Gazzetta n. 4 del 5 gennaio 2018 (vai al sommario)
LEGGE 20 dicembre 2017, n. 213
Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti e di Giuseppe Mazzini.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:
Art. 1

1. Al fine di preservare la memoria di Giacomo Matteotti, tenuto anche conto del novantesimo anniversario della morte, celebrato nel 2014, attraverso lo svolgimento di attivita' continuative organizzate uniformemente su tutto il territorio nazionale, la tutela dei beni archivistici e la ricerca storica, e' stanziato, per l'anno 2017, un contributo di 300.000 euro. A tal fine, e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri uno specifico fondo da destinare al finanziamento di progetti relativi allo studio del pensiero matteottiano e alla sua diffusione.
2. I progetti finanziabili ai sensi del comma 1 hanno ad oggetto l'erogazione di borse di studio, la digitalizzazione e catalogazione di materiale bibliografico di rilevante valore culturale, la digitalizzazione, il riordinamento e l'inventariazione di materiale archivistico di rilevante valore culturale, la cura e il restauro delle strutture museali, il finanziamento di pubblicazioni inedite relative allo studio del pensiero politico di Matteotti, nonche' iniziative didattiche e formative, attraverso il coinvolgimento diretto degli istituti scolastici dell'intero territorio nazionale, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, provvede, con proprio decreto e mediante l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, all'istituzione di un bando di selezione per la realizzazione di progetti relativi alle finalita' indicate nel comma 2.
4. I progetti di cui al presente articolo devono essere presentati da istituti culturali dotati di personalita' giuridica, attivi almeno da cinque anni e privi di scopo di lucro. Tali progetti sono esaminati dalla Commissione prevista dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2009, n. 126, allo scopo appositamente integrata da un rappresentante della Direzione generale biblioteche e istituti culturali del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e da un rappresentante della Direzione generale per gli archivi del medesimo Ministero, ai quali non spetta alcun compenso, rimborso spese, gettone di presenza o emolumento comunque denominato.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente in materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Si riporta l'art 8 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 24 luglio 2009 n. 126 (Regolamento
recante: «Modalita' e criteri per l'assegnazione del premio
intitolato a Giacomo Matteotti»), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 25 agosto 2009, n. 196:
«Art. 8 (Commissione giudicatrice). - 1. La commissione
giudicatrice del premio e' presieduta dal Segretario
generale della Presidenza del Consiglio dei ministri o da
un dirigente della Presidenza da lui espressamente
delegato, ed e' composta da altri sei membri nominati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e scelti
tra personalita' istituzionali, della cultura, dello
spettacolo e del mondo universitario.
2. Il compenso da attribuire ai membri nominati ai
sensi del comma 1 e' stabilito con successivo decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito della
dotazione finanziaria della Presidenza del Consiglio dei
ministri e del relativo capitolo di spesa.».
 
Art. 2

1. La Casa Museo Matteotti in Fratta Polesine, nella provincia di Rovigo, e' dichiarata monumento nazionale.
 
Art. 3

1. Al finanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 1, pari a 300.000 euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nel programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 4

1. Alla legge 14 agosto 1952, n. 1230, concernente l'istituzione della «Domus mazziniana» di Pisa, per la promozione degli studi sulla vita, sul pensiero e sull'opera di Giuseppe Mazzini e la conservazione della sua memoria, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 2) del primo comma dell'articolo 5:
1) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) un rappresentante del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo»;
2) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) il direttore della Scuola normale superiore di Pisa»;
3) dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente:
«g-bis) il rettore della Scuola superiore Sant'Anna di Pisa»;
b) dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente:
«Art. 10-bis. - 1. Ai fini della gestione dell'istituto e della valorizzazione delle sue raccolte, il Consiglio di amministrazione puo' stipulare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, convenzioni con gli enti in esso rappresentati. L'amministrazione dell'istituto e' assicurata dall'Universita' degli studi di Pisa, dalla Scuola normale superiore di Pisa e dalla Scuola superiore Sant'Anna di Pisa sulla base di una convenzione stipulata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tra esse e l'istituto stesso e rinnovata ogni tre anni, che determina la ripartizione delle rispettive funzioni. Il Consiglio di amministrazione nomina il Segretario generale, che dirige tutte le attivita' di carattere amministrativo e gestionale ed e' responsabile del loro svolgimento e, sulla base della convenzione prevista dal secondo periodo, puo' avvalersi a questo fine degli uffici dei predetti istituti di istruzione universitaria.
2. Gli enti rappresentati nel Consiglio di amministrazione possono assegnare proprio personale all'istituto, anche soltanto per una parte dell'orario di lavoro, in particolare per lo svolgimento di attivita' relative alla tutela, alla valorizzazione e alla fruizione pubblica dei beni archivistici, librari, museali e documentari dell'istituto medesimo. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 dicembre 2017

MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Note all'art. 4:
- Si riporta l'art. 5 della legge 14 agosto 1952, n.
1230 (Istituzione, in Pisa, della «Domus Mazziniana»), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 5 - L'istituto e' retto da un Consiglio di
amministrazione composto:
1) dal presidente, nominato dal Ministro per la
pubblica istruzione entro una terna proposta dal Consiglio
stesso riunito sotto la presidenza del rettore
dell'Universita';
2) dai seguenti membri:
a) il rettore dell'Universita' di Pisa;
b) il sindaco di Pisa;
c) un rappresentante del Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo;
d) il direttore della Scuola normale superiore di Pisa;
e) il presidente dell'Associazione mazziniana italiana
con sede in Genova;
f) un rappresentante dell'Istituto per la storia del
Risorgimento italiano;
g) i rappresentanti dei soci benemeriti, perpetui ed
ordinari, eletti dai soci stessi, uno per ogni categoria;
g-bis) il rettore della Scuola superiore Sant'Anna di
Pisa.
Il vice-presidente e il segretario sono nominati dal
Consiglio di amministrazione.».
 
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