Gazzetta n. 303 del 30 dicembre 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 13 dicembre 2017
Proroga e modifica dell'ordinanza 26 agosto 2005, e successive modificazioni, concernente «Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile».


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005 concernente «Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 settembre 2005, n. 204, come modificata dalle ordinanze: 10 ottobre 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 ottobre 2005, n. 240; 19 ottobre 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2005, n. 254; 21 dicembre 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 2008, n. 48; 16 dicembre 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 2009, n. 27; 3 dicembre 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2010, n. 303; 13 dicembre 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 2013, n. 1; 11 dicembre 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2013, n. 303; 18 marzo 2015 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 aprile 2015, n. 87; 19 dicembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2016, n. 305;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, recante «Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, recante «Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE»;
Visto il decreto del Ministro della salute 25 giugno 2010, recante «Misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore avicolo rurale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 2010, n. 196;
Visto il regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanita' delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonche' il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanita' animale («normativa in materia di sanita' animale»);
Vista la decisione di esecuzione n. 2017/263/UE della Commissione europea del 14 febbraio 2017, che stabilisce misure di riduzione del rischio e di biosicurezza rafforzate nonche' sistemi di individuazione precoce dei rischi di trasmissione al pollame, attraverso i volatili selvatici, dei virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicita', con cui la Commissione ha ritenuto necessario mantenere le misure di protezione e sorveglianza gia' adottate con la decisione 2005/734/CE tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica del pollame e dei volatili selvatici negli Stati membri nonche' della dichiarazione sull'influenza aviaria pubblicata il 20 dicembre 2016, con cui l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha confermato che la rigorosa applicazione delle misure di biosicurezza e di riduzione del rischio costituisce il mezzo piu' importante per prevenire la trasmissione del virus dell'HPAI, sia del sottotipo H5 che del sottotipo H7, direttamente o indirettamente, dai volatili selvatici ad aziende che detengono pollame e volatili in cattivita' a seguito della insorgenza del virus H5N8 in Europa nel mese di ottobre 2016;
Visto il parere scientifico sull'influenza aviaria pubblicato il 16 ottobre 2017 con cui l'EFSA ha valutato il rischio d'ingresso dell'influenza aviaria nell'Unione europea e ha analizzato i metodi di sorveglianza e il monitoraggio da parte degli Stati membri e le misure che essi assumono per ridurne al minimo la diffusione affermando, in particolare, che per aumentare la biosicurezza, gli allevatori avicoli e i detentori di pollame dovrebbero adottare opportune misure di gestione tese a evitare il contatto diretto tra uccelli acquatici selvatici e pollame (mediante uso di reti o tenendo il pollame in luoghi chiusi durante la stagione di picco influenzale) e lo spostamento degli animali da un allevamento all'altro;
Considerato che a livello internazionale l'influenza aviaria e' ancora diffusa e che, pertanto, e' necessario mantenere elevato il sistema di controllo e tracciabilita' degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza atta o destinata ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime;
Considerata la situazione epidemiologica venutasi a verificare nel corso dell'anno 2017 sul territorio delle Regioni Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia Romagna a seguito di conferma della positivita' al virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicita' sottotipo H5N8 in allevamenti di tacchini da carne, galline ovaiole e broiler;
Visto il dispositivo direttoriale DGSAF, prot. n. 8246 del 30 marzo 2017 integrato, da ultimo, con i dispositivi direttoriali DGSAF prot. n. 19967 del 31 agosto 2017 e prot. n. 24698 del 30 ottobre 2017, con cui sono state stabilite misure di riduzione del rischio e di biosicurezza rafforzate nonche' sistemi di individuazione precoce dei rischi di trasmissione al pollame, attraverso i volatili selvatici, dei virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicita' sul territorio nazionale;
Visto il «Working Document SANTE/11788/2017. Outcome of the evaluation procedure of eradication, control and surveillance programmes submitted by Member States for Union financial contribution for 2018 and following years: list of the programmes technically approved and final amount allocated to each programme», con il quale la Commissione europea ha approvato tecnicamente il Programma di sorveglianza del pollame e dei volatili selvatici per l'influenza aviaria presentato dall'Italia per il 2018;
Considerato necessario mantenere livelli elevati di tutela della salute animale e di sanita' pubblica nelle more dell'adozione, entro il 21 aprile 2019, degli atti delegati e di esecuzione del richiamato regolamento (UE) n. 2016/429 , che entrera' in vigore il 21 aprile 2021, anche prorogando l'efficacia delle misure di biosicurezza e delle altre misure di polizia veterinaria introdotte con l'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005, al fine di ridurre il rischio di trasmissione del virus influenzale;
Acquisito il parere del Centro nazionale di referenza per l'influenza aviaria presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, reso con nota prot. 13445 del 6 dicembre 2017;
Ritenuto, pertanto, urgente e necessario confermare le misure di biosicurezza e le altre misure di polizia veterinaria introdotte con l'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005, e successive modificazioni, la cui efficacia cessera' il 31 dicembre 2017, al fine di ridurre il rischio di trasmissione del virus influenzale, anche in considerazione della circolazione dei sottotipi ad alta patogenicita' H5N8 negli allevamenti della filiera avicola rurale e della catena di produzione industriale;

Ordina:

Art. 1

1. All'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell'art. 5-bis le parole: «nel Programma di sorveglianza del pollame e dei volatili selvatici per l'influenza aviaria approvato con il Working Document SANTE/11726/2016, recante l'approvazione tecnica dei programmi nazionali di eradicazione, sorveglianza e controllo presentati dagli Stati membri per il 2017 e gli anni successivi, nonche' del contributo finanziario dell'Unione a detti programmi» sono sostituite dalle seguenti: «nel Programma di sorveglianza del pollame e dei volatili selvatici per l'influenza aviaria approvato con Working Document SANTE/11788/2017, recante l'approvazione tecnica dei programmi nazionali di eradicazione, sorveglianza e controllo presentati dagli Stati membri per il 2018 e gli anni successivi, nonche' del contributo finanziario dell'Unione a detti programmi».
 
Art. 2

1. L'efficacia dell'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005, e successive modificazioni, come modificata dalla presente ordinanza, e' prorogata fino al 31 dicembre 2018, a decorrere dal giorno della pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 dicembre 2017

Il Ministro: Lorenzin

Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2017 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 2396
 
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