Gazzetta n. 12 del 16 gennaio 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 18 dicembre 2017
Disciplina delle procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, tramite posta elettronica certificata.


IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

I MINISTRI DELLA GIUSTIZIA, DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI,
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
E PER LA SEMPLIFICAZIONE
E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
Visto in particolare, l'art. 20, comma 5 quater, del citato decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, ai sensi del quale con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, tramite posta elettronica certificata;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e successive modificazioni, recante disposizioni per la notificazione degli atti amministrativi mediante PEC;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni recante il Codice dell'amministrazione digitale;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni, concernente il Nuovo codice della strada;
Considerato che le procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, tramite posta elettronica certificata, devono essere realizzate dagli Uffici o Comandi degli organi di polizia stradale dai cui dipendono gli agenti che hanno accertato illeciti in materia di circolazione stradale nei confronti dei soggetti abilitati all'utilizzo della posta medesima, escludendo l'addebito delle spese di notificazione a carico di questi ultimi;
Ritenuto di dover disciplinare le predette procedure di notificazione in modo che, pur nella peculiarita' dell'oggetto che le caratterizza, siano in linea con le disposizioni generali del decreto legislativo n. 82 del 2005 e successive modificazioni e del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;
Ritenuto di dover determinare il contenuto minimo del messaggio di PEC e dei relativi allegati in modo che sia garantita l'uniformita' degli atti che sono inviati ai soggetti responsabili di illeciti stradali;
Ritenuto di dover determinare, in conformita' a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005, il momento e la documentazione occorrente per considerare gli atti inviati mediante PEC come notificati e conoscibili ai destinatari e di dover considerare la ricevuta completa di consegna del messaggio PEC come documento idoneo a certificare l'avvenuta notifica dell'atto stesso;
Ritenuto di dover disciplinare, altresi', le procedure di notificazione nel caso in cui non sia concretamente possibile effettuarle attraverso la PEC, prevedendo che siano attivate, entro i termini previsti per la notificazione di cui all'art. 201 del decreto legislativo n. 285/1992, le procedure ordinarie di notificazione;

Decreta:

Art. 1

Definizioni, abbreviazioni e sigle

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto si intende per:
a) «CAD»: Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni;
b) «copia per immagine su supporto informatico di documento analogico»: il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui e' tratto, di cui all'art. 1, comma 1, lettera i-ter), del CAD;
c) «copia informatica di documento informatico»: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui e' tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari, di cui all'art. 1, comma 1, lettera i-quater), del CAD;
d) «duplicato informatico»: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originale, di cui all'art. 1, comma 1, lettera i-quinquies), del CAD;
e) «documento informatico»: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti di cui all'art. 1, comma 1, lettera p), del CAD;
f) «documento analogico»: la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, di cui all'art. 1 comma 1, lettera p-bis), del CAD;
g) «firma digitale»: firma elettronica qualificata di cui all'art. 1, comma 1, lettera s), del CAD;
h) «PEC»: posta elettronica certificata di cui al combinato disposto degli articoli 6 e 48 del CAD;
i) «INI-PEC»: Indice nazionale degli indirizzi di Posta elettronica certificata, istituito dall'art. 6 bis, comma 1, del CAD;
l) «elenchi per notificazioni e comunicazioni elettroniche»: gli elenchi di cui all'art. 16-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e ogni altro registro contenente i domicili digitali validi ai fini delle comunicazioni aventi valore legale;
m) «codice della strada»: il decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni.
 
Art. 2

Ambito di applicazione e norme applicabili

1. Il presente decreto si applica al procedimento di notificazione dei verbali di contestazione, redatti dagli organi di polizia stradale, di cui all'art. 12 del codice della strada, a seguito dell'accertamento di violazioni del codice della strada.
2. La notificazione mediante PEC avviene secondo le disposizioni del CAD e del decreto del Presidente della Repubblica n. 68/2005, e successive modificazioni.
 
Art. 3

Soggetti nei confronti dei quali
e' possibile la notificazione mediante PEC

1. La notificazione dei verbali di contestazione, di cui all'art. 2 del presente decreto, si effettua nel rispetto dei termini previsti dal codice della strada nei confronti:
a) di colui che ha commesso la violazione, se e' stato fermato ed identificato al momento dell'accertamento dell'illecito ed abbia fornito un valido indirizzo PEC, ovvero abbia un domicilio digitale ai sensi dell'art. 3-bis del CAD e delle relative disposizioni attuative;
b) del proprietario del veicolo con il quale e' stata commessa la violazione, ovvero di un altro soggetto obbligato in solido con l'autore della violazione ai sensi dell'art. 196 del codice della strada, quando abbia domicilio digitale ai sensi dell'art. 3-bis del CAD e delle relative disposizioni attuative, ovvero abbia, comunque, fornito un indirizzo PEC all'organo di polizia procedente, in occasione dell'attivita' di accertamento dell'illecito.
2. Qualora non sia stato comunicato al momento della contestazione, l'indirizzo PEC dell'autore della violazione, ovvero qualora la contestazione della violazione non sia stata effettuata al momento dell'accertamento dell'illecito, l'indirizzo PEC del proprietario del veicolo o di altro soggetto, di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, deve essere ricercato, dall'ufficio da cui dipende l'organo accertatore o che ha redatto il verbale di contestazione di cui all'art. 2 del presente decreto, nei pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni elettroniche a cui abbia accesso.
 
Art. 4

Contenuto del documento informatico da notificare

1. Il messaggio di PEC inviato al destinatario del verbale di contestazione di cui all'art. 2 del presente decreto deve contenere nell'oggetto la dizione «di atto amministrativo relativo ad una sanzione amministrativa prevista dal codice della strada» ed in allegato:
a) una relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale, in cui devono essere riportate almeno le seguenti informazioni:
a1) la denominazione esatta e l'indirizzo dell'amministrazione e della sua articolazione periferica che ha provveduto alla spedizione dell'atto;
a2) l'indicazione del responsabile del procedimento di notificazione nonche', se diverso, di chi ha curato la redazione dell'atto notificato;
a3) l'indirizzo ed il telefono dell'ufficio presso il quale e' possibile esercitare il diritto di accesso;
a4) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui gli atti o provvedimenti vengono notificati e l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo e' stato estratto ovvero le modalita' con le quali e' stato comunicato dal destinatario;
b) copia per immagine su supporto informatico di documento analogico del verbale di contestazione di cui all'art. 2 del presente decreto, se l'originale e' formato su supporto analogico, con attestazione di conformita' all'originale a norma dell'art. 22, comma 2, del CAD, sottoscritta con firma digitale, ovvero un duplicato o copia informatica di documento informatico del verbale di contestazione con attestazione di conformita' all'originale a norma dell'art. 23-bis del CAD, sottoscritta con firma digitale;
c) ogni altra comunicazione o informazione utile al destinatario per esercitare il proprio diritto alla difesa ovvero ogni altro diritto o interesse tutelato.
2. Ferme restando le disposizioni del comma 1, gli allegati o i documenti informatici che contengono degli allegati devono essere sottoscritti con firma digitale e trasmessi con formati aperti, standard e documentati.
 
Art. 5

Termini per la notificazione mediante
posta elettronica certificata

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni e dei termini indicati nel codice della strada, gli atti di cui all'art. 2 del presente decreto si considerano spediti, per gli organi di polizia stradale, di cui all'art. 12 del codice della strada, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005, e notificati ai soggetti di cui all'art. 3 del presente decreto, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna completa del messaggio PEC, ai sensi all'art. 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005.
2. La ricevuta di avvenuta consegna di cui al comma 1 fa in ogni caso piena prova dell'avvenuta notificazione del contenuto del messaggio ad essa allegato.
3. Qualora la notificazione mediante PEC degli atti di cui all'art. 2 del presente decreto non sia possibile per causa imputabile al destinatario, il soggetto notificante estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati, della ricevuta di accettazione e dell'avviso di mancata consegna, di cui, rispettivamente, agli articoli 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005, ovvero di qualsiasi altra documentazione di avviso di mancata consegna, ne attesta la conformita' ai documenti informatici da cui sono tratti, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del CAD, ed effettua la notifica nei modi e nel rispetto delle forme e dei termini del codice della strada, con oneri a carico del destinatario.
4. Qualora la notificazione mediante PEC non sia possibile per qualsiasi altra causa, la procedura di notificazione avviene nei modi e nel rispetto delle forme e dei termini del codice della strada, con oneri a carico del destinatario.
 
Art. 6

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'esecuzione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazione interessate provvedono all'attuazione del medesimo decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
 
Art. 7

Pubblicazione

1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 dicembre 2017

Il Ministro dell'interno
Minniti

Il Ministro della giustizia
Orlando

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Delrio

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoan

Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione
Madia
Registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 2018 Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne succ. n. 26
 
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