Gazzetta n. 8 del 11 gennaio 2018 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERA 10 gennaio 2018
Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita' di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale delle Regioni Lazio e Lombardia indette per il giorno 4 marzo 2018. (Delibera n. 2/18/CONS).


L'AUTORITA' PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione del consiglio del 9 gennaio 2018 e nella sua prosecuzione del 10 gennaio 2018;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica»;
Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali»;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;
Vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante «Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunita' nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici», di seguito Testo unico;
Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi»;
Vista la delibera n. 256/10/CSP, del 9 dicembre 2010, recante il «Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa»;
Vista la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante «Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni» e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante «Disposizioni concernenti l'elezione diretta del presidente della giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente «Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati» e successive modificazioni;
Vista la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante «Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante il Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali pubblicato nel supplemento ordinario n. 1520 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 23 giugno 1960, alle cui disposizioni rinvia, in quanto applicabili, l'art. 1, comma 6, della legge 17 febbraio 1968, n. 108;
Vista la legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante «Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale» e la legge 2 luglio 2004, n. 165, recante «Disposizioni di attuazione dell'art. 122, primo comma, della Costituzione»;
Visto l'art. 10, commi 1 e 2, lettera f), della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»;
Vista la legge 3 novembre 2017, n. 165, recante «Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2017, n. 209, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2017, con il quale sono stati convocati i comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nel giorno 4 marzo 2018;
Vista la legge statutaria n. 1 dell'11 novembre 2004, recante «Nuovo statuto della Regione Lazio», come modificata dalla legge statutaria n. 1 del 4 ottobre 2012, recante «Modifiche all'art. 2, comma 2, della legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo statuto della Regione Lazio)» e dalla legge statutaria n. 1 del 14 ottobre 2013, recante «Modifiche alla legge statuaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio)»;
Vista la legge regionale del Lazio n. 2 del 13 gennaio 2005, recante «Disposizioni in materia di elezione del presidente della regione e del consiglio regionale e in materia di ineleggibilita' e incompatibilita' dei componenti della giunta e del consiglio regionale», come modificata dalla legge regionale n. 1 del 19 aprile 2013;
Vista la legge regionale statutaria della Lombardia n. 1 del 30 agosto 2008, recante lo statuto d'autonomia della Lombardia;
Vista la legge regionale della Lombardia n. 17 del 31 ottobre 2012, recante «Norme per l'elezione del consiglio regionale e del presidente della regione»;
Visto il decreto del presidente della Regione Lazio del 5 gennaio 2018, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 3 del 9 gennaio 2018, con il quale sono stati indetti, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge regionale del Lazio n. 2/2005, i comizi per l'elezione del presidente e del consiglio regionale del Lazio nel giorno di domenica 4 marzo 2018;
Visto il decreto del Prefetto della Provincia di Milano del 5 gennaio 2018, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 2 del 9 gennaio 2018, con il quale sono stati indetti i comizi per l'elezione del presidente e del consiglio regionale della Lombardia nel giorno di domenica 4 marzo 2018;
Effettuate le consultazioni con la commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;
Udita la relazione del presidente;

Delibera:

Art. 1
Finalita' e ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonche' ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alla consultazione per le elezioni del presidente e del consiglio regionale delle Regioni Lazio e Lombardia, fissate per il giorno 4 marzo 2018, e si applicano nei confronti delle emittenti che esercitano l'attivita' di radiodiffusione televisiva e sonora privata e della stampa quotidiana e periodica nell'ambito territoriale interessato dalla consultazione.
2. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, della campagna elettorale di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.
3. Le disposizioni di cui al presente provvedimento non si applicano ai programmi e alle trasmissioni destinati ad essere trasmessi esclusivamente a livello nazionale o in ambiti territoriali nei quali non e' prevista alcuna consultazione elettorale di cui al precedente comma 1.
4. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento, resta fermo per le emittenti nazionali private l'obbligo del rispetto dei principi generali in materia di informazione e di tutela del pluralismo, come enunciati negli articoli 3 e 7 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, nella legge 22 febbraio 2000, n. 28 e nei relativi provvedimenti attuativi dell'Autorita'. In particolare, nei telegiornali e nei programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali attinenti alla consultazione oggetto del presente provvedimento, sono tenuti a garantire la piu' ampia ed equilibrata presenza ai diversi soggetti politici competitori.
5. Le disposizioni di cui al presente provvedimento cessano di avere efficacia alla mezzanotte dell'ultimo giorno di votazione relativo alle consultazioni di cui al comma 1.
 
Art. 2
Programmi di comunicazione politica

1. I programmi di comunicazione politica, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera c), del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che le emittenti televisive e radiofoniche locali intendono trasmettere nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la chiusura della campagna elettorale devono consentire una effettiva parita' di condizioni tra i soggetti politici competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione. In rapporto al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunita' tra gli aventi diritto puo' essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di trasmissioni purche' ciascuna di queste abbia analoghe opportunita' di ascolto.
2. La parita' di condizioni di cui al comma 1 deve essere garantita nei due distinti periodi in cui si articola la campagna elettorale tra i seguenti soggetti politici:
I) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature, nei confronti delle forze politiche che costituiscono da almeno un anno un autonomo gruppo o una componente del gruppo misto nel consiglio regionale da rinnovare.
Il tempo disponibile e' ripartito in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nel consiglio regionale o delle singole componenti del gruppo misto.
II) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale:
a) nei confronti delle liste regionali, ovvero dei gruppi di liste e delle coalizioni di liste collegate alla carica di presidente della giunta regionale;
b) nei confronti delle forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione del consiglio regionale.
Il tempo disponibile e' ripartito con criterio paritario fra tutti i soggetti concorrenti.
3. L'eventuale assenza di un soggetto politico non pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione e' fatta esplicita menzione delle predette assenze.
4. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7,00 e le ore 24,00 e dalle emittenti radiofoniche locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7,00 e le ore 1,00 del giorno successivo, in modo da garantire l'applicazione dei principi di equita' e di parita' di trattamento tra i soggetti politici nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione. I calendari delle predette trasmissioni sono comunicati almeno sette giorni prima, anche a mezzo posta elettronica certificata al Comitato regionale per le comunicazioni competente che ne informa l'Autorita'. Le eventuali variazioni dei predetti calendari sono tempestivamente comunicate al predetto organo, che ne informa l'Autorita'. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalita' che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.
5. E' possibile realizzare trasmissioni di comunicazione politica anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando, comunque, imparzialita' e pari opportunita' nel confronto tra i soggetti politici.
6. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese nei giorni in cui si svolgono le votazioni e nel giorno immediatamente precedente.
 
Art. 3
Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.
2. Per la trasmissione dei messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali osservano le seguenti modalita', stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, commi 3 e 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:
a) il numero complessivo dei messaggi e' ripartito secondo quanto previsto al precedente art. 2, comma 2, numero II; i messaggi sono trasmessi a parita' di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;
b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, ne' essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18,00-19,59; seconda fascia 12,00-14,59; terza fascia 21,00-23,59; quarta fascia 7,00-8,59;
d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
e) nessun soggetto politico puo' diffondere piu' di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;
f) ogni messaggio per tutta la sua durata reca la dicitura «messaggio elettorale gratuito» con l'indicazione del soggetto politico committente. Per le emittenti radiofoniche, il messaggio deve essere preceduto e seguito da un annuncio in audio del medesimo tenore.
 
Art. 4
Comunicazioni delle emittenti locali e dei soggetti politici relative
ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le emittenti radiofoniche e televisive locali che trasmettono messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:
a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente locale informa i soggetti politici che presso la sua sede, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, e' depositato un documento, che puo' essere reso disponibile anche sul sito web dell'emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/1/ER resi disponibili sul sito web dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it
b) inviano, anche a mezzo posta elettronica certificata, al competente Comitato regionale per le comunicazioni, che ne informa l'Autorita', il documento di cui alla lettera a), nonche', possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione apportata successivamente al documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/2/ER resi disponibili sul predetto sito web dell'Autorita'.
2. Fino al giorno di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere i suddetti messaggi autogestiti comunicano, anche a mezzo posta elettronica certificata, alle emittenti di cui al comma 1 e al Comitato regionale per le comunicazioni competente, che ne informa l'Autorita', le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi, nonche' dichiarando di presentare candidature nei territori interessati dalle consultazioni e nei quali la suddetta emittente e' autorizzata a trasmettere. A tale fine, possono anche essere utilizzati i modelli MAG/3/ER resi disponibili sul sito web dell'Autorita'.
 
Art. 5
Rimborso dei messaggi politici autogestiti
a titolo gratuito

1. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito e' riconosciuto un rimborso da parte della Stato nei limiti e secondo le modalita' previste dall'art. 4, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28. Il Comitato regionale per le comunicazioni competente provvede a porre in essere tutte le attivita', anche istruttorie, finalizzate al rimborso nel rispetto dei criteri fissati dal citato comma 5, informandone l'Autorita'.
2. Il rimborso di cui al comma precedente e' erogato per gli spazi effettivamente utilizzati e congiuntamente attestati dalla emittente radiofonica e televisiva locale e dal soggetto politico.
3. A tal fine, le emittenti radiotelevisive e radiofoniche locali che hanno trasmesso messaggi autogestiti a titolo gratuito inviano al Comitato regionale per le comunicazioni competente la documentazione relativa agli spazi effettivamente utilizzati e attestante, ai sensi di legge, la persona del rappresentante elettorale e del rappresentante legale dell'emittente, potendo utilizzare anche il modello MAG3/ER, di cui al precedente art. 4, secondo comma.
 
Art. 6
Sorteggi e collocazione dei messaggi politici autogestiti
a titolo gratuito

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede del Comitato regionale per le comunicazioni nella cui area di competenza ha sede o domicilio eletto l'emittente che trasmettera' i messaggi, alla presenza di un funzionario dello stesso. Il Comitato procede sollecitamente al sorteggio nei giorni immediatamente successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature.
2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata, sempre alla presenza di un funzionario del Comitato di cui al comma 1, secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parita' di presenze all'interno delle singole fasce.
 
Art. 7
Messaggi politici autogestiti a pagamento

1. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente provvedimento e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera d), del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004.
2. Per l'accesso agli spazi relativi ai messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali devono assicurare condizioni economiche uniformi a tutti i soggetti politici.
3. Per tutto il periodo di cui al comma 1, le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono diffondere i messaggi politici autogestiti a pagamento sono tenute a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi mediante un avviso da trasmettere, almeno una volta al giorno, nella fascia oraria di maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi.
4. Nell'avviso di cui al comma 3 le emittenti radiofoniche e televisive locali informano i soggetti politici che presso la propria sede, della quale viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e di fax, e' depositato un documento, consultabile su richiesta da chiunque ne abbia interesse, concernente:
a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con l'indicazione del termine ultimo entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;
b) le modalita' di prenotazione degli spazi;
c) le tariffe per l'accesso a tali spazi quali autonomamente determinate da ogni singola emittente radiofonica e televisiva locale;
d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi.
5. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale deve tenere conto delle prenotazioni degli spazi da parte dei soggetti politici in base alla loro progressione temporale.
6. Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per i messaggi di cui al comma 1 devono essere riconosciute le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati.
7. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale e' tenuta a praticare, per i messaggi di cui al comma 1, una tariffa massima non superiore al 70% del listino di pubblicita' tabellare. I soggetti politici interessati possono richiedere di verificare in modo documentale i listini tabellari in relazione ai quali sono state determinate le condizioni praticate per l'accesso agli spazi per i messaggi di cui al comma 1.
8. Nel caso di diffusione di spazi per i messaggi di cui al comma 1 differenziati per diverse aree territoriali dovranno essere indicate anche le tariffe praticate per ogni area territoriale.
9. La prima messa in onda dell'avviso di cui ai commi 3 e 4 costituisce condizione essenziale per la diffusione dei messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale.
10. Per le emittenti radiofoniche locali i messaggi di cui al comma 1 devono essere preceduti e seguiti da un annuncio in audio del seguente contenuto: «Messaggio elettorale a pagamento», con l'indicazione del soggetto politico committente.
11. Per le emittenti televisive locali i messaggi di cui al comma 1 devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente dicitura: «Messaggio elettorale a pagamento», con l'indicazione del soggetto politico committente.
12. Le emittenti radiofoniche e televisive locali non possono stipulare contratti per la cessione di spazi relativi ai messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale in favore di singoli candidati per importi superiori al 75% di quelli previsti dalla normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato.
 
Art. 8
Trasmissioni in contemporanea

1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali che effettuano trasmissioni in contemporanea con una copertura complessiva coincidente con quella legislativamente prevista per un'emittente nazionale sono disciplinate dal Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e dal Capo I del Titolo II del presente provvedimento esclusivamente per le ore di trasmissione non in contemporanea.
 
Art. 9
Programmi di informazione trasmessi
sulle emittenti locali

1. Nei programmi di informazione, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera b), del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parita' di trattamento, l'obiettivita', la correttezza, la completezza, la lealta', l'imparzialita', l'equita' e la pluralita' dei punti di vista. A tal fine, quando vengono trattate questioni relative alla consultazione elettorale, deve essere assicurato l'equilibrio tra i soggetti politici secondo quanto previsto dall'art. 11-quater della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dal Codice di autoregolamentazione.
2. Resta comunque salva per l'emittente la liberta' di commento e di critica, che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone. Le emittenti locali a carattere comunitario di cui all'art. 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223 e all'art. 1, comma 1, lettera f), della deliberazione 1° dicembre 1998, n. 78, dell'Autorita', come definite all'art. 2, comma 1, lettera aa), n. 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, possono esprimere i principi di cui sono portatrici, tra quelli indicati da dette norme.
3. In qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, e' vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto.
 
Art. 10
Circuiti di emittenti radiotelevisive locali

1. Ai fini del presente provvedimento, le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali comunque denominati sono considerate come trasmissioni in ambito nazionale. Analogamente si considerano le emittenti autorizzate alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi dell'art. 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.
2. Ai fini del presente provvedimento, il circuito nazionale si determina con riferimento all'art. 2, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
3. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali dal presente provvedimento.
4. Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell'ambito delle trasmissioni in contemporanea.
 
Art. 11
Conservazione delle registrazioni

1. Le emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare le registrazioni della totalita' dei programmi trasmessi nel periodo della campagna elettorale per i tre mesi successivi alla conclusione della stessa e, comunque, a conservare, sino alla conclusione dell'eventuale procedimento, le registrazioni dei programmi in relazione ai quali sia stata notificata contestazione di violazione di disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonche' di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e del presente provvedimento.
 
Art. 12

Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici
elettorali su quotidiani e periodici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, gli editori di quotidiani e periodici a diffusione locale che intendano diffondere a qualsiasi titolo fino a tutto il penultimo giorno prima delle elezioni nelle forme ammesse dall'art. 7, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici elettorali sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione di messaggi politici elettorali. Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione al pubblico. Ove in ragione della periodicita' della testata non sia stato possibile pubblicare sulla stessa nel termine predetto il comunicato preventivo, la diffusione dei messaggi non potra' avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.
2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione, sia per modalita' grafiche, e deve precisare le condizioni generali dell'accesso, nonche' l'indirizzo ed il numero di telefono della redazione della testata presso cui e' depositato un documento analitico, consultabile su richiesta, concernente:
a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;
b) le tariffe per l'accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata, nonche' le eventuali condizioni di gratuita';
c) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi medesimi, in particolare la definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.
3. Devono essere riconosciute ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi politici elettorali le condizioni di migliore favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.
4. Ogni editore e' tenuto a fare verificare in modo documentale, su richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate per l'accesso agli spazi in questione, nonche' i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.
5. La pubblicazione del comunicato preventivo di cui al comma 1 costituisce condizione per la diffusione dei messaggi politici elettorali durante la consultazione elettorale. In caso di mancato rispetto del termine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione dei messaggi puo' avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.
 
Art. 13
Pubblicazione di messaggi politici elettorali
su quotidiani e periodici

1. I messaggi politici elettorali di cui all'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, devono essere riconoscibili, anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, secondo modalita' uniformi per ciascuna testata, e devono recare la dicitura «messaggio elettorale» con l'indicazione del soggetto politico committente.
2. Ai sensi dell'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono ammessi, come forme di messaggi politici elettorali, comunicati che consistano in annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi, pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, manifesti di presentazione dei gruppi di candidati e/o dei candidati, pubblicazioni di confronto tra piu' candidati.
 
Art. 14
Organi ufficiali di stampa dei partiti

1. Le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici e sull'accesso in condizioni di parita' ai relativi spazi non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe elettorali di coalizioni, liste, gruppi di candidati e candidati.
2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale ai sensi dell'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che rechi indicazione in tale senso nella testata, ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico.
3. I partiti, i movimenti politici, le coalizioni e le liste sono tenuti a fornire con tempestivita' all'Autorita' ogni indicazione necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici, nonche' le stampe elettorali di coalizioni, liste, gruppi di candidati e candidati.
 
Art. 15
Sondaggi politici ed elettorali

1. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera, fermo restando quanto previsto dagli articoli 8 e 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ai sondaggi politici ed elettorali si applicano gli articoli da 6 a 12 del Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione di sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa di cui alla delibera n. 256/10/CSP, del 9 dicembre 2010.
2. In particolare, nei quindici giorni precedenti la data del voto, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e' vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori. Tale divieto si estende anche alle manifestazioni di opinione che, per le modalita' di realizzazione e diffusione, possono comunque influenzare l'elettorato.
 
Art. 16
Compiti dei Comitati regionale per le comunicazioni

1. I Comitati regionali per le comunicazioni assolvono, nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, oltre a quelli previsti nel Capo I del Titolo II del presente provvedimento, i seguenti compiti:
a) vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione della legislazione vigente, del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e del presente provvedimento da parte delle emittenti locali, nonche' delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;
b) accertamento delle eventuali violazioni, ivi comprese quelle relative all'art. 9 della legge n. 28 del 2000 in materia di comunicazione istituzionale e obblighi di informazione, trasmissione dei relativi atti e degli eventuali supporti e formulazione, a conclusione dell'istruttoria sommaria, comprensiva del contraddittorio, delle conseguenti proposte all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza, nel rispetto dei termini procedimentali di cui all'art. 10 della citata legge n. 28 del 2000.
 
Art. 17
Procedimenti sanzionatori

1. Le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonche' di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e di quelle dettate con il presente provvedimento sono perseguite d'ufficio dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, al fine dell'adozione dei provvedimenti previsti dagli articoli 10 e 11-quinquies della legge n. 28/2000. Ciascun soggetto politico interessato puo' comunque denunciare tali violazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto.
2. Il Consiglio nazionale degli utenti presso l'Autorita' puo' denunciare, secondo quanto previsto dall'art. 11-quinquies, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, comportamenti in violazione delle disposizioni di cui al Capo II della medesima legge, di quelle contenute nel Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonche' di quelle recate dal presente provvedimento.
3. La denuncia delle violazioni deve essere inviata, anche a mezzo fax, all'Autorita', all'emittente privata o all'editore presso cui e' avvenuta la violazione, al Comitato regionale per le comunicazioni competente, al Gruppo della Guardia di finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell'emittente o dell'editore. Il predetto Gruppo della Guardia di finanza provvede al ritiro delle registrazioni interessate dalla comunicazione dell'Autorita' o dalla denuncia entro le successive dodici ore.
4. La denuncia indirizzata all'Autorita' e' procedibile solo se sottoscritta in maniera leggibile e se accompagnata dalla documentazione comprovante l'avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari indicati dal comma 3.
5. La denuncia contiene, a pena di inammissibilita', l'indicazione dell'emittente e della trasmissione, ovvero dell'editore e del giornale o periodico, cui sono riferibili le presunte violazioni segnalate, completa, rispettivamente, di data e orario della trasmissione, ovvero di data ed edizione, nonche' di una motivata argomentazione.
6. Qualora la denuncia non contenga gli elementi previsti dai precedenti commi 4 e 5, l'Autorita', nell'esercizio dei suoi poteri d'ufficio, puo' comunque avviare l'istruttoria qualora sulla base di un esame sommario della documentazione ricevuta sembri ricorrere una possibile violazione. L'Autorita' esamina in ogni caso con priorita' le denunce immediatamente procedibili.
7. L'Autorita' provvede direttamente alle istruttorie sommarie di cui al comma 1 riguardanti emittenti radiofoniche e televisive nazionali ed editori di giornali e periodici a diffusione nazionale, mediante le proprie strutture, che possono avvalersi, a tale fine, del Nucleo speciale della Guardia di finanza istituito presso l'Autorita' stessa. L'Autorita' adotta i propri provvedimenti entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione o alla denuncia, fatta salva l'ipotesi dell'adeguamento spontaneo agli obblighi di legge da parte delle emittenti televisive e degli editori, con contestuale informativa all'Autorita'.
8. I procedimenti riguardanti le emittenti radiofoniche e televisive locali sono istruiti dal Comitato regionale per le comunicazioni competente che formula le relative proposte all'Autorita' secondo quanto previsto al comma 10.
9. Il Gruppo della Guardia di finanza competente per territorio, ricevuta la denuncia della violazione delle disposizioni di cui al comma 1 da parte di emittenti radiotelevisive locali provvede entro le dodici ore successive all'acquisizione delle registrazioni e alla trasmissione delle stesse agli uffici del Comitato di cui al comma 8, dandone immediato avviso, anche a mezzo fax, all'Autorita'.
10. Il Comitato di cui al comma 8 procede ad una istruttoria sommaria e instaura il contraddittorio con gli interessati: a tal fine contesta i fatti, anche a mezzo fax, sente gli interessati ed acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello stesso termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche in via compositiva, agli obblighi di legge, lo stesso Comitato trasmette atti e supporti acquisiti, ivi incluso uno specifico verbale di accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con il competente Gruppo della Guardia di finanza, all'Autorita' che provvede, in deroga ai termini e alle modalita' procedimentali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione, decorrenti dal ricevimento degli stessi atti e supporti da parte della Direzione contenuti audiovisivi - Ufficio pluralismo interno e servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale dell'Autorita' medesima.
11. In ogni caso, il Comitato di cui al comma 8 segnala tempestivamente all'Autorita' le attivita' svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente normativa.
12. Gli Ispettorati territoriali del Ministero dello sviluppo economico collaborano, a richiesta, con il Comitato regionale per le comunicazioni.
13. Le emittenti radiofoniche e televisive private e gli editori di stampa sono tenuti al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento, adeguando la propria attivita' di programmazione e pubblicazione, nonche' i conseguenti comportamenti.
14. L'Autorita' verifica l'ottemperanza ai propri provvedimenti ai fini previsti dall'art. 1, commi 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e dall'art. 11-quinquies, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28. Accerta, altresi', l'attuazione delle disposizioni emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi anche per le finalita' di cui all'art. 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
15. Nell'ipotesi in cui il provvedimento dell'Autorita' contenga una misura ripristinatoria della parita' di accesso ai mezzi di informazione, come individuata dall'art. 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le emittenti radiofoniche e televisive o gli editori di stampa quotidiana o periodica sono tenuti ad adempiere nella prima trasmissione o pubblicazione utile e, comunque, nel termine indicato nel provvedimento medesimo, decorrente dalla notifica dello stesso.
16. Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in applicazione delle disposizioni di attuazione dettate con il presente provvedimento non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689.
17. Nell'ipotesi di accertamento delle violazioni delle disposizioni recate dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, da parte di imprese che agiscono nei settori del sistema integrato delle comunicazioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e che fanno capo ai titolari di cariche di Governo o ai soggetti di cui all'art. 7, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, ovvero sono sottoposte al controllo dei medesimi, l'Autorita' procede all'esercizio della competenza attribuitale dalla legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di risoluzione dei conflitti di interesse.
 
Art. 18
Turni elettorali nell'anno 2018

1. Il presente provvedimento trova applicazione anche per le elezioni regionali che si svolgeranno nel corso dell'anno 2018.
La presente delibera entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e resa disponibile nel sito web dell'Autorita' all'indirizzo www.agcom.it
Roma, 10 gennaio 2018

Il presidente: Cardani
Il segretario generale: Capecchi
 
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