Gazzetta n. 6 del 9 gennaio 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 18 ottobre 2017
Scioglimento di sette societa' cooperative aventi sede nelle Regioni Basilicata, Lazio, Marche, Piemonte, Puglia e Sardegna.


IL DIRETTORE GENERALE
per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo
e le gestioni commissariali

Visto l'art. 2545-septiesdecies del Codice civile;
Visto l'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400;
Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;
Visto altresi' il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 per cui, ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-septiesdecies del Codice civile, non si procede alla nomina del commissario liquidatore «laddove il totale dell'attivo patrimoniale, purche' composto solo da poste di natura mobiliare, dell'ultimo bilancio approvato dagli organi sociali risulti inferiore ad € 25.000,00»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013 «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;
Considerato che, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' resa necessaria in quanto i destinatari della comunicazione sono risultati irreperibili gia' in sede di revisione/ispezione e per gli stessi non e' stato possibile ricavare un indirizzo pec valido da utilizzare per la comunicazione di avvio del procedimento;
Considerato che, ai sensi dell'art. 7 e ss della legge 7 agosto 1990, n. 241, in data 16 marzo 2017, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 63, e' stato pubblicato l'avviso dell'avvio del procedimento per lo scioglimento per atto dell'autorita' senza nomina del commissario liquidatore di n. 7 societa' cooperative aventi sede nelle regioni: Basilicata, Lazio, Marche, Piemonte, Puglia e Sardegna, ai sensi delle norme sopra indicate;
Rilevato che nessuno dei soggetti di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha fatto pervenire memorie e altra documentazione in merito all'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore;
Considerato che dagli accertamenti effettuati, le cooperative di cui all'allegato elenco, si trovano nelle condizioni previste dalla sopra citata disposizione;

Decreta:

Art. 1

Sono sciolte, senza nomina del commissario liquidatore, le sette (7) societa' cooperative di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Avverso il presente provvedimento e' proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 18 ottobre 2017

Il direttore generale: Moleti
 
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