Gazzetta n. 4 del 5 gennaio 2018 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 22 dicembre 2017 |
Modifica del decreto 18 settembre 1975, recante: «Norme tecniche di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle scale mobili in servizio pubblico.». |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il decreto ministeriale 18 settembre 1975, «Norme tecniche di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle scale mobili in servizio pubblico»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante «Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto»; Vista la norma UNI EN 115-1 del 2010 avente per titolo: «Sicurezza delle scale mobili e dei marciapiedi mobili. Parte I: costruzione ed installazione»; Vista la legge 8 febbraio 2006, n. 60, «Modifica alla legge 14 febbraio 1974, n. 37, in materia di accesso dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico e negli esercizi aperti al pubblico», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2006; Considerato che il decreto ministeriale 18 settembre 1975, «Norme tecniche di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle scale mobili in servizio pubblico» e' in vigore per la parte relativa all'art. 6 recante le «Norme di esercizio»; Vista la problematica promossa dall'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti, riguardante l'accesso di persone non vedenti su scale mobili accompagnate da cani guida; Visto il decreto dirigenziale n. 365 del 12 ottobre 2015, con il quale e' istituito il Gruppo di lavoro con il compito di analizzare la possibilita' dell'accesso alle scale mobili da parte di persone non vedenti accompagnate da cane guida; Viste le conclusioni del Gruppo di lavoro di cui sopra trasmesse alla Direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi ed il trasporto pubblico locale con nota n. 351 del 25 settembre 2017; Ritenuta la necessita' di procedere ad una revisione del decreto ministeriale 18 settembre 1975, «Norme tecniche di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle scale mobili in servizio pubblico» relativamente all'art. 6, «Norme di esercizio»;
Decreta:
Art. 1
L'art. 6 «Norme di esercizio» del decreto ministeriale 18 settembre 1975, «Norme tecniche di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle scale mobili in servizio pubblico», punto 6.1 «Regolamento di esercizio», quinto comma, terzo punto «divieto di posare sui gradini ombrelli, carrozzine, carrelli, cani, pacchi, ecc.», e' cosi' modificato: «divieto di posare sui gradini ombrelli, carrozzine, carrelli, pacchi ecc. e di far transitare sui medesimi gradini animali; fanno eccezione i cani guida per persone non vedenti dichiarati idonei al transito sulla scala mobile o tappeto mobile da strutture o scuole specifiche riconosciute dall'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti; il cane guida che accompagna la persona non vedente deve essere, inoltre, assicurato contro terzi per il transito sulle scale mobili o tappeti mobili». |
| Art. 2
Il presente decreto, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 22 dicembre 2017
Il Ministro: Delrio |
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