Gazzetta n. 303 del 30 dicembre 2017 (vai al sommario) |
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI |
PROVVEDIMENTO 21 dicembre 2017 |
Limiti per il calcolo degli incentivi e delle penalizzazioni di cui all'articolo 3 del provvedimento IVASS n. 18 del 5 agosto 2014, come modificato dal provvedimento IVASS n. 43 del 4 marzo 2016. (Provvedimento n. 67). |
|
|
L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni e integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, recante la disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell'art. 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 2009, n. 28, in particolare l'art. 13 rubricato «Organizzazione e gestione del sistema di risarcimento diretto»; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico dell'11 dicembre 2009, concernente la differenziazione dei costi medi forfettari delle compensazioni tra imprese di assicurazione; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini», convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, istitutivo dell'IVASS; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2012 recante lo Statuto dell'IVASS; Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'», convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27; Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124 «Legge annuale per il mercato e la concorrenza» recante disposizioni finalizzate a rimuovere ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori; Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013, sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto; Visto il provvedimento IVASS n. 18 del 5 agosto 2014, disciplinante il criterio per il calcolo dei valori dei costi e delle eventuali franchigie sulla base dei quali vengono definite le compensazioni tra imprese di assicurazione nell'ambito della procedura di risarcimento diretto regolata dall'art. 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in attuazione dell'art. 29 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'», convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27; Visto il provvedimento IVASS n. 43 del 4 marzo 2016, recante «Modifiche ed integrazioni al Provvedimento IVASS n. 18»; Considerato che il provvedimento IVASS n. 18 del 5 agosto 2014, all'art. 5, comma 1, attribuisce all'IVASS il compito di fissare i limiti per il calcolo delle compensazioni di cui alla gestione CARD-CID; Considerato che ai sensi del comma 2 del citato art. 5, l'IVASS rende noti i suddetti limiti, entro il 31 dicembre dell'anno antecedente quello di riferimento, con Provvedimento pubblicato sul proprio sito internet;
Dispone:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente provvedimento ha ad oggetto la fissazione, per i sinistri accaduti nell'esercizio 2018, dei limiti per il calcolo dei valori degli incentivi e delle penalizzazioni di cui alla gestione CARD-CID, ai sensi degli articoli 3 e 5 del provvedimento IVASS n. 18 del 5 agosto 2014, come modificato dal provvedimento IVASS n. 43 del 4 marzo 2016 (di seguito: provvedimento n. 18). |
| Art. 2
Soglie minime dei premi raccolti
1. Le imprese integrano le compensazioni dei pagamenti per i sinistri accaduti nell'esercizio 2018 che avvengono ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006 con i valori degli incentivi e delle penalizzazioni di cui all'art. 3, comma 2, del provvedimento n. 18 se nel suddetto esercizio contabilizzano premi, al lordo delle cessioni in riassicurazione, in misura superiore a: a) 5 milioni di euro per la macroclasse «ciclomotori e motocicli»; b) 40 milioni di euro per la macroclasse «autoveicoli». 2. Entro il 31 maggio dell'anno successivo all'esercizio di riferimento, l'IVASS comunica alla Stanza di Compensazione, distintamente per le macroclassi «ciclomotori e motocicli» e «autoveicoli», l'elenco delle imprese che hanno raggiunto le soglie minime di raccolta premi di cui al comma 1. |
| Art. 3
Misura dei percentili
1. I percentili utilizzati per la determinazione dell'importo minimo e di quello massimo dei sinistri da includere nel calcolo sono i seguenti: a) per la macroclasse «ciclomotori e motocicli» il percentile minimo e' il 12° e quello massimo e' il 98°; b) per la macroclasse «autoveicoli» il percentile minimo e' il 13° e quello massimo e' il 98°. |
| Art. 4
Differenziali percentuali massimi tra incentivi e penalizzazioni
1. Per la macroclasse «ciclomotori e motocicli», il valore massimo dei differenziali percentuali tra incentivi e penalizzazioni (delta) e' stabilito come segue: a) variabile «costo medio dei sinistri subiti»: delta pari al 7% sia per i danni al veicolo assicurato e alle cose trasportate sia per le lesioni al conducente; b) variabile «dinamica temporale del costo medio dei sinistri subiti»: delta pari al 5%; c) variabile «velocita' di liquidazione dei sinistri subiti»: delta pari all'1%. 2. Per la macroclasse «autoveicoli», il valore massimo dei differenziali percentuali tra incentivi e penalizzazioni (delta), e' stabilito come segue: a) variabile «costo medio dei sinistri subiti»: delta pari al 7% sia per i danni al veicolo assicurato e alle cose trasportate sia per le lesioni al conducente; b) variabile «dinamica temporale del costo medio dei sinistri subiti» delta pari al 7%; c) variabile «velocita' di liquidazione dei sinistri subiti»: delta pari al 1%. |
| Art. 5
Pubblicazione
1. Il presente provvedimento, pubblicato sul sito internet dell'IVASS, entra in vigore il 1° gennaio 2018. Roma, 21 dicembre 2017
Il Consigliere: Cesari |
|
|
|