Gazzetta n. 18 del 23 gennaio 2018 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 2017, n. 224
Regolamento recante disciplina delle modalita' applicative dei commi da 82 a 84 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilita' 2013), nonche' le relative procedure contabili, ai sensi dell'articolo 1, comma 86, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013) e, in particolare, i commi 82, 83, 84, 85 e 86;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, recante norme sull'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero;
Visto il decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, recante disciplina del personale assunto localmente dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura all'estero, a norma dell'articolo 4 della legge 28 luglio 1999, n. 266;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni recante l'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, recante riordino della disciplina sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e, in particolare l'articolo 2, comma 2-sexies, lettera d), l'articolo 12, comma 3, lettera a), e l'articolo 18, comma 7, terzo periodo;
Visti i regolamenti comunitari relativi al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, in particolare, il regolamento CE n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, e il relativo regolamento di applicazione CE n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009;
Visti, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera m), e 35, comma 3, del predetto regolamento CE n. 883/2004, nonche' gli articoli 1, comma 2, lettera b); 3, comma 1, lettera a), e 66, comma 2 del predetto regolamento di applicazione CE n. 987/2009, dal combinato disposto dei quali emerge che il Ministero della salute assolve sia i compiti di organismo di collegamento per i rimborsi delle prestazioni di malattia, sia quelli di autorita' statale competente per la definizione delle procedure amministrative contabili con i Paesi dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo e della Svizzera;
Visti gli Accordi di sicurezza sociale vigenti con Paesi non aderenti all'Unione europea, nell'ambito dei quali e' attribuita al Ministero della salute la funzione di autorita' competente e organismo di collegamento per gli adempimenti amministrativi contabili ivi previsti;
Vista la direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera, e, in particolare, l'art 7, comma 1;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38, recante attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, nonche' della direttiva 2012/52/UE, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2016;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 22 dicembre 2016, rep. atti n. 236;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 aprile 2017;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 10 novembre 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalita' applicative dei commi 82, 83 e 84 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le procedure contabili e le relative competenze di natura economico finanziaria in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera da riferirsi allo Stato, alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Nel presente regolamento sono considerati i costi e i ricavi relativi all'assistenza sanitaria fruita all'estero dai beneficiari a carico dello Stato, delle regioni e delle province autonome, ai sensi della normativa nazionale e dell'Unione europea, nonche' delle convenzioni internazionali vigenti.

NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del Testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 24
dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di
stabilita' 2013), commi 82, 83, 84, 85 e 86:
«82. A decorrere dal 1° gennaio 2013, ferma restando la
competenza di autorita' statale del Ministero della salute
in materia di assistenza sanitaria ai cittadini italiani
all'estero, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, nonche' in materia di
assistenza sanitaria transfrontaliera, le regioni devono
farsi carico della regolazione finanziaria delle partite
debitorie e creditorie connesse alla mobilita' sanitaria
internazionale, in applicazione di quanto previsto
dall'art. 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni.
83. Alla regolazione finanziaria di cui al comma 82 si
provvede attraverso l'imputazione, tramite le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, ai bilanci delle
aziende sanitarie locali di residenza degli assistiti, dei
costi e ricavi connessi rispettivamente all'assistenza
sanitaria dei cittadini italiani all'estero e dei cittadini
di Stati stranieri in Italia, da regolare in sede di
ripartizione delle risorse per la copertura del fabbisogno
sanitario standard regionale, attraverso un sistema di
compensazione della mobilita' sanitaria internazionale.
84. A decorrere dal 1° gennaio 2013, sono altresi'
trasferite alle regioni e alle province autonome di Trento
e di Bolzano le competenze in materia di assistenza
sanitaria indiretta, di cui alla lettera b) del primo comma
dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31
luglio 1980, n. 618. Con la medesima decorrenza e' abrogata
la citata lettera b) del primo comma dell'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980.
85. Al trasferimento delle funzioni di cui al comma 84,
per le regioni a statuto speciale e per le province
autonome di Trento e di Bolzano, si provvede con apposite
norme di attuazione in conformita' ai rispettivi statuti di
autonomia.
86. Le modalita' applicative dei commi da 82 a 84 del
presente articolo e le relative procedure contabili sono
disciplinate con regolamento da emanare, entro il 30 aprile
2013, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.».
- La legge 23 dicembre 1978, n. 833, reca «Istituzione
del servizio sanitario nazionale».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio
1980, n. 618, reca «Assistenza sanitaria ai cittadini
italiani all'estero».
- Il decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, reca
«Disciplina del personale assunto localmente dalle
rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli
istituti italiani di cultura all'estero, a norma dell'art.
4 della legge 28 luglio 1999, n. 266.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, reca «Ordinamento dell'Amministrazione degli
affari esteri».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2-sexies,
lettera d), dell'art. 12, comma 3, lettera a) e dell'art.
18, comma 7, terzo periodo, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992,
n. 421):
«Art. 2 (Competenze regionali). - (Omissis).
2-sexies. La regione disciplina altresi':
(Omissis).
d) il finanziamento delle unita' sanitarie locali,
sulla base di una quota capitaria corretta in relazione
alle caratteristiche della popolazione residente con
criteri coerenti con quelli indicati all'art. 1, comma 34,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».
«Art. 12 (Fondo sanitario nazionale). - 3. Il Fondo
sanitario nazionale, al netto della quota individuata ai
sensi del comma precedente, e' ripartito con riferimento al
triennio successivo entro il 15 ottobre di ciascun anno, in
coerenza con le previsioni del disegno di legge finanziaria
per l'anno successivo, dal CIPE, su proposta del Ministro
della sanita', sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;
la quota capitaria di finanziamento da assicurare alle
regioni viene determinata sulla base di un sistema di
coefficienti parametrici, in relazione ai livelli uniformi
di prestazioni sanitarie in tutto il territorio nazionale,
determinati ai sensi dell'art. 1, con riferimento ai
seguenti elementi:
a) popolazione residente.».
«Art. 18 (Norme finali e transitorie). - (Omissis).
7. Restano salve le norme previste dai decreti del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 616, n. 618,
e n. 620, con gli adattamenti derivanti dalle disposizioni
del presente decreto da effettuarsi con decreto del
Ministro della sanita' di concerto con il Ministro del
tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome. I rapporti con
il personale sanitario per l'assistenza al personale
navigante sono disciplinati con regolamento ministeriale in
conformita', per la parte compatibile, alle disposizioni di
cui all'art. 8. A decorrere dal 1° gennaio 1995 le entrate
e le spese per l'assistenza sanitaria all'estero in base ai
regolamenti della Comunita' europea e alle convenzioni
bilaterali di sicurezza sociale sono imputate, tramite le
regioni, ai bilanci delle unita' sanitarie locali di
residenza degli assistiti. I relativi rapporti finanziari
sono definiti in sede di ripartizione del Fondo sanitario
nazionale.».
- Il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e' relativo al
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
- Il regolamento (CE) 16 settembre 2009, n. 987/2009/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce le
modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004
e' relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza
sociale.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettera m),
e dell'art. 35, comma 3, del predetto regolamento (CE) n.
883/2004:
«Art. 1 (Definizioni). - (Omissis).
m) "autorita' competente", per ciascuno Stato membro,
il ministro, i ministri o un'altra autorita' corrispondente
nella cui competenza rientrano, per tutto lo Stato membro
di cui trattasi, o per una parte qualunque di esso, i
regimi di sicurezza sociale»;
«Art. 35 (Rimborsi tra istituzioni). - (Omissis).
3. Due o piu' Stati membri, e le loro autorita'
competenti, possono prevedere altre modalita' di rimborso
oppure rinunciare ad ogni rimborso fra le istituzioni che
rientrano nella loro sfera di competenza.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, lettera b);
dell'art. 3, comma 1, e dell'art. 66, comma 2 del predetto
regolamento di applicazione CE n. 987/2009:
«Art. 1 (Definizioni). - (Omissis).
2. In aggiunta alle definizioni di cui al paragrafo1,
si applicano le seguenti definizioni:
Omissis.
b) "organismo di collegamento": qualsiasi organismo
designato dall'autorita' competente di uno Stato membro,
per uno o piu' dei settori di sicurezza sociale di cui
all'art. 3 del regolamento di base, avente la funzione di
rispondere alle domande di informazioni e di assistenza ai
fini dell'applicazione del regolamento di base e del
regolamento di applicazione e di assolvere i compiti
attribuitigli dal titoloIV del regolamento di
applicazione»;
«Art. 3 (Ambito d'applicazione e modalita' degli scambi
tra gli interessati e le istituzioni). - 1. Gli Stati
membri provvedono a che siano messe a disposizione delle
persone interessate le informazioni necessarie per
segnalare loro i cambiamenti introdotti dal regolamento di
base e dal regolamento di applicazione in modo da
permettere loro di far valere i loro diritti. Essi
forniscono altresi' servizi di facile fruizione da parte
degli utenti.».
«Art. 66 (Procedura di rimborso tra istituzioni). -
(Omissis).
2. I rimborsi di cui agli articoli 35 e 41 del
regolamento di base tra le istituzioni degli Stati membri
si effettuano tramite l'organismo di collegamento. Puo'
esservi un organismo di collegamento separato per i
rimborsi a norma dell'art. 35 e dell'art. 41 del
regolamento di base.».
- Si riporta il testo dell'art. 7, comma 1 della
direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 9 marzo 2011 concernente l'applicazione dei diritti dei
pazienti relativi all'assistenza sanitaria
transfrontaliera:
«Art. 7 (Principi generali per il rimborso dei costi).
- 1. Fatto salvo il regolamento (CE) n. 883/2004 e
conformemente a quanto disposto dagli articoli 8 e 9, lo
Stato membro di affiliazione assicura che i costi sostenuti
da una persona assicurata che si e' avvalsa dell'assistenza
sanitaria transfrontaliera siano rimborsati, se
l'assistenza sanitaria in questione e' compresa tra le
prestazioni cui la persona assicurata ha diritto nello
Stato membro di affiliazione.».
- Il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38, reca
«Attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente
l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi
all'assistenza sanitaria transfrontaliera, nonche' della
direttiva 2012/52/UE, comportante misure destinate ad
agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in
un altro stato membro.».

Note all'art. 1:
- Per i commi 82, 83 e 84 dell'art. 1 della legge 24
dicembre 2012, n. 228, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 2
Imputazione economica e regolazione finanziaria dei costi relativi
all'assistenza in forma diretta nel territorio degli Stati membri
dell'Unione europea, negli altri Paesi dello Spazio economico
europeo, in Svizzera e nei Paesi con i quali sono conclusi accordi
in materia di assistenza sanitaria

1. L'imputazione economica delle partite debitorie e creditorie connesse alla mobilita' sanitaria nei Paesi dell'Unione europea, negli altri Paesi dello Spazio economico europeo, in Svizzera e nei Paesi con i quali sono conclusi accordi in materia di assistenza sanitaria, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, compete alle aziende sanitarie locali ed e' definita per il tramite delle rispettive regioni e province autonome di appartenenza, fatto salvo quanto previsto dal comma 4, lettera b), del presente articolo.
2. Le partite debitorie sono rappresentate dalle fatture, a debito per lo Stato, emesse dalle competenti istituzioni dei Paesi di cui al comma 1 per l'assistenza sanitaria resa agli iscritti al Servizio sanitario nazionale. Le partite creditorie sono rappresentate dalle fatture emesse dalle aziende sanitarie locali per l'assistenza sanitaria resa ad assistiti dai Paesi di cui al comma 1. Con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono definite le regole e le procedure per la compensazione della mobilita' sanitaria internazionale, da approvarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. L'accordo deve indicare, in particolare, i compiti e le responsabilita' del Ministero, delle regioni e delle aziende sanitarie coinvolte nella gestione degli scambi di mobilita' attiva e passiva, in relazione alle varie fasi previste, costituite dagli addebiti, dalle contestazioni, dalle risposte alle contestazioni, nonche' le scadenze per ogni flusso e per ogni fase. L'accordo definisce inoltre le modalita' per assicurare il monitoraggio e la verifica del funzionamento dei meccanismi di natura amministrativa e contabile di cui al presente regolamento.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la regolazione finanziaria di quanto previsto ai commi 1 e 2, avviene tramite il capitolo di spesa 4391, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute per l'assistenza sanitaria all'estero e il corrispondente capitolo di entrata 3620 del bilancio dello Stato, nonche', in applicazione del citato articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, secondo le disposizioni di cui al presente articolo.
4. I costi connessi alla mobilita' sanitaria di cui al comma 1 sono imputati:
a) ai bilanci delle aziende sanitarie locali, tramite le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, qualora siano riferiti ai propri residenti;
b) al bilancio dello Stato, se i costi della mobilita' sanitaria siano riferiti a soggetti non residenti in Italia.
5. I ricavi connessi alla mobilita' sanitaria, di cui al comma 1, erogata a soggetti che non risultano a carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della normativa nazionale vigente, sono imputati ai bilanci delle aziende sanitarie locali, tramite le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
6. Per l'applicazione degli Accordi bilaterali di sicurezza sociale con i Paesi non appartenenti all'Unione europea, nel cui ambito non e' possibile determinare l'imputazione del relativo onere tra lo Stato e le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero nei casi in cui non e' possibile stabilire la residenza del soggetto assistito all'estero, l'imputazione degli oneri viene definita tramite accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
7. I saldi regionali di mobilita' che derivano dalle imputazioni economiche di cui al comma 1, corrispondono alla differenza algebrica dei debiti e dei crediti generati dai costi e dai ricavi di cui rispettivamente ai commi 4, 5 e 6. I saldi regionali di mobilita' da imputare a titolo di acconto ai bilanci delle aziende del Servizio sanitario nazionale, per il tramite delle regioni e province autonome, e da considerare in sede di riparto del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, sono ricavati dal sistema informativo del Ministero della salute, in applicazione delle disposizioni previste dai regolamenti di sicurezza sociale dell'Unione europea, nonche' dagli Accordi bilaterali di sicurezza sociale con i Paesi non appartenenti all'Unione europea, relativi all'ultimo esercizio disponibile alla data di predisposizione della proposta di riparto delle risorse del Servizio sanitario nazionale.
8. Alla regolazione finanziaria dei saldi regionali di cui al comma 7 si provvede, in sede di ripartizione delle risorse destinate alla copertura del fabbisogno sanitario standard del Servizio sanitario nazionale, attraverso l'effettuazione di un sistema di compensazioni annuali in acconto, da operarsi con riferimento a ciascuna regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano, sottoposte a conguaglio annuale a seguito dell'aggiornamento dei dati relativi agli esercizi pregressi, desunti dal sistema informativo di cui al comma 7.
9. In caso di saldo nazionale di mobilita' sanitaria internazionale negativo, determinato come somma algebrica dei saldi regionali di mobilita' di cui al comma 7, il capitolo di spesa 4391 di cui al comma 3, e' integrato mediante le occorrenti variazioni di bilancio con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze:
a) con le risorse rese disponibili sui capitoli di spesa per il Servizio sanitario nazionale, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
b) con le maggiori entrate incassate rispetto alle previsioni, affluite al capitolo di entrata 3620 di cui al comma 3, entro il limite massimo dell'importo che eccede lo stanziamento di bilancio di previsione sul capitolo di spesa 4391.
10. In caso di saldo nazionale di mobilita' sanitaria internazionale positivo, determinato come somma algebrica dei saldi regionali di cui al comma 7, al fine di provvedere alla successiva erogazione, il capitolo di spesa 4391 di cui al comma 3, nonche' i capitoli di spesa di cui al comma 9, sono integrati, mediante le occorrenti variazioni di bilancio, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, con le risorse affluite al capitolo di entrata 3620 di cui al comma 3.
11. Con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da stipularsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono definiti gli importi e le modalita' di imputazione e di regolazione finanziaria dei saldi di mobilita' sanitaria internazionale relativi agli esercizi pregressi. Gli importi recuperati, ai sensi del presente comma, restano acquisiti nel bilancio dello Stato.
12. Le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano che non partecipano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale con oneri a carico del bilancio statale, in caso di loro eventuale saldo negativo regionale o provinciale, determinato ai sensi del presente articolo, provvedono al versamento del relativo importo su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato entro trenta giorni dalla delibera del CIPE relativa alla ripartizione di cui al comma 8 e ne danno comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro i successivi quindici giorni. In caso di mancato versamento nel termine suddetto, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a recuperare le somme dovute ai sensi del presente comma a valere sulle somme spettanti a qualsiasi titolo ai predetti enti interessati. Dette somme sono riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sul capitolo di spesa 4391 di cui al comma 3, ovvero sui capitoli di spesa di cui al comma 9.
13. Alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano che non partecipano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale con oneri a carico del bilancio statale, in caso di loro eventuale saldo positivo regionale o provinciale, determinato ai sensi del presente articolo, si provvede attraverso il trasferimento da capitolo di bilancio allo scopo istituito, opportunamente integrato mediante le occorrenti variazioni di bilancio con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze:
a) con le risorse rese disponibili sui capitoli di spesa per il Servizio sanitario nazionale, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
b) ove occorra mediante riassegnazione delle maggiori entrate incassate rispetto all'importo delle previsioni iniziali di bilancio, affluite al capitolo di entrata 3620 di cui al comma 3, entro il limite massimo dell'importo che eccede lo stanziamento di bilancio di previsione sul capitolo di spesa 4391;
c) ove occorra nei limiti del maggior importo stanziato rispetto al relativo fabbisogno, con le disponibilita' sul capitolo 4391.
14. Qualora il riparto delle risorse destinate alla copertura del fabbisogno sanitario standard del Servizio sanitario nazionale non intervenga in tempo utile a garantire la necessaria disponibilita' di risorse da parte del Ministero della salute, per effettuare tempestivamente i pagamenti dovuti agli Stati esteri, il Ministro della salute, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua in via provvisoria e salvo conguagli, i saldi regionali di cui al comma 7, ai fini delle successive occorrenti variazioni di bilancio.

Note all'art. 2:
- Per l'art. 18, comma 7, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 3

Procedure amministrative e contabili in materia
di assistenza indiretta

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ovvero, per le regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 85, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ferma restando la competenza del Ministero della salute di autorita' statale in materia di assistenza sanitaria all'estero, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, i costi connessi all'assistenza sanitaria in forma indiretta all'estero, relativi al rimborso delle spese sostenute dall'assistito per se' o per i propri familiari aventi diritto di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono imputati:
a) ai bilanci delle aziende sanitarie locali, qualora siano riferiti ai propri residenti;
b) al bilancio dello Stato, qualora siano riferiti a soggetti non residenti in Italia e la relativa regolazione finanziaria avviene tramite il capitolo di spesa 4391 di cui all'articolo 2.
2. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 84, della legge n. 228/2012, ciascuna azienda sanitaria locale rilascia l'attestato di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980 al soggetto residente interessato.
3. I soggetti interessati presentano le domande di rimborso, contenenti l'indicazione del luogo di residenza in Italia, all'ufficio consolare entro tre mesi dalla data di effettuazione della relativa spesa, a pena di decadenza dal diritto al rimborso, salvo i casi in cui l'interessato dimostri di non aver potuto rispettare i termini per motivi di forza maggiore.
4. L'ufficio consolare inoltra tempestivamente la domanda di rimborso con la relativa documentazione e con il proprio motivato parere circa la ricorrenza dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980, all'azienda sanitaria locale di residenza dell'interessato.
5. L'azienda sanitaria locale, dispone, con provvedimento motivato, il rimborso nella misura richiesta o nella misura ridotta secondo quanto previsto dal comma 7, ovvero la reiezione della domanda per tardivita' o altro motivo.
6. Restano confermate, per gli assistiti di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, le procedure previste dal citato articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980.
7. Le spese sanitarie sostenute dagli interessati in territorio estero sono ad essi rimborsate ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980. Ulteriori modalita' di rimborso sono definite con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Note all'art. 3:
- Per l'art. 1, comma 85, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, si veda nelle note alle premesse.
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 31
luglio 1980, n. 618, si veda nelle note alle premesse.
- Per l'art. 1, comma 84, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 15 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618:
«Art. 15 (Norme transitorie per la prima applicazione
del decreto). - Nella prima applicazione del presente
decreto e fino a quando non sara' fornita l'appendice al
libretto sanitario di cui all'art. 10, l'assistenza e'
erogata sulla base di attestazioni rilasciate, di volta in
volta, dall'amministrazione o ente pubblico di appartenenza
o dalla unita' sanitaria locale o dal consolato
territorialmente competente. In pendenza dell'approvazione
dello schema-tipo di convenzione o della stipula delle
stesse, l'assistenza e' assicurata, in forma indiretta,
secondo le procedure previste dall'art. 7. Per gli
incaricati locali di cui al n. 3) del punto B) dell'art. 2,
continuano ad applicarsi le norme vigenti.
Fino a quando non sara' emanato il decreto di cui
all'art. 11, il contributo per l'assistenza di malattia
dovuto dai soggetti ivi indicati sara' trattenuto sulla
retribuzione ad essi spettante e versato, a cura
dell'amministrazione o ente di appartenenza, sull'apposito
capitolo previsto al quinto comma dell'art. 63 della legge
23 dicembre 1978, n. 833.».
- Si riporta il testo dell'art. 7, del citato decreto
del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618:
«Art. 7 (Procedure per l'assistenza indiretta). - Nei
casi di cui all'art. 3, lettera b), del presente decreto,
le spese sanitarie sostenute dagli interessati in
territorio estero per prestazioni sanitarie sono ad essi
rimborsate sempre che non attengano a prestazioni eccedenti
i livelli stabiliti ai sensi dell'art. 3 della legge 23
dicembre 1978, n. 833 , e sempre che tali spese siano da
ritenersi congrue in relazione ai prezzi, tariffe ed
onorari del luogo, tenuto conto delle possibilita' di
assistenza sanitaria e degli usi locali.
Le domande di rimborso devono essere inoltrate alle
rappresentanze diplomatiche e consolari entro tre mesi
dall'effettuazione della relativa spesa, a pena di
decadenza del diritto al rimborso, salvi i casi in cui
l'interessato dimostri di non aver potuto rispettare il
termine per motivi di forza maggiore.
I capi delle rappresentanze diplomatiche e consolari
competenti per territorio, riferiscono telegraficamente in
ordine alla domanda di rimborso al Ministero della sanita'
e per i soggetti di cui all'art. 2, lettera B), anche al
Ministero degli affari esteri e su autorizzazione di
massima del Ministero della sanita' dispongono per il
pagamento in loco nella misura pari alla meta' dell'importo
complessivo. La domanda con la relativa documentazione e
con il proprio motivato parere circa la ricorrenza dei
requisiti di cui al primo comma e' trasmessa nel contempo
al Ministero della sanita'.
In caso di domanda tardiva o di mancata autorizzazione
di massima, l'autorita' consolare trasmette la domanda al
Ministero della sanita', con il motivato parere, oltre che
a termini del precedente comma, anche in ordine
all'ammissibilita' della domanda.
Il Ministero della sanita' dispone, con provvedimento
motivato, il saldo nella misura richiesta o in misura piu'
ridotta, l'eventuale recupero totale o parziale
dell'acconto, ovvero la reiezione della domanda per
tardivita' o per altro motivo.
Nel caso di lavoratori, occupati all'estero alle
dipendenze di imprese italiane o straniere aventi sede o
rappresentanza legale in Italia, i quali fruiscano delle
prestazioni sanitarie in forma indiretta, le spese per
l'interessato e per i familiari aventi diritto sono
anticipate dall'impresa e successivamente rimborsate alla
stessa dallo Stato nei limiti e con le modalita' previsti
dal presente decreto.».
 
Art. 4
Imputazione economica e regolazione finanziaria degli ulteriori costi
relativi all'assistenza sanitaria di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ovvero, per le regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano, per l'assistenza indiretta, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 85 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ferma restando la competenza del Ministero della salute di autorita' statale in materia di assistenza sanitaria all'estero, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, i costi connessi all'assistenza sanitaria all'estero di cui agli articoli 3, comma 1, lettera a), e 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980, in esecuzione delle convenzioni stipulate con enti pubblici o privati, istituti o medici privati, nonche' all'articolo 9 del medesimo decreto, sono imputati:
a) ai bilanci delle aziende sanitarie locali, tramite le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, qualora siano riferiti ai propri residenti;
b) al bilancio dello Stato, qualora siano riferiti a soggetti non residenti in Italia.
2. La regolazione finanziaria dei costi connessi all'assistenza sanitaria all'estero, di cui al comma 1, avviene tramite il capitolo di spesa 4391, di cui all'articolo 2, comma 3; a valere sullo stesso capitolo di spesa avviene la regolazione finanziaria dei costi derivanti dagli articoli 5 e 9, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980, qualora risultino a carico del bilancio dello Stato.
3. L'ufficio consolare provvede ai pagamenti in esecuzione delle convenzioni di cui agli articoli 3, comma 1, lettera a), 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980 avvalendosi dei fondi ad esso trimestralmente accreditati dal Ministero della salute e trasmette a quest'ultimo i rendiconti trimestrali di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980, contenenti anche l'indicazione della regione o della provincia autonoma di eventuale residenza in Italia dell'assistito, entro trenta giorni dalla scadenza del trimestre.
4. Il Ministero della salute trasmette alla competente regione o provincia autonoma il rendiconto di cui al comma 3, entro quindici giorni dal ricevimento dello stesso.
5. Decorso il termine di novanta giorni dal ricevimento da parte della regione e provincia autonoma del predetto rendiconto senza che sia pervenuta alcuna contestazione in merito alla legittima e corretta imputazione dei pagamenti, il Ministero della salute comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le somme da recuperare distintamente per ciascuna regione e provincia autonoma debitrice.
6. I recuperi vengono operati in sede di ripartizione delle risorse destinate alla copertura del fabbisogno sanitario standard del Servizio sanitario nazionale. Dette somme sono riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sul capitolo di spesa 4391 di cui all'articolo 2, comma 3.
7. Le partite debitorie sono rappresentate dai rendiconti di cui al comma 4. L'accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano previsto dall'articolo 2, comma 2 dovra' definire anche le regole e le procedure relative alla gestione dei debiti di mobilita' internazionale di cui al presente articolo.
8. Le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano che non partecipano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale con oneri a carico del bilancio statale, compensano i debiti derivanti dai pagamenti di cui al comma 3 con il loro eventuale saldo positivo regionale o provinciale determinato ai sensi dell'articolo 2.
9. Qualora il saldo di cui al comma 6 risulti negativo, ovvero positivo ma insufficiente al fine della compensazione integrale, la somma dovuta deve essere versata su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato entro trenta giorni dalla delibera del CIPE relativa alla ripartizione di cui all'articolo 2, comma 8, e ne deve essere data comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro i quindici giorni successivi. In caso di mancato versamento nel termine suddetto il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a recuperare le somme dovute ai sensi del presente comma a valere sulle somme spettanti a qualsiasi titolo ai predetti enti interessati. Dette somme sono riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sul capitolo di spesa 4391, di cui all'articolo 2.
10. Qualora il predetto saldo di cui al comma 6 risulti positivo, la somma dovuta per differenza dovra' essere regolarizzata attraverso trasferimento da capitolo di bilancio allo scopo istituito, opportunamente integrato mediante le occorrenti variazioni di bilancio con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze:
a) con le risorse rese disponibili sui capitoli di spesa per il Servizio sanitario nazionale, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
b) ove occorra mediante riassegnazione delle maggiori entrate incassate rispetto all'importo delle previsioni iniziali di bilancio, affluite al capitolo di entrata 3620 di cui al richiamato comma 3, entro il limite massimo dell'importo che eccede lo stanziamento di bilancio di previsione sul capitolo di spesa 4391;
c) ove occorra nei limiti del maggior importo stanziato rispetto al relativo fabbisogno, con le disponibilita' sul capitolo 4391.
11. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618 al trasferimento dell'infermo dai Paesi in cui e' erogata l'assistenza sanitaria diretta o indiretta, l'imputazione dei relativi costi e la loro regolazione finanziaria avvengono secondo quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo.

Note all'art. 4:
- Per l'art. 1, comma 85, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 3, comma 1,
lettera a), e 5 del citato decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1980, n. 618:
«Art. 3 (Forme dell'assistenza). - All'erogazione
dell'assistenza si provvede:
a) in forma diretta mediante convenzioni da stipularsi
con istituti di sicurezza sociale dello Stato estero o con
enti, istituti o medici privati, che assicurino i livelli
di prestazioni garantiti dal piano sanitario nazionale. Per
i dipendenti pubblici in attivita' di servizio o
pensionati, compresi i familiari a carico o in cerca di
prima occupazione residenti all'estero in zone di confine,
viene riconosciuta la possibilita' di optare, limitatamente
all'assistenza ospedaliera e riabilitativa per strutture
esistenti in territorio italiano limitrofo ovvero di
usufruire, a carico dell'unita' sanitaria locale esistente
nel territorio italiano limitrofo, delle altre prestazioni
assicurate ai cittadini ivi residenti, salvo le limitazioni
conseguenti alla stipula di convenzioni per l'erogazione in
territorio estero dell'assistenza in forma diretta, fissate
con decreto del Ministro della sanita' al fine di evitare
duplicazioni di assistenza sanitaria.».
«Art. 5 (Assistenza nel territorio di altri Stati). -
Per i soggetti appartenenti alle categorie indicate
all'art. 2, ai quali non si applichino il regime
comunitario ovvero altri regimi convenzionali i Ministeri
della sanita' e degli affari esteri esplicano ogni utile
iniziativa al fine di ottenere che gli interessati vengano
assistiti dalle istituzioni straniere per conto e a spese
dello Stato italiano sempre che le prestazioni da erogare
rientrino nei livelli stabiliti dal piano sanitario
nazionale.
L'assistenza, nel territorio degli Stati con i quali
l'Italia non abbia stipulato appositi accordi, e' di norma
assicurata mediante convenzioni con istituti o enti
pubblici e preferibilmente con quelli che garantiscano con
proprie strutture l'assistenza in tutto il territorio di
uno o piu' Stati.
Qualora non sia possibile la stipula delle convenzioni
di cui al comma precedente, l'assistenza e' assicurata
mediante convenzioni con istituti pubblici assistenziali
dello Stato estero o con enti, istituti e medici privati
riconosciuti dallo Stato locale e che siano in grado di
assicurare livelli di prestazioni sanitarie equivalenti a
quelle stabilite dal piano sanitario nazionale.
Le convenzioni di cui ai commi precedenti sono
stipulate dal capo della rappresentanza diplomatica
accreditato presso lo Stato in cui l'istituto abbia la sede
principale, ovvero, nel caso che l'istituto abbia sede
anche in Italia, dal Ministro della sanita' o da un suo
delegato, ovvero dai capi delle rappresentanze consolari
competenti.
La stipulazione e' effettuata a trattativa privata e
senza obbligo di sentire il parere del Consiglio di Stato,
sulla base di uno schema di massima da approvarsi con
decreto del Ministro della sanita' di concerto con i
Ministri degli affari esteri, del lavoro e della previdenza
sociale e del tesoro.
Nello schema sono previsti, tra l'altro:
1) i criteri per la determinazione della quota
capitaria media da corrispondere all'istituzione
contraente, rispettivamente per assistenza medica generica
e specialistica, per giornate di degenza ospedaliera, per
cure di maternita', per trattamenti preventivi, terapeutici
e riabilitativi anche specialistici a livello extra
ospedaliero, per somministrazione diretta di farmaci e per
prestazioni idrotermali o protesiche;
2) la possibilita' di usufruire, laddove previste dai
regimi locali di sicurezza sociale e allorquando esistano
strutture idonee, di visite biennali consistenti in
indagini diagnostiche da indicare nello schema anche in
relazione alle condizioni geosanitarie locali, nonche'
tenendo conto delle indicazioni della legge di piano
sanitario relative agli interventi di medicina preventiva;
3) le modalita' per tenere costantemente aggiornata
l'istituzione contraente sui livelli di prestazioni, che
debbono essere garantiti, ferme restando, a carico
dell'assistito, le spese per prestazioni che superino i
livelli stessi;
4) la facolta' dell'autorita' italiana di recedere, in
qualsiasi momento e senza indennizzi, dalla convenzione in
caso di accertata grave inadempienza o inadeguatezza delle
prestazioni stesse;
5) l'impegno della istituzione contraente di
provvedere, previa autorizzazione ed a spese dell'autorita'
italiana, al trasporto dell'infermo e, ove occorra, di un
accompagnatore in altra localita' del Paese stesso,
d'Italia o di un Paese terzo, quando ricorra la necessita'
di prestazioni altamente specializzate, che non sia
possibile ottenere sul posto;
6) le modalita' per i pagamenti all'istituzione
contraente;
7) la clausola di tacito rinnovo della convenzione,
salvo disdetta di una delle parti contraenti entro tre mesi
precedenti la data di scadenza.
Per l'accertamento di congruita' e dell'idoneita'
dell'istituto o ente prescelto e per le successive
verifiche le autorita' diplomatiche e consolari predette
possono richiedere la collaborazione del Ministero della
sanita'.
L'approvazione delle singole convenzioni compete al
Ministro della sanita', di concerto con il Ministro degli
affari esteri.».
- Si riporta il testo degli articoli 8 e 9 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.
618:
«Art. 8 (Procedure per i pagamenti da effettuarsi
all'estero). - Le rappresentanze diplomatiche e gli uffici
consolari provvedono ai pagamenti in esecuzione delle
convenzioni di cui ai precedenti articoli 3, lettera a) 4 e
5, nonche' ai rimborsi parziali di cui all'art. 7
avvalendosi dei fondi ad essi trimestralmente accreditati
dal Ministero della Sanita', al quale sono trasmessi i
relativi rendiconti. Si applicano le norme di cui agli
articoli 75, 76 e 78 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 .
Il Ministero della sanita' provvede al pagamento del
saldo dei rimborsi di cui all'art. 7 o di quelli previsti
dall'art. 9, con mandati diretti a favore degli interessati
presso la sede di lavoro all'estero in cui essi si trovano
al momento del pagamento ovvero al loro domicilio, se nel
frattempo sono rientrati in Italia.».
«Art. 9 (Norme particolari per i lavoratori
frontalieri). - L'assistenza ai lavoratori frontalieri ed
ai loro familiari aventi diritto, durante la permanenza in
territorio estero strettamente connessa al tipo di
attivita' lavorativa da essi svolta, e' limitata ai soli
casi di urgenza, sempre che anche in tali casi essa non sia
gia' assicurata dai trattati e dai regolamenti comunitari
e, per gli altri Stati confinanti non membri della
Comunita' europea, nonche' per il Principato di Monaco,
dagli accordi stipulati da parte italiana con i Governi o
direttamente con istituzioni assistenziali estere e sempre
che non sia garantita dai sistemi di sicurezza sociale dei
Paesi o dai datori di lavoro.
Il Ministero della sanita' subentra all'INAM ed altre
gestioni mutualistiche soppresse nei rapporti con le
istituzioni estere in regime convenzionale su base di
reciprocita' e si assume l'onere del rimborso delle
prestazioni di urgenza che non sia a carico delle
istituzioni stesse.
Nei casi in cui la materia dell'assistenza di urgenza
ai lavoratori frontalieri non risulti disciplinata dai
regimi convenzionali di cui ai commi precedenti, ne'
specificamente garantita dalle leggi locali, i Ministeri
della sanita' e degli affari esteri esplicano ogni utile
iniziativa per ottenere che l'assistenza stessa sia
prestata dall'istituzione assistenziale estera per conto ed
a spese dello Stato italiano.
In assenza di tale possibilita', all'interessato e'
dato avvalersi dell'assistenza in forma indiretta di cui
agli articoli 3 e 7 del presente decreto.».
- Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618:
«Art. 6 (Trasferimento dell'infermo). - Tanto in regime
convenzionale quanto in regime di assistenza indiretta le
spese per il trasferimento dell'infermo e di un eventuale
accompagnatore in Italia o da una localita' estera
all'altra, resosi necessario per insufficienza di servizi o
di attrezzature sanitarie o per necessita' derivanti
dall'evento sanitario o da esso conseguenti, sono a carico
dello Stato sempre che il trasferimento stesso sia stato
preventivamente autorizzato per i soggetti di cui alla
lettera A) del primo comma dell'art. 2 dall'autorita'
consolare competente, sentito il Ministero della sanita', o
nei casi di eccezionale gravita' ed urgenza, il medico di
fiducia del consolato o dell'ambasciata, e per i soggetti
di cui alla lettera B) del primo comma dell'art. 2 dal
Ministero degli affari esteri, sentito il Ministero della
sanita', ovvero nei casi di eccezionale gravita' e urgenza,
dal capo della rappresentanza o dell'ufficio consolare; per
questi ultimi soggetti i titolari dei predetti uffici sono
autorizzati ad anticipare il 50% dell'ammontare delle spese
di viaggio.
Si prescinde dalla predetta autorizzazione solo nei
casi di comprovata impossibilita' per l'interessato, per
l'impresa o per chi altro l'assista, di collegarsi
tempestivamente con la sede consolare.».
 
Art. 5

Norme finali e transitorie

1. Le regioni a statuto ordinario fanno fronte alle esigenze finanziarie derivanti dall'applicazione del presente regolamento con le risorse destinate alla copertura del fabbisogno sanitario standard del Servizio sanitario nazionale loro attribuite in sede di ripartizione delle risorse stesse.
2. Le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano fanno fronte alle esigenze finanziarie derivanti dall'applicazione del presente regolamento secondo le modalita' indicate dalle norme di attuazione di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
3. Per il primo anno di applicazione del presente regolamento, nelle more della ripartizione delle risorse destinate alla copertura del fabbisogno sanitario standard del Servizio sanitario nazionale e del relativo sistema di compensazioni di cui all'articolo 2, comma 7, il Ministero dell'economia e delle finanze anticipa la cassa sul capitolo di spesa 4391 per assicurare la regolarizzazione dei debiti verso gli Stati esteri e l'effettuazione dei pagamenti previsti dal presente regolamento.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 24 novembre 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Lorenzin, Ministro della salute

Padoan, Ministro dell'economia e delle
finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2018 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, n. 113

Note all'art. 5:
- Per l'art. 1, comma 85, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, si veda nelle note alle premesse.
 
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