Gazzetta n. 20 del 25 gennaio 2018 (vai al sommario)
DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 dicembre 2017
Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, concernente l'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni.


IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Nella riunione dell'11 dicembre 2017

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, recante «Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali»;
Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»;
Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)» ed in particolare l'art. 2, commi 107, lettera h) e 109;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» ed in particolare, l'art. 1, commi 180 e 181, lettera e);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 2016 recante «IV Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in eta' evolutiva - 2016-2017»;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, concernente l'«Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni» ed, in particolare, l'art. 8 «Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione»;
Vista la nota prot. n. 34456 del 31 ottobre 2017 con la quale l'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ha trasmesso lo schema di delibera del Consiglio dei ministri e la relazione recante «Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'art. 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, concernente l'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni»;
Visto il verbale della seduta della Conferenza Unificata del 2 novembre 2017, repertorio atti n. 133 C.U, dal quale risulta sancita l'intesa sullo schema di decreto in esame;
Rilevato che sussistono i presupposti di fatto e di diritto che consentono al Consiglio dei ministri di adottare la deliberazione recante «Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'art. 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, concernente l'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni»;
Su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

Delibera:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «Ministro» e «Ministero» si intendono rispettivamente il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
b) «Decreto legislativo» si intende il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;
c) «Piano» si intende il Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione;
d) «Sistema integrato» si intende il Sistema integrato di educazione e di istruzione per le bambine e per i bambini in eta' compresa dalla nascita sino ai sei anni;
e) «Intesa» si intende l'intesa in sede della Conferenza Unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
f) «Fondo» si intende il Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione, di cui all'art. 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;
g) «Sezione Primavera» si intende il servizio educativo per bambini di eta' compresa tra i 24 e 36 mesi.
 
Art. 2
Finalita' del Piano di azione nazionale pluriennale

1. E' adottato il «Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'art. 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, concernente l'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni».
2. L'adozione del Piano e' volta a favorire l'attuazione degli obiettivi strategici del Sistema integrato, di cui all'art. 4 e dei principi fondamentali di cui all'art. 12, comma 4, del decreto legislativo. A tal fine, la Cabina di regia di cui all'art. 5 del presente decreto ha il compito di definire indicatori per la misurazione del grado di raggiungimento dei predetti obiettivi.
3. Il Piano definisce, per un triennio, la destinazione delle risorse disponibili per consolidare, ampliare e qualificare il Sistema integrato, nei limiti delle risorse del Fondo nazionale di cui all'art. 12 del decreto legislativo e in relazione alle ulteriori risorse messe a disposizione dagli altri enti interessati.
 
Art. 3
Definizione degli interventi

1. Il Piano, nella sua articolazione triennale, prevede interventi ciascuno riconducibile ad una o piu' delle seguenti tipologie:
a) interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza meccanica e in caso di incendio, risparmio energetico e fruibilita' di stabili di proprieta' delle amministrazioni pubbliche;
b) il finanziamento di spese di gestione, in quota parte, dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione;
c) interventi di formazione continua in servizio del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di formazione di cui all'art. 1, comma 124 della legge 13 luglio 2015 n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» e la promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali.
2. Gli interventi del Piano definiti dalla programmazione delle regioni, di cui all'art. 4 comma 3, perseguono le seguenti finalita':
a) consolidare ed ampliare la rete dei servizi educativi per l'infanzia a titolarita' pubblica e privata convenzionata, di cui all'art. 2 del decreto legislativo, anche per favorire l'attuazione dell'art. 9 del medesimo decreto legislativo, ove si prevede la riduzione della soglia massima di partecipazione economica delle famiglie alle spese di funzionamento dei servizi educativi per l'infanzia pubblici e privati;
b) stabilizzare e potenziare gradualmente le sezioni primavera di norma aggregate alle scuole dell'infanzia statali o paritarie o inserite nei Poli per l'infanzia, per superare progressivamente gli anticipi di iscrizione alla scuola dell'infanzia;
c) ampliare e sostenere la rete dei servizi per bambine e bambini nella fascia di eta' compresa tra zero e sei anni, in particolare nei territori in cui sono carenti scuole dell'infanzia statali, come previsto dall'art. 12, comma 4 del decreto legislativo;
d) riqualificare edifici scolastici di proprieta' pubblica, gia' esistenti e sottoutilizzati, e promuovere la costruzione di nuovi edifici di proprieta' pubblica, anche per costituire poli per l'infanzia, di cui all'art. 3 del decreto legislativo;
e) sostenere la qualificazione del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di formazione di cui all'art. 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e promuovere i coordinamenti pedagogici territoriali.
3. Ciascun intervento deve garantire l'incremento di almeno uno degli indicatori di cui all'art. 2, comma 2.
4. L'assegnazione di risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi individuati dal Piano si realizza esclusivamente come cofinanziamento della programmazione regionale dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia. Le regioni assicurano un finanziamento pari almeno al venti per cento per l'anno 2018 e, a partire dall'anno 2019, pari al trenta per cento delle risorse assicurate dallo Stato.
 
Art. 4
Procedura e termini del finanziamento

1. Il Ministro, entro il mese di febbraio di ciascun anno di vigenza del Piano, sentita la Cabina di regia di cui all'art. 5, definisce le linee strategiche d'intervento e promuove un'intesa, avente ad oggetto il riparto del Fondo, in considerazione della compartecipazione al finanziamento del Sistema integrato da parte dello Stato e delle regioni.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il mese di marzo di ciascun anno di vigenza del Piano, sulla base delle finalita' di cui all'art. 3 comma 2, definiscono le tipologie prioritarie di intervento, le relative caratteristiche, nonche' le modalita' di presentazione delle istanze da parte dei comuni, in forma singola o associata.
3. I comuni, in forma singola o associata, entro il mese di aprile di ciascun anno di vigenza del Piano, inviano alle regioni le richieste relative all'attuazione del Piano, sulla base delle tipologie prioritarie di intervento definite dalle regioni.
4. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono agli obiettivi di cui al comma 3 con risorse a carico del proprio bilancio.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il mese di giugno di ciascun anno di vigenza del Piano, definiscono la programmazione territoriale, nei limiti delle somme del riparto di cui al comma 1, sentite le associazioni regionali dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e ne danno comunicazione al Ministero ai fini della ripartizione delle risorse.
6. La programmazione regionale e' costituita da un elenco di interventi, per ciascuno dei quali sono indicati:
a. il comune, in forma singola o associata, interessato;
b. l'importo del finanziamento, diviso tra quota statale, quota regionale e quota comunale ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo;
c. la tipologia, di cui all'art. 3, comma 1;
d. la finalita' perseguita, di cui all'art. 3, comma 2;
e. la variazione attesa degli indicatori di risultato riferibili alle linee strategiche di cui al comma 1.
7. Il Ministero, entro il 31luglio di ciascun anno di vigenza del Piano, provvede ad erogare direttamente ai comuni, in forma singola o associata, le risorse, in relazione alla programmazione regionale.
 
Art. 5
Monitoraggio e Cabina di regia

1. Ai fini dell'attuazione del disposto di cui all'art. 11 del decreto legislativo, entro il 30 novembre di ciascun anno di vigenza del Piano, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa acquisizione dei dati forniti dai comuni, in forma singola o associata, trasmettono al Ministero una relazione dettagliata, avente ad oggetto il monitoraggio degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, con riferimento alle risorse impiegate, alla loro gestione ed al raggiungimento delle finalita' di cui all'art. 3, comma 2.
2. Gli esiti del monitoraggio sono posti a base della determinazione del riparto delle risorse del successivo anno di vigenza del Piano.
3. E' costituita presso il Ministero una Cabina di regia con funzioni di supporto, di monitoraggio e valutazione dell'attuazione e dell'efficacia degli interventi del Piano. La Cabina di regia e' costituita con decreto del Ministro, e' presieduta da un rappresentante del Ministero ed e' composta da quattro rappresentanti designati dal medesimo Ministero e quattro rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. Al fine di monitorare l'attuazione annuale del Piano di azione nazionale, la Cabina di regia ha il compito di proporre al Ministro le linee strategiche e di valutare il concorso degli interventi inseriti nelle programmazioni regionali al raggiungimento degli obiettivi strategici, di cui all'art. 4 del decreto legislativo.
5. Ai componenti della Cabina di regia non spettano compensi, indennita', gettoni di presenza o altre utilita' comunque denominate, ne' rimborsi spese.
 
Art. 6
Disposizioni transitorie e finali

1. Il Ministero, per l'esercizio finanziario 2017, promuove un'intesa per il riparto del Fondo nazionale per il Sistema integrato, di cui all'art. 12, comma 3, del decreto legislativo.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il giorno successivo dalla data della presente delibera, trasmettono al Ministero l'elenco dei comuni, in forma singola o associata, ammessi al finanziamento.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 gennaio 2018, trasmettono al Ministero le tipologie di interventi di cui all'art. 3, comma 1, attuati o da attuare, sulla base delle risorse erogate ai comuni, singoli o in forma associata.
La presente delibera sara' trasmessa ai competenti organi di controllo per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 dicembre 2017

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Gentiloni Silveri

Registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 2018 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 37
 
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