Gazzetta n. 6 del 9 gennaio 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 12 settembre 2017, n. 214
Regolamento sulle modalita' di costituzione e sulle forme di finanziamento di centri di competenza ad alta specializzazione, nel quadro degli interventi connessi al Piano nazionale industria 4.0, in attuazione dell'articolo 1, comma 115, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017).


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, legge n. 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e, in particolare, il capo I e gli articoli 25, 27, 28 e 29;
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019» ed, in particolare, l'articolo 1, comma 115, che prevede: «Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' di costituzione e le forme di finanziamento, nel limite di 20 milioni di euro per il 2017 e di 10 milioni di euro per il 2018, di centri di competenza ad alta specializzazione, nella forma del partenariato pubblico-privato, aventi lo scopo di promuovere e realizzare progetti di ricerca applicata, di trasferimento tecnologico e di formazione su tecnologie avanzate, nel quadro degli interventi connessi al Piano nazionale industria 4.0.»;
Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante «Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recanti le modalita' di adozione dei regolamenti ministeriali e interministeriali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2014, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale, cosi' come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 27 novembre 2015;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 maggio 2017;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 16794 del 12 luglio 2017;

Decreta:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:
a) «regolamento GBER»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, n. 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
b) «partenariato pubblico - privato»: modello di collaborazione tra partner sia pubblici che privati, questi ultimi selezionati dal partner pubblico tramite procedura di evidenza pubblica, ai sensi della vigente normativa;
c) «organismo di ricerca»: un'entita' (ad esempio, universita' o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione), indipendentemente dal proprio status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalita' principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attivita' di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attivita' mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze e tecnologie;
d) «poli di innovazione»: strutture o raggruppamenti organizzati di parti indipendenti nei quali sono ricompresi start-up innovative, piccole, medie e grandi imprese, organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, organizzazioni senza scopo di lucro e altri pertinenti operatori economici, volti a incentivare le attivita' innovative mediante la promozione, la condivisione di strutture e lo scambio di conoscenze e competenze e contribuendo efficacemente al trasferimento di conoscenze, alla creazione di reti, alla diffusione di informazioni e alla collaborazione tra imprese e altri organismi che costituiscono il polo;
e) «centro di competenza ad alta specializzazione»: un polo di innovazione costituito, secondo il modello di partenariato pubblico-privato, come definito alla lettera b), da almeno un organismo di ricerca e da una o piu' imprese. Il numero dei partner pubblici non puo' superare la misura del 50% dei partner complessivi;
f) «PMI»: le piccole e medie imprese, come definite dall'allegato 1 del regolamento GBER;
g) «progetti di innovazione»: progetti aventi ad oggetto servizi di consulenza in materia di innovazione, servizi di sostegno all'innovazione, innovazione dell'organizzazione, innovazione di processo, secondo le definizioni di cui al regolamento GBER;
h) «ricerca industriale»: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacita' da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e puo' includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se cio' e' necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;
i) «sviluppo sperimentale»: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attivita' destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario e' l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale puo' quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che e' necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione e' troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida.

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).

Note all'art. 1:
- Il regolamento (UE) del Consiglio n. 651/2014 che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108
del trattato (Testo rilevante ai fini del SEE) e'
pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187.
 
Art. 2
Finalita' ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 1, comma 115, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le modalita' di costituzione e le forme di finanziamento, nel limite di 20 milioni di euro per il 2017 e di 10 milioni di euro per il 2018, dei centri di competenza ad alta specializzazione.
2. I centri di competenza ad alta specializzazione attuano un articolato programma di attivita' - comprensivo dei servizi di cui all'articolo 5.

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo del comma 115 dell'art. 1 della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, decreto-legge 23 gennaio
2001, n. 5 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio
2017-2019), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre
2016, n. 297, Supplemento Ordinario:
«115. Con decreto del Ministero dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono
definite le modalita' di costituzione e le forme di
finanziamento, nel limite di 20 milioni di euro per il 2017
e di 10 milioni di euro per il 2018, di centri di
competenza ad alta specializzazione, nella forma del
partenariato pubblico-privato, aventi lo scopo di
promuovere e realizzare progetti di ricerca applicata, di
trasferimento tecnologico e di formazione su tecnologie
avanzate, nel quadro degli interventi connessi al Piano
nazionale Industria 4.0.».
 
Art. 3
Modalita' di costituzione

1. I centri di competenza ad alta specializzazione sono costituiti con contratto che deve recare almeno:
a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale dei componenti il centro di competenza ad alta specializzazione nonche' la sede;
b) l'attivita' che costituisce oggetto del negozio nonche' l'indicazione degli obiettivi strategici del programma di attivita' e la definizione di chiari indicatori che dimostrino il miglioramento della capacita' innovativa e della competitivita' sul mercato, anche da parte delle piccole e medie imprese fruitrici, tramite lo sviluppo di nuovi prodotti, processi o servizi ovvero tramite il notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi gia' esistenti, con particolare riferimento all'orientamento, alla formazione e all'azione di stimolo alla domanda delle imprese;
c) l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun soggetto o organismo partecipante al centro nonche' l'entita', la qualita', i tempi e le modalita' dei conferimenti;
d) la durata del contratto, le modalita' di adesione di altri soggetti o organismi e le relative ipotesi di recesso o di scioglimento;
e) la previsione di un organo comune incaricato dell'esecuzione delle disposizioni negoziali, i suoi poteri, anche di rappresentanza, e le modalita' di partecipazione di ogni soggetto all'attivita' dell'organo. Salvo che sia diversamente disposto, l'organo agisce in rappresentanza delle imprese, anche individuali, aderenti al negozio medesimo, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni nonche' nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito, all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti italiani ed allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione, previsti dall'ordinamento;
f) gli organi specifici di amministrazione e di controllo, nonche' le modalita' di nomina e funzionamento degli stessi;
g) il divieto di ripartizione, anche indiretta, degli utili.
 
Art. 4
Requisiti dei soggetti partner

1. Gli organismi di ricerca facenti parte del centro di competenza ad alta specializzazione devono avere una stabile organizzazione in Italia e possedere i seguenti requisiti:
a) avere contabilita' separate per il finanziamento e per i costi e i ricavi di tali attivita' economiche, laddove l'ente svolga anche attivita' economiche;
b) assicurare, qualora si tratti di organismi di ricerca di natura privata, che le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva sull'ente, per come previsto dal regolamento GBER, ad esempio in qualita' di azionisti o di soci, non possano godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati, fatto salvo quanto consentito dal medesimo regolamento;
c) per le universita':
1. impiegare personale e strutture afferenti per almeno il 70% ai dipartimenti selezionati in base all'indicatore standardizzato della performance dipartimentale (ISPD) e ammessi alla presentazione di progetti di sviluppo dipartimentale;
2. aver partecipato all'ultimo esercizio di Valutazione della qualita' della ricerca (VQR) eseguito dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), fino a conclusione della procedura e con esito positivo, per tutte le strutture di ricerca appartenenti all'istituzione posizionandosi, nelle aree di interesse per le attivita' previste, nel primo quartile della distribuzione nazionale (atenei) dell'indicatore R (voto medio normalizzato dell'area) e dell'indicatore X (frazione di prodotti eccellenti normalizzato nell'area);
d) per gli enti di ricerca, aver partecipato all'ultimo esercizio di VQR eseguito dall'ANVUR, fino a conclusione della procedura e con esito positivo, per tutte le strutture di ricerca appartenenti all'istituzione posizionandosi, nelle aree di interesse per le attivita' previste, nel primo quartile della distribuzione nazionale (enti di ricerca) dell'indicatore R (voto medio normalizzato dell'area) e dell'indicatore X (frazione di prodotti eccellenti normalizzato nell'area).
2. Gli organismi di ricerca privati dovranno essere presenti nell'Anagrafe nazionale delle ricerche, istituita ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e avere gli stessi requisiti soggettivi delle imprese, come di seguito indicati.
3. Le imprese facenti parte del centro di competenza ad alta specializzazione devono avere una stabile organizzazione in Italia e possedere i seguenti requisiti:
a) essere regolarmente costituiti ed iscritti nel registro delle imprese;
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;
c) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
d) essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero dello sviluppo economico;
e) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficolta' cosi' come individuata nel regolamento GBER.
4. Le disposizioni di cui al comma 3, si applicano a tutti i soggetti partner ove compatibili in ragione della loro forma giuridica.

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 63 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382
(Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia
di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e
didattica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio
1980, n. 209, Supplemento Ordinario:
«Art. 63 (Ricerca scientifica nelle Universita'). -
L'Universita' e' sede primaria della ricerca scientifica.
Il Ministro della pubblica istruzione d'intesa con il
Ministro incaricato del coordinamento della ricerca
scientifica e tecnologica promuovera' le necessarie forme
di raccordo tra Universita' ed enti pubblici di ricerca,
compreso il Consiglio nazionale delle ricerche.
Al fine di evitare ogni superflua duplicazione e
sovrapposizione di strutture e di finanziamenti e'
istituita l'Anagrafe nazionale delle ricerche.».
 
Art. 5
Caratteristiche e programma di attivita'
del centro di competenza

1. Il programma di attivita' e' finalizzato ad erogare un servizio di:
a) orientamento alle imprese, in particolare PMI, attraverso la predisposizione di una serie di strumenti volti a supportare le imprese nel valutare il loro livello di maturita' digitale e tecnologica;
b) formazione alle imprese, al fine di promuovere e diffondere le competenze in ambito Industria 4.0 mediante attivita' di formazione in aula e sulla linea produttiva e su applicazioni reali, utilizzando, ad esempio, linee produttive dimostrative e sviluppo di casi d'uso, allo scopo di supportare la comprensione da parte delle imprese fruitrici dei benefici concreti in termini di riduzione dei costi operativi ed aumento della competitivita' dell'offerta;
c) attuazione di progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, proposti dalle imprese, compresi quelli di natura collaborativa tra le stesse, e fornitura di servizi di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0, anche attraverso azioni di stimolo alla domanda di innovazione da parte delle imprese, in particolare delle PMI.
 
Art. 6
Forme, finalita' e modalita' del finanziamento

1. I benefici previsti dal presente decreto, funzionali alla realizzazione del programma di attivita' di cui all'articolo 2, comma 2, sono concessi dal Ministero dello sviluppo economico, nella forma di contributi diretti alla spesa, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalita', pubblicita', in conformita' all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto dei principi e delle regole procedurali del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
2. Il finanziamento e' finalizzato a sostenere le spese relative a:
a) costituzione e avviamento dell'attivita' del centro di competenza ad alta specializzazione, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 27 regolamento GBER, per un importo complessivo non superiore a euro 7.500.000,00 (settemilionicinquecentomila) per polo, nella forma di contributi diretti alla spesa ed in misura non superiore al 65 per cento delle risorse disponibili;
b) progetti di cui al programma di attivita' del centro di competenza ad alta specializzazione, nel rispetto delle condizioni di cui agli articoli 25, 28 e 29 del regolamento GBER, per un importo massimo non superiore a euro 200.000,00 (duecentomila) per ciascun progetto, nella forma di contributi diretti alla spesa ed in misura non inferiore al 35 per cento delle risorse disponibili.
3. Le spese amministrative oggetto del finanziamento di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, si conformano a quanto disposto dagli articoli 25, 27, 28 e 29 del regolamento GBER.

Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 7 agosto
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18
agosto 1990, n. 192:
«Art. 7 (Comunicazione di avvio del procedimento). - 1.
Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da
particolari esigenze di celerita' del procedimento, l'avvio
del procedimento stesso e' comunicato, con le modalita'
previste dall'art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali
il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti
diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove
parimenti non sussistano le ragioni di impedimento
predette, qualora da un provvedimento possa derivare un
pregiudizio a soggetti individuati o facilmente
individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari,
l'amministrazione e' tenuta a fornire loro, con le stesse
modalita', notizia dell'inizio del procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la
facolta' dell'amministrazione di adottare, anche prima
della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo
comma 1, provvedimenti cautelari.».
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123
(Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di
sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma
4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1998, n. 99.
 
Art. 7
Criteri di valutazione delle domande

1. I benefici di cui al presente decreto sono erogati al centro di competenza ad alta specializzazione sulla base dei seguenti criteri, cui sara' attribuito un punteggio secondo le disposizioni del bando di gara, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123:
a) caratteristiche tecniche e solidita' economico finanziaria del soggetto proponente in ragione dei partner che concorrono a formarlo. Tale criterio tiene conto della composizione e qualita' del partenariato e delle peculiarita' dei partner. In particolare, per quanto attiene agli organismi di ricerca, tiene conto, per i tre anni precedenti la data di proposizione della domanda, di:
1) numero di progetti di trasferimento tecnologico realizzati con PMI o comunque afferenti alle tecnologie Industria 4.0;
2) numero di pubblicazioni tecnico-scientifiche su tematiche afferenti alle tecnologie Industria 4.0;
3) numero di assegnisti di ricerca, dottorandi e dottorati inerenti alle tecnologie Industria 4.0;
4) numero di strutture operative utilizzate in attivita' di ricerca e dedicate al trasferimento tecnologico verso le imprese;
5) qualita' del personale designato a sovraintendere alla realizzazione del programma di attivita' e relativa esperienza curricolare;
6) aggiudicazione di bandi di ricerca nazionali e/o europei su tematiche afferenti al Piano nazionale industria 4.0 nel rispetto della normativa nazionale ed europea;
7) per gli atenei, presenza di percorsi di formazione dottorale innovativi a carattere intersettoriale ed industriale;
8) per gli atenei, intensita' della presenza di personale afferente e di cofinanziamenti derivanti da dipartimenti assegnatari del finanziamento di progetti di sviluppo dipartimentale comprendenti attivita' relative alle tecnologie Industria 4.0.
Per quanto attiene alle imprese partner, tiene conto di:
1) numero di brevetti ovvero di diritti di proprieta' industriale inerenti allo sviluppo di tecnologie in chiave Industria 4.0, per i tre anni precedenti la data di proposizione della domanda;
2) percentuale di fatturato aziendale derivante dallo sfruttamento di diritti di proprieta' industriale afferenti alle tematiche di cui al Piano nazionale industria 4.0, per i tre anni precedenti la data di proposizione della domanda;
3) dimensione complessiva del fatturato delle aziende partner, per i tre anni precedenti la data di proposizione della domanda;
4) numero di progetti di trasferimento tecnologico sviluppati con universita' e centri di ricerca nazionali e/o internazionali, per i tre anni precedenti la data di proposizione della domanda;
5) numero di studenti formati all'interno di academy aziendali, con meccanismi di alternanza scuola-lavoro ovvero mediante collaborazioni con istituti tecnici superiori o formati attraverso master specialistici finanziati dall'impresa, per i tre anni precedenti la data di proposizione della domanda;
6) quantita', qualita' e rilevanza del personale delle imprese destinato al programma di attivita';
7) rating di legalita' conseguito dall'impresa ai sensi dell'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per cui la stessa risulta nell'elenco di cui all'articolo 8 della delibera n. 24075 del 14 novembre 2012 dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato;
8) aggiudicazione di bandi di ricerca nazionali e/o europei su tematiche afferenti al Piano nazionale industria 4.0 nel rispetto della normativa nazionale ed europea;
b) solidita' economico-finanziaria e qualita' del programma di attivita' valutate sulla base dei seguenti elementi:
1) adeguatezza delle risorse strumentali e organizzative, con particolare riferimento alla governance, in termini di ruoli e responsabilita', del soggetto proponente;
2) coerenza della proposta rispetto alle finalita' di cui al presente decreto, con particolare riguardo alla qualita' del programma di attivita' ed in ragione della congruita' e pertinenza delle spese e dei costi previsti dal centro di competenza ad alta specializzazione per l'erogazione del servizio alle imprese, della tempistica prevista, della valutazione dei rischi connessi, dell'eventuale supporto di investimenti esterni e della capacita' di intercettare la domanda delle imprese;
3) sostenibilita' economico-finanziaria del programma di attivita' ovvero la capacita' di realizzare l'attivita' programmata in ragione della disponibilita' di risorse finanziarie necessarie e aggiuntive rispetto al finanziamento pubblico;
4) proiezioni di fatturato in base ai volumi di imprese servite e dei prezzi unitari del servizio fondate su analisi di mercato e in virtu' della possibilita' di stimolare la domanda di innovazione da parte delle imprese;
5) strategia commerciale: valutazione della strategia sviluppata necessaria al raggiungimento degli obiettivi di fatturato;
6) qualita' e adeguatezza delle strutture, attrezzature, impianti e macchinari: valutazione delle strutture e delle dotazioni strumentali e tecnologiche per l'erogazione dei servizi oggetto del programma di attivita';
7) costi operativi: congruita' delle spese operative previste con gli obiettivi di fatturato;
8) gestione del rischio: valutazione e mitigazione dei possibili rischi previsti nel programma di attivita';
9) proiezioni di risultato netto e analisi complessiva della solidita' economica della proposta e dei piani di investimento degli utili per il continuo ammodernamento del centro di competenza ad alta specializzazione;
10) rilevanza dei risultati attesi sia in termini di orientamento e formazione alle imprese che di stimolo alla domanda rispetto allo stato dell'arte nazionale ed internazionale.

Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 123:
«Art. 6 (Procedura negoziale). - 1. La procedura
negoziale si applica agli interventi di sviluppo
territoriale o settoriale, anche se realizzati da una sola
impresa o da un gruppo di imprese nell'ambito di forme
della programmazione concertata. Nel caso in cui
l'intervento sia rivolto a programmi territoriali comunque
interessanti direttamente o indirettamente enti locali,
devono essere definiti gli impegni di tali enti, in ordine
alle infrastrutture di supporto e alle eventuali
semplificazioni procedurali, volti a favorire la
localizzazione degli interventi. Una quota degli oneri
derivanti dai predetti impegni puo' essere messa a carico
del procedimento.
2. Il soggetto competente per l'attuazione della
procedura individua previamente i criteri di selezione dei
contraenti, adottando idonei strumenti di pubblicita',
provvede alla pubblicazione di appositi bandi, acquisisce
le manifestazioni di interesse da parte delle imprese
nell'ambito degli interventi definiti dai bandi stessi su
base territoriale o settoriale. I bandi, inoltre,
determinano le spese ammissibili, le forme e le modalita'
degli interventi, la durata del procedimento di selezione
delle manifestazioni di interesse, la documentazione
necessaria per l'attivita' istruttoria e i criteri di
selezione con riferimento agli obiettivi territoriali e
settoriali, alle ricadute tecnologiche e produttive,
all'impatto occupazionale, ai costi dei programmi e alla
capacita' dei proponenti di perseguire gli obiettivi
fissati.
3. Per consentire al soggetto competente di prendere in
considerazione le manifestazioni di interesse, i
richiedenti presentano apposita domanda ai sensi dell'art.
5, comma 4. L'attivita' istruttoria, a seguito
dell'espletamento della fase di selezione di cui al comma
2, e' condotta sulla base delle indicazioni e dei principi
applicati per il procedimento valutativo, tenendo conto
delle specificita' previste nell'apposito bando.
4. L'atto di concessione dell'intervento puo' essere
sostituito da un contratto conforme a quanto previsto nel
bando.
5. La definizione delle modalita' di erogazione e'
rimessa all'apprezzamento del soggetto competente, che a
tale fine tiene conto dei principi e delle regole fissati
per la procedura valutativa e degli obiettivi specifici di
ciascun intervento.».
- Si riporta il testo dell'art. 5-ter del decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la
concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitivita'), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24
gennaio 2012, n. 19, Supplemento Ordinario, e convertito
con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 marzo 2012, n. 71,
Supplemento Ordinario:
«Art. 5-ter (Rating di legalita' delle imprese). - 1.
Al fine di promuovere l'introduzione di principi etici nei
comportamenti aziendali, all'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato e' attribuito il compito di
segnalare al Parlamento le modifiche normative necessarie
al perseguimento del sopraindicato scopo anche in rapporto
alla tutela dei consumatori, nonche' di procedere, in
raccordo con i Ministeri della giustizia e dell'interno,
alla elaborazione ed all'attribuzione, su istanza di parte,
di un rating di legalita' per le imprese operanti nel
territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di
due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al
gruppo di appartenenza, secondo i criteri e le modalita'
stabilite da un regolamento dell'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato da emanare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione. Al fine dell'attribuzione del rating, possono
essere chieste informazioni a tutte le pubbliche
amministrazioni. Del rating attribuito si tiene conto in
sede di concessione di finanziamenti da parte delle
pubbliche amministrazioni, nonche' in sede di accesso al
credito bancario, secondo le modalita' stabilite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del
Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione. Gli istituti di credito che omettono di tener
conto del rating attribuito in sede di concessione dei
finanziamenti alle imprese sono tenuti a trasmettere alla
Banca d'Italia una dettagliata relazione sulle ragioni
della decisione assunta.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 della delibera
dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato 14
novembre 2012, n. 24075, pubblicata in Gazzetta Ufficiale
18 dicembre 2012, n. 294:
«Art. 8 (Elenco delle imprese con rating di legalita').
- 1. L'Autorita' pubblica e mantiene costantemente
aggiornato in un'apposita sezione del proprio sito l'elenco
delle imprese cui ilratingdi legalita' e' stato attribuito,
sospeso, revocato, con la relativa decorrenza.».
 
Art. 8

Caratteristiche dei progetti di innovazione, ricerca industriale e
sviluppo sperimentale

1. I progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, presentati dalle imprese, ammissibili ai benefici erogati al centro di competenza ad alta specializzazione, devono prevedere:
a) un piano di intervento concreto, dettagliato in investimenti, costi, tempi;
b) la stima dei benefici economici per l'impresa in termini di riduzione di inefficienze, sprechi e costi, anche in termini di miglioramento della qualita' dei processi e dei prodotti;
c) redazione di un piano finanziario a copertura dei costi del progetto.
 
Art. 9
Comitato tecnico

1. Con decreto del direttore generale per la politica industriale, la competitivita' e le piccole e medie imprese del Ministero dello sviluppo economico, e' istituito un Comitato tecnico.
2. Il Comitato tecnico e' composto da un dirigente del Ministero dello sviluppo economico, in qualita' di presidente, da quattro rappresentanti di comprovata esperienza e professionalita', designati due dal Ministero dello sviluppo economico e due dal Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca.
3. Il Comitato tecnico ha il compito di:
a) provvedere agli adempimenti tecnici, amministrativi e istruttori nonche' predisporre ogni azione utile al raggiungimento degli obiettivi del presente decreto;
b) supportare il Ministero in tutte le fasi della procedura stabilita dall'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
4. Ai membri del Comitato non spetta alcun compenso, indennita' di carica, corresponsione di gettoni di presenza o rimborsi per spese di missione. Agli oneri di funzionamento del Comitato il Ministero dello sviluppo economico provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi oneri per la finanza pubblica.
 
Art. 10
Revoca delle agevolazioni

1. I benefici concessi sono revocati nei casi previsti dall'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, sulla base del monitoraggio semestrale del Ministero dello sviluppo economico da realizzarsi nell'ambito delle competenze della Direzione generale per la politica industriale, la competitivita' e le piccole e medie imprese e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato.
2. I benefici concessi possono essere revocati anche in misura parziale purche' proporzionale all'inadempimento riscontrato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 12 settembre 2017

Il Ministro
dello sviluppo economico
Calenda
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2017 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 917

Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 9 del citato decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 123:
«Art. 9 (Revoca dei benefici e sanzioni). - 1. In caso
di assenza di uno o piu' requisiti, ovvero di
documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque
imputabili al richiedente e non sanabili, il soggetto
competente provvede alla revoca degli interventi e, in caso
di revoca dal bonus fiscale, ne da' immediata comunicazione
al Ministero delle finanze.
2. In caso di revoca degli interventi, disposta ai
sensi del comma 1, si applica anche una sanzione
amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una
somma in misura da due a quattro volte l'importo
dell'intervento indebitamente fruito.
3. Qualora i beni acquistati con l'intervento siano
alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi
alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto
previsto dal progetto ammesso all'intervento, e' disposta
la revoca dello stesso, il cui importo e' restituito con le
modalita' di cui al comma 4.
4. Nei casi di restituzione dell'intervento in
conseguenza della revoca di cui al comma 3, o comunque
disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa
beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1, disposta
anche in misura parziale purche' proporzionale
all'inadempimento riscontrato, l'impresa stessa versa il
relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso
ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di
pagamento, ovvero alla data di concessione del credito di
imposta, maggiorato di cinque punti percentuali. In tutti
gli altri casi la maggiorazione da applicare e' determinata
in misura pari al tasso ufficiale di sconto.
5. Per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti
nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente
decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di
prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del
privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti
dall'art. 2751-bis del codice civile e fatti salvi i
diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si
provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'art. 67,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione,
nonche' delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e
delle relative sanzioni.
6. Le somme restituite ai sensi del comma 4 sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per
incrementare la disponibilita' di cui all'art. 10, comma
2.».
 
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