Gazzetta n. 19 del 24 gennaio 2018 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERA 7 agosto 2017
Aggiornamento della regolazione economica delle societa' concessionarie autostradali di cui alle delibere 15 giugno 2007, n. 39 e 21 marzo 2013, n. 27. (Delibera n. 68/2017).


IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che demanda a questo Comitato l'emanazione di direttive per la concessione della garanzia dello Stato, per la revisione degli strumenti convenzionali e, a decorrere dall'anno 1994, per la revisione delle tariffe autostradali;
Visto l'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che reca ulteriori disposizioni in tema di concessioni autostradali, proseguendo nel processo di progressiva privatizzazione del settore;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che ha confermato a questo Comitato la funzione di definire le linee guida e i principi comuni per le amministrazioni che esercitano funzioni in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilita', ferme restando le competenze delle autorita' di settore;
Visto l'art. 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito nella legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante disposizioni in materia di concessioni autostradali, cosi' come modificato dall'art. 2, comma 89, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, appresso menzionato;
Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito nella legge 24 novembre 2006, n. 286, e in particolare l'art. 2, che al comma 82 e seguenti, reca disposizioni in tema di concessioni autostradali, successivamente modificate dall'art. 1, comma 1030, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007);
Visto l'art. 43, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (cd «decreto Salva Italia»), che prevede vengano sottoposti al parere di questo Comitato, che si pronunzia sentito il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita' (NARS), gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali vigenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso, qualora comportino variazioni o modificazioni al piano degli investimenti o ad aspetti di carattere regolatorio a tutela della finanza pubblica;
Vista la delibera 15 giugno 2007, n. 38 (Gazzetta Ufficiale n. 221/2007) in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva e oggetto di un comunicato di rettifica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241/2007;
Vista la delibera 15 giugno 2007, n. 39 (Gazzetta Ufficiale n. 197/2007), che detta criteri in materia di regolazione economica del settore autostradale;
Vista la delibera 21 marzo 2013 n. 27 (Gazzetta Ufficiale n. 120/2013) che definisce i criteri per l'aggiornamento del piano economico-finanziario di cui alla delibera 15 giugno 2007, n. 39;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2008 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale si e' proceduto alla riorganizzazione del NARS e che, all'art. 1, prevede che, su richiesta di questo Comitato o dei Ministeri interessati, lo stesso Nucleo esprima parere in materia tariffaria e di regolamentazione economica dei settori di pubblica utilita', tra cui il settore autostradale;
Visti i pareri 16 dicembre 2009, n. 11, 11 maggio 2010, n. 8, 20 luglio 2010, n. 11, 16 dicembre 2009, n. 10, 11 maggio 2010, n. 5, 5 novembre 2009, n. 6, 11 maggio 2010, n. 4 e n. 7, con i quali il NARS ha espresso il proprio parere sugli schemi di Convenzione, relativi al precedente periodo regolatorio, di alcune delle societa' concessionarie di cui trattasi;
Viste le delibere del 3 marzo 2017, n. 14, n. 15, n. 16, n. 17, n. 18, n. 19, n. 20, n. 21, n. 22, n. 23, pareri sugli schemi di atti aggiuntivi alle Convenzioni uniche tra ANAS SPA e 10 concessionarie autostradali e relativi aggiornamenti dei Piani economici finanziari (Societa' Autostrada dei Fiori S.p.A., Societa' Autostrada Ligure Toscana S.p.A., Societa' Autovie Venete S.p.A., Societa' Concessioni Autostradali Venete S.p.A., Societa' Autostrada Valdostane S.p.A., Societa' Italiana per il Traforo Autostradale del Frejus S.p.a., Societa' Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova S.p.A., Societa' Tangenziale di Napoli S.p.A., Societa' Autostrada Torino Savona S.p.A., Societa' Autocamionale della Cisa S.p.A.) (Gazzetta Ufficiale n. 175/2017, Gazzetta Ufficiale n. 176/2017, Gazzetta Ufficiale n. 177/2017, Gazzetta Ufficiale n. 179/2017);
Visto il rilievo avviso della Corte 17 luglio 2017, con il quale la Corte ha ammesso le summenzionate delibere 3 marzo 2017, n. 14, n. 15, n. 16, n. 17, n. 18, n. 19, n. 20, n. 21, n. 22, n. 23, alla registrazione, ritenendo «indispensabile - prima di dar corso all'aggiornamento dei PEF e PFR di ulteriori concessioni i cui periodi regolatoti sono prossimi alla scadenza - l'emanazione di opportune "linee guida" nel cui ambito siano oggettivamente individuate e predeterminate le condizioni necessarie per l'attribuzione di una componente aggiuntiva al WACC in presenza di situazioni chiaramente definite, cio' anche al fine di dare continuita' e certezza metodologica alla regolazione»;
Vista la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) n. 31102 del 3 agosto 2017, con la quale viene proposto l'aggiornamento delle linee guida relative alla regolazione del settore autostradale e delle procedure di aggiornamento dei piani economico finanziari, che includono proposte di adeguamento del tasso di congrua remunerazione del capitale investito (WACC), al fine di tener conto delle mutate condizioni dello scenario economico di riferimento e delle peculiarita' del settore autostradale, e che l'allegato, intitolato «Proposta di aggiornamento della regolazione economica», a seguito di confronti tecnici intervenuti tra le varie amministrazioni, in ottemperanza ai rilievi formulati dalla Corte dei conti e ritenendo che le formulazioni proposte possano rappresentare linee guida da adottare attraverso apposita delibera Comitato interministeriale della programmazione economica che integri le delibere n. 39/2007 e n. 27/2013, propone di adeguare la forma di calcolo del WACC, di chiarire la determinazione del costo del debito e di specificare il dies a quo da assumere per l'individuazione dei dati necessari per lo sviluppo dei piani economico finanziari e per ogni successivo aggiornamento;
Considerato che il NARS, si e' espresso in materia con il parere n. 4 del 7 agosto 2017, raccomandando al Comitato interministeriale della programmazione economica di valutare l'opportunita' di aggiornare la delibera CIPE n. 27/2013, in particolare come segue:
in merito al premio per il rischio di mercato (ERP), di individuare come valore di tale parametro il 5,5 per cento, in linea con quanto effettuato dall'Autorita' di regolazione dei trasporti;
con riferimento al costo del debito (Kd), di esplicitare che tale elemento sia stimato pari al costo effettivo d'indebitamento della concessionaria alla scadenza dell'ultimo anno del periodo regolatorio, e che in ogni caso non possa essere superiore alla somma tra le seguenti due componenti:
il tasso di rendimento associato ad attivita' prive di rischio (risk free);
un premio al debito determinato concessionaria per concessionaria sulla base delle condizioni di accesso al capitale di debito rilevate nel settore e specifiche della concessionaria; in ogni caso, detta componente non puo' essere superiore alla misura di due punti percentuali.
Il NARS inoltre raccomanda che, sotto il profilo metodologico, la rilevazione del costo effettivo di indebitamento dovra' risultare dalle evidenze di bilancio unitamente ad apposita attestazione della societa' concessionaria certificata da societa' di revisione o dall'istituto finanziatore.
In relazione al Dies a quo, il NARS condivide la possibilita' di individuazione di una data di riferimento per la determinazione dei valori relativi all'ultimo anno del periodo regolatorio in scadenza (i.e. 31 dicembre) ai fini dell'aggiornamento.
Il NARS infine raccomanda che al termine del quinquennio regolatorio si proceda in ogni caso a una verifica dei parametri che compongono il tasso di congrua remunerazione del capitale investito, ivi inclusa la stima dell'ERP, al fine di accertare la loro rispondenza alle effettive condizioni di mercato;
Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);
Vista la nota 7 agosto 2017, n. 4048, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) e posta a base dell'esame della presente proposta nell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera e che prevede che le modifiche regolatorie riguarderanno:
l'aggiornamento la procedura di calcolo del Costo medio ponderato del capitale (WACC) prevedendo l'adeguamento del premio per il rischio di mercato (ERP) dal 4% al 5,5%, in linea con quanto previsto recentemente dall'Autorita' dei trasporti con delibera n. 92 del 6 luglio 2017;
la determinazione del costo del debito (Kd), pari al costo effettivo di indebitamento della concessionaria all'ultimo anno del periodo regolatorio, entro limiti massimi dati del tasso di rendimento per le attivita' prive di rischio piu' un massimo di due punti percentuali;
la determinazione con maggiore precisione del Dies a Quo per la presentazione dell'aggiornamento quinquennale del Piano economico finanziario e del calcolo del tasso risk free, fissandolo al 31 dicembre dell'ultimo anno del periodo regolatorio. In parallelo sono necessarie procedure che assicurino tempi piu' certi, e che tali modifiche del quadro regolatorio valgono per i futuri aggiornamenti, ma il MIT potra' far riferimento a tale nuovo quadro per definire l'aggiornamento dei PEF scaduti, tenendo conto al contempo delle peculiarita' della situazione;
Ritenuto di condividere le valutazioni del NARS e di adottare le raccomandazioni dal medesimo proposte;
Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Delibera:

E' approvato il documento tecnico allegato alla presente delibera, intitolato «documento tecnico integrato, sostitutivo del documento tecnico della delibera n. 27/2013», che forma parte integrante della presente delibera.
Rimangono validi e non modificati gli allegati 1, 2 e 3 al «Documento tecnico», presenti nella medesima delibera n. 27/2013, che vengono qui riprodotti.
Roma, 7 agosto 2017

Il Presidente: Gentiloni Silveri
Il segretario: Lotti

Registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 2018 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 7
 
Allegato
DOCUMENTO TECNICO INTEGRATO, SOSTITUTIVO DEL DOCUMENTO TECNICO DELLA
DELIBERA N. 27/2013 E DEI RELATIVI ALLEGATI

Modalita' e criteri per gli aggiornamenti quinquennali
dei piani economico finanziari

Le presenti linee guida disciplinano le modalita' degli aggiornamenti quinquennali dei Piani finanziari regolatori (PFR) e dei Piani economico-finanziari (PEF) che dovranno essere effettuati entro il 30 giugno del primo esercizio del nuovo periodo regolatorio. 1. Determinazione del capitale investito regolatorio alla fine di
ogni periodo regolatorio ed aggiornamento quinquennale del piano
economico-finanziario.
Per tutte le concessionarie soggette ad aggiornamento quinquennale del PEF, che abbiano optato per il riequilibrio ai sensi della delibera CIPE n. 39/2007, il concedente dovra' procedere, preliminarmente, a determinare l'ammontare del capitale investito netto regolatorio esistente alla fine di ogni periodo regolatorio ammissibile ai fini tariffari nel successivo periodo regolatorio; il capitale investito netto regolatorio di inizio periodo e' dato dall'ammontare degli investimenti realizzati, inclusi quelli accertati e riconosciuti dal concedente al 30 settembre dell'ultimo esercizio del periodo regolatorio precedente, al netto delle quote di ammortamento finanziario e degli eventuali contributi pubblici erogati.
In particolare, in fase di aggiornamento quinquennale del PEF deve essere valutata la permanenza e/o le variazioni verificatesi nel periodo regolatorio precedente degli elementi individuati nel piano economico-finanziario medesimo al fine di determinare i costi ammessi per il successivo periodo regolatorio ed il saldo di poste figurative risultante alla fine del periodo regolatorio precedente.
Per quanto riguarda le poste figurative, in sede di aggiornamento quinquennale il Piano dovra' prevedere il recupero di dette poste figurative, nel rispetto di quanto previsto dalla delibera CIPE n. 39/2007.
Per le societa' che non hanno richiesto il riequilibrio ai sensi della delibera CIPE n. 39/2007, quanto sopra dovra' essere applicato ai «Piani di convalida» allegati agli atti convenzionali. 2. Aggiornamento del WACC lordo da applicare nel nuovo periodo
regolatorio.
L'aggiornamento quinquennale del WACC segue le indicazioni fissate negli allegati 1, 2 e 3 al presente documento.
Qualora vengano emanati provvedimenti legislativi di variazione delle aliquote fiscali IRES e IRAP, il parametro K calcolato nell'anno successivo alla predetta modifica sara' calcolato con il WACC del periodo regolatorio vigente, ad eccezione delle aliquote fiscali che saranno aggiornate alle aliquote vigenti al momento dell'adeguamento tariffario. 3. Aggiornamento quinquennale per le concessionarie che hanno chiesto
il riequilibrio.
Per le concessionarie autostradali che in sede di sottoscrizione delle Convenzioni uniche abbiano fatto richiesta di riequilibrio ai sensi della delibera CIPE n. 39/2007, si procedera' come segue. Calcolo dei parametri X e K.
Il calcolo dei parametri X e K, di cui alla formula di revisione tariffaria prevista dalla delibera CIPE n. 39/2007, e' determinato con l'aggiornamento quinquennale con le seguenti modalita':
il parametro X, nel primo esercizio del nuovo periodo regolatorio, e' considerato pari a zero o pari al valore indicato, in via presuntiva nel PEF allegato alla convenzione vigente;
il parametro K per il primo esercizio del nuovo periodo regolatorio, dato il valore degli investimenti realizzati dal concedente dal 1° ottobre dell'anno precedente al 30 settembre dell'ultimo esercizio del periodo regolatorio precedente e' determinato in modo tale che il valore attualizzato dei ricavi incrementali previsti fino al termine del periodo di concessione sia pari al valore attualizzato dei maggiori costi ammessi, scontando gli importi al tasso di congrua remunerazione previsto per il periodo regolatorio precedente, rettificato per tenere conto delle aliquote fiscali vigenti;
il parametro X, nei restanti quattro esercizi del nuovo periodo regolatorio, dato il valore del capitale investito netto complessivo al termine del periodo regolatorio precedente, tenendo conto del saldo di poste figurative determinato alla stessa data (sulla base degli indirizzi definiti nel precedente paragrafo 1) e delle variazioni dei livelli tariffari riconosciuti con l'applicazione del parametro K di cui al comma precedente, e' determinato in misura costante in modo tale che, ipotizzando l'assenza di ulteriori investimenti per i quattro esercizi del periodo regolatorio, il valore attualizzato dei ricavi previsti, comprensivi dell'adeguamento inflattivo, sia pari al valore attualizzato dei costi ammessi, tenuto conto dell'incremento di efficienza conseguibile dai concessionari. Il tasso di attualizzazione da utilizzare sara' pari al WACC lordo aggiornato sulla base di quanto previsto nel successivo paragrafo 5;
il parametro K, relativo ai restanti quattro esercizi del periodo regolatorio, puo' essere determinato in via previsionale (ferma restando la validazione a consuntivo da effettuarsi anno per anno sulla base del WACC lordo aggiornato sulla base di quanto previsto nel successivo paragrafo 5);
il PEF regolatorio sara' sviluppato tenendo conto della componente inflattiva sia dei costi che dei ricavi. 4. Aggiornamento per le concessionarie che hanno chiesto solo la
remunerazione dei nuovi investimenti.
Per le concessionarie che in sede di sottoscrizione delle Convenzioni uniche non abbiano fatto richiesta di riequilibrio ai sensi della delibera CIPE n. 39/2007, ma che abbiano sottoscritto un piano di convalida per la remunerazione dei nuovi investimenti, si procedera' come segue. Calcolo del parametro K.
Il parametro K per il primo esercizio del nuovo periodo regolatorio, dato il valore degli investimenti realizzati dal 1° ottobre dell'anno precedente al 30 settembre dell'ultimo esercizio del periodo regolatorio precedente, e' determinato in modo tale che il valore attualizzato dei ricavi incrementali previsti fino al termine del periodo di concessione sia pari al valore attualizzato dei maggiori costi ammessi, scontando gli importi al tasso di congrua remunerazione previsto per il periodo regolatorio precedente rettificato per tenere conto delle aliquote fiscali vigenti. Il parametro K, relativo ai restanti quattro esercizi del periodo regolatorio, puo' essere determinato in via previsionale (ferma restando la validazione a consuntivo da effettuarsi anno per anno sulla base del WACC lordo aggiornato sulla base di quanto previsto nel successivo paragrafo 5). Il PEF regolatorio sara' sviluppato tenendo conto della componente inflattiva sia dei costi che dei ricavi. 5. Determinazione del tasso di congrua remunerazione del capitale
investito (WACC).
Ai fini della determinazione del tasso di congrua remunerazione del capitale, per le societa' concessionarie autostradali, fatte salve eventuali differenti procedure espresse negli atti convenzionali vigenti, si dovra' tenere conto dei seguenti principi e criteri di calcolo.
La procedura di calcolo del tasso di congrua remunerazione dovra' essere esplicitata attraverso la predisposizione di apposito prospetto di cui all'allegato 1. Tutti i parametri del tasso di congrua remunerazione sono oggetto di verifica in fase di aggiornamento quinquennale. Il tasso di rendimento delle attivita' prive di rischio (risk free).
Il tasso di rendimento delle attivita' prive di rischio e' individuato, con rilevazione mensile, considerando la media dei rendimenti del BTP decennale benchmark riferibile agli ultimi 12 mesi antecedenti al 31 dicembre dell'ultimo anno del periodo regolatorio in scadenza. Premio per il rischio di mercato.
Il valore del premio di rischio (ERP) e' stabilito nella misura del 5,5%. Il valore di tale parametro e' sottoposto, insieme agli altri, ad una verifica alla fine di ogni periodo regolatorio. Coefficiente beta.
Conformemente alla prassi seguita dagli organismi di regolazione, il coefficiente beta di ciascun gestore e' calcolato, considerando un panel di societa' comparabili quotate sul mercato nonche' il tasso di leva finanziaria specifico del gestore. Ai fini della determinazione del coefficiente beta di settore vengono considerati i valori (beta levered, capitalizzazione di borsa e posizione finanziaria netta) delle societa' quotate nel mercato italiano alla data del 31 dicembre dell'ultimo esercizio del periodo regolatorio precedente. La determinazione del coefficiente beta del singolo gestore e' eseguita, su base giornaliera e su un arco di tempo quinquennale, applicando la procedura definita in allegato 2. In sede di predisposizione del Piano finanziario aggiornato, il concessionario e' tenuto a presentare al concedente la documentazione giustificativa della misurazione del coefficiente beta. Remunerazione del capitale di rischio (ke).
E' pari alla somma del rendimento delle attivita' prive di rischio e di una componente data dal premio di rischio moltiplicato per il coefficiente beta. Costo del debito (kd).
Il costo del debito e' pari al costo effettivo d'indebitamento della concessionaria alla scadenza dell'ultimo anno del periodo regolatorio, che in ogni caso non puo' essere superiore alla somma tra le seguenti due componenti:
il tasso di rendimento associato ad attivita' prive di rischio (risk free);
un premio al debito determinato concessionaria per concessionaria sulla base delle condizioni di accesso al capitale di debito rilevate nel settore e specifiche della concessionaria; in ogni caso, detta componente non puo' essere superiore alla misura di due punti percentuali.
La rilevazione del costo effettivo di indebitamento deve risultare dalle evidenze di bilancio unitamente ad apposita attestazione della societa' concessionaria certificata da societa' di revisione o dall'istituto finanziatore. Incidenza dei mezzi propri.
L'incidenza dei mezzi propri sul totale fonti [E/(D+E)] del concessionario e' rilevata dall'ultimo bilancio approvato. I mezzi propri sono espressi dalla voce «A» del passivo dello Stato patrimoniale (Patrimonio netto) o, in alternativa, dalla capitalizzazione di borsa della societa' ove quotata. Incidenza dei mezzi di terzi.
L'incidenza dei mezzi di terzi sul totale fonti [D/(D+E)] del concessionario e' rilevata dall'ultimo bilancio approvato. I mezzi di terzi sono espressi dalla voce indebitamento finanziario netto (somma algebrica delle passivita' ed attivita' finanziarie fruttifere di interessi) desunto dallo stato patrimoniale relativo all'ultimo bilancio approvato. Incidenza del costo del personale.
L'incidenza media del costo del personale sul capitale investito e' determinata sulla base dei dati dell'ultimo bilancio approvato dal concessionario. Per la quantificazione del costo del personale si considera la voce B. 9) del Conto economico al netto delle deduzioni previste ai fini IRAP. Il Capitale investito e' rappresentato dalla somma delle immobilizzazioni materiali e immateriali nette incluse, ai sensi della delibera CIPE n. 39/2007 (cfr. paragrafo 3.4 e 3.5), nel capitale investito netto regolatorio e ritenute ammissibili dal concedente. Tax rate.
Il tax rate medio del concessionario e' calcolato applicando la formula di cui all'allegato 3 tenuto conto delle aliquote fiscali IRES ed IRAP vigenti alla data di aggiornamento quinquennale del piano economico-finanziario, tenendo conto delle deduzioni o compensazioni fiscali applicabili ai sensi della normativa vigente in particolare, a decorrere dal 2016, per effetto della compensazione del cuneo fiscale del costo del lavoro sula base imponibile IRAP, la formula del tax rate risulta semplificata come specificata nell'allegato n. 3.
 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 3

Parte di provvedimento in formato grafico

 
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