Gazzetta n. 20 del 25 gennaio 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 8 gennaio 2018
Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visti gli articoli 4, 33, 34, 35, 36 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante: «Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53»;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante: «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante: «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania» e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante: «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria» convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e in particolare l'art. 64-bis con riferimento all'assolvimento dell'obbligo di istruzione dei percorsi di istruzione e formazione professionale;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante: «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario»;
Vista la legge 28 giugno 2012, n. 92 recante: «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita» e, in particolare, i commi da 51 a 61 e da 64 a 68 dell'art. 4;
Vista la legge 14 gennaio 2013, n. 4, recante: «Disposizioni in materia di professioni non organizzate»;
Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 recante: «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92»;
Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante: «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183» e successive modificazioni e in particolare gli articoli da 41 a 47 che riorganizzano la disciplina del contratto di apprendistato;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante: «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183» e successive modificazioni che, tra gli altri, prevede all'art. 4 l'istituzione dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro - ANPAL;
Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante: «Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (Regolamento IMI)»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, concernente: «Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, ai sensi dell'art. 64, comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, recante: «Linee guida per la riorganizzazione del Sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore e costituzione degli Istituti tecnici superiori»;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, che adotta il «Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione»;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del 13 febbraio 2013 che adotta il primo «Rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al quadro europeo EQF», approvato in sede di Conferenza Stato-regioni del 20 dicembre 2012;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del 30 giugno 2015, concernente la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, del 12 ottobre 2015, che definisce gli standard formativi dell'apprendistato e i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato in attuazione dell'art. 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
Vista la Dichiarazione congiunta dei Ministri europei dell'istruzione del 19 giugno 1999 a Bologna per la realizzazione di uno Spazio europeo dell'istruzione superiore (cosiddetto «Processo di Bologna» sulla cooperazione europea in materia di istruzione superiore) e successivi comunicati e le dichiarazioni dei Ministri dell'istruzione superiore;
Vista la risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 12 novembre 2002 sulla promozione di una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale, 2003/C 13/02 e la successiva Dichiarazione di Copenaghen adottata dai Ministri di 31 Paesi europei e dalla Commissione il 30 novembre 2002, nonche' le ultime Conclusioni dei Ministri incaricati dell'istruzione e formazione professionale del 22 giugno 2015 sugli obiettivi di medio periodo 2015-2020 (cosiddetto «Processo di Copenaghen» sulla cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale);
Vista la decisione relativa al «Quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (EUROPASS)» del 15 dicembre 2004;
Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente del 18 dicembre 2006;
Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) del 18 giugno 2009;
Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualita' dell'istruzione e della formazione professionale (EQAVET) del 18 giugno 2009;
Vista la raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale del 20 dicembre 2012;
Visto il regolamento n. 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 aprile 2016, relativo a una rete europea di servizi per l'impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilita' e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013;
Vista la raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze: nuove opportunita' per gli adulti, del 19 dicembre 2016;
Vista la raccomandazione del Consiglio sul quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente - EQF, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente del 22 maggio 2017;
Vista la designazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 13 aprile 2017, protocollo n. 31/0004222 che individua l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro - ANPAL, quale sede del Punto nazionale di coordinamento italiano dell'EQF;
Considerato che l'adozione di un Quadro nazionale delle qualificazioni rappresenta un presupposto rilevante per l'attuazione della Raccomandazione del Consiglio sul quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente - EQF del 22 maggio 2017;
Considerato che l'adozione di un Quadro nazionale delle qualificazioni rappresenta un presupposto tecnico essenziale ai fini dell'attuazione dell'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, con riguardo allo standard minimo per l'inclusione delle qualificazioni nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione, di formazione e delle qualificazioni professionali;
Considerato che l'adozione di un Quadro nazionale delle qualificazioni rappresenta un presupposto necessario e complementare alla piena operativita' di quanto previsto dall'art. 9 del decreto interministeriale 30 giugno 2015, ivi compreso l'aggiornamento del «Rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al quadro europeo EQF»;
Considerato che il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, istituisce l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), attribuendole, tra i suoi compiti, lo sviluppo e la gestione integrata dei sistemi informativi unitari di cui agli articoli 13 e 15, per i quali si rende necessario individuare le forme di raccordo strategico e funzionale con i dispositivi informativi sviluppati ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;
Vista la proposta tecnica per la costituzione di un Quadro nazionale delle qualificazioni elaborata, su mandato del Comitato tecnico nazionale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, dal gruppo di lavoro costituito dall'INAPP, gia' ISFOL con la partecipazione dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano;
Considerato che il presente decreto rappresenta lo sviluppo e il perfezionamento della proposta tecnica sopra richiamata, diramata con nota dell'INAPP, gia' ISFOL, protocollo n. 6370 del 21 luglio 2016;
Considerato che il presente decreto tiene conto dei processi di revisione degli indirizzi comunitari in corso di negoziato avviati nell'ambito della «New Skills Agenda for Europe»;
Acquisita l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge n. 131/2003, nella seduta del 21 dicembre 2017;

Decreta:

Art. 1
Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni

1. Con il presente decreto e' istituito il Quadro nazionale delle qualificazioni (di seguito QNQ) quale strumento di descrizione e classificazione delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.
2. Il QNQ rappresenta il dispositivo nazionale per la referenziazione delle qualificazioni italiane al Quadro europeo delle qualifiche di cui alla Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017, con la funzione di raccordare il sistema italiano delle qualificazioni con i sistemi degli altri Paesi europei.
3. Il QNQ ha, altresi', l'obiettivo di coordinare e rafforzare i diversi sistemi che concorrono all'offerta pubblica di apprendimento permanente e dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze:
a) migliorando l'accessibilita', la trasparenza e la permeabilita' delle qualificazioni;
b) facilitando la spendibilita' delle qualificazioni in ambito nazionale ed europeo, anche in funzione della mobilita' geografica e professionale;
c) promuovendo la centralita' della persona e la valorizzazione delle esperienze individuali, anche attraverso l'individuazione e validazione e la certificazione delle competenze acquisite nei contesti non formali e informali, ivi comprese quelle acquisite in contesti di apprendimento basati sul lavoro;
d) contribuendo alla qualita' della formazione e all'accrescimento delle competenze possedute dagli individui in una prospettiva di crescita personale, civica, sociale e occupazionale.
4. A tal fine, la referenziazione al QNQ delle qualificazioni dell'offerta pubblica di apprendimento permanente perfeziona l'applicazione di quanto previsto all'art. 8, comma 3, lettera d), del decreto legislativo n. 13 del 2013, ai fini dell'inclusione delle qualificazioni nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui al suddetto decreto.
 
Allegato 1
Quadro Nazionale delle Qualificazioni italiano: struttura, funzioni e
principi di coerenza con i criteri europei per la referenziazione
delle qualificazioni al Quadro Europeo delle Qualifiche

1. Il Quadro nazionale delle qualificazioni (di seguito QNQ) e' un quadro di descrittori di risultati di apprendimento espressi in termini di competenze. Esso e' fondato sul Quadro europeo delle qualifiche e ne sviluppa ed amplia la struttura. Il QNQ costituisce una componente dell'infrastruttura tecnica del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualifiche professionali, finalizzata a facilitare il rapporto tra lo stesso e il Quadro europeo delle qualifiche.
2. Il QNQ assume il concetto di competenza quale comprovata capacita' di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilita' acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale, ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.
3. In coerenza e continuita' con il Quadro europeo delle qualifiche, il QNQ e' articolato in otto livelli, ognuno specificato attraverso descrittori intesi come:
a) elementi che esprimono i risultati minimi attesi per quanto riguarda cio' che l'individuo dovrebbe conoscere ed essere in grado di fare in rapporto ad una determinata qualificazione;
b) riferimenti guida volti a favorire lo sviluppo e il posizionamento delle qualificazioni in relazione a ciascuno dei livelli;
c) descrittivi sufficientemente ampi per consentire l'applicazione ai diversi contesti di apprendimento e con elementi informativi differenziati, compatibili con il contesto lavorativo e di studio, in modo da potersi rivolgere ai diversi attori dei rispettivi sistemi dell'istruzione, della formazione e del lavoro.
4. I descrittori di livello, che adottano come dimensioni di riferimento le conoscenze, le abilita' e l'autonomia e responsabilita' di cui alla Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017, sono perfezionati e integrati nel QNQ attraverso i seguenti criteri:
a) esplicitando le dimensioni implicite presenti nel Quadro europeo delle qualifiche;
b) adeguando le dimensioni descrittive esplicite del Quadro europeo delle qualifiche alla realta' del sistema italiano delle qualificazioni;
c) aggiungendo ulteriori dimensioni descrittive, per rendere i descrittori piu' inclusivi rispetto alle diverse tipologie di qualificazioni nazionali.
5. I descrittori e le dimensioni del QNQ sono definiti come parametri funzionali alla descrizione delle qualificazioni secondo un approccio qualitativo e pertanto nel processo di referenziazione sono da intendersi:
a) tipici ma non necessariamente esclusivi di un determinato livello;
b) correlati ma indipendenti, nella loro progressione, rispetto agli altri descrittori e dimensioni.
6. Le conoscenze sono esplicitate con riferimento ai seguenti descrittori:
a) attraverso la dimensione concettuale e/o fattuale che esprime il passaggio da una dimensione prettamente della conoscenza concreta e ancorata a fatti, che fa riferimento ai livelli 1 e 2, verso una dimensione concettuale e astratta che si manifesta a partire dal livello 3 e si dispiega nei livelli successivi. Tra i livelli 4 e 8 le conoscenze si intendono integrate rispetto a questa dimensione;
b) attraverso l'ampiezza e profondita' che esprime l'estensione in senso orizzontale e verticale delle conoscenze. La dimensione orizzontale dell'ampiezza si sviluppa progressivamente tra i livelli 1-3; al livello 4 acquisisce rilevanza la dimensione della profondita', che si esprime dal livello 5 in termini di progressiva specializzazione e innovazione;
c) attraverso la comprensione e consapevolezza che esprime la capacita' interpretativa e il livello di «presa di coscienza» rispetto alle conoscenze. Tale dimensione si esplicita a partire dal livello 3 in termini di capacita' di interpretazione e al livello 5 in termini di consapevolezza degli ambiti della conoscenza, per poi svilupparsi come consapevolezza critica.
7. Le abilita' sono esplicitate con riferimento ai seguenti descrittori:
a) la componente «pratica» e' caratterizzata dalle diverse abilita': procedurali, tecniche, professionali e settoriali. Il descrittore definisce in maniera progressiva le componenti pratiche delle abilita', collocando quelle che ricorrono prevalentemente ad un fare operativo (materiali e strumenti) a partire dal livello 1 fino al livello 5, inserendo la componente procedurale (metodi, prassi e protocolli) dal livello 3. Nella progressione dei livelli viene inoltre descritto il diverso livello di «azione»: nei livelli 1-2 la sola «applicazione», nei livelli 3-5 «l'utilizzazione anche attraverso adattamenti, riformulazioni e rielaborazioni» e nei livelli 6-8 rispettivamente «trasferire, integrare e innovare» saperi, materiali strumenti metodi, prassi e procedure, secondo l'incrementalita' sopra descritta;
b) la componente «cognitiva», intesa come capacita' di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine attivita' complesse, e' espressa con riferimenti a tre gruppi di abilita':
i. cognitive che permettono una corretta interpretazione ed integrazione della realta';
ii. dell'interazione sociale, connesse all'interazione con altri individui;
iii. di attivazione, in relazione alla capacita' di affrontare e risolvere problemi.
All'interno di ciascun gruppo sono state individuate alcune «abilita'» di riferimento, «elettive» per quel livello, che ne descrivono la tipicita' rispetto alle qualificazioni posizionate a quello specifico livello.
8. Le dimensioni di autonomia e responsabilita' focalizzano aspetti della competenza necessari alla sua piu' efficace «descrizione» e non completamente espressi dagli altri due descrittori; tali elementi, che riguardano prevalentemente la complessita' del contesto di esercizio della competenza, il livello di controllo sull'azione e sui risultati propri e di altri, sono cosi' intesi:
a) il Contesto esprime livelli crescenti di incertezza e complessita' entro cui si realizzano le condizioni di studio, vita sociale e di lavoro. E' la condizione entro cui vengono agite le altre dimensioni della competenza relative alla responsabilita' e all'autonomia;
b) la Responsabilita' e' la componente decisionale che un soggetto applica e mette in campo per il raggiungimento di un risultato. Si manifesta in modo progressivo a seconda dei compiti che egli svolge per ottenere il risultato. Si comincia da compiti routinari fino a compiti piu' complessi e si realizza - al livello 3 - nell'assicurazione della conformita' del risultato atteso. A partire dal livello 4 si entra progressivamente nella dimensione del controllo sul risultato di altri. Tra i livelli 4-5 si esprime la responsabilita' del coordinamento delle attivita' e delle risorse e la verifica dei risultati raggiunti in funzione degli obiettivi assegnati. Dal livello 6 si sviluppano le dimensioni della responsabilita' di definire gli obiettivi, esercitare la valutazione e lo sviluppo di risultati e risorse e promuovere la trasformazione e l'innovazione;
c) l'Autonomia esprime i margini di indipendenza dell'attivita'. Si manifesta gradualmente tra i livelli 1-3 nella progressiva indipendenza dell'attivita' dalla supervisione di altri. Tra i livelli 4-5 l'attivita' si esprime in particolare nella funzione del controllo e della vigilanza dell'operato di altri, al fine di garantire la conformita' dei risultati e la corretta applicazione delle procedure previste. Tra i livelli 6-8, raggiunta un'ampia indipendenza dalla supervisione, l'attivita' si caratterizza nel graduale passaggio dal livello della gestione a quello dello sviluppo e trasformazione dell'attivita' stessa.
9. In Tabella A e' presentato in forma sintetica e sinottica il QNQ italiano riepilogativo per gli otto livelli delle dimensioni e dei descrittori di cui al presente allegato.

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2
Criteri minimi per la referenziazione delle qualificazioni italiane
al Quadro Nazionale delle Qualificazioni

1. La referenziazione al Quadro nazionale delle qualificazioni (di seguito QNQ) delle qualificazioni di cui all'art. 4 comma 4 e' effettuata sulla base dei successivi:
a) criteri minimi generali di inclusione nel QNQ;
b) criteri minimi per la determinazione del posizionamento negli specifici livelli.
2. I criteri di cui al punto 1, lettera a), attinenti alle condizioni preliminari al processo di referenziazione di una qualificazione, sono:
a) le qualificazioni devono essere ricomprese in repertori approvati e pubblicati secondo quanto stabilito all'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e rispondenti agli standard minimi di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo articolo;
b) le qualificazioni devono essere espresse in termini di una o piu' competenze secondo il linguaggio descrittivo coerente con quello del Quadro europeo delle qualifiche, con le indicazioni stabilite ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, nonche' con le dimensioni e i descrittori di cui al presente decreto;
c) le qualificazioni devono essere ricomprese nell'ambito di un quadro regolatorio adottato in coerenza con gli standard minimi di servizio e i livelli essenziali delle prestazioni definiti ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.
3. I criteri di cui al punto 1, lettera b), attinenti alla collocazione della qualificazione all'interno del QNQ, sono:
a) la comparazione e coerenza tra gli elementi descrittivi della qualificazione e le dimensioni e i descrittori di cui all'art. 3;
b) la comparazione e coerenza tra gli elementi descrittivi della qualificazione e le qualificazioni gia' inserite nel QNQ a partire dal primo «Rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al quadro europeo EQF»;
c) la comparazione e coerenza tra gli elementi descrittivi della qualificazione con le indicazioni sul livello contenute nella normativa vigente;
d) la comparazione e coerenza tra gli elementi descrittivi della qualificazione con gli esiti del confronto a livello europeo o internazionale (ad esempio, sul posizionamento di qualificazioni similari, nei casi di tipologie di qualificazioni comuni a piu' paesi).
Nel caso in cui la qualificazione presenti competenze con differenti livelli ovvero livelli differenti rispetto alle dimensioni o ai descrittivi del QNQ e comunque, nel piu' complessivo processo delle valutazioni di comparazione e coerenza di cui al presente punto, la referenziazione deve avvenire sempre in base al principio qualitativo di prevalenza, attribuendo alla qualificazione il livello maggiormente ricorrente.
4. La referenziazione al QNQ delle qualificazioni internazionali di cui all'art. 4 comma 6 e' effettuata, a partire dall'istanza, sulla base dei successivi:
a) criteri minimi generali di inclusione nel QNQ;
b) criteri minimi per la determinazione del posizionamento negli specifici livelli.
5. I criteri di cui al punto 4, lettera a), attinenti alle condizioni preliminari al processo di referenziazione di una qualificazione, sono:
a) le qualificazioni devono essere formalmente adottate, valide, in vigore e i relativi contenuti pubblicamente e liberamente accessibili senza oneri per il cittadino;
b) le qualificazioni devono dimostrare comprovata diffusione e rappresentativita' internazionale, nazionale, o settoriale;
c) le qualificazioni devono essere espresse in termini di una o piu' competenze secondo il linguaggio descrittivo coerente con quello del Quadro europeo delle qualifiche, con le indicazioni stabilite ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, nonche' con le dimensioni e i descrittori di cui al presente decreto;
d) la definizione e il rilascio delle qualificazioni devono rispettare standard codificati e riconosciuti a livello internazionale, qualitativamente comparabili con gli standard minimi di servizio definiti ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e, in ogni caso, basati su meccanismi di assicurazione della qualita' pubblicamente accessibili, trasparenti e formalizzati.
6. I criteri di posizionamento di cui al punto 4, lettera b) attinenti alla collocazione della qualificazione all'interno del QNQ, sono i medesimi di cui al punto 3.
7. Nell'ambito del processo di attuazione della Raccomandazione del Consiglio sul quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente - EQF del 22 maggio 2017, le qualificazioni saranno progressivamente referenziate anche alla classificazione internazionale dei settori dell'istruzione e della formazione.
 
Allegato 3
Integrazione dei criteri per la referenziazione del sistema italiano
delle qualificazioni al Quadro Europeo delle Qualifiche

1. Con riferimento ai criteri e procedure per la referenziazione dei quadri o sistemi nazionali delle qualificazioni al quadro europeo delle qualifiche di cui alla Raccomandazione del 22 maggio 2017, sono assunte quale riferimento principale per la referenziazione del Quadro nazionale delle qualificazioni (di seguito QNQ) al Quadro europeo delle qualifiche, le argomentazioni portate a sostegno della referenziazione dei titoli rilasciati nell'ambito del sistema di istruzione e formazione aventi validita' nazionale, formalmente adottate nel primo «Rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al quadro europeo EQF» adottato con accordo Stato-Regioni del 20 dicembre 2012 e recepito con decreto interministeriale del 13 febbraio 2013.
2. A integrazione di quanto assunto al comma 1, ai fini dei successivi aggiornamenti del «Rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al quadro europeo EQF» si assumono le argomentazioni di cui ai commi successivi.
3. Rispetto al criterio 1 relativo alla responsabilita' e/o competenza giuridica di tutti i pertinenti organismi nazionali coinvolti nel processo di referenziazione, chiaramente definite e rese pubbliche dalle competenti autorita' pubbliche, il presente decreto soddisfa pienamente le esigenze di chiarezza e formalizzazione. La competenza dei soggetti coinvolti e' definita nel contesto del quadro giuridico vigente.
4. Rispetto al criterio 2 relativo all'esistenza di un legame chiaro e dimostrabile tra i livelli delle qualificazioni, presenti nel quadro nazionale delle qualificazioni o nel sistema nazionale delle qualificazioni e i descrittori dei livelli EQF, l'allegato 1 al presente decreto soddisfa le condizioni convenute.
5. Rispetto al criterio 3, ovvero che il quadro nazionale delle qualificazioni e' basato sul principio e sull'obiettivo dei risultati dell'apprendimento e collegato alle disposizioni per la validazione degli apprendimenti non formali ed informali e, dove esistono, ai sistemi dei crediti, la definizione dei criteri generali per la referenziazione delle qualificazioni al QNQ di cui all'allegato 1 insieme alle disposizione di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, costituiscono la cornice di riferimento per soddisfare le condizioni convenute.
6. Rispetto al criterio 4 relativo alla trasparenza delle procedure per l'inclusione delle qualificazioni nel quadro nazionale o per descrivere la posizione delle qualificazioni nel sistema nazionale delle qualificazioni, l'allegato 1 al presente decreto soddisfa le condizioni convenute.
7. Rispetto al criterio 5 che prevede che il sistema nazionale di garanzia della qualita' per l'istruzione e la formazione fa riferimento al quadro nazionale delle qualificazioni ed e' coerente con i pertinenti principi e linee guida europei, l'adozione del Piano nazionale di assicurazione della qualita' del sistema di istruzione e formazione in applicazione della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualita' dell'istruzione e della formazione professionale (EQAVET) del 18 giugno 2009, soddisfa le condizioni convenute.
8. Il criterio 6, relativamente agli accordi sottoscritti dai pertinenti organismi di garanzia della qualita' inclusi nel processo di referenziazione, e' soddisfatto attraverso il coinvolgimento di INAPP, INDIRE, INVALSI e ANVUR.
9. Al fine del soddisfacimento del criterio 7, il rapporto italiano di referenziazione e' sottoposto a consultazione internazionale con il coinvolgimento di esperti individuati dal Punto nazionale di coordinamento dell'EQF.
10. Rispetto al criterio 8 relativo alla certificazione della referenziazione da parte delle autorita' competenti attraverso il Rapporto di referenziazione, l'adozione del presente decreto soddisfa le condizioni convenute.
11. Al fine del soddisfacimento del criterio 9 relativo alla pubblicazione nella piattaforma ufficiale del Quadro Europeo EQF, il Ministero del Lavoro assicurera' l'invio formale del Rapporto di referenziazione all'esito del processo di referenziazione.
12. Il criterio 10 relativo al riferimento su tutti i nuovi certificati, nonche' i documenti Europass rilasciati dalle autorita' competenti al livello appropriato EQF, e' soddisfatto dall'art. 3, comma 2, del presente decreto.
 
Art. 2
Definizioni

1. A integrazione delle definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e di quelle di cui all'art. 2 del decreto interministeriale del 30 giugno 2015, ai fini delle disposizioni di cui al presente decreto, si intende per:
a) «referenziazione»: il processo istituzionale e tecnico che associa le qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze a uno degli otto livelli del QNQ. La referenziazione delle qualificazioni italiane al QNQ garantisce la referenziazione delle stesse al Quadro europeo delle qualifiche;
b) «Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni»: dispositivo classificatorio e informativo realizzato sulla base delle sequenze descrittive della Classificazione dei settori economico-professionali, anche ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 13 del 2013 e dell'art. 3, comma 5, del decreto interministeriale del 30 giugno 2015, e parte integrante dei sistemi informativi di cui agli articoli 13 e 15 del decreto legislativo n. 150 del 2015;
c) «qualificazione internazionale»: qualificazione rilasciata da un organismo internazionale legalmente costituito o da un organismo nazionale che agisce a nome di un organismo internazionale, che e' utilizzata in piu' di un Paese e include i risultati di apprendimento, valutati facendo riferimento alle norme stabilite da un organismo internazionale.
 
Art. 3
Struttura del Quadro nazionale delle qualificazioni

1. In linea con il Quadro europeo delle qualifiche, il QNQ si sviluppa:
a) su tre dimensioni descrittive delle competenze in termini di: conoscenze; abilita'; autonomia e responsabilita'. Tali dimensioni si articolano in descrittori che esplicitano funzionalmente le suddette dimensioni, al fine di adeguarle al Sistema nazionale di certificazione delle competenze;
b) in otto livelli caratterizzanti la crescente complessita' degli apprendimenti rispetto alle dimensioni di cui alla lettera a). In fase di aggiornamento del Rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al Quadro europeo delle qualifiche, laddove richiesto dalla specificita' delle qualificazioni, possono essere previste sotto-articolazioni interne agli otto livelli.
2. Le dimensioni, i descrittori e i livelli di cui al comma 1 sono sviluppati in coerenza e continuita' con il Quadro europeo delle qualifiche: ciascuno degli otto livelli del QNQ trova corrispondenza nel livello omologo del Quadro europeo delle qualifiche. Le attestazioni rilasciate ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 13 del 2013 indicano la referenziazione della qualificazione utilizzando la seguente dicitura: «Livello EQF».
3. Il QNQ con i descrittori esplicitati per le tre dimensioni e sugli otto livelli e' riportato nel documento «Quadro Nazionale delle Qualificazioni italiano: struttura, funzioni e principi di coerenza con i criteri europei per la referenziazione delle qualificazioni al Quadro Europeo delle Qualifiche», di cui all'allegato 1.
 
Art. 4

Referenziazione delle qualificazioni al Quadro nazionale delle
qualificazioni

1. La referenziazione al QNQ, sulla base della comparazione fra le competenze previste per il rilascio di una qualificazione e le dimensioni e i descrittori di cui all'art. 3, e' obbligatoria per tutte le qualificazioni ai fini della validazione e certificazione nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze. Le qualificazioni sono sottoposte al processo di referenziazione secondo la procedura di cui all'art. 5.
2. Si intendono gia' referenziate al corrispondente livello del QNQ tutte le qualificazioni associate al Quadro europeo delle qualifiche nell'ambito del primo processo di referenziazione di cui all'Accordo Stato-regioni del 20 dicembre 2012 recepito con decreto interministeriale del 13 febbraio 2013.
3. Ai fini dell'accessibilita', della trasparenza e della permeabilita' delle qualificazioni di cui al comma 1, i descrittori dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni sono associati ai livelli del QNQ in quanto riferimenti unitari per il processo di correlazione ed equivalenza tra le qualificazioni.
4. Le qualificazioni referenziate al QNQ e rispondenti agli standard minimi di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, sono inserite nell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni nell'apposita sezione «Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali».
5. Le qualificazioni per le quali non e' applicabile l'associazione ai codici statistici di riferimento delle attivita' economiche (ATECO) e della classificazione delle professioni (CP ISTAT), referenziate al QNQ, sono categorizzate nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali con la dicitura «Qualificazioni di istruzione e formazione generale» e, al solo scopo di orientamento al lavoro o della prosecuzione dello studio o della formazione, sono associate, ove possibile, a uno o piu' settori economico professionali.
6. Fermo restando il valore di atto pubblico riservato esclusivamente alle attestazioni rilasciate dagli enti pubblici titolari nel rispetto degli standard minimi e dei livelli essenziali delle prestazioni definiti dal decreto legislativo 16 gennaio del 2013, n. 13, le qualificazioni internazionali di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), rilasciate da organismi differenti dagli enti pubblici titolari, in logica di complementarita' con l'offerta pubblica di apprendimento permanente, possono essere referenziate al QNQ, secondo la procedura di cui all'art. 5 e inserite nell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni, in una sezione distinta denominata «Qualificazioni referenziate al Quadro Nazionale delle Qualificazioni non ricomprese nel Repertorio nazionale».
 
Art. 5
Procedura di referenziazione

1. Le procedure di referenziazione al QNQ sono gestite dal Punto nazionale di coordinamento dell'EQF presso ANPAL, avvalendosi dell'INAPP per la valutazione indipendente delle proposte di referenziazione. Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, il Punto nazionale di coordinamento dell'EQF provvede di volta in volta al coinvolgimento attivo, lungo tutto il processo di cui al successivo comma 2, dell'ente pubblico titolare o dell'organismo di cui all'art. 4, comma 6 che presenta istanza di referenziazione.
2. Il processo di referenziazione delle qualificazioni al QNQ si articola in quattro fasi:
a) fase di avvio: l'ente pubblico titolare o un organismo di cui all'art. 4, comma 6, presenta istanza al Punto nazionale di coordinamento dell'EQF completa degli elementi descrittivi e connotativi della qualificazione, ivi compresa una proposta di referenziazione della qualificazione al livello EQF;
b) fase istruttoria: il Punto nazionale di coordinamento dell'EQF istruisce le istanze di referenziazione della qualificazione al QNQ;
c) fase di valutazione indipendente: l'INAPP, formula una valutazione indipendente dell'istanza di referenziazione e redige un parere obbligatorio non vincolante ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
d) fase di approvazione e pubblicazione: il Punto nazionale di coordinamento dell'EQF, a conclusione delle fasi di istruttoria e valutazione, delibera la referenziazione al QNQ e il conseguente inserimento nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali ovvero nella sezione «Qualificazioni referenziate al Quadro Nazionale elle Qualificazioni non ricomprese nel Repertorio nazionale» di cui all'art. 4 comma 6.
3. Ai fini del processo di referenziazione di cui al presente articolo, il Punto nazionale di coordinamento dell'EQF provvede altresi' a coordinare, coerentemente con le modalita' di cui al comma 2, le procedure di aggiornamento del Repertorio Nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e quelle, di cui all'art. 9 del decreto interministeriale del 30 giugno 2015, di competenza del Gruppo Tecnico ivi previsto, integrato nella composizione con il Punto nazionale di coordinamento dell'EQF stesso e con i rappresentanti della Presidenza del Consiglio - Dipartimento per le Politiche europee, in qualita' di autorita' di coordinamento nazionale presso la Commissione europea e centro di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 206 del 2007.
4. Al fine di assicurare accessibilita', trasparenza e tracciabilita' del procedimento di cui al comma 2, sull'Atlante del lavoro e delle qualificazioni e' aperta una sezione per la presentazione delle istanze, il monitoraggio del processo e la verifica degli esiti.
5. Il processo di referenziazione, in tutte le sue fasi si realizza in coerenza con le previsioni di cui alla raccomandazione del Consiglio sul quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente del 22 maggio 2017 e in conformita' ai «Criteri minimi per la referenziazione delle qualificazioni italiane al Quadro Nazionale delle Qualificazioni» di cui all'allegato 2.
6. Il Punto nazionale di coordinamento dell'EQF provvede ad adottare, a partire dai criteri minimi di cui al comma 5, sulla base di proposte tecniche predisposte dall'INAPP una «Guida operativa all'analisi preliminare, descrizione e referenziazione delle qualificazioni al Quadro nazionale delle qualificazioni», finalizzata a offrire a tutti i soggetti interessati elementi di supporto informativo, formativo e operativo per la definizione delle qualificazioni, in coerenza con le indicazioni di cui al presente decreto.
7. Per quanto non previsto dal presente decreto, per l'espletamento delle procedure di cui al presente articolo, si rinvia alle modalita' organizzative che il Punto nazionale di coordinamento dell'EQF, approva con regolamento interno.
8. ANPAL informa semestralmente il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sull'andamento delle attivita' relative al processo di referenziazione delle qualificazioni al QNQ.
 
Art. 6
Disposizioni finali

1. Al fine di perfezionare la referenziazione del QNQ al Quadro europeo delle qualifiche, anche in attuazione dell'art. 9 del decreto interministeriale del 30 giugno 2015 e in coerenza con quanto previsto dalla Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017, e' affidato al Punto nazionale di coordinamento dell'EQF il compito di curare l'aggiornamento del «Rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al quadro europeo EQF». L'aggiornamento avverra' in coerenza con le disposizioni di cui all'allegato 3, «Integrazione dei criteri per la referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni al quadro europeo EQF».
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali informa periodicamente il Comitato tecnico nazionale di cui all'art. 3 decreto legislativo n. 13 del 2013 in ordine alle attivita' di cui all'art. 5 nonche' di ogni eventuale aggiornamento degli allegati al presente decreto.
3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali verifica l'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto.
4. Dall'adozione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. Le Regioni a statuto speciale e le Province Autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione del presente decreto nell'ambito delle competenze ad esse spettanti e secondo quanto disposto dai rispettivi statuti speciali.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 gennaio 2018

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Poletti

Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
Fedeli
 
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