Gazzetta n. 11 del 15 gennaio 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 15 dicembre 2017
Istituzione di una sezione specializzata presso il Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI), di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.


IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l'art. 2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (di seguito: «Fondo»);
Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266 e, in particolare, l'art. 15, relativo alla disciplina del predetto Fondo, il quale, al comma 3, prevede che i criteri e le modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo sono regolati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 31 maggio 1999, n. 248, con cui e' stato adottato il «Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese» e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l'art. 11, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che prevede che gli interventi di garanzia del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalita' da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. La garanzia dello Stato e' inserita nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468;
Visto il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, recante «Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e, in particolare, l'art. 8, comma 5, lettera b), il quale prevede che ai fini di una migliore finalizzazione verso l'accesso al credito e lo sviluppo delle piccole e medie imprese degli interventi del Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche', per un utilizzo piu' efficiente delle risorse finanziarie disponibili, con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere modificati e integrati i criteri e le modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio 1999, n. 248 e successivi decreti attuativi, anche introducendo delle differenziazioni in termini di percentuali di finanziamento garantito e di onere della garanzia;
Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici» e, in particolare, l'art. 39, il quale prevede: al comma 1, che la misura della copertura degli interventi di garanzia e controgaranzia, nonche' la misura della copertura massima delle perdite e' regolata in relazione alle tipologie di operazioni finanziarie, categorie di imprese beneficiarie finali, settori economici di appartenenza e aree geografiche, con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze; al comma 2, che nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, per ogni operazione finanziaria ammessa all'intervento del Fondo di cui al comma 1, la misura dell'accantonamento minimo, a titolo di coefficiente di rischio, puo' essere definita con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze; al comma 3, che l'importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo di cui al comma 1 e' elevato a 2 milioni e cinquecentomila euro per le tipologie di operazioni finanziarie, le categorie di imprese beneficiarie finali, le aree geografiche e i settori economici di appartenenza individuati con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e che una quota non inferiore all'80 per cento delle disponibilita' finanziarie del Fondo e' riservata ad interventi non superiori a cinquecentomila euro d'importo massimo garantito per singola impresa; al comma 5 che con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' essere modificata la misura delle commissioni per l'accesso alla garanzia dovute dai soggetti richiedenti, a pena di decadenza, in relazione alle diverse tipologie di intervento del Fondo di cui al comma 1; al comma 7-bis che una quota delle disponibilita' finanziarie del Fondo e' riservata ad interventi di garanzia in favore del microcredito di cui all'art. 111 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, da destinare alla microimprenditorialita' e che con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dello sviluppo economico, sentito l'Ente nazionale per il microcredito, sono definiti la quota delle risorse del Fondo da destinare al microcredito, le tipologie di operazioni ammissibili, le modalita' di concessione, i criteri di selezione nonche' l'ammontare massimo delle disponibilita' finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione della garanzia;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia» e, in particolare, l'art. 1, che esclude l'accesso alla garanzia diretta del Fondo in relazione a operazioni finanziarie gia' deliberate dai soggetti finanziatori alla data di presentazione della richiesta di garanzia, salvo che le stesse non siano condizionate, nella loro esecutivita', all'acquisizione della garanzia da parte del Fondo e l'art. 2, che disciplina la concessione a piccole e medie imprese, mediante utilizzo di un apposito plafond finanziario messo a disposizione dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., di finanziamenti bancari assistiti da contributo del Ministero dello sviluppo economico, finalizzati all'acquisizione di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonche' per la realizzazione di investimenti in hardware, in software e in tecnologie digitali;
Visto il comma 6 dell'art. 2 del predetto decreto-legge n. 69 del 2013, cosi' come sostituito dall'art. 18, comma 9-bis, lettera a), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, che stabilisce che i finanziamenti di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 69 del 2013 «... possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura massima dell'80 per cento dell'ammontare del finanziamento. In tali casi, ai fini dell'accesso alla garanzia, la valutazione economico-finanziaria e del merito creditizio dell'impresa, in deroga alle vigenti disposizioni sul Fondo di garanzia, e' demandata al soggetto richiedente, nel rispetto di limiti massimi di rischiosita' dell'impresa finanziata, misurati in termini di probabilita' di inadempimento e definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il medesimo decreto individua altresi' le condizioni e i termini per l'estensione delle predette modalita' di accesso agli altri interventi del Fondo di garanzia, nel rispetto delle autorizzazioni di spesa vigenti per la concessione delle garanzie del citato Fondo.»;
Visto il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, recante «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno» e, in particolare l'art. 1 con il quale e' stata introdotta la Misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata «Resto al Sud», che, tra l'altro, prevede: (i) la concessone di finanziamenti articolati in un contributo a fondo perduto nella misura del 35 per cento e in un prestito a tasso zero, nella misura 65 per cento, concesso da istituti di credito in base alle modalita' definite da una apposita convenzione stipulata tra il gestore e l'ABI; (ii) che il prestito beneficia di un contributo in conto interessi e della garanzia del Fondo e che, a tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, e' istituita una sezione specializzata presso il Fondo, alla quale e' trasferita quota parte delle risorse; il medesimo decreto definisce altresi' i criteri e le modalita' di accesso alla Sezione specializzata, istituita presso il Fondo centrale di garanzia per le PMI; (iii) l'individuazione dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. - Invitalia, quale Soggetto gestore della misura incentivante, per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri; (iv) che con decreto del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, si opera, tra l'altro, l'individuazione dei criteri di dettaglio per l'ammissibilita' alla misura, le modalita' di attuazione, controllo e monitoraggio della misura stessa, prevedendo altresi' i casi di revoca del beneficio e di recupero delle somme; con il medesimo decreto sono definite le modalita' di corresponsione del contributo a fondo perduto e del contributo in conto interessi, nonche' i casi e le modalita' per l'escussione della garanzia; (v) che sono finanziate le attivita' imprenditoriali relative a produzione di beni nei settori dell'artigianato, dell'industria, della pesca e dell'acquacoltura, ovvero relative alla fornitura di servizi, ivi compresi i servizi turistici, mentre sono escluse dal finanziamento le attivita' libero professionali e del commercio ad eccezione della vendita dei beni prodotti nell'attivita' di impresa; (vi) che i finanziamenti non possono essere utilizzati per spese relative alla progettazione, alle consulenze e all'erogazione degli emolumenti ai dipendenti delle imprese individuali e delle societa', nonche' agli organi di gestione e di controllo delle societa' stesse; (vii) che al momento dell'accettazione del finanziamento e per tutta la durata del rimborso dello stesso, il beneficiario, a pena di decadenza, non deve risultare titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso un altro soggetto; (viii) che l'erogazione dei finanziamenti e' condizionata alla costituzione e al conferimento in garanzia dei beni aziendali oggetto dell'investimento, ovvero alla prestazione di altra idonea garanzia, al soggetto che eroga il finanziamento; (ix) che il CIPE con apposita delibera assegna, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020, le risorse per l'attuazione della misura, individuando la ripartizione in annualita' e gli importi da assegnare distintamente al contributo a fondo perduto, al contributo in conto interessi e al finanziamento della sezione specializzata del Fondo centrale di garanzia;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 99 del 30 aprile 2009, recante: «Criteri, condizioni e modalita' di operativita' della garanzia dello Stato di ultima istanza in relazione agli interventi del fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 26 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 193 del 20 agosto 2012, che, in attuazione dell'art. 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto «Modifiche ed integrazioni ai criteri e alle modalita' per la concessione della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 285 del 6 dicembre 2012, recante «Approvazione delle condizioni di ammissibilita' e delle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662» e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 27 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'8 marzo 2014, n. 56, che ha introdotto, in applicazione dell'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, modifiche alle «Condizioni di ammissibilita' e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia» e, in particolare, i «Criteri di valutazione economico-finanziaria delle imprese per l'ammissione delle operazioni» riportati in allegato al medesimo decreto;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 21 ottobre 2015, n. 245, recante «Modalita' operative per lo svolgimento delle verifiche e dei controlli effettuati dal Gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese sulle operazioni ammesse al Fondo» e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 29 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 288 dell'11 dicembre 2015, con il quale sono stabilite le modalita' di valutazione dei finanziamenti agevolati ai sensi dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 69 del 2013 ai fini dell'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 dicembre 2016, con il quale sono approvate le modificazioni e le integrazioni delle «Condizioni di ammissibilita' e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese», che includono il modello di valutazione delle imprese basato sulla misura della probabilita' di inadempimento del soggetto destinatario del finanziamento agevolato ai sensi dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 69 del 2013;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 157 del 7 luglio 2017, con il quale sono stabilite le condizioni e i termini per l'estensione delle modalita' di accesso alla garanzia del Fondo basata sull'utilizzo della probabilita' di inadempimento alle altre operazioni ammissibili all'intervento del Fondo;
Vista la comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 155 del 20 giugno 2008;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013;
Vista la delibera CIPE n. 74 del 7 agosto 2017 che ha, tra l'altro, individuato le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 assegnate alla misura di cui all'art. 1 del citato decreto-legge n. 91/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123;
Visto il decreto del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, 9 novembre 2017 in attuazione dell'art. 1, comma 15 del richiamato decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) «banche»: le banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del TUB;
b) «confidi»: i soggetti di cui all'art. 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive integrazioni e modificazioni, iscritti all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del TUB ovvero iscritti nell'elenco di cui all'art. 112 del TUB;
c) «Consiglio di gestione»: il distinto organo di cui all'art. 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni e integrazioni, costituito dal gestore del Fondo ai sensi dell'art. 47 del TUB, cui e' affidata l'amministrazione del Fondo;
d) «decreto-legge»: il decreto-legge n. 91 del 20 giugno 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123;
e) «disposizioni operative»: le vigenti condizioni di ammissibilita' e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo, approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, vigenti alla data di presentazione della domanda di garanzia e consultabili nei siti www.mise.gov.it e www.fondidigaranzia.it;
f) «Fondo»: il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni;
g) «Gestore del Fondo»: il soggetto cui e' affidata la gestione del Fondo - Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale S.p.A;
h) «PMI»: le micro, piccole e medie imprese, cosi' come definite dalla vigente normativa comunitaria;
i) «Regolamento»: il decreto del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, 9 novembre 2017, adottato in attuazione dell'art. 1, comma 15 del decreto-legge:
j) «regolamenti de minimis»: in relazione al settore di attivita' in cui opera il soggetto beneficiario: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e successive modifiche e integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
k) «Sezione speciale»: la sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, istituita ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 9, lettera b), del decreto-legge;
l) «Soggetto gestore della misura»: il soggetto gestore dell'agevolazione di cui al decreto-legge - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. - Invitalia;
m) «soggetti beneficiari»: le PMI costituite ai sensi del decreto-legge;
n) «soggetti finanziatori»: le banche aderenti alla Convenzione di cui al comma 14, art. 1 del decreto-legge 20 giugno 2017 n. 91;
o) «soggetti garanti»: i confidi e gli intermediari che effettuano attivita' di rilascio di garanzie alle PMI sia a valere su risorse proprie sia a valere su fondi di garanzia per i soggetti beneficiari gestiti per conto di soggetti terzi, pubblici o privati.
 
Art. 2

Finalita' e ambito di applicazione

1. Il presente decreto, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 9, lettera b), del decreto-legge, istituisce la Sezione speciale del Fondo e disciplina i criteri e le modalita' di accesso alla garanzia.
 
Art. 3

Risorse finanziarie

1. Le risorse destinate, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 17, del decreto-legge, alla concessione in favore dei soggetti beneficiari della garanzia della Sezione speciale sono versate sul conto corrente infruttifero n. 22034 intestato a MedioCredito Centrale S.p.A. rubricato «MEDCEN L. 662/96 - Garanzia PMI», aperto presso la Tesoreria Centrale dello Stato.
2. Il Gestore del Fondo, verificato il versamento di cui al comma precedente, avvia l'operativita' della Sezione speciale. Dell'avvio dell'operativita' della Sezione speciale e' altresi' data tempestiva informazione mediante avviso pubblicato sui siti internet del Fondo (www.fondidigaranzia.it) e del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it).
 
Art. 4

Operazioni ammissibili

1. Sono ammissibili alla garanzia della Sezione speciale i finanziamenti di cui all'art. 1, comma 8, lettera b), del decreto-legge concessi dai soggetti finanziatori ai soggetti beneficiari.
 
Art. 5

Modalita' di concessione della garanzia

1. La garanzia diretta della Sezione speciale sulle operazioni di cui all'art. 4 e' concessa su richiesta del soggetto finanziatore nella misura fissata dall'art. 7, comma 5 del regolamento. La garanzia diretta del Fondo copre l'80 per cento dell'ammontare dell'esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di mora, del soggetto finanziatore richiedente nei confronti del soggetto beneficiario.
2. La controgaranzia della Sezione speciale sulle operazioni di cui all'art. 4 e' concessa su richiesta del soggetto garante nella misura fissata dall'art. 7, comma 5 del regolamento a condizione che la garanzia rilasciata dal soggetto garante non superi la percentuale massima di copertura dell'80 percento. Entro la predetta misura, la controgaranzia copre fino all'80 percento della somma liquidata dal soggetto garante al soggetto finanziatore, ovvero la somma liquidata direttamente al soggetto finanziatore nel caso di mancato adempimento sia del soggetto beneficiario che del soggetto garante.
3. La garanzia diretta di cui al comma 1 e la controgaranzia di cui al comma 2 sono concesse, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, con le modalita' previste dalle disposizioni operative.
4. Le operazioni di cui all'art. 4 sono ammissibili all'intervento della Sezione speciale ai sensi dei regolamenti de minimis.
 
Art. 6

Modalita' e criteri di selezione delle operazioni

1. Le operazioni di cui all'art. 4 sono ammesse alla garanzia della Sezione Speciale, a titolo gratuito e senza ulteriore valutazione del soggetto beneficiario da parte del Gestore del Fondo, sulla base delle risultanze dell'istruttoria condotta dal Soggetto gestore della misura e comunicate al Gestore del Fondo con tempi e modalita' previsti dalle disposizioni operative di cui all'art. 8.
2. Alle operazioni di cui all'art. 4 e' riconosciuta priorita' nell'istruttoria e nella presentazione al Consiglio di gestione.
 
Art. 7

Gestione della Sezione speciale

1. Il Consiglio di gestione, ai fini della sana e prudente gestione delle risorse, puo' deliberare, su proposta del Gestore del Fondo, un incremento della ordinarie misure di accantonamento a valere sulla Sezione speciale, in ragione dei concreti profili di rischio delle operazioni ammesse alla garanzia e/o dell'andamento delle relative escussioni.
2. Al raggiungimento di un importo per accantonamenti a titolo di coefficiente di rischio a fronte di garanzie concesse e di operazioni in sofferenza e per perdite liquidate pari all'intera dotazione finanziaria della Sezione speciale, il Gestore del Fondo interrompe l'operativita' della Sezione speciale fino al versamento di nuove risorse, ovvero allo svincolo di precedenti impegni a valere sulla Sezione speciale, secondo modalita' da definire nelle disposizioni operative di cui al successivo art. 8.
 
Art. 8

Norme transitorie e finali

1. Per quanto non disposto dal presente decreto, si applica quanto previsto dal regolamento 31 maggio 1999, n. 248 e successive modificazioni e integrazioni e dalle disposizioni operative.
2. Il Consiglio di gestione adegua le disposizioni operative in conformita' alle norme contenute nel presente decreto. Le disposizioni operative cosi' integrate sono pubblicate nei siti Internet del Fondo (www.fondidigaranzia.it) e del Ministero dello sviluppo economico (http://www.mise.gov.it) entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
3. Le norme di cui al presente decreto si applicano a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione delle disposizioni operative nel sito internet del Fondo.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 dicembre 2017

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Il Ministro dello sviluppo economico
Calenda

Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2017 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1-1804
 
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