Gazzetta n. 15 del 19 gennaio 2018 (vai al sommario) |
SENATO DELLA REPUBBLICA |
DELIBERA 20 dicembre 2017 |
Riforma organica del Regolamento del Senato. |
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Il Senato della Repubblica, il 20 dicembre 2017, ha adottato, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, le seguenti deliberazioni: Art. 1
Disposizioni in materia di Gruppi parlamentari
1. Gli articoli 5, 12, 13, 14, 15, 16-bis, 18, 19, 21 e 27 sono cosi' modificati: a) all'art. 5, il comma 2-quater e' abrogato; b) all'art. 12, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Il Consiglio di Presidenza adotta il Codice di condotta dei Senatori, che stabilisce principi e norme di condotta ai quali i Senatori devono attenersi nell'esercizio del mandato parlamentare»; c) all'art. 13, e' aggiunto in fine il seguente comma; «1-bis. I Vice Presidenti e i Segretari che entrano a far parte di un Gruppo parlamentare diverso da quello al quale appartenevano al momento dell'elezione decadono dall'incarico. Tale disposizione non si applica quando la cessazione sia stata deliberata dal Gruppo di provenienza, ovvero in caso di scioglimento o fusione con altri Gruppi parlamentari.»; d) all'art. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, e' aggiunto in fine il seguente periodo: «I Senatori di diritto e a vita e i Senatori a vita, nella autonomia della loro legittimazione, possono non entrare a far parte di alcun Gruppo.»; 2) al comma 4, primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: «e deve rappresentare un partito o movimento politico, anche risultante dall'aggregazione di piu' partiti o movimenti politici, che abbia presentato alle elezioni del Senato propri candidati con lo stesso contrassegno, conseguendo l'elezione di Senatori. Ove piu' partiti o movimenti politici abbiano presentato alle elezioni congiuntamente liste di candidati con il medesimo contrassegno, con riferimento a tali liste, puo' essere costituito un solo Gruppo, che rappresenta complessivamente tutti i medesimi partiti o movimenti politici. E' ammessa la costituzione di Gruppi autonomi, composti da almeno dieci Senatori, purche' corrispondenti a singoli partiti o movimenti politici che si siano presentati alle elezioni uniti o collegati»; 3) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. I Senatori appartenenti alle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge, eletti nelle Regioni di insediamento di tali minoranze, e i Senatori eletti nelle Regioni di cui all'art. 116, primo comma, della Costituzione, il cui statuto preveda la tutela di minoranze linguistiche possono costituire un Gruppo composto da almeno cinque iscritti.»; 4) al comma 6, le parole: «salva la facolta' del Consiglio di Presidenza prevista» sono sostituite dalle seguenti: «salvo quanto previsto»; e) all'art. 15, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «del Senato» sono inserite le seguenti: «la propria denominazione ed ogni successiva variazione, nonche'»; 2) al comma 3, sono premesse le seguenti parole: «Salvo il caso previsto all'art. 14, commi 4, penultimo periodo, e 5,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «solo se risultanti dall'unione di Gruppi gia' costituiti»; f) all'art. 16-bis, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 9, l'ultimo periodo e' soppresso; 2) il comma 10 e' sostituito dal seguente: «10. Nel caso in cui un Gruppo parlamentare non sia piu' costituito nella legislatura successiva gli eventuali avanzi di gestione sono restituiti al bilancio del Senato, salvo l'accantonamento per far fronte ad eventuali spese e contenziosi. Si considera ricostituito, in ogni caso, anche il Gruppo parlamentare che, nella legislatura successiva, assuma una denominazione parzialmente diversa da quella assunta nella precedente legislatura, previa intesa tra i rispettivi Presidenti dei Gruppi interessati. Ove il Gruppo ricostituito intenda subentrare nel patrimonio del Gruppo della precedente legislatura, e' tenuto, a cura del suo Presidente e del suo tesoriere, ad istituire un idoneo accantonamento a copertura di eventuali oneri a carico del Gruppo della precedente legislatura.»; g) all'art. 18, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, dopo la parola: «Senatori» sono inserite le seguenti: «, in modo che sia rispecchiata, per quanto possibile, la proporzione esistente in Assemblea tra tutti i Gruppi parlamentari,»; 2) al comma 2, la parola: «quattro» e' sostituita dalla seguente: «due»; 3) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: «3-bis. Quando uno o piu' Presidenti di Gruppo la cui consistenza numerica sia pari ad almeno un terzo dei componenti del Senato sollevino una questione di interpretazione del Regolamento, il Presidente sottopone la questione alla Giunta.»; h) all'art. 19, comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «appartenenti ai Gruppi di opposizione»; i) all'art. 21, comma 3, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e il rapporto tra maggioranza e opposizione»; j) all'art. 27, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. I componenti dell'Ufficio di Presidenza che entrano a far parte di un Gruppo diverso da quello al quale appartenevano al momento dell'elezione decadono dall'incarico. Tale disposizione non si applica quando la cessazione sia stata deliberata dal Gruppo di provenienza, ovvero in caso di scioglimento o fusione con altri Gruppi parlamentari.».
NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni modificate, delle quali restano invariati il valore e l'efficacia. Nota agli articoli 1, 2, 3 e 4: - Il testo dell'art. 5 del Regolamento del Senato, cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni, e' il seguente: «Art. 5 (Elezione degli altri componenti della Presidenza). - 1. Eletto il Presidente, nella seduta successiva si procede alla elezione di quattro Vice Presidenti, di tre Questori e di otto Segretari. 2. Per le votazioni di cui al comma 1, ciascun Senatore scrive sulla propria scheda due nomi per i Vice Presidenti, due per i Questori, quattro per i Segretari. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti. 2-bis. Al fine di assicurare una piu' adeguata rappresentativita' del Consiglio di Presidenza, i Gruppi parlamentari che non siano in esso rappresentati possono richiedere che si proceda all'elezione di altri Segretari. Su tali richieste delibera il Consiglio di Presidenza. Il numero degli ulteriori Segretari non puo' essere in ogni caso superiore a due. 2-ter. Il Presidente stabilisce la data della votazione per l'elezione di cui al comma 2-bis. Nella votazione ciascun Senatore puo' scrivere sulla scheda un solo nome. Sono eletti coloro che, essendo iscritti ai Gruppi la cui richiesta sia stata accolta dal Consiglio di Presidenza, ottengono il maggior numero dei voti, limitatamente ad uno per Gruppo. 2-quater. (Abrogato). 3. Nelle elezioni suppletive, quando si debbano coprire uno o due posti, ciascun Senatore scrive sulla propria scheda un nome; quando si debbano coprire piu' di due posti scrive un numero di nomi pari alla meta' dei posti stessi, con arrotondamento per eccesso delle frazioni di unita'. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti. 4. A parita' di voti e' eletto il piu' anziano di eta'.». - Il testo dell'art. 12 del Regolamento del Senato, cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni, e' il seguente: «Art. 12 (Attribuzioni del Consiglio di Presidenza - Proroga dei poteri). - 1. Il Consiglio di Presidenza, presieduto dal Presidente del Senato, delibera il progetto di bilancio del Senato, le variazioni degli stanziamenti dei capitoli ed il conto consuntivo; approva il Regolamento della biblioteca e il Regolamento dell'archivio storico del Senato; delibera le sanzioni, nei casi previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 67, nei confronti dei Senatori; nomina, su proposta del Presidente, il Segretario generale del Senato; approva i Regolamenti interni dell'Amministrazione del Senato e adotta i provvedimenti relativi al personale stesso nei casi ivi previsti; esamina tutte le altre questioni che ad esso siano deferite dal Presidente. 2. Alle riunioni del Consiglio di Presidenza, tenute ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 67, partecipano i Presidenti dei Gruppi parlamentari che non abbiano propri componenti in seno al Consiglio stesso. 2-bis. Il Consiglio di Presidenza adotta il Codice di condotta dei Senatori, che stabilisce principi e norme di condotta ai quali i Senatori devono attenersi nell'esercizio del mandato parlamentare. 3. Il Consiglio di Presidenza rimane in carica, quando viene rinnovato il Senato, fino alla prima riunione della nuova Assemblea.». - Il testo dell'art. 13 del Regolamento del Senato, cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni, e' il seguente: «Art. 13 (Cessazione dalle cariche del Consiglio di Presidenza). - 1. I Senatori chiamati a far parte del Governo cessano dalle cariche del Consiglio di Presidenza. 1-bis. I Vice Presidenti e i Segretari che entrano a far parte di un Gruppo parlamentare diverso da quello al quale appartenevano al momento dell'elezione decadono dall'incarico. Tale disposizione non si applica quando la cessazione sia stata deliberata dal Gruppo di provenienza, ovvero in caso di scioglimento o fusione con altri Gruppi parlamentari.». - Il testo dell'art. 14 del Regolamento del Senato, cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni, e' il seguente: «Art. 14 (Composizione dei Gruppi parlamentari). - 1. Tutti i Senatori debbono appartenere ad un Gruppo parlamentare. I Senatori di diritto e a vita e i Senatori a vita, nella autonomia della loro legittimazione, possono non entrare a far parte di alcun Gruppo. 2. Entro tre giorni dalla prima seduta, ogni Senatore e' tenuto ad indicare alla Presidenza del Senato il Gruppo del quale intende far parte. 3. I Senatori che entrano a far parte del Senato nel corso della legislatura devono indicare alla Presidenza del Senato, entro tre giorni dalla proclamazione o dalla nomina, a quale Gruppo parlamentare intendono aderire. 4. Ciascun Gruppo dev'essere composto da almeno dieci Senatori e deve rappresentare un partito o movimento politico, anche risultante dall'aggregazione di piu' partiti o movimenti politici, che abbia presentato alle elezioni del Senato propri candidati con lo stesso contrassegno, conseguendo l'elezione di Senatori. Ove piu' partiti o movimenti politici abbiano presentato alle elezioni congiuntamente liste di candidati con il medesimo contrassegno, con riferimento a tali liste, puo' essere costituito un solo Gruppo, che rappresenta complessivamente tutti i medesimi partiti o movimenti politici. E' ammessa la costituzione di Gruppi autonomi, composti da almeno dieci Senatori, purche' corrispondenti a singoli partiti o movimenti politici che si siano presentati alle elezioni uniti o collegati. I Senatori che non abbiano dichiarato di voler appartenere ad un Gruppo formano il Gruppo misto. 5. I Senatori appartenenti alle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge, eletti nelle Regioni di insediamento di tali minoranze, e i Senatori eletti nelle Regioni di cui all'art. 116, primo comma, della Costituzione, il cui statuto preveda la tutela di minoranze linguistiche possono costituire un Gruppo composto da almeno cinque iscritti. 6. Quando i componenti di un Gruppo regolarmente costituito si riducano nel corso della legislatura ad un numero inferiore a dieci, il Gruppo e' dichiarato sciolto e i Senatori che ne facevano parte, qualora entro tre giorni dalla dichiarazione di scioglimento non aderiscano ad altri Gruppi, vengono iscritti al Gruppo misto, salvo quanto previsto dal comma precedente.». - Il testo dell'art. 15 del Regolamento del Senato, cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni, e' il seguente: «Art. 15 (Convocazione e costituzione dei Gruppi. Approvazione del regolamento). - 1. Entro sette giorni dalla prima seduta, il Presidente del Senato indice, per ogni Gruppo da costituire, la convocazione dei Senatori che hanno dichiarato di volerne far parte e la convocazione dei Senatori da iscrivere nel Gruppo misto. 2. Ciascun Gruppo si costituisce comunicando alla Presidenza del Senato la propria denominazione ed ogni successiva variazione, nonche' l'elenco dei propri componenti, sottoscritto dal Presidente del Gruppo stesso, nominato nella seduta convocata ai sensi dei primo comma. Ogni Gruppo nomina inoltre uno o piu' Vice presidenti ed uno o piu' Segretari. Di dette nomine e di ogni relativo mutamento cosi' come delle variazioni nella composizione del Gruppo parlamentare, viene data comunicazione alla Presidenza del Senato. 3. Salvo il caso previsto all'art. 14, commi 4, penultimo periodo, e 5, nuovi Gruppi parlamentari possono costituirsi nel corso della legislatura solo se risultanti dall'unione di Gruppi gia' costituiti. 3-bis. Entro trenta giorni dalla propria costituzione, l'Assemblea di ciascun Gruppo approva un regolamento, che e' trasmesso alla Presidenza del Senato nei successivi cinque giorni. Il regolamento e' pubblicato nel sito internet del Senato. 3-ter. Il regolamento indica in ogni caso nell'Assemblea del Gruppo l'organo competente ad approvare il rendiconto; individua gli organi responsabili della gestione amministrativa e della contabilita' del Gruppo; disciplina altresi' le modalita' e i criteri secondo i quali l'organo responsabile della gestione amministrativa destina i contributi alle finalita' di cui al comma 2 dell'art. 16. 3-quater. Il Consiglio di Presidenza individua le forme di pubblicita' dei documenti relativi all'organizzazione interna dei Gruppi, ferme restando in ogni caso la pubblicazione e la libera consultazione on line, nel sito internet del Gruppo, delle informazioni circa l'inquadramento, la qualifica e le mansioni specificamente assegnate e la sede ordinaria di lavoro, relative a ciascun posto di lavoro alle dipendenze del Gruppo.». - Il testo dell'art. 16-bis del Regolamento del Senato, cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni, e' il seguente: «Art. 16-bis (Gestione contabile e finanziaria dei Gruppi parlamentari). - 1. Ciascun Gruppo approva un rendiconto di esercizio annuale, entro i termini e secondo le modalita' stabiliti dal Consiglio di Presidenza mediante un apposito regolamento di contabilita' che disciplina le procedure di contabilizzazione di entrate e spese, con riferimento ai contributi trasferiti dal Senato al Gruppo e destinati alle finalita' di cui al comma 2 dell'art. 16. 2. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria, i Gruppi si avvalgono di una societa' di revisione legale, selezionata dal Consiglio di Presidenza con procedura ad evidenza pubblica, la quale verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilita' e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili ed esprime un giudizio sul rendiconto di cui al comma 1. 3. Il rendiconto e' trasmesso al Presidente del Senato, corredato di una dichiarazione del Presidente del Gruppo che ne attesta l'avvenuta approvazione da parte dell'Assemblea del Gruppo e del giudizio della societa' di revisione di cui al comma 2. 4. Ciascun Gruppo e' tenuto a pubblicare on line, nel proprio sito internet liberamente accessibile, ogni mandato di pagamento, assegno o bonifico bancario, con indicazione della relativa causale, secondo modalita' stabilite con delibera del Consiglio di Presidenza. 5. Il controllo di conformita' del rendiconto presentato da ciascun Gruppo alle prescrizioni del Regolamento e' effettuato a cura dei Senatori Questori, secondo criteri e forme stabiliti dal Consiglio di Presidenza. Successivamente, i rendiconti sono pubblicati sia nel rispettivo sito internet di ciascun Gruppo sia in allegato al conto consuntivo delle entrate e delle spese del Senato di cui all'art. 165. 6. L'erogazione dei contributi ai Gruppi a carico del bilancio del Senato e' autorizzata dai Senatori Questori, subordinatamente all'esito positivo del controllo di conformita' di cui al comma 5. 7. I Senatori Questori riferiscono al Consiglio di Presidenza sulle risultanze dell'attivita' svolta ai sensi dei commi 5 e 6. 8. Qualora un Gruppo non trasmetta il rendiconto entro il termine individuato ai sensi del comma 1, decade dal diritto all'erogazione, per l'anno in corso, dei contributi di cui all'art. 16. Ove i Senatori Questori riscontrino che il rendiconto o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle prescrizioni del Regolamento, entro dieci giorni dal ricevimento del rendiconto invitano il Presidente del Gruppo a provvedere alla relativa regolarizzazione, fissando un termine di adempimento. Nel caso in cui il Gruppo non provveda alla regolarizzazione entro il termine fissato, esso decade dal diritto all'erogazione, per l'anno in corso, dei contributi di cui all'art. 16. Le decadenze previste nel presente comma sono accertate con deliberazione del Consiglio di Presidenza, su proposta dei Senatori Questori, e comportano altresi' l'obbligo di restituire, secondo modalita' stabilite dallo stesso Consiglio di Presidenza, le somme a carico del bilancio del Senato ricevute e non rendicontate. 9. Con il regolamento di contabilita' di cui al comma 1, il Consiglio di Presidenza approva altresi' la disciplina del rendiconto da presentare al termine della legislatura, nonche' in caso di scioglimento di un Gruppo. 10. Nel caso in cui un Gruppo parlamentare non sia piu' costituito nella legislatura successiva gli eventuali avanzi di gestione sono restituiti al bilancio del Senato, salvo l'accantonamento per far fronte ad eventuali spese e contenziosi. Si considera ricostituito, in ogni caso, anche il Gruppo parlamentare che, nella legislatura successiva, assuma una denominazione parzialmente diversa da quella assunta nella precedente legislatura, previa intesa tra i rispettivi Presidenti dei Gruppi interessati. Ove il Gruppo ricostituito intenda subentrare nel patrimonio del Gruppo della precedente legislatura, e' tenuto, a cura del suo Presidente e del suo tesoriere, ad istituire un idoneo accantonamento a copertura di eventuali oneri a carico del Gruppo della precedente legislatura.». - Il testo dell'art. 18 del Regolamento del Senato, cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni, e' il seguente: «Art. 18 (Giunta per il Regolamento). - 1. La Giunta per il Regolamento e' composta. di dieci Senatori, in modo che sia rispecchiata, per quanto possibile, la proporzione esistente in Assemblea tra tutti i Gruppi parlamentari, ed e' presieduta dallo stesso Presidente del Senato. 2. Il Presidente, apprezzate le circostanze e udito il parere della Giunta, puo' integrare con non piu' di due membri la composizione della Giunta stessa al fine di assicurarne una piu' adeguata rappresentativita'. 3. Spetta alla Giunta l'iniziativa o l'esame di ogni proposta di modificazione del Regolamento e il parere su questioni di interpretazione del Regolamento ad essa sottoposte dal Presidente del Senato. 3-bis. Quando uno o piu' Presidenti di Gruppo la cui consistenza numerica sia pari ad almeno un terzo dei componenti del Senato sollevino una questione di interpretazione del Regolamento, il Presidente sottopone la questione alla Giunta.». - Il testo dell'art. 19 del Regolamento del Senato, cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni, e' il seguente: «Art. 19 (Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari). - 1. La Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari e' composta di ventitre' Senatori ed e' presieduta da un Senatore che la Giunta elegge fra i propri membri appartenenti ai Gruppi di opposizione. 2. I Senatori nominati dal Presidente del Senato a comporre la Giunta non possono rifiutare la nomina, ne' dare le dimissioni. Il Presidente del Senato puo' sostituire un componente della Giunta che non possa per gravissimi motivi partecipare, per un periodo prolungato, alle sedute della Giunta stessa. 3. Qualora la Giunta, sebbene ripetutamente convocata dal suo Presidente, non si riunisca per oltre un mese, il Presidente del Senato provvede a rinnovarne i componenti. 4. La Giunta procede alla verifica, secondo le norme dell'apposito Regolamento, dei titoli di ammissione dei Senatori e delle cause sopraggiunte di ineleggibilita' e di incompatibilita'; riferisce, se richiesta, al Senato sulle eventuali irregolarita' delle operazioni elettorali che abbia riscontrato nel corso della verifica. 5. Spetta inoltre alla Giunta l'esame delle domande di autorizzazione a procedere presentate ai sensi dell'art. 68 della Costituzione nonche' di riferire al Senato sugli atti trasmessi dall'autorita' giudiziaria per l'autorizzazione a procedere per i reati di cui all'art. 96 della Costituzione e sulle domande di autorizzazione presentate ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1. 6. Il Regolamento per la verifica dei poteri previsto dal comma 4 e' proposto dalla Giunta per il Regolamento, sentita la Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari, ed e' adottato dal Senato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.». - Il testo dell'art. 21 del Regolamento del Senato, cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni, e' il seguente: «Art. 21 (Formazione e rinnovo delle Commissioni permanenti: designazione da parte dei Gruppi). - 1. Ciascun Gruppo, entro cinque giorni dalla propria costituzione, procede, dandone comunicazione alla Presidenza del Senato, alla designazione dei propri rappresentanti nelle singole Commissioni permanenti di cui all'art. 22, in ragione di uno ogni quattordici iscritti. 2. I Gruppi composti da un numero di Senatori inferiore a quello delle Commissioni sono autorizzati a designare uno stesso Senatore in tre Commissioni in modo da essere rappresentati nel maggior numero possibile di Commissioni. 3. I Senatori che non risultino assegnati dopo la ripartizione prevista nel primo comma sono distribuiti nelle Commissioni permanenti, sulla base delle proposte dei Gruppi di appartenenza, dal Presidente del Senato, in modo che in ciascuna Commissione sia rispecchiata, per quanto possibile, la proporzione esistente in Assemblea tra tutti i Gruppi parlamentari e il rapporto tra maggioranza e opposizione. 4. Il Senatore chiamato a far parte del Governo e', per la durata della carica, sostituito dal suo Gruppo nella Commissione con altro Senatore, il quale continua ad appartenere anche alla Commissione di provenienza. Il Senatore che rappresenta il Governo in una Commissione puo' sostituire uno dei Senatori del Gruppo di appartenenza, incluso quello designato dal Gruppo stesso ai sensi del periodo precedente. 4-bis. (Abrogato). 5. Tranne i casi previsti nei commi 2 e 4, nessun Senatore puo' essere assegnato a piu' di una Commissione permanente. 6. Il Presidente comunica al Senato la composizione delle Commissioni permanenti. 7. Le Commissioni permanenti vengono rinnovate dopo il primo biennio della legislatura ed i loro componenti possono essere confermati.». - Il testo dell'art. 22 del Regolamento del Senato, cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni, e' il seguente: «Art. 22 (Commissioni permanenti - Competenze). - 1. Le Commissioni permanenti hanno competenza sulle materie per ciascuna indicate: 1ª - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione; 2ª - Giustizia; 3ª - Affari esteri, emigrazione; 4ª - Difesa; 5ª - Programmazione economica, bilancio; 6ª - Finanze e tesoro; 7ª - Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport; 8ª - Lavori pubblici, comunicazioni; 9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare; 10ª - Industria, commercio, turismo; 11ª - Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale; 12ª - Igiene e sanita'; 13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali; 14ª - Politiche dell'Unione europea.». - Il testo dell'art. 23 del Regolamento del Senato, cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni, e' il seguente: «Art. 23 (Commissione Politiche dell'Unione europea). - 1. La Commissione Politiche dell'Unione europea ha competenza generale sugli aspetti ordinamentali dell'attivita' e dei provvedimenti dell'Unione europea e delle sue istituzioni e dell'attuazione degli accordi europei. La Commissione ha inoltre competenza sulle materie connesse al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. La Commissione cura altresi', per quanto di sua competenza, i rapporti con il Parlamento europeo e con la Conferenza degli organismi specializzati negli affari europei dei Parlamenti nazionali degli Stati dell'Unione. 2. La Commissione ha competenza referente sui disegni di legge europea e di delegazione europea, nonche' sugli altri disegni di legge, aventi contenuto analogo, recanti disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e per l'esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea. 3. Spetta alla Commissione esprimere il parere - o, nei casi di cui al comma 3 dell'art. 144, formulare osservazioni e proposte - sui disegni di legge e sugli schemi di atti normativi del Governo concernenti l'applicazione dei trattati dell'Unione europea, e successive modificazioni, o relativi all'attuazione di norme dell'Unione europea ed in generale su tutti i disegni di legge che possano comportare problemi rilevanti di compatibilita' con la normativa dell'Unione europea, nonche' esaminare gli affari e le relazioni di cui all'art. 142. In particolare, la Commissione esprime il parere ovvero formula osservazioni e proposte sui predetti atti in merito ai rapporti delle Regioni con l'Unione europea, di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, alla partecipazione delle Regioni e delle Province autonome alla formazione ed all'attuazione degli atti normativi comunitari, di cui all'art. 117, quinto comma, della Costituzione, alla disciplina dei casi e delle forme in cui le Regioni possono concludere accordi con Stati o intese con enti territoriali interni ad altri Stati membri dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 117, nono comma, della Costituzione, nonche' al rispetto del principio di sussidiarieta' nei rapporti tra l'Unione europea e lo Stato e le Regioni, di cui all'art. 120, secondo comma, della Costituzione. La Commissione esercita inoltre le competenze che ad essa sono specificamente attribuite dalle disposizioni del presente Regolamento.». - Il testo dell'art. 27 del Regolamento del Senato, cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni, e' il seguente: «Art. 27 (Elezione dell'Ufficio di Presidenza delle Commissioni). - 1. Le Commissioni, nella loro prima seduta, procedono all'elezione del Presidente, di due Vice Presidenti e di due Segretari. 2. Per la elezione del Presidente si applicano le disposizioni dell'art. 4. 3. Per la elezione, rispettivamente, dei due Vice Presidenti e dei due Segretari ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome e sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti. A parita' di voti e' eletto il piu' anziano di eta'. Le stesse disposizioni si applicano per le elezioni suppletive. 3-bis. I componenti dell'Ufficio di Presidenza che entrano a far parte di un Gruppo diverso da quello al quale appartenevano al momento dell'elezione decadono dall'incarico. Tale disposizione non si applica quando la cessazione sia stata deliberata dal Gruppo di provenienza, ovvero in caso di scioglimento o fusione con altri Gruppi parlamentari.». - Il testo dell'art. 28 del Regolamento del Senato, cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni, e' il seguente: «Art. 28 (Riunione delle Commissioni nelle diverse sedi). - Le Commissioni si riuniscono in sede deliberante per l'esame e la deliberazione di disegni di legge; in sede redigente per l'esame dei disegni di legge da sottoporre all'Assemblea per la sola votazione degli articoli e la votazione finale; in sede referente per l'esame di disegni di legge o affari sui quali devono riferire all'Assemblea; in sede consultiva per esprimere pareri su disegni di legge o affari assegnati ad altre Commissioni. Esse si riuniscono inoltre per l'esame o la deliberazione di affari per i quali non devono riferire all'Assemblea, per lo svolgimento di interrogazioni, per ascoltare o discutere informative o comunicazioni del Governo, per acquisire elementi informativi e per compiere indagini conoscitive.». - Il testo dell'art. 33 del Regolamento del Senato, cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni, e' il seguente: «Art. 33 (Pubblicita' dei lavori delle Commissioni). - 1. Di ogni seduta di Commissione si redige e si pubblica un riassunto dei lavori, nonche', nei casi di sedute in sede deliberante e redigente e nelle altre ipotesi previste dal Regolamento, il resoconto stenografico. 2. Nel riassunto e nel resoconto non si fa menzione delle discussioni e delle deliberazioni relative agli argomenti di cui all'ultimo comma dell'art. 31. 3. (Abrogato). 4. Il Presidente del Senato, su domanda della Commissione, puo' disporre che la stampa o anche il pubblico siano ammessi a seguire lo svolgimento delle sedute in separati locali attraverso impianti audiovisivi. 5. Nei casi di sedute in sede deliberante e redigente, la pubblicita' dei lavori e' assicurata anche attraverso impianti audiovisivi collocati in separati locali, a disposizione del pubblico e della stampa.». - Il testo dell'art. 34 del Regolamento del Senato, cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni, e' il seguente: «Art. 34 (Assegnazione dei disegni di legge e degli affari alle Commissioni - Commissioni riunite - Conflitti di competenza). - 1. Il Presidente del Senato assegna alle Commissioni permanenti competenti per materia o a Commissioni speciali i disegni di legge e in generale gli affari sui quali le Commissioni sono chiamate a pronunciarsi ai sensi del presente Regolamento, e ne da' comunicazione al Senato. Puo' inoltre inviare alle Commissioni relazioni, documenti e atti pervenuti al Senato riguardanti le materie di loro competenza. 1-bis. I disegni di legge sono di regola assegnati in sede deliberante ai sensi dell'art. 35 o in sede redigente ai sensi dell'art. 36. 2. Un disegno di legge o affare puo' essere assegnato a piu' Commissioni per l'esame o la deliberazione in comune. Le Commissioni riunite sono di regola presiedute dal piu' anziano di eta' fra i Presidenti delle Commissioni stesse. 3. Il Presidente del Senato assegna alla 14ª Commissione permanente e alle altre Commissioni competenti per materia, secondo le rispettive competenze, gli atti previsti dagli articoli 23, 125-bis, 142, 143 e 144. 4. Se la Commissione reputi che un argomento ad essa assegnato non sia di sua competenza, ne riferisce al Presidente del Senato per le decisioni da adottare. 5. Nel caso in cui piu' Commissioni si ritengano competenti, il Presidente del Senato decide, uditi i Presidenti delle Commissioni interessate.». - Il testo dell'art. 35 del Regolamento del Senato, cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni, e' il seguente: «Art. 35 (Assegnazione alle Commissioni in sede deliberante). - 1. Fatta eccezione per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, per quelli di delegazione legislativa, di conversione di decreti-legge, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi, nonche' per quelli di cui all'art. 126-bis e per i disegni di legge rinviati alle Camere ai sensi dell'art. 74 della Costituzione, per i quali sono sempre obbligatorie la discussione e la votazione da parte dell'Assemblea, il Presidente puo' assegnare, dandone comunicazione al Senato, singoli disegni di legge alla deliberazione delle stesse Commissioni permanenti che sarebbero competenti a riferire all'Assemblea, o di Commissioni speciali. 2. Fino al momento della votazione finale, tuttavia, il disegno di legge e' rimesso all'Assemblea se il Governo o un decimo dei componenti del Senato o un quinto dei componenti della Commissione richiedano al Presidente del Senato, o, a discussione gia' iniziata, al Presidente della Commissione, che il disegno di legge stesso sia discusso e votato dall'Assemblea oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto, con le modalita' e nei limiti di cui al comma 2 dell'art. 109. Il disegno di legge e' rimesso all'Assemblea anche nell'ipotesi prevista dai commi 5 e 6 dell'art. 40. In caso di riassegnazione del disegno di legge in sede referente la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari fissa il termine per la conclusione dell'esame in Commissione.». - Il testo dell'art. 36 del Regolamento del Senato, cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni, e' il seguente: «Art. 36 (Assegnazione alle Commissioni in sede redigente). - 1. Salve le eccezioni previste dal primo comma dell'art. 35, il Presidente puo', dandone comunicazione al Senato, assegnare in sede redigente alle Commissioni permanenti o a Commissioni speciali disegni di legge, riservata all'Assemblea la sola votazione degli articoli e la votazione finale con sole dichiarazioni di voto, con le modalita' e nei limiti di cui al comma 2 dell'art. 109. 2. Entro otto giorni dalla comunicazione al Senato dell'avvenuta assegnazione, otto Senatori possono chiedere che l'esame in Commissione sia preceduto da una discussione in Assemblea per fissare, con apposito ordine del giorno, i criteri informatori a cui la Commissione dovra' attenersi nella formulazione del testo. Sulla richiesta l'Assemblea delibera per alzata di mano, senza discussione. Se la richiesta e' accolta, il disegno di legge viene inserito nel programma dei lavori per essere iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea per la discussione anzidetta. 3. Fino al momento della votazione finale da parte dell'Assemblea, il disegno di legge e' sottoposto alla procedura normale di esame e di approvazione qualora ne facciano richiesta il Governo o un decimo dei componenti del Senato, o un quinto dei componenti della Commissione, o quando si verifichi l'ipotesi prevista dai commi 5 e 6 dell'art. 40. In caso di riassegnazione del disegno di legge in sede referente la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari fissa il termine per la conclusione dell'esame in Commissione.». - Il testo dell'art. 40 del Regolamento del Senato, cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni, e' il seguente: «Art. 40 (Pareri obbligatori). - 1. Sono assegnati alla 14ª Commissione permanente, per il parere, i disegni di legge di cui all'art. 23, comma 3, deferiti ad altre Commissioni, nonche' i disegni di legge che disciplinano le procedure di adeguamento dell'ordinamento interno alla normativa dell'Unione europea. 2. Sono assegnati alla 1ª Commissione permanente, per il parere, i disegni di legge deferiti ad altre Commissioni che presentino aspetti rilevanti in materia costituzionale o che attengano alla organizzazione della pubblica amministrazione. 3. Sono assegnati per il parere alla 5ª Commissione permanente i disegni di legge deferiti ad altre Commissioni che comportino nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate o che contengano disposizioni rilevanti ai fini delle direttive e delle previsioni del programma di sviluppo economico. 4. Sono assegnati alla 2ª Commissione permanente, per il parere, i disegni di legge deferiti ad altre Commissioni che contengano disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative. 5. Quando la 5ª Commissione permanente esprime parere scritto contrario all'approvazione di un disegno di legge che impani nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate e che sia stato assegnato in sede deliberante o redigente ad altra Commissione, motivando la sua opposizione con la insufficienza delle corrispettive quantificazioni o della copertura finanziaria, secondo le prescrizioni dell'art. 81, terzo comma, della Costituzione e delle vigenti disposizioni legislative, il disegno di legge e' rimesso all'Assemblea qualora la Commissione competente per materia non si uniformi al suddetto parere. 6. Gli stessi effetti produce il parere scritto contrario espresso dalla Commissione permanente nelle ipotesi di cui al comma 2 del presente articolo, nonche' il parere contrario della 14ª Commissione permanente nelle ipotesi di cui al comma 1, qualora la Commissione competente per materia non si uniformi al suddetto parere. 7. Fatte salve le disposizioni contenute nel comma 10, i pareri di cui al presente articolo sono espressi nei termini e con le modalita' stabiliti nell'art. 39 e sono stampati in allegato alla relazione che la Commissione competente presenta all'Assemblea. La relazione deve motivare l'eventuale mancato recepimento dei suddetti pareri. 8. La verifica della idoneita' della copertura finanziaria, ai fini dell'espressione del parere di cui al comma 5, deve riferirsi alla quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione e agli oneri ricadenti su ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale in vigore. 9. I disegni di legge che contengano disposizioni nelle materie indicate dall'art. 117 della Costituzione e in quelle previste dagli statuti speciali delle Regioni adottati con leggi costituzionali, o che riguardino l'attivita' legislativa o amministrativa delle Regioni, sono trasmessi anche alla Commissione parlamentare per le questioni regionali. Ove quest'ultima, nei termini di cui all'art. 39, esprima il proprio parere, questo e' allegato alla relazione che la Commissione competente presenta all'Assemblea. 10. Ai fini della espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti 5ª e 14ª, tutti i termini stabiliti nell'art. 39 decorrono dalla data in cui il parere viene richiesto dalla Commissione competente per materia. 11. Ove siano trasmessi per il parere alla 5ª Commissione permanente disegni di legge ed emendamenti che prevedano l'utilizzo di stanziamenti di bilancio, ivi inclusi gli accantonamenti iscritti nei fondi speciali, per finalita' difformi da quelle stabilite nella legge di bilancio, e' facolta' della medesima 5ª Commissione permanente chiedere, alle Commissioni competenti nella materia di cui allo stanziamento di bilancio o all'accantonamento, un parere in ordine al richiamato utilizzo difforme. 12. Le Commissioni competenti per materia sono tenute ad inviare alla 5ª Commissione permanente, in ordine ai disegni di legge ed agli emendamenti sui quali e' richiesto il parere di questa, tutti gli elementi da esse acquisiti, utili alla verifica della quantificazione degli oneri, ivi inclusa la relazione tecnica di cui al successivo art. 76-bis, comma 3, ove richiesta.». - Il testo dell'art. 42 del Regolamento del Senato, cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni, e' il seguente: «Art. 42 (Procedura delle Commissioni in sede redigente - Votazione finale del disegno di legge in Assemblea). - 1. Per la discussione degli articoli nelle Commissioni in sede redigente si applicano le norme dell'art. 41. 2. Nell'ipotesi prevista dal comma 2 dell'art. 36, la Commissione discute i singoli articoli sulla base dei criteri informatori fissati dall'Assemblea. Sull'ammissibilita' di ordini del giorno o emendamenti che appaiano contrastanti con i detti criteri decide il Presidente della Commissione. 3. Le questioni pregiudiziali e sospensive non sono proponibili nell'ipotesi di cui al comma precedente; nelle altre ipotesi si applicano le disposizioni del comma 3 dell'art. 43. 4. Dopo l'esame dei singoli articoli la Commissione nomina un relatore incaricato di redigere la relazione scritta. 5. In Assemblea hanno facolta' di parlare soltanto il relatore e il rappresentante del Governo. Il disegno di legge viene quindi posto ai voti per la sola votazione degli articoli e l'approvazione finale. Sono ammesse le dichiarazioni di voto con le modalita' e nei limiti di cui al comma 2 dell'art. 109.». - Il testo dell'art. 43 del Regolamento del Senato, cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni, e' il seguente: «Art. 43 (Procedura delle Commissioni in sede referente). - 1. Nell'esame dei disegni di legge assegnati in sede referente alle Commissioni, dopo la eventuale esposizione preliminare di cui al comma 2 dell'art. 41, si svolge una discussione generale di carattere sommario. 2. Alla discussione dei singoli articoli si procede quando siano stati presentati emendamenti. In tal caso la Commissione puo' nominare un Comitato, composto in modo da garantire la partecipazione della minoranza, al quale affidare la redazione definitiva del testo del disegno di legge. 3. In Commissione non possono essere decise questioni pregiudiziali o sospensive. Ove siano avanzate e la Commissione sia ad esse favorevole, sono sottoposte, con relazione, all'Assemblea. E' ammesso il semplice rinvio della discussione, purche' non superi il termine entro il quale la Commissione deve riferire al Senato. 3-bis. In ogni Commissione permanente i Senatori appartenenti alla 14ª Commissione hanno il compito di riferire, anche oralmente, per gli aspetti di cui all'art. 40, comma 1, dopo la conclusione del relativo esame presso tale Commissione. 4. Al termine della discussione la Commissione nomina un relatore incaricato di riferire all'Assemblea. La relazione deve essere presentata nel termine massimo di dieci giorni dalla data dell'incarico. 5. Per sostenere la discussione dinanzi all'Assemblea la Commissione puo' nominare una Sottocommissione di non piu' di sette componenti scelti in modo da garantire la partecipazione della minoranza. 6. E' sempre ammessa la presentazione di relazioni di minoranza. 7. Sia il relatore incaricato dalla Commissione di riferire all'Assemblea che quello di minoranza possono integrare oralmente la propria relazione.». - Il testo dell'art. 46 del Regolamento del Senato, cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni, e' il seguente: «Art. 46 (Informazioni e chiarimenti richiesti dalle Commissioni al Governo - Comunicazioni dei rappresentanti del Governo). - 1. Le Commissioni hanno facolta' di chiedere ai rappresentanti del Governo informazioni o chiarimenti su questioni, anche politiche, in rapporto alle materie di loro competenza. Le informative del Governo, ad eccezione di quelle previste dall'art. 105, comma 1-bis, hanno luogo presso le Commissioni anche in sede congiunta dei due rami del Parlamento. 2. Le Commissioni possono altresi' chiedere ai rappresentanti del Governo di riferire, anche per iscritto, in merito all'esecuzione di leggi e all'attuazione data ad ordini del giorno, mozioni e risoluzioni approvati dal Senato o accettati dal Governo. Ciascuna Commissione, al fine di conoscere lo stato di attuazione di leggi gia' in vigore nelle materie di sua competenza, puo' nominare uno o piu' relatori che, acquisiti gli elementi conoscitivi, riferiscano alla Commissione entro il termine loro assegnato. 3. I rappresentanti del Governo possono intervenire alle sedute delle Commissioni per farvi comunicazioni anche in sede congiunta dei due rami del Parlamento.». - Il testo dell'art. 47 del Regolamento del Senato, cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni, e' il seguente: «Art. 47 (Acquisizione di elementi informativi su disegni di legge e affari assegnati alle Commissioni). - 1. In relazione ai disegni di legge e in generale agli affari ad esse assegnati, le Commissioni possono chiedere ai Ministri di disporre che dalle rispettive Amministrazioni e dagli Enti sottoposti al loro controllo, anche mediante l'intervento personale alle sedute di singoli funzionari ed amministratori, siano forniti notizie ed elementi di carattere amministrativo o tecnico occorrenti per integrare l'informazione sulle questioni in esame. 1-bis. In relazione ai pareri sulle nomine governative ad esse assegnati, le Commissioni possono procedere all'audizione del candidato proposto dal Governo. L'audizione ha luogo anche in sede congiunta dei due rami del Parlamento.». - Il testo dell'art. 49 del Regolamento del Senato, cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni, e' il seguente: «Art. 49 (Richiesta al CNEL di pareri, di studi e di indagini - Osservazioni e proposte del CNEL). - (Abrogato)». - Il testo dell'art. 53 del Regolamento del Senato, cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni, e' il seguente: «Art. 53 (Programma dei lavori). - 1. I lavori del Senato sono organizzati secondo il metodo della programmazione per sessioni bimestrali sulla base di programmi e calendari. 2. Ai lavori delle Commissioni permanenti e speciali, nonche' all'attivita' delle Commissioni bicamerali sono riservate due settimane ogni mese, non coincidenti con i lavori dell'Assemblea. Per l'attivita' delle Commissioni bicamerali sono promosse le necessarie intese con il Presidente della Camera dei deputati. 3. Il programma dei lavori viene predisposto ogni due mesi dal Presidente del Senato, prendendo gli opportuni contatti con il Presidente della Camera dei deputati, con i Presidenti delle Commissioni permanenti e speciali e con il Governo, ed e' sottoposto all'approvazione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, che si riunisce con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e l'intervento del rappresentante del Governo. Il programma e' redatto tenendo conto delle priorita' indicate dal Governo e delle proposte avanzate dai Gruppi parlamentari nonche' da singoli Senatori, anche per quanto attiene alle funzioni di ispezione e di controllo, per le quali sono riservati tempi specifici ed adeguati. I disegni di legge, gli atti di indirizzo e gli atti di sindacato ispettivo sottoscritti da almeno un terzo dei Senatori sono inseriti di diritto nel programma dei lavori quale argomento immediatamente successivo a quelli la cui trattazione ha gia' avuto inizio, in ragione, rispettivamente, di uno ogni tre mesi. 4. Il programma, se approvato all'unanimita', diviene definitivo dopo la comunicazione all'Assemblea. Se all'atto della comunicazione un Senatore o il rappresentante del Governo chiedono di discuterne, nella discussione puo' intervenire, oltre al richiedente, un oratore per Gruppo, per non piu' di dieci minuti. 5. La procedura prevista nei commi precedenti si applica anche per l'esame e l'approvazione di eventuali modifiche al programma dei lavori. 6. Ai fini dell'attuazione del programma, il Presidente convoca i Presidenti delle Commissioni permanenti e speciali, con l'intervento del rappresentante del Governo, per stabilire le modalita' ed i tempi dei lavori delle Commissioni stesse, in coordinamento con l'attivita' dell'Assemblea. 7. I Regolamenti interni dei Gruppi parlamentari stabiliscono procedure e forme di partecipazione che consentano ai singoli Senatori di esprimere i loro orientamenti e presentare proposte sulle materie comprese nel programma dei lavori o comunque all'ordine del giorno.». - Il testo dell'art. 55 del Regolamento del Senato, cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni, e' il seguente: «Art. 55 (Calendario dei lavori). - 1. Al fine di stabilire le modalita' di applicazione del programma definitivo, il Presidente predispone un calendario dei lavori e lo sottopone all'approvazione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, cui partecipa il Governo con un proprio rappresentante. 2. Il calendario, che ha di norma cadenza mensile, reca il numero e la data delle singole sedute, con l'indicazione degli argomenti da trattare. Per ogni giorno di seduta previsto dal calendario l'Assemblea si riunisce di regola una sola volta. 3. Il calendario, se adottato all'unanimita', ha carattere definitivo e viene comunicato all'Assemblea. In caso contrario, possono essere avanzate proposte di modifica da parte di un Senatore per Gruppo. Sulle proposte di modifica decide l'Assemblea con votazione per alzata di mano, dopo l'intervento di non piu' di un oratore per Gruppo e per non oltre dieci minuti ciascuno. Il calendario definitivo e' pubblicato e distribuito. 4. La procedura prevista nei commi precedenti si applica anche per l'esame e l'approvazione di eventuali proposte di modifica al calendario. 5. Per la organizzazione della discussione dei singoli argomenti iscritti nel calendario, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari determina di norma il tempo complessivo da riservare a ciascun Gruppo, stabilendo altresi' la data entro cui gli argomenti iscritti nel calendario debbono essere posti in votazione. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari fissa inoltre la data entro cui i disegni di legge, gli atti di indirizzo e gli atti di sindacato ispettivo, sottoscritti da almeno un terzo dei Senatori e inseriti nel programma dei lavori ai sensi dell'art. 53, comma 3, debbono essere posti in votazione o svolti. 6. Il calendario puo' essere modificato dal Presidente del Senato soltanto per inserirvi argomenti che, per disposizione della Costituzione o del Regolamento, debbono essere discussi e votati in una data ricadente nel periodo considerato dal calendario stesso. 7. L'Assemblea, al termine di ogni seduta, puo' deliberare, su proposta del Presidente o su domanda del Governo o di otto Senatori, in relazione a situazioni sopravvenute ed urgenti, di inserire nel calendario argomenti anche non compresi nel programma, purche' non ne rendano impossibile l'esecuzione, stabilendo, se del caso, di tenere le sedute supplementari necessarie per la loro trattazione. Con le stesse modalita' l'Assemblea puo' invertire l'ordine degli argomenti fissato nel calendario. Le anzidette deliberazioni sono adottate con votazione per alzata di mano dopo l'intervento di non piu' di un oratore per Gruppo e per non oltre dieci minuti ciascuno.». - Il testo dell'art. 60 del Regolamento del Senato, cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni, e' il seguente: «Art. 60 (Processo verbale e resoconti della seduta). - 1. Di ogni seduta si redige il processo verbale, che deve contenere soltanto gli atti e le deliberazioni, indicando per le discussioni l'oggetto e i nomi di coloro che vi hanno partecipato. 2. La seduta comincia con la lettura del processo verbale che, se non vi sono osservazioni, si considera approvato senza votazione. Occorrendo la votazione, questa ha luogo per alzata di mano e non puo' essere richiesta la verifica del numero legale. 3. Sul processo verbale non e' concessa la parola se non a chi intenda farvi inserire una rettifica, oppure parlare per fatto personale o per un semplice annuncio di voto. 4. Il processo verbale delle sedute sia pubbliche che segrete e' firmato dal Presidente e da due Segretari subito dopo la sua approvazione. Il Senato puo' ordinare che non si faccia processo verbale di una seduta segreta. 5. Di ogni seduta pubblica viene redatto e pubblicato il resoconto stenografico.». - Il testo dell'art. 74 del Regolamento del Senato, cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni, e' il seguente: «Art. 74 (Disegni di legge d'iniziativa popolare e disegni di legge d'iniziativa dei Consigli regionali). - 1. Quando un disegno di legge di iniziativa popolare e' presentato al Senato, il Presidente, prima di darne annuncio all'Assemblea, dispone la verifica e il computo delle firme degli elettori proponenti, al fine di accertare la regolarita' della proposta. 2. Per i disegni di legge di iniziativa popolare presentati nella precedente legislatura non e' necessaria la ripresentazione. Essi, all'inizio della nuova legislatura, sono nuovamente assegnati alle Commissioni e seguono la procedura normale, salva l'applicabilita', nei primi sette mesi, delle disposizioni dell'art. 81. 3. Le competenti Commissioni debbono iniziare l'esame dei disegni di legge d'iniziativa popolare ad esse assegnati entro e non oltre un mese dal deferimento. E' consentita l'audizione di un rappresentante dei proponenti designato dai primi dieci firmatari del disegno di legge. L'esame in Commissione deve essere concluso entro tre mesi dall'assegnazione. Decorso tale termine, il disegno di legge e' iscritto d'ufficio nel calendario dei lavori dell'Assemblea. In tale caso, la discussione si svolge sul testo dei proponenti, senza che sia possibile avanzare questioni incidentali, fatto salvo quanto previsto all'art. 93, comma 1, secondo periodo. 4. I termini previsti dal comma 3 si applicano anche ai disegni di legge presentati dai Consigli regionali ai sensi dell'art. 121 della Costituzione. E' consentita l'audizione di un rappresentante del Consiglio regionale proponente.». - Il testo dell'art. 77 del Regolamento del Senato, cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni, e' il seguente: «Art. 77 (Dichiarazione d'urgenza - Autorizzazione alla relazione orale). - 1. In relazione a un disegno di legge o in generale ad un affare che deve essere discusso dall'Assemblea, puo' essere avanzata la richiesta, da parte di un decimo dei componenti del Senato, che ne sia dichiarata l'urgenza, con la fissazione di un termine per l'inizio dell'esame in Assemblea. Il Presidente, tenuto conto degli argomenti iscritti in calendario, fissa la seduta di trattazione della richiesta. Su di essa il Senato delibera per alzata di mano dopo l'intervento di non piu' di un oratore per ciascun Gruppo parlamentare. L'approvazione della dichiarazione d'urgenza comporta l'iscrizione di diritto nel programma dei lavori in modo da assicurare il rispetto del termine fissato. 2. Su domanda della Commissione competente, dopo l'intervento di non piu' di un oratore per ciascun Gruppo parlamentare, l'Assemblea per motivi d'urgenza puo' autorizzare, con votazione per alzata di mano, la Commissione stessa a riferire oralmente.». - Il testo dell'art. 78 del Regolamento del Senato, cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni, e' il seguente: «Art. 78 (Disegni di legge di conversione di decreti-legge). - 1. Nel caso previsto dall'art. 77 della Costituzione il Presidente, pervenutogli dal Governo il disegno di legge di conversione di un decreto-legge, qualora il Senato sia sciolto o i suoi lavori siano aggiornati, procede immediatamente alla convocazione dell'Assemblea perche' questa si riunisca entro cinque giorni. 2. Il disegno di legge di conversione, presentato dal Governo al Senato o trasmesso dalla Camera dei deputati, e' deferito alla Commissione competente, di norma, lo stesso giorno della presentazione o della trasmissione. Il Presidente, all'atto del deferimento, apprezzate le circostanze, fissa i termini relativi all'esame del disegno di legge stesso. 3. Entro cinque giorni dall'annuncio all'Assemblea della presentazione o della trasmissione al Senato del disegno di legge di conversione, un Presidente di Gruppo o dieci Senatori possono presentare in Assemblea una proposta di questione pregiudiziale ad esso riferita. La Presidenza puo' ammettere la presentazione di proposte di questione sospensiva, ove ritenute compatibili con i termini di conversione del decreto-legge. Ciascun Gruppo puo' presentare una sola proposta di questione pregiudiziale e sospensiva. La discussione congiunta e la deliberazione sulle questioni pregiudiziali e sospensive e' posta all'ordine del giorno entro il termine fissato dalla Presidenza, tenuto conto degli argomenti iscritti in calendario. Nella discussione puo' prendere la parola non piu' di un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare, per non piu' di dieci minuti ciascuno, e l'Assemblea si pronunzia con votazione nominale con scrutinio simultaneo sul complesso delle questioni pregiudiziali o sospensive presentate. Nell'ulteriore corso della discussione dei disegni di legge di conversione non possono essere proposte ulteriori questioni pregiudiziali o sospensive. 4. (Abrogato). 5. Il disegno di legge di conversione, presentato dal Governo al Senato, e' in ogni caso iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea in tempo utile ad assicurare che la votazione finale avvenga non oltre il trentesimo giorno dal deferimento. 6. Gli emendamenti proposti in Commissione e da questa fatti propri debbono essere presentati come tali all'Assemblea e sono stampati e distribuiti prima dell'inizio della discussione generale.». - Il testo dell'art. 89 del Regolamento del Senato, cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni, e' il seguente: «Art. 89 (Durata degli interventi). - 1. La durata degli interventi nella discussione generale non puo' eccedere i dieci minuti. Il Presidente ha tuttavia facolta', apprezzate le circostanze, di ampliare tale termine fino a trenta minuti limitatamente a un oratore per ciascun Gruppo parlamentare. Il predetto termine si applica altresi' alle repliche dei relatori e del rappresentante del Governo, salva sempre la facolta' del Presidente, apprezzate le circostanze, di ampliarlo fino a trenta minuti. 2. Salvi i diversi termini previsti dal Regolamento, la durata di qualsiasi altro intervento non puo' eccedere i dieci minuti. 3. Gli stessi limiti si applicano anche alla durata degli interventi in Commissione. 4. I Senatori possono, con l'autorizzazione del Presidente, dare ai resoconti, perche' siano stampati e pubblicati in allegato ai loro discorsi, tabelle ed elenchi di dati nominativi o numerici, omettendone la lettura in Assemblea.». - Il testo dell'art. 92 del Regolamento del Senato, cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni, e' il seguente: «Art. 92 (Richiami al Regolamento, per l'ordine del giorno, per l'ordine delle discussioni o delle votazioni). - 1. I richiami al Regolamento o per l'ordine del giorno o per la priorita' di una discussione o votazione hanno la precedenza sulla questione principale e ne fanno sospendere la discussione. 2. Sui richiami possono di regola parlare, dopo il proponente, soltanto un oratore contro e uno a favore e per non piu' di cinque minuti ciascuno; il Presidente ha tuttavia facolta', valutata l'importanza della questione, di dare la parola ad un oratore per ciascun Gruppo parlamentare. 3. Ove il Senato sia chiamato dal Presidente a decidere su tali richiami, la votazione si fa per alzata di mano.». - Il testo dell'art. 93 del Regolamento del Senato, cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni, e' il seguente: «Art. 93 (Questioni pregiudiziale e sospensiva). - 1. Salvo quanto previsto dall'art. 78, comma 3, la questione pregiudiziale, cioe' che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, cioe' che la discussione o deliberazione debba rinviarsi, possono essere proposte da un Senatore per ciascun Gruppo parlamentare prima che abbia inizio la discussione. Il Presidente ha tuttavia facolta' di ammetterle anche nel corso della discussione qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito. 2. La questione pregiudiziale e quella sospensiva hanno carattere incidentale e la discussione non puo' proseguire se non dopo che il Senato si sia pronunziato su di esse. 3. In caso di concorso di piu' proposte di questione pregiudiziale, dopo l'illustrazione da parte di un proponente per ciascuna di esse, si svolge un'unica discussione. 4. Nella discussione sulla questione pregiudiziale puo' prendere la parola non piu' di un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare. Ciascun intervento non puo' superare i dieci minuti. 5. Sulla questione pregiudiziale, anche se sollevata con piu' proposte diversamente motivate, si effettua un'unica votazione nominale con scrutinio simultaneo. 6. Le norme contenute nei tre commi precedenti si applicano anche per la discussione e la votazione della questione sospensiva. Ciascun Gruppo parlamentare puo' presentare non piu' di una proposta di questione sospensiva. Nel concorso di piu' proposte intese al rinvio della discussione a date diverse, il Senato e' chiamato a pronunziarsi prima sulla sospensione e poi, se questa e' approvata, sulla durata della sospensione stessa. Ciascun Gruppo parlamentare puo' presentare non piu' di un'ulteriore proposta di questione sospensiva al solo fine di richiedere il rinvio in Commissione del disegno di legge. 7. La questione pregiudiziale e quella sospensiva non sono ammesse nei confronti degli articoli e degli emendamenti.». - Il testo dell'art. 96 del Regolamento del Senato, cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni, e' il seguente: «Art. 96 (Proposta di non passare all'esame degli articoli). - 1. Prima che abbia inizio l'esame degli articoli di un disegno di legge, un Senatore per ciascun Gruppo puo' avanzare la proposta che non si passi a tale esame. 2. La votazione della proposta ha la precedenza su quella degli ordini del giorno.». - Il testo dell'art. 98 del Regolamento del Senato, cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni, e' il seguente: «Art. 98 (Richiesta di parere del CNEL). - (Abrogato).». - Il testo dell'art. 99 del Regolamento del Senato, cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni, e' il seguente: «Art. 99 (Chiusura della discussione generale). - 1. Quando non ci siano altri Senatori iscritti a parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione generale e concede la parola ai relatori ed al rappresentante del Governo. 2. Qualora il rappresentante del Governo, dopo l'intervento di cui al comma precedente, prenda nuovamente la parola sull'oggetto in esame per ulteriori dichiarazioni, otto Senatori possono richiedere che su tali dichiarazioni si apra una nuova discussione, alla quale puo' partecipare non piu' di un oratore per ciascun Gruppo parlamentare. 3. Nel caso in cui la discussione generale non sia stata limitata nel tempo o i limiti siano stati superati, otto Senatori possono proporre la chiusura anticipata della discussione stessa. Il Presidente, concessa, se v'e' opposizione, la parola ad un oratore per ciascun Gruppo e per non piu' di tre minuti, mette ai voti la proposta, sulla quale l'Assemblea delibera per alzata di mano. 4. Chiusa la discussione generale in applicazione del comma precedente, spetta la parola di diritto, prima degli interventi dei relatori e del rappresentante del Governo, soltanto ad un Senatore per ciascuno dei Gruppi i cui iscritti non siano intervenuti nella discussione generale.». - Il testo dell'art. 100 del Regolamento del Senato, cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni, e' il seguente: «Art. 100 (Esame degli articoli - Presentazione degli emendamenti). - 1. Esaurita la discussione generale di un disegno di legge e l'eventuale votazione degli ordini del giorno, l'Assemblea passa all'esame degli articoli. 2. L'esame degli articoli si effettua con la trattazione, articolo per articolo, degli emendamenti proposti dai singoli Senatori, dalla Commissione e dal Governo. 3. Gli emendamenti debbono, di regola, essere presentati per iscritto dal proponente alla Presidenza nel termine stabilito dalla Presidenza stessa o dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari. 4. (Abrogato). 5. Nel corso della seduta e' ammessa la presentazione di ulteriori emendamenti soltanto quando siano sottoscritti da otto Senatori e si riferiscano ad altri emendamenti presentati o siano in correlazione con emendamenti gia' approvati dall'Assemblea. Il Presidente puo' tuttavia consentire, quando se ne manifesti l'opportunita', la presentazione di emendamenti al di fuori dei casi anzidetti. 6. Le condizioni e i termini di cui ai due commi precedenti non si applicano alla presentazione di emendamenti da parte della Commissione e del Governo. Nel caso in cui la Commissione e il Governo si avvalgano della facolta' di presentare emendamenti senza l'osservanza dei termini anzidetti, il Presidente, valutata l'importanza di tali emendamenti, ne puo' rinviare l'esame al fine di consentire la presentazione di emendamenti a detti emendamenti e di emendamenti ad essi strettamente correlati. 7. Gli emendamenti che importino aumento di spesa o diminuzione di entrata debbono essere trasmessi, appena presentati, anche alla 5ª Commissione permanente perche' esprima il proprio parere. Il parere puo' essere dato anche verbalmente, nel corso della seduta, a nome della Commissione, dal suo Presidente o da altro Senatore da lui delegato. 8. Il Presidente puo' stabilire, con decisione inappellabile, la inammissibilita' di emendamenti privi di ogni reale portata modificativa e puo' altresi' disporre che gli emendamenti intesi ad apportare correzioni di mera forma siano discussi e votati in sede di coordinamento, con le modalita' di cui all'art. 103. 9. Su tutti gli emendamenti presentati ad uno stesso articolo, inclusi quelli volti a premettere o aggiungere ulteriori articoli, si svolge un'unica discussione, che ha inizio con l'illustrazione da parte di uno solo dei presentatori, che puo' intervenire una sola volta per non oltre cinque minuti, elevabili a dieci se e' l'unico intervento del Gruppo. E' ammesso l'ulteriore intervento di non piu' di un Senatore per ogni Gruppo per non piu' di cinque minuti. Esaurita la discussione, il relatore e il rappresentante del Governo si pronunciano sugli emendamenti presentati. Qualora siano presentati emendamenti nel corso della seduta o quando se ne manifesti l'opportunita' per l'ordine della discussione, il Presidente puo' disporre che la discussione sia suddivisa in rapporto ai diversi emendamenti o alle diverse parti dell'articolo. 10. La Commissione competente, il Governo e, nell'ipotesi di cui al comma 7, la 5ª Commissione permanente possono richiedere che la discussione degli emendamenti presentati nel corso della seduta sia accantonata e rinviata alla seduta seguente. 11. Nell'interesse della discussione, il Presidente puo' decidere l'accantonamento e il rinvio alla competente Commissione di singoli articoli e dei relativi emendamenti, stabilendo la data nella quale la discussione degli stessi dovra' essere ripresa in Assemblea. 12. (Abrogato). 13. Gli emendamenti sono di regola stampati e distribuiti in principio di seduta.». - Il testo dell'art. 102 del Regolamento del Senato, cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni, e' il seguente: «Art. 102 (Votazione degli articoli e degli emendamenti - Votazione per parti separate). - 1. La votazione si fa sopra ogni articolo e sugli emendamenti proposti, che sono votati prima dell'articolo al quale si riferiscono. 2. Qualora siano stati presentati piu' emendamenti ad uno stesso testo, sono posti ai voti prima i soppressivi e poi gli altri, cominciando da quelli che piu' si allontanano dal testo originario e secondo l'ordine in cui si oppongono, si inseriscono o si aggiungono ad esso. Quando e' presentato un solo emendamento soppressivo di un intero articolo, si pone ai voti il mantenimento del testo. 3. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dello stesso. 4. Il Presidente ha facolta' di modificare l'ordine delle votazioni quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia o della chiarezza delle votazioni stesse. 5. Quando il testo da mettere ai voti contenga piu' disposizioni o si riferisca a piu' soggetti od oggetti o sia comunque suscettibile di essere distinto in piu' parti aventi ciascuna un proprio significato logico ed un valore normativo, e' ammessa la votazione per parti separate. La proposta puo' essere avanzata da un Senatore per Gruppo, che puo' illustrarla per non piu' di tre minuti. Su di essa l'Assemblea delibera per alzata di mano senza discussione. 6. Gli emendamenti ritirati o che dovrebbero essere dichiarati decaduti per l'assenza del proponente possono essere fatti propri da altri Senatori.». - Il testo dell'art. 102-bis del Regolamento del Senato, cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni, e' il seguente: «Art. 102-bis (Effetti del parere contrario della 5ª Commissione permanente). - 1. Gli emendamenti che importino nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate, per i quali la 5ª Commissione permanente abbia espresso parere contrario motivando la sua opposizione con la mancanza della copertura finanziaria prescritta dall'art. 81, terzo comma, della Costituzione, non sono procedibili, a meno che quindici Senatori non ne chiedano la votazione. I richiedenti sono considerati presenti, agli effetti del numero legale, ancorche' non partecipino alla votazione. 2. Quando un disegno di legge contenga disposizioni sulle quali la 5ª Commissione permanente abbia espresso parere contrario ai sensi dell'art. 81, terzo comma, della Costituzione o parere favorevole condizionatamente, ai sensi dello stesso art. 81, a modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, s'intendono presentate come emendamenti della 5ª Commissione permanente e sono poste in votazione le corrispondenti proposte di soppressione o di modificazione del testo motivate con esclusivo riferimento all'osservanza dell'art. 81, terzo comma, della Costituzione. Non e' ammessa la presentazione di subemendamenti ne' la richiesta di votazione per parti separate.». - Il testo dell'art. 103 del Regolamento del Senato, cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni, e' il seguente: «Art. 103 (Correzioni di forma e coordinamento finale). - 1. Prima della votazione finale di un disegno di legge, il Presidente, il rappresentante del Governo o un Senatore per ciascun Gruppo parlamentare possono richiamare l'attenzione del Senato sopra le correzioni di forma e le modificazioni di coordinamento che appaiano opportune, nonche' sopra quelle disposizioni gia' approvate che sembrino in contrasto tra loro o inconciliabili con lo scopo della legge, e formulare le conseguenti proposte. 2. Qualora, ai fini di cui al comma precedente, sia avanzata domanda che il Senato rinvii la votazione finale ad una successiva seduta e incarichi la Commissione di presentare le opportune proposte, l'Assemblea delibera per alzata di mano senza discussione. 3. Indipendentemente dagli atti di impulso previsti dai precedenti commi 1 e 2, quando nel testo del disegno di legge siano stati introdotti molteplici emendamenti, la votazione finale e' differita alla seduta successiva, per consentire alla Commissione ed al Governo di presentare le proposte di cui agli anzidetti commi; tuttavia, in casi di particolare urgenza, il Presidente, apprezzate le circostanze, ha facolta' di rinviare la votazione stessa ad una successiva fase della medesima seduta. 4. La Commissione, nel termine fissato, presenta all'Assemblea le proprie proposte, accompagnate, se necessario, da una succinta relazione. 5. Sulle proposte di cui ai precedenti commi puo' intervenire non piu' di un oratore per ciascun Gruppo parlamentare e la votazione ha luogo con scrutinio nominale simultaneo. 6. Le disposizioni dei commi precedenti si osservano anche per il coordinamento in Commissione del testo dei disegni di legge discussi in sede deliberante. Per quanto concerne i disegni di legge esaminati in sede redigente o in sede referente, il coordinamento avviene, di norma, nella seduta successiva a quella nella quale la Commissione ha completato l'esame degli articoli e, in ogni caso, prima della designazione del Senatore incaricato di riferire all'Assemblea. Per i disegni di legge approvati in sede redigente, la Presidenza puo' ammettere la presentazione di proposte di coordinamento prima della votazione finale in Assemblea.». - Il testo dell'art. 105 del Regolamento del Senato, cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni, e' il seguente: «Art. 105 (Discussione sulle comunicazioni del Governo - Proposte di risoluzione - Informative del Presidente del Consiglio dei ministri). - 1. Sulle comunicazioni del Governo si apre un dibattito a se' stante quando ne facciano richiesta otto Senatori. In tal caso il Presidente, sentito il Governo, dispone l'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea non oltre il terzo giorno dalla richiesta. In occasione del dibattito ciascun Senatore puo' presentare una proposta di risoluzione, che e' votata al termine della discussione. 1-bis. Le informative del Presidente del Consiglio dei ministri si svolgono sempre in Assemblea. Il Presidente o la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari possono fissare la trattazione in Assemblea di informative, aventi carattere di urgenza, da parte di Ministri.». - Il testo dell'art. 107 del Regolamento del Senato, cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni, e' il seguente: «Art. 107 (Maggioranza nelle deliberazioni, numero legale ed accertamento del numero dei presenti). - 1. Ogni deliberazione del Senato e' presa a maggioranza dei Senatori presenti, salvi i casi per i quali sia richiesta una maggioranza speciale. Sono considerati presenti coloro che esprimono voto favorevole o contrario. In caso di parita' di voti, la proposta si intende non approvata. 2. Si presume che l'Assemblea sia sempre in numero legale per deliberare; tuttavia se, prima dell'indizione di una votazione per alzata di mano, dodici Senatori presenti in Aula lo richiedano, il Presidente dispone la verificazione del numero legale. Non puo' essere richiesta la verifica del numero legale prima della approvazione del processo verbale. 2-bis. Ai fini della verifica del numero legale, sono considerati presenti anche i Senatori che esprimono un voto di astensione. Sono altresi' considerati presenti i Senatori che hanno richiesto la votazione qualificata ovvero la verifica del numero legale. Ai Senatori elettivi, ai Senatori di diritto e a vita, nonche' ai Senatori a vita si applica la stessa disciplina in ordine al regime delle presenze, anche ai fini dei congedi e delle missioni ai sensi dell'art. 108, comma 2. 3. Prima della votazione di una proposta per la cui approvazione sia richiesto il voto favorevole di una maggioranza dei componenti del Senato, puo' essere disposto dal Presidente l'accertamento del numero dei presenti.». - Il testo dell'art. 109 del Regolamento del Senato, cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni, e' il seguente: «Art. 109 (Annunci e dichiarazioni di voto). - 1. (Abrogato). 2. Fatta eccezione per i casi in cui il Regolamento prescrive la esclusione o la limitazione della discussione, un Senatore per ciascun Gruppo parlamentare ha facolta', prima di ogni votazione, di fare una dichiarazione di voto a nome del Gruppo di appartenenza, per non piu' di cinque minuti; il Presidente, apprezzate le circostanze, puo' portare tale termine a dieci minuti. Per le dichiarazioni di voto finali, il termine e' di dieci minuti ed i Senatori che intendano dissociarsi dalle posizioni assunte dal proprio Gruppo, purche' il loro numero sia inferiore alla meta' di quello degli appartenenti al Gruppo stesso, possono intervenire per non piu' di tre minuti. 2-bis. In tutti i casi di discussione limitata e di annunci o dichiarazioni di voto per i quali e' previsto un solo intervento per Gruppo, tale limite si applica anche al Gruppo misto. Qualora vi sia piu' di una richiesta di intervento da parte di Senatori appartenenti al Gruppo misto, il termine puo' essere ampliato a quindici minuti, da distribuire tra i predetti Senatori.». - Il testo dell'art. 113 del Regolamento del Senato, cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni, e' il seguente: «Art. 113 (Modi di votazione). - 1. I voti in Assemblea sono espressi per alzata di mano, per votazione nominale, o a scrutinio segreto. Le votazioni nominali sono effettuate con scrutinio simultaneo o con appello. 2. Salve le votazioni riguardanti persone, l'Assemblea vota normalmente per alzata di mano, a meno che sia richiesta la votazione nominale e, per i casi consentiti dai commi 4 e 7, quella a scrutinio segreto. La votazione nominale puo' essere richiesta, anche oralmente, da quindici Senatori o da uno o piu' Presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica. La richiesta effettuata ad inizio seduta ha effetto per tutte le votazioni, ad eccezione di quelle previste dall'art. 114. La votazione a scrutinio segreto puo' essere richiesta da venti Senatori o da uno o piu' Presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica. Prima dello svolgimento della votazione, il Presidente verifica il numero dei Senatori richiedenti lo scrutinio segreto. I Senatori richiedenti sono considerati presenti, agli effetti del numero legale, ancorche' non partecipino alla votazione. 3. Sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni comunque riguardanti persone e le elezioni mediante schede. 4. A richiesta del prescritto numero di Senatori, sono inoltre effettuate a scrutinio segreto le deliberazioni che incidono sui rapporti civili ed etico-sociali di cui agli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 e 32, secondo comma, della Costituzione; le deliberazioni che concernono le modificazioni al Regolamento del Senato. 4-bis. Lo scrutinio segreto puo' essere richiesto solo sulle questioni strettamente attinenti ai casi previsti nel comma 4. In relazione al carattere composito dell'oggetto, puo' essere proposta, ai sensi dell'art. 102, comma 5, la votazione separata della parte da votare a scrutinio segreto. 5. Laddove venga sollevato incidente in ordine alla riferibilita' della votazione alle fattispecie indicate nel precedente comma 4, la questione e' risolta dal Presidente sentita, ove lo creda, la Giunta per il Regolamento. 6. In nessun caso e' consentita la votazione a scrutinio segreto allorche' il Senato sia chiamato a deliberare sui disegni di legge di approvazione di bilanci e di consuntivi, su disposizioni e relativi emendamenti in materia tributaria o contributiva, nonche' su disposizioni di qualunque disegno di legge e relativi emendamenti che comportino aumenti di spesa o diminuzioni di entrate, indichino i mezzi con cui farvi fronte, o comunque approvino appostazioni di bilancio. Nel caso in cui tali disposizioni siano comprese in articoli o emendamenti attinenti alle materie di cui al precedente comma 4, esse sono sottoposte a votazione separata a scrutinio palese. 7. Le votazioni finali sui disegni di legge avvengono, di regola, a scrutinio palese, a meno che, trattando tali disegni di legge prevalente-mente le materie di cui al precedente comma 4, non sia avanzata richiesta di votazione a scrutinio segreto. Sulla prevalenza decide il Presidente sentita, ove lo creda, la Giunta per il Regolamento.». - Il testo dell'art. 114 del Regolamento del Senato, cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni, e' il seguente: «Art. 114 (Votazioni per alzata di mano e controprova). - 1. Le votazioni che dovrebbero aver luogo per alzata di mano sono di regola effettuate con procedimento elettronico quando il Presidente lo ritenga opportuno al fine di agevolare il computo dei voti. 2. Si fa altresi' ricorso al procedimento elettronico ogni qualvolta sia richiesta la controprova di una votazione per alzata di mano. Tale controprova deve essere richiesta immediatamente dopo la proclamazione del risultato, ed il Presidente, prima di disporla, ordina la chiusura delle porte di accesso all'Aula.». - Il testo dell'art. 119 del Regolamento del Senato, cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni, e' il seguente: «Art. 119 (Indizione delle votazioni nominali elettroniche). - 1. Le votazioni da effettuarsi mediante dispositivo elettronico, salvo quelle per alzata di mano, non possono essere indette se non siano trascorsi venti minuti dall'inizio della seduta. 2. (Abrogato).». - Il testo dell'art. 120 del Regolamento del Senato, cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni, e' il seguente: «Art. 120 (Votazione finale dei disegni di legge). - 1. Ogni disegno di legge, dopo essere stato approvato articolo per articolo, e' sottoposto a votazione finale per l'approvazione del complesso. 2. Quando il disegno di legge e' composto di un solo articolo e non sono stati proposti articoli aggiuntivi, dopo l'eventuale votazione degli emendamenti e delle singole parti dell'articolo, si procede senz'altro alla votazione finale del disegno di legge. 3. Il voto finale sui disegni di legge costituzionale e di revisione della Costituzione, sui disegni di legge in materia elettorale, a prevalente contenuto di delegazione legislativa, di conversione di decreti-legge recanti disposizioni in materia di ordine pubblico, di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e dei consuntivi, nonche' sui disegni di legge di cui all'art. 126-bis, e' sempre effettuato mediante votazione nominale con scrutinio simultaneo, con le modalita' di cui all'art. 115, fermo restando quanto disposto dall'art. 113.». - Il testo dell'art. 125 del Regolamento del Senato, cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni, e' il seguente: «Art. 125 (Assegnazione dei disegni di legge e dei documenti attinenti al bilancio dello Stato e alla programmazione economica). - Alla 5ª Commissione permanente sono inviati il disegno di legge di bilancio, il documento di economia e finanza, il rendiconto generale dello Stato, le relazioni della Corte dei conti sugli enti sovvenzionati dallo Stato, le previsioni di cassa nonche' tutte le relazioni di carattere generale ed i documenti presentati dal Governo o dalla Corte dei conti al Parlamento attinenti alla programmazione economica ed al bilancio dello Stato, e gli altri documenti sulla situazione economica.». - Il testo dell'art. 125-bis del Regolamento del Senato, cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni, e' il seguente: «Art. 125-bis (Esame del documento di economia e finanza). - 1. Il documento di economia e finanza e' deferito alla 5ª Commissione permanente, per l'esame, ed alle altre Commissioni permanenti per il parere. Il documento e' altresi' deferito alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, per eventuali osservazioni. I pareri e le osservazioni sono espressi entro i termini stabiliti dal Presidente. 2. La 5ª Commissione permanente riferisce con apposita relazione all'Assemblea entro venti giorni dal deferimento, salvi i piu' brevi termini stabiliti dal Presidente. E' sempre ammessa la presentazione di relazioni di minoranza. 3. Prima che abbia inizio l'esame del documento, la 5ª Commissione permanente puo' essere autorizzata dal Presidente del Senato a procedere, anche congiuntamente con la corrispondente Commissione permanente della Camera dei deputati, all'acquisizione di elementi informativi in ordine ai criteri di impostazione del documento stesso. A tal fine sottopone al Presidente del Senato il programma delle audizioni. 4. La discussione del documento in Assemblea e' organizzata dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari a norma dell'art. 55, comma 5. Essa deve comunque concludersi entro trenta giorni dal deferimento con la votazione di una proposta di risoluzione; a fronte di piu' proposte, si vota per prima quella accettata dal Governo, alla quale ciascun Senatore puo' proporre emendamenti.». - Il testo dell'art. 126 del Regolamento del Senato, cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni, e' il seguente: «Art. 126 (Assegnazione ed esame in Commissione del disegno di legge di bilancio). - 1. Il disegno di legge di bilancio e' deferito alla 5ª Commissione permanente per l'esame generale, nonche' alle altre Commissioni permanenti, ciascuna delle quali deve esaminarlo per le parti di sua competenza. 2. [Abrogato]. 3. Quando il disegno di legge di bilancio e' presentato dal Governo al Senato, il Presidente del Senato, sentito il parere della 5ª Commissione permanente e del Governo, prima dell'assegnazione, accerta se esso rechi disposizioni estranee al suo oggetto come definito dalla legislazione vigente, ovvero volte a modificare norme in vigore in materia di contabilita' generale dello Stato. In tal caso il Presidente comunica all'Assemblea lo stralcio delle predette disposizioni. 4. In ogni caso, il Presidente accerta, sentito il parere della 5ª Commissione permanente e del Governo, se il disegno di legge di bilancio rechi disposizioni contrastanti con le regole di copertura stabilite dalla legislazione vigente per la stessa legge di bilancio e ne da', prima dell'assegnazione, comunicazione all'Assemblea. 5. Alle sedute delle Commissioni riservate all'esame del disegno di legge di bilancio partecipano i Ministri competenti per materia. Di tali sedute si redige e si pubblica il resoconto stenografico. 6. Ciascuna Commissione, nei termini stabiliti dal successivo comma 9, comunica il proprio rapporto scritto e gli eventuali rapporti di minoranza alla 5ª Commissione permanente. Gli estensori dei rapporti delle Commissioni possono partecipare alle sedute della 5ª Commissione permanente senza diritto di voto. 7. I rapporti sono allegati alla relazione generale della 5ª Commissione permanente. 8. La 5ª Commissione permanente, nei termini stabiliti dal successivo comma 9, approva la relazione generale sul disegno di legge di bilancio, che concerne anche - in separate sezioni - gli stati di previsione della spesa sui quali e' competente per materia, e la trasmette alla Presidenza del Senato unitamente alle eventuali relazioni di minoranza. 9. Quando il disegno di legge di bilancio e' presentato dal Governo al Senato, gli adempimenti previsti dai commi 6 e 8 debbono essere espletati, rispettivamente, entro dieci giorni e entro venticinque giorni dal deferimento, e la votazione finale in Assemblea ha luogo entro i successivi quindici giorni. Quando il disegno di legge di bilancio e' trasmesso dalla Camera dei deputati, i termini per gli adempimenti previsti dai commi 6 e 8 sono fissati dal Presidente del Senato, in modo che la votazione finale in Assemblea abbia luogo entro trentacinque giorni dalla trasmissione. 10. Ciascuna Commissione, durante l'esame, per le parti di sua competenza, del disegno di legge di bilancio, non puo' svolgere, in nessuna sede, altra attivita'. Nel computo dei termini per la presentazione delle relazioni e per l'espressione dei pareri sugli altri disegni di legge o affari deferiti, non si tiene conto del periodo richiesto per l'esame anzidetto. 11. Dalla data del deferimento e fino alla votazione finale da parte dell'Assemblea del disegno di legge di bilancio, non possono essere iscritti all'ordine del giorno delle Commissioni permanenti e dell'Assemblea disegni di legge che comportino variazione di spese o di entrate, ne' disegni di legge intesi a modificare la legislazione vigente in materia di contabilita' generale dello Stato. Rimangono conseguentemente sospesi i termini per la presentazione delle relazioni e per l'espressione dei pareri sui disegni di legge anzidetti. 12. I precedenti commi 10 e 11 non si applicano all'esame dei disegni di legge di conversione di decreti-legge e degli altri disegni di legge aventi carattere di assoluta indifferibilita' secondo le determinazioni adottate all'unanimita' dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.». - Il testo dell'art. 126-bis del Regolamento del Senato, cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni, e' il seguente: «Art. 126-bis (Esame dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica). - 1. La discussione in Assemblea dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, indicati nel documento di economia e finanza come approvato dalla risoluzione parlamentare e presentati al Parlamento entro il termine stabilito dalla legge, e' organizzata dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari a norma dell'art. 55, comma 5. 2. Ai predetti disegni di legge non si applicano i divieti di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 126, escluso quello relativo alle modifiche della legislazione vigente in materia di contabilita' generale dello Stato. 2-bis. Quando i disegni di legge di cui al comma 1 sono presentati dal Governo al Senato, il Presidente del Senato, sentito il parere della 5ª Commissione permanente e del Governo, prima dell'assegnazione, accerta se ciascuno di essi rechi disposizioni estranee al proprio oggetto come definito dalla legislazione vigente nonche' dal documento di economia e finanza come approvato dalla risoluzione parlamentare. In tal caso il Presidente comunica all'Assemblea lo stralcio delle predette disposizioni. 2-ter. Sono inammissibili gli emendamenti, d'iniziativa sia parlamentare che governativa, ai disegni di legge di cui al comma 1, che rechino disposizioni contrastanti con le regole di copertura stabilite dalla legislazione vigente o estranee all'oggetto dei disegni di legge stessi, come definito dalla legislazione vigente nonche' dal documento di economia e finanza come approvato dalla risoluzione parlamentare. 2-quater. Ricorrendo le condizioni di cui al comma 2-ter, il Presidente del Senato, sentito il parere della 5ª Commissione permanente e del Governo, puo' dichiarare inammissibili disposizioni del testo proposto dalla Commissione all'Assemblea. 2-quinquies. Possono essere presentati in Assemblea, anche dal solo proponente, i soli emendamenti respinti nella Commissione competente per materia, salva la facolta' del Presidente di ammettere nuovi emendamenti che si trovino in correlazione con modificazioni proposte dalla Commissione stessa o gia' approvate dall'Assemblea.». - Il testo dell'art. 127 del Regolamento del Senato, cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni, e' il seguente: «Art. 127 (Ordini del giorno sul disegno di legge di bilancio). - 1. Gli ordini del giorno devono essere presentati e svolti nelle Commissioni competenti per materia. 2. Quelli accolti dal Governo o approvati sono allegati, insieme ai rapporti, alla relazione generale della 5ª Commissione permanente. Quelli non accolti dal Governo o respinti dalle Commissioni possono essere ripresentati in Assemblea purche' siano sottoscritti da otto Senatori.». - Il testo dell'art. 128 del Regolamento del Senato, cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni, e' il seguente: «Art. 128 (Emendamenti al disegno di legge di bilancio). - 1. Gli emendamenti, d'iniziativa sia parlamentare che governativa, relativi alla prima sezione del disegno di legge di bilancio devono essere presentati alla 5ª Commissione permanente. I Senatori che non facciano parte della 5ª Commissione permanente possono chiedere o essere richiesti di illustrare gli emendamenti da essi presentati. 2. Gli emendamenti, d'iniziativa sia parlamentare che governativa, alla seconda sezione del disegno di legge di bilancio devono essere presentati nelle Commissioni competenti per materia. Se queste li accolgono, vengono trasmessi, come proposte della Commissione, alla 5ª Commissione permanente, la quale, nel caso di rigetto, deve farne menzione nella sua relazione. 3. Gli emendamenti respinti possono essere ripresentati in Assemblea, anche dal solo proponente. 4. E' facolta' del Presidente ammettere la presentazione in Aula di nuovi emendamenti che si trovino in correlazione con modificazioni proposte dalla 5ª Commissione permanente o gia' approvate dall'Assemblea. 5. I termini per la presentazione in Assemblea degli emendamenti, d'iniziativa sia parlamentare che governativa, sono fissati dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari. 6. Sono inammissibili gli emendamenti, d'iniziativa sia parlamentare che governativa, al disegno di legge di bilancio che rechino disposizioni contrastanti con le regole di copertura o estranee all'oggetto della legge di bilancio in base alla legislazione vigente, ovvero volte a modificare le norme in vigore in materia di contabilita' generale dello Stato.». - Il testo dell'art. 129 del Regolamento del Senato, cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni, e' il seguente: «Art. 129 (Discussione in Assemblea del disegno di legge di bilancio). - 1. Sul disegno di legge di bilancio si svolge una discussione generale, che e' riservata agli interventi relativi alla impostazione globale del bilancio ed alle linee generali della politica economica, finanziaria e dell' amministrazione dello Stato. Dopo la chiusura della discussione prendono la parola i relatori ed il Presidente del Consiglio dei ministri o uno o piu' Ministri da lui delegati. Sono poi messi ai voti gli ordini del giorno concernenti gli argomenti anzidetti. 2. Quando il disegno di legge di bilancio e' presentato dal Governo al Senato, l'esame degli articoli della seconda sezione ha la precedenza sull'esame della prima sezione. Le variazioni conseguenti all'approvazione della prima sezione del disegno di legge, non appena presentate dal Governo, sono deferite immediatamente alla 5ª Commissione permanente, che riferisce all'Assemblea. La nota di variazioni e' quindi votata dall'Assemblea, intendendosi conseguentemente modificati gli articoli gia' approvati della seconda sezione e le tabelle da questi richiamate. Si procede quindi alla votazione finale del disegno di legge di bilancio cosi' modificato. 3. Quando il disegno di legge di bilancio e' trasmesso dalla Camera dei deputati, sono ammissibili, per la seconda sezione, solo emendamenti relativi a previsioni di bilancio non correlate a disposizioni della prima sezione. Si procede quindi all'esame ed alla votazione degli articoli della prima sezione. Sono successivamente esaminate e votate, con le procedure di cui al comma 2, le eventuali variazioni alla seconda sezione conseguenti all'approvazione della prima sezione in un testo diverso da quello trasmesso dalla Camera dei deputati. Si procede infine alla votazione finale del disegno di legge di bilancio cosi' eventualmente modificato. 4. Gli articoli del disegno di legge di bilancio sono esaminati e votati secondo l'ordine previsto dalla legislazione vigente. Delle disposizioni della prima sezione sono comunque esaminate e votate per prime, previa discussione e votazione dei relativi emendamenti, quelle che recano il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare. 5. In sede di esame degli articoli hanno facolta' di parlare soltanto i presentatori di ordini del giorno e di emendamenti per illustrarli, nonche' il relatore ed il rappresentante del Governo per esprimere il proprio parere. Gli ordini del giorno relativi alle singole tabelle sono posti ai voti prima degli articoli che le concernono. 6. La discussione del disegno di legge di bilancio, cosi' come articolata nelle sue fasi dai commi precedenti, e' organizzata dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari a norma dell'art. 55, comma 5.». - Il testo dell'art. 137 del Regolamento del Senato, cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni, e' il seguente: «Art. 137 (Legge regionale contrastante con gli interessi nazionali o regionali - Esame della questione di merito). - (Abrogato).». - Il testo dell'art. 144 del Regolamento del Senato, cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni, e' il seguente: «Art. 144 (Esame degli atti normativi e di altri atti di interesse dell'Unione europea). - 1. Al fine di esprimere in una risoluzione, ai sensi del comma 6, il proprio avviso sulla opportunita' di possibili conseguenti iniziative da parte del Parlamento o del Governo, le Commissioni, nelle materie di loro competenza, esaminano gli atti di cui all'art. 29, comma 2-bis, gli altri atti trasmessi dalle istituzioni dell'Unione europea, le relazioni informative del Governo sulle procedure europee di approvazione di progetti, nonche' le relazioni del Governo sullo stato di conformita' delle norme vigenti nell'ordinamento interno alle prescrizioni contenute nella normativa dell'Unione europea. La 14ª Commissione permanente deve essere richiesta di esprimere il proprio parere, che viene allegato al documento delle Commissioni competenti. 1-bis. I progetti di atti legislativi dell'Unione europea sono deferiti alle Commissioni, nelle materie di loro competenza. Spetta alla 14ª Commissione permanente la verifica del rispetto dei principi di sussidiarieta' e di proporzionalita', in conformita' ai Trattati europei. 1-ter. Su richiesta della 14ª Commissione, il Presidente del Senato comunica al Governo, ai fini della apposizione della riserva di esame parlamentare nella procedura legislativa europea, l'avvio dell'esame degli atti di cui ai commi 1 e 1-bis. 2. Il Presidente del Senato annuncia il documento all'Assemblea e lo trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, dandone notizia al Presidente della Camera dei deputati. 2-bis. Nel caso in cui il documento approvato si riferisca a progetti di atti legislativi dell'Unione europea o ad altri atti trasmessi dalle istituzioni dell'Unione europea, il Presidente del Senato lo trasmette, inoltre, ai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea. 3. Gli schemi di atti normativi del Governo concernenti l'applicazione dei trattati dell'Unione europea, e successive modificazioni, o relativi all'attuazione di norme dell'Unione europea, che il Governo sia tenuto a comunicare al Parlamento, sono assegnati per il parere alle Commissioni competenti per materia, alle quali la 14ª Commissione permanente puo' far pervenire osservazioni e proposte. Tali osservazioni e proposte vengono allegate al parere delle Commissioni stesse. 4. E' competenza della 14ª Commissione permanente esaminare gli atti menzionati nei commi precedenti quando riguardino le istituzioni o la politica generale dell'Unione europea; in tal caso la 1ª e la 3ª Commissione permanente possono far pervenire alla 14ª Commissione permanente osservazioni e proposte, che vengono allegate al parere di quest'ultima. 5. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 3, la 14ª Commissione permanente puo' chiedere che il parere, le osservazioni e le proposte formulati siano inviati, per il tramite del Presidente del Senato, al Governo, qualora, entro quindici giorni dalla data in cui essi sono pervenuti alla Commissione competente, quest'ultima non si sia ancora pronunziata. Identica facolta' e' attribuita alla 1ª e alla 3ª Commissione permanente nell'ipotesi di cui al comma 4. 5-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1-bis, la Commissione competente, qualora abbia riscontrato la possibile violazione del principio di sussidiarieta', rimette tale aspetto all'esame della 14ª Commissione permanente. La 14ª Commissione permanente puo' chiedere che il parere sia inviato, per il tramite del Presidente del Senato, alle istituzioni di cui al comma 2-bis. 5-ter. Qualora il parere approvato dalla 14ª Commissione permanente abbia riscontrato la violazione del principio di sussidiarieta' da parte di un progetto di atto legislativo dell'Unione europea, il Governo o un quinto dei componenti la Commissione puo' richiedere che la questione sia esaminata dall'Assemblea. Si applica l'art. 55, comma 6. 6. A conclusione dell'esame delle materie di cui ai commi precedenti, le Commissioni possono votare risoluzioni volte ad indicare i principi e le linee che debbono caratterizzare la politica italiana nei confronti dell'attivita' preparatoria all'emanazione di atti dell'Unione europea, esprimendosi sugli indirizzi generali manifestati dal Governo su ciascuna politica dell'Unione europea, sui gruppi di atti normativi in via di emanazione riguardanti la stessa materia, oppure sui singoli atti normativi di particolare rilievo di politica generale. Alle suddette risoluzioni si applicano le disposizioni dell'art. 50, comma 3. 6-bis. Per la validita' delle deliberazioni di cui al presente articolo relative ai progetti di atti legislativi dell'Unione europea e' richiesta la maggioranza dei componenti di ciascuna Commissione. 6-ter. In relazione agli atti di cui al comma 1-bis, il Presidente del Senato puo' richiedere la consultazione delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome. I documenti presentati dalle Regioni e dalle Province autonome sono trasmessi alla Commissione competente e alla 14ª Commissione.». - Il testo dell'art. 144-bis del Regolamento del Senato, cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni, e' il seguente: «Art. 144-bis (Assegnazione ed esame dei disegni di legge europea, di delegazione europea e delle relazioni sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea). - 1. Il disegno di legge europea, di delegazione europea e le relazioni annuali sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea sono assegnati, per l'esame generale in sede referente, alla 14ª Commissione e, per l'esame delle parti di rispettiva competenza, alle Commissioni competenti per materia. 2. Entro i quindici giorni successivi all'assegnazione, ciascuna Commissione esamina le parti del disegno di legge di propria competenza e conclude con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore. Nello stesso termine sono trasmesse le relazioni di minoranza presentate in Commissione. Un proponente per ciascuna relazione di minoranza puo' partecipare, per riferirvi, alle sedute della 14ª Commissione. Entro lo stesso termine di quindici giorni, ciascuna Commissione esamina le parti delle relazioni annuali sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea che riguardino la propria competenza e conclude con l'approvazione di un parere. Trascorso tale termine, la 14ª Commissione puo' in ogni caso procedere nell'esame dei disegni di legge e delle relazioni. 3. Decorso il termine indicato al comma 2, la 14ª Commissione, entro i successivi trenta giorni, conclude l'esame dei disegni di legge europea e di delegazione europea, predisponendo una relazione generale per l'Assemblea, alla quale sono allegate le relazioni di cui al comma 2. Entro lo stesso termine, la Commissione conclude l'esame della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, predisponendo una relazione generale per l'Assemblea, alla quale sono allegati i pareri espressi dalle Commissioni di cui al comma 2. 4. Fermo quanto disposto dall'art. 97, sono inammissibili gli emendamenti che riguardino materie estranee all'oggetto proprio della legge europea e di delegazione europea, come definito dalla legislazione vigente. Ricorrendo tali condizioni, il Presidente del Senato puo' dichiarare inammissibili disposizioni del testo proposto dalla Commissione all'Assemblea. 5. Possono essere presentati in Assemblea, anche dal solo proponente, i soli emendamenti respinti nella 14ª Commissione, salva la facolta' del Presidente di ammettere nuovi emendamenti che si trovino in correlazione con modificazioni proposte dalla Commissione stessa o gia' approvate dall'Assemblea. 6. La discussione generale del disegno di legge europea e di delegazione europea puo' avere luogo congiuntamente con la discussione delle relazioni annuali sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Entro il termine di tale discussione possono essere presentate risoluzioni sulle relazioni annuali, ai sensi dell'art. 105. La discussione dei disegni di legge europea e di delegazione europea e delle relazioni annuali sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea sono organizzate dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, a norma dell'art. 55, comma 5. 7. Dopo la votazione finale sul disegno di legge europea e di delegazione europea, l'Assemblea delibera sulle risoluzioni eventualmente presentate a norma del comma 6. A fronte di piu' proposte, si vota per prima quella accettata dal Governo, alla quale ciascun Senatore puo' proporre emendamenti.». - Il testo dell'art. 144-ter del Regolamento del Senato, cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni, e' il seguente: «Art. 144-ter (Esame delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea). - 1. Le sentenze di maggior rilievo della Corte di giustizia dell'Unione europea sono inviate alla Commissione competente per materia e alla 14ª Commissione permanente. 2. La Commissione competente esamina la questione con l'intervento di un rappresentante del Governo e di un relatore designato dalla 14ª Commissione permanente. 3. Al termine dell'esame la Commissione puo' adottare una risoluzione intesa ad esprimere il proprio avviso sulla necessita' di iniziative e adempimenti da parte delle autorita' nazionali, indicandone i criteri informativi. A tale risoluzione si applicano le disposizioni dell'art. 50, comma 3. 4. Il Presidente del Senato trasmette la risoluzione approvata al Presidente del Consiglio dei ministri, dandone notizia al Presidente della Camera dei deputati. 5. Se all'ordine del giorno della Commissione si trovi gia' un disegno di legge sull'argomento, o questo sia presentato nel frattempo, l'esame e' congiunto e non si applicano in tal caso i commi 3 e 4.». - Il testo dell'art. 151-bis del Regolamento del Senato, cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni, e' il seguente: «Art. 151-bis (Interrogazioni a risposta immediata). - 1. Una volta alla settimana parte di una seduta destinata alla discussione di disegni di legge e' dedicata allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata relative a questioni di interesse generale, connotate da urgenza o particolare attualita' politica, nell'ambito di quanto stabilito dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari. 1-bis. Entro le ore dodici del giorno antecedente a quello nel quale e' previsto lo svolgimento delle interrogazioni di cui al comma 1, un Senatore per ciascun Gruppo puo' presentare un'interrogazione per il tramite del Presidente del Gruppo al quale appartiene. Quando sia previsto che la risposta venga resa dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio dei ministri, l'argomento delle interrogazioni presentate deve rientrare nella competenza propria del Presidente del Consiglio dei ministri come definita dall'art. 95, primo comma, della Costituzione. Negli altri casi, il Presidente del Senato invita a rispondere il Ministro o i Ministri competenti per le materie sulle quali verta il maggior numero di interrogazioni presentate: i Gruppi che abbiano presentato interrogazioni vertenti su differenti materie possono presentarne altre, rivolte ai Ministri invitati a rispondere, entro un congruo termine stabilito dalla Presidenza. Le interrogazioni svolte con la procedura di cui al presente articolo non possono essere ripresentate come interrogazioni ordinarie o interpellanze. 2. Nello svolgimento di tali interrogazioni, almeno una volta ogni due mesi, il Governo e' rappresentato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le sedute nelle quali interviene il Presidente del Consiglio dei ministri sono fissate con congruo anticipo, d'intesa con il Ministro per i rapporti con il Parlamento. Nelle altre occasioni puo' intervenire, a nome del Governo, anche il Vice Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro competente per materia in relazione alle interrogazioni presentate. 3. (Abrogato). 4. Il presentatore di ciascuna interrogazione ha facolta' d'illustrarla per non piu' di tre minuti. A ciascuna delle interrogazioni presentate risponde il rappresentante del Governo per non piu' di tre minuti. Successivamente, l'interrogante o altro Senatore del medesimo Gruppo ha diritto di replicare per non piu' di due minuti. 5. (Abrogato). 6. Quando interviene per la risposta il Presidente del Consiglio dei ministri, o quando l'importanza degli argomenti lo richieda, il Presidente puo' disporre la trasmissione televisiva diretta. 6-bis. Con le stesse modalita' di cui ai commi precedenti, le interrogazioni a risposta immediata possono svolgersi in Commissione. Il Presidente del Senato, su domanda della Commissione, da avanzare almeno ventiquattro ore prima, puo' disporre che la stampa o anche il pubblico siano ammessi a seguire lo svolgimento delle sedute in separati locali attraverso impianti audiovisivi.». - Il testo dell'art. 161 del Regolamento del Senato, cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni, e' il seguente: «Art. 161 (Mozioni di fiducia e di sfiducia - Questione di fiducia). - 1. La mozione di fiducia e quella di sfiducia al Governo debbono essere motivate e sottoposte a votazione nominale con appello. 2. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno un decimo dei componenti del Senato e viene discussa nella seduta che il Senato stabilisce, sentito il Governo, e comunque non prima di tre giorni dalla sua presentazione. 3. Sulle mozioni previste dal presente articolo non e' consentita la presentazione di ordini del giorno ne' la votazione per parti separate. 3-bis. La posizione della questione di fiducia sull'approvazione di un articolo, dell'articolo unico del disegno di legge di conversione di un decreto-legge o sull'approvazione o reiezione di emendamenti, determina la priorita' della votazione dell'oggetto sul quale la fiducia e' stata posta. Se il voto del Senato e' favorevole e l'articolo o l'emendamento sono approvati, tutti i restanti emendamenti, ordini del giorno e proposte di stralcio si intendono preclusi Allo stesso modo la posizione della questione di fiducia su un atto di indirizzo ne determina la priorita' della votazione e l'eventuale approvazione preclude tutti gli altri. 3-ter. Il Governo sottopone alla Presidenza i testi sui quali intende porre la questione di fiducia, ai fini dell'esame ai sensi degli articoli 8, 97 e 102-bis. 3-quater. Nel caso in cui la questione di fiducia sia posta sull'approvazione di un emendamento di iniziativa governativa, prima della discussione il Governo puo' precisarne il contenuto esclusivamente per ragioni di copertura finanziaria o di coordinamento formale del testo. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 103 del Regolamento, ulteriori precisazioni possono essere formulate prima della votazione al fine di adeguare il testo alle condizioni formulate, ai sensi dell'art. 81, terzo comma, della Costituzione, dalla 5ª Commissione permanente. 4. Sulle proposte di modificazione del Regolamento ed in generale su quanto attenga alle condizioni di funzionamento interno del Senato la questione di fiducia non puo' essere posta dal Governo.». |
| Art. 2
Disposizioni in materia di Commissioni permanenti
1. Gli articoli 21, 22, 23, 28, 33, 34, 35, 36, 40, 42, 43, 46, 47 e 144 sono cosi' modificati: a) all'art. 21, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, la parola: «tredici» e' sostituita dalla seguente: «quattordici» e le parole: «fatto salvo quanto previsto al comma 4-bis» sono soppresse; 2) al comma 4, le parole: «o eletto Presidente della 14ª Commissione» sono soppresse ed e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Il Senatore che rappresenta il Governo in una Commissione puo' sostituire uno dei Senatori del Gruppo di appartenenza, incluso quello designato dal Gruppo stesso ai sensi del periodo precedente.»; 3) il comma 4-bis e' abrogato; 4) al comma 5, le parole: «2, 4 e 4-bis» sono sostituite dalle seguenti: « 2 e 4»; b) all'art. 22, comma 1, dopo le parole: «11ª - Lavoro» sono inserite le seguenti: «pubblico e privato»; c) all'art. 23, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, la parola: «comunitari» e' sostituita dalla seguente: «europei», la parola: «comunitario» e' sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea» e le parole: «negli affari comunitari» sono sostituite dalle seguenti: «negli affari europei»; 2) al comma 2, la parola: «comunitaria» e' sostituita dalle seguenti: «europea e di delegazione europea, nonche' sugli altri disegni di legge, aventi contenuto analogo, recanti disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea»; 3) al comma 3, le parole: «norme comunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «norme dell'Unione europea» e le parole: «normativa comunitaria» sono sostituite dalle seguenti: «normativa dell'Unione europea»; d) all'art. 28, primo comma, primo periodo, le parole: «e la deliberazione dei singoli articoli di» sono sostituite dalla seguente: «dei» e le parole: «per la sola votazione finale» sono sostituite dalle seguenti: «per la sola votazione degli articoli e la votazione finale» e al secondo periodo, dopo le parole: «ascoltare o discutere» sono inserite le seguenti: «informative o»; e) all'art. 33, il comma 3 e' abrogato e il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il Presidente del Senato, su domanda della Commissione, puo' disporre che la stampa o anche il pubblico siano ammessi a seguire lo svolgimento delle sedute in separati locali attraverso impianti audiovisivi.»; f) all'art. 34, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. I disegni di legge sono di regola assegnati in sede deliberante ai sensi dell'art. 35 o in sede redigente ai sensi dell'art. 36.»; g) all'art. 35, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, dopo le parole: «bilanci e consuntivi» sono inserite le seguenti: «, nonche' per quelli di cui all'art. 126-bis»; 2) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di riassegnazione del disegno di legge in sede referente la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari fissa il termine per la conclusione dell'esame in Commissione.»; h) all'art. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, le parole: «per la deliberazione dei singoli articoli» sono soppresse e le parole: «la votazione finale» sono sostituite dalle seguenti: «la sola votazione degli articoli e la votazione finale»; 2) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di riassegnazione del disegno di legge in sede referente la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari fissa il termine per la conclusione dell'esame in Commissione.»; i) all'art. 40, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, la parola: «comunitaria» e' sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea»; 2) al comma 11, le parole: «annuale e pluriennale e nella legge finanziaria» sono soppresse; j) all'art. 42, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 2, le parole: «e approva» sono soppresse; 2) al comma 4, la parola: «l'approvazione» e' sostituita dalla seguente: «l'esame»; 3) al comma 5, alle parole: «l'approvazione finale» sono premesse le seguenti: «la sola votazione degli articoli e»; k) all'art. 43, comma 3-bis, dopo la parola: «appartenenti» la parola: «anche» e' soppressa e le parole: «la 14ª Commissione permanente» sono sostituite dalle seguenti: «tale Commissione»; l) all'art. 46, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le informative del Governo, ad eccezione di quelle previste dall'art. 105, comma 1-bis, hanno luogo presso le Commissioni anche in sede congiunta dei due rami del Parlamento.»; 2) al comma 2 sono premesse le seguenti parole: «Le Commissioni»; 3) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche in sede congiunta dei due rami del Parlamento»; m) all'art. 47 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-bis. In relazione ai pareri sulle nomine governative ad esse assegnati, le Commissioni possono procedere all'audizione del candidato proposto dal Governo. L'audizione ha luogo anche in sede congiunta dei due rami del Parlamento.»; n) alla rubrica del Capo VI, le parole: «, DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITA' EUROPEE» sono soppresse; o) all'art. 144, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «comma 2-bis» sono inserite le seguenti: «gli altri atti trasmessi dalle istituzioni dell'Unione europea,», la parola «comunitarie» e' sostituita dalla seguente: «europee» e la parola «comunitaria» e' sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea»; il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «La 14ª Commissione permanente deve essere richiesta di esprimere il proprio parere, che viene allegato al documento delle Commissioni competenti.»; 2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. I progetti di atti legislativi dell'Unione europea sono deferiti alle Commissioni, nelle materie di loro competenza. Spetta alla 14ª Commissione permanente la verifica del rispetto dei principi di sussidiarieta' e di proporzionalita', in conformita' ai Trattati europei. 1-ter. Su richiesta della 14ª Commissione, il Presidente del Senato comunica al Governo, ai fini della apposizione della riserva di esame parlamentare nella procedura legislativa europea, l'avvio dell'esame degli atti di cui ai commi 1 e 1-bis.»; 3) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Nel caso in cui il documento approvato si riferisca a progetti di atti legislativi dell'Unione europea o ad altri atti trasmessi dalle istituzioni dell'Unione europea, il Presidente del Senato lo trasmette, inoltre, ai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea.»; 4) al comma 3, primo periodo, la parola: «comunitarie» e' sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea»; 5) al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «alla 1ª» sono inserite le seguenti: «e alla 3ª» e le parole da: «, nonche'» fino alla fine del periodo sono soppresse; 6) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti: «5-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1-bis, la Commissione competente, qualora abbia riscontrato la possibile violazione del principio di sussidiarieta', rimette tale aspetto all'esame della 14ª Commissione permanente. La 14ª Commissione permanente puo' chiedere che il parere sia inviato, per il tramite del Presidente del Senato, alle istituzioni di cui al comma 2-bis. 5-ter. Qualora il parere approvato dalla 14ª Commissione permanente abbia riscontrato la violazione del principio di sussidiarieta' da parte di un progetto di atto legislativo dell'Unione europea, il Governo o un quinto dei componenti la Commissione puo' richiedere che la questione sia esaminata dall'Assemblea. Si applica l'art. 55, comma 6.»; 7) al comma 6, la parola «comunitari» e' sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea»; 8) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti: «6-bis. Per la validita' delle deliberazioni di cui al presente articolo relative ai progetti di atti legislativi dell'Unione europea e' richiesta la maggioranza dei componenti di ciascuna Commissione. 6-ter. In relazione agli atti di cui al comma 1-bis, il Presidente del Senato puo' richiedere la consultazione delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome. I documenti presentati dalle Regioni e dalle Province autonome sono trasmessi alla Commissione competente e alla 14ª Commissione.». |
| Art. 3
Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione dei lavori
1. Gli articoli 49, 53, 55, 60, 74, 77, 78, 89, 92, 93, 96, 98, 99, 100, 102, 102-bis, 103, 105, 107, 109, 113, 114, 119, 151-bis e 161 sono cosi' modificati: a) l'art. 49 e' abrogato; b) all'art. 53 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Ai lavori delle Commissioni permanenti e speciali, nonche' all'attivita' delle Commissioni bicamerali sono riservate due settimane ogni mese, non coincidenti con i lavori dell'Assemblea. Per l'attivita' delle Commissioni bicamerali sono promosse le necessarie intese con il Presidente della Camera dei deputati.»; 2) al comma 3, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dal seguente: «I disegni di legge, gli atti di indirizzo e gli atti di sindacato ispettivo sottoscritti da almeno un terzo dei Senatori sono inseriti di diritto nel programma dei lavori quale argomento immediatamente successivo a quelli la cui trattazione ha gia' avuto inizio, in ragione, rispettivamente, di uno ogni tre mesi.»; c) all'art. 55 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per ogni giorno di seduta previsto dal calendario l'Assemblea si riunisce di regola una sola volta.»; 2) al comma 3, la parola: «sulle» e' sostituita dalle seguenti: «possono essere avanzate proposte di modifica da parte di un Senatore per Gruppo. Sulle»; 3) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari fissa inoltre la data entro cui i disegni di legge, gli atti di indirizzo e gli atti di sindacato ispettivo, sottoscritti da almeno un terzo dei Senatori e inseriti nel programma dei lavori ai sensi dell'art. 53, comma 3, debbono essere posti in votazione o svolti.»; d) all'art. 60 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e non puo' essere richiesta la verifica del numero legale»; 2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Di ogni seduta pubblica viene redatto e pubblicato il resoconto stenografico.»; e) all'art. 74, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'esame in Commissione deve essere concluso entro tre mesi dall'assegnazione. Decorso tale termine, il disegno di legge e' iscritto d'ufficio nel calendario dei lavori dell'Assemblea. In tale caso, la discussione si svolge sul testo dei proponenti; senza che sia possibile avanzare questioni incidentali, fatto salvo quanto previsto all'art. 93, comma 1, secondo periodo.»; f) all'art. 77, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. In relazione a un disegno di legge o in generale ad un affare che deve essere discusso dall'Assemblea, puo' essere avanzata la richiesta, da parte di un decimo dei componenti del Senato, che ne sia dichiarata l'urgenza, con la fissazione di un termine per l'inizio dell'esame in Assemblea. Il Presidente, tenuto conto degli argomenti iscritti in calendario, fissa la seduta di trattazione della richiesta. Su di essa il Senato delibera per alzata di mano dopo l'intervento di non piu' di un oratore per ciascun Gruppo parlamentare. L'approvazione della dichiarazione d'urgenza comporta l'iscrizione di diritto nel programma dei lavori in modo da assicurare il rispetto del termine fissato.»; g) all'art. 78 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Entro cinque giorni dall'annuncio all'Assemblea della presentazione o della trasmissione al Senato del disegno di legge di conversione, un Presidente di Gruppo o dieci Senatori possono presentare in Assemblea una proposta di questione pregiudiziale ad esso riferita. La Presidenza puo' ammettere la presentazione di proposte di questione sospensiva, ove ritenute compatibili con i termini di conversione del decreto-legge. Ciascun Gruppo puo' presentare una sola proposta di questione pregiudiziale e sospensiva. La discussione congiunta e la deliberazione sulle questioni pregiudiziali e sospensive e' posta all'ordine del giorno entro il termine fissato dalla Presidenza, tenuto conto degli argomenti iscritti in calendario. Nella discussione puo' prendere la parola non piu' di un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare, per non piu' di dieci minuti ciascuno, e l'Assemblea si pronunzia con votazione nominale con scrutinio simultaneo sul complesso delle questioni pregiudiziali o sospensive presentate. Nell'ulteriore corso della discussione dei disegni di legge di conversione non possono essere proposte ulteriori questioni pregiudiziali o sospensive.»: 2) il comma 4 e' abrogato; h) all'art. 89, comma 1, la parola: «venti» e' sostituita dalla seguente: «dieci» e, ovunque ricorra, la parola «sessanta» e' sostituita dalla seguente: «trenta»; i) all'art. 92, comma 2, la parola: «dieci» e' sostituita dalla seguente: «cinque»; j) all'art. 93 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, primo periodo, sono premesse le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dall'art. 78, comma 3,» e dopo le parole: «da un Senatore» sono inserite le seguenti: «per ciascun Gruppo parlamentare»; 2) al comma 5, le parole: «, che ha luogo per alzata di mano» sono sostituite dalle seguenti: «nominale con scrutinio simultaneo»; 3) al comma 6, le parole: «; tuttavia,» sono sostituite dalle seguenti: «. Ciascun Gruppo parlamentare puo' presentare non piu' di una proposta di questione sospensiva.» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ciascun Gruppo parlamentare puo' presentare non piu' di un'ulteriore proposta di questione sospensiva al solo fine di richiedere il rinvio in Commissione del disegno di legge.»; k) all'art. 96 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, le parole: «ciascun Senatore» sono sostituite dalle seguenti: «un Senatore per ciascun Gruppo»; 2) al comma 2, il primo periodo e' soppresso; l) l'art. 98 e' abrogato; m) all'art. 99, comma 3, la parola: «dieci» e' sostituita dalla seguente: «tre»; n) all'art. 100 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 3, le parole da: «almeno ventiquattro ore» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «nel termine stabilito dalla Presidenza stessa o dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.»; 2) il comma 4 e' abrogato; 3) al comma 9, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «Su tutti gli emendamenti presentati ad uno stesso articolo, inclusi quelli volti a premettere o aggiungere ulteriori articoli, si svolge un'unica discussione, che ha inizio con l'illustrazione da parte di uno solo dei presentatori, che puo' intervenire una sola volta per non oltre cinque minuti, elevabili a dieci se e' l'unico intervento del Gruppo. E' ammesso l'ulteriore intervento di non piu' di un Senatore per ogni Gruppo per non piu' di cinque minuti.»; 4) il comma 12 e' abrogato; o) all'art. 102, comma 5, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «La proposta puo' essere avanzata da un Senatore per Gruppo, che puo' illustrarla per non piu' di tre minuti. Su di essa l'Assemblea delibera per alzata di mano senza discussione.»; p) all'art. 102-bis sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, la parola: «ultimo» e' sostituita dalla seguente: «terzo»; 2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Quando un disegno di legge contenga disposizioni sulle quali la 5ª Commissione permanente abbia espresso parere contrario ai sensi dell'art. 81, terzo comma, della Costituzione o parere favorevole condizionatamente, ai sensi dello stesso art. 81, a modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, s'intendono presentate come emendamenti della 5ª Commissione permanente e sono poste in votazione le corrispondenti proposte di soppressione o di modificazione del testo motivate con esclusivo riferimento all'osservanza dell'art. 81, terzo comma, della Costituzione. Non e' ammessa la presentazione di subemendamenti ne' la richiesta di votazione per parti separate.»; q) all'art. 103 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, le parole: «ciascun Senatore » sono sostituite dalle seguenti: «un Senatore per ciascun Gruppo parlamentare»; 2) al comma 5, le parole: «per alzata di mano» sono sostituite dalle seguenti: «con scrutinio nominale simultaneo»; 3) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente, periodo: «Per i disegni di legge approvati in sede redigente, la Presidenza puo' ammettere la presentazione di proposte di coordinamento prima della votazione finale in Assemblea.»; r) all'art. 105 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-bis. Le informative del Presidente del Consiglio dei ministri si svolgono sempre in Assemblea. Il Presidente o la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari possono fissare la trattazione in Assemblea di informative, aventi carattere di urgenza, da parte di Ministri.»; 2) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «- Informative del Presidente del Consiglio dei ministri»; s) all'art. 107 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «Ogni deliberazione del Senato e' presa a maggioranza dei Senatori presenti, salvi i casi per i quali sia richiesta una maggioranza speciale. Sono considerati presenti coloro che esprimono voto favorevole o contrario.»; 2) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non puo' essere richiesta la verifica del numero legale prima della approvazione del processo verbale.»; 3) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Ai fini della verifica del numero legale, sono considerati presenti anche i Senatori che esprimono un voto di astensione. Sono altresi' considerati presenti i Senatori che hanno richiesto la votazione qualificata ovvero la verifica del numero legale. Ai Senatori elettivi, ai Senatori di diritto e a vita, nonche' ai Senatori a vita si applica la stessa disciplina in ordine al regime delle presenze, anche ai fini dei congedi e delle missioni ai sensi dell'art. 108, comma 2.»; t) all'art. 109 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il comma 1 e' abrogato; 2) al comma 2, primo periodo, la parola: «dieci» e' sostituita dalla seguente: «cinque» e la parola: «quindici» e' sostituita dalla seguente: «dieci»; al secondo periodo, le parole: «Uguale facolta' e' riconosciuta ai» sono sostituite dalle seguenti: «Per le dichiarazioni di voto finali il termine e' di dieci minuti ed i» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, possono intervenire per non piu' di tre minuti.»; 3) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. In tutti i casi di discussione limitata e di annunci o dichiarazioni di voto per i quali e' previsto un solo intervento per Gruppo, tale limite si applica anche al Gruppo misto. Qualora vi sia piu' di una richiesta di intervento da parte di Senatori appartenenti al Gruppo misto, il termine puo' essere ampliato a quindici minuti, da distribuire tra i predetti Senatori.»; u) all'art. 113 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Salve le votazioni riguardanti persone, l'Assemblea vota normalmente per alzata di mano, a meno che sia richiesta la votazione nominale e, per i casi consentiti dai commi 4 e 7, quella a scrutinio segreto. La votazione nominale puo' essere richiesta, anche oralmente, da quindici Senatori o da uno o piu' Presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica. La richiesta effettuata ad inizio seduta ha effetto per tutte le votazioni, ad eccezione di quelle previste dall'art. 114. La votazione a scrutinio segreto puo' essere richiesta da venti Senatori o da uno o piu' Presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica. Prima dello svolgimento della votazione, il Presidente verifica il numero dei Senatori richiedenti lo scrutinio segreto. I Senatori richiedenti sono considerati presenti, agli effetti del numero legale, ancorche' non partecipino alla votazione.»; 2) al comma 4, le parole: «relative alle norme sulle minoranze linguistiche di cui all'articolo 6 della Costituzione; le deliberazioni che attengono ai» sono sostituite dalle seguenti: «che incidono sui»; 3) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Lo scrutinio segreto puo' essere richiesto solo sulle questioni strettamente attinenti ai casi previsti nel comma 4. In relazione al carattere composito dell'oggetto, puo' essere proposta, ai sensi dell'art. 102, comma 5, la votazione separata della parte da votare a scrutinio segreto.»; 4) al comma 6, le parole: «finanziaria o» sono soppresse; v) all'articolo 114, comma 1, alla parola: «effettuate» sono premesse le seguenti: «di regola» e la parola: «per» e' sostituita dalle seguenti: «al fine di»; w) all'articolo 119 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, le parole: «dal preavviso dato dal Presidente» sono sostituite dalle seguenti: «dall'inizio della seduta»; 2) il comma 2 e' abrogato; 3) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Indizione delle votazioni nominali elettroniche.»; x) all'articolo 151-bis sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Una volta alla settimana parte di una seduta destinata alla discussione di disegni di legge e' dedicata allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata relative a questioni di interesse generale, connotate da urgenza o particolare attualita' politica, nell'ambito di quanto stabilito dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.»; 2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Entro le ore dodici del giorno antecedente a quello nel quale e' previsto lo svolgimento delle interrogazioni di cui al comma l, un Senatore per ciascun Gruppo puo' presentare un'interrogazione per il tramite del Presidente del Gruppo al quale appartiene. Quando sia previsto che la risposta venga resa dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio dei ministri, l'argomento delle interrogazioni presentate deve rientrare nella competenza propria del Presidente del Consiglio dei ministri come definita dall'art. 95, primo comma, della Costituzione. Negli altri casi, il Presidente del Senato invita a rispondere il Ministro o i Ministri competenti per le materie sulle quali verta il maggior numero di interrogazioni presentate: i Gruppi che abbiano presentato interrogazioni vertenti su differenti materie possono presentarne altre, rivolte ai Ministri invitati a rispondere, entro un congruo termine stabilito dalla Presidenza. Le interrogazioni svolte con la procedura di cui al presente articolo non possono essere ripresentate come interrogazioni ordinarie o interpellanze.»; 3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Nello svolgimento di tali interrogazioni, almeno una volta ogni due mesi, il Governo e' rappresentato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le sedute nelle quali interviene il Presidente del Consiglio dei ministri sono fissate con congruo anticipo, d'intesa con il Ministro per i rapporti con il Parlamento. Nelle altre occasioni puo' intervenire, a nome del Governo, anche il Vice Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro competente per materia in relazione alle interrogazioni presentate.»; 4) il comma 3 e' abrogato; 5) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il presentatore di ciascuna interrogazione ha facolta' d'illustrarla per non piu' di tre minuti. A ciascuna delle interrogazioni presentate risponde il rappresentante del Governo per non piu' di tre minuti. Successivamente, l'interrogante o altro Senatore del medesimo Gruppo ha diritto di replicare per non piu' di due minuti.»; 6) il comma 5 e' abrogato; 7) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: «6-bis. Con le stesse modalita' di cui ai commi precedenti, le interrogazioni a risposta immediata possono svolgersi in Commissione. Il Presidente del Senato, su domanda della Commissione, da avanzare almeno ventiquattro ore prima, puo' disporre che la stampa o anche il pubblico siano ammessi a seguire lo svolgimento delle sedute in separati locali attraverso impianti audiovisivi.»; y) all'art. 161, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: «3-bis. La posizione della questione di fiducia sull'approvazione di un articolo, dell'articolo unico del disegno di legge di conversione di un decreto-legge o sull'approvazione o reiezione di emendamenti, determina la priorita' della votazione dell'oggetto sul quale la fiducia e' stata posta. Se il voto del Senato e' favorevole e l'articolo o l'emendamento sono approvati, tutti i restanti emendamenti, ordini del giorno e proposte di stralcio si intendono preclusi. Allo stesso modo la posizione della questione di fiducia su un atto di indirizzo ne determina la priorita' della votazione e l'eventuale approvazione preclude tutti gli altri. 3-ter. Il Governo sottopone alla Presidenza i testi sui quali intende porre la questione di fiducia, ai fini dell'esame ai sensi degli articoli 8, 97 e 102-bis. 3-quater. Nel caso in cui la questione di fiducia sia posta sull'approvazione di un emendamento di iniziativa governativa, prima della discussione il Governo puo' precisarne il contenuto esclusivamente per ragioni di copertura finanziaria o di coordinamento formale del testo. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 103 del Regolamento, ulteriori precisazioni possono essere formulate prima della votazione al fine di adeguare il testo alle condizioni formulate, ai sensi dell'art. 81, terzo comma, della Costituzione, dalla 5ª Commissione permanente.». |
| Art. 4
Disposizioni di coordinamento
1. All'art. 40, comma 5, le parole: «ultimo comma» sono sostituite dalle seguenti: «terzo comma». 2. Agli articoli 120, 125, 125-bis, 126, 126-bis, 127, 128 e 129, le parole: «di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e il disegno di legge finanziaria, il documento di programmazione economico-finanziaria» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «di bilancio, il documento di economia e finanza». Conseguentemente, i predetti articoli risultano cosi' modificati: a) all'art. 120, comma 3, le parole: «finanziaria e su quelli» sono soppresse; b) all'art. 125, le parole: «di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e il disegno di legge finanziaria, il documento di programmazione economico-finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «di bilancio, il documento di economia e finanza»; c) all'art. 125-bis sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, le parole: «programmazione economico-finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «economia e finanza»; 2) alla rubrica, le parole: «programmazione economico-finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «economia e finanza»; d) all'art. 126 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «l. Il disegno di legge di bilancio e' deferito alla 5ª Commissione permanente per l'esame generale, nonche' alle altre Commissioni permanenti, ciascuna delle quali deve esaminarlo per le parti di sua competenza.»; 2) al comma 3 la parola: «finanziaria» e' sostituita dalle seguenti: «di bilancio»; 3) al comma 4 la parola: «finanziaria» e' sostituita dalle seguenti: «di bilancio»; 4) al comma 5 le parole: «congiunto del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e del disegno di legge finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «del disegno di legge di bilancio»; 5) al comma 8 le parole: «di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e sul disegno di legge finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «di bilancio»; 6) al comma 9, primo periodo, le parole: «di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e il disegno di legge finanziaria sono presentati» sono sostituite dalle seguenti: «di bilancio e' presentato» e le parole: «del disegno di legge finanziaria» sono soppresse e, al secondo periodo, le parole: «di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e il disegno di legge finanziaria sono trasmessi» sono sostituite dalle seguenti: «di bilancio e' trasmesso»; 7) al comma 10 la parola: «congiunto» e' soppressa e le parole: «di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e del disegno di legge finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «di bilancio»; 8) al comma 11 le parole: «del disegno di legge finanziaria» sono soppresse e le parole: «di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «di bilancio»; 9) alla rubrica le parole: «di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e del disegno di legge finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «di bilancio»; e) all'art. 126-bis, commi 2-bis e 2-ter, le parole: «programmazione economico-finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «economia e finanza»; f) all'art. 127, alla rubrica, le parole: «di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e sul disegno di legge finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «di bilancio»; g) all'art. 128 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1 le parole: «al disegno di legge finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «alla prima sezione del disegno di legge di bilancio»; 2) al comma 2 le parole: «al disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «alla seconda sezione del disegno di legge di bilancio»; 3) al comma 6 le parole da: «di approvazione» fino a: «come definito alla» sono sostituite dalle seguenti: «di bilancio che rechino disposizioni contrastanti con le regole di copertura o estranee all'oggetto della legge di bilancio in base alla»; 4) alla rubrica le parole: «di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e al disegno di legge finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «di bilancio»; h) all'art. 129 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1 le parole: «approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e sul disegno di legge finanziaria si svolge un'unica» sono sostituite dalle seguenti: «bilancio si svolge una»; 2) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Quando il disegno di legge di bilancio e' presentato dal Governo al Senato, l'esame degli articoli della seconda sezione ha la precedenza sull'esame della prima sezione» e, al secondo periodo, dopo le parole: «all'approvazione» sono inserite le seguenti: «della prima sezione» e la parola: «finanziaria» e' soppressa; al terzo periodo, le parole: «del disegno di legge di approvazione di bilanci di previsione dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «della seconda sezione» e, al quarto periodo, le parole: «approvazione dei bilanci di previsione dello Stato» sono sostituite dalla seguente: «bilancio»; 3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Quando il disegno di legge di bilancio e' trasmesso dalla Camera dei deputati, sono ammissibili, per la seconda sezione, solo emendamenti relativi a previsioni di bilancio non correlate a disposizioni della prima sezione. Si procede quindi all'esame ed alla votazione degli articoli della prima sezione. Sono successivamente esaminate e votate, con le procedure di cui al comma 2, le eventuali variazioni alla seconda sezione conseguenti all'approvazione della prima sezione in un testo diverso da quello trasmesso dalla Camera dei deputati. Si procede infine alla votazione finale del disegno di legge di bilancio cosi' eventualmente modificato.»; 4) al comma 4, primo periodo, le parole: «approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e del disegno di legge finanziaria» sono sostituite dalla seguente: «bilancio» e, al secondo periodo, le parole: «del disegno di legge finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «della prima sezione»; 5) al comma 6 le parole: «approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e del disegno di legge finanziaria» sono sostituite dalla seguente: «bilancio»; 6) alla rubrica le parole: «approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e del disegno di legge finanziaria» sono sostituite dalla seguente: «bilancio». 3. L'art. 137 e' abrogato. 4. All'art. 144-bis le parole: «legge comunitaria» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «legge europea e di delegazione europea». Conseguentemente, l'art. 144-bis risulta cosi' modificato: a) al comma 1 le parole: «comunitaria e la relazione annuale» sono sostituite dalle seguenti: «europea, di delegazione europea e le relazioni annuali»; b) al comma 2, primo periodo, le parole: «scegliendolo di norma tra i Senatori appartenenti anche alla 14ª Commissione permanente» sono soppresse; al quarto periodo le parole: «della relazione annuale» sono sostituite dalle seguenti: «delle relazioni annuali» e, al quinto periodo, le parole: «del disegno» sono sostituite dalle seguenti: «dei disegni» e le parole: «della relazione» sono sostituite dalle seguenti: «delle relazioni»; c) al comma 3, primo periodo, le parole: «del disegno di legge comunitaria» sono sostituite dalle seguenti: «dei disegni di legge europea e di delegazione europea»; d) al comma 4 la parola: «comunitaria» e' sostituita dalle seguenti: «europea e di delegazione europea»; e) al comma 6, primo periodo, le parole: «comunitaria ha» sono sostituite dalle seguenti: «europea e di delegazione europea puo' avere» e le parole: «della relazione annuale » sono sostituite dalle seguenti: «delle relazioni annuali»; al secondo periodo, le parole: «sulla relazione annuale» sono sostituite dalle seguenti: «sulle relazioni annuali» e, al terzo periodo, le parole: «del disegno di legge comunitaria» sono sostituite dalle seguenti: «dei disegni di legge europea e di delegazione europea» e le parole: «della relazione annuale» sono sostituite dalle seguenti: «delle relazioni annuali»; f) al comma 7, la parola: «comunitaria» e' sostituita dalle seguenti: «europea e di delegazione europea»; g) alla rubrica, le parole: «del disegno di legge comunitaria e della relazione» sono sostituite dalle seguenti: «dei disegni di legge europea, di delegazione europea e delle relazioni». 5. All'art. 144-ter le parole: «delle Comunita' europee» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «dell'Unione europea». |
| Art. 5
Disposizioni finali
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle presenti modificazioni al Regolamento, cessa ogni effetto prodotto dai pareri interpretativi della Giunta per il Regolamento e dalle circolari riferiti agli articoli oggetto della presente riforma. |
| Art. 6
Entrata in vigore
1. Le modificazioni al Regolamento di cui ai presenti articoli sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrano in vigore a decorrere dalla XVIII legislatura. Roma, 20 dicembre 2017
Il Presidente: Grasso |
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