IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 3 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili», convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ed, in particolare, il comma 1, che ha modificato l'art. 17-ter, comma 1-bis, del decreto n. 633 del 1972 allargando l'ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti agli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali; alle fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche; alle societa' controllate, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri o da amministrazioni pubbliche; alle societa' partecipate da amministrazioni pubbliche o da enti e societa'; alle societa' quotate inserite nell'indice FTSE MIB ed il comma 2 che prevede che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, siano stabilite le relative modalita' di attuazione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di seguito «decreto n. 633 del 1972», recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto; Visto l'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, che ha istituito l'obbligo di effettuazione di un apposito versamento dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni effettuate nell'ultimo periodo di liquidazione dell'anno; Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, recante, al capo II del titolo II, disciplina temporanea delle operazioni intracomunitarie e dell'imposta sul valore aggiunto; Vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto; Visto l'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni (Legge di contabilita' e di finanza pubblica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2017; Visto l'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha introdotto l'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972, prevedendo che, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di talune pubbliche amministrazioni, per le quali dette amministrazioni non siano debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta e' in ogni caso versata dalle medesime secondo modalita' e termini da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 27 del 3 febbraio 2015, che ha stabilito modalita' e termini per il versamento dell'imposta da parte delle pubbliche amministrazioni; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 48 del 27 febbraio 2015, che ha modificato il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015 semplificando i requisiti necessari per avvalersi della procedura di rimborso prioritario dell'imposta; Vista la decisione di esecuzione (UE) n. 2015/1401 del Consiglio, del 14 luglio 2015, che ha autorizzato l'Italia a prevedere che, a decorrere dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2017, per le forniture di beni e servizi effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni queste ultime siano responsabili del pagamento dell'imposta; Visto l'art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, ed, in particolare, il comma 1 che ha modificato l'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972 allargando l'ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti a tutte le pubbliche amministrazioni, alle societa' controllate dallo Stato e dagli enti locali territoriali e a quelle controllate da queste ultime, nonche' alle societa' incluse nell'indice FTSE MIB, ed il comma 3 che prevede che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, siano stabilite le relative modalita' di attuazione; Vista la decisione di esecuzione (UE) n. 2017/784 del Consiglio, del 25 aprile 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L118 del 6 maggio 2017, che ha autorizzato l'Italia a prevedere che, a decorrere dal 1° luglio 2017 fino al 30 giugno 2020, il meccanismo della scissione dei pagamenti sia applicato dalle pubbliche amministrazioni, dalle societa' da queste controllate e dalle societa' quotate incluse nell'indice FTSE MIB; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 151 del 30 giugno 2017, che ha modificato il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015 per stabilire le modalita' di attuazione dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 50 del 2017; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 171 del 24 luglio 2017, che ha modificato il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015; Considerato che e' opportuno che le modalita' di attuazione da applicare ai soggetti di cui all'art. 17-ter, comma 1-bis, del decreto n. 633 del 1972 siano le medesime gia' adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015;
Decreta:
Art. 1
Modifiche alla disciplina attuativa sulla scissione dei pagamenti
1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 27 del 3 febbraio 2015, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 48 del 27 febbraio 2015, nonche' dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 151 del 30 giugno 2017, e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 171 del 24 luglio 2017, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 1, comma 1, le parole «delle pubbliche amministrazioni e delle societa' ivi contemplate, di seguito "pubbliche amministrazioni e societa'"» sono sostituite dalle seguenti: «delle pubbliche amministrazioni, delle fondazioni, degli enti e delle societa' ivi contemplate, di seguito "pubbliche amministrazioni, fondazioni, enti e societa'"»; b) ovunque ricorrano congiuntamente le parole «pubbliche amministrazioni e societa'» ovvero «pubbliche amministrazioni e le societa'» sono sostituite dalle seguenti: «pubbliche amministrazioni, fondazioni, enti e societa'»; c) ovunque ricorra la parola «societa'» e' sostituita dalle seguenti «fondazioni, enti e societa'»; d) l'art. 5-ter e' sostituito dal seguente: «Art. 5-ter (Individuazione delle fondazioni, degli enti e delle societa'). - 1. In sede di prima applicazione, per le operazioni per le quali e' emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017 fino al 31 dicembre 2017, le disposizioni dell'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972 si applicano alle societa' controllate o incluse nell'indice FTSE MIB, di cui al comma 1-bis dello stesso art. 17-ter, che risultano tali alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come individuate nell'elenco pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Per le operazioni per le quali e' emessa fattura nell'anno 2018 e negli anni successivi, le disposizioni dell'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972 si applicano alle societa' controllate o incluse nell'indice FTSE MIB, identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, di cui al comma 1-bis dello stesso art. 17-ter agli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona, alle fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento, alle societa' partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni pubbliche o da enti e societa', che risultano tali alla data del 30 settembre precedente. L'elenco e' pubblicato, a cura del Dipartimento delle finanze, entro il 20 ottobre di ciascun anno con effetti a valere per l'anno successivo. Solo per l'anno 2017 il suddetto elenco e' pubblicato entro il 19 dicembre con effetti a valere per l'anno 2018. Le fondazioni, enti e societa' interessate possono segnalare eventuali incongruenze o errori al suddetto Dipartimento, che provvedera' a esaminarle al fine dell'eventuale aggiornamento, in conformita' alla normativa vigente. 3. Nel caso in cui il controllo, la partecipazione o l'inclusione nell'indice FTSE MIB si verifichi in corso d'anno entro il 30 settembre, le nuove fondazioni, enti e societa' controllate, partecipate o incluse nell'indice applicano le disposizioni dell'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972 alle operazioni per le quali e' emessa fattura a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nel caso in cui il controllo, la partecipazione o l'inclusione nell'indice FTSE MIB si verifichi in corso d'anno dopo il 30 settembre, le nuove fondazioni, enti e societa' controllate, partecipate o incluse nell'indice applicano le disposizioni dell'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972 alle operazioni per le quali e' emessa fattura a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo. 4. Nel caso in cui il controllo, la partecipazione o l'inclusione nell'indice FTSE MIB venga a mancare in corso d'anno entro il 30 settembre, le fondazioni, enti e societa' non piu' controllate, partecipate o incluse nell'indice continuano ad applicare le disposizioni dell'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972 alle operazioni per le quali e' emessa fattura fino al 31 dicembre dell'anno. Nel caso in cui il controllo, la partecipazione o l'inclusione nell'indice FTSE MIB venga a mancare in corso d'anno dopo il 30 settembre, le fondazioni, enti e societa' non piu' controllate, partecipate o incluse nell'indice continuano ad applicare le disposizioni dell'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972 alle operazioni per le quali e' emessa fattura fino al 31 dicembre dell'anno successivo. 5. Nell'ambito delle societa' controllate di cui al comma 1-bis, lettere a), b), dell'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972 sono incluse le societa' il cui controllo e' esercitato congiuntamente da pubbliche amministrazioni centrali di cui alla lettera a) dello stesso comma 1-bis e/o da societa' controllate da queste ultime e/o da pubbliche amministrazioni di cui alla lettera b) dello stesso comma 1-bis o da enti e societa' di cui alle lettere 0a), 0b), a) e c) e/o da societa' controllate da queste ultime. »; e) all'art. 7 le parole da «pubbliche amministrazioni» fino a «d'imposta.» sono sostituite dalle seguenti: «pubbliche amministrazioni, fondazioni, enti e societa' per le quali questi soggetti sono debitori d'imposta.». Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 gennaio 2018
Il Ministro: Padoan |