplina dell'utilizzo dei contratti di
lavoro flessibile da parte delle pubbliche amministrazioni,
la» sono sostituite dalla seguente: «La» e la parola
«medesime» e' sostituita dalle seguenti: «pubbliche
amministrazioni»;
b) il secondo periodo e' soppresso.
10. All'articolo 1, comma 410, della legge 11 dicembre
2016, n. 232, le parole da «articolo 2» fino a «n. 81» sono
sostituite dalle seguenti: «articolo 7, comma 5-bis, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
11. Con riferimento alle disposizioni di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001,
come modificate dal presente decreto, in sede di prima
applicazione sono fatte salve le procedure di reclutamento
del personale dell'Amministrazione giudiziaria di cui
all'articolo 1, commi 2-bis e 2-quater, del decreto-legge
30 giugno 2016, n. 117, convertito dalla legge 12 agosto
2016, n. 161, e all'articolo 1, comma 372, della legge 11
dicembre 2016, n. 232.
12. Le disposizioni di cui all'articolo 8 del presente
decreto si applicano agli incarichi conferiti
successivamente al 1° gennaio 2018.
13. Le disposizioni di cui al Capo VII si applicano
agli illeciti disciplinari commessi successivamente alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
14. Il Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, svolge funzioni di monitoraggio e
valutazione dell'attuazione delle disposizioni di cui al
presente decreto.
15. Per il triennio 2018-2020, le pubbliche
amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalita'
interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti
facolta' assunzionali, procedure selettive per la
progressione tra le aree riservate al personale di ruolo,
fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti
per l'accesso dall'esterno. Il numero di posti per tali
procedure selettive riservate non puo' superare il 20 per
cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come
nuove assunzioni consentite per la relativa area o
categoria. In ogni caso, l'attivazione di dette procedure
selettive riservate determina, in relazione al numero di
posti individuati, la corrispondente riduzione della
percentuale di riserva di posti destinata al personale
interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle
progressioni tra le aree di cui all'articolo 52 del decreto
legislativo n. 165 del 2001. Tali procedure selettive
prevedono prove volte ad accertare la capacita' dei
candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la
soluzione di problemi specifici e casi concreti. La
valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno
tre anni, l'attivita' svolta e i risultati conseguiti,
nonche' l'eventuale superamento di precedenti procedure
selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini
dell'attribuzione dei posti riservati per l'accesso
all'area superiore.
16. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n.
165 del 2001, dopo le parole «ricercatori universitari»
sono inserite le seguenti: «, a tempo indeterminato o
determinato,».
Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge
12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni
dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, pubblicato nella
Gazz. Uff. 12 settembre 1983, n. 250:
«Art. 5. 1. Ai lavoratori pubblici e privati, con
contratto a tempo determinato, i trattamenti economici e le
indennita' economiche di malattia sono corrisposti per un
periodo non superiore a quello di attivita' lavorativa nei
dodici mesi immediatamente precedenti l'evento morboso,
fermi restando i limiti massimi di durata previsti dalle
vigenti disposizioni.
2. Non possono essere corrisposti trattamenti economici
e indennita' economiche per malattia per periodi successivi
alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato.
3. Nel caso in cui il lavoratore a tempo determinato
nei dodici mesi immediatamente precedenti non possa far
valere periodi lavorativi superiori a trenta giorni, il
trattamento economico e l'indennita' di malattia sono
concessi per un periodo massimo di trenta giorni nell'anno
solare. In tal caso l'indennita' economica di malattia e'
corrisposta, previa comunicazione del datore di lavoro,
direttamente dall'Istituto nazionale per la previdenza
sociale.
4. Il periodo di malattia di cui al precedente comma si
computa ai fini del limite massimo delle giornate
indennizzabili.
5. Il datore di lavoro non puo' corrispondere
l'indennita' economica di malattia per un numero di
giornate superiore a quelle effettuate dal lavoratore a
tempo determinato alle proprie dipendenze. Le indennita'
relative ad un maggior numero di giornate indennizzabili
sono corrisposte al lavoratore direttamente dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale.
6. I lavoratori agricoli a tempo determinato iscritti o
aventi diritto alla iscrizione negli elenchi nominativi di
cui all'articolo 7, n. 5), del D.L. 3 febbraio 1970, n. 7 ,
convertito, con modificazioni, nella L. 11 marzo 1970, n.
83, hanno diritto, a condizione che risultino iscritti nei
predetti elenchi nell'anno precedente per almeno 51
giornate, per ciascun anno alle prestazioni di cui ai commi
precedenti per un numero di giornate corrispondente a
quello risultante dalla anzidetta iscrizione nell'anno
precedente. In ogni caso il periodo indennizzabile non puo'
eccedere i limiti di durata massima prevista in materia.
7. Le disposizioni dei commi precedenti non si
applicano ai marittimi assistiti ai sensi del R.D.L. 23
settembre 1937, n. 1918 , convertito, con modificazioni,
nella legge 24 aprile 1938, n. 831. Le disposizioni di cui
al comma 2 del presente articolo non si applicano ai
lavoratori dello spettacolo assistiti ai sensi del
D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708 , e successive
modificazioni ed integrazioni.
8. Ai fini del presente articolo i periodi di godimento
del trattamento di cassa integrazione guadagni e di
astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e
puerperio sono assimilati ai periodi di lavoro.
9. Ai fini dei controlli sullo stato di salute dei
lavoratori, il Ministro della sanita', di concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, formula gli
schemi-tipo di convenzione di cui all'articolo 8-bis, D.L.
30 aprile 1981, n. 168 , convertito, con modificazioni,
nella L. 27 giugno 1981, n. 331, nei casi in cui gli schemi
suddetti non siano stati elaborati di intesa fra l'Istituto
nazionale della previdenza sociale e le regioni entro
trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto
(47).
10. Entro i trenta giorni successivi alla data di
pubblicazione degli schemi di cui al comma che precede le
unita' sanitarie locali adottano le convenzioni di cui al
comma che precede e predispongono un servizio idoneo ad
assicurare entro lo stesso giorno della richiesta, anche se
domenicale o festivo, in fasce orarie di reperibilita', il
controllo dello stato di malattia dei lavoratori dipendenti
per tale causa assentatisi dal lavoro e accertamenti
preliminari al controllo stesso anche mediante personale
non medico, nonche' un servizio per visite collegiali
presso poliambulatori pubblici per accertamenti specifici.
11. L'omissione degli adempimenti di cui al comma che
precede nel termine fissato comporta l'immediata nomina di
un commissario ad acta da parte del competente organo
regionale.
12. Per l'effettuazione delle visite mediche di
controllo dei lavoratori l'Istituto nazionale della
previdenza sociale, sentiti gli ordini dei medici,
istituisce presso le proprie sedi liste speciali formate da
medici, a rapporto di impiego con pubbliche amministrazioni
e da medici liberi professionisti, ai quali possono fare
ricorso gli istituti previdenziali o i datori di lavoro.
12-bis. L'Istituto nazionale della previdenza sociale,
per gli accertamenti sanitari connessi alla sua attivita'
istituzionale, e' autorizzato a stipulare apposite
convenzioni con l'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro.
13. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro della
sanita', sentiti la Federazione nazionale degli ordini dei
medici e il consiglio di amministrazione dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale, sono stabilite le
modalita' per la disciplina e l'attuazione dei controlli
secondo i criteri di cui al comma 10 del presente articolo
ed i compensi spettanti ai medici. Con il medesimo decreto
sono stabilite le esenzioni dalla reperibilita' per i
lavoratori subordinati dipendenti dai datori di lavoro
privati.
14. Qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti
assente alla visita di controllo senza giustificato motivo,
decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per
l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della
meta' per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero
ospedaliero o gia' accertati da precedente visita di
controllo».
La legge 23 agosto, 1988, n. 400 reca: "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri".
Si riporta il testo dell'articolo 55-septies, comma
5-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 55-septies. Controlli sulle assenze
1. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per
un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo
il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza
viene giustificata esclusivamente mediante certificazione
medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da
un medico convenzionato con il Servizio sanitario
nazionale. I controlli sulla validita' delle suddette
certificazioni restano in capo alle singole amministrazioni
pubbliche interessate.
2. In tutti i casi di assenza per malattia la
certificazione medica e' inviata per via telematica,
direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la
rilascia, all'Istituto nazionale della previdenza sociale,
secondo le modalita' stabilite per la trasmissione
telematica dei certificati medici nel settore privato dalla
normativa vigente, e in particolare dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri previsto
dall'articolo 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introdotto
dall'articolo 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e dal predetto Istituto e' immediatamente resa
disponibile, con le medesime modalita', all'amministrazione
interessata. L'Istituto nazionale della previdenza sociale
utilizza la medesima certificazione per lo svolgimento
delle attivita' di cui al successivo comma 3 anche mediante
la trattazione dei dati riferiti alla diagnosi. I relativi
certificati devono contenere anche il codice nosologico. Il
medico o la struttura sanitaria invia telematicamente la
medesima certificazione all'indirizzo di posta elettronica
personale del lavoratore qualora il medesimo ne faccia
espressa richiesta fornendo un valido indirizzo.
2-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti
assenti dal servizio per malattia sono effettuati, sul
territorio nazionale, in via esclusiva dall'Inps d'ufficio
o su richiesta con oneri a carico dell'Inps che provvede
nei limiti delle risorse trasferite delle Amministrazioni
interessate. Il rapporto tra l'Inps e i medici di medicina
fiscale e' disciplinato da apposite convenzioni, stipulate
dall'Inps con le organizzazioni sindacali di categoria
maggiormente rappresentative in campo nazionale. L'atto di
indirizzo per la stipula delle convenzioni e' adottato con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione e con il Ministro della salute,
sentito l'Inps per gli aspetti organizzativo-gestionali e
sentite la Federazione nazionale degli Ordini dei medici
chirurghi e degli odontoiatri e le organizzazioni sindacali
di categoria maggiormente rappresentative. Le convenzioni
garantiscono il prioritario ricorso ai medici iscritti
nelle liste di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per
tutte le funzioni di accertamento medico-legali sulle
assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti,
ivi comprese le attivita' ambulatoriali inerenti alle
medesime funzioni. Il predetto atto di indirizzo
stabilisce, altresi', la durata delle convenzioni,
demandando a queste ultime, anche in funzione della
relativa durata, la disciplina delle incompatibilita' in
relazione alle funzioni di certificazione delle malattie.
3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli
enti del servizio sanitario nazionale e le altre
amministrazioni interessate svolgono le attivita' di cui al
comma 2 con le risorse finanziarie, strumentali e umane
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
4. L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per
via telematica della certificazione medica concernente
assenze di lavoratori per malattia di cui al comma 2
costituisce illecito disciplinare e, in caso di
reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del
licenziamento ovvero, per i medici in rapporto
convenzionale con le aziende sanitarie locali, della
decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai
contratti o accordi collettivi. Affinche' si configuri
l'ipotesi di illecito disciplinare devono ricorrere sia
l'elemento oggettivo dell'inosservanza all'obbligo di
trasmissione, sia l'elemento soggettivo del dolo o della
colpa. Le sanzioni sono applicate secondo criteri di
gradualita' e proporzionalita', secondo le previsioni degli
accordi e dei contratti collettivi di riferimento.
5. Le pubbliche amministrazioni dispongono per il
controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti
valutando la condotta complessiva del dipendente e gli
oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo
conto dell'esigenza di contrastare e prevenire
l'assenteismo. Il controllo e' in ogni caso richiesto sin
dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle
giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.
5-bis. Al fine di armonizzare la disciplina dei settori
pubblico e privato, con decreto del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono
stabilite le fasce orarie di reperibilita' entro le quali
devono essere effettuate le visite di controllo e sono
definite le modalita' per lo svolgimento delle visite
medesime e per l'accertamento, anche con cadenza
sistematica e ripetitiva, delle assenze dal servizio per
malattia. Qualora il dipendente debba allontanarsi
dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilita'
per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti
specialistici o per altri giustificati motivi, che devono
essere, a richiesta, documentati, e' tenuto a darne
preventiva comunicazione all'amministrazione che, a sua
volta, ne da' comunicazione all'Inps.
5-ter. Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia
luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni
specialistiche od esami diagnostici il permesso e'
giustificato mediante la presentazione di attestazione,
anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla
struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la
prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta
alettronica.
6. Il responsabile della struttura in cui il dipendente
lavora nonche' il dirigente eventualmente preposto
all'amministrazione generale del personale, secondo le
rispettive competenze, curano l'osservanza delle
disposizioni del presente articolo, in particolare al fine
di prevenire o contrastare, nell'interesse della
funzionalita' dell'ufficio, le condotte assenteistiche. Si
applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 21 e
55-sexies, comma 3. ».
Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 reca:
"Codice in materia di protezione dei dati personali.".
Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 reca:
"Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.".
Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto- legge
31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125:
«Art. 4. Disposizioni urgenti in tema di immissione in
servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonche' di
limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro
flessibile nel pubblico impiego
1. All'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 2, le parole: "Per rispondere ad esigenze
temporanee ed eccezionali" sono sostituite dalle seguenti:
"Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente
temporaneo o eccezionale" e le parole "di cui alla lettera
d), del comma 1, dell'articolo" sono sostituite dalle
seguenti: "di cui all'articolo";
a-bis) al medesimo comma 2 sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: "Per prevenire fenomeni di precariato, le
amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni
del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo
determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie
graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo
indeterminato. E' consentita l'applicazione dell'articolo
3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione
occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per
le assunzioni a tempo indeterminato.";
b) dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti:
"5-ter. Le disposizioni previste dal decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano alle
pubbliche amministrazioni, fermi restando per tutti i
settori l'obbligo di rispettare il comma 1, la facolta' di
ricorrere ai contratti di lavoro a tempo determinato
esclusivamente per rispondere alle esigenze di cui al comma
2 e il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da
tempo determinato a tempo indeterminato.
5-quater. I contratti di lavoro a tempo determinato
posti in essere in violazione del presente articolo sono
nulli e determinano responsabilita' erariale. I dirigenti
che operano in violazione delle disposizioni del presente
articolo sono, altresi', responsabili ai sensi
dell'articolo 21. Al dirigente responsabile di
irregolarita' nell'utilizzo del lavoro flessibile non puo'
essere erogata la retribuzione di risultato.";
c) al comma 3 e' soppresso il secondo periodo.
2. All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, le parole:
"Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36,
comma 3, del presente decreto." sono sostituite dalle
seguenti: "Si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso
di violazione delle disposizioni di cui al presente comma,
fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di
lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto
dal citato articolo 36, comma 5-quater.".
3. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non
economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio
di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, e' subordinata alla verifica:
a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa
amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle
proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per
assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica,
salve comprovate non temporanee necessita' organizzative
adeguatamente motivate;
b) dell'assenza, nella stessa amministrazione, di
idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e
approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle
professionalita' necessarie anche secondo un criterio di
equivalenza.
3-bis. Per la copertura dei posti in organico, e'
comunque necessaria la previa attivazione della procedura
prevista dall'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di
trasferimento unilaterale del personale eccedentario.
3-ter. Resta ferma per i vincitori e gli idonei delle
graduatorie di cui al comma 3 del presente articolo
l'applicabilita' dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
3-quater. L'assunzione dei vincitori e degli idonei,
nelle procedure concorsuali gia' avviate dai soggetti di
cui al comma 3 e non ancora concluse alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
e' subordinata alla verifica del rispetto della condizione
di cui alla lettera a) del medesimo comma.
3-quinquies. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il
reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali
comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, si svolge
mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi
di imparzialita', trasparenza e buon andamento. I concorsi
unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche
avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto
di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui
al decreto interministeriale 25 luglio 1994, previa
ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni
interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia
di assunzioni a tempo indeterminato. Il Dipartimento della
funzione pubblica, nella ricognizione del fabbisogno,
verifica le vacanze riguardanti le sedi delle
amministrazioni ricadenti nella medesima regione. Ove tali
vacanze risultino riferite ad una singola regione, il
concorso unico si svolge in ambito regionale, ferme
restando le norme generali di partecipazione ai concorsi
pubblici. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
35, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del
2001, e successive modificazioni, nel rispetto del regime
delle assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla
normativa vigente, possono assumere personale solo
attingendo alle nuove graduatorie di concorso predisposte
presso il Dipartimento della funzione pubblica, fino al
loro esaurimento, provvedendo a programmare le quote
annuali di assunzioni. Restano ferme le disposizioni di cui
ai commi 3 e 6 del presente articolo e quelle in materia di
corso-concorso bandito dalla Scuola nazionale
dell'amministrazione ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
70.
3-sexies. Con le modalita' di cui all'articolo 35,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, o previste dalla normativa
vigente, le amministrazioni e gli enti ivi indicati possono
essere autorizzati a svolgere direttamente i concorsi
pubblici per specifiche professionalita'. Le regioni e gli
enti locali possono aderire alla ricognizione di cui al
comma 3-quinquies e, in caso di adesione, si obbligano ad
attingere alle relative graduatorie in caso di fabbisogno,
nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di
assunzioni. Al fine di assicurare la massima trasparenza
delle procedure, il Dipartimento della funzione pubblica
della Presidenza del Consiglio dei Ministri garantisce,
mediante pubblicazione nel proprio sito internet
istituzionale, la diffusione di ogni informazione utile
sullo stato della procedura di reclutamento e selezione.
3-septies. Per lo svolgimento delle procedure di cui al
comma 3-quinquies, il bando di concorso puo' fissare un
contributo di ammissione ai concorsi per ciascun candidato
in misura non superiore a 10 euro.
4. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici
per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto, relative alle
amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle
assunzioni, e' prorogata fino al 31 dicembre 2017.
5. La Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, al fine di
individuare quantitativamente, tenuto anche conto dei
profili professionali di riferimento, i vincitori e gli
idonei collocati in graduatorie concorsuali vigenti per
assunzioni a tempo indeterminato, coloro che, in virtu' di
contratti di lavoro a tempo determinato, hanno maturato i
requisiti di anzianita' previsti dal comma 6, nonche' i
lavoratori di cui al comma 8, avvia, entro il 30 settembre
2013, apposito monitoraggio telematico con obbligo, per le
pubbliche amministrazioni che intendono avvalersi delle
procedure previste dai citati commi 6 e 8, di fornire le
informazioni richieste. I dati ottenuti a seguito del
monitoraggio telematico di cui al primo periodo sono resi
accessibili in un'apposita sezione del sito internet del
Dipartimento della funzione pubblica. Al fine di ridurre
presso le medesime pubbliche amministrazioni l'utilizzo dei
contratti di lavoro a tempo determinato, favorire l'avvio
di nuove procedure concorsuali e l'assunzione di coloro che
sono collocati in posizione utile in graduatorie vigenti
per concorsi a tempo indeterminato, in coerenza con il
fabbisogno di personale delle pubbliche amministrazioni e
dei principi costituzionali sull'adeguato accesso
dall'esterno, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, da adottare entro il 30 marzo 2014, nel
rispetto della disciplina prevista dal presente articolo,
sono definiti, per il perseguimento delle predette
finalita', criteri di razionale distribuzione delle risorse
finanziarie connesse con le facolta' assunzionali delle
pubbliche amministrazioni.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e fino al 31 dicembre 2016, al fine di
favorire una maggiore e piu' ampia valorizzazione della
professionalita' acquisita dal personale con contratto di
lavoro a tempo determinato e, al contempo, ridurre il
numero dei contratti a termine, le amministrazioni
pubbliche possono bandire, nel rispetto del limite
finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3-bis, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a garanzia
dell'adeguato accesso dall'esterno, nonche' dei vincoli
assunzionali previsti dalla legislazione vigente e, per le
amministrazioni interessate, previo espletamento della
procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, procedure concorsuali, per titoli ed esami,
per assunzioni a tempo indeterminato di personale non
dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e
558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo
3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche'
a favore di coloro che alla data di pubblicazione della
legge di conversione del presente decreto hanno maturato,
negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle
dipendenze dell'amministrazione che emana il bando, con
esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso
uffici di diretta collaborazione degli organi politici. Il
personale non dirigenziale delle province, in possesso dei
requisiti di cui al primo periodo, puo' partecipare ad una
procedura selettiva di cui al presente comma indetta da
un'amministrazione avente sede nel territorio provinciale,
anche se non dipendente dall'amministrazione che emana il
bando. Le procedure selettive di cui al presente comma
possono essere avviate solo a valere sulle risorse
assunzionali relative agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016,
anche complessivamente considerate, in misura non superiore
al 50 per cento, in alternativa a quelle di cui
all'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. Le graduatorie definite in esito alle
medesime procedure sono utilizzabili per assunzioni nel
quadriennio 2013-2016 a valere sulle predette risorse.
Resta ferma per il comparto scuola la disciplina specifica
di settore.
6-bis. All'articolo 1, comma 166, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, le parole: "entro dodici mesi
dall'entrata in vigore della presente legge" e le parole:
"con riferimento alla data di entrata in vigore della
presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "per il
personale in effettivo servizio alla data di entrata in
vigore della presente legge, entro i termini di cui
all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101,".
6-ter. All'articolo 2, comma 4-duodecies, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le
parole: "siano in servizio" sono sostituite dalle seguenti:
"siano in effettivo servizio".
6-quater. Per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, le
regioni e i comuni che hanno proceduto, ai sensi
dell'articolo 1, comma 560, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, a indire procedure selettive pubbliche per titoli
ed esami possono, in via prioritaria rispetto al
reclutamento speciale di cui al comma 6 del presente
articolo e in relazione al proprio effettivo fabbisogno e
alle risorse finanziarie disponibili, fermo restando il
rispetto delle regole del patto di stabilita' interno e nel
rispetto dei vincoli normativi assunzionali e in materia di
contenimento della spesa complessiva di personale,
procedere all'assunzione a tempo indeterminato, a domanda,
del personale non dirigenziale assunto con contratto di
lavoro a tempo determinato, sottoscritto a conclusione
delle procedure selettive precedentemente indicate, che
abbia maturato, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, almeno tre anni di servizio alle loro dipendenze
negli ultimi cinque anni. Nelle more delle procedure di cui
al presente comma, le regioni e i comuni possono prorogare,
nel rispetto dei limiti massimi della spesa annua sostenuta
per le stesse finalita', previsti dall'articolo 9, comma
28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni, i contratti di lavoro a tempo
determinato di cui al periodo precedente fino alla
conclusione delle procedure stesse e comunque non oltre il
31 dicembre 2016.
7. Per meglio realizzare le finalita' del comma 6 sono
di norma adottati bandi per assunzioni a tempo
indeterminato con contratti di lavoro a tempo parziale,
salvo diversa motivazione tenuto conto dell'effettivo
fabbisogno di personale e delle risorse finanziarie
dedicate.
8. Al fine di favorire l'assunzione a tempo
indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma
1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di
cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7
agosto 1997, n. 280, le regioni predispongono un elenco
regionale dei suddetti lavoratori secondo criteri che
contemperano l'anzianita' anagrafica, l'anzianita' di
servizio e i carichi familiari. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e fino al 31
dicembre 2016, gli enti territoriali che hanno vuoti in
organico relativamente alle qualifiche di cui all'articolo
16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive
modificazioni, nel rispetto del loro fabbisogno e
nell'ambito dei vincoli finanziari di cui al comma 6,
procedono, in deroga a quanto disposto dall'articolo 12,
comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468,
all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti
di lavoro a tempo parziale, dei soggetti collocati
nell'elenco regionale indirizzando una specifica richiesta
alla Regione competente.
9. Le amministrazioni pubbliche che nella
programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui
all'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, riferita agli anni dal 2013 al 2016, prevedono di
effettuare procedure concorsuali ai sensi dell'articolo 35,
comma 3-bis, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, o ai sensi del comma 6 del presente articolo,
possono prorogare, nel rispetto dei vincoli finanziari
previsti dalla normativa vigente in materia e, in
particolare, dei limiti massimi della spesa annua per la
stipula dei contratti a tempo determinato previsti
dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, i contratti di lavoro a tempo
determinato dei soggetti che hanno maturato, alla data di
pubblicazione della legge di conversione del presente
decreto, almeno tre anni di servizio alle proprie
dipendenze. La proroga puo' essere disposta, in relazione
al proprio effettivo fabbisogno, alle risorse finanziarie
disponibili e ai posti in dotazione organica vacanti,
indicati nella programmazione triennale di cui al
precedente periodo, fino al completamento delle procedure
concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2016 (31).
Fermo restando il divieto previsto dall'articolo 16, comma
9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le
province possono prorogare fino al 31 dicembre 2017 i
contratti di lavoro a tempo determinato nonche' i contratti
di collaborazione coordinata e continuativa, anche a
progetto, per le strette necessita' connesse alle esigenze
di continuita' dei servizi e nel rispetto dei vincoli
finanziari di cui al presente comma, del patto di
stabilita' interno e della vigente normativa di
contenimento della spesa complessiva di personale. Per le
proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato del
personale degli enti di ricerca possono essere, altresi',
utilizzate, in deroga al presente comma, le risorse di cui
all'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, e successive modificazioni, esclusivamente per il
personale direttamente impiegato in specifici progetti di
ricerca finanziati con le predette risorse e limitatamente
alla durata dei progetti medesimi.
9-bis. Esclusivamente per le finalita' e nel rispetto
dei vincoli e dei termini di cui al comma 9 del presente
articolo, i limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni, possono essere derogati
limitatamente alla proroga dei rapporti di lavoro a tempo
determinato stipulati dalle regioni a statuto speciale,
nonche' dagli enti territoriali compresi nel territorio
delle stesse, a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive
appositamente individuate dalle medesime regioni attraverso
misure di revisione e razionalizzazione della spesa
certificate dagli organi di controllo interno. Sono fatte
salve le disposizioni previste dall'articolo 14, comma
24-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, per consentire l'attuazione dei processi di
stabilizzazione di cui al presente articolo, in ogni caso
nel rispetto del patto di stabilita' interno. A tal fine
gli enti territoriali delle regioni a statuto speciale
calcolano il complesso delle spese per il personale al
netto dell'eventuale contributo erogato dalle regioni,
attribuite nei limiti dei risparmi di spesa realizzati a
seguito dell'adozione delle misure di razionalizzazione e
revisione della spesa di cui al primo periodo; la verifica
del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1,
commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
dell'articolo 76, commi 4 e 7, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e'
ultimata tenendo conto di dati omogenei. In caso di mancato
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per
l'anno 2016, al solo fine di consentire la proroga dei
rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre
2017, non si applica la sanzione di cui alla lettera e)
comma 723 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.
208. Per l'anno 2017, permanendo il fabbisogno
organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte
ad assicurare i servizi gia' erogati, la proroga dei
rapporti di lavoro a tempo determinato, fermo quanto
previsto nei periodi precedenti, puo' essere disposta in
deroga ai termini e vincoli di cui al comma 9 del presente
articolo. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di
cui all'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, primo
periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la proroga
puo' essere disposta in deroga ai limiti o divieti
prescritti dalle vigenti disposizioni di legge. Per l'anno
2017, agli enti territoriali di cui al primo periodo del
presente comma, che si trovino nelle condizioni di cui all'
articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, non si applicano le disposizioni di
cui ai commi 6, 7 e 8 del medesimo articolo. Per gli stessi
enti, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato
e' subordinata all'assunzione integrale degli oneri a
carico della regione ai sensi dall' articolo 259, comma 10,
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
9-ter. Per assicurare il mantenimento dei necessari
standard di funzionalita' dell'Amministrazione
dell'interno, anche in relazione ai peculiari compiti in
materia di immigrazione, il Ministero dell'interno e'
autorizzato a bandire procedure concorsuali riservate al
personale individuato dalle disposizioni di cui ai commi 4
e 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 21 maggio 2013, n.
54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio
2013, n. 85, nel rispetto dei requisiti soggettivi di cui
al comma 6 del presente articolo. Fino al completamento
della procedura assunzionale, alla quale si applica il
limite del 50 per cento delle risorse finanziarie
disponibili, sulla base delle facolta' assunzionali
previste dalla legislazione vigente, e' autorizzata la
proroga dei contratti a tempo determinato relativi allo
stesso personale nei limiti numerici e finanziari
individuati con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
entro il 30 novembre di ciascun anno. All'onere relativo
alle predette proroghe, nel limite massimo di 20 milioni di
euro annui, si provvede mediante utilizzo di quota parte
delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),
della legge 23 febbraio 1999, n. 44, che sono annualmente
riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'interno.
10. Le regioni, le province autonome e gli enti locali,
tenuto conto del loro fabbisogno, attuano i commi 6, 7, 8 e
9 nel rispetto dei principi e dei vincoli ivi previsti e
tenuto conto dei criteri definiti con il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5.
Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto
dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente,
si procede all'attuazione dei commi 6, 7, 8 e 9, anche con
riferimento alle professionalita' del Servizio sanitario
nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto-legge, su proposta del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. Nel decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al precedente
periodo saranno previste specifiche disposizioni per il
personale dedicato alla ricerca in sanita', finalizzate
anche all'individuazione, quali requisiti per l'accesso ai
concorsi, dei titoli di studio di laurea e post laurea in
possesso del personale precario nonche' per il personale
medico in servizio presso il pronto soccorso delle aziende
sanitarie locali, con almeno cinque anni di prestazione
continuativa, ancorche' non in possesso della
specializzazione in medicina e chirurgia d'accettazione e
d'urgenza. Resta comunque salvo quanto previsto
dall'articolo 10, comma 4-ter, del decreto legislativo 6
settembre 2001, n. 368.
10-bis. In considerazione dei vincoli di bilancio e
assunzionali, nonche' dell'autonomia organizzativa
dell'INPS, le liste speciali, gia' costituite ai sensi
dell'articolo 5, comma 12, del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 1983, n. 638, sono trasformate in liste speciali
ad esaurimento, nelle quali vengono confermati i medici
inseriti nelle suddette liste alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto e
che risultavano gia' iscritti nelle liste alla data del 31
dicembre 2007. Ai fini della razionalizzazione del
servizio, l'INPS, per l'effettuazione delle visite mediche
di controllo domiciliari ai lavoratori assenti dal servizio
per malattia, si avvale, in via prioritaria, dei medici
inseriti nelle liste speciali di cui al periodo precedente.
10-ter. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n.
178, dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:
"Art. 1-bis (Trasformazione dei comitati locali e
provinciali). - 1. I comitati locali e provinciali
esistenti alla data del 31 dicembre 2013, ad eccezione dei
comitati delle province autonome di Trento e di Bolzano,
assumono, alla data del 1° gennaio 2014, la personalita'
giuridica di diritto privato, sono disciplinati dalle norme
del titolo II del libro primo del codice civile e sono
iscritti di diritto nei registri provinciali delle
associazioni di promozione sociale, applicandosi ad essi,
per quanto non diversamente disposto dal presente decreto,
la legge 7 dicembre 2000, n. 383. Entro venti giorni dalla
data di entrata in vigore del presente articolo, i predetti
comitati, con istanza motivata con riferimento a ragioni di
carattere organizzativo, possono chiedere al Presidente
nazionale della CRI il differimento, comunque non oltre il
30 giugno 2014, del termine di assunzione della
personalita' giuridica di diritto privato. Sulla base delle
istanze pervenute, il Presidente, nei successivi dieci
giorni, trasmette, ai fini della successiva autorizzazione,
al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione da
cui risulti l'assenza di oneri per la finanza pubblica
derivanti dal predetto differimento. Le istanze non
autorizzate entro il 20 dicembre 2013 si intendono
respinte.
2. I comitati locali e provinciali, costituiti in
associazioni di diritto privato, subentrano in tutti i
rapporti attivi e passivi ai comitati locali e provinciali
esistenti alla data di entrata in vigore del presente
articolo, ivi compresi i rapporti relativi alle convenzioni
stipulate dalla CRI con enti territoriali e organi del
Servizio sanitario nazionale.
3. Il personale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato in servizio presso i comitati locali e
provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013
esercita il diritto di opzione tra il passaggio al comitato
centrale o ai comitati regionali, l'assunzione da parte dei
comitati locali e provinciali, ovvero il passaggio in
mobilita' presso altre amministrazioni pubbliche. Resta in
ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 6, commi 2,
3, 4, 5, 6, 7 e 8. I restanti rapporti proseguono fino alla
naturale scadenza. Con decreto di natura non regolamentare
del Ministro della salute, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e per la pubblica
amministrazione e la semplificazione nonche', per quanto di
competenza, con il Ministro della difesa, sono disciplinate
le modalita' organizzative e funzionali dell'Associazione
anche con riferimento alla sua base associativa
privatizzata.
4. I comitati locali e provinciali si avvalgono, con
oneri a loro totale carico, del personale con rapporto di
lavoro a tempo determinato gia' operante nell'ambito
dell'espletamento di attivita' in regime convenzionale
ovvero nell'ambito di attivita' finanziate con fondi
privati, ai sensi dell'articolo 6, comma 9.".
10-quater. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n.
178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "1° gennaio 2014", ovunque ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2015";
b) le parole: "31 dicembre 2015", ovunque ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016";
c) le parole: "31 dicembre 2013", ovunque ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014";
d) le parole: "1° gennaio 2016", ovunque ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2017".
10-quinquies. All'articolo 3, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 2012, n. 178, le parole: "e 2012"
sono sostituite dalle seguenti: ", 2012, 2013 e 2014"; dopo
le parole: "dell'avanzo accertato dell'amministrazione"
sono inserite le seguenti: "sia del comitato centrale che
del consolidato"; dopo le parole: "sara' approvato per il
2012" sono inserite le seguenti: ", il 2013 e il 2014";
dopo le parole: "per le esigenze del bilancio di previsione
2013" sono inserite le seguenti: "e 2014".
10-sexies. All'articolo 8, comma 1, del decreto
legislativo 28 settembre 2012, n. 178, al terzo periodo, le
parole: "per gli anni 2012 e 2013" sono sostituite dalle
seguenti: "per gli anni 2012, 2013 e 2014" e, al quarto
periodo, le parole: "per gli anni 2012 e 2013" sono
sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2012, 2013 e
2014".
10-septies. All'articolo 42-bis del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98, il comma 2 e' sostituito dal
seguente:
"2. I certificati per l'attivita' sportiva non
agonistica, di cui all'articolo 3 del citato decreto del
Ministro della salute 24 aprile 2013, sono rilasciati dai
medici di medicina generale e dai pediatri di libera
scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico
specialista in medicina dello sport ovvero dai medici della
Federazione medico-sportiva italiana del Comitato olimpico
nazionale italiano. Ai fini del rilascio di tali
certificati, i predetti medici si avvalgono dell'esame
clinico e degli accertamenti, incluso
l'elettrocardiogramma, secondo linee guida approvate con
decreto del Ministro della salute, su proposta della
Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e
degli odontoiatri, sentito il Consiglio superiore di
sanita'. Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.".
11. All'articolo 10, comma 4-bis, del decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e' aggiunto il
seguente periodo:
"Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili
nidi e nelle scuole dell'infanzia degli enti locali, le
deroghe di cui al presente comma si applicano, nel rispetto
del patto di stabilita' e dei vincoli finanziari che
limitano per gli enti locali la spesa per il personale e il
regime delle assunzioni, anche al relativo personale
educativo e scolastico.".
12. All'articolo 114, comma 5-bis, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ultimo periodo, dopo le
parole "ed educativi," sono aggiunte le seguenti: "servizi
scolastici e per l'infanzia,".
13. Al fine di assicurare la continuita' delle
attivita' di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano
e sociale della citta' dell'Aquila e dei comuni del
cratere, la proroga o il rinnovo dei contratti di lavoro a
tempo determinato di cui all'articolo 7, comma 6-ter, del
decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e'
consentita anche per gli anni 2014 e 2015, con le modalita'
e avvalendosi del sistema derogatorio ivi previsti
compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili nei
rispettivi bilanci, fermo restando il rispetto del patto di
stabilita' interno e della vigente normativa in materia di
contenimento della spesa complessiva di personale.
14. Per le finalita' di cui al comma 13, il comune
dell'Aquila puo' prorogare o rinnovare i contratti di
lavoro a tempo determinato previsti dall'articolo 2, comma
3-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10, avvalendosi del sistema derogatorio previsto
dall'articolo 7, comma 6-ter, del decreto-legge 26 aprile
2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2013, n. 71, anche per gli anni 2014 e 2015 nonche'
per gli anni 2016 e 2017, nel limite massimo di spesa di 1
milione di euro per ciascun anno a valere sulle
disponibilita' in bilancio, fermo restando il rispetto del
patto di stabilita' interno e della vigente normativa in
materia di contenimento della spesa complessiva di
personale. Per le medesime finalita', i comuni del cratere
possono prorogare o rinnovare entro e non oltre il 31
dicembre 2014 i contratti di lavoro a tempo determinato
previsti dall'articolo 2, comma 3-sexies, del decreto-legge
29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, nonche' i contratti di
collaborazione coordinata e continuativa stipulati in forza
delle ordinanze emergenziali del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui all'articolo 7, comma 6-ter, del
decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71,
avvalendosi del sistema derogatorio ivi previsto anche per
l'anno 2014 nel limite massimo di spesa di 0,5 milioni di
euro.
15. La disposizione dell'articolo 4, comma 45, della
legge 12 novembre 2011, n. 183, si applica anche ai
concorsi per il reclutamento del personale di magistratura.
Le entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo
periodo del presente comma, relativamente ai concorsi per
il reclutamento del personale di magistratura ordinaria,
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di
previsione del Ministero della giustizia.
16. All'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, le
parole: ", gli enti pubblici non economici e gli enti di
ricerca" sono sostituite dalle seguenti: "e gli enti
pubblici non economici" e sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: "Per gli enti di ricerca,
l'autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali e'
concessa, in sede di approvazione del piano triennale del
fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico,
secondo i rispettivi ordinamenti. Per gli enti di ricerca
di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 31
dicembre 2009, n. 213, l'autorizzazione di cui al presente
comma e' concessa in sede di approvazione dei Piani
triennali di attivita' e del piano di fabbisogno del
personale e della consistenza dell'organico, di cui
all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto.
16-bis. All'articolo 55-septies, comma 5-ter, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) le parole: "l'assenza e' giustificata" sono
sostituite dalle seguenti: "il permesso e' giustificato";
b) dopo le parole: "di attestazione" sono inserite le
seguenti: ", anche in ordine all'orario,";
c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o
trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica".
16-ter. All'articolo 14, comma 5, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: "L'individuazione dei limiti avviene
complessivamente su base nazionale e la relativa
assegnazione alle singole camere di commercio delle unita'
di personale da assumere e' stabilita con decreto del
Ministero dello sviluppo economico sulla base dei criteri
individuati da un'apposita commissione, costituita senza
oneri presso il medesimo Ministero, composta da cinque
componenti: due in rappresentanza del Ministero dello
sviluppo economico, dei quali uno con funzione di
presidente, uno in rappresentanza del Ministero
dell'economia e delle finanze, uno in rappresentanza della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica ed uno in rappresentanza di Unioncamere.
Dalle disposizioni del periodo precedente non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato. ».
Il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione
e l'innovazione 18 dicembre 2009, n. 206, reca:
"Determinazione delle fasce orarie di reperibilita' per i
pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia".
Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale 15 luglio 1986 (Disciplina delle visite mediche di
controllo dei lavoratori da parte dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 5, comma
12 e seguenti, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,
convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre
1983, n. 638), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24
luglio 1986, n. 170.
Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale 18 aprile 1996 (Integrazioni e modificazioni al
decreto ministeriale 15 luglio 1986 concernente le visite
mediche di controllo dei lavoratori da parte dei medici
iscritti nelle liste speciali dell'INPS), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 1996, n. 99.
Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale 12 ottobre 2000 (Integrazioni e modifiche al D.M.
18 aprile 1996 concernente la disciplina delle visite
mediche di controllo dei lavoratori da parte dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale, ai sensi dell'art. 5,
comma 12 e seguenti, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463,
convertito, con modificazioni, nella L. 11 novembre 1983,
n. 638), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 novembre
2000, n. 261.
Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali 11 gennaio 2016 (Integrazioni e modificazioni al
decreto 15 luglio 1986, concernente le visite mediche di
controllo dei lavoratori da parte dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 21 gennaio 2016, n. 16.
 
Art. 2
Svolgimento delle visite fiscali

1. Le visite fiscali possono essere effettuate con cadenza sistematica e ripetitiva, anche in prossimita' delle giornate festive e di riposo settimanale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-septies, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
 
Art. 3
Fasce orarie di reperibilita'

1. In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilita' dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.
2. L'obbligo di reperibilita' sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.
 
Art. 4
Esclusioni dall'obbligo di reperibilita'

1. Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilita' i dipendenti per i quali l'assenza e' riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
b) causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all'ascrivibilita' della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;
c) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidita' riconosciuta, pari o superiore al 67%.

Note all'art. 4:
Il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre
1981, n. 834, reca: "Definitivo riordinamento delle
pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista
dall'art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533".
 
Art. 5
Verbale di visita fiscale

1. Nell'assolvimento del controllo affidatogli il medico e' tenuto a redigere, nelle modalita' telematiche indicate dall'INPS, il verbale contenente la valutazione medico legale relativa alla capacita' o incapacita' al lavoro riscontrata.
2. Il verbale e' trasmesso telematicamente all'INPS per le attivita' di competenza e viene messo a disposizione del dipendente mediante apposito servizio telematico predisposto dall'INPS.
3. L'esito del verbale e' reso tempestivamente disponibile, mediante il servizio presente sul Portale dell'Istituto, al datore di lavoro pubblico.
4. Le attivita' di cui al presente articolo sono effettuate secondo le modalita' indicate dall'INPS nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
 
Art. 6
Variazione dell'indirizzo di reperibilita'

1. Il dipendente e' tenuto a comunicare preventivamente all'amministrazione presso cui presta servizio, che a sua volta ne da' tempestiva comunicazione all'INPS mediante i canali messi a disposizione dall'Istituto, l'eventuale variazione dell'indirizzo di reperibilita', durante il periodo di prognosi.
 
Art. 7
Mancata effettuazione della visita fiscale

1. In caso di mancata effettuazione della visita per assenza del lavoratore all'indirizzo indicato, e' data immediata comunicazione motivata al datore di lavoro che l'ha richiesta.
2. Qualora il dipendente sia assente al controllo all'indirizzo di reperibilita' fornito, il medico fiscale rilascia apposito invito a visita ambulatoriale per il primo giorno utile presso l'Ufficio medico legale dell'INPS competente per territorio. Il suddetto invito viene consegnato con modalita', stabilite dall'INPS nel rispetto della riservatezza ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, idonee a garantirne la conoscibilita' da parte del destinatario.
 
Art. 8
Mancata accettazione dell'esito della visita

1. Qualora il dipendente non accetti l'esito della visita fiscale, il medico e' tenuto ad informarlo del fatto che deve eccepire il dissenso seduta stante.
2. Il medico annota sul verbale il manifestato dissenso che deve essere sottoscritto dal dipendente e contestualmente invita lo stesso a sottoporsi a visita fiscale, nel primo giorno utile, presso l'Ufficio medico legale dell'INPS competente per territorio, per il giudizio definitivo.
3. In caso di rifiuto a firmare del dipendente, il medico fiscale informa tempestivamente l'INPS e predispone apposito invito a visita ambulatoriale. Il suddetto invito viene consegnato con modalita' stabilite dall'INPS nel rispetto della riservatezza ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
 
Art. 9
Rientro anticipato al lavoro

1. Ai fini della ripresa dell'attivita' lavorativa, per guarigione anticipata rispetto al periodo di prognosi inizialmente indicato nel certificato di malattia, il dipendente e' tenuto a richiedere un certificato sostitutivo.
2. Il certificato sostitutivo e' rilasciato dal medesimo medico che ha redatto la certificazione di malattia ancora in corso di prognosi ovvero da altro medico in caso di assenza o impedimento assoluto del primo.
 
Art. 10
Abrogazioni

1. Il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 18 dicembre 2009, n. 206, e' abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 17 ottobre 2017

Il Ministro
per la semplificazione e la
pubblica amministrazione
Madia

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Poletti
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2017, n. 2404
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone