Gazzetta n. 12 del 16 gennaio 2018 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 22 dicembre 2017, n. 220
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonche' della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale (rifusione);
Vista la direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione);
Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre, che ha delegato il Governo a recepire le citate direttiva 2013/33/UE e 2013/32/UE, comprese nell'elenco di cui all'allegato B della medesima legge secondo i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
Visto, in particolare, l'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che autorizza il Governo ad adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati sulla base della delega conferita con la citata legge 7 ottobre 2014, n. 154, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, recante attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale nonche' norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, recante attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonche' della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale;
Visto il decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46;
Vista la legge 7 aprile 2017, n. 47, recante disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, recante il regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21, recante il regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale a norma dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 settembre 2017;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 16 novembre 2017;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, della salute, del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) il comma 1, e' sostituito dai seguenti:
«1. Le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, di seguito Commissioni territoriali, sono insediate presso le prefetture - uffici territoriali del Governo che forniscono il necessario supporto organizzativo e logistico, con il coordinamento del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.
1-bis. A ciascuna Commissione territoriale e' assegnato un numero di funzionari amministrativi con compiti istruttori non inferiore a quattro individuati nell'ambito del contingente di personale altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico di cui all'articolo 12 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46.»;
2) al comma 2, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Commissione nazionale per il diritto di asilo, sono individuate le sedi e le circoscrizioni territoriali in cui operano le Commissioni, in modo da assicurarne la distribuzione sull'intero territorio nazionale.»;
3) al comma 2-bis, le parole da: «una o piu' sezioni» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «una o piu' sezioni fino a un numero massimo complessivo di trenta per l'intero territorio nazionale. Alle sezioni si applicano le disposizioni concernenti le Commissioni territoriali.»;
4) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Le Commissioni territoriali sono composte, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, da un funzionario della carriera prefettizia, con funzioni di presidente, nominato con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Commissione nazionale, da un esperto in materia di protezione internazionale e di tutela dei diritti umani designato dall'UNHCR e dai funzionari amministrativi con compiti istruttori assegnati alla medesima Commissione ai sensi del comma 1-bis, nominati con provvedimento del Capo Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, sentita la Commissione nazionale. Il presidente della Commissione svolge l'incarico in via esclusiva. Il decreto di nomina puo' prevedere che la funzione di presidente delle sezioni o di alcune di esse sia svolta in via esclusiva. Il provvedimento di nomina dei componenti della Commissione territoriale e' adottato previa valutazione dell'insussistenza di motivi di incompatibilita' derivanti da situazioni di conflitto di interesse, diretto o indiretto, anche potenziale. Per ciascun componente con funzioni di presidente e per il componente designato dall'UNHCR sono nominati uno o piu' componenti supplenti. L'incarico ha durata triennale ed e' rinnovabile. Alle sedute della Commissione partecipano il funzionario prefettizio con funzioni di presidente, l'esperto designato dall'UNHCR e due dei funzionari amministrativi con compiti istruttori assegnati alla medesima Commissione ai sensi del comma 1-bis, tra cui il funzionario che ha svolto il colloquio ai sensi dell'articolo 12, comma 1-bis. Il presidente della Commissione fissa i criteri per l'assegnazione delle istanze ai funzionari amministrativi con compiti istruttori e per la partecipazione dei medesimi funzionari alle sedute della Commissione. Le Commissioni territoriali possono essere integrate, su richiesta del presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo, da un funzionario del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale come componente a tutti gli effetti, quando, in relazione a particolari afflussi di richiedenti protezione internazionale, sia necessario acquisire specifiche valutazioni di competenza del predetto Ministero in merito alla situazione dei Paesi di provenienza. Ove necessario, le Commissioni possono essere presiedute anche da funzionari della carriera prefettizia in posizione di collocamento a riposo da non oltre due anni. Al presidente ed ai componenti effettivi o supplenti e' corrisposto, per la partecipazione alle sedute della Commissione, un gettone giornaliero di presenza. L'ammontare del gettone di presenza e' determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.»;
5) al comma 4, dopo le parole: «con la presenza della maggioranza dei componenti» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 3, settimo periodo,» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le medesime disposizioni si applicano nel caso di integrazione delle Commissioni territoriali ai sensi del comma 3, nono periodo.»;
b) all'articolo 5, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «di formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime Commissioni,» sono inserite le seguenti: «di monitoraggio della qualita' delle procedure e dell'attivita' delle Commissioni,»;
c) all'articolo 12, il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. Il colloquio si svolge di norma alla presenza del componente funzionario amministrativo con compiti istruttori della domanda di protezione, ove possibile dello stesso sesso del richiedente. Il funzionario istruttore sottopone la proposta di deliberazione alla Commissione che decide ai sensi dell'articolo 4, comma 4. Su determinazione del Presidente, o su richiesta dell'interessato, preventivamente informato, il colloquio si svolge innanzi alla Commissione ovvero e' condotto dal Presidente.».

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il testo dell'allegato B della legge 7 ottobre 2014,
n. 154 (Delega al Governo per il recepimento delle
direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione
europea - legge di delegazione europea 2013 - secondo
semestre), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 ottobre
2014, n. 251, cosi' recita:
«Allegato B - In vigore dal 12 novembre 2014 (Art. 1,
commi 1 e 3)
2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle
attivita' di assicurazione e di riassicurazione
(solvibilita' II) (rifusione) (termine di recepimento: 31
marzo 2015);
2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di
media audiovisivi (direttiva sui servizi di media
audiovisivi) (versione codificata);
2012/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 novembre 2012, che modifica la direttiva 2008/106/CE
concernente i requisiti minimi di formazione per la gente
di mare (termine di recepimento: 4 luglio 2014; per l'art.
1, punto 5, termine di recepimento: 4 gennaio 2015);
2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle
controversie dei consumatori, che modifica il regolamento
(CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (Direttiva
sull'ADR per i consumatori) (termine di recepimento: 9
luglio 2015);
2013/14/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 maggio 2013, che modifica la direttiva 2003/41/CE,
relativa alle attivita' e alla supervisione degli enti
pensionistici aziendali o professionali, la direttiva
2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative in materia di
taluni organismi d'investimento collettivo in valori
mobiliari (OICVM), e la direttiva 2011/61/UE, sui gestori
di fondi di investimento alternativi, per quanto riguarda
l'eccessivo affidamento ai rating del credito (termine di
recepimento: 21 dicembre 2014);
2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 giugno 2013, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di articoli pirotecnici
(rifusione) (per gli articoli 3, punti 7, 12, 13, e da 15 a
22; 4, paragrafo 1; 5; 7, paragrafo 4; 8, paragrafi da 2 a
9; 9; 10, paragrafo 2; 11, paragrafi 1 e 3; da 12 a 16; da
18 a 29; da 31 a 35; 37; 38, paragrafi 1 e 2; da 39 a 42;
45; 46 e per gli allegati I, II e III, termine di
recepimento: 30 giugno 2015; per il punto 4 dell'allegato
I, termine di recepimento: 3 ottobre 2013; per le restanti
disposizioni: senza termine di recepimento);
2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 giugno 2013, sulla sicurezza delle operazioni in mare
nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva
2004/35/CE (termine di recepimento: 19 luglio 2015);
2013/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 giugno 2013, che modifica la direttiva 92/65/CEE del
Consiglio per quanto riguarda le norme sanitarie che
disciplinano gli scambi e le importazioni nell'Unione di
cani, gatti e furetti (termine di recepimento: 28 dicembre
2014);
2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del
riconoscimento e della revoca dello status di protezione
internazionale (rifusione) (per gli articoli da 1 a 30, 31,
paragrafi 1, 2 e da 6 a 9, da 32 a 46, 49 e 50 e allegato
I, termine di recepimento: 20 luglio 2015; per l'art. 31,
paragrafi 3, 4 e 5, termine di recepimento: 20 luglio 2018;
per le restanti disposizioni: senza termine di
recepimento);
2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei
richiedenti protezione internazionale (rifusione) (per gli
articoli da 1 a 12, da 14 a 28, 30 e per l'allegato I,
termine di recepimento: 20 luglio 2015; per le restanti
disposizioni: senza termine di recepimento);
2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci
consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie
di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle
direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (termine di
recepimento: 20 luglio 2015);
2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 giugno 2013, sull'accesso all'attivita' degli enti
creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti
creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la
direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e
2006/49/CE (termine di recepimento: 31 dicembre 2013);
2013/38/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 agosto 2013, recante modifica della direttiva
2009/16/CE, relativa al controllo da parte dello Stato di
approdo (termine di recepimento: 21 novembre 2014);
2013/39/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 agosto 2013, che modifica le direttive 2000/60/CE e
2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel
settore della politica delle acque (termine di recepimento:
14 settembre 2015);
2013/42/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013, che
modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema
comune d'imposta sul valore aggiunto, per quanto riguarda
un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia
di IVA (senza termine di recepimento);
2013/43/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013, che
modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema
comune d'imposta sul valore aggiunto con riguardo
all'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo
dell'inversione contabile alla cessione di determinati beni
e alla prestazione di determinati servizi a rischio di
frodi (senza termine di recepimento);
2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei
beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione
europea (termine di recepimento: 4 ottobre 2016).».
- Il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3,
cosi' recita:
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le direttive
in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari. Il
Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni
formulate con riferimento all'esigenza di garantire il
rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione,
ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari
elementi integrativi d'informazione, per i pareri
definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i
profili finanziari, che devono essere espressi entro venti
giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
puo' adottare disposizioni integrative e correttive di
decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine
di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'art. 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'art. 36 per il recepimento degli atti
delegati dell'Unione europea che recano meri adeguamenti
tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai
sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione,
nelle materie di competenza legislativa delle regioni e
delle province autonome, si applicano alle condizioni e
secondo le procedure di cui all'art. 41, comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 33
e attinenti a materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome sono emanati alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma
1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche
in mancanza di nuovo parere.».
«Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'art. 31 sono informati ai seguenti
principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'art.
14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28
novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi,
della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
cose che servirono o furono destinate a commettere
l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall'art. 240, terzo e quarto comma, del codice penale e
dall'art. 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati
nella presente lettera sono previste sanzioni anche
accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Nelle materie di cui all'art. 117,
quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di
altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'art. 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni
delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute
fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di
recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.».
- La legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.
- Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
e successive modificazioni) e' pubblicato nella Gazzetta.
Ufficiale 18 agosto 1998, n. 191, S.O.
- Il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251
(Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime
sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi,
della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti
bisognosa di protezione internazionale nonche' norme minime
sul contenuto della protezione riconosciuta, e successive
modificazioni) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4
gennaio 2008, n. 3.
- Il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25
(Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime
per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del
riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato e
successive modificazioni) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 febbraio 2008, n. 40.
- Il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142
(Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme
relative all'accoglienza dei richiedenti protezione
internazionale nonche' della direttiva 2013/32/UE recante
procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca
dello status di protezione internazionale) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2015, n. 214.
- Il decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13
(Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti
in materia di protezione internazionale, nonche' per il
contrasto dell'immigrazione illegale) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 2017, n. 40.
- La legge 13 aprile 2017, n. 46 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n.
13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei
procedimenti in materia di protezione internazionale,
nonche' per il contrasto dell'immigrazione illegale) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 2017, n. 90.
- La legge 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni in
materia di misure di protezione dei minori stranieri non
accompagnati) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21
aprile 2017, n. 93.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1999, n. 394 (regolamento di attuazione del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
3 novembre 1999, n. 258, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio
2015, n. 21 (Regolamento relativo alle procedure per il
riconoscimento e la revoca della protezione internazionale
a norma dell'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 28
gennaio 2008, n. 25) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
5 marzo 2015, n. 53.
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto
1997, n. 202, e' il seguente:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».

Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 28
gennaio 2008, n. 25, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 4 (Commissioni territoriali per il riconoscimento
della protezione internazionale). - 1. Le Commissioni
territoriali per il riconoscimento della protezione
internazionale, di seguito Commissioni territoriali, sono
insediate presso le prefetture-uffici territoriali del
Governo che forniscono il necessario supporto organizzativo
e logistico, con il coordinamento del Dipartimento per le
liberta' civili e l'immigrazione del Ministero
dell'interno.
1-bis. A ciascuna Commissione territoriale e' assegnato
un numero di funzionari amministrativi con compiti
istruttori non inferiore a quattro individuati nell'ambito
del contingente di personale altamente qualificato per
l'esercizio di funzioni di carattere specialistico di cui
all'art. 12 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017,
n. 46.
2. Le Commissioni territoriali sono fissate nel numero
massimo di venti. Con decreto del Ministro dell'interno,
sentita la Commissione nazionale per il diritto di asilo,
sono individuate le sedi e le circoscrizioni territoriali
in cui operano le Commissioni, in modo da assicurarne la
distribuzione sull'intero territorio nazionale.
2-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, presso
ciascuna Commissione territoriale possono essere istituite,
al verificarsi di un eccezionale incremento delle domande
di asilo connesso all'andamento dei flussi migratori e per
il tempo strettamente necessario da determinare nello
stesso decreto, una o piu' sezioni fino a un numero massimo
complessivo di trenta per l'intero territorio nazionale.
Alle sezioni si applicano le disposizioni concernenti le
Commissioni territoriali.
3. Le Commissioni territoriali sono composte, nel
rispetto del principio di equilibrio di genere, da un
funzionario della carriera prefettizia, con funzioni di
presidente, nominato con decreto del Ministro dell'interno,
sentita la Commissione nazionale, da un esperto in materia
di protezione internazionale e di tutela dei diritti umani
designato dall'UNHCR e dai funzionari amministrativi con
compiti istruttori assegnati alla medesima Commissione ai
sensi del comma 1-bis, nominati con provvedimento del Capo
Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del
Ministero dell'interno, sentita la Commissione nazionale.
Il presidente della Commissione svolge l'incarico in via
esclusiva. Il decreto di nomina puo' prevedere che la
funzione di presidente delle sezioni o di alcune di esse
sia svolta in via esclusiva. Il provvedimento di nomina dei
componenti della Commissione territoriale e' adottato
previa valutazione dell'insussistenza di motivi di
incompatibilita' derivanti da situazioni di conflitto di
interesse, diretto o indiretto, anche potenziale. Per
ciascun componente con funzioni di presidente e per il
componente designato dall'UNHCR sono nominati uno o piu'
componenti supplenti. L'incarico ha durata triennale ed e'
rinnovabile. Alle sedute della Commissione partecipano il
funzionario prefettizio con funzioni di presidente,
l'esperto designato dall'UNHCR e due dei funzionari
amministrativi con compiti istruttori assegnati alla
medesima Commissione ai sensi del comma 1-bis, tra cui il
funzionario che ha svolto il colloquio ai sensi dell'art.
12, comma 1-bis. Il presidente della Commissione fissa i
criteri per l'assegnazione delle istanze ai funzionari
amministrativi con compiti istruttori e per la
partecipazione dei medesimi funzionari alle sedute della
Commissione. Le Commissioni territoriali possono essere
integrate, su richiesta del presidente della Commissione
nazionale per il diritto di asilo, da un funzionario del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale come componente a tutti gli effetti, quando,
in relazione a particolari afflussi di richiedenti
protezione internazionale, sia necessario acquisire
specifiche valutazioni di competenza del predetto Ministero
in merito alla situazione dei Paesi di provenienza. Ove
necessario, le Commissioni possono essere presiedute anche
da funzionari della carriera prefettizia in posizione di
collocamento a riposo da non oltre due anni. Al presidente
ed ai componenti effettivi o supplenti e' corrisposto, per
la partecipazione alle sedute della Commissione, un gettone
giornaliero di presenza. L'ammontare del gettone di
presenza e' determinato con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze.
3-bis. Ogni Commissione territoriale e ognuna delle sue
sezioni opera con indipendenza di giudizio e di
valutazione.
3-ter. La Commissione nazionale per il diritto di asilo
cura la predisposizione di corsi di formazione per
componente delle Commissioni territoriali, anche mediante
convenzioni stipulate dal Ministero dell'interno con le
Universita' degli studi. I componenti che hanno partecipato
ai corsi di cui al presente comma non partecipano ai corsi
di formazione iniziale di cui all'art. 15, comma 1.
4. Le Commissioni territoriali sono validamente
costituite con la presenza della maggioranza dei componenti
di cui al comma 3, settimo periodo, e deliberano con il
voto favorevole di almeno tre componenti. In caso di
parita' prevale il voto del presidente. Le medesime
disposizioni si applicano nel caso di integrazione delle
Commissioni territoriali ai sensi del comma 3, nono
periodo.
5. La competenza delle Commissioni territoriali e'
determinata sulla base della circoscrizione territoriale in
cui e' presentata la domanda ai sensi dell'art. 26, comma
1. Nel caso di richiedenti presenti in una struttura di
accoglienza governativa o in una struttura del sistema di
protezione di cui all'art. 1-sexies del decreto-legge 30
dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1990, n. 39, ovvero trattenuti in un
centro di cui all'art. 14 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, la competenza e' determinata in base alla
circoscrizione territoriale in cui sono collocati la
struttura di accoglienza o il centro. Nel caso in cui nel
corso della procedura si rende necessario il trasferimento
del richiedente, la competenza all'esame della domanda e'
assunta dalla Commissione nella cui circoscrizione
territoriale sono collocati la struttura ovvero il centro
di nuova destinazione. Se prima del trasferimento il
richiedente ha sostenuto il colloquio, la competenza rimane
in capo alla commissione territoriale innanzi alla quale si
e' svolto il colloquio.
5-bis. Fermo restando in ogni caso la competenza della
commissione territoriale innanzi alla quale si e' svolto il
colloquio, la competenza all'esame delle domande di
protezione internazionale puo' essere individuata, con
provvedimento del Presidente della Commissione nazionale
per il diritto di asilo in deroga al comma 5, tenendo conto
del numero dei procedimenti assegnati a ciascuna
Commissione nonche' dei mutamenti di residenza o domicilio
comunicati dall'interessato ai sensi dell'art. 11, comma 2.
6. Le attivita' di supporto delle commissioni sono
svolte dal personale in servizio appartenente ai ruoli
dell'Amministrazione civile dell'interno.».
- Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 28
gennaio 2008, n. 25, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 5 (Commissione nazionale per il diritto di
asilo). - 1. La Commissione nazionale per il diritto di
asilo ha competenza in materia di revoca e cessazione degli
status di protezione internazionale riconosciuti, nelle
ipotesi previste dal decreto legislativo 19 novembre 2007,
n. 251, oltre che compiti di indirizzo e coordinamento
delle Commissioni territoriali, di formazione e
aggiornamento dei componenti delle medesime Commissioni, di
monitoraggio della qualita' delle procedure e
dell'attivita' delle Commissioni, di costituzione e
aggiornamento di una banca dati informatica contenente le
informazioni utili al monitoraggio delle richieste di
asilo, di costituzione e aggiornamento di un centro di
documentazione sulla situazione socio-politico-economica
dei Paesi di origine dei richiedenti, di monitoraggio dei
flussi di richiedenti asilo, anche al fine di proporre
l'istituzione di nuove Commissioni territoriali e di
fornire, ove necessario, informazioni al Presidente del
Consiglio dei ministri per l'adozione del provvedimento di
cui all'art. 20 del decreto legislativo 25 luglio 1988, n.
286. La Commissione mantiene rapporti di collaborazione con
il Ministero degli affari esteri ed i collegamenti di
carattere internazionale relativi all'attivita' svolta. La
Commissione costituisce punto nazionale di contatto per lo
scambio di informazioni con la Commissione europea e con le
competenti autorita' degli altri Stati membri.
1-bis. Nell'esercizio dei compiti di indirizzo e
coordinamento di cui al comma 1, la Commissione nazionale
puo' individuare periodicamente i Paesi di provenienza dei
richiedenti o parte di tali Paesi ai fini dell'art. 12,
commi 2 e 2-bis.
1-ter. La Commissione nazionale adotta un codice di
condotta per i componenti delle Commissioni territoriali,
per gli interpreti e per il personale di supporto delle
medesime Commissioni e pubblica annualmente un rapporto
sulle attivita' svolte dalla medesima Commissione e dalle
Commissioni territoriali.
2. La Commissione nazionale e' nominata, nel rispetto
del principio di equilibrio di genere, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
congiunta dei Ministri dell'interno e degli affari esteri.
La Commissione e' presieduta da un prefetto ed e' composta
da un dirigente in servizio presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, da un funzionario della carriera
diplomatica, da un funzionario della carriera prefettizia
in servizio presso il Dipartimento per le liberta' civili e
l'immigrazione e da un dirigente del Dipartimento della
pubblica sicurezza del Ministero dell'interno. Ciascuna
amministrazione designa un supplente. L'incarico ha durata
triennale ed e' rinnovabile. La Commissione e' validamente
costituita con la presenza della maggioranza dei componenti
e delibera con il voto favorevole di almeno tre componenti.
Alle riunioni partecipa senza diritto di voto un
rappresentante del delegato in Italia dell'UNHCR. La
Commissione nazionale si avvale del supporto organizzativo
e logistico del Dipartimento per le liberta' civili e
l'immigrazione del Ministero dell'interno.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta dei Ministri dell'interno e degli
affari esteri, possono essere istituite una o piu' sezioni
della Commissione nazionale. I componenti di ciascuna
sezione sono individuati e nominati secondo quanto previsto
al comma 2. Le sezioni della Commissione nazionale sono
validamente costituite e deliberano con le medesime
modalita' previste per la Commissione nazionale.».
- Il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 28
gennaio 2008, n. 25, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 12 (Colloquio personale). - 1. Le Commissioni
territoriali dispongono l'audizione dell'interessato
tramite comunicazione effettuata con le modalita' di cui
all'art. 11.
1-bis. Il colloquio si svolge di norma alla presenza
del componente funzionario amministrativo con compiti
istruttori della domanda di protezione, ove possibile dello
stesso sesso del richiedente. Il funzionario istruttore
sottopone la proposta di deliberazione alla Commissione che
decide ai sensi dell'art. 4, comma 4. Su determinazione del
Presidente, o su richiesta dell'interessato,
preventivamente informato, il colloquio si svolge innanzi
alla Commissione ovvero e' condotto dal Presidente.
2. La Commissione territoriale puo' omettere
l'audizione del richiedente quando ritiene di avere
sufficienti motivi per accogliere la domanda di
riconoscimento dello status di rifugiato in relazione agli
elementi forniti dal richiedente ai sensi dell'art. 3 del
decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ed in tutti i
casi in cui risulti certificata dalla struttura sanitaria
pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio
sanitario nazionale l'incapacita' o l'impossibilita' di
sostenere un colloquio personale.
2-bis. Fuori dei casi previsti dal comma 2, la
Commissione territoriale puo' omettere l'audizione del
richiedente proveniente da uno dei Paesi individuati ai
sensi dell'art. 5, comma 1-bis, quando ritiene di avere
sufficienti motivi per riconoscere lo status di protezione
sussidiaria sulla base degli elementi in suo possesso. In
tal caso, la Commissione prima di adottare la decisione
formale comunica all'interessato che ha facolta' di
chiedere, entro tre giorni dalla comunicazione, di essere
ammesso al colloquio e che in mancanza di tale richiesta la
Commissione adotta la decisione.
3. Il colloquio puo' essere rinviato qualora le
condizioni di salute del cittadino straniero, certificate
ai sensi del comma 2, non lo rendano possibile, ovvero
qualora l'interessato richieda ed ottenga il rinvio per
gravi motivi.
4. Se il cittadino straniero benche' regolarmente
convocato non si presenta al colloquio senza aver chiesto
il rinvio, l'autorita' decidente decide sulla base della
documentazione disponibile.
5. Nel caso la convocazione non sia stata portata a
conoscenza del richiedente asilo non ospitato nelle
strutture di accoglienza o di trattenimento e non sia gia'
stata emessa nei suoi confronti decisione di accoglimento
della relativa istanza, la Commissione territoriale
competente o la Commissione nazionale dispone, per una sola
volta ed entro dieci giorni dalla cessazione della causa
che non ha consentito lo svolgimento del colloquio, una
nuova convocazione dell'interessato, secondo le modalita'
di cui al comma 1, al fine della riattivazione della
procedura.».
 
Art. 2

Disposizioni in materia di accoglienza
e di minori non accompagnati

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Sono adottate misure idonee a prevenire ogni forma di violenza, anche di genere, e a garantire la sicurezza e la protezione dei richiedenti e del personale che opera presso i centri.»;
b) all'articolo 19, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. L'autorita' di pubblica sicurezza da' immediata comunicazione della presenza di un minore non accompagnato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e al Tribunale per i minorenni per l'apertura della tutela e la nomina del tutore ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione del medesimo codice, in quanto compatibili, e per la ratifica delle misure di accoglienza predisposte, nonche' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con mezzi idonei a garantirne la riservatezza, al fine di assicurare il censimento e il monitoraggio della presenza dei minori non accompagnati. Il provvedimento di nomina del tutore e gli altri provvedimenti relativi alla tutela sono adottati dal presidente del tribunale per i minorenni o da un giudice da lui delegato. Il reclamo contro tali provvedimenti si propone al collegio a norma dell'articolo 739 del codice di procedura civile. Del collegio non puo' far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato.»;
c) all'articolo 19-bis:
1) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Le autorita' di pubblica sicurezza consultano, ai fini dell'accertamento dell'eta' dichiarata, il sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonche' le altre banche dati pubbliche che contengono dati pertinenti, secondo le modalita' di accesso per esse previste.».
2) al comma 9, dopo le parole: «Il provvedimento di attribuzione dell'eta'» sono inserite le seguenti: «e' emesso dal tribunale per i minorenni ed» e le parole: «degli articoli 737 e seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 739» nonche', in fine, dopo le parole «procedure di identificazione» sono aggiunte le seguenti: «ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini dell'inserimento dei dati nel sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati»;
2. All'articolo 26 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5:
1) al primo periodo, le parole: «e al giudice tutelare» sono soppresse e dopo le parole: «codice civile» sono inserite le seguenti: «, in quanto compatibili»;
2) al secondo periodo, le parole: «giudice tutelare» sono sostituite dalle seguenti: «tribunale per i minorenni»;
b) al comma 6, le parole: «ed al giudice tutelare» sono soppresse.
3. All'articolo 11, della legge 7 aprile 2017, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) al primo periodo le parole: «quando la tutela riguarda fratelli o sorelle» sono sostituite dalle seguenti: «nel numero massimo di tre, salvo che sussistano specifiche e rilevanti ragioni.»;
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza monitora lo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo. A tal fine i garanti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano collaborano costantemente con l'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza alla quale presentano, con cadenza bimestrale, una relazione sulle attivita' realizzate.»;
b) al comma 2, le parole: «titolo IX» sono sostituite dalle seguenti: «titolo X, capo I,».
4. All'articolo 19-bis del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione delle disposizioni che attribuiscono competenza alle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, delle disposizioni che disciplinano procedimenti giurisdizionali nonche' di quelle relative ai procedimenti amministrativi innanzi alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e alla Commissione nazionale per il diritto di asilo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 18, comma 2-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.».

Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 18
agosto 2015, n. 142, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 10 (Modalita' di accoglienza). - 1. Nei centri di
cui all'art. 9, comma 1, sono assicurati il rispetto della
sfera privata, comprese le differenze di genere, delle
esigenze connesse all'eta', la tutela della salute fisica e
mentale dei richiedenti, l'unita' dei nuclei familiari
composti da coniugi e da parenti entro il primo grado,
l'apprestamento delle misure necessarie per le persone
portatrici di particolari esigenze ai sensi dell'art. 17.
Sono adottate misure idonee a prevenire ogni forma di
violenza, anche di genere, e a garantire la sicurezza e la
protezione dei richiedenti e del personale che opera presso
i centri.
2. E' consentita l'uscita dal centro nelle ore diurne
secondo le modalita' indicate nel regolamento di cui
all'art. 38 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,
con obbligo di rientro nelle ore notturne. Il richiedente
puo' chiedere al prefetto un permesso temporaneo di
allontanamento dal centro per un periodo di tempo diverso o
superiore a quello di uscita, per rilevanti motivi
personali o per motivi attinenti all'esame della domanda.
Il provvedimento di diniego sulla richiesta di
autorizzazione all'allontanamento e' motivato e comunicato
all'interessato ai sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive
modificazioni.
3. E' assicurata la facolta' di comunicare con i
rappresentanti dell'UNHCR, degli enti di tutela dei
titolari di protezione internazionale con esperienza
consolidata nel settore, con i ministri di culto, nonche'
con gli avvocati e i familiari dei richiedenti.
4. E' assicurato l'accesso ai centri dei soggetti di
cui all'art. 7, comma 2, nonche' degli altri soggetti
previsti dal regolamento di cui all'art. 38 del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, fatte salve le
limitazioni giustificate dalla necessita' di garantire la
sicurezza dei locali e dei richiedenti presenti nel centro.
5. Il personale che opera nei centri e' adeguatamente
formato ed ha l'obbligo di riservatezza sui dati e sulle
informazioni riguardanti i richiedenti presenti nel
centro.».
- Il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 18
agosto 2015, n. 142, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 19 (Accoglienza dei minori non accompagnati). -
1. Per le esigenze di soccorso e di protezione immediata, i
minori non accompagnati sono accolti in strutture
governative di prima accoglienza a loro destinate,
istituite con decreto del Ministro dell'interno, sentita la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per il tempo
strettamente necessario, comunque non superiore a trenta
giorni, all'identificazione, che si deve concludere entro
dieci giorni, e all'eventuale accertamento dell'eta',
nonche' a ricevere, con modalita' adeguate alla loro eta',
ogni informazione sui diritti riconosciuti al minore e
sulle modalita' di esercizio di tali diritti, compreso
quello di chiedere la protezione internazionale. Le
strutture di prima accoglienza sono attivate dal Ministero
dell'interno, in accordo con l'ente locale nel cui
territorio e' situata la struttura, e gestite dal Ministero
dell'interno anche in convenzione con gli enti locali. Con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze per i profili
finanziari, sono fissati le modalita' di accoglienza, gli
standard strutturali, in coerenza con la normativa
regionale, e i servizi da erogare, in modo da assicurare
un'accoglienza adeguata alla minore eta', nel rispetto dei
diritti fondamentali del minore e dei principi di cui
all'art. 18. Durante la permanenza nella struttura di prima
accoglienza e' garantito un colloquio con uno psicologo
dell'eta' evolutiva, ove necessario in presenza di un
mediatore culturale, per accertare la situazione personale
del minore, i motivi e le circostanze della partenza dal
suo Paese di origine e del viaggio effettuato, nonche' le
sue aspettative future. La prosecuzione dell'accoglienza
del minore e' assicurata ai sensi del comma 2.
2. I minori non accompagnati sono accolti nell'ambito
del Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati
e minori stranieri non accompagnati, di cui all'art.
1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n. 39, e in particolare nei progetti specificamente
destinati a tale categoria di soggetti vulnerabili. La
capienza del Sistema e' commisurata alle effettive presenze
dei minori non accompagnati nel territorio nazionale ed e',
comunque, stabilita nei limiti delle risorse del Fondo
nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui
all'art. 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.
416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n. 39, da riprogrammare annualmente. A tal fine gli
enti locali che partecipano alla ripartizione del Fondo
nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui
all'art. 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.
416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n. 39, prevedono specifici programmi di accoglienza
riservati ai minori non accompagnati.
2-bis. Nella scelta del posto, tra quelli disponibili,
in cui collocare il minore, si deve tenere conto delle
esigenze e delle caratteristiche dello stesso minore
risultanti dal colloquio di cui all'art. 19-bis, comma 1,
in relazione alla tipologia dei servizi offerti dalla
struttura di accoglienza. Le strutture nelle quali vengono
accolti i minori stranieri non accompagnati devono
soddisfare, nel rispetto dell'art. 117, secondo comma,
lettera m), della Costituzione, gli standard minimi dei
servizi e dell'assistenza forniti dalle strutture
residenziali per minorenni ed essere autorizzate o
accreditate ai sensi della normativa nazionale e regionale
in materia. La non conformita' alle dichiarazioni rese ai
fini dell'accreditamento comporta la cancellazione della
struttura di accoglienza dal Sistema.
3. In caso di temporanea indisponibilita' nelle
strutture di cui ai commi 1 e 2, l'assistenza e
l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate
dalla pubblica autorita' del comune in cui il minore si
trova, fatta salva la possibilita' di trasferimento del
minore in un altro comune, secondo gli indirizzi fissati
dal Tavolo di coordinamento di cui all'art. 16, tenendo in
considerazione prioritariamente il superiore interesse del
minore. I comuni che assicurano l'attivita' di accoglienza
ai sensi del presente comma accedono ai contributi disposti
dal Ministero dell'interno a valere sul Fondo nazionale per
l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui
all'art. 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, nel limite delle risorse del medesimo Fondo.
3-bis. In presenza di arrivi consistenti e ravvicinati
di minori non accompagnati, qualora l'accoglienza non possa
essere assicurata dai comuni ai sensi del comma 3, e'
disposta dal prefetto, ai sensi dell'art. 11, l'attivazione
di strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate
ai minori non accompagnati, con una capienza massima di
cinquanta posti per ciascuna struttura. Sono assicurati in
ogni caso i servizi indicati nel decreto di cui al comma 1
del presente articolo. L'accoglienza nelle strutture
ricettive temporanee non puo' essere disposta nei confronti
del minore di eta' inferiore agli anni quattordici ed e'
limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento
nelle strutture di cui ai commi 2 e 3 del presente
articolo. Dell'accoglienza del minore non accompagnato
nelle strutture di cui al presente comma e al comma 1 del
presente articolo e' data notizia, a cura del gestore della
struttura, al comune in cui si trova la struttura stessa,
per il coordinamento con i servizi del territorio.
4. Il minore non accompagnato non puo' essere
trattenuto o accolto presso i centri di cui agli articoli 6
e 9.
5. L'autorita' di pubblica sicurezza da' immediata
comunicazione della presenza di un minore non accompagnato
al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i
minorenni e al Tribunale per i minorenni per l'apertura
della tutela e la nomina del tutore ai sensi degli articoli
343 e seguenti del codice civile e delle relative
disposizioni di attuazione del medesimo codice, in quanto
compatibili, e per la ratifica delle misure di accoglienza
predisposte, nonche' al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, con mezzi idonei a garantirne la
riservatezza, al fine di assicurare il censimento e il
monitoraggio della presenza dei minori non accompagnati. Il
provvedimento di nomina del tutore e gli altri
provvedimenti relativi alla tutela sono adottati dal
presidente del tribunale per i minorenni o da un giudice da
lui delegato. Il reclamo contro tali provvedimenti si
propone al collegio a norma dell'art. 739 del codice di
procedura civile. Del collegio non puo' far parte il
giudice che ha emesso il provvedimento reclamato.
6. Il tutore possiede le competenze necessarie per
l'esercizio delle proprie funzioni e svolge i propri
compiti in conformita' al principio dell'interesse
superiore del minore. Non possono essere nominati tutori
individui o organizzazioni i cui interessi sono in
contrasto anche potenziale con quelli del minore. Il tutore
puo' essere sostituito solo in caso di necessita'.
7. Al fine di garantire il diritto all'unita' familiare
e' tempestivamente avviata ogni iniziativa per
l'individuazione dei familiari del minore non accompagnato
richiedente protezione internazionale. Il Ministero
dell'interno, sentiti il Ministero della giustizia e il
Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, stipula convenzioni, sulla base delle
risorse disponibili del Fondo nazionale per le politiche e
i servizi dell'asilo, con organizzazioni internazionali,
intergovernative e associazioni umanitarie, per
l'attuazione di programmi diretti a rintracciare i
familiari dei minori non accompagnati. Le ricerche ed i
programmi diretti a rintracciare i familiari sono svolti
nel superiore interesse dei minori e con l'obbligo della
assoluta riservatezza, in modo da tutelare la sicurezza del
richiedente e dei familiari.
7-bis. Nei cinque giorni successivi al colloquio di cui
all'art. 19-bis, comma 1, se non sussiste un rischio per il
minore straniero non accompagnato o per i suoi familiari,
previo consenso informato dello stesso minore ed
esclusivamente nel suo superiore interesse, l'esercente la
responsabilita' genitoriale, anche in via temporanea, invia
una relazione all'ente convenzionato, che avvia
immediatamente le indagini.
7-ter. Il risultato delle indagini di cui al comma 7 e'
trasmesso al Ministero dell'interno, che e' tenuto ad
informare tempestivamente il minore, l'esercente la
responsabilita' genitoriale nonche' il personale
qualificato che ha svolto il colloquio di cui all'art.
19-bis, comma 1.
7-quater. Qualora siano individuati familiari idonei a
prendersi cura del minore straniero non accompagnato, tale
soluzione deve essere preferita al collocamento in
comunita'.».
- Il testo dell'art. 19-bis del decreto legislativo 18
agosto 2015, n. 142, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 19-bis (Identificazione dei minori stranieri non
accompagnati). - 1. Nel momento in cui il minore straniero
non accompagnato e' entrato in contatto o e' stato
segnalato alle autorita' di polizia, ai servizi sociali o
ad altri rappresentanti dell'ente locale o all'autorita'
giudiziaria, il personale qualificato della struttura di
prima accoglienza svolge, sotto la direzione dei servizi
dell'ente locale competente e coadiuvato, ove possibile, da
organizzazioni, enti o associazioni con comprovata e
specifica esperienza nella tutela dei minori, un colloquio
con il minore, volto ad approfondire la sua storia
personale e familiare e a far emergere ogni altro elemento
utile alla sua protezione, secondo la procedura stabilita
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da
adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione. Al colloquio e'
garantita la presenza di un mediatore culturale.
2. Nei casi di dubbi fondati relativi all'eta'
dichiarata dal minore si applicano le disposizioni dei
commi 3 e seguenti. In ogni caso, nelle more dell'esito
delle procedure di identificazione, l'accoglienza del
minore e' garantita dalle apposite strutture di prima
accoglienza per minori previste dalla legge; si applicano,
ove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni dell'art. 4
del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24.
3. L'identita' di un minore straniero non accompagnato
e' accertata dalle autorita' di pubblica sicurezza,
coadiuvate da mediatori culturali, alla presenza del tutore
o del tutore provvisorio se gia' nominato, solo dopo che e'
stata garantita allo stesso minore un'immediata assistenza
umanitaria. Qualora sussista un dubbio circa l'eta'
dichiarata, questa e' accertata in via principale
attraverso un documento anagrafico, anche avvalendosi della
collaborazione delle autorita' diplomatico-consolari.
L'intervento della rappresentanza diplomatico-consolare non
deve essere richiesto nei casi in cui il presunto minore
abbia espresso la volonta' di chiedere protezione
internazionale ovvero quando una possibile esigenza di
protezione internazionale emerga a seguito del colloquio
previsto dal comma 1. Tale intervento non e' altresi'
esperibile qualora da esso possano derivare pericoli di
persecuzione e nei casi in cui il minore dichiari di non
volersi avvalere dell'intervento dell'autorita'
diplomatico-consolare. Il Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale e il Ministero
dell'in-terno promuovono le opportune iniziative, d'intesa
con gli Stati interessati, al fine di accelerare il
compimento degli accertamenti di cui al presente comma.
3-bis. Le autorita' di pubblica sicurezza consultano,
ai fini dell'accertamento dell'eta' dichiarata, il sistema
informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati
istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali nonche' le altre banche dati pubbliche che
contengono dati pertinenti, secondo le modalita' di accesso
per esse previste.
4. Qualora permangano dubbi fondati in merito all'eta'
dichiarata da un minore straniero non accompagnato, la
Procura della Repubblica presso il tribunale per i
minorenni puo' disporre esami socio-sanitari volti
all'accertamento della stessa.
5. Lo straniero e' informato, con l'ausilio di un
mediatore culturale, in una lingua che possa capire e in
conformita' al suo grado di maturita' e di
alfabetizzazione, del fatto che la sua eta' puo' essere
determinata mediante l'ausilio di esami socio-sanitari, del
tipo di esami a cui deve essere sottoposto, dei possibili
risultati attesi e delle eventuali conseguenze di tali
risultati, nonche' di quelle derivanti dal suo eventuale
rifiuto di sottoporsi a tali esami. Tali informazioni
devono essere fornite altresi' alla persona che, anche
temporaneamente, esercita i poteri tutelari nei confronti
del presunto minore.
6. L'accertamento socio-sanitario dell'eta' deve essere
svolto in un ambiente idoneo con un approccio
multidisciplinare da professionisti adeguatamente formati
e, ove necessario, in presenza di un mediatore culturale,
utilizzando modalita' meno invasive possibili e rispettose
dell'eta' presunta, del sesso e dell'integrita' fisica e
psichica della persona. Non devono essere eseguiti esami
sociosanitari che possano compromettere lo stato
psico-fisico della persona.
7. Il risultato dell'accertamento socio-sanitario e'
comunicato allo straniero, in modo congruente con la sua
eta', con la sua maturita' e con il suo livello di
alfabetizzazione, in una lingua che possa comprendere,
all'esercente la responsabilita' genitoriale e
all'autorita' giudiziaria che ha disposto l'accertamento.
Nella relazione finale deve essere sempre indicato il
margine di errore.
8. Qualora, anche dopo l'accertamento socio-sanitario,
permangano dubbi sulla minore eta', questa si presume ad
ogni effetto di legge.
9. Il provvedimento di attribuzione dell'eta' e' emesso
dal tribunale per i minorenni ed e' notificato allo
straniero e, contestualmente, all'esercente i poteri
tutelari, ove nominato, e puo' essere impugnato in sede di
reclamo ai sensi dell'art. 739 del codice di procedura
civile. In caso di impugnazione, il giudice decide in via
d'urgenza entro dieci giorni; ogni procedimento
amministrativo e penale conseguente all'identificazione
come maggiorenne e' sospeso fino alla decisione. Il
provvedimento e' altresi' comunicato alle autorita' di
polizia ai fini del completamento delle procedure di
identificazione ed al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali ai fini dell'inserimento dei dati nel
sistema informativo nazionale dei minori stranieri non
accompagnati.».
- Il testo dell'art. 26 del decreto legislativo 28
gennaio 2008, n. 25, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 26 (Istruttoria della domanda di protezione
internazionale). - 1. La domanda di asilo e' presentata
all'ufficio di polizia di frontiera ovvero alla questura
competente per il luogo di dimora. Nel caso di
presentazione della domanda all'ufficio di frontiera e'
disposto l'invio del richiedente presso la questura
competente per territorio, per l'adozione dei provvedimenti
di cui al comma 2. Nei casi in cui il richiedente e' una
donna, alle operazioni partecipa personale femminile.
2. La questura, ricevuta la domanda di protezione
internazionale, redige il verbale delle dichiarazioni del
richiedente su appositi modelli predisposti dalla
Commissione nazionale, a cui e' allegata la documentazione
prevista dall'art. 3 del decreto legislativo 19 novembre
2007, n. 251. Il verbale e' approvato e sottoscritto dal
richiedente cui ne e' rilasciata copia, unitamente alla
copia della documentazione allegata.
2-bis. Il verbale di cui al comma 2 e' redatto entro
tre giorni lavorativi dalla manifestazione della volonta'
di chiedere la protezione ovvero entro sei giorni
lavorativi nel caso in cui la volonta' e' manifestata
all'Ufficio di polizia di frontiera. I termini sono
prorogati di dieci giorni lavorativi in presenza di un
elevato numero di domande in conseguenza di arrivi
consistenti e ravvicinati di richiedenti.
3. Salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 3, nei
casi soggetti alla procedura di cui al regolamento (UE) n.
604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
giugno 2013 la questura avvia le procedure per la
determinazione dello Stato competente per l'esame della
domanda, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 3.
4.
5. Quando la domanda e' presentata da un minore non
accompagnato, l'autorita' che la riceve sospende il
procedimento, da' immediata comunicazione al tribunale dei
minorenni per l'apertura della tutela e per la nomina del
tutore a norma degli articoli 343, e seguenti, del codice
civile, in quanto compatibili. Il tribunale per i minorenni
nelle quarantottore successive alla comunicazione della
questura provvede alla nomina del tutore. Il tutore, ovvero
il responsabile della struttura di accoglienza ai sensi
dell'art. 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e
successive modificazioni, prende immediato contatto con il
minore per informarlo della propria nomina e con la
questura per la conferma della domanda ai fini
dell'ulteriore corso del procedimento di esame della
domanda.
6. L'autorita' che riceve la domanda ai sensi del comma
5 informa immediatamente il Servizio centrale del sistema
di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui
all'art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.
416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n. 39, per l'inserimento del minore in una delle
strutture operanti nell'ambito del Sistema di protezione
stesso e ne da' comunicazione al tribunale dei minori. Nel
caso in cui non sia possibile l'immediato inserimento del
minore in una di tali strutture, l'assistenza e
l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate
dalla pubblica autorita' del comune dove si trova il
minore.».
- Il testo dell'art. 11 della legge 7 aprile 2017, n.
47, citata nelle note alle premesse, come modificato dal
presente articolo, cosi' recita:
«Art. 11 (Elenco dei tutori volontari). - 1. Entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, presso ogni tribunale per i minorenni e'
istituito un elenco dei tutori volontari, a cui possono
essere iscritti privati cittadini, selezionati e
adeguatamente formati, da parte dei garanti regionali e
delle province autonome di Trento e di Bolzano per
l'infanzia e l'adolescenza, disponibili ad assumere la
tutela di un minore straniero non accompagnato o di piu'
minori, nel numero massimo di tre, salvo che sussistano
specifiche e rilevanti ragioni. Appositi protocolli
d'intesa tra i predetti garanti per l'infanzia e
l'adolescenza e i presidenti dei tribunali per i minorenni
sono stipulati per promuovere e facilitare la nomina dei
tutori volontari. Nelle regioni e nelle province autonome
di Trento e di Bolzano in cui il garante non e' stato
nominato, all'esercizio di tali funzioni provvede
temporaneamente l'ufficio dell'Autorita' garante per
l'infanzia e l'adolescenza con il supporto di associazioni
esperte nel settore delle migrazioni e dei minori, nonche'
degli enti locali, dei consigli degli ordini professionali
e delle universita'. L'Autorita' garante per l'infanzia e
l'adolescenza monitora lo stato di attuazione delle
disposizioni del presente articolo. A tal fine i garanti
regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano
collaborano costantemente con l'Autorita' garante per
l'infanzia e l'adolescenza alla quale presentano, con
cadenza bimestrale, una relazione sulle attivita'
realizzate.
2. Si applicano le disposizioni del libro primo, titolo
X, capo I, del codice civile.».
- Il testo dell'art. 19-bis del decreto-legge 17
febbraio 2017, n. 13, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente articolo, cosi' recita:
«Art. 19-bis (Minori non accompagnati). - 1. Le
disposizioni di cui al presente decreto non si applicano ai
minori stranieri non accompagnati, ad eccezione delle
disposizioni che attribuiscono competenza alle sezioni
specializzate in materia di immigrazione, protezione
internazionale e libera circolazione dei cittadini
dell'Unione europea, delle disposizioni che disciplinano
procedimenti giurisdizionali nonche' di quelle relative ai
procedimenti amministrativi innanzi alle Commissioni
territoriali per il riconoscimento della protezione
internazionale e alla Commissione nazionale per il diritto
di asilo. Resta fermo quanto previsto dall'art. 18, comma
2-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.».
 
Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 4

Disposizioni transitorie

1. Fino alla nomina dei componenti di cui al contingente di personale altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico di cui all'articolo 12 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, continuano ad operare nella composizione e con le modalita' vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e comma 2, si applicano in relazione alle comunicazioni effettuate dopo il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto; le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 2), si applicano in relazione agli esami socio-sanitari disposti dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 22 dicembre 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Minniti, Ministro dell'interno

Alfano, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Orlando, Ministro della giustizia

Lorenzin, Ministro della salute

Poletti, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze Visto, il Guardasigilli: Orlando

Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 12 del decreto-legge 17 febbraio
2017, n. 13, citato nelle note alle premesse, cosi' recita:
«Art. 12 (Assunzione di personale da destinare agli
uffici delle Commissioni territoriali per il riconoscimento
della protezione internazionale e della Commissione
nazionale per il diritto di asilo nonche' disposizioni per
la funzionalita' del Ministero dell'interno). - 1. Per far
fronte alle indifferibili esigenze di servizio, al fine di
accelerare la fase dei colloqui, di particolare rilevanza e
urgenza, in relazione agli impegni connessi all'eccezionale
incremento del numero delle richieste di protezione
internazionale e al fine di garantire la continuita' e
l'efficienza dell'attivita' degli uffici della Commissione
nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni
territoriali per il riconoscimento della protezione
internazionale, il Ministero dell'interno e' autorizzato,
per il biennio 2017-2018, in aggiunta alle facolta'
assunzionali previste a legislazione vigente, a bandire
procedure concorsuali e, conseguentemente, ad assumere un
contingente di personale a tempo indeterminato, altamente
qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere
specialistico, appartenente alla terza area funzionale
dell'Am-ministrazione civile dell'Interno, nel limite
complessivo di 250 unita', anche in deroga alle procedure
di mobilita' previste dagli articoli 30 e 34-bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine, e'
autorizzata la spesa di 2.766.538 euro per l'anno 2017 e di
10.266.150 euro a decorrere dall'anno 2018.
1-bis. In relazione alla necessita' di potenziare le
strutture finalizzate al contrasto dell'immigrazione
illegale e alla predisposizione degli interventi per
l'accoglienza legati ai flussi migratori e all'incremento
delle richieste di protezione internazionale, il Ministero
dell'interno provvede, entro il 31 dicembre 2018, a
predisporre il regolamento di organizzazione di cui
all'art. 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2013, n. 125. Entro il predetto termine, il medesimo
Ministero provvede a dare attuazione alle disposizioni di
cui all'art. 2, comma 11, lettera b), del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, con conseguente
riassorbimento, entro il successivo anno, degli effetti
derivanti dalle riduzioni di cui all'art. 2, comma 1,
lettere a) e b), del citato decreto-legge n. 95 del 2012.».
- Per i riferimenti normativi della legge 13 aprile
2017, n. 46, si veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 28
gennaio 2008, n. 25, citato nelle note alle premesse, cosi'
recita:
«Art. 4 (Commissioni territoriali per il riconoscimento
della protezione internazionale). - 1. Le Commissioni
territoriali per il riconoscimento dello status di
rifugiato, di cui all'art. 1-quater del decreto-legge 30
dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1990, n. 39, assumono la denominazione
di: «Commissioni territoriali per il riconoscimento della
protezione internazionale», di seguito: «Commissioni
territoriali». Le Commissioni territoriali sono insediate
presso le prefetture che forniscono il necessario supporto
organizzativo e logistico, con il coordinamento del
Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del
Ministero dell'interno.
2. Le Commissioni territoriali sono fissate nel numero
massimo di venti. Con decreto del Ministro dell'interno
sono individuate le sedi e le circoscrizioni territoriali
in cui operano le commissioni.
2-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, presso
ciascuna Commissione territoriale possono essere istituite,
al verificarsi di un eccezionale incremento delle domande
di asilo connesso all'andamento dei flussi migratori e per
il tempo strettamente necessario da determinare nello
stesso decreto, una o piu' sezioni composte dai membri
supplenti delle Commissioni medesime. Le sezioni possono
essere istituite fino a un numero massimo complessivo di
trenta per l'intero territorio nazionale e operano in base
alle disposizioni che regolano l'attivita' delle
Commissioni territoriali. Il decreto di cui al primo
periodo puo' prevedere che la funzione di presidente delle
sezioni o di alcune di esse sia svolta in via esclusiva.
3. Le Commissioni territoriali sono nominate con
decreto del Ministro dell'interno, e sono composte, nel
rispetto del principio di equilibrio di genere, da un
funzionario della carriera prefettizia, con funzioni di
presidente, da un funzionario della Polizia di Stato, da un
rappresentante di un ente territoriale designato dalla
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e da un
rappresentante designato dall'UNHCR. In situazioni di
urgenza, il Ministro dell'interno nomina il rappresentante
dell'ente locale su indicazione dell'Associazione nazionale
dei comuni italiani (ANCI) e ne da' tempestiva
comunicazione alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali. Il decreto di nomina dei componenti della
Commissione e' adottato previa valutazione
dell'insussistenza di motivi di incompatibilita' derivanti
da situazioni di conflitto di interessi, diretto o
indiretto, anche potenziale. Per ciascun componente sono
nominati uno o piu' componenti supplenti. I componenti
effettivi e i componenti supplenti sono designati in base
alle esperienze o formazione acquisite nel settore
dell'immigrazione e dell'asilo o in quello della tutela dei
diritti umani. L'incarico ha durata triennale ed e'
rinnovabile. Le Commissioni territoriali possono essere
integrate, su richiesta del presidente della Commissione
nazionale per il diritto di asilo, da un funzionario del
Ministero degli affari esteri con la qualifica di
componente a tutti gli effetti, ogni volta che sia
necessario, in relazione a particolari afflussi di
richiedenti protezione internazionale, in ordine alle
domande per le quali occorre disporre di particolari
elementi di valutazione in merito alla situazione dei Paesi
di provenienza di competenza del Ministero degli affari
esteri. Ove necessario, le Commissioni possono essere
composte anche da personale in posizione di collocamento a
riposo da non oltre due anni appartenente alle
amministrazioni o agli enti rappresentati nella
Commissione. Al presidente ed ai componenti effettivi o
supplenti, per ogni partecipazione alle sedute della
Commissione, e' corrisposto un gettone di presenza.
L'ammontare del gettone di presenza e' determinato con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
3-bis. Ogni Commissione territoriale e ognuna delle sue
sezioni opera con indipendenza di giudizio e di
valutazione.
3-ter. La Commissione nazionale per il diritto di asilo
cura la predisposizione di corsi di formazione per
componente delle Commissioni territoriali, anche mediante
convenzioni stipulate dal Ministero dell'interno con le
Universita' degli studi. I componenti che hanno partecipato
ai corsi di cui al presente comma non partecipano ai corsi
di formazione iniziale di cui all'art. 15, comma 1.
4. Le Commissioni territoriali sono validamente
costituite con la presenza della maggioranza dei componenti
e deliberano con il voto favorevole di almeno tre
componenti. In caso di parita' prevale il voto del
presidente.
5. La competenza delle Commissioni territoriali e'
determinata sulla base della circoscrizione territoriale in
cui e' presentata la domanda ai sensi dell'art. 26, comma
1. Nel caso di richiedenti presenti in una struttura di
accoglienza governativa o in una struttura del sistema di
protezione di cui all'art. 1-sexies del decreto-legge 30
dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1990, n. 39, ovvero trattenuti in un
centro di cui all'art. 14 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, la competenza e' determinata in base alla
circoscrizione territoriale in cui sono collocati la
struttura di accoglienza o il centro. Nel caso in cui nel
corso della procedura si rende necessario il trasferimento
del richiedente, la competenza all'esame della domanda e'
assunta dalla Commissione nella cui circoscrizione
territoriale sono collocati la struttura ovvero il centro
di nuova destinazione. Se prima del trasferimento il
richiedente ha sostenuto il colloquio, la competenza rimane
in capo alla commissione territoriale innanzi alla quale si
e' svolto il colloquio.
5-bis. Fermo restando in ogni caso la competenza della
commissione territoriale innanzi alla quale si e' svolto il
colloquio, la competenza all'esame delle domande di
protezione internazionale puo' essere individuata, con
provvedimento del Presidente della Commissione nazionale
per il diritto di asilo in deroga al comma 5, tenendo conto
del numero dei procedimenti assegnati a ciascuna
Commissione nonche' dei mutamenti di residenza o domicilio
comunicati dall'interessato ai sensi dell'art. 11, comma 2.
6. Le attivita' di supporto delle commissioni sono
svolte dal personale in servizio appartenente ai ruoli
dell'Amministrazione civile dell'interno.».
 
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