Gazzetta n. 6 del 9 gennaio 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 20 settembre 2017
Definizione dei criteri e delle modalita' per il rilascio della Carta della famiglia.


IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016), la quale, all'art. 1, comma 391, istituisce la Carta della famiglia, destinata alle famiglie costituite da cittadini italiani o da cittadini stranieri regolarmente residenti nel territorio italiano, con almeno tre figli minori a carico;
Visto l'art. 1, comma 391, della legge n. 208 del 2015 che prevede che, con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, vengano definiti i criteri e le modalita', sulla base dell'ISEE, per il rilascio della carta alle famiglie che ne facciano richiesta;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, concernente la revisione delle modalita' di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);

A d o t t a
il seguente decreto:

Art. 1
Oggetto

1. Il presente decreto:
a) disciplina i criteri per l'individuazione dei beneficiari della Carta della famiglia (di seguito denominata «Carta»);
b) definisce le modalita' di rilascio della Carta;
c) individua la tipologia di benefici e agevolazioni previsti per i titolari della Carta;
d) definisce le modalita' di rilascio del bollino «Amico della famiglia».
 
Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Destinatari della Carta della famiglia

1. Destinatari della Carta sono i componenti dei nuclei familiari regolarmente residenti nel territorio italiano, con almeno tre componenti minorenni, con ISEE non superiore ad euro 30.000. Ai fini del presente regolamento, il nucleo familiare e' quello definito ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.
2. La richiesta della Carta e' presentata da uno dei genitori dei componenti minorenni appartenenti al nucleo familiare, che diventa titolare della stessa e responsabile del suo utilizzo.
3. Il soggetto richiedente e i beneficiari della Carta devono essere residenti nel territorio italiano al momento della richiesta.
4. Nel caso di minori in affidamento familiare, la richiesta puo' essere presentata dagli affidatari per il periodo di permanenza dei minori in famiglia. Ai soli fini del rilascio della Carta, i minorenni in affidamento familiare vengono sempre conteggiati nel computo dei minorenni presenti nel nucleo familiare.
 
Allegato B

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 3
Rilascio della Carta della famiglia

1. La Carta presenta le caratteristiche di cui all'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. La Carta viene emessa con validita' biennale, su richiesta degli interessati, previa presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE in corso di validita', dal Comune dove il nucleo familiare ha la propria residenza anagrafica. In caso di componenti del nucleo con diversa residenza anagrafica, la residenza familiare e' quella dichiarata a fini ISEE.
3. La Carta dovra' recare sul retro il logo del Comune emittente, il numero progressivo della tessera, preceduto dal codice Comune, i dati anagrafici e il codice fiscale dell'intestatario, il luogo e la data di emissione, nonche' la data di scadenza. La Carta dovra' recare l'indirizzo del sito internet di servizio dedicato.
4. La Carta sara' rilasciata nel formato di tesserino cartaceo, previo pagamento degli interi costi di emissione, ove presenti.
 
Art. 4
Agevolazioni

1. La Carta consente l'accesso a sconti sull'acquisto di beni o servizi, ovvero a riduzioni tariffarie concessi dai soggetti pubblici o privati che intendano contribuire all'iniziativa.
2. I benefici attivabili consistono in:
a) sconti applicati sull'acquisto di determinati beni e servizi;
b) applicazione di condizioni particolari per la fruizione di servizi;
c) riduzioni tariffarie; nel caso la riduzione tariffaria sia concessa da soggetti pubblici, essi dovranno, in ogni caso, preservare il loro equilibrio di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. I benefici possono essere attivati, nell'ambito delle categorie merceologiche dei beni e delle tipologie di servizi di cui all'allegato B, dai seguenti soggetti:
a) dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, su base nazionale, previa formalizzazione di Protocolli d'intesa con le Amministrazioni centrali interessate o convenzioni con soggetti pubblici e privati a rilevanza nazionale;
b) dalle Regioni e dalle Province autonome, su base regionale, mediante la stipulazione di convenzioni con soggetti pubblici e privati a rilevanza regionale;
c) dai Comuni, su base comunale, mediante la stipulazione di convenzioni con soggetti pubblici e privati a rilevanza locale, ovvero riduzioni di tariffe dei servizi pubblici locali erogati direttamente o indirettamente.
4. I soggetti che attivano i benefici ai sensi del comma 3, ne danno comunicazione sui rispettivi siti internet istituzionali. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali agevola la diffusione delle informazioni sui benefici attivati a livello regionale e locale.
 
Art. 5
Modalita' di fruizione
dei benefici della Carta famiglia

1. I titolari della Carta possono ottenere i benefici previsti esibendo il tesserino unitamente a un documento di riconoscimento in corso di validita'.
2. La Carta puo' essere utilizzata esclusivamente per ottenere i benefici spettanti e non puo' essere ceduta a terzi.
 
Art. 6
Modalita' di rilascio del bollino
«Amico della famiglia» e «Sostenitore della famiglia»

1. I soggetti che aderiscono al programma mediante la stipula dei Protocolli d'intesa o delle convenzioni di cui all'art. 4, comma 3, possono valorizzare la loro partecipazione all'iniziativa a scopi promozionali e pubblicitari attraverso l'esibizione del bollino, associato al logo della Carta, con le seguenti diciture:
a) «Amico della famiglia», laddove siano concessi sconti o riduzioni o agevolazioni pari o superiori al cinque per cento rispetto al normale prezzo di listino o all'importo ordinario;
b) «Sostenitore della famiglia», laddove siano concessi sconti o riduzioni o agevolazioni pari o superiori al venti per cento rispetto al normale prezzo di listino o all'importo ordinario.
 
Art. 7
Sito internet

1. Sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sara' ospitata una specifica sezione informativa sulle modalita' di emissione della Carta, sulle agevolazioni cui da' diritto, sui soggetti aderenti all'iniziativa e sulle modalita' di rilascio del bollino di cui all'art. 6.
 
Art. 8
Disposizioni finali

1. Alle attivita' del presente decreto le amministrazioni pubbliche interessate provvedono nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali gia' previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto verra' trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 20 settembre 2017

Il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali
Poletti
Il Ministro
dell'economia e delle finanze
Padoan
Il Ministro
dello sviluppo economico
Calenda
Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2017 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 2223
 
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