Gazzetta n. 303 del 30 dicembre 2017 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 19 dicembre 2017 |
Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati nell'anno 2018 nei giorni festivi e particolari, per veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate. |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 6, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; Viste le relative disposizioni attuative contenute nell'art. 7 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che disciplina le limitazioni alla circolazione sulle strade fuori dai centri abitati in particolari giorni e per particolari veicoli; Considerato che, al fine di garantire in via prioritaria migliori condizioni di sicurezza nella circolazione stradale, nei periodi di maggiore intensita' della stessa, si rende necessario limitare la circolazione, fuori dai centri abitati, dei veicoli e dei complessi di veicoli per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t; Considerato che, per le stesse motivazioni, si rende necessario limitare la circolazione dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti a trasporti eccezionali nonche' dei veicoli che trasportano merci pericolose ai sensi dell'art. 168, commi 1 e 4, del nuovo codice della strada; Vista la nota della Direzione generale per la sicurezza stradale n. 7674 del 6 dicembre 2017.
Decreta:
Art. 1
1. E' vietata la circolazione, fuori dai centri abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell'anno 2018 di seguito elencati: a) tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 9,00 alle ore 22,00; b) tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, dalle ore 7,00 alle ore 22,00; c) dalle ore 9,00 alle ore 22,00 del 1° gennaio; d) dalle ore 9,00 alle ore 22,00 del 6 gennaio; e) dalle ore 14,00 alle ore 22,00 del 30 marzo; f) dalle ore 9,00 alle ore 16,00 del 31 marzo; g) dalle ore 9,00 alle ore 22,00 del 2 aprile; h) dalle ore 9,00 alle ore 14,00 del 3 aprile; i) dalle ore 9,00 alle ore 22,00 del 25 aprile; j) dalle ore 9,00 alle ore 22,00 del 1° maggio; k) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 2 giugno; l) dalle ore 8,00 alle ore 16,00 del 30 giugno; m) dalle ore 8,00 alle ore 16,00 del 7 luglio; n) dalle ore 8,00 alle ore 16,00 del 14 luglio; o) dalle ore 8,00 alle ore 16,00 del 21 luglio; p) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 27 luglio; q) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 28 luglio; r) dalle ore 14,00 alle ore 22,00 del 3 agosto; s) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 4 agosto; t) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 11 agosto; u) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 15 agosto; v) dalle ore 8,00 alle ore 16,00 del 18 agosto; w) dalle ore 8,00 alle ore 16,00 del 25 agosto; x) dalle ore 9,00 alle ore 22,00 del 1° novembre; y) dalle ore 9,00 alle ore 22,00 dell'8 dicembre; z) dalle ore 9,00 alle ore 14,00 del 22 dicembre; aa) dalle ore 9,00 alle ore 22,00 del 25 dicembre; bb) dalle ore 9,00 alle ore 22,00 del 26 dicembre. 2. Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un semirimorchio, nel caso in cui circoli su strada il solo trattore, il limite di massa di cui al comma precedente deve essere riferito unicamente al trattore medesimo; la massa del trattore, nel caso in cui quest'ultimo non sia atto al carico, coincide con la tara dello stesso, come risultante dalla carta di circolazione. Tale limitazione non si applica se il trattore circola isolato e sia stato precedentemente sganciato dal semirimorchio in sede di riconsegna per la prosecuzione del trasporto della merce attraverso il sistema intermodale, purche' munito di idonea documentazione attestante l'avvenuta riconsegna. |
| Art. 2
1. Per i veicoli provenienti dall'estero e dalla Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio e di destinazione del carico, l'orario di inizio del divieto e' posticipato di ore quattro. Limitatamente ai veicoli provenienti dall'estero con un solo conducente e' consentito, qualora il periodo di riposo giornaliero, come previsto dalle norme del regolamento CE n. 165/2014 e successive modifiche, cada in coincidenza del posticipo di cui al presente comma, di usufruire, con decorrenza dal termine del periodo di riposo, di un posticipo di ore quattro. 2. Per i veicoli diretti all'estero, muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del carico, l'orario di termine del divieto e' anticipato di ore due; per i veicoli diretti in Sardegna muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l'orario di termine del divieto e' anticipato di ore quattro. 3. Tale anticipazione e' estesa a ore quattro anche per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale o comunque collocati in posizione strategica ai fini dei collegamenti attraverso i valichi alpini (Bologna, Padova, Verona Q. Europa, Torino-Orbassano, Rivalta Scrivia, Trento, Novara, Domodossola e Parma Fontevivo), ai terminal intermodali di Busto Arsizio, Milano Rogoredo e Milano smistamento, e che trasportano merci destinate all'estero. La stessa anticipazione si applica anche nel caso di veicoli che trasportano unita' di carico vuote (container, cassa mobile, semirimorchio) destinate tramite gli stessi interporti, terminal intermodali ed aeroporti, all'estero, nonche' ai complessi veicolari scarichi, che siano diretti agli interporti e ai terminals intermodali per essere caricati sul treno. Detti veicoli devono essere muniti di idonea documentazione (ordine di spedizione) attestante la destinazione delle merci o delle unita' di carico. 4. Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale, purche' muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario di inizio del divieto e' posticipato di ore quattro. Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un semirimorchio, la deroga applicabile al semirimorchio si intende estesa al trattore stradale anche quando quest'ultimo non sia proveniente dalla rimanente parte del territorio nazionale. Al fine di favorire l'intermodalita' del trasporto, la stessa deroga e' accordata ai veicoli ed ai complessi di veicoli che circolano in Sicilia, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quello proveniente dalla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, purche' muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio. 5. Per i veicoli che circolano in Sardegna, diretti ai porti dell'isola per imbarcarsi sui traghetti diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale, per i veicoli che circolano in Sicilia, diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quelli diretti alla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, e per i veicoli impiegati in trasporti combinati strada-mare, diretti ai porti per utilizzare le tratte marittime di cui all'art. 1 del decreto del Ministro dei trasporti 31 gennaio 2007, e successive modifiche ed integrazioni, che rientrano nel campo di applicazione del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 febbraio 2001 (trasporto combinato), purche' muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione (prenotazione) o titolo di viaggio (biglietto) per l'imbarco, il divieto di cui all'articolo 1 non trova applicazione. 6. Salvo quanto disposto dai commi 4 e 5, per tenere conto delle difficolta' connesse con le operazioni di traghettamento da e per la Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, purche' muniti di idonea documentazione attestante l'origine e la destinazione del viaggio, l'orario di inizio del divieto e' posticipato di ore due e l'orario di termine del divieto e' anticipato di ore due. 7. Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi, i veicoli provenienti dagli Stati esteri, Repubblica di San Marino e Citta' del Vaticano, o diretti negli stessi, sono assimilati ai veicoli provenienti o diretti all'interno del territorio nazionale. 8. Le disposizioni riportate nei precedenti commi si applicano anche per i veicoli eccezionali e per i trasporti in condizione di eccezionalita', salvo diverse prescrizioni eventualmente imposte nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 10, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. |
| Art. 3
1. Il divieto di cui all'art. 1 non trova applicazione per i veicoli e per i complessi di veicoli, di seguito elencati, anche se circolano scarichi: a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzature a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, societa' di erogazione di servizi pubblici essenziali - gas, luce, acqua - con documentazione a bordo da esibire in occasione di controlli di polizia, anche in momenti successivi secondo le indicazioni fornite dagli stessi organi di controllo, etc.); b) militari o con targa CRI (Croce rossa italiana), per comprovate necessita' di servizio, e delle forze di polizia; c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio; d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura «Servizio nettezza urbana» nonche' quelli che, per conto delle amministrazioni comunali, effettuano il servizio «smaltimento rifiuti», purche' muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale; e) appartenenti al Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico o alle Poste Italiane S.p.a., purche' contrassegnati con l'emblema «PT» o con l'emblema «Poste Italiane», nonche' quelli di supporto, purche' muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera, nonche' quelli in possesso, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di licenze e autorizzazioni rilasciate dal medesimo Dipartimento, se effettuano, durante i giorni di divieto, trasporti legati esclusivamente ai servizi postali; f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio; g) adibiti al trasporto di carburanti o combustibili, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo sia pubblico che privato; h) adibiti al trasporto esclusivamente di animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate, da effettuarsi od effettuate nelle quarantotto ore; i) adibiti esclusivamente al servizio di ristoro a bordo degli aeromobili o che trasportano motori e parti di ricambio di aeromobili, o al trasporto di merci da e per gli aeroporti nazionali ed internazionali purche' muniti di idonea documentazione attestante il carico o scarico delle medesime merci; l) adibiti al trasporto di forniture di viveri o di altri servizi indispensabili destinati alla marina mercantile, purche' muniti di idonea documentazione; m) adibiti esclusivamente al trasporto di: 1) giornali, quotidiani e periodici; 2) prodotti per uso medico; 3) latte, escluso quello a lunga conservazione, o di liquidi alimentari, purche', in quest'ultimo caso, gli stessi trasportino latte o siano diretti al caricamento dello stesso. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera «d» minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro; n) classificati macchine agricole ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, adibite al trasporto di cose, che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461; o) costituiti da autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico, ed autocisterne adibite al trasporto di alimenti per animali da allevamento; p) adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari; q) per il trasporto esclusivo di derrate alimentari deperibili che devono essere trasportate in regime ATP; r) per il trasporto esclusivo di prodotti alimentari deteriorabili che non richiedono il trasporto in regime ATP, quali frutta e ortaggi freschi, e per il trasporto di fiori recisi, semi vitali non ancora germogliati, pulcini destinati all'allevamento, uova da cova con specifica attestazione all'interno del documento di trasporto o equipollente, animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall'estero, nonche' i sottoprodotti derivanti dalla macellazione di animali. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 di altezza, con impressa in nero la lettera «d» minuscola di altezza pari a 0,20 m fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro. 2. Il divieto di cui all'art. 1 non trova applicazione altresi': a) per i veicoli prenotati per ottemperare all'obbligo di revisione, limitatamente alle giornate di sabato, purche' il veicolo sia munito del foglio di prenotazione e solo per il percorso piu' breve tra la sede dell'impresa intestataria del veicolo e il luogo di svolgimento delle operazioni di revisione, escludendo dal percorso tratti autostradali; b) per i veicoli che compiono percorso per il rientro alle sedi dell'impresa intestataria degli stessi, principale o secondarie, da documentare con l'esibizione di un aggiornato certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria ed artigianato, purche' tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 50 km dalle medesime sedi a decorrere dall'orario di inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali; c) per i trattori isolati per il solo percorso per il rientro presso la sede dell'impresa intestataria del veicolo, limitatamente ai trattori impiegati per il trasporto combinato di cui all'art. 2, comma 3. 3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, il divieto di cui all'art. 1 non trova applicazione per i veicoli ed i complessi dei veicoli carichi impiegati in trasporti combinati strada-rotaia (combinato ferroviario) o strada-mare (combinato marittimo) che rientrino nella definizione e nell'ambito applicativo dell'art. 1 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 febbraio 2001, purche' muniti di idonea documentazione CMR o equipollente attestante la destinazione o la provenienza del carico e di prenotazione o titolo di viaggio (biglietto) per l'imbarco. La parte del tragitto iniziale o terminale effettuata su strada e consentita ai sensi del presente comma non puo' in nessun caso superare i 150 km in linea d'aria dal porto o dalla stazione ferroviaria di imbarco o di sbarco. |
| Art. 4
1. Dal divieto di cui all'art. 1 sono esclusi, purche' muniti di autorizzazione prefettizia: a) i veicoli adibiti al trasporto di prodotti diversi da quelli di cui all'art. 3, lettera r), che, per la loro intrinseca natura o per fattori climatici e stagionali, sono soggetti ad un rapido deperimento e che pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita, nonche' i veicoli ed i complessi di veicoli adibiti al trasporto di prodotti destinati all'alimentazione degli animali; b) i veicoli ed i complessi di veicoli, classificati macchine agricole, destinati al trasporto di cose, che circolano su strade comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461; c) i veicoli adibiti al trasporto di cose, per casi di assoluta e comprovata necessita' ed urgenza, ivi compresi quelli impiegati per esigenze legate a cicli continui di produzione industriale, a condizione che tali esigenze siano riferibili a situazioni eccezionali debitamente documentate, temporalmente limitate e quantitativamente definite. 2. I veicoli di cui ai punti a) e c) del comma 1 autorizzati alla circolazione in deroga, devono altresi' essere muniti di cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera «a» minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro. |
| Art. 5
1. Per i veicoli di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare, di norma alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di partenza, che, accertata la reale rispondenza di quanto richiesto ai requisiti di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), ove non sussistano motivazioni contrarie, rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale sara' indicato: a) l'arco temporale di validita', non superiore a sei mesi; b) la targa del veicolo autorizzato alla circolazione; possono essere indicate le targhe di piu' veicoli se connessi alla stessa necessita'; c) le localita' di partenza e di arrivo, nonche' i percorsi consentiti in base alle situazioni di traffico. Se l'autorizzazione investe solo l'ambito di una provincia puo' essere indicata l'area territoriale ove e' consentita la circolazione, specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto; d) il prodotto o i prodotti per il trasporto dei quali e' consentita la circolazione; e) la specifica che il provvedimento autorizzativo e' valido solo per il trasporto dei prodotti indicati nella richiesta e che sul veicolo devono essere fissati cartelli indicatori con le caratteristiche e modalita' gia' specificate all'art. 4, comma 2. 2. Per i veicoli e complessi di veicoli di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia interessata che rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale sara' indicato: a) l'arco temporale di validita', corrispondente alla durata della campagna di produzione agricola che in casi particolari puo' essere esteso all'intero anno solare; b) le targhe dei veicoli singoli o che costituiscono complessi di veicoli, con l'indicazione delle diverse tipologie di attrezzature di tipo portato o semi-portato, autorizzati a circolare; c) l'area territoriale ove e' consentita la circolazione specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto. 3. Per le autorizzazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), nel caso in cui sia comprovata la continuita' dell'esigenza di effettuare, da parte dello stesso soggetto, piu' viaggi in regime di deroga e la costanza della tipologia dei prodotti trasportati, e' ammessa la facolta', da parte della prefettura-ufficio territoriale del Governo, di rinnovare, anche piu' di una volta ed in ogni caso non oltre il termine dell'anno solare, l'autorizzazione concessa, mediante l'apposizione di un visto di convalida, a seguito di richiesta inoltrata da parte del soggetto interessato. |
| Art. 6
1. Per i veicoli di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, in tempo utile, di norma alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di partenza, che, valutate le necessita' e le urgenze prospettate, in relazione alle condizioni locali e generali della circolazione, puo' rilasciare il provvedimento autorizzativo sul quale sara' indicato: a) il giorno o i giorni di validita'; l'estensione a piu' giorni e' ammessa solo in relazione alla lunghezza del percorso da effettuare, o alla tipologia di trasporto da autorizzare; b) la targa del veicolo autorizzato; l'estensione a piu' targhe e' ammessa in relazione alla necessita' di suddividere il trasporto in piu' parti; c) le localita' di partenza e di arrivo, nonche' il percorso consentito in base alle situazioni di traffico; d) il prodotto oggetto del trasporto; e) la specifica che il provvedimento autorizzativo e' valido solo per il trasporto di quanto richiesto e che sul veicolo devono essere fissati cartelli indicatori, con le caratteristiche e le modalita' gia' specificate all'art. 4, comma 2. 2. Per le autorizzazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), relative ai veicoli da impiegarsi per esigenze legate a cicli continui di produzione, la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente, dovra' esaminare e valutare l'indispensabilita' della richiesta, sulla base di specifica documentazione che comprovi la necessita', da parte dell'azienda di produzione, per motivi contingenti, di effettuare la lavorazione a ciclo continuo anche nei giorni festivi. Per le medesime autorizzazioni, e per quelle relative ai veicoli utilizzati per lo svolgimento di fiere e mercati ed ai veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli, nel caso in cui sussista, da parte dello stesso soggetto, l'esigenza di effettuare piu' viaggi in regime di deroga per la stessa tipologia dei prodotti trasportati, le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove non sussistono motivazioni contrarie, rilasciano un'unica autorizzazione di validita' temporale non superiore a quattro mesi, sulla quale possono essere diversificate, per ogni giornata in cui e' ammessa la circolazione in deroga, la targa dei veicoli autorizzati, il percorso consentito, le eventuali prescrizioni. Nel caso di veicoli da impiegarsi per esigenze legate a cicli continui di produzione e di veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli dal vivo, l'autorizzazione puo' essere rilasciata anche dalla prefettura-ufficio territoriale del Governo nel cui territorio di competenza ha sede lo stabilimento di produzione o dove si svolge lo spettacolo, previo benestare della prefettura - ufficio territoriale del Governo - nel cui territorio di competenza ha inizio il viaggio. 3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, le prefetture-uffici territoriali del Governo, nell'ambito dei relativi procedimenti istruttori dovranno, altresi', verificare che l'esigenza di circolazione in deroga alle previste limitazioni, prospettata dai richiedenti risponda ad effettive esigenze di vita delle comunita' sia nazionale che locali in quanto: e' funzionale a soddisfare nell'immediato i fabbisogni di primaria importanza delle comunita' alle quali sono destinate le merci trasportate ovvero e' finalizzata allo svolgimento di attivita' pubbliche o di pubblico interesse o di utilita' sociale; e' indifferibile per gli usi di cui sopra, poiche' e' collegata a termini essenziali ovvero ad una impossibilita' di svolgimento del trasporto nei giorni non protetti dai divieti; non sussistano particolari situazioni di rischio connesse alle specifiche modalita' del trasporto, alle caratteristiche dell'itinerario da percorrere nonche' alla tipologia di traffico con cui va ad interferire. Dette circostanze dovranno essere espressamente e adeguatamente evidenziate nelle motivazioni dei relativi provvedimenti autorizzatori. |
| Art. 7
1. L'autorizzazione alla circolazione in deroga, di cui all'art. 4, puo' essere rilasciata anche dalla prefettura-ufficio territoriale del Governo nel cui territorio di competenza ha sede l'impresa che esegue il trasporto o che e' comunque interessata all'esecuzione del medesimo. In tal caso la prefettura-ufficio territoriale del Governo nel cui territorio di competenza ha inizio il viaggio che viene effettuato in regime di deroga deve fornire il proprio preventivo benestare. 2. Per i veicoli provenienti dall'estero, la domanda di autorizzazione alla circolazione puo' essere presentata alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di confine, dove ha inizio il viaggio in territorio italiano, anche dal committente o dal destinatario delle merci o da una agenzia di servizi a cio' delegata dagli interessati. In tali casi, per la concessione delle autorizzazioni i signori prefetti dovranno tenere conto, in particolare, oltre che dei comprovati motivi di urgenza e indifferibilita' del trasporto, anche della distanza della localita' di arrivo, del tipo di percorso e della situazione dei servizi presso le localita' di confine. 3. Analogamente, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, i signori prefetti dovranno tener conto, nel rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e c), anche delle difficolta' derivanti dalla specifica posizione geografica della Sicilia e in particolare dei tempi necessari per le operazioni di traghettamento. 4. Durante i periodi di divieto i prefetti nel cui territorio ricadano posti di confine potranno autorizzare, in via permanente, i veicoli provenienti dall'estero a raggiungere aree attrezzate per la sosta o autoporti, siti in prossimita' della frontiera. |
| Art. 8
1. Il calendario di cui all'art. 1 non si applica per i veicoli eccezionali e per i complessi di veicoli eccezionali: a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.); b) militari, per comprovate necessita' di servizio, e delle forze di polizia; c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio; d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura «Servizio Nettezza Urbana» nonche' quelli che per conto delle amministrazioni comunali effettuano il servizio «smaltimento rifiuti» purche' muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale; e) appartenenti al Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico o alle Poste Italiane S.p.a., purche' contrassegnati con l'emblema «PT» o con l'emblema «Poste Italiane», nonche' quelli di supporto, purche' muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera; nonche' quelli in possesso, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di licenze e autorizzazioni rilasciate dal medesimo Dipartimento, se effettuano, durante i giorni di divieto, trasporti legati esclusivamente ai servizi postali; f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio; g) adibiti al trasporto di carburanti o combustibili liquidi o gassosi destinati alla distribuzione e consumo; h) macchine agricole, eccezionali ai sensi dell'art. 104, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461. |
| Art. 9
1. Il trasporto delle merci pericolose comprese nella classe 1 della classifica di cui all'art. 168, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' vietato comunque, indipendentemente dalla massa complessiva massima del veicolo, oltreche' nei giorni di calendario indicati all'art. 1, dal 26 maggio al 9 settembre compresi, dalle ore 08,00 di ogni sabato alle ore 24,00 della domenica successiva. 2. Per tali trasporti non sono ammesse autorizzazioni prefettizie alla circolazione ad eccezione del trasporto di fuochi artificiali rientranti nella IV e V categoria, previste nell'allegato A al regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto di tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi temporali richiesti, previa verifica di compatibilita' con le esigenze della sicurezza della circolazione stradale. 3. In deroga al divieto di cui al comma 1 possono altresi' essere rilasciate autorizzazioni prefettizie per motivi di necessita' ed urgenza, per la realizzazione di opere di interesse nazionale per le quali siano previsti tempi di esecuzione estremamente contenuti in modo tale da rendere indispensabile, sulla base di specifica documentazione rilasciata dal soggetto appaltante, la lavorazione a ciclo continuo anche nei giorni festivi. Dette autorizzazioni potranno essere rilasciate limitatamente a tratti stradali interessati da modesti volumi di traffico e di estensione limitata ai comuni limitrofi al cantiere interessato, ed in assenza di situazioni che possano costituire potenziale pericolo in dipendenza della circolazione dei veicoli. Nelle stesse autorizzazioni saranno indicati gli itinerari, gli orari e le modalita' che gli stessi prefetti riterranno necessari ed opportuni nel rispetto delle esigenze di massima sicurezza del trasporto e della circolazione stradale. Dovranno essere in ogni caso esclusi i giorni nei quali si ritiene prevedibile la massima affluenza di traffico veicolare turistico nella zona interessata dalla deroga. 4. Il divieto di circolazione per le merci pericolose di cui al comma 1 non trova applicazione, per comprovate necessita' di servizio, per i veicoli e per i complessi di veicoli di seguito elencati, anche se circolano scarichi: a) militari e delle Forze di Polizia; b) militari appartenenti a Forze Armate straniere e civili da queste commissionati, per esercitazioni, operazioni o assistenza militare in base ad accordi internazionali, purche' muniti di apposito credito di movimento rilasciato dal comando militare competente; c) civili commissionati dalle Forze Armate muniti del documento di accompagnamento di cui al decreto ministeriale 2 settembre 1977 integrato con decreto ministeriale 24 maggio 1978, rilasciato dal comando militare competente. Di ogni trasporto deve essere data informazione alla prefettura-ufficio territoriale del Governo nel cui territorio di competenza ha inizio il viaggio o l'ingresso in territorio nazionale. |
| Art. 10
1. Le autorizzazioni prefettizie alla circolazione sono estendibili: ai veicoli che circolano scarichi, unicamente nel caso in cui tale circostanza si verifichi nell'ambito di un ciclo lavorativo che comprenda la fase del trasporto e che deve ripetersi nel corso della stessa giornata lavorativa. |
| Art. 11
1. Le prefetture-uffici territoriali del Governo attueranno, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le direttive contenute nel presente decreto e provvederanno a darne conoscenza alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonche' ad ogni altro ente od associazione interessati. 2. Ai fini statistici e per lo studio del fenomeno, le prefetture-uffici territoriali del Governo comunicano, con cadenza semestrale, ai Ministeri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti, i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 4 del presente decreto. 3. In conformita' a quanto concordato nel protocollo d'intesa siglato tra Governo e Associazioni di categoria in data 28 novembre 2013, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente decreto, sara' verificata, la possibilita' di apportare modifiche e integrazioni finalizzate a contemperare i livelli di sicurezza della circolazione con misure atte a favorire un incremento di competitivita' dell'autotrasporto. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 dicembre 2017
Il Ministro: Delrio
Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2017 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1, foglio n. 4617 |
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