Gazzetta n. 18 del 23 gennaio 2018 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 2017, n. 224 |
Regolamento recante disciplina delle modalita' applicative dei commi da 82 a 84 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilita' 2013), nonche' le relative procedure contabili, ai sensi dell'articolo 1, comma 86, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; Visto l'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013) e, in particolare, i commi 82, 83, 84, 85 e 86; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, recante norme sull'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero; Visto il decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, recante disciplina del personale assunto localmente dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura all'estero, a norma dell'articolo 4 della legge 28 luglio 1999, n. 266; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni recante l'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, recante riordino della disciplina sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e, in particolare l'articolo 2, comma 2-sexies, lettera d), l'articolo 12, comma 3, lettera a), e l'articolo 18, comma 7, terzo periodo; Visti i regolamenti comunitari relativi al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, in particolare, il regolamento CE n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, e il relativo regolamento di applicazione CE n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009; Visti, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera m), e 35, comma 3, del predetto regolamento CE n. 883/2004, nonche' gli articoli 1, comma 2, lettera b); 3, comma 1, lettera a), e 66, comma 2 del predetto regolamento di applicazione CE n. 987/2009, dal combinato disposto dei quali emerge che il Ministero della salute assolve sia i compiti di organismo di collegamento per i rimborsi delle prestazioni di malattia, sia quelli di autorita' statale competente per la definizione delle procedure amministrative contabili con i Paesi dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo e della Svizzera; Visti gli Accordi di sicurezza sociale vigenti con Paesi non aderenti all'Unione europea, nell'ambito dei quali e' attribuita al Ministero della salute la funzione di autorita' competente e organismo di collegamento per gli adempimenti amministrativi contabili ivi previsti; Vista la direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera, e, in particolare, l'art 7, comma 1; Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38, recante attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, nonche' della direttiva 2012/52/UE, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2016; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 22 dicembre 2016, rep. atti n. 236; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 aprile 2017; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 10 novembre 2017; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina le modalita' applicative dei commi 82, 83 e 84 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le procedure contabili e le relative competenze di natura economico finanziaria in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera da riferirsi allo Stato, alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano. 2. Nel presente regolamento sono considerati i costi e i ricavi relativi all'assistenza sanitaria fruita all'estero dai beneficiari a carico dello Stato, delle regioni e delle province autonome, ai sensi della normativa nazionale e dell'Unione europea, nonche' delle convenzioni internazionali vigenti.
NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del Testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.». - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilita' 2013), commi 82, 83, 84, 85 e 86: «82. A decorrere dal 1° gennaio 2013, ferma restando la competenza di autorita' statale del Ministero della salute in materia di assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, nonche' in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera, le regioni devono farsi carico della regolazione finanziaria delle partite debitorie e creditorie connesse alla mobilita' sanitaria internazionale, in applicazione di quanto previsto dall'art. 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. 83. Alla regolazione finanziaria di cui al comma 82 si provvede attraverso l'imputazione, tramite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai bilanci delle aziende sanitarie locali di residenza degli assistiti, dei costi e ricavi connessi rispettivamente all'assistenza sanitaria dei cittadini italiani all'estero e dei cittadini di Stati stranieri in Italia, da regolare in sede di ripartizione delle risorse per la copertura del fabbisogno sanitario standard regionale, attraverso un sistema di compensazione della mobilita' sanitaria internazionale. 84. A decorrere dal 1° gennaio 2013, sono altresi' trasferite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano le competenze in materia di assistenza sanitaria indiretta, di cui alla lettera b) del primo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618. Con la medesima decorrenza e' abrogata la citata lettera b) del primo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980. 85. Al trasferimento delle funzioni di cui al comma 84, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede con apposite norme di attuazione in conformita' ai rispettivi statuti di autonomia. 86. Le modalita' applicative dei commi da 82 a 84 del presente articolo e le relative procedure contabili sono disciplinate con regolamento da emanare, entro il 30 aprile 2013, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.». - La legge 23 dicembre 1978, n. 833, reca «Istituzione del servizio sanitario nazionale». - Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, reca «Assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero». - Il decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, reca «Disciplina del personale assunto localmente dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura all'estero, a norma dell'art. 4 della legge 28 luglio 1999, n. 266.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, reca «Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri». - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2-sexies, lettera d), dell'art. 12, comma 3, lettera a) e dell'art. 18, comma 7, terzo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421): «Art. 2 (Competenze regionali). - (Omissis). 2-sexies. La regione disciplina altresi': (Omissis). d) il finanziamento delle unita' sanitarie locali, sulla base di una quota capitaria corretta in relazione alle caratteristiche della popolazione residente con criteri coerenti con quelli indicati all'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.». «Art. 12 (Fondo sanitario nazionale). - 3. Il Fondo sanitario nazionale, al netto della quota individuata ai sensi del comma precedente, e' ripartito con riferimento al triennio successivo entro il 15 ottobre di ciascun anno, in coerenza con le previsioni del disegno di legge finanziaria per l'anno successivo, dal CIPE, su proposta del Ministro della sanita', sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; la quota capitaria di finanziamento da assicurare alle regioni viene determinata sulla base di un sistema di coefficienti parametrici, in relazione ai livelli uniformi di prestazioni sanitarie in tutto il territorio nazionale, determinati ai sensi dell'art. 1, con riferimento ai seguenti elementi: a) popolazione residente.». «Art. 18 (Norme finali e transitorie). - (Omissis). 7. Restano salve le norme previste dai decreti del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 616, n. 618, e n. 620, con gli adattamenti derivanti dalle disposizioni del presente decreto da effettuarsi con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. I rapporti con il personale sanitario per l'assistenza al personale navigante sono disciplinati con regolamento ministeriale in conformita', per la parte compatibile, alle disposizioni di cui all'art. 8. A decorrere dal 1° gennaio 1995 le entrate e le spese per l'assistenza sanitaria all'estero in base ai regolamenti della Comunita' europea e alle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale sono imputate, tramite le regioni, ai bilanci delle unita' sanitarie locali di residenza degli assistiti. I relativi rapporti finanziari sono definiti in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale.». - Il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e' relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. - Il regolamento (CE) 16 settembre 2009, n. 987/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce le modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 e' relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettera m), e dell'art. 35, comma 3, del predetto regolamento (CE) n. 883/2004: «Art. 1 (Definizioni). - (Omissis). m) "autorita' competente", per ciascuno Stato membro, il ministro, i ministri o un'altra autorita' corrispondente nella cui competenza rientrano, per tutto lo Stato membro di cui trattasi, o per una parte qualunque di esso, i regimi di sicurezza sociale»; «Art. 35 (Rimborsi tra istituzioni). - (Omissis). 3. Due o piu' Stati membri, e le loro autorita' competenti, possono prevedere altre modalita' di rimborso oppure rinunciare ad ogni rimborso fra le istituzioni che rientrano nella loro sfera di competenza.». - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, lettera b); dell'art. 3, comma 1, e dell'art. 66, comma 2 del predetto regolamento di applicazione CE n. 987/2009: «Art. 1 (Definizioni). - (Omissis). 2. In aggiunta alle definizioni di cui al paragrafo1, si applicano le seguenti definizioni: Omissis. b) "organismo di collegamento": qualsiasi organismo designato dall'autorita' competente di uno Stato membro, per uno o piu' dei settori di sicurezza sociale di cui all'art. 3 del regolamento di base, avente la funzione di rispondere alle domande di informazioni e di assistenza ai fini dell'applicazione del regolamento di base e del regolamento di applicazione e di assolvere i compiti attribuitigli dal titoloIV del regolamento di applicazione»; «Art. 3 (Ambito d'applicazione e modalita' degli scambi tra gli interessati e le istituzioni). - 1. Gli Stati membri provvedono a che siano messe a disposizione delle persone interessate le informazioni necessarie per segnalare loro i cambiamenti introdotti dal regolamento di base e dal regolamento di applicazione in modo da permettere loro di far valere i loro diritti. Essi forniscono altresi' servizi di facile fruizione da parte degli utenti.». «Art. 66 (Procedura di rimborso tra istituzioni). - (Omissis). 2. I rimborsi di cui agli articoli 35 e 41 del regolamento di base tra le istituzioni degli Stati membri si effettuano tramite l'organismo di collegamento. Puo' esservi un organismo di collegamento separato per i rimborsi a norma dell'art. 35 e dell'art. 41 del regolamento di base.». - Si riporta il testo dell'art. 7, comma 1 della direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera: «Art. 7 (Principi generali per il rimborso dei costi). - 1. Fatto salvo il regolamento (CE) n. 883/2004 e conformemente a quanto disposto dagli articoli 8 e 9, lo Stato membro di affiliazione assicura che i costi sostenuti da una persona assicurata che si e' avvalsa dell'assistenza sanitaria transfrontaliera siano rimborsati, se l'assistenza sanitaria in questione e' compresa tra le prestazioni cui la persona assicurata ha diritto nello Stato membro di affiliazione.». - Il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38, reca «Attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, nonche' della direttiva 2012/52/UE, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro stato membro.».
Note all'art. 1: - Per i commi 82, 83 e 84 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 2 Imputazione economica e regolazione finanziaria dei costi relativi all'assistenza in forma diretta nel territorio degli Stati membri dell'Unione europea, negli altri Paesi dello Spazio economico europeo, in Svizzera e nei Paesi con i quali sono conclusi accordi in materia di assistenza sanitaria
1. L'imputazione economica delle partite debitorie e creditorie connesse alla mobilita' sanitaria nei Paesi dell'Unione europea, negli altri Paesi dello Spazio economico europeo, in Svizzera e nei Paesi con i quali sono conclusi accordi in materia di assistenza sanitaria, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, compete alle aziende sanitarie locali ed e' definita per il tramite delle rispettive regioni e province autonome di appartenenza, fatto salvo quanto previsto dal comma 4, lettera b), del presente articolo. 2. Le partite debitorie sono rappresentate dalle fatture, a debito per lo Stato, emesse dalle competenti istituzioni dei Paesi di cui al comma 1 per l'assistenza sanitaria resa agli iscritti al Servizio sanitario nazionale. Le partite creditorie sono rappresentate dalle fatture emesse dalle aziende sanitarie locali per l'assistenza sanitaria resa ad assistiti dai Paesi di cui al comma 1. Con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono definite le regole e le procedure per la compensazione della mobilita' sanitaria internazionale, da approvarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. L'accordo deve indicare, in particolare, i compiti e le responsabilita' del Ministero, delle regioni e delle aziende sanitarie coinvolte nella gestione degli scambi di mobilita' attiva e passiva, in relazione alle varie fasi previste, costituite dagli addebiti, dalle contestazioni, dalle risposte alle contestazioni, nonche' le scadenze per ogni flusso e per ogni fase. L'accordo definisce inoltre le modalita' per assicurare il monitoraggio e la verifica del funzionamento dei meccanismi di natura amministrativa e contabile di cui al presente regolamento. 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la regolazione finanziaria di quanto previsto ai commi 1 e 2, avviene tramite il capitolo di spesa 4391, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute per l'assistenza sanitaria all'estero e il corrispondente capitolo di entrata 3620 del bilancio dello Stato, nonche', in applicazione del citato articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, secondo le disposizioni di cui al presente articolo. 4. I costi connessi alla mobilita' sanitaria di cui al comma 1 sono imputati: a) ai bilanci delle aziende sanitarie locali, tramite le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, qualora siano riferiti ai propri residenti; b) al bilancio dello Stato, se i costi della mobilita' sanitaria siano riferiti a soggetti non residenti in Italia. 5. I ricavi connessi alla mobilita' sanitaria, di cui al comma 1, erogata a soggetti che non risultano a carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della normativa nazionale vigente, sono imputati ai bilanci delle aziende sanitarie locali, tramite le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. 6. Per l'applicazione degli Accordi bilaterali di sicurezza sociale con i Paesi non appartenenti all'Unione europea, nel cui ambito non e' possibile determinare l'imputazione del relativo onere tra lo Stato e le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero nei casi in cui non e' possibile stabilire la residenza del soggetto assistito all'estero, l'imputazione degli oneri viene definita tramite accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. 7. I saldi regionali di mobilita' che derivano dalle imputazioni economiche di cui al comma 1, corrispondono alla differenza algebrica dei debiti e dei crediti generati dai costi e dai ricavi di cui rispettivamente ai commi 4, 5 e 6. I saldi regionali di mobilita' da imputare a titolo di acconto ai bilanci delle aziende del Servizio sanitario nazionale, per il tramite delle regioni e province autonome, e da considerare in sede di riparto del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, sono ricavati dal sistema informativo del Ministero della salute, in applicazione delle disposizioni previste dai regolamenti di sicurezza sociale dell'Unione europea, nonche' dagli Accordi bilaterali di sicurezza sociale con i Paesi non appartenenti all'Unione europea, relativi all'ultimo esercizio disponibile alla data di predisposizione della proposta di riparto delle risorse del Servizio sanitario nazionale. 8. Alla regolazione finanziaria dei saldi regionali di cui al comma 7 si provvede, in sede di ripartizione delle risorse destinate alla copertura del fabbisogno sanitario standard del Servizio sanitario nazionale, attraverso l'effettuazione di un sistema di compensazioni annuali in acconto, da operarsi con riferimento a ciascuna regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano, sottoposte a conguaglio annuale a seguito dell'aggiornamento dei dati relativi agli esercizi pregressi, desunti dal sistema informativo di cui al comma 7. 9. In caso di saldo nazionale di mobilita' sanitaria internazionale negativo, determinato come somma algebrica dei saldi regionali di mobilita' di cui al comma 7, il capitolo di spesa 4391 di cui al comma 3, e' integrato mediante le occorrenti variazioni di bilancio con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze: a) con le risorse rese disponibili sui capitoli di spesa per il Servizio sanitario nazionale, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze; b) con le maggiori entrate incassate rispetto alle previsioni, affluite al capitolo di entrata 3620 di cui al comma 3, entro il limite massimo dell'importo che eccede lo stanziamento di bilancio di previsione sul capitolo di spesa 4391. 10. In caso di saldo nazionale di mobilita' sanitaria internazionale positivo, determinato come somma algebrica dei saldi regionali di cui al comma 7, al fine di provvedere alla successiva erogazione, il capitolo di spesa 4391 di cui al comma 3, nonche' i capitoli di spesa di cui al comma 9, sono integrati, mediante le occorrenti variazioni di bilancio, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, con le risorse affluite al capitolo di entrata 3620 di cui al comma 3. 11. Con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da stipularsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono definiti gli importi e le modalita' di imputazione e di regolazione finanziaria dei saldi di mobilita' sanitaria internazionale relativi agli esercizi pregressi. Gli importi recuperati, ai sensi del presente comma, restano acquisiti nel bilancio dello Stato. 12. Le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano che non partecipano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale con oneri a carico del bilancio statale, in caso di loro eventuale saldo negativo regionale o provinciale, determinato ai sensi del presente articolo, provvedono al versamento del relativo importo su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato entro trenta giorni dalla delibera del CIPE relativa alla ripartizione di cui al comma 8 e ne danno comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro i successivi quindici giorni. In caso di mancato versamento nel termine suddetto, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a recuperare le somme dovute ai sensi del presente comma a valere sulle somme spettanti a qualsiasi titolo ai predetti enti interessati. Dette somme sono riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sul capitolo di spesa 4391 di cui al comma 3, ovvero sui capitoli di spesa di cui al comma 9. 13. Alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano che non partecipano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale con oneri a carico del bilancio statale, in caso di loro eventuale saldo positivo regionale o provinciale, determinato ai sensi del presente articolo, si provvede attraverso il trasferimento da capitolo di bilancio allo scopo istituito, opportunamente integrato mediante le occorrenti variazioni di bilancio con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze: a) con le risorse rese disponibili sui capitoli di spesa per il Servizio sanitario nazionale, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze; b) ove occorra mediante riassegnazione delle maggiori entrate incassate rispetto all'importo delle previsioni iniziali di bilancio, affluite al capitolo di entrata 3620 di cui al comma 3, entro il limite massimo dell'importo che eccede lo stanziamento di bilancio di previsione sul capitolo di spesa 4391; c) ove occorra nei limiti del maggior importo stanziato rispetto al relativo fabbisogno, con le disponibilita' sul capitolo 4391. 14. Qualora il riparto delle risorse destinate alla copertura del fabbisogno sanitario standard del Servizio sanitario nazionale non intervenga in tempo utile a garantire la necessaria disponibilita' di risorse da parte del Ministero della salute, per effettuare tempestivamente i pagamenti dovuti agli Stati esteri, il Ministro della salute, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua in via provvisoria e salvo conguagli, i saldi regionali di cui al comma 7, ai fini delle successive occorrenti variazioni di bilancio.
Note all'art. 2: - Per l'art. 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 3
Procedure amministrative e contabili in materia di assistenza indiretta
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ovvero, per le regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 85, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ferma restando la competenza del Ministero della salute di autorita' statale in materia di assistenza sanitaria all'estero, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, i costi connessi all'assistenza sanitaria in forma indiretta all'estero, relativi al rimborso delle spese sostenute dall'assistito per se' o per i propri familiari aventi diritto di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono imputati: a) ai bilanci delle aziende sanitarie locali, qualora siano riferiti ai propri residenti; b) al bilancio dello Stato, qualora siano riferiti a soggetti non residenti in Italia e la relativa regolazione finanziaria avviene tramite il capitolo di spesa 4391 di cui all'articolo 2. 2. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 84, della legge n. 228/2012, ciascuna azienda sanitaria locale rilascia l'attestato di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980 al soggetto residente interessato. 3. I soggetti interessati presentano le domande di rimborso, contenenti l'indicazione del luogo di residenza in Italia, all'ufficio consolare entro tre mesi dalla data di effettuazione della relativa spesa, a pena di decadenza dal diritto al rimborso, salvo i casi in cui l'interessato dimostri di non aver potuto rispettare i termini per motivi di forza maggiore. 4. L'ufficio consolare inoltra tempestivamente la domanda di rimborso con la relativa documentazione e con il proprio motivato parere circa la ricorrenza dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980, all'azienda sanitaria locale di residenza dell'interessato. 5. L'azienda sanitaria locale, dispone, con provvedimento motivato, il rimborso nella misura richiesta o nella misura ridotta secondo quanto previsto dal comma 7, ovvero la reiezione della domanda per tardivita' o altro motivo. 6. Restano confermate, per gli assistiti di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, le procedure previste dal citato articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980. 7. Le spese sanitarie sostenute dagli interessati in territorio estero sono ad essi rimborsate ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980. Ulteriori modalita' di rimborso sono definite con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
Note all'art. 3: - Per l'art. 1, comma 85, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si veda nelle note alle premesse. - Per il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, si veda nelle note alle premesse. - Per l'art. 1, comma 84, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618: «Art. 15 (Norme transitorie per la prima applicazione del decreto). - Nella prima applicazione del presente decreto e fino a quando non sara' fornita l'appendice al libretto sanitario di cui all'art. 10, l'assistenza e' erogata sulla base di attestazioni rilasciate, di volta in volta, dall'amministrazione o ente pubblico di appartenenza o dalla unita' sanitaria locale o dal consolato territorialmente competente. In pendenza dell'approvazione dello schema-tipo di convenzione o della stipula delle stesse, l'assistenza e' assicurata, in forma indiretta, secondo le procedure previste dall'art. 7. Per gli incaricati locali di cui al n. 3) del punto B) dell'art. 2, continuano ad applicarsi le norme vigenti. Fino a quando non sara' emanato il decreto di cui all'art. 11, il contributo per l'assistenza di malattia dovuto dai soggetti ivi indicati sara' trattenuto sulla retribuzione ad essi spettante e versato, a cura dell'amministrazione o ente di appartenenza, sull'apposito capitolo previsto al quinto comma dell'art. 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.». - Si riporta il testo dell'art. 7, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618: «Art. 7 (Procedure per l'assistenza indiretta). - Nei casi di cui all'art. 3, lettera b), del presente decreto, le spese sanitarie sostenute dagli interessati in territorio estero per prestazioni sanitarie sono ad essi rimborsate sempre che non attengano a prestazioni eccedenti i livelli stabiliti ai sensi dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , e sempre che tali spese siano da ritenersi congrue in relazione ai prezzi, tariffe ed onorari del luogo, tenuto conto delle possibilita' di assistenza sanitaria e degli usi locali. Le domande di rimborso devono essere inoltrate alle rappresentanze diplomatiche e consolari entro tre mesi dall'effettuazione della relativa spesa, a pena di decadenza del diritto al rimborso, salvi i casi in cui l'interessato dimostri di non aver potuto rispettare il termine per motivi di forza maggiore. I capi delle rappresentanze diplomatiche e consolari competenti per territorio, riferiscono telegraficamente in ordine alla domanda di rimborso al Ministero della sanita' e per i soggetti di cui all'art. 2, lettera B), anche al Ministero degli affari esteri e su autorizzazione di massima del Ministero della sanita' dispongono per il pagamento in loco nella misura pari alla meta' dell'importo complessivo. La domanda con la relativa documentazione e con il proprio motivato parere circa la ricorrenza dei requisiti di cui al primo comma e' trasmessa nel contempo al Ministero della sanita'. In caso di domanda tardiva o di mancata autorizzazione di massima, l'autorita' consolare trasmette la domanda al Ministero della sanita', con il motivato parere, oltre che a termini del precedente comma, anche in ordine all'ammissibilita' della domanda. Il Ministero della sanita' dispone, con provvedimento motivato, il saldo nella misura richiesta o in misura piu' ridotta, l'eventuale recupero totale o parziale dell'acconto, ovvero la reiezione della domanda per tardivita' o per altro motivo. Nel caso di lavoratori, occupati all'estero alle dipendenze di imprese italiane o straniere aventi sede o rappresentanza legale in Italia, i quali fruiscano delle prestazioni sanitarie in forma indiretta, le spese per l'interessato e per i familiari aventi diritto sono anticipate dall'impresa e successivamente rimborsate alla stessa dallo Stato nei limiti e con le modalita' previsti dal presente decreto.». |
| Art. 4 Imputazione economica e regolazione finanziaria degli ulteriori costi relativi all'assistenza sanitaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ovvero, per le regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano, per l'assistenza indiretta, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 85 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ferma restando la competenza del Ministero della salute di autorita' statale in materia di assistenza sanitaria all'estero, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, i costi connessi all'assistenza sanitaria all'estero di cui agli articoli 3, comma 1, lettera a), e 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980, in esecuzione delle convenzioni stipulate con enti pubblici o privati, istituti o medici privati, nonche' all'articolo 9 del medesimo decreto, sono imputati: a) ai bilanci delle aziende sanitarie locali, tramite le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, qualora siano riferiti ai propri residenti; b) al bilancio dello Stato, qualora siano riferiti a soggetti non residenti in Italia. 2. La regolazione finanziaria dei costi connessi all'assistenza sanitaria all'estero, di cui al comma 1, avviene tramite il capitolo di spesa 4391, di cui all'articolo 2, comma 3; a valere sullo stesso capitolo di spesa avviene la regolazione finanziaria dei costi derivanti dagli articoli 5 e 9, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980, qualora risultino a carico del bilancio dello Stato. 3. L'ufficio consolare provvede ai pagamenti in esecuzione delle convenzioni di cui agli articoli 3, comma 1, lettera a), 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980 avvalendosi dei fondi ad esso trimestralmente accreditati dal Ministero della salute e trasmette a quest'ultimo i rendiconti trimestrali di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980, contenenti anche l'indicazione della regione o della provincia autonoma di eventuale residenza in Italia dell'assistito, entro trenta giorni dalla scadenza del trimestre. 4. Il Ministero della salute trasmette alla competente regione o provincia autonoma il rendiconto di cui al comma 3, entro quindici giorni dal ricevimento dello stesso. 5. Decorso il termine di novanta giorni dal ricevimento da parte della regione e provincia autonoma del predetto rendiconto senza che sia pervenuta alcuna contestazione in merito alla legittima e corretta imputazione dei pagamenti, il Ministero della salute comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le somme da recuperare distintamente per ciascuna regione e provincia autonoma debitrice. 6. I recuperi vengono operati in sede di ripartizione delle risorse destinate alla copertura del fabbisogno sanitario standard del Servizio sanitario nazionale. Dette somme sono riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sul capitolo di spesa 4391 di cui all'articolo 2, comma 3. 7. Le partite debitorie sono rappresentate dai rendiconti di cui al comma 4. L'accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano previsto dall'articolo 2, comma 2 dovra' definire anche le regole e le procedure relative alla gestione dei debiti di mobilita' internazionale di cui al presente articolo. 8. Le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano che non partecipano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale con oneri a carico del bilancio statale, compensano i debiti derivanti dai pagamenti di cui al comma 3 con il loro eventuale saldo positivo regionale o provinciale determinato ai sensi dell'articolo 2. 9. Qualora il saldo di cui al comma 6 risulti negativo, ovvero positivo ma insufficiente al fine della compensazione integrale, la somma dovuta deve essere versata su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato entro trenta giorni dalla delibera del CIPE relativa alla ripartizione di cui all'articolo 2, comma 8, e ne deve essere data comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro i quindici giorni successivi. In caso di mancato versamento nel termine suddetto il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a recuperare le somme dovute ai sensi del presente comma a valere sulle somme spettanti a qualsiasi titolo ai predetti enti interessati. Dette somme sono riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sul capitolo di spesa 4391, di cui all'articolo 2. 10. Qualora il predetto saldo di cui al comma 6 risulti positivo, la somma dovuta per differenza dovra' essere regolarizzata attraverso trasferimento da capitolo di bilancio allo scopo istituito, opportunamente integrato mediante le occorrenti variazioni di bilancio con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze: a) con le risorse rese disponibili sui capitoli di spesa per il Servizio sanitario nazionale, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze; b) ove occorra mediante riassegnazione delle maggiori entrate incassate rispetto all'importo delle previsioni iniziali di bilancio, affluite al capitolo di entrata 3620 di cui al richiamato comma 3, entro il limite massimo dell'importo che eccede lo stanziamento di bilancio di previsione sul capitolo di spesa 4391; c) ove occorra nei limiti del maggior importo stanziato rispetto al relativo fabbisogno, con le disponibilita' sul capitolo 4391. 11. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618 al trasferimento dell'infermo dai Paesi in cui e' erogata l'assistenza sanitaria diretta o indiretta, l'imputazione dei relativi costi e la loro regolazione finanziaria avvengono secondo quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo.
Note all'art. 4: - Per l'art. 1, comma 85, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo degli articoli 3, comma 1, lettera a), e 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618: «Art. 3 (Forme dell'assistenza). - All'erogazione dell'assistenza si provvede: a) in forma diretta mediante convenzioni da stipularsi con istituti di sicurezza sociale dello Stato estero o con enti, istituti o medici privati, che assicurino i livelli di prestazioni garantiti dal piano sanitario nazionale. Per i dipendenti pubblici in attivita' di servizio o pensionati, compresi i familiari a carico o in cerca di prima occupazione residenti all'estero in zone di confine, viene riconosciuta la possibilita' di optare, limitatamente all'assistenza ospedaliera e riabilitativa per strutture esistenti in territorio italiano limitrofo ovvero di usufruire, a carico dell'unita' sanitaria locale esistente nel territorio italiano limitrofo, delle altre prestazioni assicurate ai cittadini ivi residenti, salvo le limitazioni conseguenti alla stipula di convenzioni per l'erogazione in territorio estero dell'assistenza in forma diretta, fissate con decreto del Ministro della sanita' al fine di evitare duplicazioni di assistenza sanitaria.». «Art. 5 (Assistenza nel territorio di altri Stati). - Per i soggetti appartenenti alle categorie indicate all'art. 2, ai quali non si applichino il regime comunitario ovvero altri regimi convenzionali i Ministeri della sanita' e degli affari esteri esplicano ogni utile iniziativa al fine di ottenere che gli interessati vengano assistiti dalle istituzioni straniere per conto e a spese dello Stato italiano sempre che le prestazioni da erogare rientrino nei livelli stabiliti dal piano sanitario nazionale. L'assistenza, nel territorio degli Stati con i quali l'Italia non abbia stipulato appositi accordi, e' di norma assicurata mediante convenzioni con istituti o enti pubblici e preferibilmente con quelli che garantiscano con proprie strutture l'assistenza in tutto il territorio di uno o piu' Stati. Qualora non sia possibile la stipula delle convenzioni di cui al comma precedente, l'assistenza e' assicurata mediante convenzioni con istituti pubblici assistenziali dello Stato estero o con enti, istituti e medici privati riconosciuti dallo Stato locale e che siano in grado di assicurare livelli di prestazioni sanitarie equivalenti a quelle stabilite dal piano sanitario nazionale. Le convenzioni di cui ai commi precedenti sono stipulate dal capo della rappresentanza diplomatica accreditato presso lo Stato in cui l'istituto abbia la sede principale, ovvero, nel caso che l'istituto abbia sede anche in Italia, dal Ministro della sanita' o da un suo delegato, ovvero dai capi delle rappresentanze consolari competenti. La stipulazione e' effettuata a trattativa privata e senza obbligo di sentire il parere del Consiglio di Stato, sulla base di uno schema di massima da approvarsi con decreto del Ministro della sanita' di concerto con i Ministri degli affari esteri, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro. Nello schema sono previsti, tra l'altro: 1) i criteri per la determinazione della quota capitaria media da corrispondere all'istituzione contraente, rispettivamente per assistenza medica generica e specialistica, per giornate di degenza ospedaliera, per cure di maternita', per trattamenti preventivi, terapeutici e riabilitativi anche specialistici a livello extra ospedaliero, per somministrazione diretta di farmaci e per prestazioni idrotermali o protesiche; 2) la possibilita' di usufruire, laddove previste dai regimi locali di sicurezza sociale e allorquando esistano strutture idonee, di visite biennali consistenti in indagini diagnostiche da indicare nello schema anche in relazione alle condizioni geosanitarie locali, nonche' tenendo conto delle indicazioni della legge di piano sanitario relative agli interventi di medicina preventiva; 3) le modalita' per tenere costantemente aggiornata l'istituzione contraente sui livelli di prestazioni, che debbono essere garantiti, ferme restando, a carico dell'assistito, le spese per prestazioni che superino i livelli stessi; 4) la facolta' dell'autorita' italiana di recedere, in qualsiasi momento e senza indennizzi, dalla convenzione in caso di accertata grave inadempienza o inadeguatezza delle prestazioni stesse; 5) l'impegno della istituzione contraente di provvedere, previa autorizzazione ed a spese dell'autorita' italiana, al trasporto dell'infermo e, ove occorra, di un accompagnatore in altra localita' del Paese stesso, d'Italia o di un Paese terzo, quando ricorra la necessita' di prestazioni altamente specializzate, che non sia possibile ottenere sul posto; 6) le modalita' per i pagamenti all'istituzione contraente; 7) la clausola di tacito rinnovo della convenzione, salvo disdetta di una delle parti contraenti entro tre mesi precedenti la data di scadenza. Per l'accertamento di congruita' e dell'idoneita' dell'istituto o ente prescelto e per le successive verifiche le autorita' diplomatiche e consolari predette possono richiedere la collaborazione del Ministero della sanita'. L'approvazione delle singole convenzioni compete al Ministro della sanita', di concerto con il Ministro degli affari esteri.». - Si riporta il testo degli articoli 8 e 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618: «Art. 8 (Procedure per i pagamenti da effettuarsi all'estero). - Le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari provvedono ai pagamenti in esecuzione delle convenzioni di cui ai precedenti articoli 3, lettera a) 4 e 5, nonche' ai rimborsi parziali di cui all'art. 7 avvalendosi dei fondi ad essi trimestralmente accreditati dal Ministero della Sanita', al quale sono trasmessi i relativi rendiconti. Si applicano le norme di cui agli articoli 75, 76 e 78 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 . Il Ministero della sanita' provvede al pagamento del saldo dei rimborsi di cui all'art. 7 o di quelli previsti dall'art. 9, con mandati diretti a favore degli interessati presso la sede di lavoro all'estero in cui essi si trovano al momento del pagamento ovvero al loro domicilio, se nel frattempo sono rientrati in Italia.». «Art. 9 (Norme particolari per i lavoratori frontalieri). - L'assistenza ai lavoratori frontalieri ed ai loro familiari aventi diritto, durante la permanenza in territorio estero strettamente connessa al tipo di attivita' lavorativa da essi svolta, e' limitata ai soli casi di urgenza, sempre che anche in tali casi essa non sia gia' assicurata dai trattati e dai regolamenti comunitari e, per gli altri Stati confinanti non membri della Comunita' europea, nonche' per il Principato di Monaco, dagli accordi stipulati da parte italiana con i Governi o direttamente con istituzioni assistenziali estere e sempre che non sia garantita dai sistemi di sicurezza sociale dei Paesi o dai datori di lavoro. Il Ministero della sanita' subentra all'INAM ed altre gestioni mutualistiche soppresse nei rapporti con le istituzioni estere in regime convenzionale su base di reciprocita' e si assume l'onere del rimborso delle prestazioni di urgenza che non sia a carico delle istituzioni stesse. Nei casi in cui la materia dell'assistenza di urgenza ai lavoratori frontalieri non risulti disciplinata dai regimi convenzionali di cui ai commi precedenti, ne' specificamente garantita dalle leggi locali, i Ministeri della sanita' e degli affari esteri esplicano ogni utile iniziativa per ottenere che l'assistenza stessa sia prestata dall'istituzione assistenziale estera per conto ed a spese dello Stato italiano. In assenza di tale possibilita', all'interessato e' dato avvalersi dell'assistenza in forma indiretta di cui agli articoli 3 e 7 del presente decreto.». - Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618: «Art. 6 (Trasferimento dell'infermo). - Tanto in regime convenzionale quanto in regime di assistenza indiretta le spese per il trasferimento dell'infermo e di un eventuale accompagnatore in Italia o da una localita' estera all'altra, resosi necessario per insufficienza di servizi o di attrezzature sanitarie o per necessita' derivanti dall'evento sanitario o da esso conseguenti, sono a carico dello Stato sempre che il trasferimento stesso sia stato preventivamente autorizzato per i soggetti di cui alla lettera A) del primo comma dell'art. 2 dall'autorita' consolare competente, sentito il Ministero della sanita', o nei casi di eccezionale gravita' ed urgenza, il medico di fiducia del consolato o dell'ambasciata, e per i soggetti di cui alla lettera B) del primo comma dell'art. 2 dal Ministero degli affari esteri, sentito il Ministero della sanita', ovvero nei casi di eccezionale gravita' e urgenza, dal capo della rappresentanza o dell'ufficio consolare; per questi ultimi soggetti i titolari dei predetti uffici sono autorizzati ad anticipare il 50% dell'ammontare delle spese di viaggio. Si prescinde dalla predetta autorizzazione solo nei casi di comprovata impossibilita' per l'interessato, per l'impresa o per chi altro l'assista, di collegarsi tempestivamente con la sede consolare.». |
| Art. 5
Norme finali e transitorie
1. Le regioni a statuto ordinario fanno fronte alle esigenze finanziarie derivanti dall'applicazione del presente regolamento con le risorse destinate alla copertura del fabbisogno sanitario standard del Servizio sanitario nazionale loro attribuite in sede di ripartizione delle risorse stesse. 2. Le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano fanno fronte alle esigenze finanziarie derivanti dall'applicazione del presente regolamento secondo le modalita' indicate dalle norme di attuazione di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 3. Per il primo anno di applicazione del presente regolamento, nelle more della ripartizione delle risorse destinate alla copertura del fabbisogno sanitario standard del Servizio sanitario nazionale e del relativo sistema di compensazioni di cui all'articolo 2, comma 7, il Ministero dell'economia e delle finanze anticipa la cassa sul capitolo di spesa 4391 per assicurare la regolarizzazione dei debiti verso gli Stati esteri e l'effettuazione dei pagamenti previsti dal presente regolamento. Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 24 novembre 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
Lorenzin, Ministro della salute
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2018 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, n. 113
Note all'art. 5: - Per l'art. 1, comma 85, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si veda nelle note alle premesse. |
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