Gazzetta n. 10 del 13 gennaio 2018 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2017, n. 218
Recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonche' adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2015/2366/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE;
Vista la direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE;
Vista la direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attivita' degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE;
Vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attivita' degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE;
Vista la direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE;
Visto il regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorita' europea di vigilanza (Autorita' bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione;
Visto il regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta;
Visto il regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009;
Visto il regolamento (UE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunita' e che abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, di attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135, di attuazione dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunita';
Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2015 e, in particolare, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 11 e 12;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016), ed in particolare l'articolo 1, comma 900;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, ed in particolare l'articolo 15;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 e, in particolare, l'articolo 31 concernente procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 settembre 2017;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dello sviluppo economico;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB)
1. All'articolo 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le lettere g-bis) e g-ter) sono sostituite dalle seguenti:
« g-bis) "Stato di origine" indica lo Stato comunitario in cui la banca, l'IMEL o l'IP e' stato autorizzato all'esercizio dell'attivita';
g-ter) "Stato ospitante" indica lo Stato comunitario nel quale la banca, l'IMEL o l'IP ha una succursale o presta servizi; »;
b) al comma 2:
1) alla lettera e) e' sostituita dalla seguente:
« e) "succursale": una sede che costituisce una parte, sprovvista di personalita' giuridica, di una banca, un istituto di moneta elettronica o un istituto di pagamento, e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attivita' a cui la banca o l'istituto e' stato autorizzato; »;
2) alla lettera f), numero 4 le parole « come definiti dagli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 » sono soppresse;
3) alla lettera h-sexies), le parole « di cui alla lettera f), n. 4) » sono soppresse;
4) dopo la lettera h-septies) e' inserita la seguente:
« h-septies.1) "servizi di pagamento": le seguenti attivita':
1) servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonche' tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;
2) servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonche' tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;
3) esecuzione di operazioni di pagamento, incluso il trasferimento di fondi su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell'utilizzatore o presso un altro prestatore di servizi di pagamento:
3.1) esecuzione di addebiti diretti, inclusi gli addebiti diretti una tantum;
3.2) esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
3.3) esecuzione di bonifici, inclusi gli ordini permanenti;
4) esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utilizzatore di servizi di pagamento:
4.1) esecuzione di addebiti diretti, inclusi gli addebiti diretti una tantum;
4.2) esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
4.3) esecuzione di bonifici, inclusi gli ordini permanenti;
5) emissione di strumenti di pagamento e/o convenzionamento di operazioni di pagamento;
6) rimessa di denaro;
7) servizi di disposizione di ordini di pagamento;
8) servizi di informazione sui conti; »;
5) la lettera h-octies) e' abrogata;
6) dopo la lettera h-novies), e' inserita la seguente: « i) "punto di contatto centrale": il soggetto o la struttura designato dalle banche, dagli istituti di moneta elettronica o dagli istituti di pagamento comunitari che operano sul territorio della Repubblica in regime di diritto di stabilimento, senza succursale, tramite gli agenti di cui all'articolo 128-quater; »;
c) dopo il comma 3-ter, e' inserito il seguente:
« 3-quater. Se non diversamente disposto, ai fini della disciplina dei servizi di pagamento, nel presente decreto si applicano le definizioni del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11. ».
2. Dopo l'articolo 114-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' inserito il seguente:
«Art. 114-bis.1 (Distribuzione della moneta elettronica). - 1. Le banche e gli istituti di moneta elettronica possono avvalersi di soggetti convenzionati che agiscano in loro nome per la distribuzione e il rimborso della moneta elettronica.
2. Le banche aventi sede legale in uno Stato terzo possono avvalersi di soggetti convenzionati per la distribuzione e il rimborso della moneta elettronica in Italia, a condizione che stabiliscano una succursale, autorizzata dalla Banca d'Italia secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 4. ».
3. All'articolo 114-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole « e le relative succursali nonche' le succursali in Italia degli istituti di moneta elettronica con sede legale in uno Stato comunitario o terzo. » sono sostituite con le seguenti: « ; sono altresi' iscritte le succursali di istituti di moneta elettronica italiani stabilite in uno Stato membro diverso dall'Italia. »;
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
« 1-bis. La Banca d'Italia comunica senza indugio all'ABE le informazioni iscritte nell'albo e ogni relativa modifica, nonche', in caso di revoca dell'autorizzazione o dell'esenzione concessa ai sensi dell'articolo 114-quinquies.4, le ragioni che la hanno determinata. »;
c) al comma 2, le parole: «; per la distribuzione e il rimborso della moneta elettronica possono avvalersi di persone fisiche o giuridiche che agiscano in loro nome » sono soppresse.
4. All'articolo 114-quinquies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), dopo le parole « della Repubblica » sono inserite le seguenti:
« ove e' svolta almeno una parte dell'attivita' soggetta ad autorizzazione»;
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
« 1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, agli istituti di moneta elettronica che intendono prestare il servizio di disposizione di ordini di pagamento si applica l'articolo 114-novies, comma 1-bis. »;
c) al comma 6, lettera a) la parola «uno» e' sostituita da «un altro»;
d) al comma 7, le parole « , che intendono operare in Italia, » sono soppresse e la parola «appartenenza» e' sostituita da «origine»;
e) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
« 8. Gli istituti di moneta elettronica con sede legale in uno Stato terzo possono operare nel territorio della Repubblica a condizione che stabiliscano una succursale in Italia autorizzata dalla Banca d'Italia ai sensi del presente articolo in presenza di condizioni corrispondenti a quelle del comma 1, lettere c), d), e) ed f). L'autorizzazione e' rilasciata, sentito il Ministero degli affari esteri, tenendo anche conto della condizione di reciprocita'. ».
5. All'articolo 114-quinquies.2 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
«4. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni presso gli istituti di moneta elettronica, i loro agenti o i soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti e richiedere a essi l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. La Banca d'Italia notifica all'autorita' competente dello Stato ospitante l'intenzione di effettuare ispezioni su succursali, agenti o soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti di istituti di moneta elettronica italiani operanti nel territorio di quest'ultimo ovvero richiede alle autorita' competenti del medesimo Stato di effettuare tali accertamenti.
5. Le autorita' competenti dello Stato di origine, dopo aver informato la Banca d'Italia, possono ispezionare, anche tramite persone da esse incaricate, succursali, agenti o soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti di istituti di moneta elettronica comunitari che operano nel territorio della Repubblica. Se le autorita' competenti dello Stato di origine lo richiedono, la Banca d'Italia puo' procedere direttamente agli accertamenti. ».
b) il comma 6-bis e' sostituito dal seguente:
« 6-bis. Quando risulta la violazione, da parte di istituti di moneta elettronica comunitari che operano nel territorio della Repubblica, degli obblighi derivanti dalle disposizioni del presente Titolo, del Titolo VI e del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la Banca d'Italia ne da' comunicazione all'autorita' dello Stato di origine affinche' quest'ultima adotti i provvedimenti necessari a porre termine alle irregolarita'. »;
c) il comma 6-ter e' sostituito dal seguente:
« 6-ter. Quando mancano o risultano inadeguati i provvedimenti dell'autorita' dello Stato di origine, quando le irregolarita' commesse possono pregiudicare interessi generali ovvero nei casi di urgenza per la tutela delle ragioni degli utenti, dei risparmiatori e degli altri soggetti ai quali sono prestati i servizi, la Banca d'Italia puo' adottare in via provvisoria le misure necessarie, comprese l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni e la chiusura della succursale, dandone comunicazione all'autorita' dello Stato di origine. »;
6. All'articolo 114-septies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
« 1. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo, consultabile pubblicamente, accessibile sul sito internet ed aggiornato periodicamente, gli istituti di pagamento autorizzati in Italia, con indicazione della tipologia di servizi che sono autorizzati a prestare e i relativi agenti; sono iscritte altresi' le succursali di istituti di pagamento italiani stabilite in uno Stato comunitario diverso dall'Italia. Per i prestatori dei servizi di disposizione di ordini di pagamento, l'albo riporta anche i dati identificativi della polizza assicurativa o della analoga garanzia di cui al comma 1-bis dell'articolo 114-novies. »;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
« 1-bis. La Banca d'Italia comunica senza indugio all'ABE le informazioni iscritte nell'albo e ogni relativa modifica, nonche', in caso di revoca dell'autorizzazione o dell'esenzione concessa ai sensi dell'articolo 114-sexiesdecies, le ragioni che le hanno determinate. »;
c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
« 2-bis. I soggetti che prestano esclusivamente il servizio di informazione sui conti sono iscritti in una sezione speciale dell'albo di cui al comma 1, se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 114-novies, comma 1, lettere a), b), d), e-bis) e f) e se hanno stipulato una polizza di assicurazione della responsabilita' civile o analoga garanzia per i danni arrecati al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto o all'utente dei servizi di pagamento. I dati identificativi della polizza assicurativa o della analoga garanzia di cui al presente comma sono altresi' pubblicati nell'albo di cui al comma 1. »;
2-ter. Le informazioni rese ai sensi dell'articolo 2, comma 4-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono pubblicate in un'appendice dell'albo previsto al comma 1, secondo le modalita' stabilite dalla Banca d'Italia. ».
7. All'articolo 114-novies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), dopo le parole « della Repubblica » sono inserite le seguenti: « ove e' svolta almeno una parte dell'attivita' avente a oggetto servizi di pagamento »;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
« 1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la Banca d'Italia autorizza gli istituti di pagamento alla prestazione del servizio di disposizione di ordini di pagamento a condizione che abbiano stipulato una polizza di assicurazione della responsabilita' civile o analoga forma di garanzia per i danni arrecati nell'esercizio dell'attivita' derivanti da condotte proprie o di terzi. »;
c) al comma 3, dopo le parole « la procedura di autorizzazione » sono inserite le seguenti: « i criteri di valutazione delle condizioni del comma 1, ».
8. All'articolo 114-decies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, la parola «appartenenza» e' sostituita da «origine»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
« 3. Gli istituti di pagamento italiani possono prestare i servizi di pagamento in un altro Stato comunitario senza stabilirvi succursali, nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'Italia. »;
c) al comma 4, la parola «appartenenza» e' sostituita da «origine»;
d) al comma 4-bis, il riferimento al comma 1 e' sostituito da quello al comma 2;
9. All'articolo 114-undecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole « 114-quinquies.2, commi 6-bis e 6-ter » sono soppresse;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
« 2-bis. Agli istituti di pagamento si applica l'articolo 114-quinquies.2, commi 6-bis e 6-ter ».
10. All'articolo 114-duodecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: « 1-bis. Gli istituti di pagamento che prestano i servizi di pagamento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), numeri da 1 a 6, tutelano tutti i fondi ricevuti dagli utenti di servizi di pagamento, ivi inclusi quelli registrati in conti di pagamento di cui al comma 1 e tramite un altro prestatore di servizi di pagamento per l'esecuzione di operazioni di pagamento, secondo quanto previsto al comma 2. »;
b) al comma 2, quarto periodo, le parole: « registrate nei conti di pagamento » sono sostituite dalle seguenti: « ricevute dagli utenti di servizi di pagamento ».
11. All'articolo 114-quaterdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
«4. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni presso gli istituti di pagamento, i loro agenti o i soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti e richiedere a essi l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. La Banca d'Italia notifica all'autorita' competente dello Stato ospitante l'intenzione di effettuare ispezioni su succursali, agenti o soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti di istituti di pagamento italiani operanti nel territorio di quest'ultimo ovvero richiede alle autorita' competenti del medesimo Stato di effettuare tali accertamenti.
5. Le autorita' competenti dello Stato di origine, dopo aver informato la Banca d'Italia, possono ispezionare, anche tramite persone da esse incaricate, succursali, agenti o soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti di istituti di pagamento comunitari che operano nel territorio della Repubblica. Se le autorita' competenti dello Stato di origine lo richiedono, la Banca d'Italia puo' procedere direttamente agli accertamenti. ».
12. All'articolo 114-sexiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, all'alinea dopo le parole « dall'applicazione » sono inserite le seguenti:
« , in tutto o in parte, »;
b) al comma 2, le parole « lettera f) » sono sostituite dalle seguenti: « lettera h-septies.1), numeri da 1) a 6) ».
13. Dopo l'articolo 114-sexiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono inseriti i seguenti:
« Art. 114-septiesdecies (Prestatori del servizio di informazione sui conti). - 1. Ai soggetti che prestano unicamente il servizio di informazione sui conti non si applicano gli articoli 114-octies, 114-novies, commi 4 e 5, 114-undecies, commi 1 e 1-ter, 114-duodecies, 114-terdecies, 114-sexiesdecies; si applicano gli articoli 126-bis, comma 4, 126-quater, comma 1, lettera a), 128, 128-bis, 128-ter.
Art. 114-octiesdecies (Apertura e mantenimento di conti di pagamento presso una banca). - 1. Le banche assicurano agli istituti di pagamento l'apertura e il mantenimento di conti di pagamento che consentono a questi ultimi di fornire servizi di pagamento in modo agevole, efficiente e non discriminatorio. Le banche possono negare o revocare l'apertura di conti di pagamento in caso di contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza individuati ai sensi dell'articolo 126 o qualora ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
2. Le banche notificano immediatamente alla Banca d'Italia il rifiuto dell'apertura di un conto di pagamento o la sua revoca. La notifica contiene tutte le necessarie e adeguate motivazioni relative alla chiusura o revoca del conto di pagamento. La Banca d'Italia individua, con proprio provvedimento, le modalita' della notifica. ».
14. All'articolo 126-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Resta fermo in ogni caso quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2015/751.».
15. L'articolo 126-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' abrogato.
16. All'articolo 126-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), dopo le parole « operazioni di pagamento » sono inserite le seguenti: « , ivi incluse le operazioni di pagamento disposte tramite un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento»;
b) il comma 3 e' abrogato.
17. All'articolo 126-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola « prevista » e' sostituita dalle seguenti: « indicata nella proposta »;
b) al comma 2, primo periodo, la parola « prevista » e' sostituita dalle seguenti: « indicata nella proposta »;
c) al comma 4, le parole « una forma neutra tale » sono sostituite dalla seguente: « modo »;
d) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
« 4-bis. Se il cliente e' un consumatore, il contratto quadro o le condizioni e informazioni a esso relative fornite all'utilizzatore ai sensi dell'articolo 126-quater, comma 1, lettera a), possono essere modificate se sussiste un giustificato motivo. »;
e) il comma 5 e' abrogato.
18. All'articolo 126-octies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole « ovvero presso » sono inserite le seguenti: « uno sportello automatico o presso »;
b) al comma 2, primo periodo, la parola « gli » e' soppressa;
c) al comma 2, primo periodo, dopo la parola « comunica » sono inserite le seguenti: « al pagatore ».
19. All'articolo 127-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
« 1. Non possono essere addebitate al cliente spese, comunque denominate, inerenti alle informazioni e alle comunicazioni previste ai sensi di legge se trasmesse al cliente con strumenti di comunicazione telematica o allo stesso fornite su supporto durevole diverso da quello cartaceo. Per le informazioni e le comunicazioni previste ai sensi di legge relative a servizi di pagamento non possono essere addebitate al cliente spese, comunque denominate, qualunque sia lo strumento di comunicazione o il tipo di supporto utilizzato. Le informazioni precontrattuali e le comunicazioni previste ai sensi dell'articolo 118 sono sempre gratuite qualunque sia lo strumento di comunicazione o il tipo di supporto utilizzato. »;
b) al comma 2, le parole « alla banca o all'intermediario finanziario » sono soppresse;
c) al comma 3, la parola « adeguate » e' sostituita dalla seguente: « ragionevoli » e dopo le parole « dall'intermediario finanziario » sono inserite le seguenti: « o dal prestatore di servizi di pagamento»;
d) al comma 5, le parole « dall'articolo 126-ter e » sono soppresse.
20. All'articolo 128 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole « gli intermediari finanziari» sono inserite le seguenti: «Resta fermo quanto previsto dagli articoli 114-quinquies.2, commi 6-bis, 6-ter e 6-quater, e 114-undecies, comma 2-bis»;
b) il comma 2 e' abrogato.
21. All'articolo 128-decies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
« 2-bis. Le banche, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica comunitari che prestano, in regime di diritto di stabilimento senza succursale, servizi di pagamento nel territorio della Repubblica per il tramite degli agenti di cui all'articolo 128-quater, designano in Italia un punto di contatto centrale nei casi e per l'esercizio delle funzioni previsti dalle norme tecniche di regolamentazione emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 7, della direttiva 2366/2015/UE, secondo le disposizioni dettate dalla Banca d'Italia. Restano ferme le disposizioni dettate per finalita' di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo dall'articolo 43, commi 3 e 4 e dall'articolo 45 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni»;
22. All'articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'alinea del comma 1 e' sostituito dal seguente:
« 1. Nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari, delle rispettive capogruppo e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti, nonche' di quelli incaricati della revisione legale dei conti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato e, nei confronti degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti, nonche' di quelli incaricati della revisione legale dei conti, fino al massimale di euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro 5 milioni e il fatturato e' disponibile e determinabile, per le seguenti violazioni: »;
b) al comma 1, lettera a), dopo le parole « 114-quaterdecies » sono inserite le seguenti: « 114-octiesdecies »;
c) al comma 1, lettera c), dopo le parole « 128-decies, comma 2 » sono inserite le seguenti: « e comma 2-bis ».

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La direttiva 2015/2366/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di
pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive
2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE)
n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE e'
pubblicata nella G.U.U.E. 23 dicembre 2015, n. L 337.
- La direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la
commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai
consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del
Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE e' pubblicata
nella G.U.C.E. 9 ottobre 2002, n. L 271. Entrata in vigore
il 9 ottobre 2002.
- La direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio,
l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attivita' degli
istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive
2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva
2000/46/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 10 ottobre 2009, n.
L 267.
- La direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attivita'
degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli
enti creditizi e sulle imprese di investimento, che
modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive
2006/48/CE e 2006/49/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 27
giugno 2013, n. L 176.
- La direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di
pagamento nel mercato interno, recante modifica delle
direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che
abroga la direttiva 97/5/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 5
dicembre 2007, n. L 319.
- Il regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che
istituisce l'Autorita' europea di vigilanza (Autorita'
bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e
abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione e'
pubblicato nella G.U.U.E. 15 dicembre 2010, n. L 331.
- Il regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle
commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento
basate su carta e' pubblicato nella G.U.U.E. 19 maggio
2015, n. L 123.
- Il regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce
i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli
addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE)
n. 924/2009 e' pubblicato nella G.U.U.E. 30 marzo 2012, n.
L 94.
- Il regolamento (UE) n. 924/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo ai
pagamenti transfrontalieri nella Comunita' e che abroga il
regolamento (CE) n. 2560/2001 e' pubblicato nella G.U.U.E.
9 ottobre 2009, n. L 266
- Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11
(attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi
di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle
direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e
che abroga la direttiva 97/5/CE) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 2010, n. 36, S.O.
- Il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135
(Attuazione dell'art. 11 del regolamento (UE) n. 260/2012
del 14 marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e
commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e
disposizioni sanzionatorie per le violazioni del
regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti
transfrontalieri nella Comunita') e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 31 agosto 2015, n. 201.
- Il testo degli articoli 11 e 12 della legge 12 agosto
2016, n. 170 (Delega al Governo per il recepimento delle
direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione
europea - Legge di delegazione europea 2015) pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre 2016, n. 204, cosi'
recita:
«Art. 11 (Delega al Governo per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29
aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle
operazioni di pagamento basate su carta). - 1. Il Governo
e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
della giustizia e dello sviluppo economico, con le
procedure di cui all'art. 31 della legge 24 dicembre 2012,
n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari, un decreto legislativo recante le norme
occorrenti all'adeguamento del quadro normativo vigente a
seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE)
751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29
aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle
operazioni di pagamento basate su carta.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del
presente art. il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai
principi e criteri direttivi generali di cui all'art. 32
della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti
principi e criteri direttivi specifici:
a) prevedere, in conformita' alle definizioni, alla
disciplina e alle finalita' del regolamento (UE) 751/2015,
le occorrenti modificazioni e abrogazioni della normativa
vigente, anche di derivazione europea, per i settori
interessati dalla normativa da attuare, al fine di
assicurare la corretta e integrale applicazione del
medesimo regolamento e di realizzare il migliore
coordinamento con le altre disposizioni vigenti;
b) ai sensi dell'art. 14 del regolamento (UE)
751/2015, prevedere le sanzioni amministrative efficaci,
dissuasive e proporzionate alla gravita' delle violazioni
degli obblighi contenuti nel regolamento medesimo,
attraverso l'introduzione di una disciplina omogenea
rispetto a quella prevista dal titolo VIII, capi V e VI,
del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre
1993, n. 385, specialmente con riferimento ai limiti
edittali massimi e minimi ivi previsti;
c) stabilire l'entita' delle sanzioni amministrative
introdotte o modificate ai sensi della lettera b) in modo
che, per quanto concerne le sanzioni amministrative
pecuniarie, la sanzione applicabile alle societa' o agli
enti sia compresa tra un minimo di 30.000 euro e un massimo
di 5 milioni di euro ovvero del 10 per cento del fatturato
quando tale importo e' superiore a 5 milioni di euro e il
fatturato e' disponibile e determinabile, e la sanzione
applicabile alle persone fisiche sia compresa tra un minimo
di 5.000 euro e un massimo di 5 milioni di euro;
d) prevedere procedure di reclamo e di risoluzione
stragiudiziale delle controversie tra beneficiari e
prestatori di servizi di pagamento, in conformita' a quanto
previsto dall'art. 15 del regolamento (UE) 751/2015, anche
avvalendosi di procedure e di organismi gia' esistenti.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il
Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei
principi e criteri direttivi di cui al comma 2, puo'
emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo
decreto legislativo.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono
all'attuazione del presente articolo con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.»
«Art. 12 (Principi e criteri direttivi per l'attuazione
della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di
pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive
2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE)
n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE). - 1. Il
Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e dello sviluppo economico, con le procedure
di cui all'art. 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
acquisito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari, un decreto legislativo recante l'attuazione
della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di
pagamento nel mercato interno. Nell'esercizio della delega
il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri
direttivi generali di cui all'art. 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri
direttivi specifici:
a) apportare al decreto legislativo 27 gennaio 2010,
n. 11, e al testo unico di cui al decreto legislativo 1º
settembre 1993, n. 385, le modifiche e le integrazioni
necessarie al corretto e integrale recepimento della
direttiva (UE) 2015/2366 e dei relativi atti delegati
adottati dalla Commissione europea, con il duplice
obiettivo di favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento
elettronici e promuovere lo sviluppo di un mercato
concorrenziale dei servizi di pagamento; prevedere, ove
opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria della
Banca d'Italia che, nell'esercizio dei poteri
regolamentari, tiene conto delle linee guida emanate
dall'Autorita' bancaria europea ai sensi della menzionata
direttiva;
b) designare la Banca d'Italia quale autorita'
competente per assicurare l'effettiva osservanza delle
disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2015/2366,
attribuendole i poteri di vigilanza e di indagine previsti
dalla medesima direttiva;
c) individuare nella Banca d'Italia l'autorita'
competente a specificare le regole che disciplinano
l'accesso degli istituti di pagamento ai conti detenuti
presso banche e ad assicurarne il rispetto tenendo conto
delle esigenze di concorrenzialita' del mercato di
riferimento secondo logiche non discriminatorie e di
promozione della diffusione dei servizi di pagamento
elettronici;
d) prevedere che il servizio di disposizione di
ordine di pagamento e il servizio di informazione sui
conti, come definiti dalla direttiva (UE) 2015/2366, siano
assoggettati alla riserva prevista per la prestazione di
servizi di pagamento;
e) con riferimento al servizio di disposizione di
ordine di pagamento, individuare nella Banca d'Italia
l'autorita' competente a disciplinare la prestazione del
servizio, anche ai fini del rilascio dell'autorizzazione
all'avvio dell'attivita' e dell'esercizio del controllo sui
relativi prestatori;
f) con riferimento al servizio di informazione sui
conti, individuare nella Banca d'Italia l'autorita'
competente a disciplinare la prestazione del servizio,
anche ai fini della registrazione e dell'esercizio del
controllo sui relativi prestatori;
g) in conformita' a quanto previsto dall'art. 20
della direttiva (UE) 2015/2366, assicurare una chiara e
corretta ripartizione di responsabilita' tra i prestatori
di servizi di pagamento di radicamento del conto e i
prestatori di servizi di disposizione di ordine di
pagamento coinvolti nell'operazione, con l'obiettivo di
garantire che ciascun prestatore di servizi di pagamento si
assuma la responsabilita' per la parte dell'operazione
sotto il proprio controllo;
h) per i prestatori di servizi di pagamento di altro
Stato membro dell'Unione europea che prestano servizi di
pagamento nel territorio della Repubblica tramite agenti:
1) prevedere l'obbligo di istituire un punto di
contatto centrale al ricorrere dei presupposti individuati
dalle norme tecniche di regolamentazione previste dall'art.
29, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2015/2366, in modo da
garantire l'efficace adempimento degli obblighi previsti
dai titoli III e IV della medesima direttiva;
2) attribuire alla Banca d'Italia il compito di
adottare una disciplina di attuazione, con particolare
riguardo alle funzioni che devono essere svolte dai punti
di contatto;
i) avvalersi della facolta' di vietare il diritto del
beneficiario di imporre spese, tenendo conto della
necessita' di incoraggiare la concorrenza e di promuovere
l'uso di strumenti di pagamento efficienti, e designare
l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato quale
autorita' competente a verificare l'effettiva osservanza
del divieto e ad applicare le relative sanzioni,
avvalendosi a tal fine degli strumenti, anche sanzionatori,
previsti dal codice del consumo, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
l) prevedere le sanzioni amministrative per le
violazioni delle disposizioni dettate in attuazione della
direttiva (UE) 2015/2366, valutando una razionalizzazione
del sistema sanzionatorio previsto in materia di servizi di
pagamento al dettaglio con particolare riferimento alle
sanzioni previste dal decreto legislativo 27 gennaio 2010,
n. 11, e a quelle previste per le violazioni del
regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 settembre 2009, e del regolamento (CE) n.
260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14
marzo 2012, anche attraverso l'introduzione di una
disciplina omogenea a quella prevista dal titolo VIII, capi
V e VI, del testo unico di cui al decreto legislativo 1º
settembre 1993, n. 385; con particolare riguardo alle
violazioni commesse da societa' o enti, prevedere
l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da
30.000 euro fino a 5 milioni di euro, ovvero fino al 10 per
cento del fatturato quando tale importo e' superiore a 5
milioni di euro e il fatturato e' disponibile e
determinabile;
m) prevedere disposizioni transitorie in base alle
quali gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta
elettronica che hanno iniziato a prestare i servizi di
pagamento di cui ai punti da 1 a 6 dell'allegato I alla
direttiva (UE) 2015/2366 conformemente alle disposizioni di
diritto nazionale di recepimento della direttiva 2007/64/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre
2007, vigenti prima della data di entrata in vigore del
decreto legislativo, possano continuare tale attivita' fino
al 13 luglio 2018;
n) prevedere disposizioni transitorie in base alle
quali i prestatori di servizi di pagamento autorizzati a
prestare i servizi di pagamento di cui al punto 7
dell'allegato alla direttiva 2007/64/CE mantengano tale
autorizzazione per la prestazione di servizi di pagamento
che rientrano tra quelli di cui al punto 3 dell'allegato I
alla direttiva (UE) 2015/2366 se, entro il 13 gennaio 2020,
le autorita' competenti dispongono di elementi che
attestano il rispetto dei requisiti relativi al capitale
iniziale e al computo dei fondi propri previsti dalla
direttiva (UE) 2015/2366;
o) apportare tutte le abrogazioni, modificazioni e
integrazioni alla normativa vigente, anche di derivazione
europea, al fine di assicurare il coordinamento con le
disposizioni emanate in attuazione del presente articolo e
la complessiva razionalizzazione della disciplina di
settore.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».
- Il comma 900 dell'art. 1 della legge 28 dicembre
2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita'
2016) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2015,
n. 302, cosi' recita:
«900. All'art. 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo le parole: "carte di debito" sono
inserite le seguenti: "e carte di credito; tale obbligo non
trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilita'
tecnica";
b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
"4-bis. Al fine di promuovere l'effettuazione di
operazioni di pagamento basate su carta di debito o di
credito e in particolare per i pagamenti di importo
contenuto, ovvero quelli di importo inferiore a 5 euro,
entro il 1º febbraio 2016, il Ministero dell'economia e
delle finanze provvede con proprio decreto, di concerto col
Ministero dello sviluppo economico, sentita la Banca
d'Italia, ad assicurare la corretta e integrale
applicazione del regolamento (UE) n. 751/2015 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2015,
esercitando in particolare le opzioni di cui all'art. 3 del
regolamento stesso. Tale decreto prevede altresi':
a) in conformita' alle definizioni, alla disciplina e
alle finalita' del regolamento (UE) n. 751/2015, le
modifiche, abrogazioni, integrazioni e semplificazioni alla
normativa vigente necessarie a realizzare un pieno
coordinamento del regolamento stesso con ogni altra
disposizione vigente in materia;
b) la designazione della Banca d'Italia quale
autorita' competente per lo svolgimento delle funzioni
previste dal regolamento (UE) n. 751/2015 e dell'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato quale autorita'
competente a verificare il rispetto degli obblighi posti
dal medesimo regolamento in materia di pratiche
commerciali.
4-ter. I prestatori di servizi di pagamento, i gestori
di schemi di carte di pagamento e ogni altro soggetto che
interviene nell'effettuazione di un pagamento mediante
carta applicano le regole e le misure, anche contrattuali,
necessarie ad assicurare l'efficace traslazione degli
effetti delle disposizioni del decreto di cui al comma
4-bis, tenuto conto della necessita' di assicurare
trasparenza, chiarezza ed efficienza della struttura delle
commissioni e la loro stretta correlazione e
proporzionalita' ai costi effettivamente sostenuti dai
prestatori di servizi di pagamento e dai gestori di
circuiti e di schemi di pagamento, nonche' di promuovere
l'efficienza dei circuiti e degli schemi di riferimento
delle carte nel rispetto delle regole di concorrenza e
dell'autonomia contrattuale delle parti";
c) al comma 5, le parole: "gli eventuali importi
minimi, le modalita' e i termini" sono sostituite dalle
seguenti: "le modalita', i termini e l'importo delle
sanzioni amministrative pecuniarie" e le parole: "di cui al
comma precedente" sono sostituite dalle seguenti: "di cui
al comma 4 anche con riferimento alle fattispecie
costituenti illecito e alle relative sanzioni pecuniarie
amministrative "».
- L'art. 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179
(Misure urgenti per la crescita del Paese), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245, S.O.,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 dicembre 2012, n.
294, S.O., cosi' recita:
«Art. 15 (Pagamenti elettronici). - 1. L'art. 5 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale», e' sostituito dal seguente:
"Art. 5 (Effettuazione di pagamenti con modalita'
informatiche). - 1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2,
e i gestori di pubblici servizi nei rapporti con l'utenza
sono tenuti a far data dal 1° giugno 2013 ad accettare i
pagamenti ad essi spettanti, a qualsiasi titolo dovuti,
anche con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione. A tal fine:
a) sono tenuti a pubblicare nei propri siti
istituzionali e a specificare nelle richieste di pagamento:
1) i codici IBAN identificativi del conto di
pagamento, ovvero dell'imputazione del versamento in
Tesoreria, di cui all'art. 3 del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293,
tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i
pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli
identificativi del conto corrente postale sul quale i
soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante
bollettino postale;
2) i codici identificativi del pagamento da indicare
obbligatoriamente per il versamento;
b) si avvalgono di prestatori di servizi di pagamento,
individuati mediante ricorso agli strumenti di acquisto e
negoziazione messi a disposizione da Consip o dalle
centrali di committenza regionali di riferimento costituite
ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, per consentire ai privati di effettuare i
pagamenti in loro favore attraverso l'utilizzo di carte di
debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di
pagamento elettronico disponibili, che consentano anche
l'addebito in conto corrente, indicando sempre le
condizioni, anche economiche, per il loro utilizzo. Il
prestatore dei servizi di pagamento, che riceve l'importo
dell'operazione di pagamento, effettua il riversamento
dell'importo trasferito al tesoriere dell'ente, registrando
in apposito sistema informatico, a disposizione
dell'amministrazione, il pagamento eseguito, i codici
identificativi del pagamento medesimo, nonche' i codici
IBAN identificativi dell'utenza bancaria ovvero
dell'imputazione del versamento in Tesoreria. Le modalita'
di movimentazione tra le sezioni di Tesoreria e Poste
Italiane S.p.A. dei fondi connessi alle operazioni
effettuate sui conti correnti postali intestati a pubbliche
amministrazioni sono regolate dalla convenzione tra il
Ministero dell'economia e delle finanze e Poste Italiane
S.p.A. stipulata ai sensi dell'art. 2, comma 2, del
decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera b), le
amministrazioni e i soggetti di cui al comma 1 possono
altresi' avvalersi dei servizi erogati dalla piattaforma di
cui all'art. 81 comma 2-bis e dei prestatori di servizi di
pagamento abilitati.
3. Dalle previsioni di cui alla lettera a) del comma 1
possono essere escluse le operazioni di pagamento per le
quali la verifica del buon fine dello stesso debba essere
contestuale all'erogazione del servizio; in questi casi
devono comunque essere rese disponibili modalita' di
pagamento di cui alla lettera b) del medesimo comma 1.
3-bis. I micro-pagamenti dovuti a titolo di
corrispettivo dalle pubbliche amministrazioni di cui
all'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, come modificato dall'art. 7, comma 2, del
decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, per i
contratti di acquisto di beni e servizi conclusi tramite
gli strumenti elettronici di cui al medesimo art. 1, comma
450, stipulati nelle forme di cui all'art. 11, comma 13,
del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e successive modificazioni, sono effettuati mediante
strumenti elettronici di pagamento se richiesto dalle
imprese fornitrici.
3-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze da pubblicare entro il 1° marzo 2013 sono definiti
i micro-pagamenti in relazione al volume complessivo del
contratto e sono adeguate alle finalita' di cui al comma
3-bis le norme relative alle procedure di pagamento delle
pubbliche amministrazioni di cui al citato art. 1, comma
450, della legge n. 296 del 2006. Le medesime pubbliche
amministrazioni provvedono ad adeguare le proprie norme al
fine di consentire il pagamento elettronico per gli
acquisti di cui al comma 3-bis entro il 1° gennaio 2013.
4. L'Agenzia per l'Italia digitale, sentita la Banca
d'Italia, definisce linee guida per la specifica dei codici
identificativi del pagamento di cui al comma 1, lettere a)
e b) e le modalita' attraverso le quali il prestatore dei
servizi di pagamento mette a disposizione dell'ente le
informazioni relative al pagamento medesimo.
5. Le attivita' previste dal presente articolo si
svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.».
2.
3. Al fine di dare piena attuazione a quanto previsto
in materia di pubblicazione dell'indicatore di
tempestivita' dei pagamenti relativi agli acquisti di beni,
servizi e forniture dall'art. 23, comma 5, lettera a),
della legge 18 giugno 2009, n. 69, secondo le modalita' di
attuazione che saranno stabilite con il decreto di cui al
comma 6 del medesimo articolo, tutte le amministrazioni
centrali dello Stato, incluse le articolazioni periferiche,
si avvalgono delle funzionalita' messe a disposizione dal
sistema informativo SICOGE.
4. A decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che
effettuano l'attivita' di vendita di prodotti e di
prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad
accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di
debito e carte di credito; tale obbligo non trova
applicazione nei casi di oggettiva impossibilita' tecnica.
Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
4-bis. Al fine di promuovere l'effettuazione di
operazioni di pagamento basate su carta di debito o di
credito e in particolare per i pagamenti di importo
contenuto, ovvero quelli di importo inferiore a 5 euro,
entro il 1º febbraio 2016, il Ministero dell'economia e
delle finanze provvede con proprio decreto, di concerto col
Ministero dello sviluppo economico, sentita la Banca
d'Italia, ad assicurare la corretta e integrale
applicazione del regolamento (UE) n. 751/2015 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2015,
esercitando in particolare le opzioni di cui all'art. 3 del
regolamento stesso. Tale decreto prevede altresi':
a) in conformita' alle definizioni, alla disciplina e
alle finalita' del regolamento (UE) n. 751/2015, le
modifiche, abrogazioni, integrazioni e semplificazioni alla
normativa vigente necessarie a realizzare un pieno
coordinamento del regolamento stesso con ogni altra
disposizione vigente in materia;
b) la designazione della Banca d'Italia quale
autorita' competente per lo svolgimento delle funzioni
previste dal regolamento (UE) n. 751/2015 e dell'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato quale autorita'
competente a verificare il rispetto degli obblighi posti
dal medesimo regolamento in materia di pratiche
commerciali.
4-ter. I prestatori di servizi di pagamento, i gestori
di schemi di carte di pagamento e ogni altro soggetto che
interviene nell'effettuazione di un pagamento mediante
carta applicano le regole e le misure, anche contrattuali,
necessarie ad assicurare l'efficace traslazione degli
effetti delle disposizioni del decreto di cui al comma
4-bis, tenuto conto della necessita' di assicurare
trasparenza, chiarezza ed efficienza della struttura delle
commissioni e la loro stretta correlazione e
proporzionalita' ai costi effettivamente sostenuti dai
prestatori di servizi di pagamento e dai gestori di
circuiti e di schemi di pagamento, nonche' di promuovere
l'efficienza dei circuiti e degli schemi di riferimento
delle carte nel rispetto delle regole di concorrenza e
dell'autonomia contrattuale delle parti.
5. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Banca d'Italia, vengono
disciplinati le modalita', i termini e l'importo delle
sanzioni amministrative pecuniarie anche in relazione ai
soggetti interessati, di attuazione della disposizione di
cui al comma 4 anche con riferimento alle fattispecie
costituenti illecito e alle relative sanzioni pecuniarie
amministrative. Con i medesimi decreti puo' essere disposta
l'estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di
pagamento elettronici anche con tecnologie mobili.
5-bis. Per il conseguimento degli obiettivi di
razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica in
materia informatica ed al fine di garantire omogeneita' di
offerta ed elevati livelli di sicurezza, le amministrazioni
pubbliche devono avvalersi per le attivita' di incasso e
pagamento della piattaforma tecnologica di cui all'art. 81,
comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
delle piattaforme di incasso e pagamento dei prestatori di
servizi di pagamento abilitati ai sensi dell'art. 5, comma
3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
5-ter. Al comma 5 dell'art. 35 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «La valutazione della conformita' del sistema e
degli strumenti di autenticazione utilizzati dal titolare
delle chiavi di firma e' effettuata dall'Agenzia per
l'Italia digitale in conformita' ad apposite linee guida da
questa emanate, acquisito il parere obbligatorio
dell'Organismo di certificazione della sicurezza
informatica».
5-quater. All'art. 21 del codice del consumo, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo il comma
4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. E' considerata, altresi', scorretta la pratica
commerciale che richieda un sovrapprezzo dei costi per il
completamento di una transazione elettronica con un
fornitore di beni o servizi».
- L'art. 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme
generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4
gennaio 2013, n. 3, cosi' recita:
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le direttive
in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari. Il
Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni
formulate con riferimento all'esigenza di garantire il
rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione,
ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari
elementi integrativi d'informazione, per i pareri
definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i
profili finanziari, che devono essere espressi entro venti
giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
puo' adottare disposizioni integrative e correttive di
decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine
di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'art. 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'art. 36 per il recepimento degli atti
delegati dell'Unione europea che recano meri adeguamenti
tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai
sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione,
nelle materie di competenza legislativa delle regioni e
delle province autonome, si applicano alle condizioni e
secondo le procedure di cui all'art. 41, comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 33
e attinenti a materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome sono emanati alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma
1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche
in mancanza di nuovo parere.».
- Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
(Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993,
n. 230, S.O.

Note all'art. 1:
- Il testo dell'articolo 1 del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
"Art. 1. Definizioni
1. Nel presente decreto legislativo l'espressione:
a) "autorita' creditizie" indica il Comitato
interministeriale per il credito e il risparmio, il
Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia;
a-bis) "autorita' di risoluzione" indica la Banca
d'Italia nonche' un'autorita' non italiana deputata allo
svolgimento delle funzioni di risoluzione;
b) "banca" indica l'impresa autorizzata all'esercizio
dell'attivita' bancaria;
c) "CICR" indica il Comitato interministeriale per il
credito e il risparmio;
d) "CONSOB" indica la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa;
d-bis) "COVIP" indica la commissione di vigilanza sui
fondi pensione;
e) "IVASS" indica l'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni;
e-bis) "MVU" indica il Meccanismo di vigilanza unica,
ossia il sistema di vigilanza finanziaria composto dalla
BCE e dalle autorita' nazionali competenti degli Stati
membri che vi partecipano;
e-ter) "Disposizioni del MVU" indica il regolamento
(UE) n. 1024/2013 e le relative misure di esecuzione;
f);
g) "Stato comunitario" indica lo Stato membro della
Comunita' Europea;
g-bis) "Stato di origine" indica lo Stato comunitario
in cui la banca, l'IMEL o l'IP e' stato autorizzato
all'esercizio dell'attivita';
g-ter) "Stato ospitante" indica lo Stato comunitario
nel quale la banca, l'IMEL o l'IP ha una succursale o
presta servizi;
h) "Stato terzo" indica lo Stato non membro dell'Unione
europea;
h-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza
finanziaria composto dalle seguenti parti:
1) "ABE": Autorita' bancaria europea, istituita con
regolamento (UE) n. 1093/2010;
2) "AEAP": Autorita' europea delle assicurazioni e
delle pensioni aziendali e professionali, istituita con
regolamento (UE) n. 1094/2010;
3) "AESFEM": Autorita' europea degli strumenti
finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
1095/2010;
4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle
Autorita' europee di vigilanza, previsto dall'articolo 54
del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n.
1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010;
5) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico,
istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;
6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri": le
autorita' competenti o di vigilanza degli Stati membri
specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del
regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n.
1095/2010;
h-ter) "Stato partecipante al MVU" indica uno Stato
comunitario la cui moneta e' l'euro o che abbia instaurato
una cooperazione stretta con la BCE a norma delle
disposizioni del MVU;
i) "legge fallimentare" indica il regio decreto 16
marzo 1942, n. 267.
l) "autorita' competenti" indica, a seconda dei casi,
uno o piu' fra le autorita' di vigilanza sulle banche,
sulle imprese di investimento, sugli organismi di
investimento collettivo del risparmio, sulle imprese di
assicurazione e sui mercati finanziari;
m).
2. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) "banca italiana": la banca avente sede legale in
Italia;
b) "banca comunitaria": la banca avente sede legale e
amministrazione centrale in un medesimo Stato comunitario
diverso dall'Italia;
c) "banca extracomunitaria": la banca avente sede
legale in uno Stato terzo;
d) "soggetto significativo": i soggetti definiti
dall'articolo 2, n. 16, del regolamento (UE) n. 468/2014,
sui quali la BCE esercita la vigilanza diretta in
conformita' delle disposizioni del MVU;
d-bis) "soggetto meno significativo": i soggetti,
sottoposti a vigilanza nell'ambito del MVU, diversi da
quelli di cui alla lettera d);
e) "succursale": una sede che costituisce una parte,
sprovvista di personalita' giuridica, di una banca, un
istituto di moneta elettronica o un istituto di pagamento,
e che effettua direttamente, in tutto o in parte,
l'attivita' a cui la banca o l'istituto e' stato
autorizzato;
f) "attivita' ammesse al mutuo riconoscimento": le
attivita' di:
1) raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di
restituzione;
2) operazioni di prestito (compreso in particolare il
credito al consumo, il credito con garanzia ipotecaria, il
factoring, le cessioni di credito pro soluto e pro
solvendo, il credito commerciale incluso il "forfaiting");
3) leasing finanziario;
4) prestazione di servizi di pagamento;
5) emissione e gestione di mezzi di pagamento
(«travellers cheques», lettere di credito), nella misura in
cui quest'attivita' non rientra nel punto 4;
6) rilascio di garanzie e di impegni di firma;
7) operazioni per proprio conto o per conto della
clientela in:
- strumenti di mercato monetario (assegni, cambiali,
certificati di deposito, ecc.);
- cambi;
- strumenti finanziari a termine e opzioni;
- contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse;
- valori mobiliari;
8) partecipazione alle emissioni di titoli e
prestazioni di servizi connessi;
9) consulenza alle imprese in materia di struttura
finanziaria, di strategia industriale e di questioni
connesse, nonche' consulenza e servizi nel campo delle
concentrazioni e del rilievo di imprese;
10) servizi di intermediazione finanziaria del tipo
"money broking";
11) gestione o consulenza nella gestione di patrimoni;
12) custodia e amministrazione di valori mobiliari;
13) servizi di informazione commerciale;
14) locazione di cassette di sicurezza;
15) altre attivita' che, in virtu' delle misure di
adattamento assunte dalle autorita' comunitarie, sono
aggiunte all'elenco allegato alla seconda direttiva in
materia creditizia del Consiglio delle Comunita' europee n.
89/646/CEE del 15 dicembre 1989;
g) "intermediari finanziari": i soggetti iscritti
nell'elenco previsto dall'art. 106.
h) "stretti legami": i rapporti tra una banca e un
soggetto italiano o estero che:
1) controlla la banca;
2) e' controllato dalla banca;
3) e' controllato dallo stesso soggetto che controlla
la banca;
4) partecipa al capitale della banca in misura pari
almeno al 20%(percento) del capitale con diritto di voto;
5) e' partecipato dalla banca in misura pari almeno al
20%(percento) del capitale con diritto di voto;
h-bis) "istituti di moneta elettronica": le imprese,
diverse dalle banche, che emettono moneta elettronica;
h-bis.1) "istituti di moneta elettronica comunitari":
gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale e
amministrazione centrale in uno stesso Stato comunitario
diverso dall'Italia;
h-ter) ''moneta elettronica'': il valore monetario
memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione
magnetica, rappresentato da un credito nei confronti
dell'emittente che sia emesso per effettuare operazioni di
pagamento come definite all'articolo 1, comma 1, lettera
c), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e che
sia accettato da persone fisiche e giuridiche diverse
dall'emittente. Non costituisce moneta elettronica:
1) il valore monetario memorizzato sugli strumenti
previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera m), del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;
2) il valore monetario utilizzato per le operazioni di
pagamento previste dall'articolo 2, comma 2, lettera n),
del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;
h-quater) "partecipazioni": le azioni, le quote e gli
altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti
amministrativi o comunque i diritti previsti dall'articolo
2351, ultimo comma, del codice civile;
h-quinquies);
h-sexies) "istituti di pagamento": le imprese, diverse
dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica,
autorizzate a prestare i servizi di pagamento;
h-septies) "istituti di pagamento comunitari": gli
istituti di pagamento aventi sede legale e amministrazione
centrale in uno stesso Stato comunitario diverso
dall'Italia;
h-septies.1) "servizi di pagamento": le seguenti
attivita':
1) servizi che permettono di depositare il contante su
un conto di pagamento nonche' tutte le operazioni richieste
per la gestione di un conto di pagamento;
2) servizi che permettono prelievi in contante da un
conto di pagamento nonche' tutte le operazioni richieste
per la gestione di un conto di pagamento;
3) esecuzione di operazioni di pagamento, incluso il
trasferimento di fondi su un conto di pagamento presso il
prestatore di servizi di pagamento dell'utilizzatore o
presso un altro prestatore di servizi di pagamento:
3.1) esecuzione di addebiti diretti, inclusi gli
addebiti diretti una tantum;
3.2) esecuzione di operazioni di pagamento mediante
carte di pagamento o dispositivi analoghi;
3.3) esecuzione di bonifici, inclusi gli ordini
permanenti;
4) esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi
rientrano in una linea di credito accordata ad un
utilizzatore di servizi di pagamento:
4.1) esecuzione di addebiti diretti, inclusi gli
addebiti diretti una tantum;
4.2) esecuzione di operazioni di pagamento mediante
carte di pagamento o dispositivi analoghi;
4.3) esecuzione di bonifici, inclusi gli ordini
permanenti;
5) emissione di strumenti di pagamento e/o
convenzionamento di operazioni di pagamento; 6) rimessa di
denaro;
7) servizi di disposizione di ordini di pagamento;
8) servizi di informazione sui conti;
h-octies) (abrogata);
h-novies) "personale": i dipendenti e coloro che
comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano
l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma
diversa dal rapporto di lavoro subordinato.
i) "punto di contatto centrale": il soggetto o la
struttura designato dalle banche, dagli istituti di moneta
elettronica o dagli istituti di pagamento comunitari che
operano sul territorio della Repubblica in regime di
diritto di stabilimento, senza succursale, tramite gli
agenti di cui all'articolo 128-quater.
3. La Banca d'Italia, puo' ulteriormente qualificare la
definizione di stretti legami prevista dal comma 2, lettera
h), al fine di evitare situazioni di ostacolo all'effettivo
esercizio delle funzioni di vigilanza.
3-bis. Se non diversamente disposto, le norme del
presente decreto legislativo che fanno riferimento al
Consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo e
agli amministratori si applicano anche al consiglio di
gestione ed ai suoi componenti.
3-ter. Se non diversamente disposto, le norme del
presente decreto legislativo che fanno riferimento al
collegio sindacale, ai sindaci ed all'organo che svolge la
funzione di controllo si applicano anche al consiglio di
sorveglianza ed al comitato per il controllo sulla gestione
e ai loro componenti.
3-quater. Se non diversamente disposto, ai fini della
disciplina dei servizi di pagamento, nel presente decreto
si applicano le definizioni del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 11.".
Il testo dell'articolo 114-quater del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
"Art. 114-quater. Istituti di moneta elettronica
1. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo gli
istituti di moneta elettronica autorizzati in Italia; sono
altresi' iscritte le succursali di istituti di moneta
elettronica italiani stabilite in uno Stato membro diverso
dall'Italia.
1-bis. La Banca d'Italia comunica senza indugio all'ABE
le informazioni iscritte nell'albo e ogni relativa
modifica, nonche', in caso di revoca dell'autorizzazione o
dell'esenzione concessa ai sensi dell'articolo
114-quinquies.4, le ragioni che la hanno determinata.
2. Gli istituti di moneta elettronica trasformano
immediatamente in moneta elettronica i fondi ricevuti dal
richiedente.
3. Gli istituti di moneta elettronica possono:
a) prestare servizi di pagamento e le relative
attivita' accessorie ai sensi dell'articolo 114-octies
senza necessita' di apposita autorizzazione ai sensi
dell'articolo 114-novies;
b) prestare servizi operativi e accessori strettamente
connessi all'emissione di moneta elettronica.".
Il testo dell'articolo 114-quinquies del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
"Art. 114-quinquies. Autorizzazione e operativita'
transfrontaliera
1. La Banca d'Italia autorizza gli istituti di moneta
elettronica quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di societa' per azioni, di
societa' in accomandita per azioni, di societa' a
responsabilita' limitata o di societa' cooperativa;
b) la sede legale e la direzione generale siano situate
nel territorio della Repubblica ove e' svolta almeno una
parte dell'attivita' soggetta ad autorizzazione;
c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a
quello determinato dalla Banca d'Italia;
d) venga presentato un programma concernente
l'attivita' iniziale e la struttura organizzativa,
unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;
e) sussistano i presupposti per il rilascio
dell'autorizzazione prevista dall'articolo 19 per i
titolari delle partecipazioni ivi indicate;
e-bis) i soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo siano idonei,
secondo quanto previsto ai sensi dell'articolo
114-quinquies.3;
f) non sussistano, tra gli istituti di moneta
elettronica o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri
soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo
esercizio delle funzioni di vigilanza.
1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, agli
istituti di moneta elettronica che intendono prestare il
servizio di disposizione di ordini di pagamento si applica
l'articolo 114-novies, comma 1-bis.
2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla
verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti
garantita la sana e prudente gestione ovvero il regolare
funzionamento del sistema dei pagamenti.
3. La Banca d'Italia disciplina la procedura di
autorizzazione, i casi di revoca e le ipotesi di decadenza
quando l'istituto autorizzato non abbia iniziato
l'esercizio dell'attivita'.
4. La Banca d'Italia autorizza all'emissione di moneta
elettronica soggetti che esercitino anche altre attivita'
imprenditoriali quando:
a) ricorrano le condizioni indicate al comma 1, ad
eccezione del possesso dei requisiti di professionalita'
degli esponenti aziendali;
b) per l'attivita' di emissione di moneta elettronica,
la prestazione dei servizi di pagamento e per le relative
attivita' accessorie e strumentali sia costituito un unico
patrimonio destinato con le modalita' e agli effetti
stabiliti dagli articoli 114-quinquies.1, comma 5, e
114-terdecies;
c) siano individuati uno o piu' soggetti responsabili
del patrimonio di cui alla lettera b); ad essi si applica
l'articolo 26, comma 3, lettere a) e b).
5. Se lo svolgimento delle attivita' imprenditoriali di
cui al comma 4 rischia di danneggiare la solidita'
finanziaria dell'istituto di moneta elettronica o
l'esercizio effettivo della vigilanza, la Banca d'Italia
puo' imporre la costituzione di una societa' che svolga
esclusivamente l'attivita' di emissione di moneta
elettronica.
6. Gli istituti di moneta elettronica italiani possono
operare:
a) in un altro Stato comunitario, anche senza
stabilirvi succursali, nel rispetto delle procedure fissate
dalla Banca d'Italia;
b) in uno Stato terzo, anche senza stabilirvi
succursali, previa autorizzazione della Banca d'Italia.
7. Gli istituti di moneta elettronica con sede legale
in un altro Stato comunitario possono operare nel
territorio della Repubblica anche senza stabilirvi
succursali dopo che la Banca d'Italia sia stata informata
dall'autorita' competente dello Stato di origine.
8. Gli istituti di moneta elettronica con sede legale
in uno Stato terzo possono operare nel territorio della
Repubblica a condizione che stabiliscano una succursale in
Italia autorizzata dalla Banca d'Italia ai sensi del
presente articolo in presenza di condizioni corrispondenti
a quelle del comma 1, lettere c), d), e) ed f).
L'autorizzazione e' rilasciata, sentito il Ministero degli
affari esteri, tenendo anche conto della condizione di
reciprocita'.
9. La Banca d'Italia detta disposizioni attuative del
presente articolo.".
Il testo dell'articolo 114-quinquies.2 del citato
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 114-quinquies.2. Vigilanza
1. Gli istituti di moneta elettronica inviano alla
Banca d'Italia, con le modalita' e nei termini da essa
stabiliti, le segnalazioni periodiche nonche' ogni altro
dato e documento richiesto. Essi trasmettono anche i
bilanci con le modalita' e nei termini stabiliti dalla
Banca d'Italia.
1-bis. La Banca d'Italia puo' chiedere informazioni al
personale degli istituti di moneta elettronica, anche per
il tramite di questi ultimi.
1-ter. Gli obblighi previsti dal comma 1 si applicano
anche ai soggetti ai quali gli istituti di moneta
elettronica abbiano esternalizzato funzioni aziendali
essenziali o importanti e al loro personale.
2. La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere
generale aventi a oggetto: il Governo societario,
l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio
nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione
amministrativa e contabile, nonche' i controlli interni e i
sistemi di remunerazione e incentivazione.
3. La Banca d'Italia puo':
a) convocare gli amministratori, i sindaci e i
dirigenti degli istituti di moneta elettronica per
esaminare la situazione degli stessi;
b) ordinare la convocazione degli organi collegiali
degli istituti di moneta elettronica, fissandone l'ordine
del giorno, e proporre l'assunzione di determinate
decisioni;
c) procedere direttamente alla convocazione degli
organi collegiali degli istituti di moneta elettronica
quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a
quanto previsto dalla lettera b);
d) adottare per le materie indicate nel comma 2, ove la
situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei
confronti di singoli istituti di moneta elettronica
riguardanti anche la restrizione delle attivita' o della
struttura territoriale, il divieto di effettuare
determinate operazioni anche di natura societaria e di
distribuire utili o altri elementi del patrimonio nonche',
con riferimento a strumenti finanziari computabili nel
patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare
interessi;
d-bis) disporre, qualora la loro permanenza in carica
sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione
dell'istituto di moneta elettronica, la rimozione dalla
carica di uno o piu' esponenti; la rimozione non e'
disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la
decadenza ai sensi dell'articolo 26, salvo che sussista
urgenza di provvedere.
3-bis. La Banca d'Italia puo' altresi' convocare gli
amministratori, i sindaci, i dirigenti dei soggetti ai
quali siano state esternalizzate funzioni aziendali
essenziali o importanti.
4. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni presso
gli istituti di moneta elettronica, i loro agenti o i
soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali
essenziali o importanti e richiedere a essi l'esibizione di
documenti e gli atti che ritenga necessari. La Banca
d'Italia notifica all'autorita' competente dello Stato
ospitante l'intenzione di effettuare ispezioni su
succursali, agenti o soggetti a cui sono esternalizzate
funzioni aziendali essenziali o importanti di istituti di
moneta elettronica italiani operanti nel territorio di
quest'ultimo ovvero richiede alle autorita' competenti del
medesimo Stato di effettuare tali accertamenti.
5. Le autorita' competenti dello Stato di origine, dopo
aver informato la Banca d'Italia, possono ispezionare,
anche tramite persone da esse incaricate, succursali,
agenti o soggetti a cui sono esternalizzate funzioni
aziendali essenziali o importanti di istituti di moneta
elettronica comunitari che operano nel territorio della
Repubblica. Se le autorita' competenti dello Stato di
origine lo richiedono, la Banca d'Italia puo' procedere
direttamente agli accertamenti.
6. Nel confronti degli istituti di moneta elettronica
che svolgano anche altre attivita' imprenditoriali diverse
dall'emissione di moneta elettronica e dalla prestazione
dei servizi di pagamento, autorizzati ai sensi
dell'articolo 114-quinquies, comma 2, la Banca d'Italia
esercita i poteri di vigilanza indicati nel presente
articolo sull'attivita' di emissione di moneta elettronica,
prestazione dei servizi di pagamento e sulle attivita'
connesse e strumentali, avendo a riferimento anche il
responsabile della gestione dell'attivita' e il patrimonio
destinato.
6-bis. Quando risulta la violazione, da parte di
istituti di moneta elettronica comunitari che operano nel
territorio della Repubblica, degli obblighi derivanti dalle
disposizioni del presente Titolo, del Titolo VI e del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la Banca
d'Italia ne da' comunicazione all'autorita' dello Stato di
origine affinche' quest'ultima adotti i provvedimenti
necessari a porre termine alle irregolarita'. »;
6-ter. Quando mancano o risultano inadeguati i
provvedimenti dell'autorita' dello Stato di origine, quando
le irregolarita' commesse possono pregiudicare interessi
generali ovvero nei casi di urgenza per la tutela delle
ragioni degli utenti, dei risparmiatori e degli altri
soggetti ai quali sono prestati i servizi, la Banca
d'Italia puo' adottare in via provvisoria le misure
necessarie, comprese l'imposizione del divieto di
intraprendere nuove operazioni e la chiusura della
succursale, dandone comunicazione all'autorita' dello Stato
di origine.".
Il testo dell'articolo 114-septies del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
"Art. 114-septies. Albo degli istituti di pagamento
1. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo,
consultabile pubblicamente, accessibile sul sito internet
ed aggiornato periodicamente, gli istituti di pagamento
autorizzati in Italia, con indicazione della tipologia di
servizi che sono autorizzati a prestare e i relativi
agenti; sono iscritte altresi' le succursali di istituti di
pagamento italiani stabilite in uno Stato comunitario
diverso dall'Italia. Per i prestatori dei servizi di
disposizione di ordini di pagamento, l'albo riporta anche i
dati identificativi della polizza assicurativa o della
analoga garanzia di cui al comma 1-bis dell'articolo
114-novies.
1-bis. La Banca d'Italia comunica senza indugio all'ABE
le informazioni iscritte nell'albo e ogni relativa
modifica, nonche', in caso di revoca dell'autorizzazione o
dell'esenzione concessa ai sensi dell'articolo
114-sexiesdecies, le ragioni che le hanno determinate.
2. Gli istituti di pagamento indicano negli atti e
nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo.
3.
2-bis. I soggetti che prestano esclusivamente il
servizio di informazione sui conti sono iscritti in una
sezione speciale dell'albo di cui al comma 1, se ricorrono
le condizioni previste dall'articolo 114-novies, comma 1,
lettere a), b), d), e-bis) e f) e se hanno stipulato una
polizza di assicurazione della responsabilita' civile o
analoga garanzia per i danni arrecati al prestatore di
servizi di pagamento di radicamento del conto o all'utente
dei servizi di pagamento. I dati identificativi della
polizza assicurativa o della analoga garanzia di cui al
presente comma sono altresi' pubblicati nell'albo di cui al
comma 1.
2-ter. Le informazioni rese ai sensi dell'articolo 2,
comma 4-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.
11, sono pubblicate in un'appendice dell'albo previsto al
comma 1, secondo le modalita' stabilite dalla Banca
d'Italia.".
Il testo dell'articolo 114-novies del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
"Art. 114-novies. Autorizzazione
1. La Banca d'Italia autorizza gli istituti di
pagamento quando ricorrano le seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di societa' per azioni, di
societa' in accomandita per azioni, di societa' a
responsabilita' limitata o di societa' cooperativa;
b) la sede legale e la direzione generale siano situate
nel territorio della Repubblica ove e' svolta almeno una
parte dell'attivita' avente a oggetto servizi di pagamento;
c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a
quello determinato dalla Banca d'Italia;
d) venga presentato un programma concernente
l'attivita' iniziale e la struttura organizzativa,
unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;
e) sussistano i presupposti per il rilascio
dell'autorizzazione prevista dall'articolo 19 per i
titolari delle partecipazioni ivi indicate;
e-bis) i soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo siano idonei,
secondo quanto previsto ai sensi dell'articolo
114-undecies;
f) non sussistano, tra gli istituti di pagamento o i
soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti,
stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle
funzioni di vigilanza.
1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la
Banca d'Italia autorizza gli istituti di pagamento alla
prestazione del servizio di disposizione di ordini di
pagamento a condizione che abbiano stipulato una polizza di
assicurazione della responsabilita' civile o analoga forma
di garanzia per i danni arrecati nell'esercizio
dell'attivita' derivanti da condotte proprie o di terzi.
2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla
verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti
garantita la sana e prudente gestione ovvero il regolare
funzionamento del sistema dei pagamenti.
3. La Banca d'Italia disciplina la procedura di
autorizzazione, i criteri di valutazione delle condizioni
del comma 1, i casi di revoca e le ipotesi di decadenza
quando l'istituto autorizzato non abbia iniziato
l'esercizio dell'attivita'.
4. La Banca d'Italia, autorizza alla prestazione di
servizi di pagamento soggetti che esercitino altre
attivita' imprenditoriali quando:
a) ricorrano le condizioni indicate al comma 1, ad
eccezione del possesso dei requisiti di professionalita'
degli esponenti aziendali;
b) per la prestazione dei servizi di pagamento e per le
relative attivita' accessorie e strumentali sia costituito
un patrimonio destinato con le modalita' e agli effetti
stabiliti dall'articolo 114-terdecies;
c) siano individuati uno o piu' soggetti responsabili
del patrimonio di cui alla lettera b); ad essi si applica
l'articolo 26, limitatamente ai requisiti di onorabilita' e
professionalita'.
5. Se lo svolgimento delle altre attivita'
imprenditoriali rischia di danneggiare la solidita'
finanziaria dell'istituto di pagamento o l'esercizio
effettivo della vigilanza, la Banca d'Italia puo' imporre
la costituzione di una societa' che svolga esclusivamente
l'attivita' di prestazione dei servizi di pagamento.
5-bis. La Banca d'Italia detta disposizioni attuative
del presente articolo.".
Il testo dell'articolo 114-decies del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
"Art. 114-decies. Operativita' transfrontaliera
1. Gli istituti di pagamento italiani possono stabilire
succursali nel territorio della Repubblica e degli altri
Stati comunitari nel rispetto delle procedure fissate dalla
Banca d'Italia.
2. Gli istituti di pagamento comunitari possono
stabilire succursali nel territorio della Repubblica. Il
primo insediamento e' preceduto da una comunicazione alla
Banca d'Italia da parte dell'autorita' competente dello
Stato di origine.
3. Gli istituti di pagamento italiani possono prestare
i servizi di pagamento in un altro Stato comunitario senza
stabilirvi succursali, nel rispetto delle procedure fissate
dalla Banca d'Italia.
4. Gli istituti di pagamento comunitari possono
prestare i servizi di pagamento nel territorio della
Repubblica senza stabilirvi succursali dopo che la Banca
d'Italia sia stata informata dall'autorita' competente
dello Stato di origine.
4-bis. Gli istituti di pagamento comunitari, che ai
sensi dei commi 2 e 4 prestano servizi di pagamento in
Italia, concedono credito collegato all'emissione o alla
gestione di carte di credito nel rispetto delle condizioni
stabilite dalla Banca d'Italia. Quando queste ultime non
ricorrono, l'esercizio di tale attivita' e' subordinato al
rilascio dell'autorizzazione; si applica, in quanto
compatibile, l'articolo 114-novies.
5. Gli istituti di pagamento italiani possono stabilire
succursali o prestare servizi di pagamento in uno Stato
terzo senza stabilirvi succursali previa autorizzazione
della Banca d'Italia.
6. Il presente articolo si applica anche nel caso di
operativita' transfrontaliera mediante l'impiego di
agenti.".
Il testo dell'articolo 114-undecies del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
"Art. 114-undecies. Rinvio
1. Agli istituti di pagamento si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19,
20, 21, 22, 23, 24, 52, 139 e 140 nonche' nel titolo VI. I
provvedimenti previsti nell'articolo 19 sono adottati dalla
Banca d'Italia.
1-bis. Ai soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo presso istituti di
pagamento si applica l'articolo 26, ad eccezione del comma
3, lettere c) ed e); il decreto di cui all'articolo 26 puo'
prevedere l'applicazione dei criteri di competenza definiti
ai sensi del medesimo articolo, comma 3, lettera c), avuto
riguardo alla complessita' operativa, dimensionale e
organizzativa degli istituti, nonche' alla natura specifica
dell'attivita' svolta.
1-ter. Ai titolari delle partecipazioni indicate
all'articolo 19 in istituti di pagamento si applica
l'articolo 25, ad eccezione del comma 2, lettera b); il
decreto di cui all'articolo 25 puo' prevedere
l'applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi
del medesimo articolo, comma 2, lettera b), avuto riguardo
alla complessita' operativa, dimensionale e organizzativa
degli istituti, nonche' alla natura specifica
dell'attivita' svolta.
2. Agli istituti di pagamento che non esercitino
attivita' imprenditoriali diverse dalla prestazione dei
servizi di pagamento ai sensi dell'articolo 114-novies,
comma 4, si applicano altresi' gli articoli 78, 82, 113-bis
e 113-ter, ad eccezione del comma 7.
2-bis. Agli istituti di pagamento si applica l'articolo
114-quinquies.2, commi 6-bis e 6-ter.
3. La Banca d'Italia puo' dettare disposizioni
attuative ai fini dell'applicazione delle norme di cui al
presente articolo.".
Il testo dell'articolo 114-duodecies del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
"Art. 114-duodecies. Conti di pagamento e forme di
tutela
1. Gli istituti di pagamento registrano per ciascun
cliente in poste del passivo, nel rispetto delle modalita'
stabilite dalla Banca d'Italia, le somme di denaro della
clientela in conti di pagamento utilizzati esclusivamente
per la prestazione dei servizi di pagamento.
1-bis. Gli istituti di pagamento che prestano i servizi
di pagamento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
h-septies.1), numeri da 1 a 6, tutelano tutti i fondi
ricevuti dagli utenti di servizi di pagamento, ivi inclusi
quelli registrati in conti di pagamento di cui al comma 1 e
tramite un altro prestatore di servizi di pagamento per
l'esecuzione di operazioni di pagamento, secondo quanto
previsto al comma 2.
2. Le somme di denaro sono investite, nel rispetto
delle modalita' stabilite dalla Banca d'Italia, in
attivita' che costituiscono patrimonio distinto a tutti gli
effetti da quello dell'istituto di pagamento. Su tale
patrimonio distinto non sono ammesse azioni dei creditori
dell'istituto di pagamento o nell'interesse degli stessi,
ne' quelle dei creditori dell'eventuale soggetto presso il
quale le somme sono depositate. Le azioni dei creditori dei
singoli clienti degli istituti di pagamento sono ammesse
nel limite di quanto registrato ai sensi del comma 1. Se le
somme di denaro ricevute dagli utenti di servizi di
pagamento sono depositate presso terzi non operano le
compensazioni legale e giudiziale e non puo' essere
pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti
vantati dal depositario nei confronti dell'istituto di
pagamento.
3. Ai fini dell'applicazione della disciplina della
liquidazione coatta amministrativa, i titolari di conti di
pagamento sono equiparati ai clienti aventi diritto alla
restituzione di strumenti finanziari.".
Il testo dell'articolo 114-quaterdecies del citato
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 114-quaterdecies. Vigilanza
1. Gli istituti di pagamento inviano alla Banca
d'Italia, con le modalita' e nei termini da essa stabiliti,
le segnalazioni periodiche nonche' ogni altro dato e
documento richiesto. Essi trasmettono anche i bilanci con
le modalita' e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.
1-bis. La Banca d'Italia puo' chiedere informazioni al
personale degli istituti di pagamento, anche per il tramite
di questi ultimi.
1-ter. Gli obblighi previsti dal comma 1 si applicano
anche ai soggetti ai quali gli istituti di pagamento
abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o
importanti e al loro personale.
2. La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere
generale aventi a oggetto: il Governo societario,
l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio
nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione
amministrativa e contabile nonche' i controlli interni e i
sistemi di remunerazione e incentivazione.
3. La Banca d'Italia puo':
a) convocare gli amministratori, i sindaci e i
dirigenti degli istituti di pagamento per esaminare la
situazione degli stessi;
b) ordinare la convocazione degli organi collegiali
degli istituti di pagamento, fissandone l'ordine del
giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;
c) procedere direttamente alla convocazione degli
organi collegiali degli istituti di pagamento quando gli
organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto
dalla lettera b);
d) adottare per le materie indicate nel comma 2, ove la
situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei
confronti di singoli istituti di pagamento, riguardanti
anche: la restrizione delle attivita' o della struttura
territoriale; il divieto di effettuare determinate
operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire
utili o altri elementi del patrimonio, nonche', con
riferimento a strumenti finanziari computabili nel
patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare
interessi;
d-bis) disporre, qualora la loro permanenza in carica
sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione
dell'istituto di pagamento, la rimozione dalla carica di
uno o piu' esponenti aziendali; la rimozione non e'
disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la
decadenza ai sensi dell'articolo 26, salvo che sussista
urgenza di provvedere.
3-bis. La Banca d'Italia puo' altresi' convocare gli
amministratori, i sindaci e i dirigenti dei soggetti ai
quali siano state esternalizzate funzioni aziendali
essenziali o importanti.
4. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni presso
gli istituti di pagamento, i loro agenti o i soggetti a cui
sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o
importanti e richiedere a essi l'esibizione di documenti e
gli atti che ritenga necessari. La Banca d'Italia notifica
all'autorita' competente dello Stato ospitante l'intenzione
di effettuare ispezioni su succursali, agenti o soggetti a
cui sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o
importanti di istituti di pagamento italiani operanti nel
territorio di quest'ultimo ovvero richiede alle autorita'
competenti del medesimo Stato di effettuare tali
accertamenti.
5. Le autorita' competenti dello Stato di origine, dopo
aver informato la Banca d'Italia, possono ispezionare,
anche tramite persone da esse incaricate, succursali,
agenti o soggetti a cui sono esternalizzate funzioni
aziendali essenziali o importanti di istituti di pagamento
comunitari che operano nel territorio della Repubblica. Se
le autorita' competenti dello Stato di origine lo
richiedono, la Banca d'Italia puo' procedere direttamente
agli accertamenti."
Il testo dell'articolo 114-sexiesdecies del citato
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 114-sexiesdecies. Deroghe
1. La Banca d'Italia puo' esentare i soggetti iscritti
nell'albo degli istituti di pagamento dall'applicazione, in
tutto o in parte, di alcune delle disposizioni previste dal
presente titolo, quando ricorrono congiuntamente le
seguenti condizioni:
a) la media mensile, calcolata sui precedenti dodici
mesi, dell'importo complessivo delle operazioni di
pagamento eseguite dal soggetto interessato, compreso
qualsiasi agente di cui e' responsabile, non superi i 3
milioni di euro; la Banca d'Italia valuta tale condizione
in base al piano aziendale prodotto dal soggetto
interessato;
b) nessuna delle persone fisiche responsabili della
gestione o del funzionamento dell'impresa abbia subito
condanne per riciclaggio di denaro o finanziamento del
terrorismo o altri reati finanziari.
2. La Banca d'Italia stabilisce quali tra i servizi di
pagamento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
h-septies.1), numeri da 1) a 6), possono essere prestati
dai soggetti di cui al comma 1.
3. Ai soggetti esentati ai sensi del comma 1 non si
applica l'articolo 114-decies.
4. La Banca d'Italia stabilisce le procedure che i
soggetti di cui al comma 1 devono seguire per comunicare
ogni variazione delle condizioni di cui al commi 1, 2 e
3.".
Il testo dell'articolo 126-bis del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
"Art. 126-bis. Disposizioni di carattere generale
1. Il presente capo si applica ai contratti quadro
relativi a servizi di pagamento e alle operazioni di
pagamento, anche se queste non rientrano in un contratto
quadro, quando i servizi sono offerti sul territorio della
Repubblica.
2. Ai fini del presente capo, per servizi di pagamento
si intende anche l'emissione di moneta elettronica. Allo
Stato italiano, agli altri Stati comunitari, alle pubbliche
amministrazioni statali, regionali e locali, che, agendo in
veste di pubblica autorita', emettono moneta elettronica,
si applica soltanto l'articolo 126-novies.
3. In deroga all'articolo 127, comma 1, le parti
possono accordarsi nel senso che le previsioni del presente
capo non si applicano, interamente o parzialmente, se
l'utilizzatore di servizi di pagamento non e' un
consumatore, ne' una micro-impresa. Resta fermo in ogni
caso quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2015/751.
4. Spetta al prestatore dei servizi di pagamento
l'onere della prova di aver correttamente adempiuto agli
obblighi previsti dal presente capo.
5. La Banca d'Italia adotta i provvedimenti previsti
dal presente capo avendo riguardo, per i servizi di
pagamento regolati in conto corrente o commercializzati
unitamente a un conto corrente, alle disposizioni previste
ai sensi del capo I.
6. Nell'esercizio dei poteri regolamentari previsti dal
presente capo, la Banca d'Italia tiene conto anche della
finalita' di garantire un adeguato livello di affidabilita'
ed efficienza dei servizi di pagamento.".
L'articolo 126-ter del citato decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, abrogato dal presente decreto,
recava: "Spese applicabili".
Il testo dell'articolo 126-quater del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
"Art. 126-quater. Informazioni relative alle operazioni
di pagamento e ai contratti
1. La Banca d'Italia disciplina:
a) contenuti e modalita' delle informazioni e delle
condizioni che il prestatore dei servizi di pagamento
fornisce o rende disponibili all'utilizzatore di servizi di
pagamento, al pagatore e al beneficiario. Le informazioni e
le condizioni sono redatte in termini di facile
comprensione e in forma chiara e leggibile. In particolare,
l'utilizzatore dei servizi di pagamento e' informato di
tutte le spese dovute al prestatore di servizi di pagamento
e della loro suddivisione. Sono previsti obblighi di
trasparenza semplificati nel caso di utilizzo di strumenti
di pagamento che riguardino operazioni o presentino limiti
di spesa o avvaloramento inferiori a soglie fissate dalla
stessa Banca d'Italia;
b) casi, contenuti e modalita' delle comunicazioni
periodiche sulle operazioni di pagamento, ivi incluse le
operazioni di pagamento disposte tramite un prestatore di
servizi di disposizione di ordine di pagamento.
2. Non si applicano gli articoli 67-quinquies,
67-sexies, comma 1, lettere a), b) ed h), 67- septies,
comma 1, lettere b), c), f) e g), 67-octies, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206.
3. (abrogato).".
Il testo dell'articolo 126-sexies del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, citato nelle note
alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
"Art. 126-sexies. Modifica unilaterale delle condizioni
1. Ogni modifica del contratto quadro o delle
condizioni e informazioni a esso relative fornite
all'utilizzatore ai sensi dell'articolo 126-quater, comma
1, lettera a), e' proposta dal prestatore dei servizi di
pagamento secondo le modalita' stabilite dalla Banca
d'Italia, con almeno due mesi di anticipo rispetto alla
data di applicazione indicata nella proposta.
2. Il contratto quadro puo' prevedere che la modifica
delle condizioni contrattuali si ritiene accettata
dall'utilizzatore a meno che questi non comunichi al
prestatore dei servizi di pagamento, prima della data
indicata nella proposta per l'applicazione della modifica,
che non intende accettarla. In questo caso, la
comunicazione di cui al comma 1, contenente la proposta di
modifica, specifica che in assenza di espresso rifiuto la
proposta si intende accettata e che l'utilizzatore ha
diritto di recedere senza spese prima della data prevista
per l'applicazione della modifica.
3. Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio
possono essere applicate con effetto immediato e senza
preavviso; tuttavia, se sono sfavorevoli per
l'utilizzatore, e' necessario che cio' sia previsto nel
contratto quadro e che la modifica sia la conseguenza della
variazione dei tassi di interesse o di cambio di
riferimento convenuti nel contratto. L'utilizzatore e'
informato della modifica dei tassi di interesse nei casi e
secondo le modalita' stabilite dalla Banca d'Italia.
4. Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio
utilizzati nelle operazioni di pagamento sono applicate e
calcolate in modo da non creare discriminazioni tra
utilizzatori, secondo quanto stabilito dalla Banca
d'Italia.
4-bis. Se il cliente e' un consumatore, il contratto
quadro o le condizioni e informazioni a esso relative
fornite all'utilizzatore ai sensi dell'articolo126-quater,
comma 1, lettera a), possono essere modificate se sussiste
un giustificato motivo.
5. (abrogato).".
Il testo dell'articolo 126-octies del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
"Art. 126-octies. Denominazione valutaria dei pagamenti
1. I pagamenti sono effettuati nella valuta concordata
dalle parti.
2. Se al pagatore e' offerto, prima di disporre
un'operazione di pagamento, un servizio di conversione
valutaria dal beneficiario ovvero presso uno sportello
automatico o presso il punto vendita da un venditore di
merci o da un fornitore di servizi, colui che propone il
servizio di conversione comunica al pagatore tutte le spese
e il tasso di cambio che sara' utilizzato per la
conversione. Il pagatore accetta il servizio su tale
base.".
Il testo dell'articolo 127-bis del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
"Art. 127-bis. Spese addebitabili
1. Non possono essere addebitate al cliente spese,
comunque denominate, inerenti alle informazioni e alle
comunicazioni previste ai sensi di legge se trasmesse al
cliente con strumenti di comunicazione telematica o allo
stesso fornite su supporto durevole diverso da quello
cartaceo. Per le informazioni e le comunicazioni previste
ai sensi di legge relative a servizi di pagamento non
possono essere addebitate al cliente spese, comunque
denominate, qualunque sia lo strumento di comunicazione o
il tipo di supporto utilizzato. Le informazioni
precontrattuali e le comunicazioni previste ai sensi
dell'articolo 118 sono sempre gratuite qualunque sia lo
strumento di comunicazione o il tipo di supporto
utilizzato.
2. Il contratto puo' prevedere che, se il cliente
richiede informazioni o comunicazioni ulteriori o piu'
frequenti rispetto a quelle previste dal presente titolo
ovvero la loro trasmissione con strumenti di comunicazione
diversi da quelli previsti nel contratto, le relative spese
sono a carico del cliente.
3. Se, in relazione a informazioni o comunicazioni,
vengono addebitate spese al cliente, queste sono
ragionevoli e proporzionate ai costi effettivamente
sostenuti dalla banca o dall'intermediario finanziario o
dal prestatore di servizi di pagamento.
4. In deroga al comma 1, nei contratti di finanziamento
la consegna di documenti personalizzati puo' essere
subordinata al pagamento delle spese di istruttoria, nei
limiti e alle condizioni stabilite dal CICR.
5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 119, comma
4 e, per i servizi di pagamento, dall'articolo 16, comma 4,
del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.".
Il testo dell'articolo 128 del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
"Art. 128. Controlli
1. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni
del presente titolo, la Banca d'Italia puo' acquisire
informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni presso
le banche, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti
di pagamento e gli intermediari finanziari. Resta fermo
quanto previsto dagli articoli 114-quinquies.2, commi
6-bis, 6-ter e 6-quater, e 114-undecies, comma 2-bis.
2. (abrogato).
3. Con riguardo ai soggetti individuati ai sensi
dell'articolo 115, comma 2, il CICR indica le autorita'
competenti a effettuare i controlli previsti dal comma 1 e
a irrogare le sanzioni previste dall'articolo 144, commi 1,
lettere b), c), d), ed e), e 4.".
Il testo dell'articolo 128-decies del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
"Art. 128-decies. Disposizioni di trasparenza e
connessi poteri di controllo
1. Agli agenti in attivita' finanziaria, agli agenti
previsti dall'articolo 128-quater, comma 7, e ai mediatori
creditizi si applicano, in quanto compatibili, le norme del
Titolo VI. La Banca d'Italia puo' stabilire ulteriori
regole per garantire trasparenza e correttezza nei rapporti
con la clientela.
2. L'intermediario mandante risponde alla Banca
d'Italia del rispetto delle disposizioni del Titolo VI da
parte dei propri agenti in attivita' finanziaria. La Banca
d'Italia puo' effettuare ispezioni presso l'agente in
attivita' finanziaria, anche avvalendosi della Guardia di
Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per
l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle
imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale
esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.
2-bis. Le banche, gli istituti di pagamento e gli
istituti di moneta elettronica comunitari che prestano, in
regime di diritto di stabilimento senza succursale, servizi
di pagamento nel territorio della Repubblica per il tramite
degli agenti di cui all'articolo 128-quater, designano in
Italia un punto di contatto centrale nei casi e per
l'esercizio delle funzioni previsti dalle norme tecniche di
regolamentazione emanate dalla Commissione europea ai sensi
dell'articolo 29, paragrafo 7, della direttiva
2366/2015/UE, secondo le disposizioni dettate dalla Banca
d'Italia. Restano ferme le disposizioni dettate per
finalita' di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento
del terrorismo dall'articolo 43, commi 3 e 4 e
dall'articolo 45 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231 e successive modificazioni.
3. Fino al 30 giugno 2014 la Banca d'Italia esercita il
controllo sugli agenti insediati in Italia per conto di
istituti di moneta elettronica o istituto di pagamento
comunitari per verificare l'osservanza delle disposizioni
di cui al comma 1 e della relativa disciplina di
attuazione. Il punto di contatto centrale previsto
dall'articolo 43, comma 3, del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni risponde
alla Banca d'Italia del rispetto delle disposizioni del
Titolo VI da parte degli agenti insediati in Italia
dell'istituto di moneta elettronica o istituto di pagamento
comunitari, che ad esso fanno capo. La Banca d'Italia puo'
effettuare ispezioni presso gli agenti insediati in Italia
per conto di istituti di moneta elettronica o istituto di
pagamento comunitari nonche' presso il punto di contatto
anche avvalendosi della Guardia di Finanza che agisce con i
poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta
sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi,
utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non
determinare oneri aggiuntivi.
4. Fino al 30 giugno 2014 la Banca d'Italia esercita il
controllo sui mediatori creditizi per verificare
l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e della
relativa disciplina di attuazione. La Banca d'Italia puo'
effettuare ispezioni presso i mediatori creditizi anche
avvalendosi della Guardia di Finanza che agisce con i
poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta
sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi,
utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non
determinare oneri aggiuntivi.
4-bis. Dal 1°(gradi) luglio 2014 il controllo sugli
agenti insediati in Italia per conto di istituti di moneta
elettronica o istituti di pagamento comunitari e sui
mediatori creditizi per verificare l'osservanza delle
disposizioni di cui al comma 1 e della relativa disciplina
di attuazione e' esercitato dall'Organismo. A tali fini,
l'Organismo potra' effettuare ispezioni anche avvalendosi
della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa
attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore
aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture
e personale esistenti in modo da non determinare oneri
aggiuntivi.
5. Il mediatore creditizio risponde anche del rispetto
del titolo VI da parte dei propri dipendenti e
collaboratori.".
Il testo dell'articolo 144 del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
"Art. 144. Altre sanzioni amministrative alle societa'
o enti
1. Nei confronti delle banche, degli intermediari
finanziari, delle rispettive capogruppo e dei soggetti ai
quali sono state esternalizzate funzioni aziendali
essenziali o importanti, nonche' di quelli incaricati della
revisione legale dei conti, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per
cento del fatturato e, nei confronti degli istituti di
pagamento e degli istituti di moneta elettronica e dei
soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni
aziendali essenziali o importanti, nonche' di quelli
incaricati della revisione legale dei conti, fino al
massimale di euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del
fatturato, quando tale importo e' superiore a euro 5
milioni e il fatturato e' disponibile e determinabile, per
le seguenti violazioni:
a) inosservanza degli articoli 18, comma 4, 26, 28,
comma 2-ter, 34, comma 2, 35, 49, 51, 52, 52-bis, 53,
53-bis, 53-ter, 54, 55, 61 comma 5, 64, commi 2 e 4, 66,
67, 67-ter, 68, 69-quater, 69-quinquies, 69-octies,
69-novies, 69-sexiesdecies, 69-noviesdecies,
69-vicies-semel, 108, 109, comma 3, 110 in relazione agli
articoli 26, 52, 61, comma 5, 64, commi 2 e 4,
114-quinquies.1, 114-quinquies.2, 114-quinquies.3, in
relazione agli articoli 26 e 52, 114-octies, 114-undecies
in relazione agli articoli 26 e 52, 114-duodecies,
114-terdecies, 114-quaterdecies, 114-octiesdecies, 129,
comma 1, 145, comma 3, 146, comma 2, 147, o delle relative
disposizioni generali o particolari impartite dalle
autorita' creditizie;
b) inosservanza degli articoli 116, 123, 124,
126-quater e 126-novies, comma 3, 126-undecies, commi 3 e
4, 126-duodecies, 126-quaterdecies, comma 1,
126-septiesdecies, comma 1, e 126-vicies quinquies, o delle
relative disposizioni generali o particolari impartite
dalle autorita' creditizie;
c) inosservanza degli articoli 117, commi 1, 2 e 4,
118, 119, 120, 120-quater, 125, commi 2, 3 e 4, 125-bis,
commi 1, 2, 3 e 4, 125-octies, commi 2 e 3, 126,
126-quinquies, comma 2, 126-sexies, 126-septies,
126-quinquiesdecies, 126-octiesdecies, 126-noviesdecies,
comma 1, 126-vicies, 126-vicies semel, 126-vicies ter, 127,
comma 01 e 128-decies, comma 2 e comma 2-bis, o delle
relative disposizioni generali o particolari impartite
dalle autorita' creditizie;
d) inserimento nei contratti di clausole nulle o
applicazione alla clientela di oneri non consentiti, in
violazione dell'articolo 40-bis o del titolo VI, ovvero
offerta di contratti in violazione dell'articolo 117, comma
8;
e) inserimento nei contratti di clausole aventi
l'effetto di imporre al debitore oneri superiori a quelli
consentiti per il recesso o il rimborso anticipato ovvero
ostacolo all'esercizio del diritto di recesso da parte del
cliente, ivi compresa l'omissione del rimborso delle somme
allo stesso dovute per effetto del recesso;
e-bis) inosservanza, da parte delle banche e degli
intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto
dall'articolo 106, degli articoli 120-octies, 120-novies,
120-un-decies, 120-duodecies, 120-terdecies,
120-quaterdecies, 120-septiesdecies, 120-octiesdecies,
120-noviesdecies.
2.
2-bis. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro duemilacinquecentottanta a euro
centoventinovemilacentodieci, nei confronti delle banche e
degli intermediari finanziari in caso di violazione delle
disposizioni previste dagli articoli 4, paragrafo 1, comma
1, e 5-bis del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo
alle agenzie di rating del credito, e delle relative
disposizioni attuative.
3.
3-bis.
4. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica:
a) per l'inosservanza delle norme contenute
nell'articolo 128, comma 1, ovvero nei casi di ostacolo
all'esercizio delle funzioni di controllo previste dal
medesimo articolo 128, di mancata adesione ai sistemi di
risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti
dall'articolo 128-bis, nonche' di inottemperanza alle
misure inibitorie adottate dalla Banca d'Italia ai sensi
dell'articolo 128-ter;
b) nel caso di frazionamento artificioso di un unico
contratto di credito al consumo in una pluralita' di
contratti dei quali almeno uno sia di importo inferiore al
limite inferiore previsto ai sensi dell'articolo 122, comma
1, lettera a);
c) nel caso di mancata partecipazione ai siti web di
confronto previsti dall'articolo 126-terdecies, ovvero di
mancata trasmissione agli stessi siti web dei dati
necessari per il confronto tra le offerte.
5.
5-bis. Nel caso in cui l'intermediario mandante rilevi
nel comportamento dell'agente in attivita' finanziaria le
violazioni previste dai commi 1, lettere b), c), d), e) ed
e-bis), e 4, l'inosservanza degli obblighi previsti
dall'articolo 125-novies o la violazione dell'articolo
128-decies, comma 1, ultimo periodo, adotta immediate
misure correttive e trasmette la documentazione relativa
alle violazioni riscontrate, anche ai fini
dell'applicazione dell'articolo 128-duodecies,
all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies.
6.
7.
8. Le sanzioni previste dai commi 1, lettere b), c),
d), e) ed e-bis), e 4 si applicano quando le infrazioni
rivestono carattere rilevante, secondo i criteri definiti
dalla Banca d'Italia, con provvedimento di carattere
generale, tenuto conto dell'incidenza delle condotte sulla
complessiva organizzazione e sui profili di rischio
aziendali.
9. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della
violazione come conseguenza della violazione stessa e'
superiore ai massimali indicati nel presente articolo, le
sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente
articolo sono elevate fino al doppio dell'ammontare del
vantaggio ottenuto, purche' tale ammontare sia
determinabile.".
 
Art. 2

Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), le parole « le seguenti attivita' », sono sostituite dalle seguenti: « le attivita' come definite dall'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; »;
b) al comma 1, lettera b), i numeri 1), 2), 3), 3.1., 3.2., 3.3., 4), 4.1., 4.2., 4.3., 5), 6) e 7) sono soppressi;
c) al comma 1, dopo la lettera b), sono inserite le seguenti:
« b-bis) "servizio di disposizione di ordine di pagamento": un servizio che dispone l'ordine di pagamento su richiesta dell'utente di servizi di pagamento relativamente a un conto di pagamento detenuto presso un altro prestatore di servizi di pagamento;
b-ter) "servizio di informazione sui conti": un servizio online che fornisce informazioni relativamente a uno o piu' conti di pagamento detenuti dall'utente di servizi di pagamento presso un altro prestatore di servizi di pagamento o presso piu' prestatori di servizi di pagamento; »;
d) al comma 1, dopo la lettera c), sono inserite le seguenti:
« c-bis) "operazione di pagamento a distanza": un'operazione di pagamento iniziata tramite internet o tramite un dispositivo che puo' essere utilizzato per comunicare a distanza;
c-ter) "convenzionamento di operazioni di pagamento": un servizio di pagamento fornito da un prestatore di servizi di pagamento che stipula un contratto con il beneficiario per accettare e trattare le operazioni di pagamento e che da' luogo a un trasferimento di fondi al beneficiario;
c-quater) "emissione di strumenti di pagamento": un servizio di pagamento fornito da un prestatore di servizi di pagamento che stipula un contratto per fornire al pagatore uno strumento di pagamento per disporre e trattare/ le operazioni di pagamento di quest'ultimo; »;
e) al comma 1, dopo la lettera g), e' inserita la seguente:
« g-bis) "prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto": un prestatore di servizi di pagamento che offre e amministra un conto di pagamento per un pagatore; »;
f) al comma 1, lettera h), la parola « utilizzatore », ovunque presente, e' sostituita dalla seguente: « utente »;
g) al comma 1, lettera l), la parola « utilizzatori » e' sostituita dalla seguente: « utenti »;
h) al comma 1, lettera n), dopo le parole « ammontare corrispondente », sono inserite le seguenti: «, espresso in moneta avente corso legale, »;
i) al comma 1, dopo la lettera o), e' inserita la seguente: « o-bis) "bonifico": l'accredito sul conto di pagamento del beneficiario tramite un'operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento effettuate a valere sul conto di pagamento del pagatore ed eseguite dal prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto del pagatore, sulla base di un'istruzione impartita da quest'ultimo; »;
l) al comma 1, la lettera q) e' sostituita dalla seguente: « "autenticazione": la procedura che consente al prestatore di servizi di pagamento di verificare l'identita' di un utente di servizi di pagamento o la validita' dell'uso di uno specifico strumento di pagamento, incluse le relative credenziali di sicurezza personalizzate fornite dal prestatore; »;
m) al comma 1, dopo la lettera q), sono inserite le seguenti:
« q-bis) "autenticazione forte del cliente": un'autenticazione basata sull'uso di due o piu' elementi, classificati nelle categorie della conoscenza (qualcosa che solo l'utente conosce), del possesso (qualcosa che solo l'utente possiede) e dell'inerenza (qualcosa che caratterizza l'utente), che sono indipendenti, in quanto la violazione di uno non compromette l'affidabilita' degli altri, e che e' concepita in modo tale da tutelare la riservatezza dei dati di autenticazione;
q-ter) "credenziali di sicurezza personalizzate": funzionalita' personalizzate fornite a un utente di servizi di pagamento dal prestatore di servizi di pagamento a fini di autenticazione;
q-quater) "dati sensibili relativi ai pagamenti": dati che possono essere usati per commettere frodi, incluse le credenziali di sicurezza personalizzate. Per l'attivita' dei prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento e dei prestatori di servizi di informazione sui conti, il nome del titolare del conto e il numero del conto non costituiscono dati sensibili relativi ai pagamenti; »;
n) al comma 1, lettera r), la parola « utilizzatore » e' sostituita, ovunque presente, dalla seguente: « utente »;
o) al comma 1, lettera s), la parola « utilizzatore » e' sostituita, ovunque presente, dalla seguente: « utente »;
p) al comma 1, lettera t), le parole « 84, lettera b), della direttiva 2007/64/CE » sono sostituite dalle seguenti: « 104, lettera a) della direttiva 2015/2366/UE»;
q) al comma 1, la lettera z) e' soppressa;
r) al comma 1, la lettera aa) e' sostituita dalla seguente « "tasso di cambio di riferimento": il tasso di cambio che e' utilizzato come base per calcolare un cambio valuta e che e' reso disponibile dal prestatore di servizi di pagamento o proviene da una fonte accessibile al pubblico; »;
s) al comma 1, dopo la lettera aa), sono inserite le seguenti lettere:
« bb) "contenuto digitale": i beni o i servizi prodotti e forniti in formato digitale il cui uso o consumo e' limitato a un dispositivo tecnico e che non comprendono in alcun modo l'uso o il consumo di beni o servizi fisici. »;
« cc) "ABE": indica l'Autorita' Bancaria Europea »;
t) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
« 2. Al Titolo IV-bis del presente decreto attuativo del Regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015 si applicano le definizioni contenute nel Regolamento stesso. ».
2. All'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
« 1. Il presente decreto si applica ai servizi di pagamento prestati nel territorio della Repubblica. »;
b) al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
« b) operazioni di pagamento dal pagatore al beneficiario effettuate tramite un agente commerciale autorizzato in base a un accordo a negoziare o a concludere la vendita o l'acquisto di beni o servizi a condizione che agisca per conto del solo pagatore o del solo beneficiario oppure qualora l'agente stesso non entri mai in possesso dei fondi dei clienti; »;
c) al comma 2, la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
« e) servizi in cui il beneficiario fornisce contante al pagatore nel contesto di un'operazione di pagamento, a seguito di una richiesta esplicita dell'utente immediatamente precedente l'esecuzione dell'operazione di pagamento destinata all'acquisto di beni o servizi, nei limiti eventualmente stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi, sentita la Banca d'Italia; »;
d) al comma 2, lettera h), le parole « fatto salvo l'» sono sostituite dalle seguenti: « fatta salva l'applicazione dell' »;
e) al comma 2, la lettera m) e' sostituita dalla seguente:
« m) servizi basati su specifici strumenti di pagamento utilizzabili solo in modo limitato, che soddisfino una delle seguenti condizioni: 1) strumenti che possono essere utilizzati per acquistare beni o servizi solo nei locali dell'emittente o all'interno di una rete limitata di prestatori di servizi vincolati da un accordo commerciale con l'emittente; 2) strumenti che possono essere utilizzati unicamente per l'acquisto di una gamma molto limitata di beni o servizi; 3) strumenti che sono regolamentati da un'autorita' pubblica nazionale o regionale per specifici scopi sociali o fiscali, per l'acquisto di beni o servizi specifici da fornitori aventi un accordo commerciale con l'emittente e che hanno validita' solamente in un unico Stato membro; »;
f) al comma 2, la lettera n) e' sostituita dalla seguente:
« n) operazioni di pagamento effettuate da un fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica che, in aggiunta a detti servizi di comunicazione elettronica, consentono a un utente della rete o del servizio di effettuare operazioni di pagamento addebitandole alla relativa fattura o al conto prealimentato dell'utente stesso in essere presso il medesimo fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica, a condizione che il valore di ciascuna operazione di pagamento non superi euro 50 e il valore complessivo delle operazioni stesse non superi euro 300 mensili e che l'operazione di pagamento:
1) sia diretta all'acquisto di contenuti digitali e servizi a tecnologia vocale;
2) sia effettuata da o tramite un dispositivo elettronico nel quadro di un'attivita' di beneficenza, per effettuare erogazioni liberali destinate agli enti del terzo settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che esercitano in via esclusiva o prevalente una o piu' attivita' caritatevoli tra quelle di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
3) sia effettuata da o tramite un dispositivo elettronico per l'acquisto di biglietti relativi esclusivamente alla prestazione di servizi; »;
g) al comma 2, la lettera q) e' sostituita dalla seguente:
« q) servizi di prelievo di contante forniti da prestatori, tramite sportelli automatici per conto di uno o piu' emittenti della carta, che non sono parti del contratto quadro con il cliente che preleva denaro da un conto di pagamento, a condizione che detti prestatori non forniscano altri servizi di pagamento. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 32-quater. »;
h) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
« 3. Il titolo II del presente decreto legislativo, l'articolo 115 e il capo II-bis del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applicano ai servizi di pagamento nella valuta di uno Stato membro prestati nell'Unione europea, a condizione che i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e del beneficiario siano insediati nell'Unione europea ovvero l'unico prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell'operazione di pagamento sia insediato nell'Unione europea. »;
i) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
« 3-bis. Il titolo II del presente decreto legislativo, salvo gli articoli da 18 a 22, e l'articolo 115 e il capo II-bis del titolo VI, salvo l'articolo 126-quater, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applicano, secondo le modalita' stabilite dalla Banca d'Italia in conformita' alla direttiva (UE) 2015/2366, ai servizi di pagamento in una valuta che non e' quella di uno Stato membro, a condizione che i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e del beneficiario siano insediati nell'Unione europea ovvero l'unico prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell'operazione di pagamento sia insediato nell'Unione europea, per le parti dell'operazione di pagamento ivi effettuate.
3-ter. Il titolo II, salvo l'articolo 3, commi 2 e 4, gli articoli 13, 14 e 18, l'articolo 20, comma 1, e gli articoli 25 e 27, del presente decreto legislativo e l'articolo 115 e il capo II-bis del titolo VI, salvo l'articolo 126-quater, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applicano, secondo le modalita' stabilite dalla Banca d'Italia in conformita' alla direttiva (UE) 2015/2366, ai servizi di pagamento in tutte le valute laddove soltanto uno dei prestatori di servizi di pagamento sia insediato nell'Unione europea, per le parti dell'operazione di pagamento ivi effettuate. »;
l) al comma 4, lettera b), la parola « utilizzatore » e' sostituita dalla seguente: « utente »;
m) al comma 4, lettera b), le parole « comma 4, 10, 12 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 4, 10, commi 1 e 2, 12, 12-bis, »;
n) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
« 4-bis. La Banca d'Italia definisce modalita' e termini per l'invio delle informazioni che i prestatori dei servizi di cui al comma 2, lettere m), punti 1) e 2), e n), sono tenuti a notificare in conformita' all'articolo 37, della direttiva (UE) 2015/2366.
4-ter. La Banca d'Italia comunica all'ABE i servizi ad essa notificati ai sensi del comma 4-bis. ».
3. All'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) la parola « utilizzatore », ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: «utente»;
2) dopo le parole « spese sostenute per », sono inserite le seguenti: «l'adempimento dei propri obblighi di informazione o per »;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
« 2. Se il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e quello del beneficiario siano entrambi situati nell'Unione europea, ovvero l'unico prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell'operazione di pagamento sia situato nell'Unione europea, il pagatore e il beneficiario sostengono ciascuno le spese applicate dal rispettivo prestatore di servizi di pagamento. Resta impregiudicata la possibilita' di prevedere forme di esenzione dall'applicazione di spese per l'accredito di somme, ivi inclusi gli emolumenti a favore di pensionati e lavoratori dipendenti. »;
c) il comma 3 e' abrogato;
d) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
« 4. Il beneficiario non puo' applicare a carico del pagatore spese relative all'utilizzo di strumenti di pagamento. »;
e) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
« 4-bis. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e' designata quale autorita' competente a verificare l'osservanza del divieto di cui al comma 4, e ad applicare le relative sanzioni, avvalendosi a tal fine degli strumenti, anche sanzionatori, previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
4-ter. La Banca d'Italia e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Dette autorita' non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio. ».
4. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c): le parole « comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 2 »; la parola « utilizzatore » e' sostituita dalla seguente: « utente » e dopo le parole « la mancata esecuzione », sono inserite le seguenti: « o disposizione »;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
« 3. Gli articoli 11 e 12 non si applicano alla moneta elettronica quando le modalita' di funzionamento del relativo circuito non consentono al prestatore di servizi di pagamento di congelare il conto su cui e' caricata la moneta elettronica o di bloccare lo strumento di pagamento e lo strumento prevede limiti di avvaloramento non superiori a euro 500. ».
5. All'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il consenso a eseguire operazioni di pagamento puo' anche essere prestato tramite il beneficiario o il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento. »;
b) al comma 3, le parole « L'autorizzazione puo' essere data » sono sostituite dalle seguenti: « Il consenso puo' essere dato »;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: « Il consenso ad eseguire un'operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento puo' essere revocato in qualsiasi momento, nella forma e secondo la procedura concordata nel contratto quadro o nel contratto relativo a singole operazioni di pagamento, purche' cio' avvenga prima che l'ordine di pagamento diventi irrevocabile ai sensi dell'articolo 17. Le operazioni di pagamento eseguite dopo la revoca non sono considerate autorizzate. ».
6. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono inseriti i seguenti:
« Art. 5-bis (Conferma della disponibilita' di fondi). - 1. Su richiesta del prestatore di servizi di pagamento emittente strumenti di pagamento basati su carta, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto conferma senza indugio se sul conto del pagatore vi e' la disponibilita' dell'importo richiesto per l'esecuzione dell'operazione di pagamento, purche':
a) al momento della richiesta il conto del pagatore sia accessibile on-line;
b) il pagatore abbia prestato il consenso esplicito al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto a rispondere a richieste di conferma da parte di uno specifico prestatore di servizi di pagamento in merito alla disponibilita' sul conto di pagamento del pagatore dell'importo corrispondente a una determinata operazione di pagamento basata su carta;
c) il consenso di cui alla lettera b) sia stato prestato anteriormente alla prima richiesta di conferma.
2. Il prestatore di servizi di pagamento puo' chiedere la conferma di cui al comma 1, quando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) il pagatore ha prestato il consenso esplicito al prestatore di servizi di pagamento a richiedere la conferma di cui al comma 1;
b) il pagatore ha disposto l'operazione di pagamento utilizzando uno strumento di pagamento basato su carta emesso dal prestatore di servizi di pagamento;
c) prima di ciascuna richiesta di conferma, il prestatore di servizi di pagamento si autentica presso il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto e comunica in maniera sicura, conformemente a quanto previsto dall'articolo 98, paragrafo 1, lettera d), della direttiva (UE) 2015/2366 e dalle relative norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea.
3. La conferma di cui al comma 1 consiste esclusivamente nella risposta positiva o negativa e non puo' essere memorizzata o utilizzata per scopi diversi dall'esecuzione dell'operazione di pagamento per cui e' stata chiesta. La conferma non puo' consistere nell'estratto del saldo del conto e non puo' consentire al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto di bloccare i fondi sul conto di pagamento del pagatore.
4. Il pagatore puo' chiedere al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto di comunicargli l'avvenuta identificazione del prestatore di servizi di pagamento che ha chiesto la conferma e la risposta che e' stata fornita.
5. Il presente articolo non si applica a operazioni di pagamento disposte tramite strumenti di pagamento basati su carta su cui e' caricata moneta elettronica.
Art. 5-ter (Disposizioni per l'accesso ai conti di pagamento in caso di servizi di disposizione di ordine di pagamento). - 1. Se il conto di pagamento e' accessibile on-line, il pagatore ha il diritto di avvalersi di un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento per il servizio di pagamento di cui all'articolo, 1, comma 2, lettera h-septies.1), n. 7, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La prestazione di tale servizio non e' subordinata all'esistenza di un rapporto contrattuale tra il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento e il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto.
2. Il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento:
a) non detiene in alcun momento i fondi del pagatore in relazione alla prestazione del servizio di disposizione di ordine di pagamento;
b) provvede affinche' le credenziali di sicurezza personalizzate del pagatore non siano accessibili ad altri fuorche' al pagatore stesso e all'emittente delle credenziali di sicurezza personalizzate e che esse siano trasmesse attraverso canali sicuri ed efficienti;
c) provvede affinche' qualunque altra informazione sul pagatore, ottenuta nella prestazione del servizio di disposizione di ordine di pagamento, sia fornita esclusivamente al beneficiario e solo con il consenso esplicito del pagatore;
d) ogni volta che dispone un ordine di pagamento, si identifica presso il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto del pagatore, comunicando con quest'ultimo, il pagatore e il beneficiario in maniera sicura, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 98, paragrafo 1, lett. d), della direttiva (UE) 2015/2366 e dalle relative norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea;
e) non chiede al pagatore dati diversi da quelli necessari per prestare il servizio di disposizione di ordine di pagamento; non usa ne' conserva dati ne' vi accede per fini diversi dalla prestazione del servizio di disposizione di ordine di pagamento e non conserva dati sensibili relativi ai pagamenti del pagatore;
f) non modifica l'importo, il beneficiario o qualsiasi altro dato dell'operazione;
g) quando dispone un ordine di pagamento mette a disposizione del prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto il riferimento dell'operazione di pagamento.
3. Al fine di garantire l'esercizio del diritto del pagatore di avvalersi del servizio di disposizione di ordine di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto:
a) comunica in maniera sicura con i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento, conformemente all'articolo 98, paragrafo 1, lett. d), della direttiva (UE) 2015/2366 e alle relative norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea;
b) immediatamente dopo aver ricevuto l'ordine di pagamento dal prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, fornisce a quest'ultimo o mette a disposizione dello stesso, tutte le informazioni sull'ordine di pagamento e sulla relativa esecuzione disponibili al medesimo prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto;
c) assicura parita' di trattamento agli ordini trasmessi mediante un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento rispetto a quelli trasmessi direttamente dal pagatore, fatte salve ragioni obiettive riferibili, in particolare, ai tempi, alla priorita' o alle spese applicabili.
Art. 5-quater (Disposizioni per l'accesso alle informazioni sui conti di pagamento e all'utilizzo delle stesse in caso di servizi di informazioni sui conti). - 1. Se il conto di pagamento e' accessibile online, l'utente ha il diritto di avvalersi di un prestatore di servizi di informazione sui conti per il servizio di pagamento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), n. 8, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La prestazione di tale servizio non e' subordinata all'esistenza di un rapporto contrattuale tra il prestatore di servizi di informazione sui conti e il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto.
2. Il prestatore di servizi di informazione sui conti:
a) presta il proprio servizio unicamente sulla base del consenso esplicito dell'utente;
b) provvede affinche' le credenziali di sicurezza personalizzate dell'utente non siano accessibili ad altri fuorche' all'utente stesso e all'emittente delle credenziali di sicurezza personalizzate e che esse siano trasmesse attraverso canali sicuri ed efficienti;
c) per ogni sessione di comunicazione, si identifica presso il prestatore o i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto, comunicando con questi e con l'utente in maniera sicura, conformemente all'articolo 98, paragrafo 1, lett. d), della direttiva (UE) 2015/2366 e alle relative norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea;
d) accede soltanto alle informazioni sui conti di pagamento designati e sulle operazioni di pagamento effettuate a valere su tali conti, non richiedendo dati sensibili relativi ai pagamenti;
e) non usa, ne' conserva dati, ne' vi accede per fini diversi dalla prestazione del servizio di informazione sui conti, conformemente alle norme sulla protezione dei dati.
3. In relazione ai conti di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto:
a) comunica in maniera sicura con i prestatori di servizi di informazione sui conti, conformemente all'articolo 98, paragrafo 1, lett. d), della direttiva (UE) 2015/2366 e alle relative norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea;
b) assicura parita' di trattamento alle richieste di dati trasmesse dal prestatore di servizi di informazione sui conti rispetto a quelle trasmesse direttamente dall'utente, fatte salve ragioni obiettive. ».
7. All'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: « Limiti all'utilizzo degli strumenti di pagamento »;
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
« 1. Qualora per dare il consenso venga utilizzato uno specifico strumento di pagamento, il pagatore e il relativo prestatore di servizi di pagamento possono concordare limiti di spesa per le operazioni eseguite attraverso detto strumento. »;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
« 3. Nei casi di cui al comma 2, il prestatore di servizi di pagamento informa il pagatore, secondo le modalita' concordate, del blocco dello strumento, motivando tale decisione. Ove possibile, l'informazione viene resa in anticipo rispetto al blocco dello strumento di pagamento o al piu' tardi immediatamente dopo, salvo che tale informazione non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, individuati ai sensi dell'articolo 126 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento. ».
8. Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono inseriti i seguenti:
« Art. 6-bis (Limiti all'accesso ai conti di pagamento da parte dei prestatori di servizi di pagamento). - 1. Il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto puo' rifiutare l'accesso a un conto di pagamento a un prestatore di servizi di informazione sui conti o a un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, per giustificate e comprovate ragioni connesse all'accesso fraudolento o non autorizzato al conto di pagamento da parte di tali soggetti, compresi i casi di ordini di pagamento fraudolenti o non autorizzati. In tali casi, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto, secondo le modalita' convenute con l'utente, informa quest'ultimo del rifiuto e dei relativi motivi. Ove possibile, tale informazione e' resa prima che l'accesso sia rifiutato o, al piu' tardi, immediatamente dopo, salvo che tale informazione non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, individuati ai sensi dell'articolo 126 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento. Al venir meno delle ragioni che hanno portato al rifiuto, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto consente l'accesso al conto di pagamento.
2. Il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto comunica immediatamente alla Banca d'Italia il rifiuto di cui al comma precedente, indicandone le motivazioni. La Banca d'Italia effettua le valutazioni di competenza e, ove necessario, adotta le misure ritenute opportune.
3. In ogni caso il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto deve rifiutare senza indugio l'accesso al conto di pagamento a un prestatore di servizi di informazione sui conti o a un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento se riceve dall'utente la revoca del consenso alla prestazione di tali servizi. Il prestatore dei servizi di pagamento di radicamento del conto informa immediatamente della revoca il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento e il prestatore di servizi di informazione sui conti.
Art. 6-ter (Notifica dei dati relativi alle frodi). - 1. I prestatori di servizi di pagamento trasmettono alla Banca d'Italia dati statistici sulle frodi connesse agli strumenti e ai servizi di pagamento.
2. La Banca d'Italia definisce le modalita' e i termini per l'invio dei dati di cui al comma precedente, anche per tener conto di orientamenti dell'ABE.
3. La Banca d'Italia trasmette in forma aggregata i dati ricevuti ai sensi dei commi precedenti all'ABE e alla BCE. ».
9. All'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: « Obblighi a carico dell'utente dei servizi di pagamento in relazione agli strumenti di pagamento e alle credenziali di sicurezza personalizzate »;
b) al comma 1:
1) all'alinea la parola « utilizzatore » e' sostituita dalla seguente: « utente »;
2) alla lettera a), dopo le parole « e l'uso », sono inserite le seguenti: « e che devono essere obiettivi, non discriminatori e proporzionati »;
c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
« 2. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), l'utente, non appena riceve uno strumento di pagamento, adotta tutte le ragionevoli misure idonee a proteggere le credenziali di sicurezza personalizzate. ».
10. All'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
« a) assicurare che le credenziali di sicurezza personalizzate non siano accessibili a soggetti diversi dall'utente abilitato a usare lo strumento di pagamento, fatti salvi gli obblighi posti in capo a quest'ultimo ai sensi dell'articolo 7; »;
2) alla lettera b), la parola « specificamente » e' soppressa e la parola « utilizzatore » e' sostituita dalla seguente: « utente »;
3) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
« c) assicurare che siano sempre disponibili strumenti adeguati affinche' l'utente dei servizi di pagamento possa eseguire la comunicazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), nonche', nel caso di cui all'articolo 6, comma 4, di chiedere lo sblocco dello strumento di pagamento o l'emissione di uno nuovo, ove il prestatore di servizi di pagamento non vi abbia gia' provveduto. Ove richiesto dall'utente, il prestatore di servizi di pagamento gli fornisce i mezzi per dimostrare di aver effettuato la comunicazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), entro i 18 mesi successivi alla comunicazione medesima; »;
4) dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
« c-bis) fornire all'utente la possibilita' di procedere alla comunicazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), a titolo gratuito, addebitandogli eventualmente solo i costi di sostituzione dello strumento di pagamento; »;
5) alla lettera d), le parole « dell'utilizzatore di cui » sono sostituite dalle seguenti: « di cui »;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
« 2. I rischi derivanti dalla spedizione di uno strumento di pagamento o delle relative credenziali di sicurezza personalizzate sono a carico del prestatore di servizi di pagamento.».
11. All'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: « Notifica e rettifica di operazioni non autorizzate o non correttamente eseguite »;
b) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente: « L'utente, venuto a conoscenza di un'operazione di pagamento non autorizzata o non correttamente eseguita, ivi compresi i casi di cui all'articolo 25, ha il diritto di ottenerne la rettifica solo se comunica senza indugio tale circostanza al proprio prestatore di servizi di pagamento secondo i termini e le modalita' previste nel contratto quadro o nel contratto relativo a singole operazioni di pagamento. »;
c) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
« 2-bis. Se e' coinvolto un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, l'utente ha il diritto di ottenere la rettifica dal prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto a norma del primo comma, fatti salvi gli articoli 11, comma 2-bis, e 25-bis, comma 1. »;
d) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
« 3. Un'operazione di pagamento si intende non eseguita correttamente quando l'esecuzione non e' conforme all'ordine o alle istruzioni impartite dall'utente al proprio prestatore di servizi di pagamento. ».
12. All'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola « utilizzatore » e' sostituita dalla seguente: « utente »;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
« 1-bis. Se l'operazione di pagamento e' disposta mediante un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, questi ha l'onere di provare che, nell'ambito delle proprie competenze, l'operazione di pagamento e' stata autenticata, correttamente registrata e non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti connessi al servizio di disposizione di ordine di pagamento prestato. »;
c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
« 2. Quando l'utente di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento eseguita, l'utilizzo di uno strumento di pagamento registrato dal prestatore di servizi di pagamento, compreso, se del caso, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, non e' di per se' necessariamente sufficiente a dimostrare che l'operazione sia stata autorizzata dall'utente medesimo, ne' che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto con dolo o colpa grave a uno o piu' degli obblighi di cui all'articolo 7. E' onere del prestatore di servizi di pagamento, compreso, se del caso, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, fornire la prova della frode, del dolo o della colpa grave dell'utente. ».
13. Dopo l'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e' inserito il seguente:
« Art. 10-bis (Autenticazione e misure di sicurezza). - 1. Conformemente all'articolo 98 della direttiva (UE) 2015/2366 e alle relative norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea, i prestatori di servizi di pagamento applicano l'autenticazione forte del cliente quando l'utente:
a) accede al suo conto di pagamento on-line;
b) dispone un'operazione di pagamento elettronico;
c) effettua qualsiasi azione, tramite un canale a distanza, che puo' comportare un rischio di frode nei pagamenti o altri abusi.
2. Nel caso dell'avvio di un'operazione di pagamento elettronico di cui al paragrafo 1, lettera b), per le operazioni di pagamento elettronico a distanza, l'autenticazione forte del cliente applicata dai prestatori di servizi di pagamento comprende elementi che colleghino in maniera dinamica l'operazione a uno specifico importo e a un beneficiario specifico.
3. Conformemente all'articolo 98 della direttiva (UE) 2015/2366 e alle relative norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea, i prestatori di servizi di pagamento predispongono misure di sicurezza adeguate per tutelare la riservatezza e l'integrita' delle credenziali di sicurezza personalizzate degli utenti di servizi di pagamento.
4. I commi 2 e 3 si applicano anche allorche' i pagamenti sono disposti mediante un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento. I commi 1 e 3 si applicano anche allorche' le informazioni sono richieste mediante un prestatore di servizi di informazione sui conti.
5. I prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto consentono ai prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento e ai prestatori di servizi di informazione sui conti di utilizzare le procedure di autenticazione fornite dagli stessi prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto all'utente. ».
14. All'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
« 1. Fatto salvo l'articolo 9, nel caso in cui sia stata eseguita un'operazione di pagamento non autorizzata, il prestatore di servizi di pagamento rimborsa al pagatore l'importo dell'operazione medesima immediatamente e in ogni caso al piu' tardi entro la fine della giornata operativa successiva a quella in cui prende atto dell'operazione o riceve una comunicazione in merito. Ove per l'esecuzione dell'operazione sia stato addebitato un conto di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento riporta il conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non avesse avuto luogo, assicurando che la data valuta dell'accredito non sia successiva a quella dell'addebito dell'importo. »;
b) al comma 2, dopo le parole « immediata comunicazione », sono inserite le seguenti: « per iscritto alla Banca d'Italia » e la parola « utilizzatore » e' soppressa;
c) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
« 2-bis. Se l'operazione di pagamento e' disposta mediante un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto rimborsa al pagatore immediatamente e, in ogni caso, entro la fine della giornata operativa successiva, l'importo dell'operazione non autorizzata, riportando il conto di pagamento addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non avesse avuto luogo. In caso di operazione di pagamento non autorizzata, se il relativo ordine di pagamento e' disposto mediante un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, quest'ultimo e' tenuto a rimborsare immediatamente e, in ogni caso, entro la fine della giornata operativa successiva, senza che sia necessaria la costituzione in mora, al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto su richiesta di quest'ultimo, gli importi rimborsati al pagatore. Se il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento e' responsabile dell'operazione di pagamento non autorizzata, risarcisce immediatamente e, in ogni caso, entro la fine della giornata operativa successiva senza che sia necessaria la costituzione in mora il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto, su richiesta di quest'ultimo, anche per le perdite subite. In entrambi i casi e' fatta salva la facolta' del prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento di dimostrare, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 10, comma 1-bis, che, nell'ambito delle sue competenze, l'operazione di pagamento e' stata autenticata, correttamente registrata e non ha subito le conseguenze di guasti tecnici o altri inconvenienti relativi al servizio di pagamento da questo prestato, con conseguente diritto in questi casi alla restituzione delle somme da quest'ultimo versate al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto ai sensi del presente comma.
d) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
« 3. Il rimborso di cui ai commi precedenti non preclude la possibilita' per il prestatore di servizi di pagamento di dimostrare, anche in un momento successivo, che l'operazione di pagamento era stata autorizzata. In tal caso, il prestatore di servizi di pagamento ha il diritto di chiedere direttamente all'utente e ottenere da quest'ultimo la restituzione dell'importo rimborsato ai sensi dei commi 1 e 2-bis. »;
e) al comma 4, la parola « utilizzatore » e' sostituita dalla seguente: « utente » e dopo le parole « servizi di pagamento » sono inserite le seguenti: « compreso, se del caso, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento ».
15. All'articolo 12 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola « utilizzatore » e' sostituita dalla seguente: « utente »;
b) al comma 2, la parola « utilizzatore » e' sostituita dalla seguente: « utente »;
c) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
« 2-bis. Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il pagatore non sopporta alcuna perdita se il prestatore di servizi di pagamento non esige un'autenticazione forte del cliente. Il beneficiario o il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario rimborsano il danno finanziario causato al prestatore di servizi di pagamento del pagatore se non accettano l'autenticazione forte del cliente.
2-ter. Il pagatore non sopporta alcuna perdita se lo smarrimento, la sottrazione o l'appropriazione indebita dello strumento di pagamento non potevano essere notati dallo stesso prima di un pagamento, salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, o se la perdita e' stata causata da atti o omissioni di dipendenti, agenti o succursali del prestatore di servizi di pagamento o dell'ente cui sono state esternalizzate le attivita'. »;
d) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
« 3. Negli altri casi, salvo se abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto a uno o piu' degli obblighi di cui all'articolo 7, con dolo o colpa grave, il pagatore puo' sopportare, per un importo comunque non superiore a euro 50, la perdita relativa a operazioni di pagamento non autorizzate derivanti dall'utilizzo indebito dello strumento di pagamento conseguente al suo furto, smarrimento o appropriazione indebita. »;
e) il comma 4 e' sostituito dal seguente: « Qualora abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto ad uno o piu' obblighi di cui all'articolo 7, con dolo o colpa grave, l'utente sopporta tutte le perdite derivanti da operazioni di pagamento non autorizzate e non si applica il limite di 50 euro di cui al comma 3. » ;
f) il comma 5 e' abrogato.
16. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e' inserito il seguente:
« Art. 12-bis (Operazioni di pagamento il cui importo non sia noto in anticipo). - 1. Se un'operazione di pagamento basata su carta e' disposta dal beneficiario o per suo tramite, senza che sia noto l'importo dell'operazione nel momento in cui il pagatore presta il proprio consenso, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore puo' bloccare i fondi sul conto di pagamento del pagatore solo se quest'ultimo ha acconsentito a che sia bloccato un importo predeterminato.
2. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore sblocca senza indugio i fondi bloccati ai sensi del comma precedente nel momento della ricezione delle informazioni concernenti l'esatto importo dell'operazione di pagamento e, al piu' tardi, dopo la ricezione dell'ordine di pagamento. ».
17. All'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, dopo le parole « operazioni di pagamento » e' inserita la seguente: « autorizzate »;
b) al comma 2, dopo le parole « operazione di pagamento eseguita » sono inserite le seguenti: « e la data valuta dell'accredito non e' successiva a quella dell'addebito dell'importo »;
c) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
« 3-bis. Fatto salvo quanto disposto dal comma 4, in aggiunta a quanto disposto dal comma 1, nel caso di addebiti diretti di cui all'articolo 1 del Regolamento (UE) n. 260/2012, il pagatore ha un diritto incondizionato al rimborso nei termini di cui all'articolo 14.»;
d) al comma 4, il primo periodo e' sostituito dal seguente: « Il contratto quadro tra il pagatore e il prestatore di servizi di pagamento puo' escludere il diritto al rimborso se ricorrono entrambe le seguenti condizioni: ».
18. All'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, dopo le parole « operazioni di pagamento » e' inserita la seguente: «autorizzate»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
« 3. Il diritto del prestatore di servizi di pagamento di rifiutare il rimborso di cui al comma 2 non si applica nel caso di cui all'articolo 13, comma 3-bis. ».
19. All'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole « , trasmesso direttamente dal pagatore o indirettamente dal beneficiario o per il suo tramite, » sono soppresse;
b) al comma 1, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: « Prima di tale momento, il conto di pagamento del pagatore non puo' essere addebitato. »;
c) al comma 2, la parola « utilizzatore » e' sostituita dalla seguente: « utente ».
20. All'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' abrogato;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
« 2. Qualora il prestatore di servizi di pagamento rifiuti di eseguire o di disporre un ordine di pagamento, il rifiuto e, ove possibile, le relative motivazioni, nonche' la procedura per correggere eventuali errori materiali imputabili all'utente che abbiano causato il rifiuto, sono comunicati all'utente, salvo che tale informazione non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, individuati ai sensi dell'articolo 126 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o ricorrano giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento. »;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
« 3. Il prestatore di servizi di pagamento effettua la comunicazione di cui al comma 2 secondo le modalita' concordate con l'utente, con la massima sollecitudine e, al piu' tardi, entro i termini previsti per l'esecuzione dell'operazione di pagamento di cui all'articolo 20. »;
d) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
« 4. Ove il rifiuto di un ordine di pagamento sia obiettivamente giustificato, il prestatore di servizi di pagamento puo' addebitare spese ragionevoli per la comunicazione all'utente, ove cio' sia stato concordato tra le parti. »;
e) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
« 4-bis. Quando tutte le condizioni previste dal contratto quadro sono soddisfatte, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto del pagatore non puo' rifiutare di eseguire un ordine di pagamento autorizzato, indipendentemente dal fatto che tale ordine sia disposto dal pagatore, anche tramite un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, o dal beneficiario o per il tramite di quest'ultimo, salvo che cio' risulti contrario a disposizioni di diritto dell'Unione europea o nazionale. ».
21. All'articolo 17 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Il comma 1 e' sostituito dal seguente: « Fatte salve le disposizioni di cui al presente articolo, una volta ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore, l'ordine di pagamento non puo' essere revocato dall'utente.»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
« 2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, comma 4, se l'operazione di pagamento e' disposta da un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento o su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, il pagatore non puo' revocare l'ordine di pagamento dopo aver prestato il proprio consenso a disporre o ad eseguire l'operazione di pagamento al prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento o beneficiario. »;
c) al comma 4, la parola « utilizzatore » e' sostituita dalla seguente: « utente »;
d) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
« 5. Decorsi i termini di cui ai commi da 1 a 4, l'ordine di pagamento puo' essere revocato solo se e' stato concordato tra l'utente e i prestatori di servizi di pagamento interessati. Nel caso di un'operazione di pagamento disposta su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, per la revoca dell'ordine di pagamento e' necessario anche il consenso del beneficiario. Il prestatore di servizi di pagamento puo' addebitare le spese della revoca solo qualora cio' sia previsto nel contratto quadro. »;
e) il comma 7 e' abrogato;
f) al comma 8, la parola « utilizzatore » e' sostituita dalla seguente: « utente ».
22. All'articolo 18 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole « servizi di pagamento », sono inserite le seguenti: « ed eventuali loro intermediari »;
b) al comma 3, le parole « trattenute dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario ai sensi del comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma precedente ».
23. All'articolo 19 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
« 2. La presente sezione e' applicabile anche ad operazioni di pagamento diverse da quelle di cui al comma 1, a meno che non sia diversamente convenuto dall'utente e dal prestatore di servizi di pagamento. Resta comunque ferma l'applicazione dell'articolo 23, che non puo' essere oggetto di deroga contrattuale. Per le operazioni di pagamento effettuate nel territorio dell'Unione europea, quando le parti di un contratto di pagamento convengono un termine massimo di esecuzione superiore a quello di cui all'articolo 20, tale termine non puo' essere superiore a quattro giornate operative dal momento della ricezione dell'ordine di pagamento. ».
24. All'articolo 20 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
« 1. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore assicura che dal momento della ricezione dell'ordine di pagamento l'importo dell'operazione venga accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva. Se convenuto tra le parti, per le operazioni di pagamento disposte su supporto cartaceo, tale termine massimo puo' essere prorogato di una ulteriore giornata operativa. ».
25. All'articolo 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, al comma 1, la parola « 20 » e' sostituita dalle seguenti: « 23, comma 2 ».
26. All'articolo 22 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, la parola « utilizzatore » e' sostituita dalla seguente: «consumatore » e la parola « contante » e' sostituita dalla seguente: « contanti »;
b) al comma 1, secondo periodo, la parola « utilizzatore » e' sostituita dalla seguente: « utente».
27. All'articolo 23 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
« 2. Purche' non vi sia conversione valutaria o vi sia conversione valutaria tra euro e la valuta di uno Stato membro ovvero tra le valute di due Stati membri, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario assicura che l'importo dell'operazione di pagamento sia a disposizione del beneficiario non appena tale importo e' accreditato sul conto del prestatore medesimo, ovvero nella stessa giornata operativa di ricezione dell'ordine di pagamento per i pagamenti gestiti da un unico prestatore di servizi di pagamento. »;
b) il comma 4 e' abrogato.
28. All'articolo 24 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
« 2. Se l'identificativo unico fornito dall'utente e' inesatto, il prestatore di servizi di pagamento non e' responsabile, ai sensi dell'articolo 25, della mancata o inesatta esecuzione dell'operazione di pagamento. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore compie tuttavia sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell'operazione di pagamento. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario e' tenuto a collaborare, anche comunicando al prestatore di servizi di pagamento del pagatore ogni informazione utile. Se non e' possibile il recupero dei fondi, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore, su richiesta scritta del pagatore, e' tenuto a fornirgli ogni informazione disponibile che sia utile ai fini di un'azione di tutela. Ove previsto nel contratto quadro, il prestatore di servizi di pagamento addebita all'utente le spese sostenute per il recupero dei fondi. »;
b) al comma 3, la parola « utilizzatore » e' sostituita dalla seguente: « utente ».
29. All'articolo 25 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: « Responsabilita' dei prestatori di servizi di pagamento per la mancata, inesatta o tardiva esecuzione delle operazioni di pagamento »;
b) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
« 1. Fatti salvi gli articoli 9, 24, commi 2 e 3, e 28, quando l'operazione di pagamento e' disposta dal pagatore, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e' responsabile nei confronti di quest'ultimo della corretta esecuzione dell'ordine di pagamento ricevuto, a meno che non sia in grado di provare al pagatore ed eventualmente al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario che quest'ultimo ha ricevuto l'importo dell'operazione conformemente all'articolo 20, comma 1. »;
c) al comma 2 e' aggiunto, infine, il seguente periodo: « La data valuta dell'accredito sul conto di pagamento del pagatore non deve essere successiva a quella di addebito dell'importo. »;
d) il comma 3 e' abrogato;
e) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
« 4. Qualora il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sia responsabile ai sensi del comma 1, mette senza indugio l'importo dell'operazione di pagamento a disposizione del beneficiario o accredita immediatamente l'importo corrispondente sul conto di pagamento del beneficiario medesimo. La data valuta dell'accredito sul conto di pagamento di quest'ultimo non deve essere successiva a quella che sarebbe stata attribuita al beneficiario in caso di esecuzione corretta dell'operazione di pagamento. »;
f) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
« 5. Fatti salvi gli articoli 9, 24, commi 2 e 3, e 28, quando l'operazione di pagamento e' disposta su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario e' responsabile nei confronti del proprio utente della corretta trasmissione dell'ordine di pagamento al prestatore di servizi di pagamento del pagatore conformemente all'articolo 20, comma 3 ed e' tenuto a trasmettere l'ordine di pagamento in questione senza indugio. In caso di trasmissione tardiva, la data valuta riconosciuta al beneficiario non puo' essere successiva a quella che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta dell'operazione di pagamento. »;
g) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
« 5-bis. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario e' responsabile nei confronti del beneficiario per il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 23 ed e' tenuto a mettergli a disposizione l'importo dell'operazione di pagamento non appena esso sia accreditato sul proprio conto di pagamento, applicando una data valuta che non puo' essere successiva a quella che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta. »;
h) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
« 6. Nel caso in cui il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario non sia responsabile della mancata o inesatta esecuzione di un'operazione di pagamento ai sensi dei commi precedenti, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e' responsabile nei confronti del pagatore ed e' tenuto a rimborsare al pagatore senza indugio l'importo dell'operazione non eseguita o eseguita in modo inesatto. Ove per l'esecuzione dell'operazione sia stato addebitato un conto di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento riporta quest'ultimo allo stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione non avesse avuto luogo. La data valuta dell'accredito sul conto di pagamento del pagatore non deve essere successiva a quella di addebito dell'importo. »;
i) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
« 6-bis. L'obbligo di cui al comma 6 non si applica se il prestatore di servizi di pagamento del pagatore dimostra che il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario ha ricevuto l'importo dell'operazione, anche se con lieve ritardo. In questo caso il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario accredita l'importo al proprio utente con data valuta non successiva a quella che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta. »;
l) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
« 7. Indipendentemente dalla responsabilita' di cui ai commi da 1 a 6, quando un'operazione di pagamento non e' eseguita o e' eseguita in modo inesatto, i prestatori di servizi di pagamento si adoperano senza indugio e senza spese, su richiesta dei rispettivi utenti, a rintracciare l'operazione di pagamento, e li informano del risultato. »;
m) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
« 8. I prestatori di servizi di pagamento sono inoltre responsabili nei confronti dei rispettivi utenti di tutte le spese ed interessi loro imputati a seguito della mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell'operazione di pagamento. ».
30. Dopo l'articolo 25 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e' inserito il seguente:
« Art. 25-bis (Responsabilita' in caso di prestazione dei servizi di disposizione di ordine di pagamento per la mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell'operazione di pagamento). - 1. Fatti salvi gli articoli 9, 24, commi 2 e 3, e 28 se l'ordine di pagamento e' disposto mediante un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto rimborsa al pagatore l'importo dell'operazione di pagamento non eseguita o non correttamente eseguita e, se del caso, riporta il conto di pagamento addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione non correttamente eseguita non avesse avuto luogo.
2. In caso di operazione di pagamento non eseguita o non correttamente eseguita, se il relativo ordine di pagamento e' disposto mediante un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, quest'ultimo e' tenuto a rimborsare, immediatamente e senza che sia necessaria la costituzione in mora, al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto, su richiesta di quest'ultimo, gli importi rimborsati al pagatore. Se il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento e' responsabile per la mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell'operazione di pagamento, risarcisce, immediatamente e senza che sia necessaria la costituzione in mora, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto, su sua richiesta, anche per le perdite subite. In entrambi i casi e' fatta salva la facolta' del prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento di dimostrare, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 10, comma 1-bis, che l'ordine di pagamento e' stato ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto del pagatore conformemente all'articolo 15 e che, nell'ambito delle competenze del medesimo prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, l'operazione di pagamento e' stata autenticata, correttamente registrata e non ha subito le conseguenze di guasti tecnici o altri inconvenienti correlati alla mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell'operazione di pagamento, con conseguente diritto in questi casi alla restituzione delle somme da quest'ultimo versate al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto ai sensi del presente comma. ».
31. All'articolo 26 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, al comma 1, la parola «utilizzatore » e' sostituita dalla seguente: « utente ».
32. All'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
« 1. Qualora la responsabilita' di un prestatore di servizi di pagamento ai sensi degli articoli 11 e 25 sia attribuibile ad un altro prestatore di servizi di pagamento coinvolto o ad un qualsiasi altro soggetto interposto nell'esecuzione dell'operazione, quest'ultimo risarcisce il primo prestatore di servizi di pagamento in caso di perdite o di importi versati ai sensi degli articoli 11 e 25. E', altresi', prevista una compensazione degli importi qualora i prestatori di servizi di pagamento non si avvalgano dell'autenticazione forte del cliente. »;
b) al comma 2, dopo la parola « ulteriori » sono inserite le seguenti: « compensazioni e ».
33. All'articolo 28 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la rubrica e' sostituita dalla seguente: « Circostanze anormali e imprevedibili ».
34. All'articolo 29 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
« 1. I prestatori di servizi di pagamento e i gestori di sistemi di pagamento possono trattare dati personali ove cio' sia necessario a prevenire, individuare e indagare casi di frode nei pagamenti. La fornitura di informazioni a persone fisiche in merito al trattamento dei dati personali e ad altro trattamento ai fini del presente decreto avviene in conformita' al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni. »;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
« 1-bis. I prestatori di servizi di pagamento hanno accesso, trattano e conservano i dati personali necessari alla prestazione dei propri servizi solo previo consenso esplicito dell'utente dei servizi di pagamento. ».
35. All'articolo 30 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, la parola « utilizzatori » e' sostituita dalla seguente: « utenti »;
b) al comma 2, lettera b), le parole « e registrati» sono sostituite dalle seguenti: « o registrati »;
c) al comma 3, la lettera c) e' soppressa;
d) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
« 3-bis. Ai fini del comma 3, lettera a), qualora il partecipante a un sistema designato consenta a un prestatore di servizi di pagamento autorizzato o registrato che non e' un partecipante al sistema di trasmettere ordini di trasferimento mediante il sistema stesso, tale partecipante fornisce, su richiesta, la stessa opportunita' in maniera obiettiva, proporzionata e non discriminatoria, ad altri prestatori di servizi di pagamento autorizzati o registrati, conformemente ai commi 1 e 2. In caso di rifiuto, il partecipante fornisce al prestatore di servizi di pagamento motivazioni circostanziate. ».
36. L'articolo 31 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 e' abrogato.
37. All'articolo 32 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
« 1. Nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento e dei soggetti ai quali sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti, nonche' di quelli incaricati della revisione legale dei conti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro 5 milioni e il fatturato e' disponibile e determinabile, per le seguenti violazioni:
a) inosservanza dell'articolo 3, commi 1 e 2, dell'articolo 5-bis, commi 1, 2 e 3, dell'articolo 5-ter, dell'articolo 5-quater, dell'articolo 8, comma 1, dell'articolo 9, commi 1 e 2-bis, dell'articolo 10-bis, dell'articolo 11, commi 1, 2 e 2-bis, dell'articolo 12-bis, dell'articolo 16, commi 2, 3, 4 e 4-bis, dell'articolo 18, dell'articolo 20, dell'articolo 21, dell'articolo 22, dell'articolo 23, dell'articolo 25, commi 2, 4, 5, 5-bis, 6, 6-bis, 7 e dell'articolo 25-bis, commi 1 e 3 o delle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento (CE) n. 1093/2010;
b) inosservanza degli atti dell'ABE direttamente applicabili ai soggetti vigilati adottati ai sensi di quest'ultimo regolamento;»;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
« 1-bis. Nel caso in cui il prestatore di servizi di pagamento mandante rilevi nel comportamento dell'agente in servizi di pagamento le violazioni previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, dall'articolo 8, comma 1, dall'articolo 9, commi 1 e 2-bis, dall'articolo 11, commi 1, 2 e 2-bis, dall'articolo 16, commi 2, 3, 4 e 4-bis, dall'articolo 18, dall'articolo 21, dall'articolo 25, commi 2, 4, 5, 5-bis, 6, 6-bis e 7 adotta immediatamente misure correttive e trasmette la documentazione relativa alle violazioni riscontrate, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 128-duodecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies.
1-ter. Le sanzioni previste al comma 1, si applicano quando le infrazioni rivestono carattere rilevante secondo i criteri definiti dalla Banca d'Italia, con provvedimento di carattere generale, tenuto conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione aziendale e sui profili di rischio.
1-quater. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa e' superiore ai massimali indicati nel presente articolo, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale ammontare sia determinabile. »;
c) i commi 3, 4 e 5 sono abrogati;
d) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
« 6. Nel caso di servizi offerti da prestatori di servizi di pagamento insediati in Italia e filiali di prestatori di servizi di pagamento comunitari che operano in regime di libero stabilimento in Italia, le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dalla Banca d'Italia. ».
38. Dopo l'articolo 32 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono inseriti i seguenti:
« Art. 32-bis (Altre sanzioni amministrative agli esponenti o al personale). - 1. Fermo restando quanto previsto per i prestatori di servizi di pagamento e per gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, per l'inosservanza delle norme richiamate dall'articolo 32, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 5 milioni di euro nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonche' del personale, quando l'inosservanza e' conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione aziendale o sui profili di rischio.
2. Con il provvedimento di applicazione della sanzione, in ragione della gravita' della violazione accertata e tenuto conto dei criteri per la determinazione delle sanzioni stabiliti dall'articolo 32-ter, la Banca d'Italia puo' applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso i prestatori di servizi di pagamento autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
3. Si applica l'articolo 32, comma 1-quater.
Art. 32-ter (Criteri per la determinazione delle sanzioni e procedura sanzionatoria). - 1. Nella determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie o della durata delle sanzioni accessorie previste dal presente Capo, si applica l'articolo 144-quater, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
2. Si applica il Capo VI, Titolo VIII del citato decreto legislativo n. 385 del 1993.
Art. 32-quater (Controlli sui servizi di prelievo di contante tramite sportelli automatici). - 1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 62 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, i prestatori dei servizi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera q), forniscono agli utenti le informazioni di cui agli articoli 126-quater e 126-octies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in merito a qualsiasi commissione sui prelievi di contante.
2. I controlli sull'osservanza dell'obbligo previsto dal comma 1 sono esercitati dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato la quale li effettua sulla base dei poteri istruttori e sanzionatori di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
Art. 32-quinquies (Procedura di riscossione). - 1. Le sanzioni di cui al presente Capo si riscuotono secondo i termini e le modalita' previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e i relativi proventi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato. ».
39. Gli articoli 36, 37 e 38 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 sono abrogati dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione del comma 6 dell'articolo 37 che e' abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2019.
40. All'articolo 39 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, al comma 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente: « In caso di violazione da parte di un prestatore di servizi di pagamento delle disposizioni di cui al titolo II e di quelle di cui all'articolo 115 e al capo II-bis del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e della relativa normativa di attuazione, gli utenti di servizi di pagamento, le associazioni che li rappresentano e le altre parti interessate possono presentare esposti alla Banca d'Italia. ».

Note all'art. 2:
- Il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 11, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente decreto
legislativo si intendono per:
a) «consumatore»: la persona fisica di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive
modificazioni;
b) «servizi di pagamento»: le attivita' come definite
dall'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
1) (soppresso).;
2) (soppresso).;
3) (soppresso).:
3.1. (soppresso).;
3.2. (soppresso).;
3.3. (soppresso).;
4) (soppresso).:
4.1. (soppresso).;
4.2. (soppresso).;
4.3. (soppresso).;
5) (soppresso).;
6) (soppresso).;
7) (soppresso).;
b-bis) "servizio di disposizione di ordine di
pagamento": un servizio che dispone l'ordine di pagamento
su richiesta dell'utente di servizi di pagamento
relativamente a un conto di pagamento detenuto presso un
altro prestatore di servizi di pagamento;
b-ter) "servizio di informazione sui conti": un
servizio online che fornisce informazioni relativamente a
uno o piu' conti di pagamento detenuti dall'utente di
servizi di pagamento presso un altro prestatore di servizi
di pagamento o presso piu' prestatori di servizi di
pagamento;
c) «operazione di pagamento»: l'attivita', posta in
essere dal pagatore o dal beneficiario, di versare,
trasferire o prelevare fondi, indipendentemente da
eventuali obblighi sottostanti tra pagatore e beneficiario;
c-bis) "operazione di pagamento a distanza":
un'operazione di pagamento iniziata tramite internet o
tramite un dispositivo che puo' essere utilizzato per
comunicare a distanza;
c-ter) "convenzionamento di operazioni di pagamento":
un servizio di pagamento fornito da un prestatore di
servizi di pagamento che stipula un contratto con il
beneficiario per accettare e trattare le operazioni di
pagamento e che da' luogo a un trasferimento di fondi al
beneficiario;
c-quater) "emissione di strumenti di pagamento": un
servizio di pagamento fornito da un prestatore di servizi
di pagamento che stipula un contratto per fornire al
pagatore uno strumento di pagamento per disporre e
trattare/ le operazioni di pagamento di quest'ultimo;
d) «sistema di pagamento» o «sistema di scambio, di
compensazione e di regolamento»: un sistema di
trasferimento di fondi con meccanismi di funzionamento
formali e standardizzati e regole comuni per il
trattamento, la compensazione e/o il regolamento di
operazioni di pagamento;
e) «pagatore»: il soggetto titolare di un conto di
pagamento a valere sul quale viene impartito un ordine di
pagamento ovvero, in mancanza di un conto di pagamento, il
soggetto che impartisce un ordine di pagamento;
f) «beneficiario»: il soggetto previsto quale
destinatario dei fondi oggetto dell'operazione di
pagamento;
g) «prestatore di servizi di pagamento»: uno dei
seguenti organismi: istituti di moneta elettronica e
istituti di pagamento nonche', quando prestano servizi di
pagamento, banche, Poste Italiane s.p.a., la Banca centrale
europea e le banche centrali nazionali se non agiscono in
veste di autorita' monetarie, altre autorita' pubbliche, le
pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali se
non agiscono in veste di autorita' pubbliche;
g-bis) "prestatore di servizi di pagamento di
radicamento del conto": un prestatore di servizi di
pagamento che offre e amministra un conto di pagamento per
un pagatore;
h) «utente di servizi di pagamento» o «utente»: il
soggetto che utilizza un servizio di pagamento in veste di
pagatore o beneficiario o di entrambi;
i) «contratto quadro»: il contratto che disciplina la
futura esecuzione di operazioni di pagamento singole e
ricorrenti e che puo' dettare gli obblighi e le condizioni
che le parti devono rispettare per l'apertura e la gestione
di un conto di pagamento;
l) «conto di pagamento»: un conto intrattenuto presso
un prestatore di servizi di pagamento da uno o piu' utenti
di servizi di pagamento per l'esecuzione di operazioni di
pagamento;
m) «fondi»: banconote e monete, moneta scritturale e
moneta elettronica cosi' come definita dall'articolo 1,
comma 2, lettera h-ter), testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385;
n) «rimessa di denaro»: servizio di pagamento dove,
senza l'apertura di conti di pagamento a nome del pagatore
o del beneficiario, il prestatore di servizi di pagamento
riceve i fondi dal pagatore con l'unico scopo di trasferire
un ammontare corrispondente, espresso in moneta avente
corso legale, al beneficiario o a un altro prestatore di
servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario,
e/o dove tali fondi sono ricevuti per conto del
beneficiario e messi a sua disposizione;
o) «ordine di pagamento»: qualsiasi istruzione data da
un pagatore o da un beneficiario al proprio prestatore di
servizi di pagamento con la quale viene chiesta
l'esecuzione di un'operazione di pagamento;
o-bis) "bonifico": l'accredito sul conto di pagamento
del beneficiario tramite un'operazione di pagamento o una
serie di operazioni di pagamento effettuate a valere sul
conto di pagamento del pagatore ed eseguite dal prestatore
di servizi di pagamento di radicamento del conto del
pagatore, sulla base di un'istruzione impartita da
quest'ultimo;
p) «data valuta»: la data di riferimento usata da un
prestatore di servizi di pagamento per il calcolo degli
interessi applicati ai fondi addebitati o accreditati su un
conto di pagamento;
q) autenticazione": la procedura che consente al
prestatore di servizi di pagamento di verificare
l'identita' di un utente di servizi di pagamento o la
validita' dell'uso di uno specifico strumento di pagamento,
incluse le relative credenziali di sicurezza personalizzate
fornite dal prestatore;
q-bis) "autenticazione forte del cliente":
un'autenticazione basata sull'uso di due o piu' elementi,
classificati nelle categorie della conoscenza (qualcosa che
solo l'utente conosce), del possesso (qualcosa che solo
l'utente possiede) e dell'inerenza (qualcosa che
caratterizza l'utente), che sono indipendenti, in quanto la
violazione di uno non compromette l'affidabilita' degli
altri, e che e' concepita in modo tale da tutelare la
riservatezza dei dati di autenticazione;
q-ter) "credenziali di sicurezza personalizzate":
funzionalita' personalizzate fornite a un utente di servizi
di pagamento dal prestatore di servizi di pagamento a fini
di autenticazione;
q-quater) "dati sensibili relativi ai pagamenti": dati
che possono essere usati per commettere frodi, incluse le
credenziali di sicurezza personalizzate. Per l'attivita'
dei prestatori di servizi di disposizione di ordine di
pagamento e dei prestatori di servizi di informazione sui
conti, il nome del titolare del conto e il numero del conto
non costituiscono dati sensibili relativi ai pagamenti;
r) «identificativo unico»: la combinazione di lettere,
numeri o simboli che il prestatore di servizi di pagamento
indica all'utente di servizi di pagamento e che l'utente
deve fornire al proprio prestatore di servizi di pagamento
per identificare con chiarezza l'altro utente del servizio
di pagamento e/o il suo conto di pagamento per l'esecuzione
di un'operazione di pagamento; ove non vi sia un conto di
pagamento, l'identificativo unico identifica solo l'utente
del servizio di pagamento;
s) «strumento di pagamento»: qualsiasi dispositivo
personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra
l'utente e il prestatore di servizi di pagamento e di cui
l'utente di servizi di pagamento si avvale per impartire un
ordine di pagamento;
t) «micro-impresa»: l'impresa che, al momento della
conclusione del contratto per la prestazione di servizi di
pagamento, e' un'impresa che possiede i requisiti previsti
dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del
6 maggio 2003, vigente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, ovvero i requisiti individuati con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
attuativo delle misure adottate dalla Commissione europea
ai sensi dell'articolo 104, lettera a) della direttiva
2015/2366/UE;
u) «giornata operativa»: il giorno in cui il prestatore
di servizi di pagamento del pagatore o del beneficiario
coinvolto nell'esecuzione di un'operazione di pagamento e'
operativo, in base a quanto e' necessario per l'esecuzione
dell'operazione stessa;
v) «addebito diretto»: un servizio di pagamento per
l'addebito del conto di pagamento di un pagatore in base al
quale un'operazione di pagamento e' disposta dal
beneficiario in conformita' al consenso dato dal pagatore
al beneficiario, al prestatore di servizi di pagamento del
beneficiario o al prestatore di servizi di pagamento del
pagatore medesimo;
z) (soppressa).;
aa) "tasso di cambio di riferimento": il tasso di
cambio che e' utilizzato come base per calcolare un cambio
valuta e che e' reso disponibile dal prestatore di servizi
di pagamento o proviene da una fonte accessibile al
pubblico;
bb) "contenuto digitale": i beni o i servizi prodotti e
forniti in formato digitale il cui uso o consumo e'
limitato a un dispositivo tecnico e che non comprendono in
alcun modo l'uso o il consumo di beni o servizi fisici.;
cc) "ABE": indica l'Autorita' Bancaria Europea.
2. Al Titolo IV-bis del presente decreto attuativo del
Regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2015 si applicano le definizioni
contenute nel Regolamento stesso.".
- Il testo dell'articolo 2 del citato decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
"Art. 2. Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica ai servizi di
pagamento prestati nel territorio della Repubblica.
2. Il presente decreto non si applica nel caso di:
a) operazioni di pagamento effettuate esclusivamente in
contante direttamente dal pagatore al beneficiario, senza
alcuna intermediazione;
b) operazioni di pagamento dal pagatore al beneficiario
effettuate tramite un agente commerciale autorizzato in
base a un accordo a negoziare o a concludere la vendita o
l'acquisto di beni o servizi a condizione che agisca per
conto del solo pagatore o del solo beneficiario oppure
qualora l'agente stesso non entri mai in possesso dei fondi
dei clienti;
c) trasporto materiale, a titolo professionale, di
banconote e monete, ivi compresa la raccolta, il
trattamento e la consegna;
d) operazioni di pagamento consistenti nella raccolta e
nella consegna di contante, a titolo non professionale, nel
quadro di un'attivita' senza scopo di lucro o a fini di
beneficenza;
e) servizi in cui il beneficiario fornisce contante al
pagatore nel contesto di un'operazione di pagamento, a
seguito di una richiesta esplicita dell'utente
immediatamente precedente l'esecuzione dell'operazione di
pagamento destinata all'acquisto di beni o servizi, nei
limiti eventualmente stabiliti con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze da adottarsi, sentita la
Banca d'Italia;
f) operazioni di cambio di valuta contante contro
contante nell'ambito delle quali i fondi non sono detenuti
su un conto di pagamento;
g) operazioni di pagamento basate su uno dei seguenti
tipi di documenti cartacei, con i quali viene ordinato al
prestatore di servizi di pagamento di mettere dei fondi a
disposizione del beneficiario: assegni, titoli cambiari,
voucher, traveller's cheque, vaglia postali;
h) operazioni di pagamento realizzate all'interno di un
sistema di pagamento o di un sistema di regolamento dei
titoli tra agenti di regolamento, controparti centrali,
stanze di compensazione e/o banche centrali e altri
partecipanti al sistema e prestatori di servizi di
pagamento, fatta salva l'applicazione dell'articolo 30;
i) operazioni di pagamento collegate
all'amministrazione degli strumenti finanziari, compresi i
dividendi, le entrate o altre distribuzioni, o ai rimborsi
o proventi di cessioni, effettuate dalle persone di cui
alla lettera h), ovvero da imprese di investimento, enti
creditizi, organismi di investimento collettivo o societa'
di gestione patrimoniale che prestano servizi di
investimento ed ogni altra entita' autorizzata ad avere la
custodia di strumenti finanziari;
l) servizi forniti dai prestatori di servizi tecnici,
che supportano la prestazione dei servizi di pagamento,
senza mai entrare in possesso dei fondi da trasferire,
compresi l'elaborazione e la registrazione di dati, i
servizi fiduciari e di protezione dei dati personali,
l'autenticazione dei dati e delle entita', la fornitura di
reti informatiche e di comunicazione, la fornitura e la
manutenzione di terminali e dispositivi utilizzati per i
servizi di pagamento;
m) servizi basati su specifici strumenti di pagamento
utilizzabili solo in modo limitato, che soddisfino una
delle seguenti condizioni: 1) strumenti che possono essere
utilizzati per acquistare beni o servizi solo nei locali
dell'emittente o all'interno di una rete limitata di
prestatori di servizi vincolati da un accordo commerciale
con l'emittente; 2) strumenti che possono essere utilizzati
unicamente per l'acquisto di una gamma molto limitata di
beni o servizi; 3) strumenti che sono regolamentati da
un'autorita' pubblica nazionale o regionale per specifici
scopi sociali o fiscali, per l'acquisto di beni o servizi
specifici da fornitori aventi un accordo commerciale con
l'emittente e che hanno validita' solamente in un unico
Stato membro;
n) operazioni di pagamento effettuate da un fornitore
di reti o servizi di comunicazione elettronica che, in
aggiunta a detti servizi di comunicazione elettronica,
consentono a un utente della rete o del servizio di
effettuare operazioni di pagamento addebitandole alla
relativa fattura o al conto prealimentato dell'utente
stesso in essere presso il medesimo fornitore di reti o
servizi di comunicazione elettronica, a condizione che il
valore di ciascuna operazione di pagamento non superi euro
50 e il valore complessivo delle operazioni stesse non
superi euro 300 mensili e che l'operazione di pagamento:
1) sia diretta all'acquisto di contenuti digitali e
servizi a tecnologia vocale;
2) sia effettuata da o tramite un dispositivo
elettronico nel quadro di un'attivita' di beneficenza, per
effettuare erogazioni liberali destinate agli enti del
terzo settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo
3 luglio 2017, n. 117, che esercitano in via esclusiva o
prevalente una o piu' attivita' caritatevoli tra quelle di
cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017,
n. 117, individuate con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97 del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
3) sia effettuata da o tramite un dispositivo
elettronico per l'acquisto di biglietti relativi
esclusivamente alla prestazione di servizi;
o) operazioni di pagamento realizzate tra prestatori di
servizi di pagamento, relativi agenti o succursali per
proprio conto;
p) operazioni di pagamento tra un'impresa madre e la
relativa filiazione, o tra filiazioni della stessa impresa
madre, senza alcuna intermediazione da parte di un
prestatore di servizi di pagamento diverso da una delle
imprese appartenenti al medesimo gruppo;
q) servizi di prelievo di contante forniti da
prestatori, tramite sportelli automatici per conto di uno o
piu' emittenti della carta, che non sono parti del
contratto quadro con il cliente che preleva denaro da un
conto di pagamento, a condizione che detti prestatori non
forniscano altri servizi di pagamento. E' fatta salva
l'applicazione dell'articolo 32-quater.
3. Il titolo II del presente decreto legislativo,
l'articolo 115 e il capo II-bis del titolo VI del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applicano ai
servizi di pagamento nella valuta di uno Stato membro
prestati nell'Unione europea, a condizione che i prestatori
di servizi di pagamento del pagatore e del beneficiario
siano insediati nell'Unione europea ovvero l'unico
prestatore di servizi di pagamento coinvolto
nell'operazione di pagamento sia insediato nell'Unione
europea.
3-bis. Il titolo II del presente decreto legislativo,
salvo gli articoli da 18 a 22, e l'articolo 115 e il capo
II-bis del titolo VI, salvo l'articolo 126-quater, del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si
applicano, secondo le modalita' stabilite dalla Banca
d'Italia in conformita' alla direttiva (UE) 2015/2366, ai
servizi di pagamento in una valuta che non e' quella di uno
Stato membro, a condizione che i prestatori di servizi di
pagamento del pagatore e del beneficiario siano insediati
nell'Unione europea ovvero l'unico prestatore di servizi di
pagamento coinvolto nell'operazione di pagamento sia
insediato nell'Unione europea, per le parti dell'operazione
di pagamento ivi effettuate.
3-ter. Il titolo II, salvo l'articolo 3, commi 2 e 4,
gli articoli 13, 14 e 18, l'articolo 20, comma 1, e gli
articoli 25 e 27, del presente decreto legislativo e
l'articolo 115 e il capo II-bis del titolo VI, salvo
l'articolo 126-quater, del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, si applicano, secondo le modalita' stabilite
dalla Banca d'Italia in conformita' alla direttiva (UE)
2015/2366, ai servizi di pagamento in tutte le valute
laddove soltanto uno dei prestatori di servizi di pagamento
sia insediato nell'Unione europea, per le parti
dell'operazione di pagamento ivi effettuate.
4. Ai fini dell'applicazione del titolo II:
a) per servizi di pagamento si intende anche
l'emissione di moneta elettronica;
b) se l'utente dei servizi di pagamento non e' un
consumatore, le parti possono convenire che gli articoli 3,
comma 1, 5, comma 4, 10, commi 1 e 2, 12, 12-bis, 13, 14,
17 e 25 non siano in tutto o in parte applicati. Le parti
possono altresi' concordare un periodo di tempo diverso per
effettuare la comunicazione di operazioni non autorizzate o
effettuate in modo inesatto di cui all'articolo 9;
c) le microimprese sono equiparate ai consumatori;
tuttavia, le parti possono convenire che gli articoli 13,
14 e 17, comma 3 non siano in tutto o in parte applicati.
4-bis. La Banca d'Italia definisce modalita' e termini
per l'invio delle informazioni che i prestatori dei servizi
di cui al comma 2, lettere m), punti 1) e 2), e n), sono
tenuti a notificare in conformita' all'articolo 37, della
direttiva (UE) 2015/2366.
4-ter. La Banca d'Italia comunica all'ABE i servizi ad
essa notificati ai sensi del comma 4-bis.".
- Il testo dell'articolo 3 del citato decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
"Art. 3. Spese applicabili
1. Il prestatore di servizi di pagamento non puo'
addebitare all'utente dei servizi di pagamento le spese
sostenute per l'adempimento dei propri obblighi di
informazione o per l'adozione di misure correttive e
preventive ai sensi del presente Titolo, salvo quanto
previsto negli articoli 16, comma 4, 17, comma 5, e 24,
comma 2. Quando applicabili, le spese sono concordate tra
l'utente e il prestatore di servizi di pagamento in modo da
risultare adeguate e coerenti con i costi effettivamente
sostenuti da quest'ultimo.
2. Se il prestatore di servizi di pagamento del
pagatore e quello del beneficiario siano entrambi situati
nell'Unione europea, ovvero l'unico prestatore di servizi
di pagamento coinvolto nell'operazione di pagamento sia
situato nell'Unione europea, il pagatore e il beneficiario
sostengono ciascuno le spese applicate dal rispettivo
prestatore di servizi di pagamento. Resta impregiudicata la
possibilita' di prevedere forme di esenzione
dall'applicazione di spese per l'accredito di somme, ivi
inclusi gli emolumenti a favore di pensionati e lavoratori
dipendenti.
3. (abrogato).
4. Il beneficiario non puo' applicare a carico del
pagatore spese relative all'utilizzo di strumenti di
pagamento.
4-bis. L'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato e' designata quale autorita' competente a
verificare l'osservanza del divieto di cui al comma 4, e ad
applicare le relative sanzioni, avvalendosi a tal fine
degli strumenti, anche sanzionatori, previsti dal decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
4-ter. La Banca d'Italia e l'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato collaborano tra loro, anche
mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le
rispettive funzioni. Dette autorita' non possono
reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.
5. Le disposizioni del presente articolo non producono
effetti sul pagamento di eventuali spese concordate tra
prestatori di servizi di pagamento o soggetti di cui essi
si avvalgono.".
- Il testo dell'articolo 4 del citato decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
"Art. 4. Deroga per gli strumenti di pagamento di basso
valore e moneta elettronica
1. Nel caso di strumenti di pagamento che conformemente
al contratto quadro consentono esclusivamente singole
operazioni di pagamento di importo non superiore a 30 euro
o che presentano un limite di spesa complessivo di 150 euro
o che sono avvalorati per un importo che in nessun momento
supera i 150 euro, le parti del contratto quadro possono
convenire che:
a) gli articoli 7, comma 1, lettera b), 8, comma 1,
lettere c) e d), e 12, commi 1 e 2, non si applicano se lo
strumento di pagamento non puo' essere bloccato o non puo'
esserne impedito l'ulteriore utilizzo;
b) gli articoli 10, 11 e 12, commi 3 e 4, non si
applicano se lo strumento di pagamento e' utilizzabile in
forma anonima o se, a causa delle caratteristiche dello
strumento, il prestatore di servizi di pagamento non e' in
grado di dimostrare che l'operazione di pagamento e' stata
autorizzata;
c) il prestatore di servizi di pagamento, in deroga
all'articolo 16, comma 2, non e' tenuto ad informare
l'utente di servizi di pagamento del rifiuto di un ordine
di pagamento quando la mancata esecuzione o disposizione
dello stesso risulta evidente dal contesto;
d) il pagatore, in deroga all'articolo 17, non puo'
revocare l'ordine di pagamento dopo averlo trasmesso al
beneficiario o dopo avergli dato il proprio consenso ad
avviare l'esecuzione dell'operazione di pagamento;
e) si applicano altri termini di esecuzione, in deroga
agli articoli 20 e 21.
2. Gli importi di cui al comma 1 sono raddoppiati
quando i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e
del beneficiario sono insediati in Italia; per gli
strumenti di pagamento prepagati il limite di 150 euro e'
elevato a 500 euro.
3. Gli articoli 11 e 12 non si applicano alla moneta
elettronica quando le modalita' di funzionamento del
relativo circuito non consentono al prestatore di servizi
di pagamento di congelare il conto su cui e' caricata la
moneta elettronica o di bloccare lo strumento di pagamento
e lo strumento prevede limiti di avvaloramento non
superiori a euro 500.
4. La Banca d'Italia, in attuazione delle misure
adottate dalla Commissione europea, puo' disporre
l'applicazione di limiti di importo diversi da quelli
previsti dai commi 1, 2 e 3.".
- Il testo dell'articolo 5 del citato decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
"Art. 5. Consenso e revoca del consenso
1. Il consenso del pagatore e' un elemento necessario
per la corretta esecuzione di un'operazione di pagamento.
In assenza del consenso, un'operazione di pagamento non
puo' considerarsi autorizzata.
2. Il consenso ad eseguire un'operazione di pagamento o
una serie di operazioni di pagamento e' prestato nella
forma e secondo la procedura concordata nel contratto
quadro o nel contratto relativo a singole operazioni di
pagamento. Il consenso a eseguire operazioni di pagamento
puo' anche essere prestato tramite il beneficiario o il
prestatore di servizi di disposizione di ordine di
pagamento.
3. Il consenso puo' essere dato prima o, ove concordato
tra il pagatore e il proprio prestatore di servizi di
pagamento, dopo l'esecuzione di un'operazione di pagamento.
4. Il consenso ad eseguire un'operazione di pagamento o
una serie di operazioni di pagamento puo' essere revocato
in qualsiasi momento, nella forma e secondo la procedura
concordata nel contratto quadro o nel contratto relativo a
singole operazioni di pagamento, purche' cio' avvenga prima
che l'ordine di pagamento diventi irrevocabile ai sensi
dell'articolo 17. Le operazioni di pagamento eseguite dopo
la revoca non sono considerate autorizzate.".
- Il testo dell'articolo 6 del citato decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
"Art. 6. Limiti all'utilizzo degli strumenti di
pagamento
1. Qualora per dare il consenso venga utilizzato uno
specifico strumento di pagamento, il pagatore e il relativo
prestatore di servizi di pagamento possono concordare
limiti di spesa per le operazioni eseguite attraverso detto
strumento.
2. Il contratto quadro puo' prevedere il diritto del
prestatore di servizi di pagamento di bloccare l'utilizzo
di uno strumento di pagamento al ricorrere di giustificati
motivi connessi con uno o piu' dei seguenti elementi:
a) la sicurezza dello strumento;
b) il sospetto di un suo utilizzo fraudolento o non
autorizzato;
c) nel caso in cui lo strumento preveda la concessione
di una linea di credito per il suo utilizzo, un
significativo aumento del rischio che il pagatore non sia
in grado di ottemperare ai propri obblighi di pagamento.
3. Nei casi di cui al comma 2, il prestatore di servizi
di pagamento informa il pagatore, secondo le modalita'
concordate, del blocco dello strumento, motivando tale
decisione. Ove possibile, l'informazione viene resa in
anticipo rispetto al blocco dello strumento di pagamento o
al piu' tardi immediatamente dopo, salvo che tale
informazione non debba essere fornita in quanto in
contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica
sicurezza, individuati ai sensi dell'articolo 126 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o ricorrano
altri giustificati motivi ostativi in base alle
disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del
finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento.
4. Al venir meno delle ragioni che hanno portato al
blocco dello strumento di pagamento, il prestatore di
servizi di pagamento provvede a riattivare lo strumento o
ad emetterne uno nuovo in sostituzione di quello
precedentemente bloccato.".
- Il testo dell'articolo 7 del citato decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
"Art. 7. Obblighi a carico dell'utente dei servizi di
pagamento in relazione agli strumenti di pagamento e alle
credenziali di sicurezza personalizzate
1. L'utente abilitato all'utilizzo di uno strumento di
pagamento ha l'obbligo di:
a) utilizzare lo strumento di pagamento in conformita'
con i termini, esplicitati nel contratto quadro, che ne
regolano l'emissione e l'uso e che devono essere obiettivi,
non discriminatori e proporzionati;
b) comunicare senza indugio, secondo le modalita'
previste nel contratto quadro, al prestatore di servizi di
pagamento o al soggetto da questo indicato lo smarrimento,
il furto, l'appropriazione indebita o l'uso non autorizzato
dello strumento non appena ne viene a conoscenza.
2. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), l'utente, non
appena riceve uno strumento di pagamento, adotta tutte le
ragionevoli misure idonee a proteggere le credenziali di
sicurezza personalizzate.".
- Il testo dell'articolo 8 del citato decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
"Art. 8. Obblighi a carico del prestatore di servizi di
pagamento in relazione agli strumenti di pagamento
1. Il prestatore di servizi di pagamento che emette uno
strumento di pagamento ha l'obbligo di:
a) assicurare che le credenziali di sicurezza
personalizzate non siano accessibili a soggetti diversi
dall'utente abilitato a usare lo strumento di pagamento,
fatti salvi gli obblighi posti in capo a quest'ultimo ai
sensi dell'articolo 7;
b) astenersi dall'inviare strumenti di pagamento non
richiesti, a meno che lo strumento di pagamento gia'
consegnato all'utente debba essere sostituito;
c) assicurare che siano sempre disponibili strumenti
adeguati affinche' l'utente dei servizi di pagamento possa
eseguire la comunicazione di cui all'articolo 7, comma 1,
lettera b), nonche', nel caso di cui all'articolo 6, comma
4, di chiedere lo sblocco dello strumento di pagamento o
l'emissione di uno nuovo, ove il prestatore di servizi di
pagamento non vi abbia gia' provveduto. Ove richiesto
dall'utente, il prestatore di servizi di pagamento gli
fornisce i mezzi per dimostrare di aver effettuato la
comunicazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b),
entro i 18 mesi successivi alla comunicazione medesima;
c-bis) fornire all'utente la possibilita' di procedere
alla comunicazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera
b), a titolo gratuito, addebitandogli eventualmente solo i
costi di sostituzione dello strumento di pagamento;
d) impedire qualsiasi utilizzo dello strumento di
pagamento successivo alla comunicazione di cui all'articolo
7, comma 1, lettera b).
2. I rischi derivanti dalla spedizione di uno strumento
di pagamento o delle relative credenziali di sicurezza
personalizzate sono a carico del prestatore di servizi di
pagamento.".
- Il testo dell'articolo 9 del citato decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
"Art. 9. Notifica e rettifica di operazioni non
autorizzate o non correttamente eseguite
1. L'utente, venuto a conoscenza di un'operazione di
pagamento non autorizzata o non correttamente eseguita, ivi
compresi i casi di cui all'articolo 25, ha il diritto di
ottenerne la rettifica solo se comunica senza indugio tale
circostanza al proprio prestatore di servizi di pagamento
secondo i termini e le modalita' previste nel contratto
quadro o nel contratto relativo a singole operazioni di
pagamento. La comunicazione deve essere in ogni caso
effettuata entro 13 mesi dalla data di addebito, nel caso
del pagatore, o di accredito, nel caso del beneficiario.
2. Il termine di 13 mesi non opera se il prestatore di
servizi di pagamento ha omesso di fornire o mettere a
disposizione le informazioni relative all'operazione di
pagamento secondo quanto previsto dalle disposizioni in
materia di trasparenza delle condizioni e di requisiti
informativi per i servizi di pagamento di cui al titolo VI
del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385.
2-bis. Se e' coinvolto un prestatore di servizi di
disposizione di ordine di pagamento, l'utente ha il diritto
di ottenere la rettifica dal prestatore di servizi di
pagamento di radicamento del conto a norma del primo comma,
fatti salvi gli articoli 11, comma 2-bis, e 25-bis, comma
1.
3. Un'operazione di pagamento si intende non eseguita
correttamente quando l'esecuzione non e' conforme
all'ordine o alle istruzioni impartite dall'utente al
proprio prestatore di servizi di pagamento.".
- Il testo dell'articolo 10 del citato decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
"Art. 10. Prova di autenticazione ed esecuzione delle
operazioni di pagamento
1. Qualora l'utente di servizi di pagamento neghi di
aver autorizzato un'operazione di pagamento gia' eseguita o
sostenga che questa non sia stata correttamente eseguita,
e' onere del prestatore di servizi di pagamento provare che
l'operazione di pagamento e' stata autenticata,
correttamente registrata e contabilizzata e che non ha
subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure
necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti.
1-bis. Se l'operazione di pagamento e' disposta
mediante un prestatore di servizi di disposizione di ordine
di pagamento, questi ha l'onere di provare che, nell'ambito
delle proprie competenze, l'operazione di pagamento e'
stata autenticata, correttamente registrata e non ha subito
le conseguenze del malfunzionamento delle procedure
necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti
connessi al servizio di disposizione di ordine di pagamento
prestato.
2. Quando l'utente di servizi di pagamento neghi di
aver autorizzato un'operazione di pagamento eseguita,
l'utilizzo di uno strumento di pagamento registrato dal
prestatore di servizi di pagamento, compreso, se del caso,
il prestatore di servizi di disposizione di ordine di
pagamento, non e' di per se' necessariamente sufficiente a
dimostrare che l'operazione sia stata autorizzata
dall'utente medesimo, ne' che questi abbia agito in modo
fraudolento o non abbia adempiuto con dolo o colpa grave a
uno o piu' degli obblighi di cui all'articolo 7. E' onere
del prestatore di servizi di pagamento, compreso, se del
caso, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di
pagamento, fornire la prova della frode, del dolo o della
colpa grave dell'utente.".
- Il testo dell'articolo 11 del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 11, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 11. Responsabilita' del prestatore di servizi di
pagamento per le operazioni di pagamento non autorizzate
1. Fatto salvo l'articolo 9, nel caso in cui sia stata
eseguita un'operazione di pagamento non autorizzata, il
prestatore di servizi di pagamento rimborsa al pagatore
l'importo dell'operazione medesima immediatamente e in ogni
caso al piu' tardi entro la fine della giornata operativa
successiva a quella in cui prende atto dell'operazione o
riceve una comunicazione in merito. Ove per l'esecuzione
dell'operazione sia stato addebitato un conto di pagamento,
il prestatore di servizi di pagamento riporta il conto
nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di
pagamento non avesse avuto luogo, assicurando che la data
valuta dell'accredito non sia successiva a quella
dell'addebito dell'importo.
2. In caso di motivato sospetto di frode, il prestatore
di servizi di pagamento puo' sospendere il rimborso di cui
al comma 1 dandone immediata comunicazione per iscritto
alla Banca d'Italia.
2-bis. Se l'operazione di pagamento e' disposta
mediante un prestatore di servizi di disposizione di ordine
di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento di
radicamento del conto rimborsa al pagatore immediatamente
e, in ogni caso, entro la fine della giornata operativa
successiva, l'importo dell'operazione non autorizzata,
riportando il conto di pagamento addebitato nello stato in
cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non
avesse avuto luogo. In caso di operazione di pagamento non
autorizzata, se il relativo ordine di pagamento e' disposto
mediante un prestatore di servizi di disposizione di ordine
di pagamento, quest'ultimo e' tenuto a rimborsare
immediatamente e, in ogni caso, entro la fine della
giornata operativa successiva, senza che sia necessaria la
costituzione in mora, al prestatore di servizi di pagamento
di radicamento del conto su richiesta di quest'ultimo, gli
importi rimborsati al pagatore. Se il prestatore di servizi
di disposizione di ordine di pagamento e' responsabile
dell'operazione di pagamento non autorizzata, risarcisce
immediatamente e, in ogni caso, entro la fine della
giornata operativa successiva senza che sia necessaria la
costituzione in mora il prestatore di servizi di pagamento
di radicamento del conto, su richiesta di quest'ultimo,
anche per le perdite subite. In entrambi i casi e' fatta
salva la facolta' del prestatore di servizi di disposizione
di ordine di pagamento di dimostrare, in conformita' a
quanto disposto dall'articolo 10, comma 1-bis, che,
nell'ambito delle sue competenze, l'operazione di pagamento
e' stata autenticata, correttamente registrata e non ha
subito le conseguenze di guasti tecnici o altri
inconvenienti relativi al servizio di pagamento da questo
prestato, con conseguente diritto in questi casi alla
restituzione delle somme da quest'ultimo versate al
prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto
ai sensi del presente comma.
3. Il rimborso di cui ai commi precedenti non preclude
la possibilita' per il prestatore di servizi di pagamento
di dimostrare, anche in un momento successivo, che
l'operazione di pagamento era stata autorizzata. In tal
caso, il prestatore di servizi di pagamento ha il diritto
di chiedere direttamente all'utente e ottenere da
quest'ultimo la restituzione dell'importo rimborsato ai
sensi dei commi 1 e 2-bis.
4. Il risarcimento di danni ulteriori subiti puo'
essere previsto in conformita' alla disciplina applicabile
al contratto stipulato tra l'utente e il prestatore di
servizi di pagamento compreso, se del caso, il prestatore
di servizi di disposizione di ordine di pagamento.".
- Il testo dell'articolo 12 del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 11, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 12. Responsabilita' del pagatore per l'utilizzo
non autorizzato di strumenti o servizi di pagamento
1. Salvo il caso in cui abbia agito in modo
fraudolento, l'utente non sopporta alcuna perdita derivante
dall'utilizzo di uno strumento di pagamento smarrito,
sottratto o utilizzato indebitamente intervenuto dopo la
comunicazione eseguita ai sensi dell'articolo 7, comma 1,
lettera b).
2. Salvo il caso in cui abbia agito in modo
fraudolento, l'utente non e' responsabile delle perdite
derivanti dall'utilizzo dello strumento di pagamento
smarrito, sottratto o utilizzato indebitamente quando il
prestatore di servizi di pagamento non ha adempiuto
all'obbligo di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c).
2-bis. Salvo il caso in cui abbia agito in modo
fraudolento, il pagatore non sopporta alcuna perdita se il
prestatore di servizi di pagamento non esige
un'autenticazione forte del cliente. Il beneficiario o il
prestatore di servizi di pagamento del beneficiario
rimborsano il danno finanziario causato al prestatore di
servizi di pagamento del pagatore se non accettano
l'autenticazione forte del cliente.
2-ter. Il pagatore non sopporta alcuna perdita se lo
smarrimento, la sottrazione o l'appropriazione indebita
dello strumento di pagamento non potevano essere notati
dallo stesso prima di un pagamento, salvo il caso in cui
abbia agito in modo fraudolento, o se la perdita e' stata
causata da atti o omissioni di dipendenti, agenti o
succursali del prestatore di servizi di pagamento o
dell'ente cui sono state esternalizzate le attivita'.
3. Negli altri casi, salvo se abbia agito in modo
fraudolento o non abbia adempiuto a uno o piu' degli
obblighi di cui all'articolo 7, con dolo o colpa grave, il
pagatore puo' sopportare, per un importo comunque non
superiore a euro 50, la perdita relativa a operazioni di
pagamento non autorizzate derivanti dall'utilizzo indebito
dello strumento di pagamento conseguente al suo furto,
smarrimento o appropriazione indebita.
4. Qualora abbia agito in modo fraudolento o non abbia
adempiuto ad uno o piu' obblighi di cui all'articolo 7, con
dolo o colpa grave, l'utente sopporta tutte le perdite
derivanti da operazioni di pagamento non autorizzate e non
si applica il limite di 50 euro di cui al comma 3.
5. abrogato".
- Il testo dell'articolo 13 del citato decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
"Art. 13. Rimborsi per operazioni di pagamento
autorizzate disposte dal beneficiario o per il suo tramite
1. Nel caso in cui un'operazione di pagamento
autorizzata disposta su iniziativa del beneficiario o per
il suo tramite sia gia' stata eseguita, il pagatore ha
diritto al rimborso dell'importo trasferito qualora siano
soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
a) al momento del rilascio, l'autorizzazione non
specificava l'importo dell'operazione di pagamento;
b) l'importo dell'operazione supera quello che il
pagatore avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi avuti
presenti il suo precedente modello di spesa, le condizioni
del suo contratto quadro e le circostanze del caso.
2. Su richiesta del prestatore di servizi di pagamento,
il pagatore fornisce documenti e ogni altro elemento utile
a sostenere l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1.
Il rimborso corrisponde all'intero importo dell'operazione
di pagamento eseguita e la data valuta dell'accredito non
e' successiva a quella dell'addebito dell'importo. Nel caso
di addebiti diretti il pagatore e il prestatore di servizi
di pagamento possono convenire nel contratto quadro che il
pagatore ha diritto al rimborso anche a prescindere dalla
sussistenza delle condizioni di cui al comma 1.
3. Ai fini del comma 1, lettera b), il pagatore non
puo' far valere ragioni legate al cambio, se e' stato
applicato il tasso di cambio di riferimento concordato con
il prestatore di servizi di pagamento. Se il tasso di
cambio di riferimento riguarda un'operazione di pagamento
che rientra in un contratto quadro, in tale contratto
devono essere concordati il metodo di calcolo
dell'interesse effettivo, la data pertinente e l'indice o
la base presi in considerazione per determinare tale tasso
di cambio di riferimento.
3-bis. Fatto salvo quanto disposto dal comma 4, in
aggiunta a quanto disposto dal comma 1, nel caso di
addebiti diretti di cui all'articolo 1 del Regolamento (UE)
n. 260/2012, il pagatore ha un diritto incondizionato al
rimborso nei termini di cui all'articolo 14.
4. Il contratto quadro tra il pagatore e il prestatore
di servizi di pagamento puo' escludere il diritto al
rimborso se ricorrono entrambe le seguenti condizioni:
a) il pagatore ha dato l'autorizzazione direttamente al
proprio prestatore di servizi di pagamento;
b) ove possibile, le informazioni sulla futura
operazione di pagamento, limitatamente al caso in cui
l'autorizzazione del pagatore e' stata data prima
dell'esecuzione dell'operazione di pagamento, sono state
fornite o messe a disposizione del pagatore dal prestatore
di servizi di pagamento o dal beneficiario almeno quattro
settimane prima della sua esecuzione, secondo quanto
concordato nel contratto quadro.".
- Il testo dell'articolo 14 del citato decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
"Art. 14. Richieste di rimborso per operazioni di
pagamento autorizzate disposte dal beneficiario o per il
suo tramite
1. Il pagatore puo' chiedere il rimborso di cui
all'articolo 13 entro otto settimane dalla data in cui i
fondi sono stati addebitati.
2. Il prestatore di servizi di pagamento rimborsa
l'intero importo dell'operazione di pagamento, ovvero
fornisce una giustificazione per il rifiuto del rimborso
medesimo, entro dieci giornate operative dalla ricezione
della richiesta. In tale ultimo caso comunica al pagatore
il suo diritto di presentare un esposto alla Banca d'Italia
ovvero di ricorrere ai sistemi stragiudiziali di cui
all'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, ove non accetti la giustificazione
fornita.
3. Il diritto del prestatore di servizi di pagamento di
rifiutare il rimborso di cui al comma 2 non si applica nel
caso di cui all'articolo 13, comma 3-bis.".
- Il testo dell'articolo 15 del citato decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
"Art. 15. Ricezione degli ordini di pagamento
1. Il momento della ricezione di un ordine di pagamento
e' quello in cui l'ordine e' ricevuto dal prestatore di
servizi di pagamento di cui si avvale il pagatore. Prima di
tale momento, il conto di pagamento del pagatore non puo'
essere addebitato. Se il momento della ricezione non
ricorre in una giornata operativa per il prestatore di
servizi di pagamento di cui si avvale il pagatore, l'ordine
di pagamento si intende ricevuto la giornata operativa
successiva. Il prestatore di servizi di pagamento puo'
stabilire un limite, fissato in prossimita' della fine
della giornata operativa avuto anche riguardo alle
modalita' di trasmissione dell'ordine di pagamento, oltre
il quale gli ordini di pagamento ricevuti si considerano
ricevuti la giornata operativa successiva.
2. Se l'utente e il prestatore di servizi di pagamento
di cui egli si avvale concordano che l'esecuzione
dell'ordine di pagamento sia avviata in un giorno
determinato o alla fine di un determinato periodo o il
giorno in cui il pagatore ha messo i fondi a disposizione
del prestatore di servizi di pagamento, il momento della
ricezione coincide con il giorno convenuto. Ove il giorno
convenuto non sia una giornata operativa per il prestatore
di servizi di pagamento, l'ordine si intende ricevuto la
giornata operativa successiva.".
- Il testo dell'articolo 16 del citato decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
"Art. 16. Rifiuto degli ordini di pagamento
1. (abrogato).
2. Qualora il prestatore di servizi di pagamento
rifiuti di eseguire o di disporre un ordine di pagamento,
il rifiuto e, ove possibile, le relative motivazioni,
nonche' la procedura per correggere eventuali errori
materiali imputabili all'utente che abbiano causato il
rifiuto, sono comunicati all'utente, salvo che tale
informazione non debba essere fornita in quanto in
contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica
sicurezza, individuati ai sensi dell'articolo 126 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o ricorrano
giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in
materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento
del terrorismo, di legge o di regolamento.
3. Il prestatore di servizi di pagamento effettua la
comunicazione di cui al comma 2 secondo le modalita'
concordate con l'utente, con la massima sollecitudine e, al
piu' tardi, entro i termini previsti per l'esecuzione
dell'operazione di pagamento di cui all'articolo 20.
4. Ove il rifiuto di un ordine di pagamento sia
obiettivamente giustificato, il prestatore di servizi di
pagamento puo' addebitare spese ragionevoli per la
comunicazione all'utente, ove cio' sia stato concordato tra
le parti.
4-bis. Quando tutte le condizioni previste dal
contratto quadro sono soddisfatte, il prestatore di servizi
di pagamento di radicamento del conto del pagatore non puo'
rifiutare di eseguire un ordine di pagamento autorizzato,
indipendentemente dal fatto che tale ordine sia disposto
dal pagatore, anche tramite un prestatore di servizi di
disposizione di ordine di pagamento, o dal beneficiario o
per il tramite di quest'ultimo, salvo che cio' risulti
contrario a disposizioni di diritto dell'Unione europea o
nazionale.
5. Ai fini di quanto previsto dagli articoli 20 e 25,
un ordine di pagamento di cui sia stata rifiutata
l'esecuzione per motivi obiettivamente giustificati non e'
considerato ricevuto.".
- Il testo dell'articolo 17 del citato decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
"Art. 17. Irrevocabilita' di un ordine di pagamento
1. Fatte salve le disposizioni di cui al presente
articolo, una volta ricevuto dal prestatore di servizi di
pagamento del pagatore, l'ordine di pagamento non puo'
essere revocato dall'utente.
2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, comma 4,
se l'operazione di pagamento e' disposta da un prestatore
di servizi di disposizione di ordine di pagamento o su
iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, il
pagatore non puo' revocare l'ordine di pagamento dopo aver
prestato il proprio consenso a disporre o ad eseguire
l'operazione di pagamento al prestatore di servizi di
disposizione di ordine di pagamento o beneficiario.
3. Nel caso di addebito diretto e fatti salvi i diritti
di rimborso, il pagatore puo' revocare l'ordine di
pagamento non oltre la fine della giornata operativa
precedente il giorno concordato per l'addebito dei fondi.
Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore da'
tempestiva comunicazione della revoca al prestatore di
servizi di pagamento del beneficiario, ove le modalita' e i
tempi di effettuazione della revoca lo consentano.
4. Nel caso di cui all'articolo 15, comma 2, l'utente
puo' revocare un ordine di pagamento non oltre la fine
della giornata operativa precedente il giorno concordato.
5. Decorsi i termini di cui ai commi da 1 a 4, l'ordine
di pagamento puo' essere revocato solo se e' stato
concordato tra l'utente e i prestatori di servizi di
pagamento interessati. Nel caso di un'operazione di
pagamento disposta su iniziativa del beneficiario o per il
suo tramite, per la revoca dell'ordine di pagamento e'
necessario anche il consenso del beneficiario. Il
prestatore di servizi di pagamento puo' addebitare le spese
della revoca solo qualora cio' sia previsto nel contratto
quadro.
6. In ogni caso, la revoca di un ordine di pagamento ha
effetto solo nel rapporto tra il prestatore di servizi di
pagamento e l'utilizzatore del servizio, senza pregiudicare
il carattere definitivo delle operazioni di pagamento nei
sistemi di pagamento.
7. (abrogato).
8. Nell'ambito di un contratto quadro, il consenso ad
eseguire un'operazione di pagamento puo' essere revocato
nella forma e secondo la procedura concordata tra l'utente
e il prestatore di servizi di pagamento nel contratto
medesimo.".
- Il testo dell'articolo 18 del citato decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
"Art. 18. Importi trasferiti e importi ricevuti
1. I prestatori di servizi di pagamento ed eventuali
loro intermediari che partecipano al trasferimento di fondi
necessario all'esecuzione di un'operazione di pagamento
trasferiscono la totalita' dell'importo dell'operazione e
non trattengono spese sull'importo trasferito.
2. In deroga al comma 1, il beneficiario e il
prestatore di servizi di pagamento di cui si avvale possono
concordare che quest'ultimo trattenga le proprie spese
sull'importo trasferito prima di accreditarlo al
beneficiario. In tale caso, nelle informazioni rese al
beneficiario la totalita' dell'importo trasferito e le
spese sono indicate separatamente.
3. Qualora dall'importo trasferito siano trattenute
spese diverse da quelle di cui al comma precedente, il
prestatore di servizi di pagamento del pagatore garantisce
che il beneficiario riceva la totalita' dell'importo
dell'operazione di pagamento disposta dal pagatore. Quando
l'operazione di pagamento e' disposta su iniziativa del
beneficiario o per il suo tramite, il prestatore di servizi
di pagamento di cui egli si avvale garantisce che la
totalita' dell'importo dell'operazione sia ricevuto dal
beneficiario.".
- Il testo dell'articolo 19 del citato decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
"Art. 19. Ambito di applicazione
1. La presente sezione si applica:
a) alle operazioni di pagamento in euro;
b) alle operazioni di pagamento transfrontaliere che
comportano un'unica conversione tra l'euro e la valuta
ufficiale di uno Stato membro non appartenente all'area
dell'euro, a condizione che esse abbiano luogo in euro e
che la conversione valutaria abbia luogo nello Stato membro
non appartenente all'area dell'euro.
2. La presente sezione e' applicabile anche ad
operazioni di pagamento diverse da quelle di cui al comma
1, a meno che non sia diversamente convenuto dall'utente e
dal prestatore di servizi di pagamento. Resta comunque
ferma l'applicazione dell'articolo 23, che non puo' essere
oggetto di deroga contrattuale. Per le operazioni di
pagamento effettuate nel territorio dell'Unione europea,
quando le parti di un contratto di pagamento convengono un
termine massimo di esecuzione superiore a quello di cui
all'articolo 20, tale termine non puo' essere superiore a
quattro giornate operative dal momento della ricezione
dell'ordine di pagamento.".
- Il testo dell'articolo 20 del citato decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
"Art. 20. Operazioni di pagamento su un conto di
pagamento
1. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore
assicura che dal momento della ricezione dell'ordine di
pagamento l'importo dell'operazione venga accreditato sul
conto del prestatore di servizi di pagamento del
beneficiario entro la fine della giornata operativa
successiva. Se convenuto tra le parti, per le operazioni di
pagamento disposte su supporto cartaceo, tale termine
massimo puo' essere prorogato di una ulteriore giornata
operativa.
2. Il prestatore di servizi di pagamento del
beneficiario applica la data valuta e rende disponibile
l'importo dell'operazione di pagamento sul conto del
beneficiario in conformita' con quanto previsto dall'art.
23.
3. Quando l'ordine di pagamento e' disposto su
iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, il
prestatore di servizi di pagamento di cui egli si avvale
trasmette l'ordine al prestatore di servizi di pagamento
del pagatore entro i limiti di tempo convenuti tra il
beneficiario e il proprio prestatore di servizi di
pagamento. Nel caso degli addebiti diretti, l'ordine viene
trasmesso entro limiti di tempo che consentano il
regolamento dell'operazione alla data di scadenza
convenuta.".
- Il testo dell'articolo 21 del citato decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
"Art. 21. Mancanza di un conto di pagamento del
beneficiari presso il prestatore di servizi di pagamento
1. Se il beneficiario non dispone di un conto di
pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento che
riceve i fondi, quest'ultimo mette i fondi ricevuti a
disposizione del beneficiario entro il termine specificato
ai sensi dell'articolo 23, comma 2.".
- Il testo dell'articolo 22 del citato decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
"Art. 22. Depositi versati in un conto di pagamento
1. Quando un consumatore versa contanti su un conto di
pagamento nella valuta in cui il conto e' denominato, il
prestatore di servizi di pagamento applica la data di
ricezione dei fondi quale data valuta e rende disponibili i
fondi immediatamente dopo la ricezione. Se l'utente non e'
un consumatore, l'importo e' reso disponibile e la valuta
datata al piu' tardi la giornata operativa successiva alla
ricezione dei fondi.".
- Il testo dell'articolo 23 del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 11, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 23. Data valuta e disponibilita' dei fondi
1. La data valuta dell'accredito sul conto di pagamento
del beneficiario non puo' essere successiva alla giornata
operativa in cui l'importo dell'operazione di pagamento
viene accreditato sul conto del prestatore di servizi di
pagamento del beneficiario.
2. Purche' non vi sia conversione valutaria o vi sia
conversione valutaria tra euro e la valuta di uno Stato
membro ovvero tra le valute di due Stati membri, il
prestatore di servizi di pagamento del beneficiario
assicura che l'importo dell'operazione di pagamento sia a
disposizione del beneficiario non appena tale importo e'
accreditato sul conto del prestatore medesimo, ovvero nella
stessa giornata operativa di ricezione dell'ordine di
pagamento per i pagamenti gestiti da un unico prestatore di
servizi di pagamento.
3. La data valuta dell'addebito sul conto di pagamento
del pagatore non puo' precedere la giornata operativa in
cui l'importo dell'operazione di pagamento e' addebitato
sul medesimo conto di pagamento.
4. (abrogato).".
- Il testo dell'articolo 24 del citato decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
"Art.24. Identificativi unici inesatti
1. Se un ordine di pagamento e' eseguito conformemente
all'identificativo unico, esso si ritiene eseguito
correttamente per quanto concerne il beneficiario e/o il
conto indicato dall'identificativo unico.
2. Se l'identificativo unico fornito dall'utente e'
inesatto, il prestatore di servizi di pagamento non e'
responsabile, ai sensi dell'articolo 25, della mancata o
inesatta esecuzione dell'operazione di pagamento. Il
prestatore di servizi di pagamento del pagatore compie
tuttavia sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto
dell'operazione di pagamento. Il prestatore di servizi di
pagamento del beneficiario e' tenuto a collaborare, anche
comunicando al prestatore di servizi di pagamento del
pagatore ogni informazione utile. Se non e' possibile il
recupero dei fondi, il prestatore di servizi di pagamento
del pagatore, su richiesta scritta del pagatore, e' tenuto
a fornirgli ogni informazione disponibile che sia utile ai
fini di un'azione di tutela. Ove previsto nel contratto
quadro, il prestatore di servizi di pagamento addebita
all'utente le spese sostenute per il recupero dei fondi.
3. Il prestatore di servizi di pagamento e'
responsabile solo dell'esecuzione dell'operazione di
pagamento in conformita' con l'identificativo unico fornito
dall'utente anche qualora quest'ultimo abbia fornito al suo
prestatore di servizi di pagamento informazioni ulteriori
rispetto all'identificativo unico.".
- Il testo dell'articolo 25 del citato decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
"Art. 25. Responsabilita' dei prestatori di servizi di
pagamento per la mancata, inesatta o tardiva esecuzione
delle operazioni di pagamento
1. Fatti salvi gli articoli 9, 24, commi 2 e 3, e 28,
quando l'operazione di pagamento e' disposta dal pagatore,
il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e'
responsabile nei confronti di quest'ultimo della corretta
esecuzione dell'ordine di pagamento ricevuto, a meno che
non sia in grado di provare al pagatore ed eventualmente al
prestatore di servizi di pagamento del beneficiario che
quest'ultimo ha ricevuto l'importo dell'operazione
conformemente all'articolo 20, comma 1. In tale caso, il
prestatore di servizi di pagamento del beneficiario e'
responsabile nei confronti del beneficiario della corretta
esecuzione dell'operazione di pagamento.
2. Quando il prestatore di servizi di pagamento del
pagatore e' responsabile ai sensi del comma 1, rimborsa
senza indugio al pagatore l'importo dell'operazione di
pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto e, se
l'operazione e' stata eseguita a valere su un conto di
pagamento, ne ripristina la situazione come se l'operazione
di pagamento eseguita in modo inesatto non avesse avuto
luogo. La data valuta dell'accredito sul conto di pagamento
del pagatore non deve essere successiva a quella di
addebito dell'importo.
3. (abrogato).
4. Qualora il prestatore di servizi di pagamento del
beneficiario sia responsabile ai sensi del comma 1, mette
senza indugio l'importo dell'operazione di pagamento a
disposizione del beneficiario o accredita immediatamente
l'importo corrispondente sul conto di pagamento del
beneficiario medesimo. La data valuta dell'accredito sul
conto di pagamento di quest'ultimo non deve essere
successiva a quella che sarebbe stata attribuita al
beneficiario in caso di esecuzione corretta dell'operazione
di pagamento.
5. Fatti salvi gli articoli 9, 24, commi 2 e 3, e 28,
quando l'operazione di pagamento e' disposta su iniziativa
del beneficiario o per il suo tramite, il prestatore di
servizi di pagamento del beneficiario e' responsabile nei
confronti del proprio utente della corretta trasmissione
dell'ordine di pagamento al prestatore di servizi di
pagamento del pagatore conformemente all'articolo 20, comma
3 ed e' tenuto a trasmettere l'ordine di pagamento in
questione senza indugio. In caso di trasmissione tardiva,
la data valuta riconosciuta al beneficiario non puo' essere
successiva a quella che gli sarebbe stata attribuita in
caso di esecuzione corretta dell'operazione di pagamento.
5-bis. Il prestatore di servizi di pagamento del
beneficiario e' responsabile nei confronti del beneficiario
per il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 23
ed e' tenuto a mettergli a disposizione l'importo
dell'operazione di pagamento non appena esso sia
accreditato sul proprio conto di pagamento, applicando una
data valuta che non puo' essere successiva a quella che gli
sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta.
6. Nel caso in cui il prestatore di servizi di
pagamento del beneficiario non sia responsabile della
mancata o inesatta esecuzione di un'operazione di pagamento
ai sensi dei commi precedenti, il prestatore di servizi di
pagamento del pagatore e' responsabile nei confronti del
pagatore ed e' tenuto a rimborsare al pagatore senza
indugio l'importo dell'operazione non eseguita o eseguita
in modo inesatto. Ove per l'esecuzione dell'operazione sia
stato addebitato un conto di pagamento, il prestatore di
servizi di pagamento riporta quest'ultimo allo stato in cui
si sarebbe trovato se l'operazione non avesse avuto luogo.
La data valuta dell'accredito sul conto di pagamento del
pagatore non deve essere successiva a quella di addebito
dell'importo.
6-bis. L'obbligo di cui al comma 6 non si applica se il
prestatore di servizi di pagamento del pagatore dimostra
che il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario
ha ricevuto l'importo dell'operazione, anche se con lieve
ritardo. In questo caso il prestatore di servizi di
pagamento del beneficiario accredita l'importo al proprio
utente con data valuta non successiva a quella che gli
sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta.
7. Indipendentemente dalla responsabilita' di cui ai
commi da 1 a 6, quando un'operazione di pagamento non e'
eseguita o e' eseguita in modo inesatto, i prestatori di
servizi di pagamento si adoperano senza indugio e senza
spese, su richiesta dei rispettivi utenti, a rintracciare
l'operazione di pagamento, e li informano del risultato.
8. I prestatori di servizi di pagamento sono inoltre
responsabili nei confronti dei rispettivi utenti di tutte
le spese ed interessi loro imputati a seguito della
mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell'operazione di
pagamento.".
- Il testo dell'articolo 26 del citato decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
"Art. 26. Risarcimento dei danni ulteriori
1. Qualsiasi risarcimento ulteriore rispetto a quelli
previsti dalla presente sezione puo' essere determinato in
conformita' alla disciplina applicabile al contratto
concluso tra l'utente e il prestatore di servizi di
pagamento.".
- Il testo dell'articolo 27 del citato decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
"Art. 27. Diritto di regresso
1. Qualora la responsabilita' di un prestatore di
servizi di pagamento ai sensi degli articoli 11 e 25 sia
attribuibile ad un altro prestatore di servizi di pagamento
coinvolto o ad un qualsiasi altro soggetto interposto
nell'esecuzione dell'operazione, quest'ultimo risarcisce il
primo prestatore di servizi di pagamento in caso di perdite
o di importi versati ai sensi degli articoli 11 e 25. E',
altresi', prevista una compensazione degli importi qualora
i prestatori di servizi di pagamento non si avvalgano
dell'autenticazione forte del cliente.
2. Ulteriori compensazioni e risarcimenti possono
essere determinati conformemente agli accordi tra
prestatori di servizi di pagamento e alla disciplina ad
essi applicabile.".
- Il testo dell'articolo 28 del citato decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
"Art. 28. Circostanze anormali e imprevedibili
1. Le responsabilita' di cui agli articoli da 5 a 27
non si applicano in caso di caso fortuito o forza maggiore
e nei casi in cui il prestatore di servizi di pagamento
abbia agito in conformita' con i vincoli derivanti da altri
obblighi di legge.".
- Il testo dell'articolo 29 del citato decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
"Art. 29. Protezione dei dati
1. I prestatori di servizi di pagamento e i gestori di
sistemi di pagamento possono trattare dati personali ove
cio' sia necessario a prevenire, individuare e indagare
casi di frode nei pagamenti. La fornitura di informazioni a
persone fisiche in merito al trattamento dei dati personali
e ad altro trattamento ai fini del presente decreto avviene
in conformita' al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196 e successive modificazioni.
1-bis. I prestatori di servizi di pagamento hanno
accesso, trattano e conservano i dati personali necessari
alla prestazione dei propri servizi solo previo consenso
esplicito dell'utente dei servizi di pagamento.".
- Il testo dell'articolo 30 del citato decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
"Art. 30. Accesso ai sistemi di pagamento
1. Nell'esercizio del potere di cui all'articolo 146,
comma 2, lettera b), numero 2), del testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto, la Banca d'Italia verifica che le norme
emanate dai gestori di sistemi di pagamento, al fine di
disciplinare l'accesso delle persone giuridiche autorizzate
a svolgere servizi di pagamento, siano obiettive, non
discriminatorie, proporzionate e non limitino l'accesso se
non nella misura necessaria a proteggere il sistema da
rischi specifici quali il rischio di regolamento, il
rischio operativo e il rischio d'impresa, e a tutelarne la
stabilita' finanziaria e operativa.
2. Ai fini di cui al comma 1, le norme che disciplinano
l'accesso ai sistemi di pagamento non possono imporre
nessuno dei seguenti requisiti ai prestatori di servizi di
pagamento, agli utenti di servizi di pagamento o ad altri
sistemi di pagamento:
a) restrizioni all'effettiva partecipazione ad altri
sistemi di pagamento;
b) discriminazioni tra prestatori di servizi di
pagamento autorizzati o registrati in relazione ai diritti,
agli obblighi e alle prerogative dei partecipanti;
c) (soppressa).
3. I commi 1 e 2 non si applicano:
a) ai sistemi di pagamento designati ai sensi del
decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210;
b) ai sistemi di pagamento costituiti esclusivamente da
prestatori di servizi di pagamento appartenenti ad un
gruppo composto da societa' aventi legami di capitale ove
una delle societa' collegate eserciti un controllo
effettivo sulle altre;
c) ai sistemi di pagamento in cui uno stesso prestatore
di servizi di pagamento:
1) agisce o puo' agire come prestatore di servizi di
pagamento sia per il pagatore sia per il beneficiario e ha
la responsabilita' esclusiva della gestione del sistema; e
2) autorizza altri prestatori di servizi di pagamento a
partecipare al sistema e questi ultimi non hanno la
possibilita' di negoziare commissioni tra loro in relazione
al sistema di pagamento benche' possano stabilire le
proprie tariffe nei confronti degli utilizzatori dei
servizi di pagamento.
3-bis. Ai fini del comma 3, lettera a), qualora il
partecipante a un sistema designato consenta a un
prestatore di servizi di pagamento autorizzato o registrato
che non e' un partecipante al sistema di trasmettere ordini
di trasferimento mediante il sistema stesso, tale
partecipante fornisce, su richiesta, la stessa opportunita'
in maniera obiettiva, proporzionata e non discriminatoria,
ad altri prestatori di servizi di pagamento autorizzati o
registrati, conformemente ai commi 1 e 2. In caso di
rifiuto, il partecipante fornisce al prestatore di servizi
di pagamento motivazioni circostanziate.".
L'articolo 31 del citato decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 11, abrogato dal presente decreto, recava: "Misure
di attuazione".
- Il testo dell'articolo 32 del citato decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
"Art. 32. Sanzioni
1. Nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento
e dei soggetti ai quali sono esternalizzate funzioni
aziendali essenziali o importanti, nonche' di quelli
incaricati della revisione legale dei conti, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a
euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato,
quando tale importo e' superiore a euro 5 milioni e il
fatturato e' disponibile e determinabile, per le seguenti
violazioni:
a) inosservanza dell'articolo 3, commi 1 e 2,
dell'articolo 5-bis, commi 1, 2 e 3, dell'articolo 5-ter,
dell'articolo 5-quater, dell'articolo 8, comma 1,
dell'articolo 9, commi 1 e 2-bis, dell'articolo 10-bis,
dell'articolo 11, commi 1, 2 e 2-bis, dell'articolo 12-bis,
dell'articolo 16, commi 2, 3, 4 e 4-bis, dell'articolo 18,
dell'articolo 20, dell'articolo 21, dell'articolo 22,
dell'articolo 23, dell'articolo 25, commi 2, 4, 5, 5-bis,
6, 6-bis, 7 e dell'articolo 25-bis, commi 1 e 3 o delle
relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione
emanate dalla commissione europea ai sensi degli articoli
10 e 15 del regolamento (CE) n. 1093/2010;
b) inosservanza degli atti dell'ABE direttamente
applicabili ai soggetti vigilati adottati ai sensi di
quest'ultimo regolamento;
1-bis. Nel caso in cui il prestatore di servizi di
pagamento mandante rilevi nel comportamento dell'agente in
servizi di pagamento le violazioni previste dall'articolo
3, commi 1 e 2, dall'articolo 8, comma 1, dall'articolo 9,
commi 1 e 2-bis, dall'articolo 11, commi 1, 2 e 2-bis,
dall'articolo 16, commi 2, 3, 4 e 4-bis, dall'articolo 18,
dall'articolo 21, dall'articolo 25, commi 2, 4, 5, 5-bis,
6, 6-bis e 7 adotta immediatamente misure correttive e
trasmette la documentazione relativa alle violazioni
riscontrate, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo
128-duodecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies.
1-ter. Le sanzioni previste al comma 1, si applicano
quando le infrazioni rivestono carattere rilevante secondo
i criteri definiti dalla Banca d'Italia, con provvedimento
di carattere generale, tenuto conto dell'incidenza delle
condotte sulla complessiva organizzazione aziendale e sui
profili di rischio.
1-quater. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della
violazione come conseguenza della violazione stessa e'
superiore ai massimali indicati nel presente articolo, le
sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente
articolo sono elevate fino al doppio dell'ammontare del
vantaggio ottenuto, purche' tale ammontare sia
determinabile.
2. Per la grave inosservanza degli obblighi previsti
dagli articoli 8, 16, 20, 21 e 22 e dalle relative misure
di attuazione, nei confronti dei soggetti che svolgono
funzioni di amministrazione o di direzione, nonche' dei
dipendenti dei prestatori di servizi di pagamento si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000
euro a 100.000 euro.
3. (abrogato).
4. (abrogato).
5. (abrogato).
6. Nel caso di servizi offerti da prestatori di servizi
di pagamento insediati in Italia e filiali di prestatori di
servizi di pagamento comunitari che operano in regime di
libero stabilimento in Italia, le sanzioni di cui al
presente articolo sono irrogate dalla Banca d'Italia.".
 
Art. 3
Ulteriori modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 per
l'attuazione del Regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle
commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su
carta
1. Dopo il Titolo IV del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 e' inserito il seguente:

« Titolo IV-bis
(Attuazione del Regolamento (UE) n. 751/2015del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 29 aprile 2015,relativo alle commissioni
interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta)

Capo I

Art. 34-bis (Limite alle commissioni interbancarie applicate alle operazioni di pagamento nazionali effettuate con carta di debito ad uso dei consumatori). - 1. Fino al 9 dicembre 2020, per le operazioni nazionali tramite carta di debito ad uso dei consumatori, i prestatori di servizi di pagamento possono applicare una commissione interbancaria media ponderata non superiore all'equivalente dello 0,2 % del valore medio annuo di tutte le operazioni nazionali effettuate tramite tali carte di debito all'interno dello stesso schema di carte di pagamento.
2. Al fine di consentire ai prestatori di servizi di pagamento di avvalersi della possibilita' prevista al comma 1, gli schemi di carte di pagamento:
a) definiscono una struttura della commissione interbancaria media ponderata improntata a criteri di trasparenza, semplicita', confrontabilita' ed equita', anche tenuto conto delle specifiche caratteristiche dell'operazione di pagamento;
b) trasmettono alla Banca d'Italia, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 751/2015, una relazione illustrativa delle modalita' di rispetto dei criteri di cui alla lettera a).
3. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, per le operazioni nazionali tramite carta di debito ad uso dei consumatori, i prestatori di servizi di pagamento possono applicare una commissione interbancaria non superiore a 0,05 EUR per ciascuna operazione. Tale commissione interbancaria per operazione puo' anche essere combinata con una percentuale massima non superiore allo 0,2 % del valore di ciascuna operazione a condizione che la somma delle commissioni interbancarie dello schema di carte di pagamento non superi mai lo 0,2 % del valore totale annuo delle operazioni nazionali effettuate tramite tali carte di debito all'interno di ciascuno schema di carte di pagamento. A tal fine gli schemi di carte di pagamento trasmettono alla Banca d'Italia, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 751/2015, una relazione illustrativa delle modalita' di rispetto dei criteri del presente comma.
4. In ogni caso, per le operazioni nazionali tramite carta di debito ad uso dei consumatori di importo inferiore a euro 5, i prestatori di servizi di pagamento applicano una commissione interbancaria di importo ridotto rispetto a quelle applicate alle operazioni di importo pari o superiore a euro 5.
5. I commi precedenti si applicano anche alle operazioni nazionali effettuate tramite carte prepagate.
6. La Banca d'Italia definisce le modalita' e i termini per l'invio da parte degli schemi di carte di pagamento delle informazioni necessarie alla verifica del rispetto degli obblighi di cui ai commi precedenti. Tali informazioni devono essere certificate da un revisore indipendente.
Art. 34-ter (Limite alle commissioni interbancarie applicate alle operazioni di pagamento nazionali effettuate con carta di credito ad uso dei consumatori). - 1. Per le operazioni nazionali tramite carta di credito ad uso dei consumatori di importo inferiore a euro 5, i prestatori di servizi di pagamento applicano una commissione interbancaria di importo ridotto rispetto a quelle applicate alle operazioni di importo pari o superiore a euro 5.
2. La Banca d'Italia definisce le modalita' e i termini per l'invio da parte degli schemi di carte di pagamento delle informazioni necessarie alla verifica del rispetto degli obblighi di cui al primo comma. Tali informazioni devono essere certificate da un revisore indipendente.
Art. 34-quater (Autorita' competenti). - 1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, la Banca d'Italia e' designata quale autorita' competente ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 751/2015 e adotta le proprie decisioni previo parere dell'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato.
2. L'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato e' designata quale autorita' competente per l'inibizione della continuazione e la rimozione degli effetti delle pratiche commerciali scorrette nonche' degli illeciti posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nelle Sezioni da I a IV del Capo I, Titolo III, Parte III del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, derivanti dalla inosservanza degli obblighi posti dal Regolamento (UE) n. 751/2015 a carico dei beneficiari delle operazioni con carte di pagamento, applicando i poteri di cui all'articolo 27 del decreto legislativo n. 206 del 2005. Nell'esercizio di questa competenza, l'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, qualora la condotta illecita sia posta in essere da un soggetto sul quale la Banca d'Italia esercita i propri poteri di vigilanza o sorveglianza, adotta le proprie decisioni previo parere della Banca d'Italia.
3. Le autorita', di cui ai commi 1 e 2, collaborano nell'esercizio delle rispettive funzioni anche attraverso lo scambio di informazioni al fine di agevolare le rispettive funzioni e possono adottare disposizioni di disciplina secondaria funzionali a garantire l'efficace applicazione del Regolamento.
4. La Banca d'Italia e l'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato non possono opporsi, reciprocamente, il segreto d'ufficio.
5. Alla Banca d'Italia sono attribuiti poteri sanzionatori, di indagine e di controllo. L'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato applica i poteri di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
6. Al fine di garantire l'efficace adempimento degli obblighi di cui al Regolamento (UE) n. 751/2015 e al presente Titolo, gli schemi di carte di pagamento individuano un ufficio di rappresentanza e ne danno comunicazione alla Banca d'Italia e all'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato.

Capo II

Art. 34-quinquies (Sanzioni). - 1. Si applica nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro 5 milioni e il fatturato e' disponibile e determinabile, per le seguenti violazioni: inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 34-bis, commi 1, 3, 4 e 5, e all'articolo 34-ter, comma 1.
2. Le sanzioni previste al comma 1 si applicano quando le infrazioni rivestono carattere rilevante secondo i criteri definiti dalla Banca d'Italia, con provvedimento di carattere generale, tenuto conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione aziendale e sui profili di rischio.
3. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa e' superiore ai massimali indicati nel presente articolo, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale ammontare sia determinabile.
Art. 34-sexies (Altre sanzioni ai sensi del Regolamento (UE) n. 751/2015). - 1. Si applica nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento e dei soggetti ai quali sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro 5 milioni e il fatturato e' disponibile e determinabile, per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 6, articolo 9, paragrafo 1, articolo 10, paragrafi 1 e 5, articolo 11, paragrafi 1 e 2 del Regolamento (UE) n. 751/2015. Nei casi in cui le violazioni siano commesse da schemi di carte di pagamento la sanzione si applica nei confronti degli organi decisionali, organizzazioni o entita' responsabili del funzionamento degli schemi stessi.
2. Qualora il prestatore di servizi di pagamento mandante rilevi nel comportamento dell'agente in servizi di pagamento violazioni alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 6, articolo 9, paragrafo 1, articolo 10, paragrafo 1, articolo 11, paragrafi 1 e 2 del Regolamento (UE) n. 751/2015 adotta immediatamente misure correttive e trasmette la documentazione relative alle violazioni riscontrate, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 128-duodecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
3. Nei confronti degli organi decisionali, organizzazioni o entita' responsabili del funzionamento degli schemi di carte di pagamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro 5 milioni e il fatturato e' disponibile e determinabile, per la violazione degli obblighi di cui all'articolo 34-bis, commi 2 e 6 e all'articolo 34-ter, comma 2 del presente decreto e per le seguenti violazioni del Regolamento (UE) n. 751/2015: inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 6, all'articolo 7, paragrafi 1, 3, e 4, e relative norme tecniche di regolamentazione emanate dalla Commissione europea, all'articolo 8, paragrafi 1, 4 e 6, all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 11, paragrafi 1 e 2.
4. Le sanzioni previste dai commi 1, 2 e 3 si applicano quando le infrazioni rivestono carattere rilevante secondo i criteri definiti dalla Banca d'Italia, con provvedimento di carattere generale, tenuto conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione aziendale e sui profili di rischio.
5. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione, come conseguenza della violazione stessa, e' superiore ai massimali indicati nel presente articolo, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale ammontare sia determinabile.
Art. 34-septies (Altre sanzioni amministrative agli esponenti o al personale). - 1. Fermo restando quanto previsto per i prestatori di servizi di pagamento nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, per l'inosservanza delle norme richiamate dagli articoli 34-quinquies e 34-sexies, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 fino a euro 5 milioni nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonche' del personale, quando l'inosservanza e' conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione aziendale o sui profili di rischio.
2. Con il provvedimento di applicazione della sanzione, in ragione della gravita' della violazione accertata e tenuto conto dei criteri per la determinazione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 34-octies, la Banca d'Italia puo' applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso i prestatore di servizi di pagamento autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
3. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa e' superiore ai massimali indicati nel presente articolo, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale ammontare sia determinabile.
Art. 34-octies (Criteri per la determinazione delle sanzioni). - 1. Nella determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie o della durata delle sanzioni accessorie previste dal presente Capo, si applica l'articolo 144-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
2. Nella determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 34-quinquies o della durata delle relative sanzioni accessorie, e' considerato indice di minore grado di responsabilita' il fatto che la commissione interbancaria sia definita unilateralmente da uno schema di carte di pagamento.
Art. 34-novies (Procedura sanzionatoria). - 1. Nel caso di servizi offerti da prestatori di servizi di pagamento insediati in Italia e filiali di prestatori di servizi di pagamento comunitari che operano in regime di libero stabilimento in Italia le sanzioni di cui al presente Capo sono irrogate dalla Banca d'Italia e si applica il Capo VI, Titolo VIII del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
2. Nel caso di servizi offerti da schemi di carte di pagamento la cui sede legale o operativa e' ubicata nel territorio della Repubblica, le sanzioni di cui al presente Capo sono irrogate dalla Banca d'Italia; si applica il Capo VI, Titolo VIII, del decreto legislativo n. 385 del 1993.
3. Nel caso di servizi offerti da schemi di carte di pagamento la cui sede legale e operativa e' ubicata in altri Stati membri, la Banca d'Italia informa la autorita' competente di questi Stati membri delle riscontrate violazioni del Regolamento (UE) 751/2015.
4. Le sanzioni di cui al presente Capo si riscuotono secondo i termini e le modalita' previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e i relativi proventi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato.
Art. 34-decies (Esposti). - 1. In caso di violazione da parte di un prestatore di servizi di pagamento delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 751/2015 e della relativa normativa di attuazione, gli utenti di servizi di pagamento, le associazioni che li rappresentano e le altre parti interessate possono presentare esposti alla Banca d'Italia. La proposizione dell'esposto non pregiudica il diritto di adire la competente autorita' giudiziaria. La Banca d'Italia informa il proponente l'esposto dell'esistenza dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. ».
 
Art. 4

Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135

1. L'articolo 3 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135 e' sostituito dal seguente:
« Art. 3 (Sanzioni ai sensi del regolamento (UE) n. 260/2012). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro 5 milioni e il fatturato e' disponibile e determinabile, per le seguenti violazioni del regolamento (UE) n. 260/2012: articolo 3, articolo 5, paragrafi 1, 2, 3, 6, 7 e 8; articolo 8. La medesima sanzione amministrativa pecuniaria si applica nei confronti dei gestori di sistemi di pagamento al dettaglio, per la violazione dell'articolo 4, commi 2 e 3.
2. Qualora il prestatore di servizi di pagamento mandante rilevi nel comportamento dell'agente in servizi di pagamento le violazioni previste dall'articolo 3, dall'articolo 5, paragrafi, 1, 2, 3, 6, 7 e 8 e dall'articolo 8, del regolamento (UE) n. 260/2012, adotta immediatamente misure correttive e trasmette la documentazione relativa alle violazioni riscontrate, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 128-duodecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, alla violazione di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 260/2012 si applica, nei confronti dei soggetti di cui al medesimo articolo 9, l'articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
4. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa e' superiore ai massimali indicati nel presente articolo, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale ammontare sia determinabile. ».
2. L'articolo 4 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135 e' sostituito dal seguente:
« Art. 4 (Sanzioni ai sensi del regolamento (CE) n. 924/2009). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro 5 milioni e il fatturato e' disponibile e determinabile, per la violazione dell'articolo 3, del regolamento (CE) n. 924/2009.
2. Qualora il prestatore di servizi di pagamento mandante rilevi nel comportamento dell'agente in servizi di pagamento la violazione di cui al comma precedente, adotta immediatamente misure correttive e trasmette la documentazione relativa alle violazioni riscontrate, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 128-duodecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
3. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa e' superiore ai massimali indicati nel presente articolo, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale ammontare sia determinabile. ».
3. L'articolo 5 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135 e' sostituito dal seguente:
« Art. 5 (Autorita' competente per l'irrogazione delle sanzioni). - 1. La Banca d'Italia e' autorita' competente ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 924/2009 e dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 260/2012 anche ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative, cui si applica il Capo VI, Titolo VIII del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Resta salva la competenza dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato per le sanzioni di cui all'articolo 3, comma 4, del presente decreto. ».
4. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135, e' inserito il seguente:
« Art. 5-bis (Criteri per la determinazione delle sanzioni). - 1. Nella determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si applica l'articolo 144-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
2. Le sanzioni di cui agli articoli 3 e 4 si riscuotono secondo i termini e le modalita' previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e i relativi proventi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato. ».
 
Art. 5

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il 13 gennaio 2018.
2. Le modifiche apportate dal presente decreto all'articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, gli articoli 2, commi 36 e 37, e 4 del presente decreto legislativo, nonche' il Capo II del Titolo IV-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 11 come introdotto dall'articolo 3, comma 1 del presente decreto legislativo si applicano alle violazioni commesse a partire dal 13 gennaio 2018, salvo quanto previsto dal comma 6. Alle violazioni commesse prima di questa data continuano ad applicarsi le norme del titolo VIII del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 nonche' l'articolo 32 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 11 e gli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135 vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
3. Gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica autorizzati a operare alla data del 13 gennaio 2018 possono continuare a esercitare le attivita' cui si riferisce l'autorizzazione fino al 13 luglio 2018. Gli istituti di cui al periodo precedente sono autorizzati a esercitare le stesse attivita' dopo il 13 luglio 2018 a condizione che rispettino i requisiti previsti ai sensi degli articoli 114-quinquies e 114-novies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e trasmettano la documentazione attestante il rispetto dei requisiti stessi alla Banca d'Italia entro il 13 aprile 2018. In caso di mancato rispetto dei requisiti di cui al periodo precedente, la Banca d'Italia, entro il 13 luglio 2018, avvia un procedimento di revoca dell'autorizzazione o richiede l'adozione di misure correttive necessarie a garantire il rispetto dei requisiti stessi.
4. Gli istituti di cui agli articoli 114-quinquies.4 e 114-sexiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 autorizzati a operare alla data del 13 gennaio 2018 possono continuare a esercitare le attivita' cui si riferisce l'autorizzazione fino al 13 gennaio 2019. Gli istituti di cui al periodo precedente sono autorizzati a esercitare le stesse attivita' dopo il 13 gennaio 2019 a condizione che rispettino i requisiti previsti ai sensi degli articoli 114-quinquies e 114-novies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e che trasmettano la documentazione attestante il rispetto dei requisiti stessi alla Banca d'Italia entro il 13 ottobre 2018. In caso di mancato rispetto dei requisiti di cui al periodo precedente, la Banca d'Italia, entro il 13 gennaio 2019, avvia un procedimento di revoca dell'autorizzazione o richiede l'adozione di misure correttive necessarie a garantire il rispetto dei requisiti stessi.
5. Gli istituti di pagamento che alla data di entrata in vigore del presente decreto prestano il servizio previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, possono svolgere il servizio di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-septies1), n. 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, senza necessita' di ottenere una nuova autorizzazione se, entro il 13 gennaio 2020, trasmettono la documentazione attestante il rispetto dei requisiti relativi al capitale iniziale e al calcolo dei fondi propri alla Banca d'Italia.
6. Le misure di sicurezza di cui agli articoli 5-bis, commi 1, 2 e 3, 5-ter, 5-quater e 10-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, si applicano decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione di cui all'articolo 98 della direttiva (UE) n. 2015/2366. A decorrere dalla medesima data, in deroga al comma 2, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 2, comma 36, lettera a), del presente decreto per l'inosservanza degli articoli 5-bis, commi 1, 2 e 3, 5-ter, 5-quater e 10-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.
7. Le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 34-bis e al comma 1 dell'articolo 34-ter del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, introdotte dall'articolo 3 del presente decreto legislativo, si applicano dal 1° aprile 2018.
8. Fino alla data di applicazione delle norme tecniche di regolamentazione di cui all'articolo 98 della direttiva (UE) n. 2015/2366, con riferimento alle materie disciplinate dalle medesime norme tecniche di regolamentazione continuano a trovare applicazione le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto in quanto compatibili con le disposizioni dello stesso. Durante tale periodo transitorio la Banca d'Italia puo' tuttavia modificare e abrogare le disposizioni di cui al primo periodo da essa stessa emanate anche al fine di assicurare la compatibilita' delle stesse con le disposizioni del presente decreto.
9. Con riferimento ai contratti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, ogni prestatore di servizi di pagamento comunica ai propri clienti, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente, entro il 12 marzo 2018 le proposte di modifica del contratto rese necessarie dalla entrata in vigore delle norme stabilite dal presente decreto. Il cliente ha diritto di recedere senza spese dal contratto entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione e in sede di liquidazione del rapporto si applicano le condizioni praticate alla data del 12 gennaio 2018. Ove il cliente non receda entro tale termine di sessanta giorni la modifica si intende approvata

Note all'art. 5:
- Per il testo dell'articolo 144 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, citato nelle note
alle premesse, si veda nelle note all'articolo 1.
Il titolo VIII del citato decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, cosi' e' rubricato:
"Titolo VIII - SANZIONI".
- Per il testo dell'articolo 32 del decreto legislativo
27 gennaio 2010 n. 11, si veda nelle note all'art. 2.
Il testo degli articoli 3, 4 e 5 del citato decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 135, cosi' recita:
"Art. 3. Sanzioni ai sensi del regolamento (UE) n.
260/2012
1. Salvo che il fatto costituisca reato, per
l'inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 3,
dall'articolo 5, paragrafi 1, 2, 3, 6, 7 e 8, dall'articolo
6, paragrafi 1, 2 e 3, e dall'articolo 8 del regolamento
(UE) n. 260/2012, si applica, nei confronti dei PSP, la
sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a 150.000
euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, per
l'inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 4,
paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 260/2012, si
applica, nei confronti del gestore o, in assenza di un
gestore, dei partecipanti a un sistema di pagamento al
dettaglio la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000
euro a 150.000 euro.
3. In caso di reiterazione delle violazioni di cui ai
commi 1 e 2, ferma l'applicazione della sanzione
amministrativa pecuniaria, puo' essere disposta la
sospensione dell'attivita' di prestazione di servizi di
pagamento per un periodo da uno a sei mesi ai sensi
dell'articolo 146, comma 2, del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, alla
violazione di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n.
260/2012 si applica, nei confronti dei soggetti di cui al
medesimo articolo 9, l'articolo 27 del decreto legislativo
6 settembre 2005, n. 206."
"Art. 4. Sanzioni ai sensi del regolamento (CE) n.
924/2009
1. Salvo che il fatto costituisca reato, per
l'inosservanza degli obblighi a carico dei PSP, previsti
dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 924/2009, si
applica, nei confronti dei PSP, la sanzione amministrativa
pecuniaria da 50.000 euro a 150.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, per
l'inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 4,
paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 924/2009, si
applica, nei confronti dei PSP, la sanzione amministrativa
pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, per
l'inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 7 del
regolamento (CE) n. 924/2009, si applica, nei confronti dei
PSP, la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a
150.000 euro.
4. In caso di reiterazione delle violazioni di cui ai
commi 1, 2 e 3, ferma l'applicazione della sanzione
amministrativa pecuniaria, puo' essere disposta la
sospensione dell'attivita' di prestazione di servizi di
pagamento per un periodo da uno a sei mesi ai sensi
dell'articolo 146, comma 2, del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385."
"Art. 5. Autorita' competente per l'irrogazione delle
sanzioni
1. La Banca d'Italia e' autorita' competente ai sensi
dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 924/2009 e
dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 260/2012 anche ai
fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative, cui si
applica l'articolo 145 del decreto legislativo 1°(gradi)
settembre 1993, n. 385. Resta salva la competenza
dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato per
le sanzioni di cui all'articolo 3, comma 4, del presente
decreto.
2. Nella determinazione dell'ammontare delle sanzioni
amministrative pecuniarie, l'Autorita' competente per
l'irrogazione delle sanzioni considera, in particolare, le
seguenti circostanze:
a) gravita' e durata della violazione;
b) capacita' finanziaria del responsabile della
violazione;
c) entita' del vantaggio ottenuto o delle perdite
evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa
sia determinabile;
d) pregiudizi causati a terzi attraverso la violazione,
nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;
e) precedenti violazioni commesse da parte del medesimo
soggetto;
f) potenziali conseguenze sistemiche della
violazione.".
- Per il testo degli articoli 114-quinquies e
114-novies del citato decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, si veda nelle note all'articolo 1.
Il testo degli articoli 114-quinquies.4 e
114-sexiesdecies del citato decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, cosi' recita:
"Art. 114-quinquies.4 - Deroghe
1. La Banca d'Italia puo' esentare gli istituti di
moneta elettronica dall'applicazione di disposizioni
previste dal presente titolo, quando ricorrono
congiuntamente le seguenti condizioni:
a) le attivita' complessive generano una moneta
elettronica media in circolazione non superiore al limite
stabilito dalla Banca d'Italia in base al piano aziendale
dell'istituto di moneta elettronica; tale limite in ogni
caso non supera i 5 milioni di euro;
b) coloro che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo nell'istituto di moneta elettronica
non hanno subito condanne per riciclaggio di denaro o
finanziamento del terrorismo o altri reati finanziari.
2. La Banca d'Italia puo' prevedere limiti di
avvaloramento degli strumenti di moneta elettronica emessi
dagli istituti di cui al comma 1.
3. Gli istituti di moneta elettronica esentati ai sensi
del comma 1 non beneficiano delle disposizioni per il mutuo
riconoscimento.
4. La Banca d'Italia stabilisce le procedure che i
soggetti di cui al comma 1 seguono per comunicare ogni
variazione delle condizioni di cui al comma 1 nonche' le
modalita' con le quali devono essere comunicati i volumi
operativi di cui al comma 1, lettera a).
5. Gli istituti di moneta elettronica esentati ai sensi
del comma 1 possono prestare servizi di pagamento soltanto
ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo
114-sexiesdecies."
"Art. 114-sexiesdecies. Deroghe
1. La Banca d'Italia puo' esentare i soggetti iscritti
nell'albo degli istituti di pagamento dall'applicazione di
alcune delle disposizioni previste dal presente titolo,
quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) la media mensile, calcolata sui precedenti dodici
mesi, dell'importo complessivo delle operazioni di
pagamento eseguite dal soggetto interessato, compreso
qualsiasi agente di cui e' responsabile, non superi i 3
milioni di euro; la Banca d'Italia valuta tale condizione
in base al piano aziendale prodotto dal soggetto
interessato;
b) nessuna delle persone fisiche responsabili della
gestione o del funzionamento dell'impresa abbia subito
condanne per riciclaggio di denaro o finanziamento del
terrorismo o altri reati finanziari.
2. La Banca d'Italia stabilisce quali tra i servizi di
pagamento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f),
possono essere prestati dai soggetti di cui al comma 1.
3. Ai soggetti esentati ai sensi del comma 1 non si
applica l'articolo 114-decies.
4. La Banca d'Italia stabilisce le procedure che i
soggetti di cui al comma 1 devono seguire per comunicare
ogni variazione delle condizioni di cui al commi 1, 2 e
3.".
- Per il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo
27 gennaio 2010, n. 11, come modificato dal presente
decreto, si veda nelle note all'articolo 2.
- Per il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente
decreto, si veda nelle note all'articolo 1.
- Per i riferimenti normativi della direttiva (UE) n.
2015/2366, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 6
Abrogazioni e modifiche ad altre disposizioni di legge e
regolamentari

1. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 febbraio 2014, n. 51 e' abrogato.
2. I commi 4-bis e 4-ter dell'art. 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono abrogati.
3. Alla legge 15 dicembre 1990, n. 386 dopo l'art. 10-bis e' aggiunto il seguente:
«Art. 10-ter (Preavviso di revoca dell'autorizzazione all'utilizzo di carte di pagamento e annotazione dell'avvenuto pagamento delle ragioni di debito). - 1. Prima della revoca dell'autorizzazione all'utilizzo di carte di pagamento, gli emittenti carte di pagamento comunicano al titolare della carta che:
a) a partire dalla data indicata nella comunicazione sara' revocata l'autorizzazione all'utilizzo della carta, con conseguente iscrizione del suo nominativo nell'archivio di cui al precedente art. 10-bis;
b) l'iscrizione di cui alla lettera a) puo' essere evitata provvedendo, entro la predetta data, al pagamento di tutte le ragioni di debito nei confronti dell'emittente;
c) qualora il pagamento di tutte le ragioni di debito nei confronti dell'emittente venga effettuato successivamente all'iscrizione nel menzionato archivio, tale circostanza sara' annotata dall'emittente nell'archivio stesso.
2. L'obbligo di annotazione di cui al comma 1, lettera c), a carico degli emittenti carte di pagamento decorre dal momento in cui e' operativo l'adeguamento della struttura tecnica dell'archivio, cosi' come comunicato dalla Banca d'Italia.
3. La comunicazione di cui al comma 1 e' effettuata all'indirizzo indicato dal titolare della carta, secondo quanto concordato tra le parti, con mezzi di cui sia certa la data di spedizione e quella di ricevimento, e puo' essere resa in via autonoma o unitamente all'invio di altre comunicazioni. » .

Note all'art. 6:
- Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
del 14 febbraio 2014, n. 51 (Regolamento sulle commissioni
applicate alle transazioni effettuate mediante carte di
pagamento, ai sensi dell'articolo 12, commi 9 e 10, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2014, n. 75.
- Per il testo dell'articolo 15 del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, si veda nelle note alle premesse.
- La legge 15 dicembre 1990, n. 386 (Nuova disciplina
sanzionatoria degli assegni bancari) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 1990, n. 296.
 
Art. 7

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 15 dicembre 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Padoan, Ministro dell'economia e delle
finanze

Alfano, Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale

Orlando, Ministro della giustizia

Calenda, Ministro dello sviluppo
economico
Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
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