Gazzetta n. 17 del 22 gennaio 2018 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 2 gennaio 2018, n. 224
Codice della protezione civile.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30, recante «Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile» che delega il Governo ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi di ricognizione, riordino, coordinamento, modifica e integrazione delle disposizioni legislative vigenti che disciplinano il Servizio nazionale della protezione civile e le relative funzioni, in base ai principi di leale collaborazione e di sussidiarieta' e nel rispetto dei principi e delle norme della Costituzione e dell'ordinamento dell'Unione europea;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2017;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata, nella seduta del 14 dicembre 2017;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 dicembre 2017 e, in considerazione dell'osservazione formulata sull'articolo 9, comma 1, lettera b), ritenuto di sostituire le parole «d'intesa» con le parole «in raccordo», restando, comunque, inalterato il contenuto della disposizione medesima;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del lavoro e delle politiche sociali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'economia e delle finanze, dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle infrastrutture e dei trasporti;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Definizione e finalita' del Servizio nazionale della protezione
civile (Articolo 1-bis, comma 1, legge 225/1992)

1. Il Servizio nazionale della protezione civile, di seguito Servizio nazionale, definito di pubblica utilita', e' il sistema che esercita la funzione di protezione civile costituita dall'insieme delle competenze e delle attivita' volte a tutelare la vita, l'integrita' fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attivita' dell'uomo.
2. Il Servizio nazionale concorre al perseguimento delle finalita' previste dalla normativa dell'Unione europea in materia di protezione civile.
3. Le norme del presente decreto costituiscono principi fondamentali in materia di protezione civile ai fini dell'esercizio della potesta' legislativa concorrente.
4. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti di autonomia e le relative norme di attuazione. Sono fatte salve, altresi', le forme e condizioni particolari di autonomia attribuite ai sensi dell'articolo 116, comma 3, della Costituzione.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 76 della Costituzione:
« Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.».
L'art. 87 della Costituzione, conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 117, terzo comma, della
Costituzione:
«Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.»
La legge 16 marzo 2017, n. 30, recante «Delega al
Governo per il riordino delle disposizioni legislative in
materia di sistema nazionale della protezione civile.» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 marzo 2017, n. 66.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 116, comma 3 della
Costituzione:
«Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia,
concernenti le materie di cui al terzo comma dell'art. 117
e le materie indicate dal secondo comma del medesimo
articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione
della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite
ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa
della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel
rispetto dei principi di cui all'art. 119. La legge e'
approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei
componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione
interessata".
 
Art. 2
Attivita' di protezione civile (Articoli 3, 3-bis, commi 1 e 2, e 5,
commi 2 e 4-quinquies, legge 225/1992; Articolo 93, comma 1,
lettera g), decreto legislativo 112/1998; Articolo 5, comma
4-ter, decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001)

1. Sono attivita' di protezione civile quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento.
2. La previsione consiste nell'insieme delle attivita', svolte anche con il concorso di soggetti dotati di competenza scientifica, tecnica e amministrativa, dirette all'identificazione e allo studio, anche dinamico, degli scenari di rischio possibili, per le esigenze di allertamento del Servizio nazionale, ove possibile, e di pianificazione di protezione civile.
3. La prevenzione consiste nell'insieme delle attivita' di natura strutturale e non strutturale, svolte anche in forma integrata, dirette a evitare o a ridurre la possibilita' che si verifichino danni conseguenti a eventi calamitosi anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attivita' di previsione.
4. Sono attivita' di prevenzione non strutturale di protezione civile quelle concernenti:
a) l'allertamento del Servizio nazionale, articolato in attivita' di preannuncio in termini probabilistici, ove possibile e sulla base delle conoscenze disponibili, di monitoraggio e di sorveglianza in tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio;
b) la pianificazione di protezione civile, come disciplinata dall'articolo 18;
c) la formazione e l'acquisizione di ulteriori competenze professionali degli operatori del Servizio nazionale;
d) l'applicazione e l'aggiornamento della normativa tecnica di interesse;
e) la diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile, anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, allo scopo di promuovere la resilienza delle comunita' e l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini;
f) l'informazione alla popolazione sugli scenari di rischio e le relative norme di comportamento nonche' sulla pianificazione di protezione civile;
g) la promozione e l'organizzazione di esercitazioni ed altre attivita' addestrative e formative, anche con il coinvolgimento delle comunita', sul territorio nazionale al fine di promuovere l'esercizio integrato e partecipato della funzione di protezione civile;
h) le attivita' di cui al presente comma svolte all'estero, in via bilaterale, o nel quadro della partecipazione dell'Italia all'Unione europea e ad organizzazioni internazionali, al fine di promuovere l'esercizio integrato e partecipato della funzione di protezione civile;
i) le attivita' volte ad assicurare il raccordo tra la pianificazione di protezione civile e la pianificazione territoriale e le procedure amministrative di gestione del territorio per gli aspetti di competenza delle diverse componenti.
5. Sono attivita' di prevenzione strutturale di protezione civile quelle concernenti:
a) la partecipazione all'elaborazione delle linee di indirizzo nazionali e regionali per la definizione delle politiche di prevenzione strutturale dei rischi naturali o derivanti dalle attivita' dell'uomo e per la loro attuazione;
b) la partecipazione alla programmazione degli interventi finalizzati alla mitigazione dei rischi naturali o derivanti dall'attivita' dell'uomo e alla relativa attuazione;
c) l'esecuzione di interventi strutturali di mitigazione del rischio in occasione di eventi calamitosi, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti;
d) le azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale per finalita' di protezione civile di cui all'articolo 22.
6. La gestione dell'emergenza consiste nell'insieme, integrato e coordinato, delle misure e degli interventi diretti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi e agli animali e la riduzione del relativo impatto, anche mediante la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti ed il ricorso a procedure semplificate, e la relativa attivita' di informazione alla popolazione.
7. Il superamento dell'emergenza consiste nell'attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, per ripristinare i servizi essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, oltre che alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonche' dei danni subiti dalle attivita' economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio e all'avvio dell'attuazione delle conseguenti prime misure per fronteggiarli.
 
Art. 3
Servizio nazionale della protezione civile (Articolo 1-bis, commi 2 e
3, legge 225/1992; Articolo 5, commi 1 e 2, decreto-legge 343/2001,
conv. legge 401/2001; Articolo 14, commi 27 e ss., decreto-legge
78/2010, conv. legge 122/2010)

1. Fanno parte del Servizio nazionale le autorita' di protezione civile che, secondo il principio di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza, garantiscono l'unitarieta' dell'ordinamento esercitando, in relazione ai rispettivi ambiti di governo, le funzioni di indirizzo politico in materia di protezione civile e che sono:
a) il Presidente del Consiglio dei ministri, in qualita' di autorita' nazionale di protezione civile e titolare delle politiche in materia;
b) i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in qualita' di autorita' territoriali di protezione civile e in base alla potesta' legislativa attribuita, limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni;
c) i Sindaci e i Sindaci metropolitani, in qualita' di autorita' territoriali di protezione civile limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni.
2. Il Servizio nazionale si articola in componenti, strutture operative nazionali e regionali nonche' soggetti concorrenti di cui all'articolo 13, comma 2. In coerenza con i rispettivi ordinamenti e nell'ambito di quanto stabilito dal presente decreto, operano con riferimento agli ambiti di governo delle rispettive autorita' di cui al comma 1:
a) il Dipartimento della protezione civile, di cui si avvale il Presidente del Consiglio dei ministri nell'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento del Servizio nazionale e per assicurare l'unitaria rappresentanza nazionale presso l'Unione europea e gli organismi internazionali in materia di protezione civile, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nonche' le Prefetture - Uffici Territoriali di Governo;
b) Le Regioni titolari della potesta' legislativa concorrente in materia di protezione civile e le Province autonome di Trento e di Bolzano titolari della potesta' legislativa esclusiva nelle materie previste dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione;
c) i Comuni, anche in forma aggregata, le citta' metropolitane e le province in qualita' di enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, secondo le modalita' organizzative ivi disciplinate.
3. L'articolazione di base dell'esercizio della funzione di protezione civile a livello territoriale e' organizzata nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, che, nel rispetto dei principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza, definisce gli ambiti territoriali e organizzativi ottimali individuati dalle Regioni, sulla base dei criteri generali fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 3 e costituiti da uno o piu' comuni, per assicurare l'effettivo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 2, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 14, commi 27 e seguenti, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

Note all'art. 3:
La legge 7 aprile 2014, n. 56, recante «Disposizioni
sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni.» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
7 aprile 2014, n. 81.
- Si riporta il testo dell'art. 14, commi 27 e seguenti
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica», convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:« Art. 14 (Patto di
stabilita' interno ed altre disposizioni sugli enti
territoriali):
«27. Ferme restando le funzioni di programmazione e di
coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie
di cui all'art. 117, commi terzo e quarto, della
Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'art.
118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei
comuni, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera p),
della Costituzione:
a) organizzazione generale dell'amministrazione,
gestione finanziaria e contabile e controllo;
b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse
generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di
trasporto pubblico comunale;
c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo
Stato dalla normativa vigente;
d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito
comunale nonche' la partecipazione alla pianificazione
territoriale di livello sovracomunale;
e) attivita', in ambito comunale, di pianificazione di
protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di
raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani
e la riscossione dei relativi tributi;
g) progettazione e gestione del sistema locale dei
servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai
cittadini, secondo quanto preVisto dall'art. 118, quarto
comma, della Costituzione;
h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla
competenza delle province, organizzazione e gestione dei
servizi scolastici;
i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione
e compiti in materia di servizi anagrafici nonche' in
materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle
funzioni di competenza statale;
l-bis) i servizi in materia statistica.
28. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti,
ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono
appartenuti a comunita' montane, esclusi i comuni il cui
territorio coincide integralmente con quello di una o di
piu' isole e il comune di Campione d'Italia, esercitano
obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di
comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni
di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l). Se
l'esercizio di tali funzioni e' legato alle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, i comuni le
esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le
modalita' stabilite dal presente articolo, fermo restando
che tali funzioni comprendono la realizzazione e la
gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia,
apparati, di banche dati, di applicativi software,
l'approvvigionamento di licenze per il software, la
formazione informatica e la consulenza nel settore
dell'informatica.
28-bis. Per le unioni di cui al comma 28 si applica
l'art. 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
29. I comuni non possono svolgere singolarmente le
funzioni fondamentali svolte in forma associata. La
medesima funzione non puo' essere svolta da piu' di una
forma associativa.
30. La regione, nelle materie di cui all'art. 117,
commi terzo e quarto, della Costituzione, individua, previa
concertazione con i comuni interessati nell'ambito del
Consiglio delle autonomie locali, la dimensione
territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo
svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte
dei comuni delle funzioni fondamentali di cui al comma 28,
secondo i principi di efficacia, economicita', di
efficienza e di riduzione delle spese, secondo le forme
associative previste dal comma 28. Nell'ambito della
normativa regionale, i comuni avviano l'esercizio delle
funzioni fondamentali in forma associata entro il termine
indicato dalla stessa normativa.
31. Il limite demografico minimo delle unioni e delle
convenzioni di cui al presente articolo e' fissato in
10.000 abitanti, ovvero in 3.000 abitanti se i comuni
appartengono o sono appartenuti a comunita' montane, fermo
restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate
da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico
ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni
territoriali, individuati dalla regione. Il limite non si
applica alle unioni di comuni gia' costituite.
31-bis. Le convenzioni di cui al comma 28 hanno durata
almeno triennale e alle medesime si applica, in quanto
compatibile, l'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267. Ove alla scadenza del predetto periodo, non
sia comprovato, da parte dei comuni aderenti, il
conseguimento di significativi livelli di efficacia ed
efficienza nella gestione, secondo modalita' stabilite con
decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sei
mesi, sentita la Conferenza Stato-Citta' e autonomie
locali, i comuni interessati sono obbligati ad esercitare
le funzioni fondamentali esclusivamente mediante unione di
comuni.
31-ter. I comuni interessati assicurano l'attuazione
delle disposizioni di cui al presente articolo:
a) entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre
delle funzioni fondamentali di cui al comma 28;
b) entro il 30 settembre 2014, con riguardo ad
ulteriori tre delle funzioni fondamentali di cui al comma
27;
b-bis) entro il 31 dicembre 2014, con riguardo alle
restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27.
31-quater. In caso di decorso dei termini di cui al
comma 31-ter, il prefetto assegna agli enti inadempienti un
termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso
inutilmente detto termine, trova applicazione l'art. 8
della legge 5 giugno 2003, n. 131.
31-quinquies. Nell'ambito dei processi associativi di
cui ai commi 28 e seguenti, le spese di personale e le
facolta' assunzionali sono considerate in maniera cumulata
fra gli enti coinvolti, garantendo forme di compensazione
fra gli stessi, fermi restando i vincoli previsti dalle
vigenti disposizioni e l'invarianza della spesa
complessivamente considerata.
32.
33. Le disposizioni di cui all'art. 238 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano nel
senso che la natura della tariffa ivi prevista non e'
tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa,
sorte successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, rientrano nella giurisdizione
dell'autorita' giudiziaria ordinaria.
33-bis. All'art. 77-bis del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. Per gli enti per i quali negli anni
2007-2009, anche per frazione di anno, l'organo consiliare
era stato commissariato ai sensi dell'art. 143 del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, si applicano ai fini del patto di
stabilita' interno le stesse regole degli enti di cui al
comma 3, lettera b), del presente articolo, prendendo come
base di riferimento le risultanze contabili dell'esercizio
finanziario precedente a quello di assoggettamento alle
regole del patto di stabilita' interno.»;
b) dopo il comma 7-quinquies, e' inserito il
seguente:
«7-sexies. Nel saldo finanziario di cui al comma 5
non sono considerate le risorse provenienti dai
trasferimenti di cui ai commi 704 e 707 dell'art. 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, ne' le relative spese in
conto capitale sostenute dai comuni. L'esclusione delle
spese opera anche se effettuate in piu' anni, purche' nei
limiti complessivi delle medesime risorse».
33-ter. Alla copertura degli effetti sui saldi di
finanza pubblica derivanti dai commi 14-ter e 33-bis, si
provvede:
a) quanto a 14,5 milioni di euro per l'anno 2010, di
cui 10 milioni di euro per il comma 33-bis, lettere a) e
b), mediante riduzione della percentuale di cui al comma 11
da 0,78 a 0,75 per cento, relativamente al fabbisogno e
all'indebitamento netto, e quanto a 2 milioni per l'anno
2010 relativi al penultimo e ultimo periodo del comma
14-ter, relativamente al saldo netto da finanziare,
mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo
per interventi strutturali di politica economica di cui
all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 10 milioni di euro per il comma 33-bis,
lettere a) e b), per ciascuno degli anni 2011 e successivi
e quanto a 2,5 milioni di euro per il comma 14-ter per
ciascuno degli anni 2011 e 2012 mediante corrispondente
rideterminazione degli obiettivi finanziari previsti ai
sensi del comma 1, lettera d), che a tal fine sono
conseguentemente adeguati con la deliberazione della
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali prevista ai
sensi del comma 2, ottavo periodo, e recepiti con il
decreto annuale del Ministro dell'interno ivi previsto.
33-quater. Il termine del 31 gennaio 2009, preVisto
dall'art. 2-quater, comma 7, del decreto-legge 7 ottobre
2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189, per la trasmissione al Ministero
dell'interno delle dichiarazioni, gia' presentate,
attestanti il minor gettito dell'imposta comunale sugli
immobili derivante da fabbricati del gruppo catastale D per
ciascuno degli anni 2005 e precedenti, e' differito al 30
ottobre 2010.».
 
Art. 4
Componenti del Servizio nazionale della protezione civile (Articoli
1-bis, comma 3, e 6 legge 225/1992)

1. Lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali sono componenti del Servizio nazionale e provvedono all'attuazione delle attivita' di cui all'articolo 2, secondo i rispettivi ordinamenti e competenze.
2. Le componenti del Servizio nazionale possono stipulare convenzioni con le strutture operative e i soggetti concorrenti di cui all'articolo 13, comma 2 o con altri soggetti pubblici.
3. Le componenti del Servizio nazionale che detengono o gestiscono informazioni utili per le finalita' del presente decreto, sono tenute ad assicurarne la circolazione e diffusione nell'ambito del Servizio stesso, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza e di protezione dei dati personali, ove non coperte da segreto di Stato, ovvero non attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica nonche' alla prevenzione e repressione di reati.
 
Art. 5
Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri (Articolo
1-bis, comma 2, legge 225/1992; Articolo 5, commi 1 e
2, decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, per il conseguimento delle finalita' del Servizio nazionale, detiene i poteri di ordinanza in materia di protezione civile, che puo' esercitare, salvo che sia diversamente stabilito con la deliberazione di cui all'articolo 24, per il tramite del Capo del Dipartimento della protezione civile, e determina le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attivita' delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle citta' metropolitane, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione e organizzazione pubblica o privata presente sul territorio nazionale.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con direttive da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, predispone gli indirizzi per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attivita' di protezione civile di cui all'articolo 2, al fine di assicurarne l'unitarieta' nel rispetto delle peculiarita' dei territori.
3. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento sulle attivita' di protezione civile nonche' sull'utilizzo del Fondo nazionale per la protezione civile, del Fondo regionale di protezione civile e del Fondo per le emergenze nazionali di cui al Capo VI.
 
Art. 6
Attribuzioni delle autorita' territoriali di protezione civile
(Articolo 1-bis, comma 2, legge 225/1992; Articolo 5, comma
5, decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001)

1. Nel rispetto delle direttive adottate ai sensi dell'articolo 15 e di quanto previsto dalla legislazione regionale, i Sindaci, in conformita' di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i Sindaci metropolitani e i Presidenti delle Regioni, in qualita' di autorita' territoriali di protezione civile, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attivita' da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni. Le autorita' territoriali di protezione civile sono responsabili, con riferimento agli ambiti di governo e alle funzioni di competenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia:
a) del recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile;
b) della promozione, dell'attuazione e del coordinamento delle attivita' di cui all'articolo 2 esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza;
c) della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attivita' di protezione civile, in coerenza con le esigenze di effettivita' delle funzioni da esercitare, come disciplinate nella pianificazione di cui all'articolo 18;
d) dell'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile e dell'attribuzione, alle medesime strutture, di personale adeguato e munito di specifiche professionalita', anche con riferimento alle attivita' di presidio delle sale operative, della rete dei centri funzionali nonche' allo svolgimento delle attivita' dei presidi territoriali;
e) della disciplina di procedure e modalita' di organizzazione dell'azione amministrativa delle strutture e degli enti afferenti alle rispettive amministrazioni, peculiari e semplificate al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 2.

Note all'art. 6:
Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante
«Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre
2000, n. 227, S.O.
 
Art. 7
Tipologia degli eventi emergenziali di protezione civile (Articolo
2, legge 225/1992)

1. Ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 2, gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguono in:
a) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attivita' dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili, dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
b) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attivita' dell'uomo che per loro natura o estensione comportano l'intervento coordinato di piu' enti o amministrazioni, e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio della rispettiva potesta' legislativa;
c) emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attivita' dell'uomo che in ragione della loro intensita' o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell'articolo 24.
 
Art. 8
Funzioni del Dipartimento della protezione civile della Presidenza
del Consiglio dei ministri (Articolo 1-bis, comma 3, legge
225/1992; Articolo 107 decreto legislativo 112/1998; Articolo 5,
comma 4, 4-ter, 5 e 6, decreto-legge 343/2001, conv. legge
401/2001; Articolo 4, comma 2, decreto-legge 90/2005, conv. legge
152/2005)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, per lo svolgimento dei seguenti compiti che, nell'ambito delle attivita' di cui all'articolo 2, hanno rilievo nazionale:
a) l'indirizzo, la promozione e il coordinamento delle attivita' delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, dei comuni e delle relative forme di aggregazione o di esercizio aggregato di funzioni, delle citta' metropolitane, delle province in qualita' di enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, secondo le modalita' organizzative ivi disciplinate, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica o privata presente sul territorio nazionale in materia di protezione civile, anche mediante l'attivazione di un osservatorio sulle buone pratiche nelle attivita' di protezione civile;
b) l'elaborazione dei provvedimenti finalizzati alla gestione delle situazioni di emergenza di rilievo nazionale previste o in atto;
c) l'elaborazione delle proposte delle direttive di cui all'articolo 15;
d) l'elaborazione e il coordinamento dell'attuazione dei piani nazionali riferiti a specifici scenari di rischio di rilevanza nazionale e dei programmi nazionali di soccorso, contenenti il modello di intervento per l'organizzazione della risposta operativa in caso o in vista di eventi calamitosi di rilievo nazionale;
e) il coordinamento dell'intervento del Servizio nazionale, al verificarsi di emergenze di rilievo nazionale, sulla base delle informazioni acquisite tramite una sala operativa nazionale interforze operante con continuita', allo scopo di assicurare l'assistenza e il soccorso alle popolazioni colpite, effettuati in concorso con le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano interessate e, da queste, in raccordo con i Prefetti;
f) gli indirizzi generali per le attivita' di formazione in materia di protezione civile, in raccordo con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
g) la promozione di studi e ricerche sulla previsione e la prevenzione dei rischi naturali o connessi con l'attivita' dell'uomo;
h) l'esecuzione, per verificare i piani nazionali, di esercitazioni di protezione civile, di intesa con le regioni e gli enti locali interessati;
i) la definizione dei criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e la partecipazione al processo di elaborazione delle norme tecniche per le costruzioni nelle medesime zone di cui all'articolo 93, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
l) il coordinamento della partecipazione del Servizio nazionale alle politiche di protezione civile dell'Unione europea in qualita' di autorita' competente ai sensi dell'articolo 29 della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, ed il coordinamento dell'intervento del Servizio nazionale in occasione di emergenze all'estero, in via bilaterale o nel quadro dell'azione dell'Unione europea e degli organismi internazionali, per assicurare l'assistenza e il soccorso alle popolazioni colpite, con le modalita' di cui all'articolo 29 e ferme restando le competenze in materia del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo;
m) la formulazione delle richieste di assistenza internazionale all'Unione europea o alla comunita' internazionale per integrare l'intervento del Servizio nazionale;
n) il coordinamento del supporto in qualita' di nazione ospitante, conformemente alla decisione n. 1313/2013/UE.
2. Il Dipartimento della protezione civile partecipa all'elaborazione delle linee di indirizzo nazionali per la definizione delle politiche di prevenzione strutturale dei rischi naturali o derivanti dalle attivita' dell'uomo e per la loro attuazione. A tal fine la rappresentanza del Dipartimento della protezione civile e' integrata nelle commissioni, comitati od organismi competenti, comunque denominati, di rilevanza nazionale e deputati alla programmazione, all'indirizzo e al coordinamento di tali attivita', sulla base di provvedimenti da adottarsi a cura delle autorita' competenti entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Dipartimento della protezione civile esprime pareri e proposte sugli atti e i documenti prodotti, in materia, dalle Amministrazioni preposte, ove previsto o su richiesta della medesima Amministrazione.

Note all'art. 8:
La legge 7 aprile 2014, n. 56, recante «Disposizioni
sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7
aprile 2014, n. 81.
- Si riporta il testo dell'art. 93, comma 1, lettera g)
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59:
« Art. 93. (Funzioni mantenute allo Stato) 1. Sono
mantenute allo Stato le funzioni relative:
(Omissis)
g) ai criteri generali per l'individuazione delle
zone sismiche e alle norme tecniche per le costruzioni
nelle medesime zone;».
- Si riporta il testo dell'art. 29 della decisione del
Parlamento europeo e del Consiglio 17 dicembre 2013, n.
1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione
civile, pubblicata nella G.U.U.E. 20 dicembre 2013, n. L
347:
«Art. 29. (Autorita' competenti). Ai fini
dell'applicazione della presente decisione, gli Stati
membri designano le autorita' competenti e ne danno
comunicazione alla Commissione».
 
Art. 9
Funzioni del Prefetto nell'ambito del Servizio nazionale della
protezione civile (Articoli 6 e 14, legge 225/1992; Articolo 1,
comma 1, lettera d), punto 1), decreto-legge 59/2012, conv. legge
100/2012)

1. In occasione degli eventi emergenziali di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), ovvero nella loro imminenza o nel caso in cui il verificarsi di tali eventi sia preannunciato con le modalita' di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), il Prefetto, nel limite della propria competenza territoriale:
a) assicura un costante flusso e scambio informativo con il Dipartimento della protezione civile, la Regione, i Comuni, secondo quanto previsto nella pianificazione di cui all'articolo 18, e il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno;
b) assume, nell'immediatezza dell'evento in raccordo con il Presidente della giunta regionale e coordinandosi con la struttura regionale di protezione civile, la direzione unitaria di tutti i servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, curando l'attuazione del piano provinciale di protezione civile, redatto in conformita' agli articoli 11, comma 1, lettera b) e 18, coordinandoli con gli interventi messi in atto dai comuni interessati, sulla base del relativo piano di protezione civile, anche al fine di garantire l'immediata attivazione degli interventi di primo soccorso alla popolazione;
c) promuove e coordina l'adozione dei provvedimenti necessari per assicurare l'intervento delle strutture dello Stato presenti sul territorio provinciale;
d) vigila sull'attuazione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, a livello provinciale, segnalando, con le modalita' di cui alla lettera a), eventuali esigenze di ulteriori concorsi d'intesa con il Presidente della Giunta regionale;
e) attiva gli enti e le amministrazioni dello Stato, anche ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e assicura il loro concorso coordinato anche mediante idonee rappresentanze presso i centri operativi comunali.
2. Il Prefetto, ai fini dello svolgimento dei compiti di cui al comma 1 e per il coordinamento dei servizi di emergenza a livello provinciale, adotta tutti i provvedimenti di propria competenza necessari ad assicurare i primi soccorsi a livello provinciale, comunale o di ambito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, nel quadro degli organismi di coordinamento provvisorio previsti nella direttiva di cui all'articolo 18, comma 4.
3. Continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti nell'ordinamento giuridico della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, della Regione autonoma della Sardegna, della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 13, comma 4 della legge
1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»:
«Art. 13. (Prefetto)
(Omissis).
A tali fini il prefetto deve essere tempestivamente
informato dal questore e dai comandanti provinciali
dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza su
quanto comunque abbia attinenza con l'ordine e la sicurezza
pubblica nella provincia.».
 
Art. 10
Funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'ambito del
Servizio nazionale della protezione civile (Articolo 11, comma
1, legge 225/1992)

1. In occasione degli eventi calamitosi di cui al presente decreto, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile, assicura, sino al loro compimento, gli interventi di soccorso tecnico indifferibili e urgenti, e di ricerca e salvataggio assumendone la direzione e la responsabilita' nell'immediatezza degli eventi, attraverso il coordinamento tecnico-operativo e il raccordo con le altre componenti e strutture coinvolte.
2. Gli interventi di soccorso tecnico di cui al comma 1, nell'ambito delle attivita' di cui all'articolo 2, comma 6, del presente decreto, sono finalizzati ad assicurare la ricerca e il salvataggio delle persone, nonche' le attivita' di messa in sicurezza, anche in concorso con altri soggetti, ai fini della salvaguardia della pubblica incolumita' da pericoli imminenti, dei luoghi, delle strutture e degli impianti.
3. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco opera, altresi', quale struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile, secondo le modalita' e i livelli di responsabilita' previsti dal proprio ordinamento, anche ai fini delle attivita' di cui all'articolo 2, comma 7.
4. Nella direttiva di cui all'articolo 18, comma 4, sono individuati i contenuti tecnici minimi per l'efficace assolvimento, da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle attribuzioni di cui al presente articolo.
 
Art. 11
Funzioni delle Regioni e disciplina delle funzioni delle citta'
metropolitane e delle province in qualita' di enti di area vasta
nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile
(Articoli 6, 12 e 13 legge 225/1992; Articolo 108 decreto
legislativo 112/1998; Articolo 1-bis decreto-legge 59/2012,
conv. legge 100/2012; Articolo 1, commi da 85 a 97, legge 56/2014)

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle rispettive potesta' legislative ed amministrative, disciplinano l'organizzazione dei sistemi di protezione civile nell'ambito dei rispettivi territori, assicurando lo svolgimento delle attivita' di protezione civile di cui all'articolo 2 e, in particolare:
a) le modalita' di predisposizione ed attuazione delle attivita' volte alla previsione e prevenzione dei rischi, articolate come previsto all'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, nonche' delle attivita' di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo, ivi comprese le procedure finalizzate all'adozione e attuazione del piano regionale di protezione civile, che prevede criteri e modalita' di intervento da seguire in caso di emergenza e che individua nel rispetto dei criteri generali definiti ai sensi dell'articolo 18, comma 4, gli ambiti territoriali ottimali e connessi criteri organizzativi;
b) gli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali, in coerenza con quanto previsto dalla lettera o), e comunali di protezione civile, nonche' per la revisione e valutazione periodica dei medesimi piani;
c) le modalita' per assicurare il concorso dei rispettivi sistemi regionali di protezione civile alle attivita' di rilievo nazionale, anche avvalendosi, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco mediante appositi atti convenzionali volti a disciplinarne il relativo sostegno funzionale;
d) la gestione della sala operativa regionale, volta anche ad assicurare il costante flusso di raccolta e scambio delle informazioni con il Dipartimento della protezione civile, le Prefetture e i Comuni;
e) l'ordinamento e l'organizzazione anche territoriale della propria struttura, nonche' dei propri uffici al fine dell'esercizio delle attivita' di cui al comma 2 e la disciplina di procedure e modalita' di organizzazione delle azioni tecniche, operative e amministrative peculiari e semplificate per provvedere all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle relative attivita', al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e successive modificazioni;
f) le modalita' per la deliberazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) e per lo svolgimento delle conseguenti attivita', ai sensi di quanto previsto dagli articoli 24, comma 9, e 25, comma 11;
g) le modalita' di coordinamento, ferme restando le competenze del Prefetto di cui all'articolo 9 e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 10, dell'attuazione degli interventi urgenti e dello svolgimento dei servizi di emergenza in caso di emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), assicurandone l'integrazione con gli interventi messi in atto dai Comuni, sulla base del relativo piano di protezione civile;
h) la preparazione, gestione ed attivazione della colonna mobile regionale, composta anche dalle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 34, comma 3, lettera a), per gli interventi in occasione o in previsione degli eventi di cui all'articolo 7;
i) le modalita' di organizzazione per realizzare gli interventi necessari per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;
l) il concorso agli interventi all'estero mediante l'attivazione delle risorse regionali inserite nei moduli europei con le procedure previste dall'articolo 29;
m) lo spegnimento degli incendi boschivi, fatte salve le competenze statali in materia, in conformita' a quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353, e successive modificazioni e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;
n) le misure per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato organizzato di protezione civile a livello territoriale, nonche' delle relative forme di rappresentanza su base democratica;
o) l'attribuzione, con le modalita' previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 e ove non diversamente disciplinato nelle leggi regionali, alle province, in qualita' di enti di area vasta, di funzioni in materia di protezione civile, ivi comprese le relative risorse, con particolare riguardo a quelle relative:
1) all'attuazione, in ambito provinciale, delle attivita' di previsione e prevenzione dei rischi, stabilite nella programmazione regionale, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi e, in particolare, i compiti relativi alla rilevazione, raccolta e elaborazione dei relativi dati sul territorio provinciale;
2) alla predisposizione dei piani provinciali di protezione civile sulla base degli indirizzi regionali di cui alla lettera b), in raccordo con le Prefetture;
3) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle proprie strutture di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di emergenze,
p) le modalita' per favorire le attivita' formative in materia di previsione, prevenzione e gestione di situazioni di emergenza ed in generale di sensibilizzazione della materia di protezione civile con particolare riferimento agli amministratori e operatori locali ed agli enti ed istituzioni dei sistemi regionali di protezione civile.
2. Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, le Regioni, per l'attuazione del piano regionale di protezione civile di cui alla lettera a) del comma 1, possono prevedere l'istituzione di un fondo, iscritto nel bilancio regionale, per la messa in atto degli interventi previsti dal medesimo piano e dei servizi territoriali cui i Comuni fanno riferimento per fronteggiare le prime fasi dell'emergenza.
3. Le Regioni, sulla base dei criteri generali fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 4, favoriscono l'individuazione del livello ottimale di organizzazione di strutture di protezione civile a livello territoriale comunale o di ambito al fine di garantire l'effettivita' delle funzioni di protezione civile, individuando le forme, anche aggregate, per assicurarne la continuita' sull'intero territorio, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera b), nonche' l'organizzazione di modalita' di supporto per gli interventi da porre in essere in occasione di emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a).
4. Le funzioni di cui al comma 1 sono disciplinate dalle Regioni assicurandone l'aggiornamento e la coerenza generale con le direttive adottate ai sensi dell'articolo 15 in materia.

Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2 del decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66, recante «Attuazione delle
direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti
dell'organizzazione dell'orario di lavoro.»:
«Art. 2 (Campo di applicazione)
( Omissis)
2. Nei riguardi dei servizi di protezione civile, ivi
compresi quelli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
nonche' nell'ambito delle strutture giudiziarie,
penitenziarie e di quelle destinate per finalita'
istituzionali alle attivita' degli organi con compiti in
materia di ordine e sicurezza pubblica, delle biblioteche,
dei musei e delle aree archeologiche dello Stato le
disposizioni contenute nel presente decreto non trovano
applicazione in presenza di particolari esigenze inerenti
al servizio espletato o di ragioni connesse ai servizi di
protezione civile, nonche' degli altri servizi espletati
dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, cosi' come
individuate con decreto del Ministro competente, di
concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche
sociali, della salute, dell'economia e delle finanze e per
la funzione pubblica, da adottare entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».
La legge 21 novembre 2000, n. 353, in materia di
incendi boschivi e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
novembre 2000, n. 280.
Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante
«Disposizioni in materia di razionalizzazione delle
funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale
dello Stato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2016, n.
213.
La legge 7 aprile 2014, n. 56, recante «Disposizioni
sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni.» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
7 aprile 2014, n. 81.
 
Art. 12
Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito
del Servizio nazionale della protezione civile (Articoli 6 e
15 legge 225/1992; Articolo 108 decreto legislativo 112/1998;
Articolo 12 legge 265/1999; Articolo 24, legge 42/2009 e relativi
decreti legislativi di attuazione; Articolo 1, comma 1, lettera
e), decreto-legge 59/2012, conv. legge 100/2012;
Articolo19 decreto-legge 95/2012, conv. legge 135/2012)

1. Lo svolgimento, in ambito comunale, delle attivita' di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, e' funzione fondamentale dei Comuni.
2. Per lo svolgimento della funzione di cui al comma 1, i Comuni, anche in forma associata, nonche' in attuazione dell'articolo 1, comma 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, assicurano l'attuazione delle attivita' di protezione civile nei rispettivi territori, secondo quanto stabilito dalla pianificazione di cui all'articolo 18, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto, delle attribuzioni di cui all'articolo 3, delle leggi regionali in materia di protezione civile, e in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e, in particolare, provvedono, con continuita':
a) all'attuazione, in ambito comunale delle attivita' di prevenzione dei rischi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a);
b) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla pianificazione dell'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
c) all'ordinamento dei propri uffici e alla disciplina di procedure e modalita' di organizzazione dell'azione amministrativa peculiari e semplificate per provvedere all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle relative attivita', al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7;
d) alla disciplina della modalita' di impiego di personale qualificato da mobilitare, in occasione di eventi che si verificano nel territorio di altri comuni, a supporto delle amministrazioni locali colpite;
e) alla predisposizione dei piani comunali o di ambito, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, di protezione civile, anche nelle forme associative e di cooperazione previste e, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, alla cura della loro attuazione;
f) al verificarsi delle situazioni di emergenza di cui all'articolo 7, all'attivazione e alla direzione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare le emergenze;
g) alla vigilanza sull'attuazione da parte delle strutture locali di protezione civile dei servizi urgenti;
h) all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale o di ambito, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.
3. L'organizzazione delle attivita' di cui al comma 2 nel territorio comunale e' articolata secondo quanto previsto nella pianificazione di protezione civile di cui all'articolo 18 e negli indirizzi regionali, ove sono disciplinate le modalita' di gestione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettere b) e c).
4. Il comune approva con deliberazione consiliare il piano di protezione civile comunale o di ambito, redatto secondo criteri e modalita' da definire con direttive adottate ai sensi dell'articolo 15 e con gli indirizzi regionali di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b); la deliberazione disciplina, altresi', meccanismi e procedure per la revisione periodica e l'aggiornamento del piano, eventualmente rinviandoli ad atti del Sindaco, della Giunta o della competente struttura amministrativa, nonche' le modalita' di diffusione ai cittadini.
5. Il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per finalita' di protezione civile e' responsabile, altresi':
a) dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumita' pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile costituita ai sensi di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b);
b) dello svolgimento, a cura del Comune, dell'attivita' di informazione alla popolazione sugli scenari di rischio, sulla pianificazione di protezione civile e sulle situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall'attivita' dell'uomo;
c) del coordinamento delle attivita' di assistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio a cura del Comune, che provvede ai primi interventi necessari e da' attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di protezione civile, assicurando il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) o c) .
6. Quando la calamita' naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune o di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture operative regionali alla Regione e di forze e strutture operative nazionali al Prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli della Regione; a tali fini, il Sindaco assicura il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza, curando altresi' l'attivita' di informazione alla popolazione.
7. Restano ferme le disposizioni specifiche riferite a Roma capitale di cui all'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, ed ai relativi decreti legislativi di attuazione.

Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1 della legge
7 aprile 2014, n. 56, recante «Disposizioni sulle citta'
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di
comuni»:
«Art. 1. 1. La presente legge detta disposizioni in
materia di citta' metropolitane, province, unioni e fusioni
di comuni al fine di adeguare il loro ordinamento ai
principi di sussidiarieta', differenziazione e
adeguatezza.».
Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante
«Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre
2000, n. 227, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 54 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
«Art. 54. (Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di
competenza statale) 1. Il sindaco, quale ufficiale del
Governo, sovrintende:
a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti
dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e
sicurezza pubblica;
b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla
legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia
giudiziaria;
c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la
sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente
il prefetto.
2. Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al
comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della
polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito
delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro
dell'interno - Autorita' nazionale di pubblica sicurezza.
3. Il sindaco, quale ufficiale del Governo,
sovrintende, altresi', alla tenuta dei registri di stato
civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli
dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di
statistica.
4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con
atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti
nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al
fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che
minacciano l'incolumita' pubblica e la sicurezza urbana. I
provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente
comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione
degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.
4-bis. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4
concernenti l'incolumita' pubblica sono diretti a tutelare
l'integrita' fisica della popolazione, quelli concernenti
la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare
l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalita', quali
lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della
prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con
impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di
abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici,
o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso
di sostanze stupefacenti.
5. Qualora i provvedimenti adottati dai sindaci ai
sensi dei commi 1 e 4 comportino conseguenze sull'ordinata
convivenza delle popolazioni dei comuni contigui o
limitrofi, il prefetto indice un'apposita conferenza alla
quale prendono parte i sindaci interessati, il presidente
della provincia e, qualora ritenuto opportuno, soggetti
pubblici e privati dell'ambito territoriale interessato
dall'intervento.
5-bis. Il sindaco segnala alle competenti autorita',
giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione
irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad
uno Stato membro dell'Unione europea, per la eventuale
adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento
dal territorio dello Stato.
6. In casi di emergenza, connessi con il traffico o con
l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a
causa di circostanze straordinarie si verifichino
particolari necessita' dell'utenza o per motivi di
sicurezza urbana, il sindaco puo' modificare gli orari
degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei
servizi pubblici, nonche', d'intesa con i responsabili
territorialmente competenti delle amministrazioni
interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici
pubblici localizzati nel territorio, adottando i
provvedimenti di cui al comma 4.
7. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 e'
rivolta a persone determinate e queste non ottemperano
all'ordine impartito, il sindaco puo' provvedere d'ufficio
a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione
penale per i reati in cui siano incorsi.
8. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le
funzioni di cui al presente articolo.
9. Al fine di assicurare l'attuazione dei provvedimenti
adottati dai sindaci ai sensi del presente articolo, il
prefetto, ove le ritenga necessarie, dispone, fermo
restando quanto preVisto dal secondo periodo del comma 4,
le misure adeguate per assicurare il concorso delle Forze
di polizia. Nell'ambito delle funzioni di cui al presente
articolo, il prefetto puo' altresi' disporre ispezioni per
accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati,
nonche' per l'acquisizione di dati e notizie interessanti
altri servizi di carattere generale.
10. Nelle materie previste dai commi 1 e 3, nonche'
dall'art. 14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto,
puo' delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al
presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano
costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco
puo' conferire la delega a un consigliere comunale per
l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.
11. Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, nel
caso di inerzia del sindaco o del suo delegato
nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 10, il
prefetto puo' intervenire con proprio provvedimento.
12. Il Ministro dell'interno puo' adottare atti di
indirizzo per l'esercizio delle funzioni previste dal
presente articolo da parte del sindaco.»
Si riporta di seguito il testo dell'art. 24 della legge
5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo in materia
di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della
Costituzione.»: «Art. 24. (Ordinamento transitorio di Roma
capitale ai sensi dell'art. 114, terzo comma, della
Costituzione) 1. In sede di prima applicazione, fino
all'attuazione della disciplina delle citta' metropolitane,
il presente articolo detta norme transitorie
sull'ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale.
2. Roma capitale e' un ente territoriale, i cui attuali
confini sono quelli del comune di Roma, e dispone di
speciale autonomia, statutaria, amministrativa e
finanziaria, nei limiti stabiliti dalla Costituzione.
L'ordinamento di Roma capitale e' diretto a garantire il
miglior assetto delle funzioni che Roma e' chiamata a
svolgere quale sede degli organi costituzionali nonche'
delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi
presenti presso la Repubblica italiana, presso lo Stato
della Citta' del Vaticano e presso le istituzioni
internazionali.
3. Oltre a quelle attualmente spettanti al comune di
Roma, sono attribuite a Roma capitale le seguenti funzioni
amministrative:
a) concorso alla valorizzazione dei beni storici,
artistici, ambientali e fluviali, previo accordo con il
Ministero per i beni e le attivita' culturali;
b) sviluppo economico e sociale di Roma capitale con
particolare riferimento al settore produttivo e turistico;
c) sviluppo urbano e pianificazione territoriale;
d) edilizia pubblica e privata;
e) organizzazione e funzionamento dei servizi urbani,
con particolare riferimento al trasporto pubblico ed alla
mobilita';
f) protezione civile, in collaborazione con la
Presidenza del Consiglio dei ministri e la regione Lazio;
g) ulteriori funzioni conferite dallo Stato e dalla
regione Lazio, ai sensi dell'art. 118, secondo comma, della
Costituzione.
4. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 e'
disciplinato con regolamenti adottati dal consiglio
comunale, che assume la denominazione di Assemblea
capitolina, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli
comunitari ed internazionali, della legislazione statale e
di quella regionale nel rispetto dell'art. 117, sesto
comma, della Costituzione nonche' in conformita' al
principio di funzionalita' rispetto alle speciali
attribuzioni di Roma capitale. L'Assemblea capitolina,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui al comma 5, approva, ai sensi dell'art.
6, commi 2, 3 e 4, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con particolare
riguardo al decentramento municipale, lo statuto di Roma
capitale che entra in vigore il giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
5. Con uno o piu' decreti legislativi, adottati ai
sensi dell'art. 2, sentiti la regione Lazio, la provincia
di Roma e il comune di Roma, e' disciplinato l'ordinamento
transitorio, anche finanziario, di Roma capitale, secondo i
seguenti principi e criteri direttivi:
a) specificazione delle funzioni di cui al comma 3 e
definizione delle modalita' per il trasferimento a Roma
capitale delle relative risorse umane e dei mezzi;
b) fermo quanto stabilito dalle disposizioni di legge
per il finanziamento dei comuni, assegnazione di ulteriori
risorse a Roma capitale, tenendo conto delle specifiche
esigenze di finanziamento derivanti dal ruolo di capitale
della Repubblica, previa la loro determinazione specifica,
e delle funzioni di cui al comma 3.
6. Il decreto legislativo di cui al comma 5 assicura i
raccordi istituzionali, il coordinamento e la
collaborazione di Roma capitale con lo Stato, la regione
Lazio e la provincia di Roma, nell'esercizio delle funzioni
di cui al comma 3. Con il medesimo decreto e' disciplinato
lo status dei membri dell'Assemblea capitolina.
7. Il decreto legislativo di cui al comma 5, con
riguardo all'attuazione dell'art. 119, sesto comma, della
Costituzione, stabilisce i principi generali per
l'attribuzione alla citta' di Roma, capitale della
Repubblica, di un proprio patrimonio, nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) attribuzione a Roma capitale di un patrimonio
commisurato alle funzioni e competenze ad essa attribuite;
b) trasferimento, a titolo gratuito, a Roma capitale
dei beni appartenenti al patrimonio dello Stato non piu'
funzionali alle esigenze dell'Amministrazione centrale, in
conformita' a quanto preVisto dall'art. 19, comma 1,
lettera d).
8. Le disposizioni di cui al presente articolo e quelle
contenute nel decreto legislativo adottato ai sensi del
comma 5 possono essere modificate, derogate o abrogate solo
espressamente. Per quanto non disposto dal presente
articolo, continua ad applicarsi a Roma capitale quanto
preVisto con riferimento ai comuni dal testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
9.
10.».
 
Art. 13
Strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile
(Articoli 1-bis, comma 3, e 11 legge 225/1992)

1. Oltre al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che opera quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile, sono strutture operative nazionali:
a) le Forze armate;
b) le Forze di polizia;
c) gli enti e istituti di ricerca di rilievo nazionale con finalita' di protezione civile, anche organizzati come centri di competenza, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e il Consiglio nazionale delle ricerche;
d) le strutture del Servizio sanitario nazionale;
e) il volontariato organizzato di protezione civile iscritto nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile, l'Associazione della Croce rossa italiana e il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico;
f) il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente;
g) le strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a livello nazionale.
2. Concorrono, altresi', alle attivita' di protezione civile gli ordini e i collegi professionali e i rispettivi Consigli nazionali, anche mediante forme associative o di collaborazione o di cooperazione appositamente definite tra i rispettivi Consigli nazionali nell'ambito di aree omogenee, e gli enti, gli istituti e le agenzie nazionali che svolgono funzioni in materia di protezione civile e aziende, societa' e altre organizzazioni pubbliche o private che svolgono funzioni utili per le finalita' di protezione civile.
3. Le Regioni, relativamente ai rispettivi ambiti territoriali, e nei limiti delle competenze loro attribuite, possono individuare proprie strutture operative regionali del Servizio nazionale, in ambiti operativi diversi da quelli di riferimento delle strutture di cui al comma 1.
4. Le strutture operative nazionali e regionali svolgono, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, salvo quanto previsto dal comma 5, le attivita' previste dal presente decreto. Con le direttive di cui all'articolo 15, si provvede a disciplinare specifiche forme di partecipazione, integrazione e collaborazione delle strutture operative nel Servizio nazionale della protezione civile.
5. Le modalita' e le procedure relative al concorso delle Forze armate alle attivita' previste dal presente decreto sono disciplinate, secondo quanto previsto in materia dagli articoli 15, 89, comma 3, 92 e 549-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministro della difesa, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Note all'art. 13:
- Si riporta di seguito il testo degli articoli 15, 89,
comma 3, 92 e 549-bis del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare.» :
«Art. 15. (Attribuzioni del Ministero della difesa). 1.
Al Ministero della difesa sono attribuite le funzioni e i
compiti spettanti allo Stato in materia di difesa e
sicurezza militare dello Stato, politica militare e
partecipazione a missioni a supporto della pace,
partecipazione a organismi internazionali di settore,
pianificazione generale e operativa delle Forze armate e
interforze, pianificazione relativa all'area industriale di
interesse della Difesa.
2. Il Ministero della difesa esercita in particolare le
funzioni e i compiti di seguito indicati: difesa e
sicurezza dello Stato, del territorio nazionale e delle vie
di comunicazione marittime e aree, pianificazione generale
operativa delle Forze armate e Interforze con i conseguenti
programmi tecnico finanziari; partecipazione a missioni
anche multinazionali per interventi a supporto della pace;
partecipazione agli organismi internazionali ed europei
competenti in materia di difesa e sicurezza militare o le
cui deliberazioni comportino effetti sulla difesa nazionale
e attuazione delle decisioni da questi adottate; rapporti
con le autorita' militari degli altri Stati; informativa al
Parlamento sull'evoluzione del quadro strategico e degli
impegni operativi; classificazione, organizzazione e
funzionamento degli enti dell'area operativa; interventi di
tutela ambientale, concorso nelle attivita' di protezione
civile su disposizione del Governo, concorso alla
salvaguardia delle libere istituzioni e il bene della
collettivita' nazionale nei casi di pubbliche calamita';
politica degli armamenti e relativi programmi di
cooperazione internazionale; conseguimento degli obiettivi
di efficienza fissati per lo strumento militare; bilancio e
affari finanziari; ispezioni amministrative; affari
giuridici, economici, contenzioso, disciplinari e sociali
del personale militare e civile; armamenti terrestri,
navali e aeronautici; telecomunicazioni, informatica e
tecnologie avanzate; lavori e demanio; commissariato e
servizi generali; leva e reclutamento; sanita' militare;
attivita' di ricerca e sviluppo, approvvigionamento dei
materiali e dei sistemi d'arma; programmi di studio nel
settore delle nuove tecnologie per lo sviluppo dei
programmi d'armamento; pianificazione dell'area industriale
pubblica e privata; classificazione, organizzazione e
funzionamento degli enti dell'area tecnico industriale.
2-bis. La ripartizione delle funzioni e dei compiti, di
cui al comma 2, tra le aree e gli uffici individuati
dall'art. 16, comma 1, lettere b), c), d) ed e), e' attuata
con regolamento, emanato ai sensi dell'art. 17, comma
4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite, per le
materie di competenza, le organizzazioni sindacali
rappresentative, apportando, con regolamento emanato ai
sensi dell'art. 17, comma 2 della medesima legge 23 agosto
1988, n. 400, anche eventuali, conseguenti abrogazioni di
disposizioni del presente codice, secondo criteri che
assicurano nell'ambito delle aree:
a) la individuazione dei compiti e delle funzioni
attinenti alle attribuzioni di comando nei riguardi del
personale rispetto ai rimanenti compiti e funzioni
riguardanti il personale medesimo;
b) la standardizzazione organizzativa, per settori
omogenei, anche attraverso le necessarie semplificazioni e
armonizzazioni procedimentali;
c) l'unicita' decisionale;
d) le procedure di coordinamento delle attivita' fra le
aree;
e) l'attribuzione di funzioni e compiti
tecnico-amministrativi al personale civile di livello
dirigenziale e non dirigenziale appartenente ai ruoli del
Ministero della difesa;
f) la predisposizione di meccanismi per la verifica
dell'effettivo livello di fruibilita' dei servizi erogati
al personale.
3. Il Ministero della difesa svolge i compiti di cui
agli articoli 21 e 22.»
«Art. 89. (Compiti delle Forze armate)
(Omissis)
3. Le Forze armate concorrono alla salvaguardia delle
libere istituzioni e svolgono compiti specifici in
circostanze di pubblica calamita' e in altri casi di
straordinaria necessita' e urgenza.»
«Art. 92. (Compiti ulteriori delle Forze armate) 1. Le
Forze armate, oltre ai compiti istituzionali propri e fermo
restando l'intervento prestato anche ai sensi dell'art. 11
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in occasione di
calamita' naturali di cui alla predetta legge e in altri
casi di straordinaria necessita' e urgenza, forniscono a
richiesta e compatibilmente con le capacita' tecniche del
personale e dei mezzi in dotazione, il proprio contributo
nei campi della pubblica utilita' e della tutela
ambientale.
2. Il contributo di cui al comma 1 e' fornito per le
seguenti attivita':
a) consulenza ad amministrazioni ed enti in tema di
pianificazione e intervento delle Forze armate in
situazioni di emergenza nazionale;
b) contributo di personale e mezzi alle amministrazioni
istituzionalmente preposte alla salvaguardia della vita
umana in terra e in mare;
c) ripristino della viabilita' principale e secondaria;
d) pianificazione, svolgimento di corsi e di attivita'
addestrative in tema di cooperazione civile-militare;
e) trasporti con mezzi militari;
f) campagna antincendi boschivi e interventi antincendi
anche al di fuori di detta campagna, e anche attraverso la
disponibilita', in dipendenza delle proprie esigenze, di
risorse, mezzi e personale delle Forze armate, in caso di
riconosciuta e urgente necessita', su richiesta delle
regioni interessate, giusta quanto preVisto dall'art. 7,
comma 3, lettera c), legge 21 novembre 2000, n. 353, in
materia di incendi boschivi;
g) emissioni di dati meteorologici;
h) emissioni bollettini periodici relativi a
rischio-valanghe;
i) rilevamento nucleare, biologico e chimico ed
effettuazione dei relativi interventi di bonifica;
l) svolgimento di operazioni a contrasto
dell'inquinamento marino da idrocarburi e da altri agenti;
m) rilevamento idrooceanografico e aereofotogrammetrico
di zone di interesse e produzione del relativo supporto
cartografico, nonche' scambio di informazioni, elaborati e
dati di natura geotopografica e geodetica;
n) intervento in emergenze idriche nelle isole minori
delle regioni a statuto ordinario;
o) interventi in camera iperbarica per
barotraumatizzati e ossigenoterapia;
p) interventi sull'ambiente marino a tutela della
fauna, della flora e del monitoraggio delle acque,
attivita' di ricerca ambientale marina e scambio di
informazioni e dati in materia di climatologia;
q) demolizione di opere abusive e ripristino dello
stato dei luoghi, secondo quanto preVisto dagli articoli 41
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115.
3. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto
con il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio
e del mare e del Dipartimento nazionale della protezione
civile, sentiti i Ministri interessati, sono determinate le
modalita' per il perseguimento delle finalita' di cui al
comma 1.
4. Le Forze armate, nell'ambito delle proprie
attribuzioni, svolgono i compiti ulteriori previsti dalla
legge e, in particolare, quelli di cui all'art. 15 del
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e dall'art. 12 della
legge 3 agosto 2007, n. 124.»
«Art. 549-bis. (Concorsi a titolo oneroso resi dalle
Forze armate) 1. Al fine di garantire il rimborso dei
concorsi a titolo oneroso resi dalle Forze armate per
attivita' di protezione civile, nei casi non soggetti a
limitazioni ai sensi della legislazione vigente, possono
essere disposte una o piu' aperture di credito, anche su
diversi capitoli di bilancio, a favore di uno o piu'
funzionari delegati nominati dal Ministero della difesa,
per provvedere al ripianamento degli oneri direttamente o
indirettamente sostenuti e quantificati sulla base delle
tabelle di onerosita' predisposte dallo stesso Ministero.
Agli ordini di accreditamento di cui al primo periodo si
applica l'art. 279, primo comma, del regolamento di cui al
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Per le modalita' di
gestione dei fondi accreditati e le modalita' di
presentazione dei rendiconti amministrativi si applicano le
disposizioni di cui all'art. 8, comma 4, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994, n. 367. Gli ordini di accreditamento disposti dopo la
data del 30 settembre di ciascun anno, non estinti al
termine dell'esercizio finanziario, possono essere
trasportati all'esercizio successivo.
1-bis. II Ministero della difesa e' autorizzato a
garantire lo svolgimento di attivita' concorsuali a favore
delle altre pubbliche amministrazioni secondo le modalita'
di cui al comma 1 nei limiti finanziari disposti dall'art.
2, commi 615 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3 della legge
23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita'
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri: « Art. 17 ( Regolamenti) (Omissis) 3. Con decreto
ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle
materie di competenza del ministro o di autorita'
sottordinate al ministro, quando la legge espressamente
conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di piu' ministri, possono essere adottati con
decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei ministri prima della loro emanazione.».
 
Art. 14
Comitato operativo nazionale della protezione civile (Articolo
10 legge 225/1992; Articolo 5, commi 3 e 3-ter decreto-legge
343/2001, conv. legge 401/2001)

1. Al verificarsi delle emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attivita' dell'uomo ovvero nella loro imminenza, al fine di assicurare il coordinamento degli interventi delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale, il Capo del Dipartimento della protezione civile convoca il Comitato operativo nazionale della protezione civile, che opera nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri e si riunisce presso il medesimo Dipartimento. Il Comitato puo' essere convocato, altresi', anche in occasione di esercitazioni di rilievo nazionale e per la condivisione delle strategie operative nell'ambito delle pianificazioni nazionali di protezione civile o in caso di interventi di emergenza e di primo soccorso all'estero ai sensi dell'articolo 29.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, e' componente del Comitato operativo il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in rappresentanza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. Le modalita' di funzionamento del Comitato operativo nazionale della protezione civile sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
4. Il Comitato operativo nazionale della protezione civile e' presieduto dal Capo del Dipartimento della protezione civile ed e composto da tre rappresentanti del Dipartimento stesso, nonche' da rappresentanti delle componenti di cui all'articolo 4, designati, per le Regioni e gli enti locali, dalla Conferenza unificata e delle strutture operative con valenza nazionale di cui all'articolo 13, che vengono individuate con il decreto di cui al comma 3, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.
5. I rappresentanti di Amministrazioni dello Stato o delle strutture operative nazionali da esse dipendenti sono designati dai rispettivi Ministri e, su delega di questi ultimi, riassumono ed esplicano con poteri decisionali, ciascuno nell'ambito delle amministrazioni di appartenenza e nei confronti di enti, aziende autonome e amministrazioni controllati o vigilati, tutte le facolta' e competenze in ordine all'azione da svolgere ai fini di protezione civile, rappresentando, in seno al Comitato, l'amministrazione o la struttura di appartenenza nel suo complesso. Alle riunioni del Comitato possono essere invitate autorita' regionali e locali di protezione civile interessate a specifiche situazioni di emergenza, nonche' soggetti concorrenti di cui al comma 2 dell'articolo 13 e rappresentanti di altri enti o amministrazioni.
6. Per svolgere le funzioni all'interno del Comitato operativo nazionale della protezione civile sono nominati un rappresentante effettivo e un sostituto per ciascun componente individuato.
 
Art. 15
Direttive del Presidente del Consiglio dei ministri e conseguenti
indicazioni operative (Articolo 5, commi 2 e 5 decreto-legge
343/2001, conv. legge 401/2001; Articolo 8, comma 1, decreto-legge
90/2005, conv. legge 152/2005)

1. Ferme restando le competenze e le attribuzioni delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri assicurano, sul piano tecnico, l'indirizzo unitario, nel rispetto delle peculiarita' dei territori, per l'esercizio della funzione e lo svolgimento delle attivita' di protezione civile e sono adottate su proposta del Capo Dipartimento della protezione civile e previa intesa da sancire, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata ovvero di Conferenza Stato-Regioni in ragione delle competenze interessate dalle disposizioni ivi contenute. Su specifiche materie, per la predisposizione delle proposte di direttiva di cui al presente comma, il Dipartimento della protezione civile puo' promuovere confronti in sede tecnica con le rappresentanze delle componenti del Servizio nazionale.
2. Le direttive di cui al comma 1 possono recare, in allegato, procedure operative riferite agli specifici ambiti disciplinati e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, nell'ambito dei limiti e delle finalita' eventualmente previsti nelle direttive di cui al comma 1, puo' adottare indicazioni operative finalizzate all'attuazione di specifiche disposizioni in esse contenute da parte del Servizio nazionale, consultando preventivamente le componenti e strutture operative nazionali interessate.
4. Le direttive adottate ai sensi del presente decreto, possono prevedere la decorrenza differita dell'efficacia di specifiche misure in esse contenute e le modalita' per provvedere, a cura delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, all'eventuale necessario aggiornamento delle rispettive disposizioni tecniche.
5. Fino alla pubblicazione delle direttive adottate ai sensi del presente decreto, o fino ai termini eventualmente in esse indicati, restano in vigore le direttive e gli altri provvedimenti adottati ai sensi della previgente normativa in materia di protezione civile.

Note all'art. 15:
Il decreto legislativo 18 agosto 1997, n. 281, recante
«Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.« e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202.
 
Art. 16
Tipologia dei rischi di protezione civile
(Articolo 1-bis, 2 e 3-bis legge 225/1992)

1. L'azione del Servizio nazionale si esplica, in particolare, in relazione alle seguenti tipologie di rischi: sismico, vulcanico, da maremoto, idraulico, idrogeologico, da fenomeni meteorologici avversi, da deficit idrico e da incendi boschivi.
2. Ferme restando le competenze dei soggetti ordinariamente individuati ai sensi della vigente normativa di settore e le conseguenti attivita', l'azione del Servizio nazionale e' suscettibile di esplicarsi, altresi', per le seguenti tipologie di rischi: chimico, nucleare, radiologico, tecnologico, industriale, da trasporti, ambientale, igienico-sanitario e da rientro incontrollato di oggetti e detriti spaziali.
3. Non rientrano nell'azione di protezione civile gli interventi e le opere per eventi programmati o programmabili in tempo utile che possono determinare criticita' organizzative, in occasione dei quali le articolazioni territoriali delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale possono assicurare il proprio supporto, limitatamente ad aspetti di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione, su richiesta delle autorita' di protezione civile competenti, anche ai fini dell'implementazione delle necessarie azioni in termini di tutela dei cittadini.
 
Art. 17
Sistemi di allertamento
(Articoli 3, 3-bis, comma 2, e 3-ter legge 225/1992)

1. L'allertamento del Servizio nazionale di protezione civile e' articolato in un sistema statale e regionale costituito dagli strumenti, dai metodi e dalle modalita' stabiliti per sviluppare e acquisire la conoscenza, le informazioni e le valutazioni, in tempo reale, relative, ove possibile, al preannuncio in termini probabilistici, al monitoraggio e alla sorveglianza in tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio al fine di attivare il Servizio nazionale della protezione civile ai diversi livelli territoriali.
2. Il governo e la gestione del sistema di allerta sono assicurati dal Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, che ne garantiscono il funzionamento e l'attivita' utilizzando:
a) per il rischio idraulico, idrogeologico e da fenomeni meteorologici avversi, la rete dei Centri funzionali gia' disciplinata dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004, le strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a livello nazionale e regionale, le reti strumentali di monitoraggio e sorveglianza, nonche' i Centri di competenza di cui all'articolo 21;
b) per le altre tipologie di rischio, i prodotti della rete dei Centri funzionali di cui alla lettera a), se utili alle specifiche esigenze, le reti strumentali di monitoraggio e sorveglianza, nonche' i Centri di competenza di cui all'articolo 21.
3. Le modalita' di organizzazione e svolgimento dell'attivita' di allertamento sono disciplinate con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, al fine di garantire un quadro coordinato in tutto il territorio nazionale e l'integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. La direttiva di cui al presente comma provvede, in particolare:
a) all'omogeneizzazione, su base nazionale, delle terminologie e dei codici convenzionali adottati per gestire le diverse fasi di attivazione e della risposta del Servizio nazionale;
b) alla disciplina degli aspetti relativi alla comunicazione del rischio, anche in relazione alla redazione dei piani di protezione civile di cui all'articolo 18, e all'informazione alla popolazione sulle misure in essi contenute;
c) alla definizione di modelli organizzativi che consentano di assicurare la necessaria continuita' nello svolgimento delle diverse fasi di attivita'.
4. Al fine di consentire la prosecuzione, senza soluzione di continuita', dell'efficiente supporto dell'attivita' delle reti strumentali di monitoraggio al Sistema di allertamento di cui al comma 1, le Regioni e gli Enti o agenzie da esse costituite per l'esercizio delle relative competenze sono esentate, a far data dal relativo trasferimento delle funzioni di cui al preesistente servizio idrografico e mareografico nazionale (SIMN), dal pagamento dei diritti amministrativi e dei contributi per la concessione del diritto individuale d'uso delle frequenze utilizzate alla data del trasferimento delle funzioni o di frequenze di uso equivalente, per l'esercizio dell'attivita' radioelettrica per la gestione delle reti di monitoraggio e sorveglianza e dei radar meteorologici di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 dell'11 ottobre 2002. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le frequenze concesse a titolo gratuito e le relative modalita' di concessione. Il Ministero dello sviluppo economico e il Dipartimento della protezione civile d'intesa con le altre amministrazioni centrali competenti e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla ricognizione delle frequenze effettivamente utilizzate necessarie per l'espletamento delle attivita' di cui al presente comma. Dall'applicazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. I provvedimenti concernenti le autorizzazioni necessarie per l'installazione di stazioni delle reti di monitoraggio e sorveglianza facenti parte dei sistemi di allertamento di cui al comma 2, sono resi entro venti giorni dalla richiesta, decorsi i quali le autorizzazioni si intendono concesse. Ai provvedimenti di assegnazione dei diritti d'uso per l'esercizio delle frequenze si applica quanto previsto dall'articolo 107, comma 3, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

Note all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2002
recante «Trasferimento alle regioni degli uffici periferici
del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali - Servizio
idrografico e mareografico.»:
«Art. 1. (Ambito operativo) 1. Gli uffici
compartimentali, le sezioni staccate e l'officina di Stra'
del Servizio idrografico e mareografico nazionale (SIMN)
del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali
individuati ai sensi dell'art. 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85,
modificato ed integrato dal decreto del Presidente della
Repubblica 5 aprile 1993, n. 106, con esclusione della
sezione dell'Ufficio compartimentale di Venezia deputata al
monitoraggio della laguna, sono trasferiti, il 1° ottobre
2002, ai sensi del comma 4 dell'art. 92 del decreto
legislativo n. 112 del 1998, alle regioni presso le quali
hanno sede per essere incorporati nelle strutture operative
regionali competenti in materia per l'esercizio delle
funzioni gia' svolte nell'ambito del predetto Servizio ai
sensi dell'art. 22 del citato decreto del Presidente della
Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85. «
- Si riporta il testo dell'art. 107, comma 3 del
decreto legislativo 1°agosto 2003, n. 259, recante «Codice
delle comunicazioni elettroniche.»:
« Art. 107. (Autorizzazione generale)
(Omissis)
3. Il Ministero, entro sei settimane dal ricevimento
della domanda completa di ogni elemento necessario,
provvede al conferimento del diritto d'uso delle frequenze
comunicando la decisione al soggetto interessato il quale
ha titolo all'esercizio dell'autorizzazione generale in
concomitanza con l'intervenuta comunicazione. Le
determinazioni del Ministero sono pubbliche. Resta
impregiudicato quanto preVisto negli eventuali accordi
internazionali applicabili al caso in specie relativamente
al coordinamento internazionale delle frequenze e delle
posizioni orbitali dei satelliti.».
 
Art. 18
Pianificazione di protezione civile (Articolo 3, commi 3 e 6, 14,
comma 1, e 15, commi 3-bis e 3-ter, 18, comma 3, lettera b) legge
225/1992; Articolo 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 4,
comma 9-bis, decreto-legge 39/2009, conv. legge 77/2009; Articolo
1-bis decreto-legge 59/2012, conv. legge 100/2012)

1. La pianificazione di protezione civile ai diversi livelli territoriali e' l'attivita' di prevenzione non strutturale, basata sulle attivita' di previsione e, in particolare, di identificazione degli scenari di cui all'articolo 2, comma 2, finalizzata:
a) alla definizione delle strategie operative e del modello di intervento contenente l'organizzazione delle strutture per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attivita' di protezione civile e della risposta operativa per la gestione degli eventi calamitosi previsti o in atto, garantendo l'effettivita' delle funzioni da svolgere con particolare riguardo alle persone in condizioni di fragilita' sociale e con disabilita', in relazione agli ambiti ottimali di cui all'articolo 11, comma 3, definiti su base provinciale e comunale, quest'ultimo anche in forma aggregata;
b) ad assicurare il necessario raccordo informativo con le strutture preposte all'allertamento del Servizio nazionale;
c) alla definizione dei flussi di comunicazione tra le componenti e strutture operative del Servizio nazionale interessate;
d) alla definizione dei meccanismi e delle procedure per la revisione e l'aggiornamento della pianificazione, per l'organizzazione di esercitazioni e per la relativa informazione alla popolazione, da assicurare anche in corso di evento;
2. E' assicurata la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, al processo di elaborazione della pianificazione di protezione civile, secondo forme e modalita' individuate con la direttiva di cui al comma 4 che garantiscano, in particolare, la necessaria trasparenza.
3. I piani e i programmi di gestione e tutela e risanamento del territorio e gli altri ambiti di pianificazione strategica territoriale devono essere coordinati con i piani di protezione civile al fine di assicurarne la coerenza con gli scenari di rischio e le strategie operative ivi contenuti.
4. Le modalita' di organizzazione e svolgimento dell'attivita' di pianificazione di protezione civile, e del relativo monitoraggio, aggiornamento e valutazione, sono disciplinate con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15 al fine di garantire un quadro coordinato in tutto il territorio nazionale e l'integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
 
Art. 19
Ruolo della comunita' scientifica (Articoli 3-bis, comma 2, 9, 11 e
17, legge 225/1992; Articolo 5, commi 3-bis e
3-quater, decreto-legge 343/2001, conv. legge 410/2001)

1. La comunita' scientifica partecipa al Servizio nazionale mediante l'integrazione nelle attivita' di protezione civile di cui all'articolo 2 di conoscenze e prodotti derivanti da attivita' di ricerca e innovazione, anche gia' disponibili, che abbiano raggiunto un livello di maturazione e consenso riconosciuto dalla comunita' scientifica secondo le prassi in uso, anche frutto di iniziative promosse dall'Unione europea e dalle Organizzazioni internazionali anche nel campo della ricerca per la difesa dai disastri naturali.
2. La partecipazione di cui al comma 1 si realizza mediante le seguenti attivita':
a) attivita' ordinarie e operative condotte in favore delle componenti del Servizio nazionale che includono, tra l'altro, il monitoraggio e la sorveglianza degli eventi, lo sviluppo di banche dati e ogni altra attivita' utile per la gestione delle emergenze e la previsione e prevenzione dei rischi che fornisca prodotti di immediato utilizzo;
b) attivita' di sperimentazione propedeutiche alle attivita' di cui alla lettera a), e di realizzazione di contributi scientifici e di sintesi di ricerche esistenti utili a tal fine;
c) ricerca finalizzata propedeutica alla realizzazione di prodotti utili alla gestione dei rischi di cui all'articolo 16 e allo studio dei relativi scenari;
d) collaborazione nelle attivita' di predisposizione della normativa tecnica di interesse.
 
Art. 20
Commissione Grandi Rischi (Articoli 3-bis, comma 2, 9, 11 e 17, legge
225/1992; Articolo 5, commi 3-bis e 3-quater, decreto-legge
343/2001, conv. legge 410/2001)

1. In coerenza con le tipologie dei rischi di cui all'articolo 16, la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi e' organo di consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento della protezione civile. Per la partecipazione alle riunioni della Commissione non spetta la corresponsione di compensi o di emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti. La composizione e le modalita' di funzionamento della Commissione sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile.
 
Art. 21
Centri di competenza e collaborazione con gli organismi competenti in
materia di ricerca (Articoli 3-bis, comma 2, 9, 11 e 17, legge
225/1992; Articolo 5, commi 3-bis e 3-quater, decreto-legge
343/2001, conv. legge 410/2001)

1. Nell'ambito della comunita' scientifica e in coerenza con le tipologie dei rischi di cui all'articolo 16, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, emanato sulla base dei principi stabiliti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, gli enti e istituti di ricerca, consorzi e strutture universitarie che sono titolari e rendono disponibili conoscenze e forniscono prodotti derivanti da attivita' di ricerca e innovazione, che possono essere integrati nelle attivita' di protezione civile, possono essere individuati quali Centri di competenza.
2. Con le medesime modalita' possono essere, altresi', individuati ulteriori Centri di competenza nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, diverse da quelle di cui al comma 1, che sono titolari e rendono disponibili conoscenze e forniscono prodotti derivanti da attivita' di ricerca e innovazione che possono essere integrati nelle attivita' di protezione civile.
3. Le componenti del Servizio nazionale possono stipulare accordi e convenzioni con i Centri di competenza.
4. Il Dipartimento della protezione civile coordina l'attivita' per la costituzione di reti di Centri di competenza per lo sviluppo di specifici argomenti su temi integrati e in prospettiva multirischio.
5. Il Dipartimento della protezione civile promuove forme di collaborazione con i Ministeri che esercitano competenze di tipo tecnico-scientifico nell'ambito dei rischi di cui all'articolo 16, nonche' con la Commissione dell'Unione europea e con gli altri organismi internazionali che trattano della medesima materia.
 
Art. 22
Azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale per
finalita' di protezione civile (Articolo 11, decreto-legge 39/2009,
conv. legge 77/2009)

1. Il Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento e la gestione di piani di azioni integrate di prevenzione strutturale, limitate alle strutture e infrastrutture di proprieta' pubblica, e non strutturale per finalita' di protezione civile, previsti da apposite norme di legge, volti al complessivo miglioramento della gestione delle emergenze e, piu' in generale, alla riduzione dei rischi, alla cui attuazione possono provvedere le componenti e strutture operative del Servizio nazionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45.
2. A tal fine il Dipartimento della protezione civile assicura, secondo forme e modalita' da definire con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, opportune forme di coordinamento e monitoraggio degli effetti delle azioni di previsione e prevenzione, per individuare le priorita' d'azione in relazione alle differenti tipologie di rischio.
3. Le Regioni, nei limiti della propria potesta' legislativa, definiscono provvedimenti con finalita' analoghe a quelle di cui ai comma 1, per assicurare il coordinamento e la gestione di piani di azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale per finalita' di protezione civile in relazione alle diverse tipologie di rischio, con oneri a carico dei propri bilanci.

Note all'art. 22:
- Si riporta il testo dell'art. 18-bis, comma 1 del
decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante «Nuovi
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici del 2016 e del 2017» convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45:
«Art. 18-bis (Realizzazione del progetto "Casa Italia")
1. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e
coordinamento dell'azione strategica del Governo connesse
al progetto "Casa Italia", anche a seguito degli eventi
sismici che hanno interessato le aree dell'Italia centrale
nel 2016 e nel 2017, al fine di sviluppare, ottimizzare e
integrare strumenti finalizzati alla cura e alla
valorizzazione del territorio e delle aree urbane nonche'
del patrimonio abitativo, anche in riferimento alla
sicurezza e all'efficienza energetica degli edifici, ferme
restando le attribuzioni disciplinate dalla legge 24
febbraio 1992, n. 225, in capo al Dipartimento della
protezione civile e alle altre amministrazioni competenti
in materia, e' istituito un apposito dipartimento presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, disciplinato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi
dell'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303.».
 
Art. 23
Dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale
della protezione civile (Articolo 5 legge 225/1992; Articoli 107 e
108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 3 decreto-legge
245/2002, conv. legge 286/2002)

1. In occasione o in vista di eventi di cui all'articolo 7 che, per l'eccezionalita' della situazione, possono manifestarsi con intensita' tale da compromettere la vita, l'integrita' fisica o beni di primaria importanza, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto da adottarsi su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata che attesti il pieno dispiegamento delle risorse territoriali disponibili, dispone la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale a supporto dei sistemi regionali interessati mediante il coinvolgimento coordinato delle colonne mobili delle altre Regioni e Province autonome e del volontariato organizzato di protezione civile di cui all'articolo 32, nonche' delle strutture operative nazionali di cui all'articolo 13, comma 1. In ragione dell'evoluzione dell'evento e delle relative necessita', con ulteriore decreto viene disposta la cessazione dello stato di mobilitazione, ad esclusione dei casi in cui si proceda alla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24.
2. Sulla base della dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento dell'intervento del Servizio nazionale a supporto delle autorita' regionali di protezione civile, allo scopo di concorrere ad assicurare l'assistenza e il soccorso alle popolazioni interessate in coerenza con quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera d), ovvero, sulla base dell'intensita' dell'evento, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera e), nonche', alla cessazione delle esigenze qualora non intervenga la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, cura la ricognizione delle attivita' di natura straordinaria poste in essere dalle componenti e strutture operative interessate nel periodo di vigenza della dichiarazione medesima, secondo procedure di rendicontazione definite con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15.
3. Qualora non intervenga la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, sulla base delle ricognizioni effettuate ai sensi del comma 2, con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile, vengono assegnati contributi per il concorso alla copertura degli oneri finanziari sostenuti dalle componenti e strutture operative del Servizio nazionale mobilitate, ivi comprese quelle dei territori direttamente interessati, a valere sulle risorse finanziarie del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44.
4. Le Regioni possono definire, con propria legge, provvedimenti con analoga finalita' in relazione ad eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), con oneri a carico dei propri bilanci.
 
Art. 24
Deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale (Articoli
5 legge 225/1992; Articoli 107 e 108 decreto legislativo 112/1998;
Articolo 5-bis, comma 5, decreto-legge 343/2001, conv. legge
401/2001; Articolo 14 decreto-legge 90/2008, conv. legge 123/2008;
Articolo 1, comma 422, legge 147/2013)

1. Al verificarsi degli eventi che, a seguito di una valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili e in raccordo con le Regioni e Province autonome interessate, presentano i requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata anche su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo stato d'emergenza di rilievo nazionale, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con riferimento alla natura e alla qualita' degli eventi e autorizza l'emanazione delle ordinanze di protezione civile di cui all'articolo 25. La delibera individua, secondo criteri omogenei definiti nella direttiva di cui al comma 7, le prime risorse finanziarie da destinare all'avvio delle attivita' di soccorso e assistenza alla popolazione e degli interventi piu' urgenti di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a) e b), nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi fabbisogni e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44.
2. A seguito della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento calamitoso, effettuata congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni e Province autonome interessate, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, il Consiglio dei ministri individua, con propria deliberazione, le ulteriori risorse finanziarie necessarie per il completamento delle attivita' di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a), b) e c), e per l'avvio degli interventi piu' urgenti di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44. Ove, in seguito, si verifichi, sulla base di apposita rendicontazione, che le risorse destinate alle attivita' di cui alla lettera a) risultino o siano in procinto di risultare insufficienti, il Consiglio dei ministri, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, individua, con proprie ulteriori deliberazioni, le risorse finanziarie necessarie e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44.
3. La durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non puo' superare i 12 mesi, ed e' prorogabile per non piu' di ulteriori 12 mesi.
4. L'eventuale revoca anticipata dello stato d'emergenza di rilievo nazionale e' deliberata nel rispetto della procedura dettata per la delibera dello stato d'emergenza medesimo.
5. Le deliberazioni dello stato di emergenza di rilievo nazionale non sono soggette al controllo preventivo di legittimita' di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.
6. Alla scadenza dello stato di emergenza, le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti, individuati anche ai sensi dell'articolo 26, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'articolo 110 del codice di procedura civile, nonche' in tutti quelli derivanti dalle dichiarazioni gia' emanate nella vigenza dell'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, gia' facenti capo ai soggetti nominati ai sensi dell'articolo 25, comma 7. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi dell'articolo 25, comma 7, siano rappresentanti delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi designati.
7. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15 sono disciplinate le procedure istruttorie propedeutiche all'adozione della deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale e i relativi adempimenti di competenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome e del Capo del Dipartimento della protezione civile.
8. Per le emergenze prodotte da inquinamento marino, la proposta di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui al comma 1 viene effettuata, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 11 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e dal Piano di pronto intervento nazionale per la difesa da inquinamenti di idrocarburi o di altre sostanze nocive causati da incidenti marini, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Dipartimento della protezione civile.
9. Le Regioni, nei limiti della propria potesta' legislativa, definiscono provvedimenti con finalita' analoghe a quanto previsto dal presente articolo in relazione alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b).

Note all'art. 24:
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 14
gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti»:
«Art. 3. (Norme in materia di controllo della Corte dei
conti) 1. Il controllo preventivo di legittimita' della
Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti
atti non aventi forza di legge:
a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del
Consiglio dei Ministri;
b) atti del Presidente del Consiglio dei ministri e
atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle
piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni
dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per
lo svolgimento dell'azione amministrativa;
c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di
programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
di norme comunitarie;
c-bis);
d) provvedimenti dei comitati interministeriali di
riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni
emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);
e);
f) provvedimenti di disposizione del demanio e del
patrimonio immobiliare;
f-bis) atti e contratti di cui all'art. 7, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze
di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266;
g) decreti che approvano contratti delle
amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome:
attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i
quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma
dell'art. 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in
ECU stabilito dalla normativa comunitaria per
l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei
contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo
superiore ad un decimo del valore suindicato;
h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di
accertamento dei residui e di assenso preventivo del
Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
di esercizi successivi;
i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine
scritto del Ministro;
l) atti che il Presidente del Consiglio dei ministri
richieda di sottoporre temporaneamente a controllo
preventivo o che la Corte dei conti deliberi di
assoggettare, per un periodo determinato, a controllo
preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta
irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo .
1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis) e
f-ter) del comma 1 e' competente in ogni caso la sezione
centrale del controllo di legittimita'.
2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo
acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo
non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel
termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine e'
interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi
integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal
ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il
provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne
rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del
controllo si pronuncia sulla conformita' a legge entro
trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti
divengono esecutivi.
3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono,
con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di
notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed
amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della
Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro
ricezione, ferma rimanendone l'esecutivita'. Le
amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso al Ministro.
4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di
esercizio, il controllo successivo sulla gestione del
bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche,
nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di
provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la
regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei
controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta,
anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza
dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi
stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi,
modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.
La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di
riferimento del controllo sulla base delle priorita'
previamente deliberate dalle competenti Commissioni
parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche
tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del
sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli
organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni
di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,
autorita' amministrative indipendenti o societa' a
prevalente capitale pubblico.
5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il
controllo della gestione concerne il perseguimento degli
obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di
programma.
6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al
Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del
controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresi'
inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la
Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie
osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed
agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di
ricevimento della relazione, le misure conseguenzialmente
adottate.
7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le
disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n.
786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni,
nonche', relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce
in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo
1958, n. 259 . Le relazioni della Corte contengono anche
valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.
8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente
articolo, la Corte dei conti puo' richiedere alle
amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo
interno qualsiasi atto o notizia e puo' effettuare e
disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il
comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n.
453 . Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche non
territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a
legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a
seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso all'organo generale di
direzione. E' fatta salva, in quanto compatibile con le
disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 , nonche'
dall'art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si
applicano, in quanto compatibili con le disposizioni della
presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico
delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio
decreto 12 luglio 1934, n. 1214 , e successive
modificazioni.
10. La sezione del controllo e' composta dal presidente
della Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di
sezione preposti al coordinamento e da tutti i magistrati
assegnati a funzioni di controllo. La sezione e' ripartita
annualmente in quattro collegi dei quali fanno parte, in
ogni caso, il presidente della Corte dei conti e i
presidenti di sezione preposti al coordinamento. I collegi
hanno distinta competenza per tipologia di controllo o per
materia e deliberano con un numero minimo di undici
votanti. L'adunanza plenaria e' presieduta dal presidente
della Corte dei conti ed e' composta dai presidenti di
sezione preposti al coordinamento e da trentacinque
magistrati assegnati a funzioni di controllo, individuati
annualmente dal Consiglio di presidenza in ragione di
almeno tre per ciascun collegio della sezione e uno per
ciascuna delle sezioni di controllo sulle amministrazioni
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un
numero minimo di ventuno votanti .
10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria
stabilisce annualmente i programmi di attivita' e le
competenze dei collegi, nonche' i criteri per la loro
composizione da parte del presidente della Corte dei conti.
11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste
dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte
dei conti come sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo
1953, n. 161 , la sezione del controllo si pronuncia in
ogni caso in cui insorge il dissenso tra i competenti
magistrati circa la legittimita' di atti. Del collegio
viene chiamato a far parte in qualita' di relatore il
magistrato che deferisce la questione alla sezione.
12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui
al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma
da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate
ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che
richiedono tempestivi accertamenti e verifiche, dandone
notizia alla sezione del controllo.
13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli
atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria,
creditizia, mobiliare e valutaria.».
- Si riporta il testo dell'art. 110 del codice di
procedura civile: «Art. 110 ( Successione nel processo)
Quando la parte vien meno per morte o per altra causa, il
processo e' proseguito dal successore universale o in suo
confronto.»
- Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 31
dicembre 1982, n. 979, recante «Disposizioni per la difesa
del mare»:
«Art. 11. Nel caso di inquinamento o di imminente
pericolo di inquinamento delle acque dl mare causato da
immissioni, anche accidentali, di idrocarburi o di altre
sostanze nocive, provenienti da qualsiasi fonte o
suscettibili di arrecare danni all'ambiente marino, al
litorale agli interessi connessi, l'autorita' marittima,
nella cui area di competenza si verifichi l'inquinamento o
la minaccia di inquinamento, e' tenuta a disporre tutte le
misure necessarie, non escluse quelle per la rimozione del
carico del natante, allo scopo di prevenire od eliminare
gli effetti inquinanti ovvero attenuarli qualora risultasse
tecnicamente impossibile eliminarli.
Qualora il pericolo di inquinamento o l'inquinamento in
atto sia tale da determinare una situazione di emergenza,
il capo del compartimento marittimo competente per
territorio dichiara l'emergenza locale, dandone immediata
comunicazione al Ministro della marina mercantile, ed
assume la direzione di tutte le operazioni sulla base del
piano operativo di pronto intervento locale, ferme restando
le attribuzioni di ogni amministrazione nell'esecuzione dei
compiti di istituto, da lui adottato d'intesa con gli
organi del servizio nazionale della protezione civile.
Il Ministro della marina mercantile da' immediata
comunicazione della dichiarazione di emergenza locale al
servizio nazionale della protezione civile tramite
l'Ispettorato centrale per la difesa del mare di cui al
successivo art. 34.
Quando l'emergenza non e' fronteggiabile con i mezzi di
cui il Ministero della marina mercantile dispone, il
Ministro della marina mercantile chiede al Ministro della
protezione civile di promuovere la dichiarazione di
emergenza nazionale. In tal caso il Ministro della
protezione civile assume la direzione di tutte le
operazioni sulla base del piano di pronto intervento
nazionale adottato dagli organi del servizio nazionale per
la protezione civile.
Restano ferme le norme contenute nel decreto del
Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n. 504 , per
l'intervento in alto mare in caso di sinistri ed avarie a
navi battenti bandiera straniera che possano causare
inquinamento o pericolo di inquinamento all'ambiente
marino, o al litorale.».
 
Art. 25
Ordinanze di protezione civile (Articoli 5 e 20 legge 225/1992;
Articoli 107 e 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo
14 decreto-legge 90/2008, conv. legge 123/2008; Articolo 40, comma
2, lettera p), legge 196/2009)

1. Per il coordinamento dell'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo nazionale si provvede mediante ordinanze di protezione civile, da adottarsi in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e con le modalita' indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. Le ordinanze sono emanate acquisita l'intesa delle Regioni e Province autonome territorialmente interessate e, ove rechino deroghe alle leggi vigenti, devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere specificamente motivate.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le ordinanze di protezione civile si dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine:
a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento;
b) al ripristino della funzionalita' dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attivita' di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuita' amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea;
c) all'attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attivita' economiche e produttive direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le piu' urgenti necessita';
d) alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumita', in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti;
e) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonche' dei danni subiti dalle attivita' economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza;
f) all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera e), anche attraverso misure di delocalizzazione temporanea in altra localita' del territorio nazionale, entro i limiti delle risorse finanziarie e secondo le direttive dettate con apposita, ulteriore delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Regione interessata.
3. Le ordinanze di protezione civile non sono soggette al controllo preventivo di legittimita' di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.
4. Le ordinanze di protezione civile, la cui efficacia decorre dalla data di adozione e che sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono rese pubbliche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni e sono trasmesse, per informazione, al Presidente del Consiglio dei ministri, alle Regioni o Province autonome interessate e fino al trentesimo giorno dalla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, al Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Oltre il trentesimo giorno dalla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale le ordinanze sono emanate previo concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente ai profili finanziari.
6. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze di cui al presente articolo si avvale delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale, e i soggetti attuatori degli interventi previsti sono, di norma, identificati nei soggetti pubblici ordinariamente competenti allo svolgimento delle predette attivita' in via prevalente, salvo motivate eccezioni. I provvedimenti adottati in attuazione delle ordinanze di protezione civile sono soggetti ai controlli previsti dalla normativa vigente.
7. Per coordinare l'attuazione delle ordinanze di protezione civile, con i medesimi provvedimenti possono essere nominati commissari delegati che operano in regime straordinario fino alla scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale, successivamente alla quale curano, fino alla chiusura della contabilita' speciale di cui all'articolo 27, la prosecuzione delle attivita' in regime ordinario. Qualora il Capo del Dipartimento si avvalga di commissari delegati, il relativo provvedimento di nomina deve specificare il contenuto dell'incarico, i tempi e le modalita' del suo esercizio. I commissari delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni, tra i soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso per lo svolgimento dell'incarico.
8. Per l'esercizio delle funzioni attribuite con le ordinanze di protezione civile non e' prevista la corresponsione di alcun compenso per il Capo del Dipartimento della protezione civile e per i commissari delegati, ove nominati tra i soggetti responsabili titolari di cariche elettive pubbliche. Ove si tratti di altri soggetti, ai commissari delegati si applica l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e il compenso e' commisurato proporzionalmente alla durata dell'incarico, nel limite del parametro massimo costituito dal 70 per cento del trattamento economico previsto per il primo presidente della Corte di cassazione.
9. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo avverso le ordinanze di protezione civile e i consequenziali provvedimenti commissariali nonche' avverso gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emananti ai sensi del presente articolo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.
10. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla disciplina di un sistema di monitoraggio e di verifica dell'attuazione, anche sotto l'aspetto finanziario, delle misure contenute nelle ordinanze di protezione civile nonche' dei provvedimenti adottati in attuazione delle medesime e delle ispezioni. Il sistema di cui al presente comma e' tenuto ad assicurare la continuita' dell'azione di monitoraggio e la periodicita' delle ispezioni, anche in relazione alle ordinanze di protezione civile eventualmente non emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile.
11. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio della propria potesta' legislativa, definiscono provvedimenti con finalita' analoghe a quanto previsto dal presente articolo in relazione alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), da adottarsi in deroga alle disposizioni legislative regionali vigenti, nei limiti e con le modalita' indicati nei provvedimenti di cui all'articolo 24, comma 7.

Note all'art. 25:
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 14
gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti.»:
«Art. 3. (Norme in materia di controllo della Corte dei
conti) 1. Il controllo preventivo di legittimita' della
Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti
atti non aventi forza di legge:
a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del
Consiglio dei Ministri;
b) atti del Presidente del Consiglio dei ministri e
atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle
piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni
dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per
lo svolgimento dell'azione amministrativa;
c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di
programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
di norme comunitarie;
c-bis);
d) provvedimenti dei comitati interministeriali di
riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni
emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);
e);
f) provvedimenti di disposizione del demanio e del
patrimonio immobiliare;
f-bis) atti e contratti di cui all'art. 7, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze
di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266;
g) decreti che approvano contratti delle
amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome:
attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i
quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma
dell'art. 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in
ECU stabilito dalla normativa comunitaria per
l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei
contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo
superiore ad un decimo del valore suindicato;
h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di
accertamento dei residui e di assenso preventivo del
Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
di esercizi successivi;
i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine
scritto del Ministro;
l) atti che il Presidente del Consiglio dei ministri
richieda di sottoporre temporaneamente a controllo
preventivo o che la Corte dei conti deliberi di
assoggettare, per un periodo determinato, a controllo
preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta
irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo .
1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis) e
f-ter) del comma 1 e' competente in ogni caso la sezione
centrale del controllo di legittimita'.
2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo
acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo
non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel
termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine e'
interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi
integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal
ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il
provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne
rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del
controllo si pronuncia sulla conformita' a legge entro
trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti
divengono esecutivi. [Si applicano le disposizioni di cui
all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742] .
3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono,
con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di
notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed
amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della
Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro
ricezione, ferma rimanendone l'esecutivita'. Le
amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso al Ministro.
4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di
esercizio, il controllo successivo sulla gestione del
bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche,
nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di
provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la
regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei
controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta,
anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza
dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi
stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi,
modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.
La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di
riferimento del controllo sulla base delle priorita'
previamente deliberate dalle competenti Commissioni
parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche
tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del
sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli
organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni
di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,
autorita' amministrative indipendenti o societa' a
prevalente capitale pubblico.
5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il
controllo della gestione concerne il perseguimento degli
obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di
programma.
6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al
Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del
controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresi'
inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la
Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie
osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed
agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di
ricevimento della relazione, le misure conseguenzialmente
adottate.
7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le
disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n.
786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni,
nonche', relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce
in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo
1958, n. 259 . Le relazioni della Corte contengono anche
valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.
8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente
articolo, la Corte dei conti puo' richiedere alle
amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo
interno qualsiasi atto o notizia e puo' effettuare e
disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il
comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n.
453 . Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche non
territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a
legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a
seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso all'organo generale di
direzione. E' fatta salva, in quanto compatibile con le
disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 , nonche'
dall'art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si
applicano, in quanto compatibili con le disposizioni della
presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico
delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio
decreto 12 luglio 1934, n. 1214 , e successive
modificazioni.
10. La sezione del controllo e' composta dal presidente
della Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di
sezione preposti al coordinamento e da tutti i magistrati
assegnati a funzioni di controllo. La sezione e' ripartita
annualmente in quattro collegi dei quali fanno parte, in
ogni caso, il presidente della Corte dei conti e i
presidenti di sezione preposti al coordinamento. I collegi
hanno distinta competenza per tipologia di controllo o per
materia e deliberano con un numero minimo di undici
votanti. L'adunanza plenaria e' presieduta dal presidente
della Corte dei conti ed e' composta dai presidenti di
sezione preposti al coordinamento e da trentacinque
magistrati assegnati a funzioni di controllo, individuati
annualmente dal Consiglio di presidenza in ragione di
almeno tre per ciascun collegio della sezione e uno per
ciascuna delle sezioni di controllo sulle amministrazioni
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un
numero minimo di ventuno votanti .
10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria
stabilisce annualmente i programmi di attivita' e le
competenze dei collegi, nonche' i criteri per la loro
composizione da parte del presidente della Corte dei conti.
11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste
dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte
dei conti come sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo
1953, n. 161 , la sezione del controllo si pronuncia in
ogni caso in cui insorge il dissenso tra i competenti
magistrati circa la legittimita' di atti. Del collegio
viene chiamato a far parte in qualita' di relatore il
magistrato che deferisce la questione alla sezione.
12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui
al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma
da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate
ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che
richiedono tempestivi accertamenti e verifiche, dandone
notizia alla sezione del controllo.
13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli
atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria,
creditizia, mobiliare e valutaria.».
- Si riporta il testo dell'art. 42 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.»:
«Art. 42. (Obblighi di pubblicazione concernenti gli
interventi straordinari e di emergenza che comportano
deroghe alla legislazione vigente) 1. Le pubbliche
amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e
urgenti e in generale provvedimenti di carattere
straordinario in caso di calamita' naturali o di altre
emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e
straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio
1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza,
pubblicano:
a) i provvedimenti adottati, con la indicazione
espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei
motivi della deroga, nonche' l'indicazione di eventuali
atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;
b) i termini temporali eventualmente fissati per
l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti
straordinari;
c) il costo preVisto degli interventi e il costo
effettivo sostenuto dall'amministrazione;
d).
1-bis. I Commissari delegati di cui all'art. 5, della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, svolgono direttamente le
funzioni di responsabili per la prevenzione della
corruzione di cui all'art. 1, comma 7, della legge 6
novembre 2012, n. 190 e di responsabili per la trasparenza
di cui all'art. 43 del presente decreto.».
- Si riporta il testo dell'art. 23.ter del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante
«Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici», convertito, con
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:
«Art. 23-ter. ( Disposizioni in materia di trattamenti
economici) 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, e'
definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di
chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti
o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente
o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il
personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3
del medesimo decreto legislativo, e successive
modificazioni, stabilendo come parametro massimo di
riferimento il trattamento economico del primo presidente
della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della
disciplina di cui al presente comma devono essere computate
in modo cumulativo le somme comunque erogate
all'interessato a carico del medesimo o di piu' organismi,
anche nel caso di pluralita' di incarichi conferiti da uno
stesso organismo nel corso dell'anno.
2. Il personale di cui al comma 1 che e' chiamato,
conservando il trattamento economico riconosciuto
dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di
funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in
posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri
o enti pubblici nazionali, comprese le autorita'
amministrative indipendenti, non puo' ricevere, a titolo di
retribuzione o di indennita' per l'incarico ricoperto, o
anche soltanto per il rimborso delle spese, piu' del 25 per
cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico
percepito.
3. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere
previste deroghe motivate per le posizioni apicali delle
rispettive amministrazioni ed e' stabilito un limite
massimo per i rimborsi di spese.
4. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure
di cui al presente articolo sono annualmente versate al
Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.».
 
Art. 26
Ordinanze volte a favorire il rientro nell'ordinario a seguito di
emergenze di rilievo nazionale (Articoli 5 legge 225/1992; Articoli
107 e 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 1, comma
422, legge 147/2013)

1. Almeno trenta giorni prima della scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale, e' adottata apposita ordinanza volta a favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria nel coordinamento degli interventi, conseguenti all'evento, pianificati e non ancora ultimati. Ferma in ogni caso l'inderogabilita' dei vincoli di finanza pubblica, con tale ordinanza possono essere altresi' emanate, per la durata massima di sei mesi non prorogabile e per i soli interventi connessi all'evento, disposizioni derogatorie, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonche' per la riduzione di termini analiticamente individuati e disposizioni finalizzate all'eventuale rimodulazione del piano degli interventi nei limiti delle risorse disponibili.
2. Con l'ordinanza di cui al presente articolo il soggetto gia' titolare della contabilita' speciale, appositamente aperta per l'emergenza in questione, puo' essere autorizzato alla gestione della medesima contabilita' in qualita' di autorita' ordinariamente competente fino alla relativa scadenza stabilita ai sensi di quanto previsto dall'articolo 27, comma 5.
3. Per la prosecuzione degli interventi non ultimati e da realizzare secondo le ordinarie procedure di spesa con le disponibilita' che residuano alla chiusura della contabilita' speciale si provvede ai sensi di quanto previsto dall'articolo 27, comma 5.
 
Art. 27
Contabilita' speciali per la gestione delle emergenze di rilievo
nazionale e altre disposizioni in materia amministrativa e
procedimentale (Articoli 5 legge 225/1992; Articoli 107 e
108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 6, comma
1, decreto-legge 263/2006, conv. legge 290/2006)

1. Per l'attuazione delle ordinanze di protezione civile, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 44-ter, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, puo' essere autorizzata l'apertura di apposite contabilita' speciali.
2. Le risorse stanziate a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui alla delibera prevista dall'articolo 24, comma 1, sono trasferite integralmente a seguito della nomina del commissario delegato sulla contabilita' speciale aperta ai sensi del comma 1. Le ulteriori somme previste dalla delibera di cui all'articolo 24, comma 2, vengono corrisposte nella misura del 50 per cento a seguito dell'emanazione della delibera medesima, mentre il restante 50 per cento all'attestazione dello stato di attuazione degli interventi finanziati.
3. Sulle contabilita' speciali di cui al presente articolo puo' essere autorizzato il versamento di eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento dello specifico contesto emergenziale, diverse da quelle stanziate a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, e rese disponibili dalle Regioni e dagli enti locali interessati, da individuarsi con apposite ordinanze di protezione civile adottate di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Sulle medesime contabilita' possono, altresi', confluire le risorse finanziarie eventualmente provenienti dal Fondo di solidarieta' dell'Unione europea.
4. Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell'articolo 333 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i Commissari delegati titolari di contabilita' speciali, rendicontano, entro il quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio e dal termine della gestione o del loro incarico, tutte le entrate e tutte le spese riguardanti gli interventi di cui coordinano l'attuazione, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa, secondo uno schema da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Dipartimento della protezione civile, che contenga, altresi', l'indicazione dei crediti e dei debiti e delle relative scadenze, gli interventi eventualmente affidati a soggetti attuatori all'uopo individuati, gli obblighi in materia di trasmissione e comunicazione dei rendiconti, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni. Per l'omissione o il ritardo nella rendicontazione si applica l'articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Al fine di garantire la trasparenza dei flussi finanziari e della rendicontazione di cui al presente comma sono vietati girofondi tra le contabilita' speciali.
5. Per la prosecuzione e il completamento degli interventi e delle attivita' previste dalle ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 25 ove non ultimati o conclusi alla scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale la durata della contabilita' speciale puo' essere prorogata per un periodo di tempo determinato e comunque non superiore a 36 mesi dalla scadenza del primo termine individuato ai sensi dell'articolo 24, comma 3. Per gli ulteriori interventi ed attivita' da porre in essere secondo le ordinarie procedure di spesa con le disponibilita' che residuano alla chiusura della contabilita' speciale, le risorse ivi giacenti possono essere trasferite alla regione ovvero, ove esistenti, alle agenzie regionali preposte allo svolgimento della funzione di protezione civile o ai soggetti attuatori competenti. Per gli interventi e le attivita' di cui al presente comma di competenza di Amministrazioni dello Stato, le risorse finanziarie relative che residuano sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione.
6. Le risorse derivanti dalla chiusura delle contabilita' speciali di cui al presente articolo sono vincolate alla realizzazione degli interventi previsti nei piani di attuazione delle ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 25. Al fine di favorire l'utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilita' speciali di cui al presente comma secondo le procedure ordinarie di spesa, si applica quanto previsto dall'articolo 1, commi 787, 788, 789 e 790 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
7. Fermo quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, fino alla cessazione degli effetti delle ordinanze di protezione civile, resta sospesa ogni azione esecutiva, ivi comprese quelle di cui agli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile e quelle di cui agli articoli 91 e seguenti del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e sono privi di effetto i pignoramenti comunque notificati.
8. Il comma 7, si applica alle risorse comunque dirette a finanziare le contabilita' speciali istituite con ordinanze di protezione civile; tali risorse sono insuscettibili di pignoramento o sequestro fino alla definitiva chiusura delle pertinenti contabilita' speciali.
9. Le controversie relative all'esecuzione di interventi ed attivita' realizzati in base alle ordinanze di cui all'articolo 25 o comprese in programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamita' naturali non possono essere devolute a collegi arbitrali.
10. Al fine di assicurare risparmi di spesa, i compromessi e le clausole compromissorie inserite nei contratti stipulati per la realizzazione d'interventi o per l'espletamento di attivita' connessi alle dichiarazioni di stato di emergenza ai sensi dell'articolo 24, sono nulli.
11. Per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali emessi a seguito delle controversie relative all'esecuzione di interventi ed attivita' derivanti dal presente decreto, il termine previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e' fissato in centottanta giorni.

Note all'art. 27:
- Si riporta il testo dell'art. 44.ter, comma 8 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di
contabilita' e finanza pubblica»:
«Art. 44-ter (Progressiva eliminazione delle gestioni
contabili operanti a valere su contabilita' speciali o
conti correnti di tesoreria) (Omissis) 8. Non e' consentita
l'apertura di nuove contabilita' speciali, i cui fondi
siano costituiti mediante il versamento di somme iscritte
in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato, fatte
salve le esclusioni previste della lettera p) dell'art. 40,
comma 2.».
- Si riporta il testo degli articoli 60 e 61 del Regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla
contabilita' generale dello Stato.»:
«Art. 60. Ogni semestre, o in quegli altri periodi che
fossero stabiliti da speciali regolamenti e, in ogni caso,
al termine dell'esercizio, i funzionari delegati devono
trasmettere i conti delle somme erogate, insieme con i
documenti giustificativi, alla competente amministrazione
centrale per i riscontri che ritenga necessari.
Tali riscontri possono anche essere affidati a uffici
provinciali e compartimentali di controllo, mediante
decreto ministeriale, da emanarsi di concerto col Ministro
delle finanze, e nel quale saranno stabiliti i limiti e le
modalita' dei riscontri medesimi.
I rendiconti delle spese da pagare all'estero e di
quelle per le navi viaggianti fuori dello Stato sono
presentati nei modi e termini stabiliti dai regolamenti .
I funzionari che non osservino i termini stabiliti per
la presentazione dei conti sono passibili,
indipendentemente dagli eventuali provvedimenti
disciplinari, di pene pecuniarie nella misura e con la
modalita' da determinarsi dal regolamento, fermo restando
l'eventuale giudizio della Corte dei conti ai termini del
successivo art. 83.
61. Le somme riscosse dai funzionari delegati sulle
aperture di credito e che non siano state erogate alla
chiusura dell'esercizio possono essere trattenute per
effettuare pagamenti di spese esclusivamente riferibili
all'esercizio scaduto.
La giustificazione di tali pagamenti e' compresa in un
rendiconto suppletivo da presentarsi non oltre il 30
settembre, ferme le disposizioni speciali relative alle
spese per la esecuzione di opere pubbliche.
Le somme non erogate alla chiusura del rendiconto
suppletivo sono versate in tesoreria.
Al termine dell'esercizio le aperture di credito fatte
ai singoli funzionari vengono ridotte alla somma
effettivamente prelevata.».
- Si riporta il testo degli articoli 333 e 337 del
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento
per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita'
generale dello Stato.»:
«Art. 333. 1. Alla compilazione dei conti delle somme
erogate, alle scadenze previste dagli articoli 60 e 61
della legge, provvedono i funzionari delegati in carica al
momento delle scadenze medesime.
2. I rendiconti sono presentati all'Amministrazione
centrale o agli uffici periferici, cui spetta di
esercitarne il riscontro, entro il venticinquesimo giorno
successivo al periodo cui si riferisce ciascun rendiconto.
Per le prefetture tale termine e' fissato al quarantesimo
giorno.
3. I rendiconti devono essere distinti per ciascun
capitolo del bilancio e devono dimostrare le aperture di
credito, i titoli estinti e la rimanenza distintamente per
residui e competenza e separatamente per somme prelevabili
direttamente dal funzionario e disponibili per pagamento a
terzi.
4. Per le somme prelevate direttamente deve essere data
a parte dimostrazione dei pagamenti effettuati.
5. I rendiconti vengono corredati:
a);
b) delle quietanze di entrata di cui al successivo art.
495 ed all'art. 61 della legge;
c) di tutti i documenti necessari a giustificare la
regolarita' delle varie erogazioni.»
«Art. 337. Quando i rendiconti non siano presentati nei
termini stabiliti dagli articoli 333, 334 e 335 e cio' non
dipenda da forza maggiore, a coloro che sono tenuti a
presentarli puo' applicarsi, indipendentemente dagli
eventuali provvedimenti disciplinari e dal giudizio della
Corte dei conti ai termini dell'art. 83 della legge una
pena pecuniaria non maggiore di lire 1.000.000 .
La pena e' inflitta con decreto emesso dal capo
dell'amministrazione centrale.
Il decreto deve essere registrato alla Corte dei conti
ed eseguito mediante ritenuta in via amministrativa sulle
competenze dei funzionari.
Dei decreti emessi per dette penalita' le
amministrazioni centrali danno comunicazione alla direzione
generale del tesoro.».
- Si riporta il testo dell'art. 42 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.»:
«Art. 42 (Obblighi di pubblicazione concernenti gli
interventi straordinari e di emergenza che comportano
deroghe alla legislazione vigente) 1. Le pubbliche
amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e
urgenti e in generale provvedimenti di carattere
straordinario in caso di calamita' naturali o di altre
emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e
straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio
1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza,
pubblicano:
a) i provvedimenti adottati, con la indicazione
espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei
motivi della deroga, nonche' l'indicazione di eventuali
atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;
b) i termini temporali eventualmente fissati per
l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti
straordinari;
c) il costo previsto degli interventi e il costo
effettivo sostenuto dall'amministrazione;
d).
1-bis. I Commissari delegati di cui all'art. 5, della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, svolgono direttamente le
funzioni di responsabili per la prevenzione della
corruzione di cui all'art. 1, comma 7, della legge 6
novembre 2012, n. 190 e di responsabili per la trasparenza
di cui all'art. 43 del presente decreto.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 787, 788, 789
e 790 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante
«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.»:
«Art. 1.
(Omissis)
787. Le risorse derivanti dalla chiusura delle
contabilita' speciali di cui all'art. 5, commi 4-ter e
4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono
vincolate alla realizzazione degli interventi previsti
dalle ordinanze adottate ai sensi dei commi 2 e 4-ter
dell'art. 5 della medesima legge n. 225 del 1992.
788. Al fine di favorire l'utilizzo delle risorse
derivanti dalla chiusura delle contabilita' speciali di cui
al comma 787 secondo le procedure ordinarie di spesa, a
decorrere dal 2018 gli enti territoriali sono tenuti a
conseguire, nell'anno di riversamento delle risorse, un
valore positivo del saldo di cui all'art. 1, comma 466,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di importo pari alla
differenza tra le risorse riversate a seguito della
chiusura delle contabilita' speciali in materia di
protezione civile, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del
decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, e i correlati
impegni sostenuti nell'esercizio di riferimento.
789. Nel limite del saldo positivo di cui al comma 788,
negli esercizi successivi a quello del riversamento e,
comunque, non oltre il quinto esercizio, sono assegnati
agli enti territoriali spazi finanziari nell'ambito dei
patti nazionali di cui all'art. 10, comma 4, della legge 24
dicembre 2012, n. 243, in misura pari, per ciascun
esercizio, agli investimenti programmati annualmente nei
piani contenenti gli interventi finalizzati al superamento
della situazione emergenziale, da realizzare attraverso
l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi
precedenti formatisi a seguito del mancato utilizzo delle
risorse derivanti dalla chiusura delle contabilita'
speciali.
790. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai
commi 788 e 789, gli enti territoriali comunicano, entro il
termine perentorio del 20 gennaio dell'anno successivo a
quello del riversamento delle risorse, al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, mediante l'applicativo web
http://pareggio-bilancio.mef.gov.it, gli spazi finanziari
necessari per gli investimenti programmati di cui al comma
789. La somma degli spazi finanziari programmati e' pari al
saldo positivo conseguito nell'anno di riversamento delle
risorse.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 25
maggio 1994, n. 313, recante «Disciplina dei pignoramenti
sulle contabilita' speciali delle prefetture, delle
direzioni di amministrazione delle Forze armate e della
Guardia di finanza», convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 luglio 1994, n. 460:
« Art. 1 (Pignoramenti sulle contabilita' speciali
delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle
Forze armate e della Guardia di finanza) 1. I fondi di
contabilita' speciale a disposizione delle prefetture,
delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e
della Guardia di finanza, nonche' le aperture di credito a
favore dei funzionari delegati degli enti militari, degli
uffici o reparti della Polizia di Stato, della Polizia
penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, del
Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della
qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari e
dei comandi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, o del
Cassiere del Ministero dell'interno, comunque destinati a
servizi e finalita' di protezione civile, di difesa
nazionale e di sicurezza pubblica nonche' di vigilanza,
prevenzione e repressione delle frodi nel settore agricolo,
alimentare e forestale, al rimborso delle spese anticipate
dai comuni per l'organizzazione delle consultazioni
elettorali, nonche' al pagamento di emolumenti e pensioni a
qualsiasi titolo dovuti al personale amministrato, non sono
soggetti ad esecuzione forzata, salvo che per i casi
previsti dal capo V del titolo VI del libro I del codice
civile, nonche' dal testo unico delle leggi concernenti il
sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi,
salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 .
2. I pignoramenti ed i sequestri aventi per oggetto le
somme affluite nelle contabilita' speciali delle prefetture
e delle direzioni di amministrazione ed a favore dei
funzionari delegati di cui al comma 1, si eseguono
esclusivamente, a pena di nullita' rilevabile d'ufficio,
secondo le disposizioni del libro III - titolo II - capo II
del codice di procedura civile, con atto notificato al
direttore di ragioneria responsabile presso le prefetture o
al direttore di amministrazione od al funzionario delegato
nella cui circoscrizione risiedono soggetti privati
interessati, con l'effetto di sospendere ogni emissione di
ordinativi di pagamento relativamente alle somme pignorate.
Il funzionario di prefettura, o il direttore di
amministrazione o funzionario delegato cui sia stato
notificato atto di pignoramento o di sequestro, e' tenuto a
vincolare l'ammontare, sempreche' esistano sulla
contabilita' speciale fondi la cui destinazione sia diversa
da quelle indicate al comma 1, per cui si procede con
annotazione nel libro giornale; la notifica rimane priva di
effetti riguardo agli ordini di pagamento che risultino
gia' emessi .
3. Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento
ai sensi del presente articolo presso le sezioni di
tesoreria dello Stato a pena di nullita' rilevabile anche
d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento
eventualmente notificati non determinano obbligo di
accantonamento da parte delle sezioni medesime ne'
sospendono l'accreditamento di somme nelle contabilita'
speciali intestate alle prefetture ed alle direzioni di
amministrazione ed in quelle a favore dei funzionari
delegati di cui al comma 1 .
4. Viene effettuata secondo le stesse modalita'
stabilite nel comma 2 la notifica di ogni altro atto
consequenziale nei procedimenti relativi agli atti di
pignoramento o di sequestro.».
- Si riporta il testo dell'art. 543 del codice di
procedura civile :
«Art. 543. (Forma del pignoramento). Il pignoramento di
crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che
sono in possesso di terzi si esegue mediante atto
notificato al terzo e al debitore a norma degli articoli
137 e seguenti.
L'atto deve contenere, oltre all'ingiunzione al
debitore di cui all'art. 492:
1. l'indicazione del credito per il quale si procede,
del titolo esecutivo e del precetto;
2. l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle
somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporne senza
ordine di giudice;
3. la dichiarazione di residenza o l'elezione di
domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente
nonche' l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica
certificata del creditore procedente ;
4. la citazione del debitore a comparire davanti al
giudice competente, con l'invito al terzo a comunicare la
dichiarazione di cui all'art. 547 al creditore procedente
entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di
posta elettronica certificata; con l'avvertimento al terzo
che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione,
la stessa dovra' essere resa dal terzo comparendo in
un'apposita udienza e che quando il terzo non compare o,
sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito
pignorato o il possesso di cose di appartenenza del
debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal
creditore, si considereranno non contestati ai fini del
procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul
provvedimento di assegnazione .
Nell'indicare l'udienza di comparizione si deve
rispettare il termine previsto nell'art. 501.
Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale
giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'originale
dell'atto di citazione. Il creditore deve depositare nella
cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la
nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell'atto di
citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro
trenta giorni dalla consegna. La conformita' di tali copie
e' attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del
presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito
forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde
efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie
degli atti di cui al secondo periodo sono depositate oltre
il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore .
Quando procede a norma dell'art. 492-bis, l'ufficiale
giudiziario consegna senza ritardo al creditore il verbale,
il titolo esecutivo ed il precetto, e si applicano le
disposizioni di cui al quarto comma. Decorso il termine di
cui all'art. 501, il creditore pignorante e ognuno dei
creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono
chiedere l'assegnazione o la vendita delle cose mobili o
l'assegnazione dei crediti. Sull'istanza di cui al periodo
precedente il giudice fissa l'udienza per l'audizione del
creditore e del debitore e provvede a norma degli articoli
552 o 553. Il decreto con cui viene fissata l'udienza di
cui al periodo precedente e' notificato a cura del
creditore procedente e deve contenere l'invito e
l'avvertimento al terzo di cui al numero 4) del secondo
comma.».
- Si riporta il testo dell'art. 91 del decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante « Attuazione
dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante
delega al governo per il riordino del processo
amministrativo»:
«Art. 91. (Mezzi di impugnazione) 1. I mezzi di
impugnazione delle sentenze sono l'appello, la revocazione,
l'opposizione di terzo e il ricorso per cassazione per i
soli motivi inerenti alla giurisdizione.».
- Si riporta il testo dell'art. 14, comma 1 del
decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, recante
«Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e
contabile a completamento della manovra di finanza pubblica
per l'anno 1997», convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1997, n. 30:
«Art. 14. (Esecuzione forzata nei confronti di
pubbliche amministrazioni) 1. Le amministrazioni dello
Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia
delle entrate - Riscossione completano le procedure per
l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi
arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti
l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine
di centoventi giorni dalla notificazione del titolo
esecutivo. Prima di tale termine il creditore non puo'
procedere ad esecuzione forzata ne' alla notifica di atto
di precetto.».
 
Art. 28
Disciplina delle misure da adottare per rimuovere gli ostacoli alla
ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da
eventi calamitosi (Articoli 5 legge 225/1992; Articolo 23-sexies,
comma 4, decreto-legge 6/1998, conv. legge 61/1998; Articoli 107 e
108 decreto-legislativo 112/1998)

1. Al fine di dare avvio all'attuazione delle prime misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio pubblico, privato ed alle attivita' economiche e produttive, in attuazione della lettera e), del comma 2, dell'articolo 25, relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati e trasmesse al Dipartimento della protezione civile, con apposite deliberazioni del Consiglio dei ministri, da adottarsi in attuazione del disposto della lettera f), del citato articolo 25, si provvede all'individuazione delle modalita' di concessione di agevolazioni, contribuiti e forme di ristoro in favore dei soggetti pubblici, privati e attivita' economiche e produttive, danneggiati nel rispetto dei seguenti criteri e nei limiti delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente:
a) definizione di massimali, sulla base degli effetti determinati dalla tipologia degli eventi calamitosi commisurati alla loro intensita' ed estensione;
b) definizione di metodologie omogenee per l'intero territorio nazionale;
c) per i danni subiti dai soggetti privati e dalle attivita' economiche e produttive, in tutto o in parte indennizzati da compagnie assicuratrici, previsione che la corresponsione degli eventuali contributi pubblici per la delocalizzazione temporanea in altra localita' del territorio nazionale, per la ricostruzione, la riparazione o il ripristino dei danni abbia luogo solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza, prevedendo, in tal caso, che il contributo cosi' determinato sia integrato con un'ulteriore somma pari ai premi assicurativi versati dai soggetti danneggiati nel quinquennio antecedente la data dell'evento;
d) l'esclusione degli edifici abusivi danneggiati o distrutti dalla fruizione delle misure volte a superare lo stato di emergenza.
2. Con successive ordinanze di protezione civile adottate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati le modalita' e i termini per la presentazione delle istanze e la relativa istruttoria.
 
Art. 29
Partecipazione del Servizio nazionale agli interventi di emergenza in
ambito internazionale e al meccanismo unionale di protezione civile
(Articoli 5 legge 225/1992; Articolo 4, comma 2, decreto-legge
90/2005, conv. legge 152/2005; Articolo 40, comma 2, lettera
p), legge 96/2009; Articolo 10 legge 125/2014; Articolo 27 legge
115/2015)

1. Ferme le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 10, della legge 11 agosto 2014, n. 125, la partecipazione del Servizio nazionale agli interventi di emergenza e di primo soccorso all'estero e' disciplinata con i provvedimenti previsti dagli articoli 23, 24 e 25, da adottarsi, per quanto di competenza, su richiesta del il medesimo Ministero. In tale caso la dichiarazione di cui all'articolo 23 e la deliberazione di cui all'articolo 24 assumono rispettivamente la denominazione di «dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile per intervento all'estero» e «deliberazione dello stato di emergenza per intervento all'estero». Nel decreto del Presidente del Consiglio recante la deliberazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale per intervento all'estero sono individuate le risorse finanziarie nei limiti degli stanziamenti del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 e delle risorse stanziate per gli interventi di cui all'articolo 10 della legge 11 agosto 2014, n. 125. D'intesa con il Dipartimento della protezione civile e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono prestare soccorso ad enti territoriali esteri con i quali abbiano costituito, nel rispetto degli articoli 46, 47 e 48 della legge 7 luglio 2009, n. 88, un gruppo europeo di cooperazione territoriale, anche in assenza dei provvedimenti di cui agli articoli 24 e 25.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera l), per la partecipazione del Servizio nazionale alla «Capacita' europea di risposta emergenziale (EERC)» istituita, nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile, dall'articolo 11 della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, e' autorizzato, nel rispetto del comma 1, l'impiego di moduli, mezzi, attrezzature ed esperti qualificati, specificamente formati e registrati nel sistema comune di comunicazione e informazione in caso di emergenza (CECIS).
3. Se riceve una richiesta di assistenza tramite il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC) e non sussistono gli elementi ostativi di cui all'articolo 11, paragrafo 7, della decisione n. 1313/2013/UE, il Capo del Dipartimento della protezione civile, nelle more della deliberazione di cui all'articolo 24, attiva e coordina le risorse di cui al comma 2 del presente articolo, previa informativa al Presidente del Consiglio dei ministri e dandone comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti. Il Capo del Dipartimento della protezione civile puo' ritirare tali risorse se ricorrono i gravi motivi di cui all'articolo 11, paragrafo 8, della decisione n. 1313/2013/UE.
4. Il Dipartimento della protezione civile intraprende ogni iniziativa utile alla partecipazione del Servizio nazionale all'EERC, inclusa la conclusione di accordi e convenzioni con amministrazioni e organizzazioni avvalendosi anche delle risorse finanziarie previste dalla decisione n. 1313/2013/UE.

Note all'art. 29:
- Si riporta il testo dell'art. 10 della legge 11
agosto 2014, n. 125, recante «Disciplina generale sulla
cooperazione internazionale per lo sviluppo.»:
«Art. 10. (Interventi internazionali di emergenza
umanitaria) 1. Gli interventi internazionali di emergenza
umanitaria compresi nell'ambito della CPS sono finalizzati
al soccorso e all'assistenza delle popolazioni e al rapido
ristabilimento delle condizioni necessarie per la ripresa
dei processi di sviluppo e sono deliberati dal Ministro
degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed
attuati dall'Agenzia di cui all'art. 17, anche avvalendosi
dei soggetti di cui al capo VI, che abbiano specifica e
comprovata esperienza in materia, avvalendosi, ove
possibile, dei soggetti operanti in loco per gli interventi
legati alla primissima emergenza.
2 Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
puo' affidare gli interventi di soccorso nell'ambito degli
interventi internazionali di emergenza umanitaria di cui al
comma 1 ad altre amministrazioni, ivi incluso il
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei ministri, che, a tale fine, agiscono secondo
le proprie procedure operative e di spesa e organizzano gli
interventi di primo soccorso affidati, definendone la
tipologia e la durata d'intesa con il Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale e con
l'Agenzia di cui all'art. 17. Resta ferma la disciplina
vigente in materia di interventi di primo soccorso
all'estero del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'art. 4
del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152.».
- Si riporta il testo degli articoli 46, 47 e 48 della
legge 7 luglio 2009, n. 88, recante «Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria
2008»:
«Art. 46. (Costituzione e natura giuridica dei GECT) 1.
I gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT)
istituiti ai sensi del regolamento (CE) n. 1082/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, e
del presente capo, aventi sede legale nel territorio
nazionale, perseguono l'obiettivo di facilitare e
promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale
o interregionale al fine esclusivo di rafforzare la
coesione economica e sociale e comunque senza fini di
lucro.
2. I GECT aventi sede in Italia sono dotati di
personalita' giuridica di diritto pubblico. Il GECT
acquista la personalita' giuridica con l'iscrizione nel
Registro dei gruppi europei di cooperazione territoriale,
di seguito denominato «Registro», istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Segretariato
generale, ai sensi dell'art. 47.
3. Possono essere membri di un GECT i soggetti di cui
all'art. 3, paragrafo 1, del citato regolamento (CE) n.
1082/2006. Ai fini della costituzione o partecipazione ad
un GECT, per «autorita' regionali» e «autorita' locali» di
cui all'art. 3, paragrafo 1, del citato regolamento, si
intendono rispettivamente le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano e gli enti locali di cui all'art. 2,
comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267.
4. La convenzione e lo statuto di un GECT, previsti
dagli articoli 8 e 9 del citato regolamento (CE) n.
1082/2006, sono approvati all'unanimita' dei suoi membri e
sono redatti in forma pubblica ai sensi degli articoli 2699
e seguenti del codice civile, a pena di nullita'. Gli
organi di un GECT avente sede in Italia, nonche' le
modalita' di funzionamento, le rispettive competenze e il
numero di rappresentanti dei membri in detti organi, sono
stabiliti nello statuto. Le finalita' specifiche del GECT
ed i compiti ad esse connessi sono definiti dai membri del
GECT nella convenzione istitutiva. Fermo restando quanto
stabilito dall'art. 7, paragrafi 1, 2, 4 e 5, del citato
regolamento (CE) n. 1082/2006 i membri possono in
particolare affidare al GECT:
a) il ruolo di Autorita' di gestione, l'esercizio dei
compiti del segretariato tecnico congiunto, la promozione e
l'attuazione di operazioni nell'ambito dei programmi
operativi cofinanziati dai fondi strutturali comunitari e
riconducibili all'obiettivo «Cooperazione territoriale
europea», nonche' la promozione e l'attuazione di azioni di
cooperazione interregionale inserite nell'ambito degli
altri programmi operativi cofinanziati dai fondi
strutturali comunitari;
b) la promozione e l'attuazione di operazioni inserite
nell'ambito di programmi e progetti finanziati dal Fondo
per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, in attuazione del quadro
strategico nazionale 2007-2013, purche' tali operazioni
siano coerenti con le priorita' elencate dall'art. 6 del
citato regolamento (CE) n. 1080/2006 e contribuiscano,
mediante interventi congiunti con altre regioni europee, a
raggiungere piu' efficacemente gli obiettivi stabiliti per
tali programmi o progetti, con benefici per i territori
nazionali.
5. In aggiunta ai compiti di cui al comma 4, al GECT
puo' essere affidata la realizzazione anche di altre azioni
specifiche di cooperazione territoriale, purche' coerenti
con il fine di rafforzare la coesione economica e sociale,
nonche' nel rispetto degli impegni internazionali dello
Stato.
Art. 47. (Autorizzazione alla costituzione di un GECT)
1. I membri potenziali di un GECT presentano alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Segretariato
generale, una richiesta, anche congiunta, di autorizzazione
a partecipare alla costituzione di un GECT, corredata di
copia della convenzione e dello statuto proposti. Su tale
richiesta, la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Segretariato generale provvede nel termine di novanta
giorni dalla ricezione, previa acquisizione dei pareri
conformi del Ministero degli affari esteri per quanto
attiene alla corrispondenza con gli indirizzi nazionali di
politica estera, del Ministero dell'interno per quanto
attiene alla corrispondenza all'ordine pubblico e alla
pubblica sicurezza, del Ministero dell'economia e delle
finanze per quanto attiene alla corrispondenza con le norme
finanziarie e contabili, del Ministero dello sviluppo
economico per quanto attiene ai profili concernenti la
corrispondenza con le politiche di coesione, della
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le
politiche comunitarie per quanto attiene ai profili
concernenti le compatibilita' comunitarie, del Dipartimento
per gli affari regionali per quanto attiene alla
compatibilita' con l'interesse nazionale della
partecipazione al GECT di regioni, province autonome ed
enti locali, e delle altre amministrazioni centrali
eventualmente competenti per i settori in cui il GECT
intende esercitare le proprie attivita'.
2. Entro il termine massimo di sei mesi dalla
comunicazione dell'autorizzazione, decorso il quale essa
diventa inefficace, ciascuno dei membri del GECT, o il
relativo organo di gestione, se gia' operante, chiede
l'iscrizione del GECT nel Registro istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Segretariato
generale, allegando all'istanza copia autentica della
convenzione e dello statuto. La Presidenza del Consiglio
dei ministri - Segretariato generale, verificata nei trenta
giorni successivi la tempestivita' della domanda di
iscrizione, nonche' la conformita' della convenzione e
dello statuto approvati rispetto a quelli proposti, iscrive
il GECT nel Registro e dispone che lo statuto e la
convenzione siano pubblicati, a cura e spese del GECT,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dell'avvenuta iscrizione e' data comunicazione alle
amministrazioni che hanno partecipato al procedimento.
3. Le modifiche alla convenzione e allo statuto del
GECT sono altresi' iscritte nel Registro, secondo le
modalita' ed entro gli stessi termini previsti nei commi 1
e 2. Di esse va data altresi' comunicazione con
pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea. Copia integrale o parziale di ogni atto per il
quale e' prescritta l'iscrizione, a norma dei commi 1 e 2,
e' rilasciata a chiunque ne faccia richiesta, anche per
corrispondenza; il costo di tale copia non puo' eccedere il
costo amministrativo.
4. L'autorizzazione e' revocata nei casi previsti
dall'art. 13 del regolamento (CE) n. 1082/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006.
5. Ferma restando la disciplina vigente in materia di
controlli qualora i compiti di un GECT riguardino azioni
cofinanziate dall'Unione europea, di cui all'art. 6 del
citato regolamento (CE) n. 1082/2006, il controllo sulla
gestione e sul corretto utilizzo dei fondi pubblici e'
svolto, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, dal
Ministero dell'economia e delle finanze, dalla Corte dei
conti e dalla Guardia di finanza.
6. Alla partecipazione di un soggetto italiano a un
GECT gia' costituito e alle modifiche della convenzione,
nonche' alle modifiche dello statuto comportanti,
direttamente o indirettamente, una modifica della
convenzione, si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni del presente articolo.
Art. 48. (Norme in materia di contabilita' e bilanci
del GECT)1. Il GECT redige il bilancio economico preventivo
annuale e pluriennale, lo stato patrimoniale, il conto
economico, il rendiconto finanziario e la nota integrativa
e li sottopone ai membri, che li approvano sentite le
amministrazioni vigilanti, di cui all'art. 47, comma 5.
2. Al fine di conferire struttura uniforme alle voci
dei bilanci pluriennali e annuali, nonche' dei conti
consuntivi annuali e di rendere omogenei i valori inseriti
in tali voci, in modo da consentire alle amministrazioni
vigilanti dello Stato ove ha sede il GECT, alle omologhe
amministrazioni degli Stati di appartenenza degli altri
membri del GECT, nonche' ai competenti organi dell'Unione
europea, di comparare le gestioni dei GECT, il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo
economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, adottano, con decreto
interministeriale, le norme per la gestione economica,
finanziaria e patrimoniale, conformemente a principi
contabili internazionali del settore pubblico. I soggetti
che costituiscono un GECT recepiscono nella convenzione e
nello statuto le predette norme.
3. Dall'attuazione del presente articolo e degli
articoli 46 e 47 non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
pubbliche interessate provvedono all'attuazione del
presente articolo e degli articoli 46 e 47 con le risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente.».
- Si riporta il testo dell'art. 11 della decisione del
Parlamento europeo e del Consiglio su un meccanismo
unionale di protezione civile 17 dicembre 2013, n.
1313/2013/UE :
«Art. 11. (Capacita' europea di risposta emergenziale)
1. E' istituita una capacita' europea di risposta
emergenziale (EERC). E' costituito da un pool volontario di
mezzi di risposta preimpegnati degli Stati membri e
comprende moduli, altri mezzi di risposta ed esperti.
2. La Commissione definisce, sulla scorta dei rischi
individuati, le tipologie e la quantita' dei principali
mezzi di risposta necessari per l'EERC ("obiettivi del
dispositivo").
3. La Commissione determina i requisiti di qualita' dei
mezzi di risposta che gli Stati membri impegnano
nell'ambito dell'EERC. I requisiti di qualita' si basano su
criteri internazionali riconosciuti, laddove tali criteri
gia' esistano. Gli Stati membri sono responsabili della
qualita' dei rispettivi mezzi di risposta.
4. La Commissione definisce e gestisce un processo di
certificazione e registrazione dei mezzi di risposta che
gli Stati membri mettono a disposizione dell'EERC.
5. Gli Stati membri identificano e registrano, su base
volontaria, i mezzi di risposta che impegnano nell'ambito
dell'EERC. I moduli multinazionali creati da due o piu'
Stati membri sono registrati congiuntamente da tutti gli
Stati membri interessati.
6. I mezzi di risposta che gli Stati membri mettono a
disposizione dell'EERC rimangono sempre a disposizione a
fini nazionali.
7. I mezzi di risposta che gli Stati membri mettono a
disposizione dell'EERC sono a disposizione delle operazioni
di risposta nell'ambito del meccanismo unionale previa
richiesta di assistenza inoltrata tramite l'ERCC. La
decisione finale sulla loro mobilitazione e' presa dagli
Stati membri che hanno registrato i mezzi di risposta
interessati. Qualora emergenze nazionali, cause di forza
maggiore o, in casi eccezionali, altri motivi gravi
impediscano a uno Stato membro di mettere a disposizione
tali mezzi di risposta per una specifica catastrofe, tale
Stato membro ne informa quanto prima la Commissione con
riferimento al presente articolo.
8. Ove siano mobilitati, i mezzi di risposta degli
Stati membri rimangono sotto il loro comando e il loro
controllo e possono essere ritirati qualora emergenze
nazionali, cause di forza maggiore o, in casi eccezionali,
altri motivi gravi impediscano a uno Stato membro di
mantenere a disposizione i propri mezzi di risposta, previa
consultazione con la Commissione. La Commissione facilita,
ove necessario, il coordinamento tra i diversi mezzi di
risposta tramite l'ERCC a norma degli articoli 15 e 16.
9. Gli Stati membri e la Commissione garantiscono una
conoscenza pubblica adeguata agli interventi cui partecipa
l'EERC.».
 
Art. 30
Altre disposizioni relative all'utilizzo dei segni distintivi del
Dipartimento della protezione civile (Articolo 15, commi 2 e
3, decreto-legge 39/2009, conv. legge 77/2009; Articolo
10-bis decreto-legge 93/2013, conv. legge 123/2013)

1. L'uso del logo, degli stemmi, degli emblemi, delle denominazioni e di ogni altro segno distintivo dell'immagine, riferiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, e' esclusivamente riservato agli operatori ad esso appartenenti.
2. Ferma la facolta' del Capo del Dipartimento della protezione civile di autorizzare, anche convenzionalmente, l'uso temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi, di cui al comma 1, ed in deroga al comma medesimo, anche nell'ambito di iniziative culturali ed editoriali in coerenza con le finalita' istituzionali e dell'immagine attribuite al medesimo Dipartimento, chiunque ne faccia indebito utilizzo e' punito con la multa da 1.000 euro a 5.000 euro, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato.
3. Al fine di porre il personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile in grado di essere prontamente individuato nell'espletamento delle attivita' di protezione civile di cui all'articolo 2, comma 6, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le norme riguardanti la disciplina delle uniformi e del loro uso.
4. Con il decreto di cui al comma 3 sono altresi' determinate le caratteristiche della bandiera d'istituto del Dipartimento della protezione civile, nonche' le relative modalita' d'uso e custodia.
 
Art. 31
Partecipazione dei cittadini alle attivita' di protezione civile
(Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 4, comma 2, decreto
legislativo 117/2017)

1. Il Servizio nazionale promuove iniziative volte ad accrescere la resilienza delle comunita', favorendo la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, anche mediante formazioni di natura professionale, alla pianificazione di protezione civile come disciplinata dall'articolo 18, e la diffusione della conoscenza e della cultura di protezione civile.
2. Le componenti del Servizio nazionale, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, forniscono ai cittadini informazioni sugli scenari di rischio e sull'organizzazione dei servizi di protezione civile del proprio territorio, anche al fine di consentire loro di adottare misure di autoprotezione nelle situazioni di emergenza di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c), in occasione delle quali essi hanno il dovere di ottemperare alle disposizioni impartite dalle autorita' di protezione civile in coerenza con quanto previsto negli strumenti di pianificazione.
3. I cittadini possono concorrere allo svolgimento delle attivita' di protezione civile, acquisite le conoscenze necessarie per poter operare in modo efficace, integrato e consapevole, aderendo al volontariato organizzato operante nel settore, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 32 e nella Sezione II del presente Capo, ovvero, in forma occasionale, ove possibile, in caso di situazioni di emergenza, agendo a titolo personale e responsabilmente per l'esecuzione di primi interventi immediati direttamente riferiti al proprio ambito personale, familiare o di prossimita', in concorso e coordinandosi con l'attivita' delle citate organizzazioni.
4. Le Regioni e le Province autonome possono disciplinare ulteriori forme di partecipazione dei cittadini in forma occasionale alle attivita' di soccorso non direttamente riferite al loro ambito personale, familiare o di prossimita'.
 
Art. 32
Integrazione del volontariato organizzato nel Servizio nazionale
della protezione civile (Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 8,
comma 1, decreto-legge 90/2005, conv. legge 152/2005; Articolo 4,
comma 2, 5, comma 1, lettera y), 17, 32, comma 4, e 41, comma
6, decreto legislativo 117/2017)

1. Il volontario di protezione civile e' colui che, per sua libera scelta, svolge l'attivita' di volontariato in favore della comunita' e del bene comune, nell'ambito delle attivita' di protezione civile di cui all'articolo 2, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacita' per acquisire, all'interno delle organizzazioni o delle altre forme di volontariato organizzato di cui al presente Capo, la formazione e la preparazione necessaria per concorrere alla promozione di efficaci risposte ai bisogni delle persone e delle comunita' beneficiarie della sua azione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarieta', partecipando, con passione e impegno ad una forza libera e organizzata che contribuisce a migliorare la vita di tutti.
2. Il Servizio nazionale della protezione civile promuove la piu' ampia partecipazione del volontariato organizzato alle attivita' di protezione civile di cui all'articolo 2, riconoscendone il valore e la funzione sociale ai fini dell'adempimento dei doveri inderogabili di solidarieta' di cui all'articolo 2, secondo comma, della Costituzione e, in quanto espressione dei principi di libera partecipazione, solidarieta' e pluralismo, ne riconosce e stimola le iniziative e ne assicura il coordinamento.
3. La partecipazione del volontariato al Servizio nazionale si realizza mediante enti del Terzo settore, ivi compresi i Gruppi comunali, che svolgono l'attivita' di protezione civile di cui all'articolo 5, comma 1, lettera y) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonche' mediante altre forme di volontariato organizzato appositamente costituite, per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale concorrenti all'esercizio della funzione di protezione civile di cui all'articolo 1.
4. In conformita' a quanto previsto dagli articoli 3, 4, comma 2, 32, comma 4, e 41, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le disposizioni del citato decreto legislativo si applicano al volontariato di cui al comma 2 in quanto compatibili con le disposizioni contenute nel presente Capo.
5. I modi e le forme di partecipazione del volontariato alle attivita' di protezione civile sono definiti dalle disposizioni contenute nella Sezione II del presente Capo, che costituiscono principi della legislazione statale in materia e disciplinano, in particolare, strumenti, modalita' e procedure per:
a) garantire l'integrazione del volontariato nell'organizzazione del Servizio nazionale, anche a livello territoriale, regolandone la preparazione, l'attivazione e l'impiego in forma coordinata;
b) la partecipazione del volontariato all'attivita' di predisposizione ed attuazione di piani di protezione civile ed alle attivita' di previsione, prevenzione, gestione e superamento delle situazioni di emergenza di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c), prevedendo il rimborso delle spese sostenute, il mantenimento del posto di lavoro e del relativo trattamento economico e previdenziale nei periodi di impiego riconosciuti ai sensi della lettera a), e la garanzia della copertura assicurativa degli interessati;
c) la concessione di contributi per il potenziamento della capacita' operativa, il miglioramento della preparazione tecnica dei volontari e lo sviluppo della resilienza delle comunita'.
6. Con direttive da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 42, sono impartiti indirizzi per assicurare, nel rispetto delle peculiarita' dei territori, l'unitaria ed effettiva attuazione delle disposizioni di cui alla Sezione II del presente Capo.

Note all'art. 32:
- Si riporta il testo degli articoli 3, 4, comma 2, 5,
comma 1, lettera y), 32, comma 4 e 41, comma 6 del decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del
Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b),
della legge 6 giugno 2016, n. 106:
«Art. 3. (Norme applicabili) 1. Le disposizioni del
presente Codice si applicano, ove non derogate ed in quanto
compatibili, anche alle categorie di enti del Terzo settore
che hanno una disciplina particolare.
2. Per quanto non preVisto dal presente Codice, agli
enti del Terzo settore si applicano, in quanto compatibili,
le norme del Codice civile e le relative disposizioni di
attuazione.
3. Salvo quanto preVisto dal Capo II del Titolo VIII,
le disposizioni del presente Codice non si applicano agli
enti di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
«Art. 4. (Enti del Terzo settore)
(omissis)
2. Non sono enti del Terzo settore le amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le formazioni e le
associazioni politiche, i sindacati, le associazioni
professionali e di rappresentanza di categorie economiche,
le associazioni di datori di lavoro, nonche' gli enti
sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai
suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel
settore della protezione civile alla cui disciplina si
provvede ai sensi dell'art. 32, comma 4. Sono esclusi
dall'ambito di applicazione del presente comma i corpi
volontari dei vigili del fuoco delle Province autonome di
Trento e di Bolzano e della Regione autonoma della Valle
d'Aosta.
Art. 5. (Attivita' di interesse generale) 1. Gli enti
del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le
cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o
principale una o piu' attivita' di interesse generale per
il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita'
civiche, solidaristiche e di utilita' sociale. Si
considerano di interesse generale, se svolte in conformita'
alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le
attivita' aventi ad oggetto:
(Omissis)
y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio
1992, n. 225, e successive modificazioni;»
«Art. 32. (Organizzazioni di volontariato) (Omissis)
4. Alle organizzazioni di volontariato che svolgono
l'attivita' di cui all'art. 5, comma 1, lettera y), le
norme del presente capo si applicano nel rispetto delle
disposizioni in materia di protezione civile e alla
relativa disciplina si provvede nell'ambito di quanto
preVisto dall'art. 1, comma 1, lettera d), della legge 16
marzo 2017, n. 30.»
«Art. 41.( Reti associative)
(Omissis)
6. Alle reti associative operanti nel settore di cui
all'art. 5, comma 1, lettera y), le disposizioni del
presente articolo si applicano nel rispetto delle
disposizioni in materia di protezione civile, e alla
relativa disciplina si provvede nell'ambito di quanto
preVisto dall'art. 1, comma 1, lettera d), della legge 16
marzo 2017, n. 30.».
 
Art. 33
Disciplina delle organizzazioni di volontariato e delle reti
associative operanti nel settore della protezione civile a norma
degli articoli 4, comma 2, 32, comma 4, e 41, comma 6, del decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Articolo 5, comma 1, lettera a),
4, comma 1,m lettera m) e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4,
comma 2, 32, comma 4, 41, comma 6, e 53, decreto
legislativo 117/2017; Articolo 1, decreto del Presidente della
Repubblica 194/2001)

1. Per operare nel settore della protezione civile, al fine di salvaguardarne la specificita', le organizzazioni di volontariato, le reti associative e gli altri enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che annoverano la protezione civile tra le attivita' di interesse generale in cui operano ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo, nonche' le altre forme di volontariato organizzato di protezione civile, sono soggette all'obbligo di iscrizione nell'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile di cui all'articolo 34. Con il provvedimento da adottarsi ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sentito il Dipartimento della protezione civile, si provvede al necessario coordinamento della disciplina dell'iscrizione nel Registro unico di cui all'articolo 46 del citato decreto con quella dell'iscrizione nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34.
2. Il Dipartimento della protezione civile e le strutture di protezione civile delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le funzioni relative alla predisposizione, tenuta, aggiornamento, conservazione e revisione periodica dell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:
a) sono reti associative di cui al comma 1 del citato articolo 41, se operanti nel settore della protezione civile, quelle che associano un numero di enti del Terzo settore non inferiore a 20, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno due Regioni o Province autonome e che risultino iscritte nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34;
b) sono reti associative nazionali di cui al comma 2 del citato articolo 41, solo ai fini di quanto previsto dall'articolo 96 del citato decreto legislativo, anche quelle che associano un numero di enti del Terzo settore operanti nel settore della protezione civile non inferiore a 100, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno tre regioni o province autonome e che risultino iscritte nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34.
4. Le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo pubblico sugli enti del Terzo settore operanti nello specifico settore della protezione civile e sulle loro attivita', finalizzate a garantire l'uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare ad essi applicabile, sono esercitate, ai sensi degli articoli 92 e seguenti del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in collaborazione con il Dipartimento della protezione civile e con le strutture di protezione civile delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Alla relativa disciplina si provvede con specifiche disposizioni con il decreto di cui all'articolo 96 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, sulla base delle proposte tecniche formulate congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalle strutture di protezione civile delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Note all'art. 33:
- Si riporta il testo degli articoli 5, 41, 46, 53, 92
e 96 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante
«Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2,
lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»:
«Art. 5. (Attivita' di interesse generale) 1. Gli enti
del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le
cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o
principale una o piu' attivita' di interesse generale per
il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita'
civiche, solidaristiche e di utilita' sociale. Si
considerano di interesse generale, se svolte in conformita'
alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le
attivita' aventi ad oggetto:
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1,
commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e
successive modificazioni, e interventi, servizi e
prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive
modificazioni;
b) interventi e prestazioni sanitarie;
c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno
2001, e successive modificazioni;
d) educazione, istruzione e formazione professionale,
ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive
modificazioni, nonche' le attivita' culturali di interesse
sociale con finalita' educativa;
e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e
al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e
all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse
naturali, con esclusione dell'attivita', esercitata
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
speciali e pericolosi;
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio
culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
g) formazione universitaria e post-universitaria;
h) ricerca scientifica di particolare interesse
sociale;
i) organizzazione e gestione di attivita' culturali,
artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse
attivita', anche editoriali, di promozione e diffusione
della cultura e della pratica del volontariato e delle
attivita' di interesse generale di cui al presente
articolo;
j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai
sensi dell'art. 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n.
223, e successive modificazioni;
k) organizzazione e gestione di attivita' turistiche di
interesse sociale, culturale o religioso;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla
prevenzione della dispersione scolastica e al successo
scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al
contrasto della poverta' educativa;
m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi
da enti composti in misura non inferiore al settanta per
cento da enti del Terzo settore;
n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11
agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
o) attivita' commerciali, produttive, di educazione e
informazione, di promozione, di rappresentanza, di
concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte
nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e
solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un
produttore operante in un'area economica svantaggiata,
situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla
base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere
l'accesso del produttore al mercato e che preveda il
pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore
del produttore e l'obbligo del produttore di garantire
condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative
nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai
lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e
di rispettare i diritti sindacali, nonche' di impegnarsi
per il contrasto del lavoro infantile;
p) servizi finalizzati all'inserimento o al
reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle
persone di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo
recante revisione della disciplina in materia di impresa
sociale, di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), della
legge 6 giugno 2016, n. 106;
q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero
delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive
modificazioni, nonche' ogni altra attivita' di carattere
residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni
sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei
migranti;
s) agricoltura sociale, ai sensi dell'art. 2 della
legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
t) organizzazione e gestione di attivita' sportive
dilettantistiche;
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita
di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.
166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro,
beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di
attivita' di interesse generale a norma del presente
articolo;
v) promozione della cultura della legalita', della pace
tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili,
sociali e politici, nonche' dei diritti dei consumatori e
degli utenti delle attivita' di interesse generale di cui
al presente articolo, promozione delle pari opportunita' e
delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei
tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e
i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
x) cura di procedure di adozione internazionale ai
sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio
1992, n. 225, e successive modificazioni;
z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di
beni confiscati alla criminalita' organizzata.
2. Tenuto conto delle finalita' civiche, solidaristiche
e di utilita' sociale di cui all'art. 1, comma 1, della
legge 6 giugno 2016, n. 106, nonche' delle finalita' e dei
principi di cui agli articoli 1 e 2 del presente Codice,
l'elenco delle attivita' di interesse generale di cui al
comma 1 puo' essere aggiornato con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri da adottarsi ai sensi dell'art.
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 su proposta
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previa intesa in sede di Conferenza Unificata, acquisito il
parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si
esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione
del decreto, decorsi i quali quest'ultimo puo' essere
comunque adottato.»
«Art. 41. ( Reti associative) 1. Le reti associative
sono enti del Terzo settore costituiti in forma di
associazione, riconosciuta o non riconosciuta, che:
a) associano, anche indirettamente attraverso gli enti
ad esse aderenti, un numero non inferiore a 100 enti del
Terzo settore, o, in alternativa, almeno 20 fondazioni del
Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano
presenti in almeno cinque regioni o province autonome;
b) svolgono, anche attraverso l'utilizzo di strumenti
informativi idonei a garantire conoscibilita' e trasparenza
in favore del pubblico e dei propri associati, attivita' di
coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o
supporto degli enti del Terzo settore loro associati e
delle loro attivita' di interesse generale, anche allo
scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentativita'
presso i soggetti istituzionali.
2. Sono reti associative nazionali le reti associative
di cui al comma 1 che associano, anche indirettamente
attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non
inferiore a 500 enti del Terzo settore o, in alternativa,
almeno 100 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali
o operative siano presenti in almeno dieci regioni o
province autonome. Le associazioni del terzo settore
formate da un numero non inferiore a 100 mila persone
fisiche associate e con sedi in almeno 10 regioni o
provincie autonome sono equiparate alle reti associative
nazionali ai fini di cui all'art. 59, comma 1, lettera b).
3. Le reti associative nazionali possono esercitare,
oltre alle proprie attivita' statutarie, anche le seguenti
attivita':
a) monitoraggio dell'attivita' degli enti ad esse
associati, eventualmente anche con riguardo al suo impatto
sociale, e predisposizione di una relazione annuale al
Consiglio nazionale del Terzo settore;
b) promozione e sviluppo delle attivita' di controllo,
anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica
nei confronti degli enti associati.
4. Le reti associative possono promuovere partenariati
e protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e con soggetti privati.
5. E' condizione per l'iscrizione delle reti
associative nel Registro unico nazionale del Terzo settore
che i rappresentanti legali ed amministratori non abbiano
riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati
che comportano l'interdizione dai pubblici uffici.
L'iscrizione, nonche' la costituzione e l'operativita' da
almeno un anno, sono condizioni necessarie per accedere
alle risorse del Fondo di cui all'art. 72 che, in ogni
caso, non possono essere destinate, direttamente o
indirettamente, ad enti diversi dalle organizzazioni di
volontariato, dalle associazioni di promozione sociale e
dalle fondazioni del Terzo settore.
6. Alle reti associative operanti nel settore di cui
all'art. 5, comma 1, lettera y), le disposizioni del
presente articolo si applicano nel rispetto delle
disposizioni in materia di protezione civile, e alla
relativa disciplina si provvede nell'ambito di quanto
preVisto dall'art. 1, comma 1, lettera d), della legge 16
marzo 2017, n. 30.
7. Gli atti costitutivi o gli statuti disciplinano
l'ordinamento interno, la struttura di governo e la
composizione e il funzionamento degli organi sociali delle
reti associative nel rispetto dei principi di
democraticita', pari opportunita' ed eguaglianza di tutti
gli associati e di elettivita' delle cariche sociali.
8. Gli atti costitutivi o gli statuti delle reti
associative possono disciplinare il diritto di voto degli
associati in assemblea anche in deroga a quanto stabilito
dall'art. 24, comma 2.
9. Gli atti costitutivi o gli statuti delle reti
associative possono disciplinare le modalita' e i limiti
delle deleghe di voto in assemblea anche in deroga a quanto
stabilito dall'art. 24, comma 3.
10. Gli atti costitutivi o gli statuti delle reti
associative possono disciplinare le competenze
dell'assemblea degli associati anche in deroga a quanto
stabilito dall'art. 25, comma 1.»
«Art. 46. ( Struttura del Registro) 1. Il Registro
unico nazionale del Terzo settore si compone delle seguenti
sezioni:
a) Organizzazioni di volontariato;
b) Associazioni di promozione sociale;
c) Enti filantropici;
d) Imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
e) Reti associative;
f) Societa' di mutuo soccorso;
g) Altri enti del Terzo settore.
2. Ad eccezione delle reti associative, nessun ente
puo' essere contemporaneamente iscritto in due o piu'
sezioni.
3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
puo', con decreto di natura non regolamentare, sentita la
Conferenza Unificata, istituire sottosezioni o nuove
sezioni o modificare le sezioni esistenti.
Art. 53 (Funzionamento del Registro) 1. Entro un anno
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa
intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, definisce, con
proprio decreto, la procedura per l'iscrizione nel Registro
unico nazionale del Terzo settore, individuando i documenti
da presentare ai fini dell'iscrizione e le modalita' di
deposito degli atti di cui all'art. 48, nonche' le regole
per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la
gestione del Registro unico nazionale del Terzo settore
finalizzate ad assicurare l'omogenea e piena conoscibilita'
su tutto il territorio nazionale degli elementi informativi
del registro stesso e le modalita' con cui e' garantita la
comunicazione dei dati tra il registro delle Imprese e il
Registro unico nazionale del Terzo settore con riferimento
alle imprese sociali e agli altri enti del Terzo settore
iscritti nel registro delle imprese.
2. Le Regioni e le province autonome entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui
al comma 1 disciplinano i procedimenti per l'emanazione dei
provvedimenti di iscrizione e di cancellazione degli enti
del Terzo settore; entro sei mesi dalla predisposizione
della struttura informatica rendono operativo il Registro.
3. Le risorse necessarie a consentire l'avvio e la
gestione del Registro unico nazionale del Terzo settore
sono stabilite in 25 milioni di euro per l'anno 2018, in 20
milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, in 14,7 milioni
di euro per l'anno 2021 e in 20 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2022, da impiegare per l'infrastruttura
informatica nonche' per lo svolgimento delle attivita' di
cui al presente titolo e di cui all'art. 93, comma 3, anche
attraverso accordi ai sensi dell'art. 15 della legge 7
agosto 1990, n. 241, con le Regioni e le Province autonome,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.»
«Art. 92. (Attivita' di monitoraggio, vigilanza e
controllo) 1. Al fine di garantire l'uniforme applicazione
della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare
applicabile agli Enti del Terzo settore e l'esercizio dei
relativi controlli, il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali:
a) vigila sul sistema di registrazione degli enti del
Terzo settore nel rispetto dei requisiti previsti dal
presente codice e monitora lo svolgimento delle attivita'
degli Uffici del Registro unico nazione del Terzo settore
operanti a livello regionale;
b) promuove l'autocontrollo degli enti del Terzo
settore autorizzandone l'esercizio da parte delle reti
associative nazionali iscritte nell'apposita sezione del
registro unico nazionale e dei Centri di servizio per il
volontariato accreditati ai sensi dell'art. 61;
c) predispone e trasmette alle Camere, entro il 30
giugno di ogni anno, una relazione sulle attivita' di
vigilanza, monitoraggio e controllo svolte sugli enti del
Terzo settore anche sulla base dei dati acquisiti
attraverso le relazioni di cui all'art. 95, commi 2 e 3,
nonche' sullo stato del sistema di registrazione di cui
alla lettera b).
2. Restano fermi i poteri delle amministrazioni
pubbliche competenti in ordine ai controlli, alle verifiche
ed alla vigilanza finalizzati ad accertare la conformita'
delle attivita' di cui all'art. 5 alle norme particolari
che ne disciplinano l'esercizio.»
«Art. 96. (Disposizioni di attuazione) 1. Ai sensi
dell'art. 7, comma 4, della legge 6 giugno 2016, n. 106,
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, sentito il Ministro dell'interno e previa intesa
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano, sono definiti le forme, i contenuti, i termini e
le modalita' per l'esercizio delle funzioni di vigilanza,
controllo e monitoraggio, le modalita' di raccordo con le
altre Amministrazioni interessate e gli schemi delle
relazioni annuali. Con il medesimo decreto sono altresi'
individuati i criteri, i requisiti e le procedure per
l'autorizzazione all'esercizio delle attivita' di controllo
da parte delle reti associative nazionali e dei Centri di
servizio per il volontariato, le forme di vigilanza da
parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
sui soggetti autorizzati, nonche' i criteri, che tengano
anche conto delle dimensioni degli enti da controllare e
delle attivita' da porre in essere, per l'attribuzione ai
soggetti autorizzati ad effettuare i controlli ai sensi
dell'art. 93, delle relative risorse finanziarie, entro il
limite massimo di 5 milioni di euro annui, a decorrere
dall'anno 2019.».
 
Art. 34
Elenco nazionale del volontariato di protezione civile (Articolo
18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1,
lettera m), e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5,
comma 1, lettera y), 32, comma 4 e 41, comma 6, decreto
legislativo 117/2017; Articolo 1, decreto del Presidente della
Repubblica 194/2001)

1. L'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile costituisce lo strumento operativo mediante il quale viene assicurata la partecipazione del volontariato organizzato alle attivita' di cui all'articolo 2, garantendone l'indirizzo unitario, nel rispetto delle peculiarita' dei territori, grazie a specifiche modalita' di registrazione.
2. I soggetti di cui all'articolo 32, comma 2, che intendono partecipare alle attivita' di cui all'articolo 2, sul territorio nazionale o all'estero, nonche' svolgere attivita' formative ed addestrative nelle medesime materie, devono essere iscritti nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile.
3. L'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile e' costituito dall'insieme:
a) degli elenchi territoriali del volontariato di protezione civile, istituiti presso le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
b) dell'elenco centrale del volontariato di protezione civile, istituito presso il Dipartimento della protezione civile.
4. Con apposita direttiva, da adottarsi ai sensi dell'articolo 32, comma 6, sono disciplinati i requisiti e le procedure per l'iscrizione all'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile, fatte salve le peculiarita' territoriali, con particolare riguardo all'individuazione di specifici requisiti strutturali e di caratteristiche di capacita' tecnico-operativa ed alle relative verifiche e nel rispetto, per quanto concerne le reti associative, di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 33, nonche' per la sospensione o cancellazione dal medesimo Elenco. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a disciplinare i requisiti e le modalita' per richiedere l'iscrizione dei propri elenchi territoriali.
5. Fino all'entrata in vigore della direttiva di cui al comma 4, i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale come disciplinato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, e dal paragrafo 1 della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012 recante «Indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attivita' di protezione civile» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 1° febbraio 2013, continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva qualifica.
6. La direttiva di cui al comma 4 prevede, altresi', indirizzi in tema di emblemi e loghi dei soggetti iscritti nell'Elenco di cui al comma 3, volti a facilitare l'individuazione dei volontari di protezione civile da parte dei cittadini sull'intero territorio nazionale.

Note all'art. 34:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194,
recante «Regolamento recante nuova disciplina della
partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle
attivita' di protezione civile»:
«Art. 1. ( Iscrizione delle organizzazioni di
volontariato nell'elenco dell'Agenzia di protezione civile)
1. E' considerata organizzazione di volontariato di
protezione civile ogni organismo liberamente costituito,
senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali di
protezione civile, che svolge o promuove, avvalendosi
prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e
gratuite dei propri aderenti, attivita' di previsione,
prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di
cui all'art. 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n.
225, nonche' attivita' di formazione e addestramento, nella
stessa materia.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento
e' considerata organizzazione di volontariato di protezione
civile ogni organismo liberamente costituito, senza fini di
lucro, ivi inclusi i gruppi comunali di protezione civile,
che svolge o promuove, avvalendosi prevalentemente delle
prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri
aderenti, attivita' di previsione, prevenzione e soccorso
in vista o in occasione di eventi di cui all'art. 2, comma
1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di
competenza statale ai sensi dell'art. 107 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche' attivita' di
formazione e addestramento, nella stessa materia.
3. Al fine della piu' ampia partecipazione alle
attivita' di protezione civile, le organizzazioni di
volontariato, iscritte nei registri regionali previsti
dall'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, nonche' in
elenchi o albi di protezione civile previsti specificamente
a livello regionale, possono chiedere, per il tramite della
regione o provincia autonoma presso la quale sono
registrate, l'iscrizione nell'elenco nazionale dell'Agenzia
di protezione civile, di seguito denominata «Agenzia», che
provvede, d'intesa con le amministrazioni medesime, a
verificare l'idoneita' tecnico-operativa in relazione
all'impiego per gli eventi calamitosi indicati al comma 2.
Sulle suddette organizzazioni, le regioni e le province
autonome invieranno periodicamente all'Agenzia
l'aggiornamento dei dati e ogni altra utile informazione
volta al piu' razionale utilizzo del volontariato.
4. Le organizzazioni di volontariato di cui al comma 2,
che, in virtu' dell'art. 13 della legge 11 agosto 1991, n.
266, non avendo articolazione regionale, non sono iscritte
nei registri regionali previsti dall'art. 6 della stessa
legge, possono chiedere l'iscrizione nell'elenco nazionale
di cui al comma 3 direttamente all'Agenzia che provvede,
dopo congrua istruttoria tesa ad appurarne la capacita'
operativa in relazione agli eventi di cui al comma 2. Le
regioni e le province autonome invieranno periodicamente
all'Agenzia, preferibilmente su base informatica,
l'aggiornamento dei dati inerenti le suddette
organizzazioni e ogni altra utile informazione volta al
piu' razionale ed omogeneo indirizzo del volontariato.
5. Dell'avvenuta iscrizione nell'elenco nazionale,
l'Agenzia informa le organizzazioni richiedenti, le
regioni, le province autonome ed i prefetti
territorialmente competenti.
6. Per favorire l'armonizzazione di criteri, modalita'
e procedure d'iscrizione, di formazione e di utilizzo delle
organizzazioni di volontariato su tutto il territorio
nazionale, l'Agenzia promuove periodiche riunioni con i
rappresentanti delle regioni e delle province autonome.
7. Con provvedimento motivato, l'Agenzia puo' disporre
la cancellazione dall'elenco nazionale delle organizzazioni
di volontariato per gravi e comprovati motivi, accertati
dalle autorita' competenti ai sensi della legge n. 225 del
1992 in conformita' alle funzioni trasferite ai sensi
dell'art. 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998.
8. L'Agenzia cura la specializzazione delle
organizzazioni di cui al comma 2, nelle attivita' di
protezione civile e provvede a individuare ed a
disciplinare le esigenze connesse alle specifiche tipologie
di intervento, nonche' le forme e le modalita' di
collaborazione.».
 
Art. 35
Gruppi comunali di protezione civile (Articolo 18 legge 225/1992;
Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1,m lettera m) e 7, comma
1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2 decreto
legislativo 117/2017; Articolo 1, decrto del Presidente della
Repubblica 194/2001)

1. I Comuni possono promuovere la costituzione, con riferimento al proprio ambito territoriale, di un gruppo comunale di protezione civile composto esclusivamente da cittadini che scelgono di aderirvi volontariamente, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. La costituzione del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile e' deliberata dal Consiglio comunale, sulla base di uno schema-tipo approvato con apposita direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 42 che prevede, in particolare:
a) che il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del Gruppo comunale e ne e' responsabile;
b) che all'interno del Gruppo comunale e' individuato, secondo i principi di democraticita', un coordinatore operativo dei volontari, referente delle attivita' di quest'ultimi, e sono altresi' individuate la durata e le modalita' di revoca del coordinatore.
2. Al fine di essere integrati nel Servizio nazionale, i Gruppi comunali si iscrivono negli elenchi territoriali gestiti dalle Regioni e dalle Province autonome.
3. Possono, altresi', essere costituiti, in coerenza con quanto previsto dal presente articolo, gruppi intercomunali o provinciali.

Note all'art. 35:
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 2 del decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del
Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b),
della legge 6 giugno 2016, n. 106:
«Art. 4. (Enti del Terzo settore)
(Omissis)
2. Non sono enti del Terzo settore le amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le formazioni e le
associazioni politiche, i sindacati, le associazioni
professionali e di rappresentanza di categorie economiche,
le associazioni di datori di lavoro, nonche' gli enti
sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai
suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel
settore della protezione civile alla cui disciplina si
provvede ai sensi dell'art. 32, comma 4. Sono esclusi
dall'ambito di applicazione del presente comma i corpi
volontari dei vigili del fuoco delle Province autonome di
Trento e di Bolzano e della Regione autonoma della Valle
d'Aosta.».
 
Art. 36
Altre forme di volontariato organizzato di protezione civile
(Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4,
comma 1,m lettera m) e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4,
comma 2 decreto legislativo 117/2017; Articolo 1, decreto del
Presidente della Repubblica 194/2001)

1. Possono essere iscritti nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34 anche altre forme di volontariato organizzato operanti nel settore della protezione civile con sede operativa nel territorio nazionale, anche in attuazione di accordi internazionali in vigore per la Repubblica Italiana in materia di assistenza in caso di gravi emergenze determinate da eventi naturali o derivanti dall'attivita' dell'uomo.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono essere riconosciuti, in conformita' a quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, quali enti del Terzo settore costituiti in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del medesimo decreto legislativo, secondo modalita' previste nel provvedimento da adottarsi ai sensi dell'articolo 53.

Note all'art. 36:
- Si riporta il testo degli articoli 4, comma 2 e 53
del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante
«Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2,
lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106:
«Art. 4. (Enti del Terzo settore)
(Omissis)
2. Non sono enti del Terzo settore le amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le formazioni e le
associazioni politiche, i sindacati, le associazioni
professionali e di rappresentanza di categorie economiche,
le associazioni di datori di lavoro, nonche' gli enti
sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai
suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel
settore della protezione civile alla cui disciplina si
provvede ai sensi dell'art. 32, comma 4. Sono esclusi
dall'ambito di applicazione del presente comma i corpi
volontari dei vigili del fuoco delle Province autonome di
Trento e di Bolzano e della Regione autonoma della Valle
d'Aosta.»
«Art. 53. ( Funzionamento del Registro) 1. Entro un
anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa
intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, definisce, con
proprio decreto, la procedura per l'iscrizione nel Registro
unico nazionale del Terzo settore, individuando i documenti
da presentare ai fini dell'iscrizione e le modalita' di
deposito degli atti di cui all'art. 48, nonche' le regole
per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la
gestione del Registro unico nazionale del Terzo settore
finalizzate ad assicurare l'omogenea e piena conoscibilita'
su tutto il territorio nazionale degli elementi informativi
del registro stesso e le modalita' con cui e' garantita la
comunicazione dei dati tra il registro delle Imprese e il
Registro unico nazionale del Terzo settore con riferimento
alle imprese sociali e agli altri enti del Terzo settore
iscritti nel registro delle imprese.
2. Le Regioni e le province autonome entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui
al comma 1 disciplinano i procedimenti per l'emanazione dei
provvedimenti di iscrizione e di cancellazione degli enti
del Terzo settore; entro sei mesi dalla predisposizione
della struttura informatica rendono operativo il Registro.
3. Le risorse necessarie a consentire l'avvio e la
gestione del Registro unico nazionale del Terzo settore
sono stabilite in 25 milioni di euro per l'anno 2018, in 20
milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, in 14,7 milioni
di euro per l'anno 2021 e in 20 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2022, da impiegare per l'infrastruttura
informatica nonche' per lo svolgimento delle attivita' di
cui al presente titolo e di cui all'art. 93, comma 3, anche
attraverso accordi ai sensi dell'art. 15 della legge 7
agosto 1990, n. 241, con le Regioni e le Province autonome,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.».
 
Art. 37
Contributi finalizzati al potenziamento della capacita' operativa, al
miglioramento della preparazione tecnica, nonche' allo sviluppo
della resilienza delle comunita' (Articolo 18 legge 225/1992;
Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1,m lettera m) e 7, comma
1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32,
comma 4, e 41, comma 6, decreto legislativo 117/2017; Articoli 2,
3, 4, 5, 6 e 7, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001)

1. Al fine di promuovere la crescita qualitativa del volontariato di protezione civile, nella prospettiva dell'intervento di livello nazionale, il Dipartimento della protezione civile puo' concedere al volontariato organizzato di cui all'articolo 32, nei limiti degli stanziamenti destinati allo scopo, contributi finalizzati alla realizzazione di progetti per il potenziamento della capacita' operativa, per il miglioramento della preparazione tecnica e per lo sviluppo della resilienza delle comunita', intendendosi:
a) per potenziamento della capacita' operativa, l'integrazione delle attrezzature, dei mezzi e delle dotazioni strumentali volta al raggiungimento di un livello di dotazione di apparati strumentali piu' elevato rispetto a quello di cui si dispone, sia mediante interventi sulle dotazioni gia' acquisite, sia mediante acquisizione di nuovi mezzi e attrezzature;
b) per miglioramento della preparazione tecnica, lo svolgimento delle pratiche di addestramento e di ogni altra attivita', ivi inclusa quella di formazione, atta a conseguire un miglioramento qualitativo ed una maggiore efficacia dell'attivita' espletata;
c) per sviluppo della resilienza delle comunita', ogni attivita' volta alla diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile allo scopo di favorire l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini, utili a ridurre i rischi derivanti dagli eventi di cui all'articolo 7, e ad attenuarne le conseguenze, nel quadro delle campagne di informazione promosse dalle componenti del Servizio nazionale.
2. Le modalita' per la presentazione dei progetti, la loro valutazione e la concessione dei relativi contributi sono stabilite, sulla base di criteri, con validita' triennale, definiti dal Dipartimento della protezione civile previa intesa in seno alla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 42, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottarsi entro il 31 maggio di ogni anno di validita' dei citati criteri. I progetti devono essere conseguentemente presentati entro il 31 dicembre di ciascun anno e all'istruttoria, alla concessione e all'erogazione dei contributi si provvede nell'esercizio successivo, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
3. Con il decreto di cui al comma 2 si dispone, in particolare, in relazione:
a) agli obblighi ai quali sono soggetti i beneficiari dei contributi;
b) ai termini per la realizzazione dei progetti ammessi a contributo;
c) allo svolgimento dei necessari accertamenti sulla corretta attuazione dei progetti ammessi a contributo, anche con il coinvolgimento di altri soggetti idonei appartenenti al Servizio nazionale;
d) alle modalita' di revoca del contributo e alle conseguenti misure da adottarsi nei confronti dei soggetti beneficiari.

Note all'art. 37:
Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante
«Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.« e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202.
 
Art. 38
Partecipazione del volontariato organizzato alla pianificazione di
protezione civile (Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma
1, lettera a), 4, comma 1,m lettera m) e 7, comma 1, legge
106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4
e 41, comma 6, decreto legislativo 117/2017; Articolo 8, decreto
del Presidente della Repubblica 194/2001)

1. Il volontariato organizzato di cui all'articolo 32 prende parte alle attivita' di predisposizione ed attuazione dei piani di protezione civile, secondo forme e modalita' da concordare con l'autorita' competente, e puo' richiedere copia degli studi e delle ricerche elaborati da soggetti pubblici in materia di protezione civile, con l'osservanza delle modalita' e nei limiti stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni.
2. Il Dipartimento della protezione civile dispone, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, anche mediante appositi corsi di formazione, iniziative dirette a favorire la partecipazione del volontariato organizzato di cui all'articolo 32 alle attivita' di cui all'articolo 2.
3. Nell'ambito delle attivita' di predisposizione e di aggiornamento dei piani di protezione civile di cui all'articolo 18, le autorita' competenti possono avvalersi del volontariato organizzato di cui all'articolo 32, nei confronti dei quali e dei relativi aderenti, se espressamente a cio' autorizzati, si applicano i benefici di cui agli articoli 39 e 40.

Note all'art. 38:
La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi.» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni.» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5
aprile 2013, n. 80.».
 
Art. 39
Strumenti per consentire l'effettiva partecipazione dei volontari
alle attivita' di protezione civile (Articolo 18 legge 225/1992;
Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1,m lettera m) e 7, comma
1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32,
comma 4, e 41, comma 6, decreto legislativo 117/2017; Articoli 9 e
15, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001)

1. Ai volontari aderenti a soggetti iscritti nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34, impiegati in attivita' di soccorso ed assistenza in vista o in occasione degli eventi di cui all'articolo 7, anche su richiesta del sindaco o di altre autorita' amministrative di protezione civile, vengono garantiti, mediante l'autorizzazione da rendere con apposita comunicazione di attivazione del Dipartimento della protezione civile, per i soggetti iscritti nell'elenco centrale, ovvero delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, per i soggetti iscritti nei rispettivi elenchi territoriali, relativamente al periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro e' tenuto a consentire, per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell'anno:
a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
c) la copertura assicurativa secondo le modalita' previste dall'articolo 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, anche mediante la stipula di ulteriori polizze integrative da parte del Dipartimento della protezione civile o delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, da attivare in occasione della partecipazione del volontariato organizzato ad emergenze di rilievo nazionale di particolare durata o a interventi all'estero.
2. In occasione di situazioni di emergenza di rilievo nazionale e per tutta la durata dello stesso, su autorizzazione del Dipartimento della protezione civile, e per i casi di effettiva necessita' singolarmente individuati, i limiti massimi previsti per l'utilizzo dei volontari nelle attivita' di soccorso ed assistenza possono essere elevati fino a sessanta giorni continuativi e fino a centottanta giorni nell'anno.
3. Ai volontari aderenti a soggetti iscritti nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34 impegnati in attivita' di pianificazione, di addestramento e formazione teorico-pratica e di diffusione della cultura e della conoscenza della protezione civile, preventivamente promosse o autorizzate, con apposita comunicazione di attivazione, resa dal Dipartimento della protezione civile, per i soggetti iscritti nell'elenco centrale, ovvero dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, per i soggetti iscritti nei rispettivi elenchi territoriali, i benefici di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano per un periodo complessivo non superiore a dieci giorni continuativi e fino ad un massimo di trenta giorni nell'anno. Limitatamente agli organizzatori delle suddette iniziative, i benefici di cui al comma 1 si applicano anche alle fasi preparatorie e comunque connesse alla realizzazione delle medesime iniziative.
4. Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari di cui ai commi 1, 2 e 3, che ne facciano richiesta, viene rimborsato, nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo disponibili, l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impegnato come volontario, con le procedure indicate nell'articolo 40. I rimborsi di cui al presente comma possono essere alternativamente riconosciuti con le modalita' del credito d'imposta ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
5. Ai volontari lavoratori autonomi, aderenti a soggetti iscritti nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34, impiegati nelle attivita' previste dal presente articolo, e che ne fanno richiesta, e' corrisposto il rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della dichiarazione del reddito presentata l'anno precedente a quello in cui e' stata prestata l'opera di volontariato, nel limite di euro 103,30 giornalieri. Il limite di cui al presente comma e' aggiornato, sulla base dell'inflazione, ogni 3 anni, con apposito decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile da adottarsi di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonche' dell'articolo 40, si applicano anche nel caso di iniziative ed attivita', svolte all'estero, purche' preventivamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile.

Note all'art. 39:
- Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del
Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b),
della legge 6 giugno 2016, n. 106.»:
«Art. 18. (Assicurazione obbligatoria) 1. Gli enti del
Terzo settore che si avvalgono di volontari devono
assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi
allo svolgimento dell'attivita' di volontariato, nonche'
per la responsabilita' civile verso i terzi.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
da emanarsi di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente Codice, sono individuati meccanismi
assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche, e
sono disciplinati i relativi controlli.
3. La copertura assicurativa e' elemento essenziale
delle convenzioni tra gli enti del Terzo settore e le
amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a carico
dell'amministrazione pubblica con la quale viene stipulata
la convenzione.».
- Si riporta il testo dell'art. 38 del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore
delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229:
«Art. 38. (Disposizioni urgenti per l'impiego del
volontariato di protezione civile) 1. Al fine di accelerare
le procedure connesse con l'impiego del volontariato di
protezione civile, in considerazione dell'eccezionale
mobilitazione disposta in conseguenza degli eventi sismici
di cui all'art. 1, ed a fare data dall'entrata in vigore
del presente decreto, i rimborsi di cui all'art. 9, comma
5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio
2001, n. 194, relativamente agli importi effettivamente
spettanti determinati in esito all'istruttoria tecnica di
competenza del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri, sono
alternativamente riconosciuti, su apposita domanda del
datore di lavoro, con le modalita' del credito di imposta.
2. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente
in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, ovvero e' cedibile, nel rispetto delle
disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del
codice civile, previa adeguata dimostrazione
dell'effettivita' del diritto al credito medesimo, a
intermediari bancari, finanziari o assicurativi. Tali
cessionari possono utilizzare il credito ceduto
esclusivamente in compensazione con i propri debiti
d'imposta o contributivi, ai sensi del citato decreto
legislativo n. 241 del 1997, e previa comunicazione della
cessione al Dipartimento della protezione civile, secondo
modalita' stabilite dal medesimo dipartimento. Per
utilizzare il credito in compensazione, il modello F24 deve
essere presentato esclusivamente attraverso i servizi
telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate,
pena il mancato riconoscimento dell'operazione di
versamento.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono stabiliti le condizioni, i termini e le
modalita' di applicazione delle disposizioni del presente
articolo, nonche' le modalita' per il versamento periodico,
da parte del Dipartimento della protezione civile, delle
somme corrispondenti ai crediti di imposta da fruire ai
sensi del comma 1, a valere sulle risorse finanziarie
finalizzate all'attuazione dell'art. 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, nei
limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.».
 
Art. 40
Rimborso al volontariato organizzato di protezione civile delle spese
autorizzate per attivita' di pianificazione, emergenza,
addestramento e formazione teorico-pratica e diffusione della
cultura e conoscenza della protezione civile (Articolo 18 legge
225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1,m lettera m)
e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1,
lettera y), 32, comma 4 e 41, comma 6, decreto
legislativo 117/2017; Articoli 10,13 e 15 decreto del Presidente
della Repubblica 194/2001)

1. Le istanze volte ad ottenere il rimborso, da parte dei datori di lavoro dei volontari, per le spese sostenute in occasione di attivita' e di interventi autorizzati e relative agli emolumenti versati ai propri dipendenti nonche', da parte del volontariato organizzato di cui all'articolo 32, per le spese sostenute in occasione di attivita' e di interventi autorizzati, come elencate al comma 2, devono essere presentate al soggetto che ha reso la comunicazione di attivazione, che, effettuate le necessarie verifiche istruttorie, provvede ad effettuare i rimborsi nei limiti delle rispettive disponibilita' di bilancio. In occasione della partecipazione ad emergenze di rilievo nazionale di particolare durata o a interventi all'estero. I rimborsi potranno anche essere oggetto di anticipazione da parte dell'autorita' che ha autorizzato l'attivita' stessa.
2. Possono essere ammesse a rimborso, anche parziale, sulla base di idonea documentazione giustificativa analitica le tipologie di spese sostenute in occasione di attivita' e di interventi autorizzati ed individuate nella direttiva di cui al comma 5.
3. Le richieste di rimborso da parte delle organizzazioni di volontariato e dei datori di lavoro devono pervenire entro i due anni successivi alla conclusione dell'intervento o dell'attivita'.
4. I benefici previsti dagli articoli 39 e dal presente articolo possono essere estesi dal Dipartimento della protezione civile anche ad altri enti del Terzo settore che non operano nel campo della protezione civile, in caso di emergenze di rilievo nazionale e a condizione che l'intervento di tali soggetti sia ritenuto essenziale per la migliore riuscita delle attivita' di protezione civile in corso o in programma e limitato, nel tempo, alle piu' urgenti esigenze.
5. Con direttiva da adottare ai sensi dell'articolo 15, acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 42, sono definite le modalita' e procedure per la presentazione delle istanze di rimborso, per la relativa istruttoria e la conseguente erogazione dei rimborsi spettanti. Fino all'entrata in vigore della direttiva di cui al presente comma, restano in vigore le procedure definite dal Dipartimento della protezione civile e, per quanto di competenza, dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi di quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, dal paragrafo 2 della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012 recante «Indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attivita' di protezione civile» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 1° febbraio 2013.

Note all'art. 40:
- Si riporta il testo degli articoli 9 e 10 del decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194,
recante «Regolamento recante nuova disciplina della
partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle
attivita' di protezione civile.»:
«Art. 9. ( Disciplina relativa all'impiego delle
organizzazioni di volontariato nelle attivita' di
pianificazione, soccorso, simulazione, emergenza e
formazione teorico-pratica) 1. Ai volontari aderenti ad
organizzazioni di volontariato inserite nell'elenco di cui
all'art. 1, comma 3, impiegati in attivita' di soccorso ed
assistenza in vista o in occasione degli eventi di cui al
comma 2 dell'art. 1, anche su richiesta del sindaco o di
altre autorita' di protezione civile competenti ai sensi
della legge n. 225 del 1992, in conformita' alle funzioni
trasferite ai sensi dell'art. 108 del decreto legislativo
n. 112 del 1998, nonche' autorizzate dall'Agenzia, vengono
garantiti, entro i limiti delle disponibilita' di bilancio
esistenti, relativamente al periodo di effettivo impiego
che il datore di lavoro e' tenuto a consentire, per un
periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a
novanta giorni nell'anno:
a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o
privato;
b) il mantenimento del trattamento economico e
previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o
privato;
c) la copertura assicurativa secondo le modalita'
previste dall'art. 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e
successivi decreti ministeriali di attuazione.
2. In occasione di eventi per i quali e' dichiarato lo
stato di emergenza nazionale, e per tutta la durata dello
stesso, su autorizzazione dell'Agenzia, e per i casi di
effettiva necessita' singolarmente individuati, i limiti
massimi previsti per l'utilizzo dei volontari nelle
attivita' di soccorso ed assistenza possono essere elevati
fino a sessanta giorni continuativi e fino a centottanta
giorni nell'anno.
3. I benefici di cui ai commi 1 e 2 vengono estesi ai
volontari singoli iscritti nei «ruolini» delle Prefetture,
previsti dall'art. 23 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66, qualora espressamente
impiegati dal Prefetto in occasione di eventi di cui
all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge n. 225 del
1992.
4. Agli aderenti alle organizzazioni di volontariato di
cui all'art. 1, comma 2, impegnati in attivita' di
pianificazione, di simulazione di emergenza, e di
formazione teorico-pratica, compresa quella destinata ai
cittadini, e autorizzate preventivamente dall'Agenzia,
sulla base della segnalazione dell'autorita' di protezione
civile competente ai sensi della legge n. 225 del 1992, in
conformita' alle funzioni trasferite ai sensi dell'art. 108
del decreto legislativo n. 112 del 1998, i benefici di cui
al comma 1 si applicano per un periodo complessivo non
superiore a dieci giorni continuativi e fino ad un massimo
di trenta giorni nell'anno. Limitatamente agli
organizzatori delle suddette iniziative, i benefici di cui
al comma 1 si applicano anche alle fasi preparatorie e
comunque connesse alla loro realizzazione.
5. Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari
di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, che ne facciano richiesta,
viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al
lavoratore legittimamente impegnato come volontario,
mediante le procedure indicate nell'art. 10 (3).
6. Le attivita' di simulazione di emergenza, quali le
prove di soccorso e le esercitazioni di protezione civile,
vengono programmate:
a) dall'Agenzia, per le esercitazioni nazionali che
direttamente le organizza;
b) dalle altre strutture operative istituzionali di
protezione civile. Gli scenari di tali attivita' ed i
calendari-programma delle relative operazioni, con
l'indicazione del numero dei volontari partecipanti e del
preventivo delle spese rimborsabili ai sensi dell'art. 10,
nonche' di quelle riferite al comma 1, debbono pervenire
all'Agenzia, relativamente a ciascun anno, entro il 10
gennaio, per le esercitazioni programmate per il primo
semestre, ed entro il 10 giugno per quelle previste per il
secondo semestre. L'Agenzia si riserva la relativa
approvazione e autorizzazione fino a due mesi prima dello
svolgimento delle prove medesime, nei limiti dello
stanziamento sui relativi capitoli di spesa.
7. La richiesta al datore di lavoro per l'esonero dal
servizio dei volontari dipendenti, da impiegare in
attivita' addestrative o di simulazione di emergenza, deve
essere avanzata almeno quindici giorni prima dello
svolgimento della prova, dagli interessati o dalle
organizzazioni cui gli stessi aderiscono.
8. Dopo lo svolgimento delle attivita' di simulazione o
di addestramento o in occasione dell'emergenza, le
organizzazioni interessate fanno pervenire all'autorita' di
protezione civile competente una relazione conclusiva
sull'attivita' svolta, sulle modalita' di impiego dei
volontari indicati nominativamente e sulle spese sostenute,
corredate della documentazione giustificativa.
9. Ai fini del rimborso della somma equivalente agli
emolumenti versati ai propri dipendenti che abbiano
partecipato alle attivita' di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, il
datore di lavoro presenta istanza all'autorita' di
protezione civile territorialmente competente. La richiesta
deve indicare analiticamente la qualifica professionale del
dipendente, la retribuzione oraria o giornaliera
spettantegli, le giornate di assenza dal lavoro e l'evento
cui si riferisce il rimborso, nonche' le modalita' di
accreditamento del rimborso richiesto.
10. Ai volontari lavoratori autonomi, appartenenti alle
organizzazioni di volontariato indicate all'art. 1, comma
2, legittimamente impiegati in attivita' di protezione
civile, e che ne fanno richiesta, e' corrisposto il
rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato
sulla base della dichiarazione del reddito presentata
l'anno precedente a quello in cui e' stata prestata l'opera
di volontariato, nel limite di legge 200.000 lorde
giornaliere.
11. L'eventuale partecipazione delle organizzazioni di
volontariato, inserite nell'elenco di cui all'art. 1, comma
3, alle attivita' di ricerca, recupero e salvataggio in
acqua nonche' alle relative attivita' esercitative, tiene
conto della normativa in materia di navigazione e si svolge
nell'ambito dell'organizzazione nazionale di ricerca e
soccorso in mare facente capo al Ministero dei trasporti e
della navigazione.
12. Le disposizioni di cui al presente articolo,
nonche' dell'art. 10, si applicano anche nel caso di
iniziative ed attivita', svolte all'estero, purche'
preventivamente autorizzate dall'Agenzia .
Art. 10. (Rimborso alle organizzazioni di volontariato
delle spese sostenute nelle attivita' di soccorso,
simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica)
1. Anche per il tramite delle Regioni o degli altri
enti territorialmente competenti, preventivamente
autorizzati, l'Agenzia, nei limiti delle disponibilita' di
bilancio, provvede ad effettuare i rimborsi ai datori di
lavoro, nonche' alle organizzazioni di volontariato di cui
all'art. 1, comma 2, per le spese sostenute in occasione di
attivita' e di interventi preventivamente autorizzati e
relative ai viaggi in ferrovia e in nave, al costo della
tariffa piu' economica ed al consumo di carburante relativo
agli automezzi utilizzati, sulla base del chilometraggio
effettivamente percorso e su presentazione di idonea
documentazione. I rimborsi potranno anche essere oggetto di
anticipazione da parte dell'autorita' che ha autorizzato
l'attivita' stessa.
2. Per ottenere il rimborso delle somme anticipate, gli
enti di cui al comma 1 dovranno predisporre apposita
richiesta all'Agenzia.
3. Possono essere ammessi a rimborso, anche parziale,
sulla base di idonea documentazione giustificativa
(fatture, denunce alle autorita' di pubblica sicurezza,
certificazioni pubbliche ecc.), gli oneri derivanti da:
a) reintegro di attrezzature e mezzi perduti o
danneggiati nello svolgimento di attivita' autorizzate con
esclusione dei casi di dolo o colpa grave;
b) altre necessita' che possono sopravvenire, comunque
connesse alle attivita' e agli interventi autorizzati.
4. Le richieste di rimborso da parte delle
organizzazioni di volontariato e dei datori di lavoro
devono pervenire entro i due anni successivi alla
conclusione dell'intervento, dell'esercitazione o
dell'attivita' formativa.».
 
Art. 41
Modalita' di intervento del volontariato organizzato in occasione di
situazioni di emergenza di protezione civile o nella loro imminenza
(Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4,
comma 1,m lettera m) e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4,
comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4, e 41, comma
6, decreto legislativo 117/2017; Articolo 11, decreto del
Presidente della Repubblica 194/2001)

1. Il volontariato organizzato di cui all'articolo 32 presta la propria opera, in occasione di situazioni di emergenza di protezione civile, o nella loro imminenza, secondo quanto previsto nella pianificazione di protezione civile di cui all'articolo 18 e su richiesta dell'autorita' amministrativa di protezione civile competente. Il coordinamento dell'intervento dei soggetti iscritti negli elenchi territoriali di cui all'articolo 34, comma 3, lettera a) in caso di emergenza e' assicurato dalla struttura di protezione civile della Regione o Provincia autonoma di appartenenza. Il coordinamento dell'intervento dei soggetti iscritti nell'elenco centrale di cui all'articolo 34, comma 3, lettera b), e' assicurato dal Dipartimento della protezione civile.
2. Ove volontari di protezione civile, al momento del verificarsi di un evento di cui al comma 1, si trovino sul luogo e siano nell'assoluta impossibilita' di avvisare le competenti pubbliche autorita', possono prestare i primi interventi, fermo restando l'obbligo di dare immediata notizia dei fatti e dell'intervento alle autorita' di protezione civile cui spettano il coordinamento e la direzione degli interventi di soccorso.
 
Art. 42
Comitato nazionale del volontariato di protezione civile (Articolo
18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1,m
lettera m) e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5,
comma 1, lettera y), 32, comma 4 e 41, comma 6, decreto
legislativo 117/2017; Articolo 12, decreto del Presidente della
Repubblica 194/2001)

1. La partecipazione del volontariato organizzato di protezione civile al Servizio nazionale e' realizzata anche attraverso la sua consultazione nell'ambito del Comitato nazionale di volontariato di protezione civile, costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato previa intesa in Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Il Comitato, che dura in carica 3 anni e svolge la sua attivita' a titolo gratuito, e' composto da due commissioni:
a) la Commissione nazionale, composta da un volontario rappresentante per ciascuno dei soggetti iscritti nell'elenco centrale di cui all'articolo 34, comma 3, lettera b), designato dal rispettivo legale rappresentante;
b) la Commissione territoriale, composta da un volontario rappresentante dei soggetti iscritti in ciascun elenco territoriale di cui all'articolo 34, comma 3, lettera a), designato per ciascuna Regione e Provincia autonoma secondo le forme di rappresentanza e consultazione rispettivamente disciplinate.
3. Il Comitato, che si riunisce in forma plenaria mediante incontri dei rappresentanti delle due Commissioni, designati in egual misura dalle stesse, e le due Commissioni adottano i rispettivi regolamenti di funzionamento, individuando, in particolare, all'interno di ciascuna Commissione, un organismo direttivo ristretto composto da non piu' di 10 membri con il compito di stimolarne e promuoverne l'attivita'.
4. Fino all'insediamento del Comitato di cui al comma 1, continua ad operare la Consulta Nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008, nella composizione definita con il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 21 ottobre 2014.

Note all'art. 42:
Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante
«Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202.
 
Art. 43
Fondo nazionale di protezione civile per le attivita' di previsione e
prevenzione (Articolo 19, legge 225/1992; Articolo
6-bis, decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001)

1. Le risorse per lo svolgimento delle attivita' di previsione e prevenzione dei rischi assicurate dal Dipartimento della protezione civile iscritte nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri provenienti dallo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, costituiscono il «Fondo nazionale di protezione civile per le attivita' di previsione e prevenzione».
2. Le somme che il Dipartimento della protezione civile trasferisce ad altre amministrazioni dello Stato per la realizzazione di specifici piani, programmi e progetti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nello stesso anno di riferimento con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze alle pertinenti unita' di voto dei relativi stati di previsione.
 
Art. 44
Fondo per le emergenze nazionali
(Articolo 5, legge 225/1992)

1. Per gli interventi conseguenti agli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), relativamente ai quali il Consiglio dei ministri delibera la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, si provvede con l'utilizzo delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile.
2. Sul conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei ministri, al termine di ciascun anno, dovranno essere evidenziati, in apposito allegato, gli utilizzi delle risorse finanziarie del «Fondo per le emergenze nazionali».
 
Art. 45
Fondo regionale di protezione civile (Articolo 138, commi 16 e
17, legge 388/2000; Articolo 19-sexies, comma 1, decreto-legge
266/2004, n. 266, conv. legge 306/2004)

1. Il «Fondo regionale di protezione civile», iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, contribuisce al potenziamento del sistema di protezione civile delle Regioni e degli Enti locali, e concorre agli interventi diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b).
2. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata, vengono disciplinati i criteri di riparto e le modalita' di trasferimento delle risorse da destinare a ciascuna Regione, nonche' le relative attivita' di monitoraggio.
 
Art. 46
Strumenti organizzativi per la realizzazione delle attivita' di
protezione civile (Articolo 3-bis, legge 225/1992)
1. Le componenti e strutture operative del Servizio nazionale promuovono la crescita professionale specialistica del personale e degli operatori del Servizio medesimo, con particolare riguardo all'esercizio delle funzioni di presidio delle sale operative e della rete dei centri funzionali.
 
Art. 47
Coordinamento dei riferimenti normativi

1. Tutti i riferimenti alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ai relativi articoli, contenuti in altre disposizioni, si intendono riferiti al presente decreto e ai corrispondenti articoli. In particolare:
a) l'articolo 11 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, deve intendersi riferito all'articolo 13 del presente decreto legislativo;
b) gli articoli 2 e 5 della legge n. 225 del 1992, citati nei commi 6 e 8 dell'articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, devono intendersi rispettivamente riferiti agli articoli 7 e 24 del presente decreto;
c) l'articolo 3-bis della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, deve intendersi riferito all'articolo 17 del presente decreto;
d) l'articolo 15 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 1, comma 112, legge 7 aprile 2014, n. 56, deve intendersi riferito all'articolo 12 del presente decreto;
e) gli articoli 2 e 14 della legge n. 225 del 1992, citati nell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n.61, devono intendersi rispettivamente riferiti agli articoli 7 e 9 del presente decreto;
f) l'articolo 2 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 47, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, deve intendersi riferito all'articolo 7 del presente decreto;
g) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato negli articoli 11, comma 1, e nell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n.123, deve intendersi riferito all'articolo 27 del presente decreto;
h) l'articolo 11 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 92, comma 1, e nell'articolo 137, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, deve intendersi riferito all'articolo 13 del presente decreto;
i) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato negli articoli 119, comma 1, 133, comma 1, e nell'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, deve intendersi riferito agli articoli 24, 25 e 26 del presente decreto;
l) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 8-bis, comma 1, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, deve intendersi riferito all'articolo 25 del presente decreto;
m) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 67, commi 2 e 3, e nell'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve intendersi riferito agli articoli 24 e 25 del presente decreto;
n) l'articolo 3, comma 6, legge n. 225 del 1992 citato nell'articolo 158-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve intendersi riferito all'articolo 18, comma 3, del presente decreto;
o) gli articoli 10 e 11 della legge n. 225 del 1992, citati nell'articolo 1, comma 2, nell'articolo 3, comma 1, e nell'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, devono intendersi rispettivamente riferiti agli articoli 14 e 13 del presente decreto;
p) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 15, comma 1, della legge 31 ottobre 2003, n. 306, deve intendersi riferito all'articolo 25 del presente decreto;
q) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, deve intendersi riferito agli articoli 25 e 26 del presente decreto;
r) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 1, comma 1, e nell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, deve intendersi riferito agli articoli 24, 25 e 26 del presente decreto;
s) gli articoli 6 e 17 della legge n. 225 del 1992, citati nell'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, devono intendersi rispettivamente riferiti agli articoli 4, 13 e 19 del presente decreto;
t) l'articolo 2 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 54, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, deve intendersi riferito all'articolo 7 del presente decreto;
u) l'articolo 11 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 2) della legge 31 luglio 1997, n. 249, deve intendersi riferito all'articolo 13 del presente decreto;
v) l'articolo 10 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 123, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, deve intendersi riferito all'articolo 14 del presente decreto;
z) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 12, comma 7, della legge 21 novembre 2000, n. 353, deve intendersi riferito agli articoli 25 e 26 del presente decreto.
 
Art. 48
Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
b) l'articolo 23-sexies, comma 4, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61;
c) l'articolo 107, comma 1, lettere a), b), c), d), f) numeri 1), 2) e 4), g) e h) e comma 2 nonche' l' articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
d) il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194;
e) l'articolo 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
f) l'articolo 3 del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286;
g) gli articoli 4 e 8 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152;
h) l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290;
i) l'articolo 14 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123;
l) l'articolo 4, comma 9-bis, e l'articolo 15, commi 2 e 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
m) l'articolo 1, commi 1 e 3 e l'articolo 1-bis del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;
n) l'articolo 1, comma 422, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
o) l'articolo 27 della legge 29 luglio 2015, n. 115.
 
Art. 49
Clausola di invarianza finanziaria
(Articolo 1, comma 2, lettera l), legge 30/2017)

1. Le Amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
Art. 50
Norme transitorie e finali
(Articolo 1, comma 3, lettera b), legge 30/2017)

1. Fino all'adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal presente decreto, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.
2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle attivita', deliberazioni, atti e provvedimenti posti in essere o emanati successivamente alla data della sua entrata in vigore.
Il Presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 2 gennaio 2018

MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Minniti, Ministro dell'interno

Pinotti, Ministro della difesa

Alfano, Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale

Poletti, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali

Galletti, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del
mare

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze

Franceschini, Ministro dei beni e
delle attivita' culturali e del
turismo

Delrio, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Visto, Il Guardasigilli: Orlando
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone