Gazzetta n. 18 del 23 gennaio 2018 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 10 gennaio 2018 |
Autorizzazione alla riscossione a mezzo ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 3-bis, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, dei crediti derivanti dall'azione di regresso nei confronti del costruttore per il recupero dell'indennizzo corrisposto agli acquirenti di immobili da costruire di cui al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di riscossione delle imposte sui redditi; Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, concernente il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo; Visto il comma 3-bis, dell'art. 17, del predetto decreto legislativo n. 46 del 1999, come modificato dall'art. 1, comma 151, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze puo' autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle societa' per azioni a partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti; Visto il decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, recante disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2001, n. 210 e, in particolare: l'art. 12, il quale istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo di solidarieta' per gli acquirenti di beni immobili da costruire; l'art. 14, comma 7, il quale attribuisce al Fondo l'azione di regresso nei confronti del costruttore per il recupero dell'indennizzo corrisposto all'acquirente, surrogandosi nei diritti dell'acquirente stesso, nell'ambito della procedura implicante la situazione di crisi aperta nei confronti del costruttore e l'art. 15 che attribuisce la gestione del suddetto Fondo alla «CONSAP S.p.a. - Concessionaria di servizi assicurativi pubblici» che vi provvede per conto del Ministero dell'economia e delle finanze sulla base di apposita concessione, approvata con decreto del medesimo Ministero; Visto l'atto di concessione per la gestione del Fondo di solidarieta' per gli acquirenti di immobili da costruire stipulato tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la «CONSAP S.p.a. - Concessionaria di servizi assicurativi pubblici» del 24 ottobre 2006, approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 7 novembre 2006, registrato alla Corte dei conti in data 27 dicembre 2006, registro n. 7, foglio n. 14; Visto, in particolare, l'art. 7 del citato atto di concessione il quale dispone che «CONSAP S.p.a.» esercita azione di regresso nei confronti del costruttore per il recupero dell'indennizzo corrisposto all'acquirente e che, a tal fine, si surroga nei diritti dell'acquirente nell'ambito della procedura implicante la situazione di crisi aperta nei confronti del costruttore, progressivamente, in ragione e nei limiti delle somme corrisposte a titolo di indennizzo, nonche' dei relativi oneri e spese e che le somme recuperate sono imputate alla sezione autonoma del Fondo cui ha fatto capo l'indennizzo ai fini del perseguimento degli scopi di conservazione dell'integrita' del Fondo medesimo; Vista la nota del 29 marzo 2017 con la quale «CONSAP S.p.a.», nel rappresentare l'esiguita' degli introiti registrati a fronte dei cospicui costi di gestione sostenuti per la predetta attivita' di surroga, ha chiesto l'autorizzazione alla riscossione coattiva a mezzo ruolo dei crediti derivanti dall'azione di regresso nei confronti del costruttore per il recupero dell'indennizzo corrisposto all'acquirente; Viste le note n. 33910 del 21 aprile 2017 e n. 67860 del 12 settembre 2017 del Dipartimento del tesoro; Considerato che la «CONSAP S.p.a.» e' interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze; Vista la nota n. 207924 del 24 novembre 2017 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Ravvisata la rilevanza pubblica dei crediti vantati da «CONSAP S.p.a.», in ragione della finalita' indennitaria del Fondo, espressamente riconosciuta dal legislatore all'art. 12 del decreto legislativo n. 122 del 2005 e nella considerazione che tale finalita' e' perseguita dallo stesso nell'ambito e nei limiti delle proprie risorse e che gli introiti derivanti dall'esercizio dell'attivita' di surroga permangono nella disponibilita' del Fondo per indennizzare gli aventi diritto; Considerato che il rilascio della predetta autorizzazione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;
Decreta:
Art. 1
1. Ai sensi dell'art. 17, comma 3-bis, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e' autorizzata la riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti vantati dal «Fondo di solidarieta' per gli acquirenti di immobili da costruire»e recuperati da «CONSAP S.p.a. - Concessionaria di servizi assicurativi pubblici», in qualita' di soggetto gestore del Fondo stesso, derivanti dall'azione di regresso di cui all'art. 14, comma 7, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, esercitata nei confronti del costruttore per il recupero dell'indennizzo corrisposto all'acquirente di immobili da costruire, sulla base delle disposizioni contenute nel medesimo decreto legislativo n. 122 del 2005. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 gennaio 2018
Il Ministro: Padoan |
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