Gazzetta n. 12 del 16 gennaio 2018 (vai al sommario)
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
INTESA 21 settembre 2017
Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la realizzazione della Rete Nazionale dei Tumori Rari (RNTR). (Rep. atti n. 158/CSR).

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nell'odierna seduta del 21 settembre 2017:
Vista l'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che prevede la possibilita' per il Governo di promuovere, in questa Conferenza, intese dirette a favorire il conseguimento di obiettivi comuni tra Stato e Regioni;
Visto l'Accordo sancito in questa Conferenza il 22 novembre 2012, (Rep. atti n. 227/CSR), concernente «Linee guida per l'utilizzo da parte delle Regioni e Province autonome delle risorse vincolate per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l'anno 2012», che tra le linee progettuali individua la promozione di una Rete nazionale dei tumori rari con l'indicazione di un gruppo tecnico di lavoro che a tal fine e' stato istituito presso il Ministero della salute con decreto 14 febbraio 2013;
Vista l'Intesa sancita in questa Conferenza il 10 febbraio 2011 (Rep. atti n. 21/CSR), concernente il «Documento tecnico di indirizzo per ridurre il carico di malattia del cancro - Anni 2011-2013»;
Vista l'Intesa sancita in questa Conferenza il 30 ottobre 2014 (Rep. atti n. 144/CSR), concernente il «Documento tecnico di indirizzo per ridurre il burden del cancro - Anni 2014-2016», con il quale si prorogava al 31 dicembre 2016 la validita' del summenzionato documento tecnico, nonche' si approvava il documento «Linee guida per l'implementazione delle reti oncologiche» che identifica un set di obiettivi specifici e criteri di realizzazione delle reti da applicare nei possibili diversi modelli di organizzazione regionale;
Considerato che il citato documento, per ridurre il carico di malattia del cancro indicava la necessita' di organizzare in rete la cura dei tumori rari e le predette linee guida, di cui alla medesima intesa, identificavano la rarita' di un tumore come criterio per l'identificazione di nodi di riferimento dedicati, nel contempo postulando, nel quadro generale delle reti oncologiche regionali, una normazione specifica e quindi in definitiva la necessita' di una rete specificatamente dedicata ai tumori rari;
Considerato che l'attuazione di quanto previsto nelle predette «Linee guida per l'implementazione delle reti oncologiche», e' stato ribadito negli Accordi Stato-Regioni sulle linee progettuali per l'utilizzo da parte delle Regioni delle risorse vincolate, ai sensi dell'art. 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per gli anni 2014-2015-2016 (rispettivamente Rep. atti nn. 126/CSR del 30 luglio 2015, 234/CSR del 23 dicembre 2015 e 65/CSR del 14 aprile 2016);
Vista l'Intesa sancita in questa Conferenza il 20 febbraio 2014 (Rep. atti n. 16/CSR), concernente le «Linee di indirizzo nazionali sulla Telemedicina»;
Visto l'Accordo sancito in questa Conferenza il 16 ottobre 2014, (Rep. atti n. 140/CSR), concernente il Piano nazionale malattie rare;
Vista la nota del 28 marzo 2017, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso lo schema di intesa in oggetto, tempestivamente diramato alle Regioni dall'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza con richiesta di assenso tecnico;
Vista la nota del 17 luglio 2017, con la quale il Coordinamento della commissione salute ha inviato le osservazioni al testo da discutere in un incontro tecnico, fissato per il giorno 28 luglio 2017 dall'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza, nel corso del quale si e' pervenuti alla condivisione di un testo definitivo;
Vista la nota del 21 agosto 2017, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso il testo definitivo oggetto di intesa, tempestivamente diramato alle Regioni con richiesta di assenso tecnico;
Vista la nota del 13 settembre 2017, con la quale il Coordinamento della Commissione salute, Regione Piemonte, ha trasmesso l'assenso tecnico al testo;
Considerato che, nel corso dell'odierna seduta, le Regioni hanno espresso l'intesa con la richiesta, contenuta nel documento consegnato, allegato sub B al presente atto, «di inserire, all'art. 2 del testo, nell'ambito del Coordinamento funzionale della Rete nazionale dei tumori rari, un rappresentante delle Regioni del settore della diagnostica»;
Acquisito, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta di intesa in argomento;

Sancisce intesa:
tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nei seguenti termini:
Considerati:
la necessita' che l'attuazione delle reti oncologiche sia sottoposta a monitoraggio e che, a tal fine, e' stato realizzato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) un prototipo di «Osservatorio reti oncologiche: sistema di monitoraggio e valutazione delle reti oncologiche regionali», mediante un finanziamento nell'ambito del programma del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie per il 2014 - Azioni centrali per supportare la pianificazione in oncologia, di cui alla citata intesa del 30 ottobre 2014;
l'opportunita' di istituire presso Agenas un Coordinamento funzionale per la promozione e il monitoraggio della Rete nazionale tumori rari, che abbia come componenti i referenti del Ministero della salute e delle Regioni nonche' dei professionisti esperti e dell'associazionismo oncologico;
che in Italia:
uno su quattro casi di tumori diagnosticati e' un tumore raro;
nel periodo 2000-2008 sono stati diagnosticati 281.755 tumori rari con una sopravvivenza a 5 anni in media del 55% inferiore al 68% rilevato per i pazienti con tumori comuni;
si stima che circa 900.000 persone erano vive nel 2010 con una precedente diagnosi di un tumore raro (prevalenza);
la sopravvivenza per i tumori rari diminuisce piu' marcatamente dopo il primo anno dalla diagnosi rispetto ai tumori comuni e che questo dato e' consistente con l'idea che i trattamenti per i tumori rari sono meno efficaci di quelli per i tumori piu' comuni;
l'impatto sociale ed economico delle malattie oncologiche;
Ritenuto necessario:
per le istituzioni sanitarie e sociali migliorare la risposta del Servizio sanitario nazionale adottando soluzioni specifiche che favoriscano la formazione di competenze tecnico-professionali di alta qualita', come evidenziato dalla ricerca scientifica, mediante la concentrazione dei casi nonche' il facile e tempestivo accesso ad esse dei pazienti con tumori rari, anche se presenti non nelle Regioni di residenza;
che la definizione di una Rete nazionale dei tumori rari, da considerarsi come patrimonio nazionale, integrata con le reti oncologiche regionali, puo' facilitare la condivisione delle esperienze cliniche e garantire che l'expertise richiesto raggiunga un elevato numero di pazienti;
l'opportunita' di un periodo transitorio triennale di implementazione di una Rete nazionale dei tumori rari con successiva verifica delle eventuali criticita';
la necessita' che il Centro per la prevenzione e controllo delle malattie continui a supportare il contrasto alle patologie tumorali nell'ambito delle proprie azioni centrali.
Dato atto che per l'attuazione della presente intesa il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano a inserire apposita linea progettuale nell'ambito dell'accordo che sara' sancito da questa Conferenza per l'utilizzo delle risorse vincolate, ai sensi dell'art. 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l'anno 2017;

Si conviene:

Art. 1

Rete nazionale dei tumori rari

1. E' istituita la Rete nazionale dei tumori rari secondo quanto definito nell'Allegato tecnico, All. sub A, che e' parte integrante del presente atto.
 
Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Coordinamento funzionale della Rete nazionale
di tumori rari

1. E' istituito presso Agenas il Coordinamento funzionale della Rete nazionale di tumori rari che ha finalita' di promozione, monitoraggio e valutazione nonche' di implementazione della piattaforma web di cui all'Allegato tecnico.
2. Il Coordinamento funzionale di cui al comma 1 e' istituito con decreto del Ministro della salute da emanare entro sessanta giorni dalla data in cui e' sancita la presente intesa ed e' composto da:
a) due rappresentanti di Agenas;
b) due rappresentanti del Ministero della salute;
c) due rappresentanti delle Regioni;
d) da tre esperti, uno per ciascuna delle tre «famiglie» di tumori rari: tumori solidi dell'adulto, oncoematologia e tumori pediatrici;
e) due rappresentanti dell'associazionismo oncologico;
f) un esperto in malattie rare, designato dalle regioni;
g) un esperto in tele consultazione, designato dalle regioni.
3. All'istituzione e al funzionamento del Coordinamento funzionale di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti del Coordinamento funzionale di cui al comma 1 non e' corrisposto alcun emolumento o indennita'.
4. Le spese di missione dei componenti del Coordinamento funzionale di cui al comma 1, provenienti da fuori Roma, sono a carico dei medesimi o delle Amministrazioni o enti di appartenenza.
 
Art. 3

Sostegno alla promozione della Rete

1. Il Centro per la prevenzione e controllo delle malattie contribuisce al contrasto alle patologie tumorali e, in particolare, alla promozione della Rete nazionale dei tumori rari, prevedendo specifiche aree di intervento all'interno dei propri programmi annuali.
 
Art. 4

Periodo transitorio

1. Dopo il periodo triennale di implementazione, il Ministero condurra' una formale analisi della applicazione della presente intesa e di verifica delle eventuali criticita', proponendo le possibili soluzioni.
 
Art. 5

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente intesa si fara' fronte nei limiti delle risorse vincolate stanziate a tal fine in apposita linea progettuale da prevedere nell'Accordo da sancire presso questa Conferenza, ai sensi dell'art. 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l'anno 2017.
Roma, 21 settembre 2017

Il presidente: Bressa Il segretario: Naddeo
 
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