Gazzetta n. 19 del 24 gennaio 2018 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016
ORDINANZA 10 gennaio 2018
Disciplina delle modalita' di attuazione degli interventi finanziati con le donazioni raccolte mediante il numero solidale 45500 e i versamenti sul conto corrente bancario attivato dal Dipartimento della Protezione civile, di assegnazione e di trasferimento delle relative risorse finanziarie. (Ordinanza n. 48).


Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei
territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e
Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016:

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonche' degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 settembre 2017 con il quale l'on. Paola De Micheli e' stata nominata Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato ed integrato dal decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante «Nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e dal decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e in particolare:
a) l'art. 2, comma 1, il quale prevede che il commissario straordinario, fra l'altro, opera una ricognizione e determina, di concerto con le regioni e con il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, secondo criteri omogenei, il quadro complessivo dei danni e stima il relativo fabbisogno finanziario, definendo altresi' la programmazione delle risorse nei limiti di quelle assegnate, coordinando altresi' gli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al titolo II, capo I, ai sensi dell'art. 14;
b) l'art. 2, comma 2, che attribuisce al commissario straordinario, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, il potere di adottare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo, previa intesa con i presidenti delle regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge;
c) l'art. 4, comma 3, il quale prevede che sulla contabilita' speciale aperta presso la tesoreria statale ed intestata al Commissario straordinario confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici;
d) l'art. 4, comma 5, il quale prevede che le donazioni raccolte mediante il numero solidale 45500 e i versamenti sul conto corrente bancario attivato dalla Protezione civile, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile 28 agosto 2016, n. 389, come sostituito dall'art. 4 dell'ordinanza 1° settembre 2016, n. 391, che confluiscono nella contabilita' speciale di cui al comma 3, sono utilizzate nel rispetto delle procedure previste all'interno di protocolli di intesa, atti, provvedimenti, accordi e convenzioni diretti a disciplinare l'attivazione e la diffusione di numeri solidali, conti correnti a cio' dedicati;
e) l'art. 4, comma 6, il quale prevede che, ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici, il Comitato dei garanti, previsto dall'art. 4 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile 28 agosto 2016, n. 389, come sostituito dall'art. 4 dell'ordinanza 1° settembre 2016, n. 391, e' integrato da un rappresentante designato dal Commissario straordinario che sottopone al Comitato anche i fabbisogni per la ricostruzione delle strutture destinate ad usi pubblici, sulla base del quadro delle esigenze rappresentato dal soggetto attuatore per il monitoraggio nominato ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile 19 settembre 2016, n. 394, a seguito dell'implementazione delle previste soluzioni temporanee;
f) l'art. 14, comma 1, il quale prevede che, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, e' disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, per gli interventi volti ad assicurare la funzionalita' dei servizi pubblici, nonche' per gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che devono prevedere anche opere di miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera sostanziale la capacita' di resistenza delle strutture, nei comuni di cui all'art. 1;
g) l'art. 14, comma 3-bis.1 nella parte in cui stabilisce che in sede di approvazione dei piani di cui alle lettere a), b), c), d) e f) del comma 2 ovvero con apposito provvedimento adottato ai sensi dell'art. 2, comma 2, il commissario straordinario puo' individuare, con specifica motivazione, gli interventi, inseriti in detti piani, che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione e che per la realizzazione dei predetti interventi, a cura di soggetti attuatori di cui all'art. 15, comma 1, possono applicarsi, fino alla scadenza della gestione commissariale, ed entro i limiti della soglia di rilevanza europea di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le procedure previste dal comma 3-bis del presente articolo»;
h) l'art. 15, e, in particolare: il comma 1, lettera a), il quale prevede che, per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali di cui all'art. 14, comma 1, i soggetti attuatori degli interventi sono le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, anche attraverso gli Uffici speciali per la ricostruzione; il comma 2, il quale prevede che, relativamente agli interventi di cui alla lettera a) del comma 1, il Presidente di Regione - vicecommissario con apposito provvedimento puo' delegare lo svolgimento di tutta l'attivita' necessaria alla realizzazione ai comuni o agli altri enti locali interessati, anche in deroga alle previsioni contenute nell'art. 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
i) l'art. 18, e, in particolare, il comma 2, il quale prevede, fra l'altro, che la centrale unica di committenza e' individuata per i soggetti attuatori di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 15, nei soggetti aggregatori regionali di cui all'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, istituiti dalle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, anche in deroga al limite numerico previsto dal comma 1 del medesimo art. 9; il comma 4 il quale stabilisce che resta ferma la possibilita' per i soggetti attuatori di cui all'art. 15, comma 1, lettera a) di avvalersi, come centrale unica di committenza, anche dell'agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a.;
l) l'art. 30 il quale prevede: 1) al comma 1 che, ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attivita' finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalita' organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione nei comuni di cui all'art. 1, e' istituita, nell'ambito del Ministero dell'interno, una apposita Struttura di missione, diretta da un prefetto collocato all'uopo a disposizione, ai sensi dell'art. 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410; 2) al comma 6 che, gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attivita', agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei comuni di cui all'art. 1, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura e denominato Anagrafe antimafia degli esecutori, d'ora in avanti «Anagrafe». Ai fini dell'iscrizione e' necessario che le verifiche di cui agli articoli 90 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, eseguite ai sensi del comma 2 anche per qualsiasi importo o valore del contratto, subappalto o subcontratto, si siano concluse con esito liberatorio. Tutti gli operatori economici interessati sono comunque ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per gli interventi di ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione all'Anagrafe. Resta fermo il possesso degli altri requisiti previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dal bando di gara o dalla lettera di invito. Qualora al momento dell'aggiudicazione disposta ai sensi dell'art. 32, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'operatore economico non risulti ancora iscritto all'Anagrafe, il commissario straordinario comunica tempestivamente alla Struttura la graduatoria dei concorrenti, affinche' vengano attivate le verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia di cui al comma 2 con priorita' rispetto alle richieste di iscrizione pervenute. A tal fine, le linee guida di cui al comma 3 dovranno prevedere procedure rafforzate che consentano alla Struttura di svolgere le verifiche in tempi celeri;
m) l'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, che, al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, prevede l'istituzione di elenco speciale dei professionisti abilitati (denominato «elenco speciale»);
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il «Codice dei contratti pubblici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016;
Visto il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017;
Vista l'ordinanza n. 33 dell'11 luglio 2017, recante «Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; disciplina della qualificazione dei professionisti, dei criteri per evitare la concentrazione degli incarichi nelle opere pubbliche e determinazione del contributo relativo alle spese tecniche»;
Vista l'ordinanza n. 35 del 31 luglio 2017, recante «Modifiche all'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, all'ordinanza n. 18 del 3 aprile 2017 ed all'ordinanza n. 33 dell'11 luglio 2017»;
Vista l'ordinanza n. 37 dell'8 settembre 2017, recante «Approvazione del primo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»;
Visto l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica sottoscritto tra il commissario straordinario del Governo, l'Autorita' nazionale anticorruzione e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia in data 28 dicembre 2016;
Visto il Protocollo quadro di legalita', allegato alle Seconde linee guida approvate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica con delibera n. 26 del 3 marzo 2017 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 2017, sottoscritto tra la Struttura di Missione ex art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016, il commissario straordinario del Governo e l'Autorita' nazionale anticorruzione e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia e, in particolare, gli articoli 1 e 3;
Visto il Protocollo d'intesa per l'attivazione e la diffusione di numeri solidali per la raccolta dei fondi da destinare alle popolazioni colpite da calamita' naturali sottoscritto il 27 giugno 2014;
Vista l'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile 28 agosto 2016, n. 389 e, in particolare, l'art. 4, come sostituito dall'art. 4 dell'ordinanza 1° settembre 2016, n. 391;
Vista l'Ordinanza del Commissario straordinario 10 marzo 2017, n. 17 recante «Disciplina delle modalita' di effettuazione delle erogazioni liberali ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici» ed in particolare l'art. 4 rubricato «Utilizzazione delle erogazione liberali» con il quale, fra l'altro, si dispone:
al primo comma che «Il commissario straordinario provvede ad utilizzare le erogazioni liberali affluite sulla contabilita' speciale, prevista dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 per il finanziamento delle attivita' di assistenza alla popolazione ovvero di uno o piu' interventi, previsti dai piani predisposti ed approvati dal commissario straordinario ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 2, del sopra menzionato decreto-legge, nel rispetto dei principi di legalita', di imparzialita', di pubblicita', di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicita' di cui all'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni»;
al secondo comma che «Il commissario straordinario assicura il coordinamento della destinazione delle somme derivanti dai versamenti effettuati secondo le modalita' di cui alle lettere b), c) e d) del primo comma del precedente art. 2 con le determinazioni assunte dal Comitato dei garanti, previsto dall'art. 4 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile 28 agosto 2016, n. 389, ed integrato ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016, relativamente all'impiego delle risorse economiche derivanti dalle donazioni eseguite nelle forme di cui alla lettera a) del medesimo primo comma»;
Visto il verbale della Cabina di coordinamento del 12 maggio 2017 nella quale e' stato stabilito che gli interventi finanziati con le donazioni raccolte mediante il numero solidale 45500 e i versamenti sul conto corrente bancario attivato dalla Protezione civile riguarderanno sia le scuole sia altre strutture pubbliche che, sebbene non oggetto della ricostruzione, risultino comunque indispensabili per assicurare la ripresa dello sviluppo socio-economico dei territori colpiti dagli eventi sismici, nonche' il potenziamento dei presidi di emergenza e che il riparto delle risorse disponibili tra le Regioni interessate e' stabilito nelle seguenti percentuali: il 62% in favore della Regione Marche, il 14% in favore della Regione Lazio, il 14% in favore della Regione Umbria, il 10% in favore della Regione Abruzzo;
Visti i verbali delle sedute del Comitato dei garanti e, in particolare:
il verbale della seduta del 12 luglio 2017 in cui e' stato approvato il regolamento recante criteri e modalita' per l'organizzazione e lo svolgimento delle attivita' del Comitato per gli eventi sismici che hanno colpito le popolazioni del centro Italia nel 2016 e 2017, il quale, in particolare, stabilisce che le valutazioni del Comitato sono informate al rispetto delle disposizioni recate dalle fonti normative e regolatorie generali e di settore, fra cui le determinazioni in materia della Cabina di coordinamento della ricostruzione, definisce i criteri per l'approvazione degli interventi, stabilisce le modalita' di esercizio dei poteri di vigilanza sullo stato di realizzazione dei progetti;
il verbale della seduta del 17 luglio 2017 con il quale sono stati valutati e approvati i progetti presentati da ogni Regione e la relativa spesa;
Vista la nota del capo Dipartimento della protezione civile in data 10 ottobre 2017 con il quale si comunica che l'importo complessivo delle somme raccolte mediante il numero solidale 45500 e i versamenti sul conto corrente bancario attivato dalla Protezione civile e' pari a complessivi euro 34.776.740,15;
Vista l'intesa nelle riunioni della Cabina di coordinamento del 27 luglio 2017, 3 agosto 2017 e 10 agosto 2017 concernente la definizione degli interventi oggetto di finanziamento mediante le sopraindicate donazioni, da sottoporre al Comitato dei garanti;
Vista la nota del Dipartimento della protezione civile n. DPC/ABI/50087 in data 1° agosto 2017 con la quale viene comunicato l'elenco degli interventi approvati dal comitato dei garanti e la previsione di spesa per ognuno di essi, pari ad euro 17.510.000,00 per la Regione Marche, ad euro 4.620.000,00 per la Regione Umbria, ad euro 3.942.500,00 per la Regione Lazio, ad euro 3.000.000,00 per la Regione Abruzzo, per un importo complessivo di euro 29.072.500,00, comprensivo anche del progetto della Regione Marche «recupero grotta sudatoria» approvato con riserva;
Vista l'ulteriore nota del capo del Dipartimento della protezione civile n. DPC/ABI55859 in data 4 settembre 2017 con la quale viene comunicata l'approvazione degli interventi nonche' il trasferimento nella contabilita' speciale intestata al «commissario straordinario del governo sisma 24 agosto 2016» n. conto 6035 dell'importo complessivo di euro 26.072.500,00, che non comprende il progetto per euro 3.000.000,00 della Regione Marche «recupero grotta sudatoria» approvato con riserva;
Viste le quietanze in entrata sulla contabilita' speciale intestata al «commissario straordinario del governo sisma 24 agosto 2016» n. conto 6035 del versamento da parte del Dipartimento della protezione civile di euro 11.400.000,00 in data 25 agosto 2017 e di euro 14.672.500,00 in data 1° settembre 2017, per un importo complessivo di euro 26.072.500,00;
Considerato che le somme non ancora impegnate saranno utilizzate per ulteriori interventi che, sulla base delle proposte dei Presidenti di regione - vicecommissari, saranno deliberati nella Cabina di coordinamento e inviati al Comitato dei garanti per l'approvazione e la deliberazione di finanziamento;
Ritenuta la necessita' di disciplinare le modalita' di realizzazione dei predetti interventi e la tempistica di erogazione delle relative risorse finanziarie, nonche' lo svolgimento delle funzioni di coordinamento assegnate al commissario straordinario nonche' di comunicazione ai Comitato dei garanti dello stato di attuazione dei medesimi, anche ai fini dell'esercizio dei compiti di vigilanza ad esso attribuiti;
Visto il verbale della Cabina di coordinamento in data 28 settembre 2017, nella quale e' stato approvato il trasferimento dalla contabilita' speciale intestata al commissario straordinario alle contabilita' speciali dei vice-commissari di un'anticipazione del 20% delle risorse assegnate a ciascun vice-commissario, al fine di assicurare l'avvio dell'attivita' di progettazione degli interventi gia' approvati dal Comitati dei garanti;
Visto il decreto del commissario straordinario n. 5 in data 12 ottobre 2017 con cui sono state trasferite alle contabilita' speciali dei vice-commissari le indicate risorse finanziarie;
Vista l'intesa espressa dalle regioni interessate nella cabina di coordinamento del 14 dicembre 2017;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni e integrazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Dispone:

Art. 1
Oggetto

1. La presente ordinanza disciplina le modalita' di attuazione degli interventi di ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 finanziati con le donazioni raccolte mediante il numero solidale 45500 e i versamenti sul conto corrente bancario attivato dal Dipartimento della protezione civile, di trasferimento delle relative risorse finanziarie dalla contabilita' speciale del commissario straordinario alle contabilita' speciali dei vice-commissari, nonche' di comunicazione al commissario straordinario dello stato di attuazione degli interventi medesimi, anche al fine di fornire al Comitato dei garanti i necessari elementi per l'esercizio dei compiti di vigilanza ad esso attribuiti.
 
Art. 2
Attivita' di progettazione

1. In ragione della necessita' di procedere al piu' celere avvio degli interventi approvati dal Comitato dei garanti, gli enti proprietari degli immobili ovvero le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, anche attraverso gli Uffici speciali per la ricostruzione, provvedono all'elaborazione e all'approvazione dei progetti, anche mediante il conferimento di appositi incarichi:
a) per importi inferiori a quelli di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo le modalita' previste dall'art. 2, comma 2-bis, del decreto legge n. 189 del 2016 ed assicurando che l'individuazione degli operatori economici affidatari avvenga tramite procedure ispirate ai principi di rotazione nella selezione degli operatori da invitare, di trasparenza e di concorrenza;
b) per importi superiori a quelli di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo le modalita' e le procedure stabilite dal medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.
A tal fine il commissario straordinario con proprio decreto, sentita la Cabina di coordinamento, puo' disporre il trasferimento dal fondo di cui all'art. 4, comma 3, del decreto legge n. 189 del 2016, in favore delle contabilita' speciali intestate ai presidenti delle Regione - vice-commissari, di un'anticipazione fino al 20% delle somme assegnate a ciascun vice-commissario.
2. Agli oneri derivanti dall'attivita' di progettazione degli interventi gia' definitivamente approvati dal Comitato dei garanti per l'importo complessivo di euro 26.072.500,00, indicati in premessa, si fa fronte con le risorse di cui al citato decreto del Commissario straordinario n. 5 in data 12 ottobre 2017, con cui e' stato disposto il trasferimento dal fondo di cui all'art. 4, comma 3, del decreto legge n. 189 del 2016, in favore delle contabilita' speciali intestate ai presidenti delle regioni - vice-commissari, di un'anticipazione pari al 20% delle somme assegnate a ciascuna regione.
 
Art. 3
Approvazione ed esecuzione dei progetti

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, trasmettono al Commissario straordinario del Governo, per la loro approvazione, i progetti esecutivi relativi agli interventi di cui alla presente ordinanza. Qualora il progetto sia elaborato dalle regioni, dalle province, dalle unioni di comuni, dalle Unioni montane o dai Comuni proprietari degli immobili, lo stesso viene, altresi', trasmesso all'Ufficio speciale per la ricostruzione, territorialmente competente, il quale provvede, entro trenta giorni dalla sua presentazione, a verificare la completezza dello stesso, esprimendo anche un parere sulla sua congruita' economica.
2. Il Commissario straordinario del Governo, previa verifica della congruita' economica del progetto esecutivo e della sua conformita' alle coperture di spesa approvate dal Comitato dei garanti, acquisito il parere della Conferenza permanente di cui all'art. 16 del decreto legge n. 189 del 2016, nel temine di trenta giorni dalla ricezione del progetto da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione, approva definitivamente il progetto stesso e adotta, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del decreto legge n. 189 del 2016 il decreto di concessione del contributo che, in ogni caso, non puo' superare l'importo determinato dal Comitato dei garanti per ogni singolo intervento.
Entro sette giorni dall'adozione del provvedimento di cui al comma precedente, si provvede al trasferimento in favore della contabilita' speciale, intestata dal presidente di regione - vice-commissario, di una somma pari al 30% del contributo riconosciuto, al netto delle somme gia' corrisposte ai sensi del precedente art. 2. Entro sette giorni dal ricevimento dalla comunicazione del presidente della regione - vice-commissario relativa all'avvenuta stipulazione del contratto d'appalto, si provvede al trasferimento di un ulteriore 30% del contributo riconosciuto con il provvedimento di cui al primo periodo del presente comma. L'importo residuo viene corrisposto entro sette giorni dalla comunicazione del presidente della regione - vice-commissario dell'avvenuta emissione del certificato di collaudo.
3. A seguito del rilascio del provvedimento di concessione del contributo, il Commissario straordinario inoltra i progetti esecutivi alla centrale unica di committenza di cui all'art. 18 del decreto legge n. 189 del 2016, che provvede ad espletare le procedure di gara per la selezione degli operatori economici che realizzano gli interventi secondo le modalita' e nei termini previsti dalla convenzione di cui al sopra menzionato art. 18.
4. Nel caso in cui le risorse di cui alla presente ordinanza siano destinate al cofinanziamento di progetti esecutivi gia' approvati, il Commissario straordinario, su motivata richiesta del Presidente di Regione - vicecommissario, trasferisce alla relativa contabilita' speciale le somme necessarie ad assicurare il completo finanziamento dell'opera. In tal caso si applicano le disposizioni di cui all'ordinanza n. 37 dell'8 settembre 2017 o, in caso di edifici scolastici, l'ordinanza n. 33 dell'11 luglio 2017.
5. Nel caso in cui le risorse di cui alla presente ordinanza siano destinate al finanziamento di progetti di riparazione e restauro di beni culturali mobili, il commissario straordinario, entro sette giorni dall'adozione del provvedimento di concessione del contributo di cui al comma 1, provvede al trasferimento in favore della contabilita' speciale, intestata dal presidente di regione - vicecommissario, di una somma pari al 50% del contributo riconosciuto, al netto delle somme gia' corrisposte ai sensi del precedente art. 2. L'importo residuo viene corrisposto entro sette giorni dalla comunicazione del presidente della regione - vicecommissario dell'avvenuta emissione del certificato di collaudo finale. Si applicano nella fattispecie le disposizioni di cui Capo III (Appalti nel settore dei beni culturali) del decreto legislativo n. 50 del 2016 e segnatamente l'art. 147, comma 3, del medesimo decreto.
 
Art. 4
Interventi essenziali

1. Gli interventi indicati in premessa, gia' definitivamente approvati dal Comitato dei garanti per l'importo complessivo di euro 26.072.500,00, sono dichiarati essenziali, in considerazione della natura delle opere e delle fonti di finanziamento, nonche' del tempo trascorso dalla loro approvazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14, comma 3-bis.1 del decreto legge n. 189 del 2016.
 
Art. 5
Monitoraggio e rendicontazione

1. Gli Uffici speciali per la ricostruzione inoltrano al commissario straordinario, con cadenza trimestrale, apposita relazione sullo stato di realizzazione dei progetti, anche in riferimento al cronoprogramma delle attivita' e verificano il completamento dell'opera nel rispetto dei termini stabiliti nei contratti d'appalto.
2. Gli Uffici speciali per la ricostruzione, provvedono, altresi', a rendicontare, trimestralmente, al commissario straordinario l'utilizzo delle risorse finanziarie attraverso una relazione dettagliata.
3. Eventuali economie di spesa derivanti dall'attuazione dei progetti approvati per ciascuna regione, compresi i ribassi di gara, saranno destinati alla programmazione di ulteriori interventi, destinati alla medesima regione, che saranno sottoposti all'esame del Comitato dei garanti in conformita' del relativo regolamento.
 
Art. 6
Oneri informativi e revoca del contributo

1. Il Commissario straordinario informa trimestralmente il Comitato dei garanti, ai fini dell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, sullo stato di attuazione dei progetti, sul rispetto dei tempi indicati nel cronoprogramma relativo ad ogni progetto e su eventuali criticita' emerse nel corso della sua realizzazione.
2. Qualora emergano gravi irregolarita' nell'utilizzo del contributo o nella realizzazione del progetto, ovvero gravi ritardi nell'avvio o nel completamento del medesimo, tali da incidere sulla fruibilita' dell'opera, il Commissario straordinario, anche su segnalazione del presidente della regione - vice-commissario, puo' proporre al Comitato dei garanti l'adozione dei provvedimenti del caso, compresa la revoca, anche parziale, del contributo.
 
Art. 7
Entrata in vigore ed efficacia

1. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e' pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.
2. La presente ordinanza e' dichiarata immediatamente efficace ed entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale (www.sisma2016.gov.it) del commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.
Roma, 10 gennaio 2018

Il Commissario straordinario: De Micheli

Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2018 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 72
 
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