Gazzetta n. 3 del 4 gennaio 2018 (vai al sommario)
LEGGE 20 dicembre 2017, n. 210
Modifiche al decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421, ratificato, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1957, n. 104, riguardanti la destinazione e l'alienabilita' dell'ex collegio di Villa Lomellini, assegnato in proprieta' al comune di Santa Margherita Ligure.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421, ratificato, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1957, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, il secondo periodo e' soppresso;
b) al terzo comma, dopo le parole: «Gli Enti indicati nel primo comma» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione del comune di Santa Margherita Ligure,».
2. I proventi ricavati dall'alienazione o dal cambio della destinazione d'uso dell'ex collegio di Villa Lomellini, di proprieta' del comune di Santa Margherita Ligure, sono destinati, ai sensi dell'articolo 1, comma 443, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, a spese di investimento relative all'istruzione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 dicembre 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente in materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto
legislativo 10 aprile 1948, n. 421 (Destinazione dei
collegi di Santa Margherita Ligure e di Cividale del
Friuli, gia' di pertinenza dell'Opera di previdenza della
disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale.),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.110 del 13 maggio
1948, come modificato dalla presente legge:
«Art. 2. I collegi di Santa Margherita Ligure e di
Cividale del Friuli, con tutti i loro mobili, attrezzature
e pertinenze, sono assegnati in proprieta' rispettivamente
al comune di Santa Margherita Ligure e all'Ente Friulano di
Assistenza (E.F.A.).
Il collegio di Cividale del Friuli sara' destinato
all'educazione ed all'istruzione degli orfani del Friuli e
degli orfani dei profughi delle zone del confine orientale
italiano.
Gli Enti indicati nel primo comma, ad eccezione del
comune di Santa Margherita Ligure, non possono alienare o
mutare la destinazione dei compendi immobiliari dei collegi
ad essi rispettivamente assegnati.».
- Si riporta il testo del comma 443 dell'art. 1 della
legge 24 dicembre 2012 n. 228, recante:
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013).»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2012, n.
302, S.O.:
«443. In applicazione del secondo periodo del comma 6
dell'articolo 162 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, i proventi da alienazioni di beni patrimoniali
disponibili possono essere destinati esclusivamente alla
copertura di spese di investimento ovvero, in assenza di
queste o per la parte eccedente, per la riduzione del
debito.».
 
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